Ristrutturazione edilizia, la nuova guida dell`Agenzia delle Entrate
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Ristrutturazione edilizia, la nuova guida dell`Agenzia delle Entrate
Ristrutturazione edilizia, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate Ristrutturazione edilizia, l’Agenzia delle Entrate pubblica la nuova guida sulle detrazioni fiscali del 50% con le novità della legge di Stabilità 2016. L’art. 1 comma 74 della legge di Stabilità 2016 ha riconfermato gli incentivi fiscali in edilizia prorogando a tutto il 2016 il riconoscimento della detrazione spettante per gli interventi in edilizia finalizzati a: risparmio energetico, con detrazione del 65% adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici, con detrazione del 65% recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50% Le vere novità introdotte dalla legge di Stabilità sono: la possibilità per i condòmini “incapienti” (cioè con un’Irpef inferiore alle detrazioni spettanti) di cedere la propria quota di credito d’imposta a chi esegue i lavori di risparmio energetico la possibilità di fruire della detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative Ristrutturazione edilizia, l’evoluzione normativa La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi). Dal primo gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal dl 201/2011 (decreto Monti) e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. Nel corso degli anni la normativa in materia di ristrutturazione edilizia ha subito svariate integrazioni e modifiche; ecco la sintesi dei principali provvedimenti: il dl 83/2012 ha elevato la detrazione al 50% per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro) il dl 63/2013 ha esteso la detrazione al 50% e il limite a 96.000 euro alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 la legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare la legge di Stabilità 2016 ha prorogato tali interventi fino al 31 dicembre 2016 Tra le principali regole ed i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, infine: l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara l’obbligo da parte di banche e poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza Detrazioni Irpef È possibile detrarre dall’Irpef parte delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. In particolare, i contribuenti seguenti detrazioni: possono usufruire delle 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 , con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017 L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno secondo il criterio di cassa e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Beneficiari della detrazione Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati a Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta, oltre ai proprietari degli immobili, anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell’articolo 5 del dpr (Tuir) che producono redditi in forma associata non 917/86 Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“. Guida Agenzia delle Entrate Detrazioni e Ristrutturazione Edilizia Italia Lavoro. Pubblicata la ‘Guida agli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa’ Il documento, realizzato dal Programma ACT di Italia Lavoro, raccoglie i dati aggiornati a livello nazionale, regionale e provinciale Italia Lavoro, nell’ambito del Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro – pubblica, a cadenza fissa, il Catalogo delle Politiche Attive con la “Guida agli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa”. Il documento, aggiornato al 31 ottobre 2015, fornisce una sintesi periodica degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa a livello nazionale, regionale e provinciale. La Guida è suddivisa in tre sezioni: Incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale; Incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale e Avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa. Nella prima sezione sono raccolti, attraverso delle schede di sintesi, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale in vigore. Le schede sono suddivise in base alla tipologia dei destinatari (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori svantaggiati, Lavoratori disabili) a cui si aggiunge una categoria residuale denominata “Altre agevolazioni” che ricomprende ulteriori tipologie di target e agevolazioni di natura fiscale. Vi è anche una parte dedicata ai bandi e ai progetti di Italia Lavoro. La seconda sezione raccoglie tutti gli incentivi suddivisi per regioni, previsti dalla normativa regionale. Infine, la terza che raggruppa gli avvisi regionali/provinciali e che contiene l’elenco dei bandi/avvisi pubblici attivi, emessi dalle Regioni e dalle Province che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa. Consulta la Guida FONTE: italialavoro.it Guida all’apertura agriturismo di un L’agriturismo è una forma turistico ricettiva che può essere svolta dagli imprenditori agricoli, rispettando alcune regole. Tutti i consigli utili per chi vuole avviare questo tipo di attività e tutte le agevolazioni fiscali. L’agriturismo è una particolare forma turistico ricettiva legata al territorio. Questa particolare forma di turismo legata al territorio continua quindi a riscuotere l’apprezzamento di tutti coloro che sono in cerca di una vacanza diversa, fuori dai normali itinerari, muovendo flussi turistici non indifferenti, grazie anche alla bellezza e alla ricchezza di patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese. Tutto ciò ha naturalmente portato ad una crescita di interesse intorno al fenomeno agriturismo, non solo da parte dei potenziali utilizzatori delle strutture, ma anche da parte degli imprenditori, cioè di chi progetta di intraprendere questa attività. Si tratta soprattutto di imprenditori agricoli, che possiedono già un’azienda e vedono nell’agriturismo un valido metodo per diversificare la propria attività. Vediamo quindi, di seguito, la guida con tutti le informazioni utili per quanti di voi intendano avviare questo tipo di attività. L’imprenditore agricolo – L’agriturismo è una struttura turistica ricettiva formata da un’azienda agricola in grado di accogliere il tusista desideroso di una vacanza alternativa a contatto con la natura. Per capire come avviare un’attività agrituristica bisogna capire prima chi è l’imprenditore agricolo. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività’ agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge“. Da questa definizione è possibile notare l’aspetto fondamentale della normativa: l’agriturismo in Italia è stato concepito come attività connessa e complementare a quella agricola. Quindi non è sufficiente che l’attività venga svolta in ambito rurale, ma è necessario che essa venga esercitata all’interno di un’azienda agricola, impiegandone i prodotti, le strutture, le materie prime, la mano d’opera e che a condurre la stessa sia un imprenditore agricolo. Questo legame fra azienda agricola e agriturismo permette all’imprenditore di usufruire di alcuni vantaggi di natura fiscale rispetto a coloro che esercitano attività turistiche (alberghi, ristoranti, pensioni), tra cui il regime di determinazione forfetaria dell’Iva, fissata al 10%, che opera attraverso la riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del suo ammontare complessivo. AI pari di quanto previsto dalla disciplina in materia di Iva, anche ai fini reddituali l’agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione forfetaria, applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività pari al 25%. La normativa – L’agriturismo è sottoposto ad una specifica disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica in ambiente rurale. La legislazione concernente l’attività agrituristica fa capo in larga misura a due interventi normativi: la Legge quadro nazionale n. 730 del 5 dicembre 1985 , “Disciplina dell’agriturismo“. Questa disciplina è stata novellata dalla Legge n. 96/06 dalla quale si ricavano informazioni per definire le caratteristiche che un agriturismo deve avere. Questi i punti principali della legge: Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e accoglienza da parte dell’imprenditore agricolo; E’ possibile assumere personale; Si può somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente dalla produzione propria e altre aziende agricole della zona; Organizzare degustrazioni, escursioni, attività ricreative e didattiche; Le regioni sono gli enti preposti al rilascio dei permessi a seconda delle caratteristiche del territorio; L’attività agricola deve comunque prevalere rispetto all’attività ricettiva per non perdere lo status di agriturismo; L’agriturismo può ricevere clienti durante l’intero anno; Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l’ente nazionale di riferimento; Ci sono speciali programmi di promozione dedicati agli agriturismi. La normativa sopra citata, specifica che l’attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale. La principalità sta ad indicare che l’agriturismo non può esistere se non esiste un’azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole. Il principio della connessione e complementarietà implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell’azienda agricola: fabbricati rurali, prodotti aziendali, strutture sportive, ricreative o culturali legate al mondo agricolo. Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all’ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo. Attività agrituristiche – Le attività oggetto di agriturismo sono quelle di ricezione e ospitalità esercitate attraverso l’utilizzazione dell’azienda agricola, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura, che devono rimanere prevalenti. Costituiscono oggetto dell’attività agrituristica: dare ospitalità in alloggi o spazi aperti per la sosta dei turisti; somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico; organizzare la degustazione di prodotti; organizzare attività ricreative, culturali, sportive, didattiche, di escursione e di ippoturismo finalizzate alla valorizzazione del territorio. Aprire un agriturismo – Abbiamo già visto che l’apertura di un agriturismo è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli. Per imprenditore agricolo si intende l’individuo che esercita una professione legata alla lavorazione del fondo e tutte le attività connesse. La Legge n. 96/06 regolamenta il settore in tutta la nazione ma ogni singola regione emana la propria legge regionale che disciplina la materia. Le singole leggi regionali si devono attenere alle norme nazionali con differenti aggiunte come il piano regolatore regionale e particolari disposizioni regionali dettate dal territorio. Il principio cardine dell’apertura di agriturismo è quello di utilizzare le risorse dell’azienda agricola stessa quali i prodotti e le case ad uso aziendale. Un altra caratteristica è che l’attività agrituristica non deve superare le attività agricole vere e proprie calcolate in giornate lavoro. Tenendo presente questi due principi basilari, e cercando di riassumere in un contesto come quello di un articolo di blog, queste sono le procedure necessarie per avviare l’attività agrituristica: 1. Non essere oggetto di procedimenti penali in corso – si riferisce a reati quali commercio di sostanze alimentari nocive, essere dichiarati delinquenti abituali, delitti in materia di igiene a altri reati correlati; 2. Iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati – si deve riportare una serie di documenti che attesti la propria qualifica di imprenditore agricolo; 3. Autorizzazione comunale – l’imprenditore, dopo essere stato accettato nell’elenco degli individui abilitati, deve riportare una serie di documenti attestanti il tipo di attività che si vuole intraprendere, presentando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Se si possiedono i requisiti, e la domanda viene accettata, l’agriturismo dovrà necessariamente rispettare tutte le norme igienico sanitarie e sottoporsi al controllo delle autorità competenti (ASL). Accanto a questi adempimenti vi sono quelli consueti, che riguardano l’apertura della partita Iva, e l’iscrizione presso la Camera di Commercio, oltre agli adempimenti Inps legati ai soggetti che svolgono l’attività agricola. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione il fatto che esistono limitazioni nel numero delle camere e dei posti letto: generalmente le camere devono essere inferiori a 10 per un totale di 30 posti letto. Le normative cambiano molto tra zone normali e zona considerate disagiate o montane. Appare quindi opportuno e doveroso verificare le singole normative applicabili in base alle normative regionali di settore. I consigli per l’avvio dell’attività – Chi volesse aprire un’attività ai agriturismo deve tener presenti alcuni aspetti fondamentali per avviare un business model di successo. Il primo è sicuramente la scelta del luogo ove avviare l’attività. Se non si possiede un casale in campagna con annesso terreno agricolo, può essere utile rivolgersi alla propria Regione per vedere se esistono bandi per promuovere l’attività agricola, può essere un’occasione da sfruttare. Una volta avviata l’attività agricola il passo successivo non può che essere quello di raggiungere almeno il pareggio di bilancio tra ricavi e costi. Naturalmente dovrete capire su quali attività basare la vostra attività agricola, cercando quella a più alta redditività (se siete in zone collinari il viti e vino, se avete ampi spazi potrete avviare anche attività di pastorizia). Solo a questo punto potrete pensare di iniziare ad avviare un’attività agrituristica. La cosa principale da evitare a questo è investire tutte le somme a disposizione nella ristrutturazione dei locali, e nella creazione delle camere o del ristorante. Se non si riesce a dedicare buona parte del budget alla pubblicità e alle strategie di marketing il rischio è quello di ritrovarsi con locali bellissimi, ma senza clienti che possano usufruirne. Oltre alla pubblicità chi intende avviare un agriturismo deve tenere presente che, vista la mole di concorrenza, per distinguersi dagli altri è fondamentale essere unici: specializzarsi in un segmento specifico della clientela e fornire il miglior servizio in assoluto per gli interessati. Solo in questo modo sarà possibile ricavarsi una piccola nicchia nel mercato dei turistico. Una volta scelta la nicchia, e pubblicizzata l’attività, non vi resta che organizzare tutti gli eventi legati alla specifica nicchia di mercato che volete soddisfare (pensate agli amanti dei cavalli, delle passeggiate in campagna, di chi vuole passeggiare in bicicletta, gli amanti del vino o dell’olio, ecc). Ultimo consiglio, è quello di non dimenticare di coinvolgere nel progetto anche la popolazione locale. L’agriturismo è anche un locale, proprio per questo riuscire a farlo diventare un punto di riferimento anche per i locali più trasformarsi in un valore aggiunto, specialmente nei periodi di bassa stagione. Imposte sui redditi – Il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agrituristica si considera, ai fini delle imposte sui redditi, quale reddito di impresa, cioè reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorchè non esclusivo di una delle attività di cui all’articolo 55 del Tuir. L’articolo 5 della Legge n. 413/91 ha previsto un particolare regime forfettario di determinazione del reddito dell’agriturismo, che consiste nell’applicare al totale dei ricavi derivanti dall’attività agrituristica, al netto dell’Iva, una percentuale di redditività del 25%, senza tener conto di componenti negativi di costo registrati ed inerenti all’attività. I ricavi da prendere in considerazione sono solo quelli conseguiti nel periodo d’imposta, così come stabilito dall’articolo 109 del Tuir. Il regime forfettario è applicabile ai redditi realizzati da imprenditori individuali, società di persone, enti non commerciali che svolgono attività di agriturismo. Restano esclusi, con la conseguenza che si applicherà il regime ordinario, le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno per attività principale l’esercizio di attività commerciali. In ogni caso ai soggetti che esercitano attività di agriturismo non sono applicabili gli studi di settore. Il regime forfettario non L’imprenditore agricolo che è un regime obbligatorio. intende iniziare l’attività agrituristica può valutare la convenienza ad adottare il regime ordinario. L’opzione non deve essere necessariamente espressa, ma può desumersi dal comportamento concludente del soggetto. L’opzione per il regime ordinario, invece, deve essere espressa nella prima dichiarazione Iva utile. Disciplina Iva – Anche ai fini dell’Iva, l’articolo 5 della Legge n. 413/91 prevede un particolare regime forfettario di determinazione dell’imposta: i soggetti esercenti attività di agriturismo determinano l’Iva riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Ad esempio, ipotizzando che nell’anno “n” si sia realizzato un Iva derivante da attività imponibili riguardanti l’agriturismo di €. 10.000, l’Iva effettivamente da versare sarà di €. 5.000, ossia il 50% dell’Iva sulle operazioni imponibili annuali. In questo caso, a differenza per quanto visto ai fini delle imposte sui redditi, il regime forfettario Iva si applica a tutti i soggetti che esercitano l’attività agrituristica, ivi comprese le società di capitali. Anche ai fini Iva, il regime forfettario non è obbligatorio: l’imprenditore agricolo deve valutare la convenienza ad optare per il regime ordinario. Se l’imprenditore agricolo si trova ad avviare una nuova attività sostenendo ingenti spese per l’approntamento dei locali, inclusi interventi di ristrutturazione, può avere interesse a detrarre l’Iva sugli acquisti in maniera ordinaria, perché l’importo sarà verosimilmente maggiore al corrispondente 50% dell’Iva sulle operazioni attive effettuate. L’attività agrituristica non rientra nel regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 del DPR n. 633/72 per i produttori agricoli. In caso di esercizio congiunto dell’attività agricola e agrituristica l’imprenditore è obbligato a tenere la contabilità separata, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del DPR n. 633/72, e che le due attività siano inserite in differenti quadri della dichiarazione Iva. Tenuta della contabilità – L’imprenditore agricolo che esercita attività di agriturismo avvalendosi del regime forfettario ottiene il vantaggio di semplificare la tenuta della contabilità. Infatti, ai sensi dell’articolo 18-ter del DPR n. 600/73 è obbligato a tenere unicamente i seguenti registri Iva: registro dei corrispettivi – in cui riportare gli incassi giornalieri riferiti all’attività agrituristica; registro degli acquisti – in cui riportare le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati nell’attività agrituristica. FONTE: http://www.fiscomania.com Aprire un Bed and Breakfast a casa propria? La Guida L’attività di Bed and Breakfast può essere avviata in forma non imprenditoriale senza bisogno di partita Iva, rispettando alcuni requisiti fissati dalla normativa fiscale e dalle Leggi Regionali. Il Bed and Breakfast (B&B) è un’attività ricettiva di tipo extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale. Quello che molte persone non sanno è che è possibile avviare questa attività anche in maniera non imprenditoriale, ovvero senza aprire partita Iva, mettendo a disposizione di ospiti esterni parte della propria abitazione o di immobili attigui. Ad oggi l’attività di Bed and Breakfast si sta sviluppando in maniera esponenziale, soprattutto nelle citta turistiche, in quanto consente di sfruttare al meglio la propria abitazione senza utilizzare lunghi contratti di affitto. Bed and Breakfast, affitti turistici e affittacamere – Prima di vedere come avviar un’attività di Bed and Breakfast è opportuno chiarire subito eventuali equivoci evidenziando le differenze che vi sono tra le attività di Bed and Breakfast, gli affitti turistici e gli affittacamere. Bed and Breakfast – l’attività di Bed and Breakfast, ovvero il servizio di alloggio con prima colazione, effettuata esclusivamente con l’ausilio dei familiari, con un massimo di 3/6 camere per un totale di 20 posti letto, con periodi di chiusura di almeno tre mesi l’anno, ai fini fiscali non è considerata un’attività commerciale, e come tale può essere esercitata senza partita Iva; Locazioni turistiche – l’attività di locazione turistica è quella volta alla sola locazione di un immobile o di parte di esso, a clienti esterni, per periodi inferiori ai 30 giorni, senza l’effettuazione di ulteriori servizi aggiuntivi (somministrazione di alimenti o bevande, cambio giornaliero di biancheria, ecc). In questo caso non è necessario aprire partita Iva, ma è sufficiente stipulare contratti di locazione turistici. Per maggiori informazioni vi rimando a questo contributo: “Locazioni turistiche: come sfruttarle al meglio”; Affittacamere – l’attività di affittacamere è una vera e propria attività commerciale, infatti, oltre al servizio di alloggio, sono compresi i tipici servizi che fanno parte dell’attività alberghiera. Per avviare un’attività di affittacamere è necessario aprire partita Iva, effettuare la comunicazione di inizio attività in Camera di Commercio, e al SUAP del proprio Comune. Avvio dell’attività di Bed and Breakfast – La normativa in materia di Bed and Breakfast è disciplinata dalle Leggi Regionali, le quali a loro volta si rifanno alla Legge nazionale di riferimento: Legge n. 135/2001 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. Secondo le normative regionali costituiscono attività di Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali o di settore o di regolamenti comunali specifici. Per avviare l’attività di Bed and Breakfast è necessario presentare allo sportello SUAP del Comune ove si vuole avviare l’attività, una dichiarazione di inizio attività, denominata SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La SCIA deve essere compilata inserendo i dati dell’attività e i dati riguardanti l’immobile ove si vuole avviare l’attività, e deve essere inviata, con mezzi cartacei o telematici, allo sportello SUAP. Solitamente la presentazione della SCIA deve essere accompagnato dal versamento dei diritti di istruttoria che variano dai €. 60 ai €. 150. Dal giorno successivo rispetto alla presentazione della SCIA è possibile iniziare effettivamente ad esercitare l’attività. A questo punto è necessario avviare le pratiche, presso le Agenzie per la Promozione delle Attività Turistiche (A.A.P.I.T.), o presso gli uffici turistici del Comune per la classificazione della struttura per avviare le pratiche per la comunicazione degli ospiti extra-UE alle autorità di Pubblica Sicurezza. I requisiti da rispettare e gli alloggi – Sia le normative regionali, sia i vari uffici SUAP dei Comuni richiedono che gli alloggi utilizzati per l’attività di Bed and Breakfast siano in possesso di tutti i requisiti urbanistico edilizi ed igienico sanitari prescritti per le abitazioni. Di solito queste informazioni devono essere inserite nella SCIA da presentare al Comune, per questo è bene farsi assistere, da un geometra o da un professionista esperto in questo campo. Per rispettare il carattere saltuario dell’attività è obbligatoria l’interruzione dell’attività per almeno tre mesi l’anno (anche non consecutivi). Se non si rispetta questo limite l’apertura della partita Iva diventa obbligatoria. Per quanto riguarda poi i requisiti relativi agli alloggi, possiamo così riassumerli: Il Bed and Breakfast deve essere sito nel luogo ove il proprietario ha la sua residenza (o il domicilio durante il periodo di apertura dell’attività). Alcune Regioni permettono che il proprietario abbia la residenza in un immobile vicino alla struttura, ma è sempre richiesta la reperibilità; L’alloggio deve avere massimo da 3 a 6 camere ed un massimo di 20 posti letto (la normativa varia da Regione a Regione). Ogni camera doppia deve essere di almeno 14mq, ed 8 mq per la singola. Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o servizi destinata alla famiglia proprietaria; I bagni devono offrire attrezzature minime (vasca da bagno, doccia, specchio, presa corrente, water, ecc). E’ necessario che vi sia un bagno esclusivo per ogni camera; Il cambio della biancheria deve avvenire due volte la settimana e sempre ad ogni cambio di ospiti. Il servizio offerto nei Bed and Breakfast deve comprendere soltanto la prima colazione. Le Leggi regionali disciplinano anche i cibi e le bevande che possono essere somministrate. In alcuni casi è possibile offrire solo prodotti confezionati (non manipolati o preparati in casa), al massimo solo riscaldati. Soltanto se il gestore possiede le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla legge, può acquistare e servire alimenti manipolati. I prezzi applicati dal proprietario devono essere sempre esposti all’interno della struttura. È possibile aprire un Bed and Breakfast anche all’interno di un condominio senza obbligo di richiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale. È necessario però verificare che il regolamento condominiale non contenga divieti di svolgere un’attività di Bed and Breakfast o un’attività ad essa riconducibile (ed esempio, l’attività di affittacamere). Adempimenti fiscali – Come abbiamo visto, da un punto di vista fiscale l’attività di Bed and Breakfast effettuata esclusivamente con l’ausilio dei familiari, con un massimo di 3/6 camere per un totale di 20 posti letto, con periodi di chiusura di almeno tre mesi l’anno, ai fini fiscali non è considerata un’attività commerciale, e come tale può essere esercitata senza partita Iva. Questo significa che i proventi dell’attività, che devono essere dichiarati dal proprietario degli immobili, al netto delle spese inerenti (documentate), sono tassati come “redditi diversi”, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir (ove non si rispettino questi requisiti l’attività richiede l’apertura della partita Iva). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questa posizione con le Risoluzioni n. 180/E/1998 e n. 155/E/2000, le quali escludono l’attività imprenditoriale (con partita Iva) del contribuente persona fisica che intraprende l’attività di Bed and Breakfast, se rispetta le seguenti condizioni: Saltuarietà del servizio (sospensione per periodi minimi di 3 mesi); Assenza di organizzazione (non superare i numeri di alloggi e stanze previsti dalla Regioni). Naturalmente all’interno dell’unità abitativa si presuppone la presenza del proprietario che assiste gli ospiti con l’ausilio della sua famiglia (qualora vi siano soggetti esterni che collaborano, l’attività diventa imprenditoriale se sono utilizzati in modo stabile e professionale). Nella dichiarazione dei redditi del proprietario i redditi derivanti dall’attività di Bed and Breakfast devono essere inseriti nel quadro RL del modello Unico Persone Fisiche (o quadro D, modello 730), per essere assoggettati ad Irpef al netto delle spese inerenti e documentate (come materiali alimentari, materiali di pulizia, utenze). Per quanto riguarda gli adempimenti volti a certificare i compensi percepiti il contribuente emetterà delle ricevute non fiscali, da emettere in duplice copia (l’originale al cliente e la copia per lui), sulle quali dovrà apporre una marca da bollo da €. 2, per incassi superiori di €. 77,47. La normativa regionale – Si seguito si riportano le varie Leggi Regionali che disciplinano l’attività di Bed and Breakfast nelle varie regioni italiane: Abruzzo – Legge Regionale, n. 78/2000; Basilicata – Legge Regionale n. 8/2008; Calabria – Legge Regionale n. 2/2003; Campania – Legge Regionale n. 5/2001; Emilia Romagna – Legge Regionale n. 16/2004; Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale n. 17/1999; Lazio – Regolamento Regionale n. 16/2008; Liguria – Legge Regionale n. 05/2000; Lombardia – Legge Regionale n. 15/2007; Marche – Legge Regionale n. 9/2006; Molise – Legge Regionale n. 13/2002; Piemonte – Legge Regionale n. 20/2000; Puglia – Legge Regionale n. 17/2001; Sardegna – Legge Regionale n. 27/1998; Sicilia – Legge Regionale n. 32/2000; Toscana – Legge Regionale n. 42/2000; Trentino Alto Adige – Legge Provinciale n. 7/2002; Umbria – Legge Regionale n. 18/2006; Valle D’Aosta – Legge Regionale n. 23/2000; Veneto – Legge Regionale n. 33/2002. FONTE: http://fiscomania.com Ponteggi: dall’INAIL un quaderno tecnico per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta dall’alto Il ponteggio fisso, costituito da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro, è tra le opere provvisionali maggiormente utilizzate. In allegato è possibile scaricare gratuitamente un’interessante guida realizzata dall’Inail sui ponteggi fissi, un utile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori e sia per coloro che operano nell’ambito della sicurezza sui cantieri, finalizzato alla riduzione del rischio di caduta dall’alto operazioni di montaggio, uso e smontaggio. durante le Il documento, adeguatamente illustrato, contiene informazioni riguardanti l’evoluzione legislativa e normativa connessa all’innovazione tecnologica; nel dettaglio è così strutturato: definizioni documenti di riferimento classificazione in base alle classi di carico classificazione in base agli elementi costruttivi marcatura indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio e la manutenzione faq (frequently asked questions) Scarica Gratuitamente la Guida INAIL sui Ponteggi Fissi Agenzia delle Entrate, la nuova guida sulle ristrutturazioni edilizie ed agevolazioni fiscali In vigore dal 13 settembre 2014 e attualmente in fase di conversione in legge, il D.L. Sblocca Italia interviene anche in merito al bonus ristrutturazioni, proponendo una nuova definizione di manutenzione straordinaria. Nello specifico, da oggi sono considerati manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Al fine di recepire le importanti novità, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni Irpef, che fornisce tutte le indicazioni per richiedere il beneficio fiscale, facendo luce su modalità operative e adempimenti. Questi gli argomenti aggiornati nella guida: proroga detrazione del 50% acquisti agevolati di mobili ed elettrodomestici misure antisismiche in zone ad alta pericolosità detrazione spese pagate con finanziamento definizione di manutenzione straordinaria Ricordiamo che, stando alle attuali disposizioni, la detrazione fiscale sarà pari al 50% fino al 31 dicembre 2014 con un tetto di spesa pari a 96.000 euro. Nel 2015 la detrazione fiscale calerà al 40%, ma il tetto di spesa continuerà ad essere 96.000 euro. A partire dal 2016, il bonus tornerà all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro. L’argomento sarà probabilmente trattato nella prossima Legge di Stabilità. FONTE: acca.it Scarica la guida di Settembre 2014 Dall’Agenzia delle Entrate la guida sul rimborso delle imposte L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida sul rimborso delle imposte. Nel documento vengono esaminati i casi in cui il contribuente ha diritto ad essere rimborsato e le modalità con cui possono essere erogate le somme spettanti, in relazione alle preferenze del contribuente e all’importo da pagare. Sono illustrati anche alcuni casi particolari, come ad esempio se il destinatario è deceduto, è minorenne, è interdetto, è fallito e il rimborso va riscosso da un’altra persona. Scarica la Guida dell'Agenzia delle Entrate