Ristrutturazione edilizia, la nuova guida dell`Agenzia delle Entrate

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Ristrutturazione edilizia, la nuova guida dell`Agenzia delle Entrate
Ristrutturazione edilizia, la
nuova
guida
dell’Agenzia
delle Entrate
Ristrutturazione
edilizia,
l’Agenzia
delle
Entrate pubblica la nuova guida sulle
detrazioni fiscali del 50% con le novità della
legge di Stabilità 2016.
L’art.
1
comma
74
della
legge
di
Stabilità
2016
ha
riconfermato gli incentivi fiscali in edilizia prorogando a
tutto il 2016 il riconoscimento della detrazione spettante per
gli interventi in edilizia finalizzati a:
risparmio energetico, con detrazione del 65%
adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza
statica degli edifici, con detrazione del 65%
recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50%
Le vere novità introdotte dalla legge di Stabilità sono:
la possibilità per i condòmini “incapienti” (cioè con
un’Irpef inferiore alle detrazioni spettanti) di cedere
la propria quota di credito d’imposta a chi esegue i
lavori di risparmio energetico
la possibilità di fruire della detrazione del 65% per
l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di
dispositivi multimediali per il controllo da remoto
degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua
calda e di climatizzazione delle unità abitative
Ristrutturazione edilizia, l’evoluzione normativa
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione
edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (testo
unico delle imposte sui redditi).
Dal primo gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente
dal dl 201/2011 (decreto Monti) e inserita tra gli oneri
detraibili dall’Irpef.
Nel corso degli anni la normativa in materia di
ristrutturazione edilizia ha subito svariate integrazioni e
modifiche; ecco la sintesi dei principali provvedimenti:
il dl 83/2012 ha elevato la detrazione al 50% per le
spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e
l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000
euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro)
il dl 63/2013 ha esteso la detrazione al 50% e il limite
a 96.000 euro alle spese effettuate entro il 31 dicembre
2013
la legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31
dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore
detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di
spesa di 96.000 euro per unità immobiliare
la legge di Stabilità 2016 ha prorogato tali interventi
fino al 31 dicembre 2016
Tra le principali regole ed i vari adempimenti che negli
ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, infine:
l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione
di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
l’obbligo da parte di banche e poste di operare una
ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della
manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa
dall’impresa che esegue i lavori
la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui
l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i
lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero
periodo di godimento della detrazione, di scegliere se
continuare a usufruire delle detrazioni non ancora
utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente
(persona fisica) dell’immobile
l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire
l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è
più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la
possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente,
in 5 o 3 quote annuali
l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari
alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza
Detrazioni Irpef
È possibile detrarre dall’Irpef parte delle spese
sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni
degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
In particolare, i contribuenti
seguenti detrazioni:
possono
usufruire
delle
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2016 , con un limite massimo
di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità
immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1°
gennaio 2017
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute
nell’anno secondo il criterio di cassa e va suddivisa fra
tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno
diritto alla detrazione.
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su
immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di
un’attività commerciale o professionale, la detrazione spetta
nella misura ridotta del 50%.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di
pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in
quelli successivi.
Beneficiari della detrazione
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti
assoggettati a Irpef, residenti o meno nel territorio dello
Stato. L’agevolazione spetta, oltre ai proprietari degli
immobili, anche ai titolari di diritti reali di godimento
sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le
relative spese:
proprietari o nudi proprietari
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto,
uso, abitazione o superficie)
locatari o comodatari
soci di cooperative divise e indivise
imprenditori individuali, per gli immobili
rientranti fra i beni strumentali o merce
soggetti indicati nell’articolo 5 del dpr
(Tuir) che producono redditi in forma associata
non
917/86
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del
possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento,
purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e
fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni,
la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che
usufruisce della detrazione.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.
Guida Agenzia delle Entrate Detrazioni e Ristrutturazione
Edilizia
Italia Lavoro. Pubblicata la
‘Guida
agli
incentivi
all’assunzione
e
alla
creazione di impresa’
Il documento, realizzato dal Programma ACT di
Italia Lavoro, raccoglie i dati aggiornati a
livello nazionale, regionale e provinciale
Italia Lavoro, nell’ambito del Programma ACT – Azioni di
sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del
lavoro –
pubblica, a cadenza fissa, il Catalogo delle
Politiche Attive con la “Guida agli incentivi all’assunzione e
alla creazione di impresa”. Il documento, aggiornato al 31
ottobre 2015, fornisce una sintesi periodica degli incentivi
all’assunzione e alla creazione d’impresa a livello nazionale,
regionale e provinciale.
La Guida è suddivisa in tre sezioni: Incentivi all’assunzione
previsti dalla normativa nazionale; Incentivi all’assunzione e
alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale e
Avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi
all’assunzione e alla creazione d’impresa.
Nella prima sezione sono raccolti, attraverso delle schede di
sintesi, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale in
vigore. Le schede sono suddivise in base alla tipologia dei
destinatari (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in
CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori svantaggiati,
Lavoratori disabili) a cui si aggiunge una categoria residuale
denominata “Altre agevolazioni” che ricomprende ulteriori
tipologie di target e agevolazioni di natura fiscale. Vi è
anche una parte dedicata ai bandi e ai progetti di Italia
Lavoro.
La seconda sezione raccoglie tutti gli incentivi
suddivisi per regioni, previsti dalla normativa regionale.
Infine,
la
terza
che
raggruppa
gli
avvisi
regionali/provinciali e che contiene l’elenco dei bandi/avvisi
pubblici attivi, emessi dalle Regioni e dalle Province che
prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa.
Consulta la Guida
FONTE: italialavoro.it
Guida all’apertura
agriturismo
di
un
L’agriturismo è una forma turistico ricettiva
che può essere svolta dagli imprenditori
agricoli, rispettando alcune regole. Tutti i
consigli utili per chi vuole avviare questo
tipo di attività e tutte le agevolazioni
fiscali.
L’agriturismo è una particolare forma turistico ricettiva
legata al territorio. Questa particolare forma di turismo
legata al territorio continua quindi a riscuotere
l’apprezzamento di tutti coloro che sono in cerca di una
vacanza diversa, fuori dai normali itinerari, muovendo flussi
turistici non indifferenti, grazie anche alla bellezza e alla
ricchezza di patrimonio ambientale e culturale del nostro
Paese. Tutto ciò ha naturalmente portato ad una crescita di
interesse intorno al fenomeno agriturismo, non solo da parte
dei potenziali utilizzatori delle strutture, ma anche da parte
degli imprenditori, cioè di chi progetta di intraprendere
questa attività. Si tratta soprattutto di imprenditori
agricoli, che possiedono già un’azienda e vedono
nell’agriturismo un valido metodo per diversificare la propria
attività. Vediamo quindi, di seguito, la guida con tutti le
informazioni utili per quanti di voi intendano avviare questo
tipo di attività.
L’imprenditore agricolo – L’agriturismo è una struttura
turistica ricettiva formata da un’azienda agricola in grado di
accogliere il tusista desideroso di una vacanza alternativa a
contatto con la natura. Per capire come avviare un’attività
agrituristica bisogna capire prima chi è l’imprenditore
agricolo. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile: “E’
imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività’ agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge“. Da questa
definizione è possibile notare l’aspetto fondamentale della
normativa: l’agriturismo in Italia è stato concepito come
attività connessa e complementare a quella agricola. Quindi
non è sufficiente che l’attività venga svolta in ambito
rurale, ma è necessario che essa venga esercitata all’interno
di un’azienda agricola, impiegandone i prodotti, le strutture,
le materie prime, la mano d’opera e che a condurre la stessa
sia un imprenditore agricolo.
Questo legame fra azienda agricola e
agriturismo permette all’imprenditore di
usufruire di alcuni vantaggi di natura fiscale
rispetto a coloro che esercitano attività
turistiche (alberghi, ristoranti, pensioni),
tra cui il regime di determinazione forfetaria dell’Iva,
fissata al 10%, che opera attraverso la riduzione dell’imposta
relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del
suo ammontare complessivo. AI pari di quanto previsto dalla
disciplina in materia di Iva, anche ai fini reddituali
l’agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione
forfetaria, applicando al totale dei ricavi una percentuale di
redditività pari al 25%.
La normativa – L’agriturismo è sottoposto ad una specifica
disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende
distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica
in ambiente rurale. La legislazione concernente l’attività
agrituristica fa capo in larga misura a due interventi
normativi: la Legge quadro nazionale n. 730 del 5 dicembre
1985 , “Disciplina dell’agriturismo“. Questa disciplina è
stata novellata dalla Legge n. 96/06 dalla quale si ricavano
informazioni per definire le caratteristiche che un
agriturismo deve avere. Questi i punti principali della legge:
Per attività agrituristiche si intendono le attività di
ricezione e accoglienza da parte dell’imprenditore
agricolo;
E’ possibile assumere personale;
Si può somministrare pasti e bevande costituiti
prevalentemente dalla produzione propria e altre aziende
agricole della zona;
Organizzare degustrazioni, escursioni, attività
ricreative e didattiche;
Le regioni sono gli enti preposti al rilascio dei
permessi a seconda delle caratteristiche del territorio;
L’attività agricola deve comunque prevalere rispetto
all’attività ricettiva per non perdere lo status di
agriturismo;
L’agriturismo può ricevere clienti durante l’intero
anno;
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è
l’ente nazionale di riferimento;
Ci sono speciali programmi di promozione dedicati agli
agriturismi.
La normativa sopra citata, specifica che l’attività
agrituristica deve essere esercitata in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che
deve comunque rimanere principale. La principalità sta ad
indicare che l’agriturismo non può esistere se non esiste
un’azienda agricola in esercizio e che le attività
agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole.
Il principio della connessione e complementarietà implica che
per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed
infrastrutture in dotazione esclusiva dell’azienda agricola:
fabbricati rurali, prodotti aziendali, strutture sportive,
ricreative o culturali legate al mondo agricolo. Sono
tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si
tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie
all’ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il
pagamento di un corrispettivo.
Attività agrituristiche – Le attività oggetto di agriturismo
sono quelle di ricezione e ospitalità esercitate attraverso
l’utilizzazione dell’azienda agricola, in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo,
allevamento del bestiame e silvicoltura, che devono rimanere
prevalenti. Costituiscono oggetto dell’attività agrituristica:
dare ospitalità in alloggi o spazi aperti per la sosta
dei turisti;
somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole
della zona, ivi compresi i prodotti a carattere
alcolico;
organizzare la degustazione di prodotti;
organizzare attività ricreative, culturali, sportive,
didattiche, di escursione e di ippoturismo finalizzate
alla valorizzazione del territorio.
Aprire un agriturismo – Abbiamo già visto che l’apertura di un
agriturismo è riservata esclusivamente agli imprenditori
agricoli. Per imprenditore agricolo si intende l’individuo che
esercita una professione legata alla lavorazione del fondo e
tutte le attività connesse. La Legge n. 96/06 regolamenta il
settore in tutta la nazione ma ogni singola regione emana la
propria legge regionale che disciplina la materia. Le singole
leggi regionali si devono attenere alle norme nazionali con
differenti aggiunte come il piano regolatore regionale e
particolari disposizioni regionali dettate dal territorio.
Il principio cardine dell’apertura di agriturismo è quello di
utilizzare le risorse dell’azienda agricola stessa quali i
prodotti e le case ad uso aziendale. Un altra caratteristica è
che l’attività agrituristica non deve superare le attività
agricole vere e proprie calcolate in giornate lavoro. Tenendo
presente questi due principi basilari, e cercando di
riassumere in un contesto come quello di un articolo di blog,
queste sono le procedure necessarie per avviare l’attività
agrituristica:
1. Non essere oggetto di procedimenti penali in corso – si
riferisce a reati quali commercio di sostanze alimentari
nocive, essere dichiarati delinquenti abituali, delitti
in materia di igiene a altri reati correlati;
2. Iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati
– si deve riportare una serie di documenti che attesti
la propria qualifica di imprenditore agricolo;
3. Autorizzazione comunale – l’imprenditore, dopo essere
stato accettato nell’elenco degli individui abilitati,
deve riportare una serie di documenti attestanti il tipo
di attività che si vuole intraprendere, presentando la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Se si possiedono i requisiti, e la domanda viene accettata,
l’agriturismo dovrà necessariamente rispettare tutte le norme
igienico sanitarie e sottoporsi al controllo delle autorità
competenti (ASL). Accanto a questi adempimenti vi sono quelli
consueti, che riguardano l’apertura della partita Iva, e
l’iscrizione presso la Camera di Commercio, oltre agli
adempimenti Inps legati ai soggetti che svolgono l’attività
agricola.
Inoltre, deve essere tenuto in considerazione il fatto che
esistono limitazioni nel numero delle camere e dei posti
letto: generalmente le camere devono essere inferiori a 10 per
un totale di 30 posti letto. Le normative cambiano molto tra
zone normali e zona considerate disagiate o montane. Appare
quindi opportuno e doveroso verificare le singole normative
applicabili in base alle normative regionali di settore.
I consigli per l’avvio dell’attività – Chi volesse aprire
un’attività ai agriturismo deve tener presenti alcuni aspetti
fondamentali per avviare un business model di successo. Il
primo è sicuramente la scelta del luogo ove avviare
l’attività. Se non si possiede un casale in campagna con
annesso terreno agricolo, può essere utile rivolgersi alla
propria Regione per vedere se esistono bandi per promuovere
l’attività agricola, può essere un’occasione da sfruttare. Una
volta avviata l’attività agricola il passo successivo non può
che essere quello di raggiungere almeno il pareggio di
bilancio tra ricavi e costi. Naturalmente dovrete capire su
quali attività basare la vostra attività agricola, cercando
quella a più alta redditività (se siete in zone collinari il
viti e vino, se avete ampi spazi potrete avviare anche
attività di pastorizia). Solo a questo punto potrete pensare
di iniziare ad avviare un’attività agrituristica.
La cosa principale da evitare a questo è investire tutte le
somme a disposizione nella ristrutturazione dei locali, e
nella creazione delle camere o del ristorante. Se non si
riesce a dedicare buona parte del budget alla pubblicità e
alle strategie di marketing il rischio è quello di ritrovarsi
con locali bellissimi, ma senza clienti che possano
usufruirne. Oltre alla pubblicità chi intende avviare un
agriturismo deve tenere presente che, vista la mole di
concorrenza, per distinguersi dagli altri è fondamentale
essere unici: specializzarsi in un segmento specifico della
clientela e fornire il miglior servizio in assoluto per gli
interessati. Solo in questo modo sarà possibile ricavarsi una
piccola nicchia nel mercato dei turistico. Una volta scelta la
nicchia, e pubblicizzata l’attività, non vi resta che
organizzare tutti gli eventi legati alla specifica nicchia di
mercato che volete soddisfare (pensate agli amanti dei
cavalli, delle passeggiate in campagna, di chi vuole
passeggiare in bicicletta, gli amanti del vino o dell’olio,
ecc).
Ultimo consiglio, è quello di non dimenticare di coinvolgere
nel progetto anche la popolazione locale. L’agriturismo è
anche un locale, proprio per questo riuscire a farlo diventare
un punto di riferimento anche per i locali più trasformarsi in
un valore aggiunto, specialmente nei periodi di bassa
stagione.
Imposte sui redditi – Il reddito derivante dall’esercizio
dell’attività agrituristica si considera, ai fini delle
imposte sui redditi, quale reddito di impresa, cioè reddito
derivante dall’esercizio abituale, ancorchè non esclusivo di
una delle attività di cui all’articolo 55 del Tuir. L’articolo
5 della Legge n. 413/91 ha previsto un particolare regime
forfettario di determinazione del reddito dell’agriturismo,
che consiste nell’applicare al totale dei ricavi derivanti
dall’attività agrituristica, al netto dell’Iva, una
percentuale di redditività del 25%, senza tener conto di
componenti negativi di costo registrati ed inerenti
all’attività. I ricavi da prendere in considerazione sono solo
quelli conseguiti nel periodo d’imposta, così come stabilito
dall’articolo 109 del Tuir.
Il regime forfettario è applicabile ai redditi realizzati da
imprenditori individuali, società di persone, enti non
commerciali che svolgono attività di agriturismo. Restano
esclusi, con la conseguenza che si applicherà il regime
ordinario, le società di capitali, le società cooperative, le
società di mutua assicurazione, che hanno per attività
principale l’esercizio di attività commerciali. In ogni caso
ai soggetti che esercitano attività di agriturismo non sono
applicabili gli studi di settore.
Il regime forfettario non
L’imprenditore agricolo che
è un regime obbligatorio.
intende iniziare l’attività
agrituristica può valutare la convenienza ad adottare il
regime ordinario. L’opzione non deve essere necessariamente
espressa, ma può desumersi dal comportamento concludente del
soggetto. L’opzione per il regime ordinario, invece, deve
essere espressa nella prima dichiarazione Iva utile.
Disciplina Iva – Anche ai fini dell’Iva, l’articolo 5 della
Legge n. 413/91 prevede un particolare regime forfettario di
determinazione dell’imposta: i soggetti esercenti attività di
agriturismo determinano l’Iva riducendo del 50% l’imposta
relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione
forfettaria dell’imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni.
Ad esempio, ipotizzando che nell’anno “n” si sia realizzato un
Iva derivante da attività imponibili riguardanti l’agriturismo
di €. 10.000, l’Iva effettivamente da versare sarà di €.
5.000, ossia il 50% dell’Iva sulle operazioni imponibili
annuali.
In questo caso, a differenza per quanto visto ai fini delle
imposte sui redditi, il regime forfettario Iva si applica a
tutti i soggetti che esercitano l’attività agrituristica, ivi
comprese le società di capitali. Anche ai fini Iva, il regime
forfettario non è obbligatorio: l’imprenditore agricolo deve
valutare la convenienza ad optare per il regime ordinario. Se
l’imprenditore agricolo si trova ad avviare una nuova attività
sostenendo ingenti spese per l’approntamento dei locali,
inclusi interventi di ristrutturazione, può avere interesse a
detrarre l’Iva sugli acquisti in maniera ordinaria, perché
l’importo sarà verosimilmente maggiore al corrispondente 50%
dell’Iva sulle operazioni attive effettuate.
L’attività agrituristica non rientra nel regime speciale Iva
previsto dall’articolo 34 del DPR n. 633/72 per i produttori
agricoli. In caso di esercizio congiunto dell’attività
agricola e agrituristica l’imprenditore è obbligato a tenere
la contabilità separata, ai sensi dell’articolo 36, comma 4,
del DPR n. 633/72, e che le due attività siano inserite in
differenti quadri della dichiarazione Iva.
Tenuta della contabilità – L’imprenditore agricolo che
esercita attività di agriturismo avvalendosi del regime
forfettario ottiene il vantaggio di semplificare la tenuta
della contabilità. Infatti, ai sensi dell’articolo 18-ter del
DPR n. 600/73 è obbligato a tenere unicamente i seguenti
registri Iva:
registro dei corrispettivi – in cui riportare gli
incassi giornalieri riferiti all’attività agrituristica;
registro degli acquisti – in cui riportare le fatture e
le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati nell’attività agrituristica.
FONTE: http://www.fiscomania.com
Aprire un Bed and Breakfast a
casa propria? La Guida
L’attività di Bed and Breakfast può essere
avviata in forma non imprenditoriale senza
bisogno di partita Iva, rispettando alcuni
requisiti fissati dalla normativa fiscale e
dalle Leggi Regionali.
Il Bed and Breakfast (B&B) è un’attività ricettiva di tipo
extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima
colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto
utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario,
con periodi di apertura annuale o stagionale.
Quello che molte persone non sanno è che è possibile avviare
questa attività anche in maniera non imprenditoriale, ovvero
senza aprire partita Iva, mettendo a disposizione di ospiti
esterni parte della propria abitazione o di immobili attigui.
Ad oggi l’attività di Bed and Breakfast si sta sviluppando in
maniera esponenziale, soprattutto nelle citta turistiche, in
quanto consente di sfruttare al meglio la propria abitazione
senza utilizzare lunghi contratti di affitto.
Bed and Breakfast, affitti turistici e affittacamere – Prima
di vedere come avviar un’attività di Bed and Breakfast è
opportuno chiarire subito eventuali equivoci evidenziando le
differenze che vi sono tra le attività di Bed and Breakfast,
gli affitti turistici e gli affittacamere.
Bed and Breakfast – l’attività di Bed and Breakfast,
ovvero il servizio di alloggio con prima colazione,
effettuata esclusivamente con l’ausilio dei familiari,
con un massimo di 3/6 camere per un totale di 20 posti
letto, con periodi di chiusura di almeno tre mesi
l’anno, ai fini fiscali non è considerata un’attività
commerciale, e come tale può essere esercitata senza
partita Iva;
Locazioni turistiche – l’attività di locazione turistica
è quella volta alla sola locazione di un immobile o di
parte di esso, a clienti esterni, per periodi inferiori
ai 30 giorni, senza l’effettuazione di ulteriori servizi
aggiuntivi (somministrazione di alimenti o bevande,
cambio giornaliero di biancheria, ecc). In questo caso
non è necessario aprire partita Iva, ma è sufficiente
stipulare contratti di locazione turistici. Per maggiori
informazioni vi rimando a questo contributo: “Locazioni
turistiche: come sfruttarle al meglio”;
Affittacamere – l’attività di affittacamere è una vera e
propria attività commerciale, infatti, oltre al servizio
di alloggio, sono compresi i tipici servizi che fanno
parte dell’attività alberghiera. Per avviare un’attività
di affittacamere è necessario aprire partita Iva,
effettuare la comunicazione di inizio attività in Camera
di Commercio, e al SUAP del proprio Comune.
Avvio dell’attività di Bed and Breakfast – La normativa in
materia di Bed and Breakfast è disciplinata dalle Leggi
Regionali, le quali a loro volta si rifanno alla Legge
nazionale di riferimento: Legge n. 135/2001 “Riforma della
legislazione nazionale del turismo”.
Secondo le normative regionali costituiscono attività di Bed
and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che,
avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano
parte della propria abitazione, con periodi di apertura
annuali o stagionali e con un numero di camere e letti
limitati, sulla base di leggi regionali o di settore o di
regolamenti comunali specifici.
Per avviare l’attività di Bed and Breakfast è necessario
presentare allo sportello SUAP del Comune ove si vuole avviare
l’attività, una dichiarazione di inizio attività, denominata
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La SCIA
deve essere compilata inserendo i dati dell’attività e i dati
riguardanti l’immobile ove si vuole avviare l’attività, e deve
essere inviata, con mezzi cartacei o telematici, allo
sportello SUAP. Solitamente la presentazione della SCIA deve
essere accompagnato dal versamento dei diritti di istruttoria
che variano dai €. 60 ai €. 150.
Dal giorno successivo rispetto alla presentazione della SCIA è
possibile iniziare effettivamente ad esercitare l’attività. A
questo punto è necessario avviare le pratiche, presso le
Agenzie per la Promozione delle Attività Turistiche
(A.A.P.I.T.), o presso gli uffici turistici del Comune per la
classificazione della struttura per avviare le pratiche per la
comunicazione degli ospiti extra-UE alle autorità di Pubblica
Sicurezza.
I requisiti da rispettare e gli alloggi – Sia le normative
regionali, sia i vari uffici SUAP dei Comuni richiedono che
gli alloggi utilizzati per l’attività di Bed and Breakfast
siano in possesso di tutti i requisiti urbanistico edilizi ed
igienico sanitari prescritti per le abitazioni. Di solito
queste informazioni devono essere inserite nella SCIA da
presentare al Comune, per questo è bene farsi assistere, da un
geometra o da un professionista esperto in questo campo. Per
rispettare il carattere saltuario dell’attività è obbligatoria
l’interruzione dell’attività per almeno tre mesi l’anno (anche
non consecutivi). Se non si rispetta questo limite l’apertura
della partita Iva diventa obbligatoria.
Per quanto riguarda poi i requisiti relativi agli alloggi,
possiamo così riassumerli:
Il Bed and Breakfast deve essere sito nel luogo ove il
proprietario ha la sua residenza (o il domicilio durante
il periodo di apertura dell’attività). Alcune Regioni
permettono che il proprietario abbia la residenza in un
immobile vicino alla struttura, ma è sempre richiesta la
reperibilità;
L’alloggio deve avere massimo da 3 a 6 camere ed un
massimo di 20 posti letto (la normativa varia da Regione
a Regione). Ogni camera doppia deve essere di almeno
14mq, ed 8 mq per la singola.
Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza
senza attraversare altre camere da letto o servizi
destinata alla famiglia proprietaria;
I bagni devono offrire attrezzature minime (vasca da
bagno, doccia, specchio, presa corrente, water, ecc). E’
necessario che vi sia un bagno esclusivo per ogni
camera;
Il cambio della biancheria deve avvenire due volte la
settimana e sempre ad ogni cambio di ospiti.
Il servizio offerto nei Bed and Breakfast deve comprendere
soltanto la prima colazione. Le Leggi regionali disciplinano
anche i cibi e le bevande che possono essere somministrate. In
alcuni casi è possibile offrire solo prodotti confezionati
(non manipolati o preparati in casa), al massimo solo
riscaldati. Soltanto se il gestore possiede le necessarie
autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla legge, può
acquistare e servire alimenti manipolati. I prezzi applicati
dal proprietario devono essere sempre esposti all’interno
della struttura.
È possibile aprire un Bed and Breakfast anche all’interno di
un condominio senza obbligo di richiedere l’autorizzazione
all’assemblea condominiale. È necessario però verificare che
il regolamento condominiale non contenga divieti di svolgere
un’attività di Bed and Breakfast o un’attività ad essa
riconducibile (ed esempio, l’attività di affittacamere).
Adempimenti fiscali – Come abbiamo visto, da un punto di vista
fiscale l’attività di Bed and Breakfast effettuata
esclusivamente con l’ausilio dei familiari, con un massimo di
3/6 camere per un totale di 20 posti letto, con periodi di
chiusura di almeno tre mesi l’anno, ai fini fiscali non è
considerata un’attività commerciale, e come tale può essere
esercitata senza partita Iva. Questo significa che i proventi
dell’attività, che devono essere dichiarati dal proprietario
degli immobili, al netto delle spese inerenti (documentate),
sono tassati come “redditi diversi”, ai sensi dell’articolo
67, comma 1, lettera i), del Tuir (ove non si rispettino
questi requisiti l’attività richiede l’apertura della partita
Iva).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questa posizione con le
Risoluzioni n. 180/E/1998 e n. 155/E/2000, le quali escludono
l’attività imprenditoriale (con partita Iva) del contribuente
persona fisica che intraprende l’attività di Bed and
Breakfast, se rispetta le seguenti condizioni:
Saltuarietà del servizio (sospensione per periodi minimi
di 3 mesi);
Assenza di organizzazione (non superare i numeri di
alloggi e stanze previsti dalla Regioni).
Naturalmente all’interno dell’unità abitativa si presuppone la
presenza del proprietario che assiste gli ospiti con l’ausilio
della sua famiglia (qualora vi siano soggetti esterni che
collaborano, l’attività diventa imprenditoriale se sono
utilizzati in modo stabile e professionale).
Nella dichiarazione dei redditi del proprietario i redditi
derivanti dall’attività di Bed and Breakfast devono essere
inseriti nel quadro RL del modello Unico Persone Fisiche (o
quadro D, modello 730), per essere assoggettati ad Irpef al
netto delle spese inerenti e documentate (come materiali
alimentari, materiali di pulizia, utenze).
Per quanto
riguarda gli adempimenti volti a certificare i compensi
percepiti il contribuente emetterà delle ricevute non fiscali,
da emettere in duplice copia (l’originale al cliente e la
copia per lui), sulle quali dovrà apporre una marca da bollo
da €. 2, per incassi superiori di €. 77,47.
La normativa regionale – Si seguito si riportano le varie
Leggi Regionali che disciplinano l’attività di Bed and
Breakfast nelle varie regioni italiane:
Abruzzo – Legge Regionale, n. 78/2000;
Basilicata – Legge Regionale n. 8/2008;
Calabria – Legge Regionale n. 2/2003;
Campania – Legge Regionale n. 5/2001;
Emilia Romagna – Legge Regionale n. 16/2004;
Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale n. 17/1999;
Lazio – Regolamento Regionale n. 16/2008;
Liguria – Legge Regionale n. 05/2000;
Lombardia – Legge Regionale n. 15/2007;
Marche – Legge Regionale n. 9/2006;
Molise – Legge Regionale n. 13/2002;
Piemonte – Legge Regionale n. 20/2000;
Puglia – Legge Regionale n. 17/2001;
Sardegna – Legge Regionale n. 27/1998;
Sicilia – Legge Regionale n. 32/2000;
Toscana – Legge Regionale n. 42/2000;
Trentino Alto Adige – Legge Provinciale n. 7/2002;
Umbria – Legge Regionale n. 18/2006;
Valle D’Aosta – Legge Regionale n. 23/2000;
Veneto – Legge Regionale n. 33/2002.
FONTE: http://fiscomania.com
Ponteggi:
dall’INAIL
un
quaderno
tecnico
per
la
sicurezza e la prevenzione
del
rischio
di
caduta
dall’alto
Il ponteggio fisso, costituito da tubi e
giunti o da elementi portanti prefabbricati
collegati fra loro, è tra le opere
provvisionali maggiormente utilizzate.
In
allegato
è
possibile
scaricare
gratuitamente
un’interessante guida realizzata dall’Inail sui ponteggi
fissi, un utile strumento sia per l’informazione e la
formazione dei lavoratori e sia per coloro che operano
nell’ambito della sicurezza sui cantieri, finalizzato alla
riduzione del rischio di caduta dall’alto
operazioni di montaggio, uso e smontaggio.
durante
le
Il documento, adeguatamente illustrato, contiene informazioni
riguardanti l’evoluzione legislativa e normativa connessa
all’innovazione tecnologica; nel dettaglio è così strutturato:
definizioni
documenti di riferimento
classificazione in base alle classi di carico
classificazione in base agli elementi costruttivi
marcatura
indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio,
l’uso e lo smontaggio e la manutenzione
faq (frequently asked questions)
Scarica Gratuitamente la Guida INAIL sui Ponteggi Fissi
Agenzia delle Entrate, la
nuova
guida
sulle
ristrutturazioni edilizie ed
agevolazioni fiscali
In vigore dal 13 settembre 2014 e attualmente
in fase di conversione in legge, il D.L.
Sblocca Italia interviene anche in merito al
bonus ristrutturazioni, proponendo una nuova
definizione di manutenzione straordinaria.
Nello specifico, da oggi sono considerati manutenzione
straordinaria anche gli interventi di frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere,
anche se comportano la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a
condizione che non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Al fine di recepire le importanti novità, l’Agenzia delle
Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni Irpef, che
fornisce tutte le indicazioni per richiedere il beneficio
fiscale, facendo luce su modalità operative e adempimenti.
Questi gli argomenti aggiornati nella guida:
proroga detrazione del 50%
acquisti agevolati di mobili ed elettrodomestici
misure antisismiche in zone ad alta pericolosità
detrazione spese pagate con finanziamento
definizione di manutenzione straordinaria
Ricordiamo che, stando alle attuali disposizioni, la
detrazione fiscale sarà pari al 50% fino al 31 dicembre 2014
con un tetto di spesa pari a 96.000 euro.
Nel 2015 la detrazione fiscale calerà al 40%, ma il tetto di
spesa continuerà ad essere 96.000 euro.
A partire dal 2016, il bonus tornerà all’aliquota ordinaria
del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.
L’argomento sarà probabilmente trattato nella prossima Legge
di Stabilità.
FONTE: acca.it
Scarica la guida di Settembre 2014
Dall’Agenzia delle Entrate la
guida sul rimborso delle
imposte
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una
nuova guida sul rimborso delle imposte.
Nel documento vengono esaminati i casi in cui il contribuente
ha diritto ad essere rimborsato e le modalità con cui possono
essere erogate le somme spettanti, in relazione alle
preferenze del contribuente e all’importo da pagare.
Sono illustrati anche alcuni casi particolari, come ad esempio
se il destinatario è deceduto, è minorenne, è interdetto, è
fallito e il rimborso va riscosso da un’altra persona.
Scarica la Guida dell'Agenzia delle Entrate