Le quote private con l`introduzione della nuova legge sull`IVA_Fonti

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Le quote private con l`introduzione della nuova legge sull`IVA_Fonti
IVA e imposte indirette
Le quote private con l’introduzione
della nuova legge sull’IVA
Quote private: IVA e fisco di pari passo!
3.1. Le quote private per i destinatari del certificato di salario
1. Introduzione
Con l’introduzione della nuova Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto (di seguito
LIVA), valida dal 1. gennaio 2010, è stato modificato il
concetto delle quote private. Le seguenti disposizioni
costituiscono la base legale per le quote private: articoli
3 lettera h, 24 capoverso 2 e 31 capoverso 2 lettere a e
c LIVA, nonché l’articolo 47 dell’Ordinanza concernente
l’imposta sul valore aggiunto (di seguito OIVA). A
sostegno degli articoli di legge è pure disponibile l’info
IVA 08 “Quote private”.
Innanzitutto occorre premettere che le quote private
non costituiscono una fattispecie IVA: il concetto di
“quota privata” è utilizzato unicamente come base di
calcolo e, nel presente testo, può riferirsi sia alle quote
private sotto forma di prestazioni effettuate a titolo
oneroso, sia a una correzione dell’imposta precedente
per consumo proprio.
2. I singoli casi
In una prima fase occorre determinare in quale gruppo
rientrano le persone coinvolte e la posizione che ricoprono
all’interno dell’impresa. La distinzione va fatta tra:
Ŝ destinatari del certificato di salario e
Ŝ non destinatari del certificato di salario.
3. I destinatari del certificato di salario
Nel gruppo dei destinatari del certificato di salario rientrano:
Ŝ tutto il personale;
Ŝ le persone strettamente vincolate[1] e impiegate
nell’azienda interessata;
Ŝ nonché altre persone come, per esempio, i membri dei
consigli di amministrazione e dei consigli di fondazione
che ricevono un certificato di salario.
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Le quote private verso i destinatari del certificato di
salario sono considerate prestazioni a titolo oneroso
che il datore di lavoro effettua a favore del suo personale
(destinatari del certificato di salario). A seconda del
genere e dell’entità, il datore di lavoro deve dichiarare
queste prestazioni nel certificato di salario alle cifre
previste a tal fine[2].
In base all’articolo 47 capoverso 2 OIVA, le prestazioni
che devono essere dichiarate nel certificato di salario
sono considerate sempre eseguite a titolo oneroso e
soggiacciono, a seconda della qualifica fiscale, all’IVA.
Per contro, le prestazioni che non devono essere
riportate nel certificato di salario sono considerate
effettuate a titolo gratuito (articolo 47 capoverso 3
OIVA). Le spese sostenute in questo contesto non
comportano alcuna correzione fiscale, se sono destinate,
nell’ambito dell’attività imprenditoriale, a prestazioni
che legittimano la deduzione dell’imposta precedente.
3.2. Le prestazioni che vanno dichiarate nel certificato di salario
In base agli articoli 16 e 17 LIFD, nel certificato di salario
sono da dichiarare le prestazioni accessorie al salario
che devono essere valutate dal datore di lavoro (fringe
benefit). Sono considerate accessorie al salario tutte le
prestazioni, non in denaro, del datore di lavoro. Esse
sono da dichiarare nel certificato di salario di regola al
loro valore di mercato, rispettivamente venale. Il valore
di mercato corrisponde al prezzo usualmente pagato
per la prestazione, rispettivamente al prezzo della
contrattazione.
Per
quanto
concerne
queste
prestazioni,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni si orienta
al certificato di salario e alle precitate istruzioni della
Conferenza fiscale svizzera per la compilazione del
certificato di salario. Per le prestazioni che vanno
indicate nel certificato di salario con un importo, la
base di calcolo è costituita da tale valore. Esse vanno
assoggettate all’IVA all’aliquota d’imposta determinante.
Se nell’ambito delle imposte dirette sono ammessi
importi forfetari per la determinazione delle quote
private (per esempio in caso di utilizzo privato
dell’automobile di servizio), tali valori possono essere
applicati come base di calcolo dell’IVA (articolo 47
capoverso 4 OIVA).
Su tutti gli investimenti (per esempio automobili di
servizio) e le spese, effettuati per l’esecuzione di queste
prestazioni imponibili (quote private), può essere fatta
valere la deduzione dell’imposta precedente.
A dipendenza della fattispecie che viene indicata nel
certificato di salario, il trattamento fiscale ai fini dell’IVA
può variare. Più precisamente:
Fattispecie
Conseguenza fiscale
ai fini dell’IVA
Utilizzo dell’automobile
di servizio esclusivamente
per il tragitto dal domicilio
al luogo di lavoro
Non va conteggiata
alcuna quota privata
Utilizzo dell’automobile
di servizio per scopi privati
Prestazione a titolo oneroso
che va conteggiata all’aliquota
normale
Consegna di un abbonamento
generale e documenti di viaggio
simili (per esempio biglietti
all’interno di comunità tariffarie
di città o regioni)
Di principio l’eventuale utilizzo
privato degli abbonamenti
da parte del dipendente non
ha alcuna conseguenza ai
fini dell’IVA. Se il dipendente
deve versare un contributo
per l’abbonamento, il datore
di lavoro deve imporre questo
importo quale controprestazione
(importo = IVA inclusa)
Pasti alla mensa a prezzo ridotto
o consegna di buoni pasto
Non va conteggiata
alcuna quota privata
Vitto nel settore alberghiero
e della ristorazione
Imposizione all’aliquota normale
del valore indicato nel certificato
di salario (cfr. Promemoria
N2/2007 delle imposte dirette)
Alloggio nel settore alberghiero
e della ristorazione
Prestazione esclusa dall’imposta
Ŝ l’utilizzazione a scopo privato di apparecchi di lavoro
(cellulare, computer, eccetera);
Ŝ i contributi ad associazioni e le tasse sociali di club fino
a 1’000 franchi nel singolo caso. I contributi o le tasse
che eccedono questo importo vanno dichiarati
indicando il loro intero valore (cifra 15 del certificato di
salario);
Ŝi contributi ad associazioni professionali illimitatamente;
Ŝ gli sconti su merci destinate all’uso proprio e nella
misura dell’usuale;
Ŝ i biglietti d’entrata a manifestazioni culturali, sportive
e sociali fino a 500 franchi per manifestazione (vanno
dichiarati unicamente i contributi che eccedono i 500
franchi per manifestazione);
Ŝ il pagamento delle spese di viaggio del coniuge o
del partner che accompagna il dipendente nei viaggi di
lavoro;
Ŝ i contributi a nidi d’infanzia che offrono posti a prezzi di
favore per i figli del dipendente;
Ŝ il posteggio gratuito sul luogo di lavoro;
Ŝ le spese per analisi mediche preventive ordinate dal
datore di lavoro o dalla cassa pensioni;
Ŝ i buoni per voli (questi buoni dovrebbero essere
utilizzati per scopi professionali).
3.3. Le prestazioni che non vanno dichiarate nel certificato di
salario
In conformità delle istruzioni della Conferenza fiscale
svizzera per la compilazione del certificato di salario,
determinate prestazioni non vanno dichiarate nel
certificato di salario, poichè esse sono considerate
eseguite a titolo gratuito (articolo 47 capoverso 3 OIVA).
Le spese sostenute in questo contesto non comportano
alcuna correzione dell’imposta precedente se sono
destinate, nell’ambito dell’attività imprenditoriale, a una
prestazione che legittima la deduzione dell’imposta
precedente. Si tratta delle seguenti prestazioni:
Ŝ gli abbonamenti a metà prezzo delle Ferrovie Federali
Svizzere consegnati a titolo gratuito;
Ŝ gli assegni Reka fino a 600 franchi all’anno (vanno
dichiarati unicamente i vantaggi che eccedono i 600
franchi all’anno);
Ŝ gli usuali regali di Natale, di compleanno e simili regali
in natura fino all’importo di 500 franchi per evento.
I regali in natura che eccedono questo importo vanno
dichiarati indicando il loro intero valore (cifra 2.3 del
certificato di salario);
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4. I non destinatari del certificato di salario
Rientrano in questa cerchia di persone in particolare i
titolari di imprese individuali e i soci di società di persone
(per esempio le società in nome collettivo e le società in
accomandita) senza partecipazioni determinanti, nonché
le persone a loro vicine che non lavorano nell’azienda
(per esempio i familiari). Per maggiore chiarezza nelle
successive spiegazioni si parlerà soltanto di “titolari”.
4.1. Il principio
Contrariamente alle quote private in relazione ai
salariati, in caso di prelevamenti di prestazioni da
parte dei titolari nelle proprie imprese non si verifica
alcun rapporto di prestazione. Le prestazioni prelevate
dall’impresa sono in realtà utilizzate durevolmente
o temporaneamente per scopi non imprenditoriali,
in particolare per scopi privati. In questi casi occorre
correggere l’imposta precedente, a condizione che sia
stata fatta valere dall’impresa al momento dell’acquisto
della prestazione; si tratta quindi di un annullamento
della deduzione dell’imposta precedente effettuata a
suo tempo (articolo 31 capoverso 2 LIVA). Non vi è alcuna
correzione dell’imposta precedente per l’utilizzo privato,
se non è stata effettuata alcuna deduzione dell’imposta
precedente sulle prestazioni prelevate.
Se nell’ambito delle imposte dirette sono ammessi
importi forfetari per la determinazione delle quote
private alle spese generali, tali valori possono essere
applicati anche come base di calcolo per la correzione
dell’imposta precedente (articolo 47 capoverso 4 OIVA).
Gli importi ivi indicati si intendono sempre IVA inclusa.
Esempio 1: Il prelevamento di merci acquistate
presso terzi
Il signor Franchini, titolare di un negozio di biciclette,
preleva dalla sua azienda una bicicletta da bambino
per scopi privati. Il prezzo d’acquisto dopo deduzione
dell’imposta precedente dell’8% ammonta a 450
franchi.
Ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LIVA, con il
prelevamento a scopo privato vengono a cadere
i presupposti per la deduzione dell’imposta
precedente; pertanto, l’imposta precedente già
dedotta va corretta.
Calcolo: 8% di 450 franchi = correzione dell’imposta
precedente 36 franchi
Esempio 2: Il prelevamento di beni fabbricati in
proprio
Il falegname Bianchetti fabbrica per il proprio
appartamento privato un nuovo tavolo fabbricato in
proprio. Il prezzo d’acquisto del materiale utilizzato
(gravato dell’imposta precedente all’acquisto)
ammonta a 1’200 franchi (IVA 8% esclusa).
4.2. I prelevamenti di prestazioni da parte dei titolari per uso privato
Tutti i prelevamenti effettuati dai titolari comportano
una correzione dell’imposta precedente, a condizione
che sulle prestazioni acquisite a suo tempo sia stata fatta
valere l’imposta precedente.
Per i beni fabbricati in proprio deve essere corretta, oltre
alla deduzione dell’imposta precedente sul materiale (e sui
lavori di terzi in caso di semilavorati e/o semifabbricati),
anche la deduzione dell’imposta precedente per
l’utilizzazione dell’infrastruttura (doppia utilizzazione;
articolo 30 capoverso 1 LIVA). Per l’utilizzazione
dell’infrastruttura è applicabile un supplemento del 33%
sull’imposta precedente sul materiale e su eventuali
lavori di terzi (è fatta salva la prova effettiva delle imposte
precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura).
5. La quota privata alle automobili di servizio
5.1. La determinazione forfetaria
Di regola il valore corrispondente, imponibile all’aliquota
normale, è determinato in via forfetaria, ossia occorre
dichiarare mensilmente lo 0.8% del prezzo d’acquisto del
veicolo, esclusa l’IVA, ma almeno 150 franchi. La quota
così calcolata si intende IVA inclusa.
La determinazione forfetaria è applicabile solo alle
automobili. Sono considerati automobili i veicoli a
motore leggeri aventi peso massimo consentito fino
a 3500 kg per il trasporto di un massimo di 9 persone,
incluso il conducente.
La base di calcolo per le automobili in leasing non è il
prezzo d’acquisto, bensì il valore (inclusa l’eventuale
attrezzatura speciale) stabilito nel contratto di leasing,
esclusa l’IVA. Questo valore costituisce anche la base per
il calcolo forfetario in caso di rilevamento dell’automobile
al momento della decorrenza o dello scioglimento del
contratto.
Esempio 3: Veicolo nuovo
Prezzo d’acquisto del veicolo
(IVA esclusa) di cui 0.8% al mese
Calcolo:
Importo da dichiarare
12 mesi x 344 CHF
Imposta precedente
sul materiale utilizzato
8% di 1’200 franchi
(IVA esclusa)
Calcolo dell’imposta:
(8% di 4’128 CHF) / 108%
Utilizzazione
dell’infrastruttura 33%
Correzione
dell’imposta precedente
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96.00 CHF
31.70 CHF
127.70 CHF
43’000 CHF
344 CHF/mese
4’128 CHF
305.75 CHF
Esempio 4: Veicolo usato
Prezzo d’acquisto del veicolo
(IVA esclusa) di cui 0.8% al mese
15’000 CHF
120 CHF/mese
Importo da dichiarare
12 mesi x 150 CHF
1’800 CHF
Calcolo dell’imposta:
(8% di 1’800CHF) / 108%
133.35 CHF
5.2. La determinazione effettiva
L’utilizzo privato dell’automobile può essere anche
determinato in modo effettivo. A tal fine si consiglia di
tenere un libro di bordo (quaderno per il controllo dei
percorsi). Se si utilizza questa opportunità, i chilometri
percorsi a scopo privato così rilevati vanno moltiplicati
per una tariffa corrispondente. La tariffa di riferimento
è di 70 centesimi al chilometro. Tariffe inferiori vanno
comprovate dal prestatore con calcoli dettagliati. Se vi
sono circostanze speciali, come per esempio automobili
particolarmente costose rispetto alla media, la tariffa
chilometrica dovrà essere aumentata di conseguenza.
Esempio 5: Utilizzo effettivo del veicolo
Chilometri percorsi a titolo privato
nell’anno 2011
5’500 Km
Tariffa chilometrica
0.70 CHF
Importo totale da dichiarare:
5’500 Km x 0.70 CHF
3’850 CHF
Tale importo è la base di calcolo dell’IVA dovuta e si intende IVA inclusa
all’aliquota normale
5.3. Le automobili speciali come veicoli di officine, furgoni, eccetera
Nei casi in cui l’utilizzo privato di un’automobile è
considerevolmente limitato (per esempio perché sono
installati dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi)
non va conteggiata alcuna quota privata per l’utilizzo
dell’automobile di servizio. Le imposte precedenti possono
essere dedotte nell’ambito dell’attività imprenditoriale
che legittima la deduzione dell’imposta precedente.
6. La dichiarazione della quota privata
nel rendiconto IVA
La quota privata va dichiarata nel rendiconto IVA una
volta all’anno. Per le persone giuridiche trattasi di un
elemento della cifra d’affari e va indicata alla cifra 200,
rispettivamente alla cifra 300/301 del rendiconto IVA.
Per quanto concerne le imprese individuali e soci di
società di persone senza partecipazioni determinanti, la
quota privata corrisponde a una mera correzione della
deduzione dell’imposta precedente per consumo proprio.
La correzione va indicata alla cifra 415 del rendiconto IVA.
7. Le quote private in caso di rendiconto
con il metodo delle aliquote saldo
Per il titolare di un’impresa individuale i prelevamenti ai
sensi dell’articolo 31 capoverso 2 LIVA (consumo proprio)
sono compensati con l’applicazione delle aliquote saldo;
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vale lo stesso per la consegna di prestazioni – a titolo
gratuito – a persone strettamente vincolate nonché al
personale.
Per contro, la consegna a titolo gratuito di beni
fabbricati in proprio a persone strettamente vincolate va
conteggiata con la rispettiva aliquota saldo (prezzo come
per terzi).
La consegna a titolo oneroso di prestazioni a persone
strettamente vincolate va conteggiata con la rispettiva
aliquota saldo (controprestazione pagata, ma almeno
prezzo come per terzi). Le prestazioni a titolo oneroso
al personale vanno pure in generale conteggiate con
l’aliquota saldo.
Come già esposto in precedenza, le prestazioni che
devono figurare nel certificato di salario ai fini delle
imposte dirette sono considerate come eseguite a
titolo oneroso e l’imposta va calcolata sull’importo
determinante per le imposte dirette. Con la vecchia LIVA
queste prestazioni andavano conteggiate all’aliquota
saldo solo se la registrazione contabile aveva effetto sul
risultato.
Inoltre, se la persona impiegata è una persona
strettamente vincolata senza pretesa giuridica, si
applicano le disposizioni previste per le persone
strettamente vincolate.
Tipo di base
di calcolo
8. Esempi di gruppi di persone con la rispettiva
base di calcolo applicabile
Tipo di base
di calcolo
1
2
3
Prestazioni a persone strettamente vincolate (con
partecipazioni determinanti) o persone a loro vicine:
a) prezzo come per terzi
(articolo 24 capoverso 2 LIVA);
b) se del caso è ammesso applicare i valori forfetari
secondo il Promemoria N1; è altresì possibile la
determinazione forfetaria della quota parte delle
spese dell’automobile (0.8% al mese)
Prestazioni a titolari di partecipazioni,
non strettamente vincolati:
a) per regali fino a 500 franchi per persona
non vi è nessuna conseguenza;
b) se l’importo è superiore, va dimostrato il motivo
imprenditoriale; eventuale correzione secondo
l’articolo 31 capoverso 2 lettera c LIVA
(consumo proprio)
4
Titolare dell’impresa individuale:
a) i prelievi di beni o di prestazioni di servizi dalla
propria impresa comportano una correzione
dell’imposta precedente per consumo proprio
secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LIVA
5
Destinatari di dividendi in natura:
a) prestazione a titolo oneroso distribuita
dall’impresa al socio;
b) la base di calcolo è il valore lordo dei dividendi
(IVA inclusa)
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Eventuale commento
1
Dipendente (personale)
-
1
Membri dei consigli
d’amministrazione
e fondazione
-
1
Ex dipendente (per esempio
un pensionato) che in base
al contratto di lavoro ha
diritto a delle prestazioni
anche dopo aver lasciato
l’impresa
In questo caso il
pensionato deve ricevere
ogni anno - anche
dopo aver lasciato
l’impresa - un certificato
di salario oppure la
prestazione deve
figurare sull’attestato
delle rendite
1
Azionista che lavora
nell’azienda (con o
senza partecipazione
determinante)
Lo statuto di dipendente
prevale su quello di
azionista
1
Socio di una società di
persone (per esempio una
società in nome collettivo o
una società in accomandita)
che lavora nell’azienda, con
o senza certificato di salario
Anche senza certificato
di salario, questi
gruppi di persone sono
parificati ai destinatari
del certificato di salario
1
Coniuge o partner registrato
che lavora nell’azienda
(impresa individuale e
società di persone) con o
senza certificato di salario
Anche senza certificato
di salario, questi
gruppi di persone sono
parificati ai destinatari
del certificato di salario
2
Fratello (persona vicina) che
non lavora nell’azienda del
titolare con partecipazione
determinante
-
2
Socio di una società di
persone (per esempio una
società in nome collettivo o
società in accomandita) che
non lavora dell’azienda
-
2
Titolare di una
partecipazione determinante
(più del 10%) a un’impresa
giuridica che non lavora
nell’azienda
-
Titolare di una
partecipazione non
determinante (meno del
10% a un’impresa giuridica
[SA, Sagl]) che non lavora
nell’azienda
Può trattarsi anche di
prestazione valutabile in
denaro
Persona vicina (che
non lavora nell’azienda)
di un titolare di una
partecipazione non
determinante (meno del
10%) a un’impresa giuridica
In questo caso potrebbe
trattarsi di un regalo
da parte dell’impresa
giuridica alla persona
vicina come pure una
prestazione valutabile in
denaro all’azionista (se la
prestazione può essere
attribuita all’azionista)
4
Titolare di un’impresa
individuale
-
4
Persona vicina (che non
lavora nell’azienda) al
titolare di un’impresa
individuale
Il prelievo va attribuito al
titolare
Spiegazione della base
di calcolo applicabile
Prestazioni al personale:
a) controprestazione effettivamente ricevuta
(articolo 47 capoverso 1 OIVA);
b) valore che va dichiarato nel certificato
(articolo 47 capoversi 2 e 4 OIVA);
c) se del caso è ammesso applicare i valori
forfetari secondo il Promemoria N2 (vitto
alloggio/abbigliamento/appartamento) o il
Promemoria N1 (prelievi di merce); è altresì
possibile la determinazione forfetaria della quota
parte delle spese dell’automobile (0.8% al mese)
Gruppi di persone
3 oppure 5
3 oppure 5
9. Le quote private - schema decisionale
Elenco delle fonti fotografiche:
In conclusione viene proposto uno schema decisionale
che permette di determinare in modo schematico la base
di calcolo applicabile a seconda della persona coinvolta e
della posizione che essa ricopre all’interno dell’impresa.
http://www.news-assurances.com/wp-content/uploads/2009/07/drapeau-suisse.jpg
[26.09.2011]
Titolari di imprese individuali e
soci di società di persone senza
partecipazioni determinanti
Titolari di partecipazioni
(azionista/socio)
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/fuer-dieahv-evp-will-steuer-fuer-hohe-erbschaften-einfuehren-106095498/asset/0/@@teaserImage/detail
[26.09.2011]
http://a2.mzstatic.com/us/r1000/045/Purple/c6/2f/ac/
mzi.fusmovfz.175x175-75.jpg
[26.09.2011]
Con partecipazioni
determinanti
Persone
a loro vicine
Senza
partecipazioni
determinanti
Che non lavorano
nell’azienda
Che lavorano
nell’azienda
Che non lavorano
nell’azienda
Prestazione a titolo oneroso
http://www.infocompta.ch/cms/uploads/images/Epsitec/salaires/certif1.gif
[26.09.2011]
Consumo proprio
Claudio Fonti
Prezzo come
per terzi
Importo che va
dichiarato nel
certificato di salario
Correzione imposta
precedente
Articolo 24
capoverso 2
LIVA
Articolo 47
capoversi 1 e 2
OIVA
Articolo 31
capoverso 2
lettera c LIVA
Di regola
Promemoria N2/2007
Di regola
Promemoria N1/2007
Note: 1) Sono considerati persone strettamente
vincolate i titolari di partecipazioni determinati a
un’impresa o persone a loro vicine; una partecipazione
è considerata determinante se raggiunge uno dei
seguenti valori di soglia di cui all’articolo 69 LIFD:
Ŝ partecipazione di almeno il 10 % al capitale
azionario o sociale della società;
Ŝ partecipazione di almeno il 10% agli utili e alle
riserve della società;
Ŝ diritti di partecipazione pari a un valore venale di
almeno 1 milione di franchi nella società.
Sono pure considerate persone strettamente
vincolate i soci che detengono una partecipazione
equivalente in una società di persone.
Economista aziendale
SSQEA/SUP
Esperto fiscale
dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni,
Divisione principale IVA,
Divisione controllo esterno,
Berna
2) Si vedano pure le istruzioni per la compilazione del
certificato di salario rispettivamente dell’attestazione
delle rendite, pubblicate dalla Conferenza fiscale
svizzera [Istruzioni 605.040.18.1].