REGOLAMENTO di EuroTLX
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REGOLAMENTO di EuroTLX
REGOLAMENTO di EuroTLX APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL XX XX 2010 Contents DEFINIZIONI .................................................................................................................................................................. 6 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 1 TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................................................................... 16 CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE ............................................................................................... 16 Articolo 1.1 Finalità .......................................................................................................................................... 16 Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche .................................................................. 16 CAPO 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI EUROTLX S.I.M. S.P.A. ................................................................................. 16 Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione ....................................................................................................... 16 Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione ................................................................................ 17 Articolo 1.5 Amministratore Delegato .............................................................................................................. 17 Articolo 1.6 Organizzazione della Società ........................................................................................................ 17 Articolo 1.7 Collegio dei Probiviri .................................................................................................................... 17 TITOLO 2. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI ...................................... 20 CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI ..................................................................................................................................... 20 Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi ....................................................................................... 20 Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili ....................................................................................................................... 20 CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI ................................................................................................................................... 20 Articolo 2.3 Condizioni generali ............................................................................................................................. 20 Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito ...................................................................................................... 21 A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali ................................................................................................................................. 21 B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari ......................................................................... 22 Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio................................... 23 Articolo 2.6 Diritti di opzione .................................................................................................................................. 24 Articolo 2.7 Covered warrant e certificates............................................................................................................. 24 Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR ....................................................................................................................... 25 Articolo 2.9 Asset Backed Securities ....................................................................................................................... 25 Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti ................................................................... 26 CAPO 3 PROCEDURA DI AMMISSIONE ............................................................................................................................ 26 Articolo 2.11 Avvio della procedura ........................................................................................................................ 26 Articolo 2.12 Verifica dei requisiti ......................................................................................................................... 27 Articolo 2.13 Esito della procedura........................................................................................................................ 27 Articolo 2.14 Termini dell’ammissione................................................................................................................... 28 Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione .............................................................. 28 TITOLO 3. PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO .............................................................. 29 SEZIONE 1 INTERMEDIARI ............................................................................................................................................. 29 CAPO 1 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ...................................................................................................................... 29 Articolo 3.1 Condizioni generali ............................................................................................................................. 29 CAPO 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE ........................................................................................................................... 30 Articolo 3.2 Avvio della procedura e termini ......................................................................................................... 30 Articolo 3.3 Verifica dei requisiti ........................................................................................................................... 31 Articolo 3.4 Esito della procedura.......................................................................................................................... 31 Articolo 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione ................................................................ 31 CAPO 3 OPERATIVITÀ NEL MERCATO ....................................................................................................................... 31 Articolo 3.6 Regole di condotta ............................................................................................................................... 31 Articolo 3.7 Attività di natura professionale consentite .......................................................................................... 32 Articolo 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli Aderenti interconnessi .................................................... 32 Articolo 3.9 Attività abusive .................................................................................................................................... 32 Articolo 3.10 Attività di market making abusivo ..................................................................................................... 33 Articolo 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato ........................................................ 33 Articolo 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato ................................................................................................................................................ 34 Articolo 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni .............................................................................. 35 Articolo 3.14 Interconnessione ............................................................................................................................... 36 Articolo 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato ................................................................................................. 36 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 2 SEZIONE 2 MARKET MAKER ......................................................................................................................................... 37 CAPO 4 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI .................................................................................................................. 37 Articolo 3.16 Condizioni generali .......................................................................................................................... 37 CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE ....................................................................................................................... 38 Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini ....................................................................................................... 38 Articolo 3.18 Verifica dei requisiti ......................................................................................................................... 38 Articolo 3.19 Esito della procedura........................................................................................................................ 39 Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione .............................................................. 39 CAPO 6 OPERATIVITÀ NEL MERCATO ....................................................................................................................... 39 Articolo 3.21 Comunicazioni a EuroTLX S.I.M. S.p.A. .......................................................................................... 39 Articolo 3.22 Estensione dell’operatività a strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX ................................... 39 Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi............................................................................. 40 Articolo 3.24 Regole di condotta ............................................................................................................................ 41 Articolo 3.25 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni .............................................................................. 42 Articolo 3.26 Esclusione dall’operatività su strumenti finanziari .......................................................................... 42 Articolo 3.27 Esclusione dal mercato ...................................................................................................................... 43 Articolo 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker Classe A ......................................................... 43 SEZIONE 3 SPECIALIST............................................................................................................................................. 45 CAPO 7 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI .................................................................................................................. 45 Articolo 3.29 Condizioni generali .................................................................................................................... 45 CAPO 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE ....................................................................................................................... 46 Articolo 3.30 Rinvio ................................................................................................................................................ 46 CAPO 9 OPERATIVITÀ NEL MERCATO ....................................................................................................................... 46 Articolo 3.31 Rinvio ................................................................................................................................................. 46 Articolo 3.32 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi............................................................................. 46 Articolo 3.33 Obblighi informativi .......................................................................................................................... 47 SEZIONE 4 ..................................................................................................................................................................... 48 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ADERENTI CONCERNENTI IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI............................ 48 CAPO 10 REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ADERENTI CHE INTENDONO OPERARE SUL SEGMENTO AVENTE AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI ACCENTRATI PRESSO EUROCLEAR E CLEARSTREAM ....................... 48 Articolo 3.34 Obbligo di mantenimento di una struttura organizzativa adeguata per la gestione dei processi operativi di netting bilaterale, di comunicazione e gestione dei fail ......................................................... 48 .......................................................................................................................................................................................... 49 Articolo 3.35 Obblighi di comunicazione al Mercato.............................................................................................. 49 Articolo 3.36 Obbligo di contenimento dei Fail ...................................................................................................... 49 Articolo 3.37 Obbligo di attribuzione di cedole e rimborsi da corrispondere in caso di Fail................................. 49 Articolo 3.38 Obbligo di scorporo ........................................................................................................................... 49 CAPO 11 PROCEDURA DI BUY-IN E SELL-OUT ....................................................................................................... 50 Articolo 3.39 Facoltà di attivazione della procedura di Buy-in e Sell-out .............................................................. 50 . ......................................................................................................................................................................................... 50 Articolo 3.40 Attribuzione dei costi ............................................................................ Error! Bookmark not defined. ........................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TITOLO 4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI ........................ 50 Articolo 4.1 Articolo 4.2 Articolo 4.3 Articolo 4.4 Articolo 4.5 Articolo 4.6 Articolo 4.7 Articolo 4.8 Condizioni generali ............................................................................................................................ 50 Lotti minimi......................................................................................................................................... 50 Orari di negoziazione ......................................................................................................................... 50 Fase di pre-negoziazione .................................................................................................................... 50 Abbinamento delle proposte in negoziazione continua ....................................................................... 51 Modalità di negoziazione .................................................................................................................... 51 Tick di negoziazione ........................................................................................................................... 52 Proposte di negoziazione immesse da Intermediari (ordini) .............................................................. 52 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 3 Articolo 4.9 Proposte di negoziazione immesse dai Liquidity Provider (quote)..................................................... 54 Articolo 4.10 Richieste di proposte di negoziazione ai Liquidity Provider ............................................................ 54 Articolo 4.11 Prezzo di chiusura ............................................................................................................................ 54 Articolo 4.12 Limiti di variazione dei prezzi.......................................................................................................... 55 Articolo 4.13 Cancellazione automatica................................................................................................................. 57 Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza................................................................................................................................................................... 57 TITOLO 5. VIGILANZA SUL MERCATO ................................................................................................................ 58 CAPO 1 PRINCIPI GENERALI .......................................................................................................................................... 58 Articolo 5.1 Finalità ............................................................................................................................................... 58 Articolo 5.2 Comunicazioni con l’Unità di Supervisione ....................................................................................... 58 Capo 2 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi .......................................................................................... 58 Articolo 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi.................................................. 58 CAPO 3 INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE ......................................... 59 Articolo 5.4 Condizioni generali ............................................................................................................................ 59 Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. .................................................................................................... 59 CAPO 4 INTERVENTI SULLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE .............................................................................................. 60 Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell’Aderente.................................................. 60 Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A. .............................. 60 CAPO 5 GESTIONE DEGLI ERRORI .................................................................................................................................. 60 Articolo 5.8 Disposizioni generali .......................................................................................................................... 60 Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti ......................................................................... 61 Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti ...................................................... 61 CAPO 6 CONTROLLO DEI PROCESSI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI .................................................................... 63 Articolo 5.11 Monitoraggio del rischio di contagio ............................................................................................... 63 Articolo 5.12 Controlli sulle regole di condotta degli aderenti .............................................................................. 64 Articolo 5.13 Inibizione temporanea dell’attività di un Aderente sul segmento degli strumenti finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream............................................................................................. 64 CAPO 7 GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE......................................................................................................... 64 Articolo 5.14 Condizioni generali .......................................................................................................................... 64 Articolo 5.15 Interventi dell’Unità di Supervisione ................................................................................................ 65 CAPO 8 SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ........................................................... 65 Articolo 5.16 Condizioni generali .......................................................................................................................... 65 Articolo 5.17 Condizioni di sospensione ................................................................................................................ 66 CAPO 9 REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ........................................................................ 66 Articolo 5.18 Condizioni generali .......................................................................................................................... 66 Articolo 5.19 Condizioni di revoca ......................................................................................................................... 66 Articolo 5.20 Condizioni generali .......................................................................................................................... 67 Articolo 5.21 Controlli specifici sugli Aderenti ...................................................................................................... 67 Articolo 5.22 Procedimento disciplinare ................................................................................................................. 67 Articolo 5.23 Sanzioni ............................................................................................................................................ 68 Articolo 5.24 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Aderente interconnesso ......................................................................................................................... 69 TITOLO 6. SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI ........................................................................... 70 CAPO 1 SERVIZI DI POST-TRADING ............................................................................................................................... 70 Articolo 6.1 Condizioni generali ............................................................................................................................ 70 Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione ................................... 70 Art. 6.3 Modalità di calcolo dei ratei di interesse ................................................................................................... 70 CAPO 2 SERVIZI DI INFORMATIVA ................................................................................................................................. 71 Articolo 6.4 Finalità ............................................................................................................................................... 71 Articolo 6.5 Informazioni al pubblico ..................................................................................................................... 71 Articolo 6.6 Informativa Titolo ............................................................................................................................... 72 Articolo 6.7 Comunicazioni del mercato ................................................................................................................. 72 CAPO 3 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI................................................................................................................. 72 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 4 Articolo 6.8 Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di negoziazione ............................................... 72 TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................................................................... 74 CAPO 1 DISPOSIZIONI VARIE ......................................................................................................................................... 74 Articolo 7.1 Diritto applicabile .............................................................................................................................. 74 Articolo 7.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d’ufficio alla negoziazione su EuroTLX ........................................................................................................................................ 74 Articolo 7.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 ........................................................................... 75 Articolo 7.4 Informazioni sull’esercizio dei diritti.................................................................................................. 75 Articolo 7.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio .............................................................................................. 75 Articolo 7.6 Altre informazioni ................................................................................................................................ 76 Articolo 7.7 Riclassificazione degli Aderenti già operanti al 1° gennaio 2010 ....................................................... 77 Articolo 7.8 Sanzioni ............................................................................................................................................... 77 CAPO 2 INTRODUZIONE DEL NETTING BILATERALE ....................................................................................................... 78 Articolo 7.9 Attivazione del netting bilaterale ........................................................................................................ 78 Articolo 7.10 Adeguamenti necessari e dichiarazione di adeguatezza ................................................................... 78 Articolo 7.11 Inibizione dell’attività ....................................................................................................................... 78 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 5 Definizioni ABS (Asset Backed Security) Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l’impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione di cartolarizzazione. Aderenti Indica la generica categoria degli Intermediari, dei Market Maker o degli Specialist abilitati ad operare su EuroTLX. Un Aderente può essere abilitato ad operare congiuntamente come Intermediario, Market Maker e Specialist. Aderente interconnesso Indica l’intermediario avente un collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di un Aderente Intermediario ammesso alle contrattazioni. Agente di Regolamento Indica il/i soggetto/i nominato/i dall’Aderente per il regolamento delle operazioni concluse su EuroTLX dall’Aderente stesso. Aggiotaggio Indica il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all’articolo 2637 del Codice Civile. Amministratore Delegato Indica l’Amministratore Delegato di EuroTLX SIM S.p.A. Ammissione alle negoziazioni Indica l’ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione su EuroTLX. Avviso Indica il documento pubblicato da EuroTLX S.I.M. S.p.A. nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet www.eurotlx.com ovvero inviato via e-mail agli Aderenti contenente le informazioni ufficiali riguardanti la negoziazione degli strumenti finanziari sul mercato EuroTLX. Azione Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio dell’emittente. Book o Book di negoziazione Indica l’insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche. Buy-in Richiesta di esecuzione coattiva esercitata da un Aderente nei confronti della controparte di mercato di uno o più contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, a fronte di una mancata consegna di titoli Certificate Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica l’andamento di un’attività sottostante. Classe di Indica i sottoinsiemi di strumenti finanziari appartenenti ad una medesima © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 6 Strumenti Tipologia di Strumenti riportato nella Tabella Classe di Strumenti. Cliente al dettaglio Indica la categoria di clienti diversi dai Clienti professionali e dalle Controparti qualificate. Clienti professionali Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico. Clienti professionali su richiesta Indica i clienti professionali privati di cui all’Allegato 3, II del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Collegio dei Probiviri Indica l’organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A., che ha la potestà sanzionatoria nell’ambito del procedimento disciplinare di cui all’art. 5.19 del presente Regolamento. Comunicazioni di Mercato Indica l’insieme dei comunicati concernenti gli strumenti finanziari negoziati sul mercato EuroTLX e pubblicati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. nella sezione News del sito internet www.eurotlx.com Comunicazioni Tecniche Indicano i documenti, emanati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., che descrivono aspetti tecnici di funzionamento di EuroTLX o dei servizi strumentali alle negoziazioni; essi sono pubblicati nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet www.eurotlx.com. Controparti qualificate Indica i soggetti di cui all’art. 58 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni ai quali non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49 del Regolamento Intermediari. In alternativa, indica i soggetti di cui all’articolo 24, par. 2, della direttiva 2004/39/CE. Consob Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Contratto di Aderente Intermediario Indica l’accordo sottoscritto dall’Aderente con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per esercitare l’attività di esecuzione di ordini per conto di clienti sugli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX. Contratto di Indica l’accordo sottoscritto dall’Aderente con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per Aderente Liquidity esercitare l’attività di market making sugli strumenti finanziari negoziati su Provider EuroTLX in qualità di Market Maker ovvero di Specialist, ovvero di entrambi, se richiesto. Covered warrant Indica uno strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 7 plain vanilla facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Covered warrant esotico Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico. Criterio di Assegnazione Direttiva 2004/39/CE o Direttiva MiFID Indica il criterio definito nella Tabella Classe di Strumenti. Emittente strumenti finanziari diffusi Indica gli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante così come definiti dall’articolo 2-bis del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni. Esclusione Indica l’esclusione, su richiesta dell’Aderente, dalle contrattazioni di uno strumento finanziario ovvero l’esclusione dell’Aderente stesso da EuroTLX, su sua richiesta. EuroTLX S.I.M. S.p.A. Indica la società che organizza e gestisce il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX. Execution policy Indica la strategia di esecuzione degli ordini individuata dagli intermediari ai sensi dell’art. 45 della Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. In alternativa, indica la strategia di esecuzione degli ordini individuata dagli intermediari ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/39/CE. Fail Indica il mancato regolamento alla data di regolamento degli interi quantitativi corrispondenti ad una Istruzione di Mercato. Giorno di mercato aperto Indica un giorno in cui il mercato EuroTLX è aperto. Informativa emittenti Indica la modalità di diffusione al pubblico dell’informativa fornita dagli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 del presente Regolamento e pubblicate nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet www.eurotlx.com. Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (G.U. L 145 del 30.04.2004, pag. 1). © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 8 Informativa Titolo Indica il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di ammissione su EuroTLX, redatto da EuroTLX S.I.M. S.p.A al momento dell’ammissione sul mercato EuroTLX e liberamente accessibile sul sito internet www.eurotlx.com. Inibizione dell’operatività Indica la modalità tecnica adottata dall’Unità di Supervisione per impedire ad un Aderente di negoziare strumenti finanziari appartenenti al medesimo segmento di mercato. Insider trading Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 184 e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-bis del Testo Unico della Finanza. Interconnessione Indica il collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di Aderenti ammessi alle contrattazioni, o il collegamento diretto di Aderenti ammessi alle contrattazioni su EuroTLX da parte di soggetti non negoziatori o di sistemi di generazione automatica delle proposte di negoziazione. Intermediari Indica i soggetti autorizzati che aderiscono a EuroTLX con funzione di esecuzione di ordini per conto di clienti. Istruzione di Mercato Indica una istruzione inviata dal sistema X-TRM a Euroclear e Clearstream, normalmente corrispondente ad un saldo bilaterale (compenso), eccezionalmente corrispondente ad un’istruzione singola (di inserimento o reverse trade). Istruzione di Regolamento Indica una Istruzione di Mercato o Istruzione OTC avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso una Società di Gestione Accentrata. Istruzione OTC una istruzione avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso una Società di Gestione Accentrata, inserita in Euroclear e Clearstream da un Aderente a seguito di un’operazione di scorporo di un’Istruzione di Mercato o di un’altra Istruzione OTC. Liquidity Provider Indica il Market Maker e/o lo Specialist. Lotto minimo Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario. Manipolazione del Mercato Indica il reato di cui all’articolo 185 e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-ter del Testo Unico della Finanza. Market Maker Indica l’Aderente a EuroTLX, Market Maker di Classe A o Market Maker di Classe B, che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX con riferimento a strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni bancarie non Eurobond, dai certificate e dai covered warrant. I Market Maker che intendono impegnarsi anche su obbligazioni bancarie non Eurobond, su certificate e covered warrant devono assumere anche la qualifica di Specialist. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 9 Market Maker di Classe A Indica i Market Maker che rispettano i particolari requisiti ed obblighi per loro previsti agli artt. 3.16 e 3.28 del Regolamento. Market Maker di Classe B Indica i Market Maker che rispettano i particolari requisiti ed obblighi per loro previsti all’art. 3.22 del Regolamento. Mercato di Stato appartenente all'OCSE Indica un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE. Mercato EuroTLX o EuroTLX Indica il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A., sistema che consente l'incontro, al suo interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti, ai sensi dell’articolo 1 comma 5-octies del Testo Unico della Finanza. Negoziazione continua Indica la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione di contratti. Netting bilaterale La funzionalità che consente di aggregare le Istruzioni di Regolamento corrispondenti a contratti eseguiti sul segmento di EuroTLX caratterizzato dal regolamento su Euroclear e Clearstrem, secondo il criterio definito nella Comunicazione Tecnica. Obbligazione Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell’emittente che garantisce il valore nominale a scadenza. Obbligazione convertibile Indica un’obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirla, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato. Obbligazione bancaria non eurobond Indica un’obbligazione emessa da una banca ed originariamente collocata presso la clientela di una banca. Obbligazione strutturata Indica un’obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all’assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati. OICR (organismi di investimento collettivo del Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds). © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 10 risparmio) Operatori Indica la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX. Operatori non professionali Indica gli investitori che secondo i criteri di classificazione MiFID, ripresi dal Regolamento Intermediari Consob, possono essere qualificati come Clienti al dettaglio e Clienti professionali su richiesta. Restano in ogni caso sempre escluse le persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. Ordine Indica una proposta di negoziazione immessa nel sistema da un Intermediario, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione. Operazioni aventi una size normalmente non retail Indicano le operazioni di controvalore pari o superiore alle soglie individuate dall’art. 3.12 del Regolamento ai fini dell’accertamento degli indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato. Periodo di Rollback Periodo in cui il Mercato EuroTLX potrà attivare il ripristino del regolamento di Istruzioni di Regolamento corrispondenti ai singoli contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX (Rollback), disattivando la funzionalità di Netting Bilaterale. Post-Trading Indica l’insieme delle operazioni che avvengono in fase di regolamento, riscontro, rettifica e liquidazione di un contratto generatosi su EuroTLX. Priorità temporale superiore Indica il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di negoziazione. Proposta di negoziazione Indica un ordine o una quota che individua in modo inequivocabile l’intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato su EuroTLX. Proposta limitata o proposta con limite di prezzo Indica una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita. Proposta senza limite di prezzo o proposta al meglio Indica un ordine immesso senza indicare il prezzo massimo di esecuzione, nel caso di ordine in acquisto o il prezzo minimo di esecuzione, nel caso di ordine in vendita. Quantità minima Indica la quantità minima per ogni strumento finanziario per il quale il © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 11 Market Maker o lo Specialist ha l’obbligo di esporre una Quota durante l’orario di negoziazione continua. Quota Indica i prezzi in acquisto e, ove previsto, in vendita immessi nel sistema da un Market Maker o uno Specialist, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione. Revoca Indica l’esclusione dalle contrattazioni su EuroTLX di uno strumento finanziario o di un Aderente, su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Reverse trade Indica un’istruzione di segno contrario ad una data istruzione che deve essere annullata. Scorporo Indica la cancellazione dell’Istruzione di Regolamento in Fail che contiene alcune istruzioni regolabili e il contestuale inserimento di due nuovi accorpamenti (ovvero di due Istruzioni OTC), uno contenente le istruzioni regolabili, l’altro contenente quelle non regolabili. Sedi di negoziazione Indica i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettera w-ter), all’articolo 1, comma 5-octies e all’articolo 1, comma 5-ter del Testo Unico della Finanza. Segmento di mercato Indica un insieme di strumenti caratterizzato da una modalità di postTrading specifica, ovvero da un sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Sell-out Richiesta di esecuzione coattiva esercitata da un Aderente nei confronti della controparte di mercato di uno o più contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, a fronte di una mancata consegna di contanti Single Listing Indica la situazione secondo la quale uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione su assenso dell’emittente sul mercato regolamentato TLX non risulta essere stato ammesso alla negoziazione su altri Mercati regolamentati in Paesi dell’Unione Europea sempre su assenso dell’emittente. Sistema di Gestione Accentrata Indica un sistema, od un complesso di sistemi connessi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari, quali le società per azioni autorizzate ad esercitare tale attività ai sensi della parte III, titolo II del Testo Unico della Finanza o sistemi esteri sottoposti ad equivalente vigilanza. Specialist Indica l’Aderente a EuroTLX che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX, con riferimento ai certificate e/o ai covered warrant e/o alle obbligazioni bancarie non Eurobond e/o altre obbligazioni: © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 12 (i) (ii) (iii) da esso stesso emessi ovvero emessi da società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93; oppure emessi da altri emittenti bancari e collocati dallo Specialist e/o da società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93 presso la propria clientela e/o quella di società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93. In alternativa, il rapporto di controllo o collegamento vanno definiti con riferimento agli artt. 1 comma 1 (a), (b) e (d) nonché 41 comma 1 della Settima Direttiva 83/349/CEE. Le società si considerano appartenenti allo stesso gruppo qualora abbiano la stessa impresa madre con cui consolidare ai sensi dell’art. 3 della Settima Direttiva 83/349/CEE; oppure per i quali i soggetti sopra indicati abbiano assunto impegni nei confronti dell’emittente e/o intermediari, diversi da emittenti sovranazionali o governativi ovvero agenzie, per sostenere la liquidità dello strumento finanziario nel mercato secondario. Strumento Finanziario (o strumento) Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza, negoziato su EuroTLX. Strumento partecipativo Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. Tabella Classe di Strumenti Tipologia di Strumenti Classe di Strumenti Titoli di Stato Italia New Europe Altri Titoli di Stato EU USA Altre Sovranazionali/Agency obbligazioni Mercati Emergenti Corporate e Finanziarie Altre obbligazioni governative Azioni/DR Altri strumenti finanziari Criterio di Assegnazione Valuta di negoziazione Paese e Valuta di negoziazione Paese e Valuta di negoziazione Tutta la classe Tutta la classe Paese Emittente Paese Emittente Emittente La Classe di Strumenti “Mercati Emergenti” comprende tutti e soli i titoli © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 13 emessi da Stati ricompresi nell’indice MSCI Barra a prescindere dalla possibile appartenenza ad altre tipologie di strumenti finanziari. Per la definizione degli Stati ricompresi nell’indice MSCI Barra EuroTLX S.I.M. S.p.A. osserva la composizione del predetto indice nel primo giorno di negoziazione di ogni anno; detta classificazione avrà validità per l’intero anno di negoziazione. La Classe di Strumenti “New Europe” comprende tutti e soli i titoli emessi dagli Stati entrati nell’Unione Europea con l’allargamento dell’Unione del primo maggio 2004 e comunque non appartenenti alla Classe di Strumenti “Mercati Emergenti”. La Classe di Strumenti “Altri titoli di stato EU” comprende tutti e soli i titoli emessi da Stati membri dell’Unione Europea e non ricompresi in altre Classi di Strumenti di Titoli di Stato. La Classe di Strumenti “Sovranazionali/Agency” comprende tutti e soli i titoli emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati, da Banche centrali, da Agenzie Governative. La Classe di Strumenti “Corporate e Finanziarie” comprende tutte e solo le obbligazioni diverse dai Titoli di Stato e non ricomprese nelle altre Classi di Strumenti appartenenti alla tipologia “Altre obbligazioni”. La Classe di Strumenti “Altre obbligazioni governative” comprende tutte e solo le obbligazioni emesse da Stati, diverse dai Titoli di Stato e non ricomprese nella Classe “Mercati Emergenti”. Tariffario Indica il quadro delle condizioni economiche applicabili agli Aderenti a EuroTLX, allegato al Regolamento di EuroTLX, di cui ne costituisce parte integrante. Testo Unico della Finanza (o T.U.F.) Indica il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Tick Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili su EuroTLX. Titolo Atipico Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell’emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza. TLXNews Indica il documento, disponibile per gli Aderenti mediante accesso sul sito www.eurotlx.com o inviato loro via mail, contenente le informazioni ufficiali rilevanti per l’ammissione degli strumenti finanziari e degli Aderenti e il funzionamento di EuroTLX. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 14 Unità di Supervisione Indica la struttura di EuroTLX S.I.M. S.p.A. definita al comma 2 dell’articolo 1.6. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 15 Titolo 1. Disposizioni Generali Capo 1 Oggetto del Regolamento e modifiche Articolo 1.1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX organizzato da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX è organizzato e gestito per rispondere alle esigenze degli operatori non professionali. Tutti gli Aderenti che operano su EuroTLX, compresi gli Aderenti interconnessi, sono chiamati a contribuire con il proprio comportamento alla preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e del suo carattere retail. L’attività di soggetti diversi dagli operatori non professionali è possibile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dal presente regolamento e, in particolare, dalle sue regole di condotta. 2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare: a) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni degli Intermediari e i loro obblighi; c) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni dei Market Maker e i loro obblighi; d) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni e degli Specialist e i loro obblighi; e) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni. Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche 1. Le modifiche al Regolamento di EuroTLX sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di EuroTLX SIM S.p.A. e vengono prontamente comunicate agli Aderenti. Il testo del Regolamento viene pubblicato sul sito www.eurotlx.com. 2. L’Amministratore Delegato può inoltre emanare Comunicazioni Tecniche vincolanti che vengono trasmesse agli Aderenti tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito www.eurotlx.com. Capo 2 Principi organizzativi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del mercato senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli 1. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 16 atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione adotta un codice di comportamento interno, applicabile ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai dipendenti della società, volto ad assicurare tra l’altro che la gestione della società sia svolta in assenza di situazioni di conflitto d’interessi. 2. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Amministratore Delegato a cui spetta la responsabilità delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo del mercato. Il Consiglio di Amministrazione deve dotare EuroTLX S.I.M. S.p.A. di un’organizzazione adeguata e di un sistema di controllo interno che vigili sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne. 4. Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione 1. Il Presidente promuove e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni ed al quale riferisce in merito alle tematiche rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalla struttura e degli accertamenti compiuti. 2. Il Presidente cura che l’attività del Consiglio di Amministrazione sia svolta con indipendenza di giudizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, secondo criteri di trasparenza, tutela degli investitori e sviluppo di un mercato efficiente. Articolo 1.5 Amministratore Delegato L’Amministratore Delegato approva le Comunicazioni Tecniche di funzionamento del mercato EuroTLX. 1. 2. L’Amministratore Delegato esercita le proprie funzioni secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale. 3. L’Amministratore Delegato ha inoltre la responsabilità di assicurare l’informativa della società EuroTLX S.I.M. S.p.A. dovuta ai sensi della vigente normativa. Articolo 1.6 Organizzazione della Società L’organizzazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. prevede una struttura, denominata Unità di Supervisione, dedicata allo svolgimento delle attività di ammissione, sospensione ed esclusione degli Aderenti e degli strumenti finanziari nel mercato EuroTLX, nonché di supervisione del mercato medesimo. 1. Articolo 1.7 Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è l’organo che ha la potestà sanzionatoria nell’ambito del procedimento disciplinare di cui all’art. 5.19 del presente Regolamento. 1. 1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, e scelti tra professionisti di adeguata professionalità e onorabilità. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 17 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 18 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 19 Titolo 2. Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari Capo 1 Condizioni generali Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina l’ammissione alla negoziazione su EuroTLX delle seguenti tipologie di strumenti finanziari: a) Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato e Titoli Atipici; b) Azioni, Certificati rappresentativi di azioni e Diritti di Opzione; c) Covered Warrant; d) Certificates; e) Asset Backed Securities; f) Quote o azioni di OICR; g) Combinazioni di strumenti di cui ai punti precedenti. Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili Nella determinazione dei lotti minimi negoziabili di uno strumento finanziario, EuroTLX S.I.M. S.p.A. tiene in considerazione l’efficiente svolgimento delle contrattazioni e le esigenze di accesso per il complesso degli investitori. 1. Il lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per quantità inferiori al taglio minimo, ove previsto, dal regolamento di emissione dello strumento stesso. 2. Capo 2 Strumenti finanziari Articolo 2.3 Condizioni generali 1. I requisiti per l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX tengono conto della natura, della tipologia e delle caratteristiche di liquidità e stabilità delle relative negoziazioni, nell’ottica di assicurare la regolarità delle contrattazioni. L’Unità di Supervisione effettua l’apposito controllo sulla base dei documenti di pubblico dominio. 2. L’ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 2 nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), laddove applicabili, per escludere che tramite l’ammissione possa verificarsi un’offerta al pubblico, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del T.U.F.. 3. Il soggetto richiedente l’ammissione alla negoziazione su EuroTLX di uno strumento finanziario in presenza delle condizioni diverse da quelle indicate nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art 2 del Regolamento Emittenti, e laddove non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100 o dal comma 4 dell’articolo 100-bis del T.U.F., è © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 20 tenuto a redigere prima dell’inizio delle negoziazioni un documento, in italiano o in inglese, contente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell’emittente, nonché sullo strumento finanziario oggetto della domanda di ammissione e sui relativi diritti. 4. Il soggetto richiedente l’ammissione alla negoziazione su EuroTLX di uno strumento finanziario in presenza delle condizioni di cui al comma precedente nonché nelle condizioni di cui all’art. 2 comma 4 del Regolamento Emittenti è tenuto a rendere accessibili al pubblico, per la durata delle negoziazioni su EuroTLX, informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire ad un giudizio sull’investimento (l’informativa on going). Il soggetto richiedente deve specificare dove l’informativa on going sia reperibile e in quale lingua. 5. Qualora siano applicabili i precedenti commi 3 e 4, l’Unità di Supervisione comunica, al soggetto richiedente l’ammissione, schemi operativi da intendersi come requisiti minimali a cui attenersi nell’ottemperamento degli obblighi riportati nei medesimi commi. 6. Fermi restando i controlli specifici posti in essere dall’Unità di Supervisione alla fine di verificare la libera trasferibilità dello strumento finanziario oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione su EuroTLX, l’ammissibilità alla negoziazione su EuroTLX di ogni strumento finanziario è altresì subordinata alla non applicabilità dell’art. 100-bis del T.U.F.. L’Unità di Supervisione effettua l’apposito controllo sulla base dei documenti in pubblico dominio. L’ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario è subordinata all’esistenza di un soggetto che si impegni a supportarne la liquidità durante le fasi di negoziazione ai sensi degli articoli 3.23 e 3.32. 7. Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) emessi a fronte di un’emissione il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 100 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all’atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può ammettere alla negoziazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; d) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell’emittente, non sospesi dalle negoziazioni; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 21 e) dotati di rating, o il cui emittente o garante, o la capogruppo dell’emittente, siano dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente; f) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all’emissione, alla quotazione o all’offerta al pubblico (quali, ad esempio, il prospetto, l’offering circular o altri documenti assimilabili); g) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l’emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l’Unità di Supervisione controlla: - l’inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell’emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati; - la non applicabilità dell’articolo 2412 del codice civile italiano. 2. 3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l’Unità di Supervisione controlla che lo strumento finanziario risulti stanziato con le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), d), ed e), l’Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi di negoziazione. 4. Al fine di redigere l’Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera g), l’Unità di Supervisione si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lettera f), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione e dai soggetti che supportano la liquidità. 5. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l’ammissione alla negoziazione stabiliti dall’articolo 2.5. 6. B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari 1. Sono ammissibili alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell’emittente, non sospesi dalle negoziazioni; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 22 d) dotati di rating, o il cui emittente, garante o società capogruppo siano dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente; tale requisito può considerarsi soddisfatto qualora l’emittente, il garante o la società capogruppo abbiano una documentata aspettativa di ottenere il rating entro sei mesi dalla data di ammissione alla negoziazione su EuroTLX; e) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all’emissione, alla quotazione, o all’offerta al pubblico (quali ad esempio, il prospetto, l’offering circular, il foglio informativo o altri documenti assimilabili); f) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli Investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l’emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l’Unità di Supervisione controlla: - l’inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell’emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l’Unità di Supervisione controlla che lo strumento risulti stanziato con le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. 3. 4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), e d) l’Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi di negoziazione. 5. Al fine di redigere l’Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera f), l’Unità di Supervisione si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lett. e), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori infoproviders o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione o dai soggetti che supportano la liquidità. 6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l’ammissione alla negoziazione stabiliti dall’articolo 2.5. 7. Qualora lo strumento sia indicizzato ad un valore o un’attività finanziaria, l’emittente deve aver conferito l’incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del premio a scadenza ad un agente per il calcolo, o operare in qualità di agente per il calcolo. Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le azioni, i certificati rappresentativi di azioni e gli altri titoli di capitale di rischio negoziati in almeno un © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 23 mercato di Stato appartenente all’OCSE, ovvero che siano negoziati in tale mercato alla data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX. Possono essere altresì ammesse alle negoziazioni su EuroTLX le azioni di Banche non ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati dell’UE, esclusivamente previa presentazione da parte dell’Emittente di apposita domanda di ammissione con la quale attesta di essere soggetto agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili agli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante come definiti dall’articolo 2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1998 e successive modifiche e integrazioni, e con la quale lo stesso Emittente si impegna a comunicare all’Unità di Supervisione le informazioni rese pubbliche ai sensi dei medesimi obblighi. 2. 3. Sono ammissibili ai sensi del comma 2, le azioni: a) emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti; b) liberamente trasferibili; c) idonee ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. Articolo 2.6 Diritti di opzione 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX i diritti d’opzione rivenienti da operazioni di aumento di capitale effettuate sugli strumenti di cui all’articolo 2.5 del Regolamento ammessi alla negoziazione su EuroTLX. Articolo 2.7 Covered warrant e certificates 1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla negoziazione qualora l’attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie: a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti diversi dall’emittente i covered warrant, negoziati in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili; e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 24 EuroTLX S.I.M. S.p.A. può ammettere a negoziazione covered warrant e certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, purché l’attività sottostante risulti liquida e caratterizzata da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato. 2. 3. Per l’ammissione alla negoziazione di covered warrant e certificates aventi scadenza superiore a 5 anni EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell’investimento per il cliente. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un’azione di emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,0001. 4. 5. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l’esercizio automatico a scadenza per gli strumenti “in the money”. 6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l’emittente dell’attività sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell’evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. 7. I covered warrant e certificates devono essere dotati di Informativa Titolo che faciliti l’investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l’emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario. Per i covered warrant ed i certificates emessi nell’ambito di un programma può essere redatta una Informativa Titolo riepilogativa delle caratteristiche dell’emissione oggetto del programma. Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR 1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. 2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all’articolo 2.7 commi 1, 2, 3 e 6. Articolo 2.9 Asset Backed Securities 1. Le asset backed securities devono essere: a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all’atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 25 sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating indipendente di livello internazionale. 2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari “all’investment grade”. Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti 1. Per l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al articolo 2.1 comma 1, lettera g), EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l’ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, EuroTLX S.I.M. S.p.A. considererà i seguenti criteri: a) la natura giuridica dell’emissione; b) il rating dell’emissione, se presente; c) il profilo dell’emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione; d) il grado di solvibilità dell’emittente; e) l’effettiva possibilità per il Liquidity Provider di supportare la liquidità in modo continuativo agli strumenti. 2. 3. All’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui al articolo 2.1 comma 1, lettera g), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti finanziari aventi natura giuridica assimilabile. Capo 3 Procedura di ammissione Articolo 2.11 Avvio della procedura 1. La procedura di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all’allegato 1 da parte del soggetto richiedente. La domanda ricomprende anche le informazioni previste all’art. 3.21 del Regolamento. La domanda di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario deve pervenire all’Unità di Supervisione mediante invio di e-mail all’indirizzo [email protected]. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all’Unità di Supervisione. L’Unità di Supervisione rilascia al richiedente un’attestazione di avvenuta ricezione della domanda via e-mail. 3. La domanda di ammissione è unica per tutti gli strumenti finanziari oggetto della medesima emissione. 4. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 26 La domanda di ammissione dello strumento finanziario si intende completa quando è pervenuta all’Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste. 5. I termini di cui all’articolo 2.14 decorrono dalla data di presentazione della domanda mediante invio di e-mail all’indirizzo [email protected]., o dal successivo completamento della stessa. 6. L’Unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente via e-mail. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora il soggetto richiedente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario. 7. Articolo 2.12 Verifica dei requisiti Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 1 e 2 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l’Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente ed eventualmente concorda con esso l’invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. 1. Articolo 2.13 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l’Unità di Supervisione delibera l’ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX e la comunica al soggetto richiedente ed ai soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell’operatività. 2. Nel caso di concomitante offerta al pubblico dello strumento finanziario, l’ammissione alla negoziazione non può essere deliberata prima della data di conclusione dell’offerta. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica, inoltre, l’ammissione dello strumento finanziario agli Aderenti tramite una TLXNews, prima dell’inizio delle relative negoziazioni. La TLXNews include almeno le seguenti informazioni: Dati anagrafici; soggetti che ne supportano la liquidità; Lotto minimo; Metodo di calcolo del rateo (se applicabile); Mercato di riferimento (ove presente); Ciclo di regolamento; Depositaria; Impegni del soggetto che supporta la liquidità. 3. 4. L’Unità di Supervisione può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione e comunicarla al soggetto richiedente e ai soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell’operatività qualora: © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 27 a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dai Capi 1 e 2 del presente Titolo; b) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; c) al soggetto che deve supportare la liquidità dello strumento siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell’articolo 5.20. Articolo 2.14 Termini dell’ammissione L’accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 7 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel caso circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ne darà preventiva comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell’operatività, fissando contestualmente un nuovo termine. 1. 2. I termini per l’ammissione alla negoziazione si intendono: a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. Resta fermo quanto previsto nell’articolo 2.11, comma 7; b) sospesi, su richiesta del soggetto richiedente l’ammissione, per un massimo di 60 giorni; c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari appartenenti ad una delle tipologie indicate all’articolo 2.1 del presente Regolamento per le quali non sono ancora stati ammessi alla negoziazione su EuroTLX strumenti finanziari della stessa tipologia. Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione L’Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. 1. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 28 Titolo 3. Partecipazione degli Operatori al mercato Sezione 1 Intermediari Capo 1 Ammissione degli operatori Articolo 3.1 Condizioni generali 1. Possono richiedere l’ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Intermediari: a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza; b) le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, autorizzate alla prestazione del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti; c) la Banca Centrale di uno Stato comunitario o le istituzioni similari governate dalle leggi di uno Stato comunitario; d) Poste italiane S.p.A. L’operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Intermediario deve: a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione ad EuroTLX. A tal fine EuroTLX S.I.M. S.p.A. fa principalmente riferimento al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX,all’adeguatezza degli strumenti tecnici; b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità degli ordini, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita Comunicazione Tecnica. Per gli Intermedari che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso “Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale. 2. Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A. considera: a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; b) le informazioni fornite dall’operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’atto della presentazione della domanda di ammissione, le quali non devono risultare incoerenti rispetto all’attività che l’operatore intende intraprendere nel mercato EuroTLX. 3. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 29 EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell’operatore. 4. L’operatore comunica per iscritto all’Unità di Supervisione ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della domanda di ammissione. 5. 6. L’operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per le attività di cui al comma 2 od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici.. L’operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all’ammissione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A. 7. Capo 2 Procedura di ammissione Articolo 3.2 Avvio della procedura e termini 1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di Intermediario su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all’allegato 2 da parte del richiedente. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all’Unità di Supervisione. 2. L’Unità di Supervisione rilascia al richiedente un’attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 3. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all’Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 4. 5. I termini decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. L’unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all’Intermediario. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta. 6. L’accettazione o il rigetto della domanda di ammissione viene deliberato entro 60 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 7. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 30 I termini per l’ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. 8. Articolo 3.3 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3.1. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l’Unità di Supervisione né dà tempestiva comunicazione all’operatore e concorda con esso l’invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 3.4 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l’Unità di Supervisione delibera l’ammissione dell’operatore in qualità di Intermediario su EuroTLX, dandogliene comunicazione. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede ad iscrivere l’Intermediario in un apposito elenco detenuto da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Intermediario deve essere motivato e debitamente comunicato all’operatore. Articolo 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione L’Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. 1. Capo 3 Operatività nel mercato Articolo 3.6 Regole di condotta 1. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché le Comunicazioni Tecniche impartite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato. 2. Per il regolamento dei contratti conclusi sul mercato rimangono esclusivamente responsabili nei confronti dei terzi le controparti Aderenti al mercato stesso. 3. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi si impegnano ad operare con la massima trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità, nonché, in considerazione del carattere retail di EuroTLX, a contribuire alla preservazione della liquidità del mercato a beneficio degli operatori non professionali, astenendosi dal compiere qualsiasi attività abusiva ai sensi degli articoli 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. 4. Gli Intermediari si impegnano a comunicare ai loro Aderenti interconnessi le regole di condotta definite dal presente Regolamento e, se e quando richiesto dall’Unità di Supervisione, a richiedere la loro collaborazione, per individuare e far cessare entro un © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 31 congruo lasso di tempo eventuali violazioni degli obblighi previsti agli articoli 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Articolo 3.7 Attività di natura professionale consentite 1. Gli Intermediari non possono consentire ai loro Aderenti interconnessi di porre in essere attività di natura professionale al di fuori dei casi specificamente consentiti dal presente articolo. 2. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi non possono in alcun caso fornire una interconnessione a persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. 3. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi possono consentire a gestori di fondi e di patrimoni su base individuale di immettere ordini nel mercato direttamente tramite interconnessione. Resta fermo il rispetto da parte loro delle regole di condotta stabilite dal presente capo. Articolo 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli Aderenti interconnessi Gli Intermediari devono assegnare un codice identificativo agli aderenti interconnessi da loro veicolati, assicurandosi che tale codice sia univoco per ciascun Aderente interconnesso. 1. 2. In caso di ogni variazione del codice identificativo assegnato a un Aderente interconnesso, prima di effettuare la variazione stessa, l’Intermediario ha l’obbligo di comunicare la variazione all’Unità di Supervisione mediante utilizzo della casella e-mail: [email protected] Articolo 3.9 Attività abusive 1. Ferma restando l’osservanza delle norme di legge applicabili in tema di abusi di mercato, gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono altresì rispettare le regole di integrità del mercato che seguono. 2. Gli Intermediari devono astenersi dall’operare in conto proprio su EuroTLX su tutti gli strumenti finanziari, ad esclusiva eccezione del caso in cui le operazioni siano effettuate attraverso l’utilizzazione di un apposito conto-errori, esclusivamente dedicato alla chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela Tali operazioni devono essere debitamente contraddistinte dall’Intermediario con un codice identificativo specifico da assegnare al proprio conto-errori e comunicato all’Unità di Supervisione prima di attivare il conto, mediante utilizzo della casella e-mail: [email protected]. L’Intermediario può inviare a mercato ordini per la chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela, esclusivamente per il tramite del conto errori. EuroTLX S.I.M. disciplina con apposita comunicazione tecnica le modalità che l’Intermediario deve seguire per specificare tale conto errori per ogni ordine inviato a mercato. 3. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi sono tenuti a non mettere in atto comportamenti tipici dell’attività di market making. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 32 4. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono astenersi dal porre in essere un’attività lesiva delle condizioni di liquidità del mercato come definita nell’articolo 3.11. 5. Per individuare eventuali attività di market making abusivo o lesive delle condizioni di liquidità del mercato, l’Unità di Supervisione: a. si attiva sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Aderenti partecipanti al mercato; b. fa principalmente riferimento alle modalità operative indicate agli articoli 3.10 e 3.11. Articolo 3.10 Attività di market making abusivo 1. Per attività di market making abusivo si intende la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario per quantità tali da sottendere un’attività di market making sullo strumento. Costituiscono attività di market making abusivo ai sensi del presente comma: a) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con una frequenza costante o similare a quella dei liquidity providers sullo strumento; b) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con continuazione della medesima condotta anche nel caso di conclusione di contratti per i quantitativi degli ordini in precedenza esposti. 2. Per l’identificazione di attività di market making abusivo, l’Unità di Supervisione fa riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso di un Intermediario o di un suo Aderente interconnesso, attraverso l’accertamento di più casi riconducibili alle condizioni indicate al comma 1. 3. Qualora accerti che sia in corso un’attività riconducibile alle condizioni indicate al comma 1, l’Unità di Supervisione può richiedere all’Intermediario di provvedere senza indugio a richiamare l’Aderente interconnesso al rispetto delle regole di condotta al fine di far cessare l’attività di market making abusivo. Articolo 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato L’attività degli Aderenti, compresi gli Aderenti interconnessi, qualora non sia posta in essere da operatori non professionali e sia finalizzata ad approfittare di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi degli altri operatori, è considerata abusiva in quanto lesiva delle condizioni di liquidità del mercato. 1. 2. Per l’identificazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato, l’Unità di Supervisione fa riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso, attraverso l’accertamento di più casi di approfittamento di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi degli altri operatori. A tal fine, possono costituire indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato: a) l’effettuazione di operazioni aventi una size normalmente non retail anche attraverso l’invio di più ordini, concluse per avvantaggiarsi di temporanei e significativi disallineamenti di un altro operatore; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 33 b) la ripetizione di operazioni, anche eseguite in diverse giornate di negoziazione e su strumenti finanziari diversi, concluse in occasione di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi di altri operatori; c) la conclusione di operazioni ravvicinate su più strumenti finanziari per avvantaggiarsi di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi effettuati dal medesimo operatore; d) l’utilizzazione di software di program trading per eseguire le operazioni riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma. Articolo 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato 1. Ai fini dell’accertamento degli indici indicati al comma 2 dell’articolo 3.11 del presente Regolamento: a) per operazioni aventi una size normalmente non retail si intendono operazioni di controvalore pari o superiore a 250.000 € per i titoli di stato emessi dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell’Unione Europea; 100.000 € per tutti gli altri strumenti finanziari. b) per disallineamento significativo si intende uno scostamento superiore ai livelli soglia indicati ai comma successivi, rispetto a un prezzo di riferimento (R) determinato secondo i seguenti criteri, qualora applicabili: i) media dei prezzi in acquisto o in vendita dei liquidity providers operanti sul medesimo strumento finanziario, qualora non interessati dal disallineamento; ii) qualora il primo criterio non sia applicabile e limitatamente alla prima ora di negoziazione, la media dei prezzi in acquisto o in vendita dei liquidity providers operanti sul medesimo strumento finanziario alla chiusura del mercato; iii) qualora i primi due criteri non siano applicabili, il miglior prezzo in acquisto o in vendita dello strumento finanziario su un mercato regolamentato. 2. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su azioni, certificati di azioni, altri titoli di capitale di rischio, obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR è stabilito in misura pari al 4% del valore del prezzo di riferimento R. 3. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su covered warrant e certificates è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R, secondo la seguente tabella: R ≤ 0,0029 0,0030 - 1,4999 1,5000 - 2,9999 3,0000 – 29,9999 > 30,0000 Livello soglia superiore = 100% inferiore = 50% 25% 20% 10% 5% © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 34 4. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea, è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello strumento, secondo la seguente tabella: Vita residua a scadenza (gg) ≤ 365 366-730 731-1095 1096-1825 1826-2556 2557-3650 ≤ 30,000 ≤ 30,000 1,13% 1,88% 2,44% 3,00% 3,75% 4,31% R (in centesimi) 30,001 – 60,001 – 90,001 – 60,000 90,000 120,000 30,00160,00190,00160,000 90,000 120,000 0,56% 0,38% 0,30% 0,94% 0,56% 0,45% 1,13% 0,75% 0,56% 1,50% 1,13% 0,75% 1,88% 1,31% 0,94% 2,25% 1,50% 1,13% > 120,000 > 120,000 0,23% 0,38% 0,45% 0,56% 0,75% 0,94% 5. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su asset backed securities, obbligazioni e altri titoli di debito, eccetto strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello strumento, secondo la seguente tabella: Vita residua a scadenza (gg) ≤ 365 366-730 731-1095 1096-1825 1826-2556 2557-3650 ≤ 30,000 3,00% 4,50% 5,63% 6,75% 7,50% 9,00% R (in centesimi) 30,001 – 60,001 – 90,001 – 60,000 90,000 120,000 1,50% 0,94% 0,75% 2,25% 1,50% 1,13% 2,81% 1,88% 1,31% 3,38% 2,25% 1,69% 3,75% 2,63% 1,88% 4,50% 3,00% 2,25% > 120,000 0,56% 0,75% 1,13% 1,31% 1,69% 1,88% Articolo 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 1. Gli Intermediari assicurano la permanenza delle condizioni di cui all’articolo 3.1. La sospensione o la revoca, nonché l’inibizione dell’operatività, di un Intermediario da EuroTLX possono essere deliberati: a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.19, 5.20 e 5.21. b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni e del regolamento delle operazioni eseguite sul Mercato EuroTLX; 2. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 35 c) in caso di insolvenza dell’Intermediario; d) a seguito della sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di negoziazione da parte dell’autorità competente. 3. L’inibizione dell’operatività dell’Intermediario può essere deliberata anche ai sensi dell’articolo 5.13. L’inibizione dell’operatività dell’Intermediario può essere deliberata anche a seguito della comunicazione dell’interruzione dell’attività di regolamento da parte dell’Agente di Regolamento, qualora debitamente autorizzato dall’Intermediario. 4. 5. A seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell’operatività, l’Unità di Supervisione provvede alla cancellazione di tutti gli ordini inseriti dall’Intermediario presenti a mercato. Articolo 3.14 Interconnessione 1. L’Intermediario risponde di ogni effetto derivante da operazioni di interconnessione. Al fine di ridurre i rischi di malfunzionamento tecnologico e distorsione del mercato derivante dall’attività di interconnessione, l’Intermediario deve adottare e mantenere in efficienza: a) sistemi che inibiscano, su richiesta di EuroTLX S.I.M. S.p.A., l’accesso via interconnessione a coloro che abbiano causato irregolarità nelle contrattazioni; b) sistemi di identificazione delle proposte di negoziazione immesse via interconnessione. 2. Ciascun Intermediario ha l’obbligo di portare a conoscenza dei soggetti per i quali opera tutte le regole di funzionamento di EuroTLX. Articolo 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato 1. La richiesta di esclusione dal mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga l’impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro Aderente al mercato EuroTLX. In tal caso, l’Unità di Supervisione delibera l’esclusione dell’Intermediario da EuroTLX. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 36 Sezione 2 Market Maker Capo 4 Ammissione degli operatori Articolo 3.16 Condizioni generali 1. Possono richiedere l’Ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Market Maker le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite all’art. 4 par. 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio. L’operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Market Maker deve: a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine EuroTLX S.I.M. S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia all’adeguatezza degli strumenti tecnici; b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita comunicazione tecnica comunicata con TLXNews. Per i Market Maker che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso “Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale. 3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il Market Maker di Classe A deve: a) inoltrare domanda di ammissione quale Intermediario entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione quale Market Maker; b) inserire EuroTLX tra le sedi di esecuzione nell’ambito della propria Execution Policy entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione quale Intermediario. Gli impegni di cui al presente comma possono ritenersi soddisfatti anche qualora siano adempiuti da una società del gruppo di appartenenza del Market Maker di Classe A. 2. Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A. considera: a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; b) le informazioni fornite dall’operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’atto della presentazione della domanda di ammissione. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell’operatore. 5. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 37 6. L’operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per le attività di cui al comma 2 od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici L’operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all’ammissione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A. 7. Capo 5 Procedura di ammissione Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini 1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all’allegato 3 da parte del richiedente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all’Unità di Supervisione. 3. L’unità di Supervisione rilascia al richiedente un’attestazione di avvenuta ricezione della domanda. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all’Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 4. I termini decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. 5. L’unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al Market Maker. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta. 6. L’accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 90 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 7. I termini per l’ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. 8. Articolo 3.18 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 38 cui all’articolo 3.16. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l’Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione all’operatore e concorda con esso l’invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 3.19 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l’Unità di Supervisione delibera l’ammissione alle contrattazioni a EuroTLX e la comunica al Market Maker. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede ad iscrivere il Market Maker in un apposito elenco detenuto da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Market Maker deve essere adeguatamente motivato. Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione L’Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. 1. Capo 6 Operatività nel mercato Articolo 3.21 Comunicazioni a EuroTLX S.I.M. S.p.A. 1. Per ciascuno strumento finanziario oggetto di domanda di ammissione o già ammesso alla negoziazione nel mercato EuroTLX su cui intenda estendere la propria operatività ai sensi dell’art. 3.22, il Market Maker che intenda supportarne la liquidità ai sensi dell’art. 3.23 del Regolamento comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A. le situazioni che il Market Maker, secondo le proprie policy, ritiene possano dar luogo a conflitti di interessi meritevoli di segnalazione al Pubblico degli investitori. 2. Le informazioni previste al comma 1 sono oggetto di pubblicazione nella Informativa Titolo liberamente accessibili sul sito internet www.eurotlx.com. 3. Nella giornata precedente l’avvio dell’attività sugli strumenti finanziari oggetto di domanda di ammissione o di estensione dell’operatività, il Market Maker comunica all’Unità di Supervisione, via mail all’indirizzo [email protected], i prezzi con cui intende iniziare la propria attività di supporto della liquidità. Il Market Maker si assume la responsabilità della significatività dei prezzi comunicati con tale modalità, secondo i termini e per le finalità previste dall’articolo 3.23 del presente Regolamento. Articolo 3.22 Estensione dell’operatività a strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX 1. Il Market Maker che intenda supportare la liquidità su strumenti finanziari ammessi alle contrattazioni, o oggetto di domanda di ammissione, deve presentare apposita richiesta all’Unità di Supervisione. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 39 Il Market Maker di Classe B può richiedere l’estensione dell’operatività ad ulteriori strumenti finanziari impegnandosi, su base semestrale, a richiedere l’ammissione di strumenti finanziari in misura non inferiore al 20% del totale degli strumenti per i quali nel corso del semestre è stata richiesta l’estensione. 2. Ciascuna domanda di estensione presentata dal Market Maker di Classe B dovrà ricomprendere tutti gli strumenti finanziari già negoziati sul mercato EuroTLX individuati dal medesimo Criterio di Assegnazione nell’ambito della medesima Classe di Strumenti. 3. Per ciascuna domanda di estensione presentata dal Market Maker di Classe B l’Unità di Supervisione può richiedere che lo stesso si impegni a supportare la liquidità fino ad un massimo del 40% degli strumenti finanziari appartenenti alla medesima Classe di Strumenti ed a prescindere dal Criterio di Assegnazione indicato nella Tabella Classe di Strumenti. 4. L’Unità di Supervisione provvederà a fornire ai Market Maker di Classe B che ne facciano richiesta la lista degli strumenti finanziari classificati sulla base della Tabella Classe di Strumenti. 5. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al Market Maker richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker si impegna a supportare la liquidità sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1. 6. Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi 1. I Market Maker hanno l’obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali supportano la liquidità, proposte di negoziazione, in acquisto e in vendita, a prezzi significativi, generate dalla medesima quota durante l’orario di negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A. (obblighi di quotazione). Le quantità minime sono stabilite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi dei Market Maker e sono indicate nella TLXNews. I prezzi si considerano significativi quando coerenti con le caratteristiche degli strumenti finanziari contribuiti e con le condizioni di mercato. Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari, l’obbligo di cui al comma 1 può, su espressa richiesta del Market Maker al momento della presentazione della domanda di estensione dell’operatività, essere limitato alla mera attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata nella TLXNews. 2. 3. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione immessa dal Market Maker sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, il Market Maker non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto. Per i soli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1 comma 1 lettere a), non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità, i Market Maker possono esporre 4. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 40 esclusivamente proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro 500.000 di valore nominale, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l’attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. In tal caso, i Market Maker si impegnano a segnalare all’Unità di Supervisione la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnalano il venir meno della circostanza medesima. I Market Maker possono richiedere l’esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità, qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell’attività di market making (fast market). 5. L’Unità di Supervisione valuta la richiesta del Market Maker e dispone, nel caso, l’esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione. 6. Articolo 3.24 Regole di condotta 1. I Market Maker devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento. La condotta dei Market Maker deve essere ispirata alla trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità. I Market Maker devono altresì rispettare le Comunicazioni Tecniche impartite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato. 2. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può imporre limiti all’immissione delle quote, comunicandoli ai soggetti che supportano la liquidità interessati. 3. 4. I Market Maker non devono in alcun modo mettere in atto comportamenti lesivi dell’integrità, dell’interesse e dell’immagine di EuroTLX, con peculiare riferimento ad atti che possano, in particolare: a) creare impressioni false o ingannevoli negli altri Aderenti ad EuroTLX; b) impedire o distorcere lo svolgimento dell’attività degli altri Aderenti; c) porre in essere operazioni simulate in via diretta o per interposta persona. Gli Aderenti autorizzati a svolgere l’attività di market making su EuroTLX devono astenersi dall’operare in conto proprio su EuroTLX, anche mediante interposta persona, sugli strumenti finanziari per i quali non hanno obbligo di supportare la liquidità, ai sensi dell’articolo 3.23. 5. I Market Maker sono tenuti a predisporre e mantenere in efficienza processi di formazione del prezzo sui titoli per i quali supportano la liquidità, in modo indipendente ed autonomo dai prezzi generati da altri Market Maker operanti sul medesimo strumento finanziario. 6. 7. Per il regolamento dei contratti conclusi sul mercato rimangono esclusivamente responsabili nei confronti dei terzi le controparti Aderenti al mercato stesso. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 41 8. I Market Maker si impegnano ad operare con la massima trasparenza ed a collaborare con EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Articolo 3.25 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 1. I Market Maker assicurano la permanenza delle condizioni di cui all’articolo 3.16. La sospensione o la revoca, nonché l’inibizione dell’operatività, di un Market Maker dal mercato possono essere deliberati: a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.19, 5.20 e 5.21; b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni e del regolamento delle operazioni eseguite sul Mercato EuroTLX; c) in caso di insolvenza; d) a seguito della sospensione o revoca dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio da parte dell’autorità competente. 2. 3. L’inibizione dell’operatività di un Market Maker può essere deliberata anche ai sensi dell’articolo 5.13. L’inibizione dell’operatività del Market Maker può essere deliberata anche a seguito della comunicazione dell’interruzione dell’attività di regolamento da parte dell’Agente di Regolamento, qualora debitamente autorizzato dal Market Maker. 4. 5. A seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell’operatività, l’Unità di Supervisione provvede alla cancellazione di tutte le proposte di negoziazione inserite dal Market Maker e presenti su EuroTLX. Articolo 3.26 Esclusione dall’operatività su strumenti finanziari 1. Il Market Maker che intenda essere escluso dall’attività di market making su uno o più strumenti finanziari per i quali supporta la liquidità deve presentare richiesta via e-mail all’Unità di Supervisione. L’Unità di Supervisione, nell’esame della richiesta di cui al comma 1 fa principalmente riferimento: a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare svolgimento delle contrattazioni sugli specifici strumenti finanziari; b) alla presenza di altri Market Maker che supportino la liquidità sugli specifici strumenti finanziari; c) alla possibilità di negoziare su altre Sedi di negoziazione gli specifici strumenti finanziari. 2. L’Unità di Supervisione delibera l’esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di revoca. L’Unità di Supervisione, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 2, può richiedere al Market Maker di proseguire la propria attività di supporto della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. 3. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 42 EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al pubblico e al Market Maker richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker è escluso dall’attività di market making sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1. 4. L’Unità di Supervisione può rigettare la richiesta di esclusione qualora il periodo trascorso tra l’inizio dell’operatività sugli strumenti finanziari oggetto di richiesta di esclusione e la data della stessa risulti inferiore a dodici mesi. 5. 6. L’esclusione o il rigetto della richiesta viene deliberata entro 7 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di esclusione. Articolo 3.27 Esclusione dal mercato 1. Il Market Maker che intenda essere escluso dall’attività di market making sul mercato EuroTLX deve presentare richiesta all’Unità di Supervisione. La richiesta di esclusione dal mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga l’impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro aderente al mercato EuroTLX. 2. L’Unità di Supervisione, anche valutando le condizioni indicate all’articolo 3.26 comma 2, delibera l’esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di revoca. L’Unità di Supervisione può richiedere al Market Maker di proseguire, in tutto o in parte, la propria attività di garante della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. Articolo 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker Classe A Oltre a quanto previsto all’art. 3.16, comma 3, lettere a) e b), i Market Maker di Classe A si impegnano ad assumere obblighi di liquidità ai sensi dell’art. 3.23, su almeno 250 strumenti finanziari. 1. Nel caso in cui almeno uno dei termini previsti all’articolo 3.16, comma 3, lettere a) e b) trascorra senza che siano rispettati gli impegni richiamati dalle medesime disposizioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker di Classe A, a partire dal mese successivo in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker di Classe B, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione. 2. Nel caso in cui il Market Maker di Classe A escluda EuroTLX dalle sedi di esecuzione nell’ambito della propria Execution Policy e/o nel caso in cui non supporti la liquidità su almeno 250 strumenti finanziari, e tali condizioni non siano ripristinate nel termine massimo di 30 giorni a far data dalla comunicazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. al Market Maker stesso, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker di Classe A, a partire dal mese successivo in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker di Classe B, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione. 3. 4. Una volta ripristinate le condizioni di cui al comma 1, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker, a partire dal mese in cui avviene il ripristino delle stesse, le condizioni © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 43 economiche applicabili ai Market Maker di Classe A, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione. Nel caso previsto dal comma 2, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal giorno di ammissione alla negoziazione in qualità di Market Maker, il Market Maker perde definitivamente la qualifica di Classe A e assume la qualifica di Classe B, con tutti i relativi impegni ai sensi del presente Regolamento e del contratto di ammissione. Nel caso previsto dal comma 3, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal giorno in cui è venuta meno la condizione, il Market Maker perde definitivamente la qualifica di Classe A e assume la qualifica di Classe B, con tutti i relativi impegni ai sensi del presente Regolamento e del contratto di ammissione. 5. 6. Il Market Maker che ha assunto la qualifica di Classe B ai sensi del comma 5, nel caso di ripristino delle condizioni indicate al comma 1, può richiedere di ottenere nuovamente la qualifica di Classe A, presentando l’apposito modulo allegato al contratto di ammissione. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 44 Sezione 3 Specialist Capo 7 Ammissione degli operatori Articolo 3.29 Condizioni generali 1. Possono richiedere l’ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Specialist le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite all’art. 4 par. 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio. L’operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Specialist deve: a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine EuroTLX S.I.M. S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia all’adeguatezza degli strumenti tecnici; b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita comunicazione tecnica comunicata con TLXNews. 2. Per gli Specialist che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso “Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale. Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A. considera: a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; b) le informazioni fornite dall’operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’atto della presentazione della domanda di ammissione, le quali non devono risultare incoerenti rispetto all’attività che l’operatore intende intraprendere nel mercato EuroTLX. 3. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell’operatore. L’operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per l’esecuzione delle attività di cui ai commi precedenti od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici. 5. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 45 L’operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all’ammissione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A. 6. Capo 8 Procedura di ammissione Articolo 3.30 Rinvio 1. Per la procedura di ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX si rinvia a quanto previsto dalla procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker, Sezione 2 Capo 5 del presente Titolo. 2. Al fine di deliberare l’ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3.29 comma 2 e 3. Capo 9 Operatività nel mercato Articolo 3.31 Rinvio 1. Per l’operatività nel mercato dello Specialist si rinvia a quanto previsto per l’operatività nel mercato del Market Maker, Sezione 2 Capo 6 del presente Titolo, fatta eccezione per l’art. 3.22, commi 2, 3, 4 e 5, l’art. 3.23 e l’art. 3.28. Articolo 3.32 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi Lo Specialist ha l’obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali supporta la liquidità, proposte di negoziazione, in acquisto e in vendita, a prezzi significativi, generate dalla medesima quota durante l’orario di negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A. (obblighi di quotazione). Le quantità minime sono stabilite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi degli Specialist e sono indicate nella TLXNews. I prezzi si considerano significativi quando coerenti con le caratteristiche degli strumenti finanziari contribuiti e con le condizioni di mercato. 1. Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari, l’obbligo di cui al comma 1 può, su espressa richiesta dello Specialist al momento della presentazione della domanda di estensione dell’operatività, essere limitato alla mera attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata nella TLXNews. 2. 3. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione immessa dallo Specialist sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, lo Specialist non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto. 4. Per i soli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità oppure definiti come © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 46 obbligazioni bancarie non eurobond, lo Specialist può esporre esclusivamente proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro 500.000 di valore nominale, nel caso di obbligazioni e altri titoli di debito, o a euro 500.000 di controvalore calcolato sulla base del prezzo di chiusura del giorno precedente nel caso di covered warrants e certificates, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l’attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. In tal caso, lo Specialist si impegna a segnalare all’Unità di Supervisione la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnala il venir meno della circostanza medesima. 5. Lo spread di una coppia di proposte di negoziazione generate dalla medesima quota è calcolato come differenza tra il prezzo della proposta in vendita e della proposta in acquisto. Il limite massimo di spread è calcolato come percentuale del prezzo di chiusura dello strumento rilevato il giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione, secondo la seguente tabella: 6. Prezzo di chiusura in € ≤ 0,003 0,0031 - 0,03 0,0301 - 1,5 1,5001 – 3 3,0001 – 30 > 30,0000 Spread massimo Nessun limite 50% 20% 15% 7,5% 3,5% Gli obblighi di spread si applicano esclusivamente ai Covered warrant ed ai certificates, fatta eccezione per: a) i covered warrant esotici; b) i covered warrant o i certificates aventi come sottostante uno o più strumenti finanziari o indici caratterizzati, in particolari periodi della negoziazione, da una liquidità o significatività dei prezzi non idonea al mantenimento di spread contenuti nei limiti massimi stabiliti. 7. 8. Lo Specialist può richiedere l’esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità, qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell’attività di market making (fast market). L’Unità di Supervisione valuta la richiesta dello Specialist e dispone, nel caso, l’esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione. 9. Articolo 3.33 Obblighi informativi 1. Lo Specialist comunica tempestivamente all’Unità di Supervisione, via mail all’indirizzo [email protected], le seguenti informazioni concernenti certificate, covered warrant e obbligazioni bancarie non Eurobond dei quali supporta la liquidità: © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 47 a) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata; b) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle cedole, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione; c) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non rimborsati, nonché l’ammontare residuo in circolazione; d) per gli strumenti finanziari per cui l’emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato sullo strumento finanziario (clausola “callable”), la volontà ed i termini di esercizio del rimborso anticipato; e) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all’emittente, l’avvenuta trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso; f) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena conosciuti, i relativi fattori di rettifica; g) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell’evento o l’esercizio della facoltà, che ha causato l’estinzione dello strumento finanziario. Sezione 4 Disposizioni comuni a tutti gli Aderenti concernenti il regolamento delle operazioni Capo 10 Regole di condotta per gli Aderenti che intendono operare sul segmento avente ad oggetto gli strumenti finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream Articolo 3.34 Obbligo di mantenimento di una struttura organizzativa adeguata per la gestione dei processi operativi di netting bilaterale, di comunicazione e gestione dei fail 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, devono obbligatoriamente dotarsi e mantenere nel tempo una struttura organizzativa adeguata a concorrere: 1) al buon funzionamento dei processi di netting bilaterale, comunicazione e gestione dei fail; 2) al contenimento del rischio di contagio; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 48 3) alla preservazione della settlement finality delle Istruzioni di Regolamento non ancora regolate. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli Aderenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli del presente Capo e delle relative Comunicazioni Tecniche. 2. Articolo 3.35 Obblighi di comunicazione al Mercato 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream devono comunicare: 1) su base quotidiana, l’elenco di Istruzioni di Regolamento secondo le disposizioni contenute nell’apposita Comunicazione Tecnica; 2) informazioni ad hoc, a fronte di richieste specifiche inoltrate da EuroTLX. 2. Gli Aderenti sono tenuti a fornire le informazioni di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente, essenziali all’attività del Mercato di monitoraggio e gestione dei Fail, nei termini stabiliti nell’apposita Comuncazione Tecnica o eventualmente comunicati dall’UO di Supervisione. Articolo 3.36 Obbligo di contenimento dei Fail 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream devono: 1) adottare le misure organizzative ritenute più opportune per contenere i Fail nell’ambito di proporzioni fisiologiche, sia in termini di numero, quantitativi interessati, durata; 2) adoperarsi per una tempestiva risoluzione dei Fail provocati. Articolo 3.37 Obbligo di attribuzione di cedole e rimborsi da corrispondere in caso di Fail In caso di Fail, gli aderenti devono attribuire cedole e rimborsi da corrispondere prendendo come riferimento la data originaria di regolamento dei singoli contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX componenti l’istruzione in Fail, rettificati degli eventuali effetti economici e fiscali. 1. Articolo 3.38 Obbligo di scorporo 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream devono su base quotidiana, eseguire le istruzioni di scorporo contenute nell’elenco messo a disposizione di ciascun Aderente secondo le disposizioni contenute nell’apposita Comunicazione Tecnica. 2. Gli Aderenti, a fronte di richieste di scorporo da parte di EuroTLX, sono tenuti ad effettuare gli scorpori che permettono il regolamento di contratti effettivamente regolabili, secondo i criteri specificati dall’apposita Comunicazione Tecnica. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 49 Capo 11 Procedura di Buy-in e Sell-out Articolo 3.39 Facoltà di attivazione della procedura di Buy-in e Sell-out Qualora ricorrano le condizioni previste dall’apposita Comunicazione Tecnica, gli Aderenti che non hanno potuto regolare i contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX a causa di inadempienza della loro controparte di mercato, possono attivare nei confronti di quest’ultima la procedura di Buy-in o Sell-out definita nella medesima Comunicazione Tecnica. 1. Titolo 4. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni Articolo 4.1 Condizioni generali 1. Le negoziazioni sugli strumenti finanziari si svolgono, per lotti minimi o loro multipli, secondo la modalità della negoziazione continua. Articolo 4.2 Lotti minimi 1. I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all’atto dell’ammissione dello strumento finanziario. I lotti minimi possono essere modificati in un momento successivo all’ammissione, dandone pronta notizia al pubblico. La comunicazione al pubblico riporta la data a partire dalla quale decorrono i nuovi quantitativi minimi. 2. Articolo 4.3 Orari di negoziazione 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha stabilito i seguenti orari di negoziazione: Tipologia di strumenti finanziari Certificati rappresentativi di azioni di cui all’art. 2.5 comma 1 Certificate, covered warrant e obbligazioni bancarie non Eurobond Tutti gli altri titoli Apertura Chiusura 10.00 16.30 9.00 17.30 9.00 18.00 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto indicato al comma 1 per specifiche giornate di negoziazione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al pubblico, con ragionevole anticipo, le giornate di negoziazione interessate ed i relativi orari di negoziazione. Articolo 4.4 Fase di pre-negoziazione 1. Al fine di procedere ad un’efficace operatività anche nelle prime fasi di contrattazione, a partire da quindici minuti antecedenti l’apertura delle negoziazioni è prevista una fase di pre-negoziazione, alla quale sono abilitati ad immettere quote solo i soggetti che supportano la liquidità interessati. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 50 Durante la fase di pre-negoziazione le proposte di negoziazione immesse sono validate ed esposte sul book degli strumenti, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite, ma non concludono contratto mediante abbinamento con proposte di segno opposto, fino all’avvio della negoziazione continua. Il mercato invia agli Aderenti, mediante le strutture di supporto alla piattaforma di negoziazione, una notifica di apertura della negoziazione continua. Durante la fase di pre-negoziazione, gli ordini immessi con limite di prezzo e senza limiti di prezzo sono rifiutati. 2. Articolo 4.5 Abbinamento delle proposte in negoziazione continua Le proposte di negoziazione inserite sono automaticamente disposte nel book di negoziazione relativo allo strumento finanziario indicato, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite. A parità di prezzo, l’ordinamento è effettuato sulla base della priorità temporale rappresentata dall’orario di immissione delle proposte. 1. La conclusione dei contratti per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di negoziazione di segno contrario presenti nel book di negoziazione e disposte secondo i criteri descritti al comma 1. In particolare: a) le proposte di negoziazione in acquisto immesse con limite di prezzo generano contratti tramite l’abbinamento con proposte in vendita aventi prezzo pari o inferiore; le proposte di negoziazione in vendita immesse con limite di prezzo generano contratti tramite l’abbinamento con proposte in acquisto aventi prezzo pari o superiore; b) gli ordini immessi senza limite di prezzo generano contratti tramite l’abbinamento con proposte di segno opposto aventi prezzo pari al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell’immissione. 2. 3. Una proposta al meglio eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita ed assume un prezzo pari al prezzo dell’ultimo contratto concluso. Una proposta a prezzo limitato eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita. Il prezzo di conclusione di un contratto mediante l’abbinamento automatico di proposte di negoziazione è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 4. 5. I contratti eventualmente conclusi tra Market Maker saranno cancellati da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Articolo 4.6 Modalità di negoziazione 1. Le negoziazioni su azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, diritti di opzione, covered warrant, certificates e quote o azioni di OICR avvengono per il loro prezzo unitario, indipendentemente dal proprio valore nominale. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 51 Le negoziazioni su obbligazioni e altri titoli di debito e asset backed securities avvengono esprimendo il valore corrente in percentuale del valore nominale del titolo, posto quest’ultimo convenzionalmente pari a 100 (negoziazione in centesimi). 2. 3. Con riferimento agli strumenti finanziari dotati di cedola interessi negoziati a corso secco, il valore pagato dall’acquirente, ovvero ricevuto dal venditore a seguito della conclusione di un contratto, sarà incrementato del rateo di interessi calcolato secondo una delle modalità previste all’articolo 6.3 del presente Regolamento. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvederà a comunicare al pubblico tramite TLXNews la modalità di negoziazione degli strumenti finanziari dotati di cedola interessi. Articolo 4.7 Tick di negoziazione 1. I prezzi delle proposte di negoziazione per ogni singolo strumento possono variare per valori pari o multipli dei “tick”, in particolare: Azioni, Certificati rappresentativi di azioni, Diritti di Opzione, Covered Warrant, Certificates e Quote o Azioni di OICR: Prezzo della proposta in € ≤ 0,0029 0,0030 - 0,2999 0,3000 - 1,4999 1,5000 - 2,9999 ≥ 3,0000 Tick 0,0001 0,0005 0,0010 0,0050 0,0100 Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato, Titoli Atipici e Asset Back Securities: 0,01. BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) e CTZ (Certificati di credito del Tesoro Zero coupon): 0,001. 2. Con cadenza almeno semestrale l’Unità di Supervisione determina l’elenco degli strumenti finanziari negoziati con tick pari a un millesimo che non appartengano alle tipologie BOT (Buoni ordinari del Tesoro) e CTZ (Certificati di Credito del Tesoro Zero coupon) dandone comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni di Mercato sul sito internet www.eurotlx.com. L’Unità di Supervisione si atterrà ad inserire nell’elenco di cui sopra solo Titoli di Stato italiani appartenenti alle tipologie BTP e CCT, con vita residua inferiore ai 3 anni. 3. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può stabilire o modificare il tick di negoziazione delle Obbligazioni ed altri titoli di debito dandone comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni di Mercato sul sito internet www.eurotlx.com. Articolo 4.8 Proposte di negoziazione immesse da Intermediari (ordini) 1. Gli Intermediari inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l’immissione di ordini. Gli ordini contengono almeno le informazioni relative: a) allo strumento finanziario; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 52 b) c) d) e) alla quantità; al segno dell’operazione (acquisto/vendita); alle condizioni di prezzo; al tipo del conto (proprio/terzi). Gli ordini possono essere immessi con limite di prezzo (a prezzo limitato) o senza limite di prezzo, nelle due modalità, al meglio (market to limit) e any price (market). 2. 3. L’immissione di ordini al meglio (market to limit) è rifiutata qualora non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato e non sia stato concluso nessun contratto nel corso della giornata di negoziazione. Qualora, invece, non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato ma sia stato concluso almeno un contratto nel corso della giornata di negoziazione, l’ordine al meglio assume il prezzo dell’ultimo contratto concluso. Nel caso in cui non siano presenti sul book proposte di negoziazione a prezzo limitato di segno contrario e vi siano proposte di negoziazione a prezzo limitato dello stesso segno, l’ordine al meglio assume prezzo al tick superiore al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell’immissione. 4. A differenza dell’altra tipologia di ordini senza limite di prezzo (market to limit), di cui al comma 3, l’ordine immesso con la modalità any price (market) viene eseguito ai migliori prezzi disponibili, sino a quando non è eseguito completamente o finché il book non è vuoto e la parte residua viene eliminata dal book. 5. Per gli ordini con limite di prezzo (a prezzo limitato) o al meglio (market to limit) possono essere previste le seguenti modalità di esecuzione: a) valido fino alla cancellazione automatica; b) valido fino alla data specificata. TLX comunicherà la data di entrata in vigore della modalità di esecuzione di cui alla lett. b) del presente comma dandone comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni di Mercato sul sito internet www.eurotlx.com. 6. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, per la tipologia di ordini con limite di prezzo, sono previste le ulteriori modalità di esecuzione: a) fill or kill – l’ordine viene eseguito con l’intera quantità al prezzo specificato o migliore, oppure cancellato completamente; b) fill and kill – l’ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile al prezzo specificato o migliore e la rimanenza viene eliminata. 7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, per la tipologia di ordini al meglio (market to limit), sono previste le ulteriori modalità di esecuzione: a) fill or kill – l’ordine viene eseguito con l’intera quantità al miglior prezzo disponibile, oppure cancellato completamente; b) fill and kill – l’ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile al miglior prezzo disponibile e la rimanenza viene eliminata. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 53 8. Per la tipologia di ordini any price (market), sono previste le seguenti modalità di esecuzione: a) fill or kill – l’ordine viene eseguito con l’intera quantità ai migliori prezzi disponibili, oppure cancellato completamente; b) fill and kill – l’ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile ai migliori prezzi disponibili e la rimanenza viene eliminata. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può imporre limiti all’immissione degli ordini, comunicandoli agli Intermediari interessati. 9. Articolo 4.9 Proposte di negoziazione immesse dai Liquidity Provider (quote) 1. I Liquidity Provider soggetti che supportano la liquidità inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l’immissione di quote. Le quote contengono almeno le informazioni relative: a) allo strumento finanziario; b) alla quantità in acquisto e in vendita; c) al prezzo in acquisto e in vendita. 2. Le quote possono essere immesse solo con limite di prezzo (a prezzo limitato). 4. Ogni Liquidity Provider può essere esposto sul book di uno strumento finanziario solo con una proposta di negoziazione in acquisto ed una in vendita generati dalla medesima quota. Articolo 4.10 Richieste di proposte di negoziazione ai Liquidity Provider 1. Ogni Liquidity Provider a seguito della richiesta da parte di un Aderente che non riscontri sul book di uno strumento finanziario la presenza di una quantità sufficiente alle proprie esigenze di acquisto o vendita, può inserire una proposta di negoziazione di segno contrario e di pari quantità a quella concordata dall’Aderente, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato, estremi esclusi. 2. Il Liquidity Provider comunica all’Unità di Supervisione le informazioni relative ai contratti conclusi di cui al comma precedente entro l’inizio della giornata successiva di negoziazione, mediante invio di e-mail all’indirizzo: [email protected]. Articolo 4.11 Prezzo di chiusura 1. Il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario è pari alla media aritmetica delle proposte di negoziazione generate da quote presenti sul book dello strumento al momento della chiusura del mercato. 2. Qualora sia presente sul book una sola proposta di negoziazione generata da una quota, il prezzo di chiusura è pari al prezzo della proposta stessa. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 54 Qualora nessuna proposta di negoziazione generata da una quota sia presente sul book dello strumento, il prezzo di chiusura è pari al prezzo dell’ultimo contratto concluso sullo strumento stesso nella giornata di negoziazione, oppure, in assenza di contratti, al prezzo di chiusura del giorno precedente. 3. Articolo 4.12 Limiti di variazione dei prezzi Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti regole: 1. Limite 1: limite massimo di variazione del prezzo delle proposte di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente Tipologia di strumenti finanziari Limite 1 (%) Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da enti 2 locali dell’area UE e USA. Obbligazioni non strutturate garantite da uno Stato membro dell’Unione Europea od emesse da organismi 2 internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile 2 Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi 3 da emittenti non statali Obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, 5 obbligazioni cum warrant e titoli atipici Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie 3 precedenti Covered Warrant plain vanilla e diritti di opzione 100 Covered Warrant Esotici e Certificates 10 Azioni e certificati rappresentativi di azioni 10 Quote o azioni di OICR 10 Asset backed securities 2 2. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 55 Le proposte di negoziazione che non rispettano tale parametro vengono automaticamente rifiutate. 3. 4. Limite 2: limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi sul medesimo strumento finanziario Tipologia di strumenti finanziari Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell’area UE e USA e titoli sovranazionali non strutturati. Obbligazioni non strutturate garantite da uno Stato membro dell’Unione Europea od emesse da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi da emittenti non statali Obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, obbligazioni cum warrant e titoli atipici Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie precedenti Covered Warrant plain vanilla e Diritti di opzione Covered Warrant Esotici e Certificates Azioni e Certificati rappresentativi di azioni Quote o azioni di OICR Asset backed securities Limite 2 (%) 1 1 1 1 3 2 5 5 5 1 5. Le proposte di negoziazione che genererebbero contratti aventi uno scostamento di prezzo, rispetto al precedente contratto concluso sullo strumento, superiore al limite 2, vengono automaticamente rifiutate dal mercato. 6. Qualora non siano stati conclusi contratti sullo strumento nella giornata di negoziazione, il limite 2 è calcolato rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente. 7. L'Unità di Supervisione può stabilire i limiti 1 e 2 degli strumenti finanziari in misura difforme rispetto ai valori definiti nelle tabelle riportate ai precedenti commi 2 e 4, sulla base della presumibile volatilità, della liquidità e della vita residua dello strumento. In tal caso, la comunicazione di ammissione dello strumento finanziario, o una successiva TLXNews, riporta i valori stabiliti da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 8. I Limiti 1 e 2 come definiti nelle tabelle riportate ai commi 2 e 4 non si applicano alle obbligazioni bancarie la cui liquidità sia supportata da uno Specialist, che siano plain vanilla con rimborso a scadenza alla pari. Per tali strumenti finanziari il limite 1 sarà stabilito giornalmente in funzione dell’andamento dei prezzi dei Titoli di Stato italiano di pari scadenza e di altri parametri tra cui la liquidità dello strumento. I valori così determinati saranno comunicati al pubblico e agli Aderenti mediante il sito www.eurotlx.com. A tali strumenti il limite 2 non si applica. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 56 9. L'Unità di Supervisione può modificare temporaneamente i limiti 1 e 2 su uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato. L'Unità di Supervisione, qualora riscontri il perdurare di particolari condizioni di mercato, può modificare per più giornate di negoziazione i limiti 1 e 2 relativi a uno o più strumenti finanziari. 10. Articolo 4.13 Cancellazione automatica Al termine di ogni seduta le proposte di negoziazione di cui all’articolo 4.8 punto 3 lett. a) e ancora presenti sul book sono automaticamente cancellate. 1. Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza 1. La cancellazione dalle negoziazioni avviene automaticamente secondo le seguenti modalità: Covered Warrants, e Certificates: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l’ultimo giorno intero di mercato aperto utile ai fini della presentazione per l’esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari; Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato, Titoli Atipici e Asset Backed Securities: terzo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso (anche anticipato) dello strumento finanziario; Obbligazioni convertibili: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l’ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione (anche anticipata) dello strumento finanziario. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 57 Titolo 5. Vigilanza sul mercato Capo 1 Principi generali Articolo 5.1 Finalità 1. L’attività di vigilanza su EuroTLX si realizza nella funzione di verifica e controllo del rispetto del presente Regolamento e delle Comunicazioni Tecniche, nonché in tutti gli atti successivi conseguenti a dette funzioni nell’ottica di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle attività di mercato. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. svolge l’attività di vigilanza attraverso l’Unità di Supervisione. Articolo 5.2 Comunicazioni con l’Unità di Supervisione 1. Le richieste ed ogni altro tipo di comunicazione da parte dell’Aderente verso l’Unità di Supervisione devono essere effettuate a mezzo comunicazione telefonica al n. +39-0230301429, salvo nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento dispongano diversamente. Capo 2 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi Articolo 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi 1. L’Unità di Supervisione dispone attività di controllo specifiche per l’operato dei soggetti che supportano la liquidità al fine di verificare il rispetto degli obblighi di liquidità ad essi imposti. 2. Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi di quotazione continua e di quantità minima di cui all’art. 3.23 e all’art. 3.32, l'Unità di Supervisione tiene conto su base mensile, di valori inferiori al 90% della performance complessiva del Liquidity Provider e di valori inferiori, su più del 10% degli strumenti contribuiti, al 70% della performance calcolata sui singoli strumenti finanziari. A tal fine l’Indicatore di Performance è calcolato come segue: Indicatore di Performance (%) = 1 – (0.7 * MTA_ratio + 0.3 * QTY_ratio) dove: MTA_ratio: calcolato in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli obblighi di quotazione in via continuativa, al netto delle esenzioni per fast market e delle esenzioni in vendita; QTY_ratio: calcolato in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli obblighi di quantità minima; Ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di spread di cui all’art. 3.32, l'Unità di Supervisione esegue un monitoraggio nel continuo degli spread tra le proposte di negoziazione in acquisto ed in vendita facenti parte delle medesime quote. In caso di violazione, l’Unità di Supervisione chiede l’immediato ripristino di condizioni conformi a tali obblighi. 3. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 58 Ai fini della valutazione del rispetto della significatività dei prezzi di cui all’art. 3.23 e all’art.3.32, l'Unità di Supervisione esegue un monitoraggio nel continuo dei prezzi delle proposte di negoziazione immesse nel mercato EuroTLX, tenendo conto del contesto di mercato e dell’informativa on going. L’Unità di Supervisione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti, anche per iscritto, sui prezzi delle proposte inviate nonché richiedere ai Liquidity Provider l’astensione dall’operatività sino al ripristino di proposte di negoziazione a prezzi significativi. 4. 5. Il mancato rispetto degli obblighi di liquidità comporta l’esperimento di richieste di chiarimento al Liquidity Provider interessato. In caso di ripetute violazioni degli obblighi di liquidità o al verificarsi, in assenza di valide giustificazioni documentate, di ripetute situazioni di astensione di cui al comma precedente può essere avviato un procedimento disciplinare. Capo 3 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione Articolo 5.4 Condizioni generali 1. L’Unità di Supervisione può modificare le condizioni di svolgimento delle contrattazioni di cui al precedente Titolo 4, anche per singoli strumenti finanziari, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) la carenza di informazioni su un emittente o su un particolare strumento finanziario renda necessario il reperimento di ulteriori informazioni, al fine di assicurare un’adeguata trasparenza; b) siano rilevati comportamenti potenzialmente anomali da parte di un Aderente, tali da rendere necessari ulteriori chiarimenti, nell’ottica di tutelare il complesso degli investitori; c) eventi politici, economici, sociali o specificamente inerenti il mercato dei capitali siano tali da influire in modo rilevante sull’ordinato svolgimento delle contrattazioni; d) il limite 1 e/o il limite 2 di cui all’articolo 4.12 non consentano un regolare ed efficiente svolgimento delle contrattazioni; e) ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato. Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. 1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 5.4, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può valutare l’opportunità di: a) ridurre o prolungare gli orari di contrattazione, dandone pronta comunicazione al pubblico; b) modificare le altre condizioni di negoziazione, purché non causino diretto pregiudizio agli investitori; sospendere o riattivare le contrattazioni, dandone pronta comunicazione al pubblico. Nel valutare l’opportunità di adottare una delle misure di cui al comma 1, l’Unità di Supervisione fa principalmente riferimento: 2. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 59 a) alle quantità negoziate su EuroTLX, ai prezzi e alla volatilità fatta registrare dal singolo strumento finanziario anche in rapporto a strumenti similari; b) alla liquidità attuale dello strumento; c) al grado di trasparenza dell’informativa garantita dall’emittente. Capo 4 Interventi sulle proposte di negoziazione Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell’Aderente 1. L’Unità di Supervisione può disporre o effettuare la cancellazione delle proposte di negoziazione immesse da un Aderente per la quantità ancora esposta sul book, su richiesta dello stesso qualora, a causa di una propria disfunzione tecnica, l’Aderente non sia in grado di revocare tale proposta. L’Aderente che richieda la cancellazione di una o più proposte di negoziazione è tenuto a fornire prontamente all’Unità di Supervisione i dati che consentano una veloce ed univoca individuazione delle proposte. 2. Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A. 1. L’Unità di Supervisione può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione per la quantità ancora esposta sul book, che siano tali da impedire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l’Aderente che le ha immesse, su richiesta dell’Unità di Supervisione, non sia in grado di confermarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo o qualora rilevi che il prezzo delle proposte di negoziazione risulti essere manifestamente errato. L'Unità di Supervisione provvede ad inviare all'Aderente i dettagli delle proposte di negoziazione cancellate. 2. Capo 5 Gestione degli errori Articolo 5.8 Disposizioni generali 1. L’Unità di Supervisione può disporre e effettuare: a) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato nel tempo intercorrente tra la disposizione e l’effettiva efficacia tecnica sul mercato di una propria decisione al fine di evitare un grave pregiudizio per il complesso degli investitori, dandone comunicazione al pubblico ed alle controparti interessate mediante il sito www.eurotlx.com; b) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato, qualora: (i) l’Aderente che ha immesso una proposta di negoziazione in modo errato che ha generato uno o più contratti, ne dia immediata comunicazione all’Unità di Supervisione e richieda un intervento sui contratti derivanti dalla proposta errata, e ricorrano i requisiti previsti all’articolo 5.10.; (ii) ricorrano i requisiti previsti all’articolo 5.9. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 60 Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti 1. Gli Aderenti che intendano, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti, cancellare uno o più contratti conclusi sul mercato ne fanno richiesta all’Unità di Supervisione via mail all’indirizzo [email protected] entro 30 minuti dalla chiusura del mercato della giornata stessa in cui i contratti sono stati conclusi. L’Unità di Supervisione provvede ad operare la cancellazione. L’Unità di Supervisione comunica agli Aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando i dettagli dei contratti cancellati. 2. 3. L’Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito www.eurotlx.com. Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti 1. Gli Aderenti che intendano richiedere la cancellazione di uno o più contratti conclusi sul mercato e non dispongano del consenso della controparte, richiedono l’avvio di una procedura di gestione degli errori da parte dell’Unità di Supervisione. 2. L’Unità di Supervisione verifica: a) se la comunicazione dell’errore sia stata fornita prontamente (si intende per tale una comunicazione giunta entro un’ora dalla conclusione del contratto); b) se le proposte di negoziazione giunte sul mercato siano il frutto di errori evidenti. A tal fine, non è considerato errore evidente l’immissione di un ordine avente quantità inadeguata rispetto al profilo di rischio ed alle possibilità di investimento del committente finale dell’ordine. Sono cancellati tutti i contratti conclusi a prezzi eccedenti il massimo realizzabile a scadenza dall’acquirente per i quali sia stata avviata la procedura di gestione degli errori su richiesta dell’Aderente che ha commesso l’errore. 3. 4. Nei casi diversi dall'ipotesi prevista al comma 3, l’Unità di Supervisione verifica preliminarmente l’esistenza del consenso della controparte, procedendo, in caso positivo, alla cancellazione del contratto. Nei casi diversi dalle ipotesi previste ai comma 3 e 4, l’Unità di Supervisione cancella i contratti i cui prezzi siano superiori o inferiori ai livelli soglia previsti di seguito, qualora la perdita attesa dell’Aderente che ha fatto richiesta di cancellazione sia superiore a 2.000 euro. Concorrono cumulativamente al raggiungimento dell’importo le perdite attese su contratti generati da un insieme di proposte di negoziazione la cui immissione errata è imputabile alla medesima causa, purché i contratti oggetto di richiesta di cancellazione siano stati conclusi in un intervallo temporale massimo di 3 minuti. 5. La perdita attesa per l’Aderente derivante dall’immissione di una proposta di negoziazione errata è calcolata come: n PA | ( pi * qi ) - K * q tot | i 1 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 61 Dove: PA = perdita attesa; pi = prezzo al quale è stato concluso l’i-esimo contratto generato dall’errore di immissione della proposta; qi = quantità eseguita nell’i-esimo contratto generato dall’errore di immissione della proposta; qtot = quantità totale eseguita a seguito dell’errore di immissione della proposta, pari a n q ; i 1 i n = numero di contratti generati dall’errore di immissione della proposta; K = prezzo di riferimento per il calcolo della perdita attesa. Il valore di K è determinato secondo una delle seguenti metodologie scelte valutando le condizioni di liquidità, volatilità, comparabilità dello strumento, qualora applicabili: a) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti che supportano la liquidità sullo strumento al momento dell’inserimento della proposta errata; b) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti che supportano la liquidità sullo strumento al momento della richiesta di cancellazione dei contratti; c) media ponderata per le quantità, delle tre migliori proposte bid/ask presenti sul book dello strumento al momento dell’inserimento della proposta errata; d) media ponderata per le quantità, dei prezzi dei contratti precedenti e successivi ai contratti conclusi a seguito dell’inserimento dell’ordine errato; e) valore dello strumento finanziario su altra Sede di negoziazione , al momento dell’immissione della proposta errata; f) valore teorico dello strumento finanziario, calcolato anche richiedendo l’ausilio di alcuni soggetti che supportano la liquidità competenti non coinvolti nella gestione dell’errore, o attraverso l’utilizzo di modelli a disposizione di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; g) valore di titoli similari per caratteristiche, osservabili sul mercato EuroTLX; h) valore reso disponibile da servizi d’informazione; i) per le azioni di cui all’articolo 2.5 comma 2, prezzo di chiusura del giorno precedente. Al fine del calcolo della perdita attesa il livello soglia viene calcolato nel seguente modo: - Contratti conclusi su azioni, certificati rappresentativi di azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR: 5% del valore del fattore K. - Contratti conclusi su covered warrant e certificates: secondo la seguente tabella: K ≤ 0,0029 0,0030 - 1,4999 1,5000 - 2,9999 3,0000 – 29,9999 > 30,0000 Livello soglia superiore = 100% inferiore = 50% 25% 20% 10% 5% © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 62 - Contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell’area UE e USA e titoli sovranazionali è stabilito secondo la seguente tabella: Vita residua a K (in centesimi) scadenza (gg) 30,001 ≤ 30,000 60,000 ≤ 365 1,50% 0,75% 366-730 2,50% 1,25% 731-1095 3,25% 1,50% 1096-1825 4,00% 2,00% 1826-2556 5,00% 2,50% 2557-3650 5,75% 3,00% > 3650 6,75% 3,50% – 60,001 90,000 0,50% 0,75% 1,00% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% – 90,001 120,000 0,40% 0,60% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% – > 120,000 0,30% 0,50% 0,60% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% - Contratti conclusi su Asset Backed Securities, Obbligazioni, Obbligazioni Cum Warrant e altri titoli di debito, eccetto strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo la seguente tabella: Vita residua a K (in centesimi) scadenza (gg) 30,001 ≤ 30,000 60,000 ≤ 365 4,00% 2,00% 366-730 6,00% 3,00% 731-1095 7,50% 3,75% 1096-1825 9,00% 4,50% 1826-2556 10,00% 5,00% 2557-3650 12,00% 6,00% 15,00% 8,00% > 3650 – 60,001 90,000 1,25% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% – 90,001 120,000 1,00% 1,50% 1,75% 2,25% 2,50% 3,00% 4,00% – > 120,000 0,75% 1,00% 1,50% 1,75% 2,25% 2,50% 3,00% L’Unità di Supervisione comunica agli Aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, i dettagli dei contratti stessi. .6. 7. L’Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito www.eurotlx.com. Capo 6 Controllo dei processi di regolamento delle operazioni Articolo 5.11 Monitoraggio del rischio di contagio L’Unità di Supervisione, relativamente al regolamento delle operazioni effettuate sul segmento caratterizzato dal regolamento delle stesse presso Euroclear e Clearstream, svolge un monitoraggio delle Istruzioni di Regolamento in Fail, attraverso controlli basati su soglie temporali e di quantità, finalizzato all’individuazione di istruzioni che, 1. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 63 singolarmente o in via combinata con altre, possono risultare critiche in termini di contenimento del rischio di contagio. L’Unità di Supervisione, a seguito dei controlli di cui al comma precedente svolti sulla base delle informazioni ricevute da Euroclear, Clearstream e dagli Aderenti, mette a disposizione di ogni Aderente l’elenco dei Fail che lo riguardano e che devono essere oggetto di scorporo ai sensi dell’art. 3.38, nei termini e con le modalità indicate nell’apposita Comunicazione Tecnica. 2. L’Unità di Supervisione può altresì inoltrare agli Aderenti richieste di informazioni o di scorporo specifiche. 3. Articolo 5.12 Controlli sulle regole di condotta degli aderenti 1. L’Unità di Supervisione verifica il rispetto da parte degli aderenti delle regole di condotta stabilite dai capi 10 e 11 del presente Regolamento e dalle relative Comunicazioni Tecniche. Articolo 5.13 Inibizione temporanea dell’attività di un Aderente sul segmento degli strumenti finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream L’Unità di Supervisione può disporre l’inibizione temporanea dell’attività di un Aderente sul segmento di mercato caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, qualora l’Aderente non si dimostri in grado di assicurare una corretta gestione dei compiti a suo carico previsti dal presente Regolamento e dall’apposita Comunicazione tecnica, e la sua operatività determini una criticità rispetto al buon funzionamento del processo di netting bilaterale e/o del processo di comunicazione e gestione dei Fail. 1. Capo 7 Gestione delle disfunzioni tecniche Articolo 5.14 Condizioni generali 1. L’attività di verifica del mantenimento di un’adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica si esplica attraverso il controllo puntuale e costante delle strutture tecnologiche: a) di mercato, con particolare riferimento all’attività di negoziazione e abbinamento delle proposte; b) di connessione degli Aderenti al mercato; c) di diffusione delle informazioni rilevanti per la negoziazione; connesse al funzionamento dei processi di netting bilaterale d) connesse all’attività di post-trading. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. stabilisce le modalità ed i termini di gestione della disfunzione tecnica che consentano di ripristinare in modo corretto e tempestivo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nell’ottica della più celere risoluzione della disfunzione. 3. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica tempestivamente al pubblico gli interventi adottati © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 64 qualora possano avere rilevante impatto sull’attività di negoziazione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa tempestivamente la Consob di ogni malfunzionamento rilevante delle strutture tecnologiche e informatiche che determini condizioni di negoziazione anormali, e delle misure intraprese per la loro rimozione. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa comunque gli Aderenti qualora le misure adottate possano avere o abbiano avuto influenza sull’operatività degli stessi. Articolo 5.15 Interventi dell’Unità di Supervisione 1. All’accertamento di una disfunzione tecnica, l’Unità di Supervisione può intervenire sulle contrattazioni al fine di limitare gli effetti della disfunzione e/o ripristinare la regolarità delle negoziazioni, ovvero garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’integrità del mercato. In particolare, può: a) disporre la temporanea sospensione dalle contrattazioni di un Aderente, dandone immediata comunicazione al pubblico; b) disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato, dandone immediata comunicazione al pubblico. 2. L’Unità di Supervisione, in seguito al provvedimento di sospensione, valuta l’opportunità di cancellare tutti gli ordini presenti sul mercato. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere adottati anche per singolo segmento o strumento finanziario. 4. Qualora sia impossibilitata a disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato attraverso le normali funzionalità tecniche, l’Unità di Supervisione può disporre la sospensione tramite comunicazione al pubblico tramite Avviso pubblicato sul sito internet contenente l’orario di inizio del provvedimento di sospensione. In questo caso, gli eventuali contratti eseguiti a partire dall’orario indicato nel provvedimento di sospensione saranno considerati nulli. Capo 8 Sospensione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari Articolo 5.16 Condizioni generali 1. L’Unità di Supervisione può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione dalle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori. La sospensione può essere decisa anche per assicurare il buon funzionamento dei processi finalizzati al regolamento delle operazioni e il contenimento del rischio di contagio. 2. Durante il periodo di sospensione dalle contrattazioni, le proposte di negoziazione inserite dagli Aderenti sullo strumento finanziario sospeso vengono rifiutate e gli obblighi di liquidità a carico dei Liquidity Provider si considerano sospesi. 3. La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata superiore a 12 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, l’Unità di Supervisione provvederà all’avvio della procedura di revoca. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 65 Articolo 5.17 Condizioni di sospensione 1. Nel valutare l’opportunità di sospendere uno strumento dalle contrattazioni, l’Unità di Supervisione considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell’emittente; b) lo stato d’insolvenza dell’emittente; c) l’emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernenti l’emittente da parte delle autorità competenti; d) l’eventuale provvedimento di sospensione adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione; e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell’emittente sugli strumenti finanziari contrattati; f) la trasformazione delle caratteristiche dello strumento finanziario negoziato; g) la perdita di uno o più requisiti previsti per l’ammissione dello strumento. EuroTLX S.I.M. S.p.A. dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni e di riammissione attraverso il sito internet www.eurotlx.com. 2. Capo 9 Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Articolo 5.18 Condizioni generali 1. L’Unità di Supervisione può revocare uno strumento dalla negoziazione in caso di prolungata carenza di negoziazione, o qualora le condizioni per la sospensione di uno strumento finanziario risultino definitive, oppure qualora i Liquidity Provider che ne supportano la liquidità ne facciano richiesta adeguatamente motivata. Articolo 5.19 Condizioni di revoca 1. Nel valutare l’opportunità di revocare uno strumento dalle negoziazioni , l’Unità di Supervisione considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell’emittente e/o del garante ; b) lo stato d’insolvenza dell’emittente e/o del garante; c) l’emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernente l’emittente e/o del garante da parte delle autorità competenti; d) l’eventuale provvedimento di revoca adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione; e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell’emittente sugli strumenti finanziari negoziati; f) il controvalore e le quantità scambiate su EuroTLX nei precedenti 6 mesi; g) la frequenza e la continuità degli scambi su EuroTLX nei precedenti 6 mesi; h) la diffusione tra il pubblico dello strumento; i) la negoziabilità dello strumento su altre Sedi di negoziazione; j) la perdita di uno o più requisiti previsti per l’ammissione alla negoziazione dello strumento. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 66 L’Unità di Supervisione può deliberare la revoca di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione qualora lo strumento negoziato su EuroTLX venga ammesso alla quotazione su un mercato regolamentato dell’Unione Europea ed i Liquidity Provider richiedano l’esclusione dall’attività di market making. 2. 3. In seguito all’emanazione di un provvedimento di revoca di uno strumento finanziario, l’Unità di Supervisione può richiedere ai Liquidity Provider di esporre solo proposte di negoziazione in acquisto per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di revoca, al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte degli dei clienti al dettaglio. Capo 10 Controlli e sanzioni su Aderenti Articolo 5.20 Condizioni generali 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può applicare le disposizioni di cui al presente Capo qualora ritenga che un Aderente abbia agito in violazione del Regolamento o di Comunicazioni Tecniche vincolanti comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 2. Le disposizioni di cui al presente Capo vengono comunque applicate qualora possano sussistere rilevanti rischi per l’integrità del mercato. 3. L’Unità di Supervisione informa immediatamente la Consob qualora l’attività di controllo riveli ipotesi di manipolazione, aggiotaggio, insider trading e violazioni significative del Regolamento e delle comunicazioni tecniche vincolanti. Articolo 5.21 Controlli specifici sugli Aderenti 1. Nello svolgimento dell’attività di verifica sull’operato degli Aderenti, l’Unità di Supervisione può: a) richiedere all’Aderente ogni informazione o documento utile riguardanti l’attività svolta nel mercato. Se necessario, sarà cura dell’Aderente ottenere dal suo Aderente interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; b) porre quesiti all’Aderente richiedendo una risposta scritta; c) porre quesiti richiedendo l’audizione dell’Aderente; d) in casi ritenuti di particolare gravità, operare ispezioni presso la sede dell’Aderente; e) nel caso in cui la prosecuzione dell’attività dell’Aderente possa arrecare grave danno al mercato, sospendere temporaneamente l’aderente dalle contrattazioni. 2. Qualora dai controlli effettuati emergano possibili violazioni degli obblighi imposti agli Aderenti, l’Unità di Supervisione può avviare un procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri. Articolo 5.22 Procedimento disciplinare 1. L’Unità di Supervisione, acquisiti tutti gli elementi necessari, può inviare all’Aderente oggetto di indagine una comunicazione comprendente almeno la descrizione dell’ipotesi © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 67 di violazione, indicandone i presupposti e le motivazioni e fissando un termine entro il quale l’Aderente può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso il Collegio dei Probiviri. L’audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 10 giorni di mercato aperto successivi alla richiesta. 2. Qualora l’oggetto di indagine sia costituito dall’eventuale violazione da parte di un Aderente interconnesso degli obblighi definiti agli articoli 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, il procedimento disciplinare si apre nei soli confronti dell’Intermediario. Se necessario, sarà cura dell’Intermediario ottenere dal suo Aderente interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 3. L’Unità di Supervisione informa la Consob dell’avvio di un procedimento disciplinare. Articolo 5.23 Sanzioni 1. Il Collegio dei Probiviri, al termine del procedimento disciplinare, qualora non sia prevista una sanzione specifica per l’infrazione commessa, sulla base della gravità dell’infrazione commessa e della eventuale recidività dei comportamenti sanzionati, può comminare agli Aderenti le seguenti sanzioni: a) Richiamo scritto; b) Sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a euro 100.000; c) Imposizione di limiti all’operatività; d) Imposizione di limiti per la negoziazione di nuovi strumenti finanziari; e) Sospensione dell’attività su uno strumento o una tipologia di strumenti o un segmento del mercato; f) Sospensione dall’operatività sul mercato; g) Revoca dell’Aderente. 2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d) e), e f), devono indicare la durata del provvedimento disciplinare adottato. La durata non può eccedere i 6 mesi. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), sono comminabili anche congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera b). 3. Il provvedimento disciplinare comunicato all’Aderente riporta almeno: a) adeguata motivazione che ha indotto EuroTLX S.I.M. S.p.A. a comminare la sanzione; b) la data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il provvedimento disciplinare lo preveda; c) l’eventuale tempo concesso per l’adeguamento, qualora le sanzioni siano comminate a seguito di violazioni di tipo organizzativo e/o tecnologico; d) i termini della sanzione. 4. La sanzione viene resa pubblica solo in uno dei seguenti casi: a) l’Aderente sia recidivo rispetto a comportamenti nei confronti dei quali EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha già adottato altri provvedimenti detti comportamenti possano causare rischi per l’integrità del mercato; b) nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g). © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 68 5. L’Aderente può impugnare il provvedimento disciplinare davanti ad un collegio arbitrale, che sarà nominato e che deciderà conformemente a quanto previsto nel contratto di ammissione a EuroTLX stipulato con EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Articolo 5.24 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Aderente interconnesso 1. In caso di violazione da parte di un Intermediario o di un suo Aderente interconnesso anche di uno degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 e, nel caso di un Aderente interconnesso, l’Intermediario non si sia adoperato entro un congruo lasso di tempo per far cessare le violazioni all’Aderente interconnesso suo tramite, il Collegio dei Probiviri, sulla base della gravità dell’infrazione commessa e della eventuale recidiva dei comportamenti sanzionati, può comminare all’Intermediario Aderente diretto una sanzione pecuniaria da un minimo di 10.000 € a un massimo di 100.000 €. 2. La sanzione può essere resa pubblica in caso di particolare gravità dell’infrazione commessa e in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati. Art. 5.25 Destinazione delle sanzioni pecuniarie 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A comunica al pubblico e agli Aderenti con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.eurotlx.com la destinazione delle sanzioni pecuniarie. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 69 Titolo 6. Servizi strumentali alle negoziazioni Capo 1 Servizi di post-Trading Articolo 6.1 Condizioni generali 1. I diversi sistemi di post-Trading definiscono e caratterizzano i segmenti di mercato. I contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX aventi ad oggetto strumenti regolati su Express II sono regolati singolarmente; i contratti aventi ad oggetto strumenti del segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream sono regolati attraverso saldi bilaterali generati dal sistema di netting bilaterale. Coerentemente con quanto disposto dal presente articolo, gli Aderenti autorizzati ad operare su un solo segmento possono negoziare tra loro solo strumenti finanziari che siano depositati presso il medesimo sistema di gestione accentrata. 2. 3. Gli Aderenti possono richiedere a EuroTLX l’impostazione di filtri relativamente a contratti che hanno la caratteristica di avere il medesimo aderente come controparte sia in acquisto che in vendita. I filtri consentono agli Aderenti che li utilizzano di non inviare a regolamento i contratti che soddisfano uno dei criteri previsti. Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. cura l’invio al sistema di gestione accentrata delle informazioni necessarie per regolare i contratti conclusi sul mercato . I termini e le modalità di invio delle informazioni sono disciplinati da accordi stabiliti con il singolo sistema di gestione accentrata. EuroTLX S.I.M. S.p.A. individua le modalità per il trasferimento delle informazioni al sistema di gestione accentrata. 2. Il riscontro e la rettifica dei contratti, nonché la successiva liquidazione, seguono le disposizioni stabilite dai singoli sistemi di gestione accentrata. EuroTLX S.I.M. S.p.A., al fine di agevolare l’attività di riscontro e rettifica dei contratti conclusi sul mercato, può utilizzare servizi dedicati a specifiche funzioni, purché operanti in accordo con i sistemi di gestione accentrata. 3. I contratti conclusi su EuroTLX possono essere modificati o cancellati solo da EuroTLX S.I.M. S.p.A. sino al loro regolamento. 4. Art. 6.3 Modalità di calcolo dei ratei di interesse Ai fini del seguente Capo si intende per: a) Giorni rateo effettivi: i giorni effettivi intercorrenti tra la data di godimento della cedola (esclusa) e la data valuta dell’operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario di EuroTLX ; 1. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 70 b) Giorni rateo commerciali: i giorni, calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, intercorrenti tra la data di godimento della cedola (esclusa) e la data valuta dell’operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario di EuroTLX; c) Data valuta: la data di regolamento dell’operazione, stabilita sulla base delle comunicazioni tecniche indicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A in apposito provvedimento. 2. Per gli strumenti finanziari che prevedono il calcolo di un rateo di interesse sui contratti conclusi, EuroTLX S.I.M. S.p.A indica nel provvedimento di ammissione una specifica modalità di calcolo del rateo scelta tra una delle seguenti: a) ACT/ACT annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni dell’anno (365 in genere, 366 se l’anno è bisestile) e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; b) ACT/ACT periodale: tasso di interesse periodale del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; c) ACT/365: tasso di interesse annuo del titolo diviso per 365 e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; d) ACT/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; e) ACT/360 periodale: tasso di interesse cedolare del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; f) 30E/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso 360 e moltiplicato per il numero dei giorni rateo commerciali; g) 30E/360 periodale: tasso di interesse cedolare del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato per i giorni rateo commerciali. Capo 2 Servizi di informativa Articolo 6.4 Finalità 1. Per agevolare le decisioni d’investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni su EuroTLX, EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede, attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari. EuroTLX S.I.M. S.p.A. opera, compatibilmente con le possibilità tecnologicoorganizzative e le risorse a disposizione, per favorire la massima fruibilità dell’informativa agli investitori. 2. Articolo 6.5 Informazioni al pubblico EuroTLX S.I.M. S.p.A., anche al fine di ottemperare agli obblighi informativi previsti, rende disponibili a condizioni di prezzo ragionevoli agli investitori che ne facciano richiesta, tramite le modalità indicate in un’apposita Comunicazione Tecnica, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: 1. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 71 Informativa in tempo reale: a) Codice ISIN con cui viene identificato lo strumento finanziario; b) TLX Code associato allo strumento finanziario; c) Descrizione sintetica dello strumento finanziario; d) fase di negoziazione; e) stato dello strumento finanziario; f) prezzi e quantità presenti in acquisto ed in vendita per i 5 migliori livelli di prezzo; g) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata nella giornata; h) prezzo di chiusura; i) Prezzo Minimo e Massimo intraday. EuroTLX S.I.M. S.p.A mette altresì a disposizione, secondo le modalità comunicate in un’apposita Comunicazione Tecnica, entro l’inizio della giornata successiva di negoziazione, i dati riferiti alla giornata precedente, contenenti: a) numero di contratti conclusi; b) quantità totale negoziata e relativo controvalore; c) prezzi minimo e massimo; d) prezzo di apertura, di chiusura e prezzo dell’ultimo contratto. Articolo 6.6 Informativa Titolo tutti gli strumenti finanziari per cui è prevista la redazione di una Informativa Titolo quale requisito di ammissione, EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede alla redazione ed alla pubblicazione attraverso il sito internet www.eurotlx.com una Informativa Titolo concernente le caratteristiche generali di ciascun strumento finanziario, di regola con informazioni aggiornate al momento dell’ammissione sul mercato EuroTLX dello stesso strumento finanziario. 1.Per Articolo 6.7 Comunicazioni del mercato 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa il pubblico e gli Aderenti delle variazioni intervenute nell’elenco degli Aderenti ammessi a negoziare su EuroTLX e degli strumenti finanziari negoziati, a seguito di ammissioni, revoche ed esclusioni, tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito www.eurotlx.com. Capo 3 Registrazione delle operazioni Articolo 6.8 Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di negoziazione 1. Tutti i contratti conclusi su EuroTLX vengono registrati in un apposito archivio elettronico con almeno le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli Aderenti acquirenti e venditori, nonché tipo di conto. Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse su EuroTLX . © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 72 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 73 Titolo 7. Disposizioni finali Capo 1 Disposizioni varie Articolo 7.1 Diritto applicabile 1. Il presente Regolamento e i rapporti con gli Aderenti sono soggetti e disciplinati dal diritto italiano. Articolo 7.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d’ufficio alla negoziazione su EuroTLX 1. Tutti gli strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX alla data del 31 dicembre 2009 sono ammessi d’ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal 1° gennaio 2010. 2. Per tutti gli strumenti finanziari ammessi in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ivi negoziati alla data del 31 dicembre 2009, gli emittenti dei medesimi strumenti si impegnano ad assumere e rispettare obblighi di informativa on going analoghi nel contenuto, per quanto applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data del 31 dicembre 2009 e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli obblighi di informativa on going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le variazioni medesime. Agli articoli successivi sono riportate le disposizioni che recepiscono gli obblighi assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma. Gli obblighi informativi assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma sono disciplinati, in aggiunta alle disposizioni del presente Regolamento, da un apposito contratto tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’emittente. 3. Gli emittenti che si assumono impegni ai sensi del precedente comma 2, sono altresì tenuti a fornire idonea informativa al pubblico della cessazione di attività del Mercato Regolamentato TLX, dell’ammissione d’ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal 1° gennaio 2010 dei medesimi strumenti, dell’assunzione, ai sensi del presente Regolamento, di obblighi di informativa on going analoghi nel contenuto, per quanto applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data del 31 dicembre 2009 e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli obblighi di informativa on going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le variazioni medesime. 4. Con riferimento agli obblighi assunti ai sensi del precedente comma 2 e 3, gli emittenti adempiono agli stessi inviando senza indugio comunicazioni all’Unità di Supervisione via mail all’indirizzo [email protected]. Nel caso di impossibilità di adempimento mediante la mail, gli obblighi informativi nei confronti di EuroTLX SIM SpA sono assolti tramite fax al numero 02 30328546. 5. L’Unità di Supervisione mette a disposizione del pubblico le informazioni su fatti rilevanti di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4, mediante pubblicazione di un comunicato nella sezione Informativa Emittenti del sito internet www.eurotlx.com. I comunicati © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 74 ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono mantenuti sul sito internet www.eurotlx.com per un periodo di tempo atto a consentire un’adeguata conoscenza al pubblico. Trascorso detto periodo, i comunicati rimangono disponibili presso EuroTLX S.I.M. S.p.A.. I comunicati ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono archiviati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con modalità che ne garantiscano un’efficace consultazione. Articolo 7.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 1. L’emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2, è tenuto all’osservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente per i titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. In particolare l’Emittente è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 16 della Direttiva Prospetto e dall’art. 6 della Direttiva MAD. 2. L’emittente collabora con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per rendere disponibile al pubblico un’efficace e trasparente informativa sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere all’emittente di fornire prontamente ogni informazione che ritenga opportuna per la corretta gestione delle attività di mercato. A tal fine, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere che l’emittente renda pubblici, con le modalità da essa stabilite, tali notizie e documenti necessari per l’informazione al pubblico. Nel caso in cui l’emittente non ottemperi alla richiesta, EuroTLX S.I.M. S.p.A.., sentito l’emittente, può provvedere direttamente a diffondere tali informazioni, salvo che l’emittente non opponga, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico possa derivargli grave danno. 3. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa la Consob, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile oppure concordate tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e la Consob , in merito all’adempimento degli obblighi previsti ai precedenti comma 1, 2 e 3. 4. Articolo 7.4 Informazioni sull’esercizio dei diritti 1. L’emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 invia a EuroTLX S.I.M. S.p.A. copia degli avvisi previsti ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti Consob, entro il giorno antecedente la data di pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Articolo 7.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio 1. L’emittente che intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio sui propri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i termini e la proposta di durata dell’offerta allegando copia della bozza del documento di offerta, al fine di predisporre un corretto monitoraggio dell’operatività sul mercato, nonché pianificare le attività da svolgere durante l’offerta e successivamente alla chiusura della stessa. 2. L’emittente offerente comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A., almeno ogni 3 giorni dalla © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 75 data di inizio dell’offerta, le adesioni ricevute dallo stesso, dagli intermediari incaricati e dai depositari abilitati. Articolo 7.6 Altre informazioni 1. L’emittente di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 comunica tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A.: a) l’approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione sociale, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici; b) la notizia dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera assembleare di modifica dell’oggetto sociale, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici; c) la delibera di approvazione di modifiche allo Statuto e la versione aggiornata dello stesso; d) l’approvazione del progetto di fusione o di scissione, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici. e) il proprio assoggettamento a procedure concorsuali; f) l’aumento/diminuzione del rating fornito da una agenzia di rating indipendente di livello internazionale, che implica l’acquisto/perdita dello status di “investment grade” all’emissione o all’emittente stesso; g) lo scioglimento della società; h) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata e comunque non oltre il secondo giorno antecedente al primo giorno di godimento della nuova cedola; i) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle cedole, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data nella quale il valore è stato determinato, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione. l) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non rimborsati, nonché l’ammontare residuo in circolazione, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data di rimborso; m) per gli strumenti finanziari per cui l’emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato sullo strumento finanziario (clausola “callable”), la volontà ed i termini di esercizio del rimborso anticipato, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data di ritiro dei titoli, o, qualora precedente, entro il secondo giorno successivo alla © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 76 data ultima stabilita dal regolamento di emissione per l’esercizio della facoltà; n) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all’emittente, l’avvenuta trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso. o) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena conosciuti, i relativi fattori di rettifica p) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell’evento o l’esercizio della facoltà, che ha causato l’estinzione dello strumento finanziario. EuroTLX SIM S.p.A. provvede a disporre la cancellazione dello strumento dalle negoziazioni con decorrenza giorno successivo a quello in cui l’evento si è verificato. Articolo 7.7 Riclassificazione degli Aderenti già operanti al 1° gennaio 2010 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento: 1. I soggetti autorizzati quali Market Maker ai sensi del Regolamento previgente sono classificati quali: a. Market Maker di Classe A sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento un Market Maker di Classe A può supportare la liquidità; b. Specialist sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento uno Specialist può supportare la liquidità. 2. I soggetti autorizzati quali Top Specialist ai sensi del Regolamento previgente sono classificati quali: a. Market Maker di Classe A sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento un Market Maker di Classe A può supportare la liquidità; b. Specialist sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento uno Specialist può supportare la liquidità. In deroga a quanto previsto dall’art. 3.28, comma 3, del presente Regolamento, in sede di prima applicazione il termine di 30 giorni si intende esteso a 180 giorni. I soggetti autorizzati quali Intermediari e Specialist ai sensi del Regolamento previgente restano classificati come tali anche ai sensi del presente Regolamento. 2. Resta inteso che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli Aderenti già autorizzati ai sensi del Regolamento previgente sono tenuti ad osservare la disciplina loro applicabile sulla base della riclassificazione intervenuta ai sensi del presente articolo. 3. Articolo 7.8 Sanzioni In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 7.2 e seguenti, EuroTLX S.I.M. S.p.A può avviare nei confronti dell’emittente il procedimento disciplinare previsto dall’articolo 5.19 e comminare all’emittente le sanzioni previste dall’articolo 5.20 e 5.21. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 77 Capo 2 Introduzione del netting bilaterale Articolo 7.9 Attivazione del netting bilaterale 1. I termini e le modalità di introduzione del Netting Bilaterale per il regolamento dei contratti eseguiti su EuroTLX aventi ad oggetto strumenti finanziari appartenenti al segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream sono definiti da un apposita Comunicazione Tecnica. Articolo 7.10 Adeguamenti necessari e dichiarazione di adeguatezza Gli Aderenti che intendono partecipare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, a seguito dell’introduzione del sistema di Netting Bilaterale, devono essere in grado di: 1) gestire le modalità di regolamento previste dalle funzionalità di Netting Bilaterale; 2) partecipare al processo di comunicazione e gestione dei Fail, anche con riferimento alla gestione degli scorpori; 3) tornare alla gestione singola (pre netting) in caso di dichiarazione di Rollback da parte del mercato. 1. 2. Gli Aderenti operanti su EuroTLX alla data di attivazione del Netting Bilaterale e che intendono rimanere attivi sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, devono obbligatoriamente fornire ad EuroTLX una dichiarazione attestante la propria adeguatezza a continuare ad operare sul Mercato EuroTLX a seguito dell’introduzione del sistema di Netting Bilaterale. 3. Il contenuto della dichiarazione è definito da un’apposita Comunicazione Tecnica. Articolo 7.11 Inibizione dell’attività 1. In occasione dell’attivazione del Netting Bilaterale e durante il periodo di Rollback, l’Unità di Supervisione provvede a disporre la temporanea inibizione di un Aderente ad operare sugli strumenti finanziari appartententi al segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream nei seguenti casi: 1) mancato invio ad EuroTLX della dichiarazione di adeguatezza prevista dai comma 2 e 3 dell’articolo 7.10; 2) dalla medesima dichiarazione si evince l’inadeguatezza dell’Aderente ad operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream e/o partecipare al processo di comunicazione e gestione dei Fail; 3) a netting bilaterale avviato, l’Aderente si dimostri non in grado di assicurare una corretta gestione dei compiti a suo carico previsti dal presente Regolamento e dall’apposita Comunicazione tecnica, e la sua operatività determini una criticità rispetto al buon funzionamento del processo di netting bilaterale e/o del processo di comunicazione e gestione dei Fail; 4) in caso di disattivazione del netting bilaterale durante il periodo di Rollback, l’Aderente non si dimostri in grado di gestire il Rollback. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 78 EuroTLX S.I.M. S.p.A. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 79 Domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e Domanda di estensione dell’operatività ad ulteriori strumenti finanziari Ai sensi del Titolo 2 del Regolamento di EuroTLX, l’Aderente ______________________________ CHIEDE l’ammissione alla negoziazione dei seguenti strumenti finanziari e di poter operare in qualità di Liquidity Provider sugli stessi strumenti finanziari: Cod ice Isin Descrizi one strume nto1 Confl itti di inter esse2 Lotto Minimo di negozia zione3 Corso di negozia zione4 Deposi taria5 Obblig hi di liquidi tà6 Base di calco lo7 Chiusur a Colloca mento8 Ammon tare in circolaz ione9 Docume nti Inform ativi10 E SI OBBLIGA all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, all’osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto e in particolare dal Regolamento e da ogni Comunicazione Tecnica emanata da EuroTLX S.I.M. S.p.A., che dichiara di ben conoscere, nonché all’osservanza delle successive modifiche e integrazioni al Contratto e segnatamente al Regolamento ed alle Comunicazioni Tecniche. 1 Inserire una descrizione sintetica dello strumento finanziario. Inserire “Non presenti” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare una descrizione dei conflitti di interesse alla presente Domanda. 3 Inserire una proposta di valore minimo del lotto di negoziazione. 2 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 80 4 Indicare una proposta per il corso di negoziazione “corso secco”, “corso tel quel” o “corso misto”, indicando, se necessario, tutte le informazioni necessarie quali ad es. il periodo relativo ad ogni modalità di negoziazione. 5 Indicare Monte Titoli Express II oppure EuroClear/Clearstream. 6 Ai sensi dell’art. 3.23 o dell’art. 3.32 del Regolamento di EuroTLX, il Liquidity Provider si impegna a supportare la liquidità in via continuativa sugli strumenti finanziari: a) in acquisto e in vendita; b) solo in acquisto (limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari); c) temporaneamente solo in acquisto (limitatamente agli strumenti finanziari di cui all’art. 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) del Regolamento di EuroTLX, non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità) e a tal fine comunica all’Unità di Supervisione la disponibilità dello strumento finanziario detenuta in portafoglio. Indicare a, b oppure c. 7 Indicare una proposta per la base di calcolo. 8 Laddove si disponga dell’informazione, indicare la data di chiusura del collocamento, oppure allegare l’avviso di chiusura; è facoltà dell’Aderente indicare il numero di sottoscrittori. Quest’ultima informazione sarà comunque richiesta da EuroTLX qualora necessaria ai fini dell’ammissibilità dello strumento finanziario ai sensi dell’art. 2.3 comma 2 del Regolamento di EuroTLX. 9 Indicare l’ammontare in circolazione (l’informazione è obbligatoria per le Obbligazioni bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant). 10 Inserire “Non disponibili” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare i documenti informativi alla presente Domanda (l’invio dei documenti informativi è obbligatorio per le Obbligazioni bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant). Luogo e data __________________________ Domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari Ai sensi del Titolo 2 del Regolamento di EuroTLX, _______________________________________________________ CHIEDE l’ammissione alla negoziazione sul Mercato EuroTLX dei seguenti strumenti finanziari: © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 81 Descrizione strumento1 Codice Isin Conflitti di interesse2 1 Inserire una descrizione sintetica dello strumento finanziario. Inserire “Non presenti” oppure “Allegati” e, in quest’ultimo caso, allegare una descrizione dei conflitti di interesse alla presente Domanda. 2 Luogo e data __________________________ Domanda di estensione dell’operatività ad ulteriori strumenti finanziari Ai sensi del Titolo 2 del Regolamento di EuroTLX, l’Aderente ___________________________________________________________ CHIEDE di poter operare in qualità di Liquidity Provider sugli strumenti finanziari seguenti: Cod ice Isin Descrizi one strume nto1 Confl itti di inter esse2 Lotto Minimo di negozia zione3 Corso di negozia zione4 Deposi taria5 Obblig hi di liquidi tà6 Base di calco lo7 Chiusur a Colloca mento8 Ammon tare in circolaz ione9 Docume nti Inform ativi10 E SI OBBLIGA all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, all’osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto e in particolare dal © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 82 Regolamento e da ogni Comunicazione Tecnica emanata da EuroTLX S.I.M. S.p.A., che dichiara di ben conoscere, nonché all’osservanza delle successive modifiche e integrazioni al Contratto e segnatamente al Regolamento ed alle Comunicazioni Tecniche. 1 Inserire una descrizione sintetica dello strumento finanziario. Inserire “Non presenti” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare una descrizione dei conflitti di interesse alla presente Domanda. 3 Inserire una proposta di valore minimo del lotto di negoziazione. 4 Indicare una proposta per il corso di negoziazione “corso secco”, “corso tel quel” o “corso misto”, indicando, se necessario, tutte le informazioni necessarie quali ad es. il periodo relativo ad ogni modalità di negoziazione. 5 Indicare Monte Titoli Express II oppure EuroClear/Clearstream. 6 Ai sensi dell’art. 3.23 o dell’art. 3.32 del Regolamento di EuroTLX, il Liquidity Provider si impegna a supportare la liquidità in via continuativa sugli strumenti finanziari: d) in acquisto e in vendita; e) solo in acquisto (limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari); f) temporaneamente solo in acquisto (limitatamente agli strumenti finanziari di cui all’art. 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) del Regolamento di EuroTLX, non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità) e a tal fine comunica all’Unità di Supervisione la disponibilità dello strumento finanziario detenuta in portafoglio. Indicare a, b oppure c. 7 Indicare una proposta per la base di calcolo. 8 Laddove si disponga dell’informazione, indicare la data di chiusura del collocamento, oppure allegare l’avviso di chiusura; è facoltà dell’Aderente indicare il numero di sottoscrittori. Quest’ultima informazione sarà comunque richiesta da EuroTLX se al momento della presentazione della presente Domanda gli strumenti finanziari non risultino già negoziati sul mercato EuroTLX e qualora sia necessaria ai fini dell’ammissibilità dello strumento finanziario ai sensi dell’art. 2.3 comma 2 del Regolamento di EuroTLX. 9 Indicare l’ammontare in circolazione (l’informazione è obbligatoria per le Obbligazioni bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant). 10 Nel caso di strumenti finanziari non già negoziati sul mercato EuroTLX, inserire “Non disponibili” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare i documenti informativi alla presente Domanda (l’invio dei documenti informativi è obbligatorio per le Obbligazioni bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant che al momento della presentazione della presente Domanda non risultino già negoziati sul mercato EuroTLX). 2 Luogo e data __________________________ © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 83 ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI INTERMEDIARIO AL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO “EUROTLX”, GESTITO DA EuroTLX S.I.M. S.p.A. Carta intestata Operatore Spettabile EuroTLX S.I.M. S.p.A. Via Cavriana, 20 20134 Milano Luogo e data Gentili Signori, la scrivente (di seguito “l’Operatore”), _____________________________________________, con sede a ____________________ in __________________________________________ iscritta all’Albo delle________________________ al n°___________________, capitale sociale _______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese di _________________ al n° ________________,C.F. __________________________, P. IVA _____________________, in persona di ________________________, in qualità di ________________________________, munito dei necessari poteri, in virtù della delibera dell’organo sociale, qui allegata in copia sub A PREMESSO CHE (a) EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha istituito un Sistema Multilaterale di Negoziazione - volto ad incrementare i volumi delle negoziazioni relative ad alcuni strumenti finanziari denominato EuroTLX (di seguito “EuroTLX”) ai sensi dell’art. 77 bis del D.Lgs. 58/98 e del Regolamento CONSOB n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo 58/98 in materia di mercati (di seguito Regolamento Mercati); (b) su EuroTLX possono essere ammessi alla negoziazione strumenti finanziari tra i quali obbligazioni, azioni, certificati rappresentativi di azioni e diritti di opzione , covered warrant, asset backed securities, quote o azioni di OICR; (C) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito D.Lgs. 196/2003), i dati personali dell'Operatore saranno trattati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Domanda di ammissione e, in caso di accettazione della stessa, © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 84 per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e da quant’altro è previsto negli allegati alla presente, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto indicato nell'informativa fornita ex art.13 del D.Lgs. 196/2003; L’Operatore CHIEDE di essere ammesso alle contrattazione per conto terzi su EuroTLX in qualità di Intermediario ai sensi del Regolamento del mercato EuroTLX. Al riguardo, l’Operatore, con la sottoscrizione della presente Domanda d’ammissione, dichiara espressamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A.: 1. di essere autorizzato, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento del servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti; 2. di essere a conoscenza della partecipazione dei Market Maker e degli Specialist al mercato EuroTLX; 3. di disporre di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici, che garantiscono l'ordinata, continua ed efficiente gestione delle attività e dei rapporti derivanti dall’adesione in qualità di Intermediario a EuroTLX. A tal fine, l’Operatore allega, debitamente compilato, il modulo sub B sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici. L’Operatore dichiara altresì di consentire a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o altra struttura da essa delegata, di compiere le verifiche ispettive ed i controlli ritenuti necessari, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, anche ai fini della valutazione delle presente Domanda di ammissione a EuroTLX; 4. di essere a conoscenza e di accettare che le conversazioni telefoniche con l’Unità di Supervisione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. sono soggette a registrazione per le finalità conseguenti al normale svolgimento delle attività previste dal Regolamento di EuroTLX; 5. di essere soggetto aderente, in via diretta/indiretta, ai sistemi di post-trading. A tal fine, allega apposita autocertificazione sub C, unitamente, nell’ipotesi di aderente indiretto, alla dichiarazione rilasciata dall’Agente di Regolamento, sub H; 6. di impegnarsi a mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità degli ordini, anche mediante interconnessione, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita Comunicazione Tecnica; 7. qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per l’esecuzione delle attività di cui ai punti precedenti od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici, di essere consapevole della propria piena responsabilità circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento di EuroTLX (di seguito “Regolamento”) e nei limiti dallo stesso previsti; 8. di avere attentamente esaminato e, pertanto, di ben conoscere il Regolamento di EuroTLX, di accettarne integralmente il contenuto e di accettare che il Regolamento prevalga, in caso di disaccordo, su quanto pattuito diversamente tra le Parti; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 85 9. di avere attentamente esaminato e, pertanto, di ben conoscere e di accettare i termini e le condizioni di cui alle “Condizioni Generali per la prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.”, di cui all’Allegato D (di seguito le Condizioni Generali), che disciplineranno i rapporti tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore, se ed in quanto ammesso a EuroTLX, ivi compresi i rapporti di connessione alle strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso a EuroTLX; 10. di essere pienamente a conoscenza delle norme, contenute nel D.Lgs. n. 58/98 e nei relativi regolamenti di attuazione, che disciplinano i sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari; 11. di prendere atto ed accettare che ogni comunicazione a EuroTLX S.I.M. S.p.A. relativa agli aspetti operativi della presente Domanda di ammissione, ove non diversamente stabilito, sia inviata all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: [email protected]; 12. qualora la presente Domanda pervenga all’Unità di Supervisione in forma originale, a mezzo posta o consegna manuale, di aver anticipato la domanda, corredata degli allegati, all’indirizzo [email protected], e che tale documentazione corrisponde in ogni parte alla presente; 13. di aver preso visione dell’informativa fornita ex art. 13 del D.Lgs.196/2003. A tal fine, l’Operatore esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, di cui all’allegato F; 14. di impegnarsi, in qualità di Intermediario, a non operare in conto proprio su tutti gli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e di essere edotto che agli Intermediari è fatto divieto di porre in essere attività di market making, in qualunque forma. A tal fine, l’Operatore si impegna a verificare che, tramite gli ordini in conto terzi dallo stesso veicolati anche mediante interconnessione, non si configuri un’attività di market making; 15. di essere edotto e di accettare espressamente che l’esercizio dell’attività di market making, accertato da EuroTLX S.I.M. S.p.A., può determinare a carico dell’Intermediario il provvedimento di sospensione e/o revoca da EuroTLX; 16. di impegnarsi a versare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi previsti nel Tariffario, allegato G alla presente Domanda di ammissione; 17. di autorizzare EuroTLX S.I.M. S.p.A., conferendole eventualmente una procura irrevocabile nel caso fosse necessaria, a inviare le istruzioni di regolamento relative ai contratti conclusi alla società di gestione accentrata; 18. di prendere atto che la presente Domanda di ammissione a EuroTLX è oggetto di insindacabile valutazione da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Qualora l’Operatore non riceva da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., entro 60 giorni di mercato aperto dalla data di presentazione della presente, conferma scritta di intervenuto nulla-osta all’ammissione alle contrattazioni dell’Operatore su EuroTLX, la presente Domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta e priva di alcuna efficacia, rinunciando sin da ora espressamente l’Operatore ad alcuna pretesa, domanda o richiesta correlata all'eventuale diniego d'ammissione a EuroTLX; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 86 19. di accettare espressamente che qualsiasi eventuale controversia relativa alla presente Domanda di ammissione sia deferita ad un collegio arbitrale composto ed operante secondo le previsioni di cui al punto 11 del documento qui allegato sub D; Con i migliori saluti. *** Si allega alle presente Domanda, la seguente documentazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta ove richiesto: Allegato A “Poteri di firma dell’Operatore” Allegato B “Modulo sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici dell’Operatore” Allegato C “Modulo di adesione ai sistemi di post-trading” Allegato D “Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.” Allegato E “Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003” Allegato F “Dichiarazione di consenso ex D.Lgs.196/2003” Allegato G “Il Tariffario Intermediari” Allegato H “Dichiarazione Agente di Regolamento” Allegato I “Comunicazione interruzione servizio di Agente di Regolamento” (timbro e firma Operatore) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 87 Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Domanda di ammissione, del Regolamento EuroTLX e delle Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.: Domanda di ammissione al sistema multilaterale di negoziazione gestito S.I.M. S.p.A., in qualità di Intermediario. 2. Partecipazione al Mercato EuroTLX dei Market Maker e degli Specialist; 4. telefonate; 11. Modalità di comunicazione; 14. Divieto di operare in conto Pagamento corrispettivi; 17. Adesione ai sistemi di post-trading; 18. Diniego ammissione al Mercato EuroTLX; 19. Clausola compromissoria. da EuroTLX Registrazioni proprio; 16. Domanda di Regolamento di EuroTLX 3.2 Avvio della procedura e termini; 3.3 Verifica dei requisiti; 3.4 Esito della procedura; 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione; 3.6 Regole di condotta; 3.7 Attività di natura professionale consentite; 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli aderenti interconnessi; 3.9 Attività abusive; 3.10 Attività di market making abusivo; 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato; 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato; 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni; 3.14 Interconnessione; 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato; 4.1 Condizioni generali; 4.13 Cancellazione automatica; 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza; 5.4 Condizioni generali; 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell’aderente; 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; 5.8 Disposizioni generali; 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti; 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti; 5.12 Interventi dell’Unità di Supervisione; 5.13 Condizioni generali; 5.14 Condizioni di sospensione; 5.15 Condizioni generali 5.16 Condizioni di revoca; 5.17 Condizioni generali; 5.18 Controlli specifici sugli aderenti; 5.19 Procedimento disciplinare; 5.20 Sanzioni; 5.21 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un aderente interconnesso; 7.1 Diritto applicabile; 7.8 Sanzioni. Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. 3. Comunicazioni; 4. Modifiche; 6. Obbligazioni dell’Operatore; 7. Limitazioni di responsabilità; 8. Corrispettivi; 9. Durata, recesso e cause di risoluzione; 11. Risoluzione delle controversie; 13 Legge applicabile. Timbro e firma Operatore © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 88 ALLEGATO A Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. POTERI DI FIRMA DELL’OPERATORE (allegare delibera dell’organo sociale e specimen di firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 89 ALLEGATO B Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. MODULO SUI REQUISITI ORGANIZZATIVI, PROFESSIONALI E TECNOLOGICI DELL’OPERATORE (Le informazioni che verranno inserite nel presente documento saranno oggetto di massima riservatezza e trattate, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed esclusivamente al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione alle contrattazioni su EuroTLX). L’Operatore DICHIARA 1. di possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato; 2. che le informazioni concernenti la propria struttura organizzativa e tecnologica di seguito esposte sono veritiere e corrette: 1. Informazioni sugli aspetti organizzativi a) Nome del responsabile e di un suo sostituto nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. Responsab Cognom Nome Telefon Fax Mail Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. può comunicare a EuroTLX SIM una lista di altre persone autorizzate a tenere i rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono e ruolo). Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni nella lista di cui sopra. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione. b) Numero di addetti ed esperienze professionali N° Addetti al Front Office N° Addetti al Middle\Back office N° Addetti IT © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 90 Con esperienza inferiore a 2 anni Con esperienza tra 2 e 4 anni Con esperienza superiore a 4 anni Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione. c) Nominativi dei responsabili dei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per settore di attività Settore di attività Nome e cognome Tel/Fax E-mail Addetti al Front Office Addetti al back office Addetti al middle office Addetti IT Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione. d) Funzioni di controllo Responsabile della funzione di Risk Management: Cognome Nome Telefono Fax Mail Responsabile della funzione di Compliance: Cognome Nome Telefono Fax © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 91 Mail Esistenza di procedure automatizzate per l’attività di Risk Management: SI NO Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione. 2. Informazioni sugli aspetti Tecnologici Le struttura tecnologica utilizzata presenta le seguenti caratteristiche: Compatibilità tecnica con l’infrastruttura tecnologica in uso presso EuroTLX S.I.M. S.p.A.; Tempestività di ripristino della propria operatività in caso di disfunzioni tecniche; Continuità, puntualità ed efficienza nello svolgimento delle funzionalità di interazione con il mercato; Elevato livello di sicurezza; Connessione ad uno o più siti d’accesso alle funzioni del mercato; Installazione di adeguati filtri di controllo sull’invio di ordini. Applicazioni con le quali l’Operatore intende connettersi a mercato: Applicativo Fornitore L’addetto IT, Responsabile nei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare il numero di utenze di collegamento al mercato (di informativa, di trading e/o altro) ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione. Sistemi di controllo automatico degli ordini: Disponibilità nelle applicazioni utilizzate per la connessione al mercato di filtri per il controllo automatico degli ordini inviati (barrare le caselle corrispondenti): Filtri sugli ordini inviati Non predisposti Predisposti, ma non attivi all’avvio delle negoziazioni Predisposti e attivi all’avvio delle negoziazioni Frequenza Quantità Prezzo Breve commento sul funzionamento dei sistemi automatici di controllo degli ordini inviati a mercato: 3. Codici identificativi Codice ABI: ___________ © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 92 Codice CED: __________ Codice BIC: ____________ --------------------------------------(luogo, data) (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 93 ALLEGATO C Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. MODULO DI ADESIONE AI SISTEMI DI POST-TRADING La scrivente società (l’Operatore), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione, DICHIARA - di essere partecipante al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (X-TRM) in via: o diretta o indiretta per il tramite di …………………………….……………………………..… - di essere partecipante alla piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II in via: o diretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX): conto titoli n°………………… intestato a …………………… conto cash n°………………… intestato a …………………… o indiretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX): - conto titoli n°………………… intestato a …………………… conto cash n°………………… intestato a …………………… di essere aderente al servizio di regolamento o Euroclear o Clearstream in via: o o diretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX): conto n°………………… intestato a …………………… indiretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX): conto n°………………… intestato a …………………… © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 94 L’Operatore, inoltre, se partecipante/aderente indiretto ad uno dei sistemi di regolamento indicati ALLEGA - dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Agente di Regolamento secondo il facsimile sub all. H. dichiarazione sub all. I relativa all’autorizzazione all’inibizione dell’operatore da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. su richiesta e responsabilità dell’Operatore aderente al servizio di liquidazione (Laddove richiesta da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ovvero su iniziativa dell’ Operatore e dell’Agente di Regolamento). --------------------------------------(luogo, data) (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 95 ALLEGATO D Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EuroTLX S.I.M. S.p.A. Definizioni Premesso che i termini indicati con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Generali, siano essi al singolare ovvero al plurale, hanno, salvo ove qui diversamente stabilito, il medesimo significato loro attribuito nella Domanda di ammissione e nel Regolamento di EuroTLX, le Parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il significato corrispondente: - con l’espressione “EuroTLX S.I.M. S.p.A.” o “Società” si intende EuroTLX S.I.M. S.p.A. con sede in Milano, via Cavriana n. 20, cap 20134, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03421230966; - con l’espressione “Operatore” si intende la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX; - con l’espressione “Intermediario” si intende l’Aderente ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Intermediario per conto terzi; - con l’espressione “Parti” si intendono EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore; ” - con l'espressione “EuroTLX” si intende il Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; - con l’espressione “Contratto” si intende l’insieme della presente Domanda di ammissione in qualità di Intermediario ad EuroTLX, del provvedimento di ammissione a EuroTLX e del Regolamento di EuroTLX; - con l'espressione “Servizi” si intendono i servizi informatici e telematici relativi alle negoziazioni su EuroTLX, nonché agli altri servizi strumentali prestati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ai sensi del Contratto funzionali all’operatività dell’Operatore su EuroTLX; - con l'espressione “Sistema” si intende l’insieme delle strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso alla piattaforma di negoziazione ed il funzionamento di EuroTLX; - con l'espressione “Dati di Mercato” si intendono tutti i dati e le informazioni immesse dall’Operatore su di EuroTLX per effetto delle negoziazioni e/o che si ingenerano su di EuroTLX, sia elementari che aggregati che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, così come indicate nel Regolamento, nonché tutti i dati relativi ad EuroTLX e agli strumenti finanziari che entrano in possesso dell’Operatore per effetto delle negoziazioni ovvero dell’erogazione dei Servizi da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A; tali Dati di Mercato sono di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; - con l’espressione “Normativa di Riferimento” si intende la normativa di riferimento applicabile al Contratto ed a EuroTLX quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il Regolamento Mercati ed il Regolamento Emittenti e le successive modifiche ed integrazioni di tali provvedimenti. 2. Oggetto © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 96 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti intercorrenti tra Euro TLX S.I.M. S.p.A. e l’Intermediario, ivi comprese le condizioni e modalità di fruizione dei Servizi resi da Euro TLX S.I.M. S.p.A. all’Intermediario stesso. 3. Comunicazioni Fatte salve le modalità operative stabilite nel Regolamento e le disposizioni di cui all’art. 1.2 dello stesso per un corretto ed efficiente flusso informativo da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., le comunicazioni tra le Parti avvengono a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento. Tali comunicazioni possono essere anticipate via fax o e-mail agli indirizzi indicati dalle Parti. In tal caso, al fax o all’e-mail deve fare seguito la comunicazione scritta in originale. Le comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi: a) se all’Intermediario: indirizzo: fax: e-mail: b) se ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.: EuroTLX S.I.M. S.p.A indirizzo:Via Cavriana, 20 – 20134 Milano fax: e-mail: Ogni variazione di indirizzo, di numero di fax o di indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte. 4. Modifiche al Contratto 1. L’Operatore dichiara di ben conoscere EuroTLX nella sua attuale configurazione tecnica e prende atto, dichiarando sin d’ora, il proprio accordo affinché EuroTLX S.I.M. S.p.A. possa modificare, di volta in volta, le modalità tecniche, funzionali ed operative delle negoziazioni su EuroTLX, con Comunicazioni Tecniche o provvedimenti, emendamenti o integrazioni al Contratto e in particolare al Regolamento anche per effetto della Normativa di Riferimento. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunicherà all’Operatore, secondo le modalità di cui all’articolo 3 che precede, le predette eventuali modifiche con congruo preavviso rispetto all’entrata in vigore delle stesse. 3. Resta inteso tra le Parti che è facoltà dell’Operatore recedere dal Contratto secondo quanto previsto dall’articolo 9. 5. Obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. EuroTLX S.I.M. S.p.A. presterà la collaborazione necessaria affinché l’Operatore possa connettere i propri sistemi informatici al Sistema , restando inteso che la realizzazione di tutte le attività per la connessione rimane di esclusiva responsabilità e ad esclusivo onere e costo dell’Operatore. EuroTLX S.I.M. S.p.A. si impegna in ogni caso, secondo la diligenza professionale, a dotarsi e mantenere aggiornata una adeguata piattaforma informatica per consentire agli Intermediari un’efficiente attività sul EuroTLX. EuroTLX S.I.M. S.p.A. è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati ricevuti dall’Operatore e inseriti in EuroTLX, o comunque formatisi su EuroTLX. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei Dati di Mercato. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 97 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento o altrove nelle Condizioni Generali, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici, ovvero a causa del superamento dei normali volumi di negoziazione, EuroTLX S.I.M. S.p.A. si adopererà per fare quanto possibile per superare gli inconvenienti. Per normali volumi di negoziazione si intende la media registrata, nei tre mesi precedenti il verificarsi dell'evento, del numero dei contratti conclusi, tenuto anche conto della loro concentrazione nelle fasce orarie di ciascun giorno di funzionamento di EuroTLX. Resta inteso che, qualora tali eventi siano imputabili a motivi tecnici riguardanti i sistemi utilizzati dall’Operatore per connettersi a EuroTLX, l’ Operatore sarà tenuto ad eliminare al più presto le cause. Le Parti, comunque, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie. L’ Operatore prende atto, ed espressamente acconsente, che EuroTLX S.I.M. S.p.A. abbia facoltà di avvalersi, per talune attività connesse all’operatività ed al miglior funzionamento di EuroTLX, di soggetti terzi che la stessa designerà con apposite comunicazioni, restando inteso che in ogni caso il rapporto proseguirà esclusivamente tra l’ Operatore e EuroTLX S.I.M. S.p.A. Le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. costituiscono, comunque, mere obbligazioni di mezzi. 6. Obbligazioni dell’ Operatore Senza pregiudicare quanto previsto altrove nel Regolamento, l’ Operatore si impegna: 1. a mantenersi aggiornato, anche attraverso le comunicazioni ricevute da EuroTLX S.I.M. S.p.A., sulle eventuali modifiche di EuroTLX, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali di EuroTLX; 2. ad informare EuroTLX S.I.M. S.p.A. - in tempo utile affinché la stessa, al fine di garantire il regolare funzionamento di EuroTLX, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari - in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi; 3. a non operare in conto proprio su tutti gli strumenti finanziari e a prendere atto che agli Intermediari è fatto divieto di porre in essere comportamenti tipici dell’attività di market making. Inoltre, l’ Operatore si impegna a verificare che, tramite gli ordini in conto terzi da essi veicolati, anche mediante interconnessione, non si configuri un’attività di market making; 4. ad effettuare, ove necessario per garantire il buon funzionamento di EuroTLX ovvero su richiesta motivata di EuroTLX S.I.M. S.p.A., a proprie spese tutti gli interventi sulle proprie apparecchiature (hardware e software) utilizzate dall’Operatore stesso che siano necessari per assicurare la regolare connessione a EuroTLX; 5. ad informare tempestivamente EuroTLX S.I.M. S.p.A. di ogni variazione delle informazioni comunicate nell’ambito dell’Allegato B, secondo le specificazioni nello stesso operate, nonché di ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, autorizzativo, giuridico e societario, ancorché notorio, che possa avere un sostanziale effetto negativo sulla capacità dell’ Operatore di adempiere a qualsiasi obbligazione prevista dal contratto di ammissione a EuroTLX; 6. a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e/o di terzi sui Servizi, sui Dati di Mercato e sui marchi da esso registrati o utilizzati. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 98 7. Senza pregiudizio dell’obbligo di EuroTLX S.I.M. S.p.A di risarcire all’Operatore i danni eventualmente subiti per effetto di inadempienze da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. alle proprie obbligazioni, l’Operatore si impegna a manlevare e tenere indenne EuroTLX S.I.M. S.p.A. da qualsiasi danno, onere o costo da esso subito o sostenuto, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per fatti inerenti all'esecuzione del contratto di ammissione a EuroTLX e/o per effetto di atti o comportamenti posti in essere dall’ Operatore in violazione dei propri obblighi ai sensi del Contratto e dei relativi Allegati, delle altre disposizioni o provvedimenti emessi da EuroTLX S.I.M. S.p.A., nonché delle norme applicabili di grado legislativo e regolamentare. 8. L’Operatore si impegna espressamente a manlevare EuroTLX S.I.M. S.p.A. da ogni responsabilità nei confronti dei terzi direttamente derivante in capo a EuroTLX S.I.M. S.p.A. in conseguenza della diffusione al pubblico da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. di false informazioni relative agli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e sempre che ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni: a) tali false informazioni siano state trasmesse dall’Operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A., in sede di ammissione a quotazione/negoziazione dei relativi strumenti finanziari su EuroTLX ovvero anche successivamente nelle ipotesi di obbligo di trasmissione delle informazioni da parte dell’Operatore ai sensi del Regolamento; b) tale falsità sia imputabile, anche solo a titolo di colpa (da valutarsi alla stregua della diligenza professionale) all’Operatore; c) la falsità delle informazioni in esame e l’imputabilità all’Operatore sia stata accertata. 7. Limitazioni di responsabilità Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti stesse per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, calamità naturali, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzione dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate al trasporto dei dati facenti capo alle Parti, ovvero ancora nel caso di disposizioni di sospensione temporanea o di blocco dell'attività delle Parti disposto dalle Autorità di Vigilanza o giudiziarie. EuroTLX S.I.M. S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell’Operatore per qualsivoglia costo, spesa, perdita o danno da esso sopportati o subiti, ivi inclusi costi, spese, perdite o danni sopportati per effetto di azioni o pretese di terzi, salvo che in caso di dolo o colpa grave. 8. Corrispettivi L’ Operatore si impegna a pagare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi, come da Tariffario, Allegato G alla Domanda di ammissione al Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da EuroTLX SIM S.p.A. in qualità di Intermediario. L’emissione della fattura avverrà su base mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 gg data fattura a mezzo bonifico bancario, sul seguente conto corrente bancario IBAN: IT 97 K 03226 01604 000000314884 intestato a EuroTLX S.I.M. S.p.A. - c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A.; Milano Cordusio (MI); Via San Prospero, 1; 20121 Milano. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, l’ Operatore dovrà corrispondere a EuroTLX S.I.M. S.p.A. gli interessi moratori in ragione del tasso semestrale Euribor + 100 basis point, a decorrere dalla data della singola fattura. L’ Operatore riconosce espressamente che EuroTLX S.I.M. S.p.A. avrà facoltà di modificare unilateralmente i corrispettivi indicati nel Tariffario, dandone comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a/r all’ Operatore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Resta ferma la © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 99 facoltà dell’Operatore di recedere dal Contratto secondo quanto pervisto nel successivo articolo 9. 9. Durata, recesso e cause di risoluzione Il rapporto contrattuale derivante dall’adesione a EuroTLX decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione alle negoziazioni su EuroTLX, effettuata da EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’Operatore. Il Contratto ha durata indeterminata. E’ data facoltà alle parti di recedere dal presente contratto dando un preavviso di 10 giorni lavorativi. In tal caso non è previsto alcun corrispettivo, onere, indennizzo o rimborso in capo alla parte che recede. Entrambe le parti sono tenute ai rispettivi adempimenti fino alla data di efficacia del recesso. Resta ferma la risoluzione nelle ipotesi di legge, con conseguente cessazione d’efficacia. Ferme restando le ipotesi di cui sopra, il Contratto cessa di produrre i suoi effetti al verificarsi dell’esclusione o revoca dalle contrattazioni dell’Operatore su EuroTLX, ai sensi dei Regolamento di EuroTLX. In tal caso il contratto cessa di aver efficacia all’atto della ricezione da parte dell’Operatore della comunicazione con la quale EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica l’esclusione o revoca dalle contrattazioni del medesimo oppure alla data in esso indicata. 10. Reponsabilità amministrativa delle persone giuridiche Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare misure idonee atte ad evitare la commissione dei reati/illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni/integrazioni. Nel rispetto della citata normativa ciascuna parte – nell’ambito della propria autonomia organizzativa - si impegna ad adottare un Modello Organizzativo ed un Codice Etico e/o di comportamento, a mantenerlo aggiornato ed a rispettarlo. 11. Risoluzione delle controversie Qualunque controversia occasionata o derivante dal Regolamento di EuroTLX e, in generale, dalle Condizioni Generali, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, sarà risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi del presente articolo. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati: a. la Parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto dell'arbitrato; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra Parte a designare il proprio arbitro; b. la Parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, del Codice di Procedura Civile; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 100 Il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro è designato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del Regolamento della Camera arbitrale di Milano. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente. Nel caso in cui dovesse sorgere tra le Parti qualsiasi controversia relativa all'esecuzione o interpretazione del lodo arbitrale, ovvero comunque al contratto di ammissione a EuroTLX (che non appartenga in quest'ultimo caso alla competenza del Collegio Arbitrale a norma del presente articolo), sarà sottoposta alla cognizione esclusiva del Foro di Milano. 12. Clausole generali L’invalidità o la nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comprometteranno la validità delle rimanenti, che conserveranno piena efficacia e validità. Il Contratto ed i diritti ed obblighi da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi. Il mancato o ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente contratto non potrà essere considerato come rinuncia a tali diritti. 13. Legge applicabile Il Contratto è regolato dalla legge italiana. (Luogo e Data) (Timbro e firma Operatore) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 101 ALLEGATO E Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. INFORMATIVA ex D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, contrattuali o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con gli Aderenti (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’Operatore, etc.), nonché per finalità promozionale, pubblicitaria e di marketing. Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel paragrafo precedente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti. Nel quadro dell'attività svolta da EuroTLX S.I.M. S.p.A., la stessa potrà comunicare tali dati a soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "responsabili" o "incaricati", nonché a soggetti terzi, o ad altre società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa. I nominativi di dette società sono reperibili da parte dell’interessato contattando il responsabile del trattamento come di seguito indicato. Il titolare del trattamento è: EuroTLX S.I.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cavriana n. 20, 20134 Milano, tel. 02-3030141, sito web: eurotlx.com. Il responsabile del trattamento di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è la Dott.sa Angela Fenwick, la quale sarà reperibile presso la sede sopra indicata. Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto e quindi potrete rivolgervi al responsabile del trattamento, presso l’indirizzo sopra indicato, per aver accesso ai Vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporvi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi o nel caso di trattamento per finalità pubblicitarie o di marketing. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 102 ALLEGATO F Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. DICHIARAZIONE DI CONSENSO ex D.Lgs. 196/2003 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", preso atto dell’informativa di cui alla premessa e) della Domanda di ammissione al sistema multilaterale di negoziazione gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in qualità di Intermediario, dichiariamo di essere stati informati circa: • la finalità del trattamento dei dati personali e le modalità dello stesso, così come specificato nell’informativa che precede; • i soggetti a cui i dati possono essere comunicati e diffusi, sempre nell’ambito dello svolgimento dello stesso trattamento; • i diritti a noi spettanti in base all’art. 7 del Decreto; • il titolare ed i responsabili del trattamento. Tutto ciò premesso, Ο diamo il consenso Ο neghiamo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, contrattuali, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con la clientela nonchè alla comunicazione dei dati medesimi a società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa Ο diamo il consenso Ο neghiamo il consenso alla pubblicazione del marchio della società sul sito di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e su materiale di marketing (quale a titolo esemplificativo brochure, presentazioni della società etc.). . (Luogo e Data) (Timbro e firma Operatore) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 103 ALLEGATO G Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. IL TARIFFARIO INTERMEDIARI Membership Fee1 Canone Annuale2 € 15.000 Negoziazione3 • Titoli di - Stato fino a 100.000 contratti eseguiti IT EU US Sovereign € 0,60 • Titoli di - Stato oltre 100.000 contratti eseguiti IT EU US Sovereign € 0,35 • Obbligazioni bancarie non Eurobond € 1,00 • Altre obbligazioni € 1,00 • Certificati € 1,00 • Covered Warrants € 1,00 • Azioni - DR € 1,00 1 Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata temporis su base mensile dal perfezionamento dell’ammissione al mercato. 2 Il corrispettivo non dovrà essere corrisposto dall’aderente che, ammesso anche in qualità di Specialist, opera come intermediario solo per gli ordini della propria rete e solo sugli strumenti sui quali opera in qualità di Specialist. 3 Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito. Nel caso di più contratti eseguiti allo stesso prezzo generati dal medesimo ordine è previsto un massimo fatturabile di tre contratti. L’addebito avverrà mensilmente. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 104 Trattamento fiscale Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell’IVA. --------------------------------------(luogo, data) (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 105 ALLEGATO H Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di adesione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. Spett.le …..........…. ……..….…… ……………… (L’Operatore) luogo e data OGGETTO: DICHIARAZIONE AGENTE DI REGOLAMENTO La scrivente società ……………………………………… (Agente di Regolamento), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione, con sede legale in …………………………………………………………, in relazione all’Operatore …………………………………… (di seguito l’Operatore) DICHIARA - di partecipare per conto dell’Operatore al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (XTRM); - di utilizzare i seguenti conti per il regolamento delle operazioni concluse in conto terzi su EuroTLX dall’Operatore presso la piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II: o conto titoli n°………………… intestazione …………………… o conto cash n°………………… intestazione …………………… - di utilizzare il seguente conto per il regolamento delle operazioni concluse in conto terzi su EuroTLX dall’Operatore presso o Euroclear o Clearstream conto n°………………… intestazione …………………… Distinti saluti. Nome, incarico e firma © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 106 ALLEGATO I Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. Spett.le EuroTLX S.I.M. S.p.A. Market Supervision Ufficio Admission Via Cavriana, 20 20134 Milano __________________ luogo e data OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO si comunica che l’Agente di Regolamento è stato autorizzato dall’Operatore,_______________________________ a comunicare a EuroTLX S.I.M. l’interruzione del servizio di regolamento prestato all’Operatore medesimo. Tale comunicazione verrà formulata in via elettronica, inviata all’indirizzo [email protected], con “OGGETTO: INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO”, con copia all’Operatore, o mediante comunicazione telefonica al numero +39 0230301429, confermata immediatamente via telefax al numero +39 0230328546, con copia all’Operatore. EuroTLX S.I.M. notificherà l’Operatore della comunicazione pervenutale al numero telefonico _______________________ Ad effettuare tali comunicazioni sono autorizzati disgiuntamente i Signori: [indicare]___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, che alla prima comunicazione utile si identificheranno mediante password apposta alla presente da EuroTLX S.I.M. e consegnata all’Agente di Regolamento. L’eventuale successiva modifica della password verrà effettuata da EuroTLX S.I.M. mediante apposita comunicazione scritta all’Agente di Regolamento. EuroTLX S.I.M. sotto l’esclusiva responsabilità dell’Agente di Regolamento, e senza né l’obbligo né il diritto da parte di EuroTLX S.I.M. di verificare l’opportunità o la conformità ad eventuali accordi contrattuali fra le medesime parti, provvederà ad inibire l’operatività dell’Operatore sugli strumenti finanziari appartenenti al medesimo Segmento di mercato caratterizzati da un sistema di gestione accentrata per il quale l’Agente di Regolamento ha comunicato l’interruzione dell’attività medesima, in conformità a quanto riportato nella Dichiarazione di Regolamento sub H ed ai sensi degli artt. 3.13 comma 2 e/o 3.25 comma 2. (Operatore) ______________ Timbro, nome e carica (Agente di Regolamento) _________________________ Timbro, nome e carica [da compilare da EuroTLX S.I.M. S.p.A.] Password apposta da EuroTLX S.I.M. S.p.A.:_______________ © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 107 ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI MARKET MAKER/SPECIALIST AL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO “EUROTLX”, GESTITO DA EUROTLX S.I.M. S.P.A. (carta intestata del Market Maker/Specialist) Spettabile EuroTLX S.I.M. S.p.A. Via Cavriana n. 20 20134 Milano --------------------------------------(luogo, data) Gentili Signori, la scrivente (di seguito, l’“Operatore”), _________________________________________________, con sede a ___________________________ in ____________________________________________ iscritta all’Albo delle______________________________ al n°___________________, capitale sociale _______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________ al n° ________________,C.F. _________________________, P. IVA __________________________, in persona di ________________________, in qualità di _________________________________, munito dei necessari poteri, in virtù della delibera dell’organo sociale, qui allegata in copia sub A PREMESSO CHE (a) EuroTLX S.I.M. S.p.A. (di seguito “EuroTLX S.I.M. S.p.A.” o la “Società” e, congiuntamente all’Operatore, le "Parti") ha istituito un Sistema Multilaterale di Negoziazione - volto ad incrementare i volumi delle negoziazioni relative ad alcuni strumenti finanziari - denominato EuroTLX (di seguito “EuroTLX”) ai sensi dell’art. 77 bis del D.Lgs. 58/98 e del Regolamento CONSOB n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo 58/98 in materia di mercati (di seguito Regolamento Mercati); (b) su EuroTLX possono essere ammessi alla negoziazione strumenti finanziari tra i quali obbligazioni, azioni, certificati rappresentativi di azioni e diritti di opzione , covered warrant, asset backed securities, quote o azioni di OICR; (c) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito D.Lgs. 196/2003), i dati personali saranno trattati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Domanda di ammissione e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e da quant’altro previsto negli allegati alla presente, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto indicato nell'informativa fornita ex art.13 del D.Lgs. 196/2003; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 108 L’Operatore CHIEDE di essere ammesso alle contrattazioni su EuroTLX in qualità di (barrare la/le opzione/i scelta/e): ◊ Market Maker di Classe A ◊ Market Maker di Classe B (insieme al Market Maker di Classe A, “Market Maker”) ◊ Specialist ai sensi del Regolamento del mercato EuroTLX. Al riguardo, l’Operatore, con la sottoscrizione della presente Domanda di ammissione, dichiara espressamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A.: 1. di essere autorizzato, ai sensi della normativa vigente, alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio; 2. di disporre di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione delle attività e dei rapporti derivanti dall’adesione a EuroTLX in qualità di Market Maker e/o di Specialist, conformemente alla richiesta avanzata. A tal fine, l’Operatore allega, debitamente compilato, il modulo sub B sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici. L’Operatore dichiara altresì di consentire a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o altra struttura da essa delegata, di compiere le verifiche ispettive ed i controlli ritenuti necessari, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, anche ai fini della valutazione delle presente Domanda di ammissione a EuroTLX; 3. di essere soggetto aderente, in via diretta o indiretta, ai sistemi di post-trading. A tal fine, allega apposita autocertificazione sub C, unitamente, nell’ipotesi di aderente indiretto, alla dichiarazione rilasciata dall’Agente di regolamento, sub H; 4. di impegnarsi a mantenere sistemi automatici di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita Comunicazione Tecnica. 5. qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per l’esecuzione delle attività di cui ai punti precedenti od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici, di essere consapevole della propria piena responsabilità circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento di EuroTLX (di seguito “Regolamento”) e nei limiti dallo stesso previsti; 6. di essere a conoscenza e di accettare che le conversazioni telefoniche con l’Unità di Supervisione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. sono soggette a registrazione per le finalità conseguenti al normale svolgimento delle attività previste dal Regolamento; 7. di avere attentamente esaminato e di ben conoscere il Regolamento di EuroTLX, di accettarne integralmente il contenuto e di accettare che il Regolamento prevalga, in caso di disaccordo, su quanto pattuito diversamente tra le Parti; 8. in particolare, nell’ipotesi in cui sia richiesta l’ammissione a Market Maker di Classe A, di essere a conoscenza che il Market Maker Classe A deve assumere gli impegni di cui all’art. 3.16, comma 3, del Regolamento; 9. in particolare, nell’ipotesi in cui sia richiesta l’ammissione a Market Maker di Classe A, di essere a conoscenza che la permanenza nella Classe A è condizionata a quanto previsto nell’art. 3.28 del © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 109 Regolamento, la cui inosservanza rende applicabili le condizioni economiche previste per il Market Maker di Classe B; 10. in particolare, nell’ipotesi in cui sia richiesta l’ammissione a Market Maker di Classe B, di essere a conoscenza che il Market Maker di Classe B deve osservare le disposizioni di cui all’art. 3.22, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento; 11. in particolare, nel caso in cui sia richiesta l’ammissione a Specialist, di essere a conoscenza che lo Specialist deve osservare gli obblighi informativi di cui all’art. 3.33 del Regolamento; 12. di avere attentamente esaminato, di ben conoscere e di accettare i termini e le condizioni di cui alle “Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.” di cui all’allegato sub D (di seguito, le “Condizioni Generali”), che disciplinerà i rapporti tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore, se ed in quanto ammesso a EuroTLX, ivi compresi i rapporti di connessione alle strutture informatiche e telematiche predisposte a EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso a EuroTLX; 13. di prendere atto ed accettare che ogni comunicazione a EuroTLX S.I.M. S.p.A. relativa agli aspetti operativi della presente Domanda di ammissione, ove non diversamente stabilito, sia inviata all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: [email protected]; 14. di aver preso visione dell’informativa fornita ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di cui allegato sub E. A tal fine, l’Operatore esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di cui all’allegato sub F; 15. qualora la presente Domanda pervenga all’Unità di Supervisione in forma originale, a mezzo posta o consegna manuale, di aver anticipato la Domanda, corredata degli allegati, all’indirizzo [email protected], e che tale documentazione corrisponde in ogni parte alla presente; 16. di prendere atto che la presente Domanda di ammissione a EuroTLX è oggetto di insindacabile valutazione da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Qualora l’Operatore non riceva da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., entro 90 giorni di mercato aperto dalla data di presentazione della presente, conferma scritta di intervenuto nulla-osta all’ammissione alle contrattazioni su EuroTLX in quanto Market Maker e/o Specialist, secondo la richiesta avanzata, la presente Domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta e priva di alcuna efficacia, rinunciando sin da ora espressamente l’Operatore ad alcuna pretesa, domanda o richiesta correlata all'eventuale diniego d'ammissione a EuroTLX; 17. di accettare espressamente che qualsiasi eventuale controversia relativa alla presente Domanda di ammissione sia deferita ad un collegio arbitrale composto ed operante secondo le previsioni di cui al punto 10 del documento qui allegato sub D; E SI OBBLIGA NEI CONFRONTI DI EUROTLX S.I.M. S.P.A. all’osservanza del Regolamento e di ogni Comunicazione Tecnica emanata da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in merito al funzionamento di EuroTLX e dei servizi, nonché, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali in tema di recesso, all’osservanza delle successive modifiche ed integrazioni al Regolamento ed a tali Comunicazioni Tecniche, e segnatamente, senza limitazione della generalità di quanto precede: 1. a connettersi al mercato con un software già certificato da EuroTLX S.I.M. S.p.A. o da terzi da essa autorizzati ovvero a certificare il software che utilizzano, 2. a supportare la liquidità su tutti gli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e per i quali l’Operatore sia ammesso ad operare in qualità di Market Maker e/o di Specialist, secondo la richiesta avanzata, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 110 3. ad astenersi dal negoziare in conto proprio su EuroTLX, anche mediante interposta persona, strumenti finanziari per i quali l’Operatore non abbia l’obbligo di supportare la liquidità come Market Maker e/o Specialist, secondo la richiesta avanzata, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento; 4. ad adempiere agli obblighi informativi relativi ai conflitti di interesse previsti dalla legge e dal Regolamento; 5. a corrispondere a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi previsti nel documento “Tariffario”, allegato sub G alla presente Domanda di Ammissione; 6. a conferire a EuroTLX S.I.M. S.p.A. procura irrevocabile affinché quest’ultima possa inviare le istruzioni di regolamento relative ai contratti conclusi alla società di gestione accentrata; 7. a che qualsiasi eventuale controversia derivante dalla presente Domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Market Maker e/o di Specialist, secondo la richiesta avanzata, sia definita ai sensi dell’art. 10 delle Condizioni Generali. Con i migliori saluti, Si allega alle presente Domanda, la seguente documentazione, siglata in ogni pagina, compilata e sottoscritta ove richiesto: Allegato A “Poteri di Firma del l’Operatore” Allegato B “Modulo sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici dell’Operatore” Allegato C “Modulo di adesione ai sistemi di post-trading” Allegato D “Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.” Allegato E “Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003” Allegato F “Dichiarazione di consenso ex D.Lgs. 196/2003” Allegato G “Tariffario” Allegato H “Dichiarazione dell’Agente di Regolamento” Allegato I “Comunicazione interruzione servizio dell’Agente di Regolamento” (Timbro e firma) Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Domanda di Ammissione, del Regolamento di EuroTLX e delle Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A: (i) Domanda di ammissione alle negoziazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX in qualità di Market Maker/Specialist 3. Adesione ai sistemi di post-trading; 6. Registrazioni telefonate; 9., 10. Obblighi di liquidità (prima parte); e 2 (seconda parte); 11. Obblighi informativi 13. Modalità di comunicazione; 15. Presentazione della Domanda; 16. Diniego Domanda di ammissione a EuroTLX; 17. Clausola compromissoria 3. (seconda parte) Divieto di operare in conto proprio su altri strumenti; 5.(seconda parte) Pagamento corrispettivi. (ii) Regolamento del Mercato EuroTLX Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini; Articolo 3.18 Verifica dei requisiti; Articolo 3.19 Esito della procedura; Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione; Art. 3.21 Comunicazioni a EuroTLX SIM S.p.A.; Articolo 3.22 Estensione dell’operatività a strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX; Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi; Articolo 3.24 Regole di condotta; Articolo 3.25 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 111 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni; Articolo 3.26 Esclusione dall’operatività su strumenti finanziari; Articolo 3.27 Esclusione su richiesta dal mercato; Art. 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker di Classe A; Articolo 3.29 Condizioni generali; Articolo 3.30 Rinvio; Articolo 3.31 Rinvio; Art. 3.32 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi; Articolo 3.33 Obblighi informativi; Articolo 4.1 Condizioni generali; Articolo 4.13 Cancellazione automatica; Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza; Art. 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi; Articolo 5.4 Condizioni generali; Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX SIM S.p.A.; Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell’aderente; Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX SIM S.p.A.; Articolo 5.8 Disposizioni generali; Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti; Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti; Articolo 5.12 Interventi dell’Unità di Supervisione; Articolo 5.13 Condizioni generali; Articolo 5.14 Condizioni di sospensione; Articolo 5.15 Condizioni generali; Articolo 5.16 Condizioni di revoca; Articolo 5.17 Condizioni generali; Articolo 5.18 Controlli specifici sugli aderenti; Articolo 5.19 Procedimento disciplinare; Articolo 5.20 Sanzioni; Articolo 5.21 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un aderente interconnesso; Articolo 7.1 Diritto applicabile; Articolo 7.8 Sanzioni. (iii) Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. 4. Modifiche; 6. Obbligazioni dell’Operatore; 7. Limitazioni di responsabilità; 8. Corrispettivi; 9. Durata, recesso e cause di risoluzione; 11. Risoluzione controversie; 13. Legge applicabile. (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 112 ALLEGATO A Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. POTERI DI FIRMA DELL’OPERATORE (allegare delibera dell’organo sociale e specimen di firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 113 ALLEGATO B Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. MODULO SUI REQUISITI ORGANIZZATIVI, PROFESSIONALI E TECNOLOGICI DELL’OPERATORE (Le informazioni che verranno inserite nel presente documento,saranno oggetto di massima riservatezza e trattate nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed esclusivamente al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione alle contrattazioni su EuroTLX) L’Operatore DICHIARA 1. di possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato; 2. che le informazioni concernenti la propria struttura organizzativa e tecnologica, le politiche, i processi e e le procedure di pricing di seguito esposte sono veritiere e corrette: 1. Informazioni sugli aspetti organizzativi a) Nome del responsabile e di un suo sostituto nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. Responsabile Sostituto Cognome Nome Telefono Fax Mail Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. può comunicare a EuroTLX SIM una lista di altre persone autorizzate a tenere i rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A.(nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono e ruolo); è tenuto a comunicare l’elenco dei Trader abilitati ad operare su EuroTLX (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono e ruolo/area di competenza). Inoltre, il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui sopra. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 13 della Domanda di Ammissione. b) Numero di addetti ed esperienze professionali N° Addetti al Front Office N° Addetti al Middle\Back office N° Trader abilitati ad operare su EuroTLX N° Addetti IT Con esperienza inferiore a 2 anni Con esperienza tra 2 e 4 anni © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 114 Con esperienza superiore a 4 anni Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 13 (prima parte) della Domanda di Ammissione. c) Nominativi dei responsabili dei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per settore di attività Settore di attività Nome e cognome Tel/Fax E-mail Addetti al Front Office Addetti al Back office Addetti al Middle office Addetti IT Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 13 (prima parte) della Domanda di Ammissione. d) Funzioni di negoziazione e quotazione Mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione e/o loro relativi comparti, domestici o esteri, sui quali l’Operatore svolge o ha svolto attività di market making: Mercati Nr. titoli sui quali opera attualmente come market maker Da 1 a 10 Da 11 a 20 Da 21 a 50 Oltre 50 Anno di inizio attività MTA MOT MTS EuroMTS MTS France HDAT BondVision EUREX Xetra LSE © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 115 Numero di Trader in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per operare su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione dell’area UE.: ___________ e) Funzioni di controllo Responsabile della funzione di Risk Management: Cognome Nome Telefono Fax Mail Responsabile della funzione di Compliance: Cognome Nome Telefono Fax Mail Numero di addetti ed esperienze professionali: Esperienza lavorativa N° Addetti al Risk Management inferiore a 2 anni Tra 2 e 4 anni Superiore a 4 anni Esistenza di procedure automatizzate per l’attività di Risk Management: SI NO Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alle precedenti tabelle. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 13 (prima parte) della Domanda di Ammissione. 2. Informazioni sulle politiche, i processi e procedure di pricing Le politiche, i processi e le procedure di pricing sono conformi a quanto previsto nel Regolamento vigente di EuroTLX. In particolare essi garantiscono che: le proposte di negoziazione, in acquisto e/o in vendita, siano sempre esposte a prezzi significativi; il prezzo sui titoli per i quali garantiscono la liquidità sia formato in modo indipendente ed autonomo dai prezzi generati da altri Market Maker operanti sul medesimo strumento finanziario. 3. Informazioni sugli aspetti Tecnologici Le struttura tecnologica utilizzata presenta le seguenti caratteristiche: Compatibilità tecnica con l’infrastruttura tecnologica in uso presso EuroTLX S.I.M. S.p.A.; Tempestività di ripristino della propria operatività in caso di disfunzioni tecniche; Continuità, puntualità ed efficienza nello svolgimento delle funzionalità di interazione con il mercato; © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 116 Elevato livello di sicurezza; Connessione ad almeno due siti di accesso alle funzioni del mercato nel caso di Domanda di ammissione in qualità di Market Maker, ad almeno un sito d’accesso nel caso di Domanda di ammissione in qualità di Intermediario; Installazione di adeguati filtri di controllo sull’invio di quote. Applicazioni con le quali l’Operatore intende connettersi a mercato: Applicativo Fornitore L’addetto IT, Responsabile nei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare il numero di utenze di collegamento al mercato (di informativa, di trading e/o altro) ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 13 (prima parte) della Domanda di Ammissione. Sistemi di controllo automatico delle quote: Disponibilità nelle applicazioni utilizzate per la connessione al mercato di filtri per il controllo automatico delle quote inviate (barrare le caselle corrispondenti): Filtri sulle quote inviate Non predisposti Predisposti, ma non attivi all’avvio delle negoziazioni Predisposti e attivi all’avvio delle negoziazioni Frequenza Quantità Prezzo Breve commento sul funzionamento dei sistemi automatici di controllo delle quote inviate a mercato: Numero di terminali presenti: 4. Codici identificativi Codice ABI ___________ Codice CED: __________ Codice BIC:___________ --------------------------------------(luogo, data) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 117 (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 118 ALLEGATO C Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. MODULO DI ADESIONE AI SISTEMI DI POST-TRADING La scrivente società (l’Operatore), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione, DICHIARA - di essere partecipante al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (X-TRM) in via: o diretta o indiretta per il tramite di …………………………….……………………………..… - di essere partecipante alla piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II in via: o diretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX): conto titoli n°………………… intestato a …………………… conto cash n°………………… intestato a …………………… o indiretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX): - conto titoli n°………………… intestato a …………………… conto cash n°………………… intestato a …………………… di essere aderente al servizio di regolamento o Euroclear o Clearstream in via: o diretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX): conto n°………………… intestato a …………………… indiretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX): conto n°………………… intestato a …………………… L’Operatore, inoltre, se partecipante/aderente indiretto ad uno dei sistemi di regolamento indicati o ALLEGA © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 119 - dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Agente di Regolamento secondo il facsimile sub all. H. dichiarazione sub all. I relativa all’autorizzazione all’inibizione dell’operatore da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. su richiesta e responsabilità dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione (Laddove richiesta da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ovvero su iniziativa dell’Operatore e dell’Agente di Regolamento). --------------------------------------(luogo, data) (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 120 ALLEGATO D Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EuroTLX S.I.M. S.p.A. 1. Definizioni Premesso che i termini indicati con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Generali, siano essi al singolare ovvero al plurale, hanno, salvo ove qui diversamente stabilito, il medesimo significato loro attribuito nella Domanda di Ammissione e nel Regolamento di EuroTLX, le Parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il significato corrispondente con l’espressione “EuroTLX S.I.M. S.p.A.” o “Società” si intende EuroTLX S.I.M. S.p.A. con sede in Milano, via Cavriana n. 20, CAP 20134, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03421230966; con l’espressione “Operatore” si intende la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX; con l’espressione “Market Maker” si intende l’Aderente che ha sottoscritto un contratto per poter operare su EuroTLX in qualità di Market Maker; con l’espressione “Specialist” si intende l’Aderente che ha sottoscritto un contratto per poter operare su EuroTLX in qualità di Specialist; con l’espressione “Parti” si intendono EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore; con l'espressione “EuroTLX” si intende il Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; con l’espressione “Contratto” si intende l’insieme della presente Domanda di ammissione in qualità di Market Maker e/o di Specialist ad EuroTLX , del provvedimento di ammissione ad EuroTLX e del Regolamento di EuroTLX; con l'espressione “Servizi” si intendono i servizi informatici e telematici relativi alle negoziazioni su EuroTLX nonchè gli altri servizi strumentali prestati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., ai sensi del Contratto e funzionali all’operatività del Market Maker e/o dello Specialist su EuroTLX; con l'espressione “Sistema” si intende l’insieme delle strutture informatiche e telematiche predisposte da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso alla piattaforma di negoziazione ed il funzionamento di EuroTLX; con l'espressione “Dati di Mercato” si intendono tutti i dati e le informazioni immesse dall’Operatore su di EuroTLX per effetto delle negoziazioni e/o che si ingenerano su di EuroTLX, sia elementari che aggregati che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, così come indicate nel Regolamento, nonché tutti i dati relativi ad EuroTLX e agli strumenti finanziari che entrano in possesso dell’Operatore per effetto delle negoziazioni ovvero dell’erogazione dei Servizi da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A; tali Dati di Mercato sono di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; con l’espressione “Normativa di Riferimento” si intende la normativa di riferimento applicabile al Contratto ed a EuroTLX quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il Regolamento Mercati ed il Regolamento Emittenti, con le successive modifiche ed integrazioni di tali provvedimenti. 2. Oggetto Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti intercorrenti tra Euro TLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore, ivi comprese le condizioni e modalità di fruizione dei Servizi resi da Euro TLX S.I.M. S.p.A. all’Operatore stesso. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 121 3. Comunicazioni Fatte salve le modalità operative stabilite nel Regolamento e le disposizioni di cui all’art. 1.2 dello stesso per un corretto ed efficiente flusso informativo da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., le comunicazioni tra le Parti avvengono a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento. Tali comunicazioni possono essere anticipate via fax o e-mail agli indirizzi indicati dalle Parti. In tal caso, al fax o all’e-mail deve fare seguito la comunicazione scritta in originale. Le comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi: a) se all’Operatore: indirizzo: fax: e-mail: b) se ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.: EuroTLX S.I.M. S.p.A indirizzo:Via Cavriana, 20 – 20134 Milano fax: + e-mail: Ogni variazione di indirizzo, di numero di fax o di indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte. 1) 4. Modifiche al ContrattoL’Operatore dichiara di ben conoscere EuroTLX nella sua attuale configurazione tecnica e prende atto, dichiarando sin d’ora, il proprio accordo affinché EuroTLX S.I.M. S.p.A. possa modificare, di volta in volta, le modalità tecniche, funzionali ed operative delle negoziazioni su EuroTLX (“Modifiche Tecniche”), con Comunicazioni Tecniche o provvedimenti, emendamenti o integrazioni al Contratto e in particolare al Regolamento anche per effetto della Normativa di Riferimento. 2) EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunicherà all’Operatore, secondo le modalità di cui all’articolo 3 che precede, le predette eventuali modifiche con congruo preavviso rispetto all’entrata in vigore delle stesse. 3) Resta inteso tra le Parti che è facoltà dell’Operatore recedere dal Contratto secondo quanto previsto dall’articolo 9. 5. Obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. EuroTLX S.I.M. S.p.A. presterà la collaborazione necessaria affinché l’Operatore possa connettere i propri sistemi informatici al Sistema. , restando inteso che la realizzazione di tutte le attività per la connessione rimane di esclusiva responsabilità e ad esclusivo onere e costo dell’Operatore. EuroTLX S.I.M. S.p.A. si impegna in ogni caso, secondo la diligenza professionale, a dotarsi e mantenere aggiornata una adeguata piattaforma informatica per consentire agli operatori un’efficiente attività su EuroTLX. EuroTLX S.I.M. S.p.A. è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni ricevuti dall’Operatore e inseriti nel sistema di EuroTLX o comunque formatisi su EuroTLX. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei Dati di Mercato. Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento o dalle Condizioni Generali, qualora la prestazione dei servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici, ovvero a causa del superamento dei normali volumi di negoziazione EuroTLX S.I.M. S.p.A. si adopererà per fare quanto possibile per superare gli inconvenienti. Per normali volumi di negoziazione si intende la media registrata, nei tre mesi precedenti il verificarsi dell'evento, del numero dei contratti conclusi tenuto anche conto della loro concentrazione nelle fasce orarie di ciascun giorno di funzionamento di EuroTLX. Resta inteso che, qualora tali eventi siano imputabili a motivi tecnici riguardanti i sistemi utilizzati dall’Operatore per connettersi a EuroTLX, l’Operatore sarà tenuto ad eliminare al © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 122 più presto le cause. Le Parti, comunque, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie. L’Operatore prende atto ed espressamente acconsente che EuroTLX S.I.M. S.p.A. abbia facoltà di avvalersi, per talune attività connesse all’operatività ed al miglior funzionamento di EuroTLX di soggetti terzi che lo stesso designerà con apposite comunicazioni, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra l’Operatore e EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Per quanto occorrer possa, le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. costituiscono obbligazioni di mezzi. 6. Obbligazioni dell’Operatore Senza limitazione di quanto previsto nel Regolamento, l’Operatore si impegna: 1. a mantenersi aggiornato, anche attraverso le comunicazioni ricevute da EuroTLX S.I.M. S.p.A. sulle eventuali modifiche di EuroTLX, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali di EuroTLX; 2. ad informare EuroTLX S.I.M. S.p.A. in tempo utile affinché la stessa, al fine di garantire il regolare funzionamento di EuroTLX, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi; 3. ad informare tempestivamente EuroTLX S.I.M. S.p.A. di ogni variazione delle informazioni comunicate nell’ambito dell’Allegato B, secondo le specificazioni nello stesso operate, nonché di ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, autorizzativo, giuridico e societario, ancorché notorio, che possa avere un sostanziale effetto negativo sulla capacità dell’Operatore di adempiere a qualsiasi obbligazione prevista dal contratto di ammissione a EuroTLX; 4. ad effettuare, ove necessario per garantire il buon funzionamento di EuroTLX ovvero su richiesta motivata di EuroTLX S.I.M. S.p.A., a proprie spese tutti gli interventi sulle proprie apparecchiature (hardware e software) utilizzate dall’Operatore stesso che siano necessari per assicurare la regolare connessione a EuroTLX; 5. a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e/o di terzi sui Servizi, sui Dati di Mercato e sui marchi da essa registrati o utilizzati. 6. senza pregiudizio dell’obbligo di EuroTLX SIM S.p.A. di risarcire all’Operatore i danni eventualmente subiti per effetto di inadempienze da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. alle proprie obbligazioni, a manlevare e tenere indenne EuroTLX S.I.M. S.p.A. da qualsiasi danno, onere o costo da esso subito o sostenuto, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per fatti inerenti all'attività realizzata su EuroTLX e/o per effetto di atti o comportamenti posti in essere dall’Operatore in violazione dei propri obblighi del Contratto e dei relativi Allegati, delle altre disposizioni o provvedimenti emessi da EuroTLX S.I.M. S.p.A., nonché delle norme applicabili di grado legislativo e regolamentare. 7. L’Operatore si impegna espressamente a manlevare EuroTLX S.I.M. S.p.A. da ogni responsabilità nei confronti dei terzi direttamente derivante in capo a EuroTLX S.I.M. S.p.A. in conseguenza della diffusione al pubblico da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. di false informazioni relative agli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e in relazione ai quali l’Operatore operi in qualità di Market Maker ovvero Specialist e sempre che ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni: © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 123 a) tali false informazioni siano state trasmesse dall’Operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A., in sede di ammissione a negoziazione dei relativi strumenti finanziari su EuroTLX ovvero anche successivamente nelle ipotesi di obbligo di trasmissione delle informazioni da parte dell’Operatore ai sensi del Regolamento; b) tale falsità sia imputabile, anche solo a titolo di colpa (da valutarsi alla stregua della diligenza professionale) all’Operatore; c) la falsità delle informazioni in esame e l’imputabilità all’Operatore sia stata accertata. 7. Limitazioni di responsabilità Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti stesse per inadempimenti dovuti a forza maggiore, o a caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, calamità naturali, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzione dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate al trasporto dei dati facenti capo alle Parti (e sempre che tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi), ovvero ancora nel caso di disposizioni di sospensione temporanea dell'attività delle Parti disposto dalle Autorità di Vigilanza o giudiziarie. EuroTLX S.I.M. S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell’intermediario per qualsivoglia costo, spesa, perdita o danno da esso sopportati o subiti, ivi inclusi costi, spese, perdite o danni sopportati per effetto di azioni o pretese di terzi, salvo che in caso di dolo o colpa grave. 8. Corrispettivi A fronte dei Servizi resi, il Market Maker si impegna a pagare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi, come da documento “Tariffario”, allegato alla Domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Market Maker di Classe A ovvero di Market Maker di Classe B ovvero di Specialist. L’emissione della fattura avverrà su base mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 gg data fattura a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto corrente bancario IBAN: IT 97 K 03226 01604 000000314884 intestato a EuroTLX S.I.M. S.p.A. - c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A.; Milano Cordusio (MI); Via San Prospero, 1; 20121 Milano. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, l’Operatore dovrà corrispondere a EuroTLX S.I.M. S.p.A. interessi moratori, in ragione del tasso semestrale Euribor + 100 basis point, a decorrere dalla data di scadenza della singola fattura. L’Operatore riconosce espressamente che EuroTLX S.I.M. S.p.A., avrà facoltà di modificare unilateralmente i corrispettivi indicati nel documento “Tariffario”, dandone comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a/r all’Operatore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Resta ferma la facoltà dell’Operatore di recedere dal Contratto secondo quanto pervisto nel successivo articolo 9. 9. Durata, recesso e cause di risoluzione Il rapporto contrattuale derivante dall’adesione a EuroTLX decorre dalla data del ricevimento dell comunicazione effettuata da EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’Operatore del provvedimento di ammissione alle negoziazioni su EuroTLX. Il Contratto ha durata indeterminata. E’ data facoltà alle parti di recedere dal presente contratto dando un preavviso di 10 giorni lavorativi. In tal caso non è previsto alcun corrispettivo, onere, indennizzo o rimborso in capo alla parte che recede. Entrambe le parti sono tenute ai rispettivi adempimenti fino alla data di efficacia del recesso. Il contratto cessa di produrre i suoi effetti in caso di esclusione o revoca dalle contrattazioni dell’Operatore su EuroTLX, ai sensi del Regolamento di EuroTLX. In tal caso, il contratto cessa di aver efficacia all’atto della ricezione da parte © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 124 dell’Operatore del provvedimento con il quale EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica l’esclusione o la revoca dalle contrattazioni del medesimo oppure alla data in esso indicata. Resta ferma la risoluzione nelle ipotesi di legge, con conseguente cessazione d’efficacia. 10. Reponsabilità amministrativa delle persone giuridiche Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare misure idonee atte ad evitare la commissione dei reati/illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni/integrazioni. Nel rispetto della citata normativa ciascuna parte – nell’ambito della propria autonomia organizzativa - si impegna ad adottare un Modello Organizzativo ed un Codice Etico e/o di comportamento, a mantenerlo aggiornato ed a rispettarlo 11. Risoluzione delle controversie Qualunque controversia occasionata o derivante dal Regolamento di EuroTLX e, in generale, dalle Condizioni Generali, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, sarà risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi del presente articolo. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati: a. la Parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto dell'arbitrato; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra Parte a designare il proprio arbitro; b. la Parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, del Codice di Procedura Civile. Il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro è designato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del Regolamento della Camera arbitrale di Milano. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione o interpretazione del lodo arbitrale, ovvero relativa al rigetto della Domanda di ammissione o di ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario, è devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Milano. 12. Clausole generali L’invalidità o la nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comprometteranno la validità delle rimanenti che conserveranno piena efficacia e validità. Il Contratto ed i diritti ed obblighi da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi. Il mancato o ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente Contratto non potrà essere considerato come rinuncia a tali diritti. 13. Legge applicabile Il Contratto, nonche’ ogni obbligazione non-contrattuale derivante da o relativa allo stesso, sono regolati dalla legge italiana. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 125 --------------------------------------(luogo, data) (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 126 ALLEGATO E Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. INFORMATIVA ex D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, contrattuali, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.). Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel paragrafo precedente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti. Nel quadro dell'attività svolta da EuroTLX S.I.M. S.p.A, la stessa potrà comunicare tali dati a soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "responsabili" o "incaricati", nonché a soggetti terzi, o ad altre società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa. I nominativi di dette società sono reperibili da parte dell’interessato contattando il responsabile del trattamento come di seguito indicato. Il titolare del trattamento è: EuroTLX S.I.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cavriana n. 20 - 20134 Milano, tel. 02-3030141, sito web: eurotlx.com. Il responsabile del trattamento di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è la Dott.sa Angela Fenwick, la quale sarà reperibile presso la sede sopra indicata. Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto e quindi potrete rivolgervi al responsabile del trattamento, presso l’indirizzo sopra indicato, per aver accesso ai Vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporvi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi o nel caso di trattamento per finalità pubblicitarie o di marketing. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 127 ALLEGATO F Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. DICHIARAZIONE DI CONSENSO ex D.Lgs. 196/2003 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", preso atto dell’informativa di cui all’Allegato E della Domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Operatore, dichiariamo di essere stati informati circa: la finalità del trattamento dei dati personali e le modalità dello stesso, così come specificato nell’informativa che precede; i soggetti a cui i dati possono essere comunicati e diffusi, sempre nell’ambito dello svolgimento dello stesso trattamento; i diritti a noi spettanti in base all’art. 7 del Decreto; il titolare ed i responsabili del trattamento. Tutto ciò premesso, diamo il consenso neghiamo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, contrattuali, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con la clientela nonchè alla comunicazione dei dati medesimi a società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa e diamo il consenso neghiamo il consenso alla pubblicazione del marchiodella società sul sito di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e su materiale di marketing (quale a titolo esemplificativo brochure, presentazioni della società etc.). --------------------------------------(luogo, data) (Timbro e firma) © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 128 ALLEGATO G Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. TARIFFARIO 1. Liquidity Provider - Market Maker classe A 1.1 Membership Fee4 Canone Annuale € 100.000 1.2 Negoziazione in conto proprio5 • Titoli di - Stato IT EU US Sovereign € 0,40 • Altre obbligazioni € 0,50 • Azioni - DR € 1,00 1.3 Diritti di quotazione6 • Titoli di Stato IT • Titoli di - • Altre obbligazioni € 120 • Azioni - DR € 120 Stato EU US Sovereign €0 € 120 4 Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. E’ previsto uno sconto del 10% sulla membership fee per l’aderente che operi in qualità di Market Maker che nel corso dell’anno precedente abbia concluso almeno 500.000 contratti; uno sconto del 20% per l’aderente che operi in qualità di Market Maker e che abbia concluso almeno 1.000.000 contratti. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata temporis su base mensile al perfezionamento dell’ammissione al mercato. 5 Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito e verrà addebitato mensilmente. 6 Il corrispettivo è da considerarsi annuale e verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza in base al numero di strumenti quotati dal Market Maker il primo giorno di negoziazione dell’anno. Per le richieste di ammissione di nuovi strumenti o per richieste di estensione degli obblighi di liquidità nel corso dell’anno, il corrispettivo è determinato pro rata temporis su base mensile considerando il mese di inizio dell’operatività. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 129 2 Liquidity Provider - Market Maker classe B 2.1 Membership Fee7 Canone Annuale € 50.000 2.2 Negoziazione in conto proprio8 • Titoli di - Stato IT EU US Sovereign € 0,80 • Altre obbligazioni € 1,00 • Azioni - DR € 1,50 2.3 Diritti di quotazione9 • Titoli di Stato IT • Titoli di - • Altre obbligazioni € 160 • Azioni - DR € 160 Stato EU US Sovereign €0 € 160 7 I Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata temporis su base mensile al perfezionamento dell’ammissione al mercato. 8 Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito e verrà addebitato mensilmente. 9 Il corrispettivo è da considerarsi annuale e verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza in base al numero di strumenti quotati dal Market Maker il primo giorno di negoziazione dell’anno. Per le richieste di ammissione di nuovi strumenti o per richieste di estensione degli obblighi di liquidità nel corso dell’anno, il corrispettivo è determinato pro rata temporis su base mensile considerando il mese di inizio dell’operatività. © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario 130 3. Liquidity Provider - Specialist 3.1 Membership Fee10 15.000 Canone Annuale11 € 3.2 Negoziazione in conto proprio12 • Obbligazioni bancarie non Eurobond 2,00 € • Certificati 2,00 € • Covered Warrants 2,00 € • Altre Obbligazioni13 1,00 € 3.3 Diritti di quotazione 3.3.1 Diritti di quotazione una tantum14 • Obbligazioni bancarie non Eurobond 300 € • Certificati 300 € • Covered Warrants 300 € 3.3.2 Diritti di quotazione annuali15 • Certificati Open-end 160 € • Altre Obbligazioni16 160 € 10 Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata temporis su base mensile al perfezionamento dell’ammissione al mercato. Il corrispettivo non dovrà essere corrisposto dall’aderente che opera già in qualità di Market Maker, di Classe A o B. 12 Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito e verrà addebitato mensilmente. 11 13 Nel caso in cui l’aderente operi anche in qualità di Market Maker verrà applicato il corrispettivo previsto per il Market Maker. Il corrispettivo si intende una tantum, per tutta la durata della negoziazione dello strumento finanziario. Si applica un massimale di € 10.000 per i primi 250 strumenti finanziari soggetti al corrispettivo di quotazione una tantum a tutti gli aderenti che nel primo giorno del 2010 si qualificano come Specialist ai sensi delle Disposizioni Transitorie del Regolamento di EuroTLX. 15 Il corrispettivo è da considerarsi annuale e verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza in base al numero di strumenti quotati dallo Specialist il primo giorno di negoziazione dell’anno. Per le richieste di ammissione di nuovi strumenti o per richieste di estensione degli obblighi di liquidità nel corso dell’anno, il corrispettivo è determinato pro rata temporis su base mensile considerando il mese di inizio dell’operatività. 14 Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010 Pagina 131 - 135 3.4 Diritti di quotazione massiva Per domande di ammissione o di estensione degli obblighi di liquidità su almeno 100 strumenti finanziari con diritto di quotazione una tantum, l’aderente beneficia di una riduzione dei diritti di quotazione pari a € 20.000. Tale agevolazione è applicabile una sola volta a trimestre. 4. Trattamento fiscale Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell’IVA. --------------------------------------(luogo, data) (Timbro e firma) 16 Nel caso in cui l’aderente operi anche in qualità di Market Maker verrà applicato il corrispettivo previsto per il Market Maker. Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010 Pagina 132 - 135 ALLEGATO H Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. Spett.le …..........…. ……..….…… ……………… (L’Operatore) luogo e data OGGETTO: DICHIARAZIONE AGENTE DI REGOLAMENTO La scrivente società ……………………………………… (Agente di Regolamento), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione, con sede legale in …………………………………………………………, in relazione all’Operatore …………………………………… (di seguito l’Operatore) DICHIARA - di partecipare per conto dell’Operatore al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (X-TRM); - di utilizzare i seguenti conti per il regolamento delle operazioni concluse in conto proprio su EuroTLX dall’Operatore presso la piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II: o conto titoli n°………………… intestazione …………………… o conto cash n°………………… intestazione …………………… - di utilizzare il seguente conto per il regolamento delle operazioni concluse in conto proprio su EuroTLX dall’Operatore presso o Euroclear o Clearstream conto n°………………… intestazione …………………… Distinti saluti. Nome, incarico e firma Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010 Pagina 133 - 135 ALLEGATO I Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Maket Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. __________________ luogo e data Spett.le EuroTLX S.I.M. S.p.A. Market Supervision Ufficio Admission Via Cavriana, 20 20134 Milano OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO si comunica che l’Agente di Regolamento è stato autorizzato dall’Operatore,_______________________________ a comunicare a EuroTLX S.I.M. l’interruzione del servizio di regolamento prestato all’Operatore medesimo. Tale comunicazione verrà formulata in via elettronica, inviata all’indirizzo [email protected], con “OGGETTO: INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO”, con copia all’Operatore, o mediante comunicazione telefonica al numero +39 0230301429, confermata immediatamente via telefax al numero +39 0230328546, con copia all’Operatore. EuroTLX S.I.M. notificherà l’Operatore della comunicazione pervenutale al numero telefonico _______________________ Ad effettuare tali comunicazioni sono autorizzati disgiuntamente i Signori: [indicare]________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________, che alla prima comunicazione utile si identificheranno mediante password apposta alla presente da EuroTLX S.I.M. e consegnata all’Agente di Regolamento. L’eventuale successiva modifica della password verrà effettuata da EuroTLX S.I.M. mediante apposita comunicazione scritta all’Agente di Regolamento. EuroTLX S.I.M. sotto l’esclusiva responsabilità dell’Agente di Regolamento, e senza né l’obbligo né il diritto da parte di EuroTLX S.I.M. di verificare l’opportunità o la conformità ad eventuali accordi contrattuali fra le medesime parti, provvederà ad inibire l’operatività dell’Operatore sugli strumenti finanziari appartenenti al medesimo Segmento di mercato caratterizzati da un sistema di gestione accentrata per il quale l’Agente di Regolamento ha comunicato l’interruzione dell’attività medesima, in conformità a quanto riportato nella Dichiarazione di Regolamento sub H ed ai sensi degli artt. 3.13 comma 2 e/o 3.25 comma 2. (Operatore) ______________ _________________________ Timbro, nome e carica (Agente di Regolamento) Timbro, nome e carica [da compilare da EuroTLX S.I.M. S.p.A.] Password apposta da EuroTLX S.I.M. S.p.A.:_______________ Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010 Pagina 134 - 135 Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010 Pagina 135 - 135