REGOLAMENTO di EuroTLX

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REGOLAMENTO di EuroTLX
REGOLAMENTO di EuroTLX
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL XX XX 2010
Contents DEFINIZIONI .................................................................................................................................................................. 6 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario
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TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................................................................... 16 CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE ............................................................................................... 16 Articolo 1.1 Finalità .......................................................................................................................................... 16 Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche .................................................................. 16 CAPO 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI EUROTLX S.I.M. S.P.A. ................................................................................. 16 Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione ....................................................................................................... 16 Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione ................................................................................ 17 Articolo 1.5 Amministratore Delegato .............................................................................................................. 17 Articolo 1.6 Organizzazione della Società ........................................................................................................ 17 Articolo 1.7 Collegio dei Probiviri .................................................................................................................... 17 TITOLO 2. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI ...................................... 20 CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI ..................................................................................................................................... 20 Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi ....................................................................................... 20 Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili ....................................................................................................................... 20 CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI ................................................................................................................................... 20 Articolo 2.3 Condizioni generali ............................................................................................................................. 20 Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito ...................................................................................................... 21 A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti
locali e da enti sovranazionali ................................................................................................................................. 21 B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari ......................................................................... 22 Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio................................... 23 Articolo 2.6 Diritti di opzione .................................................................................................................................. 24 Articolo 2.7 Covered warrant e certificates............................................................................................................. 24 Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR ....................................................................................................................... 25 Articolo 2.9 Asset Backed Securities ....................................................................................................................... 25 Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti ................................................................... 26 CAPO 3 PROCEDURA DI AMMISSIONE ............................................................................................................................ 26 Articolo 2.11 Avvio della procedura ........................................................................................................................ 26 Articolo 2.12 Verifica dei requisiti ......................................................................................................................... 27 Articolo 2.13 Esito della procedura........................................................................................................................ 27 Articolo 2.14 Termini dell’ammissione................................................................................................................... 28 Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione .............................................................. 28 TITOLO 3. PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO .............................................................. 29 SEZIONE 1 INTERMEDIARI ............................................................................................................................................. 29 CAPO 1 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ...................................................................................................................... 29 Articolo 3.1 Condizioni generali ............................................................................................................................. 29 CAPO 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE ........................................................................................................................... 30 Articolo 3.2 Avvio della procedura e termini ......................................................................................................... 30 Articolo 3.3 Verifica dei requisiti ........................................................................................................................... 31 Articolo 3.4 Esito della procedura.......................................................................................................................... 31 Articolo 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione ................................................................ 31 CAPO 3 OPERATIVITÀ NEL MERCATO ....................................................................................................................... 31 Articolo 3.6 Regole di condotta ............................................................................................................................... 31 Articolo 3.7 Attività di natura professionale consentite .......................................................................................... 32 Articolo 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli Aderenti interconnessi .................................................... 32 Articolo 3.9 Attività abusive .................................................................................................................................... 32 Articolo 3.10 Attività di market making abusivo ..................................................................................................... 33 Articolo 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato ........................................................ 33 Articolo 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di
liquidità del mercato ................................................................................................................................................ 34 Articolo 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni .............................................................................. 35 Articolo 3.14 Interconnessione ............................................................................................................................... 36 Articolo 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato ................................................................................................. 36 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario
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SEZIONE 2 MARKET MAKER ......................................................................................................................................... 37 CAPO 4 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI .................................................................................................................. 37 Articolo 3.16 Condizioni generali .......................................................................................................................... 37 CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE ....................................................................................................................... 38 Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini ....................................................................................................... 38 Articolo 3.18 Verifica dei requisiti ......................................................................................................................... 38 Articolo 3.19 Esito della procedura........................................................................................................................ 39 Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione .............................................................. 39 CAPO 6 OPERATIVITÀ NEL MERCATO ....................................................................................................................... 39 Articolo 3.21 Comunicazioni a EuroTLX S.I.M. S.p.A. .......................................................................................... 39 Articolo 3.22 Estensione dell’operatività a strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX ................................... 39 Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi............................................................................. 40 Articolo 3.24 Regole di condotta ............................................................................................................................ 41 Articolo 3.25 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni .............................................................................. 42 Articolo 3.26 Esclusione dall’operatività su strumenti finanziari .......................................................................... 42 Articolo 3.27 Esclusione dal mercato ...................................................................................................................... 43 Articolo 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker Classe A ......................................................... 43 SEZIONE 3 SPECIALIST............................................................................................................................................. 45 CAPO 7 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI .................................................................................................................. 45 Articolo 3.29 Condizioni generali .................................................................................................................... 45 CAPO 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE ....................................................................................................................... 46 Articolo 3.30 Rinvio ................................................................................................................................................ 46 CAPO 9 OPERATIVITÀ NEL MERCATO ....................................................................................................................... 46 Articolo 3.31 Rinvio ................................................................................................................................................. 46 Articolo 3.32 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi............................................................................. 46 Articolo 3.33 Obblighi informativi .......................................................................................................................... 47 SEZIONE 4 ..................................................................................................................................................................... 48 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ADERENTI CONCERNENTI IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI............................ 48 CAPO 10 REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ADERENTI CHE INTENDONO OPERARE SUL SEGMENTO
AVENTE AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI ACCENTRATI PRESSO EUROCLEAR E CLEARSTREAM ....................... 48 Articolo 3.34 Obbligo di mantenimento di una struttura organizzativa adeguata per la gestione dei
processi operativi di netting bilaterale, di comunicazione e gestione dei fail ......................................................... 48 .......................................................................................................................................................................................... 49 Articolo 3.35 Obblighi di comunicazione al Mercato.............................................................................................. 49 Articolo 3.36 Obbligo di contenimento dei Fail ...................................................................................................... 49 Articolo 3.37 Obbligo di attribuzione di cedole e rimborsi da corrispondere in caso di Fail................................. 49 Articolo 3.38 Obbligo di scorporo ........................................................................................................................... 49 CAPO 11 PROCEDURA DI BUY-IN E SELL-OUT ....................................................................................................... 50 Articolo 3.39 Facoltà di attivazione della procedura di Buy-in e Sell-out .............................................................. 50 . ......................................................................................................................................................................................... 50 Articolo 3.40 Attribuzione dei costi ............................................................................ Error! Bookmark not defined. ........................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TITOLO 4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI ........................ 50 Articolo 4.1
Articolo 4.2
Articolo 4.3
Articolo 4.4
Articolo 4.5
Articolo 4.6
Articolo 4.7
Articolo 4.8
Condizioni generali ............................................................................................................................ 50 Lotti minimi......................................................................................................................................... 50 Orari di negoziazione ......................................................................................................................... 50 Fase di pre-negoziazione .................................................................................................................... 50 Abbinamento delle proposte in negoziazione continua ....................................................................... 51 Modalità di negoziazione .................................................................................................................... 51 Tick di negoziazione ........................................................................................................................... 52 Proposte di negoziazione immesse da Intermediari (ordini) .............................................................. 52 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario
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Articolo 4.9 Proposte di negoziazione immesse dai Liquidity Provider (quote)..................................................... 54 Articolo 4.10 Richieste di proposte di negoziazione ai Liquidity Provider ............................................................ 54 Articolo 4.11 Prezzo di chiusura ............................................................................................................................ 54 Articolo 4.12 Limiti di variazione dei prezzi.......................................................................................................... 55 Articolo 4.13 Cancellazione automatica................................................................................................................. 57 Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a
scadenza................................................................................................................................................................... 57 TITOLO 5. VIGILANZA SUL MERCATO ................................................................................................................ 58 CAPO 1 PRINCIPI GENERALI .......................................................................................................................................... 58 Articolo 5.1 Finalità ............................................................................................................................................... 58 Articolo 5.2 Comunicazioni con l’Unità di Supervisione ....................................................................................... 58 Capo 2 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi .......................................................................................... 58 Articolo 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi.................................................. 58 CAPO 3 INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE ......................................... 59 Articolo 5.4 Condizioni generali ............................................................................................................................ 59 Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. .................................................................................................... 59 CAPO 4 INTERVENTI SULLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE .............................................................................................. 60 Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell’Aderente.................................................. 60 Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A. .............................. 60 CAPO 5 GESTIONE DEGLI ERRORI .................................................................................................................................. 60 Articolo 5.8 Disposizioni generali .......................................................................................................................... 60 Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti ......................................................................... 61 Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti ...................................................... 61 CAPO 6 CONTROLLO DEI PROCESSI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI .................................................................... 63 Articolo 5.11 Monitoraggio del rischio di contagio ............................................................................................... 63 Articolo 5.12 Controlli sulle regole di condotta degli aderenti .............................................................................. 64 Articolo 5.13 Inibizione temporanea dell’attività di un Aderente sul segmento degli strumenti
finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream............................................................................................. 64 CAPO 7 GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE......................................................................................................... 64 Articolo 5.14 Condizioni generali .......................................................................................................................... 64 Articolo 5.15 Interventi dell’Unità di Supervisione ................................................................................................ 65 CAPO 8 SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ........................................................... 65 Articolo 5.16 Condizioni generali .......................................................................................................................... 65 Articolo 5.17 Condizioni di sospensione ................................................................................................................ 66 CAPO 9 REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ........................................................................ 66 Articolo 5.18 Condizioni generali .......................................................................................................................... 66 Articolo 5.19 Condizioni di revoca ......................................................................................................................... 66 Articolo 5.20 Condizioni generali .......................................................................................................................... 67 Articolo 5.21 Controlli specifici sugli Aderenti ...................................................................................................... 67 Articolo 5.22 Procedimento disciplinare ................................................................................................................. 67 Articolo 5.23 Sanzioni ............................................................................................................................................ 68 Articolo 5.24 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da
parte di un Aderente interconnesso ......................................................................................................................... 69 TITOLO 6. SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI ........................................................................... 70 CAPO 1 SERVIZI DI POST-TRADING ............................................................................................................................... 70 Articolo 6.1 Condizioni generali ............................................................................................................................ 70 Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione ................................... 70 Art. 6.3 Modalità di calcolo dei ratei di interesse ................................................................................................... 70 CAPO 2 SERVIZI DI INFORMATIVA ................................................................................................................................. 71 Articolo 6.4 Finalità ............................................................................................................................................... 71 Articolo 6.5 Informazioni al pubblico ..................................................................................................................... 71 Articolo 6.6 Informativa Titolo ............................................................................................................................... 72 Articolo 6.7 Comunicazioni del mercato ................................................................................................................. 72 CAPO 3 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI................................................................................................................. 72 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario
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Articolo 6.8 Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di negoziazione ............................................... 72 TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................................................................... 74 CAPO 1 DISPOSIZIONI VARIE ......................................................................................................................................... 74 Articolo 7.1 Diritto applicabile .............................................................................................................................. 74 Articolo 7.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d’ufficio alla
negoziazione su EuroTLX ........................................................................................................................................ 74 Articolo 7.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente
ammessi alla quotazione in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla
negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 ........................................................................... 75 Articolo 7.4 Informazioni sull’esercizio dei diritti.................................................................................................. 75 Articolo 7.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio .............................................................................................. 75 Articolo 7.6 Altre informazioni ................................................................................................................................ 76 Articolo 7.7 Riclassificazione degli Aderenti già operanti al 1° gennaio 2010 ....................................................... 77 Articolo 7.8 Sanzioni ............................................................................................................................................... 77 CAPO 2 INTRODUZIONE DEL NETTING BILATERALE ....................................................................................................... 78 Articolo 7.9 Attivazione del netting bilaterale ........................................................................................................ 78 Articolo 7.10 Adeguamenti necessari e dichiarazione di adeguatezza ................................................................... 78 Articolo 7.11 Inibizione dell’attività ....................................................................................................................... 78 © 2009 EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Informazione confidenziale, di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A., ad uso esclusivo del destinatario
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Definizioni
ABS (Asset
Backed Security)
Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di
cartolarizzazione che prevede l’impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e
di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello
strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi
dell’operazione di cartolarizzazione.
Aderenti
Indica la generica categoria degli Intermediari, dei Market Maker o degli
Specialist abilitati ad operare su EuroTLX. Un Aderente può essere
abilitato ad operare congiuntamente come Intermediario, Market Maker e
Specialist.
Aderente
interconnesso
Indica l’intermediario avente un collegamento indiretto a EuroTLX per il
tramite di un Aderente Intermediario ammesso alle contrattazioni.
Agente di
Regolamento
Indica il/i soggetto/i nominato/i dall’Aderente per il regolamento delle
operazioni concluse su EuroTLX dall’Aderente stesso.
Aggiotaggio
Indica il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all’articolo 2637
del Codice Civile.
Amministratore
Delegato
Indica l’Amministratore Delegato di EuroTLX SIM S.p.A.
Ammissione alle
negoziazioni
Indica l’ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione su
EuroTLX.
Avviso
Indica il documento pubblicato da EuroTLX S.I.M. S.p.A. nella sezione
Comunicazioni di Mercato del sito internet www.eurotlx.com ovvero
inviato via e-mail agli Aderenti contenente le informazioni ufficiali
riguardanti la negoziazione degli strumenti finanziari sul mercato EuroTLX.
Azione
Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio dell’emittente.
Book o Book di
negoziazione
Indica l’insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e
relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro
caratteristiche.
Buy-in
Richiesta di esecuzione coattiva esercitata da un Aderente nei confronti
della controparte di mercato di uno o più contratti eseguiti sul Mercato
EuroTLX, a fronte di una mancata consegna di titoli
Certificate
Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica
l’andamento di un’attività sottostante.
Classe di
Indica i sottoinsiemi di strumenti finanziari appartenenti ad una medesima
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Strumenti
Tipologia di Strumenti riportato nella Tabella Classe di Strumenti.
Cliente al
dettaglio
Indica la categoria di clienti diversi dai Clienti professionali e dalle
Controparti qualificate.
Clienti
professionali
Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti
di cui all’Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob
con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e
integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui
al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi
dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico.
Clienti
professionali
su richiesta
Indica i clienti professionali privati di cui all’Allegato 3, II del Regolamento
Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre
2007 e successive modifiche e integrazioni.
Collegio dei
Probiviri
Indica l’organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione di EuroTLX
S.I.M. S.p.A., che ha la potestà sanzionatoria nell’ambito del procedimento
disciplinare di cui all’art. 5.19 del presente Regolamento.
Comunicazioni di
Mercato
Indica l’insieme dei comunicati concernenti gli strumenti finanziari
negoziati sul mercato EuroTLX e pubblicati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. nella
sezione News del sito internet www.eurotlx.com
Comunicazioni
Tecniche
Indicano i documenti, emanati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., che descrivono
aspetti tecnici di funzionamento di EuroTLX o dei servizi strumentali alle
negoziazioni; essi sono pubblicati nella sezione Comunicazioni di Mercato
del sito internet www.eurotlx.com.
Controparti
qualificate
Indica i soggetti di cui all’art. 58 del Regolamento Intermediari adottato
dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive
modifiche e integrazioni ai quali non si applicano le regole di condotta di
cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49 del
Regolamento Intermediari. In alternativa, indica i soggetti di cui all’articolo
24, par. 2, della direttiva 2004/39/CE.
Consob
Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Contratto di
Aderente
Intermediario
Indica l’accordo sottoscritto dall’Aderente con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per
esercitare l’attività di esecuzione di ordini per conto di clienti sugli
strumenti finanziari negoziati su EuroTLX.
Contratto di
Indica l’accordo sottoscritto dall’Aderente con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per
Aderente Liquidity esercitare l’attività di market making sugli strumenti finanziari negoziati su
Provider
EuroTLX in qualità di Market Maker ovvero di Specialist, ovvero di
entrambi, se richiesto.
Covered warrant
Indica uno strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la
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plain vanilla
facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di
scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse,
valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito
o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di
incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo
di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come
differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività
sottostante.
Covered warrant
esotico
Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered
warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico.
Criterio di
Assegnazione
Direttiva
2004/39/CE o
Direttiva MiFID
Indica il criterio definito nella Tabella Classe di Strumenti.
Emittente
strumenti
finanziari diffusi
Indica gli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante così come definiti dall’articolo 2-bis del Regolamento di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
Esclusione
Indica l’esclusione, su richiesta dell’Aderente, dalle contrattazioni di uno
strumento finanziario ovvero l’esclusione dell’Aderente stesso da EuroTLX,
su sua richiesta.
EuroTLX S.I.M.
S.p.A.
Indica la società che organizza e gestisce il sistema multilaterale di
negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX.
Execution policy
Indica la strategia di esecuzione degli ordini individuata dagli intermediari
ai sensi dell’art. 45 della Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. In
alternativa, indica la strategia di esecuzione degli ordini individuata dagli
intermediari ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/39/CE.
Fail
Indica il mancato regolamento alla data di regolamento degli interi
quantitativi corrispondenti ad una Istruzione di Mercato.
Giorno di mercato
aperto
Indica un giorno in cui il mercato EuroTLX è aperto.
Informativa
emittenti
Indica la modalità di diffusione al pubblico dell’informativa fornita dagli
emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai
sensi del comma 2 dell’articolo 7.2 del presente Regolamento e
pubblicate nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet
www.eurotlx.com.
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile
2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (G.U. L 145 del
30.04.2004, pag. 1).
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Informativa Titolo
Indica il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli
strumenti finanziari oggetto di ammissione su EuroTLX, redatto da
EuroTLX S.I.M. S.p.A al momento dell’ammissione sul mercato EuroTLX e
liberamente accessibile sul sito internet www.eurotlx.com.
Inibizione
dell’operatività
Indica la modalità tecnica adottata dall’Unità di Supervisione per impedire
ad un Aderente di negoziare strumenti finanziari appartenenti al
medesimo segmento di mercato.
Insider trading
Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 184 e
l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-bis del Testo Unico della
Finanza.
Interconnessione
Indica il collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di Aderenti
ammessi alle contrattazioni, o il collegamento diretto di Aderenti ammessi
alle contrattazioni su EuroTLX da parte di soggetti non negoziatori o di
sistemi di generazione automatica delle proposte di negoziazione.
Intermediari
Indica i soggetti autorizzati che aderiscono a EuroTLX con funzione di
esecuzione di ordini per conto di clienti.
Istruzione di
Mercato
Indica una istruzione inviata dal sistema X-TRM a Euroclear e Clearstream,
normalmente corrispondente ad un saldo bilaterale (compenso),
eccezionalmente corrispondente ad un’istruzione singola (di inserimento o
reverse trade).
Istruzione di
Regolamento
Indica una Istruzione di Mercato o Istruzione OTC avente ad oggetto i
quantitativi da regolare presso una Società di Gestione Accentrata.
Istruzione OTC
una istruzione avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso una
Società di Gestione Accentrata, inserita in Euroclear e Clearstream da un
Aderente a seguito di un’operazione di scorporo di un’Istruzione di
Mercato o di un’altra Istruzione OTC.
Liquidity Provider
Indica il Market Maker e/o lo Specialist.
Lotto minimo
Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario.
Manipolazione del
Mercato
Indica il reato di cui all’articolo 185 e l’illecito amministrativo di cui
all’articolo 187-ter del Testo Unico della Finanza.
Market Maker
Indica l’Aderente a EuroTLX, Market Maker di Classe A o Market Maker di
Classe B, che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal
mercato EuroTLX con riferimento a strumenti finanziari diversi dalle
obbligazioni bancarie non Eurobond, dai certificate e dai covered warrant.
I Market Maker che intendono impegnarsi anche su obbligazioni bancarie
non Eurobond, su certificate e covered warrant devono assumere anche la
qualifica di Specialist.
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Market Maker di
Classe A
Indica i Market Maker che rispettano i particolari requisiti ed obblighi per
loro previsti agli artt. 3.16 e 3.28 del Regolamento.
Market Maker di
Classe B
Indica i Market Maker che rispettano i particolari requisiti ed obblighi per
loro previsti all’art. 3.22 del Regolamento.
Mercato di Stato
appartenente
all'OCSE
Indica un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni
adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore
nello Stato appartenente all'OCSE.
Mercato EuroTLX
o EuroTLX
Indica il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility
– MTF) gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A., sistema che consente l'incontro,
al suo interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da
dare luogo a contratti, ai sensi dell’articolo 1 comma 5-octies del Testo
Unico della Finanza.
Negoziazione
continua
Indica la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento e la
cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione di
contratti.
Netting bilaterale
La funzionalità che consente di aggregare le Istruzioni di Regolamento
corrispondenti a contratti eseguiti sul segmento di EuroTLX caratterizzato
dal regolamento su Euroclear e Clearstrem, secondo il criterio definito
nella Comunicazione Tecnica.
Obbligazione
Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito
dell’emittente che garantisce il valore nominale a scadenza.
Obbligazione
convertibile
Indica un’obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirla,
nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o
di altre società, secondo un rapporto prefissato.
Obbligazione
bancaria non
eurobond
Indica un’obbligazione emessa da una banca ed originariamente collocata
presso la clientela di una banca.
Obbligazione
strutturata
Indica un’obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di
determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata
dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all’assunzione di
posizioni in strumenti finanziari derivati.
OICR (organismi
di investimento
collettivo del
Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a
Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds).
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risparmio)
Operatori
Indica la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente
abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX.
Operatori non
professionali
Indica gli investitori che secondo i criteri di classificazione MiFID, ripresi
dal Regolamento Intermediari Consob, possono essere qualificati come
Clienti al dettaglio e Clienti professionali su richiesta. Restano in ogni caso
sempre escluse le persone giuridiche la cui attività principale consista in
attività di negoziazione in conto proprio.
Ordine
Indica una proposta di negoziazione immessa nel sistema da un
Intermediario, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la
visualizzazione sul book di negoziazione.
Operazioni aventi
una size
normalmente non
retail
Indicano le operazioni di controvalore pari o superiore alle soglie
individuate dall’art. 3.12 del Regolamento ai fini dell’accertamento degli
indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato.
Periodo di
Rollback
Periodo in cui il Mercato EuroTLX potrà attivare il ripristino del
regolamento di Istruzioni di Regolamento corrispondenti ai singoli contratti
eseguiti sul Mercato EuroTLX (Rollback), disattivando la funzionalità di
Netting Bilaterale.
Post-Trading
Indica l’insieme delle operazioni che avvengono in fase di regolamento,
riscontro, rettifica e liquidazione di un contratto generatosi su EuroTLX.
Priorità temporale
superiore
Indica il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene
eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di
negoziazione.
Proposta di
negoziazione
Indica un ordine o una quota che individua in modo inequivocabile
l’intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato
su EuroTLX.
Proposta limitata
o proposta con
limite di prezzo
Indica una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo
al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo
minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita.
Proposta senza
limite di prezzo o
proposta al
meglio
Indica un ordine immesso senza indicare il prezzo massimo di esecuzione,
nel caso di ordine in acquisto o il prezzo minimo di esecuzione, nel caso di
ordine in vendita.
Quantità minima
Indica la quantità minima per ogni strumento finanziario per il quale il
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Market Maker o lo Specialist ha l’obbligo di esporre una Quota durante
l’orario di negoziazione continua.
Quota
Indica i prezzi in acquisto e, ove previsto, in vendita immessi nel sistema
da un Market Maker o uno Specialist, contenente tutti i dati necessari per
la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione.
Revoca
Indica l’esclusione dalle contrattazioni su EuroTLX di uno strumento
finanziario o di un Aderente, su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A..
Reverse trade
Indica un’istruzione di segno contrario ad una data istruzione che deve
essere annullata.
Scorporo
Indica la cancellazione dell’Istruzione di Regolamento in Fail che contiene
alcune istruzioni regolabili e il contestuale inserimento di due nuovi
accorpamenti (ovvero di due Istruzioni OTC), uno contenente le istruzioni
regolabili, l’altro contenente quelle non regolabili.
Sedi di
negoziazione
Indica i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli
internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 1,
lettera w-ter), all’articolo 1, comma 5-octies e all’articolo 1, comma 5-ter
del Testo Unico della Finanza.
Segmento di
mercato
Indica un insieme di strumenti caratterizzato da una modalità di postTrading specifica, ovvero da un sistema di gestione accentrata degli
strumenti finanziari.
Sell-out
Richiesta di esecuzione coattiva esercitata da un Aderente nei confronti
della controparte di mercato di uno o più contratti eseguiti sul Mercato
EuroTLX, a fronte di una mancata consegna di contanti
Single Listing
Indica la situazione secondo la quale uno strumento finanziario ammesso
alla negoziazione su assenso dell’emittente sul mercato regolamentato
TLX non risulta essere stato ammesso alla negoziazione su altri Mercati
regolamentati in Paesi dell’Unione Europea sempre su assenso
dell’emittente.
Sistema di
Gestione
Accentrata
Indica un sistema, od un complesso di sistemi connessi, per la gestione
accentrata di strumenti finanziari, quali le società per azioni autorizzate ad
esercitare tale attività ai sensi della parte III, titolo II del Testo Unico della
Finanza o sistemi esteri sottoposti ad equivalente vigilanza.
Specialist
Indica l’Aderente a EuroTLX che si impegna a rispettare gli obblighi di
liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX, con riferimento ai certificate e/o ai
covered warrant e/o alle obbligazioni bancarie non Eurobond e/o altre
obbligazioni:
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(i)
(ii)
(iii)
da esso stesso emessi ovvero emessi da società da esso
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. o
appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
385/93; oppure
emessi da altri emittenti bancari e collocati dallo Specialist e/o
da società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell’art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93 presso la propria clientela e/o
quella di società da esso controllate, controllanti o collegate ai
sensi dell’art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93. In alternativa, il rapporto
di controllo o collegamento vanno definiti con riferimento agli
artt. 1 comma 1 (a), (b) e (d) nonché 41 comma 1 della
Settima Direttiva 83/349/CEE. Le società si considerano
appartenenti allo stesso gruppo qualora abbiano la stessa
impresa madre con cui consolidare ai sensi dell’art. 3 della
Settima Direttiva 83/349/CEE; oppure
per i quali i soggetti sopra indicati abbiano assunto impegni nei
confronti dell’emittente e/o intermediari, diversi da emittenti
sovranazionali o governativi ovvero agenzie, per sostenere la
liquidità dello strumento finanziario nel mercato secondario.
Strumento
Finanziario (o
strumento)
Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del
Testo Unico della Finanza, negoziato su EuroTLX.
Strumento
partecipativo
Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti
amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.
Tabella Classe di
Strumenti
Tipologia di
Strumenti Classe di Strumenti
Titoli di
Stato
Italia
New Europe
Altri Titoli di Stato EU
USA
Altre
Sovranazionali/Agency
obbligazioni Mercati Emergenti
Corporate e Finanziarie
Altre obbligazioni governative
Azioni/DR
Altri
strumenti
finanziari
Criterio di Assegnazione
Valuta di negoziazione
Paese e Valuta di negoziazione
Paese e Valuta di negoziazione
Tutta la classe
Tutta la classe
Paese
Emittente
Paese
Emittente
Emittente
La Classe di Strumenti “Mercati Emergenti” comprende tutti e soli i titoli
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emessi da Stati ricompresi nell’indice MSCI Barra a prescindere dalla
possibile appartenenza ad altre tipologie di strumenti finanziari.
Per la definizione degli Stati ricompresi nell’indice MSCI Barra EuroTLX
S.I.M. S.p.A. osserva la composizione del predetto indice nel primo giorno
di negoziazione di ogni anno; detta classificazione avrà validità per l’intero
anno di negoziazione.
La Classe di Strumenti “New Europe” comprende tutti e soli i titoli emessi
dagli Stati entrati nell’Unione Europea con l’allargamento dell’Unione del
primo maggio 2004 e comunque non appartenenti alla Classe di Strumenti
“Mercati Emergenti”.
La Classe di Strumenti “Altri titoli di stato EU” comprende tutti e soli i titoli
emessi da Stati membri dell’Unione Europea e non ricompresi in altre
Classi di Strumenti di Titoli di Stato.
La Classe di Strumenti “Sovranazionali/Agency” comprende tutti e soli i
titoli emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui
facciano parte uno o più Stati, da Banche centrali, da Agenzie
Governative.
La Classe di Strumenti “Corporate e Finanziarie” comprende tutte e solo le
obbligazioni diverse dai Titoli di Stato e non ricomprese nelle altre Classi di
Strumenti appartenenti alla tipologia “Altre obbligazioni”.
La Classe di Strumenti “Altre obbligazioni governative” comprende tutte e
solo le obbligazioni emesse da Stati, diverse dai Titoli di Stato e non
ricomprese nella Classe “Mercati Emergenti”.
Tariffario
Indica il quadro delle condizioni economiche applicabili agli Aderenti a
EuroTLX, allegato al Regolamento di EuroTLX, di cui ne costituisce parte
integrante.
Testo Unico della
Finanza (o T.U.F.)
Indica il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed
integrazioni.
Tick
Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di
negoziazione, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili su
EuroTLX.
Titolo Atipico
Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito
dell’emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza.
TLXNews
Indica il documento, disponibile per gli Aderenti mediante accesso sul sito
www.eurotlx.com o inviato loro via mail, contenente le informazioni
ufficiali rilevanti per l’ammissione degli strumenti finanziari e degli
Aderenti e il funzionamento di EuroTLX.
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Unità di
Supervisione
Indica la struttura di EuroTLX S.I.M. S.p.A. definita al comma 2
dell’articolo 1.6.
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Titolo 1. Disposizioni Generali
Capo 1
Oggetto del Regolamento e modifiche
Articolo 1.1 Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del sistema
multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX
organizzato da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX è
organizzato e gestito per rispondere alle esigenze degli operatori non professionali.
Tutti gli Aderenti che operano su EuroTLX, compresi gli Aderenti interconnessi, sono
chiamati a contribuire con il proprio comportamento alla preservazione delle condizioni
di liquidità del mercato e del suo carattere retail. L’attività di soggetti diversi dagli
operatori non professionali è possibile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dal
presente regolamento e, in particolare, dalle sue regole di condotta.
2.
Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
a) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione e revoca degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e
revoca dalle negoziazioni degli Intermediari e i loro obblighi;
c) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e
revoca dalle negoziazioni dei Market Maker e i loro obblighi;
d) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e
revoca dalle negoziazioni e degli Specialist e i loro obblighi;
e) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di
funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
f)
le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni.
Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni
Tecniche
1. Le modifiche al Regolamento di EuroTLX sono approvate dal Consiglio di
Amministrazione di EuroTLX SIM S.p.A. e vengono prontamente comunicate agli
Aderenti. Il testo del Regolamento viene pubblicato sul sito www.eurotlx.com.
2. L’Amministratore Delegato può inoltre emanare Comunicazioni Tecniche vincolanti che
vengono trasmesse agli Aderenti tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito
www.eurotlx.com.
Capo 2
Principi organizzativi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria del mercato senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli
1.
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atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto di
EuroTLX S.I.M. S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione adotta un codice di comportamento interno, applicabile
ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai dipendenti della società, volto
ad assicurare tra l’altro che la gestione della società sia svolta in assenza di situazioni di
conflitto d’interessi.
2.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Amministratore Delegato a cui spetta la
responsabilità delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo del mercato.
Il Consiglio di Amministrazione deve dotare EuroTLX S.I.M. S.p.A. di un’organizzazione
adeguata e di un sistema di controllo interno che vigili sul rispetto delle leggi, dei
regolamenti e delle procedure interne.
4.
Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente promuove e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, del quale
convoca le riunioni ed al quale riferisce in merito alle tematiche rilevanti sulla base delle
informazioni ricevute dalla struttura e degli accertamenti compiuti.
2. Il Presidente cura che l’attività del Consiglio di Amministrazione sia svolta con
indipendenza di giudizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, secondo
criteri di trasparenza, tutela degli investitori e sviluppo di un mercato efficiente.
Articolo 1.5 Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato approva le Comunicazioni Tecniche di funzionamento del
mercato EuroTLX.
1.
2. L’Amministratore Delegato esercita le proprie funzioni secondo modalità non
discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
3. L’Amministratore Delegato ha inoltre la responsabilità di assicurare l’informativa della
società EuroTLX S.I.M. S.p.A. dovuta ai sensi della vigente normativa.
Articolo 1.6 Organizzazione della Società
L’organizzazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. prevede una struttura, denominata Unità di
Supervisione, dedicata allo svolgimento delle attività di ammissione, sospensione ed
esclusione degli Aderenti e degli strumenti finanziari nel mercato EuroTLX, nonché di
supervisione del mercato medesimo.
1.
Articolo 1.7 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo che ha la potestà sanzionatoria nell’ambito del
procedimento disciplinare di cui all’art. 5.19 del presente Regolamento.
1.
1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio di
Amministrazione, e scelti tra professionisti di adeguata professionalità e onorabilità.
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18
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19
Titolo 2. Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari
Capo 1 Condizioni generali
Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi
1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina l’ammissione alla negoziazione su
EuroTLX delle seguenti tipologie di strumenti finanziari:
a) Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni
Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato e
Titoli Atipici;
b) Azioni, Certificati rappresentativi di azioni e Diritti di Opzione;
c) Covered Warrant;
d) Certificates;
e) Asset Backed Securities;
f) Quote o azioni di OICR;
g) Combinazioni di strumenti di cui ai punti precedenti.
Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili
Nella determinazione dei lotti minimi negoziabili di uno strumento finanziario, EuroTLX
S.I.M. S.p.A. tiene in considerazione l’efficiente svolgimento delle contrattazioni e le
esigenze di accesso per il complesso degli investitori.
1.
Il lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per
quantità inferiori al taglio minimo, ove previsto, dal regolamento di emissione dello
strumento stesso.
2.
Capo 2 Strumenti finanziari
Articolo 2.3 Condizioni generali
1. I requisiti per l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX
tengono conto della natura, della tipologia e delle caratteristiche di liquidità e stabilità
delle relative negoziazioni, nell’ottica di assicurare la regolarità delle contrattazioni.
L’Unità di Supervisione effettua l’apposito controllo sulla base dei documenti di pubblico
dominio.
2.
L’ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX è subordinata
alla ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 2 nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), laddove applicabili, per
escludere che tramite l’ammissione possa verificarsi un’offerta al pubblico, come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del T.U.F..
3.
Il soggetto richiedente l’ammissione alla negoziazione su EuroTLX di uno strumento
finanziario in presenza delle condizioni diverse da quelle indicate nei commi 3, 4, 5, 6 e
7 dell’art 2 del Regolamento Emittenti, e laddove non ricorra alcuno dei casi di
inapplicabilità previsti dall’articolo 100 o dal comma 4 dell’articolo 100-bis del T.U.F., è
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20
tenuto a redigere prima dell’inizio delle negoziazioni un documento, in italiano o in
inglese, contente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad
un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive
dell’emittente, nonché sullo strumento finanziario oggetto della domanda di ammissione
e sui relativi diritti.
4.
Il soggetto richiedente l’ammissione alla negoziazione su EuroTLX di uno strumento
finanziario in presenza delle condizioni di cui al comma precedente nonché nelle
condizioni di cui all’art. 2 comma 4 del Regolamento Emittenti è tenuto a rendere
accessibili al pubblico, per la durata delle negoziazioni su EuroTLX, informazioni
sufficienti a permettere agli investitori di pervenire ad un giudizio sull’investimento
(l’informativa on going). Il soggetto richiedente deve specificare dove l’informativa on
going sia reperibile e in quale lingua.
5.
Qualora siano applicabili i precedenti commi 3 e 4, l’Unità di Supervisione comunica, al
soggetto richiedente l’ammissione, schemi operativi da intendersi come requisiti minimali
a cui attenersi nell’ottemperamento degli obblighi riportati nei medesimi commi.
6.
Fermi restando i controlli specifici posti in essere dall’Unità di Supervisione alla fine di
verificare la libera trasferibilità dello strumento finanziario oggetto della domanda di
ammissione alla negoziazione su EuroTLX, l’ammissibilità alla negoziazione su EuroTLX di
ogni strumento finanziario è altresì subordinata alla non applicabilità dell’art. 100-bis del
T.U.F.. L’Unità di Supervisione effettua l’apposito controllo sulla base dei documenti in
pubblico dominio.
L’ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario è subordinata
all’esistenza di un soggetto che si impegni a supportarne la liquidità durante le fasi di
negoziazione ai sensi degli articoli 3.23 e 3.32.
7.
Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito
A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da
Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali
1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di
debito:
a) liberamente trasferibili;
b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di
liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi
servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di
appartenenza;
c) emessi a fronte di un’emissione il cui ammontare residuo in circolazione non sia
inferiore a 100 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato
all’atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può
ammettere alla negoziazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare
residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un
mercato sufficientemente liquido;
d) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla
quotazione su richiesta dell’emittente, non sospesi dalle negoziazioni;
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21
e) dotati di rating, o il cui emittente o garante, o la capogruppo dell’emittente, siano
dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente;
f) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all’emissione, alla quotazione o
all’offerta al pubblico (quali, ad esempio, il prospetto, l’offering circular o altri
documenti assimilabili);
g) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli investitori nella comprensione delle
principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione
dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l’emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A.
ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario.
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l’Unità di Supervisione
controlla:
- l’inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o
offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato
secondario italiano;
- nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su
richiesta dell’emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità
previsti da tali mercati;
- la non applicabilità dell’articolo 2412 del codice civile italiano.
2.
3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l’Unità di Supervisione
controlla che lo strumento finanziario risulti stanziato con le depositarie che
caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato.
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), d), ed e), l’Unità di
Supervisione effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio
reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi
di negoziazione.
4.
Al fine di redigere l’Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera g), l’Unità di
Supervisione si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente
comma 1, lettera f), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori
info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione e dai
soggetti che supportano la liquidità.
5.
Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai
requisiti per l’ammissione alla negoziazione stabiliti dall’articolo 2.5.
6.
B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari
1. Sono ammissibili alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito:
a) liberamente trasferibili;
b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di
liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi
servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di
appartenenza;
c) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla
quotazione su richiesta dell’emittente, non sospesi dalle negoziazioni;
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d) dotati di rating, o il cui emittente, garante o società capogruppo siano dotati di
rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente; tale requisito
può considerarsi soddisfatto qualora l’emittente, il garante o la società capogruppo
abbiano una documentata aspettativa di ottenere il rating entro sei mesi dalla data di
ammissione alla negoziazione su EuroTLX;
e) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all’emissione, alla quotazione,
o all’offerta al pubblico (quali ad esempio, il prospetto, l’offering circular, il foglio
informativo o altri documenti assimilabili);
f) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli Investitori nella comprensione delle
principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione
dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l’emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A.
ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario.
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l’Unità di Supervisione
controlla:
- l’inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o
offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato
secondario italiano;
- nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su
richiesta dell’emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità
previsti da tali mercati.
2.
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l’Unità di Supervisione
controlla che lo strumento risulti stanziato con le depositarie che caratterizzano il
segmento di mercato nel quale verrà negoziato.
3.
4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), e d) l’Unità di Supervisione
effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i
maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi di negoziazione.
5. Al fine di redigere l’Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera f), l’Unità di
Supervisione si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente
comma 1, lett. e), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori infoproviders o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione o dai soggetti
che supportano la liquidità.
6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai
requisiti per l’ammissione alla negoziazione stabiliti dall’articolo 2.5.
7. Qualora lo strumento sia indicizzato ad un valore o un’attività finanziaria, l’emittente
deve aver conferito l’incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del
premio a scadenza ad un agente per il calcolo, o operare in qualità di agente per il
calcolo.
Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale
di rischio
1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le azioni, i certificati
rappresentativi di azioni e gli altri titoli di capitale di rischio negoziati in almeno un
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mercato di Stato appartenente all’OCSE, ovvero che siano negoziati in tale mercato alla
data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX.
Possono essere altresì ammesse alle negoziazioni su EuroTLX le azioni di Banche non
ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati dell’UE, esclusivamente previa
presentazione da parte dell’Emittente di apposita domanda di ammissione con la quale
attesta di essere soggetto agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti
applicabili agli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante
come definiti dall’articolo 2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1998 e successive
modifiche e integrazioni, e con la quale lo stesso Emittente si impegna a comunicare
all’Unità di Supervisione le informazioni rese pubbliche ai sensi dei medesimi obblighi.
2.
3. Sono ammissibili ai sensi del comma 2, le azioni:
a) emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile
e conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti;
b) liberamente trasferibili;
c) idonee ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di
liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi
servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.
Articolo 2.6 Diritti di opzione
1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX i diritti d’opzione rivenienti da
operazioni di aumento di capitale effettuate sugli strumenti di cui all’articolo 2.5 del
Regolamento ammessi alla negoziazione su EuroTLX.
Articolo 2.7 Covered warrant e certificates
1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla negoziazione qualora
l’attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie:
a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di
emittenti diversi dall’emittente i covered warrant, negoziati in mercati
regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente
vigilanza e dotati di elevata liquidità;
b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non
riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata
liquidità;
c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali
caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli
organismi competenti e comunque liberamente convertibili;
e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non
riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata
liquidità;
f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché
assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità;
g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere,
purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.
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EuroTLX S.I.M. S.p.A. può ammettere a negoziazione covered warrant e certificates
con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, purché l’attività
sottostante risulti liquida e caratterizzata da trasparenza nei metodi di calcolo e
diffusione dei relativi dati e valori di mercato.
2.
3. Per l’ammissione alla negoziazione di covered warrant e certificates aventi scadenza
superiore a 5 anni EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori informazioni al fine di
consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell’investimento per
il cliente.
Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un’azione di
emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1.
Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice
controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,0001.
4.
5. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere
l’esercizio automatico a scadenza per gli strumenti “in the money”.
6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere
l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni
societarie che riguardino l’emittente dell’attività sottostante. Le rettifiche devono tendere
a minimizzare gli effetti distorsivi dell’evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché
essere conformi a metodologie di generale accettazione.
7. I covered warrant e certificates devono essere dotati di Informativa Titolo che faciliti
l’investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti
e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra
l’emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ed i soggetti che supportano la liquidità dello
strumento finanziario. Per i covered warrant ed i certificates emessi nell’ambito di un
programma può essere redatta una Informativa Titolo riepilogativa delle caratteristiche
dell’emissione oggetto del programma.
Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR
1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o
azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all’articolo 2.7
commi 1, 2, 3 e 6.
Articolo 2.9 Asset Backed Securities
1. Le asset backed securities devono essere:
a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia
inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato
all’atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX S.I.M. S.p.A.
può ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo
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sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un
mercato sufficientemente liquido;
b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating
indipendente di livello internazionale.
2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari
“all’investment grade”.
Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti
1. Per l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al articolo 2.1
comma 1, lettera g), EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere requisiti specifici al fine di
determinare la prevalente natura degli strumenti.
Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l’ammissione di strumenti
finanziari di cui al presente articolo, EuroTLX S.I.M. S.p.A. considererà i seguenti criteri:
a) la natura giuridica dell’emissione;
b) il rating dell’emissione, se presente;
c) il profilo dell’emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con
elevato grado di innovazione;
d) il grado di solvibilità dell’emittente;
e) l’effettiva possibilità per il Liquidity Provider di supportare la liquidità in modo
continuativo agli strumenti.
2.
3. All’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui al articolo 2.1 comma 1,
lettera g), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti
finanziari aventi natura giuridica assimilabile.
Capo 3 Procedura di ammissione
Articolo 2.11 Avvio della procedura
1. La procedura di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX
inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all’allegato 1 da parte del
soggetto richiedente. La domanda ricomprende anche le informazioni previste all’art.
3.21 del Regolamento. La domanda di ammissione alla negoziazione dello strumento
finanziario deve pervenire all’Unità di Supervisione mediante invio di e-mail all’indirizzo
[email protected].
2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda
è pervenuta all’Unità di Supervisione.
L’Unità di Supervisione rilascia al richiedente un’attestazione di avvenuta ricezione
della domanda via e-mail.
3.
La domanda di ammissione è unica per tutti gli strumenti finanziari oggetto della
medesima emissione.
4.
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La domanda di ammissione dello strumento finanziario si intende completa quando è
pervenuta all’Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste.
5.
I termini di cui all’articolo 2.14 decorrono dalla data di presentazione della domanda
mediante invio di e-mail all’indirizzo [email protected]., o dal successivo
completamento della stessa.
6.
L’Unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda
e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva
comunicazione al soggetto richiedente via e-mail. La domanda di ammissione si intende
decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la
domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora il
soggetto richiedente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento
finanziario.
7.
Articolo 2.12 Verifica dei requisiti
Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale
della domanda, l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di
cui ai Capi 1 e 2 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un
requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa
verifica, l’Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente
ed eventualmente concorda con esso l’invio delle necessarie precisazioni o integrazioni.
1.
Articolo 2.13 Esito della procedura
1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l’Unità di Supervisione delibera l’ammissione
alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX e la comunica al soggetto
richiedente ed ai soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di
estensione dell’operatività.
2. Nel caso di concomitante offerta al pubblico dello strumento finanziario, l’ammissione
alla negoziazione non può essere deliberata prima della data di conclusione dell’offerta.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica, inoltre, l’ammissione dello strumento finanziario agli
Aderenti tramite una TLXNews, prima dell’inizio delle relative negoziazioni. La TLXNews
include almeno le seguenti informazioni:
 Dati anagrafici;
 soggetti che ne supportano la liquidità;
 Lotto minimo;
 Metodo di calcolo del rateo (se applicabile);
 Mercato di riferimento (ove presente);
 Ciclo di regolamento;
 Depositaria;
 Impegni del soggetto che supporta la liquidità.
3.
4. L’Unità di Supervisione può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione e
comunicarla al soggetto richiedente e ai soggetti che supportano la liquidità che hanno
presentato domanda di estensione dell’operatività qualora:
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a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dai Capi 1 e 2 del presente
Titolo;
b) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non
possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;
c) al soggetto che deve supportare la liquidità dello strumento siano imposte
limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell’articolo
5.20.
Articolo 2.14 Termini dell’ammissione
L’accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene
deliberato entro 7 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della
domanda. Nel caso circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine,
EuroTLX S.I.M. S.p.A. ne darà preventiva comunicazione al soggetto richiedente ed ai
soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di estensione
dell’operatività, fissando contestualmente un nuovo termine.
1.
2.
I termini per l’ammissione alla negoziazione si intendono:
a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e
corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella
documentazione presentata. Resta fermo quanto previsto nell’articolo 2.11,
comma 7;
b) sospesi, su richiesta del soggetto richiedente l’ammissione, per un massimo di 60
giorni;
c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari appartenenti ad una delle tipologie indicate
all’articolo 2.1 del presente Regolamento per le quali non sono ancora stati
ammessi alla negoziazione su EuroTLX strumenti finanziari della stessa tipologia.
Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione
L’Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità
temporale.
1.
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Titolo 3. Partecipazione degli Operatori al mercato
Sezione 1 Intermediari
Capo 1 Ammissione degli operatori
Articolo 3.1 Condizioni generali
1. Possono richiedere l’ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di
Intermediari:
a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione degli
ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza;
b) le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed
extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva
2004/39/CE, autorizzate alla prestazione del servizio di esecuzione degli ordini
per conto dei clienti;
c) la Banca Centrale di uno Stato comunitario o le istituzioni similari governate dalle
leggi di uno Stato comunitario;
d) Poste italiane S.p.A.
L’operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di
Intermediario deve:
a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da
garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage,
liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti tecnologici
connessi alla partecipazione ad EuroTLX. A tal fine EuroTLX S.I.M. S.p.A. fa
principalmente riferimento al numero, alla competenza ed alla professionalità
degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX,all’adeguatezza degli
strumenti tecnici;
b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che
caratterizza i segmenti di mercato;
c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità degli
ordini, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita
Comunicazione Tecnica.
Per gli Intermedari che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento
delle operazioni presso “Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b)
sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale.
2.
Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A.
considera:
a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già
stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
b) le informazioni fornite dall’operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’atto della
presentazione della domanda di ammissione, le quali non devono risultare incoerenti
rispetto all’attività che l’operatore intende intraprendere nel mercato EuroTLX.
3.
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29
EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità
dell’operatore.
4.
L’operatore comunica per iscritto all’Unità di Supervisione ogni variazione che
intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della
presentazione della domanda di ammissione.
5.
6. L’operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal
Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al
medesimo gruppo) per le attività di cui al comma 2 od affidi a terzi la gestione dei
sistemi tecnologici..
L’operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all’ammissione ed alla
negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori
stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
7.
Capo 2 Procedura di ammissione
Articolo 3.2 Avvio della procedura e termini
1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di Intermediario su EuroTLX
inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all’allegato 2 da parte del
richiedente.
La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda
è pervenuta all’Unità di Supervisione.
2.
L’Unità di Supervisione rilascia al richiedente un’attestazione di avvenuta ricezione
della domanda.
3.
La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta
all’Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste e debitamente
compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri.
4.
5. I termini decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo
completamento della stessa.
L’unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda
e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva
comunicazione all’Intermediario. La domanda di ammissione si intende decaduta
qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non
venga modificata o integrata con la documentazione richiesta.
6.
L’accettazione o il rigetto della domanda di ammissione viene deliberato entro 60
giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
7.
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I termini per l’ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata
la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o
incompletezze nella documentazione presentata.
8.
Articolo 3.3 Verifica dei requisiti
1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale
della domanda, l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di
cui all’articolo 3.1. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la
carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l’Unità di
Supervisione né dà tempestiva comunicazione all’operatore e concorda con esso l’invio
delle necessarie precisazioni o integrazioni.
Articolo 3.4 Esito della procedura
1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l’Unità di Supervisione delibera l’ammissione
dell’operatore in qualità di Intermediario su EuroTLX, dandogliene comunicazione.
2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede ad iscrivere l’Intermediario in un apposito elenco
detenuto da EuroTLX S.I.M. S.p.A..
3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Intermediario deve
essere motivato e debitamente comunicato all’operatore.
Articolo 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione
L’Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità
temporale.
1.
Capo 3
Operatività nel mercato
Articolo 3.6 Regole di condotta
1. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono rispettare le disposizioni
previste dal presente Regolamento, nonché le Comunicazioni Tecniche impartite da
EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato.
2. Per il regolamento dei contratti conclusi sul mercato rimangono esclusivamente
responsabili nei confronti dei terzi le controparti Aderenti al mercato stesso.
3.
Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi si impegnano ad operare con la
massima trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità, nonché, in considerazione
del carattere retail di EuroTLX, a contribuire alla preservazione della liquidità del mercato
a beneficio degli operatori non professionali, astenendosi dal compiere qualsiasi attività
abusiva ai sensi degli articoli 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.
4.
Gli Intermediari si impegnano a comunicare ai loro Aderenti interconnessi le regole di
condotta definite dal presente Regolamento e, se e quando richiesto dall’Unità di
Supervisione, a richiedere la loro collaborazione, per individuare e far cessare entro un
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congruo lasso di tempo eventuali violazioni degli obblighi previsti agli articoli 3.7, 3.8,
3.9, 3.10 e 3.11.
Articolo 3.7 Attività di natura professionale consentite
1. Gli Intermediari non possono consentire ai loro Aderenti interconnessi di porre in
essere attività di natura professionale al di fuori dei casi specificamente consentiti dal
presente articolo.
2.
Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi non possono in alcun caso fornire una
interconnessione a persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di
negoziazione in conto proprio.
3.
Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi possono consentire a gestori di fondi e
di patrimoni su base individuale di immettere ordini nel mercato direttamente tramite
interconnessione. Resta fermo il rispetto da parte loro delle regole di condotta stabilite
dal presente capo.
Articolo 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli Aderenti interconnessi
Gli Intermediari devono assegnare un codice identificativo agli aderenti interconnessi
da loro veicolati, assicurandosi che tale codice sia univoco per ciascun Aderente
interconnesso.
1.
2.
In caso di ogni variazione del codice identificativo assegnato a un Aderente
interconnesso, prima di effettuare la variazione stessa, l’Intermediario ha l’obbligo di
comunicare la variazione all’Unità di Supervisione mediante utilizzo della casella e-mail:
[email protected]
Articolo 3.9 Attività abusive
1. Ferma restando l’osservanza delle norme di legge applicabili in tema di abusi di
mercato, gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono altresì rispettare le
regole di integrità del mercato che seguono.
2.
Gli Intermediari devono astenersi dall’operare in conto proprio su EuroTLX su tutti gli
strumenti finanziari, ad esclusiva eccezione del caso in cui le operazioni siano effettuate
attraverso l’utilizzazione di un apposito conto-errori, esclusivamente dedicato alla
chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela
Tali operazioni devono essere debitamente contraddistinte dall’Intermediario con un
codice identificativo specifico da assegnare al proprio conto-errori e comunicato all’Unità
di Supervisione prima di attivare il conto, mediante utilizzo della casella e-mail:
[email protected]. L’Intermediario può inviare a mercato ordini per la chiusura di
posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela,
esclusivamente per il tramite del conto errori. EuroTLX S.I.M. disciplina con apposita
comunicazione tecnica le modalità che l’Intermediario deve seguire per specificare tale
conto errori per ogni ordine inviato a mercato.
3.
Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi sono tenuti a non mettere in atto
comportamenti tipici dell’attività di market making.
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4.
Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono astenersi dal porre in essere
un’attività lesiva delle condizioni di liquidità del mercato come definita nell’articolo 3.11.
5.
Per individuare eventuali attività di market making abusivo o lesive delle condizioni di
liquidità del mercato, l’Unità di Supervisione:
a. si attiva sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Aderenti partecipanti
al mercato;
b. fa principalmente riferimento alle modalità operative indicate agli articoli
3.10 e 3.11.
Articolo 3.10 Attività di market making abusivo
1. Per attività di market making abusivo si intende la ripetuta immissione e cancellazione
di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario per quantità tali
da sottendere un’attività di market making sullo strumento.
Costituiscono attività di market making abusivo ai sensi del presente comma:
a) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book
di uno strumento finanziario con una frequenza costante o similare a quella dei
liquidity providers sullo strumento;
b) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book
di uno strumento finanziario con continuazione della medesima condotta anche
nel caso di conclusione di contratti per i quantitativi degli ordini in precedenza
esposti.
2.
Per l’identificazione di attività di market making abusivo, l’Unità di Supervisione fa
riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso di un Intermediario o di
un suo Aderente interconnesso, attraverso l’accertamento di più casi riconducibili alle
condizioni indicate al comma 1.
3.
Qualora accerti che sia in corso un’attività riconducibile alle condizioni indicate al
comma 1, l’Unità di Supervisione può richiedere all’Intermediario di provvedere senza
indugio a richiamare l’Aderente interconnesso al rispetto delle regole di condotta al fine
di far cessare l’attività di market making abusivo.
Articolo 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato
L’attività degli Aderenti, compresi gli Aderenti interconnessi, qualora non sia posta in
essere da operatori non professionali e sia finalizzata ad approfittare di disallineamenti di
prezzo temporanei e significativi degli altri operatori, è considerata abusiva in quanto
lesiva delle condizioni di liquidità del mercato.
1.
2.
Per l’identificazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato,
l’Unità di Supervisione fa riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso,
attraverso l’accertamento di più casi di approfittamento di disallineamenti di prezzo
temporanei e significativi degli altri operatori. A tal fine, possono costituire indici di
attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato:
a) l’effettuazione di operazioni aventi una size normalmente non retail anche
attraverso l’invio di più ordini, concluse per avvantaggiarsi di temporanei e
significativi disallineamenti di un altro operatore;
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b) la ripetizione di operazioni, anche eseguite in diverse giornate di negoziazione
e su strumenti finanziari diversi, concluse in occasione di disallineamenti di
prezzo temporanei e significativi di altri operatori;
c) la conclusione di operazioni ravvicinate su più strumenti finanziari per
avvantaggiarsi di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi effettuati dal
medesimo operatore;
d) l’utilizzazione di software di program trading per eseguire le operazioni
riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma.
Articolo 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive
delle condizioni di liquidità del mercato
1. Ai fini dell’accertamento degli indici indicati al comma 2 dell’articolo 3.11 del presente
Regolamento:
a) per operazioni aventi una size normalmente non retail si intendono operazioni di
controvalore pari o superiore a 250.000 € per i titoli di stato emessi dallo Stato
italiano o da uno Stato membro dell’Unione Europea; 100.000 € per tutti gli altri
strumenti finanziari.
b) per disallineamento significativo si intende uno scostamento superiore ai livelli
soglia indicati ai comma successivi, rispetto a un prezzo di riferimento (R)
determinato secondo i seguenti criteri, qualora applicabili:
i) media dei prezzi in acquisto o in vendita dei liquidity providers operanti
sul medesimo strumento finanziario, qualora non interessati dal
disallineamento;
ii) qualora il primo criterio non sia applicabile e limitatamente alla prima ora
di negoziazione, la media dei prezzi in acquisto o in vendita dei liquidity
providers operanti sul medesimo strumento finanziario alla chiusura del
mercato;
iii) qualora i primi due criteri non siano applicabili, il miglior prezzo in
acquisto o in vendita dello strumento finanziario su un mercato
regolamentato.
2.
Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei
contratti conclusi su azioni, certificati di azioni, altri titoli di capitale di rischio,
obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR è stabilito in misura pari al 4% del
valore del prezzo di riferimento R.
3.
Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei
contratti conclusi su covered warrant e certificates è stabilito in percentuale del valore
del prezzo di riferimento R, secondo la seguente tabella:
R
≤ 0,0029
0,0030 - 1,4999
1,5000 - 2,9999
3,0000 – 29,9999
> 30,0000
Livello soglia
superiore = 100%
inferiore = 50%
25%
20%
10%
5%
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34
4.
Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei
contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano o da uno
Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere
pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea, è stabilito in
percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello
strumento, secondo la seguente tabella:
Vita residua a
scadenza (gg)
≤ 365
366-730
731-1095
1096-1825
1826-2556
2557-3650
≤ 30,000
≤ 30,000
1,13%
1,88%
2,44%
3,00%
3,75%
4,31%
R (in centesimi)
30,001 –
60,001 –
90,001 –
60,000
90,000
120,000
30,00160,00190,00160,000
90,000
120,000
0,56%
0,38%
0,30%
0,94%
0,56%
0,45%
1,13%
0,75%
0,56%
1,50%
1,13%
0,75%
1,88%
1,31%
0,94%
2,25%
1,50%
1,13%
> 120,000
> 120,000
0,23%
0,38%
0,45%
0,56%
0,75%
0,94%
5.
Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei
contratti conclusi su asset backed securities, obbligazioni e altri titoli di debito, eccetto
strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è stabilito in
percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello
strumento, secondo la seguente tabella:
Vita residua a
scadenza (gg)
≤ 365
366-730
731-1095
1096-1825
1826-2556
2557-3650
≤ 30,000
3,00%
4,50%
5,63%
6,75%
7,50%
9,00%
R (in centesimi)
30,001 –
60,001 –
90,001 –
60,000
90,000
120,000
1,50%
0,94%
0,75%
2,25%
1,50%
1,13%
2,81%
1,88%
1,31%
3,38%
2,25%
1,69%
3,75%
2,63%
1,88%
4,50%
3,00%
2,25%
> 120,000
0,56%
0,75%
1,13%
1,31%
1,69%
1,88%
Articolo 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni
1. Gli Intermediari assicurano la permanenza delle condizioni di cui all’articolo 3.1.
La sospensione o la revoca, nonché l’inibizione dell’operatività, di un Intermediario da
EuroTLX possono essere deliberati:
a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.19, 5.20 e 5.21.
b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni e
del regolamento delle operazioni eseguite sul Mercato EuroTLX;
2.
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35
c) in caso di insolvenza dell’Intermediario;
d) a seguito della sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
negoziazione da parte dell’autorità competente.
3. L’inibizione dell’operatività dell’Intermediario può essere deliberata anche ai sensi
dell’articolo 5.13.
L’inibizione dell’operatività dell’Intermediario può essere deliberata anche a seguito
della comunicazione dell’interruzione dell’attività di regolamento da parte dell’Agente di
Regolamento, qualora debitamente autorizzato dall’Intermediario.
4.
5. A seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell’operatività, l’Unità di
Supervisione provvede alla cancellazione di tutti gli ordini inseriti dall’Intermediario
presenti a mercato.
Articolo 3.14 Interconnessione
1. L’Intermediario risponde di ogni effetto derivante da operazioni di interconnessione. Al
fine di ridurre i rischi di malfunzionamento tecnologico e distorsione del mercato
derivante dall’attività di interconnessione, l’Intermediario deve adottare e mantenere in
efficienza:
a) sistemi che inibiscano, su richiesta di EuroTLX S.I.M. S.p.A., l’accesso via
interconnessione a coloro che abbiano causato irregolarità nelle contrattazioni;
b) sistemi di identificazione delle proposte di negoziazione immesse via
interconnessione.
2. Ciascun Intermediario ha l’obbligo di portare a conoscenza dei soggetti per i quali
opera tutte le regole di funzionamento di EuroTLX.
Articolo 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato
1. La richiesta di esclusione dal mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga
l’impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte
ad un altro Aderente al mercato EuroTLX. In tal caso, l’Unità di Supervisione delibera
l’esclusione dell’Intermediario da EuroTLX.
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36
Sezione 2 Market Maker
Capo 4
Ammissione degli operatori
Articolo 3.16 Condizioni generali
1. Possono richiedere l’Ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Market
Maker le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed
extracomunitarie, come definite all’art. 4 par. 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed
autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.
L’operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di
Market Maker deve:
a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale
da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market
making, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti
tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine EuroTLX S.I.M.
S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla
professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia
all’adeguatezza degli strumenti tecnici;
b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata
che caratterizza i segmenti di mercato;
c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità
delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con
apposita comunicazione tecnica comunicata con TLXNews.
Per i Market Maker che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento
delle operazioni presso “Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b)
sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il Market Maker di Classe A deve:
a) inoltrare domanda di ammissione quale Intermediario entro e non oltre
novanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione quale
Market Maker;
b) inserire EuroTLX tra le sedi di esecuzione nell’ambito della propria Execution
Policy entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
ammissione quale Intermediario.
Gli impegni di cui al presente comma possono ritenersi soddisfatti anche qualora siano
adempiuti da una società del gruppo di appartenenza del Market Maker di Classe A.
2.
Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A.
considera:
a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già
stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
b) le informazioni fornite dall’operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’atto della
presentazione della domanda di ammissione.
4.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità
dell’operatore.
5.
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37
6. L’operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal
Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al
medesimo gruppo) per le attività di cui al comma 2 od affidi a terzi la gestione dei
sistemi tecnologici
L’operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all’ammissione ed alla
negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori
stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
7.
Capo 5
Procedura di ammissione
Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini
1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker su EuroTLX
inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all’allegato 3 da parte del
richiedente.
2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda
è pervenuta all’Unità di Supervisione.
3. L’unità di Supervisione rilascia al richiedente un’attestazione di avvenuta ricezione
della domanda.
La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta
all’Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste e debitamente
compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri.
4.
I termini decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo
completamento della stessa.
5.
L’unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda
e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva
comunicazione al Market Maker. La domanda di ammissione si intende decaduta
qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non
venga modificata o integrata con la documentazione richiesta.
6.
L’accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene
deliberato entro 90 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della
domanda.
7.
I termini per l’ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata
la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o
incompletezze nella documentazione presentata.
8.
Articolo 3.18 Verifica dei requisiti
1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale
della domanda, l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di
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38
cui all’articolo 3.16. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la
carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l’Unità di
Supervisione ne dà tempestiva comunicazione all’operatore e concorda con esso l’invio
delle necessarie precisazioni o integrazioni.
Articolo 3.19 Esito della procedura
1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l’Unità di Supervisione delibera l’ammissione
alle contrattazioni a EuroTLX e la comunica al Market Maker.
2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede ad iscrivere il Market Maker in un apposito elenco
detenuto da EuroTLX S.I.M. S.p.A..
3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Market Maker deve
essere adeguatamente motivato.
Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione
L’Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità
temporale.
1.
Capo 6
Operatività nel mercato
Articolo 3.21 Comunicazioni a EuroTLX S.I.M. S.p.A.
1. Per ciascuno strumento finanziario oggetto di domanda di ammissione o già ammesso
alla negoziazione nel mercato EuroTLX su cui intenda estendere la propria operatività ai
sensi dell’art. 3.22, il Market Maker che intenda supportarne la liquidità ai sensi dell’art.
3.23 del Regolamento comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A. le situazioni che il Market
Maker, secondo le proprie policy, ritiene possano dar luogo a conflitti di interessi
meritevoli di segnalazione al Pubblico degli investitori.
2. Le informazioni previste al comma 1 sono oggetto di pubblicazione nella Informativa
Titolo liberamente accessibili sul sito internet www.eurotlx.com.
3. Nella giornata precedente l’avvio dell’attività sugli strumenti finanziari oggetto di
domanda di ammissione o di estensione dell’operatività, il Market Maker comunica
all’Unità di Supervisione, via mail all’indirizzo [email protected], i prezzi con cui
intende iniziare la propria attività di supporto della liquidità. Il Market Maker si assume la
responsabilità della significatività dei prezzi comunicati con tale modalità, secondo i
termini e per le finalità previste dall’articolo 3.23 del presente Regolamento.
Articolo 3.22
Estensione dell’operatività a strumenti già negoziati nel
mercato EuroTLX
1. Il Market Maker che intenda supportare la liquidità su strumenti finanziari ammessi
alle contrattazioni, o oggetto di domanda di ammissione, deve
presentare apposita
richiesta all’Unità di Supervisione.
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39
Il Market Maker di Classe B può richiedere l’estensione dell’operatività ad ulteriori
strumenti finanziari impegnandosi, su base semestrale, a richiedere l’ammissione di
strumenti finanziari in misura non inferiore al 20% del totale degli strumenti per i quali
nel corso del semestre è stata richiesta l’estensione.
2.
Ciascuna domanda di estensione presentata dal Market Maker di Classe B dovrà
ricomprendere tutti gli strumenti finanziari già negoziati sul mercato EuroTLX individuati
dal medesimo Criterio di Assegnazione nell’ambito della medesima Classe di Strumenti.
3.
Per ciascuna domanda di estensione presentata dal Market Maker di Classe B l’Unità di
Supervisione può richiedere che lo stesso si impegni a supportare la liquidità fino ad un
massimo del 40% degli strumenti finanziari appartenenti alla medesima Classe di
Strumenti ed a prescindere dal Criterio di Assegnazione indicato nella Tabella Classe di
Strumenti.
4.
L’Unità di Supervisione provvederà a fornire ai Market Maker di Classe B che ne
facciano richiesta la lista degli strumenti finanziari classificati sulla base della Tabella
Classe di Strumenti.
5.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al Market Maker richiedente che, a decorrere dalla
data specificata, il Market Maker si impegna a supportare la liquidità sugli strumenti
finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1.
6.
Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi
1. I Market Maker hanno l’obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti
finanziari per i quali supportano la liquidità, proposte di negoziazione, in acquisto e in
vendita, a prezzi significativi, generate dalla medesima quota durante l’orario di
negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da
EuroTLX S.I.M. S.p.A. (obblighi di quotazione). Le quantità minime sono stabilite da
EuroTLX S.I.M. S.p.A. in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi dei
Market Maker e sono indicate nella TLXNews. I prezzi si considerano significativi quando
coerenti con le caratteristiche degli strumenti finanziari contribuiti e con le condizioni di
mercato.
Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari,
l’obbligo di cui al comma 1 può, su espressa richiesta del Market Maker al momento
della presentazione della domanda di estensione dell’operatività, essere limitato alla
mera attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata nella
TLXNews.
2.
3. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di
negoziazione immessa dal Market Maker sul book di uno strumento al di sotto della
quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, il Market Maker non
è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque
per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto.
Per i soli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1 comma 1 lettere a), non quotati su
mercati regolamentati dotati di elevata liquidità, i Market Maker possono esporre
4.
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40
esclusivamente proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello
strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro 500.000
di valore nominale, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare
l’attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di
mercato di pubblico dominio. In tal caso, i Market Maker si impegnano a segnalare
all’Unità di Supervisione la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente
proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente,
segnalano il venir meno della circostanza medesima.
I Market Maker possono richiedere l’esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità,
qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento
dell’attività di market making (fast market).
5.
L’Unità di Supervisione valuta la richiesta del Market Maker e dispone, nel caso,
l’esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione.
6.
Articolo 3.24 Regole di condotta
1. I Market Maker devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento.
La condotta dei Market Maker deve essere ispirata alla trasparenza, correttezza,
diligenza e professionalità.
I Market Maker devono altresì rispettare le Comunicazioni Tecniche impartite da
EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato.
2.
Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di
supporto alle negoziazioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può imporre limiti all’immissione delle
quote, comunicandoli ai soggetti che supportano la liquidità interessati.
3.
4. I Market Maker non devono in alcun modo mettere in atto comportamenti lesivi
dell’integrità, dell’interesse e dell’immagine di EuroTLX, con peculiare riferimento ad atti
che possano, in particolare:
a) creare impressioni false o ingannevoli negli altri Aderenti ad EuroTLX;
b) impedire o distorcere lo svolgimento dell’attività degli altri Aderenti;
c) porre in essere operazioni simulate in via diretta o per interposta persona.
Gli Aderenti autorizzati a svolgere l’attività di market making su EuroTLX devono
astenersi dall’operare in conto proprio su EuroTLX, anche mediante interposta persona,
sugli strumenti finanziari per i quali non hanno obbligo di supportare la liquidità, ai sensi
dell’articolo 3.23.
5.
I Market Maker sono tenuti a predisporre e mantenere in efficienza processi di
formazione del prezzo sui titoli per i quali supportano la liquidità, in modo indipendente
ed autonomo dai prezzi generati da altri Market Maker operanti sul medesimo strumento
finanziario.
6.
7. Per il regolamento dei contratti conclusi sul mercato rimangono esclusivamente
responsabili nei confronti dei terzi le controparti Aderenti al mercato stesso.
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8. I Market Maker si impegnano ad operare con la massima trasparenza ed a collaborare
con EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti.
Articolo 3.25 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni
1. I Market Maker assicurano la permanenza delle condizioni di cui all’articolo 3.16.
La sospensione o la revoca, nonché l’inibizione dell’operatività, di un Market Maker dal
mercato possono essere deliberati:
a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.19, 5.20 e 5.21;
b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni e
del regolamento delle operazioni eseguite sul Mercato EuroTLX;
c) in caso di insolvenza;
d) a seguito della sospensione o revoca dell’autorizzazione alla prestazione del
servizio di negoziazione in conto proprio da parte dell’autorità competente.
2.
3. L’inibizione dell’operatività di un Market Maker può essere deliberata anche ai sensi
dell’articolo 5.13.
L’inibizione dell’operatività del Market Maker può essere deliberata anche a seguito
della comunicazione dell’interruzione dell’attività di regolamento da parte dell’Agente di
Regolamento, qualora debitamente autorizzato dal Market Maker.
4.
5. A seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell’operatività, l’Unità di
Supervisione provvede alla cancellazione di tutte le proposte di negoziazione inserite dal
Market Maker e presenti su EuroTLX.
Articolo 3.26 Esclusione dall’operatività su strumenti finanziari
1. Il Market Maker che intenda essere escluso dall’attività di market making su uno o più
strumenti finanziari per i quali supporta la liquidità deve presentare richiesta via e-mail
all’Unità di Supervisione.
L’Unità di Supervisione, nell’esame della richiesta di cui al comma 1 fa principalmente
riferimento:
a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare
svolgimento delle contrattazioni sugli specifici strumenti finanziari;
b) alla presenza di altri Market Maker che supportino la liquidità sugli specifici
strumenti finanziari;
c) alla possibilità di negoziare su altre Sedi di negoziazione gli specifici strumenti
finanziari.
2.
L’Unità di Supervisione delibera l’esclusione avviando, laddove necessario per alcuni
strumenti, una procedura di revoca. L’Unità di Supervisione, tenendo conto dei
presupposti di cui al comma 2, può richiedere al Market Maker di proseguire la propria
attività di supporto della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di
emissione del provvedimento di esclusione.
3.
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42
EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al pubblico e al Market Maker richiedente che, a
decorrere dalla data specificata, il Market Maker è escluso dall’attività di market making
sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1.
4.
L’Unità di Supervisione può rigettare la richiesta di esclusione qualora il periodo
trascorso tra l’inizio dell’operatività sugli strumenti finanziari oggetto di richiesta di
esclusione e la data della stessa risulti inferiore a dodici mesi.
5.
6. L’esclusione o il rigetto della richiesta viene deliberata entro 7 giorni di mercato aperto
decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di esclusione.
Articolo 3.27 Esclusione dal mercato
1. Il Market Maker che intenda essere escluso dall’attività di market making sul mercato
EuroTLX deve presentare richiesta all’Unità di Supervisione. La richiesta di esclusione dal
mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga l’impegno irrevocabile a regolare,
chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro aderente al mercato
EuroTLX.
2. L’Unità di Supervisione, anche valutando le condizioni indicate all’articolo 3.26 comma
2, delibera l’esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una
procedura di revoca. L’Unità di Supervisione può richiedere al Market Maker di
proseguire, in tutto o in parte, la propria attività di garante della liquidità, per un periodo
massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione.
Articolo 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker Classe A
Oltre a quanto previsto all’art. 3.16, comma 3, lettere a) e b), i Market Maker di Classe
A si impegnano ad assumere obblighi di liquidità ai sensi dell’art. 3.23, su almeno 250
strumenti finanziari.
1.
Nel caso in cui almeno uno dei termini previsti all’articolo 3.16, comma 3, lettere a) e
b) trascorra senza che siano rispettati gli impegni richiamati dalle medesime disposizioni,
EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker di Classe A, a partire dal mese successivo
in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker di Classe
B, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione.
2.
Nel caso in cui il Market Maker di Classe A escluda EuroTLX dalle sedi di esecuzione
nell’ambito della propria Execution Policy e/o nel caso in cui non supporti la liquidità su
almeno 250 strumenti finanziari, e tali condizioni non siano ripristinate nel termine
massimo di 30 giorni a far data dalla comunicazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. al Market
Maker stesso, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker di Classe A, a partire dal
mese successivo in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market
Maker di Classe B, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione.
3.
4. Una volta ripristinate le condizioni di cui al comma 1, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al
Market Maker, a partire dal mese in cui avviene il ripristino delle stesse, le condizioni
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43
economiche applicabili ai Market Maker di Classe A, secondo le modalità previste nel
contratto di ammissione.
Nel caso previsto dal comma 2, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal
giorno di ammissione alla negoziazione in qualità di Market Maker, il Market Maker perde
definitivamente la qualifica di Classe A e assume la qualifica di Classe B, con tutti i
relativi impegni ai sensi del presente Regolamento e del contratto di ammissione. Nel
caso previsto dal comma 3, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal giorno in
cui è venuta meno la condizione, il Market Maker perde definitivamente la qualifica di
Classe A e assume la qualifica di Classe B, con tutti i relativi impegni ai sensi del
presente Regolamento e del contratto di ammissione.
5.
6. Il Market Maker che ha assunto la qualifica di Classe B ai sensi del comma 5, nel caso
di ripristino delle condizioni indicate al comma 1, può richiedere di ottenere nuovamente
la qualifica di Classe A, presentando l’apposito modulo allegato al contratto di
ammissione.
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44
Sezione 3 Specialist
Capo 7
Ammissione degli operatori
Articolo 3.29 Condizioni generali
1. Possono richiedere l’ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Specialist le
banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come
definite all’art. 4 par. 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla
prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.
L’operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di
Specialist deve:
a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale
da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market
making, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione degli aspetti
tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine EuroTLX S.I.M.
S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla
professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia
all’adeguatezza degli strumenti tecnici;
b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata
che caratterizza i segmenti di mercato;
c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità
delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con
apposita comunicazione tecnica comunicata con TLXNews.
2.
Per gli Specialist che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento
delle operazioni presso “Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b)
sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale.
Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A.
considera:
a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già
stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
b) le informazioni fornite dall’operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’atto della
presentazione della domanda di ammissione, le quali non devono risultare incoerenti
rispetto all’attività che l’operatore intende intraprendere nel mercato EuroTLX.
3.
4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità
dell’operatore.
L’operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal
Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al
medesimo gruppo) per l’esecuzione delle attività di cui ai commi precedenti od affidi a
terzi la gestione dei sistemi tecnologici.
5.
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45
L’operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all’ammissione ed alla
negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori
stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
6.
Capo 8
Procedura di ammissione
Articolo 3.30 Rinvio
1. Per la procedura di ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX si
rinvia a quanto previsto dalla procedura di ammissione di un operatore in qualità di
Market Maker, Sezione 2 Capo 5 del presente Titolo.
2. Al fine di deliberare l’ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX
l’Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo
3.29 comma 2 e 3.
Capo 9
Operatività nel mercato
Articolo 3.31 Rinvio
1. Per l’operatività nel mercato dello Specialist si rinvia a quanto previsto per l’operatività
nel mercato del Market Maker, Sezione 2 Capo 6 del presente Titolo, fatta eccezione per
l’art. 3.22, commi 2, 3, 4 e 5, l’art. 3.23 e l’art. 3.28.
Articolo 3.32 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi
Lo Specialist ha l’obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i
quali supporta la liquidità, proposte di negoziazione, in acquisto e in vendita, a prezzi
significativi, generate dalla medesima quota durante l’orario di negoziazione continua,
per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A. (obblighi
di quotazione). Le quantità minime sono stabilite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in modo da
rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi degli Specialist e sono indicate nella
TLXNews. I prezzi si considerano significativi quando coerenti con le caratteristiche degli
strumenti finanziari contribuiti e con le condizioni di mercato.
1.
Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari,
l’obbligo di cui al comma 1 può, su espressa richiesta dello Specialist al momento della
presentazione della domanda di estensione dell’operatività, essere limitato alla mera
attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata nella TLXNews.
2.
3. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di
negoziazione immessa dallo Specialist sul book di uno strumento al di sotto della
quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, lo Specialist non è
tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque
per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto.
4. Per i soli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) non
quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità oppure definiti come
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46
obbligazioni bancarie non eurobond, lo Specialist può esporre esclusivamente proposte
di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il
quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro 500.000 di valore nominale, nel caso
di obbligazioni e altri titoli di debito, o a euro 500.000 di controvalore calcolato sulla
base del prezzo di chiusura del giorno precedente nel caso di covered warrants e
certificates, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare
l’attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di
mercato di pubblico dominio. In tal caso, lo Specialist si impegna a segnalare all’Unità di
Supervisione la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in
acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnala il
venir meno della circostanza medesima.
5. Lo spread di una coppia di proposte di negoziazione generate dalla medesima quota è
calcolato come differenza tra il prezzo della proposta in vendita e della proposta in
acquisto.
Il limite massimo di spread è calcolato come percentuale del prezzo di chiusura dello
strumento rilevato il giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione,
secondo la seguente tabella:
6.
Prezzo di chiusura in €
≤ 0,003
0,0031 - 0,03
0,0301 - 1,5
1,5001 – 3
3,0001 – 30
> 30,0000
Spread massimo
Nessun limite
50%
20%
15%
7,5%
3,5%
Gli obblighi di spread si applicano esclusivamente ai Covered warrant ed ai certificates,
fatta eccezione per:
a) i covered warrant esotici;
b) i covered warrant o i certificates aventi come sottostante uno o più strumenti
finanziari o indici caratterizzati, in particolari periodi della negoziazione, da una
liquidità o significatività dei prezzi non idonea al mantenimento di spread
contenuti nei limiti massimi stabiliti.
7.
8. Lo Specialist può richiedere l’esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità, qualora
sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell’attività di
market making (fast market).
L’Unità di Supervisione valuta la richiesta dello Specialist e dispone, nel caso,
l’esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione.
9.
Articolo 3.33 Obblighi informativi
1. Lo Specialist comunica tempestivamente all’Unità di Supervisione, via mail all’indirizzo
[email protected], le seguenti informazioni concernenti certificate, covered
warrant e obbligazioni bancarie non Eurobond dei quali supporta la liquidità:
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a) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione
periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata;
b) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a
scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle
cedole, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione;
c) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale
nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non
rimborsati, nonché l’ammontare residuo in circolazione;
d) per gli strumenti finanziari per cui l’emittente si riserva la facoltà di rimborso
anticipato sullo strumento finanziario (clausola “callable”), la volontà ed i termini di
esercizio del rimborso anticipato;
e) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al
verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all’emittente, l’avvenuta
trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso;
f) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella
composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In
particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul
sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena
conosciuti, i relativi fattori di rettifica;
g) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di
determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell’evento o
l’esercizio della facoltà, che ha causato l’estinzione dello strumento finanziario.
Sezione 4
Disposizioni comuni a tutti gli Aderenti concernenti il regolamento
delle operazioni
Capo 10 Regole di condotta per gli Aderenti che intendono operare sul
segmento avente ad oggetto gli strumenti finanziari accentrati presso
Euroclear e Clearstream
Articolo 3.34 Obbligo di mantenimento di una struttura organizzativa
adeguata per la gestione dei processi operativi di netting bilaterale, di
comunicazione e gestione dei fail
1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle
operazioni presso Euroclear e Clearstream, devono obbligatoriamente dotarsi e
mantenere nel tempo una struttura organizzativa adeguata a concorrere:
1) al buon funzionamento dei processi di netting bilaterale, comunicazione e
gestione dei fail;
2) al contenimento del rischio di contagio;
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48
3) alla preservazione della settlement finality delle Istruzioni di Regolamento non
ancora regolate.
Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli Aderenti sono
tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli del presente Capo e delle relative
Comunicazioni Tecniche.
2.
Articolo 3.35 Obblighi di comunicazione al Mercato
1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle
operazioni presso Euroclear e Clearstream devono comunicare:
1) su base quotidiana, l’elenco di Istruzioni di Regolamento secondo le disposizioni
contenute nell’apposita Comunicazione Tecnica;
2) informazioni ad hoc, a fronte di richieste specifiche inoltrate da EuroTLX.
2. Gli Aderenti sono tenuti a fornire le informazioni di cui ai punti 1 e 2 del comma
precedente, essenziali all’attività del Mercato di monitoraggio e gestione dei Fail, nei
termini stabiliti nell’apposita Comuncazione Tecnica o eventualmente comunicati dall’UO
di Supervisione.
Articolo 3.36 Obbligo di contenimento dei Fail
1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle
operazioni presso Euroclear e Clearstream devono:
1) adottare le misure organizzative ritenute più opportune per contenere i Fail
nell’ambito di proporzioni fisiologiche, sia in termini di numero, quantitativi interessati,
durata;
2) adoperarsi per una tempestiva risoluzione dei Fail provocati.
Articolo 3.37 Obbligo di attribuzione di cedole e rimborsi da corrispondere in
caso di Fail
In caso di Fail, gli aderenti devono attribuire cedole e rimborsi da corrispondere
prendendo come riferimento la data originaria di regolamento dei singoli contratti
eseguiti sul Mercato EuroTLX componenti l’istruzione in Fail, rettificati degli eventuali
effetti economici e fiscali.
1.
Articolo 3.38 Obbligo di scorporo
1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle
operazioni presso Euroclear e Clearstream devono su base quotidiana, eseguire le
istruzioni di scorporo contenute nell’elenco messo a disposizione di ciascun Aderente
secondo le disposizioni contenute nell’apposita Comunicazione Tecnica.
2. Gli Aderenti, a fronte di richieste di scorporo da parte di EuroTLX, sono tenuti ad
effettuare gli scorpori che permettono il regolamento di contratti effettivamente
regolabili, secondo i criteri specificati dall’apposita Comunicazione Tecnica.
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49
Capo 11 Procedura di Buy-in e Sell-out
Articolo 3.39 Facoltà di attivazione della procedura di Buy-in e Sell-out
Qualora ricorrano le condizioni previste dall’apposita Comunicazione Tecnica, gli
Aderenti che non hanno potuto regolare i contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX a causa
di inadempienza della loro controparte di mercato, possono attivare nei confronti di
quest’ultima la procedura di Buy-in o Sell-out definita nella medesima Comunicazione
Tecnica.
1.
Titolo 4. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni
Articolo 4.1 Condizioni generali
1. Le negoziazioni sugli strumenti finanziari si svolgono, per lotti minimi o loro multipli,
secondo la modalità della negoziazione continua.
Articolo 4.2 Lotti minimi
1. I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all’atto dell’ammissione
dello strumento finanziario.
I lotti minimi possono essere modificati in un momento successivo all’ammissione,
dandone pronta notizia al pubblico. La comunicazione al pubblico riporta la data a
partire dalla quale decorrono i nuovi quantitativi minimi.
2.
Articolo 4.3 Orari di negoziazione
1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha stabilito i seguenti orari di negoziazione:
Tipologia di strumenti finanziari
Certificati rappresentativi di azioni di cui all’art.
2.5 comma 1
Certificate, covered warrant e obbligazioni
bancarie non Eurobond
Tutti gli altri titoli
Apertura
Chiusura
10.00
16.30
9.00
17.30
9.00
18.00
2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto indicato al
comma 1 per specifiche giornate di negoziazione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al
pubblico, con ragionevole anticipo, le giornate di negoziazione interessate ed i relativi
orari di negoziazione.
Articolo 4.4 Fase di pre-negoziazione
1. Al fine di procedere ad un’efficace operatività anche nelle prime fasi di contrattazione,
a partire da quindici minuti antecedenti l’apertura delle negoziazioni è prevista una fase
di pre-negoziazione, alla quale sono abilitati ad immettere quote solo i soggetti che
supportano la liquidità interessati.
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50
Durante la fase di pre-negoziazione le proposte di negoziazione immesse sono validate
ed esposte sul book degli strumenti, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo
per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite, ma non concludono
contratto mediante abbinamento con proposte di segno opposto, fino all’avvio della
negoziazione continua. Il mercato invia agli Aderenti, mediante le strutture di supporto
alla piattaforma di negoziazione, una notifica di apertura della negoziazione continua.
Durante la fase di pre-negoziazione, gli ordini immessi con limite di prezzo e senza limiti
di prezzo sono rifiutati.
2.
Articolo 4.5 Abbinamento delle proposte in negoziazione continua
Le proposte di negoziazione inserite sono automaticamente disposte nel book di
negoziazione relativo allo strumento finanziario indicato, secondo un criterio decrescente
rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite. A parità di
prezzo, l’ordinamento è effettuato sulla base della priorità temporale rappresentata
dall’orario di immissione delle proposte.
1.
La conclusione dei contratti per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità
disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di negoziazione di segno
contrario presenti nel book di negoziazione e disposte secondo i criteri descritti al
comma 1. In particolare:
a) le proposte di negoziazione in acquisto immesse con limite di prezzo generano
contratti tramite l’abbinamento con proposte in vendita aventi prezzo pari o
inferiore; le proposte di negoziazione in vendita immesse con limite di prezzo
generano contratti tramite l’abbinamento con proposte in acquisto aventi prezzo
pari o superiore;
b) gli ordini immessi senza limite di prezzo generano contratti tramite l’abbinamento
con proposte di segno opposto aventi prezzo pari al miglior prezzo presente sul
book di negoziazione al momento dell’immissione.
2.
3. Una proposta al meglio eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità
non eseguita ed assume un prezzo pari al prezzo dell’ultimo contratto concluso. Una
proposta a prezzo limitato eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità
non eseguita.
Il prezzo di conclusione di un contratto mediante l’abbinamento automatico di
proposte di negoziazione è pari a quello della proposta avente priorità temporale
superiore.
4.
5. I contratti eventualmente conclusi tra Market Maker saranno cancellati da EuroTLX
S.I.M. S.p.A..
Articolo 4.6 Modalità di negoziazione
1. Le negoziazioni su azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di
rischio, diritti di opzione, covered warrant, certificates e quote o azioni di OICR
avvengono per il loro prezzo unitario, indipendentemente dal proprio valore nominale.
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51
Le negoziazioni su obbligazioni e altri titoli di debito e asset backed securities
avvengono esprimendo il valore corrente in percentuale del valore nominale del titolo,
posto quest’ultimo convenzionalmente pari a 100 (negoziazione in centesimi).
2.
3. Con riferimento agli strumenti finanziari dotati di cedola interessi negoziati a corso
secco, il valore pagato dall’acquirente, ovvero ricevuto dal venditore a seguito della
conclusione di un contratto, sarà incrementato del rateo di interessi calcolato secondo
una delle modalità previste all’articolo 6.3 del presente Regolamento.
4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvederà a comunicare al pubblico tramite TLXNews la
modalità di negoziazione degli strumenti finanziari dotati di cedola interessi.
Articolo 4.7 Tick di negoziazione
1. I prezzi delle proposte di negoziazione per ogni singolo strumento possono variare per
valori pari o multipli dei “tick”, in particolare:

Azioni, Certificati rappresentativi di azioni, Diritti di Opzione, Covered Warrant,
Certificates e Quote o Azioni di OICR:
Prezzo della proposta
in €
≤ 0,0029
0,0030 - 0,2999
0,3000 - 1,4999
1,5000 - 2,9999
≥ 3,0000
Tick
0,0001
0,0005
0,0010
0,0050
0,0100

Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni
Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato, Titoli
Atipici e Asset Back Securities: 0,01.
 BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) e CTZ (Certificati di credito del Tesoro Zero
coupon): 0,001.
2. Con cadenza almeno semestrale l’Unità di Supervisione determina l’elenco degli
strumenti finanziari negoziati con tick pari a un millesimo che non appartengano alle
tipologie BOT (Buoni ordinari del Tesoro) e CTZ (Certificati di Credito del Tesoro Zero
coupon) dandone comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni di Mercato sul
sito internet www.eurotlx.com. L’Unità di Supervisione si atterrà ad inserire nell’elenco di
cui sopra solo Titoli di Stato italiani appartenenti alle tipologie BTP e CCT, con vita
residua inferiore ai 3 anni.
3. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può stabilire o modificare il tick di negoziazione delle
Obbligazioni ed altri titoli di debito dandone comunicazione al pubblico nella sezione
Comunicazioni di Mercato sul sito internet www.eurotlx.com.
Articolo 4.8 Proposte di negoziazione immesse da Intermediari (ordini)
1. Gli Intermediari inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l’immissione
di ordini. Gli ordini contengono almeno le informazioni relative:
a) allo strumento finanziario;
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b)
c)
d)
e)
alla quantità;
al segno dell’operazione (acquisto/vendita);
alle condizioni di prezzo;
al tipo del conto (proprio/terzi).
Gli ordini possono essere immessi con limite di prezzo (a prezzo limitato) o senza
limite di prezzo, nelle due modalità, al meglio (market to limit) e any price (market).
2.
3. L’immissione di ordini al meglio (market to limit) è rifiutata qualora non sia presente
sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato e non sia stato concluso
nessun contratto nel corso della giornata di negoziazione. Qualora, invece, non sia
presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato ma sia stato
concluso almeno un contratto nel corso della giornata di negoziazione, l’ordine al meglio
assume il prezzo dell’ultimo contratto concluso. Nel caso in cui non siano presenti sul
book proposte di negoziazione a prezzo limitato di segno contrario e vi siano proposte di
negoziazione a prezzo limitato dello stesso segno, l’ordine al meglio assume prezzo al
tick superiore al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento
dell’immissione.
4.
A differenza dell’altra tipologia di ordini senza limite di prezzo (market to limit), di cui
al comma 3, l’ordine immesso con la modalità any price (market) viene eseguito ai
migliori prezzi disponibili, sino a quando non è eseguito completamente o finché il book
non è vuoto e la parte residua viene eliminata dal book.
5.
Per gli ordini con limite di prezzo (a prezzo limitato) o al meglio (market to limit)
possono essere previste le seguenti modalità di esecuzione:
a) valido fino alla cancellazione automatica;
b) valido fino alla data specificata.
TLX comunicherà la data di entrata in vigore della modalità di esecuzione di cui alla lett.
b) del presente comma dandone comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni
di Mercato sul sito internet www.eurotlx.com.
6.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, per la tipologia di ordini con limite di
prezzo, sono previste le ulteriori modalità di esecuzione:
a) fill or kill – l’ordine viene eseguito con l’intera quantità al prezzo specificato o
migliore, oppure cancellato completamente;
b) fill and kill – l’ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile al prezzo
specificato o migliore e la rimanenza viene eliminata.
7.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, per la tipologia di ordini al meglio (market
to limit), sono previste le ulteriori modalità di esecuzione:
a) fill or kill – l’ordine viene eseguito con l’intera quantità al miglior prezzo
disponibile, oppure cancellato completamente;
b) fill and kill – l’ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile al miglior
prezzo disponibile e la rimanenza viene eliminata.
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53
8.
Per la tipologia di ordini any price (market), sono previste le seguenti modalità di
esecuzione:
a) fill or kill – l’ordine viene eseguito con l’intera quantità ai migliori prezzi
disponibili, oppure cancellato completamente;
b) fill and kill – l’ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile ai
migliori prezzi disponibili e la rimanenza viene eliminata.
Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di
supporto alle negoziazioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può imporre limiti all’immissione degli
ordini, comunicandoli agli Intermediari interessati.
9.
Articolo 4.9 Proposte di negoziazione immesse dai Liquidity Provider (quote)
1. I Liquidity Provider soggetti che supportano la liquidità inseriscono le proprie proposte
di negoziazione mediante l’immissione di quote. Le quote contengono almeno le
informazioni relative:
a) allo strumento finanziario;
b) alla quantità in acquisto e in vendita;
c) al prezzo in acquisto e in vendita.
2.
Le quote possono essere immesse solo con limite di prezzo (a prezzo limitato).
4. Ogni Liquidity Provider può essere esposto sul book di uno strumento finanziario solo
con una proposta di negoziazione in acquisto ed una in vendita generati dalla medesima
quota.
Articolo 4.10 Richieste di proposte di negoziazione ai Liquidity Provider
1. Ogni Liquidity Provider a seguito della richiesta da parte di un Aderente che non
riscontri sul book di uno strumento finanziario la presenza di una quantità sufficiente alle
proprie esigenze di acquisto o vendita, può inserire una proposta di negoziazione di
segno contrario e di pari quantità a quella concordata dall’Aderente, a condizione che il
prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e
quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato, estremi esclusi.
2. Il Liquidity Provider comunica all’Unità di Supervisione le informazioni relative ai
contratti conclusi di cui al comma precedente entro l’inizio della giornata successiva di
negoziazione, mediante invio di e-mail all’indirizzo: [email protected].
Articolo 4.11 Prezzo di chiusura
1. Il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario è pari alla media aritmetica delle
proposte di negoziazione generate da quote presenti sul book dello strumento al
momento della chiusura del mercato.
2. Qualora sia presente sul book una sola proposta di negoziazione generata da una
quota, il prezzo di chiusura è pari al prezzo della proposta stessa.
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Qualora nessuna proposta di negoziazione generata da una quota sia presente sul
book dello strumento, il prezzo di chiusura è pari al prezzo dell’ultimo contratto concluso
sullo strumento stesso nella giornata di negoziazione, oppure, in assenza di contratti, al
prezzo di chiusura del giorno precedente.
3.
Articolo 4.12 Limiti di variazione dei prezzi
Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le
seguenti regole:
1.
Limite 1: limite massimo di variazione del prezzo delle proposte di negoziazione
rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente
Tipologia di strumenti finanziari
Limite 1 (%)
Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da enti
2
locali dell’area UE e USA.
Obbligazioni non strutturate garantite da uno Stato
membro dell’Unione Europea od emesse da organismi
2
internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte
uno o più Stati membri dell’Unione Europea
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile
2
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi
3
da emittenti non statali
Obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate,
5
obbligazioni cum warrant e titoli atipici
Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie
3
precedenti
Covered Warrant plain vanilla e diritti di opzione
100
Covered Warrant Esotici e Certificates
10
Azioni e certificati rappresentativi di azioni
10
Quote o azioni di OICR
10
Asset backed securities
2
2.
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55
Le proposte di negoziazione che non rispettano tale parametro vengono
automaticamente rifiutate.
3.
4.
Limite 2: limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi sul
medesimo strumento finanziario
Tipologia di strumenti finanziari
Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da
enti locali dell’area UE e USA e titoli sovranazionali
non strutturati.
Obbligazioni non strutturate garantite da uno Stato
membro dell’Unione Europea od emesse da
organismi internazionali a carattere pubblico di cui
facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione
Europea
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso
emessi da emittenti non statali
Obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate,
obbligazioni cum warrant e titoli atipici
Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle
tipologie precedenti
Covered Warrant plain vanilla e Diritti di opzione
Covered Warrant Esotici e Certificates
Azioni e Certificati rappresentativi di azioni
Quote o azioni di OICR
Asset backed securities
Limite 2 (%)
1
1
1
1
3
2
5
5
5
1
5. Le proposte di negoziazione che genererebbero contratti aventi uno scostamento di
prezzo, rispetto al precedente contratto concluso sullo strumento, superiore al limite 2,
vengono automaticamente rifiutate dal mercato.
6. Qualora non siano stati conclusi contratti sullo strumento nella giornata di
negoziazione, il limite 2 è calcolato rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.
7. L'Unità di Supervisione può stabilire i limiti 1 e 2 degli strumenti finanziari in misura
difforme rispetto ai valori definiti nelle tabelle riportate ai precedenti commi 2 e 4, sulla
base della presumibile volatilità, della liquidità e della vita residua dello strumento. In tal
caso, la comunicazione di ammissione dello strumento finanziario, o una successiva
TLXNews, riporta i valori stabiliti da EuroTLX S.I.M. S.p.A..
8.
I Limiti 1 e 2 come definiti nelle tabelle riportate ai commi 2 e 4 non si applicano alle
obbligazioni bancarie la cui liquidità sia supportata da uno Specialist, che siano plain
vanilla con rimborso a scadenza alla pari. Per tali strumenti finanziari il limite 1 sarà
stabilito giornalmente in funzione dell’andamento dei prezzi dei Titoli di Stato italiano di
pari scadenza e di altri parametri tra cui la liquidità dello strumento. I valori così
determinati saranno comunicati al pubblico e agli Aderenti mediante il sito
www.eurotlx.com. A tali strumenti il limite 2 non si applica.
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9. L'Unità di Supervisione può modificare temporaneamente i limiti 1 e 2 su uno o più
strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato.
L'Unità di Supervisione, qualora riscontri il perdurare di particolari condizioni di
mercato, può modificare per più giornate di negoziazione i limiti 1 e 2 relativi a uno o più
strumenti finanziari.
10.
Articolo 4.13 Cancellazione automatica
Al termine di ogni seduta le proposte di negoziazione di cui all’articolo 4.8 punto 3 lett.
a) e ancora presenti sul book sono automaticamente cancellate.
1.
Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di
strumenti finanziari a scadenza
1. La cancellazione dalle negoziazioni avviene automaticamente secondo le seguenti
modalità:
 Covered Warrants, e Certificates: secondo giorno valuta di mercato aperto
antecedente l’ultimo giorno intero di mercato aperto utile ai fini della presentazione
per l’esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari;
 Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni
Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato, Titoli Atipici e Asset Backed
Securities: terzo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso
(anche anticipato) dello strumento finanziario;
 Obbligazioni convertibili: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente
l’ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione (anche anticipata) dello
strumento finanziario.
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Titolo 5. Vigilanza sul mercato
Capo 1 Principi generali
Articolo 5.1 Finalità
1. L’attività di vigilanza su EuroTLX si realizza nella funzione di verifica e controllo del
rispetto del presente Regolamento e delle Comunicazioni Tecniche, nonché in tutti gli
atti successivi conseguenti a dette funzioni nell’ottica di assicurare un regolare ed
efficiente svolgimento delle attività di mercato.
2.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. svolge l’attività di vigilanza attraverso l’Unità di Supervisione.
Articolo 5.2 Comunicazioni con l’Unità di Supervisione
1. Le richieste ed ogni altro tipo di comunicazione da parte dell’Aderente verso l’Unità di
Supervisione devono essere effettuate a mezzo comunicazione telefonica al n. +39-0230301429, salvo nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento dispongano
diversamente.
Capo 2 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi
Articolo 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi
1. L’Unità di Supervisione dispone attività di controllo specifiche per l’operato dei soggetti
che supportano la liquidità al fine di verificare il rispetto degli obblighi di liquidità ad essi
imposti.
2. Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi di quotazione continua e di quantità
minima di cui all’art. 3.23 e all’art. 3.32, l'Unità di Supervisione tiene conto su base
mensile, di valori inferiori al 90% della performance complessiva del Liquidity Provider e
di valori inferiori, su più del 10% degli strumenti contribuiti, al 70% della performance
calcolata sui singoli strumenti finanziari. A tal fine l’Indicatore di Performance è calcolato
come segue:
Indicatore di Performance (%) = 1 – (0.7 * MTA_ratio + 0.3 * QTY_ratio)
dove:
MTA_ratio: calcolato in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli
obblighi di quotazione in via continuativa, al netto delle esenzioni per
fast market e delle esenzioni in vendita;
QTY_ratio: calcolato in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli
obblighi di quantità minima;
Ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di spread di cui all’art.
3.32, l'Unità di Supervisione esegue un monitoraggio nel continuo degli spread tra le
proposte di negoziazione in acquisto ed in vendita facenti parte delle medesime quote.
In caso di violazione, l’Unità di Supervisione chiede l’immediato ripristino di condizioni
conformi a tali obblighi.
3.
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58
Ai fini della valutazione del rispetto della significatività dei prezzi di cui all’art. 3.23 e
all’art.3.32, l'Unità di Supervisione esegue un monitoraggio nel continuo dei prezzi delle
proposte di negoziazione immesse nel mercato EuroTLX, tenendo conto del contesto di
mercato e dell’informativa on going. L’Unità di Supervisione si riserva la possibilità di
richiedere chiarimenti, anche per iscritto, sui prezzi delle proposte inviate nonché
richiedere ai Liquidity Provider l’astensione dall’operatività sino al ripristino di proposte di
negoziazione a prezzi significativi.
4.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di liquidità comporta l’esperimento di richieste di
chiarimento al Liquidity Provider interessato. In caso di ripetute violazioni degli obblighi
di liquidità o al verificarsi, in assenza di valide giustificazioni documentate, di ripetute
situazioni di astensione di cui al comma precedente può essere avviato un procedimento
disciplinare.
Capo 3 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di
negoziazione
Articolo 5.4 Condizioni generali
1. L’Unità di Supervisione può modificare le condizioni di svolgimento delle contrattazioni
di cui al precedente Titolo 4, anche per singoli strumenti finanziari, qualora ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) la carenza di informazioni su un emittente o su un particolare strumento
finanziario renda necessario il reperimento di ulteriori informazioni, al fine di
assicurare un’adeguata trasparenza;
b) siano rilevati comportamenti potenzialmente anomali da parte di un Aderente,
tali da rendere necessari ulteriori chiarimenti, nell’ottica di tutelare il complesso
degli investitori;
c) eventi politici, economici, sociali o specificamente inerenti il mercato dei capitali
siano tali da influire in modo rilevante sull’ordinato svolgimento delle
contrattazioni;
d) il limite 1 e/o il limite 2 di cui all’articolo 4.12 non consentano un regolare ed
efficiente svolgimento delle contrattazioni;
e) ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare
funzionamento del mercato.
Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 5.4, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può valutare
l’opportunità di:
a) ridurre o prolungare gli orari di contrattazione, dandone pronta comunicazione al
pubblico;
b) modificare le altre condizioni di negoziazione, purché non causino diretto
pregiudizio agli investitori;
sospendere o riattivare le contrattazioni, dandone pronta comunicazione al pubblico.
Nel valutare l’opportunità di adottare una delle misure di cui al comma 1, l’Unità di
Supervisione fa principalmente riferimento:
2.
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59
a) alle quantità negoziate su EuroTLX, ai prezzi e alla volatilità fatta registrare dal
singolo strumento finanziario anche in rapporto a strumenti similari;
b) alla liquidità attuale dello strumento;
c) al grado di trasparenza dell’informativa garantita dall’emittente.
Capo 4 Interventi sulle proposte di negoziazione
Articolo 5.6
Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta
dell’Aderente
1. L’Unità di Supervisione può disporre o effettuare la cancellazione delle proposte di
negoziazione immesse da un Aderente per la quantità ancora esposta sul book, su
richiesta dello stesso qualora, a causa di una propria disfunzione tecnica, l’Aderente non
sia in grado di revocare tale proposta.
L’Aderente che richieda la cancellazione di una o più proposte di negoziazione è tenuto
a fornire prontamente all’Unità di Supervisione i dati che consentano una veloce ed
univoca individuazione delle proposte.
2.
Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
1. L’Unità di Supervisione può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione
per la quantità ancora esposta sul book, che siano tali da impedire l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni, qualora l’Aderente che le ha immesse, su richiesta
dell’Unità di Supervisione, non sia in grado di confermarle o cancellarle entro un
ragionevole intervallo di tempo o qualora rilevi che il prezzo delle proposte di
negoziazione risulti essere manifestamente errato.
L'Unità di Supervisione provvede ad inviare all'Aderente i dettagli delle proposte di
negoziazione cancellate.
2.
Capo 5 Gestione degli errori
Articolo 5.8 Disposizioni generali
1. L’Unità di Supervisione può disporre e effettuare:
a) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato nel tempo intercorrente tra la
disposizione e l’effettiva efficacia tecnica sul mercato di una propria decisione al fine di
evitare un grave pregiudizio per il complesso degli investitori, dandone comunicazione al
pubblico ed alle controparti interessate mediante il sito www.eurotlx.com;
b) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato, qualora:
(i) l’Aderente che ha immesso una proposta di negoziazione in modo errato che ha
generato uno o più contratti, ne dia immediata comunicazione all’Unità di Supervisione e
richieda un intervento sui contratti derivanti dalla proposta errata, e ricorrano i requisiti
previsti all’articolo 5.10.;
(ii) ricorrano i requisiti previsti all’articolo 5.9.
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60
Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti
1. Gli Aderenti che intendano, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti,
cancellare uno o più contratti conclusi sul mercato ne fanno richiesta all’Unità di
Supervisione via mail all’indirizzo [email protected] entro 30 minuti dalla chiusura
del mercato della giornata stessa in cui i contratti sono stati conclusi. L’Unità di
Supervisione provvede ad operare la cancellazione.
L’Unità di Supervisione comunica agli Aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura
di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando i dettagli
dei contratti cancellati.
2.
3. L’Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà
comunicazione al pubblico mediante il sito www.eurotlx.com.
Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti
1. Gli Aderenti che intendano richiedere la cancellazione di uno o più contratti conclusi sul
mercato e non dispongano del consenso della controparte, richiedono l’avvio di una
procedura di gestione degli errori da parte dell’Unità di Supervisione.
2.
L’Unità di Supervisione verifica:
a) se la comunicazione dell’errore sia stata fornita prontamente (si intende per tale
una comunicazione giunta entro un’ora dalla conclusione del contratto);
b) se le proposte di negoziazione giunte sul mercato siano il frutto di errori evidenti.
A tal fine, non è considerato errore evidente l’immissione di un ordine avente
quantità inadeguata rispetto al profilo di rischio ed alle possibilità di investimento
del committente finale dell’ordine.
Sono cancellati tutti i contratti conclusi a prezzi eccedenti il massimo realizzabile a
scadenza dall’acquirente per i quali sia stata avviata la procedura di gestione degli errori
su richiesta dell’Aderente che ha commesso l’errore.
3.
4. Nei casi diversi dall'ipotesi prevista al comma 3, l’Unità di Supervisione verifica
preliminarmente l’esistenza del consenso della controparte, procedendo, in caso positivo,
alla cancellazione del contratto.
Nei casi diversi dalle ipotesi previste ai comma 3 e 4, l’Unità di Supervisione cancella i
contratti i cui prezzi siano superiori o inferiori ai livelli soglia previsti di seguito, qualora
la perdita attesa dell’Aderente che ha fatto richiesta di cancellazione sia superiore a
2.000 euro. Concorrono cumulativamente al raggiungimento dell’importo le perdite
attese su contratti generati da un insieme di proposte di negoziazione la cui immissione
errata è imputabile alla medesima causa, purché i contratti oggetto di richiesta di
cancellazione siano stati conclusi in un intervallo temporale massimo di 3 minuti.
5.
La perdita attesa per l’Aderente derivante dall’immissione di una proposta di
negoziazione errata è calcolata come:
n
PA  | ( pi * qi ) - K * q tot |
i 1
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61
Dove:
PA = perdita attesa;
pi = prezzo al quale è stato concluso l’i-esimo contratto generato dall’errore di
immissione della proposta;
qi = quantità eseguita nell’i-esimo contratto generato dall’errore di immissione della
proposta;
qtot = quantità totale eseguita a seguito dell’errore di immissione della proposta, pari a
n
q ;
i 1
i
n = numero di contratti generati dall’errore di immissione della proposta;
K = prezzo di riferimento per il calcolo della perdita attesa.
Il valore di K è determinato secondo una delle seguenti metodologie scelte valutando le
condizioni di liquidità, volatilità, comparabilità dello strumento, qualora applicabili:
a) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti che supportano la
liquidità sullo strumento al momento dell’inserimento della proposta errata;
b) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti che supportano la
liquidità sullo strumento al momento della richiesta di cancellazione dei contratti;
c) media ponderata per le quantità, delle tre migliori proposte bid/ask presenti sul
book dello strumento al momento dell’inserimento della proposta errata;
d) media ponderata per le quantità, dei prezzi dei contratti precedenti e successivi
ai contratti conclusi a seguito dell’inserimento dell’ordine errato;
e) valore dello strumento finanziario su altra Sede di negoziazione , al momento
dell’immissione della proposta errata;
f) valore teorico dello strumento finanziario, calcolato anche richiedendo l’ausilio di
alcuni soggetti che supportano la liquidità competenti non coinvolti nella gestione
dell’errore, o attraverso l’utilizzo di modelli a disposizione di EuroTLX S.I.M.
S.p.A.;
g) valore di titoli similari per caratteristiche, osservabili sul mercato EuroTLX;
h) valore reso disponibile da servizi d’informazione;
i) per le azioni di cui all’articolo 2.5 comma 2, prezzo di chiusura del giorno
precedente.
Al fine del calcolo della perdita attesa il livello soglia viene calcolato nel seguente modo:
- Contratti conclusi su azioni, certificati rappresentativi di azioni, diritti di opzione,
obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR: 5% del valore del fattore K.
- Contratti conclusi su covered warrant e certificates: secondo la seguente tabella:
K
≤ 0,0029
0,0030 - 1,4999
1,5000 - 2,9999
3,0000 – 29,9999
> 30,0000
Livello soglia
superiore = 100%
inferiore = 50%
25%
20%
10%
5%
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62
- Contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali
dell’area UE e USA e titoli sovranazionali è stabilito secondo la seguente tabella:
Vita residua a K (in centesimi)
scadenza (gg)
30,001
≤ 30,000
60,000
≤ 365
1,50%
0,75%
366-730
2,50%
1,25%
731-1095
3,25%
1,50%
1096-1825
4,00%
2,00%
1826-2556
5,00%
2,50%
2557-3650
5,75%
3,00%
> 3650
6,75%
3,50%
– 60,001
90,000
0,50%
0,75%
1,00%
1,50%
1,75%
2,00%
2,25%
– 90,001
120,000
0,40%
0,60%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
–
> 120,000
0,30%
0,50%
0,60%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
- Contratti conclusi su Asset Backed Securities, Obbligazioni, Obbligazioni Cum Warrant e
altri titoli di debito, eccetto strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi
precedenti, secondo la seguente tabella:
Vita residua a K (in centesimi)
scadenza (gg)
30,001
≤ 30,000
60,000
≤ 365
4,00%
2,00%
366-730
6,00%
3,00%
731-1095
7,50%
3,75%
1096-1825
9,00%
4,50%
1826-2556
10,00%
5,00%
2557-3650
12,00%
6,00%
15,00%
8,00%
> 3650
– 60,001
90,000
1,25%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
5,00%
– 90,001
120,000
1,00%
1,50%
1,75%
2,25%
2,50%
3,00%
4,00%
–
> 120,000
0,75%
1,00%
1,50%
1,75%
2,25%
2,50%
3,00%
L’Unità di Supervisione comunica agli Aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura
di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando, nel caso
di cancellazione di contratti conclusi, i dettagli dei contratti stessi.
.6.
7. L’Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà
comunicazione al pubblico mediante il sito www.eurotlx.com.
Capo 6 Controllo dei processi di regolamento delle operazioni
Articolo 5.11 Monitoraggio del rischio di contagio
L’Unità di Supervisione, relativamente al regolamento delle operazioni effettuate sul
segmento caratterizzato dal regolamento delle stesse presso Euroclear e Clearstream,
svolge un monitoraggio delle Istruzioni di Regolamento in Fail, attraverso controlli basati
su soglie temporali e di quantità, finalizzato all’individuazione di istruzioni che,
1.
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63
singolarmente o in via combinata con altre, possono risultare critiche in termini di
contenimento del rischio di contagio.
L’Unità di Supervisione, a seguito dei controlli di cui al comma precedente svolti sulla
base delle informazioni ricevute da Euroclear, Clearstream e dagli Aderenti, mette a
disposizione di ogni Aderente l’elenco dei Fail che lo riguardano e che devono essere
oggetto di scorporo ai sensi dell’art. 3.38, nei termini e con le modalità indicate
nell’apposita Comunicazione Tecnica.
2.
L’Unità di Supervisione può altresì inoltrare agli Aderenti richieste di informazioni o di
scorporo specifiche.
3.
Articolo 5.12 Controlli sulle regole di condotta degli aderenti
1. L’Unità di Supervisione verifica il rispetto da parte degli aderenti delle regole di
condotta stabilite dai capi 10 e 11 del presente Regolamento e dalle relative
Comunicazioni Tecniche.
Articolo 5.13 Inibizione temporanea dell’attività di un Aderente sul segmento
degli strumenti finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream
L’Unità di Supervisione può disporre l’inibizione temporanea dell’attività di un Aderente
sul segmento di mercato caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso
Euroclear e Clearstream, qualora l’Aderente non si dimostri in grado di assicurare una
corretta gestione dei compiti a suo carico previsti dal presente Regolamento e
dall’apposita Comunicazione tecnica, e la sua operatività determini una criticità rispetto
al buon funzionamento del processo di netting bilaterale e/o del processo di
comunicazione e gestione dei Fail.
1.
Capo 7 Gestione delle disfunzioni tecniche
Articolo 5.14 Condizioni generali
1. L’attività di verifica del mantenimento di un’adeguata ed efficiente infrastruttura
tecnologica si esplica attraverso il controllo puntuale e costante delle strutture
tecnologiche:
a) di mercato, con particolare riferimento all’attività di negoziazione e abbinamento
delle proposte;
b) di connessione degli Aderenti al mercato;
c) di diffusione delle informazioni rilevanti per la negoziazione;
connesse al funzionamento dei processi di netting bilaterale
d) connesse all’attività di post-trading.
2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. stabilisce le modalità ed i termini di gestione della disfunzione
tecnica che consentano di ripristinare in modo corretto e tempestivo il regolare
svolgimento delle negoziazioni, nell’ottica della più celere risoluzione della disfunzione.
3. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica tempestivamente al pubblico gli interventi adottati
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64
qualora possano avere rilevante impatto sull’attività di negoziazione. EuroTLX S.I.M.
S.p.A. informa tempestivamente la Consob di ogni malfunzionamento rilevante delle
strutture tecnologiche e informatiche che determini condizioni di negoziazione anormali,
e delle misure intraprese per la loro rimozione.
4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa comunque gli Aderenti qualora le misure adottate
possano avere o abbiano avuto influenza sull’operatività degli stessi.
Articolo 5.15 Interventi dell’Unità di Supervisione
1. All’accertamento di una disfunzione tecnica, l’Unità di Supervisione può intervenire
sulle contrattazioni al fine di limitare gli effetti della disfunzione e/o ripristinare la
regolarità delle negoziazioni, ovvero garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e
l’integrità del mercato. In particolare, può:
a) disporre la temporanea sospensione dalle contrattazioni di un Aderente, dandone
immediata comunicazione al pubblico;
b) disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato, dandone
immediata comunicazione al pubblico.
2. L’Unità di Supervisione, in seguito al provvedimento di sospensione, valuta
l’opportunità di cancellare tutti gli ordini presenti sul mercato.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere adottati anche per singolo segmento o
strumento finanziario.
4. Qualora sia impossibilitata a disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni
sul mercato attraverso le normali funzionalità tecniche, l’Unità di Supervisione può
disporre la sospensione tramite comunicazione al pubblico tramite Avviso pubblicato sul
sito internet contenente l’orario di inizio del provvedimento di sospensione. In questo
caso, gli eventuali contratti eseguiti a partire dall’orario indicato nel provvedimento di
sospensione saranno considerati nulli.
Capo 8 Sospensione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari
Articolo 5.16 Condizioni generali
1. L’Unità di Supervisione può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare
la regolarità delle negoziazioni sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione dalle
contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori. La sospensione può
essere decisa anche per assicurare il buon funzionamento dei processi finalizzati al
regolamento delle operazioni e il contenimento del rischio di contagio.
2. Durante il periodo di sospensione dalle contrattazioni, le proposte di negoziazione
inserite dagli Aderenti sullo strumento finanziario sospeso vengono rifiutate e gli obblighi
di liquidità a carico dei Liquidity Provider si considerano sospesi.
3. La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata
superiore a 12 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per
la riammissione, l’Unità di Supervisione provvederà all’avvio della procedura di revoca.
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65
Articolo 5.17 Condizioni di sospensione
1. Nel valutare l’opportunità di sospendere uno strumento dalle contrattazioni, l’Unità di
Supervisione considera prevalentemente:
a) lo scioglimento dell’emittente;
b) lo stato d’insolvenza dell’emittente;
c) l’emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernenti l’emittente da
parte delle autorità competenti;
d) l’eventuale provvedimento di sospensione adottato da società di gestione di altri
mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione;
e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell’emittente sugli
strumenti finanziari contrattati;
f) la trasformazione delle caratteristiche dello strumento finanziario negoziato;
g) la perdita di uno o più requisiti previsti per l’ammissione dello strumento.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di
sospensione dalle negoziazioni e di riammissione attraverso il sito internet
www.eurotlx.com.
2.
Capo 9 Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari
Articolo 5.18 Condizioni generali
1. L’Unità di Supervisione può revocare uno strumento dalla negoziazione in caso di
prolungata carenza di negoziazione, o qualora le condizioni per la sospensione di uno
strumento finanziario risultino definitive, oppure qualora i Liquidity Provider che ne
supportano la liquidità ne facciano richiesta adeguatamente motivata.
Articolo 5.19 Condizioni di revoca
1. Nel valutare l’opportunità di revocare uno strumento dalle negoziazioni , l’Unità di
Supervisione considera prevalentemente:
a) lo scioglimento dell’emittente e/o del garante ;
b) lo stato d’insolvenza dell’emittente e/o del garante;
c) l’emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernente l’emittente e/o del
garante da parte delle autorità competenti;
d) l’eventuale provvedimento di revoca adottato da società di gestione di altri
mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione;
e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell’emittente sugli
strumenti finanziari negoziati;
f) il controvalore e le quantità scambiate su EuroTLX nei precedenti 6 mesi;
g) la frequenza e la continuità degli scambi su EuroTLX nei precedenti 6 mesi;
h) la diffusione tra il pubblico dello strumento;
i) la negoziabilità dello strumento su altre Sedi di negoziazione;
j) la perdita di uno o più requisiti previsti per l’ammissione alla negoziazione dello
strumento.
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L’Unità di Supervisione può deliberare la revoca di uno strumento finanziario ammesso
alla negoziazione qualora lo strumento negoziato su EuroTLX venga ammesso alla
quotazione su un mercato regolamentato dell’Unione Europea ed i Liquidity Provider
richiedano l’esclusione dall’attività di market making.
2.
3. In seguito all’emanazione di un provvedimento di revoca di uno strumento finanziario,
l’Unità di Supervisione può richiedere ai Liquidity Provider di esporre solo proposte di
negoziazione in acquisto per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del
provvedimento di revoca, al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte degli dei
clienti al dettaglio.
Capo 10 Controlli e sanzioni su Aderenti
Articolo 5.20 Condizioni generali
1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può applicare le disposizioni di cui al presente Capo qualora
ritenga che un Aderente abbia agito in violazione del Regolamento o di Comunicazioni
Tecniche vincolanti comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A..
2. Le disposizioni di cui al presente Capo vengono comunque applicate qualora possano
sussistere rilevanti rischi per l’integrità del mercato.
3. L’Unità di Supervisione informa immediatamente la Consob qualora l’attività di
controllo riveli ipotesi di manipolazione, aggiotaggio, insider trading e violazioni
significative del Regolamento e delle comunicazioni tecniche vincolanti.
Articolo 5.21 Controlli specifici sugli Aderenti
1. Nello svolgimento dell’attività di verifica sull’operato degli Aderenti, l’Unità di
Supervisione può:
a) richiedere all’Aderente ogni informazione o documento utile riguardanti l’attività
svolta nel mercato. Se necessario, sarà cura dell’Aderente ottenere dal suo
Aderente interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX
S.I.M. S.p.A.;
b) porre quesiti all’Aderente richiedendo una risposta scritta;
c) porre quesiti richiedendo l’audizione dell’Aderente;
d) in casi ritenuti di particolare gravità, operare ispezioni presso la sede
dell’Aderente;
e) nel caso in cui la prosecuzione dell’attività dell’Aderente possa arrecare grave
danno al mercato, sospendere temporaneamente l’aderente dalle contrattazioni.
2.
Qualora dai controlli effettuati emergano possibili violazioni degli obblighi imposti agli
Aderenti, l’Unità di Supervisione può avviare un procedimento disciplinare davanti
al Collegio dei Probiviri.
Articolo 5.22 Procedimento disciplinare
1. L’Unità di Supervisione, acquisiti tutti gli elementi necessari, può inviare all’Aderente
oggetto di indagine una comunicazione comprendente almeno la descrizione dell’ipotesi
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di violazione, indicandone i presupposti e le motivazioni e fissando un termine entro il
quale l’Aderente può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso il
Collegio dei Probiviri. L’audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 10
giorni di mercato aperto successivi alla richiesta.
2.
Qualora l’oggetto di indagine sia costituito dall’eventuale violazione da parte di un
Aderente interconnesso degli obblighi definiti agli articoli 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, il
procedimento disciplinare si apre nei soli confronti dell’Intermediario. Se necessario, sarà
cura dell’Intermediario ottenere dal suo Aderente interconnesso le informazioni che gli
saranno richieste da EuroTLX S.I.M. S.p.A..
3. L’Unità
di Supervisione informa la Consob dell’avvio di un procedimento disciplinare.
Articolo 5.23 Sanzioni
1. Il Collegio dei Probiviri, al termine del procedimento disciplinare, qualora non sia
prevista una sanzione specifica per l’infrazione commessa, sulla base della gravità
dell’infrazione commessa e della eventuale recidività dei comportamenti sanzionati, può
comminare agli Aderenti le seguenti sanzioni:
a) Richiamo scritto;
b) Sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a euro 100.000;
c) Imposizione di limiti all’operatività;
d) Imposizione di limiti per la negoziazione di nuovi strumenti finanziari;
e) Sospensione dell’attività su uno strumento o una tipologia di strumenti o un
segmento del mercato;
f) Sospensione dall’operatività sul mercato;
g) Revoca dell’Aderente.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d) e), e f), devono indicare la durata del
provvedimento disciplinare adottato. La durata non può eccedere i 6 mesi. Le sanzioni di
cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), sono comminabili anche congiuntamente alla
sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera b).
3.
Il provvedimento disciplinare comunicato all’Aderente riporta almeno:
a) adeguata motivazione che ha indotto EuroTLX S.I.M. S.p.A. a comminare la
sanzione;
b) la data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il
provvedimento disciplinare lo preveda;
c) l’eventuale tempo concesso per l’adeguamento, qualora le sanzioni siano
comminate a seguito di violazioni di tipo organizzativo e/o tecnologico;
d) i termini della sanzione.
4.
La sanzione viene resa pubblica solo in uno dei seguenti casi:
a) l’Aderente sia recidivo rispetto a comportamenti nei confronti dei quali
EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha già adottato altri provvedimenti
detti
comportamenti possano causare rischi per l’integrità del mercato;
b) nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
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5. L’Aderente può impugnare il provvedimento disciplinare davanti ad un collegio
arbitrale, che sarà nominato e che deciderà conformemente a quanto previsto nel
contratto di ammissione a EuroTLX stipulato con EuroTLX S.I.M. S.p.A..
Articolo 5.24 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli
articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Aderente interconnesso
1.
In caso di violazione da parte di un Intermediario o di un suo Aderente interconnesso
anche di uno degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 e, nel caso di un Aderente
interconnesso, l’Intermediario non si sia adoperato entro un congruo lasso di tempo per
far cessare le violazioni all’Aderente interconnesso suo tramite, il Collegio dei Probiviri,
sulla base della gravità dell’infrazione commessa e della eventuale recidiva dei
comportamenti sanzionati, può comminare all’Intermediario Aderente diretto una
sanzione pecuniaria da un minimo di 10.000 € a un massimo di 100.000 €.
2.
La sanzione può essere resa pubblica in caso di particolare gravità dell’infrazione
commessa e in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati.
Art. 5.25 Destinazione delle sanzioni pecuniarie
1. EuroTLX S.I.M. S.p.A comunica al pubblico e agli Aderenti con apposito avviso
pubblicato sul sito internet www.eurotlx.com la destinazione delle sanzioni pecuniarie.
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Titolo 6. Servizi strumentali alle negoziazioni
Capo 1 Servizi di post-Trading
Articolo 6.1 Condizioni generali
1. I diversi sistemi di post-Trading definiscono e caratterizzano i segmenti di mercato. I
contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX aventi ad oggetto strumenti regolati su Express II
sono regolati singolarmente; i contratti aventi ad oggetto strumenti del segmento
caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream sono
regolati attraverso saldi bilaterali generati dal sistema di netting bilaterale.
Coerentemente con quanto disposto dal presente articolo, gli Aderenti autorizzati ad
operare su un solo segmento possono negoziare tra loro solo strumenti finanziari che
siano depositati presso il medesimo sistema di gestione accentrata.
2.
3. Gli Aderenti possono richiedere a EuroTLX l’impostazione di filtri relativamente a
contratti che hanno la caratteristica di avere il medesimo aderente come controparte sia
in acquisto che in vendita. I filtri consentono agli Aderenti che li utilizzano di non inviare
a regolamento i contratti che soddisfano uno dei criteri previsti.
Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e
liquidazione
1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. cura l’invio al sistema di gestione accentrata delle informazioni
necessarie per regolare i contratti conclusi sul mercato . I termini e le modalità di invio
delle informazioni sono disciplinati da accordi stabiliti con il singolo sistema di gestione
accentrata. EuroTLX S.I.M. S.p.A. individua le modalità per il trasferimento delle
informazioni al sistema di gestione accentrata.
2. Il riscontro e la rettifica dei contratti, nonché la successiva liquidazione, seguono le
disposizioni stabilite dai singoli sistemi di gestione accentrata.
EuroTLX S.I.M. S.p.A., al fine di agevolare l’attività di riscontro e rettifica dei contratti
conclusi sul mercato, può utilizzare servizi dedicati a specifiche funzioni, purché operanti
in accordo con i sistemi di gestione accentrata.
3.
I contratti conclusi su EuroTLX possono essere modificati o cancellati solo da EuroTLX
S.I.M. S.p.A. sino al loro regolamento.
4.
Art. 6.3 Modalità di calcolo dei ratei di interesse
Ai fini del seguente Capo si intende per:
a) Giorni rateo effettivi: i giorni effettivi intercorrenti tra la data di godimento della
cedola (esclusa) e la data valuta dell’operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario
di EuroTLX ;
1.
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70
b) Giorni rateo commerciali: i giorni, calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni,
intercorrenti tra la data di godimento della cedola (esclusa) e la data valuta
dell’operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario di EuroTLX;
c) Data valuta: la data di regolamento dell’operazione, stabilita sulla base delle
comunicazioni tecniche indicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A in apposito provvedimento.
2. Per
gli strumenti finanziari che prevedono il calcolo di un rateo di interesse sui
contratti conclusi, EuroTLX S.I.M. S.p.A indica nel provvedimento di ammissione una
specifica modalità di calcolo del rateo scelta tra una delle seguenti:
a) ACT/ACT annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni dell’anno (365
in genere, 366 se l’anno è bisestile) e moltiplicato per i giorni rateo effettivi;
b) ACT/ACT periodale: tasso di interesse periodale del titolo diviso per i giorni del
periodo di riferimento e moltiplicato per i giorni rateo effettivi;
c) ACT/365: tasso di interesse annuo del titolo diviso per 365 e moltiplicato per i giorni
rateo effettivi;
d) ACT/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni del periodo di
riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato per
i giorni rateo effettivi;
e) ACT/360 periodale: tasso di interesse cedolare del titolo diviso per i giorni del periodo
di riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato
per i giorni rateo effettivi;
f) 30E/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso 360 e moltiplicato per il
numero dei giorni rateo commerciali;
g) 30E/360 periodale: tasso di interesse cedolare del titolo diviso per i giorni del periodo
di riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato
per i giorni rateo commerciali.
Capo 2 Servizi di informativa
Articolo 6.4 Finalità
1. Per agevolare le decisioni d’investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle
condizioni di esecuzione delle operazioni su EuroTLX, EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede,
attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione
tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le
condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. opera, compatibilmente con le possibilità tecnologicoorganizzative e le risorse a disposizione, per favorire la massima fruibilità dell’informativa
agli investitori.
2.
Articolo 6.5 Informazioni al pubblico
EuroTLX S.I.M. S.p.A., anche al fine di ottemperare agli obblighi informativi previsti,
rende disponibili a condizioni di prezzo ragionevoli agli investitori che ne facciano
richiesta, tramite le modalità indicate in un’apposita Comunicazione Tecnica, per
ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
1.
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71

Informativa in tempo reale:
a) Codice ISIN con cui viene identificato lo strumento finanziario;
b) TLX Code associato allo strumento finanziario;
c) Descrizione sintetica dello strumento finanziario;
d) fase di negoziazione;
e) stato dello strumento finanziario;
f) prezzi e quantità presenti in acquisto ed in vendita per i 5 migliori livelli di
prezzo;
g) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità
negoziata nella giornata;
h) prezzo di chiusura;
i) Prezzo Minimo e Massimo intraday.

EuroTLX S.I.M. S.p.A mette altresì a disposizione, secondo le modalità comunicate in
un’apposita Comunicazione Tecnica, entro l’inizio della giornata successiva di
negoziazione, i dati riferiti alla giornata precedente, contenenti:
a) numero di contratti conclusi;
b) quantità totale negoziata e relativo controvalore;
c) prezzi minimo e massimo;
d) prezzo di apertura, di chiusura e prezzo dell’ultimo contratto.
Articolo 6.6 Informativa Titolo
tutti gli strumenti finanziari per cui è prevista la redazione di una Informativa Titolo
quale requisito di ammissione, EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede alla redazione ed alla
pubblicazione attraverso il sito internet www.eurotlx.com una Informativa Titolo
concernente le caratteristiche generali di ciascun strumento finanziario, di regola con
informazioni aggiornate al momento dell’ammissione sul mercato EuroTLX dello stesso
strumento finanziario.
1.Per
Articolo 6.7 Comunicazioni del mercato
1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa il pubblico e gli Aderenti delle variazioni intervenute
nell’elenco degli Aderenti ammessi a negoziare su EuroTLX e degli strumenti finanziari
negoziati, a seguito di ammissioni, revoche ed esclusioni, tramite le strutture
informatiche e/o tramite il sito www.eurotlx.com.
Capo 3 Registrazione delle operazioni
Articolo 6.8
Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di
negoziazione
1. Tutti i contratti conclusi su EuroTLX vengono registrati in un apposito archivio
elettronico con almeno le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario
di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato,
quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli Aderenti
acquirenti e venditori, nonché tipo di conto. Nello stesso archivio vengono registrate le
medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione
immesse su EuroTLX .
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73
Titolo 7. Disposizioni finali
Capo 1 Disposizioni varie
Articolo 7.1 Diritto applicabile
1. Il presente Regolamento e i rapporti con gli Aderenti sono soggetti e disciplinati dal
diritto italiano.
Articolo 7.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e
ammessi d’ufficio alla negoziazione su EuroTLX
1. Tutti gli strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX alla data del 31
dicembre 2009 sono ammessi d’ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal 1°
gennaio 2010.
2. Per tutti gli strumenti finanziari ammessi in single listing sul Mercato Regolamentato
TLX e ivi negoziati alla data del 31 dicembre 2009, gli emittenti dei medesimi strumenti
si impegnano ad assumere e rispettare obblighi di informativa on going analoghi nel
contenuto, per quanto applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data
del 31 dicembre 2009 e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli
obblighi di informativa on going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le
variazioni medesime. Agli articoli successivi sono riportate le disposizioni che recepiscono
gli obblighi assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma. Gli obblighi informativi
assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma sono disciplinati, in aggiunta alle
disposizioni del presente Regolamento, da un apposito contratto tra EuroTLX S.I.M.
S.p.A. e l’emittente.
3. Gli emittenti che si assumono impegni ai sensi del precedente comma 2, sono altresì
tenuti a fornire idonea informativa al pubblico della cessazione di attività del Mercato
Regolamentato TLX, dell’ammissione d’ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal
1° gennaio 2010 dei medesimi strumenti, dell’assunzione, ai sensi del presente
Regolamento, di obblighi di informativa on going analoghi nel contenuto, per quanto
applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data del 31 dicembre 2009
e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli obblighi di informativa on
going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le variazioni medesime.
4. Con riferimento agli obblighi assunti ai sensi del precedente comma 2 e 3, gli
emittenti adempiono agli stessi inviando senza indugio comunicazioni all’Unità di
Supervisione via mail all’indirizzo [email protected]. Nel caso di impossibilità di
adempimento mediante la mail, gli obblighi informativi nei confronti di EuroTLX SIM SpA
sono assolti tramite fax al numero 02 30328546.
5. L’Unità di Supervisione mette a disposizione del pubblico le informazioni su fatti
rilevanti di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4, mediante pubblicazione di un comunicato
nella sezione Informativa Emittenti del sito internet www.eurotlx.com. I comunicati
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ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono mantenuti sul sito internet www.eurotlx.com
per un periodo di tempo atto a consentire un’adeguata conoscenza al pubblico.
Trascorso detto periodo, i comunicati rimangono disponibili presso EuroTLX S.I.M.
S.p.A.. I comunicati ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono archiviati da EuroTLX
S.I.M. S.p.A. con modalità che ne garantiscano un’efficace consultazione.
Articolo 7.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti
finanziari originariamente ammessi alla quotazione in single listing sul
Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi
del comma 2 dell’articolo 7.2
1. L’emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi
del comma 2 dell’articolo 7.2, è tenuto all’osservanza degli obblighi informativi previsti
dalla normativa vigente per i titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.
In particolare l’Emittente è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 16
della Direttiva Prospetto e dall’art. 6 della Direttiva MAD.
2. L’emittente collabora con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per rendere disponibile al pubblico
un’efficace e trasparente informativa sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell’articolo 7.2.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere all’emittente di fornire prontamente ogni
informazione che ritenga opportuna per la corretta gestione delle attività di mercato. A
tal fine, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere che l’emittente renda pubblici, con le
modalità da essa stabilite, tali notizie e documenti necessari per l’informazione al
pubblico. Nel caso in cui l’emittente non ottemperi alla richiesta, EuroTLX S.I.M. S.p.A..,
sentito l’emittente, può provvedere direttamente a diffondere tali informazioni, salvo che
l’emittente non opponga, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico
possa derivargli grave danno.
3.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa la Consob, secondo le modalità previste dalla normativa
applicabile oppure concordate tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e la Consob , in merito
all’adempimento degli obblighi previsti ai precedenti comma 1, 2 e 3.
4.
Articolo 7.4 Informazioni sull’esercizio dei diritti
1. L’emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi
del comma 2 dell’articolo 7.2 invia a EuroTLX S.I.M. S.p.A. copia degli avvisi previsti ai
sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti Consob, entro il giorno antecedente la data
di pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale.
Articolo 7.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio
1. L’emittente che intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio sui propri
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2
dell’articolo 7.2 comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i termini e la proposta di durata
dell’offerta allegando copia della bozza del documento di offerta, al fine di predisporre
un corretto monitoraggio dell’operatività sul mercato, nonché pianificare le attività da
svolgere durante l’offerta e successivamente alla chiusura della stessa.
2.
L’emittente offerente comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A., almeno ogni 3 giorni dalla
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data di inizio dell’offerta, le adesioni ricevute dallo stesso, dagli intermediari incaricati e
dai depositari abilitati.
Articolo 7.6 Altre informazioni
1. L’emittente di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del
comma 2 dell’articolo 7.2 comunica tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A.:
a) l’approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione
sociale, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della
delibera, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici;
b) la notizia dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera
assembleare di modifica dell’oggetto sociale, al fine di consentire la realizzazione degli
eventuali interventi tecnici;
c) la delibera di approvazione di modifiche allo Statuto e la versione aggiornata dello
stesso;
d) l’approvazione del progetto di fusione o di scissione, al fine di consentire la
realizzazione degli eventuali interventi tecnici.
e) il proprio assoggettamento a procedure concorsuali;
f) l’aumento/diminuzione del rating fornito da una agenzia di rating indipendente di
livello internazionale, che implica l’acquisto/perdita dello status di “investment grade”
all’emissione o all’emittente stesso;
g) lo scioglimento della società;
h) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione
periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata e
comunque non oltre il secondo giorno antecedente al primo giorno di godimento della
nuova cedola;
i) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a
scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle
cedole, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data nella quale il valore è stato
determinato, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione.
l) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale
nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non
rimborsati, nonché l’ammontare residuo in circolazione, entro il terzo giorno di mercato
aperto antecedente alla data di rimborso;
m) per gli strumenti finanziari per cui l’emittente si riserva la facoltà di rimborso
anticipato sullo strumento finanziario (clausola “callable”), la volontà ed i termini di
esercizio del rimborso anticipato, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla
data di ritiro dei titoli, o, qualora precedente, entro il secondo giorno successivo alla
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data ultima stabilita dal regolamento di emissione per l’esercizio della facoltà;
n) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al
verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all’emittente, l’avvenuta
trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso.
o) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella
composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In
particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul
sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena
conosciuti, i relativi fattori di rettifica
p) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di
determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell’evento o
l’esercizio della facoltà, che ha causato l’estinzione dello strumento finanziario. EuroTLX
SIM S.p.A. provvede a disporre la cancellazione dello strumento dalle negoziazioni con
decorrenza giorno successivo a quello in cui l’evento si è verificato.
Articolo 7.7 Riclassificazione degli Aderenti già operanti al 1° gennaio 2010
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
1. I soggetti autorizzati quali Market Maker ai sensi del Regolamento previgente
sono classificati quali:
a. Market Maker di Classe A sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del
presente Regolamento un Market Maker di Classe A può supportare la
liquidità;
b. Specialist sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente
Regolamento uno Specialist può supportare la liquidità.
2. I soggetti autorizzati quali Top Specialist ai sensi del Regolamento previgente
sono classificati quali:
a. Market Maker di Classe A sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del
presente Regolamento un Market Maker di Classe A può supportare la
liquidità;
b. Specialist sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente
Regolamento uno Specialist può supportare la liquidità.
In deroga a quanto previsto dall’art. 3.28, comma 3, del presente Regolamento,
in sede di prima applicazione il termine di 30 giorni si intende esteso a 180
giorni.
I soggetti autorizzati quali Intermediari e Specialist ai sensi del Regolamento
previgente restano classificati come tali anche ai sensi del presente Regolamento.
2.
Resta inteso che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli Aderenti
già autorizzati ai sensi del Regolamento previgente sono tenuti ad osservare la disciplina
loro applicabile sulla base della riclassificazione intervenuta ai sensi del presente articolo.
3.
Articolo 7.8 Sanzioni
In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 7.2 e seguenti, EuroTLX
S.I.M. S.p.A può avviare nei confronti dell’emittente il procedimento disciplinare previsto
dall’articolo 5.19 e comminare all’emittente le sanzioni previste dall’articolo 5.20 e 5.21.
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77
Capo 2 Introduzione del netting bilaterale
Articolo 7.9 Attivazione del netting bilaterale
1. I termini e le modalità di introduzione del Netting Bilaterale per il regolamento dei
contratti eseguiti su EuroTLX aventi ad oggetto strumenti finanziari appartenenti al
segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e
Clearstream sono definiti da un apposita Comunicazione Tecnica.
Articolo 7.10 Adeguamenti necessari e dichiarazione di adeguatezza
Gli Aderenti che intendono partecipare sul segmento caratterizzato dal regolamento
delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, a seguito dell’introduzione del
sistema di Netting Bilaterale, devono essere in grado di:
1) gestire le modalità di regolamento previste dalle funzionalità di Netting Bilaterale;
2) partecipare al processo di comunicazione e gestione dei Fail, anche con
riferimento alla gestione degli scorpori;
3) tornare alla gestione singola (pre netting) in caso di dichiarazione di Rollback da
parte del mercato.
1.
2. Gli Aderenti operanti su EuroTLX alla data di attivazione del Netting Bilaterale e che
intendono rimanere attivi sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni
presso Euroclear e Clearstream, devono obbligatoriamente fornire ad EuroTLX una
dichiarazione attestante la propria adeguatezza a continuare ad operare sul Mercato
EuroTLX a seguito dell’introduzione del sistema di Netting Bilaterale.
3. Il
contenuto della dichiarazione è definito da un’apposita Comunicazione Tecnica.
Articolo 7.11 Inibizione dell’attività
1. In occasione dell’attivazione del Netting Bilaterale e durante il periodo di Rollback,
l’Unità di Supervisione provvede a disporre la temporanea inibizione di un Aderente ad
operare sugli strumenti finanziari appartententi al segmento caratterizzato dal
regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream nei seguenti casi:
1) mancato invio ad EuroTLX della dichiarazione di adeguatezza prevista dai comma
2 e 3 dell’articolo 7.10;
2) dalla medesima dichiarazione si evince l’inadeguatezza dell’Aderente ad operare
sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e
Clearstream e/o partecipare al processo di comunicazione e gestione dei Fail;
3) a netting bilaterale avviato, l’Aderente si dimostri non in grado di assicurare una
corretta gestione dei compiti a suo carico previsti dal presente Regolamento e
dall’apposita Comunicazione tecnica, e la sua operatività determini una criticità
rispetto al buon funzionamento del processo di netting bilaterale e/o del processo
di comunicazione e gestione dei Fail;
4) in caso di disattivazione del netting bilaterale durante il periodo di Rollback,
l’Aderente non si dimostri in grado di gestire il Rollback.
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78
EuroTLX S.I.M. S.p.A.
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79
Domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e Domanda
di estensione dell’operatività ad ulteriori strumenti finanziari
Ai sensi del Titolo 2 del Regolamento di EuroTLX, l’Aderente
______________________________
CHIEDE
l’ammissione alla negoziazione dei seguenti strumenti finanziari e di poter operare in
qualità di Liquidity Provider sugli stessi strumenti finanziari:
Cod
ice
Isin
Descrizi
one
strume
nto1
Confl
itti
di
inter
esse2
Lotto
Minimo
di
negozia
zione3
Corso di
negozia
zione4
Deposi
taria5
Obblig
hi
di
liquidi
tà6
Base
di
calco
lo7
Chiusur
a
Colloca
mento8
Ammon
tare in
circolaz
ione9
Docume
nti
Inform
ativi10
E SI OBBLIGA
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione
della stessa, all’osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto e in particolare dal
Regolamento e da ogni Comunicazione Tecnica emanata da EuroTLX S.I.M. S.p.A., che
dichiara di ben conoscere, nonché all’osservanza delle successive modifiche e integrazioni
al Contratto e segnatamente al Regolamento ed alle Comunicazioni Tecniche.
1
Inserire una descrizione sintetica dello strumento finanziario.
Inserire “Non presenti” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare una
descrizione dei conflitti di interesse alla presente Domanda.
3
Inserire una proposta di valore minimo del lotto di negoziazione.
2
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80
4
Indicare una proposta per il corso di negoziazione “corso secco”, “corso tel quel” o
“corso misto”, indicando, se necessario, tutte le informazioni necessarie quali ad es. il
periodo relativo ad ogni modalità di negoziazione.
5
Indicare Monte Titoli Express II oppure EuroClear/Clearstream.
6
Ai sensi dell’art. 3.23 o dell’art. 3.32 del Regolamento di EuroTLX, il Liquidity Provider si
impegna a supportare la liquidità in via continuativa sugli strumenti finanziari:
a) in acquisto e in vendita;
b) solo in acquisto (limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi
da emittenti bancari);
c) temporaneamente solo in acquisto (limitatamente agli strumenti finanziari di cui
all’art. 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) del Regolamento di EuroTLX, non quotati
su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità) e a tal fine comunica all’Unità
di Supervisione la disponibilità dello strumento finanziario detenuta in portafoglio.
Indicare a, b oppure c.
7
Indicare una proposta per la base di calcolo.
8
Laddove si disponga dell’informazione, indicare la data di chiusura del collocamento,
oppure allegare l’avviso di chiusura; è facoltà dell’Aderente indicare il numero di
sottoscrittori. Quest’ultima informazione sarà comunque richiesta da EuroTLX qualora
necessaria ai fini dell’ammissibilità dello strumento finanziario ai sensi dell’art. 2.3 comma
2 del Regolamento di EuroTLX.
9
Indicare l’ammontare in circolazione (l’informazione è obbligatoria per le Obbligazioni
bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant).
10
Inserire “Non disponibili” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare i documenti
informativi alla presente Domanda (l’invio dei documenti informativi è obbligatorio per le
Obbligazioni bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant).
Luogo e data
__________________________
Domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari
Ai sensi del Titolo 2 del Regolamento di EuroTLX,
_______________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione alla negoziazione sul Mercato EuroTLX dei seguenti strumenti finanziari:
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81
Descrizione strumento1
Codice Isin
Conflitti di interesse2
1
Inserire una descrizione sintetica dello strumento finanziario.
Inserire “Non presenti” oppure “Allegati” e, in quest’ultimo caso, allegare una
descrizione dei conflitti di interesse alla presente Domanda.
2
Luogo e data
__________________________
Domanda di estensione dell’operatività ad ulteriori strumenti finanziari
Ai sensi del Titolo 2 del Regolamento di EuroTLX, l’Aderente
___________________________________________________________
CHIEDE
di poter operare in qualità di Liquidity Provider sugli strumenti finanziari seguenti:
Cod
ice
Isin
Descrizi
one
strume
nto1
Confl
itti
di
inter
esse2
Lotto
Minimo
di
negozia
zione3
Corso di
negozia
zione4
Deposi
taria5
Obblig
hi
di
liquidi
tà6
Base
di
calco
lo7
Chiusur
a
Colloca
mento8
Ammon
tare in
circolaz
ione9
Docume
nti
Inform
ativi10
E SI OBBLIGA
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione
della stessa, all’osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto e in particolare dal
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82
Regolamento e da ogni Comunicazione Tecnica emanata da EuroTLX S.I.M. S.p.A., che
dichiara di ben conoscere, nonché all’osservanza delle successive modifiche e integrazioni
al Contratto e segnatamente al Regolamento ed alle Comunicazioni Tecniche.
1
Inserire una descrizione sintetica dello strumento finanziario.
Inserire “Non presenti” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare una
descrizione dei conflitti di interesse alla presente Domanda.
3
Inserire una proposta di valore minimo del lotto di negoziazione.
4
Indicare una proposta per il corso di negoziazione “corso secco”, “corso tel quel” o
“corso misto”, indicando, se necessario, tutte le informazioni necessarie quali ad es. il
periodo relativo ad ogni modalità di negoziazione.
5
Indicare Monte Titoli Express II oppure EuroClear/Clearstream.
6
Ai sensi dell’art. 3.23 o dell’art. 3.32 del Regolamento di EuroTLX, il Liquidity Provider si
impegna a supportare la liquidità in via continuativa sugli strumenti finanziari:
d) in acquisto e in vendita;
e) solo in acquisto (limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi
da emittenti bancari);
f) temporaneamente solo in acquisto (limitatamente agli strumenti finanziari di cui
all’art. 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) del Regolamento di EuroTLX, non quotati
su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità) e a tal fine comunica all’Unità
di Supervisione la disponibilità dello strumento finanziario detenuta in portafoglio.
Indicare a, b oppure c.
7
Indicare una proposta per la base di calcolo.
8
Laddove si disponga dell’informazione, indicare la data di chiusura del collocamento,
oppure allegare l’avviso di chiusura; è facoltà dell’Aderente indicare il numero di
sottoscrittori. Quest’ultima informazione sarà comunque richiesta da EuroTLX se al
momento della presentazione della presente Domanda gli strumenti finanziari non
risultino già negoziati sul mercato EuroTLX e qualora sia necessaria ai fini
dell’ammissibilità dello strumento finanziario ai sensi dell’art. 2.3 comma 2 del
Regolamento di EuroTLX.
9
Indicare l’ammontare in circolazione (l’informazione è obbligatoria per le Obbligazioni
bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant).
10
Nel caso di strumenti finanziari non già negoziati sul mercato EuroTLX, inserire “Non
disponibili” oppure “Allegati”, e in quest’ultimo caso allegare i documenti informativi alla
presente Domanda (l’invio dei documenti informativi è obbligatorio per le Obbligazioni
bancarie non eurobond, i Certificate e i Covered Warrant che al momento della
presentazione della presente Domanda non risultino già negoziati sul mercato EuroTLX).
2
Luogo e data
__________________________
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83
ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO
DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI INTERMEDIARIO AL SISTEMA
MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO “EUROTLX”, GESTITO DA EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
Carta intestata Operatore
Spettabile
EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano
Luogo e data
Gentili Signori,
la scrivente (di seguito “l’Operatore”), _____________________________________________,
con sede a ____________________ in __________________________________________
iscritta all’Albo delle________________________ al n°___________________, capitale sociale
_______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese di _________________
al n° ________________,C.F. __________________________, P. IVA _____________________,
in persona di ________________________, in qualità di ________________________________,
munito dei necessari poteri, in virtù della delibera dell’organo sociale, qui allegata in copia sub A
PREMESSO CHE
(a) EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha istituito un Sistema Multilaterale di Negoziazione - volto ad
incrementare i volumi delle negoziazioni relative ad alcuni strumenti finanziari denominato EuroTLX (di seguito “EuroTLX”) ai sensi dell’art. 77 bis del D.Lgs. 58/98 e del
Regolamento CONSOB n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo
58/98 in materia di mercati (di seguito Regolamento Mercati);
(b) su EuroTLX possono essere ammessi alla negoziazione strumenti finanziari tra i quali
obbligazioni, azioni, certificati rappresentativi di azioni e diritti di opzione , covered
warrant, asset backed securities, quote o azioni di OICR;
(C) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito D.Lgs. 196/2003), i dati personali
dell'Operatore saranno trattati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., per l'esecuzione degli obblighi
derivanti dalla presente Domanda di ammissione e, in caso di accettazione della stessa,
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84
per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e da quant’altro è previsto negli
allegati alla presente, mediante supporto informatico, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto indicato nell'informativa
fornita ex art.13 del D.Lgs. 196/2003;
L’Operatore
CHIEDE
di essere ammesso alle contrattazione per conto terzi su EuroTLX in qualità di Intermediario ai
sensi del Regolamento del mercato EuroTLX.
Al riguardo, l’Operatore, con la sottoscrizione della presente Domanda d’ammissione, dichiara
espressamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A.:
1. di essere autorizzato, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento del servizio di
investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
2. di essere a conoscenza della partecipazione dei Market Maker e degli Specialist al
mercato EuroTLX;
3. di disporre di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici, che
garantiscono l'ordinata, continua ed efficiente gestione delle attività e dei rapporti
derivanti dall’adesione in qualità di Intermediario a EuroTLX. A tal fine, l’Operatore allega,
debitamente compilato, il modulo sub B sui requisiti organizzativi, professionali e
tecnologici. L’Operatore dichiara altresì di consentire a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o altra
struttura da essa delegata, di compiere le verifiche ispettive ed i controlli ritenuti
necessari, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, anche ai fini della
valutazione delle presente Domanda di ammissione a EuroTLX;
4. di essere a conoscenza e di accettare che le conversazioni telefoniche con l’Unità di
Supervisione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. sono soggette a registrazione per le finalità
conseguenti al normale svolgimento delle attività previste dal Regolamento di EuroTLX;
5. di essere soggetto aderente, in via diretta/indiretta, ai sistemi di post-trading. A tal fine,
allega apposita autocertificazione sub C, unitamente, nell’ipotesi di aderente indiretto,
alla dichiarazione rilasciata dall’Agente di Regolamento, sub H;
6. di impegnarsi a mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità
degli ordini, anche mediante interconnessione, in linea con quanto disposto da EuroTLX
S.I.M. S.p.A. con apposita Comunicazione Tecnica;
7. qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per
l’esecuzione delle attività di cui ai punti precedenti od affidi a terzi la gestione dei sistemi
tecnologici, di essere consapevole della propria piena responsabilità circa il rispetto di
tutti gli obblighi previsti dal Regolamento di EuroTLX (di seguito “Regolamento”) e nei
limiti dallo stesso previsti;
8. di avere attentamente esaminato e, pertanto, di ben conoscere il Regolamento di
EuroTLX, di accettarne integralmente il contenuto e di accettare che il Regolamento
prevalga, in caso di disaccordo, su quanto pattuito diversamente tra le Parti;
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85
9. di avere attentamente esaminato e, pertanto, di ben conoscere e di accettare i termini e
le condizioni di cui alle “Condizioni Generali per la prestazione dei Servizi di EuroTLX
S.I.M. S.p.A.”, di cui all’Allegato D (di seguito le Condizioni Generali), che disciplineranno
i rapporti tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore, se ed in quanto ammesso a EuroTLX,
ivi compresi i rapporti di connessione alle strutture informatiche e telematiche
predisposte da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso a EuroTLX;
10. di essere pienamente a conoscenza delle norme, contenute nel D.Lgs. n. 58/98 e nei
relativi regolamenti di attuazione, che disciplinano i sistemi multilaterali di negoziazione
di strumenti finanziari;
11. di prendere atto ed accettare che ogni comunicazione a EuroTLX S.I.M. S.p.A. relativa
agli aspetti operativi della presente Domanda di ammissione, ove non diversamente
stabilito, sia inviata all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato:
[email protected];
12. qualora la presente Domanda pervenga all’Unità di Supervisione in forma originale, a
mezzo posta o consegna manuale, di aver anticipato la domanda, corredata degli allegati,
all’indirizzo [email protected], e che tale documentazione corrisponde in ogni parte
alla presente;
13. di aver preso visione dell’informativa fornita ex art. 13 del D.Lgs.196/2003. A tal fine,
l’Operatore esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.196/2003, di cui all’allegato F;
14. di impegnarsi, in qualità di Intermediario, a non operare in conto proprio su tutti gli
strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e di essere edotto che agli Intermediari è fatto
divieto di porre in essere attività di market making, in qualunque forma. A tal fine,
l’Operatore si impegna a verificare che, tramite gli ordini in conto terzi dallo stesso
veicolati anche mediante interconnessione, non si configuri un’attività di market making;
15. di essere edotto e di accettare espressamente che l’esercizio dell’attività di market
making, accertato da EuroTLX S.I.M. S.p.A., può determinare a carico dell’Intermediario il
provvedimento di sospensione e/o revoca da EuroTLX;
16. di impegnarsi a versare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi previsti nel Tariffario,
allegato G alla presente Domanda di ammissione;
17. di autorizzare EuroTLX S.I.M. S.p.A., conferendole eventualmente una procura
irrevocabile nel caso fosse necessaria, a inviare le istruzioni di regolamento relative ai
contratti conclusi alla società di gestione accentrata;
18. di prendere atto che la presente Domanda di ammissione a EuroTLX è oggetto di
insindacabile valutazione da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Qualora l’Operatore non
riceva da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., entro 60 giorni di mercato aperto dalla data di
presentazione della presente, conferma scritta di intervenuto nulla-osta all’ammissione
alle contrattazioni dell’Operatore su EuroTLX, la presente Domanda di ammissione si
intenderà automaticamente decaduta e priva di alcuna efficacia, rinunciando sin da ora
espressamente l’Operatore ad alcuna pretesa, domanda o richiesta correlata all'eventuale
diniego d'ammissione a EuroTLX;
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86
19. di accettare espressamente che qualsiasi eventuale controversia relativa alla presente
Domanda di ammissione sia deferita ad un collegio arbitrale composto ed operante
secondo le previsioni di cui al punto 11 del documento qui allegato sub D;
Con i migliori saluti.
***
Si allega alle presente Domanda, la seguente documentazione, siglata in ogni pagina e
sottoscritta ove richiesto:
Allegato A “Poteri di firma dell’Operatore”
Allegato B “Modulo sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici dell’Operatore”
Allegato C “Modulo di adesione ai sistemi di post-trading”
Allegato D “Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.”
Allegato E “Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003”
Allegato F “Dichiarazione di consenso ex D.Lgs.196/2003”
Allegato G “Il Tariffario Intermediari”
Allegato H “Dichiarazione Agente di Regolamento”
Allegato I “Comunicazione interruzione servizio di Agente di Regolamento”
(timbro e firma Operatore)
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87
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile, i
seguenti articoli della presente Domanda di ammissione, del Regolamento EuroTLX e delle
Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.:
Domanda di ammissione al sistema multilaterale di negoziazione gestito
S.I.M. S.p.A., in qualità di Intermediario.
2. Partecipazione al Mercato EuroTLX dei Market Maker e degli Specialist; 4.
telefonate; 11. Modalità di comunicazione; 14. Divieto di operare in conto
Pagamento corrispettivi; 17. Adesione ai sistemi di post-trading; 18. Diniego
ammissione al Mercato EuroTLX; 19. Clausola compromissoria.
da EuroTLX
Registrazioni
proprio; 16.
Domanda di
Regolamento di EuroTLX
3.2 Avvio della procedura e termini; 3.3 Verifica dei requisiti; 3.4 Esito della procedura; 3.5
Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione; 3.6 Regole di condotta; 3.7 Attività di
natura professionale consentite; 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli aderenti
interconnessi; 3.9 Attività abusive; 3.10 Attività di market making abusivo; 3.11 Attività abusive
lesive delle condizioni di liquidità del mercato; 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di
attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato; 3.13 Condizioni per la permanenza
alle negoziazioni; 3.14 Interconnessione; 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato; 4.1 Condizioni
generali; 4.13 Cancellazione automatica; 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle
negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza; 5.4 Condizioni generali; 5.5 Interventi di EuroTLX
S.I.M. S.p.A.; 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell’aderente; 5.7
Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; 5.8 Disposizioni
generali; 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti; 5.10 Interventi sui contratti in
assenza di accordo tra le controparti; 5.12 Interventi dell’Unità di Supervisione; 5.13 Condizioni
generali; 5.14 Condizioni di sospensione; 5.15 Condizioni generali 5.16 Condizioni di revoca; 5.17
Condizioni generali; 5.18 Controlli specifici sugli aderenti; 5.19 Procedimento disciplinare; 5.20
Sanzioni; 5.21 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da
parte di un aderente interconnesso; 7.1 Diritto applicabile; 7.8 Sanzioni.
Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.
3. Comunicazioni; 4. Modifiche; 6. Obbligazioni dell’Operatore; 7. Limitazioni di responsabilità; 8.
Corrispettivi; 9. Durata, recesso e cause di risoluzione; 11. Risoluzione delle controversie; 13
Legge applicabile.
Timbro e firma Operatore
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88
ALLEGATO A
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di
Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
POTERI DI FIRMA DELL’OPERATORE
(allegare delibera dell’organo sociale e specimen di firma)
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89
ALLEGATO B
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario
al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
MODULO SUI REQUISITI ORGANIZZATIVI, PROFESSIONALI E TECNOLOGICI
DELL’OPERATORE
(Le informazioni che verranno inserite nel presente documento saranno oggetto di massima
riservatezza e trattate, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed
esclusivamente al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione alle
contrattazioni su EuroTLX).
L’Operatore
DICHIARA
1. di possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un
regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage, liquidazione e controllo, nonché
un’efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato;
2. che le informazioni concernenti la propria struttura organizzativa e tecnologica di seguito esposte
sono veritiere e corrette:
1. Informazioni sugli aspetti organizzativi
a) Nome del responsabile e di un suo sostituto nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
Responsab
Cognom
Nome
Telefon
Fax
Mail
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. può comunicare a
EuroTLX SIM una lista di altre persone autorizzate a tenere i rapporti con l’unità di vigilanza di
EuroTLX S.I.M. S.p.A. (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono e ruolo). Il Responsabile nei
rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a
EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni nella lista di cui sopra. Per dette
comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al
punto 11 della Domanda di Ammissione.
b) Numero di addetti ed esperienze professionali
N° Addetti al Front
Office
N° Addetti al Middle\Back
office
N° Addetti
IT
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90
Con esperienza
inferiore a 2 anni
Con esperienza tra
2 e 4 anni
Con esperienza
superiore a 4 anni
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare
tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente
tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le
modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.
c) Nominativi dei responsabili dei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per settore di attività
Settore di
attività
Nome e cognome
Tel/Fax
E-mail
Addetti al
Front
Office
Addetti al
back office
Addetti al
middle
office
Addetti IT
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare
tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente
tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le
modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.
d) Funzioni di controllo
Responsabile della funzione di Risk Management:
Cognome
Nome
Telefono
Fax
Mail
Responsabile della funzione di Compliance:
Cognome
Nome
Telefono
Fax
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91
Mail
Esistenza di procedure automatizzate per l’attività di Risk Management: SI
NO
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare
tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente
tabella. Per dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le
modalità di cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.
2. Informazioni sugli aspetti Tecnologici
Le



struttura tecnologica utilizzata presenta le seguenti caratteristiche:
Compatibilità tecnica con l’infrastruttura tecnologica in uso presso EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
Tempestività di ripristino della propria operatività in caso di disfunzioni tecniche;
Continuità, puntualità ed efficienza nello svolgimento delle funzionalità di interazione con il
mercato;
 Elevato livello di sicurezza;
 Connessione ad uno o più siti d’accesso alle funzioni del mercato;
 Installazione di adeguati filtri di controllo sull’invio di ordini.
Applicazioni con le quali l’Operatore intende connettersi a mercato:
Applicativo
Fornitore
L’addetto IT, Responsabile nei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare il numero di
utenze di collegamento al mercato (di informativa, di trading e/o altro) ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Per
dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di
cui al punto 11 della Domanda di Ammissione.
Sistemi di controllo automatico degli ordini:
Disponibilità nelle applicazioni utilizzate per la connessione al mercato di filtri per il controllo
automatico degli ordini inviati (barrare le caselle corrispondenti):
Filtri sugli ordini
inviati
Non predisposti
Predisposti, ma non
attivi all’avvio delle
negoziazioni
Predisposti e attivi
all’avvio delle
negoziazioni
Frequenza
Quantità
Prezzo
Breve commento sul funzionamento dei sistemi automatici di controllo degli ordini inviati a mercato:
3. Codici identificativi
Codice ABI: ___________
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92
Codice CED: __________
Codice BIC: ____________
--------------------------------------(luogo, data)
(Timbro e firma)
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93
ALLEGATO C
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di
Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
MODULO DI ADESIONE AI SISTEMI DI POST-TRADING
La scrivente società (l’Operatore), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei
poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione,
DICHIARA
-
di essere partecipante al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica
giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non
domestico (X-TRM) in via:
o diretta
o indiretta per il tramite di …………………………….……………………………..…
-
di essere partecipante alla piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli
S.p.A., Express II in via:
o
diretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno
regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX):
 conto titoli n°………………… intestato a ……………………
 conto cash n°………………… intestato a ……………………
o
indiretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno
regolate le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX):


-
conto titoli n°………………… intestato a ……………………
conto cash n°………………… intestato a ……………………
di essere aderente al servizio di regolamento
o Euroclear
o Clearstream
in via:
o
o
diretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le
operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX):
 conto n°………………… intestato a ……………………
indiretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate
le operazioni concluse in conto terzi sul Mercato EuroTLX):
 conto n°………………… intestato a ……………………
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L’Operatore, inoltre, se partecipante/aderente indiretto ad uno dei sistemi di regolamento indicati
ALLEGA
-
dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Agente di Regolamento secondo il
facsimile sub all. H.
dichiarazione sub all. I relativa all’autorizzazione all’inibizione dell’operatore da parte di
EuroTLX S.I.M. S.p.A. su richiesta e responsabilità dell’Operatore aderente al servizio di
liquidazione (Laddove richiesta da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ovvero su iniziativa dell’
Operatore e dell’Agente di Regolamento).
--------------------------------------(luogo, data)
(Timbro e firma)
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95
ALLEGATO D
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di
Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Definizioni
Premesso che i termini indicati con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Generali, siano essi
al singolare ovvero al plurale, hanno, salvo ove qui diversamente stabilito, il medesimo significato
loro attribuito nella Domanda di ammissione e nel Regolamento di EuroTLX, le Parti convengono
di attribuire alle definizioni di seguito riportate il significato corrispondente:
- con l’espressione “EuroTLX S.I.M. S.p.A.” o “Società” si intende EuroTLX S.I.M. S.p.A. con sede
in Milano, via Cavriana n. 20, cap 20134, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Milano 03421230966;
- con l’espressione “Operatore” si intende la generica categoria dei soggetti abilitati o
potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX;
- con l’espressione “Intermediario” si intende l’Aderente ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in
qualità di Intermediario per conto terzi;
- con l’espressione “Parti” si intendono EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore;
”
- con l'espressione “EuroTLX” si intende il Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da
EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
- con l’espressione “Contratto” si intende l’insieme della presente Domanda di ammissione in
qualità di Intermediario ad EuroTLX, del provvedimento di ammissione a EuroTLX e del
Regolamento di EuroTLX;
- con l'espressione “Servizi” si intendono i servizi informatici e telematici relativi alle negoziazioni
su EuroTLX, nonché agli altri servizi strumentali prestati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ai sensi del
Contratto funzionali all’operatività dell’Operatore su EuroTLX;
- con l'espressione “Sistema” si intende l’insieme delle strutture informatiche e telematiche
predisposte da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso alla piattaforma di negoziazione ed il
funzionamento di EuroTLX;
- con l'espressione “Dati di Mercato” si intendono tutti i dati e le informazioni immesse
dall’Operatore su di EuroTLX per effetto delle negoziazioni e/o che si ingenerano su di EuroTLX,
sia elementari che aggregati che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla
base di algoritmi, così come indicate nel Regolamento, nonché tutti i dati relativi ad EuroTLX e
agli strumenti finanziari che entrano in possesso dell’Operatore per effetto delle negoziazioni
ovvero dell’erogazione dei Servizi da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A; tali Dati di Mercato sono di
proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
- con l’espressione “Normativa di Riferimento” si intende la normativa di riferimento applicabile al
Contratto ed a EuroTLX quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998, il Regolamento Mercati ed il Regolamento Emittenti e le successive modifiche ed
integrazioni di tali provvedimenti.
2. Oggetto
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Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti intercorrenti tra Euro TLX S.I.M. S.p.A.
e l’Intermediario, ivi comprese le condizioni e modalità di fruizione dei Servizi resi da Euro
TLX S.I.M. S.p.A. all’Intermediario stesso.
3. Comunicazioni
Fatte salve le modalità operative stabilite nel Regolamento e le disposizioni di cui all’art. 1.2 dello
stesso per un corretto ed efficiente flusso informativo da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., le
comunicazioni tra le Parti avvengono a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento. Tali
comunicazioni possono essere anticipate via fax o e-mail agli indirizzi indicati dalle Parti. In tal
caso, al fax o all’e-mail deve fare seguito la comunicazione scritta in originale.
Le comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
a)
se all’Intermediario:
indirizzo:
fax: e-mail:
b)
se ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.: EuroTLX S.I.M. S.p.A
indirizzo:Via Cavriana, 20 – 20134 Milano
fax:
e-mail:
Ogni variazione di indirizzo, di numero di fax o di indirizzo e-mail dovrà essere
tempestivamente comunicata alla controparte.
4. Modifiche al Contratto
1. L’Operatore dichiara di ben conoscere EuroTLX nella sua attuale configurazione tecnica e
prende atto, dichiarando sin d’ora, il proprio accordo affinché EuroTLX S.I.M. S.p.A. possa
modificare, di volta in volta, le modalità tecniche, funzionali ed operative delle negoziazioni su
EuroTLX, con Comunicazioni Tecniche o provvedimenti, emendamenti o integrazioni al
Contratto e in particolare al Regolamento anche per effetto della Normativa di Riferimento.
2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunicherà all’Operatore, secondo le modalità di cui all’articolo 3 che
precede, le predette eventuali modifiche con congruo preavviso rispetto all’entrata in vigore
delle stesse.
3. Resta inteso tra le Parti che è facoltà dell’Operatore recedere dal Contratto secondo quanto
previsto dall’articolo 9.
5. Obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. presterà la collaborazione necessaria affinché l’Operatore possa connettere
i propri sistemi informatici al Sistema , restando inteso che la realizzazione di tutte le attività per
la connessione rimane di esclusiva responsabilità e ad esclusivo onere e costo dell’Operatore.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. si impegna in ogni caso, secondo la diligenza professionale, a dotarsi e
mantenere aggiornata una adeguata piattaforma informatica per consentire agli Intermediari
un’efficiente attività sul EuroTLX.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati ricevuti
dall’Operatore e inseriti in EuroTLX, o comunque formatisi su EuroTLX. Le Parti si danno atto che
non rientra tra le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. il controllo della veridicità, accuratezza e
completezza dei Dati di Mercato.
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Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento o altrove nelle Condizioni Generali, qualora
la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a
causa di motivi tecnici, ovvero a causa del superamento dei normali volumi di negoziazione,
EuroTLX S.I.M. S.p.A. si adopererà per fare quanto possibile per superare gli inconvenienti. Per
normali volumi di negoziazione si intende la media registrata, nei tre mesi precedenti il verificarsi
dell'evento, del numero dei contratti conclusi, tenuto anche conto della loro concentrazione nelle
fasce orarie di ciascun giorno di funzionamento di EuroTLX. Resta inteso che, qualora tali eventi
siano imputabili a motivi tecnici riguardanti i sistemi utilizzati dall’Operatore per connettersi a
EuroTLX, l’ Operatore sarà tenuto ad eliminare al più presto le cause. Le Parti, comunque, si
impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause
delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie.
L’ Operatore prende atto, ed espressamente acconsente, che EuroTLX S.I.M. S.p.A. abbia facoltà
di avvalersi, per talune attività connesse all’operatività ed al miglior funzionamento di EuroTLX, di
soggetti terzi che la stessa designerà con apposite comunicazioni, restando inteso che in ogni
caso il rapporto proseguirà esclusivamente tra l’ Operatore e EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. costituiscono, comunque, mere obbligazioni di mezzi.
6. Obbligazioni dell’ Operatore
Senza pregiudicare quanto previsto altrove nel Regolamento, l’ Operatore si impegna:
1. a mantenersi aggiornato, anche attraverso le comunicazioni ricevute da EuroTLX S.I.M. S.p.A.,
sulle eventuali modifiche di EuroTLX, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e
funzionali di EuroTLX;
2. ad informare EuroTLX S.I.M. S.p.A. - in tempo utile affinché la stessa, al fine di garantire il
regolare funzionamento di EuroTLX, possa porre in essere gli interventi correttivi
eventualmente necessari - in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da
problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che abbia determinato o possa
determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi;
3. a non operare in conto proprio su tutti gli strumenti finanziari e a prendere atto che agli
Intermediari è fatto divieto di porre in essere comportamenti tipici dell’attività di market
making. Inoltre, l’ Operatore si impegna a verificare che, tramite gli ordini in conto terzi da
essi veicolati, anche mediante interconnessione, non si configuri un’attività di market making;
4. ad effettuare, ove necessario per garantire il buon funzionamento di EuroTLX ovvero su
richiesta motivata di EuroTLX S.I.M. S.p.A., a proprie spese tutti gli interventi sulle proprie
apparecchiature (hardware e software) utilizzate dall’Operatore stesso che siano necessari
per assicurare la regolare connessione a EuroTLX;
5. ad informare tempestivamente EuroTLX S.I.M. S.p.A. di ogni variazione delle informazioni
comunicate nell’ambito dell’Allegato B, secondo le specificazioni nello stesso operate, nonché
di ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, autorizzativo, giuridico e
societario, ancorché notorio, che possa avere un sostanziale effetto negativo sulla capacità
dell’ Operatore di adempiere a qualsiasi obbligazione prevista dal contratto di ammissione a
EuroTLX;
6. a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e/o di
terzi sui Servizi, sui Dati di Mercato e sui marchi da esso registrati o utilizzati.
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7. Senza pregiudizio dell’obbligo di EuroTLX S.I.M. S.p.A di risarcire all’Operatore i danni
eventualmente subiti per effetto di inadempienze da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. alle
proprie obbligazioni, l’Operatore si impegna a manlevare e tenere indenne EuroTLX S.I.M.
S.p.A. da qualsiasi danno, onere o costo da esso subito o sostenuto, anche a seguito di azioni
promosse da terzi, per fatti inerenti all'esecuzione del contratto di ammissione a EuroTLX e/o
per effetto di atti o comportamenti posti in essere dall’ Operatore in violazione dei propri
obblighi ai sensi del Contratto e dei relativi Allegati, delle altre disposizioni o provvedimenti
emessi da EuroTLX S.I.M. S.p.A., nonché delle norme applicabili di grado legislativo e
regolamentare.
8. L’Operatore si impegna espressamente a manlevare EuroTLX S.I.M. S.p.A. da ogni
responsabilità nei confronti dei terzi direttamente derivante in capo a EuroTLX S.I.M. S.p.A. in
conseguenza della diffusione al pubblico da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. di false informazioni
relative agli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e sempre che ricorrano congiuntamente
tutte le seguenti condizioni:
a) tali false informazioni siano state trasmesse dall’Operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A., in sede di
ammissione a quotazione/negoziazione dei relativi strumenti finanziari su EuroTLX ovvero anche
successivamente nelle ipotesi di obbligo di trasmissione delle informazioni da parte dell’Operatore
ai sensi del Regolamento;
b) tale falsità sia imputabile, anche solo a titolo di colpa (da valutarsi alla stregua della diligenza
professionale) all’Operatore;
c) la falsità delle informazioni in esame e l’imputabilità all’Operatore sia stata accertata.
7. Limitazioni di responsabilità
Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti stesse
per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del
loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, calamità naturali,
incendi, scioperi (anche aziendali), interruzione dell'erogazione di energia elettrica o nella
fornitura delle linee dedicate al trasporto dei dati facenti capo alle Parti, ovvero ancora nel caso di
disposizioni di sospensione temporanea o di blocco dell'attività delle Parti disposto dalle Autorità
di Vigilanza o giudiziarie.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell’Operatore per qualsivoglia costo,
spesa, perdita o danno da esso sopportati o subiti, ivi inclusi costi, spese, perdite o danni
sopportati per effetto di azioni o pretese di terzi, salvo che in caso di dolo o colpa grave.
8. Corrispettivi
L’ Operatore si impegna a pagare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi, come da Tariffario,
Allegato G alla Domanda di ammissione al Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da
EuroTLX SIM S.p.A. in qualità di Intermediario.
L’emissione della fattura avverrà su base mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 gg
data fattura a mezzo bonifico bancario, sul seguente conto corrente bancario IBAN: IT 97 K
03226 01604 000000314884 intestato a EuroTLX S.I.M. S.p.A. - c/o Unicredit Corporate Banking
S.p.A.; Milano Cordusio (MI); Via San Prospero, 1; 20121 Milano.
In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, l’ Operatore dovrà corrispondere a EuroTLX
S.I.M. S.p.A. gli interessi moratori in ragione del tasso semestrale Euribor + 100 basis point, a
decorrere dalla data della singola fattura.
L’ Operatore riconosce espressamente che EuroTLX S.I.M. S.p.A. avrà facoltà di modificare
unilateralmente i corrispettivi indicati nel Tariffario, dandone comunicazione scritta a mezzo di
lettera raccomandata a/r all’ Operatore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Resta ferma la
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facoltà dell’Operatore di recedere dal Contratto secondo quanto pervisto nel successivo
articolo 9.
9. Durata, recesso e cause di risoluzione
Il rapporto contrattuale derivante dall’adesione a EuroTLX decorre dalla data del ricevimento della
comunicazione del provvedimento di ammissione alle negoziazioni su EuroTLX, effettuata da
EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’Operatore.
Il Contratto ha durata indeterminata.
E’ data facoltà alle parti di recedere dal presente contratto dando un preavviso di 10 giorni
lavorativi.
In tal caso non è previsto alcun corrispettivo, onere, indennizzo o rimborso in capo alla parte che
recede. Entrambe le parti sono tenute ai rispettivi adempimenti fino alla data di efficacia del
recesso.
Resta ferma la risoluzione nelle ipotesi di legge, con conseguente cessazione d’efficacia.
Ferme restando le ipotesi di cui sopra, il Contratto cessa di produrre i suoi effetti al verificarsi
dell’esclusione o revoca dalle contrattazioni dell’Operatore su EuroTLX, ai sensi dei Regolamento
di EuroTLX.
In tal caso il contratto cessa di aver efficacia all’atto della ricezione da parte dell’Operatore della
comunicazione con la quale EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica l’esclusione o revoca dalle
contrattazioni del medesimo oppure alla data in esso indicata.
10. Reponsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare misure idonee atte ad evitare la commissione
dei reati/illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni/integrazioni. Nel rispetto
della citata normativa ciascuna parte – nell’ambito della propria autonomia organizzativa - si
impegna ad adottare un Modello Organizzativo ed un Codice Etico e/o di comportamento, a
mantenerlo aggiornato ed a rispettarlo.
11. Risoluzione delle controversie
Qualunque controversia occasionata o derivante dal Regolamento di EuroTLX e, in generale, dalle
Condizioni Generali, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, sarà risolta in via definitiva
da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi del presente articolo.
Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
a. la Parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:
- dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
- indica l'oggetto dell'arbitrato;
- designa il proprio arbitro;
- invita l'altra Parte a designare il proprio arbitro;
b. la Parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20
giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, del
Codice di Procedura Civile; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio
Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.
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Il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune
accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo
arbitro è designato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano.
Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle
norme del Regolamento della Camera arbitrale di Milano. La controversia è decisa secondo le
norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.
Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.
Nel caso in cui dovesse sorgere tra le Parti qualsiasi controversia relativa all'esecuzione o
interpretazione del lodo arbitrale, ovvero comunque al contratto di ammissione a EuroTLX (che
non appartenga in quest'ultimo caso alla competenza del Collegio Arbitrale a norma del presente
articolo), sarà sottoposta alla cognizione esclusiva del Foro di Milano.
12. Clausole generali
L’invalidità o la nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non
comprometteranno la validità delle rimanenti, che conserveranno piena efficacia e validità.
Il Contratto ed i diritti ed obblighi da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi.
Il mancato o ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente
contratto non potrà essere considerato come rinuncia a tali diritti.
13. Legge applicabile
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
(Luogo e Data)
(Timbro e firma Operatore)
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ALLEGATO E
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di
Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
INFORMATIVA ex D.Lgs. 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Voi forniti
potranno formare oggetto di trattamento da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di
obblighi di legge, contrattuali o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, per
l’instaurazione e la gestione dei rapporti con gli Aderenti (es. acquisizione di informazioni
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi
derivanti dal contratto concluso con l’Operatore, etc.), nonché per finalità promozionale,
pubblicitaria e di marketing.
Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque,
automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate
nel paragrafo precedente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata o parziale esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti.
Nel quadro dell'attività svolta da EuroTLX S.I.M. S.p.A., la stessa potrà comunicare tali dati a
soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "responsabili" o "incaricati", nonché a
soggetti terzi, o ad altre società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa. I
nominativi di dette società sono reperibili da parte dell’interessato contattando il responsabile del
trattamento come di seguito indicato.
Il titolare del trattamento è: EuroTLX S.I.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Via Cavriana n. 20, 20134 Milano, tel. 02-3030141, sito web: eurotlx.com.
Il responsabile del trattamento di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è la Dott.sa Angela Fenwick, la quale
sarà reperibile presso la sede sopra indicata.
Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto e quindi potrete rivolgervi al responsabile
del trattamento, presso l’indirizzo sopra indicato, per aver accesso ai Vostri dati, chiederne la
modifica o la cancellazione oppure opporvi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi o
nel caso di trattamento per finalità pubblicitarie o di marketing.
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102
ALLEGATO F
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di
Intermediario al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX
S.I.M. S.p.A.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ex D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
preso atto dell’informativa di cui alla premessa e) della Domanda di ammissione al sistema
multilaterale di negoziazione gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in qualità di Intermediario,
dichiariamo di essere stati informati circa:
• la finalità del trattamento dei dati personali e le modalità dello stesso, così come specificato
nell’informativa che precede;
• i soggetti a cui i dati possono essere comunicati e diffusi, sempre nell’ambito dello svolgimento
dello stesso trattamento;
• i diritti a noi spettanti in base all’art. 7 del Decreto;
• il titolare ed i responsabili del trattamento.
Tutto ciò premesso,
Ο diamo il consenso
Ο neghiamo il consenso
al trattamento dei dati personali da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi
di legge, o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, contrattuali, per l’instaurazione e
la gestione dei rapporti con la clientela nonchè alla comunicazione dei dati medesimi a società
collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa
Ο diamo il consenso
Ο neghiamo il consenso
alla pubblicazione del marchio della società sul sito di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e su materiale di
marketing (quale a titolo esemplificativo brochure, presentazioni della società etc.).
.
(Luogo e Data)
(Timbro e firma Operatore)
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103
ALLEGATO G
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema
Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
IL TARIFFARIO INTERMEDIARI
Membership Fee1
Canone Annuale2
€ 15.000
Negoziazione3
•
Titoli di
-
Stato fino a 100.000 contratti eseguiti
IT
EU
US
Sovereign
€ 0,60
•
Titoli di
-
Stato oltre 100.000 contratti eseguiti
IT
EU
US
Sovereign
€ 0,35
•
Obbligazioni bancarie non Eurobond
€ 1,00
•
Altre obbligazioni
€ 1,00
•
Certificati
€ 1,00
•
Covered Warrants
€ 1,00
•
Azioni - DR
€ 1,00
1
Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata
temporis su base mensile dal perfezionamento dell’ammissione al mercato.
2
Il corrispettivo non dovrà essere corrisposto dall’aderente che, ammesso anche in qualità di Specialist, opera come intermediario solo per gli
ordini della propria rete e solo sugli strumenti sui quali opera in qualità di Specialist.
3
Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito. Nel caso di più contratti eseguiti allo stesso prezzo generati dal medesimo ordine è
previsto un massimo fatturabile di tre contratti. L’addebito avverrà mensilmente.
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104
Trattamento fiscale
Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell’IVA.
--------------------------------------(luogo, data)
(Timbro e firma)
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105
ALLEGATO H
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di adesione in qualità di Intermediario al Sistema
Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Spett.le
…..........….
……..….……
………………
(L’Operatore)
luogo e data
OGGETTO: DICHIARAZIONE AGENTE DI REGOLAMENTO
La scrivente società ……………………………………… (Agente di Regolamento), in persona del legale rappresentante
pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione, con sede legale in
…………………………………………………………, in relazione all’Operatore …………………………………… (di seguito
l’Operatore)
DICHIARA
-
di partecipare per conto dell’Operatore al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica
giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (XTRM);
-
di utilizzare i seguenti conti per il regolamento delle operazioni concluse in conto terzi su EuroTLX
dall’Operatore presso la piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II:
o conto titoli n°………………… intestazione ……………………
o conto cash n°………………… intestazione ……………………
-
di utilizzare il seguente conto per il regolamento delle operazioni concluse in conto terzi su EuroTLX
dall’Operatore presso
o Euroclear
o Clearstream
 conto n°………………… intestazione ……………………
Distinti saluti.
Nome, incarico e firma
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ALLEGATO I
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Intermediario al Sistema
Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Spett.le
EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Market Supervision
Ufficio Admission
Via Cavriana, 20
20134 Milano
__________________
luogo e data
OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO
si
comunica
che
l’Agente
di
Regolamento
è
stato
autorizzato
dall’Operatore,_______________________________ a comunicare a EuroTLX S.I.M. l’interruzione del servizio di
regolamento prestato all’Operatore medesimo.
Tale comunicazione verrà formulata in via elettronica, inviata all’indirizzo [email protected], con
“OGGETTO: INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO”, con copia all’Operatore, o mediante
comunicazione telefonica al numero +39 0230301429, confermata immediatamente via telefax al numero +39
0230328546, con copia all’Operatore.
EuroTLX S.I.M. notificherà l’Operatore della comunicazione pervenutale al numero telefonico
_______________________
Ad effettuare tali comunicazioni sono autorizzati disgiuntamente i Signori:
[indicare]___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
che alla prima comunicazione utile si identificheranno mediante password apposta alla presente da EuroTLX
S.I.M. e consegnata all’Agente di Regolamento.
L’eventuale successiva modifica della password verrà effettuata da EuroTLX S.I.M. mediante apposita
comunicazione scritta all’Agente di Regolamento.
EuroTLX S.I.M. sotto l’esclusiva responsabilità dell’Agente di Regolamento, e senza né l’obbligo né il diritto da
parte di EuroTLX S.I.M. di verificare l’opportunità o la conformità ad eventuali accordi contrattuali fra le
medesime parti, provvederà ad inibire l’operatività dell’Operatore sugli strumenti finanziari appartenenti al
medesimo Segmento di mercato caratterizzati da un sistema di gestione accentrata per il quale l’Agente di
Regolamento ha comunicato l’interruzione dell’attività medesima, in conformità a quanto riportato nella
Dichiarazione di Regolamento sub H ed ai sensi degli artt. 3.13 comma 2 e/o 3.25 comma 2.
(Operatore)
______________
Timbro, nome e carica
(Agente di Regolamento)
_________________________
Timbro, nome e carica
[da compilare da EuroTLX S.I.M. S.p.A.]
Password apposta da EuroTLX S.I.M. S.p.A.:_______________
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ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO
DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI MARKET MAKER/SPECIALIST AL SISTEMA
MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO “EUROTLX”, GESTITO DA EUROTLX S.I.M. S.P.A.
(carta intestata del Market Maker/Specialist)
Spettabile
EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Via Cavriana n. 20
20134 Milano
--------------------------------------(luogo, data)
Gentili Signori,
la scrivente (di seguito, l’“Operatore”), _________________________________________________, con sede a
___________________________ in ____________________________________________ iscritta all’Albo
delle______________________________ al n°___________________, capitale sociale
_______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________ al n°
________________,C.F. _________________________, P. IVA __________________________, in persona di
________________________, in qualità di _________________________________, munito dei necessari
poteri, in virtù della delibera dell’organo sociale, qui allegata in copia sub A
PREMESSO CHE
(a) EuroTLX S.I.M. S.p.A. (di seguito “EuroTLX S.I.M. S.p.A.” o la “Società” e, congiuntamente all’Operatore,
le "Parti") ha istituito un Sistema Multilaterale di Negoziazione - volto ad incrementare i volumi delle
negoziazioni relative ad alcuni strumenti finanziari - denominato EuroTLX (di seguito “EuroTLX”) ai sensi
dell’art. 77 bis del D.Lgs. 58/98 e del Regolamento CONSOB n. 16191 recante norme di attuazione del
decreto legislativo 58/98 in materia di mercati (di seguito Regolamento Mercati);
(b) su EuroTLX possono essere ammessi alla negoziazione strumenti finanziari tra i quali obbligazioni,
azioni, certificati rappresentativi di azioni e diritti di opzione , covered warrant, asset backed securities,
quote o azioni di OICR;
(c) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito D.Lgs. 196/2003), i dati personali saranno trattati
da EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Domanda di ammissione
e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e da
quant’altro previsto negli allegati alla presente, mediante supporto informatico, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto indicato nell'informativa fornita ex art.13
del D.Lgs. 196/2003;
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L’Operatore
CHIEDE
di essere ammesso alle contrattazioni su EuroTLX in qualità di (barrare la/le opzione/i scelta/e):
◊ Market Maker di Classe A
◊ Market Maker di Classe B (insieme al Market Maker di Classe A, “Market Maker”)
◊ Specialist
ai sensi del Regolamento del mercato EuroTLX.
Al riguardo, l’Operatore, con la sottoscrizione della presente Domanda di ammissione, dichiara espressamente a
EuroTLX S.I.M. S.p.A.:
1. di essere autorizzato, ai sensi della normativa vigente, alla prestazione del servizio di negoziazione per
conto proprio;
2. di disporre di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano
l'ordinata, continua ed efficiente gestione delle attività e dei rapporti derivanti dall’adesione a EuroTLX in
qualità di Market Maker e/o di Specialist, conformemente alla richiesta avanzata. A tal fine, l’Operatore
allega, debitamente compilato, il modulo sub B sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici.
L’Operatore dichiara altresì di consentire a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o altra struttura da essa delegata, di
compiere le verifiche ispettive ed i controlli ritenuti necessari, al fine di verificare il possesso dei requisiti
di cui sopra, anche ai fini della valutazione delle presente Domanda di ammissione a EuroTLX;
3. di essere soggetto aderente, in via diretta o indiretta, ai sistemi di post-trading. A tal fine, allega
apposita autocertificazione sub C, unitamente, nell’ipotesi di aderente indiretto, alla dichiarazione
rilasciata dall’Agente di regolamento, sub H;
4. di impegnarsi a mantenere sistemi automatici di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità
delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita Comunicazione Tecnica.
5. qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per l’esecuzione delle
attività di cui ai punti precedenti od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici, di essere
consapevole della propria piena responsabilità circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal
Regolamento di EuroTLX (di seguito “Regolamento”) e nei limiti dallo stesso previsti;
6. di essere a conoscenza e di accettare che le conversazioni telefoniche con l’Unità di Supervisione di
EuroTLX S.I.M. S.p.A. sono soggette a registrazione per le finalità conseguenti al normale svolgimento
delle attività previste dal Regolamento;
7. di avere attentamente esaminato e di ben conoscere il Regolamento di EuroTLX, di accettarne
integralmente il contenuto e di accettare che il Regolamento prevalga, in caso di disaccordo, su quanto
pattuito diversamente tra le Parti;
8. in particolare, nell’ipotesi in cui sia richiesta l’ammissione a Market Maker di Classe A, di essere a
conoscenza che il Market Maker Classe A deve assumere gli impegni di cui all’art. 3.16, comma 3, del
Regolamento;
9. in particolare, nell’ipotesi in cui sia richiesta l’ammissione a Market Maker di Classe A, di essere a
conoscenza che la permanenza nella Classe A è condizionata a quanto previsto nell’art. 3.28 del
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109
Regolamento, la cui inosservanza rende applicabili le condizioni economiche previste per il Market Maker
di Classe B;
10. in particolare, nell’ipotesi in cui sia richiesta l’ammissione a Market Maker di Classe B, di essere a
conoscenza che il Market Maker di Classe B deve osservare le disposizioni di cui all’art. 3.22, commi 2, 3,
4 e 5 del Regolamento;
11. in particolare, nel caso in cui sia richiesta l’ammissione a Specialist, di essere a conoscenza che lo
Specialist deve osservare gli obblighi informativi di cui all’art. 3.33 del Regolamento;
12. di avere attentamente esaminato, di ben conoscere e di accettare i termini e le condizioni di cui alle
“Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.” di cui all’allegato sub D (di
seguito, le “Condizioni Generali”), che disciplinerà i rapporti tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore, se
ed in quanto ammesso a EuroTLX, ivi compresi i rapporti di connessione alle strutture informatiche e
telematiche predisposte a EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso a EuroTLX;
13. di prendere atto ed accettare che ogni comunicazione a EuroTLX S.I.M. S.p.A. relativa agli aspetti
operativi della presente Domanda di ammissione, ove non diversamente stabilito, sia inviata all’indirizzo
di posta elettronica di seguito indicato: [email protected];
14. di aver preso visione dell’informativa fornita ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di cui allegato sub E. A tal
fine, l’Operatore esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di
cui all’allegato sub F;
15. qualora la presente Domanda pervenga all’Unità di Supervisione in forma originale, a mezzo posta o
consegna manuale, di aver anticipato la Domanda, corredata degli allegati, all’indirizzo
[email protected], e che tale documentazione corrisponde in ogni parte alla presente;
16. di prendere atto che la presente Domanda di ammissione a EuroTLX è oggetto di insindacabile
valutazione da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Qualora l’Operatore non riceva da parte di EuroTLX S.I.M.
S.p.A., entro 90 giorni di mercato aperto dalla data di presentazione della presente, conferma scritta di
intervenuto nulla-osta all’ammissione alle contrattazioni su EuroTLX in quanto Market Maker e/o
Specialist, secondo la richiesta avanzata, la presente Domanda di ammissione si intenderà
automaticamente decaduta e priva di alcuna efficacia, rinunciando sin da ora espressamente l’Operatore
ad alcuna pretesa, domanda o richiesta correlata all'eventuale diniego d'ammissione a EuroTLX;
17. di accettare espressamente che qualsiasi eventuale controversia relativa alla presente Domanda di
ammissione sia deferita ad un collegio arbitrale composto ed operante secondo le previsioni di cui al
punto 10 del documento qui allegato sub D;
E SI OBBLIGA NEI CONFRONTI DI EUROTLX S.I.M. S.P.A.
all’osservanza del Regolamento e di ogni Comunicazione Tecnica emanata da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in
merito al funzionamento di EuroTLX e dei servizi, nonché, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni
Generali in tema di recesso, all’osservanza delle successive modifiche ed integrazioni al Regolamento ed a
tali Comunicazioni Tecniche, e segnatamente, senza limitazione della generalità di quanto precede:
1. a connettersi al mercato con un software già certificato da EuroTLX S.I.M. S.p.A. o da terzi da essa
autorizzati ovvero a certificare il software che utilizzano,
2. a supportare la liquidità su tutti gli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX e per i quali l’Operatore sia
ammesso ad operare in qualità di Market Maker e/o di Specialist, secondo la richiesta avanzata, ai sensi ed
in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
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3. ad astenersi dal negoziare in conto proprio su EuroTLX, anche mediante interposta persona, strumenti
finanziari per i quali l’Operatore non abbia l’obbligo di supportare la liquidità come Market Maker e/o
Specialist, secondo la richiesta avanzata, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
4. ad adempiere agli obblighi informativi relativi ai conflitti di interesse previsti dalla legge e dal
Regolamento;
5. a corrispondere a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi previsti nel documento “Tariffario”, allegato sub G
alla presente Domanda di Ammissione;
6. a conferire a EuroTLX S.I.M. S.p.A. procura irrevocabile affinché quest’ultima possa inviare le istruzioni di
regolamento relative ai contratti conclusi alla società di gestione accentrata;
7. a che qualsiasi eventuale controversia derivante dalla presente Domanda di ammissione a EuroTLX in
qualità di Market Maker e/o di Specialist, secondo la richiesta avanzata, sia definita ai sensi dell’art. 10 delle
Condizioni Generali.
Con i migliori saluti,
Si allega alle presente Domanda, la seguente documentazione, siglata in ogni pagina, compilata e sottoscritta
ove richiesto:
Allegato A “Poteri di Firma del l’Operatore”
Allegato B “Modulo sui requisiti organizzativi, professionali e tecnologici dell’Operatore”
Allegato C “Modulo di adesione ai sistemi di post-trading”
Allegato D “Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.”
Allegato E “Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003”
Allegato F “Dichiarazione di consenso ex D.Lgs. 196/2003”
Allegato G “Tariffario”
Allegato H “Dichiarazione dell’Agente di Regolamento”
Allegato I “Comunicazione interruzione servizio dell’Agente di Regolamento”
(Timbro e firma)
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli
della presente Domanda di Ammissione, del Regolamento di EuroTLX e delle Condizioni Generali per la
Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A:
(i)
Domanda di ammissione alle negoziazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione
EuroTLX in qualità di Market Maker/Specialist
3. Adesione ai sistemi di post-trading; 6. Registrazioni telefonate; 9., 10. Obblighi di liquidità (prima parte); e 2
(seconda parte); 11. Obblighi informativi 13. Modalità di comunicazione; 15. Presentazione della Domanda; 16.
Diniego Domanda di ammissione a EuroTLX; 17. Clausola compromissoria 3. (seconda parte) Divieto di operare
in conto proprio su altri strumenti; 5.(seconda parte) Pagamento corrispettivi.
(ii)
Regolamento del Mercato EuroTLX
Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini; Articolo 3.18 Verifica dei requisiti; Articolo 3.19 Esito della
procedura; Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione; Art. 3.21 Comunicazioni a
EuroTLX SIM S.p.A.; Articolo 3.22 Estensione dell’operatività a strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX;
Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi; Articolo 3.24 Regole di condotta; Articolo 3.25
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Condizioni per la permanenza alle negoziazioni; Articolo 3.26 Esclusione dall’operatività su strumenti finanziari;
Articolo 3.27 Esclusione su richiesta dal mercato; Art. 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker di
Classe A; Articolo 3.29 Condizioni generali; Articolo 3.30 Rinvio; Articolo 3.31 Rinvio; Art. 3.32 Obblighi di
liquidità e significatività dei prezzi; Articolo 3.33 Obblighi informativi; Articolo 4.1 Condizioni generali; Articolo
4.13 Cancellazione automatica; Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti
finanziari a scadenza; Art. 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi; Articolo 5.4
Condizioni generali; Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX SIM S.p.A.; Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di
negoziazione su richiesta dell’aderente; Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di
EuroTLX SIM S.p.A.; Articolo 5.8 Disposizioni generali; Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le
controparti; Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti; Articolo 5.12 Interventi
dell’Unità di Supervisione; Articolo 5.13 Condizioni generali; Articolo 5.14 Condizioni di sospensione; Articolo
5.15 Condizioni generali; Articolo 5.16 Condizioni di revoca; Articolo 5.17 Condizioni generali; Articolo 5.18
Controlli specifici sugli aderenti; Articolo 5.19 Procedimento disciplinare; Articolo 5.20 Sanzioni; Articolo 5.21
Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un aderente
interconnesso; Articolo 7.1 Diritto applicabile; Articolo 7.8 Sanzioni.
(iii)
Condizioni Generali per la Prestazione dei Servizi di EuroTLX S.I.M. S.p.A.
4. Modifiche; 6. Obbligazioni dell’Operatore; 7. Limitazioni di responsabilità; 8. Corrispettivi; 9. Durata, recesso e
cause di risoluzione; 11. Risoluzione controversie; 13. Legge applicabile.
(Timbro e firma)
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ALLEGATO A
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al
Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
POTERI DI FIRMA DELL’OPERATORE
(allegare delibera dell’organo sociale e specimen di firma)
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ALLEGATO B
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al
Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
MODULO SUI REQUISITI ORGANIZZATIVI, PROFESSIONALI E TECNOLOGICI DELL’OPERATORE
(Le informazioni che verranno inserite nel presente documento,saranno oggetto di massima riservatezza e
trattate nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed esclusivamente al fine
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione alle contrattazioni su EuroTLX)
L’Operatore
DICHIARA
1. di possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare
svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un’efficace gestione
degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato;
2. che le informazioni concernenti la propria struttura organizzativa e tecnologica, le politiche, i processi e e le
procedure di pricing di seguito esposte sono veritiere e corrette:
1. Informazioni sugli aspetti organizzativi
a) Nome del responsabile e di un suo sostituto nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A.
Responsabile
Sostituto
Cognome
Nome
Telefono
Fax
Mail
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. può comunicare a EuroTLX SIM una
lista di altre persone autorizzate a tenere i rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A.(nome,
cognome, indirizzo e-mail, telefono e ruolo); è tenuto a comunicare l’elenco dei Trader abilitati ad operare su
EuroTLX (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono e ruolo/area di competenza). Inoltre, il Responsabile nei
rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX
S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui sopra. Per dette comunicazioni, anche successive al
provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 13 della Domanda di Ammissione.
b) Numero di addetti ed esperienze professionali
N° Addetti al Front Office
N° Addetti al Middle\Back
office
N° Trader
abilitati ad
operare su
EuroTLX
N° Addetti IT
Con esperienza
inferiore a 2 anni
Con esperienza tra
2 e 4 anni
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114
Con esperienza
superiore a 4 anni
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare
tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per
dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto
13 (prima parte) della Domanda di Ammissione.
c) Nominativi dei responsabili dei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per settore di attività
Settore di attività
Nome e cognome
Tel/Fax
E-mail
Addetti al Front Office
Addetti al Back office
Addetti al Middle office
Addetti IT
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare
tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alla precedente tabella. Per
dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto
13 (prima parte) della Domanda di Ammissione.
d) Funzioni di negoziazione e quotazione
Mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione e/o loro relativi comparti, domestici o esteri, sui
quali l’Operatore svolge o ha svolto attività di market making:
Mercati
Nr. titoli sui quali opera attualmente come market maker
Da 1 a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 50
Oltre 50
Anno di inizio
attività
MTA
MOT
MTS
EuroMTS
MTS France
HDAT
BondVision
EUREX
Xetra
LSE
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115
Numero di Trader in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per operare su altri mercati regolamentati
e/o sistemi multilaterali di negoziazione dell’area UE.: ___________
e) Funzioni di controllo
Responsabile della funzione di Risk Management:
Cognome
Nome
Telefono
Fax
Mail
Responsabile della funzione di Compliance:
Cognome
Nome
Telefono
Fax
Mail
Numero di addetti ed esperienze professionali:
Esperienza lavorativa
N° Addetti al Risk Management
inferiore a 2 anni
Tra 2 e 4 anni
Superiore a 4 anni
Esistenza di procedure automatizzate per l’attività di Risk Management: SI
NO
Il Responsabile nei rapporti con l’unità di vigilanza di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare
tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A. ogni cambiamento delle informazioni di cui alle precedenti tabelle. Per
dette comunicazioni, anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto
13 (prima parte) della Domanda di Ammissione.
2. Informazioni sulle politiche, i processi e procedure di pricing
Le politiche, i processi e le procedure di pricing sono conformi a quanto previsto nel Regolamento vigente di
EuroTLX. In particolare essi garantiscono che:
 le proposte di negoziazione, in acquisto e/o in vendita, siano sempre esposte a prezzi significativi;
 il prezzo sui titoli per i quali garantiscono la liquidità sia formato in modo indipendente ed autonomo dai
prezzi generati da altri Market Maker operanti sul medesimo strumento finanziario.
3. Informazioni sugli aspetti Tecnologici
Le



struttura tecnologica utilizzata presenta le seguenti caratteristiche:
Compatibilità tecnica con l’infrastruttura tecnologica in uso presso EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
Tempestività di ripristino della propria operatività in caso di disfunzioni tecniche;
Continuità, puntualità ed efficienza nello svolgimento delle funzionalità di interazione con il mercato;
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116



Elevato livello di sicurezza;
Connessione ad almeno due siti di accesso alle funzioni del mercato nel caso di Domanda di ammissione in
qualità di Market Maker, ad almeno un sito d’accesso nel caso di Domanda di ammissione in qualità di
Intermediario;
Installazione di adeguati filtri di controllo sull’invio di quote.
Applicazioni con le quali l’Operatore intende connettersi a mercato:
Applicativo
Fornitore
L’addetto IT, Responsabile nei rapporti con EuroTLX S.I.M. S.p.A. è tenuto a comunicare il numero di utenze di
collegamento al mercato (di informativa, di trading e/o altro) ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Per dette comunicazioni,
anche successive al provvedimento di ammissione, si applicano le modalità di cui al punto 13 (prima parte) della
Domanda di Ammissione.
Sistemi di controllo automatico delle quote:
Disponibilità nelle applicazioni utilizzate per la connessione al mercato di filtri per il controllo automatico delle
quote inviate (barrare le caselle corrispondenti):
Filtri sulle quote
inviate
Non predisposti
Predisposti, ma non
attivi all’avvio delle
negoziazioni
Predisposti e attivi
all’avvio delle
negoziazioni
Frequenza
Quantità
Prezzo
Breve commento sul funzionamento dei sistemi automatici di controllo delle quote inviate a mercato:
Numero di terminali presenti:
4. Codici identificativi
Codice ABI ___________
Codice CED: __________
Codice BIC:___________
--------------------------------------(luogo, data)
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(Timbro e firma)
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118
ALLEGATO C
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al
Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
MODULO DI ADESIONE AI SISTEMI DI POST-TRADING
La scrivente società (l’Operatore), in persona del legale rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari
alla sottoscrizione della presente attestazione,
DICHIARA
-
di essere partecipante al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica giornalieri e di
inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico (X-TRM) in via:
o diretta
o indiretta per il tramite di …………………………….……………………………..…
-
di essere partecipante alla piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express II
in via:
o
diretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le
operazioni concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX):
 conto titoli n°………………… intestato a ……………………
 conto cash n°………………… intestato a ……………………
o
indiretta sui seguenti conti (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le
operazioni concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX):


-
conto titoli n°………………… intestato a ……………………
conto cash n°………………… intestato a ……………………
di essere aderente al servizio di regolamento
o Euroclear
o Clearstream
in via:
o
diretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni
concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX):
 conto n°………………… intestato a ……………………
indiretta sul conto (indicare il numero di conto presso il quale saranno regolate le operazioni
concluse in conto proprio sul Mercato EuroTLX):
 conto n°………………… intestato a ……………………
L’Operatore, inoltre, se partecipante/aderente indiretto ad uno dei sistemi di regolamento indicati
o
ALLEGA
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-
dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Agente di Regolamento secondo il facsimile sub all.
H.
dichiarazione sub all. I relativa all’autorizzazione all’inibizione dell’operatore da parte di EuroTLX S.I.M.
S.p.A. su richiesta e responsabilità dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione (Laddove
richiesta da EuroTLX S.I.M. S.p.A. ovvero su iniziativa dell’Operatore e dell’Agente di Regolamento).
--------------------------------------(luogo, data)
(Timbro e firma)
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ALLEGATO D
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al
Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EuroTLX S.I.M. S.p.A.
1. Definizioni
Premesso che i termini indicati con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Generali, siano essi al singolare
ovvero al plurale, hanno, salvo ove qui diversamente stabilito, il medesimo significato loro attribuito nella
Domanda di Ammissione e nel Regolamento di EuroTLX, le Parti convengono di attribuire alle definizioni di
seguito riportate il significato corrispondente
 con l’espressione “EuroTLX S.I.M. S.p.A.” o “Società” si intende EuroTLX S.I.M. S.p.A. con sede in
Milano, via Cavriana n. 20, CAP 20134, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle
imprese di Milano 03421230966;
 con l’espressione “Operatore” si intende la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente
abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX;
 con l’espressione “Market Maker” si intende l’Aderente che ha sottoscritto un contratto per poter operare
su EuroTLX in qualità di Market Maker;
 con l’espressione “Specialist” si intende l’Aderente che ha sottoscritto un contratto per poter operare su
EuroTLX in qualità di Specialist;
 con l’espressione “Parti” si intendono EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore;
 con l'espressione “EuroTLX” si intende il Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX gestito da
EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
 con l’espressione “Contratto” si intende l’insieme della presente Domanda di ammissione in qualità di
Market Maker e/o di Specialist ad EuroTLX , del provvedimento di ammissione ad EuroTLX e del
Regolamento di EuroTLX;
 con l'espressione “Servizi” si intendono i servizi informatici e telematici relativi alle negoziazioni su
EuroTLX nonchè gli altri servizi strumentali prestati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., ai sensi del Contratto e
funzionali all’operatività del Market Maker e/o dello Specialist su EuroTLX;
 con l'espressione “Sistema” si intende l’insieme delle strutture informatiche e telematiche predisposte da
EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l’accesso alla piattaforma di negoziazione ed il funzionamento di EuroTLX;
 con l'espressione “Dati di Mercato” si intendono tutti i dati e le informazioni immesse dall’Operatore su di
EuroTLX per effetto delle negoziazioni e/o che si ingenerano su di EuroTLX, sia elementari che aggregati
che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, così come indicate
nel Regolamento, nonché tutti i dati relativi ad EuroTLX e agli strumenti finanziari che entrano in
possesso dell’Operatore per effetto delle negoziazioni ovvero dell’erogazione dei Servizi da parte di
EuroTLX S.I.M. S.p.A; tali Dati di Mercato sono di proprietà di EuroTLX S.I.M. S.p.A.;
 con l’espressione “Normativa di Riferimento” si intende la normativa di riferimento applicabile al
Contratto ed a EuroTLX quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998, il Regolamento Mercati ed il Regolamento Emittenti, con le successive modifiche ed integrazioni di
tali provvedimenti.
2. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti intercorrenti tra Euro TLX S.I.M. S.p.A. e l’Operatore,
ivi comprese le condizioni e modalità di fruizione dei Servizi resi da Euro TLX S.I.M. S.p.A. all’Operatore
stesso.
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121
3. Comunicazioni
Fatte salve le modalità operative stabilite nel Regolamento e le disposizioni di cui all’art. 1.2 dello stesso per un
corretto ed efficiente flusso informativo da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A., le comunicazioni tra le Parti
avvengono a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento. Tali comunicazioni possono essere anticipate
via fax o e-mail agli indirizzi indicati dalle Parti. In tal caso, al fax o all’e-mail deve fare seguito la comunicazione
scritta in originale. Le comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
a)
se all’Operatore:
indirizzo:
fax:
e-mail:
b)
se ad EuroTLX S.I.M. S.p.A.: EuroTLX S.I.M. S.p.A
indirizzo:Via Cavriana, 20 – 20134 Milano
fax: +
e-mail:
Ogni variazione di indirizzo, di numero di fax o di indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente
comunicata alla controparte.
1) 4. Modifiche al ContrattoL’Operatore dichiara di ben conoscere EuroTLX nella sua attuale
configurazione tecnica e prende atto, dichiarando sin d’ora, il proprio accordo affinché EuroTLX S.I.M.
S.p.A. possa modificare, di volta in volta, le modalità tecniche, funzionali ed operative delle negoziazioni
su EuroTLX (“Modifiche Tecniche”), con Comunicazioni Tecniche o provvedimenti, emendamenti o
integrazioni al Contratto e in particolare al Regolamento anche per effetto della Normativa di
Riferimento.
2) EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunicherà all’Operatore, secondo le modalità di cui all’articolo 3 che precede, le
predette eventuali modifiche con congruo preavviso rispetto all’entrata in vigore delle stesse.
3) Resta inteso tra le Parti che è facoltà dell’Operatore recedere dal Contratto secondo quanto previsto
dall’articolo 9.
5. Obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. presterà la collaborazione necessaria affinché l’Operatore possa connettere i propri sistemi
informatici al Sistema. , restando inteso che la realizzazione di tutte le attività per la connessione rimane di
esclusiva responsabilità e ad esclusivo onere e costo dell’Operatore.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. si impegna in ogni caso, secondo la diligenza professionale, a dotarsi e mantenere
aggiornata una adeguata piattaforma informatica per consentire agli operatori un’efficiente attività su EuroTLX.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni
ricevuti dall’Operatore e inseriti nel sistema di EuroTLX o comunque formatisi su EuroTLX. Le Parti si danno atto
che non rientra tra le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. il controllo della veridicità, accuratezza e completezza
dei Dati di Mercato.
Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento o dalle Condizioni Generali, qualora la prestazione dei
servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici, ovvero a
causa del superamento dei normali volumi di negoziazione EuroTLX S.I.M. S.p.A. si adopererà per fare quanto
possibile per superare gli inconvenienti.
Per normali volumi di negoziazione si intende la media registrata, nei tre mesi precedenti il verificarsi dell'evento,
del numero dei contratti conclusi tenuto anche conto della loro concentrazione nelle fasce orarie di ciascun
giorno di funzionamento di EuroTLX. Resta inteso che, qualora tali eventi siano imputabili a motivi tecnici
riguardanti i sistemi utilizzati dall’Operatore per connettersi a EuroTLX, l’Operatore sarà tenuto ad eliminare al
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più presto le cause. Le Parti, comunque, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al
fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie.
L’Operatore prende atto ed espressamente acconsente che EuroTLX S.I.M. S.p.A. abbia facoltà di avvalersi, per
talune attività connesse all’operatività ed al miglior funzionamento di EuroTLX di soggetti terzi che lo stesso
designerà con apposite comunicazioni, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre
esclusivamente tra l’Operatore e EuroTLX S.I.M. S.p.A..
Per quanto occorrer possa, le obbligazioni di EuroTLX S.I.M. S.p.A. costituiscono obbligazioni di mezzi.
6. Obbligazioni dell’Operatore
Senza limitazione di quanto previsto nel Regolamento, l’Operatore si impegna:
1.
a mantenersi aggiornato, anche attraverso le comunicazioni ricevute da EuroTLX S.I.M. S.p.A. sulle
eventuali modifiche di EuroTLX, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali di
EuroTLX;
2.
ad informare EuroTLX S.I.M. S.p.A. in tempo utile affinché la stessa, al fine di garantire il regolare
funzionamento di EuroTLX, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari in
merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a
qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione
dei Servizi;
3.
ad informare tempestivamente EuroTLX S.I.M. S.p.A. di ogni variazione delle informazioni comunicate
nell’ambito dell’Allegato B, secondo le specificazioni nello stesso operate, nonché di ogni cambiamento
o evento di carattere tecnico, amministrativo, autorizzativo, giuridico e societario, ancorché notorio,
che possa avere un sostanziale effetto negativo sulla capacità dell’Operatore di adempiere a qualsiasi
obbligazione prevista dal contratto di ammissione a EuroTLX;
4.
ad effettuare, ove necessario per garantire il buon funzionamento di EuroTLX ovvero su richiesta
motivata di EuroTLX S.I.M. S.p.A., a proprie spese tutti gli interventi sulle proprie apparecchiature
(hardware e software) utilizzate dall’Operatore stesso che siano necessari per assicurare la regolare
connessione a EuroTLX;
5.
a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e/o di terzi sui
Servizi, sui Dati di Mercato e sui marchi da essa registrati o utilizzati.
6.
senza pregiudizio dell’obbligo di EuroTLX SIM S.p.A. di risarcire all’Operatore i danni eventualmente
subiti per effetto di inadempienze da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. alle proprie obbligazioni, a
manlevare e tenere indenne EuroTLX S.I.M. S.p.A. da qualsiasi danno, onere o costo da esso subito o
sostenuto, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per fatti inerenti all'attività realizzata su
EuroTLX e/o per effetto di atti o comportamenti posti in essere dall’Operatore in violazione dei propri
obblighi del Contratto e dei relativi Allegati, delle altre disposizioni o provvedimenti emessi da EuroTLX
S.I.M. S.p.A., nonché delle norme applicabili di grado legislativo e regolamentare.
7.
L’Operatore si impegna espressamente a manlevare EuroTLX S.I.M. S.p.A. da ogni responsabilità nei
confronti dei terzi direttamente derivante in capo a EuroTLX S.I.M. S.p.A. in conseguenza della
diffusione al pubblico da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. di false informazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati su EuroTLX e in relazione ai quali l’Operatore operi in qualità di Market Maker
ovvero Specialist e sempre che ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
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123
a) tali false informazioni siano state trasmesse dall’Operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A., in sede di ammissione a
negoziazione dei relativi strumenti finanziari su EuroTLX ovvero anche successivamente nelle ipotesi di obbligo di
trasmissione delle informazioni da parte dell’Operatore ai sensi del Regolamento;
b) tale falsità sia imputabile, anche solo a titolo di colpa (da valutarsi alla stregua della diligenza professionale)
all’Operatore;
c) la falsità delle informazioni in esame e l’imputabilità all’Operatore sia stata accertata.
7. Limitazioni di responsabilità
Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti stesse per
inadempimenti dovuti a forza maggiore, o a caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del loro controllo,
quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, calamità naturali, incendi, scioperi (anche
aziendali), interruzione dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate al trasporto dei
dati facenti capo alle Parti (e sempre che tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di
terzi), ovvero ancora nel caso di disposizioni di sospensione temporanea dell'attività delle Parti disposto dalle
Autorità di Vigilanza o giudiziarie.
EuroTLX S.I.M. S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell’intermediario per qualsivoglia costo, spesa, perdita
o danno da esso sopportati o subiti, ivi inclusi costi, spese, perdite o danni sopportati per effetto di azioni o
pretese di terzi, salvo che in caso di dolo o colpa grave.
8. Corrispettivi
A fronte dei Servizi resi, il Market Maker si impegna a pagare a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i corrispettivi, come da
documento “Tariffario”, allegato alla Domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Market Maker di Classe A
ovvero di Market Maker di Classe B ovvero di Specialist.
L’emissione della fattura avverrà su base mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 gg data fattura a
mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto corrente bancario IBAN: IT 97 K 03226 01604 000000314884
intestato a EuroTLX S.I.M. S.p.A. - c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A.; Milano Cordusio (MI); Via San
Prospero, 1; 20121 Milano.
In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, l’Operatore dovrà corrispondere a EuroTLX S.I.M. S.p.A.
interessi moratori, in ragione del tasso semestrale Euribor + 100 basis point, a decorrere dalla data di scadenza
della singola fattura.
L’Operatore riconosce espressamente che EuroTLX S.I.M. S.p.A., avrà facoltà di modificare unilateralmente i
corrispettivi indicati nel documento “Tariffario”, dandone comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata
a/r all’Operatore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Resta ferma la facoltà dell’Operatore di recedere dal
Contratto secondo quanto pervisto nel successivo articolo 9.
9. Durata, recesso e cause di risoluzione
Il rapporto contrattuale derivante dall’adesione a EuroTLX decorre dalla data del ricevimento dell comunicazione
effettuata da EuroTLX S.I.M. S.p.A. all’Operatore del provvedimento di ammissione alle negoziazioni su EuroTLX.
Il Contratto ha durata indeterminata.
E’ data facoltà alle parti di recedere dal presente contratto dando un preavviso di 10 giorni lavorativi.
In tal caso non è previsto alcun corrispettivo, onere, indennizzo o rimborso in capo alla parte che recede.
Entrambe le parti sono tenute ai rispettivi adempimenti fino alla data di efficacia del recesso. Il contratto cessa
di produrre i suoi effetti in caso di esclusione o revoca dalle contrattazioni dell’Operatore su EuroTLX, ai sensi del
Regolamento di EuroTLX. In tal caso, il contratto cessa di aver efficacia all’atto della ricezione da parte
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dell’Operatore del provvedimento con il quale EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica l’esclusione o la revoca dalle
contrattazioni del medesimo oppure alla data in esso indicata.
Resta ferma la risoluzione nelle ipotesi di legge, con conseguente cessazione d’efficacia.
10. Reponsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare misure idonee atte ad evitare la commissione dei reati/illeciti
previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni/integrazioni. Nel rispetto della citata normativa ciascuna
parte – nell’ambito della propria autonomia organizzativa - si impegna ad adottare un Modello Organizzativo ed
un Codice Etico e/o di comportamento, a mantenerlo aggiornato ed a rispettarlo
11. Risoluzione delle controversie
Qualunque controversia occasionata o derivante dal Regolamento di EuroTLX e, in generale, dalle Condizioni
Generali, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, sarà risolta in via definitiva da un collegio arbitrale,
da costituirsi ai sensi del presente articolo.
Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
a. la Parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:
- dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
- indica l'oggetto dell'arbitrato;
- designa il proprio arbitro;
- invita l'altra Parte a designare il proprio arbitro;
b. la Parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal
ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, del Codice di Procedura Civile.
Il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli
arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro è designato dal Presidente
della Camera Arbitrale di Milano.
Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del
Regolamento della Camera arbitrale di Milano. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la
lingua dell'arbitrato è quella italiana.
Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.
Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione o interpretazione del lodo arbitrale, ovvero relativa al rigetto della
Domanda di ammissione o di ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario, è devoluta alla
cognizione esclusiva del Foro di Milano.
12. Clausole generali
L’invalidità o la nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comprometteranno la validità
delle rimanenti che conserveranno piena efficacia e validità.
Il Contratto ed i diritti ed obblighi da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi.
Il mancato o ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente Contratto non potrà
essere considerato come rinuncia a tali diritti.
13. Legge applicabile
Il Contratto, nonche’ ogni obbligazione non-contrattuale derivante da o relativa allo stesso, sono regolati dalla
legge italiana.
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125
--------------------------------------(luogo, data)
(Timbro e firma)
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126
ALLEGATO E
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al
Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
INFORMATIVA ex D.Lgs. 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Voi forniti potranno formare
oggetto di trattamento da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, o impartiti dalle
autorità a ciò legittimate dalla legge, contrattuali, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con la clientela
(es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.).
Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel paragrafo precedente e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti.
Nel quadro dell'attività svolta da EuroTLX S.I.M. S.p.A, la stessa potrà comunicare tali dati a soggetti che
possono venirne a conoscenza, in qualità di "responsabili" o "incaricati", nonché a soggetti terzi, o ad altre
società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o controllanti la stessa.
I nominativi di dette società sono reperibili da parte dell’interessato contattando il responsabile del trattamento
come di seguito indicato.
Il titolare del trattamento è: EuroTLX S.I.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in Via Cavriana n. 20 - 20134 Milano, tel. 02-3030141, sito web: eurotlx.com.
Il responsabile del trattamento di EuroTLX S.I.M. S.p.A. è la Dott.sa Angela Fenwick, la quale sarà reperibile
presso la sede sopra indicata.
Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto e quindi potrete rivolgervi al responsabile del
trattamento, presso l’indirizzo sopra indicato, per aver accesso ai Vostri dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure opporvi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi o nel caso di trattamento per
finalità pubblicitarie o di marketing.
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127
ALLEGATO F
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al
Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ex D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", preso atto
dell’informativa di cui all’Allegato E della Domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Operatore,
dichiariamo di essere stati informati circa:
 la finalità del trattamento dei dati personali e le modalità dello stesso, così come specificato nell’informativa
che precede;
 i soggetti a cui i dati possono essere comunicati e diffusi, sempre nell’ambito dello svolgimento dello stesso
trattamento;
 i diritti a noi spettanti in base all’art. 7 del Decreto;
 il titolare ed i responsabili del trattamento.
Tutto ciò premesso,
diamo il consenso
neghiamo il consenso
al trattamento dei dati personali da parte di EuroTLX S.I.M. S.p.A. per l'adempimento di obblighi di legge, o
impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, contrattuali, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con
la clientela nonchè alla comunicazione dei dati medesimi a società collegate a EuroTLX S.I.M. S.p.A. o
controllanti la stessa e
diamo il consenso
neghiamo il consenso
alla pubblicazione del marchiodella società sul sito di EuroTLX S.I.M. S.p.A. e su materiale di marketing (quale a
titolo esemplificativo brochure, presentazioni della società etc.).
--------------------------------------(luogo, data)
(Timbro e firma)
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ALLEGATO G
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al
Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A.
TARIFFARIO
1. Liquidity Provider - Market Maker classe A
1.1 Membership Fee4
Canone Annuale
€ 100.000
1.2 Negoziazione in conto proprio5
•
Titoli di
-
Stato
IT
EU
US
Sovereign
€ 0,40
•
Altre obbligazioni
€ 0,50
•
Azioni - DR
€ 1,00
1.3 Diritti di quotazione6
•
Titoli di Stato IT
•
Titoli di
-
•
Altre obbligazioni
€ 120
•
Azioni - DR
€ 120
Stato
EU
US
Sovereign
€0
€ 120
4
Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. E’ previsto uno sconto del 10% sulla membership fee per l’aderente che
operi in qualità di Market Maker che nel corso dell’anno precedente abbia concluso almeno 500.000 contratti; uno sconto del 20% per
l’aderente che operi in qualità di Market Maker e che abbia concluso almeno 1.000.000 contratti. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo
è determinato pro rata temporis su base mensile al perfezionamento dell’ammissione al mercato.
5
Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito e verrà addebitato mensilmente.
6
Il corrispettivo è da considerarsi annuale e verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza in base al numero di strumenti quotati dal
Market Maker il primo giorno di negoziazione dell’anno. Per le richieste di ammissione di nuovi strumenti o per richieste di estensione degli
obblighi di liquidità nel corso dell’anno, il corrispettivo è determinato pro rata temporis su base mensile considerando il mese di inizio
dell’operatività.
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129
2 Liquidity Provider - Market Maker classe B
2.1 Membership Fee7
Canone Annuale
€ 50.000
2.2 Negoziazione in conto proprio8
•
Titoli di
-
Stato
IT
EU
US
Sovereign
€ 0,80
•
Altre obbligazioni
€ 1,00
•
Azioni - DR
€ 1,50
2.3 Diritti di quotazione9
•
Titoli di Stato IT
•
Titoli di
-
•
Altre obbligazioni
€ 160
•
Azioni - DR
€ 160
Stato
EU
US
Sovereign
€0
€ 160
7
I Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata
temporis su base mensile al perfezionamento dell’ammissione al mercato.
8
Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito e verrà addebitato mensilmente.
9
Il corrispettivo è da considerarsi annuale e verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza in base al numero di strumenti quotati dal
Market Maker il primo giorno di negoziazione dell’anno. Per le richieste di ammissione di nuovi strumenti o per richieste di estensione degli
obblighi di liquidità nel corso dell’anno, il corrispettivo è determinato pro rata temporis su base mensile considerando il mese di inizio
dell’operatività.
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130
3. Liquidity Provider - Specialist
3.1 Membership Fee10
15.000
Canone Annuale11
€
3.2 Negoziazione in conto proprio12
•
Obbligazioni bancarie non Eurobond
2,00
€
•
Certificati
2,00
€
•
Covered Warrants
2,00
€
•
Altre Obbligazioni13
1,00
€
3.3 Diritti di quotazione
3.3.1 Diritti di quotazione una tantum14
•
Obbligazioni bancarie non Eurobond
300
€
•
Certificati
300
€
•
Covered Warrants
300
€
3.3.2 Diritti di quotazione annuali15
•
Certificati Open-end
160
€
•
Altre Obbligazioni16
160
€
10
Il corrispettivo verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza. Per i nuovi aderenti il corrispettivo relativo è determinato pro rata
temporis su base mensile al perfezionamento dell’ammissione al mercato.
Il corrispettivo non dovrà essere corrisposto dall’aderente che opera già in qualità di Market Maker, di Classe A o B.
12
Il corrispettivo si intende per singolo contratto eseguito e verrà addebitato mensilmente.
11
13
Nel caso in cui l’aderente operi anche in qualità di Market Maker verrà applicato il corrispettivo previsto per il Market Maker.
Il corrispettivo si intende una tantum, per tutta la durata della negoziazione dello strumento finanziario. Si applica un massimale di €
10.000 per i primi 250 strumenti finanziari soggetti al corrispettivo di quotazione una tantum a tutti gli aderenti che nel primo giorno del
2010 si qualificano come Specialist ai sensi delle Disposizioni Transitorie del Regolamento di EuroTLX.
15
Il corrispettivo è da considerarsi annuale e verrà addebitato all’inizio dell’anno di competenza in base al numero di strumenti quotati
dallo Specialist il primo giorno di negoziazione dell’anno. Per le richieste di ammissione di nuovi strumenti o per richieste di estensione
degli obblighi di liquidità nel corso dell’anno, il corrispettivo è determinato pro rata temporis su base mensile considerando il mese di
inizio dell’operatività.
14
Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010
Pagina 131 - 135
3.4 Diritti di quotazione massiva
Per domande di ammissione o di estensione degli obblighi di liquidità su almeno 100 strumenti finanziari con
diritto di quotazione una tantum, l’aderente beneficia di una riduzione dei diritti di quotazione pari a €
20.000. Tale agevolazione è applicabile una sola volta a trimestre.
4. Trattamento fiscale
Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell’IVA.
--------------------------------------(luogo, data)
(Timbro e firma)
16
Nel caso in cui l’aderente operi anche in qualità di Market Maker verrà applicato il corrispettivo previsto per il Market Maker.
Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010
Pagina 132 - 135
ALLEGATO H
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Market
Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M.
S.p.A.
Spett.le
…..........….
……..….……
………………
(L’Operatore)
luogo e data
OGGETTO: DICHIARAZIONE AGENTE DI REGOLAMENTO
La scrivente società ……………………………………… (Agente di Regolamento), in persona del legale
rappresentante pro-tempore munito dei poteri necessari alla sottoscrizione della presente attestazione, con
sede legale in …………………………………………………………, in relazione all’Operatore ……………………………………
(di seguito l’Operatore)
DICHIARA
-
di partecipare per conto dell’Operatore al servizio fornito da Monte Titoli S.p.A. di riscontro e rettifica
giornalieri e di inoltro delle transazioni ai servizi di liquidazione domestico italiano e non domestico
(X-TRM);
-
di utilizzare i seguenti conti per il regolamento delle operazioni concluse in conto proprio su EuroTLX
dall’Operatore presso la piattaforma di clearing & settlement fornita da Monte Titoli S.p.A., Express
II:
o conto titoli n°………………… intestazione ……………………
o conto cash n°………………… intestazione ……………………
-
di utilizzare il seguente conto per il regolamento delle operazioni concluse in conto proprio su
EuroTLX dall’Operatore presso
o Euroclear
o Clearstream
 conto n°………………… intestazione ……………………
Distinti saluti.
Nome, incarico e firma
Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010
Pagina 133 - 135
ALLEGATO I
Il presente allegato forma parte integrante della Domanda di ammissione in qualità di Maket
Maker/Specialist al Sistema Multilaterale di Negoziazione, denominato EuroTLX, gestito da EuroTLX S.I.M.
S.p.A.
__________________
luogo e data
Spett.le
EuroTLX S.I.M.
S.p.A.
Market Supervision
Ufficio Admission
Via Cavriana, 20
20134 Milano
OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO
si comunica che l’Agente di Regolamento è stato autorizzato
dall’Operatore,_______________________________ a comunicare a EuroTLX S.I.M. l’interruzione del
servizio di regolamento prestato all’Operatore medesimo.
Tale comunicazione verrà formulata in via elettronica, inviata all’indirizzo [email protected], con
“OGGETTO: INTERRUZIONE SERVIZIO DI AGENTE DI REGOLAMENTO”, con copia all’Operatore, o mediante
comunicazione telefonica al numero +39 0230301429, confermata immediatamente via telefax al numero
+39 0230328546, con copia all’Operatore.
EuroTLX S.I.M. notificherà l’Operatore della comunicazione pervenutale al numero telefonico
_______________________
Ad effettuare tali comunicazioni sono autorizzati disgiuntamente i Signori:
[indicare]________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________,
che alla prima comunicazione utile si identificheranno mediante password apposta alla presente da EuroTLX
S.I.M. e consegnata all’Agente di Regolamento.
L’eventuale successiva modifica della password verrà effettuata da EuroTLX S.I.M. mediante apposita
comunicazione scritta all’Agente di Regolamento.
EuroTLX S.I.M. sotto l’esclusiva responsabilità dell’Agente di Regolamento, e senza né l’obbligo né il diritto
da parte di EuroTLX S.I.M. di verificare l’opportunità o la conformità ad eventuali accordi contrattuali fra le
medesime parti, provvederà ad inibire l’operatività dell’Operatore sugli strumenti finanziari appartenenti al
medesimo Segmento di mercato caratterizzati da un sistema di gestione accentrata per il quale l’Agente di
Regolamento ha comunicato l’interruzione dell’attività medesima, in conformità a quanto riportato nella
Dichiarazione di Regolamento sub H ed ai sensi degli artt. 3.13 comma 2 e/o 3.25 comma 2.
(Operatore)
______________
_________________________
Timbro, nome e carica
(Agente di Regolamento)
Timbro, nome e carica
[da compilare da EuroTLX S.I.M. S.p.A.]
Password apposta da EuroTLX S.I.M. S.p.A.:_______________
Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010
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Regolamento di EuroTLX del xxxx.xx.2010
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