autovelox e multa ai medici - Ordine dei Medici di Ferrara

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autovelox e multa ai medici - Ordine dei Medici di Ferrara
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07.02.2007 GIUDICE di PACE Catania – (autovelox: multa annullata al
medico)
§ - Il sanitario non sottraendosi alle responsabilità di specialista della rianimazione, si
recava con la sua autovettura in tutta fretta presso il reparto, in quanto chiamato dal
primario ad intervenire con la massima urgenza per un caso di vita o di morte Pertanto,
pur affermandosi la piena legittimità del limite di velocità (Km 30 orari), bisogna
riconoscere che il medico si trovava in uno stato di necessità, volendo prestare assistenza
rianimativa nei confronti di un ricoverato, bisognoso di cure immediate. (Avv. Ennio
Grassini – www.dirittosanitario.net)
Giudice di pace Catania Sez. IV, 21/02/2006
omissis
Svolgimento del processo
La dr.ssa P.M. con ricorso del 04/03/2005, ritualmente depositato e notificato, presentava
opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/81 avverso il verbale di violazione alle norme del C.S.
n. 2321434/04/V/O - prot. 236698, elevato dalla Polizia Municipale di Catania il 10/11/2004,
per un'infrazione avvenuta il xxx.
Esponeva che l'infrazione contestata dell'art. 142/8 c. del C.S. era dovuta al fatto che, la P., a
bordo della propria autovettura in questa via xxx aveva superato di circa 10 Km orari il limite
di velocità apposto in loco di Km 30 orari. Precisava la ricorrente che la stessa presta servizio
presso xxx quale specialista medico in anestesia e rianimazione, che il xxx alle ore xxx il
primario del reparto di "anestesie e terapia intensiva" invitò la ricorrente a prendere immediato
servizio per un caso urgente presso il reparto di rianimazione.
Conseguentemente la ricorrente si precipitava al Policlinico nel più breve tempo possibile,
violando, sia pure di poco, il limite di 30 Km orari.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità di un così basso limite di velocità in area urbana, la
mancata contestazione immediata e la mancata notifica dei motivi che avevano impedito
questa ultima, precisando che se fosse stata fermata il xxx avrebbe potuto spiegare le ragioni
della presunta violazione.
Concludeva chiedendo l'annullamento del verbale impugnato, unitamente alle relative
sanzione pecuniaria e pena accessoria della decurtazione dei 2 punti sulla patente di guida. Il
Comune di Catania, costituitosi, eccepiva in ordine alla mancata contestazione immediata, la
inesistenza di esso in quanto la via xxx è tra le strade individuate con decreto prefettizio, in
cui, per legge, è consentita la rilevazione della velocità dei veicoli con apparecchiature
automatiche senza alcun obbligo di contestazione immediata.
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Inoltre, i motivi della mancata contestazione immediata sono indicati nel verbale di
accertamento del xxx, nel rispetto dell'art. 201 C.S. e dell'art. 384 del Reg. di Esec. C.S. In
ordine alla legittimità del limite basso, Km 30 anziché il generico 50 Km ora nei centri abitati,
il segnale è conforme all'art. 39 del C.S. ed e istituito a seguito di specifiche ordinanze del
Sindaco. Il Comune, infine, contesta lo stato di necessità opposto dalla ricorrente. All'udienza
di trattazione il giudice poneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Si osserva preliminarmente che il limite di velocità è posto, sulla via xxx sulla direttrice nordsud nel punto più vicino all'ingresso del Policlinico, sulla direttrice contraria sud-nord. La
dr.ssa P. specialista in rianimazione presso detto presidio ospedaliero, era stata chiamata a
intervenire nel reparto di rianimazione con la massima urgenza dal suo primario per un caso di
vita o di morte, come è documentato in atti.
La ricorrente pertanto, non sottraendosi alle sue responsabilità di specialista della
rianimazione, si recava con la sua autovettura in tutta fretta presso il suo reparto. Pur
riconoscendo la piena legittimità del limite di velocità (Km 30 orari), bisogna riconoscere che
la dr. P. si trovava in uno stato di necessità, volendo prestare assistenza rianimativa nei
confronti di un ricoverato, bisognoso di cure immediate.
D'altro canto, il limite di velocità era obbiettivamente molto basso e la violazione è consistita
in un eccesso di circa 10 chilometri orari.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
così statuisce:
- Accoglie il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 presentato dalla dr. P.M. e per gli
effetti:
- Dichiara la nullità del verbale n. xxx elevato dalla Polizia Municipale di Catania il xxx per
l'infrazione del 02/12/2004, impugnato, unitamente e conseguentemente alla relativa sanzione
pecuniaria e la pena accessoria della decurtazione di due punti dalla patente di guida.
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania il 15 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006.
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