Osservazioni sulle CC. DD Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de
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Osservazioni sulle CC. DD Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de
Russo Ruggeri C. Osservazioni sulle CC. DD Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de bonis cedendis НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ , ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY YAROSLAVL, RUSSIA DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE, KULTUR UND RECHT DER ANTIKE DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL YAROSLAWL, RUSSLAND РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES [ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3107 ] НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА» ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION “THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES” YAROSLAVL BRANCH [Публикация работы:] Russo Ruggeri C. 2000: Osservazioni sulle CC. DD Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de bonis cedendis // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1 (6), 105-125. ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY © Russo Ruggeri C , 2000 R U S S O R U G G E R I C * OSSERVAZIONI SÜLLE CC. DD. LEGES IULIAE DE PECUNIIS MUTUIS E DE BONIS CEDENDIS 1. N u m e r o s e fonti storiografiche narrano d i a l c u n i p r o v v e d i m e n t i d i p o l i t i c a interna p r e s i da Cesare n e l dicembre d e l 4 9 , n e i p o c h i g i o r n i i n c u i - tomato d a l l a campagna d i Spagna - si fermö a R o m a p r i m a d i partire per B r i n d i s i . T r a queste misure spicca l a c. d . lex de pecuniis mutuis attraverso c u i i l dittatore tentö d i risolvere l a grave c r i s i debitoria che a f f l i g g e v a la societa d e l tempo ulteriormente aggravata d a l l a guerra c i v i l e , n e l tentativo d i scongiurare o quanto meno - allontanare c o s i i l p e r i c o l o d i tabulae novae. Ebbene, la c. d. lex de pecuniis mutuis ё stata spesso ed anche recentemente fatta oggetto d i particolare attenzione da parte d e g l i storici e d e g l i storici d e l diritto, che se ne sono interessati sotto p i u p r o f i l i , avanzando sofisticate interpretazioni circa l a natura cesariano e tentando i n vario m o d o d i ricostruirne i l contenuto d i questo intervento e i meccanismi processuali attaverso c u i esso doveva trovare attuazione . S u u n punto, tuttavia, l a gran parte della dottrina 1 sembra n o n nutrire alcun dubbio, e cioe che i l p r o w e d i m e n t o adottato n e l 4 9 i n materia d i debiti costituisca i n qualche modo l'antecedente deH'istituto della cessio bonorum, l a c u i definitiva introduzione e stabilizzazione n e l sistema giuridico romano, come ё noto, ё riportata dalle fonti ad una n o n meglio identificata lex Iulia ; e, dunque, che ё a Cesare nel 4 9 che andrebbero ascritti 2 rintenzione e - soprattutto- i l merito d i avere per la p r i m a volta emancipato « l a liberta * Кармелла Pycco Руджери - профсссор Ю р и д и ч е с к о г о факультета университета г. М е с с и н а (Италия). 1 Per la principale letteratura cfr., tra gli altri, WLASSAK, S. V. Cessio bonorum, in REPW, III, 2, 1899, 1995 s.; ROTONDI, Leges publicae populi romani, Milano, 1912 (rist. Hildesheim, 1962), p. 415; GUENOUN, La cessio bonorum, Paris, 1920, p. 24; WOESS, Personalexekution und cessio bonorum im römischen 1922, p. 486; COSTA, Cicerone giureconsulto, Reichsrecht, in ZSS, 43, I, Bologna, 1927, p. 205 ss.; SOLAZZI, // concorso dei creditori nel diritto romano, I, Napoli, 1937, p. 47 ss.; I V , Napoli, 1943, p. 130 ss.; WENGER, Istituzioni di procedura civile romana (trad. it. di Orestano), Milano, 1938, p. 232 s.; MASCKIN, //principato di Augusto (trad. it. di Angelozzi), I, Roma, 1956, p. 78 ss.; FREDERIKSEN, Caesar, Cicero and the Problem of Debts, in JRS, 56, 1966, p. 128 ss.; MOMMSEN, Storia di Roma antica (trad. it. di Bacchini, Burgisser e Cacciapaglia), II, Firenze, 1967, p. 1174 ss.; ROYER, Le probleme des dettes a lafinde la Republique romaine, in RH, IV sehe 45, 1967, p. 440 ss.; LA PENNA, Sallustio e la «rivoluzione» bonorum», romana, Milano, 1968, p. 108 s.; GlUFFRE, Profili politici ed economici della in Riv. studi salernitani, 7, 1971, p. 1 ss.; La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, in Labeo, p. 173 ss.; In margine di tre recenti scritti, in Labeo, 28, 1981, p. 253 ss.; Sulla «cessio Caesaris», «cessio 18, 1972, bonorum ex decreto in Labeo, 30, 1984, p. 90 ss.; DE MARTINO, Storia della costituzione romana, III , Napoli, 1973, p. 219 ss.; 2 GUARINO, La condanna nei limiti del possibile, Napoli, 1975, p. 35 ss.; CARCOPINO, Jules Cesar, Paris, 1968, qui citato nella trad. it. di Cattabiani, Milano, 1975, p. 551 ss.; BONINI, La c. d. Datio in solutum necessaria (Nov. Iustimani 4, 3 e 120, 6, 2), in Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa, II, Bologna, 1975, p. 26 ss.; PINNA PARPAGLIA, La «Lex Iulia de pecuniis mutuis» e la opposizione di Celio, in Labeo, 22, 1976, p. 34 ss.; Ancora sulla «lex Iulia de pecuniis mutuis», in Studi Biscardi, IV, Milano, 1983, p. 115 ss.; CRIFÖ, Studi sul quasi- usufrutto romano, I, Problemi di datazione, Padova, 1977, p. 99 ss.; CASSOLA-LABRUNA, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane , Napoli, 1979, p. 376 s.; PIAZZA, «Tabulae 2 novae», Osservazioni sul problema dei debiti negli ultimi decenni della Repubblica, in Atti del II seminario romanistico gardesano, 12-14 giugno 1978, Milano, 1980, p. 37 ss.; PEPPE, Studi sull'esecuzione personale, I, Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana, Milano, 1981, p. 105 ss.; MAGDLAIN, La Loi Poetelia Papiria et la Loi Iulia de pecuniis mutuis, in Estudios D'Ors, II, Pamplona, 1987, p. 811 ss.; PAKTER, The Mystery of «cessio bonorum», in Index, 22, 1994, p. 323 ss.; SACCOCCIO, Un prowedimento di Cesare del 49 a. C in materia di debiti, in L'usura ieri ed oggi, Bari, 1997, p. 99 ss.; RAWSON, Caesar: civil war and dictatorship, in The Cambridge Ancient History, Cambridge, 1999, p. 457 s. 2 Ad una lex Iulia de bonis cedendis alludono, infatti, Gai 3. 78, la rubrica di C. Th. 4. 20 e C. I. 7. 71. 4, su cui v. infra,p. 120. 106 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО personale dal capitale», riconoscendo al debitore i l diritto d i sottrarsi all'esecuzione personale attraverso la messa a disposizione a favore dei creditori del proprio patrimonio . In veritä, va precisäto che, sul rapporto tra la lex de pecuniis mutuis del 49 e la ѵега e propria cessio bonorum, le opinioni espresse nella letteratura appaiono alquanto diversificate. A l c u n i autori, infatti, ritengono che sarebbe stato lo stesso Cesare, sulla scia dell'analoga contingente normazione emanata nel 4 9 , ad introdurre p o i definitivamente Tistituto nel 46 con la c. d. lex Iulia de bonis cedendis . Secondo una diversa proposta, invece, la cessio bonorum eccezionalmente prevista in eta cesariana - sarebbe stata stabilmente regolamentata solo da Augusto attraverso un'autonoma lex Iulia o (per altri) mediante un capitolo della lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a. C . E non ё mancato chi ha persino dubitato della storicita della c. d. lex Iulia de bonis cedendis e sostenuto che la bonorum cessio si sarebbe andata formando grazie aH'attivitä del pretore, «per progressiva dilatazione e regolamentazione, nell'ambito dell'elaborazione del ius honorarium, del principio posto da Cesare» con l'intervento del 4 9 , recepito p o i nclYedictum praetoris . 3 4 5 6 Pur nella varieta, tutte le interpretazioni ora riferite concordano tuttavia, come si vede, nel riportare c o m u n q u e - direttamente o indirettamente - le origini della cessio bonorum alle misure adottate da Cesare nel 4 9 , nel senso che sarebbe stata appunto la lex de pecuniis mutuis per la p r i m a volta a derogare (sia pure contingentemente) alle regole tradizionali del sistema esecutivo romano, consentendo al debitore di salvare la liberta personale con la cessione delle proprie sostanze ai creditori e introducendo un principio che si sarebbe p o i mantenuto inalterato fino ai nostri giorni. Ebbene, io non credo che questa comune ricostruzione della portata e degli scopi del provvedimento emanato nel 49 i n materia d i debiti trovi un adeguato conforto nella Particolarmente esplicito in questo senso ё il M O M M S E N , Storia di Roma antica, II, cit., p. 1177 (cui appartiene 3 anche la frase riportata nel testo), il quäle afferma che solo al «grande democratico» spettö «l'imperituro onore» di proclamare «la grande massima giuridica che la liberta non ё bene commensurabile colla proprieta, ma un diritto umano perpetuo, che lo stato ha il diritto di negare soltanto al colpevole, non al debitore. E' Cesare colui che, forse anche qui ispirato dalla piu umana legislazione egizia e greca, e particolarmente da quella di Solone, ha introdotto nel diritto privato il principio contraddicente direttamente alle norme dell'antico ordinamento dei fallimenti, che dopo di lui si conservö incontestato». M a Tidea per cui l'intervento effettuato da Cesare nel 49 avrebbe in un certo senso dato Г«аѵѵіо» alla futura cessio bonorum (cost espressamente BONINI, La c. d. Datio in solutum necessaria, cit., p. 32 nt. 47), introducendo per la prima volta il principio secondo cui il debitore poteva evitare l'esecuzione personale o Vinfamia conseguente alla bonorum venditio mediante la cessione dei beni ai creditori, come si ё detto, ё comunemente sostenuta in dottrina [tra gli altri, v. C O S T A , Cicerone giureconsulto, cit., p. 206 s.; B O N F A N T E , Storia del diritto romano, I , Roma, 1934 (rist. Milano, 4 1959), p. 497; F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 135; R O Y E R , Le Probleme des dettes, cit., p. 450; C A R C O P I N O , Giulio Cesare, cit., p. 554; C A S S O L A - L A B R U N A , Linee, cit., p. 376; P I A Z Z A , «Tabulae novae», cit., p. 102 s.; P E P P E , Studi sull'esecuzione personale, I, cit., p. 106; Y A V E T Z , Iulius Caesar and his public Image, London, 1983, qui citato dalla traduzione francese, Paris, 1990), p. 154; M A G D L A I N , La Loi Poetelia Papiria, cit., p. 814]. Persino il GlUFFRE', La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., che pure si distacca da queste comuni valutazioni, ritenendo che la cessione dei beni non fosse stata introdotta per esigenze di spersonalizzazione deH'esecuzione (p. 175 s.), finisce poi per riconoscere a Cesare comunque la patemita di un «principio, di tanto momento per il ius romano» (p. 187). 4 In tal senso cfr., per tutti, FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 137 ss.; LA PENNA, Sallustio, cit., p. 109; Storia di Roma antica, II, cit., p. 1176 s.; NlCOLET, Les variations des prix et la «theorie ä Rome de Ciceron a Pline l'Ancien, in Annales Economies, Societes, Civilisations, MOMMSEN, quantitative de la monnaie» 26, 1971, p. 1216; C A R C O P I N O , Giulio Cesare, cit., p. 554 s.; CRIFÖ, Studi sul quasi-usufrutto, I, cit., pp. 103 e 232 ss. 5 Per l'attribuzione ad Augusto cfr., tra gli altri, PADELLETTI-COGLIOLO, Storia del diritto romano , Firenze, 2 1886, p. 597; WLASSAK, S. V. Cessio bonorum, cit., 1995 s.; GUENOUN, La cessio bonorum, cit., p. 24 e ntt. 4 e 19; WOESS, Personalexekution, publicorum cit., p. 486; COSTA, Cicerone giureconsulto, et privatorum, in ZSS, cit., p. 207; GlRARD, Les leges Iuliae iudiciorum 34, 1913, p. 328 nt. 1; WENGER, Istituzioni di procedura civile romana, cit., p. 232; ROYER, Le probleme des dettes, cit., p. 450; CROOK, Law and Life of Rome, London, 1967, p. 317 nt. 176; A study in Decoction, in Latomus, 26, 1967, p. 365; BEHRENDS, Der Zwölftafelprozess, Göttingen, 1974, p. 175 ntt. 310 e 312; GUARINO, La condanna, cit., p. 37 ss.; MARRONE, Note di diritto romano sul c. d. beneficium competentiae, in Annali Palermo, 36, 1976, p. 6 e nt. 4 estr.; PAKTER, The Mystery of «Cessio La Loi Poetelia Papiria, bonorum», cit., p. 325 s.; MAGDLAIN, cit., p. 814. Non prendono espressa posizione sulla patemita della nostra lex ROTONDI, Leges publicae, cit., p. 451 sembra, perö, propendere per Augusto); BlONDl, S. V. Cessio bonorum, in NNDI, 3, 1959, p. 137; PIAZZA, novae», 6 cit., p. 103; CASSOLA-LABRUNA, Linee, cit., p. 376. Cosi GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 183 ss. (la frase succitata ё a p. 190). (che «Tabulae К. РУССО 107 РУДЖЕРИ testimonianza delle fonti, prima fra tutte quella fornitaci in prima persona dallo stesso Cesare nel commentario de hello civili . A mio sommesso avviso, infatti, la c. d. lex de pecuniis mutuis non 1 ha in realtä nulla a che vedere con ristituto della bonorum cessio cosi come esso ci ё noto per l'etä successiva, non consent! cioe alcuna cessione dei beni con effetto liberatorio ne - tanto meno influi o innovö sulle tradizionali regole della procedura esecutiva romana. Si trattö di una misura piu limitatata e - soprattutto - contenutisticamente, qualitativamente e finalisticamente diversa, attraverso cui si impose sostanzialmente ai debitori possidenti una sorta di datio in solutum obbligatoria dei beni posseduti (beni pur tuttavia rivalutati e detratto comunque dal debito rammontare degli interessi giä pagati), ferma restando perö la loro responsabilitä per l'eventuale residuo e ferme restando - principalmente - le normali conseguenze deH'inadempimento. E' questa e solo questa, almeno a mio parere, la conclusione che le fonti consentono legittimamente d i trarre: attribuire all'intervento adottato da Cesare nel 49 una normativa sia pure contingente ma comunque analoga nel contenuto alla futura cessio bonorum ё i l frutto di una lettura pregiudizialmente orientata delle testimonianze pervenuteci, che ne parlano di cessione di beni ne accennano a quella conseguente liberazione del debitore dall'esecuzione personale cosi presuntivamente affermata dalla dottrina. E d ё appunto dalla lettura delle fonti e dal racconto che esse ci hanno lasciato degli antefatti, del contenuto e degli scopi del summenzionato prowedimento di Cesare in tema di debiti che dobbiamo prendere le mosse nel tentativo d i ricostruirne l'esatta portata. 2. Quanto agli antefatti, non c'e dubbio che, tra i p i u urgenti problemi d i ordine interno, Cesare si trovö ad affrontare una grave situazione d i generale e diffuso indebitamento, giä esistente da decenni ma ora ulteriormente acutizzatasi i n conseguenza della guerra c i v i l e , una situazione per la cui soluzione si andava profilando sul piano politico ancora una volta, come al tempo di Catilina, lo spettro d i tabulae novae*. Deila crisi dei debiti e del pericolo di tabulae novae parla, infatti, innanzi tutto lo stesso Cesare proprio nel motivare i l prowedimento adottato nel 49. Si legga Caes. Bell. civ. 3. 1. 2 e 3: 2. Cum fides tota Italia esse angustior neque creditae pecuniae solverentur, constituit.... 3. Hoc est ad timorem novarum tabularum tollendum minuendumque, qui fere bella et civiles dissentiones sequi consuevit...existimavit\ ma anche Svetonio , A p p i a n o e Dione C a s s i o ricollegano espressamente l'intervento di Cesare alla diffusa insolvenza e alle emergenti proposte d i cancellazione dei debiti. A nuove richieste di tabulae novae, inflne e soprattutto, accenna piu volte anche C i c e r o n e . Si era in presenza, dunque, d i un problema d i generale indebitamento sociale, un problema - si sa - certo non nuovo nella storia d i R o m a , ma pur tuttavia nuovo, come ё stato 9 10 11 12 1 3 Da ultimo, nega invero che la misura adottata da Cesare nel 4 9 prefigurasse una cessio bonorum anche il SACCOCCIO, Un prowedimento, cit., p. 143 s., ma per motivi diversi da quelli qui prospettati: l'autore, infatti, pone 1'accento non sugli effetti, ma sulla diversa struttura dei rispettivi procedimenti (v. infra, p. 114). Sulle condizioni economiche della societä romana degli ultimi decenni della repubblica v., per tutti, F R A N K , An Economic History of Rome to the end of the Republic, Baltimore, 1 9 2 0 , (trad. it. Firenze, 1 9 2 4 ) , p. 1 2 9 ss.; ROSTOVTZEFF, The social and economic history of the Roman Empire, Oxford, 1 9 2 6 (trad. it. Firenze, 1 9 6 5 ) , p. 2 2 ss.; SALVIOLI, // capitalismo antico, Bari, 1 9 2 9 (rist. Roma-Bari, 1 9 8 5 ) , p. 1 0 ss.; M A S C K I N , //principato di Augusto, 8 3 I, cit, p. 7 8 ss.; MOMMSEN, Storia di Roma antica, II, cit., p. 1 1 5 7 ss.; FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 1 2 9 ss.; ROYER, Le pwbleme des dettes, cit., p. 4 0 7 ss.; AMSDEN, Debt and Politics in the Age BRUNT, Social conßicts Iulia» of Cicero, New Brunswick, 1 9 7 0 ; in the Roman Republic, London, 1 9 7 1 (trad. it. Bari, 1 9 7 6 ) , p. 3 9 ss.; GlUFFRE, La c. d. de bonis cedendis, cit., p. 1 7 6 ss.; PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 4 2 ss.; contraddizioni economiche alla fine della Repubblica, in Storia di Roma, II, L'Impero mediterraneo, I, La imperiale, Torino, 1 9 9 0 , p. 8 0 9 ss.; SACCOCCIO, Un prowedimento, 9 «Lex FORABOSCHI, Dinamiche e repubblica cit., p. 109 ss. Cfr. Caes. 4 2 . 3 , su cui v. infra, p. 1 1 1 . 10 Bell. civ. 2. 7. 4 8 , su cui v. infra, p. 1 1 3 . 11 4 1 . 3 7 . l,su cui v. infra, p. 1 0 9 . 1 2 Cfr. Cic. Phil 6. 4 . 1 1 , 1 0 . 10. 2 2 , 1 1 . 6 . 1 4 ; adAtt. 5. 2 1 . 1 3 , 7 . 1 1 . 1, 1 0 . 8. 2 , 1 1 . 2 3 . 3 , 1 4 . 2 1 . 4 ; Cat.. 2. 8. 1 8 ; Epst. ad Caes. 1 . 2 . 5 ss., 1 . 5 . 4 , 1 . 5 . 7 , 2 . 7 . 1 0 . Sulle crisi dei debiti che hanno caratterizzato la lotta politica del V e del IV secolo a. C. cfr., per tutti, oltre a D E Storia economica di Roma antica, Firenze, 1 9 8 0 , I, pp. 2 9 ss., 1 0 5 s. e 1 4 3 ss.; II, p. 2 6 9 ss., PEPPE, Studi sull'esecuzionepersonale, I, cit., p. 2 3 ss. con l'indicazione delle fonti e della precedente bibliografia. 1 MARTINO, 108 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО esattamente notato, quanto meno nei termini i n cui esso si presentava . A differenza delle precedenti crisi del V e del I V secolo a. C , che riguardavano soprattutto g l i strati p i u bassi della p o p o l a z i o n e , neH'ultima metä del I secolo a. C. i l fenomeno interessava infatti non solo e n o n tanto i contadini o i p i c c o l i commercianti e g l i artigiani, rovinati dai cattivi raccolti, da operazioni andate a male o dagli effetti della guerra, quanto e soprattutto i ceti p i u elevati della societa, indebitatisi fino a l collo per soddisfare la loro aviditä d i potere e per assicurarsi una vita dedita al lusso ed al piacere . N o n ё u n caso, infatti, che proprio da questi ambi^nti provenisse la richiesta d i tabulae novae: come Cicerone e Sallustio attestano espressamente a proposito della congiura d i Catilina, i l nucleo portante dei congiurati ( i l cui programma rivoluzionario conteneva tra l'altro la cancellazione dei debiti ) era costituito appunto dai proprietari terrieri indebitati, dai veterani d i Silla che non avevano saputo amministrare l'improvvisa ricchezza, dai senatori, dai cavalieri e dagli esponenti dell'aristocrazia municipale, dai n o b i l i stimolati dall'ambizione e, per finire, da buona parte della iuventus, maxume nobilium attirata dalla prospettiva d i u n avvenire fatto d i ozio e d i m o l l e z z e . 15 16 17 18 1 4 p. 1 5 Cosi in specie PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 4 1 : ma, in tal senso v. pure SACCOCCIO, Un prowedimento, cit., 111. la cui condizione di indebitamento era resa ancora piu drammatica, come si sa, dalla presenza del nexum, alla cui abolizione fondamentalmente miravano le richieste plebee. 1 6 Sugli ambienti maggiomente indebitati e sulle cause deirindebitamento nell'eta qui considerata cfr., per tutti, FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. monetaires et condition l'antiquite classique, 128 ss.; ROYER, Le probleme des dettes, cit., p. de la plebe ä la fin de la republique, in Recherches Paris, 1970, p. 142; PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 42 430 ss.; YAVETZ, Fluctuations sur les structures sociales dans ss.; NlCOLET, Economie et societe (133-43 av. J.), in Rendre ä Cesar. Economie et societe dans la Rome antique, Mesuil - sur - L'Estree, 1 9 8 8 , p. 100 ss. 1 7 Almeno secondo quanto riferiscono Cicerone, Cat. 2 . 8 . 1 8 (Quid enim espectäs? vastatione omnium tuas possessiones expectant; meo beneßcio bellum? Quid ergo? in sacrosantas futuras putas? An tabulas novas? Errant, qui istas a Catilina tabulae novae proferentur, vero auctionariae; neque enim isti, qui possessiones habent, alia ratione ulla salvi esse possunt) e Sallustio, Cat. 2 1 . 8 (Tum Catilina polliceri tabulas novas, proscriptionem locupletium, magistratus, sacerdotia, rapinas, alia omnia, quae bellum atque lubido victorum fert...). L'attribuzione ai catilinari dell'obiettivo di ottenere tabulae novae ё peraltro comunemente ammessa in dottrina (per tutti, v. F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 1 3 3 ; C R I N I T I , Studi recenti su Catilina e la sua congiura, in Aevum, 4 1 , 1 9 6 7 , p. 3 7 0 ss.; L A P E N N A , Sallustio, cit., p. 1 4 6 ; DE M A R T I N O , Storia della costituzione romana, III, cit., p. 1 6 2 ; C R I F Ö , Studi sul quasi-usufrutto, cit., p. 9 6 ) : ma, sulla effettiva esistenza di un preciso progetto in tal senso, v. anche le osservazioni della P I A Z Z A , «Tabulae 1 8 Cfr. Cic. Cat. 2. comparentur...Unum adducti dissolvi dominationem novae», \7-23....Exponam cit., p. 4 9 ss. enim vobis, Quirites, ex quibus generibus hominum istae copiae genus est eorum, qui magno in aere alieno maiores etiam possessiones habent, quarum amore nullo modo possunt Alterum genus est eorum, qui quamquam premuntur tarnen expectant, rerum potiri volunt, honores, quos quiete re publica consequi arbitrantur aere alieno, desperant, perturbata se Tertium genus est aetate iam adfectum, sed tarnen exercitatione robustum; quo ex genere iste est Manlius, cui nunc Catilina succedit. Hi sunt homines ex iis coloniis, quas Sulla constituit; quas ego universas civium esse optimorum et fortissimorum virorum sentio, sed tarnen ii sunt coloni, qui se in insperatis ac repentinis pecuniis sumptuosius insolentius iactarunt. Hi dum aedificant tamquam beati, dum praediis lectis, familiis magnis, conviviis apparatis delectantur, in tantum aes alienum inciderunt, ut, si salvi esse volint, Sulla sit iis ab inferis excitandum; qui etiam non nonnullos agrestis homines tenues atque egentes in eadem illam spem rapinarum veterum impulerunt... Quartum genus est sane varium et mixtum et turbolentum; qui iam pridem premuntur, qui nunquam emergunt, qui partim inertia, partim male gerendo negotio, partim etiam sumptibus in vetere aere alieno vacillant, qui vadimoniis, iudiciis, proscriptione dicuntur... bonorum defetigati permulti et ex urbe et ex agris se in illa castra conferre Quintum genus est parricidarum, sicariorum, denique omnium facinerosorum... Postremum autem genus est non solo numero, verum etiam genere ipso atque vita, quod proprium Catilinae est, de eius dilectu, immo vero de complexu eius ac sinu; quos pexo capillo nitidos aut inberbis aut bene barbatos videtis, manicatis et talaribus tunicis, velis amictos, non togis; quorum omnis industria vitae et vigilandi labor in antelucanis cenis expromitur. In his gregis omnes aleatores, omnes adulteri, omnes impuri inpudicique versantur; e Sali. Cat. 1 7 . 3 - 6 : Eo convenere senatorii ordinis P. Lentulus Sura, P. Autronius, L. Cassius Longinus, C. Cethegus, P. et Ser. Sullae Ser. fllii, L. Vargunteius, Q. Annius, M. Porcius Laeca, L. Bestia, Q. Curius; praeterea ex equestri ordine M. Fulvius L. Statilius. P. Gabinius, C. Cornelius; ad hoc multi ex coloniis et municipiis domi nobiles; Nobilior, Erant praeterea complures paulo occultius consili huiusce participes nobiles, quos magis dominationis spes hortabantur quam inopia aut alia necessitudo; Ceterum iuventus pleraque, sed maxume nobilium Catilinae inceptis favebat: quibus in otio vel magnißce vel molliter vivere copia erat; incerta pro certis, bellum quam pacem malebant. Su queste fonti, per il profilo che qui ci interessa, cfr., per tutti, F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 1 3 0 ; R O Y E R , Le Probleme des dettes, cit., p. 4 4 0 s. e P I A Z Z A , «Tabulae novae», cit., p. 4 4 s. <. РУССО 109 РУДЖЕРИ N o n diversa, d'altronde, doveva essere la realta sociale e politica che Cesare si trovö ad irginare rientrato i n Italia nel 49. L e poche ma significative battute contenute nel Bellum civile ed ilcuni cenni fatti da Dione Cassio evidenziano chiaramente come all'abolizione dei debiti anche a quel tempo aspirassero non solo quelli che erano stati rovinati dalla sventura o dalla guerra, m a soprattutto i possidenti che pretendevano d i mantenere integro i l proprio patrimonio a danno dei :reditori. S i legga, infatti, innanzi tutto, quanto Cesare, i n un brano su c u i dovremo tornare p i u impiamente in seguito, afferma commentando l'insuccesso deH'intervento promesso da M . Celio Rufo a favore dei debitori che si fossero appellati alla stima effettuata dagli arbitri: Caes. Bell civ. 3. 2 0 . 3 Nam fortasse inopiam excusare et calamitatem aut proprium suam aut temporum queri et difficultates auctionandi proponere etiam mediocris est animi; inte gras vero tenere possessiones, qui se debere fateantur, cuius animi aut cuius impudentiae est? N o n meno interessante, anche se non pienamente affidante dal punto d i vista cronologico e negli aspetti tecnici , ё perö, come si ё detto, i l racconto fomitoci da Dione Cassio (41. 37. 1-3), il quäle, nel riferire sulle cause della crisi debitoria che Cesare tentö d i sanare n e l 4 9 , s i sofferma a sottolineare la circostanza che i debitori possidenti mancanti d i denaro liquido continuavano a conservare, cionondimeno, i loro beni: 19 Тѵх(Ьѵ Se TOVTOV peya eitövs каі аѵаукаіоѵ npäyfia ЗшрѲохіеи, eneiSfj ydp ol те SeSaveiKÖres тіаі ткротатад rag еатгра£еі?, ате каі jroXXßu XPW^ öid T€ ras- атааеі? каі Siä тоѵ? ттоХёцоѵ? TTpaaSeößeuot, еттоюѵито, каі тш офеіХбѵтш аѵхѵоі ovSe ёдеХоѵте? аттобоѵѵаі ті ѵтто тыѵ аѵтш eSvvavro (оѵте ydp аітоббаѲаі ті оѵте emSavelaacrdai päSiov айтоі? еттіуѵето), как тоѵтоѵ тгоХХа рёѵ атата noXXd Se каі SoXepd тгрд? dX\fiXoi& ёттраттоѵ, каі Seo? fjv fifj каі ё? аѵт}кеѵт6ѵ ті какдѵ тгрох^р^сгохпу, ер.етршадт) р.ёѵ каі ттрд тоѵтоѵ ттрдд- Sjj/idpxoJ^ тіѵфѵ та ката тоі& токоѵ$, етгеі & ovS of? direSi'Soi/то, аХХ OL ße и тиГѵ еѵехѵрыѵ е£ісгтаѵто OL Se каі то a'pxatov еѵ dpyvpicj d ттг)\ тоѵѵ, ар.фотёроі$ тбте о Каіаар со? оібѵ те fjv ёпекоѵрт)ае... TÜJI/ Come risulta evidente, dunque, anche stavolta i l problema del pagamento dei debiti riguardava soprattutto g l i strati p i u abbienti della popolazione, i proprietari terrieri, i possidenti, che, nonostante la situazione d i insolvenza a cui Ii avevano ridotti i l tenore d i vita e la politica d i potere, non intendevano rinunciare alla posizione patrimoniale acquisita ne alle aspirazioni politiche ed affidavano alla richiesta d i tabulae novae la speranza d i una rapida ed indolore soluzione dei loro problemi. F u una questione soprattutto politica, p i u che strettamente economica, pertanto, quella che Cesare si trovö ad affrontare nel 4 9 , cosi come politici erano d'altronde fondamentalmente g l i scopi perseguiti da coloro che, cavalcando i l reale disagio economico e i l malcontento delle classi meno abbienti rovinate dalla cattiva sorte e dalla guerra, proponevano l a totale remissione dei debiti: una j>roposta che, sotto l a veste d i rivendicazione popolare, nascondeva dunque ben altri obiettivi °. N o n a caso, d'altronde, tra i principali fautori del movimento, spiccano i nomi d i due aristocratici, i l giovane allievo d i Cicerone M a r c o C e l i o R u f o e P u b l i o Cornelio Dolabella, u n patrizio passato (sull'esempio d i Clodio) alla plebe e divenuto per tal via tribuno , entrambi carichi d i debiti ed entrambi partigiani d i Cesare, protagonisti, come si sa, d$i torbidi episodi del 48 e del 47 a. C . 21 22 2 3 1 9 Su ciö cfr. quanto si dirä infra, p. 112. 2 0 In tal senso, per tutti, v. P I A Z Z A , «Tabulae 2 1 Sul quäle cfr. M Ü N Z E R , s. v. Caelius, in REPW, 3, 1, Stuttgart, 1897, 1266 ss.; M O M M S E N , Storia di Roma antica, novae», cit., p. 44 s. II, cit., p. 1106; B O I S S I E R , Ciceron et ses amis, Paris, 1949, p. 167 ss.; R O Y E R , Le probleme des dettes, cit., p. 441 s.; LA P E N N A , Sallustio, cit., p. 108; C A R C O P I N O , Giulio Cesare, cit., p. 551 s. 2 2 Sul personaggio v., per tutti, M Ü N Z E R , s. v. Cornelius, in REPW, 4, 1, Stuttgart, 1900, 1300 ss. e P O L I G N A N O , P. Cornelio Dolabella, uomo politico, in Atti Acc. Naz. Lincei, c l . sc. mor., s. VIII, I, 1946, p. 240 ss. 2 3 Per le rivolte di Celio e Dolabella v. Caes. Bell, civ., 3. 20 e 21; Dio Cass. 42. 22. 1 e 43. 32. 2; Liv. per. 111 e 113; Vell. Pat. 2. 68. 2; O o s . 6. 6. 15. 1 0 ; C i c . ad Att. 11. 2 3 . 3 , 14. 21. 4; Phil. 6 . 4 . 11, 10. 10. 22, 11. 6. 14 e 13. 12.26. 110 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 3. Ebbene, l'oggettiva gravitä della situazione sul piano economico e - soprattutto - i l pericolo della sua degenerazione sul terreno politico rendevano dunque p i u che mai urgente un intervento d i Cesare, da questi effettuato - come si ё detto - nel 49 (nei pochi giorni i n cui si fermö a R o m a prima d i ripartire per Brindisi) con la c. d. lex de pecuniis mutuis. N o n sto qui a soffermarmi sulla tij>ologia d i questo intervento, se cioe si trattö d i una legge, come ritiene la dottrina dominante , d i un decretum emanato personalmente da Cesare i n quanto dittatore (come si ё sostenuto facendo leva soprattutto su quel constituit con cuif nel Bellum civile, si presenta i l provvedimento) o d i una semplice «istruzione impartita al pretore», come propone una recente interpretazione : per quanto io credo sia piu verosimile, nel complesso, l'idea che si trattasse d i una lex che i l Nostro presentö (personalmente o tramite altri magistrati, come nel caso della legge sui proscritti) e fece approvare dai c o m i z i , se non altro perche la scelta d i risolvere autoritativamente ed i n prima persona una questione sociale cosi scottante come quella dei debiti, benche tecnicamente possibile, non sarebbe stata tuttavia politicamente felice . E Cesare non era certo un politico tale da incorrere in una siffatta ingenuitä! 25 26 2 Su queste fonti, studiate anche e soprattutto in relazione al problema deWintercessio tra i due pretori (nel caso in specie interposta dal praetor «iurisdictio» peregrinus del pretore peregrino, Celio al praetor urbanus Trebonio), cfr., tra gli altri, S E R R A O , La Milano, 1954, p. 118 s.; D E M A R T 1 N O , Storia della costituzione romana, III, cit., p. 220 nt. 9; P I N N A P A R P A G L I A , La «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 31 ss.; P I A Z Z A , «Tabulae novae», cit., p. 54 ss. 4 In tal senso, per tutti, v. R O T O N D I , Leges publicae, cit., p. 415; C O S T A , Cicerone giureconsulto, cit., p. 205; DE M A R T I N O , Storia della costituzione romana, III, cit., p. 220; C R I F Ö , Studi sul quasi-usufrutto, P A R P A G L I A , La «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 32 e Ancora sulla «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 122 ss.; P E P P E , Studi sull'esecuzione personale, Poetelia Papiria, 2 5 cit., p. 100; P I N N A I, cit., p. 106; C A S S O L A - L A B R U N A , Linee, cit., p. 376; M A G D E L A I N , La Loi cit., p. 813. Cfr. Caes. Bell. civ. 3. 1. 2 {...constituit, ut arbitri darentur...) e 3. 20. 1 (...ut Caesar praesens constituerat). La surriferita opinione, sostenuta giä dal F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 134, ё stata ripresa con piu vigore dalla P I A Z Z A , «Tabulae novae», cit., p. 93 ss. Dubbioso sul punto il GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 187 nt. 46, il quäle, pur rilevando come il constituit accentui il peso della volonta di Cesare, non esclude tuttavia che «la statuizione stessa abbia avuto la forma di lex». 2 6 Cosi S A C C O C C I O , Un provvedimento, cit., p. 141. Secondo questo autore, contro la natura legislativa della misura qui considerata deporrebbe soprattutto la circostanza che Cesare, nel 49, sarebbe stato «soltanto dictator imminuto iure, in particolare comitiorum habendorum costituendarum causa», e, come tale, competente a convocare i comizi solo per l'elezione dei consoli e dei magistrati minori (p. 128 ss.) e non per proporre rogazioni ai comizi. Non ё questa ovviamente la sede per poter neanche sfrorare una questione cosi complessa e ancora cosi controversa: tuttavia, a parte i dubbi sulla legittimita della contrapposizione tra dictator optima lege creatus e imminuto iure, soprattutto sul piano della determinazione della competenze [sul punto v. il fundamentale lavoro del N I C O S I A , Sülle pretese figure di 'Dictatores imminuto iure', in Studi Sanfilippo, VII, Milano, 1987, p. 531 ss. (ora anche in Silloge, Scritti 1956-1996, II, Catania, 1998, p. 503 ss.)], e i contrasti ancora esistenti in dottrina circa l'efiettiva qualificazione della dittatura cesariana del 49 come comitiorum habendorum causa (la considera tale, ad esempio, tra i piu recenti, il T O N D O , Profilo di storia costituzionale romana, II, Milano, 1993, p. 180 ss. e nt. 443), io credo nel complesso piu verosimile Горіпіопе recentemente costituzionale, in Res Publica Cesare ad Adriano e Princeps, (Atti Copanello, espressa dal C E R A M I , Vicende politiche, Cesare mutamenti istituzionali Dictator e il suo progetto e ordinamento giuridico da 25-27 maggio 1994), Napoli, 1996, p. 115, il quäle ha giustamente osservato come Tintensa attivitä di governo svolta da Cesare negli 11 giorni della prima dittatura mal si concilii, in effetti, «con una siffatta etichenatura». 2 7 In tal senso v. P I N N A P A R P A G L I A , Ancora sulla «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 124, il quäle a mio avviso esattamente osserva come, a favore della comune interpretazione, depongano soprattutto ragioni di carattere politico. « S e , infatti, Cesare presiedeva, da dittatore, i comizi, come non pensare- scrive l'autore- che queste erano le condizioni piu opportune perche lo stesso Cesare presentasse appunto ai comizi una sua rogatio diretta a risolvere la questione dei debiti? Questa procedura non sarebbe stata assai piu opportuna politicamente di una «disposizione di carattere autoritativo e personale»? Lo stesso Cesare non vi ё dubbio avesse interesse a che la questione dei debiti venisse risolta, almeno formalmente, con l'intervento del popolo dietro proposta sua o di magistrati (tribuni plebis, praetores) da lui c o n s i g l i a t i . . . » Peraltro, contro l'idea per cui Cesare avrebbe risolto la questione dei debiti con un decretum o con delle istruzioni date al pretore, di rilievo mi pare anche la considerazione di quell'/tem con cui il Nostro, proseguendo il racconto degli avvenimenti del 49 (v. Bell. civ. 3. 1. 4), richiama la legge - emanata su proposta fatta al popolo dai pretori e dai tribuni - con la quäle reintegrö i proscritti condannati in base alla lex Pompeia de ambitu (cosi cfr. anche PINNA PARPAGLIA, op. ult. cit., l'interpretazione suggerita, contra, p. 123). Ne mi pare d'altronde grammaticalmente e logicamente corretta dal S A C C O C C I O , Un provvedimento, cit., p. 126 s. nt. 73, per il quäle Yitem si К. РУССО 111 РУДЖЕРИ Comunque sia, аі nostri fini ё i l contenuto della misura adottata dal dittatore, legge, decreto o instruzione che fosse, che interessa in questa sede esaminare, cominciando da quanto su d i essa riferisce lo stesso autore i n : Bell. civ. 3. 1. 1 Dictatore habente comitia Caesare consules creantur Julius Caesar et P. Servilius: is enim erat annus, quo per leges ei consulem fieri liceret. 2. His rebus confectis, cum fides tota Italia esset angustior neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut arbitri darentur; per eos fierent aestimationem possessionum et rerum, quanti quaeque earum ante bellum fuisset, atque hae creditoribus traderentur. Secondo la versione fornitaci da Cesare, dunque, come si vede, era stata prevista i n pratica la nomina d i alcuni arbitri (constituit, ut arbitri darentur), tramite i quali si sarebbe dovuto procedere dXXaestimatio delle possessiones e delle res appartenenti ai debitori, al valore che esse avevano prima della guerra civile, possessiones e res che andavano consegnate p o i ai creditori. Sostanzialmente fedele (pur con qualche diversitä), ed anzi p i u prodiga d i particolari e soprattutto, almeno a m i o avviso - p i u indicativa ai fini della comprensione dell'esatta portata del p r o w e d i m e n t o , ё la narrazione d i Svetonio. S i legga: 28 Svet. Caes. 4 2 . 3 De pecuniis mutuis, disiecta novarum tabularum expectatione, quae crebo movebatur, decrevit tandem, ut debitores creditoribus satis facerent per aestimationem possessionum, quanti quasque ante civile bellum comparassent, deducto summae aeris alieni, si quid usurae nomine numeratum aut perscriptum fuisset; qua condicione quarta pars fere crediti deperibat. Quanto alle differenze, Svetonio - come si vede - sembra limitare Yaestimatio degli arbitri alle sole possessiones, laddove Cesare precisa invece che essa riguardava possessiones et res ; e, inoltre, riferisce la valutazione dei beni compiuta dagli arbitri a quanti quasque ante civile bellum comparassent, cioe al loro valore d i acquisto e non a quello reale (quanti quaeque earum ante bellum fuisset) . In p i u , c i informa perö d i un'ulteriore disposizione che parrebbe contenuta neila lex qui considerata, la deduzione cioe dal totale del debito d i tutto c i ö che fosse stato pagato o addebitato a titolo d i interessi: ciö che - osserva lo storico a u g u s t e o - fece perdere ai creditori sostanzialmente la quarta parte del credito . 29 30 31 riferirebbe alla fräse «hoc ad debitorum tuendam existimationem esse aptissimum existimavit» e testimonierebbe pertanto solo una «analogia nello scopo che ha animato i due diversi (per natura e per contenuto) interventi, e cioe la tutela delle classi piu d e b o l i . . . » : e evidente, infatti, a mio a w i s o , che Yitem si lega al in integrum restituit, cioe all'atto compiuto da Cesare a favore degli antipompeiani, e, dunque, va ragionevolmente riferito al constituit e non z\V existimavit. 2 8 Ed anzi, in alcuni punti, addirittura letteralmente coincidente (v. aestimationes bellum...), mediatamente consultate da Svetonio: per tutti, v. SACCOCCIO, Un prowedimento, 2 9 possessionum....;...quanti...ante il che ha fatto giustamente supporre che il Bellum civile di Cesare sia tra le fonti direttamente o cit., p. 103. Che il procedimento introdotto da Cesare avesse ad oggetto non solo gli immobili, ma tutti i beni, anche mobili, del debitore, ё d'altronde comunemente riconosciuto (per tutti, v. giä COSTA, Cicerone giureconsulto, GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 185; PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 205 s.; cit., p. 107): peraltro, la circostanza sembra trovare conferma anche in Appiano Bell. civ. 2. 7. 48, il quäle, come vedremo, parla in proposito di «beni vendibili» (su ciö v. SACCOCCIO, Un prowedimento, 3 0 3 1 Per ciö v. PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 106 nt. 14). cit., p. 96. La notizia ё confermata da Dione Cassio, 42. 51. 1 (rofs* етгоф€і\6р.€ѵ6ѵ сфшіѵ е( оѵ тгро? TOP Портг^юи re ydp TTOWOI? £x pl a еСетгоХершѲг] wdvra,.), (JaTO г е тбкоѵ тби che perö riferisce questa misura all'anno 47 a. C. Tuttavia, benche dal racconto di Svetonio non possa trarsi alcuna sicura indicazione circa la cronologia degli avvenimenti (non essendo Горега - come ё noto - ordinata secondo criteri temporali), il modo con cui lo storico si possessionum...deducto esprime {decrevit...ut summae aeris alieni...) debitores creditoribus satis facerent per aestimationem fa pensare che, in effetti, le disposizioni relative alle aestimationes possessionum e alla cancellazione delle usurae arretrate fossero tra loro logicamente e temporalmente collegate: il che trova conferma, peraltro, in Plut. Caes. 37. 2, che riferisce la remissione degli interessi al tempo della prima dittatura. Per un'ulteriore allusione a questo prowedimento v., inoltre, C i c , ad Att. scribis, explica; quamquam ista retentione omnes ait uti Trebatius). 13. 23. 3 (Mea mandata, ut Sulla questione cfr. comunque, per tutti, 112 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО L a parte p i u interessante del racconto d i Svetonio ё costituita tuttavia, almeno ai nostri fini, dalla fräse i n c u i sintetizza i l contenuto dell'intervento cesariano: decretavit ut debitores creditoribus satis facerent per aestimationem possessionum. Mentre Cesare pone l'accento sulla nomina degli arbitri e sui compiti loro attribuiti, cioe fondamentalmente sui profili procedurali, Svetonio, infatti, nel ricordare a distanza di un secolo l'essenza del prowedimento, ne evidenzia invece soprattutto l'aspetto sostanziale, l'obbligo cioe i v i imposto ai debitori di satis facere i creditori per aestimationem possessionum . 31 f Spesso imprecisa e non i n tutto affidante, ma non per questo priva d i spunti significativi, ё p o i la versione fornitaci da Dione Cassio. D e l l a lex de pecuniis mutuis lo storico tratta, innanzi tutto, i n 4 1 . 37. 3, laddove riferisce le vicende dell'anno 49 a. C : ...ар.фотероід' тдте 6 Kalaap cbg öiöv re fjv етгекоѵргіае. та те yäp iuexvpa тгрд? rfjv- ä£iav еѵа7готі{і7]Ѳт)ші екёХеѵае, каі бисаата? avrqg тоі$ dpabiaßTiToDcri ті аттокХтіроѵоѲаі ттроаета£еѵ. А parte l'inesattezza d i collocare i l prowedimento d i Cesare i n un periodo successivo alla deposizione della dittatura, ricordata nel precedente § 3 6 , anche su u n altro punto i l racconto fornito da D i o n e Cassio nel luogo succitato non merita alcun credito, laddove cioe sembra limitare le aestimationes degli arbitri ai soli beni dati i n garanzia ai creditori . Peraltro, su questa circostanza lo stesso storico si smentisce successivamente i n un altro brano i n cui torna incidentalmente a menzionare l'intervento del 4 9 , un brano ai nostri fini molto p i u significativo. S i tratta d i 4 2 . 5 1 . 2, relativo all'anno 47 a. C . : 33 34 35 ...fcal тгроаеті каі rag- npTJcreis' TÖJI/ кттціат(оѵ; iv ol? тт)і/ аттбдоспи тш 'баѵеіаііатіиѵ ката тоѵ$ ѵ6роѵ$ уіуѵеаваі iSei, тгрд? тт)і/ еѵ тш хрбѵы а&аѵ еттаѵауауіиѵ, ёттеібт) тф ттХ^Ѳеі тсои SeSrjßoaiüjfieoj^ тгоАѵ ттаѵта еттешѵісгто. MOMMSEN, Storia di Roma antica, II, cit., p. 1175; FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 133 s.; ROYER, Le probleme des dettes, cit., p. 446; GlUFFRE, la c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 185; CÄSSOLA-LABRUNA, Linee, cit., 376. 3 2 L'omissione sui dati procedurali della misura di Cesare potrebbe forse giustiflcarsi, come ё stato di recente sostenuto (v. S A C C O C C I O , Un prowedimento, cit., p. 103 e nt. 5), tenendo conto della scelta operata da Svetonio - ed esplicitata in Aug. 9. 1 - di privilegiare, nella narrazione, quei fatti che megliono consentivano di tratteggiare anche dal punto di vista psicologico la figura del protagonista della Vita di cui si stava specificamente occupando. V . 41. 36. 4: TroiTJaas' Se таита каі тд övopa rfjs' 8іктаторІа? атгеТтге. тт)ѵ yäp 5т) 8vvap.iv тб re іруоѵ avrfjs каі navv del Sid x P°^ ^хе. rfj re yäp ттара тшѵ дпХшѵ laxvi expfjro, каі тгрооёті каі ejjovoiav ёѵѵороѵ Srj тіѵа ттара rfjs- екеі ßovXfjs' rrpoaeAaße. ттаѵта yäp рета äöeias доа äv ßouAnOfj тграттеіѵ oi еттетратгт). 3 3 €L Sulla questione, nel senso accolto nel testo, v., in specie, P I A Z Z A , «Tabulae perö, P I N N A P A R P A G L I A , Ancora sulla «Lex Iulia de pecuniis mutuis», novo», cit., p. 92 s. Contra, cfr., cit., p. 124, il quäle non esclude invece che il Nostro avesse in effetti g i ä deposto la dittatura al momento di affrontare la questione dei debiti, che avesse cioe rivestito la carica solo «il tempo necessario per convocare i comizi al fine di poter adottare tutti i prowedimenti che la gravita delle circostanze imponeva con la collaborazione del popolo romano (p. 125 nt. 29)». In questa prospettiva l'autore ritiene possa interpretarsi, infatti, il surriportato passo di Dione Cassio, nel quäle lo storico in sostanza affermerebbe che Cesare, una volta eletto console, pur conservando la sostanza del potere dittatoriale, avrebbe rinunciato formalmente al nome di dittatore in modo da non presentarsi esteriormente come tale «se non per rimettere in moto la macchina costituzionale (p. 124 nt. 29)». Senonche, a me pare che questa ricostruzione, pur teoricamente ammissibile, trovi una decisa smentita soprattutto nel Bellum civile 3. 20. 1, laddove lo stesso Cesare racconta come, tornato a Roma e nominato dittatore, si fosse fermato in citta undici giorni, il tempo necessario cioe per celebrare le Feriae Latinae e convocare tutti i comizi, e avesse deposto la dittatura solo prima di partire per Brindisi: il che significa che e appunto in qualita di dittatore che propose (personalmente o tramite magistrati da lui consigliati, come nel caso della legge sui proscritti) e fece approvare tutte le misure adottate nel 49. 3 4 Si ё sostenuto in dottrina che Dione Cassio, nell'interpretare la legge di Cesare come limitata ai soli beni dati in garanzia ai^creditori, sarebbe stato suggestionato dalla conoscenza del piu recente istituto deWimpetratio (cosi giä COSTA, dominii Cicerone giureconsulto, cit., p. 206, seguito dal GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 185 s.). Sulla questione v., inoltre, P I N N A P A R P A G L I A , Ancora sulla «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 132 ss. 3 5 L a circostanza che Dione Cassio menzioni l'intervento di Cesare sulle aestimationes possessionum sia a proposito degli eventi del 49 sia nel 47 ha indotto di recente il S A C C O C C I O , Un prowedimento, cit., p. 122, ad ipotizzare che la c. d. lex de pecuniis mutuis risalga in effetti al 47, mentre nel 49 Cesare si sarebbe limitato a dare al pretore delle istruzioni da applicarsi durante il periodo di crisi. Su questa congettura, peraltro smentita dallo stesso Dione Cassio (che espressamente ricollega la тіиліоч? degli ктт|и.ата alle leggi di Cesare) e che presuppone comunque un'interpretazione a mio avviso non convincente della tipologia e del contenuto della riforma cesariana, v. infra 113. К. РУССО 113 РУДЖЕРИ Q u i , infatti, come si vede, a propostito della тіцлоч? prevista da Cesare, si parla espressamente di ктг]|іата e non d i evex^pa, di possessioni сіоё e non d i pegni; possessioni attraverso le q u a l i - continua lo storico (ed ё questo appunto, a m i o avviso, l'aspetto p i u interessante del racconto) - secondo le l e g g i si impose che avvenisse i l pagamento dei debiti (ev olg тт)ѵ атгобоочі/ тшѵ баѵеісгцятыѵ к а т а тои^ ѵбцои? у і у ѵ е а Ѳ а і ебеі). Cosi come Svetonio, dunque, anche Dione Cassio rintraccia nell'obbligo d i adempiere attraverso i beni posseduti la sostanza della misura adottata da Cesare. 36 N o n meno esplicito sul contenuto del provvedimento e, d'altronde, Appiano, che precisa tra l'altro come i beni fossero trasferiti ai creditori al posto del denaro dovuto. V e d i Bell. civ. 2. 7. 48: аітоОаі баѵтоі? ек TcdvSe тоі? ібаже, riTTjrds' Sdveiaacriv аѵті каі xP &v аѵокотга? Std те ттоХероѵд каі атааеі? каі TTJV mnpaatcoßei/ois' ёттоѵсгаѵ ешиіаи] rag рёѵ атгокотга? оѵк Se тсои (Ъѵшѵ аттефцѵеѵ, ßv eSei тоѵ$ xP ) S' тоі? тш хрщатсоѵ SiSövai. € 1 crTa A l l a remissione degli interessi e ad un certo non precisato numero d i provvedimenti dello stesso genere accenna, per fmire, Plutarco, Caes. 37. 1: ...АіреѲеі? Se SLfcrdrcop und rqs ßovXfjg-... aeiaaxOela TLVL TÖKÜJU екоѵфі^е TOVS хреыфыЛета? аХХш re TOLOVTOJU і)фато тгѵАстеиратсо^... ov ттоХХш, dXX 'ev црераі? ёі>8ека тт]и рёѵ povapxiav аттеіттареѵо? Ebbene, io credo che le testimonianze surriportate, peraltro complessivamente concordi tra loro, forniscano un quadro abbastanza chiaro del contenuto della normativa che stiamo qui considerando. Pressato dalle emergenti richieste d i cancellazione d e i debiti, provenienti soprattutto da c h i pretendeva d i conservare integro i l proprio patrimonio a danno dei creditori, Cesare in buona sostanza nel 49 n o n solo rifiutö d i emanare tabulae novae, m a impose a i possidenti d i saldare i loro debiti attraverso i beni posseduti, pur concedendo loro una valutazione degli stessi rapportata ad un tempo antecedente alla guerra civile e a i debitori i n genere la remissione degli interessi arretrati . A tal fme stabil! che venissero nominati degli arbitri con i l compito d i effettuare le aestimationes delle possessiones e delle res da consegnare in solutum ai creditori. 37 Questo e solo questo, come credo risulti dalla lettura dei brani succitati, ё quanto le fonti espressamente attestano. C i ö posto, io n o n vedo come i n questo contesto possa aver trovato spazio l'idea, comunemente sostenuta, per c u i Cesare avrebbe invece consentito, sia pure contingentemente, la cessio bonorum e l a liberazione del debitore dalle tipiche conseguenze della procedura esecutiva del tempo . N o n m i pare, infatti, che nessun conforto in questa direzione provenga invero dai testi esarninati, che non solo n o n parlano m a i d i cessione dei beni, ne alludono i n alcun modo alla sottrazione del debitore all'esecuzione personale o alYinfamia susseguente alla bonorum venditio, m a forniscono soprattutto un'immagine qualitativamente diversa d e l contenuto del provvedimento. Solo una lettura pregiudizialmente orientata delle testimonianze pervenuteci, che abbia come punto d i riferimento l'istituto della cessio bonorum quäle esso f u successivamente disciplinato, puö giustificare dunque, come si ё detto, una tale conclusione. 38 Se invece si sgombera l a mente da pregiudizi d i sorta e s i esaminano c o n obiettivita ed animo sereno le notizie che g l i storiografi greci e romani c i hanno lasciato, i o credo risulti evidente che Cesare non permise affatto ai debitori la cessione del patrimonio a fini liberatori, 3 6 3 7 Sul significato che potrebbe riconnettersi all'uso del plurale v. quanto si osserverä infra, p. 123. Inoltre, piu in generale, al fine di ristabilire una circolazione monetaria normale, prese delle misure contro la tesaurizzazione, disponendo che nessuno poteva tenere in riserva piu di 60. 000 sesterzi (Dio. C a . 41. 38. 1): su questa disposizione, che forse era contenuta nella stessa lex de pecuniis mutuis, v., tra gli altri, MOMMSEN, Storia di Roma antica, II, cit., p. 1175; ROYER, Le probleme des dettes, cit., p. 444 s. e PINNA PARPAGLIA, La «Lex pecuniis mutuis», 3 8 cit., p. 33 e nt. 12. Per questa communis opinio v. retro, p. 106 nt. 3. Iulia de 114 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО come la dottrina ё solita ripetere, bensi impose loro una sorta d i datio in solutum obbligatoria dei beni d i c u i erano proprietari . E - si badi b e n e - la differenza tra queste due diverse 39 interpretazioni non ё puramente nominale, come sembra considerarla c h i , pur qualificando la misura adottata da Cesare come una «datio in solutum necessaria», riconnette ad essa 1'effetto di evitare comunque al debitore l'esecuzione personale o le conseguenze personali dell'esecuzione patrimoniale: i l che equivale a dire, i n altre parole, che si trattava d i una cessio bonorum* . L a differenza invece, a m i o avviso, c'e ed ё sostanziale. 0 Innanzi tutto, la datio imposta nel 49 non sembra riguardare l'intero patrimonio del debitore, c o m e nella procedura della cessio bonorum. Cesare parla infatti espressamente, come si ё visto, d i possessiones e d i res (quasi a voler evidenziare che erano i singoli beni i m m o b i l i e m o b i l i , e n o n i l patrimonio nel suo complesso, a dover essere consegnati ai creditori per i l soddisfacimento dei crediti) e A p p i a n o usa i l temine covla, che allude chiaramente a tutti i beni vendibili: m a anche le altre fonti fanno sempre riferimento alle possessiones, ai к т п и а т а , agli еѵё£ира e m a i comunque ai bona debitoris globalmente considerati . 41 Inoltre, la cessio bonorum era una procedura facoltativa e discrezionale , i n un certo senso 42 un «beneficium» 43 concesso al debitore che, cedendo spontaneamente al creditore tutto ciö che possedeva, poteva sottrarsi all'esecuzione personale o dlVinfamia conseguente alla bonorum venditio : u n «beneficio» che n o n era nel potere del creditore impedire, ma la cui fruizione 44 dipendeva comunque, oltre che dalla discezionalitä pretoria, da una libera scelta del debitore. L a dazione prevista da Cesare era invece un atto autoritativamente e coattivamente imposto Nega l'accostamento teorico con la datio in solutum necessaria, p. da ultimo, il S A C C O C C I O , Un provvedimento, cit., 145 ss. e c i ö in quanto mancherebbe, nel nostro caso, una componente essenziale della fattispecie, cioe il provvedimento con cui il giudice assegna al creditore, che non puö rifiutare, il bene del debitore. Questa opinione presuppone perö una peculiare ricostruzione del contenuto della misura adottata da Cesare nel 49, qual'e quella avanzata dall'autore, per il quäle il Nostro avrebbe dato istruzioni al pretore aflinche bloccasse (attraverso la denegatio actionis) la concessione delle azioni ordinarie per la riscossione dei crediti e introducesse una complessa procedura consistente in una «sorta di emptio-venditio solvendi causa, a cui le parti addivenissero tramite reciproca manifestazione di consenso data su di un prezzo determinato per relationem in base alla stima dell'arbitro, a cui unilateralmente il creditore avesse fatto ricorso ed in cui, in maniera anomala, tale prezzo risultava essere stato giä pagato dal creditore stesso» (p. 162). Senonche, tale elaborata e sofisticata ricostruzione, oltre a non trovare a mio avviso adeguato riscontro nelle fonti surrichiamate, non riesce soprattutto a superare un'obiezione di fondo: che non e credibile cioe che la risoluzione della questione dei debiti fosse stata sostanzialmente rimessa alla buona volonta delle parti e non fosse stato predisposto un modo attraverso cui il creditore potesse autoritativamente ottenere soddisfazione dal debitore non disposto ad effettuargli la venditio dei beni. 4 0 Particolarmente esplicita in tal senso ё la P I A Z Z A , «Tabulae novae», cit., p. 102 s., la quäle, dopo aver precisato che la procedura introdotta da Cesare in un certo senso anticipava la futura cessio bonorum, perseguendo lo stesso scopo «di consentire il soddisfazimento dei creditori, evitando, nello stesso tempo, ai debitori non solo l'esecuzione personale, ma anche l'infamia conseguente alla bonorum venditio», datio in solutum necessaria. conclude poi affermando: « L a si ё qualificata una E si p u ö ammettere che tale defmizione ne rifletta, per un certo aspetto, il risultato» (ma, nello stesso senso, v. perö, anche M A G D A L E I N , La Loi Poetelia, cit., p. 813 s.). Di datio in solutum necessaria parlano inoltre, con riferimento al provvedimento di Cesare, S T E I N E R , Datio in solutum, M ü n c h e n , 1914, p. 161; S O L A Z Z I , L'estinzione dell'obbligazione romana, nel diritto romano , 1 Napoli, 1935, p. 82 s.; W E N G E R , Istituzioni di procedura civile cit., p. 316 nt. 26; F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 134; R O Y E R , Le probleme des dettes, cit., p. 446; J O U A N I Q U E , Codex accepti et expensi chez Ciceron, in RHD, 46, 1968, p. 19; N A R D I , Radiografia dell'aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare, in BIDR, 73, 1970 (= Studi Donatuti, II, Milano, 1973, p. 782 s.); B O N I N I , La c. d. Datio in solutum necessaria, L U C K S , Aestimatio possessionis cit., p. 26 ss.; P I N N A P A R P A G L I A , La «Lex Iulia de pecuniis mutuis», in Justinians Novellen 4, 3 und 120. 6. 2, Bochumer cit., p. 35; altertumwissenschaftliches Colloquium (Bd. 4), Trier, 1991, p. 54 ss. 4 1 Che la procedura introdotta da Cesare concemesse i singoli beni del debitore e non il patrimonio nel suo complesso e, d'altronde, come si ё detto, giä da piu parti riconosciuto: per ciö cfr. retro, p. 111 nt. 29. 4 2 Essa presupponeva, infatti, una richiesta fatta dal debitore al magistrato e da questi approvata: cosi, per tutti, cfr. W L A S S A K , S. v. Cessio bonorum, cit., 1997; W E N G E R , Istituzioni di procedura civile romana, c i t , p. 232 e V O C I , s. v. Esecuzione forzata (dir. rom.) in E D , X V , Milano, 1966, p. 428 s. e nt. 65. 4 3 Di beneficium si parla, infatti, espressamente in C. I. 7. 71. 1 e 4; ma v. anche C. I. 7. 71. 7 {flebile adiutorium), 8 (auxilium) e D. 42. 3. 6 (misericordiae 4 4 causa). Peraltro, ё dubbio se tale «beneficium» riguardasse tutti i debitori o se potesse essere chiesto ed ottenuto solo dai debitori la cui situazione di insolvenza era in qualche modo giustificabile. К. РУССО 115 РУДЖЕРИ tanto ai debitori, quanto ai creditori : i l che significa a mio avviso che, i n mancanza d i u n accordo concluso in ottemperanza alla normativa cesariana , i l creditore aveva comunque i l 46 diritto d i ottenere in solutum l'aggiudicazione dei beni del debitore, anche dissenziente; e i l 47 debitore aveva comunque i l diritto d i liberarsi facendo stimare e aggiudicare i beni posseduti al creditore, anche dissenziente . 48 Ancora: la cessio bonorum, come ё noto, comportava la missio in bona dei creditori, c u i seguivano la proscriptio e la venditio bonorum* : come i n ogni esecuzione patrimoniale, cioe, 9 la soddisfazione avveniva sul ricavato della vendita all'asta, e non direttamente sul patrimonio del cedens . L a procedura d i Cesare, invece, prevedeva, come si ё detto, i l trasferimento 50 spontaneo o l'«aggiudicazione» operata dal magistrato dei beni del debitore, beni che i l creditore riceveva i n luogo del denaro e dei quali diventava dunque immediatamente proprietario . 51 Infine e soprattutto - ed ё questa la diversitä qualitativamente p i u significativa, - a me non sembra che le misure adottate da Cesare nel 4 9 , a differenza d i quanto avveniva nella cessio La perentorietä dell'ordine di consegnare i beni posseduti in solutum ai creditori emanato da Cesare credo risulti 4 5 ben sottolineata da tutte le fonti in precedenza considerate: v. Caes. Bell. civ. (possessiones et res) creditoribus traderentur; facerent per aestimationem possessionum...; аттбооаіѵ TLOV 8аѵешрат<А)і> ката иіѵшѵ Svet. Caes. 42. 3...decrevit Dio. C a . 42. 51. 2 . . . r a r тоѵ? v6p.oi& уіуѵесгѲаі аттефт)ѵеи, Qv eSei тоѵ$ хР 1 ^ 1 ата Saveiaamv £Sei... ut ...hae tandem, ut debitores creditoribus 3. 3. 1.. .constituit, satis Tiprjaeis- тшѵ кттціатшѵ, ev A p p . Bell. civ. dirri TÜV XPW<ITCÜV ol? 2. 7. 48 ...ri^rjrds' TTJV Se r<2>v SiSövai Sulla possibilitä di un accordo che prescindesse dall'intervento degli arbitri v., in specie, GlUFFRE, La c. d. 4 6 «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 185, che crede di rintracciarne un'allusione in C i c . ad Att. 12. 28. 3. Come ё stato esattamente rilevato in dottrina, e evidente che la traditio di cui parla Cesare non deve intendersi 4 7 come un atto privato di trasferimento [o, sarebbe forse meglio dire, non necessariamente come un atto privato di trasferimento (v., infatti, quanto osservato nel testo e alla nota precedente e quanto si dirä subito appresso)], ma anche «come una sorta di «aggi udi cazi o ne» operata dal magistrato neH'ambito del procedimento speciale d'esecuzione» (cosi GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 186: ma, giä prima, nello stesso senso, v. COSTA, Cicerone giureconsulto, cit., p. 206), aggiudicazione alla quäle si doveva ricorrere a mio avviso quando, mancando appunto la collaborazione di una delle parti, non era possibile realizzare una satisdatio per via negoziale. Ad una vera e propria «aiudicatio» novae», cit., p. 105 s. Contra, prowedimento, effettuata non dal magistrato, ma dall'arbitro pensa invece la PIAZZA, «Tabulae ma a mio avviso non esattamente (v. retro, nt. 39), v. perö, SACCOCCIO, Un cit., p. 147, per il quäle la traditio a cui fa riferimento Cesare doveva essere compiuta da parte degli stessi debitori secondo la stima degli arbitri, senza alcun intervento ad opera deH'autoritä. Circa il meccanismo del procedimento previsto per dare attuazione alle disposizioni della lex Iulia de pecuniis 4 8 mutuis, il P I N N A P A R P A G L I A , La «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 38 ss. e (in risposta alle critiche della Piazza) in Ancora sulla «Lex de pecuniis mutuis, cit., p. 125 ss., ha avanzato tre ipotesi, e cioe che si facesse ricorso ad una condictio certae creditae pecuniae nella quäle il giudice, oltre che condannare il debitore al pagamento del debito, avrebbe provveduto alla stima dei beni da dare in solutum al creditore; che ci si servisse direttamente della legis actio per iudicis arbitrive postulationem; o, infine, che fosse il pretore, attraverso interdicta, a garantire il rispetto delle disposizioni cesariane. Contro queste proposte ricostruttive v., perö, le osservazioni della P I A Z Z A , «Tabulae cit., p. 97 ss., cui pare accedere il GlUFFRE, A margine, novae», cit., p. 255 s. In veritä, a me sembra piu plausibile, nel complesso, l'idea della studiosa pavese, e cioe che si trattasse di «una procedura interamente n u o v a » , in cui Tofferta dei beni da parte del debitore poteva avvenire «nel quadro di una procedura esecutiva giä iniziata contro di lui sulla base di un precedente iudicatum (o di un'equivalente confessio in iure o indefentio), prima che si giungesse alla ductio o alla missio in bona; oppure lo stesso debitore poteva prendere l'iniziativa, chiedendo al pretore la nomina degli arbitri per la stima dei beni che venivano offerti in soddisfacimento delle ragioni dei creditori» (p. 103 s.). Inoltre, come si ё detto, io credo che, in mancanza di un'iniziativa da parte del debitore o di un'esecuzione giä awiata nel corso della quäle il debitore facesse rofferta, il procedimento volto ad ottenere la datio arbitrorum e l'aggiudicazione dei beni potesse essere attivato anche dal creditore. Piu che verosimile a mio avviso, per finire, ё poi la congettura avanzata dal GlUFFRE, A margine, cit., p. 256 ss. e da questi ulteriormente difesa (contro le perplessitä espresse dal P I N N A P A R P A G L I A , Ancora sulla «Lex Iulia de pecuniis mutuis», bonorum ex decreto Caesaris», cit., p. 137 s. nt. 74) in Sulla «cessio cit., p. 90 ss., secondo il quäle il debitore, nell'ipotesi in cui il creditore (nonostante il prowedimento di Cesare) non intendesse rinunciare ai vantaggi del procedimento esecutivo e avesse avviato la procedura volta ad ottenere l'esecuzione personale o patrimoniale, aveva comunque presumibilmente a disposizione un'exceptio o la denegatio actionis per paralizzarne l'iniziativa. Cfr. Gai 3. 77-78 eC. 1.2. 11. 11. 4 9 Per tutti, cfr. WENGER, Istituzioni di procedura 5 0 civile romana, cit., p. 233 s.; BIONDI, s. v. Cessio bonorum, p. 137; ROYER, Le probleme des dettes, cit., p. 450. 1 Per questa fondamentale differenza v. anche SACCOCCIO, Un prowedimento, cit., p. 144. cit., 116 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО bonorum, abbiano i n qualche modo inciso sulle (o interferito con le) usuali conseguenze dell'inadempimento: non credo cioe, i n altri termini, che i l previsto coatto trasferimento (o l'aggiudicazione) a f i n i satisfattivi dei beni posseduti al creditore esonerasse i l debitore dalla responsabilitä per rinadempimento e, di conseguenza, g l i evitasse la procedura esecutiva (con tutto ciö che questa comportava) nel caso in cui tali beni non fossero sufficienti ad estinguere i l debito. Infatti, intanto di questa presunta liberazione del debitore dalle conseguenze personali dell'esecuzione forzata le fonti non fanno alcuna menzione: e i l costante silenzio degli storiografi su una «novitä» cosi rilevante dal punto d i vista sociale e g i u r i d i c o - m i si consenta - sarebbe giä di per se un buon motivo per negarne l'esistenza. N o n ё infatti credibile che soprattutto Cesare, se davvero avesse inteso sottrarre - e per la prima volta! - almeno i debitori possidenti all'esecuzione personale, non abbia neanche incidentalmente accennato a questa circostanza nel Bellum civile, laddove ricorda le misure del 4 9 ; cosi come ё poco credibile che nessuno dei biografi e degli autori successivi che ne ricordano le gesta, se davvero quest'effetto si fosse avuto nella pratica, si soffermi a sottolineare rimportanza sotto questo profilo del provvedimento cesariano. D'altra parte, anche la prevista aestimatio dei beni da consegnare in solutum ai creditori e la nomina degli arbitri sembrerebbero essere ulteriori indizi a favore dell'interpretazione qui proposta. Se infatti si fosse voluto concedere al debitore «di salvare, una volta per sempre, colla cessione delle sue sostanze ai creditori, potesse o no essere sufficiente airestinzione, la sua liberta p e r s o n a l e » , che motivo c i sarebbe stato di introdurre un'apposita procedura volta alla determinazione del valore prebellico dei singoli beni posseduti, visto che, qualunque fosse la stima accertata, per liberarsi era necessario comunque cedere l'intero patrimonio? 52 Certo, si potrebbe obiettare che - come attesta Ulpiano - la cessio bonorum non escludeva la possibilitä che i l bonis cedens, si quid postea adquisierit, potesse essere nuovamente convenuto dai creditori per i l pagamento del residuo in id quod facere potest ', e, dunque, che la valutazione introdotta da Cesare servisse appunto a quantificare i l rimanente debito ai fini della eventuale successiva richiesta dei creditori ex ante gesto. Tuttavia, la disciplina surricordata presuppone i n realta, a m i o avviso, una regolamentazione dettagliata e giä matura deH'istituto, quäle si ebbe solo i n seguito аІГетапагіопе della lex Iulia de bonis cedendis e degli editti pretori che ne garantirono l'applicazione, e non puö essere invece ragionevolmente riportata ad u n provvedimento contingente adottato i n una sitazione d i emergenza sociale nei pochi giorni i n c u i i l Nostro sostö a R o m a . C i ö posto, io credo, i n conclusione, che sia p i u verosimile pensare che Yaestimatio cesariana servisse invece puramente e semplicemente a calcolare la parte d i debito che i beni posseduti dal debitore riuscivano a saldare: con la conseguenza che, se essi erano sufficienti (e nei limiti i n c u i erano sufficienti) ad estinguere i l prestito contratto, i l debitore era certamente liberato, benche avesse dato in solutum aliud pro alio; se invece non erano sufficienti, restava esposto, per i l residuo, alle conseguenze deirinadempimento e, dunque, all'eventuale procedura esecutiva personale o patrimoniale. 4. L a considerazione delle motivazioni del provvedimento adottato nel 4 9 , quali forniteci in prima persona dallo stesso Cesare, conferma a mio a w i s o ulteriormente, d'altronde, la conclusione che i l Nostro non abbia inteso i n alcun modo interferire sulle usuali conseguenze dell'inadempimento, ma solo imporre coattivamente d i rispettare la fides e salvare la rispettabilitä a c h i - pur mancando d i denaro l i q u i d o - avesse comunque una sostanza patrimoniale. 53 5 4 Cosi MOMMSEN, Storia di Roma antica, II, cit., p. 1177. Cfr. D. 42. 3. 4 pr. (Ulp. 48 ad Ed.) Is, qui bonis cessit, si quid postea adquisierit, in quantum facere potest convenitur. 5 4 Sul punto cfr., peraltro, GUARINO, La condanna, cit., p. 37, il quäle esattamente osserva come l'espressione tecnica «in quantum facere potest convenitur» adoperata da Ulpiano in D. 43. 2. 4 pr. sembri richiamare in effetti proprio la disposizione della lex Iulia con la quäle si consentl al creditore ex ante gesto di agire contro il cedens «limitando la sua azione con una praescriptio per non esporsi ^exceptio 'nisi bonis cesserit'dt\ convenuto». К. РУССО 117 РУДЖЕРИ A l l a fides е alla exsistimatio dei debitori Cesare allude, infatti, innanzitutto in Bell. civ. 3. 1. 2 e 3, laddove rileva come i n tutta Italia i l rispetto della fides fosse assai scarso e giustifica le misure adottate con la necessitä appunto d i proteggere la buona reputazione dei debitori: Cum fides tota Italia esset angustior... constituit... Hoc est... ad debitorum tuendam existimationem esse aptissimum existimavit. M a i l passaggio p i u significativo della testimonianza d i Cesare, a l fine d i comprendere le reali motivazioni da c u i fu mosso, ё costituito da quel brano sul quäle abbiamo giä avuto modo ad altro proposito d i soffermarci e i n c u i i l Nostro, come si ё visto, mentre mostra d i considerare 55 le ragioni d i quei debitori la c u i situazione d i insolvenza era dovuta alla povertä, alla sventura o alle difficultates auctionandi, si scaglia invece con veemenza contro coloro che, pur avendo u n patrimonio, tentavano d i sottrarsi al pagamento d e i debiti chiedendone l a cancellazione, accusandoli espressamente d i sfacciataggine e spudoratezza. S i rilegga, infatti Bell. civ. 3. 2 0 . 3 Nam fortasse inopiam excusare et calamitatem aut propriam suam aut temporum queri et difficultates auctionandi proponere etiam mediocris est animi; integras vero tenere possessiones, qui se debere fateantur, cuius animi aut cuius impudentiae est ? 56 E la politica demagogica d i c h i pretendeva d i conservare integro i l patrimonio a danno dei creditori che i l Nostro dunque condanna e intende sventare; una politica tanto p i u deprecabile se si considera che, anche al tempo d i Cesare, i l fenomeno presumibilmente interessava i n buona parte persone che avevano possessiones i n misura maggiore dei debiti contratti e che dunque, volendo, avrebbero potuto onorare i debiti c o n l a vendita d e i beni: come attesta espressamente Cicerone a proposito dei locupletes partigiani d i Catilina, qui - dice l'oratore magno in aere alieno maiores possessiones habebant . 51 U n a dura condanna, come s i vede, quella espressa da Cesare n e l Bellum civile; una 58 condanna, peraltro, non meno dura, come ё stato esattamente sottolineato , d i quella g i ä pronunciata da Cicerone nella oratio II in Catilinam (e ribadita p o i n e l 43 n e l de officiis) contro i locupletes che confidavano nella promessa d i tabulae novae per l a soluzione dei loro problemi, alla c u i spes fraudandi contrappone l a necessitas solvendi, indicando loro le tabulae auctionariae, cioe la vendita dei beni, come l'unica onorabile v i a d i u s c i t a . 59 considerare, ma non per questo del tutto giustificare, tant'e che ne sottolinea la mediocritas animi: cfr. infra, nt. 63. 5 6 Su questi luoghi del commentario cesariano, nell'ottica qui considerata, cfr., tra gli altri, F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 135; D E M A R T I N O , Storia della costituzione romana, III, cit., p. 220 nt. 8; C A R C O P I N O , Giulio Cesare, cit., p. 553 s.; C R I F Ö , Studi sul quasi-usufrutto, cit., pp. 104 e 222; P I A Z Z A , «Tabulae novae», cit., p. 79; S A C C O C C I O , Un provvedimento, cit., p. 150 ss. 5 7 5 8 Cfr. Cic. Cat. 2.8.18 e, su questo brano, per il profilo che ci interessa, per tutti, P I A Z Z A , «Tabulae novae», c i t , p. 77 s. Tra gli altri, v. F R E D E R I K S E N , Caesar, c i t , p. 135; C R I F Ö , Studi sul quasi-usufrutto, c i t , p. 105 ss.; «Tabulae 5 9 PIAZZA, novae», c i t , p. 78 s. Cfr. C i c . Cat. 2. 8. 18 ...Horum hominum species est honestissima (sunt enim locupletes), voluntas vero et causa inpudentissima. Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis et dubites de possessione detrahere, adquirere ad fidem? Quid enim expectas? bellum? Quid ergo? in vastatione omnium tuas possessiones sacrosantas futuras putas? An tabulas novas? Errant, qui istas a Catilina expectant; meo beneficio tabulae novae proferentur, verum auctionariae; neque enim isti, qui possessiones habent, alia ratione ulla salvi possunt. Quod si maturius facere voluissent neque, id quod stultissimum est, certare cum usuris fructibus praediorum, et locupletioribus his et melioribus civibus uteremur. Sed hosce homines minime puto pertimescendos, quod aut deduci de sententia possunt aut, si permanebunt, magis mihi videntur vota facturi contra rem publicam quam arma laturi; e de off. 2. 24. 84 Quam ob rem ne sit aes alienum, quod rei publicae noceat, providendum est, quod multis rationibus caveri potest, non, si fuerit, ut locupletes suum perdant, debitores lucrentur alienum; nec enim ulla res vehementius rem publicam continet quam fides, quae esse nulla potest, nisi erit necessaria solutio creditarum. Numquam vehementius actum est quam me consule ne solveretur; armis et castris temptata res est ab omni genere hominum et ordine, quibus ita restiti, ut hoc totum malum de re publica tolleretur. Numquam nec malus aes alienum fuit nec melius nec facilius dissolutum est; fraudandi enim spe sublata solvendi necessitas consecuta est. Su questi brani cfr., per tutti, P I A Z Z A , «Tabulae novae», c i t , p. 52 ss. 118 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО Ebbene, i n una prospettiva siffatta c h e - nonostante i l carattere polemico d i alcune affermazioni anticesariane dell'arpinate - accomuna nella sostanza Cesare a Cicerone, n o n c'e dubbio che anche stavolta l'unica decisione possibile non poteva che essere nel senso d i ribadire i l rispetto della fides e i l dovere, dunque, di onorare fmo in fondo g l i impegni assunti. II che non significa che Cesare tu insensibile alle difficolta dei tempi o non tenne conto delle conseguenze economiche della guerra civile, tant'e che, come si ё visto, concesse a tutti i debitori la remissione degli interessi arretrati (ciö che comportö sostanzialmente una riduzione del 25 % del totale del debito, come attesta Svetonio), obbligö i creditori ad accettare in solutum, anziehe denaro, le possessiones e le res d i cui i debitori fossero titolari e, infine, impose una valutazione maggiorata dei beni da consegnare ai creditori calcolata al loro valore prebellico. M a p i u d i questo - che ё p o i giä molto, tanto da attirarsi l'ingiusta accusa di avere ceduto alla peccandi libido, da parte di C i c e r o n e , e i l giudizio di aver agito con estrema moderazione, mediando tra le diverse esigenze ed evitando dannose radicalizzazioni, da parte degli storici m o d e r n i - a m i o avviso non fece ne ebbe intenzione di fare, date le premesse da 60 61 62 cui prese le m o s s e . E d'altronde, e per finire, la dura reazione che segui da parte di uomini del suo stesso partito, come C e l i o e Dolabella, ё un ulteriore indizio della fermezza con cui, nonostante le concessioni, Cesare affrontö nel 49 i l problema dei debiti. Se infatti i l Nostro avesse davvero, oltre al resto, sottratto - e (si badi bene) per la prima volta! - almeno i debitori possidenti alle gravissime conseguenze che la procedura esecutiva comportava sul piano personale - che ё p o i quanto giä chiedeva i l catilinario C. M a n l i o nel messaggio rivolto al proconsole Q. M a r c i u s Rex riportato da Sallustio - forse l'ostilitä al prowedimento non si sarebbe manifestata o si sarebbe manifestata i n termini diversi. E' significativa i n tal senso, infatti, a m i o avviso, la circostanza che la prima rogatio presentata da Celio i n opposizione al p r o w e d i m e n t o d i Cesare prevedeva rannullamento d i tutti g l i interessi e una dilazione di 6 anni per i l pagamento dei debiti, tendeva cioe fondamentalmente a procurare ai debitori un ulteriore alleggerimento e - soprattutto- un lasso d i tempo sufficientemente lungo per procurarsi la somma necessaria ad adempiere, implicitamente accettando i l permanere dell'obbligazione e le conseguenziali responsabilitä cui essi restavano esposti : solo dopo, vista la reazione del console Servilio e degli altri magistrati, ad hominum excitanda studia 63 64 65 Cfr., ad esempio, Cic. de off 2. 24. 85 At vero hic nunc Victor, tum quidem victus, quae cogitarat, cum ipsim intererat, tum ea perfecit, cum eius iam nihil interesset: tanta in eo peccandi libido fuit, ut hoc ipsum eum delectaret peccare, etiam si causa non esset. Sulla polemica ciceroniana, legata alle concrete vicende storiche, v. CRIFÖ, Stud sul quasi-usufrutto, cit., p. 107 e nt. 8. 61 6 2 V. la nota precedente. Giudizio pressocche unanime: tra gli altri, cfr. CARCOPINO, Giulio Cesare, cit., p. 553 s.; ROYER, Le probleme de dettes, cit., p. 449; BONINI, La c. d. Datio in solutum necessaria, cit., p. 30; CRIFÖ, Studi sul quasi-usufrutto, cit., p. 105 PINNA PARPAGLIA, La «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 61; PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 79; PEPPE, Stud sull'esecuzione personale, I, cit., p. 254. Non si dimentichi, peraltro, che - come a mio awiso acutamente harimarcatosoprattutto il CARCOPINO, Giuli Cesare, cit., p. 554. - a Cesare stava a cuore principalmente salvaguardare la reputazione dei debitori, anche di quell piu sfortunati, le cui sventure non dovevano comunque «farlirinunciareallo sforzo necessario per eliminarle in vist di un avvenire migliore», esentandoli «dal lavorare per guadagnare ne dal guadagnare per sdebitarsi»: non a casc infatti, come si ё detto (v. retro, nt. 55), sottolinea la medioeritas animi di cui davano prova coloro che, pur afflitti d un destino awerso, si lamentavano delle loro disgrazie senza tentare di porvi rimedio, sperando in tabulae novae (y Bell. civ. 3. 20. 3). Sul punto v., perö, anche BONINI, La c. d. Datio in solutum necessaria, cit., p. 31, il quäle, pi sottolineando il compromesso realizzato fra le opposte esigenze dei debitori e dei creditori, sostiene che il timore < tabulae novae e il richiamo al rispetto della fides da parte dello stesso Cesare tradiscano comunque un certo fave 6 3 creditoris. Infine, non va sottovalutato il fatto che gli stessi intenti e lo stesso spirito di moderazione Cesare aveva g dimostrato quando, durante la propretura nella Spagna Ulteriore, era intervenuto a placare i dissenzi tra debitori creditori, disponendo che questi Ultimi potessero prelevare ogni anno i 2/3 delle rendite dei debitori, fino a tota estinzione del debito (v. Plut. Caes., 12 e, per tutti, ROYER, Le probleme des dettes, cit., p. 445). 6 4 V . infra, p. 123. 6 5 Cfr. soprattutto Caes. Bell. civ. 3. 20. 5 Et ab hoc profectus initio, ne frustra ingressus turpem causam viderett legem promulgavit, ut sexenni die sine usuris creditae pecuniae solvantur. К. РУССО 119 РУДЖЕРИ sublata, Celio alzö i l prezzo riproponendo le tabulae novae . O r a , non c'e dubbio - o almeno cosi a me pare - che la supposta prevista liberazione dall'esecuzione personale o dalVinfamia conseguente alla bonorum venditio avrebbe costituito un risultato molto p i u rilevante della semplice dilazione nel pagamento, anche per u o m i n i avidi d i potere e m a l disposti a rinunciare alle posizioni acquisite sul piano politico, economico e sociale come erano i locupletes descritti da Cicerone e i possidenti d i c u i parla Cesare, i cui interessi g l i aristocratici C e l i o e Dolabella fondamentalmente rappresentavano : se non altro perche avrebbe consentito loro d i salvare, se non i beni, quanto meno la liberta, i diritti c i v i l i e politici e - soprattutto - la speranza d i poter ricostituire in poco tempo un'entita patrimoniale sufficiente a garantirne i l reinserimento nella vita politica e sociale. A l t r o che sei anni d i dilazione! Se C e l i o dunque si limitö a chiedere sei anni d i tempo, ciö v u o l dire a m i o avviso che Cesare, pur abbonando parte degli interessi, pur consentendo una solutio in natura anzicche in denaro e pur rivalutando i l valore dei beni da consegnare, aveva perö preteso che i crediti fossero comunque interamente soddisfatti, e soddisfatti subito, con tutto ciö che ne seguiva, sieche appunto unicamente una dilazione poteva intervenire a salvare i debitori dal rischio d i perdere non solo e non tanto i l patrimonio, ma, qualora questo non fosse stato sufficiente, anche e soprattutto la liberta e Гопоге . 67 68 5. Posto allora che, come abbiamo tentato d i dimostrare, nel 49 Cesare si limitö ad obbligare i debitori possidenti a saldare i debiti per aestimationem possessionum, senza interferire minimamente sulle tradizionali conseguenze della procedura esecutiva romana, resta ora da verificare se i l Nostro, messosi comunque sulla v i a d i una considerazione dei beni ai f m i deU'adempimento, non abbia p o i effettivamente introdotto, con u n ulteriore provvedimento, la cessio bonorum cosi come essa c i ё nota per l'eta successiva; o se l a c. d. lex Iulia de bonis cedendis non risalga invece ad Augusto, come si ё anche da p i u parti sostenuto . A meno d i non accedere ovviamente all'opinione d i c h i nega del tutto l'esistenza d i una lex Iulia de bonis cedendis e ritiene che l'istituto si sia andato formando nell'ambito del ius honorarium . Ebbene, devo confessare subito che m i riesce i n effetti assai difficile dubitare della storicita della lex Iulia de bonis cedendis . Nonostante le buone e molteplici argomentazioni addotte dal Giuffre a sostegno della sua interpretazione, l'idea che tre fonti diverse tra loro per cronologia e per natura abbiano «inventato» l'esistenza d i una lex istitutiva della bonorum cessio non m i convince pienamente . Forse, se si fosse trattato d i una sola testimonianza o d i piu testimonianze tra loro derivate (ad esempio, un brano delle Istituzioni d i G a i o ed uno delle Institutiones Iustinianil), si potrebbe anche ammettere un errore o una falsa attribuzione. M a le testimonianze che riferiscono la cessio bonorum alla lex Iulia sono u n passo delle Istituzioni d i G a i o , la rubrica del titolo 20 del quarto libro del Codex Theodosianus e una costituzione d i D i o c l e z i a n o , di un imperatore, cioe, che - come osserva esattamente i l Guarino - «sul diritto 69 70 11 72 73 74 75 6 6 Cfr. Caes. Bell. civ. 3 . 2 1 . 1 Cum resisteret Servilius consul reliquique magistratus et minus opinione sua ejjiceret, ad hominum excitanda studio sublata priore lege duas promulgavit, unam qua mercedes habitationum annuas conduetoribus donavit, aliam tabularum novarum. Peraltro, non si dimentichi che per i senatori, i magistrati etc. la proscriptio bonorum e Yinfamia significavano soprattutto la morte politica (su ciö v. in specie FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 128). Sulla prima richiesta di Celio v. anche le osservazioni del PINNA PARPAGLIA, Ancora sulla «Lex Iulia de pecuniis 6 7 6 8 mutuis», 6 9 D. 0 71 cit., p. 1 3 0 . Per le diverse opinioni sulla patemita cesariana o augustea della lex Iulia de bonis cedendis v. gli autori citati retro, 1 0 6 , ntt. 4 e 5. Cosi in specie G I U F F R E , Profili politici, cit., p. 1 ss. e La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 1 7 3 ss. Ma, in tal senso, v. anche GUARINO, La condanna, cit., p. 3 7 ss.; CRIFÖ, Studi sul quasi-usufrutto, cit., p. 2 3 4 e P I A Z Z A , «Tabulae 7 2 7 3 novae», cit., p. 1 0 3 nt. 1 3 0 . Esprime perplessita verso la tesi del Giuffre in specie il GUARINO, La condanna, cit., p. 3 7 s. E precisamente 3. 7 8 : Bona autem veneunt aut vivorum aut mortuorum. Vivorum veluti eorum, qui fraudationis causa latitant nec absentes defenduntur; item eorum, qui ex lege Iulia bonis cedunt.... 7 4 75 cfr. C^Th. 4 . 2 0 Qui bonis ex lege Iulia cederepossunt. Notaci attraverso C. I. 7 . 7 1 . 4 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Chiloni) Legis Iuliae de bonis cedendis beneficium constitutionibus divorum nostrorum parentium ad provincias porrectum esse, ut cessio bonorum admittatur, notum est: non tarnen creditoribus sua venditionis remedio, quatenus substantiapatitur, indemnitati suae consulerepermissum auetoritate dividere haec bona et iure dominii tenere, est.... sed 120 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО romano p i u antico era solitamente ben informato» : tre fonti, come si vede, troppo distanti nel tempo e troppo diverse tra loro per pensare che l'asserita esistenza d i un esplicito p r o w e d i m e n t o introduttivo deiristituto e la sua stessa denominazione fossero i l frutto d i un «abbaglio storico» o d i una « c r e d e n z a » . Certo, vero ё che nelle rubriche dei titoli del Digesto e del Codice dedicati alla cessio bonorum non si fa alcuna menzione della lex Iulia : m a , a parte i l fatto che la sua esistenza, anche i n etä giustinianea, ё presupposta dalla surriferita costituzione d i Diocleziano che i c o m p i l a t o r i d e l Codex repetitae praelectionis espressamente inserirono nel titolo ad hoc ( C . I. 7. 71), a me pare comunque assai verosimile la spiegazione - giä proposta dal B i o n d i che siano State le rilevanti modifiche formali e sostanziali introdotte dalle numerose constitutiones e dalle leges intervenute i n materia nel corso dell'etä imperiale e nel periodo postclassico ad avere infine messo in ombra e reso anacronistico i l ricordo della legge introduttiva, dalla c u i originaria regolamentazione l'istituto era andato sempre p i u naturalmente allontanandosi . 77 19 79 80 81 M a se una lex Iulia de bonis cedendis tu dunque effettivamente emanata, chi ne tu i l promotore, Cesare o Augusto? L a risposta, come s i sa, non ё semplice, visto che della summenzionata legge ne Cesare, ne Augusto, ne i biografi, g l i storiografi o comunque g l i autori che ne ricordano le imprese fanno esplicita menzione. Cionondimeno, sia pure con le dovute cautele e i n v i a meramente congetturale, io credo p i u plausibile l'idea - sostenuta con buoni argomenti i n specie dal Frederiksen - che sia stato appunto Cesare, giä orientatosi a considerare i l patrimonio del debitore a i f i n i deH'adempimento e pressato dagli a w e n i m e n t i del 48 e del 47 a. C . e dalla situazione rimasta comunque esplosiva nonostante le misure adottate nel 4 9 , ad avere previsto infine la possibilitä della cessio bonorum* . 82 3 A questa conclusione m i induce, innanzi tutto, i n negativo, la scarsa credibilitä degli indizi e delle argomentazioni addotte a favore d i una paternitä augustea del p r o w e d i m e n t o . Infatti, intanto ё indubbio che, come acutamente osserva i l Giuffre, una misura volta a mitigare le conseguenze d i situazioni d i insolvenza si ambienta meglio negli anni della 7 6 Cosi GUARINO, La condanna, cit., p. 38; ma in tal senso v. anche MARRONE, Note di diritto romano, cit., p. 6 e nt 4. Un ulteriore indizio dell'esistenza di una legge introduttiva deiristituto sarebbe fornito, sempre per il Guariho, da quel convenitur in luogo di condemnatur usato da Ulpiano in D. 42. 3. 4 pr., che sembrerebbe appunto rispecchiare le Darole della lex Iulia (v. retro, nt. 54). 7 7 8 Cosi espressamente GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., pp. 173 e 191. Per questa argomentazione v. GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 189 s. Quanto alla menzione della lex in Gai 3. 78, l'autore osserva come quell' «ex» con cui Gaio introduce il richiamo alla lex Iulia a proposito della cessio bonorum «in ogni caso, sembrerebbe escludere la diretta prescrizione normativa» (p. 189 s). 7 9 8 0 5. v. Cessio bonorum, cit., p. 137. All'esistenza di constitutiones divorum nostrum parentium allude, infatti, Diocleziano nella surriferita testimonianza contenuta in C. I. 7. 71. 4; mentre il ricordo di priores leges emanate in materia proviene da Teodosio (cfr. C. I. 7. 71. 6 In omni cessione bonorum ex qualibet causa facienda scrupolositate priorum legum explosa professio sola quaerendam est...). 8 1 Non capisco, peraltro, l'obiezione del GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 190, per il quäle questa spiegazione presupporrebbe «vicissitudini testuali non provate aliunde». che l'istituto abbia subito nel tempo notevoli trasformazioni [quali - per fare solo qualche esempio - l'abolizione della scrupolositas prevista dalle priores leges di cui parla Teodosio nella costituzione citata nella precedente nota, l'estensione operata a favore dei provinciali (C. I. 7. 71. 4) e Tapertura verso i debitori del fisco (quest'ultima resa palese dall'omessa insersione, nel Codice, di C. Th. 4. 20. 1 e 10. 16. 4)] e, infatti, testualmente provato. Per le piu incisive modifiche intervenute al riguardo v., comunque, per tutti, BlONDl, Cessio bonorum, cit., p. 137 s. 8 2 Caesar, cit., p. 135 ss.: ma, per l'ulteriore bibliografia in tal senso, v. retro, nt. 4. 8 3 Peraltro, come e stato esattamente notato (cfr. P I N N A P A R P A G L I A , La «Lex Iulia de pecuniis mutuis», cit., p. 61), ё assai verosimile pensare che, nel 49, a Cesare in effetti «non interessasse tanto la soluzione della questione dei debiti quanto invece il reperimento di una soluzione, per cosi dire, interlocutoria, tale da permettergli di condurre a fondo la lotta contro Pompeo per poi affrontare e risolvere definitivamente tutte le varie gravi questioni interne ivi compresa quella dei debiti». Considera la lex de pecuniis mutuis una «soluzione chiaramente p r o w i s o r i a » il GUARINO, La condanna, cit., p. 38; ma anche altri autori non hanno mancato di sottolineare il carattere «congiunturale» (in tal senso v. GlUFFRE, La «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 186) o «occasionale» (cosi espressamente BONINI, Lc Datio in solutum necessaria, cit., p. 31) della normativa del 49. К. РУССО 121 РУДЖЕРИ monarchia cesariana, per і quali le fonti unanimi - come si ё visto - attestano l'esistenza d i u n grave e diffuso stato d i indebitamento che neanche l'intervento del 49 era riuscito a risolvere e di una forte tensione politico-sociale intorno al problema dei debiti, sottolineando l'impegno profuso da Cesare nel tentare d i p o r v i r i m e d i o . II che non significa affatto che c o n l'awento del principato augusteo la questione dei debiti si fosse d i colpo appianata : m a certo essa non presentava piu quei toni di drammaticita che caratterizzarono g l i ultirni decenni della respublica e diverso sembra essere stato comunque ratteggiamento tenuto al riguardo da Augusto, tant'e che non abbiamo notizia di specifici prowedimenti emanati i n materia, fatta eccezione (forse) per un decreto di remissione destinato perö alle cittä greche e dell'Asia m i n o r e . 84 85 6 87 Inoltre, non ё i n alcun modo spiegabile i l silenzio al riguardo d i tutte le fonti, m a 88 soprattutto delle Res Gestae : e se Augusto avesse davvero introdotto una novitä d i tale rilevo non solo sul piano giuridico, m a anche sotto i l profilo politico-sociale, non ne avrebbe d i certo taciuto i l ricordo . 89 C'e, invero, u n editto del prefetto d'Egitto Tiberius Iulius Alexander emanato nel 68 d. C. che menziona la voluntas divi Augusti a proposito d i debitorum excusationes da effettuare e bonis, non e corporibus : m a , a parte i l dubbio riferimento alla 90 cessio bonorum , la misura augustea 91 richiamata e i n ottemperanza alla quäle i l prefetto dichiara di agire sembrerebbe comunque essere non tanto la lex Iulia, quanto piuttosto Tatto con cui si estese alla provincia d'Egitto i l regime vigente a R o m a . 9 2 Quanto p o i all'idea per c u i la lex Iulia de bonis cedendis altro non sarebbe se non u n capitolo della lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a. C. con c u i Augusto revisionö l'intero processo privato (giä sostenuta i n specie dal W l a s s a k , ma ripresa p i u recentemente da altri 93 autori ), non m i pare che 94 c i sia alcun indizio nelle fonti che autorizzi i l predetto collegamento : anzi, la espressa e ripetuta denorninazione della lex come lex «de bonis 95 In tal senso v. le acute osservazioni del GlUFFRE, La c. d. «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 177 ss. Che la situazione dei debiti fosse, in eta augustea, «se non piu incandescente, quanto meno molto scottante» ё sostenuto, in critica al Giuffre, dal GUARINO, La condanna, cit., p. 38 s.; ma, sul punto, v., da ultimo, anche le osservazioni del P A K T E R , «The Mystery of Cessio bonorum», cit., p. 325. In tal senso v. anche CRIFÖ, Studi sul quasi-usufrutto, cit., p. 233 s e nt. 131. D'altronde, Tunico indizio testuale di situazioni di tensione sociale legate al fenomeno delГindebitamento e costituito dalla notizia riportata per Гаппо 7 a. C. da Dione Cassio (55. 8. 6), secondo il quäle si disse che i debitori avrebbero incendiato alcuni edifici pubblici nella speranza di ottenere la cancellazione dei debiti a causa delle perdite subite (v. MASCKJN, // principato di 8 4 8 5 8 6 Augusto, II, cit., p. 150 s.). 8 7 Su ciö v. M A S C K J N , //principato di Augusto, II, cit. p. 151. Cosi, anche se in una prospettiva diversa, v. anche GlUFFRE, La «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., p. 190. Ne" alcunche in favore della patemita augustea della legge in oggetto credo possa trarsi dai riferimenti alla cessio bonorum contenuti nelle fonti letterarie e giuridiche «during and after Augustus' reign» (v., ad esempio, Ovid. Her. 9. 910, Quint. Inst. 6. 1. 19 e D. 42. 3. 4. 1 (Ulp. 59 ad Ed.), quali sottolineati dal PAKTER, The Mystery of «Cessio bonorum», cit., p. 4, dal momento che la vigenza dell'istituto non implica necessariamente la sua introduzione ad opera di Augusto. V. FlRA, 1, p. 318 ss. (= OGIS, 2, n. 669, CIG, III, p. 445, n. 4957) e, sul documento, tra gli altri, MlTTEIS, 8 8 8 9 9 6 Reichsrecht und Persolalexekution, Volksrecht, Leipzig, 1891, p. 447 cit., ss.; WLASSAK, s. v. pp. 486 nt. 2 e 492 e nt. 4; WEISS, Griechisches Cessio bonorum, Privatrecht, cit., 1996; WOESS, I, Leipzig, 1923, p. 520; MÜLLER, Zum Edikt des T J. A., in Fs. Zucker, 1954, p. 291 ss.; TAUBENSCHLAG, The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the Papyri, Warsawa, 1955, p. 530; BlONDl, s. v. Cessio bonorum, cit., p. 137 nt. 3; CHALON, L 'edit de Ti. Iulius Alexander, Roma, 1964, p. 110 ss.; FREDERIKSEN, Caesar, cit, p. 137; GlUFFRE, La «Lex cedendis, cit., p. 176 nt. 15; PAKTER, The Mystery of «Cessio cit., p. 327 e nt. 57. 91 bonorum», Iulia» de bonis Per tutti, v. WEISS, Griechische, cit., p. 520; TAUBENSCLAG, Law of Greco-Roman Egypt, cit., p. 530; CHALON, L 'Edit, cit., p. 110 ss.; FREDERIKSEN, Caesar, cit, p. 137. Dubitava che la frase alludesse alla lex Iulia giä il MlTTEIS, Reichsrecht, cit., pp. 447 nt. 5 e 450 nt. 3; ma, nello stesso senso, v. anche BlONDl, S. V. Cessio bonorum, cit., p. 137 nt. 3 e FREDERIKSEN, Caesar, c i t , p. 137. Cfr. W L A S S A K , S. v. Cessio bonorum, cit, 1995 s.; ma in tal senso v. anche, tra gli altri, ROTONDI, Leges publicae, 9 2 9 3 cit., p. 451; GUENOUN, La cessio bonorum, cit., p. 24 nt. 4; GlRARD, Les leges Iuliae, cit, pp. 295 e 328 nt. 1; COSTA, Cicerone giureconsulto, cit., p. 207; WENGER, Istituzioni di procedura forzata, cit., p. 428; ROYER, Leprobleme 9 4 Esecuzione Cfr. GUARINO, La condanna, cit., p. 39; ma, da ultimo, sembra preferire questa interpretazione anche il PAKTER, The Mystery of «Cessio 9 5 civile, cit., p. 232; VOCI, s. v. des dettes, cit., p. 93. bonorum», cit., p. 326. Cosi anche FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 137. 122 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО cedendis» sembra chiaramente alludere ad una legge speciale . E ciö a prescindere dal fatto che, come ё stato esattamente osservato, rintroduzione della cessio bonorum non puö essere 97 comunque considerata una semplice innovazione di procedura . M a allora, posto che la riferibilitä ad Augusto non sembra nel complesso sostenibife, non resta, per esclusione, che pensare a Cesare. Certo, anche i n questo caso i l motivo d i maggiore perplessita ё costituito dal silenzio delle 98 fonti . Tuttavia, almeno per quanto concerne la principale testimonianza, quella fornitaci cioe da Cesare nel Bellum civile, l'omissione puö invero teoricamente spiegarsi col fatto che la narrazione, come si sa, si ferma all'anno 48 a. C . , mentre i l prowedimento di cui presumiamo l'esistenza deve essere stato emanato invece i n un momento successivo, e cioe q u a n d o rientrato a R o m a , dopo Z e l a , alla fme dell'estate del 47 (o, forse, dopo Tapso, nel 46) - Cesare tornö ad affrontare, insieme alle altre urgenti questioni economico-sociali, i l problema dei debiti, la c u i permanente drammaticita, nonostante g l i interventi del 4 9 , era stata ulteriormente evidenziata dalle rogationes d i C e l i o e Dolabella e dai disordini che ne erano s e g u i t i . E' a questi periodi, infatti, che risalgono, tra g l i altri p r o w e d i m e n t i , la c. d. lex de mercedibus habitationum annuis, con c u i (accogliendo i n jjarte una delle richieste d i Celio e D o l a b e l l a ) concesse una parziale moratoria degli affitti , la c. d. lex de re pecuaria, che impose agli allevatori d i bestiame d i assumere almeno un terzo d i uomini l i b e r i , i l riordino del sistema delle frumentationes e quella lex con cui si imposero dei limiti alle operazioni d i credito e si obbligarono i possidenti ad investire una parte del patrimonio i n i m m o b i l i siti i n Italia ricordata da Tacito e da D i o n e C a s s i o ; ed ё i n questo periodo e nell'ambito d i questa legislazione sociale che appunto, se d a w e r o una lex Iulia de bonis cedendis tu emanata da Cesare, essa non puö che essere c o l l o c a t a . D'altronde, come forse non a torto ha suggerito i l F r e d e r i k s e n , un esplicito richiamo testuale alla nostra legge puö forse rintracciarsi nell'epistolario ciceroniano, e precisamente nella lettera inviata da C. Marius aH'arpinate nell'agosto del 44 a. C , nella quäle Marius, nel ribadire i l 99 100 101 103 104 105 106 107 In tal senso v. giä BlONDI, s. v. Cessio bonorum, cit., p. 137, seguito dal FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 137. 9 7 Cfr. FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 137. 9 8 Cosi giä WLASSAK, S. v. Cessio bonorum, cit. 1195 s.; ma v. anche GlUFFRE, La «Lex Iulia» de bonis cedendis, cit., h °- 19 cioe allo scoppio della guerra alessandrina: in tal senso cfr. anche F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 137. 1 0 0 Quanto poi alle opere a carattere non storiografico, come ad esempio le Vitae di Svetonio o di Plutarco, intanto non va sottovalutato il fatto che esse «hanno alla base una selezione del materiale secondo criteri non sempre chiari, che spesso conducono all'espunsione di dati anche importanti» (cosi SACCOCCIO, Un prowedimento, cit., p. 125); e, inoltre, che - riguardo ai fatti qui considerati - la loro fönte principale fu costituita pur sempre, direttamente o in maniera mediata, dal Bellum civile (per tutti, v. GASCOU, Svetone Historien, Rome, 1984, pp. 43 ss. e 162 ss. e L A PENNA, Introduzione a Plutarco, 1 0 1 Vitae Parallele, Alessandro e Cesare, Bergamo, 1994, p. 226 ss.). Cfr.. Caes. Bell. civ. 3. 21. 1, Dio Cass. 42. 22. 1 e 32. 2, Svet. Caes. 38, Liv. Ep. Coelia e Cornelia de mercedibus habitationum 113 e, sulle c. d. rogationes annuis, per tutti, ROTONDI, Leges publicae, cit., rispettivamente pp. 117 e 1 1 8 . 2 Cfr. Svet. Caes. 38. 3 (annuam etiam habitationum Romae usque ad bina milia nummum, in Italia non ultra quingenos sestertios remisit) e Dio Cass. 42. 51. 1 (тд іѵоікіоѵ ёѵо$ баоѵ пеѵтакооіа? брахра? т\ѵ еіяаѵтоѵ афеі^) е, sul prowedimento in questione, per tutti, ROTONDI, Leges publicae, cit., p. 420, D E M A R T I N O , Storia della costituzione, III, cit, p. 280 s. e nt 187 e FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 133, il quäle, fondandosi sulla testimonianza dei Fasti Ostienses, lo colloca nel 48 a. C. (ma, contra, v. le esatte osservazioni del S A C C O C C I O , prowedimento, 1 0 3 Un cit., p. 118). Legge attraverso la quäle il Nostro tentö di sanare le precarie condizioni del lavoro libero nelle campagne: su di essa v. Svet. Caes. 42 e, per tutti, ROTONDI, Leges publicae, cit., p. 419 e DE MARTINO, Storia della costituzione romana, III, cit., p. 280. 1 0 4 Sulla c. d. lex Iulia frumentaria v. Svet. Caes. 41. 5 e Dio Cass. 43. 25. 2 e, su queste fonti, per tutti, ROTONDI, Leges publicae, cit., p. 421 s. e D E MARTINO, Storia della costituzione romana, III, cit., p. 281. 1 0 5 V . Tac. Ann. 6. 16-17 e Dio Cass. 58. 21. 4. Per questa legge, sulla cui attribuzione a Cesare non tutti concordano, v. in specie ROTONDI, Leges publicae, cit., p. 429; D E MARTINO, Storia della costituzione romana, III, cit!, p. 221 s. nt. 10; FREDERIKSEN, Caesar, cit., p. 134 e C R I F Ö , Studi sul quasi-usufrutto, cit., p. 103. 1 0 6 C o s i , a mio a w i s o esattamente, cfr. giä C A R C O P I N O , Giulio Cesare, cit., p. 554; F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., р Л 3 8 ; C R I F Ö . Studi sul quasi-usufrutto, cit., p. 103. 107 Caesar, cit., p. 138, seguito da C R I F Ö , Studi sul quasi-usufrutto, c i t , p. 234 nt. 133. К. РУССО 123 РУДЖЕРИ suo affetto per Cesare, ricorda di avere subito notevoli danni patrimoniali proprio a causa d i una legge che consenti invece la salvezza a molti degli attuali detrattori del Nostro. S i legga: C i c . ad Farn. 11, 2 8 , 2 Atque etiam res familiaris mea lege Caesaris deminuta est: cuius beneficio plerique qui Caesaris morte laetantur remanserunt in civitate. In effetti, la suggestione d i vedere nelle parole d i Matius u n riferimento alla lex de bonis cedendis ё, a m i o avviso, molto forte. Quäle altra, infatti, tra le leggi attribuite a Cesare, avrebbe danneggiato i creditori e concesso ai debitori i l beneficium d i remanere in civitatem se non proprio la nostra l e g g e ? E che altro puö significare remanere in civitatem se non appunto salvare la liberta e i diritti politici e c i v i l i , che avrebbero perso i n conseguenza dell'esecuzione personale o dellaproscriptio e de\Yinfamia ? U n ulteriore indizio in favore deH'esistenza della nostra legge puö forse intravedersi, inoltre, a mio avviso, i n Dione Cassio, laddove lo storico, a proposito deH'anno 4 7 , torna a citare la decisione relativa alle possessiones da considerare ai fini della soddisfazione dei crediti, sottolineando come questa eventualitä fosse stata prevista dalle l e g g i . O r a , la scelta dell'uso del plurale puö certo essere stata meramente casuale. M a , se si considera che i l richiamo al provvedimento del 49 (sul quäle si era giä intrattenuto al momento opportuno ) sarebbe stato invero fuoriluogo tra g l i eventi del 4 7 , si puö anche pensare che D i o n e intendesse in effetti qui alludere a due distinte leggi tramite le quali, pur in modo diverso e i n anni diversi, Cesare avrebbe tentato d i appianare la questione dei debiti: e cioe appunto la lex de pecuniis mutuis (varata come soluzione contingente nei pochi giorni i n cui si fermö a R o m a nel dicembre del 49), con cui impose ai possidenti d i dare (e ai creditori d i accettare) in solutum i beni stimati al loro valore prebellico; e la lex de bonis cedendis, emanata invece dopo i tragici eventi susseguenti alle proposte d i Celio e Dolabella, con la quäle concesse infine ai debitori la possibilitä di sottrarsi, cedendo 1'intero patrimonio, alle conseguenze personali della procedura esecutiva. A n c o r a , un collegamento tra la lex Iulia de bonis cedendis e Cesare potrebbe trarsi da: 108 m 110 111 Sen. de ben. 7. 16. 3 Quid? tu tarn imprudentes iudicas maiores nostros fuisse ut non intellegerent iniquissimum esse eodem loco haberi eum, qui pecuniam quam a creditori acceperat libidine aut alea absumpsit, et eum, qui incendio aut latrocinio aut aliquo casu tristiore aliena cum suis perdiderit? nullam excusationem receperunt ut homines scirent fidem utique praestandam. satius enim erat a paucis etiam iustam excusationem non accipi quam ab omnibus aliquam temptari. E' buona congettura della dottrina che, nel luogo surriportato, Seneca alluda ad alcune parti della lex Iulia de bonis cedendis, al cui regime contrapporrebbe l'atteggiamento dei maiores, che nullam excusationem receperunt, ut homines scirent fidem utique praestandam, pronunciandosi a favore d i quest'ultima s o l u z i o n e . 112 Ne si puö pensare che l'allusione riguardi la lex de pecuniis mutuis del 49, come pure si ё sostenuto (cosi, ad esempio, v. R O Y E R , Leprobleme des dettes, cit., p. 448), dal momento che, come si ё tentato di dimostrare, tale legge non sottrasse il debitore alle conseguenze personali della procedura esecutiva. 1 0 9 II F R E D E R I K S E N , Caesar, cit., p. 138 nt. 76, sottolinea inoltre la coincidenza tra il termine «beneficium» con cui Matius definisce la misura presa da Cesare con la lex in questione e la qualifica della cessio bonorum come beneficium quäle si ritrova, ad esempio, in C. I. 7. 71. 1 e 4. 1 1 0 Cfr. Dio Cass. 42. 51. 2 ...ev ol? атгббоочѵ тшѵ 8аѵ€іа\і&тшѵ 1 1 1 Cfr. Dio Cass. 41. 37. 3, su cui v. retro, p. 109. 1 1 2 к а т а тоѵ?'v6\iovs уІуѵеоѲаі 2Sei... In tal senso v., per tutti, W L A S S A K , S. V. Cessio bonorum, cit., 1996; W O E S S , Personalexekution, cit., p. 505 ss.; F R E D E R I K S E N Caesar, cit., p. 136 s. L'opinione si fonda sull'analogia tra le parole usate da Seneca nel luogo succitato (...qui incendio aut latrocinio aut aliquo casu tristiore aliena cum suis perdiderit...) nella costituzione di Graziano notaci attraverso C. T h . 4. 20. 1 (.. .nisi fortepropriorum e quelle contenute dilapidationem bonorum aut latrocinjis abrogatam aut fortasse naufragiis incendioque conflatam vel quolibet maioris impetus infortunio atque dispendio docuerit adflictam), analogia che ha fatto giustamente pensare che entrambe le testimonianze abbiano attinto ad una fönte comune, che non p u ö essere stata se non appunto la lex Iulia de bonis cedendis. Su Sen. de benef 7. 16. 3 cfr., inoltre, V O C I , s. v. Esecuzione forzata, cit., p. 428 nt. 63 e P E P P E , Studi sull'esecuzionepersonale, p. 220 s. I, cit., 124 РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО C i ö posto, se s i confrontano le parole con cui Seneca riferisce - ripeto, almeno secondo l'interpretazione c o r r e n t e - alcune disposizioni della lex Iulia con le parole con cui Cesare i n prima persona nel Bellum civile dichiara d i excusare chi non poteva adempiere per inopia'o per propria sua aut temporum calamitas o per difficultates auctionandi, esprimendo invece una dura condanna verso coloro che, pur potendo, non intendevano rispettare g l i impegni assunti per sfacciataggine e spudoratezza , io credo che l'ipotesi che sia stato appunto Cesare i l promotore della legge i n questione ne esca ulteriormente confortata. E non si ometta d i considerare, per finire, che la proposta d i consentire al debitore amisso patrimonio liberum corpus habere g i ä dal tempo d i Catilina serpeggiava tra i programmi politici dei reazionari, o almeno dei p i u moderati tra questi, come dimostra i l messaggio d i C. M a n l i o al proconsole Q. M a r c i u s R e x riportato da S a l l u s t i o i n : 113 114 115 Cat. 3 3 . 1 Deos hominesque testamur, imperator, nos arma neque contra patriam cepisse neque quo periculum aliis faceremus, sed uti corpora nostra ab iniuria tuta forent, qui miseri, egentes violentia atque crudelitate faeneratorum plerique patriae, sed omnes fama atque fortunis expertes sumus. Neque quoiquam nostrum licuit more maiorum lege uti neque amisso patrimonio liberum corpus habere : tanta saevitia faeneratorum atque praetoris fuit. 2. Saepe maiores vostrum, miseriti plebis Romanae, decretis suis inopiae eius opitalati sunt, ac novissume memoria nostra propter magnitudinem aeris alieni volentibus omnibus bonis argentum aere solutum est. 3. saepe ipsa plebs, aut dominandi studio permota aut superbia magistratuum, armata a patribus secessit. 4. At nos non imperium neque divitias petimus, quarum rerum causa bella atque certamina omnia inter mortalis sunt, sed libertatem, quam nemo bonus nisi cum anima simul amittit. 5. Te atque senatum obtestamur, consulatis miseris civibus, legis praesidium quod iniquitas praetoris eripuit restituatis, neve nobis eam necessitudinem imponatis, ut quaeremus, quonam modo maxume ulti sanguinem nostrum pereamus 116 A n c h e da questa prospettiva, dunque, non ё inverosimile pensare che Cesare abbia i n effetti recuperato la posizione moderata esposta da C. M a n l i o nel luogo succitato, se non nel 49 e con la lex de pecuniis mutuis (come ha suggerito i l P e p p e ) , almeno nel 47 o nel 46, quando cioe, tornato i n patria, tentö d i assicurare al problema dei debiti una p i u stabile soluzione. 118 In conclusione, dunque: m i rendo conto che, mentre i l numero e la qualita delle testimonianze sulla lex de pecuniis mutuis sono nel complesso sufficienti ad attestarne l'esistenza e a darci u n quadro affidante dell'anno d i emanazione, del contenuto e della ratio del p r o w e d i m e n t o , l a stessa paternita cesariana e la datazione d i una lex Iulia de bonis cedendis p u ö essere affermata invece, come si ё detto, solo i n v i a meramente congetturale, sulla base dei p o c h i s s i m i indizi che le fonti c i forniscono e - soprattutto- d i alcune considerazioni che, i n negativo o i n positivo, giocano a favore della plausibilita dell'ipotesi: che resta, perö - sia chiaro, - almeno i n mancanza d i altri elementi che possano confermarla, Ma, da ultimo, contra, v. PAKTER, The Mystery of «Cessio bonorum», cit., p. 330 ss. 1 . 4 Cfr. Bell. civ. 3. 20. 3, riportato retro, p. 117. 1 . 5 Per Pautenticita della testimonianza sallustiana v., in specie, L A PENNA, Sallustio, cit., p. 147. 1 1 6 E' probabile che la lex della quäle qui si chiede la restituzione sia la lex Poetelia Papiria, come ritiene la communis opinio (per tutti, v. L A P E N N A , Sallustio, cit., p. 147), e che, piu che ad un «erreur volontaire» o «al deliberato spirito p o l e m i c o » di C. Manlio (come sostengono rispettivamente il ROYER, Le probleme des dettes, cit., p. 410 e la PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 48), il richiamo tradisca in effetti un'interpretazione «popolare» estensiva della legge (cosi P E P P E , Studi sull'esecuzione personale, I, cit., p. 252), che riguardava invece solo i nexi e non gli addicti. 1 1 7 Sui molteplici problemi interpretativi che il passo pone cfr., tra gli altri, PIAZZA, «Tabulae novae», cit., p. 47 s. e P E P P E , Studi sull 'esecuzione personale, I, c i t , p. 246 ss. 1 1 8 Cfr. P E P P E , Studi sull'esecuzione personale, I, c i t , p. 253, che peraltro ipotizza che il prowedimento di Cesare avesse previsto quella possibilitä di bonam copiam iurare riferita da Varrone alla lex Poetelia Papiria (v. de. 1.1.1. 105) e a cui sembrano alludere pure la lex Iulia municipalis, GUENOUN, 1. 113 e Cic. ad Farn. 9. 16. 7 (ma, giä prima, in tal senso, v. La cessio bonorum, cit., p. 18 e, da ultimo, MAGDELAIN, La Loi Poetelia Papiria, cit., p. 813 ss.). К. РУССО 125 РУДЖЕРИ solo un'ipotesi. Cionondimeno, іо sono convinta che, se una lex Julia de bonis cedendis ё davvero esistita (come lasciano intendere le fonti), ё solo nell'etä di Cesare che la sua emanazione p u ö essere i n effetti storicamente ambientata; e Г «intelligente m o d e r a z i o n e » e la «duttilitä» dimostrate dal Nostro nell'affrontare e risolvere i problemi, c u i si aggiungano piu i n generale le doti politiche e l'impegno sociale dell'uomo, rendono assai credibile l'idea d i un suo secondo intervento i n questa direzione: u n intervento c o n c u i cioe, pur ribadendo la necessitas solvendi e i l rispetto della fides, concesse a i debitori che si fossero trovati i n difficoltä non per libido o per alea, m a per eventi sfortunati della vita ed avessero spontaneamente messo a disposizione del creditore tutto ciö che loro rimaneva, l a possibilitä d i salvare quanto meno la libertä e Гопоге. 119 2 0 К. Р У С С О РУДЖЕРИ К ВОПРОСУ О L E G E S IULIAE DE PECUNIIS MUTUIS Ё DE BONIS CEDENDIS (РЕЗЮМЕ) Многочисленные источники упоминают о тельной степени парализовали экономическую жизнь римского общества во время гражданвнутриполитических мероприятиях, предпринятых Цезарем в декабре 49 г. до н. э., и в их ских войн. Законопроект, вынесенный Цезарем числе о lex Iulia de pecuniis mutuis, призванном на комиции, по свидетельству самого Цезаря, а также Аппиана, Светония, Диона Кассия и др., разрешить тяжелый финансовый кризис, посодержал следующие основные положения: стигший римское государство в годы граждан1)оценка задолженного имущества (possessio ских войн. nes et res) в довоенных ценах; 2) назначение Большинство исследователей при реконarbitri для проведения такой оценки. струкции этого закона в той или иной степени В связи с этим автор не видит возможности сходятся на том, что он содержал меры, предвосхищающие институт cessio bonorum, впо- связывать закон 49 г. с cessio bonorum, так как нигде в источниках не говорится ни об освоследствии введенный в юридический оборот, по мнению одних - законом lex Iulia de bonis бождении должника от infamia, ни о выдаче им cedendis (46 г. до н. э.), других - августовским имущества. Напротив, все упомянутые меры указывают на то, что имеется в виду именно законом lex Iulia, который иногда трактуется как часть закона lex Iulia iudiciorum privatorum выплата долга, а не уступка имущества. Так, формулировка possessiones et res показывает, (17 г. до н. э). что речь идет отдельно о движимых и недвиОднако автор считает, что источники (и прежде всего, свидетельство самого Юлия Це- жимых вещах, а не об имуществе в его совозаря в Bellum civile) не содержат никаких пред- купности. Кроме того, cessio bonorum - мера факультативная, своего рода благодеяние, посылок для вывода о том, что Юлиев закон от оказываемое должнику по его просьбе и по 49 г. имел какую-нибудь связь с институтом cessio bonorum, призванным освободить долж- решению претора. Перед Цезарем же в 49 г. стояла глобальная проблема неуплаты долгов в ника от личной ответственности и бесчестия в целом. Денежная оценка имущества с послучае добровольной передачи им задолженномощью arbitri была необходима скорее в опрего имущества. Скорее, этот закон содержал делении эквивалента для datio in solutum. установление, схожее с datio in solutum. Для Вместе с тем автор считает неоправданным реконструкции закона было бы естественно соотнесение института cessio bonorum с авгурассмотреть сложившуюся к тому времени в стовским законодательством, а тем более связь Риме ситуацию, возможные цели и средства его с законом 17 г. до н. э. lex Iulia iudiciorum этого юридического предприятия. privatorum. По его мнению, cessio bonorum ввоПовсеместная неуплата долгов и постояндилось lex Iulia de bonis cedendis от 46 г. до н. э. ная угроза их кассации (tabulae novae) в значи- 1 1 9 1 2 0 Cosi C A R C O P I N O , Giulio Cesare, cit., p. 553. L a «esemplare duttillitä» manifestata nella condotta di governo e nel comporre e superare i contrasti esistenti anche nello stesso partito cesariano ё giustamente sottolineata in specie da C A S S O L A - L A B R U N A , Linee, cit., p. 378.