L`affitto d`azienda: profili civilistici, contabili, fiscali e giuslavoristici D

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L`affitto d`azienda: profili civilistici, contabili, fiscali e giuslavoristici D
L’affitto d’azienda: profili civilistici, contabili, fiscali e giuslavoristici
fiscali e giuslavoristici
5/11/2010
09:00 – 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
D tt Gi l
Dott. Gianluca Cristofori
Cit f i
Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
i fi i d ll i
t
i dditi
5/11/2010
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Per il concedente, l’affitto d’azienda può
determinare ll’emersione
emersione di componenti
positivi di reddito che appartengono alla
categoria dei redditi d
d’impresa,
impresa, ovvero a
quella dei redditi diversi.
Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
i fi i d ll i
t
i dditi
Circolare
Ci
l
d l Ministero
del
Mi i
d ll Finanze
delle
Fi
19
marzo 1985, n.26, in materia di IVA
5/11/2010
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“[…]
[ ] il locatore,, titolare dell’unica
azienda data in affitto, perde, con
l’affitto
ff
d’azienda,, lo status di soggetto
gg
passivo d’imposta e conseguentemente
l’operazione
p
non è soggetta
gg
a IVA,, bensì
a imposta di registro”.
Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
i fi i d ll i
t
i dditi
Commissione
C
i i
t ib t i centrale
tributaria
t l
Sentenza n.4816 dell’8 luglio 1989
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“… si può pacificamente affermare che qualora
l’imprenditore dia in affitto a terzi l’unica
azienda di cui è proprietario, per ciò stesso perde
tale qualità professionale, venendo meno, ad
evidenza, l’organizzazione di impresa. Il reddito
che ne ricava, quindi, non potrà qualificarsi di
impresa, ma rientrerà più propriamente nella
categoria residuale dei redditi diversi”.
Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
Commissione tributaria centrale
Sentenza n.4816 dell’8 luglio 1989
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“[…] invero, l’affitto di azienda, attribuendo
all’affittuario un titolo autonomo di
godimento
d
d ll’
dell’azienda,
d nell proprio esclusivo
l
interesse, ed al cedente un credito al
pagamento
t del
d l canone, è incompatibile
i
tibil con
l’instaurarsi di un rapporto di collaborazione
con ll’imprenditore
imprenditore e comporta,
comporta invece,
invece ll’inizio
inizio
di un nuovo periodo gestionale dell’azienda
stessa,
nell’interesse
nell
interesse
e
a
rischio
dell’affittuario.”
Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
Commissione tributaria centrale
Sentenza n.4816 dell’8 luglio 1989
“[…] Consegue, quando, come nella specie,
si tratti dell’affitto dell’unica azienda, che il
canone correlativo non può considerarsi
ottenuto nell’esercizio di impresa”.
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Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
Commissione
C
i i
tributaria
ib
i centrale
l
Decisione n.2489 del 25 marzo 2002
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“Ove
Ove non risulti altrimenti provato che
l’affitto sia avvenuto nell’esercizio di
attività imprenditoriale,
imprenditoriale che pertanto
continua, il cedente perde la qualità di
imprenditore e ll’acquista
acquista il cessionario
cessionario”..
Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
Ri l i
Risoluzione
n.374/E
374/E del
d l 28 novembre
b 2002
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““Nonostante il concedente
d
conservii la
l proprietà
i à di
quest’ultima, si ritiene che la qualifica di
imprenditore spetti esclusivamente all
all’affittuario
affittuario,
che si fa carico di organizzare il complesso dei
beni ai fini della produzione e dello scambio; lo
status di imprenditore, di conseguenza, viene
meno in capo al concedente per l’intera durata
d l contratto di affitto,
del
ffi
salva
l l’ipotesi
l’i
i in
i cuii lo
l
stesso sia titolare di un’altra azienda e prosegua
così un
un’attività
attività d
d’impresa”
impresa .
Canoni di affitto d’azienda ai fini delle imposte sui redditi
Commissione tributaria regionale
g
della Toscana
Sentenza n.35 del 28 giugno 2002
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“L’imprenditore, il quale ceda in affitto l’unica
azienda, perde tale qualifica, con la conseguenza
che non può dedurre alcun costo”.
Redditi diversi
Redditi diversi
Articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR
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“[…] l’affitto […] dell’unica azienda da
parte dell’imprenditore
p
p
non si considerano
fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso
di successiva vendita totale o p
parziale le
plusvalenze realizzate concorrono a
formare il reddito complessivo come redditi
diversi”.
Redditi diversi
Redditi diversi
Articolo 71, comma 2, del TUIR
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“[…] I redditi di cui alle lettere h) […] del
comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti
dalla
differenza
tra
l’ammontare
percepito
p
p
nel p
periodo di imposta
p
e le
spese specificamente inerenti alla loro
produzione”.
Redditi diversi
Redditi diversi
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Una conseguenza di tale disposizione potrebbe
essere, per esempio, la piena deducibilità delle
eventualili spese di manutenzione
i
e riparazione
i
i
straordinaria, ammodernamento e trasformazione
sostenute
dal
concedente
concedente,
in
quanto
effettivamente pagate nel periodo d’imposta e
pattiziamente poste a suo carico, dovendosi
peraltro ritenere che non trovi applicazione, in
capo allo stesso, il limite di soglia del 5% previsto
d ll’ i l 102,
dall’articolo
102 comma 6,
6 del
d l TUIR,
TUIR trattandosi
d i
di una norma riferibile esclusivamente al reddito
d’impresa
d
impresa.
Redditi diversi
Redditi diversi
In senso contrario, però, la sentenza della
Commissione tributaria regionale della Toscana,
d l 28 giugno
del
i
2002 n.35:
2002,
35
“L’imprenditore, il quale ceda in affitto l’unica
azienda, perde tale qualifica, con la conseguenza
che non può dedurre alcun costo
costo”.
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Nel caso di specie,
specie il soggetto aveva dedotto i
costi di manutenzione di alcuni immobili che
parte dell’azienda ceduta.
facevano p
Ammortamento dei beni materiali
Articolo 102, comma 8, del TUIR
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“Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili
nella
determinazione
del
reddito
dell’affittuario o dell’usufruttuario”. [segue]
Ammortamento dei beni materiali
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“Le q
quote di ammortamento sono commisurate
al costo originario dei beni quale risulta dalla
contabilità del concedente e sono deducibili
fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha
t
tenuto
t regolarmente
l
t il registro
it
d i beni
dei
b i
ammortizzabili o altro libro o registro […],
considerando già dedotte,
dedotte per il 50 per cento
del loro ammontare, le quote relative al
periodo di ammortamento g
p
già decorso”.
[segue]
Ammortamento dei beni materiali
“Le
Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano nei casi di deroga convenzionale alle
norme dell’articolo 2561 del codice civile,
concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza
dei beni ammortizzabili”.
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Articolo 2561, commi
2561 commi 1 e 2, del
2 del Codice civile
“L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la
ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire
l’azienda senza modificarne la destinazione e in
modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione
e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
Ammortamento dei beni materiali
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L’attuale formulazione della norma fiscale
deriva
dall’integrazione
operata
dal
legislatore, con il D.Lgs. 18 novembre 2005,
n.247, al fine di recepire espressamente
quanto già prima previsto dall’art.14 del D.P.R.
4 febbraio 1988, n.42.
Ammortamento dei beni materiali
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Articolo 14, del D.P.R. n.42/1988 [abrogato]
[“N ll determinazione
[“Nella
d
i i
d l reddito
del
ddi
d ll’ ffi
dell’affittuario
i o
dell’usufruttuario dell’azienda le quote di ammortamento,
di cui agli articoli 67, comma 9, e 68, comma 4, del testo
unico, sono commisurate al costo originario dei beni
quale risulta dalla contabilità del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili,
considerando
id
d già
ià dedotte,
d d tt per il 50 per cento
t del
d l loro
l
ammontare, le quote relative al periodo di
ammortamento già decorso.
Le disposizioni del testo unico indicate nel comma 1, non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell’art
dell
art. 2561 del codice civile,
civile concernenti ll’obbligo
obbligo di
conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili”].
Ammortamento dei beni materiali
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Rispetto al contenuto dell’art. 14, comma 1, del D.P.R.
n.42/1988, il succitato provvedimento integrativo e
correttivo della riforma del 2003 ha aggiunto due
puntualizzazioni circa il registro dei beni
ammortizzabili prevedendo la possibilità che siano
ammortizzabili,
tenuti anche altri libri o registri sostitutivi, secondo
quanto stabilito dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, e
dal D.P.R. 21 settembre 1996, n.695.
Ammortamento dei beni materiali
L’articolo 13 del D.P.R. n.435/2001 stabilisce che i
soggetti che si avvalgono di un sistema di contabilità
semplificata possono derogare all’obbligo di tenuta del
registro dei beni ammortizzabili previa richiesta
all’Amministrazione finanziaria, purchè forniscano in
modo sistematico gli stessi dati richiesti per la tenuta
del registro dei beni ammortizzabili.
ammortizzabili
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L’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996,
n.695, precisa che le annotazioni da effettuare nel
registro dei beni ammortizzabili possono essere
eseguite anche sul libro degli inventari di cui
all’articolo 2217 del Codice civile ovvero, per le
imprese minori – così come definite dall’articolo 66 del
TUIR – nel registro degli acquisti tenuto secondo
quanto richiesto in materia di IVA.
Ammortamento dei beni immateriali e costi a utilità pluriennale
Articolo 103, comma 4, del TUIR Ammortamento dei beni immateriali
“Si applica
pp
la disposizione
p
del comma 8 dell’art.
102”.
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Manca, invece, un’analoga disciplina in materia di
costi a utilità pluriennale di cui all’articolo 108 del
TUIR trattandosi,
TUIR,
d i evidentemente,
id
di elementi
l
i
patrimoniali – diversi dai beni materiali, immateriali
e dai diritti in genere – non trasferibili dal
concedente all’affittuario. … e l’avviamento ?
L’ammortamento dei beni concessi in affitto
Rivalutazione
Il diritto
di itt dell’affittuario
d ll’ ffitt i alla
ll prosecuzione
i
d ll
della
procedura di ammortamento fiscale dei beni
facenti parte del complesso aziendale potrebbe
concretizzarsi, a parere dell’Agenzia delle Entrate
(Circolare n.18/E del 13 giugno 2006), anche nella
possibilità di avvalersi di eventuali leggi speciali di
rivalutazione dei beni d’impresa.
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Al termine dell’affitto, l’azienda verrebbe ritrasferita
al concedente, comprensiva dei beni rivalutati e
della relativa riserva di rivalutazione, sempre che
quest’ultima non sia già stata utilizzata per la
copertura di perdite,
perdite ovvero distribuita.
distribuita
L’ammortamento dei beni concessi in affitto
Rivalutazione
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Tale posizione è stata ribadita anche con la Circolare
n.11/E del 19 marzo 2009, con la quale l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che “[…] ove non sia stata
contrattualmente prevista la deroga alle
disposizioni dell’art. 2561 cod. civ. concernenti
l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni
ammortizzabili, la rivalutazione potrà essere
eseguita
g
solo dall’affittuario
ff
o usufruttuario,
f
,q
quale
soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti. Al
termine dell’affitto e dell’usufrutto, l’azienda sarà
t f it all concedente,
trasferita
d t comprensiva
i
d i beni
dei
b i
rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione,
sempre che quest
quest’ultima
ultima non sia stata già utilizzata
per copertura di perdite o distribuita. [segue]
L’ammortamento dei beni concessi in affitto
Rivalutazione
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L’imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita
al concedente costituirà per quest’ultimo credito
d’imposta. Nell’ipotesi in cui, invece, le parti, in
deroga al predetto art.
art 2561 cod.
cod civ.,
civ abbiano
previsto che il concedente continui a calcolare gli
ammortamenti, la rivalutazione potrà essere
effettuata solo da quest’ultimo”.
L’ammortamento dei beni concessi in affitto
Rivalutazione
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La posizione assunta dall
dall’Agenzia
Agenzia delle Entrate desta
non poche perplessità, ove commenta un’ipotesi di
dubbia legittimità sul piano civilistico. Pare, infatti,
doveroso ritenere che l’affittuario non possa
iscrivere alcuna riserva di rivalutazione nel proprio
patrimonio netto a fronte di plusvalori impliciti nei
beni di proprietà del concedente, destinati a essere
allo stesso restituiti o indennizzati (a fronte di una
perdita di valore o della eventuale dismissione) e,
quindi, non suscettibili di essere inclusi nel
patrimonio sociale dell
dell’affittuario
affittuario, né tantomeno di
essere dallo stesso utilizzati ai fini della copertura
di proprie eventuali perdite di esercizio, come
invece parrebbe ipotizzarsi nella circolare in
commento.
L’ammortamento dei beni concessi in affitto
Rivalutazione
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Rubano (PD)
Non si tratta,
tratta infatti,
infatti di disponibilità patrimoniali di
cui possano disporre i soci dell’affittuario, né sulle
quali possano fare affidamento i creditori
dell’affittuario stesso. Si consideri, peraltro, che
anche in caso di cessione di tali beni, in vigenza del
contratto di affitto,
affitto il valore realizzato si tradurrebbe
– sino a concorrenza del valore corrente alla data di
consegna
g dell’azienda affittata – in un’integrazione
g
del “debito di restituzione” dell’affittuario nei
confronti del concedente e non certo in un
i
incremento
t patrimoniale
ti
i l di cuii il primo
i
possa
disporre, né ai fini della copertura di proprie perdite
dell’esercizio,
dell
esercizio, né tantomeno ai fini della
distribuzione ai propri soci.
L’ammortamento dei beni concessi in affitto
Qualora in vigenza del contratto di affitto il concedente
venisse interessato da eventi che comportano una
variazione dei valori fiscali dei predetti beni, tale
variazione interesserebbe anche il costo rilevante ai
fini del computo dell’ammortamento fiscale in capo
all’affittuario.
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Sarmeola di
Rubano (PD)
Con la Risoluzione n.375/E del 6 ottobre 2008, l’Agenzia
delle Entrate,
Entrate trattando il caso di un concedente –
azienda speciale consortile trasformata, ai sensi dell’art.
115 del TUEL, in società di capitali – ha infatti affermato
che, a decorrere dalla data di efficacia di tale forma
atipica di trasformazione fiscalmente “realizzativa”,
ll’affittuario
affittuario può assumere – ai fini della quantificazione
degli ammortamenti – il nuovo valore attribuito ai beni
dell’azienda affittata risultante dalla perizia giurata.
Natura del fondo di ammortamento iscritto nella contabilità dell’affittuario
contabilità dell’affittuario
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
Trattamento in bilancio dell’affitto d’azienda:
– Il criterio della proprietà, secondo cui i beni possono
essere iscritti unicamente nel bilancio del soggetto
che ne detiene la proprietà (il concedente), in
conformità con quanto sostenuto anche dai principi
contabili nazionali;
– Il criterio che privilegia, invece, l’iscrizione dei beni
nel bilancio del soggetto che ne ha la disponibilità e il
“controllo economico”, in conformità anche con
quanto sostenuto dai principi contabili internazionali.
Natura del fondo di ammortamento iscritto nella contabilità dell’affittuario
contabilità dell’affittuario
Qualora venga seguito il criterio della proprietà, i beni
costituenti l’azienda rimangono iscritti nel bilancio del
concedente,
d
il quale,
l
qualora
l
provvedesse
d
allo
ll
stanziamento annuale delle quote d’ammortamento,
non p
potrebbe p
però dedurne il relativo ammontare,, fatto
salvo il caso in cui venga derogato il precetto codicistico
di cui all’articolo 2561, del Codice civile.
5/11/2010
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Rubano (PD)
L’affittuario non avendo iscritto i beni nel proprio
bilancio ne farà menzione nei soli conti d
bilancio,
d’ordine
ordine, sotto
la dizione “Beni di terzi presso l’azienda”, dandone
altresì un’adeguata informativa nella nota integrativa.
Natura del fondo di ammortamento iscritto nella contabilità dell’affittuario
contabilità dell’affittuario
Pertanto, parrebbe più corretto parlare, non tanto di
“ammortamento” vero e proprio, bensì di un
“accantonamento
accantonamento per oneri futuri
futuri”, finalizzato a
costituire un fondo destinato a essere utilizzato:
a) per l’eventuale sostituzione o ripristino dei beni
deteriorati o consumati;
5/11/2010
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b) per il pagamento al concedente di un’indennità
per il mancato o l’insufficiente adempimento di
siffatto obbligo;
Natura del fondo di ammortamento iscritto nella contabilità dell’affittuario
contabilità dell’affittuario
c) per il fatto che una corretta esecuzione delle
manutenzioni ordinarie e ricorrenti, dei
rinnovamenti e delle sostituzioni non garantisce
sempre il mantenimento dell’integrità tecnico‐
economica nel tempo;
tempo
5/11/2010
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Sarmeola di
Rubano (PD)
d) ovvero
ovvero, infine,
infine per far fronte all
all’effetto
effetto della mera
svalutazione monetaria.
Natura del fondo di ammortamento iscritto nella contabilità dell’affittuario
contabilità dell’affittuario
5/11/2010
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Sarmeola di
Rubano (PD)
La particolarità di tale accantonamento a un fondo
per oneri futuri è che, in deroga alle regole generali,
che non ne ammettono la deduzione ai fini delle
imposte sui redditi, trattandosi di un onere non
obiettivamente determinabile nell’ammontare alla
chiusura del singolo periodo d’imposta,
d’imposta risulterà
invece fiscalmente deducibile in capo all’affittuario,
ancorché nel limite dell’ammontare complessivo
p
degli
g
ammortamenti che avrebbe potuto dedurre il
concedente sui beni materiali e immateriali che
costituiscono
tit i
l’ i d affittata,
l’azienda
ffitt t qualora
l
li avesse
assoggettati alla procedura di ammortamento vera e
propria.
Natura del fondo di ammortamento iscritto nella contabilità dell’affittuario
contabilità dell’affittuario
Direzione regionale Emilia Romagna
Nota n.42049 del 7 ottobre 1996
5/11/2010
09:00– 18:00
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“Trattandosi
Trattandosi di un fondo di ammortamento che non
ha natura rettificativa di valori patrimoniali iscritto
nell’attivo del bilancio appare evidente che si tratta di
un fondo anomalo, improprio; in sostanza non legato
tanto all’effettivo deperimento e logorio dei beni
stessi quanto all
all’accantonamento
accantonamento necessario per
reintegrare l’eventuale perdita di valore subita dai
beni aziendali durante il p
periodo di affitto
ff
in
conseguenza del loro deperimento e consumo”.
“La determinazione in base ai coefficienti di
ammortamento assume un carattere parametrico”.
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
p
Articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446
Determinazione del valore della produzione netta delle
società di capitali e degli enti commerciali
5/11/2010
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Sarmeola di
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La base imponibile è determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri
9) costi per il personale
10 ‐ c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
10 ‐ d) svalutazioni dei crediti
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
p
Principio contabile n.19 – par. C.V.d
Fondo manutenzione e ripristino di beni gratuitamente
devolvibili e dei beni di azienda ricevuta in affitto
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
“Le imprese che allo scadere di concessioni devono
restituire i beni al concedente, gratuitamente ed in
perfette condizioni di funzionamento, addebitano al
conto economico gli accantonamenti necessari per
assicurare la costituzione di un fondo che consenta di
ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere
restituiti. [….]
Analoga metodologia viene adottata dalle imprese che
abbiano ricevuto in affitto, o in usufrutto, un’azienda,
qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi
previsti dagli articoli 2561 e 2562 del Codice civile”.
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
p
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
La conseguenza più rilevante, ai fini che qui
interessano risiede nel fatto che gli accantonamenti
interessano,
per oneri futuri che l’affittuario rileva contabilmente,
dovendo essere contabilizzati alla voce “B13) Altri
accantonamenti” del conto economico, risulterebbero
indeducibili in base alla normativa di nuova
introduzione determinandosi così un dobbio binario ai
introduzione,
fini IRES/IRAP.
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
p
Circolare n.12/E del 19 febbraio 2008, risposta n.9.2
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
“L’articolo 5 del D.Lgs n. 446 del 1997 esclude la
deducibilità, tra l’altro, degli accantonamenti per rischi
ed oneri indicati nelle voci B12 e B13 del conto
economico.
Trattasi di poste di natura estimativa che non devono,
devono
quindi assumere rilevanza nella determinazione della
base imponibile IRAP. [segue]
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
p
Ci l
Circolare
n.12/E
12/E del
d l 19 febbraio
f bb i 2008, risposta
2008 i
t n.9.2
92
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Ciò non toglie che le spese effettuate, la cui
classificazione sotto il profilo contabile sarebbe stata
imputata – in assenza di accertamento – ad altre voci
dell’aggregato
dell
aggregato B rilevanti, in quanto deducibili, nella
determinazione della base imponibile IRAP, possano
assumere rilevanza ai fini della determinazione
d ll’IRAP all momento dell’effettivo
dell’IRAP
d ll’ ff i
sostenimento
i
ancorché non espressamente risultanti nella relativa
voce del conto economico p
per l’utilizzo del ffondo
iscritto nel passivo”.
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
Pertanto parrebbe potersi desumere che quanto
accantonato nell’apposito fondo per oneri futuri
dovrebbe divenire deducibile ai fini dell’IRAP, quanto
meno, in sede di definizione con il soggetto
concedente del conguaglio per differenze inventariali
(indipendentemente dal fatto che,
che a fronte di tale
conguaglio, non vi sia un analogo addebito a conto
economico, poiché rettificato in conseguenza
d ll’ l
dell’utilizzo
d l relativo
del
l
f d ) sotto la
fondo),
l condizione,
d
tuttavia, che il conguaglio sia idealmente imputabile a
voci del conto economico rilevanti ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP.
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
p
Documento OIC Interpretativo 1, nota n. 6
“La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei
fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci
d ll’
dell’aggregato
“ ” diverse
“B”
d
d ll n.12 e dalla
dalla
d ll n.13,
dovendo prevalere il criterio della classificazione “per
natura” dei costi dello schema di conto economico
natura
economico”..
5/11/2010
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Un’altra circostanza rilevante potrebbe essere, poi,
quella per cui, secondo una corretta applicazione dei
principi contabili,
contabili gli accantonamenti da operarsi alle
voci “B.12” e “B.13” sarebbero solo quelli “residuali”,
così che potrebbe talvolta ipotizzarsi anche una
contabilizzazione dell’accantonamento in esame in voci
rilevanti del conto economico (es. “B.10.a” e “B.10.b”).
Ammortamento nella disciplina dell’IRAP
p
Sul punto, però, non può essere trascurata la posizione
sostanzialmente contraria assunta dall’Amministrazione
finanziaria, nella stessa Circolare n.12/E/2008, risposta
9.2, ancorché non riferita a stanziamenti deducibili,
come invece avviene nel caso di specie.
5/11/2010
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“[[…]] eventuali accantonamenti imputati a voci diverse
da B12 e B13 non possono beneficiare di un
trattamento differenziato e, conseguentemente, non
possono essere portate in deduzione ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP. I
corrispondenti costi,
costi come ricordato risulteranno,
risulteranno
invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo al
momento dell’effettivo sostenimento e sempre che
riconducibili
d b l a voci dell’aggregato
d ll’
B rilevanti
l
nella
ll
determinazione della base imponibile IRAP”.
L’approccio della disponibilità e del “controllo economico” sull’azienda affittata
economico” sull’azienda affittata
5/11/2010
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Qualora si intendesse seguire l’approccio della
disponibilità e del “controllo
controllo economico
economico” dei beni
costituenti l’azienda concessa in affitto, gli stessi
verrebbero iscritti nel bilancio dell’affittuario, il quale
provvederebbe a stanziare annualmente dei veri e
propri ammortamenti.
Glil stessi assumerebbero,
bb
quindi,
d la
l natura di
d vero e
proprio ammortamento, sia sul piano contabile, che
sotto il profilo fiscale.
fiscale
Il costo residuo al termine dell’affitto: una ripresa “a saldi aperti”
ldi
ti”
5/11/2010
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Il processo di ammortamento fiscale dei cespiti
dell’azienda affittata non si interrompe, bensì
prosegue e produce
d
i consueti
ti effetti
ff tti in
i capo
all’affittuario, con la conseguente riduzione del
corrispondente
p
valore fiscale netto residuo,, tanto
che, al termine del contratto, il concedente, in caso di
prosecuzione dell’attività d’impresa, dovrebbe
riprendere
i
d
il processo di ammortamento a partire
i
dagli ultimi valori fiscalmente riconosciuti in capo
all’affittuario,
all
affittuario, in termini sia di costo, che di fondi
rettificativi (ripresa “a saldi aperti”).
Prosecuzione degli ammortamenti fiscali da parte del proprietario
Direzione regionale Emilia Romagna
N t n.42049
Nota
42049 del
d l 7 ottobre
tt b 1996
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
““… l’affittuario
l’ ffitt i dovrà
d à procedere
d
alla
ll chiusura
hi
d i
dei
conti, riconosciuti ai fini fiscali, per la riconsegna al
locatore che,, in caso di continuazione dell’attività,,
dovrà proseguire dagli stessi valori fiscali”.
Rilevanza fiscale del conguaglio in denaro per l’affittuario
Il conguaglio in denaro deve essere inteso come
differenza tra la consistenza iniziale e quella finale,
entrambe espresse a valori correnti.
5/11/2010
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Al termine del contratto, l’affittuario dovrà
confrontare
le
quote
di
ammortamento
“
“accantonate”,
” quale
l migliore
l
stima del
d l “debito
“d b
d
di
restituzione” in corso di formazione, con il conguaglio
in denaro dovuto al concedente a consuntivo.
consuntivo
Rilevanza fiscale del conguaglio in denaro per l’affittuario
Se i due importi non coincidono, l’eventuale
differenza positiva (cioè l’eccedenza delle quote di
accantonamento fiscalmente dedotte rispetto al
conguaglio
li
i
in
d
denaro)
)
rappresenterà
t à
una
sopravvenienza attiva (o, meglio, un’insussistenza di
passività fiscalmente dedotta)) tassabile in capo
p
p
all’affittuario.
5/11/2010
09:00– 18:00
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Rubano (PD)
SSe dal
d l confronto
f
d i due
dei
d
i
importi
i emergesse una
differenza negativa (cioè un’eccedenza del
conguaglio in denaro rispetto alle quote di
accantonamento fiscalmente dedotte), quest’ultima
rappresenterà
una
sopravvenienza
passiva
deducibile per l’affittuario, a norma dell’articolo 101,
del TUIR.
Il reintegro patrimoniale per il concedente
g p
p
Non devono essere in primo luogo confuse:
lle “differenze
“diff
i
inventariali”
i li” intervenute
i
tra l’inizio
l’i i i e la
l
fine del contratto, da misurarsi a valori correnti (in
conformità con quanto disposto dall
dall’articolo
articolo 2561,
comma 4, del Codice civile;
con
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
la variazione netta del valore fiscalmente
riconosciuto dell’azienda, intervenuta nel medesimo
periodo.
Il reintegro patrimoniale per il concedente
g p
p
Le “differenze
inventariali” esprimono
la
quantificazione del conguaglio in denaro dovuto
dall’affittuario al concedente.
5/11/2010
09:00– 18:00
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LLa variazione
i i
netta
tt
d l valore
del
l
fi l
fiscalmente
t
riconosciuto dell’azienda, intervenuta nel medesimo
periodo,, rappresenta
p
pp
l’ammontare massimo del
medesimo conguaglio che potrà essere riconosciuto
al concedente senza che assuma rilevanza
reddituale.
ddi l
Il reintegro patrimoniale per il concedente
g p
p
La differenza che emerge dal raffronto tra il
patrimonio netto iniziale e quello finale, riferibili al
complesso aziendale affittato e assunti a valori
fi l
fiscalmente
t riconosciuti,
i
i ti rappresenta
t la
l diminuzione
di i i
del valore fiscale netto dell’azienda.
5/11/2010
09:00– 18:00
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Se la differenza tra l’importo del conguaglio in denaro
il suddetto saldo è p
positiva,, tale importo
p
costituisce
per il concedente in regime d’impresa un provento
fiscalmente imponibile.
In caso contrario, se è negativa, la differenza
costituisce
tit i
un onere fiscalmente
fi l
t deducibile.
d d ibil
Il reintegro patrimoniale per il concedente
g p
p
Direzione regionale Emilia Romagna
Nota n.42049 del 7 ottobre 1996
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
“Il saldo emergente dal raffronto, a valori fiscali, dei
netti patrimoniali,
patrimoniali iniziale e finale,
finale rappresenta la
reintegrazione patrimoniale per il deperimento
dell’azienda riconosciuto ffiscalmente;; la differenza
ff
tra l’importo del conguaglio e il suddetto saldo
costituisce una sopravvenienza tassabile o
d d ibil in
deducibile
i capo all locatore”.
l t ”
Il reintegro patrimoniale per il concedente
g p
p
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
Nel caso in cui il proprietario dell’azienda abbia
perso lo status di imprenditore, avendo concesso in
affitto ll’unica
unica azienda,
azienda il conguaglio in denaro,
denaro per la
quota eventualmente eccedente la diminuzione di
costo del patrimonio netto aziendale, assunto a
valori fiscalmente riconosciuti, non potendo essere
qualificato come una componente del reddito
d’impresa
d
impresa, non parrebbe essere immediatamente
riconducibile ad alcuna fattispecie espressamente
prevista dal legislatore
p
g
del TUIR.
Il reintegro patrimoniale per il concedente
g p
p
5/11/2010
09:00– 18:00
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Rubano (PD)
Una questione controversa:
‐ si potrebbe argomentare che, trattandosi di somme
corrisposte a refusione di una mera “perdita
patrimoniale”, le stesse non dovrebbero assumere
rilevanza fiscale;
‐ d’altra parte, però, potrebbe essere diversamente
sostenuto che,, trattandosi comunque
q di un p
provento
connesso al realizzo di plusvalenze che consegue
l’affitto dell’azienda, possa essere estensivamente
applicato
li
l’ i l 67,
l’articolo
67 comma 1,
1 lett.
l
h) ultimo
h),
li
periodo, del TUIR.
Rinnovi e sostituzioni dei beni durante l’affitto
Approccio della proprietà
Approccio della proprietà
5/11/2010
09:00– 18:00
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In caso di cessione di beni dell’azienda affittata, il
corrispettivo non può essere confrontato con il costo
residuo
id
d li stessi
degli
t i all fine
fi
di determinare
d t
i
l
la
plusvalenza o la minusvalenza, in quanto trattasi di
beni di p
proprietà
p
del concedente,, dovendosi bensì
rilevare un’integrazione del fondo per oneri di
ripristino dell’azienda condotta in affitto (ovvero
di
direttamente
un’integrazione
’i
i
d l “debito
del
“d bi
di
restituzione” verso il concedente), per la quota
riferibile all
all’eventuale
eventuale costo residuo da ammortizzare,
e una plusvalenza o una minusvalenza per l’eventuale
differenza rispetto al corrispettivo.
Rinnovi e sostituzioni dei beni durante l’affitto
Approccio della proprietà
Approccio della proprietà
5/11/2010
09:00– 18:00
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Analogamente, i beni che l’affittuario acquisti per
conservare l’efficienza dell’organizzazione, andando a
reintegrare la dotazione inventariale dell’azienda
affittata non devono essere iscritti nell
affittata,
nell’attivo
attivo dello
stato patrimoniale, dovendosi bensì rilevare l’utilizzo
del fondo per oneri di ripristino dell’azienda condotta
in affitto (ovvero lo storno del “debito di restituzione”
verso il concedente).
Rinnovi e sostituzioni dei beni durante l’affitto
Approccio della disponibilità
Approccio della disponibilità
5/11/2010
09:00– 18:00
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Qualora
Q
l
cii sii conformasse
f
all’approccio
ll’
i
d ll
della
disponibilità, i beni verrebbero iscritti nella
contabilità dell
dell’affittuario
affittuario e, quindi, in caso di vendita
o dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza
verrebbero rilevate con le regole ordinarie.
La medesima considerazione vale nel caso di acquisto
di nuovi beni da parte dell’affittuario, a
reintegrazione della dotazione inventariale iniziale
dell’azienda affittata, così che gli stessi verranno
iscritti in bilancio e saranno p
poi trasferiti al
concedente al termine dell’affitto, determinando un
minor debito di restituzione per l’affittuario.
Rinnovi e sostituzioni dei beni durante l’affitto
5/11/2010
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Sarmeola di
Rubano (PD)
Sul piano fiscale, così come le conseguenze di ordine
t ib t i
tributario
d i ti dalla
derivanti
d ll
vendita
dit
d i beni
dei
b i
appartenenti al complesso aziendale concesso in
affitto ricadranno sull’affittuario,, in termini di
plusvalenze e minusvalenze commisurate alla
differenza tra il residuo “valore di libro” e il
corrispettivo pattuito, anche
h glili acquisti
i i di beni
b i
ammortizzabili dovrebbero produrre, in vigenza del
contratto, effetti fiscali esclusivi sulla posizione del
medesimo affittuario, che li tratterà fiscalmente
come beni “propri”, salvo poi trasferirne ogni
correlata posizione fiscale in capo al concedente alla
data di scadenza contrattuale, al pari di quelle
riferibili ai beni originariamente compresi nel
complesso aziendale concesso in affitto.
Cessione dell’azienda concessa in affitto
Concedente che possiede altre aziende
Concedente che possiede altre aziende
Il concedente che possiede altre aziende, qualora
ceda l’azienda già concessa in affitto, realizza una
plusvalenza a norma degli articoli 58 e 86 del TUIR,
fatta salva, ove ne ricorrano le condizioni,
l’applicazione della tassazione separata ai sensi
dell’articolo
dell
articolo 17.
17
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
Cessione dell’azienda concessa in affitto
Concedente che possiede altre aziende
Concedente che possiede altre aziende
Articolo 86, comma
86 comma 2, del
2 del TUIR
5/11/2010
09:00– 18:00
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Rubano (PD)
“[…] Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante
cessione a titolo oneroso.
oneroso Se il corrispettivo della
cessione è costituito esclusivamente da beni
ammortizzabili,, anche se costituenti un complesso
p
o
ramo aziendale, e questi vengono complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano
i itti i beni
iscritti
b i ceduti,
d ti sii considera
id
plusvalenza
l
l
soltanto
lt t
il conguaglio in denaro eventualmente pattuito”.
Cessione dell’azienda concessa in affitto
Concedente che possiede altre aziende
Concedente che possiede altre aziende
Articolo 86, comma 4, del TUIR
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
“Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al
successivo articolo 87,
87 determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito, per
l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state
realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per
le società sportive professionistiche,
professionistiche a scelta del
contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e
nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta
scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi;
se questa non è presentata la plusvalenza concorre a
formare il reddito per l’intero ammontare
nell’esercizio in cui è stata realizzata. […]”.
Cessione dell’azienda concessa in affitto
Concedente che possiede altre aziende
Concedente che possiede altre aziende
Articolo 58, comma 1, del TUIR – Soggetti IRPEF
“Per le plusvalenze derivanti da cessione delle
aziende le disposizioni del comma 4 dell
aziende,
dell’articolo
articolo 86
non si applicano quando è richiesta la tassazione
separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. […]”.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Cessione dell’azienda concessa in affitto
Concedente che possiede altre aziende
Concedente che possiede altre aziende
Articolo 17,
17 comma 1,
1 lett.
lett g): “plusvalenze
plusvalenze,
compreso il valore di avviamento, realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azienda possedute da
più di cinque anni […]”.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Articolo 17, comma 2: “I redditi indicati alle lettere da
g) […] sono esclusi dalla tassazione separata se
conseguiti da società in nome collettivo o in
accomandita semplice; se conseguiti da persone
ffisiche nell’esercizio di imprese
p
commerciali, sono
tassati separatamente a condizione che ne sia fatta
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo
i d di imposta
i
t all quale
l sarebbero
bb
i
imputabili
t bili
come componenti del reddito di impresa”.
Cessione dell’unica azienda concessa in affitto
Nel caso di cessione dell’unica azienda già concessa
in affitto, il concedente, avendo perso lo status di
imprenditore per effetto della stipulazione del
contratto realizza una plusvalenza che costituisce
contratto,
reddito diverso.
Articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
“[…] l’affitto e la concessione in usufrutto
dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non
si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma
in caso di successiva vendita totale o parziale le
plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi”.
Cessione dell’unica azienda concessa in affitto
Articolo 71, comma 2, del TUIR
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
“[…] I redditi di cui alle lettere h) […] del comma 1
dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra
l’
l’ammontare
percepito
i nell periodo
i d di imposta
i
e
le spese specificamente inerenti alla loro
produzione Le plusvalenze indicate alle lettere h)
produzione.
[…] del predetto art. 67 sono determinate a
norma dell’art. 86”.
Cessione dell’unica azienda concessa in affitto
Articolo 17,
17 comma 1,
1 lett.
lett g): “plusvalenze
plusvalenze,
compreso il valore di avviamento, realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azienda possedute da
più di cinque anni […]”.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Articolo 17, comma 3: “Per i redditi indicati […] alle
lettere da g) […] non conseguiti nell’esercizio di
imprese commerciali il contribuente ha facoltà di
non avvalersi della tassazione separata facendolo
constare espressamente
p
nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta
o ha avuto inizio la percezione”.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
g
A seconda
d degli
d li accordi
di perfezionati
f i
ti tra
t concedente
d t e
affittuario, circa la gestione delle giacenze di
magazzino
g
dell’azienda affittata,, si p
potrebbero
concretizzare 3 casi:
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
a) viene previsto che ll’affittuario
affittuario deve conservare le
“normali” dotazioni di scorte, provvedendo
eventualmente a versare il conguaglio in denaro
con riguardo
i
d alle
ll giacenze
i
non “ripristinate”
“i i i
” del
d l
magazzino “in affitto”;
b) viene prevista la predisposizione di periodici
inventari al fine di stabilire le differenze tra le
consistenze iniziali e finali del singolo periodo;
c) viene prevista l’integrale cessione del magazzino.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
Qualora fosse previsto che ll’affittuario
affittuario deve
conservare le “normali” dotazioni di scorte,
provvedendo eventualmente a versare il conguaglio in
d
denaro
relativamente
l ti
t alle
ll giacenze
i
non “ripristinate”
“ i i ti t ”
del magazzino “in affitto”, questi si troverebbe ad
addebitare a conto economico degli
g accantonamenti
al fondo per oneri futuri di ripristino inventariale.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Applicando il principio del “subentro fiscale”,
enunciato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione
n 424/E del 5 novembre 2008,
n.424/E
2008 il predetto
accantonamento parrebbe poter essere considerato
fiscalmente deducibile nei limiti della “variazione
fiscale” (ex‐art.92 TUIR) delle giacenze di magazzino
riferibili all’azienda affittata.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
LLe eventuali
t li differenze
diff
t il valore
tra
l
contabile
t bil e quello
ll
fiscale del corrispondente fondo, che si registrassero
in vigenza
g
del contratto di affitto,, sarebbero p
poi
“recuperate” in sede di definizione del conguaglio in
denaro di fine affittanza.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
Rubano (PD)
In passato, in assenza di un chiarimento ufficiale, ci si
chiedeva se ai ricavi, realizzati dalla cessione dei beni
inclusi nelle giacenze di magazzino consegnate dal
concedente all’affittuario, fosse o no possibile
correlare un costo fiscalmente rilevante, quantomeno
in assenza di
d acquisti perfezionati
f
– a ripristino delle
d ll
consistenze inventariali iniziali – entro la chiusura
dell’esercizio;; in tale caso,, infatti,, il necessario
accantonamento al fondo per oneri futuri di ripristino
inventariale risultava l’unico addebito a conto
economico,
i
t tt i
tuttavia
fi l
fiscalmente
t
ammesso in
i
deduzione con riferimento alle sole diminuzioni di
valore attribuibili ai beni strumentali ammortizzabili.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
Risoluzione n.424/E del 5 novembre 2008
Quesito
5/11/2010
09:00– 18:00
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Sarmeola di
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L’istanza di interpello era volta a conoscere se, in caso
di trasferimento di fondi per svalutazione dei crediti e
per svalutazione delle giacenze di magazzino,
accantonati in precedenza dal concedente in misura
superiore, rispettivamente, ai limiti di cui agli articoli
106 e 92 del TUIR, fosse possibile considerare gli stessi
come “realizzati”
realizzati in capo al medesimo concedente per
effetto della stipulazione del contratto di affitto.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
Risoluzione
Ri
l i
n.424/E
424/E del
d l 5 novembre
b 2008
Parere dell’Agenzia delle Entrate
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
“Emerge, alla luce della disciplina civilistica […], come
l’affittuario,
ff
, di ffatto,, si sostituisca al locatore nella
gestione dell’azienda affittata, subentrando nella
titolarità dei rapporti giuridici (se non diversamente
pattuito e,
e comunque,
comunque limitatamente a quelli non
aventi carattere personale ex articolo 2558, comma 1,
cod. civ.) e dei relativi valori patrimoniali dell’azienda
oggetto del contratto di affitto. [segue]
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
Risoluzione n.424/E
n 424/E del 5 novembre 2008
Parere dell’Agenzia delle Entrate
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Il rappresentato regime di subentro civilistico
dell’affittuario nella situazione gestionale del
concedente comporta,
concedente,
comporta ai fini dell’imposizione diretta,
diretta
che l’affittuario si sostituisca a quest’ultimo nelle
relative “posizioni fiscali” (eccezion fatta per quelle
che abbiano carattere eminentemente personale o
siano legate ad elementi patrimoniali non compresi nel
ramo d
d’azienda
azienda concesso in affitto) riferibili agli
elementi patrimoniali trasferiti, con la conseguenza
che i relativi valori fiscali (formatisi in capo al
locatore) risultano attratti nella sfera giuridico‐
tributaria dell’affittuario. [segue]
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
Risoluzione n.424/E del 5 novembre 2008
Parere dell’Agenzia delle Entrate
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
L affittuario prende, conseguentemente, in carico gli
L’affittuario
elementi patrimoniali dell’azienda affittata secondo i
“valori fiscali” che gli stessi assumevano in capo al
l
locatore:
saranno, dunque,
d
talili valori
l i a rilevare
il
i
in
ordine alla determinazione del reddito d’impresa
dell’affittuario”.
ff
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
La risoluzione non chiarisce oltre, ma dal principio
enunciato parrebbe di poter desumere che, in caso di
cessione dei beni inclusi nelle giacenze di magazzino
dell’azienda affittata, si potrebbero verificare tre
diverse situazioni, da monitorare per ciascuna
categoria omogenea di beni:
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
1. in presenza di acquisti operati in vigenza del
contratto di affitto, le giacenze di magazzino al
termine dell
dell’esercizio
esercizio sono superiori rispetto a
quelle risultanti dall’inventario iniziale;
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
2. pur in presenza di acquisti operati in vigenza del
contratto di affitto,
affitto le giacenze
giacen e di magazzino
maga ino al
termine dell’esercizio sono comunque inferiori
rispetto a quelle risultanti dall’inventario iniziale;
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
3. in assenza di acquisti operati in vigenza del
contratto di affitto, le giacenze di magazzino al
termine dell’esercizio sono inferiori rispetto a
quelle risultanti dall
dall’inventario
inventario iniziale.
iniziale
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
1° situazione
5/11/2010
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Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
In tal caso,
caso parrebbe ragionevole ritenere che le
cessioni eventualmente eseguite nel corso
dell’esercizio siano da imputare agli acquisti operati
nell’esercizio medesimo (LIFO), così che il costo di
acquisto sostenuto risulterà pienamente deducibile e
sarà solo in parte indirettamente rettificato in ragione
della variazione delle rimanenze accreditata a conto
economico, riferibile alle quantità in giacenza
eccedenti quelle risultanti dall’inventario iniziale, sulla
base di un valore minimo fiscale determinato a norma
dell’articolo
dell
articolo 92 del TUIR.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
1° situazione
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Il risultato
i l
economico
i “fiscale”
“fi l ” delle
d ll vendite
di di beni
b i
della specifica categoria omogenea sarebbe quindi
determinato contrapponendo
pp
ai ricavi delle vendite il
costo dei corrispondenti beni acquisiti nell’esercizio,
mentre la predetta variazione positiva delle giacenze di
magazzino riferibile alle quantità in giacenza
magazzino,
eccedenti quelle risultanti dall’inventario iniziale,
andrebbe indirettamente a rettificare il costo degli
acquisti “eccedenti”.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
2° situazione
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
IIn tall caso, parrebbe
bb ragionevole
i
l ritenere
i
che
h
l’affittuario – dovendo accantonare un corrispondente
ammontare al fondo di ripristino
p
delle consistenze
inventariali iniziali – addebiti a conto economico un
onere che risulterebbe deducibile nel limite del
decremento del valore fiscalmente riconosciuto delle
giacenze di magazzino incluse nel contratto di affitto,
da determinarsi a norma dell’articolo 92 del TUIR.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
2° situazione
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Il risultato economico “fiscale” delle vendite di beni
della specifica categoria omogenea sarebbe quindi
determinato contrapponendo ai ricavi delle vendite il
costo dei beni acquisiti nell
nell’esercizio
esercizio e la predetta
variazione negativa delle giacenze di magazzino. È
evidente che, se così fosse, un eventuale successivo
accredito a conto economico del fondo di
accantonamento, in ragione del ripristino delle
consistenze inventariali iniziali,
iniziali in conseguenza degli
acquisti operati nell’esercizio, assumerebbe rilevanza
fiscale.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
3° situazione
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
IIn tall caso, parrebbe
bb ragionevole
i
l ritenere
i
che
h
l’affittuario – dovendo accantonare un corrispondente
ammontare al fondo di ripristino
p
delle consistenze
inventariali iniziali – addebiti a conto economico un
onere che risulterebbe deducibile nel limite del
decremento del valore fiscalmente riconosciuto delle
giacenze di magazzino incluse nel contratto di affitto,
da determinarsi a norma dell’articolo 92, del TUIR.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
3° situazione
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Il risultato
i l
economico
i “fiscale”
“fi l ” delle
d ll vendite
di di beni
b i
della specifica categoria omogenea sarebbe quindi
determinato contrapponendo
pp
ai ricavi delle vendite la
sola predetta variazione negativa delle giacenze di
magazzino; è evidente che, se così fosse, un
eventuale successivo accredito a conto economico
del fondo di accantonamento, in ragione del
ripristino delle consistenze inventariali iniziali, in
conseguenza degli acquisti operati nell’esercizio,
assumerebbe rilevanza fiscale.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
La citata Risoluzione n.424/E/2008 è stata resa
unicamente con riferimento all’IRES.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
In considerazione del fatto che i nuovi criteri di
quantificazione del valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP sanciscono una più diretta dipendenza della
base imponibile dalle risultanze del conto economico,
senza alcuna rilevanza degli stanziamenti per
accantonamenti iscritti o iscrivibili alle voci “B12)” e
“B13)”
B13) del conto economico, sarebbe auspicabile un
chiarimento ufficiale circa il trattamento da riservare
alla fattispecie in questione ai fini dell’IRAP.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso a)
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Si può, tuttavia, ipotizzare – stante il chiarimento
fornito con la Circolare n.12/E/2008, risposta 9.2 in
precedenza commentata – una rilevanza delle
variazioni inventariali, anche ai fini dell’IRAP, ancorchè
differita alla data di “utilizzo”
utilizzo del fondo,
fondo invece che a
quello di stanziamento, ovvero la corrispondente
irrilevanza ai fini dell’IRAP in caso di accredito a conto
economico del medesimo fondo di accantonamento,
in ragione del ripristino delle consistenze inventariali
iniziali, in conseguenza degli acquisti operati
nell’esercizio.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso b)
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Qualora fosse prevista la predisposizione, in
contraddittorio, di periodi inventari, al fine di stabilire
le differenze tra le consistenze inventariali iniziali e
finali del singolo periodo, con fissazione del
corrispettivo degli acquisti intervenuti nel corso dello
stesso sulla base di un prezzo oggettivamente
d
determinabile,
i bil il corrispondente
i
d
costo per l’affittuario
l’ ffi
i
risulterebbe fiscalmente deducibile, iscrivendo la voce
di spesa
p
e il corrispondente
p
“Debito”.
Gestione del magazzino dell’azienda affittata
Caso c)
5/11/2010
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Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Qualora fosse prevista l’integrale cessione del
magazzino
del
concedente
all’affittuario,
contestualmente alla stipulazione del contratto di
affitto d
d’azienda,
azienda, il concedente rileverebbe i
corrispondenti ricavi delle vendite nell’esercizio in cui
inizia l’affitto e l’affittuario il corrispondente costo, con
eventuale
l successiva
i
rilevazione
il
i
d ll giacenze
delle
i
di
magazzino alla chiusura dell’esercizio.
Il trasferimento dal concedente all’affittuario dei fondi “tassati” (non dedotti)
Nella Risoluzione n.424/E/2008
n 424/E/2008 si afferma che il
subentro nella posizione fiscale del concedente, da
parte dell’affittuario, riguarda anche i fondi di
svalutazione precedentemente stanziati e riferibili agli
elementi del patrimonio trasferiti.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Il trasferimento dal concedente all’affittuario dei fondi “
“tassati” (non dedotti)
”(
d d )
Risoluzione n.424/E del 5 novembre 2008
Parere dell’Agenzia delle Entrate
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
“[…]] i valori
“[
l i fiscali
fi li dei
d i crediti
diti e dei
d i beni
b i costituenti
tit ti il
magazzino trasferiti in affitto, nonché i relativi fondi
svalutazione tassati,, sono riconosciuti in capo
p
all’affittuario: di conseguenza, nell’eventualità che gli
stessi siano realizzati in pendenza del rapporto di
affitto […],
[ ] l’affittuario potrà dare rilevanza alle
eventuali perdite – ovviamente, solo se le stesse
“risultano da elementi certi e precisi”, secondo quanto
prescritto dall’articolo 101, comma 5, del TUIR –
effettuando una variazione in diminuzione per
ll’importo
importo del fondo tassato utilizzato a copertura
delle predette perdite”.
Il trasferimento dal concedente all’affittuario dei fondi “
“tassati” (non dedotti)
”(
d d )
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Ciò non comporta alcun beneficio in termini di
risparmio d’imposta per l’affittuario, in quanto questi
avrebbe comunque avuto il diritto di dedurre la
“perdita” realizzata e altrimenti iscritta a conto
economico.
Per il concedente,
concedente invece,
invece tale “riversamento”
riversamento della
“variazione temporanea”, che incide sul costo fiscale
netto del complesso aziendale affittato, assumerà
rilevanza ai fini della quantificazione del differenziale
tra il costo fiscale netto alla data di stipula e quello al
termine del contratto,
contratto che rappresenta ll’ammontare
ammontare
massimo del conguaglio in denaro non imponibile in
capo al concedente medesimo.
Il regime di deroga convenzionale
Il regime di deroga convenzionale
Nel caso in cui le parti abbiano espressamente
derogato al contenuto dell
dell’articolo
articolo 2561 del Codice
civile, sarà il concedente a poter dedurre fiscalmente
l’ammortamento dei singoli beni strumentali,
materiali e immateriali. Tutto ciò, evidentemente,
nell’ipotesi in cui il concedente abbia mantenuto la
qualifica di imprenditore commerciale.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Il regime di deroga convenzionale
Il regime di deroga convenzionale
Qualora, invece, il concedente abbia perso lo status di
imprenditore, egli non potrà dedurre le quote di
ammortamento, in quanto tale deduzione è ammessa
soltanto in sede di determinazione del reddito
d’impresa.
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Si consideri,
consideri
tuttavia
tuttavia,
che le plusvalenze
eventualmente realizzate in futuro per dismissione dei
beni precedentemente affittati debbono essere
determinate a norma dell’articolo 86 del TUIR,
precisamente quale differenza tra il corrispettivo
incassato e il costo non ammortizzato prima dell
dell’inizio
inizio
dell’affitto, con ciò di fatto determinandosi una sorta di
“recupero” dell’intero costo residuo all’atto della
successiva dismissione
d
d l bene,
del
b
quale
l minore
plusvalenza realizzata.
Il regime di deroga convenzionale
Il regime di deroga convenzionale
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Nel caso di esercizio della deroga convenzionale al
disposto dell’articolo 2561 del Codice civile, anche le
considerazioni in ordine alla traslazione in capo
all’affittuario dell’applicazione del plafond delle spese
di manutenzione, riparazione e ammodernamento di
cui all’articolo 102, comma 6, del TUIR, nonché della
rilevanza fiscale delle plus/minusvalenze da realizzo
dei cespiti afferenti ll’azienda
azienda affittata,
affittata perdono
significato, così che i relativi effetti andranno
mantenuti in capo al soggetto proprietario‐
concedente.
La locazione finanziaria (leasing “traslativo”) d ll’
dell’azienda
d
5/11/2010
09:00– 18:00
Villa Borromeo
Sarmeola di
Rubano (PD)
Con la risposta n.2005/78112 del 24 maggio 2005,
l’
l’Agenzia
i delle
d ll Entrate ha
h chiarito
hi i che,
h nell caso di stipula
i l
di un contratto di leasing “traslativo” avente per oggetto
p
aziendale [vedi p
p.e. le clausole di riscatto
un complesso
finale con corrispettivo al netto dei canoni pagati], il
canone corrisposto dall’affittuario al concedente è
deducibile ai fini delle imposte sui redditi,
deducibile,
redditi solo a
condizione che:
– tutti i beni appartenenti al complesso aziendale
oggetto del contratto in discorso siano fiscalmente
ammortizzabili;
– il contratto di leasing non abbia una durata inferiore a
due terzi del periodo di ammortamento fiscale del
bene con coefficiente più basso, comunque con un
minimo
i i
compreso tra undici
di i e diciotto
di i
anni,i in
i
presenza di fabbricati.