Newsletter maggio 2016
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Newsletter maggio 2016
Maggio 2016 A cura di Antonio Marchini www.fpcgil.it INDICE CIRCOLARI INPS circolare n. 47 del 3 marzo 2016. Istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi). INPS Circolare n. 65 del 15 aprile 2016. Congedo per donne vittime di violenza: istruzioni inps (vedi approfondimento) INPS Circolare n. 69 del 28 aprile 2016. Ricovero del neonato: rinvio e sospensione dell’astensione obbligatoria (vedi approfondimento) INPS Circolare n. 70 del 29 aprile 2016. Bonus quarto figlio per il 2015 INPS Circolare n. 74 del 5 maggio 2016. Indennità discoll INPS Circolare n. 75 del 6 maggio 2016. Corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting – Procedura telematica INTERPELLI Ministero del lavoro Interpello 11 aprile 2016 n. 13. Richiesta di astensione facoltativa: periodo di preavviso e collocazione temporale del congedo. Ministero del lavoro Interpello 11 aprile 2016 n. 12. Contratti a termine per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica: durata e proroghe. PARERI ARAN 16 maggio 2016. Congedi parentali. Retribuzione. Fino al 6° anni di vita del bambino. PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91 - Supplemento ordinario n. 10. Nuovo codice degli appalti. Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2016, n. 112. Decreto interministeriale detassazione dei premi di produttività e welfare. SENTENZE Corte di Cassazione sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016. Permessi Legge 104: legittimo il licenziamento in caso di uso improprio. Corte Costituzionale Sentenza n. 95 del 6 maggio 2016. Sul divieto di monetizzazione delle ferie Dipendenti Pubblici. APPROFODIMENTI Circolare INPS congedi per le lavoratrici dipendenti vittime della violenza di genere Circolare INPPS Ricovero del neonato: rinvio e sospensione dell’astensione obbligatoria 1 CIRCOLARI INPS circolare n. 47 del 3 marzo 2016. Istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi). Nota L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita con decreto legislativo numero 22 del 2015 (vedi articolo 16, comma 1) e attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015. Ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che: • già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata; • siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno; • appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. La circolare specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del Progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza. La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi anche tramite il Patronato INCA CGIL INPS Circolare n. 65 del 15 aprile 2016. Congedo per donne vittime di violenza: istruzioni inps (vedi approfondimento) INPS Circolare n. 69 del 28 aprile 2016. Ricovero del neonato: rinvio e sospensione dell’astensione obbligatoria (vedi approfondimento) INPS Circolare n. 70 del 29 aprile 2016. Bonus quarto figlio per il 2015 Nota L'Inps fornisce le istruzioni per usufruire del beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015 (bonus quarto figlio). Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 130, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro già beneficiari, per l'anno 2015, dell'assegno per i tre figli minori con ISEE non superiore a 8.500 euro. INPS Circolare n. 74 del 5 maggio 2016. Indennità discoll Nota Riepilogando la disciplina dell’indennità di disoccupazione (c.d. DISCOLL) prevista per i collaboratori coordinati e continuativi per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, l’INPS ha precisato che: – i collaboratori, per beneficiare della DISCOLL, devono aver versato almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile (la legge lo definisce “solare”: art. 15, c. 2 lett. b), D.Lgs. 22/2015) precedente la data di cessazione dal lavoro, fino alla predetta data di cessazione; Esempio Data di cessazione della collaborazione: 30 aprile 2016 Periodo di ricerca del requisito contributivo: 1° gennaio 201530 aprile 2016 – la misura della DISCOLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali (risultante dai versamenti contributivi effettuati) relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. L’anno precedente nel quale individuare il requisito reddituale è definito ”solare” dalla legge (art. 15, c. 3, D.Lgs. 22/2015), “civile” invece dall’INPS; – la DISCOLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile (“solare” per la legge: art. 15, c. 6, D.Lgs. 22/2015) precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso. 2 INPS Circolare n. 75 del 6 maggio 2016. Corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting – Procedura telematica Nota Il beneficio, introdotto in via sperimentale per gli anni 20132015 della legge 92/2012, è stato prorogato dalla legge di stabilità 2106 anche per l’anno in corso. Può essere richiesto dalle madri al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi. INTERPELLI AVVERTENZA PRECISIAMO CHE GLI INTERPELLI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL. Ministero del lavoro Interpello 11 aprile 2016 n. 13. Richiesta di astensione facoltativa: periodo di preavviso e collocazione temporale del congedo. Nota Il lavoratore che intende usufruire dell’astensione facoltativa deve preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni (art. 32, c. 3, D.Lgs. 151/2001; art. 7, c. 1 lett. c), D.Lgs. 80/2015). Il rinvio alla contrattazione collettiva è valido anche quando si riferisce a contratti collettivi già vigenti al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 80/2015 che ha portato a 5 giorni, e non più 15, il termine minimo di preavviso): in tal caso, tutte le volte in cui la contrattazione collettiva richiama il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi, tale termine resta fissato in 15 giorni. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’astensione facoltativa è considerato un diritto potestativo del lavoratore, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso; pertanto, il datore di lavoro non ha la possibilità di disporre una diversa collocazione temporale per la fruizione dello stesso (pur in ragione di comprovate esigenze aziendali). Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione del congedo attraverso accordi da prendere, anche a cadenza mensile, con il richiedente o con le rappresentanze aziendali, in grado di contemperare il buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia. Ministero del lavoro Interpello 11 aprile 2016 n. 12. Contratti a termine per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica: durata e proroghe. Nota I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno per oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono (art. 23, c. 3, D.Lgs. 81/2015). Tale regime è applicabile solo ai contratti che hanno ad oggetto l’attività di ricerca scientifica in via esclusiva, non è possibile estenderlo anche ai contratti aventi ad oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca (come, ad esempio, le attività assistenziali dei ricercatori nel settore sanitario). È possibile prorogare tali contratti anche quando la loro durata iniziale sia, in quanto legati alla durata del progetto di ricerca, superiore a 36 mesi. Non è consentito, tuttavia, violare il limite delle 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi. In altri termini, le eventuali proroghe di un contratto avente ad oggetto attività di ricerca devono comunque intervenire entro il termine di 36 mesi, fermo restando che l’ultima proroga può determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca. 3 PARERI AVVERTENZA PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL. ARAN 16 maggio 2016. Congedi parentali. Retribuzione. Fino al 6° anni di vita del bambino. Nota Il parere è stato espresso per i dipendenti degli enti locali e delle regioni possono fruire dei congedi parentali per 30 giorni interamente retribuiti fino al compimento del sesto anno di vita dei propri figli, ovviamente vale anche per gli altri comparti giacché le norme contrattuali sono uguali. Parere Alla base di questa risposta la specifica attenzione che i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto regioni ed enti locali riservano alla tutela della famiglia. In questa direzione vanno le disposizioni che consentono ai dipendenti di poter ricevere un trattamento economico migliore di quanto previsto dal legislatore per i primi 30 giorni di congedo parentale. Va ricordato che la norma di legge prevede in questo caso un compenso pari al 30% del trattamento economico in godimento, e va sottolineata la disposizione per cui durante i periodi di congedo di maternità le dipendenti titolari di posizione organizzativa hanno diritto alla percezione della indennità di posizione. La materia dei congedi parentali è disciplinata dall'articolo 17 del contratto nazionale del 14 settembre 2000, le cosiddette "code contrattuali". Al comma 5 dispone il diritto a percepire l'intero trattamento economico durante i primi 30 giorni di assenza per congedo parentale. Questo istituto ha preso il posto della vecchia astensione facoltativa, con significativi ampliamenti della possibilità di usufruire di questi permessi per i padri. Esso è inoltre fruibile anche per periodi separati. La norma contrattuale fa riferimento alle disposizioni dettate dalla legge 1204/1971 per individuare la platea dei beneficiari e le relative condizioni. Il che deve essere inteso in senso dinamico, perché si tratta di una disposizione che si estende alle modifiche intervenute successivamente. Questa disposizione è stata sostituita dalle previsioni dettate dal Dlgs 151/2001. Queste previsioni che sono state successivamente modificate dal Dlgs 80/2015. Con riferimento al caso specifico, inizialmente il riferimento legislativo fissava il tetto di età del bambino per la fruizione di questo beneficio in tre anni; con la modifica dello scorso anno questo tetto è stato portato a sei anni. E, di conseguenza, i dipendenti degli enti locali e delle regioni hanno diritto a ricevere l'intero trattamento economico in godimento per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti entro tale data. PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91 - Supplemento ordinario n. 10. Nuovo codice degli appalti. Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2016, n. 112. Decreto interministeriale detassazione dei premi di produttività e welfare. SENTENZE Corte di Cassazione sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016. Permessi Legge 104: legittimo il licenziamento in caso di uso improprio. 4 Corte Costituzionale Sentenza n. 95 del 6 maggio 2016. Sul divieto di monetizzazione delle ferie Dipendenti Pubblici. Nota Il divieto di monetizzare le ferie è «una normativa settoriale», nata dall'obiettivo di «arginare un possibile uso distorto della monetizzazione», e quindi non cozza contro il diritto al riposo e l'obbligo di pagare il lavoro aggiuntivo rispetto a quello stabilito dal contratto. Su questi presupposti, nella sentenza 95/2016la Corte costituzionale (presidente Lattanzi, relatore Sciarra) ha salvato il blocco alla traduzione in euro delle ferie dei dipendenti pubblici, imposto dal Governo Monti nella spending review del 2012 (articolo 5, comma 8 del Dl 95/2012) all'interno del pacchetto di misure scritte per frenare la spesa pubblica. A portare la questione sui tavoli dei giudici delle leggi è stato il Tribunale di Roma, che oltre a giudicare «manifestamente irragionevole» (e quindi contrario all'articolo 3 della Costituzione) lo stop assoluto alla monetizzazione, ha chiamato in causa anche l'articolo 36 della Carta fondamentale, quello che fissa il diritto «al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite». Per la Consulta, però, questi diritti costituzionali non sono messi a rischio dalla spending review di Monti che anzi riaffermerebbe «la preminenza del godimento effettivo delle ferie». Il meccanismo applicativo, disciplinato dalle istruzioni a suo tempo diffuse da Inps, Ragioneria generale dello Stato e Funzione pubblica, hanno infatti permesso di trasformare le ferie in euro nel caso più a rischio, cioè quello in cui il rapporto di lavoro con l'amministrazione di riferimento si chiude per ragioni «che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro». In tutti gli altri casi, dalle dimissioni al pensionamento, il diritto alle ferie non è messo a rischio, perché se il rapporto di lavoro si chiude per ragioni prevedibili o per la volontà del lavoratore c'è lo spazio per prevedere l'uscita, e quindi programmare il riposo in anticipo. APPROFONDIMENTI Circolare INPS congedi per le lavoratrici dipendenti vittime della violenza di genere Le lavoratrici dipendenti (con esclusione delle lavoratrici domestiche) inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere hanno il diritto ad un congedo per un periodo massimo di 3 mesi (art. 24 D.Lgs. 80/2015). Condizioni. Il congedo spetta a condizione che le lavoratrici: • risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa); • siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5 bis DL 93/2013 conv. in L. 119/ 2013). Periodo di congedo. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa. Di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro. Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Esempio Se la lavoratrice ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di congedo per 2 settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 5 I 3 mesi di congedo possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Fruizione. Il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Esempio Se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro Indennità Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa. Per ultima retribuzione si intende quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (art. 23 D.Lgs. 151/2001). Circolare INPPS Ricovero del neonato: rinvio e sospensione dell’astensione obbligatoria Se il neonato è ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata può optare per la sospensione del congedo di maternità dopo il parto a prescindere dal motivo del ricovero del bambino e purché le condizioni di salute siano compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa (art. 16 bis D.Lgs. 151/2001). In caso di adozione o affidamento di minore la possibilità di sospendere il congedo di maternità è riconosciuta solo alle lavoratrici dipendenti (art. 26, c. 6 bis, D.Lgs. 151/ 2001). In particolare, la lavoratrice può decidere di sospendere il congedo dal giorno del ricovero rinviando la fruizione di tutta o di parte dell’astensione obbligatoria a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente. Tale scelta è esercitabile una sola volta per ogni figlio; ne consegue che se la lavoratrice usufruisce del congedo residuo prima della data di dimissioni, resta esclusa la possibilità di chiedere una seconda sospensione per lo stesso figlio. Il congedo non può essere rinviato oltre la data di dimissione del bambino: in caso di ripresa dell’astensione oltre tale data, il congedo residuo si conteggia comunque a partire dalla data delle dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro. Il padre lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione separata (questi ultimi nei soli casi di parto) può chiedere, in caso di congedo di paternità, la sospensione del congedo a condizioni analoghe a quelle previste per la madre. Esempio1) Ricovero di neonato Data parto: 28/12/2015 Data fine congedo: 28/3/2016 (data del parto coincidente con la data presunta) Data ricovero: 10/1/2016 Data sospensione congedo (cioè data ripresa del lavoro): 12/1/2016 Periodo residuo di congedo: 77 giorni Data dimissioni del bambino: 15/5/2016 Fruizione congedo residuo: dal 15/5/2016 al 30/7/2016. La lavoratrice può decidere di riprendere a fruire del periodo residuo anche prima della data di dimissioni, ad esempio dall’1/5/2016. In tale caso, il congedo termina il 16/7/2016. 2) Ricovero di minore adottato/affidato Data ingresso in Italia: 30/10/2015 Periodo di congedo spettante a tale data: 4 mesi (si ipotizza che 1 mese è stato riconosciuto per la permanenza all’estero) Data ricovero bambino: 3/3/2016 Arco temporale teorico per fruire del periodo residuo (5 mesi dall’ingresso in Italia): 30/5/2016 Periodo di congedo residuo a tale data: 20 giorni 6 Data dimissioni del bambino: 25/4/2016 Fruizione del congedo residuo (20 giorni): dal 25/4/2016 al 22/05/2016 (il congedo residuo quindi è fruibile oltre i teorici 5 mesi dall’ingresso in Italia) 1) Le sospensioni del congedo sono esercitabili per i parti o gli ingressi in Italia o in famiglia (in caso di adozioni/affidamenti) verificatisi dal 25 giugno 2015. 2) Durante il periodo di sospensione del congedo di maternità: • non è possibile fruire per lo stesso neonato dell’astensione facoltativa; • possono essere utilizzati i riposi per allattamento, entro il limite di un anno di vita del bambino; • possono essere utilizzati i permessi e congedi spettanti per altro figlio (es. astensione facoltativa per altro figlio). 3) La lavoratrice non può sospendere l’astensione obbligatoria in presenza di un provvedimento di proroga dell’astensione obbligatoria dal lavoro per incompatibilità con le mansioni. Domanda di sospensione e rinvio. La lavoratrice interessata a chiedere la sospensione dell’astensione obbligatoria deve: • provare al datore di lavoro l’avvenuto ricovero del neonato nella struttura pubblica o privata e produrre l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa (l’attestazione non è necessaria in caso di minore adottato o affidato); • comunicare tempestivamente (di regola prima della sospensione) alla sede INPS competente – tramite PEC o, in mancanza, in modalità cartacea – la data di sospensione del congedo di maternità e la data di ripresa del congedo residuo, accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità di aver prodotto la documentazione necessaria al datore di lavoro. La lavoratrice deve, infine, comunicare al datore di lavoro la data (di regola coincidente con quella delle dimissioni del bambino dall’ospedale) a decorrere dalla quale fruirà del periodo di congedo residuo. 1) In assenza dell’attestazione medica preventiva non è possibile sospendere il congedo e rientrare al lavoro. La violazione della prescrizione comporta: • per la lavoratrice, la perdita del diritto al congedo e alla relativa indennità per un numero di giorni equivalenti all’indebita permanenza al lavoro (art. 22 DPR 1026/76); • per il datore di lavoro, l’arresto fino a 6 mesi. 2) L’istanza con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo deve essere corredata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. Adempimenti. Per fruire del congedo la lavoratrice è tenuta a: • preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità; • indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo; • consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. La lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione). La domanda è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto. QUESTO NUMERO DELLA NEWSLETTER, PER IL MOMENTO, NON E’ CONSULTABILE SUL SITO INTERNET 7 AL LAVORO PER IL NUOVO SITO E LA NUOVA APP ABC DEI DIRITTI 8