Importazione, transito ed esportazione di beni culturali

Transcript

Importazione, transito ed esportazione di beni culturali
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della cultura UFC
Maggio 2016
Importazione, transito ed esportazione
di beni culturali
La Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC) e l'Ordinanza
d'esecuzione (OTBC) sono entrate in vigore il 1° giugno 2005.
La LTBC disciplina l’importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio
degli stessi a partire dalla Svizzera. Con la presente legge la Confederazione intende fornire un contributo
al mantenimento del patrimonio culturale dell’umanità e impedire il furto, il saccheggio e l’importazione ed
esportazione illecite dei beni culturali (art. 1 LTBC).
Le autorità doganali controllano alla frontiera il trasferimento dei beni culturali. Lo sdoganamento si
svolge secondo le disposizioni della legislazione doganale (art. 19 LTBC, art. 23 OTBC).
Chi importa un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale
(art. 25 OTBC):

indicazioni sul tipo di bene culturale (p. es. statua) e dati il più possibile precisi sul luogo di
produzione o, nel caso si tratti di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo
di ritrovamento del bene culturale, nonché

indicazioni, se l'esportazione del bene culturale da uno degli Stati contraenti della Convenzione
UNESCO 1970 è soggetta ad autorizzazione secondo la legislazione di tale Stato. In caso
affermativo, presentare la necessaria autorizzazione all’esportazione.
Questa indicazione viene fornita mediante il “numero convenzionale statistico” (vedi )
Dichiarazioni inesatte e importazioni illecite sono punibili per legge (art. 24 cpv. 1 lett. c LTBC).
Qui di seguito vengono fornite delle informazioni succinte sulle questioni seguenti:



L’oggetto da importare rientra nella categoria dei beni culturali?
 Lista di controllo.
Quale voce della tariffa doganale va utilizzata?  Panoramica.
Quale “numero convenzionale statistico” va indicato nella dichiarazione doganale?
 Panoramica.

L’importazione dell’oggetto in questione richiede un’autorizzazione per l’esportazione da parte
di un altro Stato?  Risposta.


In quali casi l’importazione va considerata illecita ai sensi della LTBC?  Risposta.
Per ulteriori informazioni si consulti  Gli indirizzi utili.
Le informazioni succitate sono fornite esclusivamente a scopo esplicativo. Sono invece vincolanti le disposizioni della legislazione federale, consultabili sul
sito www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html. Informazioni supplementari concernenti la LTBC/OTBC sono disponibili sui siti seguenti: www.bak.admin.ch/kgt (Rubrica
Trasferimento dei beni culturali); www.zoll.admin.ch (Amministrazione federale delle dogane).
 Si tratta di un bene culturale?  Lista di controllo
Una definizione del bene culturale ai sensi della LTBC è fornita all’art. 2 cpv. 1 LTBC. I vari diritti ed obblighi
risultanti dalla LTBC e che si avverano importanti per il commercio d’arte, si basano sul concetto di bene
culturale ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LTBC.
La lista di controllo serve a valutare se l’oggetto in questione è da considerare un bene culturale. Vige il principio
dell’autodichiarazione Per usare la liste di controllo occorre procedere nel seguente modo:
.
L’oggetto appartiene a una delle seguenti categorie della
Convenzione UNESCO 1970? (vedi in basso)
No
Non bene culturale
Si
. L’oggetto ha importanza per uno degli ambiti elencati all’art. 2
cpv. 1 LTBC? (vedi in basso)
No
Non bene culturale
Si
Bene culturale
.











.






L’oggetto appartiene a una delle seguenti categorie della Convenzione UNESCO 1970?
collezioni ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia, oggetti d'interesse
paleontologico
i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale
nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e gli avvenimenti di importanza
nazionale
il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche
gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici
oggetti d’antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi
materiale etnologico
i beni d’interesse artistico quali quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto
e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano), opere
originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale, incisioni, stampe e litografie originali,
assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale
manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare, isolati o in
collezione
francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione
archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici
oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi
No
Si






















L’oggetto ha importanza per uno degli ambiti seguenti?
Archeologia
Preistoria
Storia
Letteratura
Arte
Scienza
Un oggetto può essere considerato importante se (v.  Messaggio del Consiglio federale, p. 495):
 è esposto in un museo o definito degno di essere esposto;
 il suo smarrimento significherebbe una perdita per il patrimonio culturale;
 è di particolare interesse pubblico;
 si tratta di una rarità;
 viene menzionato nella letteratura specialistica.
(Questo elenco non è esaustivo!)
No
Si












Bene
culturale
Se avete risposto affermativamente alle domande  e , l’oggetto in
questione è un bene culturale. Vige l’obbligo di dichiarazione.
2/5

Quale voce della tariffa doganale va indicata al momento
dello sdoganamento?
9701.
1000
9010
9090
9702.0000
9703.
0010
0020
0090
9704.0000
9705.0000
9706.0000
…

Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti
manifatturati decorati a mano; collages e quadretti simili
- quadri, pitture e disegni
- altri:
- collages e quadretti simili («tableautins»), fabbricati in serie o artigianalmente
- altri
Incisioni, stampe e litografie, originali
Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia:
- di pietra
- di metalli comuni
- di altre materie
Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili,
obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907
Collezioni e esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o aventi
interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico
Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
Fonte: www.tares.ch
Quale “numero convenzionale statistico” va indicato al momento dello
sdoganamento di beni culturali?
Se l'oggetto è stato esportato da uno Stato contraente (Stato che ha ratificato la Convenzione
UNESCO 1970, v. elenco riportato qui di seguito):
911
912
913
- esportazione soggetta al permesso in questo Stato
- esportazione non soggetta al permesso in questo Stato
non esportato da uno Stato contraente
Fonte: www.tares.ch
Elenco degli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970 (stato maggio 2016).
(Informazioni riguardanti lo stato attuale sono consultabili sul sito:
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20)
Afghanistan
Albania
Algeria
(America vedi Stati Uniti)
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgio
Belize
Bhutan
Bolivia
Bosnia e Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Cile
Cina (escl. Hong Kong)
Cipro
Colombia
Congo (Kinshasa)
Corea
Costa Rica
Croazia
Cuba
Cambogia
Camerun
Canada
Costa d’Avorio
Danimarca
Ecuador
Egitto
El Salvador
Estonia
Finlandia
Francia
Gabon
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guatemala
Guinea
Guinea Equatoriale
Haiti
Honduras
India
(Inghilterra vedi Regno Unito)
Iran
Iraq
Islanda
Italia
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Libia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Madagascar
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Mongolia
Montenegro
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palestina
Panama
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica di Moldavia
Repubblica Dominicana
Romania
Ruanda
Russia
Sambia
Seicelle
Senegal
Serbia
Siria
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Tanzania
Tchad
Tunisia
Turchia
Ucraina
Ungheria
Uruguay
(USA vedi Stati Uniti)
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
3/5

L’importazione dell’oggetto richiede un’autorizzazione per l’esportazione
da parte di Stati terzi ?  Risposta
Un’autorizzazione per l’esportazione va presentata unicamente per quanto riguarda gli Stati con cui è stata
previamente conclusa una convenzione bilaterale ai sensi dell’articolo 7 della LTBC. In mancanza di tale
documento, l’importazione va considerata illecita e potenzialmente punibile in conformità all’articolo 24
capoverso 1 lettera c LTBC (v. anche ).
Per quanto concerne l’esportazione da Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970 va indicato
se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione. Le autorità doganali sono agevolate nello svolgimento dei
loro compiti, se viene allegata una fotocopia dell’autorizzazione per l’esportazione.
Convenzioni bilaterali in vigore:
Italia:
Il 20 ottobre 2006 la Svizzera ha concluso con l'Italia un accordo bilaterale entrato in vigore il 27 aprile 2008.
Egitto:
Il 14 aprile 2010 la Svizzera ha concluso con l'Egitto un accordo bilaterale entrato in vigore il 20 febbraio
2011.
Grecia:
Il 15 maggio 2007 la Svizzera ha concluso con la Grecia un accordo bilaterale entrato in vigore il 13 aprile
2011.
Colombia:
Il 1° febbraio 2010 la Svizzera ha concluso con la Colombia un accordo bilaterale entrato in vigore il 4 agosto
2011.
Cina
Il 16 agosto 2013 la Svizzera ha concluso con la Cina un accordo bilaterale entrato in vigore l'8 gennaio
2014.
Cipro
L'11 gennaio 2013 la Svizzera ha concluso con Cipro un accordo bilaterale entrato in vigore il 15 febbraio
2014.
Informazioni sull’entrata in vigore di ulteriori convenzioni bilaterali saranno scaricabili anche dal sito
dell’Ufficio federale della cultura http://www.bak.admin.ch/kgt. Qui sono pubblicate anche ulteriori
informazioni sulle convenzioni bilaterali.

In quali casi l’importazione va considerata illecita ai sensi
della LTBC?  Risposta
Conformemente alla LTBC, un’importazione è illecita se:

viola una convenzione bilaterale relativa all’importazione o al rimpatrio di beni culturali, oppure

viola un provvedimento limitato nel tempo adottata dal Consiglio federale per proteggere il
patrimonio culturale di uno Stato straniero (art. 2 cpv. 5 LTBC).
Convenzioni bilaterali in vigore:
Italia:
Il 20 ottobre 2006 la Svizzera ha concluso con l'Italia un accordo bilaterale entrato in vigore il 27 aprile 2008.
Egitto:
Il 14 aprile 2010 la Svizzera ha concluso con l'Egittop un accordo bilaterale entrato in vigore il 20 febbraio
2011.
Grecia:
Il 15 maggio 2007 la Svizzera ha concluso con la Grecia un accordo bilaterale entrato in vigore il 13 aprile
2011.
Colombia:
Il 1° febbraio 2010 la Svizzera ha concluso con la Colombia un accordo bilaterale entrato in vigore il 4 agosto
2011.
4/5
Cina
Il 16 agosto 2013 la Svizzera ha concluso con la Cina un accordo bilaterale entrato in vigore l'8 gennaio
2014.
Cipro
L'11 gennaio 2013 la Svizzera ha concluso con Cipro un accordo bilaterale entrato in vigore il 15 febbraio
2014.
Informazioni sull’entrata in vigore di ulteriori convenzioni bilaterali saranno scaricabili anche dal sito
dell’Ufficio federale della cultura http://www.bak.admin.ch/kgt. Qui sono pubblicate anche ulteriori
informazioni sulle convenzioni bilaterali.
Provvedimenti del Consiglio federale limitati nel tempo volti a salvaguardare il patrimonio culturale
Ordinanza concernente l’Iraq
Il 28 maggio 2003 il Consiglio federale ha adottato una serie di misure concernenti la Repubblica dell’Iraq,
segnatamente in materia di beni culturali, modificando suddetta ordinanza nel modo seguente:
“Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e
qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la
loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990”.
“L’esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell’Iraq
dopo il 2 agosto 1990”. Privati e istituzioni che dispongono di tali beni culturali sono tenuti a informare immediatamente l’Ufficio
federale della cultura in merito.
Ordinanza concernente la Siria
Il 18 maggio 2011 il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti
della Siria. A causa del deterioramento della situazione, il Consiglio federale ha deciso il 17 dicembre 2014
di inasprire le sanzioni previste e ha aggiunto varie disposizioni all'ordinanza. D'ora in poi saranno vietati
l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l'intermediazione e l'acquisto di beni
culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria qualora si possa ragionevolmente sospettare che i
beni siano stati rubati o esportati illegalmente dalla Siria.

Per ulteriori informazioni si consulti  Gli indirizzi utili
Per informazioni doganali:
Per informazioni sui i beni culturali:
Direzioni di circondario delle dogane

Direzione generale tel. +41 58 462 65 11

Basilea tel. +41 58 469 12 87

Sciaffusa tel. +41 58 480 11 11

Ginevra tel. +41 58 469 72 72

Lugano tel. +41 58 469 98 11
Ufficio federale della cultura
Servizio specializzato trasferimento
internazionale dei beni culturali
Hallwylstrasse 15
3003 Berna
Modulo di contatto:
http://www.ezv.admin.ch/org/04135/04695/05153/index.html?lang=it
Tel. +41 58 462 03 25
Fax. +41 58 464 85 87
[email protected]/kgt
Anche gli uffici doganali forniscono volentieri informazioni.
5/5