Importazione, transito ed esportazione di beni culturali
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Importazione, transito ed esportazione di beni culturali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della cultura UFC Maggio 2016 Importazione, transito ed esportazione di beni culturali La Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC) e l'Ordinanza d'esecuzione (OTBC) sono entrate in vigore il 1° giugno 2005. La LTBC disciplina l’importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera. Con la presente legge la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell’umanità e impedire il furto, il saccheggio e l’importazione ed esportazione illecite dei beni culturali (art. 1 LTBC). Le autorità doganali controllano alla frontiera il trasferimento dei beni culturali. Lo sdoganamento si svolge secondo le disposizioni della legislazione doganale (art. 19 LTBC, art. 23 OTBC). Chi importa un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale (art. 25 OTBC): indicazioni sul tipo di bene culturale (p. es. statua) e dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso si tratti di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale, nonché indicazioni, se l'esportazione del bene culturale da uno degli Stati contraenti della Convenzione UNESCO 1970 è soggetta ad autorizzazione secondo la legislazione di tale Stato. In caso affermativo, presentare la necessaria autorizzazione all’esportazione. Questa indicazione viene fornita mediante il “numero convenzionale statistico” (vedi ) Dichiarazioni inesatte e importazioni illecite sono punibili per legge (art. 24 cpv. 1 lett. c LTBC). Qui di seguito vengono fornite delle informazioni succinte sulle questioni seguenti: L’oggetto da importare rientra nella categoria dei beni culturali? Lista di controllo. Quale voce della tariffa doganale va utilizzata? Panoramica. Quale “numero convenzionale statistico” va indicato nella dichiarazione doganale? Panoramica. L’importazione dell’oggetto in questione richiede un’autorizzazione per l’esportazione da parte di un altro Stato? Risposta. In quali casi l’importazione va considerata illecita ai sensi della LTBC? Risposta. Per ulteriori informazioni si consulti Gli indirizzi utili. Le informazioni succitate sono fornite esclusivamente a scopo esplicativo. Sono invece vincolanti le disposizioni della legislazione federale, consultabili sul sito www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html. Informazioni supplementari concernenti la LTBC/OTBC sono disponibili sui siti seguenti: www.bak.admin.ch/kgt (Rubrica Trasferimento dei beni culturali); www.zoll.admin.ch (Amministrazione federale delle dogane). Si tratta di un bene culturale? Lista di controllo Una definizione del bene culturale ai sensi della LTBC è fornita all’art. 2 cpv. 1 LTBC. I vari diritti ed obblighi risultanti dalla LTBC e che si avverano importanti per il commercio d’arte, si basano sul concetto di bene culturale ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LTBC. La lista di controllo serve a valutare se l’oggetto in questione è da considerare un bene culturale. Vige il principio dell’autodichiarazione Per usare la liste di controllo occorre procedere nel seguente modo: . L’oggetto appartiene a una delle seguenti categorie della Convenzione UNESCO 1970? (vedi in basso) No Non bene culturale Si . L’oggetto ha importanza per uno degli ambiti elencati all’art. 2 cpv. 1 LTBC? (vedi in basso) No Non bene culturale Si Bene culturale . . L’oggetto appartiene a una delle seguenti categorie della Convenzione UNESCO 1970? collezioni ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia, oggetti d'interesse paleontologico i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e gli avvenimenti di importanza nazionale il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici oggetti d’antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi materiale etnologico i beni d’interesse artistico quali quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano), opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale, incisioni, stampe e litografie originali, assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare, isolati o in collezione francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi No Si L’oggetto ha importanza per uno degli ambiti seguenti? Archeologia Preistoria Storia Letteratura Arte Scienza Un oggetto può essere considerato importante se (v. Messaggio del Consiglio federale, p. 495): è esposto in un museo o definito degno di essere esposto; il suo smarrimento significherebbe una perdita per il patrimonio culturale; è di particolare interesse pubblico; si tratta di una rarità; viene menzionato nella letteratura specialistica. (Questo elenco non è esaustivo!) No Si Bene culturale Se avete risposto affermativamente alle domande e , l’oggetto in questione è un bene culturale. Vige l’obbligo di dichiarazione. 2/5 Quale voce della tariffa doganale va indicata al momento dello sdoganamento? 9701. 1000 9010 9090 9702.0000 9703. 0010 0020 0090 9704.0000 9705.0000 9706.0000 … Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; collages e quadretti simili - quadri, pitture e disegni - altri: - collages e quadretti simili («tableautins»), fabbricati in serie o artigianalmente - altri Incisioni, stampe e litografie, originali Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia: - di pietra - di metalli comuni - di altre materie Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907 Collezioni e esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età Fonte: www.tares.ch Quale “numero convenzionale statistico” va indicato al momento dello sdoganamento di beni culturali? Se l'oggetto è stato esportato da uno Stato contraente (Stato che ha ratificato la Convenzione UNESCO 1970, v. elenco riportato qui di seguito): 911 912 913 - esportazione soggetta al permesso in questo Stato - esportazione non soggetta al permesso in questo Stato non esportato da uno Stato contraente Fonte: www.tares.ch Elenco degli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970 (stato maggio 2016). (Informazioni riguardanti lo stato attuale sono consultabili sul sito: http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20) Afghanistan Albania Algeria (America vedi Stati Uniti) Angola Arabia Saudita Argentina Armenia Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belarus Belgio Belize Bhutan Bolivia Bosnia e Erzegovina Brasile Bulgaria Burkina Faso Cile Cina (escl. Hong Kong) Cipro Colombia Congo (Kinshasa) Corea Costa Rica Croazia Cuba Cambogia Camerun Canada Costa d’Avorio Danimarca Ecuador Egitto El Salvador Estonia Finlandia Francia Gabon Georgia Germania Ghana Giappone Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guatemala Guinea Guinea Equatoriale Haiti Honduras India (Inghilterra vedi Regno Unito) Iran Iraq Islanda Italia Kazakistan Kirghizistan Kuwait Laos Lesotho Libano Libia Lituania Lussemburgo Macedonia Madagascar Mali Marocco Mauritania Maurizio Messico Mongolia Montenegro Myanmar Nepal Nicaragua Niger Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palestina Panama Paraguay Perù Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica di Moldavia Repubblica Dominicana Romania Ruanda Russia Sambia Seicelle Senegal Serbia Siria Slovacchia Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Svezia Svizzera Swaziland Tagikistan Tanzania Tchad Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Uruguay (USA vedi Stati Uniti) Uzbekistan Venezuela Vietnam Zimbabwe 3/5 L’importazione dell’oggetto richiede un’autorizzazione per l’esportazione da parte di Stati terzi ? Risposta Un’autorizzazione per l’esportazione va presentata unicamente per quanto riguarda gli Stati con cui è stata previamente conclusa una convenzione bilaterale ai sensi dell’articolo 7 della LTBC. In mancanza di tale documento, l’importazione va considerata illecita e potenzialmente punibile in conformità all’articolo 24 capoverso 1 lettera c LTBC (v. anche ). Per quanto concerne l’esportazione da Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970 va indicato se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione. Le autorità doganali sono agevolate nello svolgimento dei loro compiti, se viene allegata una fotocopia dell’autorizzazione per l’esportazione. Convenzioni bilaterali in vigore: Italia: Il 20 ottobre 2006 la Svizzera ha concluso con l'Italia un accordo bilaterale entrato in vigore il 27 aprile 2008. Egitto: Il 14 aprile 2010 la Svizzera ha concluso con l'Egitto un accordo bilaterale entrato in vigore il 20 febbraio 2011. Grecia: Il 15 maggio 2007 la Svizzera ha concluso con la Grecia un accordo bilaterale entrato in vigore il 13 aprile 2011. Colombia: Il 1° febbraio 2010 la Svizzera ha concluso con la Colombia un accordo bilaterale entrato in vigore il 4 agosto 2011. Cina Il 16 agosto 2013 la Svizzera ha concluso con la Cina un accordo bilaterale entrato in vigore l'8 gennaio 2014. Cipro L'11 gennaio 2013 la Svizzera ha concluso con Cipro un accordo bilaterale entrato in vigore il 15 febbraio 2014. Informazioni sull’entrata in vigore di ulteriori convenzioni bilaterali saranno scaricabili anche dal sito dell’Ufficio federale della cultura http://www.bak.admin.ch/kgt. Qui sono pubblicate anche ulteriori informazioni sulle convenzioni bilaterali. In quali casi l’importazione va considerata illecita ai sensi della LTBC? Risposta Conformemente alla LTBC, un’importazione è illecita se: viola una convenzione bilaterale relativa all’importazione o al rimpatrio di beni culturali, oppure viola un provvedimento limitato nel tempo adottata dal Consiglio federale per proteggere il patrimonio culturale di uno Stato straniero (art. 2 cpv. 5 LTBC). Convenzioni bilaterali in vigore: Italia: Il 20 ottobre 2006 la Svizzera ha concluso con l'Italia un accordo bilaterale entrato in vigore il 27 aprile 2008. Egitto: Il 14 aprile 2010 la Svizzera ha concluso con l'Egittop un accordo bilaterale entrato in vigore il 20 febbraio 2011. Grecia: Il 15 maggio 2007 la Svizzera ha concluso con la Grecia un accordo bilaterale entrato in vigore il 13 aprile 2011. Colombia: Il 1° febbraio 2010 la Svizzera ha concluso con la Colombia un accordo bilaterale entrato in vigore il 4 agosto 2011. 4/5 Cina Il 16 agosto 2013 la Svizzera ha concluso con la Cina un accordo bilaterale entrato in vigore l'8 gennaio 2014. Cipro L'11 gennaio 2013 la Svizzera ha concluso con Cipro un accordo bilaterale entrato in vigore il 15 febbraio 2014. Informazioni sull’entrata in vigore di ulteriori convenzioni bilaterali saranno scaricabili anche dal sito dell’Ufficio federale della cultura http://www.bak.admin.ch/kgt. Qui sono pubblicate anche ulteriori informazioni sulle convenzioni bilaterali. Provvedimenti del Consiglio federale limitati nel tempo volti a salvaguardare il patrimonio culturale Ordinanza concernente l’Iraq Il 28 maggio 2003 il Consiglio federale ha adottato una serie di misure concernenti la Repubblica dell’Iraq, segnatamente in materia di beni culturali, modificando suddetta ordinanza nel modo seguente: “Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990”. “L’esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990”. Privati e istituzioni che dispongono di tali beni culturali sono tenuti a informare immediatamente l’Ufficio federale della cultura in merito. Ordinanza concernente la Siria Il 18 maggio 2011 il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria. A causa del deterioramento della situazione, il Consiglio federale ha deciso il 17 dicembre 2014 di inasprire le sanzioni previste e ha aggiunto varie disposizioni all'ordinanza. D'ora in poi saranno vietati l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l'intermediazione e l'acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rubati o esportati illegalmente dalla Siria. Per ulteriori informazioni si consulti Gli indirizzi utili Per informazioni doganali: Per informazioni sui i beni culturali: Direzioni di circondario delle dogane Direzione generale tel. +41 58 462 65 11 Basilea tel. +41 58 469 12 87 Sciaffusa tel. +41 58 480 11 11 Ginevra tel. +41 58 469 72 72 Lugano tel. +41 58 469 98 11 Ufficio federale della cultura Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali Hallwylstrasse 15 3003 Berna Modulo di contatto: http://www.ezv.admin.ch/org/04135/04695/05153/index.html?lang=it Tel. +41 58 462 03 25 Fax. +41 58 464 85 87 [email protected]/kgt Anche gli uffici doganali forniscono volentieri informazioni. 5/5