medie strutture 4b - Comune di Lonate Pozzolo

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medie strutture 4b - Comune di Lonate Pozzolo
COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese
__________
REGOLAMENTO PROCEDURALE PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
( ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 114/98)
Approvato con delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2009
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 2
Norme di urbanistica commerciale
Art. 3
Definizione di media struttura di vendita e di centro commerciale
Art. 4
Definizione di superficie di vendita
Art. 5
Superficie del singolo esercizio commerciale
Art. 6
Superficie di vendita di merci ingombranti
Art. 7
Attività miste
Art. 8
Definizione apertura/modificazione
TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 9
Autorizzazioni per medie strutture di vendita
Art. 10
Apertura di una media struttura di vendita
Art. 11
Presentazione dell’istanza
Art. 12
Medie strutture di vendita già esistenti ( Variazione settore merceologico – ampliamento)
Art. 13
Correlazione tra procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione
Art. 14
Riduzione o frazionamento della superficie di vendita
Art. 15
Comunicazioni di variazione
Art.16
Subingresso
Art. 17
Sospensione e cessazione dell’attività
Art. 18
Strutture di vendita organizzate in forma unitaria
Art. 19
Procedure per le strutture di vendita unitarie
Art. 20
Affido di reparto
Art. 21
Divieto di esercizio congiunto
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative per lo svolgimento delle attività di
vendita al dettaglio nelle forme previste dall’art. 8 del D.lgs. n. 114 del 31/03/1998 ( medie strutture
di vendita).
Art. 2
Norme di urbanistica commerciale
Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura, al trasferimento ed all’ampliamento di medie strutture di
vendita è subordinato alla conformità delle iniziative, con le previsioni della vigente strumentazione
urbanistica comunale .
Art. 3
Definizione di media struttura di vendita e di centro commerciale
•
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA : superficie di vendita superiore ai limiti degli
esercizi di vicinato e fino a 2500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti
•
CENTRO COMMERCIALE : ai sensi del punto 4.2.1.della DGR n. 8/5054 deve
intendersi una Media o Grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono
inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno
o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività
commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali
all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.
In riferimento al precedente punto è necessario precisare che l’insediamento di due o più strutture
commerciali che nel loro insieme vengono a sostanziare, fin dall’inizio o per trasformazioni e/o
aggregazioni successive, tutte le caratteristiche di cui all’art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs. n.
114/98 e di cui al punto 4.2 della D.G.R. n. 8/5054,deve essere necessariamente considerato come
centro commerciale, e di conseguenza valutato relativamente alle disposizioni previste in funzione
della somma delle superfici di vendita degli esercizi che lo compongono.
Art. 4
Definizione di superficie di vendita
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori
( quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se
coperte ed i relativi corselli di manovra).
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Art. 5
Superficie del singolo esercizio commerciale
L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli
eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.
Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui all’ art. 8 del D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 114, la superficie di vendita delle medie strutture che presentano una superficie lorda di
pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di
autorizzazione, viene incrementata da una quantità pari al 50% della superficie lorda di
pavimentazione eccedente il predetto rapporto.
Art. 6
Superficie di vendita di merci ingombranti
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita
( mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali
edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di
pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle
aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le
autorizzazioni prescritte dall’ art. 8 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva
superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di
cui all’art. 22 comma 6 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 7
Attività miste
Le attività miste ( alimentari e non alimentari), sono classificate secondo la tipologia prevalente .
Sono considerate miste le attività con presenza di alimentari e non, in cui nessuno dei settori sia al
di sotto del 25% di superficie. In caso contrario l’esercizio verrà classificato secondo la tipologia
prevalente, così come definita dall’art. 13, comma 5 della Legge Regionale 23 luglio 1999, n. 14.
Art. 8
Definizione apertura / modificazione
a) apertura : la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di
vendita;
b) modificazione : la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione del
settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e
rilocalizzazione:
- variazione del settore merceologico : la trasformazione di parte del settore merceologico
alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessiva
autorizzata;
- ampliamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente
mediante l’aggiunta di nuova superficie di vendita;
-
-
-
ampliamento eccessivo: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio
commerciale esistente mediante l’aggiunta di una nuova superficie di vendita in misura
non superiore al doppio della stessa;
accorpamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale
mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
concentrazione : la costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di
superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di
concentrazione;
trasferimento : il cambiamento di sede di un esercizio commerciale nell’ambito del
medesimo Comune;
rilocalizzazione : il cambiamento di sede di un esercizio commerciale in un ambito sovra
comunale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 9
Autorizzazioni per medie strutture di vendita
Le domande e le comunicazioni relative alle medie strutture di vendita devono essere presentate
secondo quanto previsto dal presente regolamento, e inoltre secondo le procedure contenute nella
D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054 ( Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del
settore commerciale 2006-2008) e nella D.G.R. 5 dicembre 2007 n. 8/6024 ( Medie strutture di
vendita – Disposizioni attuative del programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale
2006-2008).
Per il rilascio delle autorizzazioni commerciali non collegate ad adempimenti mediante l’esecuzione
di opere edilizie dell’immobile o unità immobiliare l’interessato deve inoltrare apposita domanda,
mediante il modello ministeriale denominato Mod. COM2, debitamente compilato.
Qualora l’insediamento dell’attività commerciale o la trasformazione di una media struttura di
vendita necessiti di un provvedimento amministrativo relativo all’adeguamento dell’immobile o
unità immobiliare mediante l’ esecuzione di opere edilizie o di modifiche della destinazione d’uso,
si attua la procedura di cui all’art. 13 del presente regolamento.
Per quanto attiene alla dotazione minima di spazi per parcheggi e di ogni altro parametro
urbanistico-edilizo, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento al
vigente strumento urbanistico generale.
Art. 10
Apertura di una media struttura di vendita
Le richieste di autorizzazioni commerciali relative a medie strutture di vendita dovranno essere
presentate solamente su modelli conformi denominati COM 2, come pubblicati sulla G.U. n. 209
del 18/12/2000, e dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione di cui all’art. 8 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 114/98 ( di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 5; il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di
vendita);
b) una relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell’insediamento con
le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale nonché con le disposizioni della legge regionale
14/99, con specificati gli estremi del provvedimento edilizio se già rilasciato;
c) una descrizione delle caratteristiche progettuali;
d) l’indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata
dall’intervento;
e) l’indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto e le eventuali
mitigazioni proposte;
f) una specifica descrizione del sistema viario, di trasporti e di accesso riguardante l’area
interessata dal progetto, indicando le eventuali ipotesi progettuali per le necessarie
sistemazioni migliorative;
g) specifica relazione sulla eventuale dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
h) planimetria redatta da tecnico abilitato e sottoscritta dallo stesso a dimostrazione:
- della dotazione minima di posti auto e delle relative superfici;
- della superficie di vendita e delle superfici accessorie;
i) la valutazione dell’impatto occupazionale netto;
j) lo studio dell’impatto sulla rete commerciale e del contesto sociale;
k) studio dell’impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla
vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale;
Qualora le richieste di autorizzazioni commerciali siano relative a medie strutture di vendita di
maggiore estensione ( così come definite al punto 1.3 dell’Allegato “A” alla D.G.R. 5 dicembre
2007, n. 8/6024) deve essere individuato il bacino di gravitazione commerciale del punto di
vendita, che costituisce il riferimento territoriale in relazione al quale il Comune ove ha sede la
struttura deve acquisire i pareri dei Comuni contermini. In questo caso il richiedente dovrà
presentare, oltre alla documentazione meglio precisata nel punto precedente, anche una verifica dei
parametri previsti dal punto 2.9.3. della D.G.R. 5 dicembre 2007, n. 8/6024.
Le richieste di autorizzazioni commerciali relative a medie strutture di vendita verranno discusse,
entro 10 giorni dal ricevimento, in sede di conferenza di servizi interna alla quale parteciperanno i
Funzionari Responsabili del Servizio Commercio, del Settore Urbanistica/ Lavori Pubblici e, se del
caso, con il coinvolgimento del Funzionario del Servizio di Polizia Locale. Qualora siano presentati
progetti di particolare complessità sarà valutata l’opportunità di indire una conferenza di servizi ai
sensi dell’art. 14 e ss. della Legge n. 241/90.
Art. 11
Presentazione dell’istanza
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e
l’ampliamento di superficie di una media struttura di vendita deve essere presentata in duplice
copia, di cui una in carta bollata, al Protocollo Generale del Comune, utilizzando l’apposita
modulistica ministeriale ( MOD. COM 2) .
Entro 5 giorni dal ricevimento della stessa l’Ufficio Commercio comunica, ai sensi dell’art. 8comma 2- della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento;
Qualora la domanda non sia regolare o completa, l’Ufficio competente ne dà comunicazione al
richiedente entro 10 giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In
questi casi il termine di conclusione del procedimento, a pena di decadenza o salvo proroga
richiesta dall’ interessato, decorre dal ricevimento della domanda regolare.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero
regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà archiviata d’ufficio.
Qualora il Comune non si pronunci sulla domanda, adottando espresso provvedimento, entro il
termine di 90 giorni dalla sua presentazione o dalla data di integrazione della stessa, se incompleta,
salvo che sia intervenuta interruzione o sospensione del termine stesso, la domanda si intende
tacitamente accolta, limitatamente agli elaborati prodotti e alle dichiarazioni rese.
L’atto di tacito assenso può essere annullato solo per motivi di pubblico interesse
Art. 12
Medie strutture di vendita già esistenti
( Variazione settore merceologico – ampliamento)
Nel rispetto del presente regolamento, e fatta salva la disciplina del vigente strumento urbanistico in
tema di standard di dotazione, relativamente a tutte le medie strutture di vendita esistenti sul
territorio comunale all’entrata in vigore del presente atto, è consentito il subingresso nella titolarità
e gestione delle medesime previa presentazione di specifica comunicazione all’Ufficio Commercio
competente.
E’ consentito variare il settore merceologico, anche parzialmente, dall’esistente NON
ALIMENTARE al settore ALIMENTARE, previa verifica del soddisfacimento degli elementi
indicati nella documentazione di cui al precedente art. 10.
E’ sempre consentita la variazione dall’esistente settore ALIMENTARE al settore NON
ALIMENTARE comunque nel rispetto dimensionale e delle eventuali limitazioni esplicitate dai
presenti criteri e dal vigenti strumento urbanistico generale.
Fermo restando quanto sopra previsto, è consentito ampliare la superficie di vendita delle medie
strutture esistenti fino al raggiungimento del limite massimo di mq. 2500 di superficie di vendita
per ciascuna media struttura, purchè NEL RISPETTO di quanto previsto dal vigente strumento
urbanistico generale e dal presente regolamento.
Art. 13
Correlazione tra procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione
In relazione alla necessità di correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello
autorizzatorio commerciale, fermo restando quanto già disciplinato dall’articolo 5 commi 16 bis, ter
e seguenti della legge regionale n. 14/1999, nel caso di medie strutture di vendita assentibili a
seguito di presentazione di permesso di costruire o DIA, l’autorizzazione commerciale dovrà
precedere il perfezionamento della procedura relativa al titolo abilitativo edilizio.
Qualora non ci si avvalga della facoltà della DIA, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai
sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 114/98, va presentata istanza per il permesso di costruire richiesto
per la realizzazione delle opere edilizie necessarie allegando il progetto e l’ulteriore necessaria
documentazione.
In tal caso:
1) nel rispetto delle procedure indicate dall’articolo 38 della Legge Regionale 12/2005,
il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per
l’autorizzazione commerciale. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di intervento
sostitutivo di cui all’articolo 39 della Legge Regionale 12/2005.
2) L’autorizzazione commerciale ed il permesso di costruire sono contenuti in un unico
atto; tale atto è firmato congiuntamente dal Responsabile del Settore Tecnico del
Comune e dal responsabile del Servizio Commercio.
3) L’autorizzazione commerciale, nel caso in cui produca effetti anche di permesso di
costruire, và sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare
il permesso di costruire : in caso la struttura comunale che si occupa di commercio e
quella che si occupa di edilizia siano distinte, l’atto va sottoscritto congiuntamente
dai responsabili delle due strutture, se del caso anche in seguito a conferenza di
servizi interna all’ente, ossia tra le competenti strutture comunali.
Nei casi in cui l’intervento edilizio necessiti di un preventivo Piano Attuativo, l’avvio del
procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio
dell’autorizzazione commerciale.
Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di
espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi la
verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio di autorizzazione commerciale, è limitata ai
profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano
al di fuori di tali profili, le verifiche da effettuarsi nell’ambito del procedimento di natura
urbanistico – edilizia.
La conclusione del procedimento di natura urbanistico- edilizia non può in nessun caso precedere le
determinazioni sulle domande di cui all’art. 8 del D.Lgs. n.114/98.
Art. 14
Riduzione o frazionamento della superficie di vendita
La riduzione della superficie di vendita di una media struttura, comunque non al di sotto dei 250
mq., va comunicata al Comune e può essere liberamente effettuata a condizione che la superficie di
vendita risultante mantenga accessi autonomi e possa continuare a disporre delle aree a standard in
proporzione non inferiore a quelle disponibili prima della riduzione, oppure di standard autonomi
comunque atti a soddisfare le prescrizioni urbanistiche.
La riduzione della superficie di vendita di una media struttura al di sotto dei 250 mq. comporta la
rinuncia all’autorizzazione e la presentazione ex novo di una comunicazione di attivazione di
esercizio di vicinato ( Mod. D.I.A.P.).
Nel caso che una media superficie venga frazionata in modo da dare luogo ad ulteriori distinte
medie strutture di vendita, ognuna di queste deve richiedere l’autorizzazione ex novo, che va
sempre concessa a condizione che la superficie di vendita risultante mantenga accessi autonomi e
possa continuare a disporre delle aree a standard in proporzione non inferiore a quelle disponibili
prima della riduzione, oppure di standard autonomi comunque atti a soddisfare le prescrizioni
urbanistiche.
Qualora con la riduzione di superficie il nuovo locale non disponga di accesso autonomo, ma risulti
accessibile solo dall’interno di altro esercizio o di uno spazio privato comune ad altri esercizi
l’insieme di esercizi risultanti andrà riclassificato come centro commerciale.
Art. 15
Comunicazioni di variazione
Per le aperture a seguito di subingresso, per le riduzioni di superficie e di settore per la cessazione
dell’attività, è necessario inoltrare comunicazione all’Ufficio Commercio, da presentarsi al
Protocollo Generale del Comune.
Per le operazioni sopra richiamate è dovuta la comunicazione su modello COM. 3, come pubblicato
sulla G.U. n. 209 del 18/12/2000.
Per le operazioni di riduzione della superficie di vendita, per la riduzione del settore merceologico e
per la cessazione di attività, non è dovuta alcuna ulteriore formalità da parte del Comune, se non
quella di accusare ricevuta su copia della comunicazione, con data di arrivo e numero di protocollo.
Art. 16
Subingresso
Il trasferimento della gestione o della proprietà di medie strutture di vendita, per atto tra vivi o per
causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, ai sensi del
comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 114/98.
L’attività può iniziare immediatamente dopo aver inoltrato comunicazione al Comune, come
specificato nella Circolare Ministeriale n. 3467/C, punto 11.
Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto interessato dichiara di
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 114/98. In caso di subingresso per causa
di morte, se il subentrante non è in possesso dei suddetti requisiti, è tenuto ad acquisirli entro sei
mesi dall’apertura della successione, come indicato nella Circolare Ministeriale n. 3467/C, punto11.
La ditta cedente deve inoltrare idonea comunicazione di cessazione con Mod. COM3.
Art. 17
Sospensione e cessazione dell’attività
L’attivazione di una nuova media struttura di vendita deve avvenire entro un anno dalla data di
rilascio della relativa autorizzazione commerciale.
L’attività di media struttura di vendita può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno,
previa comunicazione all’ufficio comunale competente. La comunicazione deve pervenire al
Comune entro 10 giorni dall’avvenuta sospensione dell’attività.
In caso di comprovata necessità, l’organo comunale preposto può prorogare il termine di cui al
precedente comma 2.
La cessazione dell’attività relativa a medie strutture di vendita è soggetta alla sola comunicazione al
Comune , ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 114/98.
La cessazione dell’attività di cui al precedente comma 1 può essere effettuata immediatamente dopo
aver inoltrato comunicazione al comune.
Art. 18
Strutture di vendita organizzate in forma unitaria
Ai sensi della DGR 4 luglio 2007 n. 8/5054, per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è
da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali
siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno
o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività
commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai
singoli esercizi con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.
Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili:
a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in
tutto o in parte, per l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale, la destinazione
specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizi gestiti unitariamente e le
infrastrutture comuni.
b) Il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione,
in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate
anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.
Nella definizione di centro commerciale di cui alla precedente lettera a) devono ritenersi compresi
anche:
a1) il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una
aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da
percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con
servizi comuni fruibili dall’intero complesso;
a2) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le
caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni
( culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari
a quella commerciale;
a3) il Factory Outlet Centre, costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo
diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente,
effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di
esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e
prodotti campionari.
Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria ai sensi del comma 1 sarà
verificato dall’amministrazione comunale in ogni caso quale che sia la formula o la dizione
commerciale adottata.
Non è considerata struttura organizzata in forma unitaria l’insieme degli esercizi e di altre attività di
servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come “ centri commerciali
naturali” compresi i mercati su aree pubbliche.
Art. 19
Procedure per le strutture di vendita unitarie
Alle strutture di vendita unitarie come individuate ai sensi del precedente articolo, è rilasciata
un’autorizzazione avente carattere unitario con le modalità di cui all’art. 8 del D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 114 e delle disposizioni regionali vigenti in materia. La predetta autorizzazione indicherà
puntualmente anche una delle tipologie di struttura unitaria di vendita elencate al precedente
articolo. Il passaggio da una tipologia ad un’altra può essere soggetto ad una nuova valutazione
limitatamente agli aspetti ed alle caratteristiche che inducono ad un maggior impatto socioeconomico e di sostenibilità.
In relazione a tale autorizzazione unitaria sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli
esercizi commerciali di vicinato e di media struttura inseriti o considerati facenti parte della
struttura di vendita unitaria.
Il primo passaggio dall’autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile neanche
parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.
Le superfici di vendita autorizzate dei singoli esercizi discendono dall’autorizzazione unitaria e il
loro totale deve corrispondere a quello della citata autorizzazione unitaria. La superficie di vendita
della struttura di vendita è pertanto pari a quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi commerciali in essa presenti nel rispetto anche dei settori merceologici autorizzati.
L’allocazione o il trasferimento di uno o più esercizi all’interno o in prossimità di una struttura di
vendita unitaria di cui al precedente articolo configura un ampliamento dell’autorizzazione unitaria
in essere e necessita quindi dell’avvio del relativo procedimento autorizzatorio. Non è consentito il
trasferimento di uno o più esercizi al di fuori dalla struttura di vendita unitaria.
La domanda di apertura e di modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata
anche da un unico soggetto promotore con le modalità di cui all’art. 5 della legge regionale n. 23
luglio 1999 n. 14. Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa,
la tipologia di struttura unitaria per cui si chiede l’autorizzazione. Il richiedente l’autorizzazione
unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5 del
D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, fatto salvo il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti le singole
autorizzazioni degli esercizi che compongono la struttura unitaria.
Non è consentito rilasciare autorizzazioni concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro
insieme configurino strutture commerciali unitarie come individuate ai sensi del precedente articolo,
dovendo alle stesse essere applicate le procedure di autorizzazione previste per le medie o le grandi
strutture di vendita.
Gli insediamenti commerciali privi di autorizzazione unitaria non possono adottare soluzioni
strutturali, funzionali o formali e fornire informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, atte
a rappresentare gli stessi quali struttura unitaria di vendita. Il ricorrere della fattispecie sopra
richiamata configura svolgimento abusivo dell’attività ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 31 marzo 1998
n. 114.
Nel caso di insediamenti commerciali autorizzati ed attivi ai sensi dell’art. 27 della legge 11 giugno
1971 n. 426 si procederà al rilascio dell’autorizzazione unitaria, su richiesta dei soggetti interessati
sentita preventivamente la Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di
commercio interno. Saranno considerate esclusivamente le superfici di vendita attive degli
insediamenti autorizzati ai sensi dell’art. 27 della legge 11 giungo 1971 n. 426 dal cui nulla osta si
evince il carattere unitario della struttura.
Art. 20
Affido di reparto
Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei
prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 perché li gestiscano in
proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, alla Camera di Commercio e
all’Ufficio IVA.
Art. 21
Divieto di esercizio congiunto
E’ fatto divieto di esercizio congiunto nel medesimo locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al
dettaglio di cui all’art. 26 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Il divieto non si applica alla vendita dei
seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e
l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia.