Normativa inerente l`utilizzo delle chiavi di controllo

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Normativa inerente l`utilizzo delle chiavi di controllo
Codice etico e di comportamento
Codice etico e di comportamento
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2015
Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C.
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Codice etico e di comportamento
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Sommario
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Linee guida di condotta ..................................................................................................3
1.1
Premessa ........................................................................................................................ 3
1.2
Destinatari ....................................................................................................................... 3
1.3
Principi fondamentali ....................................................................................................... 3
1.4
Valori di riferimento e principali norme comportamentali .................................................. 4
1.5
Rapporti con il personale ................................................................................................. 5
1.6
Diritti del personale .......................................................................................................... 5
1.6.1 Selezione e gestione del Personale ............................................................................. 5
1.6.2 Discriminazioni sul luogo di lavoro ............................................................................... 6
1.6.3 Sicurezza e salute ....................................................................................................... 6
1.6.4 Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori ...................................... 6
1.6.5 Privacy dei dipendenti .................................................................................................. 6
1.7
Doveri degli esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori ............................................. 7
1.7.1 Condotta ...................................................................................................................... 7
1.7.2 Obblighi di segnalazione .............................................................................................. 7
1.7.3 Separatezza delle funzioni ........................................................................................... 7
1.7.4 Conflitti di interesse ..................................................................................................... 8
1.7.5 Rapporti verso l’esterno: accettazione e offerta di regali .............................................. 8
1.7.6 Riservatezza delle informazioni e dei dati .................................................................... 8
1.7.7 Salvaguardia del patrimonio aziendale ........................................................................ 8
1.8
OPERAZIONI PERSONALI ............................................................................................. 9
1.8.1 Soggetti rilevanti ex art. 18 Regolamento congiunto Banca d’Italia - Consob ............... 9
1.8.2 Operazioni contabili sui conti intestati al personale ...................................................... 9
1.9
Principi di condotta nei rapporti con la clientela ............................................................. 10
1.10 Principi di condotta nei rapporti con i Soci ..................................................................... 10
1.11 Principi di condotta nei rapporti con i fornitori ................................................................ 10
1.12 Ambiente e sicurezza .................................................................................................... 11
1.13 Collettività ...................................................................................................................... 12
1.13.1
Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali ................................................... 12
1.13.2
Rapporti con le realtà no-profit ............................................................................... 12
1.14 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni ............................................. 12
1.14.1
Attività di promozione del marchio aziendale e sponsorizzazioni ........................... 12
1.15 Pubblica Amministrazione ............................................................................................. 12
1.16 Sistema di controllo interno e modalità di attuazione del codice .................................... 13
1.16.1
Sistema di controllo interno .................................................................................... 13
1.16.2
Vigilanza sul Codice Etico e di comportamento...................................................... 14
1.17 Comunicazione e formazione ........................................................................................ 14
1.17.1
Violazioni del codice .............................................................................................. 14
1.17.2
Dipendenti, terze parti ............................................................................................ 14
1.17.3
Amministratori e Sindaci ........................................................................................ 14
1.17.4
Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori .......................................... 14
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1 Linee guida di condotta
1.1
Premessa
Le presenti linee guida di condotta enunciano l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della
Banca di Forlì – Credito Cooperativo S.c. (d’ora in avanti “la Banca”) rispetto ai componenti degli Organi
Sociali, ai dipendenti e/o collaboratori, che devono essere tenuti presenti nella quotidianità del lavoro e che
presuppongono, innanzitutto, il rispetto delle leggi e dei vigenti regolamenti interni alla Banca.
Le linee guida di condotta:
- si propongono di fissare "standard" etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i
processi decisionali aziendali e la condotta della Banca;
- richiedono al management, alle strutture operative e a tutti i soggetti cui si rivolgono, comportamenti
coerenti, e non discordanti rispetto ai principi etici aziendali;
- contribuiscono a minimizzare l'esposizione della Banca a rischi di Compliance e reputazionali,
rafforzando il senso di appartenenza alla Banca nei suoi interlocutori.
1.2
Destinatari
Il presente documento è rivolto ai componenti degli Organi Sociali, ai dipendenti della Banca, compresi i
dirigenti, definiti ‘soggetti interessati’ nonché a tutti coloro che, pur esterni alla Banca, abbiano con questa
rapporti di collaborazione e/o consulenza.
Tutti i Destinatari sopra indicati sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria
competenza, a fare osservare i principi contenuti nel presente documento. In nessuna circostanza
la pretesa di agire nell'interesse della Banca giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con
quelli enunciati nel presente documento.
Le linee guida di condotta prevalgono su qualsiasi altra disposizione contenuta in regolamenti interni o
procedure che dovessero entrare in conflitto con le disposizioni prescritte nel documento stesso.
L'osservanza delle norme del presente documento deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice
Civile.
Il presente documento ed i successivi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i destinatari
mediante consegna copia cartacea controfirmata per ricevuta, ovvero mediante strumenti informatici
con presa visione da parte del destinatario.
Il documento verrà inoltre pubblicato sia sul sito internet della Banca che nella intranet aziendale.
Per quanto concerne i collaboratori, la Banca metterà a disposizione di questi il presente documento, affinché
gli stessi sottoscrivano un'apposita dichiarazione di conoscenza e si impegnino a non porre in essere alcun
comportamento in violazione dei principi in esso contenuti. La Banca inserisce clausole risolutive espresse,
con riferimento all'ipotesi di gravi violazioni dei precetti del presente documento, nei contratti formalizzati,
stipulati con i fornitori e i collaboratori.
1.3
Principi fondamentali
Principio di legalità: Il rispetto della legge, nonché delle norme del proprio Statuto, è principio
fondamentale per la Banca. Nell’ambito delle proprie funzioni, i soggetti interessati sono tenuti a rispettare
le norme dell’ordinamento giuridico (nazionale, sopranazionale o straniero) in cui essi operano e devono in
ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi, siano esse soggette o meno a pene detentive,
pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.
A tale scopo, i soggetti interessati si impegnano ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle
norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.
I soggetti interessati osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all’art. 2104 c.c., anche
le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.
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Principi morali: I soggetti interessati sono tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia
della reputazione della Banca, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi. In particolare, nello svolgimento
delle proprie funzioni i soggetti interessati tengono una condotta ispirata all’integrità morale, tenuto conto
dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori:
- onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che ad essi competono in ragione
delle proprie mansioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di
comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione.
Dignità e non discriminazione della persona: I soggetti interessati riconoscono e rispettano la dignità
personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I soggetti interessati lavorano
con persone di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni personali,
razziali o di qualsiasi altra natura; né molestie o offese sessuali.
Professionalità: I soggetti interessati svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura
dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi
assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.
1.4
Valori di riferimento e principali norme comportamentali
I valori di riferimento della Banca sono, innanzitutto, contenuti nei principali documenti a cui si ispira
l'azione delle Banche di Credito Cooperativo:
-
L’articolo 2 dello Statuto Sociale definisce che la Banca, nell’esercizio della sua attività, si ispira ai
principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Lo scopo è quello di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle
operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed
economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e
alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel
quale opera. La Banca si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il
bene comune.
-
La Carta dei valori del Credito Cooperativo, il "patto" che lega il credito cooperativo alle
comunità locali; definisce le regole di comportamento, i principi cardine e gli impegni della Banca
nei confronti di soci, clienti e collaboratori. I valori della Banca, attraverso i quali essa intende
concretizzare la propria visione e la propria missione, orientando le proprie azioni, dalle scelte
strategiche all’operatività quotidiana, sono così sintetizzabili: primato e centralità della persona,
impegno, autonomia, promozione della partecipazione, cooperazione, utilità servizio e benefici,
promozione dello sviluppo locale, formazione permanente, impegno dei soci, degli amministratori e
dei dipendenti allo sviluppo della Banca.
I documenti sopra citati, sono parte integrante del presente Codice etico.
Nella propria azione, la Banca si ispira ai principi di onestà, correttezza, trasparenza e riservatezza nello
svolgimento della propria missione aziendale.
La Banca opera con gli obiettivi primari di:
- soddisfare la propria clientela;
- creare valore nel tempo per il territorio di riferimento e offrire un servizio di qualità caratterizzando
le proprie azioni con professionalità, competenza, trasparenza e comprensione delle esigenze di
ciascun cliente;
- evitare al suo interno situazioni di conflitto di interesse;
- valorizzare la crescita professionale e personale delle risorse;
- rispettare le regole dell'organizzazione;
- tutelare la propria reputazione ed il patrimonio aziendale.
Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti rappresenta un impegno fondante del rapporto tra l'Azienda,
gli organi sociali, i loro componenti e ogni dipendente della Banca. Tale impegno è esteso ai collaboratori,
consulenti, fornitori, clienti e a chiunque abbia o intenda avere rapporti con la Banca. La Banca rifiuta il
ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i
lavoratori, gli investitori, i fornitori e i concorrenti). Viene promossa l'adozione di tutti gli strumenti
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organizzativi atti a prevenire la violazione di disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza e
lealtà da parte dei propri dipendenti. La Banca assicura un adeguato programma di formazione e
sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti il presente documento.
1.5
Rapporti con il personale
La Banca riconosce la centralità delle risorse umane, alle quali sono richieste professionalità, dedizione,
lealtà, onestà e spirito di collaborazione. La Banca si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali
alla tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni
sorta di discriminazione, di illecito condizionamento o di indebito disagio.
La Banca si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità per qualunque
decisione inerente ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori.
È vietata qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e
retribuzione del personale.
La Direzione della Banca si impegna a far sì che ogni responsabile si comporti con equità nei confronti dei
propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardandone la sicurezza e la salute sul
lavoro, in un clima di lavoro supportato dall'impegno di tutti e ispirato a reciproca fiducia, lealtà, correttezza
e rispetto della dignità di ciascuno.
La Banca pone in essere in ottemperanza alle leggi e ai contratti vigenti in materia di lavoro ogni azione atta
a prevenire qualsiasi forma di deroga al principio delle pari opportunità e qualsiasi forma di molestia –
psicologica, fisica e sessuale – nei confronti dei dipendenti e collaboratori. Tutela, inoltre, tutti i dipendenti e
i collaboratori che provvedono a:
- segnalare tempestivamente qualsiasi commissione di reato, anche soltanto potenziale;
- agevolare le indagini;
- favorire l'accessibilità ai dati e alle informazioni.
1.6
Diritti del personale
La Banca adotta opportune misure atte ad evitare ogni forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo nelle
fasi di selezione e assunzione del personale. La valutazione del personale da assumere è effettuata sulla
base della corrispondenza dei profili richiesti in quel momento dalla Banca e le scelte sono effettuate sulla
base di evidenze oggettive di caratteristiche professionali idonee rispetto alle posizioni da ricoprire. Le
informazioni richieste sono collegate alla verifica degli aspetti di tipo professionale e psicoattitudinale, nel
rispetto della sfera personale e delle opinioni del candidato.
La Banca si impegna a curare la formazione di tutto il personale dipendente; in particolare specifica
attenzione è riservata ai neoassunti e ai dipendenti che sono chiamati a svolgere un nuovo incarico.
E’ riconosciuta l'importanza fondamentale delle risorse umane per il conseguimento degli obiettivi
aziendali. La gestione del personale è pertanto finalizzata a consentire agli interessati di sviluppare
appropriatamente le loro competenze anche offrendo le più ampie opportunità per la loro realizzazione
professionale, sulla base di strumenti oggettivi di valutazione delle prestazioni e del potenziale. In ogni caso
la valutazione del personale, oltre che garantire il corretto e ordinato svolgimento del lavoro, dovrà premiare
la professionalità, l'impegno, la correttezza e la disponibilità, evitando qualsiasi forma di discriminazione o
di favoritismo.
1.6.1 Selezione e gestione del Personale
La Banca offre le medesime opportunità senza discriminazione alcuna a partire dal momento della selezione
del personale. I profili professionali dei candidati vengono valutati esclusivamente al fine del perseguimento
degli interessi della Banca.
In particolare la Banca si impegna:
- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo
e retribuzione del personale;
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-
ad appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze
aziendali;
- a favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al
fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle
capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il
corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l’impegno, la correttezza, la
disponibilità e l’intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.
Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto della legge e del CCNL
applicato, favorendo l’inserimento del lavoratore nell’ambiente di lavoro. La Banca crede nell’importanza
del coinvolgimento del personale in un’ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo,
prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, adattandoli alle specifiche esigenze del lavoratore.
Al fine di garantire una elevata professionalità, la Banca si impegna a riconoscere e valorizzare le
competenze delle proprie risorse umane, mettendo a disposizione adeguati strumenti di formazione e
aggiornamento. La Banca promuove lo spirito di squadra e di reciproca collaborazione e si attende che i
soggetti interessati, ad ogni livello, collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto delle dignità e
della reputazione di ciascuno.
1.6.2 Discriminazioni sul luogo di lavoro
La Banca riconosce come principio imprescindibili il rispetto delle libertà individuali: non sono tollerati
comportamenti discriminatori nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti legati a differenza di sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
Il rispetto per la personalità e la dignità di ciascuna risorsa e la prevenzione contro discriminazioni e abusi di
ogni tipo sono tra gli obiettivi primari della Banca; non sono quindi tollerati comportamenti, azioni o
commenti sul luogo di lavoro che possano creare un clima di intimidazione o comunque offendere dipendenti
o terzi parti.
Qualsiasi denuncia di discriminazioni subite a causa dei citati motivi verrà sottoposta all’attenzione
della Banca, che adotterà eventuali misure disciplinari adeguate nei confronti di coloro che
assumessero atteggiamenti o abusassero della propria posizione di autorità all’interno della Banca.
1.6.3 Sicurezza e salute
La Banca mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni
di salute, la sicurezza e l’incolumità negli ambienti di lavoro conformemente alle vigenti norme in
tema di salute e sicurezza, impegnandosi inoltre a promuovere e diffondere comportamenti
responsabili al proprio interno.
Tutti i soggetti interessati devono collaborare, per quanto di loro competenza, al mantenimento di
un ambiente di lavoro sano, sicuro ed efficiente, osservando le norme interne in tema di sicurezza
sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); in particolare, non devono porre in essere condotte che
possono produrre rischi di incolumità per i colleghi di lavoro o per i terzi o rischi di danno alle cose
o agli impianti; devono utilizzare i beni aziendali, locali, arredi, infrastrutture, strumenti di lavoro,
con diligenza e cura.
1.6.4 Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori
Al fine di rendere i propri dipendenti e collaboratori idonei alle funzioni da svolgere e
professionalmente qualificati la Banca provvede alla formazione del personale attraverso la
partecipazione a corsi interni, corsi organizzati dalla Federazione Regionale delle BCC e corsi di
formazione specialistici organizzati da altri soggetti quali ABI, Sef Consulting, etc….
La Banca cura altresì costantemente l’aggiornamento professionale dei dipendenti stessi.
1.6.5 Privacy dei dipendenti
La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento,
anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità
di trattamento e di conservazione. E’ esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti
personali e la vita privata delle persone.
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I dipendenti/collaboratori sono tenuti a conoscere ed applicare rigorosamente quanto previsto dalle
politiche della Società attraverso il proprio regolamento aziendale e le circolari normative in tema di
tutela della privacy e sicurezza delle informazioni, per garantirne l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità.
È obbligo di ogni dipendente/collaboratore assicurare la riservatezza richiesta.
1.7
Doveri degli esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori
Ogni soggetto interessato deve conoscere ed osservare il contenuto del presente documento. Deve
improntare la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione, agendo
lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le
prestazioni richieste.
Per quanto riguarda il solo personale dipendente, le disposizioni a seguire devono considerarsi a
integrazione delle "Norme sul rapporto di lavoro e comportamentali", adottate dalla Banca e rese note ai
dipendenti.
I soggetti interessati, senza distinzione riguardo alla funzione esercitata e/o al livello di
responsabilità assunto, devono conoscere ed attenersi alle disposizioni e procedure aziendali.
1.7.1
Condotta
Tutte le azioni, le operazioni e i comportamenti posti in essere dai soggetti interessati nello svolgimento
dell’attività di propria competenza devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità,
trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alle verifiche ed ai controlli
secondo le norme vigenti e le procedure interne.
Ai soggetti interessati è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità
assegnate, e in piena collaborazione con attività e funzioni differenti.
Ogni dipendente e collaboratore, nell'esplicazione della propria attività, deve:
- osservare scrupolosamente la normativa interna vigente, assicurare il rispetto dei principi di
correttezza e trasparenza e l'osservanza delle leggi;
- tenere una condotta costantemente improntata a principi di disciplina, dignità e moralità;
- fornire alla Banca, nello svolgimento della propria attività, una collaborazione attiva ed intensa,
secondo le direttive della Banca stessa e le norme del C.C.N.L.;
- osservare gli obblighi di riservatezza.
L’accertamento di una condotta illecita è di per sé ragione di applicazione di sanzioni disciplinari. Nel caso
tali condotte abbiano apportato un danno economico alla Banca, alle sanzioni disciplinari si potranno
aggiungere tutte le ulteriori azioni poste a tutela dell’interesse della Banca stessa.
1.7.2 Obblighi di segnalazione
Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio responsabile diretto e alla
funzione di Controllo dei Rischi ogni situazione di cui è a conoscenza che per qualsivoglia motivo violi, o
possa violare una o più norme del presente documento.
La Banca tutela chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, assicurando la massima riservatezza, salvi gli obblighi di legge.
1.7.3
Separatezza delle funzioni
Tutte le operazioni, compiute in osservanza dei livelli di autorizzazione previsti dal sistema delle Deleghe e
Firme Autorizzate, devono essere documentate in modo chiaro e corretto, così da rendere sempre possibile
una verifica del processo di decisione e la individuazione delle motivazioni dell’operazione e di chi ha
autorizzato, effettuato e verificato la correttezza dell’operazione stessa.
È opportuno che tutte le operazioni, e soprattutto quelle di un certo rilievo economico per la Banca, non
vengano gestite e realizzate da un unico soggetto. La fase autorizzativa, quella operativa e quella di controllo
devono essere sotto la responsabilità di persone differenti in modo da assicurare l’applicazione dei principi di
chiarezza e di trasparenza.
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1.7.4 Conflitti di interesse
Ciascun soggetto interessato, ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse
della Banca, evitando qualunque situazione di conflitto che possa recare pregiudizio, anche solo su basi
potenziali, alla Banca stessa o determinare situazioni di illecito vantaggio a proprio favore, a favore di
familiari o di conviventi. Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra, ciascun
dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile diretto e alla funzione di Controllo dei
Rischi.
I dipendenti, ai sensi dell'art. 38 del CCNL non possono prestare a terzi la propria opera, compresa
l'assunzione di incarichi da Compagnie di assicurazione, a meno che non sia stato a ciò preventivamente
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o svolgere altre attività comunque contrarie agli interessi
aziendali o incompatibili con i doveri d'ufficio.
1.7.5 Rapporti verso l’esterno: accettazione e offerta di regali
È vietato accettare offerte di denaro, favori o utilità da parte di clienti, fornitori o controparti della Banca che
intendono entrare in rapporti d’affari con la stessa. Eventuali omaggi legati a festività possono essere
accettati solo se di modico valore economico.
Tutti i destinatari del presente documento devono astenersi dal promettere o far promettere a terzi, in
qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque
forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Banca
1.7.6 Riservatezza delle informazioni e dei dati
Ad esclusione delle funzioni a ciò delegate, il personale deve astenersi dal rilasciare ai rappresentanti della
stampa, di altri mezzi di informazione e a qualsiasi terzo, dichiarazioni, interviste o notizie riguardanti gli
affari della Banca o la sua organizzazione, senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi
aziendali. Ai sensi del presente documento e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
30/6/2003 n.196), gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad osservare la massima
riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, piani, etc., conosciuti per le
prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelli che possono compromettere l'immagine o gli interessi
dei clienti e della Banca. La Banca pone in atto misure fisiche e logiche per preservare l'integrità delle
informazioni gestite ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato. Tutte le informazioni,
in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti, debbono considerarsi riservate e
non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi per
sé, per i propri familiari o per i propri conviventi. L'obbligo alla riservatezza dei dati e delle informazioni in
genere assume importanza particolare nel caso in cui tali dati ed informazioni possano influenzare, se resi
pubblici, il prezzo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. Ai destinatari del
presente documento è fatto divieto di effettuare operazioni di compravendita o altre operazioni in valori
mobiliari, anche per interposta persona, ovvero consigliare il compimento di dette operazioni sfruttando dati
ed informazioni riservate.
Si rimanda, in tal senso, per i dipendenti della Banca, a quanto previsto in materia di "operazioni personali",
così come disciplinato dal “Regolamento delle operazioni dei dipendenti”.
1.7.7 Salvaguardia del patrimonio aziendale
Tutti i soggetti interessati devono proteggere e custodire i valori e i beni che sono stati loro affidati e
contribuire alla tutela del patrimonio aziendale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sulla
integrità e sicurezza di detto patrimonio, riguardo sia ai beni materiali sia a quelli immateriali.
Ogni dipendente/collaboratore esterno è tenuto a adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di
sicurezza aziendali e in particolare è tenuto a:
- evitare usi impropri dei beni che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o
comunque in contrasto con l’interesse della Banca;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, al fine di non
compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed
impianti della Banca;
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operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne,
al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all’ambiente;
utilizzare i beni di proprietà della Banca, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge e delle
normative interne;
consentire, salvo quando previsto da normative specifiche, l’utilizzo da parte di terzi o la cessione
dei beni stessi a terzi, anche temporaneamente;
operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce
ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in
caso di situazioni anomale;
non utilizzare a suo vantaggio, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali della Banca
anche se concessigli in uso.
Riguardo alla gestione degli strumenti informatici è tassativamente vietato ad ogni
dipendente/collaboratore esterno
- effettuare copie di programmi su licenza per uso aziendale o per terzi, salvo che ciò non sia
consentito dalle politiche commerciali del fornitore;
- utilizzare gli strumenti aziendali di posta elettronica per inviare messaggi per finalità diverse da
quelle lavorative (salvo casi sporadici dipendenti da esigenze personali e familiari);
- inviare messaggi di posta elettronica o postare su siti internet o su social network messaggi che
possano arrecare danni all'immagine aziendale o a quella di soggetti terzi;
- navigare su siti internet dal contenuto pedo/pornografico, illeciti o comunque estranei all'attività
lavorativa;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o manipolare i dati in essi contenuti, in
modo che possano essere arrecati danni patrimoniali, e/o di immagine alla Banca o a terzi.
1.8
OPERAZIONI PERSONALI
1.8.1
Soggetti rilevanti ex art. 18 Regolamento congiunto Banca d’Italia - Consob
La Banca, nell’ambito dei soggetti destinatari del codice (cfr. par. 1.2), individua i soggetti rilevanti in
aderenza alle disposizioni del Regolamento Congiunto Banca d’Italia - Consob del 29 ottobre 2007; in
particolare, il soggetto rilevante appartiene a una delle seguenti categorie:
-
-
componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta
possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della Banca;
dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il
controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di
attività di investimento da parte della medesima Banca;
persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un
accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio
di attività di investimento da parte della medesima Banca;
La Banca adotta procedure adeguate al fine di impedire che i soggetti rilevanti coinvolti in attività che
possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui
all’articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per
conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’impresa, pongano in atto i comportamenti di cui
all’art. 18 del Regolamento citato.
Le procedure adottate dalla Banca sono formalizzate nella Strategia per la gestione delle operazioni personali
dei soggetti rilevanti. I soggetti rilevanti, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti
all’osservanza della Strategia per la gestione delle operazioni personali.
1.8.2
Operazioni contabili sui conti intestati al personale
I dipendenti non possono effettuare operazioni contabili su conti correnti, libretti di deposito e dossier titoli a
loro intestati, cointestati o con delega. Tutte le transazioni contabili relative ai rapporti dei quali il dipendente
sia titolare, cointestatario o delegato devono essere eseguite da un altro dipendente.
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Principi di condotta nei rapporti con la clientela
I Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei Clienti con professionalità,
competenza, disponibilità, correttezza, cortesia e trasparenza essendo ciò presupposto necessario del
processo di creazione e distribuzione del valore nell'azienda. I Clienti, infatti, costituiscono parte integrante
del patrimonio aziendale della Banca.
Inoltre, nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è
necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, che il personale eviti di:
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intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'implicazione in
attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio ed
al terrorismo, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità
commerciale;
finanziare attività illecite volte alla produzione o commercializzazione di prodotti altamente
inquinanti o pericolosi per l'ambiente e la salute;
intrattenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto,
ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad
esempio, sfruttando l'impiego di lavoro minorile);
qualsiasi altra attività illecita non contemplata ai punti precedenti.
In ogni caso i comportamenti assunti sono sempre improntati al rispetto professionale della riservatezza sulle
informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di tutela dei dati
personali.
Per tutelare l'immagine e la reputazione della Banca è indispensabile che i rapporti con la clientela siano
improntati:
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alla piena trasparenza e correttezza, anche al fine della creazione di un solido rapporto di fiducia che
metta il cliente in grado di comprendere i rischi e le caratteristiche di tutti i prodotti e servizi che
acquista o che gli vengono offerti;
al mantenimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e alla massimizzazione della
soddisfazione della clientela;
ad un tempestivo riscontro ai reclami, mirando a una risoluzione sostanziale delle controversie;
al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio,
antiusura e trasparenza, e dei provvedimenti emanati al riguardo dalle Autorità di vigilanza;
all'indipendenza da ogni condizionamento improprio, sia interno che esterno;
al raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.
1.10 Principi di condotta nei rapporti con i Soci
Nel rispetto dei propri valori fondanti e della sua identità, la Banca garantisce:
- una comunicazione tempestiva e trasparente dello stato di attuazione delle strategie e dei risultati
della Banca allo scopo di fornirne una chiara, completa e accurata informazione;
- la parità delle informazioni delineate nel punto precedente e l'attenzione a tutti i soci, senza
discriminazione e senza comportamenti preferenziali;
- la più ampia ed attiva partecipazione dei soci alle Assemblee.
1.11 Principi di condotta nei rapporti con i fornitori
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, devono avvenire sulla base di
parametri obiettivi quali, la qualità tecnica sociale ed ambientale, la convenienza, il prezzo, la capacità,
l’efficienza,l’onestà e il rispetto della legge.
In particolare la Banca:
- in linea di principio, si impegna a ricercare nella propria compagine sociale e nel proprio territorio di
operatività i fornitori di beni e servizi di cui necessita;
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realizza politiche di approvvigionamento valutando il migliore rapporto qualità/prezzo, mediante
offerte alternative sul mercato che, a parità di valenza tecnica, offrano le migliori opportunità
economiche;
valuta la correttezza e l’onestà professionale del fornitore ed il pieno rispetto delle leggi in vigore in
particolare per quanto riguarda gli obblighi in termini di tutela del lavoratore previsti ai sensi della
D.Lgs. 81/2008 “Testo unico della Sicurezza” nonché l’assolvimento di tutti gli oneri assicurativi e
contributivi per tutto il personale operante;
assicura lo scrupoloso rispetto dell'art. 35 D.L. n. 223/2006 in materia di responsabilità solidale
dell'appaltatore
Inoltre la Banca:
- si adopera per adottare criteri oggettivi e documentabili nello svolgimento delle gare preliminari al
contratto;
- garantisce a ogni gara, per forniture di importo significativo, una concorrenza sufficiente;
- eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e documentate e,
comunque, devono essere concesse per comprovata esigenza di urgenza e qualità;
- assicura la trasparenza del processo di acquisto nella trattativa commerciale con i fornitori mediante
il confronto dei prezzi di negoziazione con i parametri di riferimento del mercato;
- si impegna, allo scrupoloso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 136 TUB e 2391 c.c., se e in
quanto applicabili.
La Banca si impegna ad evitare che vengano attribuiti vantaggi illeciti ai fornitori e ad evitare qualsiasi
trattamento preferenziale a fornitori legati da vincoli di parentela, di convivenza o da notori e approfonditi
rapporti amicali con i dipendenti. In nessun modo il personale, propri familiari o propri conviventi possono
accettare provvigioni, compensi o benefici di qualsiasi natura da parte di fornitori di beni e/o servizi legati
all'Azienda.
1.12 Ambiente e sicurezza
La Banca considera di elevata rilevanza le tematiche connesse all’ambiente ed alla sicurezza.
A tal fine nella gestione delle attività aziendali la Società, tra l’altro, tiene conto della salvaguardia
ambientale e della efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di
sicurezza sul lavoro.
I dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei
rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei
colleghi e dei terzi.
In particolare, la Banca, anche attraverso la collaborazione attiva dei suoi dipendenti/collaboratori:
- promuove ed attua ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi ed a rimuovere le
cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone;
- presta continua attenzione ed impegno al miglioramento della propria performance ambientale,
minimizzando l’impatto negativo sull’ambiente e operando un utilizzo consapevole e responsabile
delle risorse naturali;
- valuta in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e processi aziendali;
- collabora con le proprie parti interessate, sia interne (es. dipendenti), sia esterne (es. istituzioni), per
ottimizzare la gestione dei profili relativi alle tematiche sulla Salute, Sicurezza e Ambiente;
- mantiene elevati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente attraverso l’implementazione di
adeguati sistemi di gestione e monitoraggio.
Ad ogni dipendente, collaboratore, fornitore in genere che operino all’interno dei luoghi aziendali è richiesto
il pieno rispetto delle norme previste per la salvaguardia della salute dei lavoratori.
E’ fatto obbligo ad ogni dipendente, collaboratore, fornitore in genere che operino all’interno dei luoghi
aziendali, la segnalazione alle opportune funzioni aziendali, di comportamenti che possano mettere a rischio
l’integrità delle strutture e la sicurezza stessa dei lavoratori in esse impegnati.
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1.13 Collettività
La Banca riconosce la propria responsabilità sociale d’impresa e riconosce i legittimi interessi della
pluralità di gruppi o di categorie che costituiscono la propria collettività di riferimento, perciò valuta i
propri interventi anche con riferimento alle conseguenze che essi portano sugli interessi della
collettività.
Nel rispetto dei propri valori mutualistici, la Banca promuove un costante confronto con i propri soci
e ne ricerca il consenso attraverso incontri istituzionali, momenti di confronto su specifiche
tematiche e iniziative finalizzate allo sviluppo sociale e culturale del territorio di riferimento.
1.13.1 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
La Banca si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a
partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati,
tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.
1.13.2 Rapporti con le realtà no-profit
La Banca considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno anche economico ad iniziative
sociali e culturali orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita e
alla lotta all’esclusione sociale, sia nel proprio territorio di riferimento, sia a livello globale.
1.14 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli
interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in
conformità alle procedure adottate dalla Società.
Le comunicazioni verso l’esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza,
prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei
progetti della Società.
I dipendenti/collaboratori non possono fornire informazioni all’esterno, né impegnarsi a fornirle,
senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.
In nessun modo o forma i dipendenti/collaboratori possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi
finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass media, o che possano
ragionevolmente essere interpretati come tali.
1.14.1 Attività di promozione del marchio aziendale e sponsorizzazioni
Sono ammesse sponsorizzazioni di attività di carattere sportivo culturale e ricreative sociale e
ambientale sul territorio, che in nessun modo intacchino l’immagine della Banca o in contrasto con
i propri valori di riferimento e del presente codice e che non comportino conflitti d’interessi.
Le attività di sponsorizzazione saranno finanziate sulla base di richieste presentate e approvate dal
Consiglio di Amministrazione, al fine di dare massima trasparenza e di prevenire i rischi di reato e
nel rispetto delle linee guida e dei budget deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
L’attività pubblicitaria deve essere realizzata basandosi su criteri di onestà, verità e correttezza
dell’informazione puntando sugli elementi distintivi di Banca di Forlì e sui propri valori fondanti.
1.15 Pubblica Amministrazione
I rapporti attinenti all’attività della Società intrattenuti con Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico
servizio (che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi
legislativi, delle istruzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato
estero), con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti,
nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti
nell’assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel codice,
in modo da non compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti. A tal fine,
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l’assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata
esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate che le svolgeranno nel dovuto rispetto delle
leggi e dei principi del codice.
La Banca di Forlì vieta, ai propri dipendenti, collaboratori o rappresentanti e, più in generale a tutti
coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare,
promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non
dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici
ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o
di altre Pubbliche Istituzioni, o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti
più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.
Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di
favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate
indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di Banca di Forlì nel contesto dei
rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica
Amministrazione (italiana o di altri paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, o con soggetti privati
(italiani o esteri), deve immediatamente riferire alla funzione interna competente per l’assunzione
dei conseguenti provvedimenti.
Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è, pertanto, riconducibile esclusivamente
a forme di comunicazione volte a esplicitare l’attività della Banca, a rispondere a richieste o ad atti
di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione della
Società su temi rilevanti.
A tal fine, la Banca di Forlì:
- opera, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli
interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando
atteggiamenti di natura collusiva;
- evita falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito
vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società ed evita destinazioni di fondi pubblici a finalità
diverse da quelle per cui si sono ottenuti;
- nella gestione diretta delle tesorerie delle P.A. la Banca segue i criteri di correttezza e
trasparenza sopraesposti e in alcuna misura autorizza i propri dipendenti / collaboratori a
derogare dalle regole contenute nel presente codice.
1.16 Sistema di controllo interno e modalità di attuazione del codice
1.16.1 Sistema di controllo interno
È politica della Banca diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza
dell'esistenza dei controlli e dall’assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo.
L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento
dell'efficienza aziendale. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a
indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle
leggi e delle procedure, proteggere i beni della Società e la salute/sicurezza delle persone, gestire
efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
Il sistema di controllo interno nel suo insieme deve ragionevolmente consentire:
- Il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure e del suddetto codice;
- Il rispetto delle strategie e delle politiche della Società;
- La tutela dei beni della Società, materiali e immateriali;
- L’efficacia e l’efficienza della gestione;
- L’attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne,
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della
struttura organizzativa; conseguentemente, tutti i collaboratori, nell'ambito delle funzioni svolte,
sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.
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1.16.2 Vigilanza sul Codice Etico e di comportamento
Ciascun Organo Aziendale, nell’ambito delle competenze ad esso assegnate dallo Statuto e dal
Regolamento Interno tempo per tempo vigente, presidia l’attuazione ed il rispetto del Codice.
Sono riconosciuti alle funzioni di Controllo dei Rischi, Compliance e Internal Audit nell’ambito delle
rispettive competenze, i seguenti compiti in merito all’attuazione del codice:
- monitorare l’applicazione del codice da parte dei soggetti interessati accogliendo eventuali
segnalazioni fornite dalle parti interessate interne ed esterne;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle politiche e procedure più rilevanti, allo scopo di
garantirne la coerenza con il codice.
1.17 Comunicazione e formazione
Il codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni mediante apposite
attività di comunicazione.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice, la funzione Settore Gestione del
Personale predispone e realizza, anche in base alle eventuali indicazioni della funzione di
Controllo dei Rischi, un piano periodico di comunicazione/formazione volto a favorire la
conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice. Le iniziative di formazione
possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.
1.17.1 Violazioni del codice
L’applicazione delle sanzioni disciplinari derivanti dall’inosservanza delle norme contenute nel
Codice, prescinde dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il
comportamento costituisca reato.
La Banca ha la facoltà di applicare, nel rispetto dell’iter procedurale previsto, i provvedimenti
disciplinari ritenuti più adeguati al caso concreto, non dovendo gli stessi, in considerazione della
loro autonomia, coincidere con le valutazioni di soggetti/autorità esterni.
Le modalità con cui vengono comminate le sanzioni dipendono dalla posizione ricoperta dal
soggetto interessato: dipendente, amministratore, sindaco o terze parti.
1.17.2 Dipendenti, terze parti
L’osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali previste sia per i dipendenti che per i collaboratori della Banca. Mentre per
i dipendenti la violazione delle suddette norme costituirà inadempimento delle obbligazioni
derivanti del rapporto di lavoro e illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in
ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, per i collaboratori tale violazione costituirà causa
di risoluzione del relativo contratto. La Banca si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza,
imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice. Per le
sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Codice trovano applicazione i
principi e le regole previsti nel Regolamento Disciplinare adottato dalla Banca in conformità al
CCNL applicato tempo per tempo presso la Banca.
1.17.3 Amministratori e Sindaci
Per le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Codice trovano
applicazione i principi e le regole previsti nella legislazione vigente (codice civile).
In caso di accertata violazione del codice le sanzioni a carico dei membri del Consiglio di
Amministrazione o del Collegio Sindacale sono disposte dall’Assemblea dei Soci.
1.17.4 Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori
Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partners, Fornitori in contrasto con le linee di
condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato
sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole
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contrattuali la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista,
fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti
alla Banca.
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