Massimo 12 giorni di lavoro consecutivo per i conducenti di autobus

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Massimo 12 giorni di lavoro consecutivo per i conducenti di autobus
Massimo 12 giorni di lavoro consecutivo per i conducenti di autobus
Il Parlamento Europeo ha approvato il 23 aprile a larga maggioranza degli emendamenti di
compromesso negoziati con il Consiglio in merito a un regolamento che aggiorna le norme
comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
Esso si applicherà - due anni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - ai trasporti
internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità Europea da
vettori stabiliti in uno Stato membro, con veicoli ivi immatricolati e che sono adatti e
destinati a trasportare più di nove persone, conducente compreso. Si applica inoltre agli
spostamenti a vuoto di questi veicoli in relazione con tali trasporti. Nel caso di un trasporto
da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, valgono le stesse regole che per il
trasporto merci.
Il regolamento fissa le norme sulla libera prestazione dei servizi, sulla licenza comunitaria e
l'accesso al mercato, sui servizi soggetti a autorizzazione e la relativa procedura, su quelli
occasionali non soggetti a autorizzazione, sul cabotaggio, sui controlli e sulle sanzioni e la
cooperazione tra gli Stati membri. Tra le altre cose, stabilisce che, qualora un servizio
internazionale di autobus esistente «comprometta gravemente l’esistenza di un servizio
comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio ... sulle tratte dirette
interessate», uno Stato membro potrà, con l’accordo della Commissione Europea, sospendere
o ritirare l’autorizzazione ad esercitare il servizio.
Un regolamento del 2006 (n. 561/2006) prescrive che i conducenti di autobus che viaggiano
all'estero devono prendere almeno un giorno di riposo ogni sei giorni. In taluni casi, ciò
obbliga i tour operator a impiegare due autisti per realizzare un viaggio, ripercuotendo i costi
supplementari sui passeggeri. A seguito di un accordo raggiunto con i rappresentanti del
settore, è stata concordata una modifica del regolamento, per reintrodurre la "regola dei
dodici giorni" che, derogando alla norma generale, dà facoltà di estendere appunto fino a
dodici giorni consecutivi il periodo durante il quale i conducenti possono lavorare nei viaggi
internazionali. Questa norma potrà applicarsi dal gennaio 2010.
Tuttavia, per poter beneficiare di questa estensione, occorre che il tragitto percorso riguardi
un solo viaggio e non viaggi diversi consecutivi. Inoltre, dopo il ricorso a tale deroga il
conducente dovrebbe usufruire di due regolari periodi di riposo settimanale, oppure di un
periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno
24 ore. La riduzione dovrà tuttavia essere compensata da un equivalente periodo di riposo
preso in blocco entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di
deroga. Inoltre, dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, vi dovranno
essere più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida dovrà essere ridotto. La
Commissione Europea dovrà inoltre sorvegliare con attenzione il ricorso a detta deroga al fine
di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare
controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto
dalla deroga non sia eccessivo. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà
anche elaborare una relazione in cui valuta le conseguenze per quanto riguarda la sicurezza
stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo riterrà opportuno, potrà presentare le relative
modifiche al regolamento.
Armonizzazione delle condizioni di esercizio delle imprese
Approvando con 601 voti favorevoli, 14 contrari e 20 astensioni un pacchetto di
emendamenti di compromesso negoziato col Consiglio dalla relatrice Silvia ÞICÃU (PSE, RO),
il Parlamento Europeo ha adottato un altro regolamento che aggiorna la disciplina
sull'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa. Questo si
applica - due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - a tutte le imprese
stabilite nella Comunità Europea che esercitano la professione di trasportatore su strada e a
quelle che intendono esercitarla. A meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si
applica invece alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada
esclusivamente con veicoli il cui peso a pieno carico ammissibile non supera 3,5 tonnellate
e/o la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h, né alle imprese che effettuano
esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o la cui attività
principale non contempla il trasporto di persone.
Il regolamento stabilisce i requisiti per
(sede, onorabilità, idoneità finanziaria
poi le norme per l'autorizzazione
amministrativa tra gli Stati membri e
documenti.
l'esercizio della professione di trasportatore su strada
e professionale) e le condizioni per soddisfarli. Fissa
e la sorveglianza, nonché per la cooperazione
sul riconoscimento reciproco degli attestati e di altri
Più in particolare, un'impresa dovrà essere fisicamente stabilita in uno Stato membro (ossia
avervi gli uffici) e essere capace di presentare i suoi documenti amministrativi alle autorità
nazionali competenti. Dovrà inoltre poter dimostrare dove, nello Stato membro, parcheggia i
veicoli inutilizzati. Questo vincolo ha lo scopo di porre fine alla pratica di registrare l'impresa
amministrativamente in uno Stato membro operando però principalmente in un altro.
Gli amministratori delle imprese e le imprese stesse, inoltre, non dovranno aver subito delle
sanzioni gravi nel campo del trasporto stradale. Un esame scritto obbligatorio, organizzato
dalle autorità competenti nazionali, dovrà inoltre essere sostenuto dai titolari al fine di
dimostrare le loro competenze. Infine, gli Stati membri dovranno istituire dei registri
elettronici che contengano, tra l'altro, informazioni relative alle finanze, la sede, la gestione
del personale e le eventuali infrazioni passate delle imprese. Come richiesto dai deputati,
questi registri dovranno essere interconnessi entro la fine del 2012, così da permettere alle
autorità competenti nazionali di consultare le informazioni su tutte le imprese che hanno la
sede in qualsiasi altro Stato membro dell'UE.