Come dedurre le perdite su crediti dai bilanci 2014

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Come dedurre le perdite su crediti dai bilanci 2014
17/11/2015
Come dedurre le perdite su crediti dai bilanci 2014 ­ FISCOeTASSE.com
Speciale (/articoli/lista?
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17/03/2015
Come dedurre le
perdite su crediti dai
bilanci 2014
di Rag. Lumia Luigia (/autore/scheda/id/82)
Un riepilogo dei criteri per la deducibilità
delle perdite su crediti: modesta entità,
crediti prescritti, crediti cancellati
Per il Codice Civile (art. 2426 n.8 C.C.) e il principio contabile Oic 15 , i crediti devono essere
valutati al presumibile valore di realizzo e le perdite devono essere dedotte allorquando e
nella misura in cui il recupero del credito appare difficile, anche in considerazione della sua
anzianita’ di scadenza.
Per il fisco invece occorre maggiore cautela. Il Tuir detta delle norme ben precise per stabilire
quando la perdita puo' considerarsi certa e quindi deducibile: vengono previste regole
particolari per i crediti di modesta entità, per i crediti prescritti e per i crediti che vengono
cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili.
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La deducibilità delle perdite su crediti e la verifica
dell'esistenza di elementi certi e precisi
In generale le perdite su crediti, la cui inesigibilità si è già manifestata, sono deducibili (art.
101 c. 5 Tuir) se la perdita risulta da elementi certi e precisi (es.: decreto ingiuntivo
negativo) e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, al ricorrere
delle quali il creditore è liberato dall’onere di provare la certezza e l’entità della perdita,
sempre per la parte che eccede il fondo di accantonamento fiscale 0,50% (art. 101 c. 5 Tuir).
Per la verifica dell’esistenza di elementi certi e precisi, come elementi probatori possiamo
avere:
- un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
- la persistente assenza del debitore ai sensi dell’art. 49 c..c. ;
- i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad
esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti
anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione
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economica e patrimoniale
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anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale
del debitore, assoluta e definitiva;
- la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di
recupero senza esito, che il debitore si trova nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva
situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata
l’instaurazione di procedure esecutive (lettera di un legale).
Gli elementi certi e precisi invece, per presunzione assoluta di legge, sono esistenti (quindi
la perdita si deduce fiscalmente), quando:
- se il debitore viene assoggettato a procedura concorsuale, dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento, dalla data del decreto che ordina la liquidazione coatta
amministrativa, che ammette alla procedura di concordato preventivo, che apre la procedura
di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e che omologa l’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex 182-bis LF.
L’apertura di una procedura concorsuale è sufficiente per il riconoscimento della perdita e
non richiede l’insinuazione del creditore nel fallimento del debitore (ma in tal caso non si
puo’ recuperare l’Iva).
Si ritiene piu’ corretto in base ai principi contabili svalutare l’intero importo del credito (imp.
+ Iva) anche se alla chiusura del fallimento si intende recuperare l’Iva emettendo NC art.
26/633: allora si rilevera’ una sopravvenienza attiva; ma e’ ammissibile anche la svalutazione
del solo imponibile.
La deducibilità delle perdite su crediti di modesta
entità
Se il credito e’ di modesta entita’ cioè
- inferiore a 2.500 Iva compresa per tutte le imprese
- inferiore a 5.000 euro Iva compresa per le imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro
ed è scaduto da oltre 6 mesi puo' essere portato in deduzione.
Resta sempre comunque possibile dedurre la perdita su un credito di importo non modesto o
non scaduto da più di sei mesi, laddove si dimostri l’irrecuperabilità definitiva dello stesso.
Ad esempio, la perdita si può considerare certa e precisa a seguito di un’infruttuosa diffida al
pagamento unitamente alla notizia di una serie di titoli protestati oppure della lettera del
legale che descrive i tentativi inutilmente esperiti per recuperare il credito.
Occorre considerare le posizioni per singolo credito e non per cliente, rispetto al quale è
possibile dedurre più perdite su differenti crediti (fatture), purché riferibili a rapporti giuridici
(vendite o prestazioni di servizi) distinti.
Deducibilità dei crediti prescritti
Per i crediti prescritti, la deducibilità è ammessa, indipendentemente dall’importo (art. 101 c.
5 Tuir); normalmente un credito si prescrive in 10 anni, se in questo periodo non sono
intervenuti atti interruttivi (articoli 2943 – 2945 del Codice civile).
È
opportuno
ricordare
che
l’Agenzia
Entrate
nella
circolare
26/2013
(http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11558-perdite-su-crediti-arrivano-ichiarimenti-dell-agenzia.html) ha affermato che si tratta di una norma con efficacia
interpretativa in quanto anche in precedenza la prescrizione era un evento che concretizzava
gli elementi certi e precisi che consentivano la deduzione della perdita.
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gli elementi certi e precisi che consentivano la deduzione della perdita.
Pertanto, ad avviso dell’Agenzia, tale evento rileva solo nel periodo in cui matura la
prescrizione con l’ulteriore conseguenza che nel 2014 potranno essere dedotti solo ed
esclusivamente i crediti il cui diritto si sia prescritto in tale anno.
La nuova formulazione dell’art. 101c.5 del Tuir ora prevede che esistano gli elementi certi e
precisi per la deduzione della perdita anche quando il diritto alla riscossione del credito sia
prescritto, indipendentemente dall’importo. Ne consegue che è possibile dedurre una
perdita su crediti, se certa e precisa, anche antecedentemente alla prescrizione ma non
oltre il periodo d’imposta in cui il diritto si prescrive, pena la violazione del principio di
competenza.
Pertanto, le perdite su crediti già prescritti in periodi d’imposta precedenti il 2014 non sono
più fiscalmente deducibili.
Deducibilità dei crediti cancellati dal bilancio in
applicazione dei principi contabili
La nuova formulazione dell’Oic 15 prevede che l’eliminazione dal bilancio dei crediti deve
essere fatta nel caso in cui venga meno il diritto a ricevere flussi finanziari e nel caso in cui
detto diritto di credito, unitamente ai rischi inerenti il credito stesso, venga trasferito a terzi.
Pertanto nel bilancio 2014 divengono automaticamente deducibili le perdite derivanti da
cessioni pro-soluto del credito, transazione col debitore (se motivata da difficoltà
finanziaria del debitore) o rinuncia al credito (in questo caso, per evitare che sia considerata
una liberalita’ indeducibile, è opportuno dimostrare le ragioni per le quali sono
economicamente svantaggiose azioni di recupero ma soprattutto la assenza di consistenza
patrimoniale in capo al venditore).
In aggiunta a quanto sopra sono in ogni caso deducibili le perdite su crediti derivanti da un
processo valutativo da cui risulti l’insolvenza definitiva del debitore e l’inconsistenza del suo
patrimonio. Tra gli elementi che possono dimostrare ciò si ricordano: decreto accertante la
irreperibilità del debitore, l’esito negativo di azioni esecutive, lettera del legale che con
idonea documentazione dia conto dei ripetuti tentativi di recupero senza esito.
Con la legge di stabilità 2014 è stata riconosciuta la piena deducibilità alle perdite su crediti
iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali, eliminando quindi la distinzione
prima posta tra principi contabili nazionali ed internazionali. E’ il caso ad es. delle cessioni
pro soluto del credito (effettuato anche a soggetti diversi dalle Banche), della rinuncia
all’incasso o della transazione, del decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi
abbiano rinunciato all’eredità : tutte situazioni, queste, alle quali il principio contabile OIC 15
connette la rilevazione di una perdita su crediti.
In questi casi sarà possibile procedere con la rilevazione della perdita su crediti, senza la
necessità di dimostrare gli elementi “certi e precisi”. A tal fine e’ comunque necessario che la
perdita sia transitata dal c/economico (anche come svalutazione) e che il credito sia stato
cancellato dal bilancio, ovvero svalutato se proprio non lo si vuole cancellare (V. Circ. 26/E).
(http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11558-perdite-su-crediti-arrivano-ichiarimenti-dell-agenzia.html)
Restano invece fuori dalla possibilità di deduzione ex lege, i piani di risanamento attestati ex
articolo 67della legge fallimentare, ancorché sia la presenza di un piano analitico che preveda
la soddisfazione parziale dei debiti, sia la presenza di atti transattivi con i debitori,
concretizzino gli elementi di certezza e precisione richiamati nell’articolo
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101 c. 5 del Tuir.
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concretizzino gli elementi di certezza e precisione richiamati nell’articolo 101 c. 5 del Tuir.
Perdite su crediti per affitti non riscossi
Si ricorda che gli affitti non riscossi per locazione di immobili commerciali vanno sempre
dichiarati tra i ricavi, nonostante l’eventuale intervenuto provvedimento di sfratto per
morosita’. Solo al verificarsi degli elementi certi e precisi di inesigibilita’ e’ possibile
spesarli a c/economico, di solito cio’ avviene alla cessazione del contratto.
Se si vuole spesarli prima come crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi, per la
verifica del superamento della soglia di € 2.500 va preso a riferimento il saldo complessivo
dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo di imposta.
Facendo un esempio, ipotizziamo che, al 31 dicembre 2013, risultino scaduti canoni di
locazione relativi ai mesi di maggio e giugno 2013 per complessivi 1.000 euro e che tali
crediti non risultino ancora incassati al 31 dicembre 2014. Se la perdita non è stata dedotta
nel 2013 (perché non imputata nel Conto economico chiuso al 31 dicembre 2013 né sotto
forma di perdita, né sotto forma di svalutazione), la stessa rimane deducibile nel 2014 e il
periodo di osservazione, per la verifica dei crediti di modesta entità alla data di chiusura del
bilancio 2014, sarà circostanziato all’intervallo tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
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