caminetti, stufe, stufe a pellet ecc conformita` dell`impianto

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caminetti, stufe, stufe a pellet ecc conformita` dell`impianto
INSTALLAZIONE
di
CAMINETTI, STUFE, STUFE A PELLET ECC
occorre la
CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO
Per LEGGE alla fine del lavoro l’installatore dovrà rilasciare la CONFORMITA’
DELL’IMPIANTO ai sensi della legge DM 37/08 tramite il “Modello della Dichiarazione di
Conformità degli Impianti” modificato con il DM 09-05-2010 pubblicato recentemente in
Gazzetta Ufficiale.
APPROFONDIMENTO
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, il 24-02-2010, ha precisato che i caminetti, le stufe a
legna e/o pellet,ecc. sono da considerare “ impianti termici”, di fatto li assimila agli impianti di
riscaldamento a gas in punto requisiti di sicurezza, l’installazione rientra nel DM 37/08 e quindi
per LEGGE occorre rilasciare la dichiarazione di conformità a fine installazione anche ai fini
dell’agibilità.
Il Ministero infatti scrive:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpBWlglq.pdf
“...... chiarimenti in merito alla giusta applicazione del DM 37/08 con riferimento all’attività di
installazione di caminetti e stufe.
Innanzi tutto occorre specificare che per “impianto termico” per riscaldamento, ai fini del
sopraccitato DM, si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di
calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aerazione e
ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore.....................
Quanto premesso, “l’impianto termico” di riscaldamento, qualunque ne sia la potenzialità,
entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo1. comma 2 lettera c)....................”
Perciò, per LEGGE, sia la costruzione delle canne fumarie, sia l’installazione dei caminetti,stufe
ecc, deve essere fatta da Ditte iscritte alla CCIA come da DM 37/08, articolo1. comma 2 lettera
c).....(anche se con le opportune limitazioni) e in particolare le canne fumarie devono essere
designate e avere la dichiarazione di conformità anche quando non hanno ancora l’apparecchio
allacciato in quanto parti di impianto termico ( vedi DM 37/07 allegato 1- legenda: punto7).
In base alla detta normativa:
• a partire dal 28 luglio 2010 la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli,
previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici) del D.M. 37/08;
• SI EFFETTUA UN UNICO DEPOSITO IN COMUNE (PRESSO SPORTELLO EDILIZIA
ED URBANISTICA).
Ai sensi dell'art. 11 del DM 37/2008 è previsto un unico deposito presso il Comune (Sportello
Edilizia ed Urbanistica),:
comma1
"...l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello
unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."
la copia destinata al Comune contiene anche i cosiddetti allegati obbligatori (previsti
esplicitamente dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 37/08):
• relazione con tipologie dei materiali utilizzati con materiali normalizzati ( CE ), per gli
apparecchi termici di seguito alcune Norme di prodotto.
UNI EN 13229 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido
Requisiti e metodi di prova
UNI EN 13240 Stufe a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova
UNI EN 12815 Termocucine a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova
UNI EN 14785 Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno Requisiti e metodi di prova
UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione
manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW. Parte 5: Terminologia,
requisiti, prove e marcatura UNI EN 12809 Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido
– Potenza termica
nominale non maggiore di 50 kW – Requisiti e metodi di prova
• progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 oppure schema di impianto realizzato con descrizione
funzionale ed effettiva dell’opera realizzata con la necessaria documentazione tecnica e il
richiamo ad osservanza e applicazione di Norme Tecniche.
Installazione CAMINETTI, STUFE A LEGNA O PELLET, CALDAIE, TERMOCUCINE, ecc.
con potenza < 35 kW alimentati a legna o pellets o biocombustibili solidi.
UNI 10683 Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi.
Requisiti di installazione (caminetti, stufe, caldaie a legna, cippato e pellet)
UNI 10412-2 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.
Requisiti specifici per impianti comprendenti generatori di calore alimentati
con combustibili solidi ( termocamini e caldaie a legna o pellet ecc)
Quindi il committente deve chiamare imprese in regola e pretendere la
conformità, anche per non far decadere la garanzia dell’apparecchio o
dell’impianto.
N.B.: Le imprese edili e quelle installatrici di stufe, caminetti, ecc. potranno iscriversi alla CCIA
..... alla lettera c....(con le opportune limitazioni) in quanto possono dimostrare di aver eseguito le
operazioni di installazione sia di caminetti, stufe ecc. sia di canne fumarie e/o camini negli anni
antecedenti.