decreto 1520 - allegato A
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Allegato A) DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA’ DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE A FAVORE DI DISOCCUPATI, LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE, LAVORATORI IN MOBILITA’, LAVORATORI IN MOBILITA’ IN DEROGA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO APPROVATO CON DECRETO N. 105/LAVFOR.FP DEL 20 GENNAIO 2012 1. Nel frontespizio delle Direttive, dopo la parola “integrazione” è aggiunta la parola “straordinaria”. 2. Al paragrafo 2.11 – Destinatari, lettera c), sono soppresse le parole “di cui alla legge n. 223/1991”. 3. Al paragrafo 3, il secondo capoverso e la tabella sono sostituite nel modo seguente: “La gestione finanziaria delle operazioni avviene con l’applicazione dei seguenti Costi unitari fissi – CUF – di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 29 marzo 2012: Tipologia formativa Qualificazione di base abbreviata Durata 1000 - 1200 ore di cui almeno il 30% stage Qualificazione superiore – Percorsi post 490 ore (250 ore aula e diploma 240 ore stage) Formazione permanente per gruppi omogenei 50 – 600 ore Formazione imprenditoriale 40 – 400 ore Formazione con modalità individuali A seconda del fabbisogno formativo Work experience Da 2 a 6 mesi con una media di 120 ore mensili Sul territorio regionale Sul territorio nazionale All’estero Allegato al decreto n. 1520/LAVFOR.FP del 4 aprile 2012 CUF CUF 1 - € 154,00 CUF 4 – € 152,00 CUF 2 - € 146,00 CUF 2 - € 146,00 CUF 10 - € 99,00 CUF 7 A - € 4,00 CUF 7 B - € 4,00 CUF 7 C - € 4,00 Pagina 1 di 3 In via generale il costo dell’operazione è pari al seguente prodotto: valore del CUF * numero ore attività in senso stretto. Il prodotto ottenuto viene imputato nella voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi. Con riferimento alle operazioni inerenti la tipologie formativa Qualificazione di base abbreviata, la determinazione del costo complessivo dell’operazione avviene nel modo seguente: euro 154,00 * numero ore attività in senso stretto al netto delle ore di stage. Con riferimento alle operazioni inerenti la tipologia formativa Qualificazione superiore – Percorsi post diploma, il costo dell’operazione, per la parte gestita con l’applicazione del CUF, si determina nel modo seguente: euro 152,00 * 250 (numero ore attività in senso stretto al netto delle ore di stage). Per quanto riguarda la parte relativa allo stage (240 ore) è previsto il riconoscimento ad ogni allievo di una indennità di euro 2,30/ora per ogni ora di effettiva presenza certificata sull’apposito registro che viene gestita a costi reali. Il costo relativo alla realizzazione della formazione d’aula viene imputato nella voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi; il costo relativo alle indennità di frequenza viene imputato nella voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all’utenza – del medesimo Piano dei costi. Con riferimento alle operazioni inerenti la tipologia formativa Work experience, il costo dell’operazione, per la parte gestita con l’applicazione del CUF, si determina nel modo seguente: euro 4,00 * numero ore attività in senso stretto (240 o 360 o 480 o 600 o 720) Per quanto concerne l’indennità a favore degli allievi, la gestione avviene a costi reali. Per ogni ora di effettiva presenza certificata sull’apposito registro è riconosciuta la seguente indennità di partecipazione: - work experience in FVG: euro 4,80/ora; work experience sul territorio nazionale: euro 7,00/ora; work experience all’estero: euro 9,30/ora. Il costo relativo alla applicazione del CUF viene imputato nella voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi; il costo relativo alle indennità di frequenza viene imputato nella voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all’utenza – del medesimo Piano dei costi. A modificazione di quanto previsto dal paragrafo 2 – Ulteriori costi ammissibili, lettera b), del documento “Programma specifico n. 18 – Piano d’azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati – Disciplina delle attività realizzabili – Integrazioni al documento approvato con decreto n. 3433/CULT.FP/2009 e successive modifiche e integrazioni”, con decreto n.12466/LAVFOR.FP/2010, si specifica che il riconoscimento delle indennità di partecipazione alle operazioni formative a favore degli allievi è limitato ai soli allievi disoccupati, in mobilità o in mobilità in deroga. Pertanto la suddetta lettera b) del paragrafo 2 del documento indicato è soppressa. Allegato al decreto n. 1520/LAVFOR.FP del 4 aprile 2012 Pagina 2 di 3 4. Con riferimento alla tabella del paragrafo 4.1 – Qualificazione di base abbreviata – la seconda riga è sostituita dalla seguente: Da 12 a 25 8 Da 4 a 17 5. Nella intitolazione del paragrafo 4.3, le parole “Operazioni di base” sono soppresse. 6. Al paragrafo 4.5 è aggiunto il seguente testo: “Con riferimento alle Work experience che si realizzano sul territorio nazionale o all’estero e, comunque, ad una distanza non inferiore a 200 chilometri dalla residenza dell’allievo, sono ammissibili le seguenti spese: - fino a euro 10,00 per ciascun pasto sul territorio nazionale; - fino a euro 15,00 per ogni pasto all’estero; - fino a due viaggi andata/ritorno al mese. E’ ammissibile l’utilizzo dei seguenti mezzi: - pullman; - treno (II^ classe) - aereo, per tratte non inferiori a 300 chilometri. I relativi costi, che sono gestiti a costi reali, fanno parte dell’operazione presentata dal soggetto attuatore ai sensi di quanto previsto dal documento approvato con decreto n.12466/LAVFOR.FP/2010, in precedenza menzionato. 7. Dopo il paragrafo 4.6 è inserito il seguente paragrafo: “4.7 Disposizioni trasversali inerenti le operazioni formative di carattere non individuale Con riferimento alle operazioni formative di carattere non individuale, nella presentazione delle operazioni medesime il soggetto attuatore deve prevedere un numero di allievi da formare almeno pari al numero minimo stabilito dal documento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.514 del 29 marzo 2012 (vedi tabella del paragrafo 7.2 di detto documento, colonna “Numero minimo di allievi ammessi all’operazione”). Il mancato rispetto di tale previsione è causa di esclusione dell’operazione dalla valutazione. Al fine di garantire la prioritaria aspettativa degli allievi a vedere soddisfatto il fabbisogno formativo espresso, il soggetto attuatore deve avviare l’operazione anche se il numero di allievi che effettivamente partecipano all’attività in senso stretto è inferiore a quello previsto dall’operazione e, eventualmente, anche a quello minimo previsto dalle suddetto documento di cui alla DGR 514/2012. In tale eventualità ed ove ne ricorrano le condizioni, si applicano i principi di trattamento del CUF indicati al menzionato paragrafo 7.2. Allegato al decreto n. 1520/LAVFOR.FP del 4 aprile 2012 Pagina 3 di 3