2 settembre 2015

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2 settembre 2015
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2 settembre 2015
NASPI, ulteriori chiarimenti
In questo numero:
Circolare INPS 142/2015
Dopo la circolare 94 del 12 maggio, INPS torna sul decreto
legislativo 22/2015 per fornire chiarimenti di carattere
amministrativo-operativo su aspetti specifici non disciplinati
dalla nuova norma.
La circolare affronta infatti diverse questioni, risolvendo alcuni
dubbi interpretativi e rivedendo precedenti indicazioni
restrittive.
Rifiuto di proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.
Decadenza: perde la NASPI chi non accetta una
occupazione in un luogo distante non più di 50 km dalla
residenza del lavoratore o chi rifiuta un posto di lavoro
raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici.
Viceversa la decadenza dalla prestazione non interviene se
le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si
svolgono in luogo distante più di 50 km o raggiungibile in più
di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Risoluzione consensuale: si ha diritto alla NASPI anche in caso
di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione
consensuale per il rifiuto del lavoratore al trasferimento ad
altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla
residenza e/o raggiungibile in 80 o più minuti con i mezzi
pubblici.
Licenziamento con accettazione offerta conciliazione oppure
per motivi disciplinari
il lavoratore ha diritto alla NASPI anche in caso di
licenziamento con accettazione della conciliazione
economica offerta dal datore di lavoro (prevista dal DLgs
23/2015 che ha introdotto i contratti a tutele crescenti), così
come il diritto è confermato quando il lavoratore viene
licenziato per motivi disciplinari.
Segue a pag.2
NASpI, ulteriori
chiarimenti: circolare
INPS 142/2015
pag.1-2-3-4
Stipulati nuovi accordi di
sicurezza sociale
pag.4
Periodi neutri anche la CIG in deroga a zero ore, l’aspettativa
sindacale legge 300, il lavoro in paesi esteri non convenzionati
Requisito contributivo
tredici settimane di contribuzione contro la
disoccupazione negli ultimi quattro anni
precedenti l’inizio della disoccupazione.
Periodi non utili (neutri) al perfezionamento
del requisito
Se all’interno del quadriennio si rinvengono
periodi da neutralizzare, il periodo va
ampliato in misura pari alla durata
dell’evento neutro. Qualora nel quadriennio
così ampliato si rinviene un’ulteriore evento
neutro, il quadriennio dovrà essere
ulteriormente ampliato in misura pari alla
durate dell’evento trovato.
Il procedimento di ampliamento del
periodo in cui ricercare le 13 settimane, si
protrae fino alla ricostruzione di un periodo
di 48 mesi (4 anni) al netto degli eventi
neutri.
Quali sono i periodi neutri?
La circolare INPS n° 94 aveva elencato i
periodi coperti da contribuzione figurativa
non considerati utili, in quanto non coperti
da contribuzione effettiva e quindi da
considerare neutri ai fini della ricerca del
requisito contributivo: malattia e infortunio
sul lavoro nel caso non vi sia integrazione
della retribuzione da parte del datore di
lavoro (ovviamente nel rispetto del
minimale retributivo); cassa integrazione
straordinaria e ordinaria con sospensione
dell'attività a zero ore; assenze per permessi
e congedi fruiti dal lavoratore che sia
coniuge convivente, genitore, figlio
convivente, fratello o sorella convivente di
soggetto con handicap in situazione di
gravità.
A questi la circolare 142 aggiunge altri
periodi non utili che si possono
neutralizzare:
 Periodi di CIG in deroga con
sospensione a zero ore

Periodi di aspettativa sindacale (art
31 legge 300/70)
 Periodi di lavoro all’estero in paesi
non convenzionati
Requisito lavorativo
Trenta giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo nei
dodici mesi che precedono l’inizio del
periodo di disoccupazione.
Periodi neutri: anche per questo requisito si
applicano gli stessi criteri descritti prima per
la neutralizzazione dei periodi non utili.
Gli eventi da considerare periodi neutri sono
gli stessi a cui si aggiungono i periodi di
malattia con integrazione da parte del
datore di lavoro, nonché i periodi di
assenza dal lavoro per maternità
obbligatoria, se all'inizio dell'astensione
risulta già versata o dovuta contribuzione,
ed i periodi di congedo parentale purché
regolarmente indennizzati e intervenuti in
costanza di rapporto di lavoro, ove si
verifichino o siano in corso nei dodici mesi
che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari
Il requisito delle 30 gg di effettivo lavoro nei
12 mesi precedenti l’evento di
disoccupazione è soddisfatto con un
minimo di 5 settimane di lavoro con un
minimo di 24 ore di lavoro per ognuna
delle 5 settimane (24x5= 120 ore).
Naspi o Mobilità?
Era uno dei dubbi che avevamo.
Mobilità e NASpI hanno una genesi diversa
e requisiti oggettivi e soggettivi diversi.
Per questo motivo INPS esclude la possibilità
per il lavoratore, in possesso dei requisiti
previsti sia per l’una che per l’altra
prestazione, di optare tra la prestazione di
mobilità e la prestazione di disoccupazione
Naspi.
Il lavoratore licenziato a seguito di
procedura di licenziamento collettivo ai
sensi della legge 223/1991 da azienda
rientrante nel campo di applicazione della
CIGS, potrà unicamente, in presenza di tutti
i requisiti di legge, chiedere l’indennità di
mobilità.
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INCA INFormazione – N.84
Il lavoratore che abbia perduto
involontariamente la propria occupazione a
seguito di licenziamento individuale o con
accettazione dell’offerta di conciliazione
oppure con risoluzione consensuale,
nonché per dimissione per giusta causa,
potrà unicamente chiedere, in presenza di
tutti i requisiti di legge, l’indennità NASpI.
Al fine di evitare errori nella presentazione
delle domande, in ambedue le fattispecie,
INPS, inserirà nella procedura informatica,
un avviso riferito alla tipologia di prestazione
che può essere richiesta in base alla
tipologia di licenziamento.
Indennità NASpI e inizio nuova attività
lavorativa.
Lavoro accessorio e Indennità NASpI
Il decreto legislativo 81/2015 (Testo unico
tipologie contrattuali) ha apportato
modifiche al lavoro accessorio (voucher)
innalzando a 7.000 € il compenso massimo
conseguibile dal lavoratore dalla totalità
dei committenti. Rimane invece inalterato il
compenso massimo conseguibile dal
lavoratore da ciascun singolo committente,
imprenditore e professionisti (2.000 €).
Vista la conferma, prevista dal decreto
legislativo anche per il 2015, della possibilità
di cumulare i compensi derivanti dal lavoro
accessorio, reso in tutti i settori produttivi, nel
limite massimo annuo di 3.000 € (anno civile)
con le prestazioni di sostegno al reddito o di
integrazione salariale, la circolare INPS ne
ribadisce la suddetta completa
cumulabilità.
Per compensi da lavoro accessorio che
superano il limite dei 3.000 € e fino a 7.000 €,
la NASpI sarà ridotta di un importo pari
all’80% del compenso.
Il percettore di indennità NASpI deve
comunicare ad INPS, entro un mese
dall’inizio dell’attività di lavoro accesorio, o
se questa era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda di NASpI, il
compenso presuntivo derivante dall’attività
lavorativa.
Lavoro intermittente e indennità NASpI
Anche il lavoro intermittente è stato rivisitato
dal già citato DLgs 81: il lavoro intermittente
è un contratto di lavoro dipendente che
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può essere a tempo determinato o
indeterminato.
Sono previste due tipologie di lavoro
intermittente e conseguentemente due
modalità di interazione con l’indennità di
disoccupazione.
Il lavoratore titolare di Naspi che si rioccupa

con un contratto di lavoro intermittente con
obbligo di risposta alla chiamata, con diritto
alla indennità di disponibilità, quindi con
garanzia di una retribuzione continuativa,
ha diritto al cumulo della prestazione di
disoccupazione con il reddito da lavoro,
comprensivo dell’indennità di disponibilità,
se non superiore a 8.000 €, limite per il
mantenimento dello stato di
disoccupazione.
 con un contratto di lavoro intermittente
senza obbligo di risposta alla chiamata e
quindi senza diritto all’indennità di
disponibilità, avrà sospesa l’indennità di
disoccupazione per le sole giornate di
effettiva prestazione lavorativa. Durante i
periodi interni al contratto, privi di
prestazione lavorativa, l’indennità potrà
essere riconosciuta. Rimane comunque
fermo il limite massimo di 8.000 € per il
mantenimento dello stato di
disoccupazione.
Rimangono comunque applicabili, nel caso
di rioccupazione con lavoro intermittente,
oltre al cumulo, anche gli istituti della
sospensione, riduzione e decadenza della
prestazione.
Indennità di disoccupazione e diritto a
pensione
Con precedente circolare, n°180/2014, INPS
aveva dato istruzioni in merito alla fruizione
delle indennità ASpI e Mini-ASPI in caso di
raggiungimento dei requisiti per il diritto a
pensione.
Indicazioni restrittive vennero date riguardo
al raggiungimento dei requisiti per il diritto
all’opzione donna: l’esercizio della facoltà
di opzione escludeva in modo retroattivo il
diritto alla lavoratrice all’ASpI e alla MiniASpI anche se già percepiti integralmente
prima della domanda di opzione. Le
indennità potevano essere erogate non
oltre l’apertura della prima finestra utile per
la decorrenza della pensione, anche se la
domanda veniva presentata
successivamente (a finestra aperta).
segue a pag.4
INCA INFormazione – N.84
Idem per le pensioni in regime di
totalizzazione, o in regime di convenzioni
internazionali.
Questa interpretazione ha causato revoche
delle indennità con comunicazioni di
indebito. Nel merito si è attivato contenzioso
contro INPS.
Con la presente circolare dopo aver
acquisito anche il concorde parere del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
si chiarisce che “nei casi in cui l’esercizio di
una facoltà di legge (es. opzione per il
regime sperimentale donna, totalizzazione,
ricongiunzione o totalizzazione di periodi
contributivi esteri ) comporti il
perfezionamento del diritto a pensione ad
un momento antecedente all’esercizio della
facoltà, ma consenta di ottenere la
pensione solo con decorrenza successiva
all’esercizio delle predette facoltà, è
possibile fruire dell’indennità di
disoccupazione ASpI e mini-ASpI e Naspi
fino alla prima decorrenza utile successiva
all’esercizio delle predette facoltà.”
La circolare tratta in modo approfondito
anche del procedimento di calcolo per
determinare la durata della prestazione, del
rapporto tra la fruizione dell’indennità NASpI
e il Servizio civile nazionale, il lavoro in Stati
esteri, le cariche publliche elettive e non.
Su tali aspetti, per i necessari
approfondimenti si rinvia alla circolare
medesima.
Per approfondimenti vedi anche circolare
INCA n°93 del 6 agosto 2015
Accordi di sicurezza
sociale
Italia con Canada, Giappone, Israele
e Turchia
Il parlamento italiano, dopo alcuni anni dalla
stipula, ha ratificato gli Accordi di Sicurezza
Sociale sottoscritti tra ITALIA e alcuni paesi
extraeuropei come il Canada, il Giappone,
Israele e dell’area europea come la Turchia,
Dopo l’entrata in vigore dovranno essere
emanati gli accordi amministrativi.
Per Canada e Israele, gli accordi
modificano e sostituiscono quelli
precedenti, così come l’accordo con la
Turchia sostituisce la Convenzione Europe di
Sicurezza Sociale sottoscritta sia da Italia
che dalla Turchia stessa.
Assoluta novità è invece l’accordo con il
Giappone.
Aspetto comune agli accordi con Canada,
Israele e Turchia è il requisito minimo
contributivo richiesto per la totalizzazione
della contribuzione ai fini del diritto alle
prestazioni previdenziali: sono richieste 52
settimane, requisito comune a molti accordi
e convenzioni bilaterali.
Negli accordi citati, nel caso il requisito di 52
settimane in uno Stato non sia perfezionato,
quindi non ci sarebbe diritto ad alcuna
prestazione in questo Stato, le settimane
inferiori alle 52 saranno valutate dall’altro
Stato per il diritto e la misura delle sue
prestazioni pensionistiche, al
raggiungimento dei limiti di età previsti nel
primo Stato
Per un approfondimento sui singoli accordi
si rinvia alla circolare di INCA nazionale del
29 Luglio 2015.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
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