09 dicembre 2015

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09 dicembre 2015
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09 dicembre 2015
NASpI-ulteriori chiarimenti
In questo numero:
Circolare INPS 194 del 27 novembre 2015
INPS con la circolare 194 fornisce indicazioni in merito alle
disposizioni, che incidono sulla disciplina della indennità
NASpI, contenute nei Decreti legislativi n. 148 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro) e n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive), entrati in vigore il 24 settembre 2015
Durata massima NASpI.
L’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo
n.22 del 2015, dispone il prolungamento strutturale della
durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi
(anziché i 18 previsti dal d.lgs. 22/2015) anche per gli eventi di
disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017
(vedi NL 88/2015).
Stagionali settore turismo e terme
Lo stesso decreto disciplina, all’art. 43 comma 4, la modalità
di calcolo della durata della indennità NASpI relativamente ai
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,
con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si
verificheranno entro il 31 dicembre 2015.
Nel caso la durata della Naspi , calcolata con le normali
modalità fosse inferiore a 6 mesi, non si scomputeranno i
periodi che hanno dato luogo a eventuali prestazioni di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI
2012 fruite negli ultimi quattro anni. La durata della NASpI così
determinata non potrà comunque essere superiore a 6 mesi.
(Vedi NL 88/2015).
segue a pag.2
NASpI, ulteriori
chiarimenti: circolare
INPS 194/2015
pag.1-2-3
Il congedo parentale Nel
CCNL degli Studi
Professionali
pag.4
Notizie in breve
pag.4
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: requisito 30
giornate di effettivo lavoro soddisfatto con 5 settimane di
contributi negli ultimi 12 mesi
La circolare riporta la classificazione ISTAT
(tabella Ateco 2007) delle attività inerenti i
settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali.
Stato di disoccupazione
Il decreto legislativo n.150 del 2015
introduce invece, all’art. 19, una nuova
definizione di stato di disoccupazione e
prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei
meccanismi di condizionalità delle
prestazioni a sostegno del reddito,
comprese l’indennità NASpI e l’indennità
DIS-COLL, prevedendo una partecipazione
attiva del disoccupato alle politiche poste
in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate
alla rioccupazione. L’art. 20 introduce inoltre
il patto di servizio personalizzato - stipulato
dal disoccupato con il Centro per l’impiego
- quale strumento di supporto finalizzato alla
ricerca di una nuova occupazione sulla
base del profilo personale di occupabilità,
determinato secondo le metodologie di
profilazione degli utenti definite dall’ANPAL
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro).
Stato di disoccupazione: si considerano
disoccupati i lavoratori privi di impiego che
dichiarano la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle
misure di politica attiva del lavoro
concordate con il centro per l’impiego.
Sono previste due diverse modalità di
presentazione della dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro (DID):

Registrazione al portale nazionale delle
politiche del lavoro (ANPAL), oppure

Presentazione della domanda di
indennità di disoccupazione in ambito
ASpI, indennità di disoccupazione NASpI
e indennità DIS-COLL
Limiti di reddito per mantenimento stato di
disoccupazione
La circolare affronta la questione al punto 6
(Abrogazioni e norme di coordinamento).
L’art. 34, comma 3, del DLgs 150, in materia
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di cumulabilità delle prestazioni di
disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i
redditi da lavoro subordinato,
parasubordinato e autonomo, elimina il
richiamo alla conservazione dello stato di
disoccupazione contenuto nel DLgs
22/2015, al comma 3 dell’art.9 (lavoratore
con due o più rapporti di lavoro a tempo
parziale) , al comma 1 dell’art.10
(Compatibilità con lo svolgimento di attività
lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale ) e al comma 12 dell’art.15 (Dis-Coll).
La nuova formulazione definisce i limiti di
reddito, euro 8.000 per il lavoro subordinato
e parasubordinato e euro 4.800 per il lavoro
autonomo, ai fini della sola cumulabilità
delle prestazioni con i redditi da lavoro.
INPS, pur in assenza di espressa previsione
normativa , estende questa interpretazione
anche al cumulo della NASpI con il reddito
da lavoro subordinato in caso di
rioccupazione del percettore di indennità di
disoccupazione (comma 2 dell’art.9
compatibilità con il rapporto di lavoro
subordinato -Dlgs 22/2015).
Rimane quindi irrisolto il disallineamento,
che già avevamo sollevato su queste
pagine, tra la nuova definizione dello Stato
di disoccupazione (art 19 del DLgs 150), che
non contiene alcun riferimento a limiti di
reddito, con le previsioni del DLgs 22/2015
all’art.11 (decadenza della Naspi al venir
meno dello stato di disoccupazione) e con
la cumulabilità tra le indennità di
disoccupazione e i redditi da lavoro
prevista dagli articoli 9, 10 e 15, commi
citati, dello stesso decreto.
Patto di servizio personalizzato
il beneficiario delle suddette prestazioni di
disoccupazione, ancora privo di
occupazione, è tenuto a contattare il
centro per l’impiego entro il termine di 15
giorni dalla data di presentazione della
domanda di prestazione ai fini della stipula
del patto di servizio personalizzato.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N.98
Condizionalità alla fruizione della NASpI
Col nuovo approccio contenuto nel Jobs
Act si intende sostenere economicamente
chi si trova in difficoltà, ma anche inserire il
lavoratore momentaneamente
disoccupato in un percorso che lo
reintroduca nel mondo del lavoro: questo
richiede una partecipazione più attiva del
lavoratore rispetto al passato. Ecco perchè I
titolari di NASPI, DISS-COLL, mobilità sono
soggetti a sanzioni in caso di mancata
presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni o agli
appuntamenti disposti dal Centro per
l’impiego oppure alla mancata
partecipazione alle iniziative di
orientamento al lavoro, di carattere
formativo o di riqualificazione. Si tratta di
decurtazioni di parte o di tutta la l’indennità
fino alla decadenza dalla prestazione e
dallo stato di disoccupazione, misura
estrema che interesserà anche chi non
accetta un’offerta di lavoro congrua in
assenza di giustificato motivo
Per un approfondimento sullo Stato di
disoccupazione, sul patto di servizio e sulle
condizioni per la fruizioni delle prestazioni a
sostegno del reddito, si rinvia alle NL
InFormazione n°89 e n°92 dell’ottobre 2015.
NASpI: Perfezionamento del requisito
lavorativo
(30 giornate di effettivo lavoro= 5 settimane
di contributi).
Nella presente circolare INPS cambia la
precedente rigida impostazione (circolare
142/2015) per le modalità di accertamento
del requisito lavorativo di accesso
all’indennità NASpI da applicarsi ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari.
Come si ricorderà la circolare 142 per i
lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari aveva previsto che il requisito delle
30 gg di effettivo lavoro nei 12 mesi
precedenti l’evento di disoccupazione
fosse soddisfatto con un minimo di 5
settimane di lavoro con un minimo di 24
ore di lavoro per ognuna delle 5 settimane
(24x5= 120 ore).questa restrittiva
interpretazione di fatto escludeva dal diritto
le lavoratrici che hanno un orario di lavoro
inferiore alle 24 ore settimanali.
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Grazie anche alle pressioni esercitate da
INCA, Inps ha cambia impostazione:
quando nei dodici mesi di osservazione per
la ricerca del requisito delle 30 giornate di
effettivo lavoro sono presenti - secondo le
ordinarie modalità di accredito della
contribuzione nella gestione lavoratori
domestici sopra descritte - almeno 5
settimane di contributi, il requisito delle 30
giornate si intende soddisfatto.
Esempio: 80 ore lavorate nel
trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione
arrotondate a 4. Ai fini della verifica del
requisito lavorativo si calcolerà il numero di
settimane lavorate in ciascun trimestre
solare, sulla base dei versamenti contributivi
effettuati dal datore di lavoro o dai datori di
lavoro se il lavoratore aveva in essere più
rapporti lavorativi.
Anche per i lavoratori a domicilio, lavoratori
con periodi di lavoro all’estero, lavoratori
interessati da neutralizzazione e
conseguente contribuzione risalente ad
anni lontani (situazioni in cui Uniemens non
riporta i gg lavorati), si considera soddisfatto
il requisito delle 30 giornate di lavoro
effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi
precedenti la cessazione del rapporto di
lavoro, 5 settimane di contribuzione.
Calcolo durata della NASpI: fruizione di
Mobilità e Mobilità in deroga nel
quadriennio
Anche questo è un chiarimento importante.
I periodi di contribuzione necessari per il
diritto all’Indennità di mobilità e indennità di
mobilità in deroga fruite nel quadriennio di
osservazione, possono essere presi in
considerazione ai fini della determinazione
della durata della indennità NASpI e,
pertanto, non devono essere “detratti” quali
periodi che hanno già dato luogo ad
erogazione di prestazioni di
disoccupazione.
I periodi, nel quadriennio di osservazione
per l’accesso alla NASpI, interessati da
Contratti di solidarietà a zero ore, sono
invece considerati neutri sia ai fini del
requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro,
che di quello delle 13 settimane di
contribuzione.
INCA INFormazione – N.98
Congedo parentale
Il CCNL degli studi professionali ne
migliora la normativa
Il Ccnl degli studi, operativo dal 1° aprile
2015 (quindi prima ancora dell’entrata in
vigore del decreto legislativo 80/15),
disciplina, l’articolazione del congedo
parentale, usufruito anche in modalità
oraria.
Stabilisce che i destinatari del permesso a
ore possono essere indifferentemente sia i
lavoratori a tempo pieno, sia quelli con
contratto part-time.
Il lavoratore che intenda avvalersi del
congedo in modalità oraria dovrà
comunicare la propria volontà al datore di
lavoro con almeno 15 giorni di preavviso (in
assenza di disciplina collettiva la norma lo
fissa in 2 giorni), indicando il numero di mesi
di congedo parentale, l’arco temporale
entro il quale le ore di congedo saranno
godute (inizio e fine) e la programmazione
mensile delle stesse che dovrà essere
concordata con il datore di lavoro,
compatibilmente con le esigenze
organizzative.
Inoltre, non sono ammissibili richieste che
prevedano l’effettuazione di prestazioni
lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.
Definiti anche i criteri di conteggio
dell’indennità economica prevista dalla
legge, da erogare per ogni ora di congedo:
questo va effettuato prendendo come
base di computo il divisore mensile
contrattuale di 170 ore.
L’aspetto migliorativo più evidente riguarda
il cumulo tra congedo in modalità oraria e
altri permessi o riposi.
I lavoratori a cui è applicato il Ccnl degli
studi potranno cumulare il congedo a ore
con i permessi per allattamento.
Su tale cumulabilità, come si ricorderà, INPS
ha emanato un recente messaggio (6704
del 3 novembre- si veda la NL n° 94 dell’11
novembre) chiarendo, appunto, che la
contrattazione collettiva può
legittimamente fissare criteri di cumulabilità
differenti e migliorativi rispetto a quelli
definiti dalla norma.
Notizie in breve
Ancora modifiche ai Lavori socialmente utili
La Gazzetta Ufficiale del 30 novembre,
pubblica la Legge 29 Novembre 2015 n. 189
di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge 1 ottobre 2015 n. 154. Nel
testo di conversione è stato inserito un
emendamento che riguarda i Lavori
socialmente utili.
Come si ricorderà il DLgs 150/2015 all’art.26
aveva introdotto modifiche alla disciplina
dei lavori socialmente utili, a far data dal 24
settembre: gli LSU, sono riservati ai lavoratori
in integrazione salariale con esclusione dei
lavoratori in mobilità.
Gli stessi continuano a svolgere LSU solo se
in corso alla data di entrata in vigore del
decreto 150.
Sul significato del termine in corso ci sono
state diverse interpretazioni.
Ora la nuova formulazione (Il testo
dell’emendamento non è privo di
ambiguità, accoglie le richieste delle
amministrazioni comunali e consente la
prosecuzione dei progetti di LSU, che
vedono coinvolti i lavoratori in mobilità,
iniziati prima della data di avvio della
“Convenzione” Regioni-ANPAL (si parla di
Febbraio 2016).
Attenzione, ciò che resta in vigore non sono
i “progetti” ma le norme di legge (prima
abrogate) che li consentono.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI)
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A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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