09 dicembre 2015
Transcript
09 dicembre 2015
98 09 dicembre 2015 NASpI-ulteriori chiarimenti In questo numero: Circolare INPS 194 del 27 novembre 2015 INPS con la circolare 194 fornisce indicazioni in merito alle disposizioni, che incidono sulla disciplina della indennità NASpI, contenute nei Decreti legislativi n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), entrati in vigore il 24 settembre 2015 Durata massima NASpI. L’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, dispone il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi (anziché i 18 previsti dal d.lgs. 22/2015) anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 (vedi NL 88/2015). Stagionali settore turismo e terme Lo stesso decreto disciplina, all’art. 43 comma 4, la modalità di calcolo della durata della indennità NASpI relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015. Nel caso la durata della Naspi , calcolata con le normali modalità fosse inferiore a 6 mesi, non si scomputeranno i periodi che hanno dato luogo a eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. La durata della NASpI così determinata non potrà comunque essere superiore a 6 mesi. (Vedi NL 88/2015). segue a pag.2 NASpI, ulteriori chiarimenti: circolare INPS 194/2015 pag.1-2-3 Il congedo parentale Nel CCNL degli Studi Professionali pag.4 Notizie in breve pag.4 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: requisito 30 giornate di effettivo lavoro soddisfatto con 5 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi La circolare riporta la classificazione ISTAT (tabella Ateco 2007) delle attività inerenti i settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Stato di disoccupazione Il decreto legislativo n.150 del 2015 introduce invece, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce inoltre il patto di servizio personalizzato - stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego - quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). Stato di disoccupazione: si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Sono previste due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID): Registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro (ANPAL), oppure Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL Limiti di reddito per mantenimento stato di disoccupazione La circolare affronta la questione al punto 6 (Abrogazioni e norme di coordinamento). L’art. 34, comma 3, del DLgs 150, in materia 2 di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, elimina il richiamo alla conservazione dello stato di disoccupazione contenuto nel DLgs 22/2015, al comma 3 dell’art.9 (lavoratore con due o più rapporti di lavoro a tempo parziale) , al comma 1 dell’art.10 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ) e al comma 12 dell’art.15 (Dis-Coll). La nuova formulazione definisce i limiti di reddito, euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e euro 4.800 per il lavoro autonomo, ai fini della sola cumulabilità delle prestazioni con i redditi da lavoro. INPS, pur in assenza di espressa previsione normativa , estende questa interpretazione anche al cumulo della NASpI con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione (comma 2 dell’art.9 compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato -Dlgs 22/2015). Rimane quindi irrisolto il disallineamento, che già avevamo sollevato su queste pagine, tra la nuova definizione dello Stato di disoccupazione (art 19 del DLgs 150), che non contiene alcun riferimento a limiti di reddito, con le previsioni del DLgs 22/2015 all’art.11 (decadenza della Naspi al venir meno dello stato di disoccupazione) e con la cumulabilità tra le indennità di disoccupazione e i redditi da lavoro prevista dagli articoli 9, 10 e 15, commi citati, dello stesso decreto. Patto di servizio personalizzato il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. Segue a pag.3 INCA INFormazione – N.98 Condizionalità alla fruizione della NASpI Col nuovo approccio contenuto nel Jobs Act si intende sostenere economicamente chi si trova in difficoltà, ma anche inserire il lavoratore momentaneamente disoccupato in un percorso che lo reintroduca nel mondo del lavoro: questo richiede una partecipazione più attiva del lavoratore rispetto al passato. Ecco perchè I titolari di NASPI, DISS-COLL, mobilità sono soggetti a sanzioni in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti disposti dal Centro per l’impiego oppure alla mancata partecipazione alle iniziative di orientamento al lavoro, di carattere formativo o di riqualificazione. Si tratta di decurtazioni di parte o di tutta la l’indennità fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, misura estrema che interesserà anche chi non accetta un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo Per un approfondimento sullo Stato di disoccupazione, sul patto di servizio e sulle condizioni per la fruizioni delle prestazioni a sostegno del reddito, si rinvia alle NL InFormazione n°89 e n°92 dell’ottobre 2015. NASpI: Perfezionamento del requisito lavorativo (30 giornate di effettivo lavoro= 5 settimane di contributi). Nella presente circolare INPS cambia la precedente rigida impostazione (circolare 142/2015) per le modalità di accertamento del requisito lavorativo di accesso all’indennità NASpI da applicarsi ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Come si ricorderà la circolare 142 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari aveva previsto che il requisito delle 30 gg di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione fosse soddisfatto con un minimo di 5 settimane di lavoro con un minimo di 24 ore di lavoro per ognuna delle 5 settimane (24x5= 120 ore).questa restrittiva interpretazione di fatto escludeva dal diritto le lavoratrici che hanno un orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali. 3 Grazie anche alle pressioni esercitate da INCA, Inps ha cambia impostazione: quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto. Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4. Ai fini della verifica del requisito lavorativo si calcolerà il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi. Anche per i lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione risalente ad anni lontani (situazioni in cui Uniemens non riporta i gg lavorati), si considera soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione. Calcolo durata della NASpI: fruizione di Mobilità e Mobilità in deroga nel quadriennio Anche questo è un chiarimento importante. I periodi di contribuzione necessari per il diritto all’Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione, possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. I periodi, nel quadriennio di osservazione per l’accesso alla NASpI, interessati da Contratti di solidarietà a zero ore, sono invece considerati neutri sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione. INCA INFormazione – N.98 Congedo parentale Il CCNL degli studi professionali ne migliora la normativa Il Ccnl degli studi, operativo dal 1° aprile 2015 (quindi prima ancora dell’entrata in vigore del decreto legislativo 80/15), disciplina, l’articolazione del congedo parentale, usufruito anche in modalità oraria. Stabilisce che i destinatari del permesso a ore possono essere indifferentemente sia i lavoratori a tempo pieno, sia quelli con contratto part-time. Il lavoratore che intenda avvalersi del congedo in modalità oraria dovrà comunicare la propria volontà al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso (in assenza di disciplina collettiva la norma lo fissa in 2 giorni), indicando il numero di mesi di congedo parentale, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno godute (inizio e fine) e la programmazione mensile delle stesse che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative. Inoltre, non sono ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere. Definiti anche i criteri di conteggio dell’indennità economica prevista dalla legge, da erogare per ogni ora di congedo: questo va effettuato prendendo come base di computo il divisore mensile contrattuale di 170 ore. L’aspetto migliorativo più evidente riguarda il cumulo tra congedo in modalità oraria e altri permessi o riposi. I lavoratori a cui è applicato il Ccnl degli studi potranno cumulare il congedo a ore con i permessi per allattamento. Su tale cumulabilità, come si ricorderà, INPS ha emanato un recente messaggio (6704 del 3 novembre- si veda la NL n° 94 dell’11 novembre) chiarendo, appunto, che la contrattazione collettiva può legittimamente fissare criteri di cumulabilità differenti e migliorativi rispetto a quelli definiti dalla norma. Notizie in breve Ancora modifiche ai Lavori socialmente utili La Gazzetta Ufficiale del 30 novembre, pubblica la Legge 29 Novembre 2015 n. 189 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 1 ottobre 2015 n. 154. Nel testo di conversione è stato inserito un emendamento che riguarda i Lavori socialmente utili. Come si ricorderà il DLgs 150/2015 all’art.26 aveva introdotto modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili, a far data dal 24 settembre: gli LSU, sono riservati ai lavoratori in integrazione salariale con esclusione dei lavoratori in mobilità. Gli stessi continuano a svolgere LSU solo se in corso alla data di entrata in vigore del decreto 150. Sul significato del termine in corso ci sono state diverse interpretazioni. Ora la nuova formulazione (Il testo dell’emendamento non è privo di ambiguità, accoglie le richieste delle amministrazioni comunali e consente la prosecuzione dei progetti di LSU, che vedono coinvolti i lavoratori in mobilità, iniziati prima della data di avvio della “Convenzione” Regioni-ANPAL (si parla di Febbraio 2016). Attenzione, ciò che resta in vigore non sono i “progetti” ma le norme di legge (prima abrogate) che li consentono. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.98