La normativa antiriciclaggio e le sue implicazioni sull

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La normativa antiriciclaggio e le sue implicazioni sull
La normativa ANTIRICICLAGGIO e le sue
implicazioni sull’attività lavorativa
SOMMARIO
COSA SI INTENDE PER “RICICLAGGIO”? .......................................................................................................................... 3
LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO (ART. 2) ..................................................................................................................... 3
QUAL È IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO? .................................................................................................. 3
COSA SI INTENDE PER “RESPONSABILITÀ PERSONALE”? .......................................................................................... 4
COSA SI INTENDE PER “REATO DI RICICLAGGIO”? ..................................................................................................... 4
LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI .................................................................................................. 4
COSA PREVEDE LA LEGGE N. 197/91? ................................................................................................................................. 6
COSA PREVEDE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 109/07? ................................................................................................ 6
QUALI NOVITÀ INTRODUCE IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/07? ......................................................................... 7
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE? .................................................................................................................... 7
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO? ................................................................................................. 7
COSA SIGNIFICA: “OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA”(ART.15)? .................................... 7
COSA FARE IN PRESENZA DI UTENTI OCCASIONALI? ................................................................................................. 8
QUALE CONTENUTO HA L’”OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA” (ART. 18)? ........................................................ 8
CHI È IL “TITOLARE EFFETTIVO”? ..................................................................................................................................... 8
COSA SIGNIFICA: APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO ASSOCIATO AL TIPO DI CLIENTE (ART. 20)? ........... 9
IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO, QUALI SONO “I CRITERI GENERALI RIFERITI AL CLIENTE”? ..................................................... 9
IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO, QUALI SONO “I CRITERI GENERALI RIFERITI ALL'OPERAZIONE, RAPPORTO
CONTINUATIVO O PRESTAZIONE PROFESSIONALE”? ............................................................................................... 10
COSA SIGNIFICA: “OBBLIGO DI ASTENSIONE” (ART. 23)? ......................................................................................... 10
ESISTONO ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI ASTENSIONE?............................................................................................ 10
QUANDO SI APPLICANO LE “MISURE RAFFORZATE PER PIÙ ALTO RISCHIO” (ART. 28)? ............................. 11
COSA SIGNIFICA “OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO A.U.I. (ART.
36 E 37)? ....................................................................................................................................................................................... 11
COSA REGISTRANO GLI INTERMEDIARI? ...................................................................................................................... 11
QUANDO SCATTANO GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE U.I.F. (ART. 41)? ........................................................... 12
COS’È LA U.I.F. UNITÀ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA? ........................................................................................ 12
QUALI SONO LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE (ART. 42)?...................................................................................... 13
COSA È PREVISTO RISPETTO ALLA “RISERVATEZZA” (ART. 45)? ......................................................................... 13
COSA SI INTENDE PER PRINCIPIO DELLA RINTRACCIABILITA’? .......................................................................... 14
COSA PREVEDE IL DECALOGO DELLA BANCA D’ITALIA? ....................................................................................... 14
COS’È GIANOS? ........................................................................................................................................................................ 18
QUALI SONO I MEZZI DI PAGAMENTO PREVISTI DALL’ART. 49? ........................................................................... 18
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COSA SI INTENDE PER “OPERAZIONI FRAZIONATE”? ............................................................................................... 19
QUALE FORMAZIONE È PREVISTA? ................................................................................................................................. 20
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE ........................................................................................................................................ 20
allegati
-
focus su “persone politicamente esposte”
la sentenza della Corte di Cassazione n.23017 del 30 ottobre 2009
dati da Bankitalia
Il decalogo della Banca d’Italia e la legge n.231/2007 sono scaricabili dal sito della struttura Regione
Puglia all’indirizzo http://puglia.fiba.it/
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La normativa ANTIRICICLAGGIO e le sue
implicazioni sull’attività lavorativa
Cosa si intende per “Riciclaggio”?
Il “riciclaggio" -ai sensi della normativa volta a prevenire l’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio- è il reimpiego dei profitti derivanti da attività
delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la
fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano
l'economia mettendone a repentaglio la democraticità.
La definizione di riciclaggio (Art. 2)
Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività
criminose, le seguenti azioni:
la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che
essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di
aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
l’occultamento e la dissimulazione ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che
tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa
o da una partecipazione a tale attività
la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione
per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Qual è il quadro normativo di riferimento?
Decreto legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991:
introduzione delle misure di prevenzione del riciclaggio
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Decreto legislativo 153/1997: rivisitazione del sistema delle operazioni sospette
Decreto legislativo 374/1999: estensione di taluni obblighi antiriciclaggio a
categorie economiche differenti dagli intermediari finanziari
Decreto legislativo 231/2001: la responsabilità amministrativa degli Enti
giuridici
Decreto legislativo 56/2004: estensione degli obblighi ai professionisti dell’area
economico-contabile
Decreto legislativo 109/2007: misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE
Decreto legislativo 231/2007: rivisitazione completa dell’intero impianto
normativo, sul contenuto di questo decreto legislativo si fonda attualmente la
vigente normativa antiriciclaggio
Cosa si intende per “RESPONSABILITÀ PERSONALE”?
L’art. 5 del c.p. sancisce che "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza
della Legge Penale" per cui l'operatore bancario/postale, in caso di dubbio
operativo, ha l'obbligo di informarsi sulla liceità dell'operazione, astenendosi nel
frattempo dall'effettuarla, perché questo dispone la legge.
Cosa si intende per “REATO DI RICICLAGGIO”?
Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei
delitti contro il patrimonio) recita:
“fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032
euro a 15.493 euro
La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.”.
La rilevanza giuridica dei DELITTI TRIBUTARI
Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni tra loro collegati.
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Tutti gli illeciti di carattere fiscale (anche i cosiddetti "guadagni in nero") configuranti
un delitto e non un semplice illecito amministrativo, possono costituire reatopresupposto con la conseguenza che sono ad essi applicabili le norme volte a
combattere il riciclaggio, norme che impongono l'obbligo di segnalazione.
La Banca d’Italia -nelle Istruzioni operative del 12/01/2001- scrive che in relazione ad
imposte dirette ed Iva, le fattispecie di
dichiarazione fraudolenta
dichiarazione infedele
omessa dichiarazione
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel
circuito economico.
La Circolare n. 81 del 18 agosto 2008 del Comando Generale della Guardia di
Finanza indica la dichiarazione infedele come reato presupposto.
Il Generale della Guardia di Finanza Umberto Fava, intervenuto al convegno
"Antiriciclaggio e usura: la tutela del sistema", dopo aver ricordato agli operatori
bancari presenti che la mancata segnalazione di operazioni anomale può comportare
conseguenze penali, ha consigliato loro di segnalare tutte le operazioni allo sportello
che sanno essere originate da evasione fiscale.
In queste ipotesi è infatti necessario, potendo l'evasione fiscale configurare un delitto,
demandare agli organi competenti (effettuando la segnalazione) la valutazione di
merito; viceversa l'operatore rischia di assumersi pesanti responsabilità.
L’emendamento Fleres al decreto legge 103/2009, correttivo del decreto legge
78/2009 (Scudo fiscale ter), poi convertito in legge ottobre 2009, così recita:
“né comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per
i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”;
In altri termini lo scudo fiscale ter rinuncia ai controlli sul riciclaggio di denaro,
cancellando infatti l’obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare all’U.I.F.
quando hanno dubbi che le disponibilità finanziarie oggetto di regolarizzazione o di
rimpatrio siano collegate ai reati tributari.
Ciò vuol dire che invece tutto quello che non sarà scudato e tutto quello che è stato
commesso in territorio italiano o sarà commesso in relazione ai reati tributari dovrà
essere oggetto di segnalazione all’U.I.F. da parte degli intermediari.
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Le circolari sull’operatività connessa con lo scudo fiscale dell’Agenzia delle Entrate
(10/10/2009) e del Ministero dell’Economia (12/10/2009) hanno chiarito che gli
intermediari coinvolti nel perfezionamento dello scudo fiscale restano soggetti a tutti i
presidi antiriciclaggio previsti dal decreto 231/2007, in termini di obblighi di adeguata
verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Di conseguenza, gli intermediari dello scudo fiscale dovranno provvedere:
all’adeguata verifica della clientela;
alla registrazione dei dati
all’obbligo di segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi per
sospettare che le attività siano frutto di reati diversi da quelli fiscali “scudati”.
Cosa prevede la legge n. 197/91?
La legge ha introdotto nel lontano 1991 alcuni obblighi a carico degli intermediari
abilitati:
obblighi di identificazione
di rilevazione e di registrazione delle operazioni effettuate
di segnalazione delle “operazioni sospette” di qualunque importo e
indipendentemente dal fatto che l’operatore desse o no corso all’operazione
stessa.
La legge introduce il principio della “collaborazione attiva” per cui gli intermediari,
in precedenza impegnati solo ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte dell'
Autorità, sono da quel momento chiamati a partecipare direttamente alla lotta contro il
riciclaggio avendo il dovere di fornire, tempestivamente, alle autorità competenti
informazioni utili ai fini di giustizia.
Cosa prevede il decreto legislativo n. 109/07?
L’Italia, recependo la terza direttiva europea sul tema al contrasto al terrorismo,
emana il decreto n. 109/2007 per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento al terrorismo.
Il provvedimento –in relazione a persone o entità sospettati di finanziare il
terrorismo e come tali inseriti nelle “black list ufficiali”– prevede il congelamento
dei fondi e delle risorse finanziarie nonché della messa a disposizione di altre
attività finanziarie e risorse economiche
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Quali novità introduce il decreto legislativo n.231/07?
Il Dlgs 231/2007 -nel recepire le disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE 26
ottobre 2005) in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo- riscrive la norma, confermando complessivamente
l’impianto legislativo precedente ma con un aumento delle restrizioni e con alcune
novità, in specie circa l’uso del contante e dei titoli al portatore.
Quali sono gli obblighi del cliente?
L’art. 21 prevede che:
I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica della clientela.
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto,
sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate
delle quali sono a conoscenza.
Quali sono gli obblighi dell’intermediario?
Essi sono indicati in una serie di articoli di seguito esaminati:
Obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 15 e ss).
Obbligo di astensione dal compimento dell’operazione (art. 23).
Obbligo di registrazione (artt. 36 e ss).
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 41).
Cosa significa: “Obbligo di adeguata verifica della clientela”(art.15)?
Il Decreto prevede precise norme sia in tema d’identificazione della nuova clientela
che di controllo/adeguata verifica della clientela già acquisita al fine di poter
correttamente individuare la “rischiosità riciclaggio” e quindi di poter valutare
l’opportunità di procedere o non procedere all’apertura dei rapporti richiesti oppure di
mantenere o chiudere i rapporti in essere.
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Gli Intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela
nei seguenti casi:
quando instaurano un rapporto continuativo
quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per
realizzare una operazione frazionata
quando vi è sospetto di riciclaggio o di terrorismo
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti
precedentemente ai fini dell’identificazione del cliente
Cosa fare in presenza di Utenti Occasionali?
Particolare attenzione va in ogni caso riservata agli utenti occasionali, con i quali
l'operatore deve assumere un atteggiamento più prudente e avvertito che può giungere
fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo
superiore ad una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni
economiche sottostanti (informando ovviamente, in via preventiva il superiore
gerarchico).
Quale contenuto ha l’”Obbligo di adeguata verifica” (art. 18)?
identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base dei consueti documenti,
dati o informazioni ottenute da fonti affidabili e indipendenti
identificare gli eventuali titolari effettivi e verificarne l’identità (per titolare
effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedono o controllano la società o l’entità giuridica cliente)
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo
svolgere un controllo costante della relazione d’affari nel corso del rapporto
continuativo.
Chi è il “Titolare effettivo”?
Per titolare effettivo s’intende, in caso di società:
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- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino
un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale…(omissis)…tale criterio
si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione
al capitale
Cosa significa: Approccio basato sul rischio associato al tipo di cliente (art.
20)?
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio
associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale,
operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
Gli enti e le persone soggetti al D.Lgs.231/07 devono essere in grado di dimostrare
alle autorità competenti che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entità del
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo si deve far
riferimento
alle istruzioni emanate in materia dalla Banca d’Italia (art. 7, 2° c.)
ai criteri generali riferiti al cliente o alle operazioni indicati nei seguenti
paragrafi
In relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo, quali sono “I criteri generali riferiti al cliente”?
natura giuridica
prevalente attività svolta
comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o
dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione
professionale
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
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In relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo, quali sono “I criteri generali riferiti all'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale”?
tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale
posti in essere
modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale
ammontare dell’operazione
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della
prestazione professionale
ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della
prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del
rapporto continuativo
Cosa significa: “Obbligo di astensione” (art. 23)?
E’ previsto l’”obbligo di astensione” quando non si è in grado di effettuare
un’accurata identificazione della clientela. In tal caso, non si può instaurare il
rapporto continuativo né eseguire le operazioni o prestazioni professionali richieste,
ovvero va posto fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale ed è
necessario valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.
Invece si ha obbligo di segnalazione alla UIF in seguito all’astensione dall’operatività
per le operazioni per le quali c’è sospetto di relazione con il riciclaggio o con il
finanziamento del terrorismo.
Esistono eccezioni all’obbligo di astensione?
Sono previsti casi in cui è possibile non astenersi dall’instaurare un rapporto
continuativo o dall’eseguire le operazioni o prestazioni professionali richieste. Questo
è previsto se:
sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto
l’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata
l’astensione può ostacolare le indagini.
E’ obbligatorio subito dopo aver eseguito l’operazione informare l’U.I.F.
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Quando si applicano le “Misure rafforzate per più alto rischio” (art. 28)?
Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e, comunque, nei seguenti casi:
quando il cliente non e' fisicamente presente
in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati
extracomunitari
per le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con
persone politicamente esposte (P.E.P.) residenti in un altro Stato comunitario
o in un Paese terzo (per il focus sul tema delle “persone politicamente
esposte” consulta l’allegato n.3)
Cosa significa “Obbligo di registrazione nell’Archivio Unico Informatico
A.U.I. (art. 36 e 37)?
Gli intermediari conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno
acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché
possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da
qualsiasi altra Autorità competente.
In relazione agli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i
riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali,
conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle
copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo
di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
Cosa registrano gli intermediari?
Gli intermediari registrano le seguenti informazioni:
con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione
professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del
cliente effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del
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titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto
con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più
operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione
frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di
pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del
soggetto per conto del quale eventualmente opera.
Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque, non oltre il trentesimo
giorno successivo al compimento dell'operazione.
Quando scattano gli Obblighi di Segnalazione U.I.F. (art. 41)?
Gli intermediari segnalano all’ U.I.F. quando
sanno
sospettano
hanno motivi ragionevoli di sospettare
che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo
Cos’è la U.I.F. Unità d’informazione Finanziaria?
È un organismo istituito presso la Banca d’Italia. Fino all’adozione del decreto
legislativo 231/07 le prerogative della U.I.F. erano svolte dall’U.I.C., soppresso il
primo gennaio 2008.
Sono riconosciute all’U.I.F. -nell’esercizio delle proprie funzioni- piena autonomia ed
indipendenza rispetto alla Banca d’Italia, all’interno della quale la stessa è costituita.
L’U.I.F. analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire il riciclaggio o il
finanziamento del terrorismo.
L’U.I.F. riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi
finanziaria; acquisisce ulteriori dati ed informazioni finalizzati allo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione.
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Quali sono le modalità di segnalazione (art. 42)?
Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità
organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la
gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza
ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le
operazioni di cui all'articolo 41.
Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato (si tratta del
vertice aziendale) esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche
desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del
nominativo del segnalante
La valutazione circa l'effettuazione o meno della segnalazione, è lasciata alla
discrezionalità dell'operatore bancario/postale che deve, peraltro, anche attenersi agli
indici di anomalia della Banca d'Italia, potendo comunque, sulla base della propria
esperienza, integrare le fattispecie anomale elencate.
La norma richiede un coinvolgimento in termini di discrezionalità dell'operatore il cui
ruolo è “rimodellato” coerentemente al principio della “collaborazione attiva”,
introdotto fin dal 1991.
Pur gravando l'obbligo di segnalazione in prima istanza solo in capo ai titolari della
dipendenza, tutti gli operatori sono comunque tenuti a dare comunicazione scritta,
secondo le modalità stabilite azienda per azienda dalle apposite circolari sul tema, al
proprio superiore gerarchico, (direttore di agenzia o capo ufficio operativo) delle
operazioni "sospette" di cui eventualmente dovessero venire a conoscenza nello
svolgimento del proprio lavoro.
Cosa è previsto rispetto alla “riservatezza” (art. 45)?
L’azienda deve adottare misure adeguate per assicurare la massima riservatezza
dell’identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.
Le generalità del segnalante sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare
dell’attività.
UIF, Guardia di Finanza, DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini
dell’analisi e dell’approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha
effettuato la segnalazione.
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Cosa si intende per principio della rintracciabilita’?
Significa che il completo iter valutativo deve sempre e comunque essere ricostruibile
su base documentale, anche ove il titolare dell'unità operativa giunga alla conclusione
di non inoltrare la segnalazione pervenutagli da un suo collaboratore.
Lo stesso principio vale anche per il successivo livello di analisi. In questo caso sarà il
titolare della dipendenza (o dell'ufficio o di altro punto operativo) a dover conservare
la prova documentale dell'inoltro della segnalazione al titolare dell'attività (o al legale
rappresentante o a un suo delegato)
La corretta applicazione di tale principio consente la corretta delimitazione delle
responsabilità di soggetti coinvolti nel processo di valutazione.
Cosa prevede il DECALOGO DELLA BANCA D’ITALIA?
Istruzioni operative per la segnalazione di operazioni sospette
Provvedimento del 12/01/01 pubblicato sulla G.U. del 14/02/01
Gli Indici di anomalia sono regole operative volte
a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con
comportamenti discrezionali
a contribuire al contenimento degli oneri
ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione
del riciclaggio
La presenza di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di
arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge.
Operazioni che sono normali se effettuate da un cliente con determinate
caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque
economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente.
La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che attengono alla forma
oggettiva dell’operazione in presenza delle quali l’intermediario, sulla base di tutte le
altre informazioni di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine di
formulare una valutazione sulla natura dell’operazione.
L’elenco non deve essere considerato esaustivo: gli intermediari, sulla base della
propria esperienza e del segmento di mercato nel quale operano, devono quindi
integrare o specificare gli indicatori di anomalia.
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La casistica non va intesa come un insieme di controlli meramente formali, ma come
strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali, tenendo presente che
l’assenza dei profili di anomalia individuati nelle Istruzioni non è sufficiente, di per
sé, a escludere il sospetto che un’operazione possa essere connessa con fatti di
riciclaggio.
Prima di un’analisi dei vari indici di anomalia, per una riflessione di pronto utilizzo è
utile soffermare l’attenzione sui seguenti raggruppamenti di indici di anomalia:
Operazioni incongruenti con il profilo economico finanziario del cliente
Utilizzo frequente della tecnica di frazionamento delle operazioni
Operazioni che evitano il transito sul conto corrente del cliente
Riluttanza del cliente a dare informazioni corrette per l’esecuzione
dell’operazione
Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni
Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal
cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori
Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte a
eludere gli obblighi di identificazione e registrazione
Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di
norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni
economiche o finanziarie
Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose
per il cliente sotto il profilo economico o finanziario
Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi,
qualora i rapporti non appaiono giustificati
Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili
giustificazioni
Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da
far ritenere l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se
riguardanti i soggetti interessati dall’operazione
Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri
offshore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi,
che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre
circostanze
Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica
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Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non
rappresenti particolari esigenze
Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con
l’attività economica del cliente
Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal
Cliente
Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute,
soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente
Operazioni aventi a oggetto l’utilizzo di moneta elettronica che, per importo o
frequenza, non risultano coerenti con l’attività svolta dal distributore o dal
merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della
clientela
Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze
assicurative
Negoziazione di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti sul conto
corrente del cliente
Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico,
ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse
con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti
all’OCSE
Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti
finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli
stessi senza plausibili giustificazioni
Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di
capitalizzazione
Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi
premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate
Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore
della polizza
Nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l’importo da
liquidare risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra il cliente
e i Beneficiari
Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a
molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la
stessa persona
Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più
polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l’accettazione di
condizioni non convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale
relative a polizze a premio unico di rilevante importo
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In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di
revoca del diritto di recesso di cui agli artt. 111 e 112 del d.lgs. 174/95
Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del
contraente di titoli o altri beni (v. art. 40 d.lgs. 174/95) il cui possesso non sia
giustificato dalla capacità economica e dall'attività svolta dallo stesso
Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi
Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca
adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi
Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per
trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata
dall’usuale attività economica del cliente
Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi
risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non
appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o
all’attività svolta
Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti
depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall’attività o dalle abitudini
del cliente
Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del
nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei
a giustificare tale rilascio
Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori,
senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche
del cliente
Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall’attività svolta
dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o
presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di
girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello
stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto;
sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti
Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela
Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le
informazioni occorrenti per l’effettuazione delle operazioni, a dichiarare le
proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a
segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che,
in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare
operazioni bancarie, finanziarie o assicurative
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Cos’è GIANOS?
Generatore di Indici di Anomalia per le Operazioni Sospette
È uno strumento operativo realizzato in ambito associativo interbancario e si basa
sull’analisi delle registrazioni dell’Archivio Unico Informatico (AUI).
Non è obbligatorio e non è esaustivo, ma alla verifica dei suoi tabulati deve essere
prestata la massima attenzione, apponendo le firme per l’avvenuta analisi solo dopo
attenta disamina operazione per operazione, senza cadere in tentazioni di esami a
campione o superficiali.
Quali sono i mezzi di pagamento previsti dall’art. 49?
Il decreto 231 del 2007 ha introdotto dal 30 aprile 2008 novità rilevanti per contanti,
assegni, titoli, libretti di risparmio al portatore.
Viene così stabilito il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di
Denaro contante
Libretti di deposito bancari al portatore
Libretti postali al portatore
Titoli al portatore in euro o valuta estera
quando il valore dell’operazione oggetto di trasferimento è complessivamente pari o
superiore a 12.500 euro. (per “pochi attimi” la soglia era stata di 5.000 euro poi
elevata agli attuali 12.500 euro dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008).
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla
soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica e Poste italiane Spa (1 comma art. 49 dlgs 231/2007)
Per fare la massima chiarezza sul significato della locuzione “per il tramite di
banche”, che spesso genera pericolose interpretazioni elusive del principio base della
norma stessa, è utile riportare e leggere con attenzione il secondo comma dell’articolo
49 del decreto 231/2007 che ne fornisce un’interpretazione autentica :
“Il trasferimento per contanti per il tramite di Banche, istituti di moneta elettronica
e Poste Italiane spa deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dagli stessi previa consegna ai medesimi della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il
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beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio
domicilio”
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono
recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di
non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati solo
per l’incasso ad una banca o alle Poste indipendentemente dall’importo facciale.
In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente
deve comunicare entro 30 giorni alla banca o a poste italiane i dati identificativi del
cessionario, la data del trasferimento e l’accettazione da parte del cessionario.
L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia è vietata. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di
risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è
vietata.
Cosa si intende per “Operazioni frazionate”?
La legge, innovando rispetto al sistema precedente, definisce come operazione
frazionata:
“un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai
predetti limiti, in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in
sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando
ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Il divieto di trasferire danaro e titoli al portatore per importi superiori ai limiti previsti
dalla normativa esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita)
dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare
transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi
tenuti ne resti traccia.
L’inosservanza del divieto non incide sull’operazione che rimane salva, ma dà luogo
ad un illecito amministrativo al quale si applica una sanzione nella misura dall’ 1 al
40% dell’importo trasferito.
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Quale FORMAZIONE è prevista per i dipendenti bancari?
Art. 54 Dlgs 231/2007 stabilisce che:
i destinatari ... al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente
decreto adottano misure di adeguata formazione del personale
le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati
a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento
del terrorismo.
Ma già nel 2001 la Banca d’Italia disponeva nelle "istruzioni operative per
l'individuazione di operazioni sospette" che:
Gli intermediari pongono in essere un’attenta opera di addestramento e di
formazione del personale sugli obblighi di segnalazione
Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena
consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il
personale deve essere portato a conoscenza
degli obblighi e delle
responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei
medesimi
L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e
di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici, che tengano
conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dagli
intermediari
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Capo I SANZIONI PENALI
Art. 55 Sanzioni Penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute
nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa da 2.600 a
13.000 euro
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e'
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da
5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua
in modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e'
punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
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6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi
fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di
eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in
maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di
comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi
a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone
titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi,
al fine di trarne profitto per se o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni
o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi.
Capo II SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 56. Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno
1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma
2, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei
confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti
esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di
revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3,
lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del TUB,
per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1
provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145
del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti
esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura
sanzionatorio applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal
Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione e'
applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195
del TUF
Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 200.000 euro.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto
della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo,
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con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per
estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno
economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione
delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione
non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle
circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del decreto
sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e
spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 58. Violazioni del Titolo III
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1,
5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 1 2, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 1 3 e 1 4, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al
portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 1 8 e 1 9, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione,
del saldo del libretto ovvero del conto.
Art. 59. Responsabilità solidale degli enti
1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui
all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della
violazione non e' stato identificato ovvero quando lo stesso non e' più perseguibile ai sensi della
legge medesima.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare
le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica
false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da
5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la
effettua in modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
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5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e'
punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi
fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11,commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di
eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in
maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di
comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei
mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone
titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto per se o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni
o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi.
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