Disciplina comunitaria e nazionale del settore assicurativo -

Transcript

Disciplina comunitaria e nazionale del settore assicurativo -
Disciplina comunitaria e nazionale del settore assicurativo Ripartizione delle competenze di vigilanza tra Consob e Ivass.
I1 sistema finaziario ricomprende :
il mercato bancario (vigilato dalla BI istituita nel 1936);
il mercato assicurativo (vigilato dall'ISVAP istituita nel 1982 ora IVASS);
il mercato mobiliare (vigilato dalla CONSOB istituita nel 1974)
Oggetto della trattazione è la ripartizione delle competenze di vigilanza tra CONSB e IVASS in
quegli ambiti in cui si è verificato un "concorso di competenze".
In varie occasioni si presenta la necessità di coordinare l'attività svolta dalle Autorità di vigilanza,
per fare ciò spesso è intervenuto il legislatore mediante norme specifiche; in altre occasioni le stesse
Autorità hanno stipulato Protocolli d'intesa.
CONSOB - Commissione nazionale per le società e la borsa istituita nel 1974'.
ISVAP
I
- Istituto per la vigilanza sulle operazioni Private opera per garantire la stabilità del
mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito nel 1982 (dal 2012 tutte le
funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP sono
~).
la nomenclatura dell' Autorità nazionale competente
state trasferite ~ ~ ~ ' I v A s sSebbene
alla vigilanza del settore assicurativo sia cambiata insieme alla sua struttura
organizzativa: l'impianto normativo che regola il settore assicurativo è rimasto immutato.
Funzioni e attività sarà oggetto di specifica trattazione.
"a 1. n. 135 del 07/08/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini" c.d. spenliing review" ha segnato il passaggio delle competenze tra ISVAP e [VASS. L'IVASS è sotto il
"controllo" BI, I1 presidente dell'IVASS è il direttore Generale di BI.
1
Ricognizione normativa a supporto alla trattazione:
A) Codice Civile
I1 primo riferimento normativo che attiene al settore assicurativo è l'art. 1882 C.C.
"L'assicurazionee' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga
a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, owero a
pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
11 codice civile indica una prima distinzione dei contratti di assicurazione: tra ramo Vita e ramo
Danni
Nel ramo vita l'entità della polizza e del premio si basa principalmente sulla possibilità che
l'assicurato ha di vivere o morire entro una certa data(si dice che l'evento attinente alla vita umana).
Si tratta di una forma di "previdenza", il cui scopo è tutelare l'assicurato e i suoi familiari dalla non
conoscenza della durata della vita umana.
Nel ramo danni l'assicurato è tutelato da eventi che possano danneggiare il suo patrimonio e le sue
possibilità di guadagno, reintegrandone l'entità al momento della liquidazione del risarcimento.
B) Codice delle assicurazioni rivat te + ree;olamenti ISVAP~
I1 Codice delle assicurazioni private, CAP (Dlgs. n. 209/2005), rappresenta un intervento di
armonizzazione e semplificazione della normativa primaria di cui l'ordinamento del settore
assicurativo necessitava da tempo. L'opera di riordino, infatti, interviene a circa cinquanta anni di
distanza dall'emanazione dell'ultimo Testo Unico sull'esercizio delle assicurazioni private (D.P.R.
13 febbraio 1959, n. 449) e si è resa indispensabile sia per il succedersi nel tempo di molteplici
provvedimenti emanati dal legislatore italiano sia per la copiosa normativa di fonte comunitaria
intervenuta, nel predetto intervallo di tempo, per attuare l'unificazione dei mercati assicurativi
europei.
Art. 2 CAP (fornisce una classificazione dei prodotti assicurativi)
A) Prodotti assicurativi vita
Ramo I Assicurazione sulla vita umana
L'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita stabilita al momento della stipula del
contratto, al verificarsi di un evento che attiene la vita umana (es. al raggiungimento di una certa età
o alla morte).
È possibile che la prestazione sia maggiorata da una prestazione amiuntiva (che varia in ragione
dell'andarnento della gestione separata4)
Ramo I1 Nunzialità , natalità
Ramo I11 Unit linked, Index linked
Le Linked hanno una forte componente finanziaria e davvero poco di "assicurativo" 5i dice che con
questi prodotti l'assicurato si assume il rischio.
Nelle Unit Linked il premio versato non confluisce in una Gestione Separata (come per le
assicurazioni di ramo I) ma in un Fondo Interno, oppure in un Fondo Comune o in una SICAV
(dunque per la gestione del fondo non operano i limiti all'investimento delle gestioni separate).
La caratteristica principale di tali contratti è la mancanza della garanzia di ottenere una
rivalutazione del proprio capitale, della restituzione del capitale versato, a meno che nel contratto
non ci sia la clausola di garanzia (c.d. "a capitale garantito"). L'assicurato rischia, quindi, di perdere
in parte o del tutto i premi versati.
La Competente autorità nazionale di settore (lsvap) ha negli anni emanato nonne regolamentari di dettaglio alle nonne legislative.
4
'.
E iin plitrirnonio separato tla ogrii :iltro piitrinioriio della C:oinprigiiia: cliiiiidi, (~iialsiiisicosti siicreda, nessuno potia tocc;rre i
~ i i p i u ltielle
i
Ceslioiii Sepiiriitc. 11.1 ;illi'e p~irule.il clcii:iro clic Ic a)stituiscc: pii0 ~,<.;ci.c iric:iss:ito solo dai C:lici.iti ctic \:i Ii~iiii\o
iti\:citit~).
l . ' ~ ~ i ~ ~ l tclcllii
i ~ i \g~!.;tioi~c
~ ! i ~ ~ ~
scp:ifiiVd
~
i11lluisc~~
w g l i irlipcgl~i;)SSLIII~~ c t ~ i l ~ r : ~ t t ~ i : ~ I\l;ilIil
r ~ ~ cCIIITI~LI~~I~CI
titc
cori i propri Clicr~ti,pcrt;~iiI.o,
d iiill.)"rt:~ntc I ' i i r i l i ~ ~dio tcciiiche (li ;;i:stior)c SL~IIIIJTC p i ì ~~okistici~tc.
L'I\::Iss II~I previsto cici vii~colidsli i ~ l w s t i ~ i ~ (lei
erip
~ i ~ l r i i ~ i oi l:lli~ ccostik~iscoi~o
l e z~>stiorii
s~~p:i~
possor~o
i t i ~ csscrc c1Ii~11~1;iti
solv
iil\:c~i.iriin riroli (pic\:~.ilciitc~i~c~~~rc'I'itoli
(li Stiito e 0l)l)ligriziorii l c l ~ eiisprttiiio I'esigenlia tli g:ii.:intiia Iti siciirezz:i, 1;) rctlditivith
c la liqiiidith degli iiivesl'inieiii.i,
Nelle Index Linked il premio versato è utilizzato per acquistare 2 strumenti finanziari:
un'obbligazione e un derivato.
Stipulando una Index Linked in pratica acquistiamo un'obbligazione che può essere zero coupon
(senza cedola) o prevedere una cedola annua e un derivato su indice azionario.
La parte di premio (la più importante) che acquista l'obbligazione dedotti i caricamenti (costi) è
quella che erroneamente potremmo ritenere garantita. In realtà non è così in quanto la restituzione
del capitale a scadenza e il pagamento delle cedole (se previste) durante il corso contrattuale,
dipende dal rischio "emittente". Poniamo che l'obbligazione sia stata emessa da Lehman Brothers,
in questo caso l'ente emittente, come la storia ci insegna, ha dichiarato bancarotta e tutti coloro che
all'epoca stipularono una Index Linked con titolo sottostanteun'obbligazione Lehman,
difficilmente hanno recuperato il capitale. Nella maggior parte dei casi questi sottoscrittori hanno
realizzato una perdita totale.
L'altra parte di premio, quella dedicata all'acquisto del derivato, è quella invece che dovrebbe dare
uno sprint interessante al risultato finale dell'investimento
Con l'acquisto del derivato la Compagnia di Assicurazioni "scommette" che a una certa data (di
solito coincidente con la scadenza dell'Assicurazione Index Linked) l'indice azionario di
riferimento avrà un determinato valore
Ramo IV Malattia o non autosufficienza
Ramo V Capitalizzazione
I contratti di capitalizzazione hanno una forte componente finanziaria e nulla di assicurativo perché
non c'è alcun legame con la vita umana.
Si dice che con questi prodotti l'assicuratore si assume il rischio
Sono polizze mediante le quali il contraente versa un premio all'assicuratore, il quale si impegna a
restituirla ad una scadenza successiva capitalizzata, ovvero aumentata degli interessi maturati nel
corso della durata contrattuale e senza alcun vincolo-o riferimento alla durata della vita umana.
11 contratto di capitalizzazione è in tutto e per tutto simile ai contratti di ramo I (caso Vita) da cui si
differenziano per il solo fatto che la prestazione dell'assicuratore non dipende dal verificarsi di
eventi attinenti alla vita dell'assicurato. Cioè l'assicurato ha diritto alla prestazione stabilita nel
contratto alla scadenza che non può essere inferiore a 5 anni.
Ramo VI Gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, vita,
cessazione attività lavorativa
B) Prodotti assicurativi danni
Es Infortuni, malattia, incendio, RCA ecc
Imprese che emettono prodotti assicurativi sono società di diritto speciale
L'attività delle imprese di assicurazione presenta il "ciclo dei ricavi invertito".
L'attività gli consente prima di incassare i premi e poi di erogare le prestazioni. Emerge in tutta
evidenza la necessità di tutelare i consumatori che sottoscrivono contratti di assicurazione per uno
scopo previdenziale o per indennizzare il proprio patrimonio.
Lo svolgimento dell'attività è subordinata:
all'ottenimento di un'autorizzazione;
al possesso di requisito patrimoniali
al possesso di particolari requisiti da parte dei soggetti-organi
Il settore assicurativo richiede l'esistenza di un'attività di vigilanza sui soggetti (competenza
esclusiva IVASS) sull'oggettolprodotti (competenza IVASS-CONSOB).
Finalith della vigilanza (art. 3 CAP)
la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione
la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e
degli altri operatori del settore assicurativo,
stabilità, efficienza,competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo;
tutela degli assicurati
informazione e protezione dei consumatori.
Vbilanza sulle imprese di assicurazione
Ivass vigila sulle imprese di assicurazione aventi sede in
Italia
Paesi extra UE
Paesi UE
Sulle imprese italiane ed extra UE, L'IVASS svolge un controllo disciplinato dagli articoli 188191 CAP:
1. Controllo sulla - gestione tecnica
- finanziaria
- partimoniale
- 2. Esame e verifica dei bilanci
- 3. Vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Con specifico riferimento alle imprese extra UE, il CAP all'art.29 prevede il divieto di prestare la
propria attività in regime di libera prestazione di servizi (LPS)
Relativamente alle imprese UE nel rispetto del principio della libertà di stabilimento (autorizzate
nel loro Stato d'origine - principio dell'home country control) I'Ivass vigila sul rispetto delle
5
regole di comportamento, attualmente uniformi tra i Paesi in virtù della regolamentazione
comunitaria.
Novità!!!!
A riprova dell'interesse che nutre il legislatore (comunitario e nazionale) in merito alla stabilità e
solvibilità delle imprese di assicurazione si evidenzia il prowedimento de1'8 maggio 20 15 con cui il
il Consiglio del ministri ha approvato la Direttiva SOLVENCY I1 (direttiva 20091139lCE).
La direttiva si struttura su tre "pilastri":
l . REQUISITI FINANZIARI MINIMI a copertura dei rischi
la Direttiva focalizza l'attenzione sui criteri per la valutazione degli attivi, riserve tecniche,
requisiti di capitale.
La ratio è quella di obbligare le imprese di assicurazione a coprire:
o Rischi di mercato
o Rischi di credito
o Rischi operativi
2. REQUISITI DI GOVERNANCE E RISK MANAGMENT
la Direttiva si focalizza sull'organizzazione delle hnzioni aziendali per garantire una
gestione dei rischi
3. REGOLE DI TRASPARENZA PER IL RAFFORZAMENTO DEL MERCATO
la Direttiva detta le regole per tutelare il diritto all'informazione degli azionisti dell'impresa
di assicurazione e dei consumatori
Ripartizione di competenze tra CONSOB e IVASS
Sino al 2005 1'ISVAP esercitava in esclusiva i poteri di vigilanza sui so~nem'che operano nel
settore assicurativo ( imprese di assicurazione, intermediari assicutarivi5)e sui prodom' (vitaldanni).
Riferendosi alle caratteristiche dei prodotti assicurativi Ramo I11 e Ramo V già dagli anni '90 si
percepiva il rischio che il sottoscrittori potessero fare confusione con gli strumenti finanziari.
In particolare:
a) la Commissione Europea in occasione dell'approvazione del Regolamento europeo
4064189 sulla "Concentrazione delle imprese" aveva sottolineato che le polizze di Ramo I11
fossero prodotti con carattere prevalentemente finanziario;
b) la CONSOB in una Comunicazione del 1999 aveva affermato che è labile il limite tra i
prodotti assicurativi direttamente o indirettamente legati a indici o andamenti di fondi
comuni di investimento (unit linked e index linked) e strumenti finanziari con analoghe
caratteristiche di indicizzazione. La CONSOB auspicava che i prodotti emessi dalle imprese
di assicurazione a contenuto finanziario fossero sottoposti alla medesima disciplina degli
strumenti finanziari a causa della forte probabilità che il consumatore ne ravvisasse un
rapporto di complementarietà.
Nel 2005 è approvata la Legge sul risparmio 0.n. 26212005).
Questo provvedimento trae origine dai noti crack finanziari accaduti in quegli anni.
Tra l'altro in quel periodo era accaduto che obbligazioni bancarie di note società (Cirio, Parmalat)
originariamente emesse nei confronti di investitori professionali, dunque in assenza di prospetto
erano state trasferite a risparmiatori al dettaglio.
La sfiducia nei confronti del sistema finanziario si stava diffondendo in modo preoccupante, era
necessario un intervento normativo trasversale: L.n.26212005.
Per quanto di nostro interesse la legge sul risparmio ha determinato due modifiche normative del
TUF:
1. abrogazione dell'art. 100, co. l , lett, f);
2. introduzione dell'art. 25 bis.
Abrogazione dell'art. 100, co.1, lett, f), TUF
In estrema sintesi, la disposizione in questione, esonerava le Banche e le Imprese di assicurazione
a rispettare la disciplina in tema di sollecitazione all'investimento recata dagli art. 94 e ss del TUF e
quindi a pubblicare un prospetto d'offerta redatto ai sensi della Regolamentazione CONSOB
(documento informativo che fornisce una serie di informazioni su: emittente, caratteristiche del
prodotto, costi, rischi, rendimenti ecc.)
Introduzione dell'art. 25-bis TUF
In estrema sintesi:
5~'attivitàdi intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109 CAP.
ai sensi dell'art. 109 nel registro degli intermediari assicurativi possono iscriversi principalmente: gli agenti di
assicurazione, i mediatori di assicurazione, i produttori diretti.
7
a) i "criteri generai?' previsti dall'art. 21 TWF devono essere rispettati anche in occasione di
sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari emessi da banche e imprese di
assicurazione;
b) la disciplina sui "contratti" prevista dall'art. 23 TUF si applica anche in occasione di
sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari emessi da banche e imprese di
assicurazione;
C) la Consob, in relazione ai prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione,
esercita i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva.
Le modifiche introdotte al Tuf dalla legge sul risparmio hanno però generano un problema
applicativo. In particolare, le predette disposizioni hanno ad oggetto i "prodotti finanziari emessi da
banche6e imprese di assicurazione" di cui il TUF non contiene una definizione.
Nel 2006 con l'approvazione del d.lgs. n. 303 c.d. "Decreto Pinza" si corregge la difficoltà
applicativa mediante l'inserimento nell'art. l, co, 1, lett. W-bis) della definizione di "prodotti
4nanziari emessi da imprese di assicurazione"'
L'obbligo di prospetto, e la disciplina già prevista nel TUF in tema di sottoscrizione e collocamento
si applica anche per i prodotti assicurativi a contenuto finanziario, ossia:
- polizze di ramo I11
- polizze di ramo V
- si escludono i "PIP"~. Quest'ultimi sono forme pensionistiche
complementari che possono essere realizzati mediante polizze di ramo
I11 ma, essendo la "causa" è specificamente previdenziale, si è ritenuto
di non ricomprenderli nel perimetro dei prodotti finanziari emessi dalle
imprese di assicurazione.
6
Si tralascia,qui, la problematica riferita ai prodotti finanziari emessi da banche
"prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita 111 e V di cui
all'articolo 2, comma I, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13,comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 25242
I PIP sono costituiti sotto forma di patrimoni separati e autonomi rispetto a quello dell'impresa di assicurazione che li
istituisce e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti. I Pip sono istituiti dalle imprese di
assicurazione e sono realizzati mediante: 1. contratti assicurativi di ramo I; 2. contratti assicurativi di ramo 111 (polizze
di tipo unit linked). Possono esistere anche forme miste, nelle quali la rivalutazione della posizione individuale e
collegata sia a contratti di ramo I sia a contratti di ramo 111.
8
'
Polizze Multiramo: espedienti per un'elusione normativa?
Negli ultimi anni si sta assistendo alla diffusione del fenomeno delle "polizze multiramo".
La polizza multiramo consente al sottoscrittore di destinare una % del premio alla gestione separata
(come avviene nelle polizze di ramo I) e la restante % all'investimento in fondi interni1OICR (come
avviene nelle polizze di rami 111). Dunque, con un unico contratto il sottoscrittore si può garantire la
rivalutazione delle somme destinate al ramo I e contemporaneamente di partecipare agli andamenti
dei mercati finanziari attraverso la quota destinata al ramo 111.
I1 problema originato dalla diffusione di queste polizze e che non esiste una disciplina specifica.
Pertanto, teoricamente sulla componente di ramo I vigila 1'Ivass sulla componente di ramo 111 la
Consob. La prospettiva si complica se si considera la possibilità offerta al contraente di modificare,
durante la vita del contratto, la % destinata al ramo I rispetto alla % destinata al ramo 111.
Scheda 1
Processo di recepimento della direttiva Solvency I1
Con l'approvazione della Direttiva Solvency I1 si può concretamente osservare il complesso
processo normativo che prende awio con l'approvazione di una direttiva comunitaria (ispirata al
alla procedura Lamfalussy - awiata nel 2001 al fine di rafforzare il quadro europeo della
regolamentazione e del controllo del settore finanziario).
L'approvazione della direttiva Solvency I1 (Dir. 20091138lCE) ha posto le basi per la costruzione di
un palazzo a quattro piani.
Al primo vi è la Direttiva, che contiene i principi quadro, in via di recepimento negli ordinamenti
nazionali.
Al secondo piano vi sono i regolamenti comunitari (atti delegati e standard tecnici), che sono
direttamente applicabili a livello nazionale.
Al terzo piano vi sono le linee guida emanate dall'EIOPA, che invece non possono essere
direttamente applicate, ma devono essere "recepite" negli ordinamenti nazionali a livello di norme
secondarie; queste costituiranno il quarto piano, il sottotetto, del complesso edificio.
Attenzione! Una linea guida dell'EIOPA potrebbe anche non essere adottata in un Paese, ma in tal
caso l'autorità di vigilanza nazionale deve formalmente e dettagliatamente spiegare
come mai, e deve farlo anche rapidamente, di norma entro due mesi. In altri termini, vige la
procedura nota come "comply or explain"
Scheda 2
L'approvazione del decreto Pinza (D.Lgs. n. 30312006) fornisce un esempio del processo evolutivo
delle norme.
L'art. 1, co 2,Tuf fornisce la definizione di strumento finanziario. Tale detìnizione è importante
tra l'altro perché lo "strumento finanziario" rappresenta il primo termine di riferimento della
disciplina dei servizi di investimento: i servizi e attività di investimento (cfr. art. 1, co. 5, Tuf) hanno
per oggetto gli strumenti finanziari.
La definizione in questione prevede un'elencazione tassativa (l'impianto attuale è di derivazione
Mifid - Direttiva del 2004 - che ha stabilito una separata elencazione tra strumenti finanziari
diversi dai derivati e strumenti finanziari derivati) in ossequio al principio di "massima
armonizzazione" che caratterizza le norme comunitarie recenti. Lo stesso TUF prevede un margine
di flessibilità che è stato sfruttato quando il legislatore nazionale è intervenuto col decreto Pinza.
Ricorda che la nozione di valore mobiliare (oggi un di cui della più ampia nozione di strumento
finanziario) era nel 1991 quando rappresentava il termine di riferimento della disciplina delle
"Attività di intermediazione mobiliare" (1. n. 1/91)