Informazioni Buoni di servizio

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Informazioni Buoni di servizio
I buoni di servizio consistono in titoli di spesa rilasciati dall’Amministrazione provinciale e permettono
l’acquisizione di servizi educativi di cura e custodia di minori in base a fasce di appartenenza, con età fino a
14 anni, o fino a 18 anni in caso di minori riconosciuti in stato di handicap ai sensi della legge n.104/1992, in
forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio
provinciale.
Le fasce di età sono le seguenti:
A. 3 mesi – 3 anni
A1.
3 mesi – 36 mesi
B. 3 anni – 6 anni
C. 6 anni – ed oltre
I buoni di servizio coprono costi riferibili a servizi educativi di cura e di custodia durante l’ora di lavoro del
richiedente, purché nel periodo di applicazione sia regolarmente presente sul posto di lavoro fatti salvi i
seguenti casi:
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Assenza dal lavoro per visite mediche
Percorsi di riabilitazione post infortunio
Periodi di riabilitazione in day hospital
Ricoveri ospedalieri o centri di cura
Assenze per malattie
Congedo maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educatici di cura e
custodia
Permessi lavorativi, escluse le aspettative non retribuite
Frequenza di percorsi di formazione e riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro
esclusivamente durante l’orario di presenza in aula/stage/tirocinio.
Sono destinatari del buono di servizio:
1) Le lavoratrici con lavoro subordinato o autonomo
2) Le lavoratrici in fase di assunzione o in fase di avvio di attività autonoma, o lavoratrici fuori dal
mercato lavorativo ma inserite nei percorsi di formazione e riqualificazione finalizzati alla ricerca di
occupazione
3) Mamme in astensione dal lavoro per maternità
1) Residenti in un Comune di Trento o domiciliante per attività lavorativa
2) Con uno o più figli di età fino a 14 anni o 18 nel caso di figli portatori di Handicap, o affido di figli
minori
3) Che non beneficiano di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette o indirette allo
stesso titolo
4) In condizione economica al di sotto delle soglie limite stabilite sulla base dell’indicatore I.C.E.F.
5) Entrambi i genitori e/o conviventi devono essere occupati o rientranti nel percorso di formazione e
qualificazione finalizzati alla ricerca di occupazione
Ogni buono può contemplare un valore nominale tra un massimo di € 1.500,00 ed un minimo di € 900,00
Per i buoni richiesti di figli in affido viene riconosciuto un importo pari ad € 900,00 esentando la
richiedente dalla presentazione del calcolo I.C.E.F..
Per i servizi compresi nella fascia A qualora il richiedente risulti assegnatario dell’assegno integrativo
“bonus bebè”, il massimo annuo erogabile verrà decurtato di tale assegno
Anno solare considerato dal 01/07 – 30/06
Nr. 5 Buoni al valore nominale riconosciuto in base all’indicatore I.C.E.F. per l’anno in oggetto per la fascia
A
Nr. 3 Buoni al valore nominale riconosciuto in base all’indicatore I.C.E.F. per l’anno in oggetto per la fascia
BeC
Attenzione!!! Per coloro che hanno figli in fascia A e figli in fascia B o C il massimo dei buoni nell’anno solare
è pari a 3 e non 5
1) Modulo di richiesta debitamente compilato
2) Domanda I.C.E.F. rilasciata da un CAAF
3) Progetto di Erogazione del servizio rilasciato dall’Ente che fornisce il servizio
- Attenzione non si possono presentare ulteriori progetti fino a quando non sia raggiunto il 70%
delle ore effettivamente usufruite del progetto precedente!!!!
4) Si ricorda che le domande per essere attive nel momento di inizio del servizio devono essere
presentate entro il mese precedente con alcuni accorgimenti importanti come di seguito evidenziati:
ATTIVITA’ X inizio lezioni il 25 settembre – la domanda dovrà essere presentata entro il 31/08
ATTIVITA’ Y inizio lezioni il 01 settembre – la domanda dovrà essere presentata entro il 31/07
5) Fotocopia del documento di identità valido
1) Verrà ritirato dall’Associazione il buono nominale per ciascuna mamma
2) Verrà ritirato dall’Associazione il relativo registro giornaliero:
a questo proposito ricordiamo che è OBBLIGATORIO
a) Apporre la firma ogni volta al ritiro del bambino (se non possibile dalla mamma o dal papà è
obbligatoria la delega per la persona che ritira il bambino) se non vi è delega la giornata non
viene ricoperta dal buono e addebitata alla mamma;
b) In caso di Ferie (non permessi) è obbligatorio comunicare all’Associazione l’assenza dal lavoro e
dovrà essere comunicato l’orario svolto in quella settimana;
c) A termine del servizio verrà richiesta autocertificazione per la certificazione di assunzione di
responsabilità in ordine a quanto dichiarato sul registro. Per ogni dichiarazione in contrasto con
quanto poi effettivamente rilevato (in caso di controllo incrociato con il proprio datore di
lavoro) verrà applicata una sanzione oltre a richiedere il versamento dell’intero importo del
buono concesso.
d) In caso di necessità di attivare un nuovo buono per una attività dovrà necessariamente
verificare il raggiungimento del 70% delle ore effettivamente (escluse le assenze) fatte.
e) Al termine del servizio verranno conteggiate le effettive ore di servizio utilizzato ricoperte e
riconosciute dal buono e, nel caso di assenze per ferie o malattia bimbo, le ore non riconosciute
dal buono verranno conguagliate e addebitate.
Per ogni altra informazione www.fse.provincia.tn.it