osservazioni ai motivi ostativi all`accoglimento della DIA

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osservazioni ai motivi ostativi all`accoglimento della DIA
Geom. Giovanni de Martino, via Adolfo Mancini, 60, 7112271122-FOGGIA
Tel. e fax 0881/712769, ee-mail [email protected];
[email protected]; p.e.c. [email protected]
Qualche collega lamenta che in alcuni Comuni della nostra provincia è invalsa la prassi o
consuetudine che dir si voglia, di adottare provvedimenti di diffida a proseguire i lavori iniziati
tramite DIA o SCIA, oltre il termine perentorio dei 30 giorni previsto dalla normativa.
L’allegato documento (memoria tecnico-giuridica), redatto dal Consigliere Segretario, può essere
d’ausilio a molti colleghi che quotidianamente si trovano a dover affrontare il peso di una
burocrazia sempre più opprimente.
data,
Al Dirigente
dello Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di …
Al Responsabile del Procedimento
dello Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di …
Al Tecnico Istruttore
dello Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di …
Oggetto:
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) del …, prot. n°…, pratica edilizia n.°... Ditta:….
Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della D.I.A. di
cui al Vs. prot. n°…. del…, pratica edilizia n°...
In merito alla comunicazione indicata in oggetto (che per Vs. comodità si allega in fotocopia
alla presente), e ai motivi ostativi all’accoglimento della Denuncia di Inizio Attivita’ (D.I.A.), il
sottoscritto, geom. Giovanni de Martino, iscritto all’Albo professionale dei Geometri e Geometri
Laureati della provincia di Foggia, al n.1457, con studio in Foggia, alla via A. Mancini,60, in
qualità di tecnico incaricato dal Sig. …, domiciliato in …, alla via…, cofirmatario della presente; ai
sensi e per gli effetti dell’art.10-bis, della legge n.241/1990, modificata ed integrata dalla
L.n.15/2005, fa osservare quanto segue.
A norma dell’art.23, commi 1 e 6 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), il Comune
può inibire la realizzazione delle opere nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della
D.I.A., con la conseguenza che, oltre detto termine, il potere di riscontro a fini inibitori attribuito
alla P.A. è esaurito e la stessa può provvedere solo con l’esercizio del potere di autotutela (T.A.R.
Lazio, sent. n.8840, del 08/10/2008). Nel caso de quo, la D.I.A è stata presentata più di un anno fa.
Il comma 4, dell’art.19 della legge 241/90, come ultimamente modificato, innovando la
precedente disposizione, stabilisce che, decorso il termine di 30 giorni dall’inoltro della D.I.A (ora
S.C.I.A.), l’Amministrazione potrebbe intervenire a tutela dell’ordinato sviluppo del territorio
<<solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente,
per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei
privati alla normativa vigente>>
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Tel. e fax 0881/712769, ee-mail [email protected];
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Il controllo deve essere pertanto svolto entro e non oltre il periodo di astensione di 30 giorni
(art.23, comma 6, D.P.R. 380/2001). Detto termine è perentorio e, pertanto, entro lo stesso termine
il provvedimento inibitorio deve essere non soltanto emanato ma anche notificato (T.A.R.
Campania, sez.II, sent.8707/2005; Cons. di Stato, sez. V, sent. 308/2004; T.A.R. Campania, sent.
n.4532/2004).
A seguito del decorso dei 30 giorni, la posizione del privato si consolida e l’amministrazione
non potrà più adottare la diffida ad eseguire i lavori di cui all’art.23, comma 6, ma potrà solamente
emanare provvedimenti in autotutela e sanzionatori previsti in caso di attività edilizia in contrasto
con la normativa applicabile (Cons. di Stato, sent. 3916/2005 e Cons. di Stato, sez. VI, sent.
n.3485/2004; T.A.R. Campania, sez.II, sent.8707/2005; Cons. di Stato, sez. V, sent. 308/2004;
T.A.R. Campania, sent. 4532/2004).
E’ appena il caso di ricordare che, al trascorrere dei termini della D.I.A., non consegue né un
provvedimento a formazione tacita (silenzio assenso), né un provvedimento a fattispecie
progressiva. Il silenzio serbato dalla P.A. nel termine perentorio previsto dalla legge per l’esercizio
del potere inibitorio a fronte della presentazione di una D.I.A. produce l’effetto giuridico di
precludere all’Amministrazione stessa l’esercizio del potere inibitorio a seguito
dell’infruttuoso decorso del termine perentorio all’uopo sancito dalla legge. Questo il principio
espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato 29/07/2011, n.15. Si tratta in definitiva, di un
provvedimento per silentium con cui la P.A., esercitando in senso negativo il potere inibitorio,
riscontra che l’attività è stata dichiarata in presenza dei presupposti di legge e, quindi decide di non
impedire l’inizio o la protrazione dell’attività dichiarata. La D.I.A. non è infatti un provvedimento
amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma
costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente
ammessa dalla legge.
E’, pertanto, illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una
Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, adotta provvedimenti di
sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto dopo che da tempo era decorso il termine di
trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza previo ricorso a strumenti di autotutela
(Cons. di Stato, IV, sent. 10/12/2009, n.7730). Nel caso de quo, il termine di 30 giorni è trascorso
da più di un anno.
Le opere di cui trattasi, eseguite in variante alla D.I.A. alternativa al P.d.C., riguardano: lo
spostamento della rampa (completamente interrata) di accesso al piano interrato; la diversa
distribuzione degli spazi interni con il conseguenziale spostamento di alcuni vani porta e finestre.
Entrando nel merito della legittimità urbanistico-edilizia degli interventi in premessa, preme
osservare che, detti lavori in corso d’opera (apertura e spostamento di porte o finestre, spostamento
di una rampa, nonché la diversa distribuzione degli spazi interni), sono inquadrati come varianti al
progetto assentito; a tal fine è necessario presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori, una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art.22, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (ex art.15,
L.47/85), con effetto legittimante per i lavori già eseguiti.
Le norma, infatti, prevede che sono realizzabili con Denuncia di Inizio Attività le varianti
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d’uso e la categoria edilizia né alterano la sagoma. Nulla, invece, viene detto in ordine ad una
modifica del prospetto.
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In riferimento alla legislazione dello Stato ed in assenza di legislazione regionale, gli
interventi di cui trattasi, rientrano tra quelli che l’art.3, 1° comma, lett.b), del D.P.R.380/2001,
definisce di manutenzione straordinaria, e cioè: “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.
Anche in base a quanto stabilito dalla giurisprudenza, possono ricadere nell’alveo della
manutenzione straordinaria, l’apertura, chiusura e spostamento di vani porte e finestre (T.A.R.
Campania-Napoli, sez. III, dec. n.149 del 15/05/1989; T.A.R. Lazio 29/09/1982, n.271); la
costruzione di scale (Cons. di Stato, sez. V, 05/07/1983, n.307; Cass. Pen., sez.III, 18/12/1987;
Cass. Pen. Sez.III, 04/10/1983).
Non si discosta l’orientamento dottrinario, secondo cui è pacifico ricorrere al titolo
abilitativo semplificato (D.I.A. ora S.C.I.A.), per i lavori di modifiche prospettiche, come l’apertura
o la chiusura di porte o finestre, varianti a D.I.A. e permessi di costruire che non incidono su
volumetrie e su parametri urbanistici (cfr. Consulente immobiliare, Il Sole 24ore n.911-2012; l’E.R.
il Sole 24ore del 10/04/2006 n.28).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e fatto osservare, si invitano le LL.SS. a rivedere
la posizione assunta in merito ad un possibile mancato accoglimento della D.I.A. e ad accogliere le
osservazioni innanzi esposte, in quanto le opere in premessa ben possono essere realizzate con la
presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art.22, comma 2 del D.P.R.380/2001 e
ss.mm.ii..
Distinti saluti
Il Tecnico
Geom. Giovanni de Martino
Il proprietario
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