ATA istruzioni uso

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ATA istruzioni uso
CARNET ATA - VADEMECUM PER L’OPERATORE
Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale che
consente di importare temporaneamente le merci destinate a fiere,
mostre, ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione
doganale
di
Bruxelles),
nonché
dei
campioni
commerciali
(Convenzione di Ginevra), in uno o più Paesi per i quali il Carnet
è valido, senza dover prestare alle dogane estere alcuna garanzia
per l’ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.
Tale facilitazione è resa possibile dagli “enti garanti” del
sistema A.T.A. per i vari Paesi che hanno aderito alla
Convenzione: detti enti sono tenuti ad anticipare alle dogane
straniere le somme che vengono loro richieste per le eventuali
irregolarità riscontrate sui Carnets A.T.A. emessi nei rispettivi
Paesi.L’Ente garante del sistema A.T.A. per l’Italia è l’Unione
Italiana delle Camere di Commercio di Roma, che gestisce
l’emissione e l’appuramento dei Carnets attraverso le Camere di
Commercio dislocate nelle singole province.
L’utilità del Carnet A.T.A. consiste, pertanto:
! nella sostituzione contemporanea dei documenti doganali di
esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli
di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre
che di quelli di transito;
! nell’esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie
normalmente richieste per l’ammontare dei diritti gravanti sulle
merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente
o in cui si transita.
Il Carnet A.T.A. può essere utilizzato solo da parte del titolare
del documento o da un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà
risultare nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza
dell’indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet
dovrà sottoscrivere una delega che il proprio rappresentante
presenterà alla dogana insieme al Carnet in caso di richiesta.
Il richiedente del Carnet A.T.A. dovrà compilare l’apposito modulo
di domanda in distribuzione presso lo Sportello Commercio Estero
della Camera di Commercio competente per territorio e consegnarlo
unitamente all’attestazione di versamento di c/c postale intestato
all’Assitalia di Brescia. L’importo del versamento è pari allo
0,1125% (dal 01.07.2001 0,2812%) del valore commerciale delle
merci in temporanea esportazione, con un minimo di L. 50.000 (€uro
= 25,83 )per merci varie; per i prodotti orafi è pari invece allo
0,315% (dal 01.07.2001 0,225%)del valore commerciale, sempre con
un minimo di L. 50.000 (€uro = 25,83) [dal 01.07.2001 il premio
minimo per i prodotti orafi è di L. 100.000 (€uro = 51.64)].
Se il Carnet A.T.A. viene richiesto:
"
da un soggetto
Commercio
senza
obbligo
di
iscrizione
alla
Camera
di
"
"
"
"
da una società con unità locali/sede in provincia diversa da
Brescia
per l’esportazione di prodotti orafi
da una società in amministrazione controllata
per un valore di merce superiore ai 100.000.000 (€uro =
51645,69), riferito al singolo Carnet, o per cumulo di valore
dei singoli Carnet rilasciati nel corso dell’anno solare
è indispensabile allegare alla domanda la polizza di cauzionamento
A.T.A. rilasciata dall’Assitalia presentandosi presso la sede
della stessa con la richiesta cauzionamento, in distribuzione
presso la Camera di Commercio.
Il Carnet A.T.A. è composto da diversi fogli (n. 4 per l’uscita e
n. 4 per la reimportazione da e nel territorio comunitario, n. 4
per l’entrata e n. 4 per la riesportazione in e da ciascun Paese
visitato, nonché n. 4 per le operazioni di transito), costituiti
ciascun da due parti: la “souche” (che deve rimanere unita alla
copertina verde) ed il “volet” distaccabile, che viene trattenuto
dalla dogana. Su ciascun “volet” distaccabile l’operatore oltre a
riempire la parte B deve far figurare sul retro la lista delle
merci.
La lista delle merci che figura sul retro di ogni “volet” deve
essere redatta nella lingua italiana. Si fa presente, però, che le
dogane di alcuni Paesi (es. Stati Uniti, Cina, Taiwan) possono
richiedere la traduzione della stessa nella lingua inglese.
Qualora la lista delle merci,
non
possa
essere
compresa
nell’apposito spazio sul retro della copertina verde, l’operatore
potrà fornire all’Ufficio competente della Camera di Commercio
copie di un elenco contenente la descrizione della merce,
impostato come lo schema riportato sul retro della copertina
stessa, da spillare a cura della Camera di Commercio alla
copertina verde ed a ciascun volet componente il Carnet.
L’operatore potrà altresì chiedere all’Ufficio di aggiungere al
Carnet un congruo numero di fogli supplementari vari che integrano
il prospetto per la descrizione delle merci figurante sul retro
dei “volets” di uscita e di reimportazione (fogli gialli) e sul
retro di quelli di entrata e di riesportazione (fogli bianchi)
nonché sul retro dei
“volets” di transito (fogli azzurri),
pagando L. 850 (€uro 0,44) + IVA 20% a foglio. Il costo del Carnet
A.T.A. base è stabilito in L. 63.400 (€uro 32,74) + IVA 20%, per
un totale di L. 76.080 (€uro 39,30).
PRINCIPALI NORME DA TENERE IN EVIDENZA NELL’USO DEL CARNET A.T.A.
Il Carnet rilasciato da una Camera di Commercio, per essere valido
agli effetti doganali deve essere presentato, unitamente alla
merce, ad una dogana italiana o comunitaria, che provvederà a
prenderlo in carico sul registro mod. A/6, a distaccare il volet
di uscita e ad apporre i marchi di identificazione sulle singole
merci. Tale operazione viene effettuata al momento della prima
uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una
dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è
preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana
interna più vicina. Al momento dell’uscita è necessario che il
titolare presenti tutte le merci elencate sul retro della
copertina, anche nel caso in cui l’uscita dovesse interessare
soltanto alcuni articoli.
Qualora le merci da esportare siano soggette a vincolo della
licenza ministeriale (merci comprese nella “Tabella Export”) è
necessario
presentare
alla
dogana
di
uscita
la
relativa
autorizzazione ministeriale.
Espletata l’operazione di presa in carico, il titolare potrà
effettuare un numero illimitato di viaggi nell’arco di tempo di
validità del Carnet (1 ANNO), avendo cura di far compilare i
volets di esportazione e di reimportazione gialli dalla dogana ad
ogni uscita o rientro nel territorio comunitario.
Al passaggio delle varie frontiere, sia “all’entrata in”, che
“all’uscita da” un Paese fra quelli indicati sulla prima pagina
della copertina è necessario presentare le merci ed il Carnet
stesso alla dogana, previa compilazione del relativo “volet”
rispettivamente di entrata o di riesportazione (fogli bianchi), ed
esigere l’apposizione dei timbri doganali
sulle
rispettive
“souches”. In caso di viaggi in cui sia effettuata l’esportazione
parziale delle merci descritte nel Carnet è necessario verificare
che all’entrata e all’uscita nei Paesi esteri siano evidenziati,
sul retro dei “volets” e sulle relative “souches”, soltanto gli
articoli effettivamente importati e riesportati.
In mancanza delle attestazioni doganali dei Paesi esteri sulla
“souche”
di
riesportazione
non
sarebbe
possibile
provare
l’avvenuta riesportazione delle merci importate temporaneamente e
sarebbe inevitabile il pagamento dei diritti doganali.
Qualora l’operatore intenda spedire le merci sotto vincolo
cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese
estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese
estero, dovrà compilare i “volets” di transito. Tali fogli
potranno essere forniti dalla Camera di Commercio emittente a
richiesta dell’operatore, tenendo conto che per ogni operazione di
transito vengono utilizzati due fogli azzurri (compilati l’uno al
momento della presentazione delle merci in dogana di confine e
l’altro al momento dell’operazione presso la successiva dogana).
Anche per tali operazioni, è necessario esigere l’apposizione dei
timbri doganali sulle rispettive “souches”.
L’operatore deve non confondere la durata di validità del Carnet
con il termine per la riesportazione (che in alcuni casi viene
indicato dalla dogana estera sulla “souche” di entrata), termine
entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel
quale sono state temporaneamente importate. Il termine per la
riesportazione va rigorosamente rispettato, poiché anche il
ritardo di un solo giorno fa sorgere l’obbligo del pagamento dei
diritti doganali.
Al rientro definitivo della merce in Italia, o nel territorio
comunitario, comunque entro la scadenza del Carnet, il titolare
dovrà presentare le merci ed il Carnet ad una dogana italiana o
comunitaria,
previa
compilazione
del
relativo
“volet
di
reimportazione” (foglio giallo) ed esigere sempre l’apposizione
dei timbri sulla rispettiva “souche”.
Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione
frazionata della merce. Vale a dire che, qualora lo ritenga
opportuno,
potrà
effettuare
l’operazione
di
reimportazione
definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la
reimportazione dei restanti articoli successivamente.
La “souche di reimportazione” è l’unico documento che possa essere
presentato
alle
Autorità
doganali
estere
a
dimostrazione
dell’uscita delle merci dai rispettivi Paesi, quando risulti
mancante la “souche di riesportazione”. Naturalmente per essere
titolo sostitutivo della “souche di riesportazione”, la “souche di
reimportazione” deve essere compilata entro la data di validità
del Carnet o prima del termine fissato dalle Autorità doganali
estere per la riesportazione.
Qualora l’utilizzatore del Carnet intenda lasciare parte o tutte
le merci definitivamente in un Paese estero, nel quale sono state
importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di
controllo del commercio estero vigenti in quel paese, dovrà farne
richiesta alle autorità doganali estere, pagando i relativi
diritti e facendo annotare tale pagamento sulla souche di
“riesportazione”.
Al
rientro
in
Italia,
o
nel
territorio
comunitario, occorre ugualmente far vistare il Carnet alla stessa
dogana dove era avvenuta la presa in carico del Carnet, al fine di
ottenere
la
trasformazione
in
definitiva
della
temporanea
importazione di merci.
Al termine dell’utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto
giorni successivi alla data di scadenza il Carnet deve essere
restituito alla Camera di Commercio che ne ha curato l’emissione,
corredato di tutte le “souches” relative ai fogli utilizzati,
nonché dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati
dalla Camera di Commercio, nonché in caso di trasformazione
dell’esportazione da temporanea in definitiva, per tutta o per
parte della merce, della copia della fattura di vendita emessa e
della copia della bolletta doganale relativa ai diritti pagati
alla dogana estera per la merce non reimportata.
Si raccomanda all’operatore di porre molta attenzione affinché le
dogane appongano i timbri doganali
e
compilino
i
moduli
correttamente ed in modo leggibile (Dogane comunitarie: volets di
esportazione e di reimportazione GIALLI, Dogane extracomunitarie:
volets di importazione e riesportazione BIANCHI; Dogane di
transito: volets azzurri – sempre in duplice coppia) essendo i
titolari dei Carnets responsabili direttamente
dei
diritti
doganali qualora ci fossero contestazioni da parte delle dogane
estere.