ATA istruzioni uso
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ATA istruzioni uso
CARNET ATA - VADEMECUM PER L’OPERATORE Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale che consente di importare temporaneamente le merci destinate a fiere, mostre, ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione doganale di Bruxelles), nonché dei campioni commerciali (Convenzione di Ginevra), in uno o più Paesi per i quali il Carnet è valido, senza dover prestare alle dogane estere alcuna garanzia per l’ammontare dei diritti relativi alle merci medesime. Tale facilitazione è resa possibile dagli “enti garanti” del sistema A.T.A. per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione: detti enti sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per le eventuali irregolarità riscontrate sui Carnets A.T.A. emessi nei rispettivi Paesi.L’Ente garante del sistema A.T.A. per l’Italia è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio di Roma, che gestisce l’emissione e l’appuramento dei Carnets attraverso le Camere di Commercio dislocate nelle singole province. L’utilità del Carnet A.T.A. consiste, pertanto: ! nella sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito; ! nell’esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l’ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita. Il Carnet A.T.A. può essere utilizzato solo da parte del titolare del documento o da un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza dell’indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet dovrà sottoscrivere una delega che il proprio rappresentante presenterà alla dogana insieme al Carnet in caso di richiesta. Il richiedente del Carnet A.T.A. dovrà compilare l’apposito modulo di domanda in distribuzione presso lo Sportello Commercio Estero della Camera di Commercio competente per territorio e consegnarlo unitamente all’attestazione di versamento di c/c postale intestato all’Assitalia di Brescia. L’importo del versamento è pari allo 0,1125% (dal 01.07.2001 0,2812%) del valore commerciale delle merci in temporanea esportazione, con un minimo di L. 50.000 (€uro = 25,83 )per merci varie; per i prodotti orafi è pari invece allo 0,315% (dal 01.07.2001 0,225%)del valore commerciale, sempre con un minimo di L. 50.000 (€uro = 25,83) [dal 01.07.2001 il premio minimo per i prodotti orafi è di L. 100.000 (€uro = 51.64)]. Se il Carnet A.T.A. viene richiesto: " da un soggetto Commercio senza obbligo di iscrizione alla Camera di " " " " da una società con unità locali/sede in provincia diversa da Brescia per l’esportazione di prodotti orafi da una società in amministrazione controllata per un valore di merce superiore ai 100.000.000 (€uro = 51645,69), riferito al singolo Carnet, o per cumulo di valore dei singoli Carnet rilasciati nel corso dell’anno solare è indispensabile allegare alla domanda la polizza di cauzionamento A.T.A. rilasciata dall’Assitalia presentandosi presso la sede della stessa con la richiesta cauzionamento, in distribuzione presso la Camera di Commercio. Il Carnet A.T.A. è composto da diversi fogli (n. 4 per l’uscita e n. 4 per la reimportazione da e nel territorio comunitario, n. 4 per l’entrata e n. 4 per la riesportazione in e da ciascun Paese visitato, nonché n. 4 per le operazioni di transito), costituiti ciascun da due parti: la “souche” (che deve rimanere unita alla copertina verde) ed il “volet” distaccabile, che viene trattenuto dalla dogana. Su ciascun “volet” distaccabile l’operatore oltre a riempire la parte B deve far figurare sul retro la lista delle merci. La lista delle merci che figura sul retro di ogni “volet” deve essere redatta nella lingua italiana. Si fa presente, però, che le dogane di alcuni Paesi (es. Stati Uniti, Cina, Taiwan) possono richiedere la traduzione della stessa nella lingua inglese. Qualora la lista delle merci, non possa essere compresa nell’apposito spazio sul retro della copertina verde, l’operatore potrà fornire all’Ufficio competente della Camera di Commercio copie di un elenco contenente la descrizione della merce, impostato come lo schema riportato sul retro della copertina stessa, da spillare a cura della Camera di Commercio alla copertina verde ed a ciascun volet componente il Carnet. L’operatore potrà altresì chiedere all’Ufficio di aggiungere al Carnet un congruo numero di fogli supplementari vari che integrano il prospetto per la descrizione delle merci figurante sul retro dei “volets” di uscita e di reimportazione (fogli gialli) e sul retro di quelli di entrata e di riesportazione (fogli bianchi) nonché sul retro dei “volets” di transito (fogli azzurri), pagando L. 850 (€uro 0,44) + IVA 20% a foglio. Il costo del Carnet A.T.A. base è stabilito in L. 63.400 (€uro 32,74) + IVA 20%, per un totale di L. 76.080 (€uro 39,30). PRINCIPALI NORME DA TENERE IN EVIDENZA NELL’USO DEL CARNET A.T.A. Il Carnet rilasciato da una Camera di Commercio, per essere valido agli effetti doganali deve essere presentato, unitamente alla merce, ad una dogana italiana o comunitaria, che provvederà a prenderlo in carico sul registro mod. A/6, a distaccare il volet di uscita e ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Tale operazione viene effettuata al momento della prima uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina. Al momento dell’uscita è necessario che il titolare presenti tutte le merci elencate sul retro della copertina, anche nel caso in cui l’uscita dovesse interessare soltanto alcuni articoli. Qualora le merci da esportare siano soggette a vincolo della licenza ministeriale (merci comprese nella “Tabella Export”) è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale. Espletata l’operazione di presa in carico, il titolare potrà effettuare un numero illimitato di viaggi nell’arco di tempo di validità del Carnet (1 ANNO), avendo cura di far compilare i volets di esportazione e di reimportazione gialli dalla dogana ad ogni uscita o rientro nel territorio comunitario. Al passaggio delle varie frontiere, sia “all’entrata in”, che “all’uscita da” un Paese fra quelli indicati sulla prima pagina della copertina è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alla dogana, previa compilazione del relativo “volet” rispettivamente di entrata o di riesportazione (fogli bianchi), ed esigere l’apposizione dei timbri doganali sulle rispettive “souches”. In caso di viaggi in cui sia effettuata l’esportazione parziale delle merci descritte nel Carnet è necessario verificare che all’entrata e all’uscita nei Paesi esteri siano evidenziati, sul retro dei “volets” e sulle relative “souches”, soltanto gli articoli effettivamente importati e riesportati. In mancanza delle attestazioni doganali dei Paesi esteri sulla “souche” di riesportazione non sarebbe possibile provare l’avvenuta riesportazione delle merci importate temporaneamente e sarebbe inevitabile il pagamento dei diritti doganali. Qualora l’operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i “volets” di transito. Tali fogli potranno essere forniti dalla Camera di Commercio emittente a richiesta dell’operatore, tenendo conto che per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri (compilati l’uno al momento della presentazione delle merci in dogana di confine e l’altro al momento dell’operazione presso la successiva dogana). Anche per tali operazioni, è necessario esigere l’apposizione dei timbri doganali sulle rispettive “souches”. L’operatore deve non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che in alcuni casi viene indicato dalla dogana estera sulla “souche” di entrata), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate. Il termine per la riesportazione va rigorosamente rispettato, poiché anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l’obbligo del pagamento dei diritti doganali. Al rientro definitivo della merce in Italia, o nel territorio comunitario, comunque entro la scadenza del Carnet, il titolare dovrà presentare le merci ed il Carnet ad una dogana italiana o comunitaria, previa compilazione del relativo “volet di reimportazione” (foglio giallo) ed esigere sempre l’apposizione dei timbri sulla rispettiva “souche”. Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce. Vale a dire che, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare l’operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente. La “souche di reimportazione” è l’unico documento che possa essere presentato alle Autorità doganali estere a dimostrazione dell’uscita delle merci dai rispettivi Paesi, quando risulti mancante la “souche di riesportazione”. Naturalmente per essere titolo sostitutivo della “souche di riesportazione”, la “souche di reimportazione” deve essere compilata entro la data di validità del Carnet o prima del termine fissato dalle Autorità doganali estere per la riesportazione. Qualora l’utilizzatore del Carnet intenda lasciare parte o tutte le merci definitivamente in un Paese estero, nel quale sono state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo del commercio estero vigenti in quel paese, dovrà farne richiesta alle autorità doganali estere, pagando i relativi diritti e facendo annotare tale pagamento sulla souche di “riesportazione”. Al rientro in Italia, o nel territorio comunitario, occorre ugualmente far vistare il Carnet alla stessa dogana dove era avvenuta la presa in carico del Carnet, al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea importazione di merci. Al termine dell’utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio che ne ha curato l’emissione, corredato di tutte le “souches” relative ai fogli utilizzati, nonché dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di Commercio, nonché in caso di trasformazione dell’esportazione da temporanea in definitiva, per tutta o per parte della merce, della copia della fattura di vendita emessa e della copia della bolletta doganale relativa ai diritti pagati alla dogana estera per la merce non reimportata. Si raccomanda all’operatore di porre molta attenzione affinché le dogane appongano i timbri doganali e compilino i moduli correttamente ed in modo leggibile (Dogane comunitarie: volets di esportazione e di reimportazione GIALLI, Dogane extracomunitarie: volets di importazione e riesportazione BIANCHI; Dogane di transito: volets azzurri – sempre in duplice coppia) essendo i titolari dei Carnets responsabili direttamente dei diritti doganali qualora ci fossero contestazioni da parte delle dogane estere.