1 I FONDI DI PREVIDENZA

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1 I FONDI DI PREVIDENZA
Materiali si approfondimento sul convegno “La previdenza in Italia”
organizzato da Studio Naldi
I FONDI DI PREVIDENZA
- assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti
-
L’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS comprende: il
FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD), le GESTIONI SPECIALI DEI
LAVORATORI AUTONOMI (Gestione Speciale Coltivatori Diretti, Gestione
speciale Artigiani, Gestione Speciale Commercianti).
Nel FPLD sono confluiti anche i seguenti ex Fondi sostitutivi dell’AGO,
successivamente alla loro soppressione :
addetti ai pubblici servizi di trasporto (dal 1.1.1996)
dipendenti dell’Enel e Aziende Elettriche (dal 1.1.2000)
addetti ai pubblici servizi di telefonia ( dal 1/1/2000)
dirigenti di aziende industriali (dal 1/1/2003)
- fondi sostitutivi
Sono forme sostitutive dell’AGO: il Fondo Volo, il Fondo Dazio, il Fondo
Clero, L’Assicurazione obbligatoria per i Giornalisti (INPGI), l’Assicurazione
obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (ENPALS)
- fondi esclusivi
Sono forme esclusive: l’Assicurazione Obbligatoria gestita dall’INPDAP
(dipendenti pubblici), il Fondo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa,
l’Assicurazione Obbligatoria per i dipendenti di Poste Italiane Spa.
Si segnala che a decorrere dal 1.1.2012 l’INPDAP è confluita nell’INPS per
effetto del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, poi convertito nella
legge n. 214 del 27/12/2011.
L’Inpdap,
Istituto
Nazionale
di
Previdenza
per
i
Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica, era nato con il decreto legislativo numero
479 del 30 giugno 1994. Nell’Inpdap erano confluiti Enpas, Inadel, Enpdep e
le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del
Tesoro (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug), enti preposti alla gestione delle pensioni e
delle liquidazioni dei dipendenti dello stato e degli enti locali.
Successivamente sono confluite nell’Inpdap anche le funzioni di
pagamento delle pensioni, proprie delle direzioni provinciali del Ministero del
Tesoro. Nel 2010, infine, anche le funzioni dell’ Enam, Ente Nazionale di
Assistenza Magistrale, sono state trasferite all’Inpdap.
- ed esonerativi della medesima
Sono forme esonerative dell’AGO: Le Casse Pensioni per i dipendenti degli
Organi Costituzionali, i Fondi pensioni degli enti creditizi soppressi con effetto
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dal 1/1/91 e confluiti in una apposita gestione speciale costitutita presso
l’INPS
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge
8/8/95 n. 335,
Vi sono assicurati i lavoratori parasubordinati, nonché gli esercenti arti e
professioni non iscritti ad apposita cassa.
- forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto legislativo 30/6/94 n. 5091e al Decreto legislativo del
10/2/96 n. 103
In base alle disposizioni del DLgs 30 giugno 1994, n. 509, per alcuni enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatoria, espressamente individuati è stata
prevista dal 1° gennaio 1995, la trasformazione in associazioni o fondazioni con
personalità giuridica di diritto privato.
Enti di cui all’elenco allegato al DLgs 509/1994:
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
- Cassa di previdenza tra dottori commercialisti
- Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri
- Cassa Nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi
professionisti
- Cassa Nazionale del Notariato
- Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
- Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO)
- Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
- Ente Nazionale di Previdenza e assistenza Medici (ENPAM)
- Ente Nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
- Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
- Ente Nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura
(ENPAIA)
- Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie
marittime
- Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI)
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
- Opera nazionale di assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
Con il D. Lgs 103/96, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 2,
comma 25 della Legge 8/8/1995 n. 335, a decorrere dal 1.1.1996 viene assicurata
la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di
libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato
all’iscrizione in appositi albi.
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LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA
PRESSO I DIVERSI FONDI AI FINI DI UN’UNICA PENSIONE
Gli istituti previsti dal nostro ordinamento ai fini della PENSIONE UNICA sono
-
La RICONGIUNZIONE gratuita o ONEROSA
Il CUMULO
La TOTALIZZAZIONE ITALIANA
Questi istituti permettono l’unificazione di “SPEZZONI ASSICURATIVI” per ottenere
una PENSIONE UNICA
La RICONGIUNZIONE
L’esercizio della facoltà di ricongiunzione comporta il trasferimento alla gestione
destinataria di tutti i contributi nella loro globalità, siano essi accreditati in regime
obbligatorio, volontario, figurativo o in più gestioni.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in
cui sono stati unificati . Le norme per la determinazione del diritto e della misura
della pensione unica derivante dalla ricongiunzione sono quelle in vigore nella
gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa.
Prevede limitazioni al tipo di periodi da ricongiungere (ad esempio non sono
ricongiungibili i contributi della gestione separata).
Ricongiunzioni gratuite: Sono numerose nel nostro ordinamento, le norme che
hanno previsto la ricongiunzione gratuita . Ricordiamone alcune:
a) Legge 523/1954 - ricongiunzione fra le diverse Casse degli Istituti di
Previdenza ora INPDAP (Cassa pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa
Pensione Insegnanti, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni
Sanitari);
b) DPR 1092/73 : ricongiunzione fra periodi prestati alle dipendenze dello Stato
e Casse degli Istituti di Previdenza
c) Art. 6 Legge 29/79 - Ricongiunzioni a seguito di soppressioni di enti per legge
nazionale o regionale ( ex ONMI, enti mutualistici soppressi, altri enti
soppressi con legge regionale es ERSA)
Legge 45/1990: E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso
le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le
gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o
per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni
previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui
si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione
diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo
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se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per
effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
CUMULO
Permette di sommare periodi assicurativi versati presso gestioni diverse per
ottenere un’unica pensione .
Non viene previsto alcun onere a carico
dell’interessato. I contributi non vengono trasferiti, ma rimangono a carico di ogni
gestione che liquiderà la pensione unica (pagata da INPS) per la quota di
competenza. Il calcolo della pensione avverrà con i criteri previsti dai diversi
sistemi misto (e misto ex retributivo) e contributivo. Per verificare il sistema di
riferimento si valuterà la contribuzione complessivamente versata anche presso
Casse diverse.
Vi sono limitazioni sia per quanto l’esercizio del cumulo, che in relazione alle
tipologie dei contributi da cumulare
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TOTALIZZAZIONE ITALIANA
Si possono sommare i contributi versati in qualsiasi gestione, senza particolari
limitazioni, salvo il caso di ricongiunzione onerosa già accettata dopo il marzo
2006.
I requisiti previsti per il diritto a pensione sono quelli specifici previsti per la pensione
totalizzata.
La rendita previdenziale è calcolata pro quota dalle diverse Casse previdenziali
con il sistema contributivo, prescindendo quindi dalla collocazione temporale dei
periodi lavorati. Unica eccezione per la quale la quota viene calcolata con il
sistema di computo previsto dall’ordinamento della gestione, è quando in quella
gestione sono stati maturati i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma.
COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA
Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010)
viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n.322 che consentiva la
costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) dell’Inps.
Con questa prestazione, il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il
diritto a pensione poteva costituire una posizione contributiva presso il F.P.L.D. Inps,
e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all'Inps Gestione Dipendenti
Pubblici (legge 322 del 1958).
Si riporta uno schema delle principali modalità di unificazione dei periodi
assicurativi versati nelle diverse gestioni.
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