Bollettino informazione attualità giurisprudenziale

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Bollettino informazione attualità giurisprudenziale
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULL’ATTUALITÀ GIURISPRUDENZIALE STRANIERA
luglio 2010
a cura di C. Bontemps di Sturco, C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig
con il coordinamento di Paolo Passaglia
FRANCIA
1. Conseil constitutionnel, decisione n. 2010-5 QPC del 18 giugno 2010, SNC Kimberly
Clark
Questione prioritaria di costituzionalità – Codice delle imposte – Asserite incompetenza
negativa del legislatore e violazione del diritto di proprietà e del principio del necessario
consenso alle imposte – Vizi sindacabili in sede di giudizio in via incidentale – Limitazione ai
diritti ed alle libertà garantiti dalla Costituzione – Esclusione del sindacato sull’incompetenza
negativa del legislatore e del necessario consenso alle imposte.
2. Conseil constitutionnel, decisione n. 2010-8 QPC del 18 giugno 2010, Coniugi L.
Questione prioritaria di costituzionalità – Codice di previdenza sociale – Incidenti sul lavoro e
malattie professionali – Regimi di risarcimento del danno diversi in relazione al tipo di colpa
del datore di lavoro – Non irragionevolezza del sistema.
3. Corte di cassazione, sentenza n. 10.40.001 del 29 giugno 2010
Questione prioritaria di costituzionalità – Rapporti con il controllo circa il rispetto del diritto
comunitario – Disapplicazione di disposizioni dell’ordinanza n. 58-1067 recante legge
organica del Conseil constitutionnel.
GERMANIA
1. Ordinanza del Tribunale costituzionale federale dell’8 giugno 2010 (1 BvR 1745/06)
Ricorso diretto – Manifestazione di protesta contro l’aborto davanti ad uno studio medico –
Libertà di espressione – Indicazione pubblica del medico che opera aborti – Divulgazione di
fatti veri – Divieto assoluto giudizialmente imposto alla protesta – Illegittimità – Necessaria
ponderazione tra interessi – Accoglimento del ricorso – Rinvio della questione al tribunale
civile – Configurabilità di un divieto limitato.
2. Sentenza della Corte suprema federale del 25 giugno 2010
Eutanasia – Interruzione dei trattamenti che tengono un paziente artificialmente in vita –
Avvocato condannato per tentato omicidio – Direttive anticipate verificate dal tutore legale
(Betreuer) – Effetto vincolante – Ricorso per cassazione contro la condanna – Assoluzione.
REGNO UNITO
1. R (on the application of Smith) (FC) (Respondent) v Secretary of State for Defence
(Appellant) and another, del 30 giugno 2010
Concetto di giurisdizione di cui all’articolo 1 della CEDU – Applicazione del criterio
territoriale – Decesso di un militare in servizio all’estero – Inchiesta – Necessità di applicare i
parametri di cui all’articolo 2 CEDU – Limiti.
SPAGNA
1. STC 31/2010, del 28 giugno
Statuto della Catalogna – Funzione e contenuto costituzionale dello Statuto di autonomia –
Fondamento dell’autonomia – Diritti fondamentali e diritti statutari – Sistema istituzionale
autonomico, organizzazione territoriale e governo locale – Potere giudiziario – Delimitazione
del contenuto funzionale e materiale delle competenze – Relazione tra la Generalitat della
Catalogna, lo Stato e l’Unione europea – Attività internazionale della Comunità autonoma –
Finanziamento della Comunità e finanziamento degli enti locali – Riforma dello Statuto di
autonomia – Efficacia giuridica del preambolo – Nullità parziale ed interpretazione conforme
di talune norme statutarie – Opinioni dissenzienti.
2. Statistiche relative all’attività giurisdizionale 2009
STATI UNITI
1. 561 U.S. __ (2010), del 21 giugno 2010; No. 08-1498, Holder v Humanitarian Law
Project
Organizzazioni terroristiche – Divieto di fornire sostegno materiale e servizi – Reato –
Associazioni che intendevano fornire sostegno per attività legittime delle organizzazioni –
Sussistenza, nella fattispecie, del reato – Asserita incostituzionalità per violazione della due
process clause e della libertà di espressione ed associazione – Esclusione.
Quinto Emendamento – Diritto ad un giusto processo – Indeterminatezza della terminologia
normativa – Primo Emendamento – Libertà di espressione – Libertà di associazione – Divieto
normativo di fornitura di sostegno materiale o risorse ad organizzazioni terroristiche Costituzionalità
2. 561 U.S. ___ (2010), del 24 giugno 2010; No. 09-559, Doe et al. v Reed, Washington
Secretary of State, et al.
Primo Emendamento – Libertà d’espressione – Divulgazione dei dati anagrafici contenuti nelle
petizioni referendarie – Costituzionalità
3. 561 U.S. ___ (2010), del 24 giugno 2010; No. 08-1394, Skilling v United States
Vicenda Enron – Condanna di un ex-dirigente per frode –Asserita violazione del diritto ad un
giusto processo e ad una giuria imparziale – Rigetto della doglianza – Asserita
incostituzionalità della norma incriminatrice per eccessiva vaghezza – Reinterpretazione della
disposizione – Constatata inapplicabilità della stessa al caso di specie.
4. 561 U.S. ___ (2010), del 28 giugno 2010; No. 08-1521, McDonald et al. v City of
Chicago, Illinois, et al.
Secondo Emendamento – Diritto alla detenzione di armi – Applicazione della previsione
costituzionale federale anche al diritto degli Stati membri – Incostituzionalità della normativa
statale che limitava il diritto di detenere armi a scopo di autodifesa.
FRANCIA
a cura di Charlotte Bontemps di Sturco
1. Conseil constitutionnel, decisione n. 2010-5 QPC del 18 giugno 2010, SNC
Kimberly Clark
Questione prioritaria di costituzionalità – Codice delle imposte – Asserite
incompetenza negativa del legislatore e violazione del diritto di proprietà e
del principio del necessario consenso alle imposte – Vizi sindacabili in sede
di giudizio in via incidentale – Limitazione ai diritti ed alle libertà garantiti
dalla Costituzione – Esclusione del sindacato sull’incompetenza negativa
del legislatore e del necessario consenso alle imposte.
Per la prima volta, il Conseil constitutionnel affronta il tema della possibilità di sanzionare una
incompetenza negativa del legislatore nell’ambito di una questione prioritaria di costituzionalità. Il
problema era stato sollevato durante l’iter parlamentare1, in quanto la questione prioritaria di
costituzionalità non permette all’individuo di invocare qualsiasi parametro di costituzionalità, ma è
limitato “ai diritti e alle libertà che garantisce la Costituzione”.
Il comma 3 dell’articolo 273-1 del codice generale delle imposte (d’ora innanzi, CGI) è stato
contestato dinanzi al Conseil constitutionnel dal Consiglio di Stato (decisione del 23 aprile 2010 n.
327166), in seguito ad una questione posta dalla SNC Kimberly Clark.
L’articolo 273-1, comma 3, come risultante dalla legge n. 66-10 del 6 gennaio 1966 relativa alla
riforma delle tasse sul fatturato e diverse diposizioni di ordine finanziario, demanda al potere
regolamentare la fissazione della data al termine della quale si possono attivare i meccanismi di
deduzione di IVA previsti all’articolo 271 del CGI.
La società SNC Kimberly Clark contestava la costituzionalità di questa norma, in ragione
dell’incompetenza negativa del legislatore, sostenendo, da un lato, che il demandare alla potestà
regolamentare la determinazione delle condizioni di attuazione dell’articolo 271 del CGI
implicherebbe una violazione delle disposizioni dell’articolo 34 della Costituzione2, che elenca le
materie riservate alla legge, e dell’articolo 14 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 17893, che afferma il principio del necessario consenso alle imposte; dall’altro lato, si
sosteneva che il silenzio del legislatore avrebbe privato di garanzie legali il diritto di proprietà
protetto dagli articoli 2 e 17 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.
Il Conseil constitutionnel ha replicato ponendo il principio secondo il quale “il disconoscimento
da parte del legislatore della propria competenza non può essere invocato nell’ambito di una
1
ASSEMBLÉE NATIONALE, Rapport n. 1898, fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles (…) sur
le projet de loi organique (n. 1599) relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, del 3 settembre 2009, pp.
46, 92, 99, 116, 134, 139, 145 e 158.
2 Secondo il quale: “La legge stabilisce le norme concernenti: […] la base imponibile, l’aliquota e le modalità di
riscossione delle imposte di ogni tipo […]”.
3 Secondo il quale: “Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la
necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione, la riscossione e la durata”.
questione prioritaria di costituzionalità se non nel caso in cui sia in gioco un diritto o una libertà che
la Costituzione garantisce” (Considérant 3).
L’incompetenza negativa del legislatore può quindi essere invocata nell’ambito della questione
prioritaria di costituzionalità solo se connessa alla asserita violazione di “un diritto o una libertà che
la Costituzione garantisce”.
Il Conseil ha avuto altresì modo di precisare il significato di quest’ultima locuzione. Se non
sussistevano dubbi circa il diritto di proprietà (nella specie ritenuto non leso), più delicata era la
questione del principio del necessario consenso alle imposte. La dottrina lo considera come uno dei
principi cardini della democrazia4. Nella sua giurisprudenza5, il Conseil constitutionnel ha
considerato che esso è rispettato quando il Parlamento esprime il suo consenso mediante il voto; il
destinatario della disposizione costituzionale è quindi il Parlamento, più che l’individuo. In questa
logica, il Conseil constitutionnel ha potuto affermare che “le disposizioni dell’articolo 14 della
Dichiarazione del 1789 sono attuate dall’articolo 34 della Costituzione e non istituiscono un diritto
o una libertà che possa essere invocato in occasione di un processo davanti ad una giurisdizione
nell’ambito di una questione prioritaria di costituzionalità di cui all’articolo 61-1 della
Costituzione” (Considérant 4).
In ragione dell’insieme di questi rilievi, il Conseil constitutionnel ha dichiarato la conformità alla
Costituzione delle disposizioni contestate.
2. Conseil constitutionnel, decisione n. 2010-8 QPC del 18 giugno 2010, Coniugi
L.
Questione prioritaria di costituzionalità – Codice di previdenza sociale –
Incidenti sul lavoro e malattie professionali – Regimi di risarcimento del
danno diversi in relazione al tipo di colpa del datore di lavoro – Non
irragionevolezza del sistema.
Il Conseil constitutionnel è stato investito da una questione prioritaria di costituzionalità dalla
sentenza n. 12005 del 7 maggio 2010 della Corte di cassazione sulla conformità ai diritti e libertà
che garantisce la Costituzione degli articoli L 451-1 e L 452-1 a L 452-5 del codice della previdenza
sociale. Queste disposizioni disciplinano il regime di risarcimento per gli incidenti sul lavoro e per
le malattie professionali.
L’articolo L 451-1 pone il principio secondo il quale, tranne che in casi eccezionali (v. infra),
nessuna azione risarcitoria può essere esercitata dalla vittima o dai suoi aventi diritto secondo il
diritto comune; il risarcimento per gli incidenti sul lavoro e per le malattie professionali è
disciplinato esclusivamente dalle norme del codice di previdenza sociale, che prevedono un
indennizzo forfetario e limitato del danno, a carico delle casse di assicurazione contro le malattie.
Questa disciplina, la cui radice risale alla fine dell’Ottocento, permette un indennizzo quasi
automatico o, almeno, non collegato dalla nozione di colpa (a differenza, quindi, del regime di
4
G. CARCASSONNE, La Constitution, Parigi, Le Seuil, 9a edizione, 2009, p. 435; T. RENOUX e M. VILLIERS,
Code constitutionnel, Parigi, Litec, 2005, p. 177, cit. in CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Commentaire de la décision
n. 2010-5 QPC – 18 giugno 2010, in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 29, p. 4.
5
Cfr. Decisione n. 95-370 DC del 30 dicembre 1995, Legge che autorizza il Governo, in applicazione dell’articolo
38 della Costituzione, a riformare la previdenza sociale.
diritto comune) degli incidenti del lavoro; il carattere forfetario dell’indennizzo si compensa con il
carattere automatico della riparazione.
Quando invece l’incidente è dovuto ad una colpa non scusabile del datore di lavoro, l’articolo L
452-1 dello stesso codice prevede che la vittima o gli aventi diritto possano avere diritto ad un
regime d’indennizzo superiore (secondo modalità di calcolo di maggiorazione definite all’articolo L
452-2), per alcuni danni elencati (all’articolo L 452-3), a seguito di un accordo (articolo L 452-4) o
di una azione davanti alle giurisdizioni di previdenza sociale.
Infine, in caso di dolo del datore di lavoro, si applicano le norme di diritto comune (articolo L
452-5 del medesimo codice), con competenza delle giurisdizioni ordinarie e penali.
Il Conseil constitutionnel ha dichiarato queste disposizioni conformi alla Costituzione,
emettendo però, per la prima volta nell’ambito di una questione prioritaria di costituzionalità, una
riserva d’interpretazione, per l’ipotesi in cui il datore di lavoro si sia macchiato di una colpa non
scusabile.
In generale, il Conseil constitutionnel ha ritenuto il regime di previdenza sociale organizzato dal
legislatore in materia di incidenti sul lavoro e di malattie professionali conforme alla Costituzione.
Ha all’uopo rilevato che questa disciplina si sostituisce parzialmente alla responsabilità del datore di
lavoro (tramite l’indennizzo forfetario), ma permette comunque di agire contro il datore di lavoro in
caso di dolo o di colpa non scusabile, effettuando così una conciliazione tra il principio di
responsabilità garantito all’articolo 4 della Dichiarazione del 17896 e le esigenze evocate dal comma
11 del Preambolo della Costituzione del 19467.
Il Conseil ha altresì ritenuto non irragionevole alla luce del principio di responsabilità il carattere
forfetario di alcuni indennizzi, che sia accertata o meno la colpa non scusabile del datore di lavoro
(in proposito, si è fatta applicazione della giurisprudenza di cui alla decisione n. 2010-2 QPC
dell’11 giugno, Mme Viviane L.).
Come accennato, il Conseil constitutionnel ha però formulato una riserva di interpretazione
sull’articolo L 452-3 (valida anche per tutti i giudizi in corso), in quanto, in caso di colpa non
scusabile del datore di lavoro, la legge non prevede l’indennizzo per alcuni danni. L’assenza di ogni
disciplina legislativa per questi casi deve quindi essere interpretata come una implicita affermazione
della facoltà della vittima di intentare un’azione contro il datore di lavoro, davanti alle giurisdizioni
della previdenza sociale, al fine di potere ottenere riparazione dell’insieme dei danni non coperti dal
libro IV del codice di previdenza sociale. Spetterà, caso per caso, a queste giurisdizioni verificare se
i danni subiti dalle vittime siano tali da dar luogo a riparazione.
3. Corte di cassazione, sentenza n. 10.40.001 del 29 giugno 2010
Questione prioritaria di costituzionalità – Rapporti con il controllo circa il
rispetto del diritto comunitario – Disapplicazione di disposizioni
dell’ordinanza n. 58-1067 recante legge organica del Conseil
constitutionnel.
6
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Secondo il quale: “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri (…)”.
Secondo il quale: “[La nazione] garantisce a tutti, e specialmente al fanciullo, alla madre ed agli ex-lavoratori, la
protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e le vacanze. Ogni essere umano che, in dipendenza dell’età,
dello stato fisico o mentale o della situazione economica, si trovi nell’impossibilità di lavorare, ha il diritto di ottenere
dalla collettività adeguati mezzi di esistenza”.
La Corte di cassazione ha adottato la sentenza n. 10-40.001 del 29 giugno 2010 in risposta alla
sentenza C-188/10 e C-189/10 della Corte di giustizia dell’Unione europea8, adita con la sentenza n.
10-40.002 del 16 aprile 2010, Questione prioritaria di costituzionalità9.
La CGUE ha risposto alla prima questione posta stabilendo che “l'articolo 267 TFUE osta ad
una normativa nazionale che stabilisca un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità
delle leggi nazionali, nella misura in cui il carattere prioritario di tale procedimento abbia come
conseguenza di impedire, sia prima della trasmissione di una questione di costituzionalità alla
giurisdizione nazionale incaricata di effettuare il controllo di costituzionalità delle leggi sia,
eventualmente, dopo la decisione di questa giurisdizione su detta questione, a tutte le altre
giurisdizioni nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere al loro obbligo di richiedere
l’intervento in via pregiudiziale della Corte di giustizia. Al contrario, l’articolo 267 TFUE non osta
ad una legislazione nazionale del genere, nella misura in cui le altre giurisdizioni nazionali restino
libere:
nella fase procedimentale che ritengano opportuna, ed anche al termine di un procedimento
incidentale di controllo di costituzionalità, di richiedere l’intervento della Corte di giustizia;
di adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare la tutela giurisdizionale provvisoria
dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione;
di lasciare inapplicate, al termine di un tale procedimento incidentale, la disposizione
legislativa nazionale in causa se esse la ritengono contraria al diritto dell’Unione.
Spetta al giudice del rinvio verificare se la legislazione nazionale contestata nel giudizio
principale possa essere interpretata conformemente alle esigenze derivanti dal diritto dell'Unione”
(punto 57).
La dottrina10 e la stampa11 hanno letto in questa sentenza della CGUE una dichiarazione di
conformità, in linea di principio, del meccanismo della questione prioritaria di costituzionalità al
diritto comunitario12, in consonanza con l’interpretazione fornita già dal Conseil constitutionnel13 e
dal Consiglio di Stato14-15.
Nella sua risposta alla sentenza della Corte di giustizia, la Corte di cassazione ha però
preconizzato la disapplicazione delle disposizioni dell’ordinanza n. 58-1067 recante legge organica
del Conseil constitutionnel che disciplinano il carattere prioritario della questione prioritaria di
costituzionalità. All’uopo, ha considerato che “nell’ipotesi particolare in cui si ponga davanti al
giudice una questione relativa sia alla costituzionalità che alla convenzionalità di una disposizione
8
Su tale sentenza, v. la parte del presente Bollettino relativa alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.
9
La sentenza è stata segnalata nel numero di maggio del presente Bollettino.
10
Cfr ad esempio: J.-L. SAURON, Le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité est conforme au
droit de l’Union, in http://www.euractiv.fr/jean-luc-sauron-mecanisme-question-prioritaire-constitutionnaliteconforme-droit-union-interview.
11
V. la Rassegna della stampa estera, n. 137, 16 – 30 giugno 2010, ed in particolare l’articolo del giornale Le
Monde del 24 giugno 2010, La Cour européenne valide la question prioritaire de constitutionnalité.
12
La CGUE ha posto un limite precisando il carattere preliminare (“prioritario”, in un certo senso) del rinvio alla
Corte di giustizia rispetto al controllo di costituzionalità in via incidentale, per il caso in cui una disposizione legislativa
contestata si limiti a trasporre le disposizioni imperative di una direttiva comunitaria (punti 54 a 56).
13
Cfr Conseil constitutionnel, decisione n. 2010-605 DC del 12 maggio 2010, segnalata nel numero di maggio del
presente Bollettino.
14
15
Cfr Consiglio di Stato, n. 312305 del 14 maggio 2010.
La Corte di giustizia, richiamando, da un lato, l’interpretazione della Corte di cassazione e, dall’altro, quella del
Conseil constitutionnel e del Consiglio di Stato, ha evidenziato che “spetta alla giurisdizione di rinvio determinare […]
quale è l’interpretazione corretta del diritto nazionale” (punto 50).
legislativa, gli spetta porre in essere, se necessario, i provvedimenti conservativi e provvisori
necessari ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico
europeo; […] nel caso in cui fosse impossibile soddisfare tale esigenza, come è nel caso della Corte
di cassazione, il procedimento davanti alla quale non permette di adottare tali misure, il giudice
deve pronunciarsi sulla disposizione criticata in riferimento al diritto dell’Unione disapplicando
così le disposizioni dell’ordinanza del 7 novembre 1958, come modificata, che prevedono l’esame
prioritario della questione prioritaria di costituzionalità”.
Sulla seconda questione posta, concernente la validità dell’articolo 78-2, comma 4, del codice di
procedura penale (che prevede i controlli d’identità entro venti chilometri dalla frontiera), contestata
dal sig. Abdeli (ricorrente nel giudizio a quo), straniero in situazione irregolare, la Corte di
cassazione si è riferita alla risposta fornita dalla Corte di giustizia16 per dedurre l’assenza di garanzie
richieste ed ha invitato il giudice ordinario a trarne le conseguenze.
Infine, ha deciso di non rinviare la questione prioritaria di costituzionalità (senza neppure avere
esaminato le condizioni di ricevibilità determinate dalla legge organica).
16
La quale ha affermato che il diritto dell'Unione si oppone ad una legislazione nazionale che conferisce alle
autorità di polizia di uno Stato membro la competenza di controllare, unicamente in una zona di 20 km a partire dalla
frontiera terrestre, l'identità di una persona al fine di verificare che rispetti gli obblighi di detenzione, porto ed esibizione
dei titoli e dei documenti previsti dalla legge, quando detta legislazione non assicuri con regole chiare che l'esercizio
pratico di questa competenza abbia un effetto equivalente a quello delle verifiche alle frontiere.
GERMANIA
a cura di Maria Theresia Rörig
1. Ordinanza del Tribunale costituzionale federale dell’8 giugno 2010 ( 1 BvR
1745/06)
Ricorso diretto – Manifestazione di protesta contro l’aborto davanti ad uno
studio medico – Libertà di espressione – Indicazione pubblica del medico
che opera aborti – Divulgazione di fatti veri – Divieto assoluto
giudizialmente imposto alla protesta – Illegittimità – Necessaria
ponderazione tra interessi – Accoglimento del ricorso – Rinvio della
questione al tribunale civile – Configurabilità di un divieto limitato.
Il Tribunale costituzionale tedesco ha accolto, l’8 giugno 2010, un ricorso diretto individuale
avverso il divieto imposto per via giudiziaria di una manifestazione di protesta contro l’aborto
davanti ad uno studio medico.
Il ricorrente, per motivi religiosi, qualifica l’aborto come “infame”. Pertanto, organizza
abitualmente azioni di protesta contro ginecologi che operano aborti, posizionandosi per strada in
vicinanza dei rispettivi studi medici al fine di attrarre, tramite cartelloni e volantini, l’attenzione
sulla sua posizione ideologica. Ha inoltre l’abitudine di rivolgersi ai passanti, in particolare a donne
che considera possibili pazienti del ginecologo, e cerca di convincerle a riconsiderare la loro
posizione sull’aborto. Varie di queste azioni sono già state oggetto di pronunce del
Bundesverfassungsgericht (cfr., ad esempio, BVerfGE 8, 89).
Nel caso presente il ricorrente si era posizionato per due giorni consecutivi davanti allo studio
medico di un ginecologo di Monaco di Baviera che operava, secondo gli accertamenti posti in
essere dai tribunali aditi nella vicenda, interruzioni di gravidanza nell’ambito della sua professione e
ne faceva menzione anche su internet.
Il ricorrente distribuiva volantini in cui sosteneva che il ginecologo operasse aborti illegali,
sebbene non sanzionati penalmente da parte del legislatore tedesco. Anche su internet il ricorrente
scriveva, sulla homepage del proprio sito, del ginecologo “specializzato in aborti”.
Quest’ultimo ha quindi instaurato un’azione civile nei confronti del contestatore al fine di
impedire il protrarsi delle sue attività. Il Tribunale di Monaco di Baviera I ha accolto l’azione civile
del medico, condannando il contestatore ad omettere di indicare pubblicamente il ginecologo, sia
per nome sia in altra maniera dalla quale emergessero le sue pratiche abortive; è stata, inoltre,
vietata ogni asserzione circa i trattamenti abortivi praticati presso lo studio dell’attore; si è parimenti
vietato di rivolgersi alle pazienti di questi o a passanti nel raggio di un chilometro dallo studio
medico e di far cenno, apertamente o indirettamente, agli aborti effettuati nello studio. Con le sue
azioni di protesta il soggetto condannato avrebbe violato in maniera illegittima il diritto generale
alla personalità (allgemeine Persönlichkeitsrecht) del medico, con la conseguenza che ad esso
spettava il diritto all’omissione di cui agli artt. 823, comma 117, 1004 del Codice civile tedesco
(BGB)18.
Adita in secondo grado, la Corte d’appello di Monaco ha respinto l’appello del contestatore
contro la decisione del tribunale.
Andando di diverso avviso, il Tribunale costituzionale federale ha accolto il ricorso diretto ed ha
annullato le decisioni dei giudici civili, rinviando la questione al tribunale civile ai fini di una nuova
decisione.
La pronuncia dei giudici di Karlsruhe si basa sulle considerazioni che di seguito vengono
sintetizzate.
Le affermazioni del ricorrente che sono state colpite dal divieto sono affermazioni di fatti veri
che non toccano la controparte nella sua sfera intima e privata, che gode di particolare tutela, ma
indicano semplicemente avvenimenti collocati nella sfera sociale del medico. Tale tipo di
affermazioni si debbono tollerare. Si oltrepassa il limite della violazione del diritto alla personalità
solo se si cagiona un danno alla personalità che risulta sproporzionato rispetto all’interesse alla
divulgazione della verità.
Un grave pregiudizio del diritto alla personalità del medico con impatto costituzionale non
emerge, però, ad avviso dei giudici di Karlsruhe, dalle due decisioni giudiziarie oggetto del ricorso.
In particolare, non si riscontra che il medico debba temere una perdita completa del proprio
prestigio sociale se la sua disponibilità ad effettuare aborti sia oggetto di una discussione pubblica.
D’altronde, gli viene imputata solo un’attività che è, ad avviso del ricorrente, infame dal punto di
vista morale, ma non un’azione penalmente rilevante o vietata per legge. L’attore stesso ne fa,
peraltro, pubblica menzione.
Secondo il Tribunale costituzionale, i giudici civili non hanno inoltre valutato adeguatamente il
fatto che il ricorrente tocchi, con il tema dell'aborto, un argomento di particolare interesse pubblico,
ciò che rende il peso del suo interesse a potersi esprimere (che deve essere ponderato con gli
interessi della controparte) ancora più rilevante. Le deduzioni dei giudici, invece, che riguardano
l’impatto delle affermazioni e delle azioni del ricorrente sul rapporto tra il medico e le sue pazienti
non possono, nella loro generalità, giustificare le loro pronunce dal punto di vista costituzionale.
Tuttavia, la considerazione secondo cui le pazienti che si recano nello studio e devono passare
“sotto le forche caudine” del ricorrente, e possono quindi essere oggetto di una specie di
costrizione, è, secondo il Tribunale costituzionale, un punto importante. Infatti, alla luce del fatto
che l’art. 5, comma 1, Legge fondamentale (LF) tutela l’espressione di opinioni, ma non le attività
che impongono in maniera violenta ad altri la propria opinione, non è escluso che un divieto delle
azioni di protesta possa essere basato in concreto su tale aspetto e, quindi, sull’ingerenza nel
rapporto di fiducia tra medico e paziente, che gode di particolare tutela. Peraltro, tali rilievi non
giustificano un divieto assoluto come quello in questione nella fattispecie. Riguardo ad eventuali
molestie subite dalle pazienti, che potrebbero incidere sul diritto fondamentale di cui all’art. 12,
comma 1, LF (libertà di professione) del medico, non si può giustificare, nel caso concreto, il
divieto generale di far menzione in pubblico degli aborti e di farlo, in particolare, nel raggio di un
17
Art. 823, comma 1, BGB: Chi dolosamente o colposamente lede illecitamente la vita, il corpo, la salute, la libertà,
la proprietà o un altro diritto altrui, è obbligato verso l’altro al risarcimento del danno da ciò derivante.
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Art. 1004 BGB: (1) Se la proprietà è pregiudicata in maniera altra che attraverso la sottrazione o il mantenimento
del possesso, il proprietario può esigere dal molestatore la rimozione del pregiudizio. Se si possono temere ulteriori
ingerenze, il proprietario può agire per la loro omissione. (2) La pretesa non sussiste, se il proprietario è obbligato a
tollerare l'ingerenza.
chilometro dallo studio medico (a prescindere dalla questione se le pazienti debbano o meno passare
davanti al ricorrente).
2. Sentenza della Corte suprema federale del 25 giugno 2010
Eutanasia – Interruzione dei trattamenti che tengono un paziente
artificialmente in vita – Avvocato condannato per tentato omicidio –
Direttive anticipate verificate dal tutore legale (Betreuer) – Effetto
vincolante – Ricorso per cassazione contro la condanna – Assoluzione.
Il Bundesgerichtshof (BGH), la Corte suprema tedesca, ha deciso, il 25 giugno, che ai malati
terminali tenuti in vita artificialmente deve essere garantito il diritto di morire, se ne hanno espresso
la volontà. Dopo anni di dibattito sull’eutanasia, la Corte ha stabilito che non è reato staccare il tubo
che serve a tenere in vita un paziente in coma da anni. È stato, infatti, assolto un avvocato bavarese,
Wolfgang Putz, condannato per tentato omicidio a nove mesi di reclusione con la condizionale per
aver consigliato ad una sua cliente di tagliare il tubo che serviva ad alimentare artificialmente la
madre di 76 anni.
La donna, ricoverata dall'ottobre 2002 in una casa di riposo, dopo essere entrata in coma in
seguito ad un ictus, aveva in precedenza, e precisamente nel settembre 2002, espresso a voce
l’intenzione di non voler essere mantenuta in vita artificialmente. Rispettando il volere della madre,
la figlia aveva tagliato, su suggerimento dell’avvocato Putz, nel dicembre 2007, la sonda collegata
allo stomaco della madre, per la quale i medici avevano diagnosticato l'impossibilità di un ritorno a
condizioni di coscienza e di guarigione. Il personale se ne era però accorto in tempo ed aveva
ripristinato l'alimentazione forzata. Due settimane dopo la paziente era deceduta naturalmente a
causa di un collasso circolatorio.
Ad avviso del tribunale, che nell’aprile 2009 aveva condannato per tentato omicidio l’avvocato
Putz, quest’ultimo e la sua assistita erano colpevoli di un’azione che non poteva essere giustificata
né con il consenso presunto della persona deceduta né con i principi della legittima difesa a favore
di un terzo (Nothilfe) né con lo stato di necessità giustificativo (rechtfertigender Notstand). Tanto
meno l’avvocato avrebbe potuto richiamare lo stato di necessità scusabile (entschuldigenden
Notstand). Un eventuale errore sulla non-punibilità dell’azione sarebbe in ogni caso stato evitabile
per l’avvocato, mentre non lo era invece per la sua assistita che agiva su consiglio del suo legale e,
dunque, senza colpa. Per questo motivo, solo l’avvocato era stato condannato, mentre la figlia era
stata assolta dal tribunale.
Ora la Corte suprema ha assolto anche l'avvocato Putz, motivando la decisione con il fatto che
«l’interruzione del mantenimento in vita in conformità alla volontà espressa dal paziente non è
punibile». La corte ha stabilito che chi ha la tutela del malato deve poter interrompere i supporti
vitali se queste sono le sue volontà.
Il BGH ha evidenziato come i presupposti o le condizioni alla luce dei quali considerare
vincolante una volontà espressa dal paziente, che era nel momento dell’azione impossibilitato di
dare il proprio assenso “al suo decesso”, non erano al momento della condotta dell’avvocato e della
sua assistita definitivamente chiariti dalla giurisprudenza. Infatti, all’epoca si riscontravano
decisioni divergenti in merito al vincolo del c.d. testamento biologico, all’ammissibilità
dell’interruzione dell’alimentazione artificiale (nei casi di malattie irreversibili e mortali o in
dipendenza del tipo e dello stato della malattia), nonché alla necessità di un’autorizzazione
giudiziaria della relativa decisione della persona chiamata per legge quale rappresentante del
paziente, e quindi del tutore (c.d. Betreuer). Tali questioni, ed in particolare la natura vincolante
delle direttive anticipate di trattamento, sono state regolate per legge solamente con effetto dal 1°
settembre 2009, con la c.d. Patientenverfügungsgesetz, e quindi il BGH poteva decidere senza
essere vincolata a sue decisioni precedenti.
La direttiva anticipata della paziente espressa nel settembre 2002, esaminata e confermata dal
Betreuer, aveva, secondo la Corte suprema, un effetto vincolante e giustificava l’interruzione dei
trattamenti nei suoi confronti, sia in base al diritto in vigore al momento in cui l’interruzione si era
verificata sia dopo il 1° settembre 2009.
Tale conclusione è stata ritenuta valida a prescindere dal tipo e dallo stato della malattia, in
consonanza con quanto emerge chiaramente, dopo il 2009, dal codice civile stesso (v. art. 1901 a,
comma 3, BGB). Con la sentenza è stato pertanto confermato che l'accanimento terapeutico non
può essere esercitato nemmeno su quei pazienti che non abbiano sottoscritto il testamento biologico,
la cui validità è stata confermata solo lo scorso anno dal Bundestag.
Il BGH ha sottolineato, inoltre, come la direttiva anticipata verificata dal Betreuer giustifica, non
solo l’interruzione del trattamento tramite semplice omissione del nutrimento artificiale, ma anche
tramite un intervento attivo che serve ad interrompere o ad impedire un trattamento non (più)
gradito dal paziente. Una distinzione artificiale sulla base di elementi puramente esteriori – e quindi
tra “fare ed omettere” – in merito alla punibilità non è convincente, ad avviso del BGH, in relazione
ai casi del tipo di quello qui in questione.
La sentenza “fornisce chiarezza legale su un aspetto fondamentale del conflitto tra ciò che è
permesso in senso passivo e vietato in quello attivo”, ha commentato il ministro della Giustizia,
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger; “parliamo del diritto di una persona a decidere, e quindi viene
toccata una questione fondamentale: come vivere con dignità”.
REGNO UNITO
a cura di Sarah Pasetto
1. R (on the application of Smith) (FC) (Respondent) v Secretary of State for
Defence (Appellant) and another, del 30 giugno 2010
Concetto di giurisdizione di cui all’articolo 1 della CEDU – Applicazione
del criterio territoriale – Decesso di un militare in servizio all’estero –
Inchiesta – Necessità di applicare i parametri di cui all’articolo 2 CEDU –
Limiti.
Il soldato Jason Smith era deceduto pochi mesi dopo il suo arrivo in Iraq, a causa di
un’ipertermia; era emerso che l’inchiesta sulla sua morte era stata viziata da irregolarità procedurali.
Nell’esame del ricorso proposto dalla madre del defunto, la Corte ha dovuto vagliare due questioni
di rilevanza generale: in primo luogo, era da determinare se un militare in servizio all’estero potesse
godere della protezione offerta dallo Human Rights Act 1998 (l’Act of Parliament che traspone,
all’interno dell’ordinamento britannico, gli articoli 2-12, 14, e 16-18 della CEDU) in caso di morte
della base militare; in caso di risposta affermativa, doveva verificarsi se, in caso di decesso,
l’inchiesta sullo stesso dovesse essere condotta secondo le procedure derivanti dall’articolo 2 della
CEDU.
La sentenza verteva dunque essenzialmente sulla natura della nozione di “giurisdizione” di cui
all’articolo 1 della CEDU19, ed in particolare se essa fosse di natura territoriale oppure se potesse
accedersi anche ad una nozione “personale”, fondata sullo status di membro delle forze armate
britanniche.
La maggioranza della Corte (sei contro tre giudici) ha concluso a favore della territorialità della
giurisdizione. Lord Phillips ha affermato che qualsiasi eccezione alla regola generale della
territorialità avrebbe dovuto essere espressamente prevista dalla Corte EDU; e Lord Collins ha
sottolineato che il caso in questione non rientrava nelle eccezioni finora enucleate, e quindi non si
poteva operare una estensione del concetto di giurisdizione fondato esclusivamente sul controllo
che il Regno Unito esercita sulle sue forze armate. Inoltre, l’estensione della protezione della CEDU
alle forze armate situate all’estero avrebbe comportato l’inopportuna necessità, incombente sulle
corti, di decidere questioni relative alla condotta nei conflitti armati, questioni che non rientrano tra
quelle per le quali le corti hanno titolo a giudicare.
Lord Mance, nel suo judgment dissenziente, ha evidenziato che il Regno Unito, in quanto forza
occupante in Iraq, ha, alla luce del diritto internazionale, un potere quasi assoluto sulla sicurezza
delle proprie forze armate. La questione non doveva allora essere analizzata nell’ottica
dell’applicazione o meno del criterio di territorialità della giurisdizione, ma piuttosto alla luce
dell’esigenza di esercitare una autorità ed un controllo sulle azioni poste in essere e sul rispetto dei
doveri di lealtà ed obbedienza dall’altra. A suo avviso, la giurisprudenza della Corte EDU faceva
propendere per l’estensione della giurisdizione anche a casi come quello presente. Lord Kerr si è
posto sulla stessa lunghezza d’onda, affermando che, se uno Stato può “esportare” la propria
19
“Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo. – Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla
loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione”.
giurisdizione nell’esercizio del potere su un territorio estero, allora è in grado di esportarla anche al
fine di operare un controllo sulle azioni individuali.
La seconda questione posta riguardava la sussistenza o meno dell’obbligo di condurre qualunque
inchiesta sui decessi di soldati in servizio secondo le rigorose procedure (una inchiesta, rapida ed
efficace, condotta pubblicamente, da un soggetto indipendente, nella quale i familiari del defunto
siano coinvolti) previste dalla giurisprudenza della Corte EDU in base all’articolo 220.
La Corte si è pronunciata all’unanimità nel senso che un tale obbligo non sussiste
invariabilmente, ma soltanto se, nel corso delle indagini preliminari obbligatorie, emerge la
possibilità che si sia concretamente prodotta una violazione delle garanzie offerte dall’articolo 2, e
quindi si impongano approfondimenti istruttori, tali da soddisfare i requisiti procedurali derivanti
dall’articolo 2. Nel caso di specie, peraltro, una tale evenienza è stata ritenuta sussistente, donde la
necessità di seguire il procedimento imposto dalla Corte di Strasburgo.
I judgments dei Lords Phillips, Hope e Mance hanno indicato alcune situazioni particolari nelle
quali una violazione delle garanzie sancite dall’articolo 2 potrebbe presumibilmente dar luogo
all’obbligo di condurre un’inchiesta in conformità alle garanzie derivanti dallo stesso articolo.
Riprendendo la sentenza R (Middleton) v West Somerset Coroner, del 2004, pronunciata dalla
House of Lords, si è dapprima affermato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte
interpretato l’articolo 2 della CEDU come comportante, per gli Stati membri, obblighi sostanziali a
proteggere la vita nella massima misura ragionevolmente praticabile. Là dove il quadro normativo
fosse idoneo a presumere l’assolvimento di tale obbligo, errori di giudizio oppure atti di negligenza
compiuti da dipendenti dello Stato non sarebbero sufficienti ad integrare una violazione
dell’articolo 2 della CEDU. Di contro, un obbligo di inchiesta formalizzata sussisterebbe, sulla base
della giurisprudenza inglese e di quella della Corte EDU, in casi di suicidio, di tentato suicidio o
comunque di morte violenta durante il periodo di detenzione; parimenti, dovrebbe procedersi in tal
senso allorché lo Stato potesse dirsi consapevole che la vita di un individuo fosse a rischio e lo Stato
fosse nella posizione di adottare misure protettive.
20
“Diritto alla vita. – (1) Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel
caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. (2) La morte non si considera cagionata in violazione del
presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di
ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona
regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione”.
SPAGNA
a cura di Carmen Guerrero Picó
1. STC 31/2010, del 28 giugno
Statuto della Catalogna – Funzione e contenuto costituzionale dello Statuto
di autonomia – Fondamento dell’autonomia – Diritti fondamentali e diritti
statutari – Sistema istituzionale autonomico, organizzazione territoriale e
governo locale – Potere giudiziario – Delimitazione del contenuto
funzionale e materiale delle competenze – Relazione tra la Generalitat della
Catalogna, lo Stato e l’Unione europea – Attività internazionale della
Comunità autonoma – Finanziamento della Comunità e finanziamento degli
enti locali – Riforma dello Statuto di autonomia – Efficacia giuridica del
preambolo – Nullità parziale ed interpretazione conforme di talune norme
statutarie – Opinioni dissenzienti.
Il plenum del Tribunale costituzionale ha deciso, in data 28 giugno 2010, di accogliere
parzialmente il ricorso di costituzionalità presentato dai deputati del Gruppo parlamentare popolare
nei confronti della legge orgánica n. 6/2006, del 19 luglio, di riforma dello Statuto di autonomia
della Catalogna21. Hanno redatto opinioni dissenzienti i giudici costituzionali Vicente Conde Martín
de Hijas, Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pérez, Ramón Rodríguez Arribas ed
Eugeni Gay Montalvo.
Nel dispositivo della sentenza si dichiara che:
1) I riferimenti alla “Catalogna come nazione” e alla “realtà nazionale della Catalogna”, che si
trovano nel preambolo che precede l’articolato del Statuto catalano, non hanno alcuna efficacia
giuridica (neppure) interpretativa.
2) Sono incostituzionali e, quindi, si annullano:
a) L’espressione “e di preferenza” dell’art. 6, comma 1.
Articolo 6. La lingua propria e le lingue ufficiali22.
1. La lingua propria della Catalogna è il catalano. Come tale, il catalano è la lingua d’uso
normale e di preferenza delle amministrazioni pubbliche e dei mezzi di comunicazione pubblici
21
La sentenza è stata votata a “blocchi”. Il primo è stato dedicato al preambolo che accompagna l’articolato dello
Statuto catalano. Nel secondo, si sono decise le norme giudicate incostituzionali e nel terzo blocco si è decisa
l’interpretazione costituzionalmente conforme da dare per talune disposizioni. Infine, sono state poste in votazione le
norme ritenute conformi alla Costituzione.
Il
testo
della
sentenza
Paginas/Sentencia.aspx?cod=9872.
22
è
reperibile
in
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/
La traduzione degli articoli è tratta dal sito web del Parlamento catalano.
della Catalogna, ed è anche la lingua normalmente utilizzata come veicolare e di apprendimento
nell’istruzione.
b) L’art. 76, comma 4.
Articolo. 76. Funzioni [del Consiglio delle Garanzie Statutarie].
I pronunciamenti del Consiglio delle garanzie statutarie hanno carattere vincolante in relazione ai
progetti di legge e alle proposte di legge del Parlamento che sviluppino o siano in relazione con i
diritti riconosciuti dal presente Statuto.
c) L’inciso “con carattere esclusivo” dell’art. 78, comma 1.
Articolo 78. Funzioni e relazioni con altre istituzioni analoghe [del Difensore Civico].
1. Il Difensore civico ha la funzione di proteggere e difendere i diritti e le libertà riconosciute
dalla Costituzione e dal presente Statuto. A tal fine sottopone a supervisione, con carattere
esclusivo, l’attività dell’Amministrazione della Generalitat, quella degli organismi pubblici o
privati vincolati o che dipendono dalla medesima, quella delle imprese private che gestiscono i
servizi pubblici o che svolgono attività d’interesse generale o universale o attività equivalenti in
forma convenzionata o indiretta e quella di quante altre persone presentino un vincolo contrattuale
con l’Amministrazione della Generalitat e con gli enti pubblici da essa dipendenti. Sottopone altresì
a supervisione l’attività dell’Amministrazione locale della Catalogna e quella degli organismi
pubblici o privati vincolati o che dipendono dalla medesima.
d) L’art. 97.
Articolo 97. Il Consiglio di giustizia della Catalogna.
Il Consiglio di giustizia della Catalogna è l’organo di governo del potere giudiziario in
Catalogna. Agisce come organo deconcentrato dal Consiglio superiore della magistratura, ferme
restando le competenze di quest’ultimo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge organica del potere
giudiziale.
e) I commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), e 3 dell’art. 98.
Articolo 98. Attribuzioni.
2. Le attribuzioni del Consiglio di giustizia della Catalogna nei riguardi degli organi
giurisdizionali situati nel territorio della Catalogna sono, ai sensi di quanto disposto dalla Legge
organica del potere giudiziale, le seguenti:
a) Partecipare alla nomina del presidente o presidentessa della Corte superiore di
giustizia della Catalogna, così come a quella dei presidenti d’aula della suddetta Corte
superiore e dei presidenti delle Corti d’appello.
b) Proporre al Consiglio superiore della magistratura ed istruire le nomine e i
licenziamenti dei giudici e dei magistrati incorporati alla carriera giudiziale
temporaneamente con funzioni di assistenza, appoggio o sostituzione, così come
determinare l’assegnazione dei suddetti giudici e magistrati agli organi giudiziali che
richiedano misure di rinforzo.
c) Istruire pratiche e, in generale, esercitare le funzioni disciplinari sui giudici e i
magistrati nei termini previsti a norma di legge.
d) Partecipare alla pianificazione dell’ispezione di corti e tribunali, ordinarne, ove
sussista, l’ispezione e la vigilanza e realizzare proposte in questo ambito, adempiere agli
ordini d’ispezione delle corti e dei tribunali che promuova il Governo e rendere conto
della risoluzione e delle misure adottate.
e) Informare in merito ai giudizi d’appello presentati contro gli accordi degli organi
di governo dei tribunali e delle corti della Catalogna.
3. Le risoluzioni del Consiglio di giustizia della Catalogna in materia di nomine, di
autorizzazioni, di licenze e di permessi devono essere adottate in base ai criteri approvati dal
Consiglio superiore della magistratura.
f) Gli incisi “e con la partecipazione del Consiglio di giustizia della Catalogna” dei commi 5 e
6 di cui all’art. 95.
Articolo 95. La Corte superiore di giustizia della Catalogna.
5. Il presidente o presidentessa della Corte superiore di giustizia della Catalogna è il
rappresentante del potere giudiziario in Catalogna. È nominato dal re, a proposta del Consiglio
superiore della magistratura e con la partecipazione del Consiglio di giustizia della Catalogna, nei
termini che determina la Legge organica del potere giudiziale. Il presidente o presidentessa della
Generalitat ordina che se ne pubblichi la nomina sul Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
6. I presidenti d’aula della Corte superiore di giustizia della Catalogna vengono nominati a
proposta del Consiglio superiore della magistratura e con la partecipazione del Consiglio di
giustizia della Catalogna, nei termini determinati dalla Legge organica del potere giudiziale.
g) L’inciso “dal presidente o presidentessa della Corte superiore di giustizia della Catalogna,
che lo presiede, e” del comma 1 dell’art. 99.
Articolo 99. Composizione, organizzazione e funzionamento.
1. Il Consiglio di giustizia della Catalogna è formato dal presidente o presidentessa della Corte
superiore di giustizia della Catalogna, che lo presiede, e dai membri che vengano nominati, ai sensi
di quanto disposto dalla Legge organica del potere giudiziale, tra giudici, magistrati, procuratori o
giuristi di riconosciuto prestigio. Il Parlamento della Catalogna nomina i membri del Consiglio che
determini la legge orgánica sul potere giudiziario.
h) L’art. 100, comma 1.
Articolo 100. Controllo degli atti del Consiglio di giustizia della Catalogna.
1. Gli atti del Consiglio di giustizia della Catalogna potranno essere oggetto di ricorso in giudizio
d’appello dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, salvo il caso in cui siano stati dettati
nell’esercizio delle competenze della comunità autonoma.
i) L’inciso “o al Consiglio di giustizia della Catalogna” dei commi 1 e 2 dell’art. 101.
Articolo 101. Concorsi [Competenze della Generalitat nei riguardi dell’Amministrazione di
giustizia].
1. La Generalitat propone al Governo dello Stato, al Consiglio superiore della magistratura o al
Consiglio di giustizia della Catalogna, in base a quale corrisponda, la convocazione di concorsi per
coprire i posti vacanti di magistrati, giudici e procuratori in Catalogna.
2. Il Consiglio di giustizia della Catalogna convoca i concorsi per coprire i posti vacanti di
magistrati e giudici in Catalogna nei termini stabiliti dalla Legge organica del potere giudiziale.
j) L’inciso “come principi o minimo comune normativo in norme con rango di legge, eccetto
nei casi in cui vengano determinate in base a quanto disposto dalla Costituzione e dal
presente Statuto” dell’art. 111.
Articolo 111. Competenze condivise.
Nelle materie che lo Statuto attribuisce alla Generalitat in forma condivisa con lo Stato,
corrispondono alla Generalitat la potestà legislativa, la potestà regolamentare e la funzione
esecutiva, nella cornice delle basi che stabilisca lo Stato come principi o minimo comune normativo
in norme con rango di legge, eccetto nei casi in cui vengano determinate in base a quanto disposto
dalla Costituzione e dal presente Statuto. Nell’esercizio di queste competenze, la Generalitat può
stabilire delle politiche proprie. Il Parlamento deve sviluppare e concretare per mezzo di una legge
le previsioni di base.
k) L’inciso “ai principi, alle regole ed agli standard minimi che stabiliscano” del comma 2 di
cui all’art. 120.
Articolo 120. Casse di risparmio.
2. Corrisponde alla Generalitat, in materia di casse di risparmio con sede in Catalogna, la
competenza condivisa sull’attività finanziaria, in base ai principi, alle regole ed agli standard
minimi che stabiliscano le basi statali, che comprende, in ogni caso, la regolazione della
distribuzione degli eccedenti e delle opere sociali delle casse.
La Generalitat effettuerà altresì il monitoraggio del processo di emissione e distribuzione di
quote partecipative, con l’eccezione degli aspetti relativi al regime di offerte pubbliche di vendita o
di sottoscrizione di valori e di ammissione alla negoziazione, alla stabilità finanziaria ed alla
solvenza.
l) L’inciso “ai principi, alle regole ed agli standard minimi fissati nelle” del comma 2 dell’art.
126.
Articolo 126. Credito, banca, assicurazioni e mutualità non integrate nel sistema di previdenza
sociale.
2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sulla struttura, l’organizzazione e il
funzionamento degli istituti di credito che non siano casse di risparmio, delle cooperative di credito
e delle entità di gestione dei piani e dei fondi di pensione e delle entità fisiche e giuridiche che
agiscano nel mercato delle assicurazioni alle quali non si riferisca il paragrafo 1, in base ai principi,
alle regole ed agli standard minimi fissati nelle basi statali.
m) L’inciso “sempre che mettano in atto uno sforzo fiscale parimenti simile” del comma 3
dell’art. 206.
Articolo 206. Partecipazione al rendimento dei tributi statali e meccanismi di livellamento e
solidarietà.
3. Le risorse finanziarie delle quali disponga la Generalitat potranno essere regolate in maniera
tale da consentire che il sistema statale di finanziamento disponga di risorse sufficienti a garantire il
livellamento e la solidarietà nei riguardi delle altre comunità autonome, con il fine di ottenere che i
servizi di educazione, sanità e altri servizi sociali essenziali dello stato del benessere prestati dai
vari governi autonomi possano raggiungere dei livelli simili in tutto l’insieme dello Stato, sempre
che mettano in atto uno sforzo fiscale parimenti simile. Nella medesima forma, e ove sussista, la
Generalitat riceverà risorse dei meccanismi di livellamento e di solidarietà. I suddetti livelli
verranno fissati dallo Stato.
n) L’inciso “può comprendere la capacità legislativa per stabilire e regolare i tributi propri dei
governi locali e” del comma 2 dell’art. 218.
Articolo 218. Autonomia e competenze finanziarie.
2. La Generalitat ha competenza, nella cornice stabilita dalla Costituzione e dalla normativa
dello Stato, in materia di finanziamento locale. Questa competenza può comprendere la capacità
legislativa per stabilire e regolare i tributi propri dei governi locali e comprende la capacità di
fissare i criteri di distribuzione delle partecipazioni a carico del bilancio della Generalitat.
3) Non sono incostituzionali, purché siano interpretate nei termini stabiliti nel fundamento jurídico
(FJ) che si indica, le seguenti disposizioni:
a) L’art. 5 (FJ 10).
Articolo 5. I diritti storici.
L’autogoverno della Catalogna si fonda altresì sui diritti storici del popolo catalano, nelle sue
istituzioni secolari e nella tradizione giuridica catalana, che il presente Statuto incorpora e aggiorna
ai sensi dell’articolo 2, della seconda disposizione transitoria e di altri precetti della Costituzione,
dai quali deriva il riconoscimento di una posizione singolare della Generalitat in relazione al diritto
civile, alla lingua, alla cultura, alla proiezione di queste nell’ambito educativo e al sistema
istituzionale in cui si organizza la Generalitat.
b) Il comma 2 dell’art. 6 [FJ 14 b)].
Articolo 6. La lingua propria e le lingue ufficiali.
2. Il catalano è la lingua ufficiale della Catalogna. Lo è anche lo spagnolo, che è la lingua
ufficiale dello Stato spagnolo. Tutte le persone hanno diritto a utilizzare le due lingue ufficiali ed i
cittadini della Catalogna hanno il diritto ed il dovere di conoscerle. I poteri pubblici della Catalogna
devono stabilire le misure atte a facilitare l’esercizio di detti diritti ed il rispetto di detto dovere. Ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 32, non vi può essere discriminazione alcuna per l’uso di una
o dell’altra lingua.
c) Il comma 1 dell’art. 8 (FJ 12).
Articolo 8. Simboli della Catalogna.
1. La Catalogna, definita come nazionalità nel primo articolo, ha come simboli nazionali la
bandiera, la festività e l’inno.
d) Il comma 5 dell’art. 33 (FJ 21).
Articolo 33. Diritti linguistici dinnanzi alle amministrazioni pubbliche ed alle istituzioni statali.
5. I cittadini della Catalogna hanno il diritto di rivolgersi per iscritto in catalano agli organi
costituzionali e agli organi giurisdizionali d’ambito statale, ai sensi di quanto disposto dal
procedimento stabilito dalla corrispondente legislazione. Dette istituzioni dovranno soddisfare e
istruire i documenti scritti presentati in catalano che, in ogni caso, avranno piena efficacia giuridica.
e) L’art. 34 (FJ 22).
Articolo 34. Diritti linguistici dei consumatori e degli utenti.
Tutte le persone hanno diritto ad essere trattate oralmente e per iscritto nella lingua ufficiale che
scelgano nella loro condizione di utenti o di consumatori di beni, di prodotti e di servizi. Le entità,
le aziende e gli esercizi aperti al pubblico in Catalogna sono soggetti al dovere della disponibilità
linguistica nei termini stabiliti a norma di legge.
f) Il comma 1 ed il primo periodo del comma 2 dell’art. 35 (FJ 24).
Articolo 35. Diritti linguistici nell’ambito dell’insegnamento.
1. Tutte le persone hanno diritto a ricevere l’insegnamento in catalano, ai sensi di quanto stabilito
nel presente Statuto. Il catalano deve essere utilizzato normalmente come lingua veicolare e di
apprendimento nell’istruzione universitaria e in quella non universitaria.
2. Gli alunni hanno diritto a ricevere l’insegnamento in catalano nell’ambito dell’istruzione non
universitaria.
g) Il comma 5 dell’art. 50 (FJ 23).
Articolo 50. Promozione e diffusione del catalano.
5. La Generalitat, l’Amministrazione locale e le altre corporazioni pubbliche della Catalogna, le
istituzioni e le imprese che dipendono dalle medesime e i concessionari dei loro servizi devono
utilizzare il catalano nelle loro azioni interne e nelle relazioni tra esse. Devono altresì utilizzarlo
nelle comunicazioni e nelle notifiche dirette a persone fisiche o giuridiche che siano residenti in
Catalogna, fermo restando il diritto dei cittadini di riceverle in lingua spagnola ove così lo
richiedessero.
h) L’art. 90 (FJ 40).
Articolo 90. La vegueria.
1. La vegueria è l’ambito territoriale specifico per l’esercizio del governo intermunicipale di
cooperazione locale e dispone di personalità giuridica propria. La vegueria è anche la divisione
territoriale adottata dalla Generalitat per l’organizzazione territoriale dei suoi servizi.
2. La vegueria, come governo locale, ha una natura territoriale e gode di autonomia per la
gestione dei suoi interessi.
i) I commi 3 e 4 dell’art. 91 (FJ 41).
Articolo 91. Il Consiglio di vegueria.
3. I consigli di vegueria sostituiscono i consigli provinciali.
4. La creazione, modifica e soppressione, nonché lo sviluppo del regime giuridico delle
vegueries, sono regolati da legge del Parlamento. Ove sussista, l’alterazione dei limiti provinciali
verrà portata a capo in base a quanto disposto dall’articolo 141.1 della Costituzione.
j) Il comma 2 dell’art. 95 (FJ 44).
Articolo 95. La Corte superiore di giustizia della Catalogna.
2. La Corte superiore di giustizia della Catalogna è l’ultima istanza giurisdizionale di tutti i
processi avviati in Catalogna, così come di tutti i ricorsi che vengano istruiti nel suo ambito
territoriale, qualsivoglia che sia il diritto invocato come applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla
Legge organica del potere giudiziale e fermo restando la competenza riservata alla Corte suprema
per l’unificazione della dottrina. La Legge organica del potere giudiziale determinerà la portata ed i
contenuti dei suddetti ricorsi.
k) L’art. 110 (FJ 59).
Articolo 110. Competenze esclusive.
1. Corrispondono alla Generalitat, nell’ambito delle sue competenze esclusive, in forma
integrale, la potestà legislativa, la potestà regolamentare e la funzione esecutiva. Corrisponde
unicamente alla Generalitat l’esercizio di queste potestà e funzioni, mediante le quali può stabilire
delle politiche proprie.
2. Il diritto catalano, in materia di competenze esclusive della Generalitat, è il diritto applicabile
nel suo territorio con preferenza su qualsiasi altro.
l) L’art. 112 (FJ 61).
Articolo 112. Competenze esecutive.
Corrisponde alla Generalitat, nell’ambito delle sue competenze esecutive, la potestà
regolamentare, che comprende l’approvazione di disposizioni per l’esecuzione della normativa
dello Stato, così come la funzione esecutiva, che in ogni caso comprende la potestà di
organizzazione della sua propria amministrazione e, in generale, tutte le funzioni e le attività che
l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione pubblica.
m) L’art. 122 (FJ 69).
Articolo 122. Consultazioni popolari.
Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva per la determinazione del regime giuridico,
delle modalità, del procedimento, della realizzazione e della convocazione da parte della stessa
Generalitat o degli enti locali, nell’ambito delle loro competenze, di sondaggi, udienze pubbliche,
fori di partecipazione e qualsiasi altro strumento di consultazione popolare, con l’eccezione di
quanto disposto dall’articolo 149.1.32 della Costituzione.
n) Il comma 3 dell’art. 127 (FJ 73).
Articolo 127. Cultura.
3. Negli interventi che lo Stato realizzi in Catalogna in materia di investimento in beni e
equipaggiamenti culturali è richiesto l’accordo previo con la Generalitat. Nel caso delle attività che
lo Stato porta a capo in relazione alla proiezione internazionale della cultura, il Governo dello Stato
e il Governo della Generalitat articoleranno delle formule di collaborazione e cooperazione mutue
ai sensi di quanto disposto dal titolo V di questo Statuto.
o) L’art. 129 (FJ 76).
Articolo 129. Diritto civile.
Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di diritto civile, con l’eccezione
delle materie che l’articolo 149.1.8 della Costituzione attribuisce in ogni caso allo Stato. La
suddetta competenza comprende la determinazione del sistema di fonti del diritto civile della
Catalogna.
p) L’art. 138 (FJ 83).
Articolo 138. Immigrazione.
1. Corrisponde alla Generalitat in materia di immigrazione:
a) La competenza esclusiva in materia di prima accoglienza delle persone immigrate,
che comprenderà le azioni socio-sanitarie e di orientamento.
b) Lo sviluppo della politica d’integrazione delle persone immigrate nel quadro delle
sue competenze.
c) La determinazione e la regolazione delle misure necessarie per l’integrazione
sociale ed economica delle persone immigrate e per la loro partecipazione sociale.
d) La determinazione per legge di un quadro di riferimento per l’accoglienza e
l’integrazione delle persone immigrate.
e) La promozione e l’integrazione delle persone emigrate e l’aiuto alle stesse,
promuovendo le politiche e le misure atte a facilitare il loro ritorno in Catalogna.
2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di autorizzazione di lavoro
degli stranieri la cui relazione lavorativa abbia luogo in Catalogna. Questa competenza, che dovrà
essere esercitata con il necessario coordinamento con quella che corrisponde allo Stato in materia di
entrata e residenza degli stranieri, comprende:
a) L’iter e la risoluzione delle autorizzazioni iniziali di lavoro per conto proprio o per
conto terzi.
b) L’iter e la risoluzione dei ricorsi presentati in relazione alle pratiche alle quali si
riferisca la lettera a) e l’applicazione del regime d’ispezione e sanzione.
3. Corrisponde alla Generalitat la partecipazione alle decisioni adottate dallo Stato
sull’immigrazione con particolare importanza per la Catalogna e, in particolare, la partecipazione di
precetto previa alla determinazione del contingente di lavoratori stranieri attraverso i meccanismi
previsti nel titolo V.
q) Il comma 3 dell’art. 174 (FJ 111);
Articolo 174. Disposizioni generali [relazioni della Generalitat con lo Stato e con altre comunità
autonome].
3. La Generalitat partecipa alle istituzioni, agli organismi ed ai procedimenti di adozione di
decisioni dello Stato che si riferiscano alle sue competenze, in base a quanto stabilito nel presente
Statuto e nelle leggi.
r) L’art. 180 (FJ 113).
Articolo 180. Designazione dei membri della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della
magistratura.
La Generalitat partecipa ai processi di designazione dei magistrati della Corte costituzionale e
dei membri del Consiglio superiore della magistratura, nei termini che stabiliscano le leggi, oppure,
ove sussista, l’ordinamento parlamentare.
s) Il comma 1 dell’art. 183 (FJ 115).
Articolo 183. Funzioni e composizione della Commissione bilaterale Generalitat-Stato.
1. La Commissione bilaterale Generalitat-Stato, ai sensi dei principi disposti dagli articoli 3.1 e
174, costituisce il quadro generale e permanente di relazione tra il Governo della Generalitat e il
Governo dello Stato ai seguenti effetti:
a) La partecipazione e la collaborazione della Generalitat nell’esercizio delle
competenze statali che coinvolgano l’autonomia della Catalogna.
b) L’interscambio di informazioni e la determinazione, ove sussista, di meccanismi
di collaborazione nelle prospettive politiche pubbliche e le questioni d’interesse
comune.
t) Il comma 5 dell’art. 206 (FJ 134).
Articolo 206. Partecipazione al rendimento dei tributi statali e meccanismi di livellamento e
solidarietà.
5. Lo Stato garantirà che l’applicazione dei meccanismi di livellamento non alterino in alcun
caso la posizione della Catalogna nell’ordinamento del reddito pro capite tra le comunità autonome
prima del livellamento
u) I commi 1 e 2, lettere a), b) e d), dell’art. 210 (FJ 135).
Articolo 210. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato-Generalitat.
1. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat è l’organo bilaterale
di relazione tra l’Amministrazione dello Stato e la Generalitat nell’ambito del finanziamento
autonomo. A detta Commissione corrisponde mettere in essere la determinazione, l’applicazione,
l’aggiornamento e il monitoraggio del sistema di finanziamento, nonché la canalizzazione
dell’insieme delle relazioni fiscali e finanziarie della Generalitat e dello Stato. È formata da un
numero uguale di rappresentanti dello Stato e della Generalitat. La presidenza di detta
Commissione mista viene esercitata in forma rotatoria tra le due parti per turni di un anno.
La Commissione adotta un suo regolamento interno e di funzionamento a mezzo di accordo tra le
due delegazioni. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat esercita
le proprie funzioni fermi restando gli accordi sottoscritti dal Governo della Catalogna in questa
materia in istituzioni e organismi di carattere multilaterale.
2. Corrisponde alla Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat:
a) Fissare la portata e le condizioni della cessione dei tributi di titolarità statale e, in
particolare, le percentuali di partecipazione al rendimento dei tributi statali ceduti
parzialmente al quale si riferisce l’articolo 206, così come la sua revisione
quinquennale.
b) Fissare la contribuzione alla solidarietà e ad i meccanismi di livellamento previsti
dall’articolo 206.
d) Negoziare la percentuale di partecipazione della Catalogna alla distribuzione
territoriale dei fondi strutturali europei.
v) Il comma 2, lettera d), dell’art. 222 e il comma 1, lettera i), dell’art. 223 (FJ 147).
Articolo 222. La riforma dei titoli che non coinvolgano le relazioni con lo Stato.
La riforma dei titoli I e II dello Statuto deve seguire i procedimenti indicati di seguito:
d) Una volta ratificata la riforma dalle Cortes generali, la Generalitat deve sottoporla
a referendum.
Articolo 223. La riforma del resto dei titoli.
1. La riforma dei titoli dello Statuto non compresi nell’articolo 222 deve ottemperare al seguente
procedimento:
i) L’approvazione della riforma da parte delle Cortes generali mediante una legge
organica comprenderà l’autorizzazione dello Stato affinché la Generalitat convochi
entro il termine massimo di sei mesi il referendum al quale si riferisce la lettera b).
w) Il comma 1 della disposizione addizionale terza (FJ 138).
Disposizione addizionale terza. Investimenti in infrastrutture.
1. L’investimento dello Stato in Catalogna in infrastrutture, escluso il Fondo di compensazione
interterritoriale, sarà equiparato alla partecipazione relativa del prodotto interno lordo della
Catalogna in relazione al prodotto interno lordo dello Stato per un periodo di sette anni. I suddetti
investimenti potranno essere altresì utilizzati per la liberazione di pedaggi o per la costruzione di
superstrade alternative.
x) Le disposizioni addizionali ottava, nona e decima (FJ 137).
Disposizione addizionale ottava. Cessione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il primo progetto di legge di cessione delle imposte che venga approvato a partire dall’entrata in
vigore dello Statuto conterrà, in applicazione della disposizione precedente, una percentuale di
cessione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del 50%.
Si considera prodotto nel territorio della comunità autonoma della Catalogna il rendimento
ceduto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che corrisponda a quei soggetti passivi che
abbiano la loro residenza abituale in essa.
Parimenti, si proporrà di aumentare le competenze normative della comunità per quanto si
riferisce alla suddetta imposta.
Disposizione addizionale nona. Cessione dell’imposta sugli idrocarburi, dell’imposta sul
tabacco, dell’imposta sull’alcol e le bevande derivate, dell’imposta sulla birra, dell’imposta sul vino
e le bevande fermentate e dell’imposta sui prodotti intermedi.
Il primo progetto di legge di cessione delle imposte che venga approvato a partire dall’entrata in
vigore dello Statuto conterrà, in applicazione della disposizione addizionale settima, una
percentuale di cessione del 58% del rendimento delle seguenti imposte: imposta sugli idrocarburi,
imposta sul tabacco, imposta sull’alcol e le bevande derivate, imposta sulla birra, imposta sul vino e
le bevande fermentate e imposta sui prodotti intermedi. L’attribuzione alla comunità autonoma della
Catalogna si determina in funzione degli indici che corrispondano in ogni singolo caso.
Disposizione addizionale decima. Cessione dell’imposta sul valore aggiunto.
Il primo progetto di legge di cessione delle imposte che venga approvato a partire dall’entrata in
vigore dello Statuto conterrà, in applicazione della disposizione addizionale settima, una
percentuale di cessione del 50% del rendimento dell’imposta sul valore aggiunto. L’attribuzione
alla comunità autonoma della Catalogna si determina in funzione del consumo nel territorio della
suddetta comunità.
4) Le restanti questioni di legittimità costituzionale sono state respinte.
2. Statistiche relative all’attività giurisdizionale 2009
Alla fine del mese di giugno è stata pubblicata sul sito web del Tribunale costituzionale la
Memoria del 2009, con le correlative statistiche relative allo scorso anno23.
Decisioni 200924
Plenum
Sentenze
accoglimento
(totale o parziale)
rigetto
inammissibilità
Totale sentenze
Emesse
dalla
sala, o
dalla Sezione 1ª
dalla Sezione 2ª
dalla Sezione 3ª
dalla Sezione 4ª
Ordinanze
Inammissibilità
Cessazione
Sospensione di
leggi
Sospensione di
altre disposizioni
Chiarimento
o
rettifica
Ammissibilità
Riunione
Ricusazione
e
astensione
Istruttoria
Esecuzione
Varie
Totale ordinanze
Sala prima e le
sue sezioni
Sala seconda e
le sue sezioni
Totale
1
57
83
141
19
20 (+ 69)
-
34
6
97 (+ 8)
78 (+ 3)
16
4
103 (+ 5)
84 (+ 5)
69
10
220 (+ 82)
-
-
11 (+ 1)
8 (+ 4)
-
11
8
-
27
2
5
5
38
-
29
38
-
61
78
5
1
10
26
37
-
-
2
2
14
8
2
4
3
11
19
23
2
1
1
61
1
20
80
2
34
145
2
4
55
286
23
Il testo è accessibile in http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/ memoria2009.aspx. I
dati
statistici
si
possono
scaricare
all’indirizzo
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Documents/Estadisticas2009.pdf.
24
Fra parentesi si indicano i giudizi riuniti decisi.
Sentenze emesse nei diversi processi (e cause risolte)25
Ricorso di incostituzionalità
Questione di incostituzionalità
Ricorso di amparo
Conflitto positivo di competenze
Conflitto negativo di competenze
Conflitto tra organi costituzionali
Conflitto a difesa della autonomia locale
Impugnazione di disposizioni senza forza di legge e risoluzioni delle
Comunità autonome
Richieste sulla costituzionalità dei trattati internazionali
2 (2)
38 (115)
177 (182)
3 (3)
-
Totale di sentenze emesse (e cause risolte)
220 (302)
-
Quadro comparativo anni 2005-2009
Pronunce
Sentenze
Plenum
42
Sala prima e le 172
sue sezioni
La Sala
Sezione 1ª
Sezione 2ª
Sala seconda e 128
le sue sezioni
La Sala
Sezione 3ª
Sezione 4ª
TOTALE
342
Ordinanze definitive
Plenum
177
Sala prima e le 68
sue sezioni
Sala seconda e le 137
sue sezioni
TOTALE
382
25
2005
2006
2007
2008
2009
41
207
35
139
22
95
20
97
117
91
87
5
3
70
78
11
8
103
365
265
57
4
9
187
84
11
8
220
128
85
162
68
61
48
29
43
134
108
141
67
347
338
250
139
Fra parentesi si indicano i giudizi riuniti decisi.
STATI UNITI
a cura di Sarah Pasetto
1. 561 U.S. __ (2010), del 21 giugno 2010; No. 08-1498, Holder v Humanitarian
Law Project
Organizzazioni terroristiche – Divieto di fornire sostegno materiale e servizi
– Reato – Associazioni che intendevano fornire sostegno per attività
legittime delle organizzazioni – Sussistenza, nella fattispecie, del reato –
Asserita incostituzionalità per violazione della due process clause e della
libertà di espressione ed associazione – Esclusione.
Quinto Emendamento – Diritto ad un giusto processo – Indeterminatezza
della terminologia normativa – Primo Emendamento – Libertà di
espressione – Libertà di associazione – Divieto normativo di fornitura di
sostegno materiale o risorse ad organizzazioni terroristiche Costituzionalità
La Corte suprema ha confermato la costituzionalità della norma che vieta di dare supporto
materiale ad organizzazioni terroristiche, con precipuo riguardo alla fornitura di personale e di
servizi di “addestramento ed istruzione” “consulenza o assistenza da parte di esperti”, anche se
destinati a sostenere legittimi fini politici e quelli di assistenza umanitaria. Affinché il divieto sia
costituzionalmente legittimo, la fornitura di persona e/o servizi deve essere coordinata con (o
controllata da) l'organizzazione. La declaratoria di costituzionalità, inoltre, è espressamente limitata
al caso di specie, di talché resta aperta la possibilità di una decisione di diverso segno per casi
futuri.
La Corte si è pronunciata con una maggioranza di 6 contro 3 (la opinion dissenziente è stata
redatta dal Justice Breyer ed è stata sottoscritta anche dai Justices Ginsburg e Sotomayor).
La disposizione normativa in questione era la section 2339 dello U.S. Code, che pone il reato di
“fornitura consapevole di sostegno materiale o risorse ad organizzazioni terroristiche straniere”.
Tale section stila un elenco dettagliato delle attività che possono costituire “sostegno materiale o
risorse”, in essi ricomprendendo anche beni intangibili quali, ad esempio, l’“addestramento ed
istruzione”, la “consulenza o assistenza da parte di esperti”, altri “servizi” e “personale”.
Il Congresso degli Stati Uniti ha, nel tempo, modificato ripetutamente la section 2339, tra l’altro
chiarendo che, perché sussista una sua violazione, la fornitura deve essere stata compiuta con la
consapevolezza che l'organizzazione destinataria è stata classificata come “terrorista” oppure con la
conoscenza diretta del compimento, da parte della stessa organizzazione, di atti di terrorismo.
Tra le organizzazioni terroristiche sono stati annoverati, da parte del Segretario di Stato, anche il
Partiya Karkeran Kurdistan (Partito dei lavoratori curdi, di seguito PKK) e le Liberation Tigers of
Tamil Eelam (Tigri per la liberazione della patria Tamil, di seguito LTTE), che svolgono attività
umanitarie e politiche, ma hanno anche compiuto vari atti terroristici, talvolta a danno di cittadini
statunitensi.
Alcune organizzazioni statunitensi intendevano fornire sostegno alle attività legali umanitarie e
politiche del PKK e delle LTTE, essenzialmente attraverso attività quali la formazione sul diritto
internazionale (per promuovere la soluzione pacifica dei conflitti e per redigere petizioni volte
all’ottenimento di aiuti umanitari) e l’appoggio politico ai curdi della Turchia ed ai tamil dello Sri
Lanka. Siffatte attività rientravano, tuttavia, nelle categorie di attività vietate dalla section 2339, ciò
che, ad avviso delle suddette organizzazioni statunitensi, dava luogo ad una fattispecie di
incostituzionalità per violazione del Primo Emendamento26 e della due process clause del Quinto
Emendamento della Costituzione27. Si contestava, in particolare, la inaccettabile vaghezza della
terminologia impiegata nella disposizione, e, conseguentemente, la violazione del diritto alla libertà
di espressione ed associazione, avendo cura di precisare che la presunta incostituzionalità non
doveva intendersi come di portata generale, essendo contestata esclusivamente in riferimento alla
fattispecie oggetto del ricorso.
La Corte suprema, onde disattendere tali prospettazioni, ha sottolineato come il testo della
disposizione non richieda l’accertamento dell’intenzione di agevolare il compimento di attività
terroristiche, bensì soltanto la consapevolezza del coinvolgimento dell’organizzazione destinataria
dei servizi in attività terroristiche.
La disposizione, sempre ad avviso della Corte, non contiene termini inaccettabilmente vaghi,
giacché “un individuo di intelligenza media sarebbe in grado di comprendere ciò che è stato
vietato”: tanto è stato sufficiente per escludere la violazione del Quinto Emendamento.
D’altro canto, neppure è stata riconosciuta la violazione della libertà di espressione ed
associazione sanciti dal Primo Emendamento: sebbene le associazioni avessero assicurato che le
loro attività sarebbero state a sostegno unicamente delle attività legittime svolte dalle organizzazioni
terroristiche, la Corte ha potuto constatare che i lavori preparatori della section 2339 (avallati anche
dal parere reso dall’Esecutivo al Congresso) indicano chiaramente che “le organizzazioni straniere
che sono coinvolte in atti di terrorismo sono contaminate a tal punto dalla loro condotta criminale
che qualsiasi tipo di contributo a tale organizzazione non può che essere di beneficio alla loro
condotta criminale”, e che dunque le risorse sia intellettuali sia economiche fornite per scopi
legittimi possono finire per agevolare obiettivi criminali, non esistendo divisioni nette tra i diversi
settori di attività.
Infine, con precipuo riguardo alla libertà di associazione, il richiamo alla previsione
costituzionale poteva dirsi inconferente, poiché la disposizione censurata non vieta la affiliazione ai
gruppi, ma la fornitura di sostegno materiale o risorse.
2. 561 U.S. ___ (2010), del 24 giugno 2010; No. 09-559, Doe et al. v Reed,
Washington Secretary of State, et al.
26
“Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero
culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di
inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.”
27
“Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per
denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze
di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né
alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la
sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, ne potrà essere
privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process
of law); e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un uso pubblico, senza un giusto indennizzo.”
Primo Emendamento – Libertà d’espressione – Divulgazione dei dati
anagrafici contenuti nelle petizioni referendarie – Costituzionalità
La Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato che la divulgazione delle generalità dei firmatari
di richieste di indizione di referendum abrogativi non costituisce una violazione della libertà di
espressione sancito dal Primo Emendamento alla Costituzione federale28. La decisione è stata
adottata con 8 voti a favore ed uno contrario (quello del Justice Thomas).
Oggetto della valutazione da parte dei Justices erano le previsioni del Public Records Act dello
Stato di Washington secondo cui le richieste vengono considerate alla stregua di “public records”,
ovvero documenti disponibili per la lettura e copiatura da parte del pubblico29. Ciò vale anche per le
richieste volte ad indire referendum abrogativi, che devono contenere, oltre alle firme valide dei
firmatari, anche altri dati anagrafici, come ad esempio l’indirizzo di residenza.
Alcune associazioni contrarie alle unioni omosessuali avevano chiesto una ingiunzione contro la
divulgazione della richiesta firmata dai propri iscritti, per evitare di divenire oggetto di rappresaglie
o di minacce30. Erano stati proposti due ricorsi: uno fondato sull’asserita incostituzionalità dei
provvedimenti del Public Records Act con riguardo alle richieste in generale, e l’altro invece con
precipuo riguardo alla concreta richiesta. Soltanto il primo ricorso, di portata generale, è passato al
vaglio della Corte d’Appello del Ninth Circuit e della Corte suprema; il secondo si è fermato
dinanzi alla Corte distrettuale, in attesa della decisione sul primo.
La Corte suprema ha stabilito che la sottoscrizione di una richiesta di referendum costituisce
l’espressione di una opinione circa una questione politica, confermando così l’applicabilità del
Primo Emendamento. Tuttavia, la Corte ha altresì sottolineato che il Public Records Act non pone
un limite alla libertà di espressione, ma piuttosto un requisito di divulgazione, che potrebbe sì
gravare sulla libertà di espressione, ma non è di per sé tale da porsi come un vero e proprio
impedimento ad essa. In quanto tale, alla luce della giurisprudenza della Corte, è stato rilevato che
l’incidenza sul diritto garantito nel Primo Emendamento è compensata dall’interesse pubblico alla
conservazione dell’integrità del procedimento elettorale, che si giova della divulgazione al fine di
garantire la trasparenza e di contrastare possibili frodi.
A questi rilievi è stata riconosciuta una valenza generale, con il che non si è escluso che, a
seguito di un bilanciamento tra contrapposti interessi, possano darsi casi nei quali le ripercussioni
negative sulla libertà di espressione conducano ad un legittimo divieto di divulgazione. Sul punto,
tuttavia, si impone una valutazione caso per caso, di talché alla soluzione favorevole ai ricorrenti
potrà eventualmente giungersi soltanto in sede di decisione sul secondo ricorso.
3. 561 U.S. ___ (2010), del 24 giugno 2010; No. 08-1394, Skilling v United States
Vicenda Enron – Condanna di un ex-dirigente per frode –Asserita
28
“Il Congresso non farà leggi che favoriscano qualsiasi religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che
limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare
petizioni al governo per riparazione di torti.”
29
L’Act definisce “public records” “qualsiasi testo scritto contenente informazioni relative alla gestione dei poteri
pubblici oppure lo svolgimento di qualsiasi funzione dei poteri pubblici”.
30
La richiesta di referendum abrogativo aveva ad oggetto la legge dello Stato di Washington che, sostanzialmente,
equipara i c.d. domestic partners alle coppie unite in matrimonio civile. Alcuni individui ed alcune associazioni
avevano chiesto copie della richiesta, al fine, tra l’altro, di pubblicarla, con tutti i nomi dei firmatari, su Internet.
violazione del diritto ad un giusto processo e ad una giuria imparziale –
Rigetto della doglianza – Asserita incostituzionalità della norma
incriminatrice per eccessiva vaghezza – Reinterpretazione della
disposizione – Constatata inapplicabilità della stessa al caso di specie.
Skilling, un ex-dirigente della società indagato per oltre 25 reati finanziari31, aveva asserito che
l’ampia copertura della vicenda Enron da parte dei mass-media nonché i pregiudizi negativi assai
diffusi all’interno della comunità di Houston (città sede del processo) avevano influenzato
negativamente la giuria selezionata e posto un impedimento al suo diritto ad essere giudicato in
seguito ad un giusto processo da parte di una giuria imparziale: veniva di conseguenza dedotta la
violazione del Sesto Emendamento32. Sotto altro punto di vista, Skilling aveva sostenuto che la
giuria in questione lo aveva condannato ingiustamente del reato di aver concluso un accordo
finalizzato a compiere una frode33, in quanto la lettera della disposizione incriminatrice era affetta
da un vizio di eccessiva vaghezza.
Nel giudicare, la Corte ha mostrato significative divisioni:la opinion of the Court è stata redatta
dal Justice Ginsburg, ed è stata sottoscritta in gran parte dal Chief Justice Roberts e dai Justices
Stevens, Scalia, Kennedy, Thomas, Alito; seppure in misura minore, anche la Justice Sotomayor
l’ha sottoscritta. I Justices Alito e Scalia ha redatto rispettivamente due opinions parzialmente
concorrenti e concordanti col verdetto; la opinion del secondo è stata parzialmente sottoscritta dai
Justices Thomas e Kennedy. La Justice Sotomayor ha redatto una opinione in parte concorrente ed
in parte dissenziente, al quale si sono uniti i Justices Stevens e Breyer.
La Corte suprema ha esaminato la procedura estremamente precisa ed attenta con la quale sono
stati selezionati i giurati; in particolare, tale procedura prevedeva la necessità di rispondere ad un
questionario di 77 domande34 e, in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di un altro dirigente
della Enron sopraggiunta nel frattempo, una interrogazione aggiuntiva dei potenziali giurati. Una
tale metodologia, unitamente al fatto che i resoconti mediatici sulla vicenda Enron non riportavano
notizie di particolare impatto, era sufficiente per confutare qualunque dubbio inerente alla parzialità
della giuria.
La parte più rilevante della sentenza è però quella relativa alla seconda contestazione mossa da
Skilling, riguardante la pretesa incostituzionalità della norma incriminatrice. La Corte ha ripercorso
la storia della disposizione in questione, per concludere che essa non era da applicarsi al caso di
31 … tra cui frode sui titoli finanziari, frode coinvolgente apparecchiature elettroniche, la resa di false dichiarazioni
agli auditors della Enron, ed insider trading.
32
“In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria
imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato e stato commesso (i limiti del quale distretto saranno stati
precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; di esser
messo a confronto con i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.”
33
Trattasi, in particolare, del reato di “conspiracy to commit honest-services wire fraud.” Il reato di frode è,
nell’ordinamento statunitense, regolato dalla section 1346 dello U.S. Code, che stabilisce un’ulteriore categoria di frode,
consistente nella c.d. wire fraud, consistente, semplicemente, in qualsiasi attività penalmente fraudolenta che abbia
comportato, in qualsiasi fase del suo compimento, comunicazioni per via elettronica. L’ulteriore precisazione “honestservices” si riferisce invece al testo della stessa section 1346 del Code, la quale prevede che, ai fini dell’applicazione del
capitolo nel quale si trova la stessa section, il termine “disegno o artifizio finalizzato a compiere una frode”
ricomprende anche un disegno od un artifizio diretto a privare un individuo del suo diritto intangibile a ricevere servizi
legittimamente resi.
34
Le domande erano relative alle loro fonti di informazione sulla vicenda Enron, alle loro posizioni sulla vicenda ed
al loro eventuale coinvolgimento personale o familiare.
specie, in quanto essa era stata adottata allo scopo di perseguire reati di corruzione, reati che non
figuravano tra i capi d’imputazione a carico di Skilling. La reinterpretazione della disposizione
incriminatrice faceva venir meno in radice ogni questione relativa alla sua eccessiva vaghezza. Sul
verdetto di colpevolezza si imponeva dunque una nuova deliberazione, ciò che ha portato la Corte a
rinviare la causa alle competenti corti inferiori.
4. 561 U.S. ___ (2010), del 28 giugno 2010; No. 08-1521, McDonald et al. v City of
Chicago, Illinois, et al.
Secondo Emendamento – Diritto alla detenzione di armi – Applicazione
della previsione costituzionale federale anche al diritto degli Stati membri –
Incostituzionalità della normativa statale che limitava il diritto di detenere
armi a scopo di autodifesa.
La Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato che il diritto alla detenzione di armi
nell’ambiente domestico ai fini di autodifesa, sancito dal Secondo Emendamento alla
Costituzione35, è da osservare anche da parte delle normative adottate a livello statale e locale.
Questa pronuncia ha esteso la portata della sentenza District of Columbia v Heller del 2008,
nella quale la stessa Corte aveva stabilito l’incostituzionalità di leggi simili adottate a livello
federale. La sentenza McDonald è rilevante anche in quanto costituisce un ulteriore esempio
dell’applicazione della dottrina dell’incorporazione (c.d. incorporation doctrine)36. Il collegio si è
mostrato molto diviso, se è vero che la decisione è stata adottata con una maggioranza di 5 contro 4
(la opinion principale è stata redatta dal Justice Alito, al quale si sono uniti il Chief Justice Roberts,
ed i Justices Scalia, Kennedy e Thomas; ulteriori opinions sono state redatte dal Justice Scalia –
concorrente – e dal Justice Thomas – concorrente –; sono state redatte due opinions dissenzienti, dei
Justice Stevens e Breyer; alla opinion di quest’ultimo si sono uniti i Justices Ginsburg e
Sotomayor).
In seguito alla sentenza Heller, alcuni cittadini residenti a Chicago avevano richiesto una
sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità, alla luce del Secondo e del Quattordicesimo
Emendamento alla Costituzione37, della normativa statale che poneva il divieto della detenzione di
armi. La richiesta era stata respinta sia dal giudice di merito che dalla Corte d’Appello del Seventh
Circuit.
La Corte suprema ha annullato la decisione della Corte d’Appello ed ha rinviato il caso al
giudice di merito per un riesame della questione alla luce dei principi da essa posti.
35
“Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben ordinata milizia, il diritto dei cittadini di tenere e
portare armi non potrà essere violato.”
36
Attraverso tale dottrina, le corti americane hanno affermato che il diritto sancito dalla due process clause di cui al
XIV Emendamento incorpora alcuni dei diritti affermati nei primi dieci emendamenti alla Costituzione, denominati
collettivamente Bill of Rights. In questo modo, i limiti originariamente destinati alla sola attività federale hanno potuto
trovare applicazione anche con riguardo agli Stati ed agli enti locali. Da notare è che le corti hanno adottato un
approccio selettivo con riguardo ai diritti da incorporare, evitando di inglobare automaticamente l’intero Bill of Rights.
37
Il testo integrale della section rilevante del Quattordicesimo Emendamento seguente così recita: “Sezione 1. Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e
dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità
dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se
non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua
giurisdizione l'eguale protezione delle leggi (the equal protection of the laws).”
Nella opinion principale, si è affermato che il XIV Emendamento incorpora il diritto, sancito dal
II Emendamento e riconosciuto nella sentenza Heller, di detenere armi ai fini di autodifesa. La
Corte ha ripercorso l’evoluzione della dottrina dell’incorporazione, confermando l’approccio da
adottare nella determinazione della possibilità di incorporare un particolare diritto contenuto nel Bill
of Rights; secondo tale approccio, un diritto può essere incorporato se è fondamentale nel quadro
dell’affermazione di un sistema nazionale basato sulla libertà e la giustizia38.
La Corte è stata dunque chiamata a determinare se il diritto alla detenzione di armi sia
fondamentale ai fini suddetti, e dunque se tale diritto sia profondamente radicato nella storia e nella
tradizione della Nazione. A tale riguardo, la Corte ha richiamato quanto riportato nella sentenza
Heller, circa il carattere fondamentale del diritto all’autodifesa, ed alla centralità di tale nozione
nell’economia del diritto sancito dal II Emendamento. Sempre nella sentenza Heller la Corte aveva
indagato le radici storiche del diritto nell’ordinamento inglese, sottolineando l’alta considerazione
di cui esso godeva nell’epoca coloniale, ed al momento della ratifica del Bill of Rights, ma anche in
quello della ratifica del Quattordicesimo Emendamento. Da questi rilievi, è emersa la necessità di
estendere al diritto statale i principi formulati avendo precipuo riguardo al diritto federale.
Oltre che su inconvenienti pratici cui la opinion della maggioranza è destinata a dar luogo, le
opinioni dissenzienti si sono soffermate su una diversa lettura dei fatti storici connessi agli
Emendamenti in questione, con la conseguente contestazione dell’asseritamente erronea
applicazione fatta dalla maggioranza della dottrina dell’incorporazione. Il diritto di detenere armi
non è stato, così, configurato tra quelli che giustificano l’incorporazione (Justice Breyer); secondo
una diversa impostazione, si è addotto la necessità di esaminare la compatibilità tra la realizzazione
in concreto del diritto di cui al Secondo Emendamento e la due process clause del Quattordicesimo
Emendamento (Justice Stevens).
38
La Corte ha richiamato alcuni suoi precedenti nei quali aveva affermato che quasi tutte le garanzie sancite dalla
Bill of Rights potevano adempiere a tali condizioni e che le protezioni offerte dalla Bill of Rights dovevano essere
applicate nei riguardi degli Stati secondo gli stessi criteri impiegati per proteggere tali diritti nei confronti delle attività
del governo federale.