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REGOLAMENTO
COMITATO DEL RISTORANTE DELL’I.U.E.
(previsto agli Articoli 2-7, Titolo VI
del contratto tra l’I.U.E. e la Gestione
del Servizio Bar, del Ristorante Self-Service
e del Ristorante a Tavola dell’I.U.E.).
Art. 1
Il Comitato del Ristorante è composto da:
- un rappresentante del personale docente (eletto)
- due rappresentanti dei ricercatori (eletti)
- due rappresentanti del personale amministrativo ( uno eletto e l’altro designato dal
Comitato del personale)
- un rappresentante del Servizio dell’Istituto responsabile della gestione (designato dal
responsabile del Servizio).
Art. 2
Il Comitato Ristorante è eletto per quattro anni (ad eccezione dei rappresentanti dei
ricercatori, eletti per un anno).
Art .3
Il Comitato, posto sotto la presidenza del membro più anziano, in occasione della sua
prima riunione elegge il suo Presidente tra i suoi membri.
Art. 4
Il Comitato ha il compito di:
a)- Raccogliere informazioni ed eventuali petizioni e/o reclami da parte dell”utenza
b)- Verificare e approvare il menù proposto dalla Gestione.
c)- Eseguire accertamenti relativi a :
-
rispetto del menù
temperature di stoccaggio delle derrate
difetto di grammatura da farsi almeno su 10 campioni
modalità di stoccaggio delle derrate
date di scadenza dei prodotti
controllo a vista delle derrate
temperature dei banchi self-service
pulizia degli ambienti
d)- Proporre, se del caso, il blocco delle derrate.
Nel caso in cui i membri del Comitato, di cui all’Art. 5, in qualsiasi reparto della
mensa, riscontrino alimenti crudi, semilavorativi, cotti, che a loro giudizio non
presentino all’esame a vista le condizioni contrattuali previste, informeranno
immediatamente per iscritto il responsabile dell’istituto e l’alimento in questione
verrà messo in cella frigorifera (se deperibile) o in magazzino e gli verrà applicato
un cartellino, ad opera del Comitato, con la scrittura “ in attesa di accertamento”.
I membri del Comitato riporteranno le informazioni riscontrate in un verbale
circostanziato, in cui siano indicate la data e il tipo di infrazione presunta, che
invieranno al responsabile dell’Istituto; è fatto divieto ai membri del Comitato
di intervenire a qualsiasi titolo direttamente sul personale alle dipendenze della
Gestione.
Art. 5
Il Comitato designa due suoi membri per effettuare i controlli previsti nell’Art. 4
Titolo VI del Contratto.
Art. 6
I membri del Comitato non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell’
esercizio delle predette funzioni.
Fatto a Firenze il 24 ottobre 1990.
Marcello BUZZONETTI
Segretario Generale