Gestione inventariale e patrimoniale
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Gestione inventariale e patrimoniale
Gestione inventariale e patrimoniale di Francesca Romallo INDICE • • • • • • • • • I beni e l’inventario La custodia Il passaggio di consegne Ricognizione e … Valore dei beni inventariati Discarico inventariale Vendita di beni fuori uso … Aspetti concernenti la gestione dei beni delle istituzioni scolastiche Gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche, check list p.1 p.3 p.4 p.5 p.7 p.7 p.8 p.8 p.9 I beni e l’inventario Per effetto dell’art. 21 della L. 59/97 dal 1-9-2000 tutte le istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e, pertanto, sono divenute proprietarie dei beni loro assegnati e/o acquistati. In precedenza solo alcune tipologie di istituto erano dotate di personalità giuridica (istituti tecnici, professionali e d’arte) e vantavano tale prerogativa, mentre in tutti gli altri casi i beni in dotazione alle scuole costituivano parte del patrimonio dello Stato. Il D.I. D.I. 44/01, contenente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, disciplina la gestione patrimoniale, i beni e gli inventari agli articoli da 23 a 28. L’art. 23 distingue i beni che costituiscono il patrimonio dell’istituzione scolastica in beni immobili e beni mobili, secondo la definizione del Codice civile (art. 812 C.C.). Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle scuole e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti stessi. L’inventario è il registro contabile in cui sono raccolti i dati che mettono in evidenza la consistenza patrimoniale dei beni dell’istituzione scolastica in un determinato momento: esso rappresenta la parte statica delle scritture inventariali. L’insieme delle operazioni che costituiscono l’inventario sono: - la ricerca degli elementi patrimoniali - la descrizione di essi, attraverso l’individuazione delle caratteristiche qualitative - la classificazione, mediante inserimento in gruppi omogenei di beni - la valutazione, consistente nell’attribuzione di un valore economico. Attraverso la compilazione del registro di inventario il consegnatario assume la responsabilità della custodia dei beni e della loro vigilanza. A seconda delle qualità che li caratterizzano i beni mobili si dividono in inventariabili e non inventariabili. Quelli inventariabili sono componenti attivi del patrimonio in virtù della loro durevolezza nel tempo e del loro valore e formano oggetto delle “spese di investimento”. I beni non inventariabili sono rappresentati da oggetti di valore modico e di facile deterioramento, soggetti nell’arco di un tempo breve a consunzione e/o distruzione. Si tratta di beni che per loro natura sono consumabili, non suscettibili di uso durevole o ripetuto in quanto il loro utilizzo comporta necessariamente la loro distruzione o di beni che si deteriorano facilmente con l’uso. A titolo esemplificativo, sono da considerare tali gli oggetti di cancelleria, il materiale di pulizia, il materiale didattico soggetto ad usura: libri della biblioteca di classe, carte geografiche, utensili e piccole attrezzature dei laboratori, materiale di “consumo” dei laboratori, materiali per l’educazione fisica quali palloni, clavette, ecc., oggetti per l’educazione artistica, giochi e materiale didattico delle scuole elementari e materne. Non sono soggetti alla iscrizione in inventario, pur dovendo essere conservati nei modi d’uso e con le modalità previste dal regolamento dell’istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste e le pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere e i libri da destinare alle biblioteche degli alunni. I beni mobili inventariabili sono iscritti in appositi registri (inventari) in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l’indicazione di ogni elemento utile a stabilirne la provenienza, l’ubicazione, la quantità, lo stato di conservazione, il valore, l’eventuale rendita. Come tutti i documenti contabili obbligatori, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, i registri dell’inventario devono contenere le pagine numerate, munite del timbro dell’Istituzione e siglate dal direttore che, tra l’altro, a chiusura dell’esercizio ha l’obbligo di attestare il numero delle pagine che compongono i documenti medesimi. Per quanto riguarda la tenuta e le correzioni sono vietate le abrasioni; le eventuali rettifiche devono essere effettuate con inchiostro rosso e in modo che risultino chiaramente leggibili le parole o gli importi corretti. Ogni correzione deve essere convalidata dalla firma del consegnatario. Ogni bene è contrassegnato con il numero progressivo corrispondente alla registrazione in inventario. Su tutte le fatture di acquisto di beni soggetti a scrittura inventariale deve essere trascritto il numero assegnato ai beni stessi. I beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri e il materiale bibliografico, i valori mobiliari sono descritti in inventari distinti da quello dei beni mobili (art. 24 del D.I. 44/01). In particolare, l’inventario dei beni immobili di proprietà dell’istituzione scolastica deve contenerne gli elementi di identificazione, di ubicazione, del titolo di acquisto della proprietà, della provenienza, del numero di partita catastale, degli eventuali pesi o gravami, ecc. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti a registrazione inventariale deve essere annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento. Sono operazioni in aumento tutte le “entrate” di beni derivanti da nuovi acquisti, donazioni, sopravvenienze o rettifiche per qualsiasi causa. Le diminuzioni sono rappresentate da eliminazioni a seguito di vendita o cessione di beni fuori uso (art.52 D.I. 44/01) o quale conseguenza di furti o causa di forza maggiore, nonchè a rettifiche per qualsiasi causa. Per ciò che concerne le rettifiche, può accadere che il consegnatario si accorga di errori materiali di scritturazione. I casi più frequenti sono rappresentati da: - errore per assegnazione di valore al bene in difetto o accrescimento; duplice registrazione di uno stesso bene; inventariazione di beni non soggetti a tale adempimento perché di “facile consumo” e pertanto, soggetti a deterioramento e consunzione. Il valore attribuito ad ogni bene iscritto in inventario corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati; al prezzo di costo, per quelli prodotti in istituto; al prezzo di stima per quelli acquisiti per effetto di donazione. I titoli e i valori mobiliari pubblici o privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente alla scrittura, quando il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale, quando il prezzo di borsa risulti ad esso superiore. In ogni caso deve essere indicata la rendita e la scadenza del titolo La corretta tenuta e il puntuale aggiornamento delle registrazioni e della contabilità dei beni patrimoniali assume importanza ai fini della gestione e della rendicontazione. In sede di redazione del conto consuntivo, la rilevazione delle scritture inventariali risponde all’esigenza di rappresentare la situazione patrimoniale, di cui la consistenza dei beni rappresenta uno degli elementi attivi (MOD. K – allegato al conto consuntivo). Il conto del patrimonio espone la consistenza delle attività e delle passività all’inizio e al termine dell’esercizio finanziario ed evidenzia le variazioni in aumento e in diminuzione degli elementi stessi, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti a fine esercizio (art. 18 co. 3 D.I. 44/01). La differenza tra attività e passività determina la consistenza patrimoniale netta o il deficit patrimoniale. E’ importante accertare la corrispondenza dei valori iscritti negli inventari con quelli riportati nel conto del patrimonio MOD. K. La custodia L’art. 24 co. 7 del D.I. 44/01 assegna la tenuta e la cura degli inventari al Direttore, che assume la responsabilità del consegnatario, salvo il disposto di cui all’art. 27. Egli, pertanto, è responsabile dei beni ricevuti in consegna e assume ogni iniziativa idonea alla loro conservazione. Potrà liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando di aver usato un’ adeguata diligenza nella vigilanza e nella custodia e che l’eventuale perdita o il danneggiamento di essi non sia derivante da incuria o negligenza da parte sua, ma causato da un fatto imprevedibile, da caso fortuito o da forza maggiore. Per ogni locale dell’istituto può essere opportuno compilare una scheda che contenga l’elenco dei beni in esso contenuti, con il rispettivo numero assegnato in inventario e la descrizione. Tale scheda, sull’esempio del mod. 227 PGS adottato in precedenza negli istituti senza personalità giuridica, andrebbe aggiornata ad ogni introduzione o fuoriuscita di eventuali beni dal locale stesso. Una simile precauzione, sia pure di non poca difficoltà nell’attuazione pratica, consente di procedere in maniera agevole al controllo del materiale. Inoltre, per una più organica e razionale raccolta di informazioni sui beni in dotazione nei laboratori, sarebbe utile, oltre al registro generale dell’inventario e agli elenchi previsti dall’art. 27 D.I. 44/01, predisporre una scheda per ciascun bene. Tale compito, nelle istituzioni scolastiche ove tate profilo professionale è presente, può essere assegnato all’assistente tecnico, al quale saranno impartite idonee istruzioni da parte del DSGA. In tale scheda potrebbero essere evidenziati: - il numero assegnato in inventario la descrizione sintetica del bene il valore monetario di acquisto o di stima l’ esercizio finanziario in cui è avvenuto l’acquisto o la donazione l’attività / progetto - il tipo- conto- sottoconto del Programma annuale cui la spesa - risulta imputata la ragione sociale del fornitore o la denominazione del donante gli estremi del verbale di collaudo la data di scadenza della garanzia ad opera della ditta fornitrice lo stato di conservazione i provvedimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene gli estremi dell’ eventuale provvedimento di discarico inventariale Tale documento si rivelerebbe utile anche in vista della ricognizione periodica dei beni inventariali, oltre che al fine di consentire un continuo monitoraggio dello stato di conservazione e di manutenzione delle attrezzature. Si ritiene che debba essere programmato il controllo delle attrezzature specialmente in due momenti specifici dell’anno scolastico: - - al termine delle attività didattiche, per controllare lo stato di conservazione dei beni e rilevare eventuali necessità di nuovi acquisti, rinnovi o manutenzioni straordinarie, al fine di mettere a disposizione di docenti e allievi supporti didattici e apparecchiature efficienti e in quantità adeguate fin dall’inizio del nuovo anno scolastico; intorno alla metà dell’anno scolastico (es. inizio del mese di febbraio), per verificare l’uso che è stato fatto del materiale e valutare eventuali ulteriori necessità. Il passaggio di consegne La consegna dei beni inventariati deve avvenire al momento dell’insediamento del consegnatario. Il consegnatario risponde della gestione dei beni dal momento in cui ne diviene titolare e da quel momento ha l’onere di adempiere con ogni cura e diligenza ai propri compiti. Quando il direttore cessa per qualsiasi causa dal suo ufficio, si procede al “passaggio di consegne” che avviene mediante ricognizione materiale dei beni, in contraddittorio con il consegnatario subentrante. L’operazione avviene alla presenza del Dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d’Istituto e deve risultare da apposito verbale redatto in più esemplari: uno rimane agli atti dell’istituzione, uno è conservato dal consegnatario subentrante, uno è rilasciato al consegnatario uscente e uno per ognuno degli altri intervenuti. Nel suddetto verbale i consegnatari si danno atto reciprocamente dell’avvenuta ricognizione dei beni, la cui consistenza dovrà concordare con i dati risultanti dalle scritture inventariali chiuse e sottoscritte da tutti gli intervenuti all’operazione. Inoltre, sono riportati il numero dei beni e il loro valore complessivo. Al verbale vengono allegati gli elenchi analitici dei beni oggetto del passaggio, sottoscritti dagli interessati. Per effetto del passaggio di consegne cessa la responsabilità del consegnatario uscente. La puntuale e tempestiva effettuazione di tale operazione riveste particolare importanza sia nell’interesse dei consegnatari, sia in merito alla individuazione di eventuali responsabilità. La mancata formalizzazione del passaggio di consegne con la dovuta tempestività realizza infatti un’ ipotesi di “confusione contabile e giuridica” di patrimoni e può dar luogo, tra l’altro, a responsabilità amministrativa e contabile. Il passaggio di consegne investe anche i beni di proprietà dell’Ente locale o di altri enti e che siano concessi in uso all’istituzione scolastica. A norma dell’art. 27 del D.I. 44/01 la custodia del materiale didattico, tecnico, scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi sottoscritti in duplice esemplare e sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli in qualità di subconsegnatario. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. Il docente risponde personalmente di fronte al consegnatario di ogni mancanza o deterioramento dei beni ricevuti, tuttavia il consegnatario resta l’unico responsabile dell’inventario. Il predetto docente, all’atto della cessazione dall’incarico, provvede alla riconsegna al direttore del materiale ricevuto in custodia. La Tabella A – Profili di area del personale ATA di cui al CCNL 29-11-07 prevede che il COORDINATORE TECNICO “……In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con affidamento della custodia e della gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione”. Certamente dovrà essere considerata l’opportunità di armonizzare e regolamentare ulteriormente le due figure di subconsegnatario, per evitare una duplicazione di funzioni. Ricognizione e rivalutazione dei beni. Rinnovo degli inventari Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni e almeno ogni dieci anni alla rivalutazione dei beni e al rinnovo degli inventari (art. 24 D.I. 44/01). La ricognizione dei beni consiste in un complesso di operazioni volte a raffrontare la situazione di diritto emergente dalle scritture inventariali con la situazione di fatto, cioè con l’ effettiva esistenza dei beni di cui trattasi. Normalmente si procede alla ricognizione, oltre che, per prescrizione normativa, ogni cinque anni, alla cessazione dall’ufficio del consegnatario (trasferimento, collocamento in quiescenza, licenziamento, ecc.), per iniziativa del consegnatario stesso, per rinnovo degli inventari o a seguito di richiesta dell’organo di controllo. In primo luogo si provvede ad eseguire il riscontro tra le risultanze dell’inventario e la situazione effettiva, procedendo, a tal fine, ad un sopralluogo fisico nei locali dell’Istituzione scolastica. Di tale attività deve essere redatto un apposito verbale nel quale vengono descritte le operazioni svolte, nonché la situazione accertata opportunamente riassunta in una tabella di sintesi. In secondo luogo, il suddetto verbale va sottoposto al visto del Dirigente scolastico il quale, attestata l’effettività delle operazioni svolte e sulla base delle risultanze emerse, è in condizione di poter adottare gli eventuali provvedimenti necessari alla tutela dei beni ovvero, se è il caso, al loro reintegro. Infine, di tutte le suddette operazioni deve essere fornita informazione al Consiglio di Istituto. La ricognizione inventariale consente di avere la situazione del patrimonio sempre aggiornata. In sede di ricognizione possono essere rilevate eventuali discordanze tra la situazione effettiva e quella risultante dalle scritture. Tali discordanze possono derivare dalla mancata registrazione di beni esistenti o dalla inesistenza di beni risultanti dall’inventario. Nel primo caso si procede ad una registrazione in aumento per l’assunzione in “carico” del bene precedentemente non inventariato. Nell’ipotesi di mancanza di beni compresi nell’inventario, il consegnatario dovrà preliminarmente accertare se ciò sia eventuale conseguenza di un errore materiale di registrazione (ad esempio: inventariazione di un bene che invece è di “facile consumo”), nel qual caso si potrà provvedere, per la sanatoria contabile, ad una rettifica con opportuna annotazione siglata dal consegnatario. Diversamente, si potrà presentare denuncia per furto ed il Dirigente scolastico adotterà i provvedimenti di competenza (eliminazione dall’inventario ed accertamento di eventuali responsabilità con obbligo di reintegro). I valori di inventario possono essere modificati anche per effetto di rilevazione di errori materiali di registrazione. Tali errori possono essere conseguenti a classificazione errata della categoria del bene, attribuzione di un unico numero di inventario a beni naturalmente distinti, attribuzione di più numeri di inventario a beni che costituiscono funzionalmente una unità, errore nella quantità registrata. Tali errori devono essere sanati contabilmente con una operazione di rettifica siglata dal consegnatario. Pur essendo un adempimento che compete al consegnatario, è opportuno che le operazioni di ricognizione siano effettuate con la collaborazione di altro personale (eventualmente assistenti tecnici o amministrativi), anche a garanzia di una certa imparzialità del controllo. A tale scopo potrà essere costituita una commissione ad hoc. La ricognizione, oltre a condurre alla eventuale eliminazione di beni fuori uso, andati perduti, ecc. consente anche la verifica dei modi d’uso e di gestione dei beni e la verifica del loro stato di conservazione, nonché la rivalutazione dei beni iscritti in inventario. Al rinnovo dell’inventario e alla rivalutazione dei beni si procede almeno ogni dieci anni, secondo quanto stabilito dall’art. 24 , ultimo comma del D.I. 44/01. Il rinnovo degli inventari assolve alla funzione di ridurre le scritture e, di conseguenza, di adeguare i numeri di inventario ai beni effettivamente esistenti. Accade infatti che, a seguito di numerose operazioni di eliminazione di beni dall’inventario, il registro si trovi a contenere una numerazione non proporzionata al numero di beni effettivamente esistenti, rilevandosi una dissonanza fra la situazione reale e quella che si rileva dalle scritture. Il consegnatario provvede alla rinnovazione dell’inventario previa ricognizione dei beni. La stesura del nuovo inventario è impostata sulla scorta delle risultanze della ricognizione e delle precedenti scritture e consiste nell’attribuzione agli stessi beni di un nuovo numero di inventario. Al termine della ricognizione il consegnatario provvede alla rivalutazione dei beni, finalizzata ad attribuire ad essi un valore economico corrispondente ai prezzi di mercato o al “valore di realizzo”. Normalmente essa viene operata secondo un valore prudenziale di stima, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni, salvo specifiche disposizioni normative che determinino criteri e coefficienti di riferimento. Anche per le operazioni di rivalutazione valgono le considerazioni espresse in tema di ricognizione: è opportuno che esse siano effettuate con la collaborazione di altro personale (eventualmente assistenti tecnici o amministrativi). Normalmente è la stessa commissione, all’uopo costituita, che provvede alle operazioni sopra descritte nelle varie fasi. Valore dei beni inventariati Ad ogni bene iscritto in inventario viene attribuito un valore economico. Per i beni acquistati il valore corrisponde al prezzo risultante dalla fattura, comprensivo di IVA. Il valore di iscrizione dei beni mobili acquisiti mediante contratti di leasing (locazione finanziaria) è di norma determinato dalla somma dei canoni pagati e del prezzo di riscatto, depurata dalle quote versate per interessi. Per i beni prodotti nell’istituto il valore assegnato è quello corrispondente al costo effettivo della produzione. Ai beni ricevuti per effetto di donazione viene attribuito un valore di stima, ad eccezione dei libri che devono essere comunque inventariati al prezzo di copertina. Al fine di procedere ad una stima che sia il più vicino possibile al valore reale del bene preso in esame, saranno adottati metodi di comparazione con oggetti simili per caratteristiche e funzioni, tenendo conto, al tempo stesso, dei prezzi di mercato e dello stato del bene. Sovente si ricorre, in questi casi, alla collaborazione di personale esperto in servizio nella scuola (es. docenti di materie tecniche o assistenti tecnici). Per i beni immobili il valore di iscrizione in inventario è desunto dall’atto di compravendita immobiliare. I valori mobiliari di tipo pubblico o privato, i titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato si iscrivono al valore espresso dalla borsa nel giorno antecedente a quello della registrazione in inventario o della revisione di esso, qualora tale prezzo risulti inferiore al loro valore nominale. Qualora il prezzo di borsa sia superiore al valore nominale, sarà quest’ultimo a rappresentare il valore di iscrizione. In ogni caso, dovrà essere annotato il valore della rendita e la relativa scadenza. La corretta attribuzione del valore ai beni dell’istituzione scolastica assume importanza di rilievo anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 del D.I. 44/01: esso prescrive l’obbligo di adozione di “ …. misure organizzative necessarie per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa…..”. Discarico inventariale Il discarico inventariale dà luogo ad una diminuzione della consistenza patrimoniale dell’istituzione scolastica. Si perviene alla eliminazione dei beni dall’inventario quale conseguenza al verificarsi di eventi o circostanze che ne determinino la mancanza o li rendano inservibili all’uso, ivi compresa l’obsolescenza o il deterioramento. L’art. 26 D.I. 44/01 dispone che il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o divenuto inservibile per l’uso cui era destinato è eliminato dall’inventario con provvedimento del dirigente scolastico. Lo stesso provvedimento indica l’obbligo di provvedere al reintegro, posto a carico degli eventuali responsabili. All’atto della scoperta di un furto deve essere effettuata tempestiva denuncia all’autorità di pubblica sicurezza e deve essere disposto ogni accertamento necessario a verificare la sussistenza di eventuali responsabilità a carico del consegnatario o di altro personale, per negligenza o incuria nella custodia. Il provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, per danni accertati successivamente. Al provvedimento di discarico emesso in seguito a furto deve essere allegata copia della denuncia presentata. Qualora l’eliminazione dei beni dall’inventario sia da mettere in relazione con la cessione di beni fuori uso o non più utilizzabili, al provvedimento emesso dal dirigente deve essere allegato il verbale della commissione di cui all’art. 52 co. 1. Vendita di beni fuori uso o non più utilizzabili L’art. 52 D.I. 44/01 disciplina la vendita dei beni fuori uso e dei beni non più utilizabili. Si adotta tale procedura, ad esempio, quando determinati beni siano divenuti inservibili perché ormai obsoleti e inadeguati o quando siano necessari interventi di manutenzione reputati antieconomici, rispetto al valore degli stessi. Ai fini della successiva cessione, l’istituzione scolastica deve provvedere alla determinazione del valore dei beni, calcolato sulla base delle somme iscritte in inventario, dedotti gli ammortamenti, cioè le quote annue corrispondenti al deprezzamento progressivo del bene per effetto del trascorrere del tempo, utili a pervenire ad un valore realistico. Si può giungere alla determinazione del valore anche sulla base del valore dell’usato di beni simili, individuato da apposita commissione interna. In definitiva, il valore da attribuire ai beni oggetto di cessione deve essere il più possibile rapportato ai valori di “mercato”. La procedura di vendita avviene sulla base dell’offerta più vantaggiosa, pervenuta a seguito di un avviso di gara pubblicato all’albo della scuola e comunicato agli alunni. In caso di esito di gara deserta, i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, possono essere distrutti. I soli beni non più utilizzabili possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre scuole o ad altri enti pubblici. Aspetti concernenti la gestione dei beni delle istituzioni scolastiche Sulla scorta di anomalie nella gestione patrimoniale delle scuole, emerse dall’esame dei verbali dei revisori dei conti, la Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato di Finanza n. 26 del 18-9-2008, inviata ai revisori dei conti in rappresentanza del MEF, alle Ragionerie Territoriali dello Stato e, per conoscenza,al MIUR, richiama l’attenzione su alcuni aspetti relativi alle criticità più ricorrenti e fornisce chiarimenti e indicazioni operative volte ad assicurare uniformità di comportamenti tra gli organi deputati al controllo. Gli argomenti che sono apparsi meritevoli di particolare approfondimento riguardano: - la ricognizione dei beni; il passaggio di consegne subentrante; tra consegnatario uscente e consegnatario - l’invio del “Prospetto A” (consistenza e variazioni patrimoniali delle istituzioni scolastiche) alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato. I revisori dei conti sono esortati a sensibilizzare le istituzioni scolastiche che non vi abbiano provveduto autonomamente a compiere le operazioni di ricognizione dei beni, secondo la prescrizione normativa di cui all’art. 24 co. 9 del D.I. 44/01. La stessa circolare richiama poi l’attenzione sull’esigenza di una corretta applicazione dell’art. 24 co. 8 del D.I. 44/01 che così recita: “ Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale.” Al riguardo, si sottolinea che la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra il consegnatario uscente e il consegnatario subentrante può integrare, tra l’altro, una fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile. In merito alla trasmissione del Prospetto A, la nota in oggetto ribadisce la scadenza dell’adempimento di invio dei dati relativi alla consistenza ed alle variazioni patrimoniali delle istituzioni scolastiche al 30 aprile di ogni anno, a cura dei revisori dei conti in rappresentanza del MEF. In caso di assenza o impedimento del revisore, l’invio dei dati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato sarà curato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi dell’istituto. In relazione alla tematica della gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche la Circ. MEF 26/2008 riepiloga nell’ Allegato n.1 una check-list dei principali controlli cui sono tenuti i revisori dei conti, non mancando di sottolineare l’importanza del controllo di regolarità amministrativo contabile quale efficace strumento attraverso il quale i revisori stessi possono monitorare la gestione dei beni e rilevare eventuali irregolarità o mancanze. La chek-list in argomento, di seguito riportata, costituisce anche per l’istituto un utile strumento di lavoro, non solo preordinato al controllo dei revisori dei conti. GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI • • • • • • • • • • • • • Accertare l’avvenuto passaggio di consegne tra il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi nonché la corretta applicazione della prescritta procedura Verificare la correttezza del verbale del passaggio di consegne dal quale deve risultare l’avvenuta effettuazione della ricognizione inventariale nonchè l’apposizione delle firme del Direttore uscente, del Direttore subentrante, del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d’Istituto Controllare la corretta tenuta dei vari registri previsti per ciascuna tipologia di scuola Verificare la corretta applicazione dell’art. 29, comma 4, del D.I. n. 44/2001, in virtù del quale i documenti contabili obbligatori di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono contenere le pagine numerate, munite del timbro dell’Istituzione e siglate dal direttore, che, tra l’altro, a chiusura dell’esercizio, ha l’obbligo di attestare il numero delle pagine che compongono i documenti medesimi Verificare che le iscrizioni nei registri siano in ordine cronologico e che riportino tutti gli elementi indicativi della provenienza, consistenza, ubicazione, valore e, per i beni immobili, l’eventuale rendita Accertare la corrispondenza dei valori iscritti negli inventari con quelli riportati nel conto del patrimonio (mod. K) Verificare la correttezza delle consistenze iniziali riportate nel mod. K e rilevare le cause di eventuali anomalie Assicurare il rispetto delle norme regolamentari relative alle procedure di variazione dei beni iscritti nell’inventario Verificare (a campione) la reale esistenza dei beni attraverso una effettiva ricognizione Verificare (a campione) la corretta apposizione sui beni mobili del numero identificativo nonché la corrispondenza con i registri inventariali Verificare (a campione) l’annotazione sulle fatture degli estremi di assunzione in carico dei beni sui vari registri Accertare che i beni mobili di proprietà degli Enti locali siano inventariati separatamente dai beni dell’Istituto Accertare la corretta applicazione dell’art. 27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine) e dell’art. 52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) del D.I. n. 44/2001 ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO DI INDICAZIONE DEI DOCENTI SUBCONSEGNATARI Prot. n. .......................................... ..................................., Al DSGA Dott. ................................ SEDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Visti gli articoli 24 e 27 D.I. 44/01 dispone L’affidamento del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, del laboratori e delle officine iscritto nel registro di inventario ai docenti sub consegnatari di seguito designati: Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Biblioteca di Informatica Linguistico di Scienze di Fisica di Chimica di Impianti e macchine Prof. Prof. Prof. Prof Prof. Prof. Prof. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La S.V. curerà ogni adempimento connesso all’affidamento della custodia dei beni ai docenti subconsegnatari, ricavando gli elementi per la compilazione degli elenchi descrittivi dalle annotazioni inerenti l’ubicazione dei beni contenute nei registri di inventario. Il Dirigente Scolastico ...................................................... ESEMPIO DI VERBALE DI SUBCONSEGNA DEI BENI E SUCCESSIVA RESTITUZIONE Il sottoscritto DSGA Dott. ……………………………………………………….. ,nella sua qualità di consegnatario dei beni dell’Istituto …………………………………………………. e nel rispetto delle indicazioni vincolanti del Dirigente Scolastico, atto prot. n………………..del …………………… affida al Prof. ..............................................................la vigilanza e la custodia dei beni mobili iscritti nel registro dell’inventario dell’Istituto e riportati negli elenchi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. Il presente verbale e gli elenchi descrittivi allegati sono compilati in duplice esemplare di cui uno è consegnato al docente subconsegnatario e l’altro viene depositato agli atti. Al termine delle attività didattiche e prima della restituzione al consegnatario, l’assistente amministrativo/assistente tecnico Sig. ................................., unitamente al subconsegnatario, provvederà alla verifica dello stato d’uso dei beni affidati in custodia come da presente atto. Il docente subconsegnatario assume la responsabilità della vigilanza e della custodia dei beni ricevuti e dell’eventuale consegna a colleghi che ne facciano richiesta. I beni non dovranno subire modifiche di alcun tipo nell’ubicazione e, in caso di strumentazione ad uso mobile (es. telecamere), il docente subconsegnatario si impegna a riporla, dopo ciascun uso, nel locale che risulta indicato quale ubicazione del bene sia nell’elenco allegato al presente atto che nel registro di inventario. In caso di trasferimento o di cessazione dal servizio per qualsiasi motivazione, il docente subconsegnatario si impegna a riconsegnare i beni al DSGA consegnatario. Per ricevuta consegna: .............................., li ....................................... Il Docente subconsegnatario Prof. .......................................... Il D.S.G.A Dott. …………………………………………………. -----------------------------------------------------------------------------------------------Per avvenuta restituzione al DSGA consegnatario: .............................., li ....................................... Il Docente subconsegnatario Prof. .......................................... IL DSGA Dott. …………………………………………………. ESEMPIO DI VERBALE DI PASSAGGIO DI CONSEGNE L’anno ........................................., addì...................... del mese di ..................., alle ore ............................, presso la sede dell’Istituto ........................................, alla presenza del Dirigente scolastico Prof………………………………………………. e del Presidente del Consiglio di Istituto Sig. …………………………………, si procede al passaggio di consegne dei beni dal consegnatario uscente, Dott. ......................., DSGA trasferito in altra sede a far data dal 1-9- 2009 al consegnatario subentrante, Dott............................................. che ha assunto regolare servizio quale DSGA di questa istituzione scolastica in data 1-9-2009. I consegnatari Dott. ………………………………… e Dott………………………………si danno atto reciprocamente dell’avvenuta ricognizione materiale dei beni, alla cui verifica hanno dato luogo in contraddittorio, prima della sottoscrizione del presente verbale. La consistenza dei beni coincide esattamente, per quantità e valore, con le scritture che si rilevano dai registri degli inventari. Il consegnatario uscente e il consegnatario subentrante dichiarano rispettivamente di cedere e di accettare i beni indicati negli elenchi analitici, sottoscritti dagli interessati e allegati al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale. Gli elementi riassuntivi per quantità, valore e tipologia sono specificati come segue: Classificazione Quantità Valore ............................. ............................. € ........................ ............................. ............................. € ........................ ............................. ............................. € ........................ Totale € ........................ Il presente verbale è redatto in cinque esemplari, da consegnare uno per ognuno degli intervenuti e uno da depositare agli atti di questa istituzione scolastica. Letto, approvato e sottoscritto. ............................., li ....................................... Il Consegnatario Uscente DSGA Dott. .................................... Il Consegnatario Subentrante DSGA Dott. .............................................. Il Presidente del Consiglio d’Istituto Prof. .................................... Il Dirigente Scolastico Sig. ................................................. ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO DI ELIMINAZIONE DI BENI DALL’ INVENTARIO IN CASO DI FURTO Prot. n. .......................................... ................................... AL DSGA Dott. …………………………. SEDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Visto l’art. 26 del D.I. 44/01; - Visto l’elenco dei beni mancanti per furto avvenuto in data ………………………..; - Vista la denuncia presentata all’ Autorità di Pubblica Sicurezza di…………………………il giorno …….………………, allegata in copia al presente atto; - Atteso che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari ad escludere la sussistenza di responsabilità per incuria o negligenza nella custodia a carico del consegnatario o di altro personale in servizio nella scuola e che, pertanto, non si ravvisano obblighi di reintegro; - Considerato che il presente provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, per danni che siano accertati successivamente; - Esaminata la proposta del DSGA Dott. …………………………….. , in merito al discarico dall’ inventario dei beni oggetto del furto DISPONE L’eliminazione dall’inventario dei beni mobili di seguito specificati: Quantità 2 1 Descrizione Videocamera digitale Mod. KJX matr. 00089000 matr. 00088700 Computer portatile HP – cod. FFHKV Numerazione inventario Da n. 709 a n. 710 n.1.130 Valore unitario Valore omplessivo € 600,00 € 1.200,00 € 900,00 € 900,00 Il DSGA, quale consegnatario dei beni, provvederà alle scritture in diminuzione per quantità e valore nel registro di inventario. Il Dirigente scolastico …………………………………. ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO DI ELIMINAZIONE DALL’INVENTARIO DI BENI FUORI USO O NON PIÙ UTILIZZABILI Prot. n. .......................................... ................................... AL DSGA Dott. ……………………………… SEDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Visto L’art. 26 D.I. 44/01; - Esaminata la proposta avanzata dal consegnatario, Dott. …………………………….., relativa al discarico dall ‘inventario di beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili; - Visto il verbale allegato, redatto dalla commissione nominata ai sensi dell’art. 52 D.I 44/01, in cui risulta attribuito ad ogni bene oggetto di discarico il valore relativo alla cessione; - Atteso che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri necessari ad escludere comunque la sussistenza di responsabilità per incuria o negligenza nella custodia da parte del consegnatario o di altro personale in servizio nella scuola e che, pertanto, non si ravvisano obblighi di reintegro; - Considerato che il presente provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, per danni accertati successivamente; DISPONE L’eliminazione dall’inventario dei beni mobili di seguito specificati: Quantità 2 Descrizione Videocamera digitale Mod. KJX matr. 00089000 matr. 00088700 1 Computer portatile HP – cod. FFHKV ……………… ……………… ……………… ……………… Numerazione inventario Da n. 709 a n. 710 n.1.130 ……………… ……………… Valore unitario Valore € € 600,00 900,00 ……………… ……………… complessivo € 1.200,00 € 900,00 ……………… ……………… I beni mobili di cui al presente provvedimento verranno destinati alla vendita o ceduti gratuitamente o distrutti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 52 D.I. 44/01. Il DSGA, quale consegnatario dei beni, provvederà alle scritture in diminuzione per quantità e valore nel registro di inventario. Il Dirigente Scolastico ………………………………………. ESEMPIO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ART. 52 D.I 44/01 Prot. n. .......................................... ................................... Assistente amministrativo Sig.ra …………………. Assistente tecnico Sig. ………………………………… Assistente tecnico Sig. ……………………………… IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Visto l’art. 52 D.I. 44/01; - Vista la proposta di discarico dalle scritture inventariali dei beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzati, avanzata dal consegnatario DSGA Dott…………………………………, sulla base dei rilievi dei docenti subconsegnatari e degli assistenti tecnici di laboratorio; - Considerata la necessità di istituire una commissione che determini il valore da attribuire ai beni che saranno oggetto di cessione Designa le SS.LL. quali componenti della commissione a cui è assegnato il compito di individuare i beni fuori uso, obsoleti o non più utilizzabili e di attribuire a tali beni, che saranno oggetto di cessione, un valore che sia il più possibile rapportato al prezzo di mercato, secondo le prescrizioni di cui all’art. 52 D.I. 44/01. Il Dirigente Scolastico ………………………………………. ESEMPIO DI VERBALE REDATTO DALLA COMMISSIONE NOMINATA AI SENSI DELL’ART. 52 D.I 44/01 L’anno……………………………………, addì …………………………….del mese di ……………………..alle ore 9,00, presso i locali della sede legale dell’Istituto ……………………………………….di ………………………………………………………., si è riunita la Commissione designata con atto del Dirigente scolastico in data ……………………….., prot. n. …………………………….e composta da: Assistente amministrativo Sig.ra ………………………………………….. Assistente tecnico Sig. …………………………………………. Assistente tecnico Sig. …………………………………………. - Individuati i beni fuori uso, obsoleti o non più utilizzabili oggetto di discarico inventariale; - Visto il valore di ogni bene rilevato dalle scritture inventariali; - Tenuto conto dello stato di conservazione/usura dei beni stessi e del valore di beni simili sul mercato, la Commissione determina i seguenti valori monetari da applicare all’atto della cessione dei beni indicati nell’ allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. I componenti della commissione: Assistente amministrativo Sig.ra ………………………………………….. Assistente tecnico Sig. …………………………………………. Assistente tecnico Sig. …………………………………………. ELENCO BENI FUORI USO, OBSOLETI O NON PIU’ UTILIZZABILI OGGETTO DI CESSIONE n. inventario Descrizione Data di acquisto Valore di inventario Valore attribuito per la cessione ............................... ............................................................................... ............................. ................................ ...................................... ............................... ............................................................................... ............................. ................................ ......................................