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CASA MOBILE - DESTINAZIONE ABITATIVA - RICORRE IL REATO DI ABUSO
EDILIZIO
14 ottobre 2015
Cass.pen., sezione terza, sentenza del 13 ottobre 2015 n. 41067.
«[L]a collocazione su un’area di una «casa mobile» con stabile destinazione abitativa, in assenza di
permesso di costruire, configura il reato di cui all’art. 44, lett. b) D.P.R. 380/01, rilevando esclusivamente, ai
fini dell’esclusione contenuta nell’ultima parte dell’art. 3, comma 1, lett. e5) del D.P.R. 380/01, la
contestuale sussistenza dei requisiti indicati e, segnatamente, la collocazione all’interno di una struttura
ricettiva all’aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio da
effettuarsi in conformità della normativa regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno,
necessariamente occasionale e limitati nel tempo, di turisti».
Il caso concreto ha riguardato un procedimento penale nell’ambito del quale era stato disposto il sequestro
di un prefabbricato modulare, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 44, lett. b) D.P.R. 380/2001 (*).
Secondo i giudici della Suprema Corte, qualora manchi il permesso di costruire, in ipotesi di fabbricato
avente destinazione abitativa, si configura il reato di abuso edilizio e tale principio vale anche nel caso di
posa di una «casa mobile».
Nel perimetro del concetto di «casa mobile» rientrano infatti i «manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili» (art. 3, lettera e.5, Definizioni degli
interventi edilizi, del DPR 380/2001).
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione la quale, rendendo il principio di diritto sopraesposto, ha
precisato che detta regola è derogata solo in presenza di taluni requisiti, ovvero:
« - il temporaneo ancoraggio al suolo, cosicchè ogni collocazione di tali manufatti che abbia natura
permanente, desumibile non soltanto dal dato temporale ma anche da ogni altro elemento significativo
[…];
- i manufatti devono trovarsi all’interno di strutture ricettive all’aperto e l’uso della specifica locuzione
induce a ritenere che il riferimento riguardi esclusivamente quelle individuate dall’art. 13 del d.lgs. 23
maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) e, segnatamente, i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi
nell’ambito delle attività agrituristiche ed i parchi di vacanza;
- tali strutture dovranno essere debitamente autorizzate e condotte in conformità alla normativa regionale
di settore;
- la destinazione dei manufatti è quella della sosta ed il soggiorno di turisti», ovvero, si deve trattare di
soggiorno occasionale e limitato nel tempo.
È stato così respinto il ricorso proposto avverso la misura cautelare di sequestro preventivo disposta dal
giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Agrigento, avente ad oggetto il citato
«prefabbricato modulare» e, dunque, non sono state accolte le eccezioni sollevate dall’indagato, il quale
aveva negato che il manufatto de quo avesse destinazione abitativa (circostanza da escludere visti gli arredi
di cui era dotato il manufatto) e, richiamando la normativa della regione Sicilia, aveva evidenziato come
fosse assente ogni regolamentazione in merito alla semplice sosta o parcheggio del manufatto oggetto di
procedimento cautelare.
Analizzando il caso i giudici sottolineano come la normativa regionale sia gerarchicamente subordinata
rispetto a quella nazionale e, dunque, come si debba conformare alle regole dettate da quest’ultima.
(*)
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A)",pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239,
(Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002), Art. 44 (L), Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47,
articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21
giugno 1985, n. 298), secondo cui:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
[….]
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in
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totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione».
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