individuazione degli aspetti contrattuali da valutare

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individuazione degli aspetti contrattuali da valutare
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System Integration:
Differenza con contratto di sviluppo software: non è limitato ad un oggetto
definito.
Il fornitore, infatti, si impegna a fornire un sistema integrato, pronto
all’uso, calibrato sulle esigenze del cliente, comprendente hardware e
software.
Contratto unitario misto di fornitura Hardware + Software. Contiene
elementi del contratto di vendita (hardware) e del contratto di appalto
(sviluppo software). La natura dei beni è complementare: non sono
utilizzabili distintamente ai fini del contratto
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Schema negoziale di riferimento: appalto di servizi (Art. 1655 c.c.:
«L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in
denaro»).
L’elemento essenziale è costituito dall’assunzione del rischio in capo
all’appaltatore con contestuale obbligazione di risultato.
Il mancato rispetto delle tempistiche può determinare l’inadempimento
totale o parziale dell’appaltatore.
Rimedi: prevedere penali per il ritardo o clausole di esonero di
responsabilità dell’appaltatore qualora il committente imponga scelte
tecniche non condivisibili o non fornisca la collaborazione necessaria,
fermo restando la nullità dei patti di esclusione di responsabilità per colpa
grave (art. 1229 cc.)
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Fasi: sviluppo / consegna / collaudo / accettazione. Essenziali
nell’accertamento di eventuali vizi o difformità.
Termine per la denuncia: 60 giorni dalla scoperta.
Termine di prescrizione dell’azione contro l’appaltatore: due anni
dalla consegna.
Garanzie per vizi o difetti occulti: il committente può chiedere la loro
eliminazione a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo. La
risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento del danno sono
dovuti solo se il difetto è tale da rendere il prodotto del tutto inadatto
alla sua destinazione.
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La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui
l’autonoma dell’appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi
unico responsabile per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera
(principio del «neminem laedere»).
La regola presenta delle eccezioni.
Può, infatti, configurarsi una corresponsabilità del committente, la cui
incidenza va valutata caso per caso, in caso di:
− violazione di regole di cautela (art. 2043 c.c.);
− culpa in eligendo (es. esecuzione dell’opera affidata ad una impresa
inidonea, proposizione di direttive vincolanti, oppure contrarie alle regole
d’arte riguardanti la stabilità dell’opera o la sua sicurezza);
− culpa in vigilando (es. omesso controllo sulle fasi esecutive del lavoro).
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In questi casi si configura un contratto misto in cui, secondo il principio di
assorbimento, prevale la disciplina del contratto di vendita, prevalente,
rispetto a quello di appalto. Le prestazioni integrative richieste al venditore
concorrono a completare il bene o ad agevolarne l’uso.
Gli obblighi derivanti in capo al venditore sono quelli stabiliti dagli artt. 1476 e
ss. c.c.
Garanzia per vizi e difetti di conformità (art.1490 c.c.): il venditore è tenuto a
garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. Tuttavia, le parti, per
accordo contrattuale, possono limitare, aumentare o escludere gli effetti della
garanzia (art. 1487 c.c.).
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La clausola di limitazione o esclusione della garanzia non è efficace se i
vizi vengono taciuti dal venditore in mala fede.
Non è comunque dovuta la garanzia se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa o erano facilmente riconoscibili,
salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da
vizi.
Denuncia: 8 giorni dalla scoperta
Rimedi: il compratore può domandare a sua scelta
a) la risoluzione del contratto o
b) la riduzione del prezzo (salvo se la cosa è perita per caso fortuito o per
colpa del compratore)
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Art. 1494 c.c.: Risarcimento del danno –
quando sorge il diritto e cosa copre?
1° comma: il risarcimento del danno spetta al compratore in ogni caso (sia
nel caso in cui questo chieda la risoluzione del contratto, sia che chieda la
riduzione del prezzo) se il venditore ha colposamente ignorato i vizi della
cosa.
2° comma: il venditore deve risarcire al compratore i danni derivanti dai
vizi della cosa (responsabilità contrattuale con inversione dell’onere della
prova a carico del venditore). Deve, altresì, risarcire i danni cagionati a terzi
(responsabilità extracontrattuale, onere della prova ricadente sul
danneggiato).
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 Termine di prescrizione dell’azione contro il venditore:
− per il compratore: dieci anni dall’evento
− per il terzo danneggiato: 5 anni dall’evento
 Danno risarcibile:
− per il compratore: danno emergente e lucro cessante, limitato – in
assenza di dolo - a quanto poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l’obbligazione, usando la diligenza media (art. 1225 c.c.)
− per il terzo danneggiato: risarcibili anche i danni imprevedibili e futuri
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Software proprietario
 monopolio sull’opera realizzata
 lo sviluppatore detiene i diritti di proprietà intellettuale, di sfruttamento
commerciale e di utilizzo del software;
 non viene rilasciato il codice sorgente;
 non può essere copiato, modificato o distribuito senza espressa
autorizzazione del titolare dei diritti;
 ogni utilizzo del software da parte di terze parti deve essere
disciplinato da contratti di distribuzione e utilizzo fra proprietario e terze
parti;
 licenza d’uso software proprietario.
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Software open source
 maggiore efficienza e funzionalità del software;
 accessibilità del codice sorgente;
 libertà di esecuzione del software;
 il software può essere modificato e possono essere distribuiti
pubblicamente i miglioramenti;
 il software può essere copiato e re-distribuito;
 licenza d’uso software open source.
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Software proprietario
 il produttore è unico responsabile dei malfunzionamenti del software e
dei conseguenti danni cagionati dal drone in quanto unico soggetto in grado
di intervenire sull’operatività del software;
 il produttore del drone è responsabile della conformità del software
installato rispetto alle specifiche tecniche, funzionali del drone ed alla
normativa di riferimento;
 l’acquirente dovrà attenersi alle specifiche tecniche ed alle modalità di
utilizzo del drone oggetto di licenza;
 l’acquirente è responsabile dei danni cagionati a terzi conseguenti ad un
utilizzo difforme del drone rispetto alle specifiche tecniche ed alle modalità di
utilizzo individuate dal produttore.
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Software Open Source
 più soggetti (produttore, sviluppatore, acquirente sviluppatore) possono
essere ritenuti responsabili dei malfunzionamenti del software e dei
conseguenti danni cagionati dal drone;
 il produttore del drone è responsabile della conformità del software
installato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali del drone;
 l’acquirente potrà modificare il software installato secondo la licenza di
rilascio;
 l’acquirente è responsabile dei danni cagionati a terzi conseguenti ad
un utilizzo difforme del drone rispetto alle specifiche tecniche individuate
dal produttore e/o dagli sviluppatori del software ed alle modalità di utilizzo
oggetto di licenza.
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Grazie!
Avv. Valentina Frediani
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diversamente
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