individuazione degli aspetti contrattuali da valutare
Transcript
individuazione degli aspetti contrattuali da valutare
organizzato da System Integration: Differenza con contratto di sviluppo software: non è limitato ad un oggetto definito. Il fornitore, infatti, si impegna a fornire un sistema integrato, pronto all’uso, calibrato sulle esigenze del cliente, comprendente hardware e software. Contratto unitario misto di fornitura Hardware + Software. Contiene elementi del contratto di vendita (hardware) e del contratto di appalto (sviluppo software). La natura dei beni è complementare: non sono utilizzabili distintamente ai fini del contratto organizzato da 2 Schema negoziale di riferimento: appalto di servizi (Art. 1655 c.c.: «L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro»). L’elemento essenziale è costituito dall’assunzione del rischio in capo all’appaltatore con contestuale obbligazione di risultato. Il mancato rispetto delle tempistiche può determinare l’inadempimento totale o parziale dell’appaltatore. Rimedi: prevedere penali per il ritardo o clausole di esonero di responsabilità dell’appaltatore qualora il committente imponga scelte tecniche non condivisibili o non fornisca la collaborazione necessaria, fermo restando la nullità dei patti di esclusione di responsabilità per colpa grave (art. 1229 cc.) organizzato da 3 Fasi: sviluppo / consegna / collaudo / accettazione. Essenziali nell’accertamento di eventuali vizi o difformità. Termine per la denuncia: 60 giorni dalla scoperta. Termine di prescrizione dell’azione contro l’appaltatore: due anni dalla consegna. Garanzie per vizi o difetti occulti: il committente può chiedere la loro eliminazione a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo. La risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento del danno sono dovuti solo se il difetto è tale da rendere il prodotto del tutto inadatto alla sua destinazione. organizzato da 4 La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui l’autonoma dell’appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera (principio del «neminem laedere»). La regola presenta delle eccezioni. Può, infatti, configurarsi una corresponsabilità del committente, la cui incidenza va valutata caso per caso, in caso di: − violazione di regole di cautela (art. 2043 c.c.); − culpa in eligendo (es. esecuzione dell’opera affidata ad una impresa inidonea, proposizione di direttive vincolanti, oppure contrarie alle regole d’arte riguardanti la stabilità dell’opera o la sua sicurezza); − culpa in vigilando (es. omesso controllo sulle fasi esecutive del lavoro). organizzato da 5 In questi casi si configura un contratto misto in cui, secondo il principio di assorbimento, prevale la disciplina del contratto di vendita, prevalente, rispetto a quello di appalto. Le prestazioni integrative richieste al venditore concorrono a completare il bene o ad agevolarne l’uso. Gli obblighi derivanti in capo al venditore sono quelli stabiliti dagli artt. 1476 e ss. c.c. Garanzia per vizi e difetti di conformità (art.1490 c.c.): il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. Tuttavia, le parti, per accordo contrattuale, possono limitare, aumentare o escludere gli effetti della garanzia (art. 1487 c.c.). organizzato da 6 La clausola di limitazione o esclusione della garanzia non è efficace se i vizi vengono taciuti dal venditore in mala fede. Non è comunque dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa o erano facilmente riconoscibili, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Denuncia: 8 giorni dalla scoperta Rimedi: il compratore può domandare a sua scelta a) la risoluzione del contratto o b) la riduzione del prezzo (salvo se la cosa è perita per caso fortuito o per colpa del compratore) organizzato da 7 Art. 1494 c.c.: Risarcimento del danno – quando sorge il diritto e cosa copre? 1° comma: il risarcimento del danno spetta al compratore in ogni caso (sia nel caso in cui questo chieda la risoluzione del contratto, sia che chieda la riduzione del prezzo) se il venditore ha colposamente ignorato i vizi della cosa. 2° comma: il venditore deve risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa (responsabilità contrattuale con inversione dell’onere della prova a carico del venditore). Deve, altresì, risarcire i danni cagionati a terzi (responsabilità extracontrattuale, onere della prova ricadente sul danneggiato). organizzato da 8 Termine di prescrizione dell’azione contro il venditore: − per il compratore: dieci anni dall’evento − per il terzo danneggiato: 5 anni dall’evento Danno risarcibile: − per il compratore: danno emergente e lucro cessante, limitato – in assenza di dolo - a quanto poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, usando la diligenza media (art. 1225 c.c.) − per il terzo danneggiato: risarcibili anche i danni imprevedibili e futuri organizzato da 9 Software proprietario monopolio sull’opera realizzata lo sviluppatore detiene i diritti di proprietà intellettuale, di sfruttamento commerciale e di utilizzo del software; non viene rilasciato il codice sorgente; non può essere copiato, modificato o distribuito senza espressa autorizzazione del titolare dei diritti; ogni utilizzo del software da parte di terze parti deve essere disciplinato da contratti di distribuzione e utilizzo fra proprietario e terze parti; licenza d’uso software proprietario. organizzato da 10 Software open source maggiore efficienza e funzionalità del software; accessibilità del codice sorgente; libertà di esecuzione del software; il software può essere modificato e possono essere distribuiti pubblicamente i miglioramenti; il software può essere copiato e re-distribuito; licenza d’uso software open source. organizzato da 11 Software proprietario il produttore è unico responsabile dei malfunzionamenti del software e dei conseguenti danni cagionati dal drone in quanto unico soggetto in grado di intervenire sull’operatività del software; il produttore del drone è responsabile della conformità del software installato rispetto alle specifiche tecniche, funzionali del drone ed alla normativa di riferimento; l’acquirente dovrà attenersi alle specifiche tecniche ed alle modalità di utilizzo del drone oggetto di licenza; l’acquirente è responsabile dei danni cagionati a terzi conseguenti ad un utilizzo difforme del drone rispetto alle specifiche tecniche ed alle modalità di utilizzo individuate dal produttore. organizzato da 12 Software Open Source più soggetti (produttore, sviluppatore, acquirente sviluppatore) possono essere ritenuti responsabili dei malfunzionamenti del software e dei conseguenti danni cagionati dal drone; il produttore del drone è responsabile della conformità del software installato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali del drone; l’acquirente potrà modificare il software installato secondo la licenza di rilascio; l’acquirente è responsabile dei danni cagionati a terzi conseguenti ad un utilizzo difforme del drone rispetto alle specifiche tecniche individuate dal produttore e/o dagli sviluppatori del software ed alle modalità di utilizzo oggetto di licenza. organizzato da 13 Grazie! Avv. Valentina Frediani [email protected] Copyright Il materiale didattico (ivi inclusi, ma non limitatamente, il testo, immagini, fotografie, grafica) è di proprietà esclusiva e riservata della società Colin & Partners Srl, e protetto dalle leggi sul copyright ed in generale dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia. Il materiale fornito potrà essere riprodotto solo a scopo didattico per il presente corso ed ogni altra riproduzione o utilizzo in toto o in parte è vietata salvo esplicita autorizzazione per scritto e a priori da parte della Colin & Partners Srl. Le informazioni contenute nel materiale didattico sono da ritenersi esatte esclusivamente alla data di svolgimento del corso e potranno essere soggette a variazioni, in base alle modifiche legislative intervenute, in relazione alle quali la Colin & Partners Srl non si assume l’onere di inviare l’aggiornamento, salvo diversamente stabilito contrattualmente tra le parti. Contatti Sede legale e amministrativa: Via Cividale, 51 – Montecatini Terme (PT) 51016 Tel. +39 0572 78166 Fax +39 0572 294540 Partita Iva e Codice Fiscale: 01651060475 Le nostre sedi: Montecatini Terme (PT), Roma, Milano, Lucca www.consulentelegaleinformatico.it Per richieste progetti e preventivi: [email protected] Per organizzare eventi e corsi di formazione: [email protected] Seguici su: organizzato da 14