Valutazione Attribuzione del credito scolastico
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Valutazione Attribuzione del credito scolastico
Valutazione Attribuzione del credito scolastico - Bocciatura - Borse di studio - Crediti formativi - Credito scolastico - Criteri di valutazione - Giudizi - Media dei voti - Obbligatorietà - Prove orali - Prove scritte - Promozione - Punteggio - Scala di valutazione - Scheda di valutazione - Scrutini - Scrutinio - Valutazione - verifiche - Voti - Voto di comportamento - Voto numerico Salve, sono una docente di scuola secondaria di primo grado con incarico su materia alternativa alla religione cattolica. Ho provato a chiedere se la valutazione che devo formulare per i ragazzi debba essere SUFFBUONO-DISTINTO-OTTIMO (come fa la collega di Religione), o se mi debba adeguare alla valutazione numerica delle altre discipline. La dirigente non ha saputo darmi delucidazioni, la segreteria altrettanto. Mi può aiutare? Mi potrebbe anche dare un riferimento legislativo. Ho provato a cercare la risposta in rete, ma le notizie trovate sono alquanto confuse. La ringrazio moltissimo. Tutta la normativa vigente ha sempre assimilato la valutazione dell’attività didattica alternativa a quella dell’Irc. La CM 11/87 prevede per esempio le stesse modalità di compilazione per la scheda di valutazione relativa all’Irc e per quella delle attività alternative (firma del docente e visto del capo d’istituto). La CM 316/87 prevede gli stessi diritti e doveri per gli insegnanti di attività alternativa e per quelli di Irc. Analogamente è prevista identità di valutazione tra Irc e attività alternativa dalle ordinanze ministeriali che regolano gli esami di stato nella scuola secondaria superiore (cfr. da ultimo OM 42/11, art. 8). Anche se l’identità di trattamento si riferisce in genere agli aspetti formali, sembra evidente che si debba adottare la medesima scala di valutazione sia per l’Irc che per l’attività alternativa. Gentile Professor Cicatelli, vorrei, per cortesia, avere informazioni sicure circa l' attribuzione del credito scolastico a fine scuola. Grazie di cuore. In merito al quesito di cui all'oggetto, sui criteri per l’attribuzione del credito scolastico, è di fondamentale importanza segnalare la più recente normativa, in particolare l' O.M. n. 42 del 6 maggio 2011 n. 3145, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno Scolastico 2010/2011. Si tratta dell'ultima O.M., in materia, in ordine di tempo, che richiama il quadro normativo generale e costituisce riferimento d'obbligo. L'Art. 8 Credito Scolastico dell' O.M. citata, che presenta ben 17 commi, offre un quadro articolato delle procedure che il consiglio di classe deve seguire e degli elementi di cui deve tener conto nella fase di attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico. Nel richiamare il D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (concernente criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico), nonché le tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, (che hanno sostituito le tabelle allegate al D.P.R. n. 323 del 23.7.1998), l' Art. 8 della O.M. n. 42/2011 - al comma 1, rimarca come anche la valutazione del comportamento concorra, dal 2008/2009, alla determinazione dei crediti scolastici; - al comma 2, ribadisce come l'attribuzione del punteggio debba tener conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'Art. 11, comma 2 del D.P.R. 323/1998, ( ndr. ….grado di preparazione complessiva…, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi); - al comma 5, statuisce come negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2010/2011: "la valutazione delle attività svolte nell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico". I commi 13 e 14, dello stesso Art. 8, infine, che di seguito si riportano, riservano specifica attenzione al ruolo dei docenti di religione cattolica e dei docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, nell'attribuzione del credito scolastico ai rispettivi alunni, sottolineando quali "indicatori/criteri" per l'attribuzione di tale credito," l' interesse" con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e "il profitto": Art. 8 comma 13: "I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto." Art.8 comma 14: "Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. Come si vede, a differenza della O.M. n. 44 del 2010, che destinava al docente di attività alternative un ruolo "marginale", l' O.M. 42 del 2011, nel recepire gli esiti della Sentenza del TAR del Lazio n. 33433 / REG Gen. del 15 novembre 2010 ( "illegittimità dell' Artt. 4, comma 1 e Art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009, nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica"), riconosce sia al docente di religione cattolica che al docente incaricato di attività didattiche e formative alternative alla religione, la partecipazione a pieno titolo al consiglio di classe riunito per l'attribuzione del credito scolastico. Valga , infine, richiamare quanto previsto dalla normativa in materia di credito formativo, che, come contemplato nell'Art. 12 del D.P.R. 323/1998, concorre, ai sensi del comma 2 dell' Art 11 dello stesso D.P.R., alla formazione del punteggio del credito scolastico. In materia, la più volte citata O.M. n. 42/ 2011 richiama le disposizioni del D.M. n. 49 del 24/2/2000, di cui si citano qui, per brevità, solo i primi due articoli: Art.1 (Oggetto) comma1 Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore. Art.2 (Valutazione) comma 1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame". Poiché il punteggio del credito scolastico deve tener conto anche dell' eventuale credito formativo, pare opportuno che il collegio dei docenti espliciti anche nel POF i criteri e le modalità operative cui i consigli di classe, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative, devono uniformarsi durante le operazioni di attribuzione del punteggio. Gent.mo dott. Cicatelli, sono docente di Religione presso un liceo scientifico e classico statale. Le sarei davvero grata se sapesse dirmi quali sono le indicazioni di legge, se ci sono, riguardo alle modalità di valutazione dell'Irc. Non tanto quali giudizi assegnare, ma quali sono le modalità attraverso cui si arriva ad assegnare tali giudizi, ovvero, per esempio, l'obbligatorietà o meno di verifiche periodiche scritte od orali o altro. La ringrazio in anticipo e colgo l'occasione di farle gli auguri per tutto ciò che più le sta a cuore. Cordialmente Solo per le altre discipline è prevista l’obbligatorietà di prove scritte, prove orali o pratiche. Per l’Irc non c’è tale indicazione, ma è rimessa alla libertà del docente la facoltà di ricorrere a verifiche di vario genere. La normativa stabilisce solo le modalità di valutazione esterna, sulle schede di valutazione, che deve avvenire esclusivamente mediante giudizi verbali. Il Dpr 275/99, art. 4, c. 4, attribuisce inoltre alle singole scuole la responsabilità di fissare criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti; pertanto si possono far approvare dal Collegio dei docenti i criteri di valutazione più idonei e condivisi per la verifica degli apprendimenti anche nell’Irc. Salve, nella mia Scuola Primaria, durante gli scrutini, per ciascun alunno si fa la media dei voti per eventuali borse di studio. Il dirigente sostiene di calcolare tutte le materie tranne la Religione, perché facoltativa. So che il Consiglio di Stato ha confermato che la Religione concorre al credito scolastico, non è un controsenso che non faccia media negli altri ordini di scuola? Può, per cortesia, chiarirmi questo e darmi i riferimenti normativi? La ringrazio immensamente! La media dei voti aritmetica è prevista unicamente per il credito scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado e per l’esonero dalle tasse scolastiche (e in quest’ultimo caso l’Irc non può concorrere perché non valuta con un numero). In tutti gli altri casi è una procedura impropria. Quanto alle borse di studio, è l’ente erogatore che fissa i criteri della borsa e dovrebbe stabilire se la media dei voti debba comprendere o escludere alcune discipline. Gentil.mo Prof. Cicatelli, insegno nella Scuola Secondaria di 1° grado. In un prossimo Collegio Docenti, mi sarà chiesto di chiarire il peso della valutazione Irc in merito a promozione e bocciatura. Avrei bisogno di una conferma circa alcuni criteri di valutazione, che espongo qui di seguito. 1) Nel Consiglio di Classe, nel momento in cui si vota per la promozione o la bocciatura di un alunno, l'Idr (all'interno dell'area linguistico-artistico-espressiva) vota come gli altri docenti e, qualora il suo voto fosse determinante, va messo a verbale con motivazione. 2) Il giudizio di Religione non concorre a formare la media dei voti matematica (perché non è numerico). 3) L'Idr, constatando l'opportunità formativa sostenuta dai colleghi con discipline più "corpose", può votare per la bocciatura di un alunno, anche se nella propria disciplina (Religione) la valutazione fosse sufficiente. La ringrazio di cuore. Le affermazioni proposte sono tutte corrette. Egregio prof. Cicatelli, al giudizio di idoneità per l'ammissione all'esame di stato della secondaria di primo grado (DPR n122 del 2009 articolo 3) concorre anche l'insegnante di religione? Io penso di sì poiché tale giudizio viene espresso dal consiglio di classe considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno. Nelle scuole dove insegno si procede con una media dei voti matematica del secondo quadrimestre e del voto di comportamento, escludendo così il giudizio di Irc. Vorrei proporre, come docente di Religione, di indicare un voto numerico finalizzato esclusivamente a determinare la "media dei voti". È legittima la mia richiesta? Personalmente credo che altri dovrebbero essere i criteri di riferimento poiché i voti del secondo quadrimestre non indicano in modo esaustivo un percorso triennale, ma il collegio docenti non sembra propenso a discutere in questo momento la questione. Grazie dell'attenzione. Il quesito descrive una lacuna normativa che periodicamente si ripropone. La trasformazione del giudizio sull’Irc in voto numerico è formalmente scorretta, ma il giudizio dell’Idr – almeno per analogia con quanto accade per l’esame di stato nelle scuole secondarie di secondo grado – non può essere escluso dall’ammissione all’esame. Il metodo della media dei voti aritmetica di tutte le discipline è un criterio piuttosto riduttivo, ma in materia è sovrano il Collegio dei docenti che farebbe bene a trovare spazio anche all’Irc, almeno in sede di arrotondamento della media all’unità. Egr. Prof. Cicatelli, sono un' insegnante Irc della secondaria di I°, la DS mi ha segnalato che nel prossimo Collegio chiederà l'approvazione per redigere la scheda di valutazione per l'attività alternativa (anche per chi segue studio assistito, lei ritiene che la legge lo preveda); ha fatto riferimento al sistema Spaggiari che prevede "giudizio" per l'Irc e "voto" per l'AA. Già i colleghi dell'AA avevano sollevato delle perplessità sul dover dare un voto ma sarebbero più propensi per un giudizio. Ho appena letto la nota del 9-2-2012. Quali indicazioni, riferimenti legislativi mi può dare? RingraziandoLa, porgo distinti saluti. La nota del 9-2-2012 è il riferimento più recente sull’argomento, ma risolve solo il problema della partecipazione allo scrutinio dell’insegnante di attività alternativa con le stesse modalità dell’Idr. Per il resto, da oltre 20 anni non ci sono istruzioni amministrative in materia e si deve quindi risalire alla CM 11/87, che individuava una sostanziale parità di trattamento nella valutazione dell’Irc e delle attività alternative, e alla CM 316/87, che riconosceva gli stessi diritti e doveri a entrambi i docenti. La modulistica proposta da Spaggiari deve considerarsi un’interpretazione forzata del quadro normativo: se è vero che il divieto di voto numerico riguarda solo l’Irc, l’uso del voto per le attività alternative introduce un elemento di disparità nel trattamento di avvalentisi e non avvalentisi, dimenticando che le attività alternative traggono la loro esistenza da quella dell’Irc e quindi sarebbe logico applicarvi le stesse modalità non numeriche di valutazione. Non sembra, infine, possibile valutare lo studio individuale, quantunque assistito, poiché si tratta di un’attività promossa autonomamente dallo studente e non progettata collegialmente, altrimenti diventerebbe una vera e propria attività didattica alternativa rientrando nel caso precedente. Salve, Sono un insegnante di ruolo nella secondaria superiore, vorrei chiederle se si sta muovendo qualcosa con il nuovo ministro sul voto numerico dell’Irc e sul suo far media. È tanto che se ne parla, ma siamo ancora con un decreto regio che determina questa normativa. Si prevedono miglioramenti, spiragli, riguardanti il nostro status o rimarremo insegnanti di serie B? grazie cordiali saluti Purtroppo, nonostante le promesse del ministro precedente, nulla si è mosso. L’Irc rimane quindi ancora legato a disposizioni degli Anni Trenta del secolo scorso, applicative del primo Concordato.