Valutazione Attribuzione del credito scolastico

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Valutazione Attribuzione del credito scolastico
Valutazione
Attribuzione del credito scolastico - Bocciatura - Borse di studio - Crediti formativi - Credito
scolastico - Criteri di valutazione - Giudizi - Media dei voti - Obbligatorietà - Prove orali - Prove
scritte - Promozione - Punteggio - Scala di valutazione - Scheda di valutazione - Scrutini - Scrutinio
- Valutazione - verifiche - Voti - Voto di comportamento - Voto numerico
Salve,
sono una docente di scuola secondaria di primo grado con incarico su materia alternativa alla
religione cattolica.
Ho provato a chiedere se la valutazione che devo formulare per i ragazzi debba essere SUFFBUONO-DISTINTO-OTTIMO (come fa la collega di Religione), o se mi debba adeguare alla
valutazione numerica delle altre discipline.
La dirigente non ha saputo darmi delucidazioni, la segreteria altrettanto.
Mi può aiutare?
Mi potrebbe anche dare un riferimento legislativo.
Ho provato a cercare la risposta in rete, ma le notizie trovate sono alquanto confuse.
La ringrazio moltissimo.
Tutta la normativa vigente ha sempre assimilato la valutazione dell’attività didattica alternativa a
quella dell’Irc. La CM 11/87 prevede per esempio le stesse modalità di compilazione per la scheda
di valutazione relativa all’Irc e per quella delle attività alternative (firma del docente e visto del
capo d’istituto). La CM 316/87 prevede gli stessi diritti e doveri per gli insegnanti di attività
alternativa e per quelli di Irc. Analogamente è prevista identità di valutazione tra Irc e attività
alternativa dalle ordinanze ministeriali che regolano gli esami di stato nella scuola secondaria
superiore (cfr. da ultimo OM 42/11, art. 8). Anche se l’identità di trattamento si riferisce in genere
agli aspetti formali, sembra evidente che si debba adottare la medesima scala di valutazione sia
per l’Irc che per l’attività alternativa.
Gentile Professor Cicatelli,
vorrei, per cortesia, avere informazioni sicure circa l' attribuzione del credito scolastico a fine
scuola.
Grazie di cuore.
In merito al quesito di cui all'oggetto, sui criteri per l’attribuzione del credito scolastico, è di
fondamentale importanza segnalare la più recente normativa, in particolare l' O.M. n. 42 del 6
maggio 2011 n. 3145, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e non statali. Anno Scolastico 2010/2011. Si tratta dell'ultima O.M., in materia, in ordine di
tempo, che richiama il quadro normativo generale e costituisce riferimento d'obbligo.
L'Art. 8 Credito Scolastico dell' O.M. citata, che presenta ben 17 commi, offre un quadro articolato
delle procedure che il consiglio di classe deve seguire e degli elementi di cui deve tener conto nella
fase di attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico.
Nel richiamare il D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (concernente criteri per l'attribuzione della lode
nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito
scolastico), nonché le tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, (che hanno sostituito le tabelle
allegate al D.P.R. n. 323 del 23.7.1998), l' Art. 8 della O.M. n. 42/2011
- al comma 1, rimarca come anche la valutazione del comportamento concorra, dal 2008/2009, alla
determinazione dei crediti scolastici;
- al comma 2, ribadisce come l'attribuzione del punteggio debba tener conto del complesso degli
elementi valutativi di cui all'Art. 11, comma 2 del D.P.R. 323/1998, ( ndr. ….grado di preparazione
complessiva…, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della
frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed
integrative ed eventuali crediti formativi);
- al comma 5, statuisce come negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2010/2011: "la
valutazione delle attività svolte nell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in
alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed
esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico".
I commi 13 e 14, dello stesso Art. 8, infine, che di seguito si riportano, riservano specifica
attenzione al ruolo dei docenti di religione cattolica e dei docenti incaricati delle attività didattiche
e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, nell'attribuzione del credito
scolastico ai rispettivi alunni, sottolineando quali "indicatori/criteri" per l'attribuzione di tale
credito," l' interesse" con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e "il profitto":
Art. 8 comma 13: "I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di
tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito
l'insegnamento
e
al
profitto
che
ne
ha
tratto."
Art.8 comma 14: "Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e
formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono
sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito
tali
attività.
Come si vede, a differenza della O.M. n. 44 del 2010, che destinava al docente di attività alternative
un ruolo "marginale", l' O.M. 42 del 2011, nel recepire gli esiti della Sentenza del TAR del Lazio n.
33433 / REG Gen. del 15 novembre 2010 ( "illegittimità dell' Artt. 4, comma 1 e Art. 6, comma 3
del D.P.R. n. 122/2009, nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una
disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica"), riconosce sia al docente di religione cattolica che al docente incaricato di attività
didattiche e formative alternative alla religione, la partecipazione a pieno titolo al consiglio di
classe riunito per l'attribuzione del credito scolastico.
Valga , infine, richiamare quanto previsto dalla normativa in materia di credito formativo, che,
come contemplato nell'Art. 12 del D.P.R. 323/1998, concorre, ai sensi del comma 2 dell' Art 11
dello stesso D.P.R., alla formazione del punteggio del credito scolastico.
In materia, la più volte citata O.M. n. 42/ 2011 richiama le disposizioni del D.M. n. 49 del
24/2/2000, di cui si citano qui, per brevità, solo i primi due articoli:
Art.1 (Oggetto) comma1 Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui
all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla
solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che
concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di
corsi di studio di livello pari o superiore.
Art.2 (Valutazione) comma 1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere
conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza
qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile
e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e
parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità
nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi
propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni
esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal
collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi
propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame".
Poiché il punteggio del credito scolastico deve tener conto anche dell' eventuale credito formativo,
pare opportuno che il collegio dei docenti espliciti anche nel POF i criteri e le modalità operative
cui i consigli di classe, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative, devono uniformarsi
durante le operazioni di attribuzione del punteggio.
Gent.mo dott. Cicatelli,
sono docente di Religione presso un liceo scientifico e classico statale. Le sarei davvero grata se
sapesse dirmi quali sono le indicazioni di legge, se ci sono, riguardo alle modalità di valutazione
dell'Irc. Non tanto quali giudizi assegnare, ma quali sono le modalità attraverso cui si arriva ad
assegnare tali giudizi, ovvero, per esempio, l'obbligatorietà o meno di verifiche periodiche scritte
od orali o altro. La ringrazio in anticipo e colgo l'occasione di farle gli auguri per tutto ciò che più le
sta a cuore.
Cordialmente
Solo per le altre discipline è prevista l’obbligatorietà di prove scritte, prove orali o pratiche. Per
l’Irc non c’è tale indicazione, ma è rimessa alla libertà del docente la facoltà di ricorrere a
verifiche di vario genere. La normativa stabilisce solo le modalità di valutazione esterna, sulle
schede di valutazione, che deve avvenire esclusivamente mediante giudizi verbali. Il Dpr 275/99,
art. 4, c. 4, attribuisce inoltre alle singole scuole la responsabilità di fissare criteri e modalità di
valutazione degli apprendimenti; pertanto si possono far approvare dal Collegio dei docenti i
criteri di valutazione più idonei e condivisi per la verifica degli apprendimenti anche nell’Irc.
Salve,
nella mia Scuola Primaria, durante gli scrutini, per ciascun alunno si fa la media dei voti per
eventuali borse di studio.
Il dirigente sostiene di calcolare tutte le materie tranne la Religione, perché facoltativa.
So che il Consiglio di Stato ha confermato che la Religione concorre al credito scolastico, non è un
controsenso che non faccia media negli altri ordini di scuola?
Può, per cortesia, chiarirmi questo e darmi i riferimenti normativi?
La ringrazio immensamente!
La media dei voti aritmetica è prevista unicamente per il credito scolastico nelle scuole secondarie
di secondo grado e per l’esonero dalle tasse scolastiche (e in quest’ultimo caso l’Irc non può
concorrere perché non valuta con un numero). In tutti gli altri casi è una procedura impropria.
Quanto alle borse di studio, è l’ente erogatore che fissa i criteri della borsa e dovrebbe stabilire se
la media dei voti debba comprendere o escludere alcune discipline.
Gentil.mo Prof. Cicatelli,
insegno nella Scuola Secondaria di 1° grado. In un prossimo Collegio Docenti, mi sarà chiesto di
chiarire il peso della valutazione Irc in merito a promozione e bocciatura. Avrei bisogno di una
conferma circa alcuni criteri di valutazione, che espongo qui di seguito.
1) Nel Consiglio di Classe, nel momento in cui si vota per la promozione o la bocciatura di un
alunno, l'Idr (all'interno dell'area linguistico-artistico-espressiva) vota come gli altri docenti e,
qualora il suo voto fosse determinante, va messo a verbale con motivazione.
2) Il giudizio di Religione non concorre a formare la media dei voti matematica (perché non è
numerico).
3) L'Idr, constatando l'opportunità formativa sostenuta dai colleghi con discipline più "corpose",
può votare per la bocciatura di un alunno, anche se nella propria disciplina (Religione) la
valutazione fosse sufficiente.
La ringrazio di cuore.
Le affermazioni proposte sono tutte corrette.
Egregio prof. Cicatelli,
al giudizio di idoneità per l'ammissione all'esame di stato della secondaria di primo grado (DPR
n122 del 2009 articolo 3) concorre anche l'insegnante di religione?
Io penso di sì poiché tale giudizio viene espresso dal consiglio di classe considerando il percorso
scolastico compiuto dall'alunno.
Nelle scuole dove insegno si procede con una media dei voti matematica del secondo quadrimestre
e del voto di comportamento, escludendo così il giudizio di Irc. Vorrei proporre, come docente di
Religione, di indicare un voto numerico finalizzato esclusivamente a determinare la "media dei
voti". È legittima la mia richiesta? Personalmente credo che altri dovrebbero essere i criteri di
riferimento poiché i voti del secondo quadrimestre non indicano in modo esaustivo un percorso
triennale, ma il collegio docenti non sembra propenso a discutere in questo momento la questione.
Grazie dell'attenzione.
Il quesito descrive una lacuna normativa che periodicamente si ripropone. La trasformazione del
giudizio sull’Irc in voto numerico è formalmente scorretta, ma il giudizio dell’Idr – almeno per
analogia con quanto accade per l’esame di stato nelle scuole secondarie di secondo grado – non
può essere escluso dall’ammissione all’esame. Il metodo della media dei voti aritmetica di tutte le
discipline è un criterio piuttosto riduttivo, ma in materia è sovrano il Collegio dei docenti che
farebbe bene a trovare spazio anche all’Irc, almeno in sede di arrotondamento della media
all’unità.
Egr. Prof. Cicatelli,
sono un' insegnante Irc della secondaria di I°, la DS mi ha segnalato che nel prossimo Collegio
chiederà l'approvazione per redigere la scheda di valutazione per l'attività alternativa (anche per
chi segue studio assistito, lei ritiene che la legge lo preveda); ha fatto riferimento al sistema
Spaggiari che prevede "giudizio" per l'Irc e "voto" per l'AA. Già i colleghi dell'AA avevano
sollevato delle perplessità sul dover dare un voto ma sarebbero più propensi per un giudizio. Ho
appena letto la nota del 9-2-2012. Quali indicazioni, riferimenti legislativi mi può dare?
RingraziandoLa, porgo distinti saluti.
La nota del 9-2-2012 è il riferimento più recente sull’argomento, ma risolve solo il problema della
partecipazione allo scrutinio dell’insegnante di attività alternativa con le stesse modalità dell’Idr.
Per il resto, da oltre 20 anni non ci sono istruzioni amministrative in materia e si deve quindi
risalire alla CM 11/87, che individuava una sostanziale parità di trattamento nella valutazione
dell’Irc e delle attività alternative, e alla CM 316/87, che riconosceva gli stessi diritti e doveri a
entrambi i docenti. La modulistica proposta da Spaggiari deve considerarsi un’interpretazione
forzata del quadro normativo: se è vero che il divieto di voto numerico riguarda solo l’Irc, l’uso
del voto per le attività alternative introduce un elemento di disparità nel trattamento di avvalentisi
e non avvalentisi, dimenticando che le attività alternative traggono la loro esistenza da quella
dell’Irc e quindi sarebbe logico applicarvi le stesse modalità non numeriche di valutazione. Non
sembra, infine, possibile valutare lo studio individuale, quantunque assistito, poiché si tratta di
un’attività promossa autonomamente dallo studente e non progettata collegialmente, altrimenti
diventerebbe una vera e propria attività didattica alternativa rientrando nel caso precedente.
Salve,
Sono un insegnante di ruolo nella secondaria superiore, vorrei chiederle se si sta muovendo
qualcosa con il nuovo ministro sul voto numerico dell’Irc e sul suo far media.
È tanto che se ne parla, ma siamo ancora con un decreto regio che determina questa normativa.
Si prevedono miglioramenti, spiragli, riguardanti il nostro status o rimarremo insegnanti di serie B?
grazie
cordiali saluti
Purtroppo, nonostante le promesse del ministro precedente, nulla si è mosso. L’Irc rimane quindi
ancora legato a disposizioni degli Anni Trenta del secolo scorso, applicative del primo Concordato.