CC 2_ allegato_REGOLAMENTO_FIERA_PASQUA

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CC 2_ allegato_REGOLAMENTO_FIERA_PASQUA
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
(Provincia di Pavia)
REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATO
in occasione
DELLA FIERA DEL LUNEDI’ DI PASQUA
(Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 – L.R. Lombardia 02 febbraio 2010 n.06)
Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 23 febbraio 2015
ART.1 – OGGETTO
1.Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera in
occasione della Pasqua (di seguito indicato come PASQUA BASTIDESE) ed,
in particolare, il mercato di generi diversi ed i mercatini riguardanti settori
particolari, che si tengono in occasione della Fiera.
2. L’esercizio delle attività mercatali nell’ambito di tale fiera è disciplinato dal
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, per quanto relativo alla disciplina
generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda
al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 (di seguito indicato come
D. Lgs. n.114/98), alla L.R. 02/02/2010 n.06 (di seguito indicata come L.R.
06/10) e ai provvedimenti a queste collegati.
ART.2 – FORME DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1.Il Commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel territorio di Bastida
Pancarana esclusivamente con le seguenti modalità:
AREA
GIORNO
POSTEGGI
AREA
GIORNO
POSTEGGI
AREA
AREA
GIORNO
PASQUA BASTIDESE
MERCATO
Via dei Pelizza – Parcheggio cimitero
Lunedì di Pasqua
38 bancarelle più espositori
MERCATINI
Via dei Pelizza – Piazza della Chiesa – Salone ex SOMS
– Campo Polivalente – Via del Canale – Via Prevostina
Lunedì di Pasqua
Numero variabile
AREA GIOSTRE
Piazza del Mercato
AREA ESPOSIZIONE ANIMALI
Via Prevostina – cortile interno Biblioteca comunale Via
dei Pelizza area presso il cimitero comunale
Lunedì di Pasqua
2. Il numero dei posteggi, le dimensioni del fronte espositivo, le specializzazioni
merceologiche e le relative planimetrie sono allegate al presente regolamento.
3. Il Sindaco o la Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti di
momento in momento e del presente Regolamento, potrà adottare
provvedimenti relativi alle iniziative di commercio su aree pubbliche in
occasione della fiera di Pasqua e dei mercatini, limitatamente a:
a) il/i giorno/i e l’orario di svolgimento delle iniziative;
b) la localizzazione e l’articolazione dei posteggi, comprensiva della
suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo
esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni
igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli
operatori;
c) il numero dei posteggi, indicando - se previsto - quelli riservati agli agricoltori
ed agli eventuali battitori.
ART.03 – GIORNO ED ORARI DELLA FIERA
1. La fiera denominata PASQUA BASTIDESE si svolge il lunedì di Pasqua
2. Gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.00;
3. Le operazioni di spunta iniziano alle ore 08.00;
4. L’orario di vendita è stabilito dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ed entro le ore
19.30 gli operatori devono lasciare libera la strada occupata.
ART.04 - INGRESSO
1. L’ingresso in fiera avviene:
per i commercianti, esclusivamente dalla Via Lungargine,
per gli espositori, esclusivamente dalla Via Roma;
2. All’atto dell’ingresso in fiera, l’operatore dovrà esibire agli incaricati
comunali la licenza ambulante, la carta d’esercizio in regola con le
disposizioni di legge vigenti, la lettera d’assegnazione del posteggio inviatale
dal Comune e copia della ricevuta di pagamento del plateatico.
ART.05 – ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comune pubblica all’Albo Informatico ed in particolare evidenza nel sito
web dell’Ente apposito avviso di apertura dell’assegnazione dei posti nel
mercato e nei mercatini della Fiera di Pasqua, quaranta giorni prima
dell’evento.
2. Gli operatori che intendano partecipare alla fiera dovranno inviare istanza in
bollo al Comune, almeno 30 (TRENTA) giorni prima dello svolgimento della
fiera stessa, precisando:
a) i dati anagrafici/ragione sociale ed il codice fiscale/partita IVA;
b) estremi dell’autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l’ha
rilasciata, settore/i merceologico/i;
c) dimensioni del posteggio richiesto;
d) presenze effettive e virtuali alle edizioni precedenti (dalla seconda edizione);
e) data d’iscrizione al registro imprese;
f) in caso di subingresso indicare il nome del precedente operatore (dalla
seconda edizione).
Per gli impianti funzionanti ad energia elettrica, dovrà inoltre essere prodotta
la sottoelencata documentazione da ritenersi indicativa, ma non esaustiva:
g)dichiarazione di conformità impianto elettrico che verrà realizzato per
l’alimentazione delle attrezzature installate comprensivo di progetto e relazione
tecnica se previsto dalla normativa vigente (L. 37/08);
f) eventuale altra documentazione attestante la conformità e/o corretto
funzionamento degli impianti da intendersi a carico del richiedente in base alla
normativa vigente.
3. Gli operatori dovranno attenersi alle normative di sicurezza vigenti
riguardanti l’attività svolta.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con
raccomandata r.r., oppure in via telematica, esclusivamente a mezzo PEC,
oppure consegnate direttamente al Protocollo del Comune. Non sono ammessi
altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, farà
fede la data apposta sul plico all’atto della sua spedizione dall’Ufficio postale
accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data
apposto dall’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza. Per la
PEC la data risultante dal messaggio e-mail.
ART.06 - AUTORIZZAZIONE AD OPERARE IN FIERA
1. La concessione del posteggio nella fiera ha durata limitata al giorno di
svolgimento della stessa.
2. I posteggi sono assegnati dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio
Commercio, in base ad una graduatoria compilata in base ai seguenti criteri di
priorità:
I) maggior numero di presenze effettive (ovvero giorni in cui l’operatore ha
potuto effettuare l’attività di vendita) nella fiera;
II) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l’operatore risultava in
graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare l’attività di
vendita) nella fiera;
III) attività di ambulante svolta nell’ambito della produzione e/o della vendita di
prodotti tipici alimentari ed artigianali del territorio;
IV) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all’Ufficio
protocollo generale di arrivo della corrispondenza in Comune.
3. Coloro che non partecipano alla fiera per tre edizioni consecutive perdono
l’anzianità di partecipazione effettiva maturata.
4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all’autorizzazione indicata nella
domanda di partecipazione alla fiera.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad
una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui,
eventualmente, sia titolare.
6. L’Amministrazione comunale ha facoltà di affidare l’organizzazione delle
fiere, sagre e mercati biologici ad associazioni locali non aventi scopo di lucro,
nel rispetto delle procedure del presente regolamento, con particolare
riferimento all’assegnazione dei posteggi a carico dell’Amministrazione
comunale. I proventi di TOSAP e TARI temporanea saranno comunque
incassati dal Comune.
7. I richiedenti che, per effetto della graduatoria di cui al precedente comma 2,
non hanno ottenuto il posteggio per esaurimento del numero degli stessi,
hanno titolo preferenziale assoluto per l’assegnazione, in ordine di graduatoria,
formata per ordine cronologico d’arrivo delle domande, dei posteggi
temporaneamente non occupati dai titolari.
ART.07 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI
1. La mancata presenza dell’assegnatario di posteggio entro le ore 08.00,
comporterà l’assegnazione di tale posteggio ad altro operatore.
2. I posteggi vacanti saranno assegnati tenendo conto della graduatoria di cui
all’art.06 comma 2 e, successivamente, all’ordine d’arrivo degli operatori che,
anche senza aver presentato domanda, siano presenti all’ingresso della fiera.
ART.08 – SUBINGRESSO
1. In caso di subingresso nella titolarità di un’azienda che partecipa alla
PASQUA BASTIDESE, al subentrante sono riconosciute le presenze del dante
causa.
2. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche
gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti
professionali di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e
previa presentazione di apposita documentazione al Comune, possono
continuare l’attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della
successione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in quanto compatibili, si applicano
anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
ART. 09 – ASSENZE
1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all’orario stabilito non possono
svolgere l’attività durante la PASQUA BASTIDESE e sono considerati assenti
a tutti gli effetti.
ART. 10 – CIRCOLAZIONE STRADALE
1. Le assegnazioni di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con
la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto
intervento.
2. Il Responsabile dell’Area di Vigilanza, con apposita ordinanza, stabilisce i
divieti e le limitazioni del traffico nell’area destinata alla Fiera.
ART. 11 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono
essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato
nell’autorizzazione all’occupazione del posteggio.
2. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o
di pronto intervento.
3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro,
eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell’orario stabilito.
ART. 12 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI
VENDITA
1. L’operatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione amministrativa originale
ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle
operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in
sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti dai
competenti uffici comunali.
3. Durante l’orario di vendita il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E’ severamente vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti.
5. L’occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi
derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività,
compreso l’obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque
le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è
consentito l’utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la
dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. E’ severamente vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a
sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica
attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità
dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. Gli operatori, nell’utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni
arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Nell’area fieristica è consentito utilizzare soltanto energia elettrica
proveniente da sorgenti non inquinanti. La richiesta di fornitura di energia
elettrica è da intendersi a carico degli esercenti.
11. Le concessioni temporanee di posteggio nell’ambito della Fiera sono
soggette al pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura
stabilita dalle norme e regolamenti vigenti in relazione alla dimensione del
posteggio assegnato nonché delle spese relative ad eventuali servizi
accessori.
ART. 13 – NORME IGIENICO SANITARIE
1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche
sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti ed
alla vigilanza dell’Autorità sanitaria di competenza.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un’altezza non inferiore a cm.
50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e
manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di
vigilanza.
ART.14 – DIVIETO PROPAGANDA POLITICA
1. All’interno della fiera è vietata la propaganda politica e partitica, con qualsiasi
mezzo: manifesti, volantini, opuscoli, bandiere, stemmi, gadgets,
abbigliamento, adesivi e quant’altro possa ricondurre ad un partito o ad un
gruppo politico.
2. I trasgressori non saranno ammessi alle fiere degli anni successivi e saranno
soggetti alle sanzioni previste dagli artt.106 e seguenti del Testo Unico.
Art.15 – SANZIONI (ART. 29 del D.LGS 114/98 e s.m.i.)
1. Il commercio su aree pubbliche senza l’autorizzazione o fuori dal territorio di
validità è punito con la sanzione prevista dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs.
114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 2.582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Si
specifica che debba essere considerato “fuori territorio” l’esercizio dell’attività
in un posteggio diverso da quello assegnato mentre le condizioni per irrogare
la sanzione non sussistono nel caso in cui il titolare di un posteggio occupi una
superficie maggiore di quella concessa e la stessa sia di modesta ampiezza.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente regolamento
sono puniti con le sanzioni previste dall’art.29 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e cioè
con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74:
a) vendere prodotti proibiti dalla normativa vigente per il commercio su aree
pubbliche;
b) cedere a terzi l’uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 11 comma 4)
3. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento
sono puniti ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad € 500,00 con un
minimo di € 25,00:
a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento
(art.10 comma 2) b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che
debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell’orario
prestabilito (art.10 comma 3);
c) non esibire l’autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli
organi di vigilanza (art.11 comma 1);
d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i
rifiuti come prescritto dai competenti uffici comunali (art.11 comma 2);
e) lasciare il posteggio incustodito durante l’orario di vendita (art. 11 comma
3);
f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e
ne corrisponda il prezzo (art.11 comma 5);
g) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l’amplificazione del suono non ai fini
della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare
disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.11 comma 6);
h) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.11 comma
7);
i) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente
da sorgenti inquinanti (art.11 comma 10).
4. Le altre violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
25,00 ad € 500,00
5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della
legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l’utilizzo
del posteggio comportano l’esclusione dalla partecipazione alla fiera e sagre
locali fino al pagamento di quanto dovuto.
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della
deliberazione di approvazione e verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le
disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.