determinazione dirigenziale n. 424 del 02/04/2014

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determinazione dirigenziale n. 424 del 02/04/2014
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 424 DEL 02/04/2014
SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO:
RIVALUTAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2014 RELATIVE A CONTRIBUTO PER
PERMESSO DI COSTRUIRE, AREE STANDARDS URBANISTICI E DOTAZIONI DI
ERP VARIANTE URBANISTICA PER CASA EX ART 26 BIS L.R. 38/2007
La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
11/04/2014 al 26/04/2014.
Settore Settore Territorio
Servizio Edilizia Privata
OGGETTO: RIVALUTAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2014 RELATIVE
A CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE, AREE
STANDARDS URBANISTICI E DOTAZIONI DI ERP VARIANTE
URBANISTICA PER CASA EX ART 26 BIS L.R. 38/2007
Proposta n. 440
IL DIRIGENTE
PREMESSO che occorre procedere, per l’anno 2014, alla rivalutazione delle tariffe relative:
- al contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire,
- al valore di monetizzazione delle aree da destinare a standards urbanistici,
- al valore di monetizzazione delle dotazioni di ERP – Variante urbanistica per la casa ex art.
26 bis L.R. 38/2007 adottata con deliberazione CC. n. 49 del 30.06.2011;
VISTA, al riguardo, la relazione del Settore Territorio in data 26 marzo 2014 che di seguito si
riporta integralmente:
1. Rivalutazione delle tariffe relative al contributo di costruzione per il rilascio del permesso
di costruire.
Richiamata:
- La legge regionale 07 aprile 1995 n° 25 recante disposizioni in materia di determinazione del
contributo di concessione edilizia;
- La deliberazione del Commissario Straordinario n° 940 del 09/10/95 con la quale è stata definita
la tariffa urbanistica da applicarsi in sede di rilascio delle concessioni edilizie;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 30/09/96 con la quale è stata adeguata la
tariffa per le attrezzature turistico ricettive ai sensi della L.R. n° 28 del 08/07/96;
Dato che l’art. 14 comma 1 della citata legge regionale 25/95 prevede che il Comune aggiorni
annualmente entro il 31 marzo, le tariffe di riferimento sulla base della variazione accertata
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo.
Rilevato che il più recente dato disponibile è stato acquisito su base annuale Indice ISTAT FOI
marzo 2013/2014 e che nel periodo ottobre ‘95/dicembre 2010 l’indice ISTAT è aumentato del
40,3064%, successivamente a tale periodo l’indice ISTAT FOI è stato oggetto di calcolo su basi e
valori differenti applicando la nuova base dell’indice FOI.
Si propone di aggiornare le tariffe del contributo del permesso di costruire sulla scorta della allegata
tabella redatta in data 24/03/2014 che si allega alla presente determinazione.
In aggiunta a quanto disposto dalle richiamate norme e agli adempimenti connessi e vista la Legge
Regionale 7 febbraio 2008 n. 1 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e
disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli
strumenti urbanistici comunali (Bollettino Ufficiale n. 1, del 13/02/2008 )” art. 2 (Disciplina
urbanistica degli alberghi. Norme di salvaguardia), così così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 18
marzo 2013, n. 4, che dispone: “Rispetto al valore stabilito per il costo di costruzione dall’articolo
13, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione
del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni e riportato nel
relativo allegato B, per gli interventi di trasformazione in residenza della destinazione d’uso delle
strutture di cui al comma 2 bis, (che hanno ottenuto lo svincolo dalla destinazione alberghiera,
ai sensi dell’art. 2bis della norma infra citata*) la quota del contributo afferente il costo di
costruzione da corrispondersi è pari a Euro 188,96 per ogni metro quadrato di superficie
imponibile, senza la riduzione relativa alla quota RIS% indicata nel citato allegato B.
La quota pari al 75 per cento degli importi relativi al costo di costruzione determinati a norma del
comma 6 della citata Legge Regionale, come sopra indicato, è destinata alla Regione che la assegna
ai comuni interessati dalle procedure di svincolo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale per interventi di riqualificazione dell’offerta turistica locale.
*2 bis. Il Comune entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, di cui al comma 2, si
pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione
d’uso che s’intende insediare, in base all’istanza, non risulti ammessa dalla disciplina urbanisticoedilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia
operante nella zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nell’ambito di Piano Urbanistico
Comunale (PUC) contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa
alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora non ricorrano neppure le condizioni
per l’applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o dell’ambito contiguo il Comune
indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per
l’approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il
procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza
di svincolo.
2. Rivalutazione delle tariffe relative al valore di monetizzazione delle aree da destinare a
standards urbanistici.
Con determinazione dirigenziale n. 1348 del 01/12/2011 è stato approvato il criterio di rivalutazione
annuale degli importi relativi alla monetizzazione delle aree da destinare a standards urbanistici di
cui alla variante al PRG approvata con Decreto Amministrazione provinciale n. H/234 del
13/04/2011.
Si propone di adeguare tali importi applicando la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei
prezzi al consumo determinata nella misura del 5,6 % (variazione percentuale 2011-2014) come di
seguito riportato:
- per gli interventi ricadenti nelle microzone 1-2-3: 305,00 €/mq + 5,6 % = 322,08 €/mq;
- per gli interventi ricadenti nelle restanti microzone 4-5-6-7-8-9-10: 350,00 €/mq + 5,6 % =
369,60 €/mq.
3. Rivalutazione delle tariffe relative al valore di monetizzazione delle dotazioni di ERP–
Variante urbanistica per la casa ex art. 26 bis LR 38/2007 adottata con deliberazione CC n. 49
del 30/06/2011.
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Il costo riconoscibile unitario fissato dalla variante nel 2011, è pari a 1.990,00 €/mq.
La variante prevede, per interventi che inizieranno in anni successivi, l’adeguamento dell’importo
all’indice ISTAT.
Si propone pertanto di adeguare l’importo applicando la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice
dei prezzi al consumo determinata nella misura del 5,6% (2011-2014) come di seguito riportato:
€/mq 1.990,00 + 5,6% = 2.101,44 €/mq.
RITENUTO, quindi, come richiesto nella sopra riportata relazione tecnica del Settore Territorio, in
data 27 marzo 2014, di provvedere all’aggiornamento delle tariffe come sopra specificato;
VISTI:
- l ‘art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l' art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
D E T E R M I N A
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiornamento delle tariffe, per l’anno
2014, relative al contributo del permesso di costruire, sulla scorta della tabella predisposta dal
Settore Territorio, in data 26 marzo 2014, che si allega al presente atto dirigenziale per costituirne
parte integrante, nonché all’adeguamento dell’importo delle tariffe, per l’anno 2014, relative al
valore di monetizzazione delle aree da destinare a standars urbanistici e al valore di monetizzazione
delle dotazioni di ERP. – Variante Urbanistica per la casa ex art. 26 bis LR. 38/2007 adottata con
deliberazione C.C. n. 49 del 30 giugno 2011, come meglio specificato nelle premesse del presente
atto;
2) di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3,
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ing. Gian Paolo Trucchi
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Gian Paolo Trucchi;1;3433527
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