Manuale latte nelle scuole

Transcript

Manuale latte nelle scuole
MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
SULLA CONCESSIONE DI UN AIUTO COMUNITARIO
PER LA CESSIONE DI LATTE E DI TALUNI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE
Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013
Regolamento (CE) della Commissione n. 756/2013
Approvato con decreto n. 595 del 31 ottobre 2007 e modificato
con decreti n. 403 del 30 giugno 2008, n. 40 dell’11 febbraio 2009,
n. 126 del 26 luglio 2010, n. 131 del 30 giugno 2011,
n. 45 del 9 aprile 2015 e n. 18 del 09 febbraio 2015
Area tecnica competitività imprese
Settore produzioni agricole
INDICE
Introduzione ................................................................................................................................ 3
1. FONTI NORMATIVE .................................................................................................................. 3
2. SOGGETTI COINVOLTI ............................................................................................................. 5
3. MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE E DELLE RESPONSABILITÀ ................................................... 5
PARTE I
Condizioni generali per l'accesso al regime di aiuti.................................................................... 7
1. DEFINIZIONI ......................................................................................................................... 7
2. RICHIEDENTI ........................................................................................................................ 7
2.1. RICONOSCIMENTO DEI RICHIEDENTI................................................................................... 8
2.2. CONTROLLI E ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE ................................................ 9
3. FORNITORI ......................................................................................................................... 10
3.1. RICONOSCIMENTO DEI FORNITORI ................................................................................... 10
3.2. CONTROLLI E ATTO DI RICONOSCIMENTO SULLE RICHIESTE DEI FORNITORI......................... 11
4. COMUNICAZIONE DI RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO ............................................................. 12
5. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI SOVVENZIONABILI .................................................................. 12
PARTE II Procedura e controlli................................................................................................. 15
1. FASCICOLO AZIENDALE ....................................................................................................... 15
1.1 FASCICOLO DEL RICHIEDENTE ........................................................................................... 15
1.2 FASCICOLO DEL FORNITORE.............................................................................................. 15
1.3 FASCICOLO PER ANNO SCOLASTICO DI PARTECIPAZIONE .................................................... 15
2. DOMANDA DI AIUTO ............................................................................................................ 16
3. DOMANDA DI RINUNCIA ....................................................................................................... 17
4. CONTROLLI DI SETTORE ...................................................................................................... 17
4.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI .............................................................................................. 18
4.1.1VERIFICA SULLE PRESENZE DEGLI ALLIEVI ........................................................................ 19
4.1.2VERIFICA SUI QUANTITATIVI SOMMINISTRATI ..................................................................... 19
4.1.3CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE ....................................................... 20
4.2 CONTROLLI IN LOCO ......................................................................................................... 20
4.2.1ESTRAZIONE DEL CAMPIONE ........................................................................................... 21
4.2.2VERIFICA DOCUMENTALE SUL PERIODO ........................................................................... 21
4.2.3CONTROLLI QUALITATIVI ................................................................................................. 22
4.2.4VERIFICA DELLA PRESENZA DEL MANIFESTO .................................................................... 23
4.3 CONTROLLI IN LOCO PRESSO IL FORNITORE ....................................................................... 23
5. CHECKLIST ........................................................................................................................ 24
6. CALCOLO ED EROGAZIONE DELL’AIUTO ................................................................................ 24
7. PROCEDURA INFORMATICA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO .......................................... 24
8. IRREGOLARITÀ ................................................................................................................... 25
9. RICORSI............................................................................................................................. 25
………………..
Introduzione
Il presente Manuale, definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle
procedure e dei controlli relative all’applicazione dell’aiuto comunitario per la cessione di latte e di
taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, secondo quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 657/2008 della Commissione Europea. Il Manuale si compone di due parti, dove la prima
descrive le condizioni generali per l’accesso al regime di aiuti e l’iter delle procedure, mentre la
seconda individua il flusso delle procedure e dei controlli al fine di erogare i finanziamenti.
1. Fonti normative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione del 10 luglio 2008 e successive modifiche
ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e
di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
decreto MIPAAF n. 4100 del 17 ottobre 2008 e successive modifiche, recante le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008 relativo alla
concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli
allievi delle scuole;
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche sull’igiene dei prodotti alimentari;
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei
regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del
medesimo settore”;
circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.686 del 17 aprile 2009 “Aiuto comunitario per la
cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. Modalità applicative
per il riconoscimento all’aiuto”;
circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.00312 del 3 novembre 2009 “Aiuto comunitario
per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. Organismo
pagatore competente per il riconoscimento del fornitore”;
deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 639 del 14 marzo 2003 “Approvazione
convenzioni per il trasferimento dei procedimenti, beni strumentali, risorse finanziarie e
provvedimenti connessi”;
1.1 Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
Le procedure descritte nel presente Manuale prevedono la possibilità di utilizzare, in alternativa
alle tradizionali modalità di gestione cartacea di documenti e comunicazioni, la posta elettronica
certificata (PEC) quale mezzo di trasmissione per via telematica delle domande (di aiuto e di
pagamento), dei documenti e delle comunicazioni tra l’AVEPA e i richiedenti/beneficiari dello
schema “Latte alle scuole”.
La trasmissione per via telematica di domande (di riconoscimento e di aiuto), comunicazioni e/o
altri documenti informatici (di seguito, per brevità, “documentazione”) da parte dei
richiedenti/beneficiari si considera valida e rilevante ai fini amministrativi se effettuata tramite posta
elettronica certificata (PEC) e secondo le modalità descritte di seguito:
1) il richiedente/beneficiario (o suo delegato) deve utilizzare una casella PEC per inviare la
documentazione alla casella PEC della struttura competente dell’AVEPA (l’elenco completo
delle caselle è disponibile nel sito web www.avepa.it e nel portale www.indicepa.gov.it); non
saranno accettate trasmissioni provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria (non
certificata), né ricevute sulle caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) dell’AVEPA,
anche se effettuate dal mittente tramite PEC;
2) il contenuto della documentazione trasmessa per via telematica può consistere, a seconda dei
casi, nel solo messaggio di posta elettronica certificata (solo testo) oppure contenere, oltre al
testo del messaggio, uno o più documenti informatici (file) allegati;
3) qualora la trasmissione per via telematica consista nell’invio di comunicazioni contenute nel
solo messaggio di posta elettronica certificata (solo testo), essa è valida ai fini amministrativi
solo se effettuata dal richiedente/beneficiario tramite la propria casella PEC;
4) qualora al messaggio di posta elettronica certificata siano allegati uno o più documenti
informatici (file), saranno accettati e ritenuti validi ai fini amministrativi:
a) documenti informatici sottoscritti dal richiedente/beneficiario con firma digitale;
b) documenti informatici ottenuti mediante copia per immagine (scansione) su supporto
informatico di documenti originali cartacei sottoscritti dal richiedente/beneficiario con firma
autografa e accompagnati dalla copia per immagine di un documento d’identità in corso di
validità del richiedente/beneficiario;
5) qualora al messaggio di posta elettronica certificata siano allegati uno o più documenti
informatici (file) saranno accettati esclusivamente file in formati portabili, non editabili e non
contenenti macroistruzioni e/o codice eseguibile. In particolare si considerano:
a) formati ammessi e quindi accettati i file in formato .PDF, .PDF/A, .TIF, .TIFF;
b) formati non ammessi e quindi non accettati i file in formato .TXT, .RTF, .DOC, .DOCX,
.ODT, .CSV, .XLS, .XLSX, .ODS, .PPT, .PPTX, .ODP, a meno che gli stessi non siano
sottoscritti con firma digitale (file .P7M).
Non saranno in alcun caso accettati file nei formati grafici .BMP, .JPG, .PNG, .ODG e file in
formati proprietari di uso non comune e/o per i quali l’AVEPA non disponga del software
applicativo necessario a visualizzarne il contenuto (ad es. file .DWG).
Eventuali file in formato compresso (.ZIP, .RAR, .7Z, .CAB, .TAR e simili) saranno accettati
esclusivamente se contenenti file in formati ammessi.
La dimensione massima di ciascun file allegato non dovrà superare i 4 Mb; la dimensione
complessiva degli allegati per ciascun messaggio di posta elettronica certificata non dovrà
superare i 20 Mb;
6) la documentazione trasmessa per via telematica deve riportare chiaramente, a cura del
mittente, l’indicazione delle informazioni anagrafiche (ragione sociale o altra denominazione,
cognome/nome, indirizzo completo di residenza o sede dell’azienda, ecc.) necessarie ai fini
della registrazione di protocollo;
7) la documentazione trasmessa per via telematica deve riguardare un'unica istanza o
procedimento amministrativo ed essere riferita ad un unico richiedente/beneficiario;
8) la trasmissione di documentazione per via telematica secondo modalità e/o con requisiti non
conformi a quelli descritti ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sarà ritenuta non ammissibile
ai fini dei relativi procedimenti amministrativi.
La trasmissione di documentazione per via telematica può avvenire mediante l’utilizzo della
casella PEC del richiedente/beneficiario o di un suo delegato/incaricato, ad eccezione di
quanto previsto al punto 3); qualora la trasmissione sia effettuata da un delegato/incaricato, la
documentazione dovrà comunque risultare sottoscritta dal richiedente/beneficiario, che sarà
individuato, ai fini del relativo procedimento amministrativo, quale mittente della
documentazione. In ogni caso l'AVEPA indirizzerà ogni sua comunicazione direttamente al
richiedente/beneficiario e, solo eventualmente per conoscenza, al suo delegato/incaricato.
L’AVEPA utilizza come metodo preferenziale di comunicazione verso i richiedenti/beneficiari la
posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, l’AVEPA può acquisire l'indirizzo della casella
PEC del richiedente/beneficiario rilevandolo direttamente dai documenti ricevuti, dal fascicolo
aziendale o mediante l’accesso ai registri pubblici per i quali sussista l’obbligo di
comunicazione della casella di PEC dell’azienda.
Qualora la documentazione trasmessa per via telematica assuma la forma di documenti
informatici ottenuti mediante copia per immagine (scansione) di documenti originali formati su
supporto cartaceo, il richiedente/beneficiario dovrà conservare l’originale della documentazione
su supporto cartaceo per un periodo di almeno dieci anni ai fini di eventuali successivi controlli
da parte dell’AVEPA e/o di altri soggetti preposti.
2. Soggetti coinvolti
La gestione dei pagamenti diretti per gli aiuti per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari
agli allievi delle scuole prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:
1. l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), riconosciuta con decreto del Ministro
della politiche agricole e forestali del 8 luglio 2004 in qualità di soggetto erogatore dei contributi
finanziati dalla Unione Europea previsti dal reg. (CE) 657/2008 e delegato alla gestione del
settore dalla Regione del Veneto con DGRV n. 639 del 14.03.2003;
2. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di soggetto responsabile
della programmazione nazionale dello schema contributivo previsto dal reg. (CE) 657/2008;
3. l’AGEA Coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento nazionale, in particolare per
quanto attiene l’operato degli organismi pagatori presenti sul territorio.
L’AVEPA esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti
diretti dell’aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi
delle scuole. Alcune funzioni di competenza dell’AVEPA, nel rispetto dell’allegato 1 al reg. (CE)
885/2006, possono essere delegate ad altri soggetti denominati organismi delegati (OD) i quali
potranno, sulla base di apposite convenzioni, svolgere funzioni nell’ambito delle indicazioni
precisate dalla Commissione Europea.
3. Matrice del flusso gestionale e delle responsabilità
Nella tabella seguente viene descritto il flusso operativo generale per la gestione dell’aiuto
comunitario per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.
Le funzioni dell’AGEA Coordinamento sono soprattutto di diffondere agli OPR con delega specifica
sul settore, eventuali innovazioni o modifiche che possano comparire nel panorama normativo
comunitario e nazionale e di garantire un’uniformità procedurale tra medesimi OPR.
Per ogni attività è identificato il soggetto direttamente responsabile dell’esecuzione e il soggetto
collaboratore alla realizzazione della fase. Nell’ambito della Regione del Veneto le figure coinvolte
sono: AVEPA Sede centrale, AVEPA Sportelli unici agricoli (o ente di controllo di altre Regioni) e
AGEA Coordinamento.
Fase
Descrizioni delle fasi
Predisposizione modelli di domanda e software
Definizione modalità e termini di ricezione
Riconoscimento
richiedenti
AVEPA
Sede
centrale
R
R
Soggetto responsabile
AVEPA SUA/Ente
AGEA
di controllo altre
Coordinamento
Regioni
C
Protocollazione delle richieste
R
Costituzione del
fascicolo
cartaceo ed
informatico
del
richiedente;
effettuazione
dell’istruttoria
R
Attribuzione del codice ai richiedenti
R
Predisposizione dei modelli di domanda e degli
allegati; predisposizione del software
R
Definizione modalità e termini di ricezione
Raccolta delle
domande di aiuto Definizione delle specifiche informatiche per la
gestione delle domande
R
C
C
R
Ricezione e protocollazione
Definizione delle procedure per lo svolgimento
del controllo amministrativo ed in loco
Estrazione del campione per il controllo in loco
Controlli sulla
domanda di aiuto Esecuzione dei controlli amministravi ed in loco,
redazione dei rispettivi verbali
Predisposizione
delle proposte di
liquidazione
Predisposizione
dei pagamenti
Comunicazione
dati riepilogativi
legenda:
R
R
R
R
Procedimento amministrativo
R
approvazione alla liquidazione degli elenchi
R
Autorizzazione al pagamento degli elenchi di
liquidazione
R
Erogazione del contributo
R
Convalida dei mandati di pagamento
R
Contabilizzazione ad AGEA Coordinamento
R
Trasmissione dati alla Commissione Europea di
riepilogo n. richiedenti e n. istituti scolastici
partecipanti
C
R
Trasmissione dati alla Commissione Europea di
riepilogo n. allievi partecipanti e quantità di
prodotti lattiero-caseari consumati
C
R
R = responsabile dell’esecuzione della fase o sottofase; C = collabora alla realizzazione della fase;
Entro il 31 ottobre di ogni anno AGEA Coordinamento trasmette alla Commissione Europea i dati
riepilogativi provenienti dagli Organismi Pagatori competenti, relativi ai prodotti distribuiti durante
l’anno scolastico conclusosi nel precedente anno solare ripartendoli per tipologia di richiedente ai
sensi dell’art 6 del reg. (CE) 657/2008.
Prima del 31 gennaio di ogni anno vanno inoltre comunicati alla Commissione Europea i
quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consumati, ripartiti per categorie e sottocategorie,
per i quali è stato versato l’aiuto, ed il numero stimato di allievi che hanno frequentato
regolarmente gli istituti scolastici nonché degli allievi che hanno beneficiato di tale schema di aiuto.
PARTE I
Condizioni generali per l'accesso al regime di aiuti
1. Definizioni
Fornitore: soggetto, riconosciuto dall’organismo pagatore territorialmente competente sulla sede
legale, dal quale vengono acquistati i prodotti lattiero-caseari il cui consumo è ammesso a
contributo comunitario.
Richiedenti: sono soggetti riconducibili ad un’istituzione scolastica riconosciuta o ad un’autorità
locale competente sull’educazione scolastica nell’ambito di un dato territorio o ad ogni altra
organizzazione appositamente costituita che richiede il contributo comunitario per i prodotti lattierocaseari somministrati nell’ambito di un’istituzione scolastica riconosciuta.
Beneficiari: sono gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico riconosciuto.
Periodo: è un intervallo temporale posto all’interno dell’anno scolastico durante il quale i prodotti
lattiero-caseari vengono consumati dagli allievi e contabilizzati in un apposito registro dal beneficiario.
Equivalente latte: è l’indice che consente di rapportare un dato prodotto lattiero-caseario in kg di
latte.
2. Richiedenti
I richiedenti devono avere sede nel territorio della Regione del Veneto possono essere
un’istituzione scolastica o un’autorità locale competente sull’amministrazione degli istituti scolastici
presenti in un dato territorio, oppure ogni altra organizzazione appositamente costituita che
provvede all’acquisto di prodotti lattiero-caseari per conto di almeno un istituto scolastico.
Gli istituti scolastici che possono essere riconosciuti sono appartenenti alle seguenti categorie:
scuole materne o altri istituti volti all’istruzione prescolare amministrati o riconosciuti dalle
competenti autorità (sono ammessi gli asili nido o “childmindings” per bambini anche in età
inferiore ai 3 anni; non sono ammessi gli orfanotrofi);
scuole elementari;
scuole secondarie.
Gli allievi di tali scuole non possono beneficiare dell’aiuto durante i soggiorni in vacanza ma solo
durante i giorni di scuola il cui numero deve essere confermato dall’autorità preposta a stabilire la
durata minima dell’anno scolastico al netto dei giorni di vacanza (Regioni). Le scuole materne
possono prolungare la durata dell’anno scolastico ai mesi estivi purché vengano mantenuti gli
stessi beneficiari specificati nella domanda di riconoscimento e che sia svolta in quei mesi attività
pedagogico - didattica (prassi per le scuole materne a gestione privata).
Al fine di garantire una “trait d’union” tra fornitore e richiedente, va precisato che non è permesso
che un richiedente si approvvigioni di prodotti lattiero-caseari da più di un fornitore riconosciuto o
contemporaneamente da un fornitore e dal libero mercato nell’ambito di uno stesso periodo.
Nel caso in cui un’istituzione abbia più succursali nel territorio regionale, il riconoscimento vale per
la filiale intenzionata ad accedere a tale schema contributivo, a condizione che la propria gestione
economica risulti a tutti gli effetti indipendente dalla Sede centrale di riferimento in particolare per
quanto riguarda l’acquisto dei prodotti lattiero-caseari per gli allievi delle scuole.
La gestione anagrafica dell’AVEPA del fascicolo di ogni ditta, incentrata su un’unica chiave di
ricerca, il codice unico azienda agricola (CUAA, corrispondente al codice fiscale, anche per i
soggetti non agricoli) non consente l’accoglimento per lo stesso settore di domande provenienti da
altre filiali riconducibili alla stessa istituzione in quanto accomunate dal medesimo CUAA. In tal
caso, per poter presentare domande all’AVEPA, è necessario che sia la Sede centrale
dell’istituzione ad avere il compito esclusivo di relazionarsi con l’AVEPA. Nell’ambito del settore è
peraltro consentito che, nel caso di sedi centrali non coinvolte in tale schema contributivo, le filiali
possano accordarsi tra loro affinché venga delegato un “capofila”.
2.1. Riconoscimento dei richiedenti
Il richiedente, intenzionato a partecipare allo schema contributivo che stabilisce un aiuto
comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole,
previsto dal regolamento CE n. 657/2008, deve obbligatoriamente costituire presso lo Sportello
unico agricolo dell’AVEPA competente per territorio il proprio fascicolo “aziendale” come
specificato nella parte II del presente Manuale, trasmettendo la seguente documentazione:
copia dello certificato di attribuzione della partita Iva e del codice fiscale del richiedente;
copia del codice fiscale del legale rappresentante;
atto di riconoscimento di “status” di scuola o di amministrazione di istituti scolastici (nel caso di
richieste “aggregate”, deve essere presentato l’atto di riconoscimento per ogni scuola in capo al
richiedente).
Tale trasmissione documentale va effettuata al momento della costituzione del fascicolo e nel caso
di variazioni di carattere anagrafico che si possono verificare successivamente. Lo Sportello unico
agricolo dell’AVEPA controlla la documentazione pervenuta e provvede ad implementare il
fascicolo del richiedente nel Sistema Operativo Pratiche (SOP) ovvero l’Applicativo in gestione
all’AVEPA. Una volta completata la costituzione del fascicolo il compilatore deve richiedere il
proprio
ACCOUNT
e
correlata
PASSWORD
registrandosi
nel
GUARD,
(http://sviluppo.avepa.it/GUARD);
ciò
consente
l’accesso
riservato
al
SOP
(http://app.avepa.it/mainapp) nel quale si procede alla compilazione on line della domanda di
riconoscimento.
Le parti della domanda di carattere anagrafico del richiedente (ragione sociale, sede legale e sede
operativa, codice fiscale e partita IVA) e del rappresentante legato o del suo delegato (nome e
cognome e codice fiscale) risultano precompilati con i dati inseriti nel fascicolo precedentemente
implementato.
Vanno invece compilati i seguenti dati specifici di settore:
anno scolastico per il quale si richiede il riconoscimento;
tipologia di richiedente (asilo nido, scuola o istituto scolastico, fornitore, amministrazione
competente, organizzazione appositamente costituita)
codice AVEPA precedentemente attribuito;
il numero totale di allievi iscritti e i giorni compresi nel calendario scolastico suddivisi per
tipologia di scuola;
elenco delle scuole (o dei soggetti deleganti) afferenti all’istituzione richiedente specificandone il
CUAA, la denominazione, l’ubicazione e il numero di allievi iscritti.
La domanda di riconoscimento compilata e debitamente controllata dal richiedente, deve essere
stampata, firmata in originale ed inviata allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente per
territorio, entro l’inizio di ogni anno scolastico. Nel caso in cui la domanda pervenga dopo l’inizio
dell’anno scolastico, la data di decorrenza del riconoscimento coinciderà con quella del protocollo
di arrivo presso l’AVEPA e quindi saranno riconosciuti all’aiuto i soli prodotti distribuiti
successivamente a tale data. Ad essa vanno allegati:
documento di riconoscimento del legale rappresentante o di suo delegato;
eventuale atto di delega o formale di incarico.
Il legale rappresentante al momento della firma si impegna, non per proprio conto bensì per conto
del richiedente, nella domanda a:
a) non utilizzare il latte ed i prodotti lattiero-caseari per la preparazione dei pasti serviti ad allievi e
a distribuire i prodotti medesimi ad uso esclusivo degli alunni che frequentano la scuola o le
scuole per le quali è chiesto l'aiuto;
b) distribuire latte e prodotti lattiero-caseari che siano, ai fini dell’igiene e della sicurezza
alimentare, conformi ai requisiti previsti dal reg. (CE) n. 852 del 29.04.2004, e dal reg. (CE) n.
853 del 29.04.2004, in particolare per quanto riguarda i requisiti relativi alla preparazione in
uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria;
c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti a seguito delle domande di aiuto presentate
durante l’anno scolastico oggetto di riconoscimento, per i quantitativi corrispondenti, qualora
venga accertato che il latte ed i prodotti lattiero-caseari non sono stati distribuiti agli allievi
beneficiari, o che l’aiuto è stato versato per quantitativi superiori a quelli calcolati
conformemente all’art 5 del reg. (CE) n. 657/2008 (kg 0,2575 per allievo/giorno), oppure che i
prodotti non sono conformi a quanto indicato nel punto b;
d) tenere una documentazione giustificativa aggiornata (fatture, registro contabile, ecc.), presso
la propria sede, da cui risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti acquistati, consegnati e
distribuiti e di metterli a disposizione dell’AVEPA, o dell’ente controllore competente per
territorio, al fine di consentire le verifiche in loco;
e) informare l’eventuale ditta di ristorazione che la stessa può essere soggetta a controllo in loco
da parte di personale dell’AVEPA, presso i locali di conservazione dei prodotti lattiero-caseari
allo scopo di verificarne i requisiti qualitativi specificati dall’art. 3 del reg. (CE) 657/2008;
f)
esporre un manifesto, conforme ai requisiti minimi stabiliti nell’allegato III del reg. (CE)
657/2008, permanentemente all’entrata principale dell’istituto in posizione chiaramente visibile
e leggibile;
g) conservare tale documentazione giustificativa per almeno 5 anni dalla data di avvenuto
pagamento dell’aiuto.
2.2. Controlli e atto di riconoscimento del richiedente
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA, ricevuto il cartaceo della domanda SOP, provvede alla sua
protocollazione e la verifica in termini di ricevibilità, controllando in particolare:
• firma del titolare della domanda;
• presenza del CUAA;
• presenza documento d’identità.
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA, entro 10 giorni lavorativi dalla data di protocollazione,
comunica l’esito dei controlli sulla ricevibilità mediante l’avvio di un procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 8 l. 241/1990 nella quale vengono specificati:
• l’amministrazione competente (AVEPA, Sportello unico agricolo di ………..);
• l’oggetto del procedimento è l’approvazione della richiesta di riconoscimento presentata ai
sensi del reg. (CE) 657/2008. Concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di
prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
• l’ ufficio responsabile del procedimento;
• il soggetto responsabile del procedimento;
• il termine entro cui si conclude il procedimento (massimo entro 90 giorni dal ricevimento della
comunicazione);
• reperibilità degli atti e funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni.
In seguito lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA effettua i controlli atti a verificare l’ammissibilità
delle richieste di riconoscimento controllando:
la rispondenza degli identificativi fiscali del richiedente e del rappresentante legale;
per le scuole e per gli istituti scolastici il riconoscimento di “status” di scuola da parte delle
Istituzioni competenti (anche consultando il motore di ricerca dell’anagrafe scolastica al sito
web del Ministero della Pubblica Istruzione http://www.istruzione.it/web/istruzione);
completezza degli allegati.
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA successivamente chiude il procedimento amministrativo
con proprio decreto di riconoscimento entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
Il provvedimento finale deve essere adeguatamente pubblicizzato secondo quanto prevede la l.
241/1990.
Il riconoscimento, valido per tutto l’anno scolastico oggetto della richiesta, comporta l’attribuzione
di un codice, che per quanto riguarda l’AVEPA, è costituito da un numero progressivo di tre cifre,
crescente all’interno della singola provincia, dalla sigla della provincia di ubicazione della sede
legale del beneficiario e dell’anno di presentazione della richiesta. Se il beneficiario richiede
puntualmente di anno in anno il riconoscimento, il codice varia solo per l’anno di richiesta.
Qualora lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA o l’ente controllore preposto rilevi che un
richiedente non abbia rispettato gli impegni di cui al punto 2.1 del presente Manuale, il
riconoscimento viene sospeso per un periodo da 1 a 12 mesi o ritirato in via definitiva a seconda
della gravità dell’inadempienza. In caso di ritiro, il riconoscimento può essere ripristinato non prima
che siano trascorsi 12 mesi dal provvedimento di ritiro.
3. Fornitori
I fornitori sono qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività
commerciale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, titolare di partita Iva, iscritta al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, riconosciuta in qualità di fornitore
dall’organismo pagatore territorialmente competente. Il fornitore riconosciuto è quindi la ditta che
approvvigiona di prodotti lattiero-caseari a prezzo scontato un soggetto riconosciuto ai sensi del
par. 2 parte I del presente Manuale e che alla conclusione dei periodi inoltra direttamente
all’AVEPA la domanda di aiuto sulla base dei prodotti consegnati e consumati dai beneficiari.
3.1. Riconoscimento dei fornitori
Le ditte che intendono chiedere per la prima volta il riconoscimento come fornitori di prodotti
lattiero-caseari agli allievi delle scuole, deve obbligatoriamente costituire presso lo Sportello unico
agricolo dell’AVEPA competente per territorio, il proprio fascicolo “aziendale” come specificato
nella parte II del presente Manuale, trasmettendo la seguente documentazione:
copia del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva dell’impresa;
visura camerale aggiornata;
copia del codice fiscale del rappresentante legale dell’impresa;
copia dello statuto o atto costitutivo dell’impresa;
autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del d.lgs. 193/2007.
Tale trasmissione documentale va effettuata al momento della costituzione del fascicolo e nel caso
di variazioni anagrafiche che si possono verificare successivamente. Lo Sportello unico agricolo
dell’AVEPA controlla la documentazione pervenuta e provvede ad implementare il fascicolo del
fornitore nel Sistema operativo pratiche (SOP).
Una volta completata la costituzione del fascicolo il compilatore deve richiedere il proprio
ACCOUNT e correlata PASSWORD registrandosi nel GUARD, (http://sviluppo.avepa.it/GUARD);
ciò consente l’accesso riservato al SOP (http://app.avepa.it/mainapp) nel quale si compila on line
la domanda di riconoscimento.
Le parti della domanda di carattere anagrafico del fornitore (ragione sociale, sede legale e sede
operativa, codice fiscale e partita IVA) e del rappresentante legato o del suo delegato (nome e
cognome e codice fiscale) risultano precompilati con i dati inseriti nel fascicolo precedentemente
implementato.
Le successive richieste annue di riconoscimento sono solo di conferma o di aggiornamento dei dati
precedentemente comunicati.
Il fornitore deve in questo caso impegnarsi a:
a. fornire latte e prodotti lattiero-caseari che siano, ai fini dell’igiene e della sicurezza alimentare,
conformi ai requisiti dei regg. (CE) 852 e (CE) 853 del 29.04.2004, in particolare per quanto
riguarda i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura
sanitaria;
b. rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti a seguito delle domande di aiuto presentate
durante l’anno scolastico oggetto di riconoscimento, per i quantitativi corrispondenti, qualora
venga accertato che i prodotti lattiero-caseari non sono stati distribuiti dal richiedente fornito
agli allievi beneficiari, o che l’aiuto è stato versato per quantitativi superiori a quelli calcolati
conformemente all’articolo 5 del reg. (CE) 657/2008 (kg 0,2575 pro-capite giorno), ovvero che i
prodotti non sono conformi a quanto indicato nel punto b;
c.
tenere una documentazione giustificativa aggiornata (fatture, registro contabile, ecc.), presso
la propria sede, da cui risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti acquistati, consegnati e
distribuiti;
d. mettere a disposizione dell’AVEPA e di altri organismi preposti che ne facciano richiesta, i
predetti documenti, e consentire i controlli in loco;
e. tenere apposita contabilità con registri con pagine numerate e preventivamente vidimate
dall’AVEPA, dalla quale risultino chiaramente, i riferimenti dei richiedenti ammessi ai sensi
dell’art 6 del reg. (CE) 657/2008, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati loro
venduti o ceduti;
f.
sottoporsi a qualsiasi misura di controllo, segnatamente per quanto concerne la verifica della
contabilità ed il controllo del quantitativo dei prodotti in causa;
g. conservare la documentazione giustificativa per almeno 5 anni dalla data di avvenuto
pagamento dell’aiuto.
3.2. Controlli e atto di riconoscimento sulle richieste dei fornitori
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA, ricevuto il cartaceo della domanda SOP, provvede alla sua
protocollazione e la verifica in termini di ricevibilità, controllando in particolare:
firma del titolare della domanda;
presenza del CUAA;
presenza documento d’identità.
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA comunica, entro 10 giorni lavorativi dalla data di
protocollazione, l’esito dei controlli sulla ricevibilità mediante l’avvio di un procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 8 l. 241/1990 nella quale vengono specificati:
•
•
l’amministrazione competente (AVEPA, Sportello unico agricolo di ………..);
l’oggetto del procedimento è l’approvazione della richiesta di riconoscimento presentata ai
sensi del reg. (CE) 657/2008. Concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di
prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
•
•
•
•
l’ ufficio responsabile del procedimento;
il soggetto responsabile del procedimento;
il termine entro cui si conclude il procedimento (massimo entro 90 giorni dal ricevimento della
comunicazione);
reperibilità degli atti e funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni.
In seguito lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA effettua i controlli atti a verificare l’ammissibiltà
delle richieste di riconoscimento controllando:
la rispondenza degli identificativi fiscali del fornitore e del rappresentante legale;
l’iscrizione (data e numero) alla Camera di Commercio;
la partita Iva e il codice fiscale dell’impresa;
il controllo della non sussistenza dello stato fallimentare;
nel caso di produttore e/o di confezionatore, la presenza del bollo sanitario e del
provvedimento di concessione, tramite consultazione delle banche dati del Ministero della
Salute, al sito http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento.jsp presso la SEZIONE
IX - LATTE CRUDO E DERIVATI.
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA successivamente chiude il procedimento amministrativo
con proprio decreto di riconoscimento entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
Il provvedimento finale deve essere adeguatamente pubblicizzato secondo quanto prevede la l.
241/1990. Il riconoscimento, valido per tutto l’anno scolastico oggetto di richiesta, comporta
l’attribuzione di un codice, che per i fornitori corrisponde al CUAA.
Il riconoscimento può essere sospeso o ritirato definitivamente qualora l’AVEPA constati il
mancato rispetto degli impegni assunti. L’eventuale periodo di sospensione varia da 1 a 12 mesi a
seconda della gravità dell’inadempienza. Ogni atto giuridico che comporti variazioni della ragione
sociale dell'impresa, della sede sociale o amministrativa, del legale rappresentante dell'impresa,
devono essere tempestivamente comunicate all'AVEPA.
4. Comunicazione di rinuncia al riconoscimento
Il richiedente o il fornitore riconosciuto può rinunciare alla partecipazione del presente schema
contributivo in qualsiasi momento dell’anno scolastico. La rinuncia deve essere spedita via
raccomandata e deve pervenire lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA di riferimento.
L’informazione viene successivamente trasmessa all’AVEPA Sede centrale che provvede ad
aggiornare l’elenco dei soggetti riconosciuti.
5. Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili
L’aiuto comunitario viene corrisposto esclusivamente per il consumo di prodotti ottenuti all’interno
della Comunità Europea. I prodotti lattiero-caseari devono essere di origine animale (vaccino, caprino,
bufalino, ecc.) e realizzati in stabilimenti aventi i requisiti specificati dai regg. (CE) 852/2004 e
853/2004 e che riportano la bollatura sanitaria così come specificato alla sez. 1 dell’all. II del reg. (CE)
853/2004.
I prodotti sovvenzionabili come previsto dal reg. (CE) 657/2008, sono distinti per categorie cui
corrispondono importi unitari di aiuto differenti:
-
categoria I: (le quantità vanno espresse in kg: per il passaggio da l a kg si moltiplica per 1,03):
a) latte trattato termicamente (compreso bevande a base di latte senza lattosio);
b) latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato o addizionato di succo di frutta,
contenente almeno il 90% in peso di latte ed al massimo il 7% di zucchero aggiunto e/o di
miele;
c) yogurt a base di latte trattato termicamente, anche addizionato di succo di frutta o
aromatizzato, contenenti almeno il 90% in peso di latte ed al massimo il 7% di zucchero
aggiunto e/o di miele;
-
categoria II: yogurt, anche aromatizzato, addizionato di frutta, contenenti almeno il 75% in peso di
latte ed al massimo il 7% di zucchero aggiunto e/o di miele;
-
categoria III: formaggi freschi e formaggi fusi, anche aromatizzati, contenenti al massimo il 10%
di ingredienti non lattici;
-
categoria IV: formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano;
-
categoria V: altri formaggi, anche aromatizzati, contenenti al massimo il 10% di ingredienti non
lattici e non compresi nelle categorie III e IV; (il criterio da adottare per l’allocazione dei formaggi
tra le categorie III e V, non è il periodo di stagionatura bensì l’aspetto fresco o meno del formaggio
medesimo).
L’importo dell’aiuto è stabilito per categoria ed è espresso in euro per kg di prodotto distribuito.
CATEGORIA
IMPORTO DELL’AIUTO (€/kg)
EQUIVALENTE LATTE (kg)
I
0,1815
1,00
II
0,1634
0,90
III
0,5445
3,00
IV
1,6314
8,99
V
1,3885
7,65
La quantità massima sovvenzionabile per l’aiuto corrisponde a 0,2575 kg di equivalente latte
distribuito per allievo al giorno. Per poter determinare l’equivalente latte dei prodotti lattiero-caseari
distribuiti e consumati dagli allievi è necessario applicare le equivalenze sopra riportate.
Dato che gli allievi sono i veri beneficiari, l’aiuto di tale regime di pagamento deve necessariamente
riflettersi in un reale beneficio agli allievi stessi, in termini di riduzione del prezzo di acquisto dei
prodotti lattiero-caseari. Inoltre per ogni categoria, con il decreto MIPAAF n. 4100 del 17 ottobre 2008
e successive modifiche, il Ministero ha fissato i prezzi di acquisto massimi che non possono essere
oltrepassati dal costo sostenuto dagli allievi. Si riportano di seguito i prezzi stabiliti distinti per prodotto
e per confezionamento che sono comprensivi dell’Iva vigente e al netto del contributo:
Categoria
I
I
I
I
I
Descrizione
Latte trattato termicamente, intero o parzialmente scremato in confezioni di
contenuto netto superiori a 200 ml
Latte trattato termicamente, intero o parzialmente scremato in confezioni di
contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml
Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o
aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte, ed al massimo il 7% di
zucchero aggiunto e/o di miele, intero o parzialmente scremato in confezioni di
contenuto netto superiore a 200 ml
Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o
aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte, ed al massimo il 7% di
zucchero aggiunto e/o di miele, intero o parzialmente scremato in confezioni di
contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml
Yogurt addizionato o meno di succo di frutta o aromatizzato contenente almeno il
90% in peso di latte intero, ed al massimo il 7% di zucchero aggiunto e/o di miele,
parzialmente scremato o scremato, trattato termicamente
Prezzo massimo
(€/kg)
(IVA compresa)
1,30
1,55
1,30
1,80
3,50
II
Yogurt, anche aromatizzato, addizionato di frutta contenente almeno il 75% di latte
intero, ed al massimo il 7% di zucchero aggiunto e/o di miele, parzialmente
scremato o scremato trattato termicamente
3,52
III
Formaggi freschi e formaggi fusi, anche aromatizzati contenenti al massimo il
10% di ingredienti non lattici
Formaggi freschi Crescenza, Stracchino e Robiola
10,00
IV
Grana Padano
11,35
IV
Parmigiano Reggiano
15,20
V
Altri formaggi, diversi dai formaggi della cat III e IV, anche aromatizzati, contenenti
al massimo il 10% di ingredienti non lattici
III
8,20
9,80
PARTE II
Procedura e controlli
1. Fascicolo aziendale
Tutti i procedimenti di competenza dell’AVEPA, sono gestiti a partire dall’anagrafe delle imprese
come stabilito dal d.p.r. n. 503 del 1 dicembre 1999.
Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all’Anagrafe del Settore
primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per la costituzione
e tenuta del fascicolo aziendale e per l’Anagrafe del Settore primario approvate dalla Giunta
regionale del Veneto con DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del dirigente
dell’Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre
2004 così come modificate dalla DGR n. 4098 del 30.12.2005. Dal punto di vista operativo il
fascicolo viene realizzato su quanto stabilito dallo specifico Manuale approvato con decreto
dell’AVEPA n. 487 del 12 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il titolare del fascicolo, prima di attivare qualunque procedimento, è obbligato alla verifica e, in caso
di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all’aggiornamento e all’integrazione
del fascicolo aziendale.
1.1 Fascicolo del richiedente
Il fascicolo deve contenere:
copia del certificato di attribuzione partita IVA e del codice fiscale del richiedente;
copia del codice fiscale e di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
copia dell’eventuale delega del legale rappresentante con la quale viene individuato un
soggetto responsabile di riferimento (es: delibera della giunta comunale);
riconoscimento dello “status” per ogni istituto scolastico (sia richiedente diretto che all’interno di
una cordata) emesso dall’autorità competente;
codice IBAN per i richiedenti il contributo diretto.
1.2 Fascicolo del fornitore
Il fascicolo del fornitore deve contenere:
copia del certificato di attribuzione della partita Iva;
codice fiscale e documento di riconoscimento del legale rappresentante;
visura aggiornata della Camera di Commercio;
copia dello Statuto o atto costitutivo della società;
codice IBAN.
1.3 Fascicolo per Anno scolastico di partecipazione
Per entrambi i soggetti, richiedente e fornitore, va costituito un fascicolo per ogni anno scolastico di
partecipazione allo schema contributivo del “Latte alle Scuole” nel quale vanno inseriti i seguenti
documenti:
domanda di riconoscimento presentata all’AVEPA;
documenti istruttori della domanda di riconoscimento;
copia dei procedimenti amministrativi;
fascicoli delle domande di aiuto (contenente: originale cartaceo della domanda di aiuto firmata
dal legale rappresentante del richiedente corredata di tutti gli allegati previsti, verbale
amministrativo ed eventualmente il verbale di controllo in loco, eventuale verbale di
campionamento istituti scolastici per il controllo in loco, checklist) presentate dal soggetto
riconosciuto nei due periodi inclusi nell’anno scolastico di riferimento.
2. Domanda di aiuto
La domanda di aiuto è obbligatoriamente presentata via telematica mediante l’utilizzo del SOP; il
compilatore deve richiedere il proprio ACCOUNT e correlata PASSWORD registrandosi nel GUARD,
(http://sviluppo.avepa.it/GUARD); ciò consente l’accesso riservato all’applicativo del SOP
(http://app.avepa.it/mainapp) nel quale si procede alla compilazione on line della domanda di aiuto.
L'anno scolastico è suddiviso in due periodi ad ognuno dei quali è abbinato un termine di
presentazione delle domande di aiuto:
•
primo periodo: (1 settembre/31 gennaio) presentazione domanda entro 30 aprile;
•
secondo periodo: (1 febbraio/31 agosto) presentazione domanda entro 30 novembre.
Le domande presentate in ritardo subiscono l’applicazione di una percentuale di riduzione sull’aiuto
da corrispondere pari al 5% entro il primo mese, la quale aumenta al 10% all’interno del secondo
mese. Ulteriori ritardi comportano l’esclusione totale dal contributo. Per la determinazione del ritardo si
prende come riferimento la data di protocollo; se questa risulta essere successiva al termine ultimo di
presentazione, va considerata la data di spedizione della raccomandata, o di pervenuto, in caso di
consegna a mano.
In SOP la domanda di aiuto presenta i seguenti dati già precompilati in quanto sono trasposti
direttamente dal fascicolo aziendale:
1. le generalità del fornitore o del richiedente (CUAA);
2. le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale;
3. il codice IBAN;
4. elenco delle scuole con CUAA, denominazione, ubicazione e numero degli allievi indicate nella
domanda di riconoscimento.
Vanno invece compilati ex novo:
1. l’anno scolastico e il periodo di riferimento oggetto della richiesta di aiuto;
2. le date di inizio e di fine del periodo effettivo di distribuzione;
3. il numero di giorni di distribuzione;
4. il numero di allievi e il numero totale di presenze;
5. il codice di riconoscimento, CUAA e denominazione;
6. il prezzo di acquisto, quantità distribuita in tal quale ed equivalente latte, l’importo richiesto per
prodotto distinti per categorie;
7. importo totale.
La domanda di aiuto deve contenere le seguenti dichiarazioni rese dal richiedente:
di riportare in domanda i dati riferiti a prodotti distribuiti ad allievi che hanno diritto all'aiuto, in
quanto di età compresa dai tre ai diciotto anni e che frequentano corsi regolari di studio in scuole
pubbliche o private legalmente parificate nell’Unione Europea;
che le eventuali eccedenze tra i prezzi dei prodotti oggetto dell'aiuto e i prezzi massimi stabiliti dal
decreto MIPAAF n. 4100 del 17 ottobre 2008, sono a carico dell'istituto e che pertanto non
gravano sul costo del pasto che devono sostenere gli allievi beneficiari;
di essere consapevole che i contenuti delle dichiarazioni sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000;
di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76
del d.p.r. 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso;
che i prodotti sono stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle competenti autorità
sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e sono muniti di bollatura sanitaria.
Tali dichiarazioni vengono riprese anche dal fornitore. Nel caso in cui presenti domanda di aiuto, va
aggiunta una dichiarazione supplementare nella quale sia specificato che i prezzi applicati al
richiedente sono stati decurtati dell’aiuto e che in ragione di tale sconto richiede all’AVEPA il rimborso.
Alla domanda devono essere allegate:
-
copia delle fatture, con relativa quietanza;
-
copia del registro carico scarico dei prodotti lattiero-caseari del richiedente (in caso di domanda
presentata dal fornitore copia del registro del fornitore e del beneficiario);
-
eventuale dichiarazione del legale rappresentante della ditta di ristorazione (allegato A6) nella
quale vengono indicati le quantità, i prezzi di acquisto, l’origine e la conformità ai requisiti indicati
dal reg. (CE) 852/2004 e dal reg. (CE) 853/2004, dei prodotti lattiero-caseari utilizzati per la
preparazione dei pasti distribuiti agli allievi delle scuole;
-
eventuale delega di firma ad un soggetto diverso dal rappresentante legale, referente per tutte le
fasi dei controlli;
-
copia di un documento dal quale desumere il numero degli allievi.
La domanda di aiuto stampata da SOP, firmata in originale e corredata degli allegati previsti, deve
essere inviata via PEC o tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o consegnata a mano
allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente per territorio sulla sede legale del richiedente il
contributo.
3. Domanda di rinuncia
Sono previste due modalità di rinuncia di partecipazione alla presente forma di contributo. Nel
primo caso il richiedente ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla domanda di aiuto
presentata purché prima della definizione dell’esito dell’attività istruttoria o del controllo in loco.
La seconda modalità di rinuncia invece costituisce una formalizzazione da parte del richiedente di
non partecipare al presente schema contributivo ovvero la non intenzione a presentare la
domanda di aiuto.
La rinuncia viene considerata come un’autosospensione temporanea al sistema contributivo,
perciò non rappresenta un elemento ostativo alla presentazione, da parte del richiedente, della
richiesta di aiuto per il periodo successivo incluso nel medesimo anno scolastico.
4. Controlli di settore
Le domande di aiuto, nel caso di approvvigionamento sul libero mercato a prezzo intero, devono
pervenire allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente per territorio sulla sede legale del
richiedente, mentre, nel caso di fornitura a prezzo scontato, devono pervenire allo sportello
competente sulla sede legale del fornitore.
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA, ricevuta la domanda di aiuto, procede alla verifica della
rispondenza ai requisiti di ricevibilità ovvero:
-
la presentazione entro i termini previsti;
-
la presenza della firma del legale rappresentante o da un suo delegato e la presenza del
documento di identità;
-
presenza del CUAA.
Entro 15 giorni dalla protocollazione della domanda, la Sportello unico agricolo dell’AVEPA
comunica l’esito dei controlli sulla ricevibilità mediante l’avvio di un procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 8 l. 241/1990 nella quale vengono specificati:
•
•
•
•
•
•
l’amministrazione competente (AVEPA, Sportello unico agricolo di ………..)
l’oggetto del procedimento è l’approvazione della domanda di aiuto presentata ai sensi del reg.
(CE) 657/2008. Concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di prodotti lattierocaseari agli allievi delle scuole;
l’ ufficio responsabile del procedimento;
il soggetto responsabile del procedimento;
il termine entro cui si conclude il procedimento (massimo entro 90 giorni dal ricevimento della
comunicazione);
reperibilità degli atti e funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni.
La fase istruttoria, che si colloca nell’ambito del procedimento avviato, prevede due tipologie di
controllo: amministrativo ed in loco.
4.1 Controlli amministrativi
I controlli amministrativi vertono su tutte le domande di aiuto e comprendono il controllo dei
documenti giustificativi relativi all’effettiva consegna/acquisto dei prodotti e al loro consumo nel
rispetto delle quantità massime giornaliere per allievo. Alcuni controlli amministrativi sono svolti
automaticamente da SOP:
- verifica della presenza dell’atto di riconoscimento,
- verifica dell’unicità della domanda,
- presenza del fascicolo nell’applicativo dell’AVEPA,
mentre i seguenti sono in carico all’istruttore che provvede alla compilazione del verbale di
controllo amministrativo (allegato A1) da redigere in una copia e da conservare nel fascicolo della
domanda di aiuto:
-
verifica dell’incidenza dell’aiuto sul prezzo pagato dal beneficiario;
verifica della contabilità e delle fatture e della relativa comprova di pagamento;
verifica del periodo di distribuzione nell’ambito della validità del riconoscimento;
verifica del superamento del quantitativo massimo pro-capite;
verifica dei quantitativi richiesti a contributo;
verifica della corretta ripartizione dei prodotti lattiero-caseari tra le categorie;
verifica della presenze degli allievi.
In fase di verifica amministrativa è possibile richiedere integrazioni documentali alla domanda o
chiarimenti al soggetto controllato nell’ambito del procedimento amministrativo. Inoltre nel caso in
cui l’esito del controllo determini decurtazioni parziali o totali del contributo, deve essere data
notizia ai soggetti interessati (beneficiario e/o fornitore) specificandone le cause che le hanno
determinate. Nella comunicazione di decadimento parziale o totale del contributo richiesto va
stabilito un tempo congruo (in funzione del termini comunitari di liquidazione) entro il quale il
richiedente o il fornitore ha facoltà di presentare controdeduzioni. Tali controlli vengono
successivamente riepilogati nell’apposita checklist di settore (allegato A5).
4.1.1 Verifica sulle presenze degli allievi
Per quanto concerne le presenze a mensa degli allievi, l’istruttore deve accertare il numero degli
allievi iscritti e partecipanti all’aiuto ed il numero dei giorni di frequenza della scuola, nonché il
numero totale dei giorni di scuola all’interno del periodo chiesto a liquidazione. L’accertamento
deve essere puntale attraverso la verifica del registro mensa o del numero di buoni emessi, a
seconda della gestione adottata dal servizio mensa sottoposto a controllo, oppure consultando i
contratti di fornitura stipulati con le ditte di ristorazione fornitrici dei pasti già preparati o tramite
eventuali specifiche dichiarazioni. La documentazione utile al riscontro delle presenze va allegata
alla domanda di aiuto.
È necessario controllare il numero di allievi, distinto per tipologia di scuola, supera quello indicato
in domanda di riconoscimento; nel caso occorre acquisire una dichiarazione da parte del
responsabile dell’istituto scolastico, sul reale numero degli allievi iscritti e beneficiari dell’aiuto.
L’istruttore deve comunicare le variazioni del numero di allievi vie e-mail al settore produzioni
agricole dell’Area Tecnica Competitività Imprese dell’AVEPA il quale provvede ad aggiornare la
base dati implementata nel SOP.
Se il consumo di prodotti lattiero-caseari si protrae nei mesi estivi il beneficiario deve produrre una
dichiarazione a mezzo della quale specifica di svolgere attività pedagogico didattica.
4.1.2 Verifica sui quantitativi somministrati
4.1.2.1 Ammissibilità dei prodotti
Per quanto concerne i prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi va appurata innanzitutto la loro
ammissibilità al regolamento e la corretta ripartizione dei prodotti tra le categorie di riferimento
come descritto al par 5 parte I del presente Manuale. Il funzionario in sede di istruttoria può
collocare correttamente le quantità erroneamente ripartite in domanda con l’accortezza di non
superare il contributo richiesto. Tutte le correzioni vanno annotate in un verbale interno a firma
dell’istruttore.
4.1.2.2 Rispetto del quantitativo massimo procapite
Ai fini dell'applicazione della quantità massima di 0,25 litri per giorno per alunno (pari a 0,2575
kg/alunno/giorno) viene tenuto conto dei quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari ammissibili
all'aiuto somministrati durante il periodo oggetto di aiuto e del numero di allievi iscritti all'istituto
scolastico (valore medio per allievo/giorno all’interno del periodo). La verifica verte sulle quantità di
prodotto consumate da parte dei beneficiari, espresse in equivalente latte, che, se eccedono il
limite massimo, vengono decurtate, a partire dalla categoria I, fino al rientro nella soglia.
Nell’ambito dello stesso anno scolastico sono riconosciute come quantità ammissibili, anche
eventuali giacenze provenienti dal periodo precedente (nel registro vanno indicate come carico)
per le quali deve essere comprovato l’utilizzo nel periodo oggetto di controllo.
4.1.2.3 Accertamento delle quantità distribuite
I quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari che concorrono alla determinazione dell’aiuto
devono corrispondere a quelli effettivamente distribuiti agli allievi. Tale controllo viene espletato
attraverso:
- l'esame delle fatture dei prodotti o dei pasti e la comprova di pagamento;
- la verifica del registro di carico e scarico dei prodotti del richiedente;
- il riscontro del numero delle presenze degli allievi beneficiari dell’aiuto.
Nel caso in cui il beneficiario acquisti i pasti da una ditta di ristorazione, le fatture non sono
dettagliate per prodotto bensì riportano il numero di pasti somministrati. A livello istruttorio è perciò
necessario ottenere dal rappresentante legale della ditta di ristorazione un’autodichiarazione
riportante la lista di tutti i prodotti lattiero-caseari oggetto di contributo, con le rispettive quantità e i
prezzi di acquisto, che hanno concorso alla preparazione dei pasti, con almeno l’indicazione del
nome commerciale del prodotto in modo da risalire alla categoria di appartenenza (allegato A6).
4.1.3 Controlli sulla documentazione commerciale
Esame delle fatture di acquisto dei prodotti o dei pasti e delle rispettive quietanze
Uno degli aspetti fondamentali del controllo è quello di accertare l’acquisto dei prodotti lattierocaseari da parte del soggetto beneficiario. La documentazione commerciale, relativa ai prodotti
acquistati dal fornitore nel libero mercato e successivamente distribuiti dal richiedente, deve essere
esaminata nel prezzo di acquisto, nella tipologia e nella quantità. Va altresì verificata la comprova
dell’avvenuto pagamento delle fatture, che si assolve con l’acquisizione della ricevuta del bonifico
bancario, dell’estratto conto o dell’acquisizione dell’autodichiarazione resa dal fornitore con
allegata copia del documento di riconoscimento, nella quale viene specificato che la fornitura di
prodotti lattiero-caseari è stata regolarmente pagata elencando le fatture emesse con i
corrispondenti riferimenti dei pagamenti ricevuti.
Qualora l’aiuto sia richiesto a fronte di fornitura di pasti da parte di una ditta di ristorazione, il
controllo sarà volto a verificare oltre il pagamento da parte del legittimo beneficiario delle fatture
emesse dalle ditta di ristorazione medesima, anche il numero dei pasti consegnati il quale deve
coincidere con il numero di presenze degli allievi accertato dagli appositi registri. Le quantità con i
corrispondenti prezzi di mercato dei prodotti lattiero-caseari acquistati a sua volta dalla ditta
ristorazione vengono desunte dall’autodichiarazione prevista all’allegato A6.
Superamento dei prezzi massimi
L’istruttore deve verificare il livello del prezzo stabilito per categoria e, nel caso del latte, per
confezionamento, confrontando il prezzo dei prodotti lattiero-caseari riportato in fattura con il limite
massimo indicato dal decreto MIPAAF n. 4100 del 17 ottobre 2008 accertandosi che tale limite non
venga superato. Se si verifica quest’ultimo caso, va acquisita specifica dichiarazione (allegato A7)
sulla completa assunzione da parte del richiedente della differenza di prezzo, senza aggravio sul
costo del pasto o sulle rette pagate dagli alunni. Nel caso della fornitura diretta dei pasti, va
prodotta dal legale rappresentante della ditta di ristorazione, un’autodichiarazione nella quale siano
specificati i prezzi dei prodotti lattiero-caseari comprensivi dell’Iva (allegato A6). L’istruttore
provvederà successivamente a sottrarli del contributo ed a confrontarli con i prezzi massimi.
4.2 Controlli in loco
Il controllo in loco deve essere espletato utilizzando il modello di verbale di controllo in loco
(allegato A3) il quale viene redatto in due copie di cui una viene consegnata al beneficiario
controllato e l’altra viene tenuta agli atti.
Il controllo presso il richiedente o presso il beneficiario approvvigionato da fornitore riconosciuto, è
effettuato con ispezioni in luogo senza preavviso. Tuttavia è ammesso il preavviso nelle 48 ore
antecedenti il controllo che deve essere indicato in verbale. Il preavviso si intende espletato con
una comunicazione a mezzo fax, e-mail o per mezzo telefono, in questo ultimo caso il funzionario
annoterà l’avvenuto preavviso indicando la data, l’ora, la persona con relativo ruolo alla quale ha
preannunciato la visita.
I controlli in loco devono essere effettuati dallo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente sul
richiedente o sul soggetto fornito entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione del
campione estratto da parte dell’Area tecnica competitività imprese e si svolge considerando tre
ambiti essenziali:
1. rendicontazione, a completamento della verifica amministrativa;
2. qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
3. presenza del manifesto.
Nel caso in cui vengano estratte domande presentate dal fornitore, il verbale di controllo redatto
dallo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente sul beneficiario approvvigionato dal fornitore
medesimo, deve essere inviato allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente sulla
liquidazione del fornitore.
Nel caso in cui l’esito del controllo in loco determini decurtazioni parziali o totali del contributo
rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto, deve essere fatta comunicazione ai soggetti
interessati (beneficiario e/o fornitore, eventuale ditta di ristorazione) nell’ambito del procedimento
amministrativo, specificandone i motivi che le hanno determinate con il conseguente
provvedimento di decadimento totale o parziale dal contributo richiesto.
4.2.1 Estrazione del campione
Il controllo in loco, per ogni periodo del singolo anno scolastico, deve essere pari almeno al 5% di
tutti i richiedenti il contributo ed il campione deve determinare la verifica almeno del 5% dell’aiuto
erogato sull’intero esercizio.
I richiedenti da sottoporre a controllo in loco vengono estratti a campione dalla Sede centrale
dell’AVEPA, sulla base di un’analisi dei rischi integrata dall’elemento del caso appositamente
implementata nel SOP, che prenda in considerazione i seguenti criteri:
-
risultanze dei controlli svolti in passato (disallineamento tra richiesto e liquidato);
-
importo dell’aiuto richiesto in domanda;
-
importo dell’aiuto erogato nell’ambito dell’anno scolastico precedente;
-
tipologia di richiedente il contributo;
-
differenza delle quantità di prodotto lattiero-caseario rispetto all'anno precedente;
-
differenza dell’importo richiesto rispetto all’anno precedente;
-
presenza di domande rispetto all’anno precedente.
Se la domanda è presentata da un’amministrazione competente, da un fornitore o da
un’organizzazione appositamente costituita, i controlli in loco vanno effettuati sul richiedente stesso
e su almeno 2 istituti scolastici. Se il numero di istituti è maggiore di 2, la verifica verte su un
numero pari almeno al 10%. L’individuazione degli istituti è compito dell’istruttore dello Sportello
unico agricolo dell’AVEPA e deve considerare elementi di rischio quali il maggior numero di allievi
oppure il maggior consumo di prodotti lattiero-caseari; le procedure adottate all’individuazione del
campione e gli istituti scolastici conseguentemente individuati devono essere verbalizzati in un
documento interno firmato dall’istruttore e va inserito nel fascicolo della domanda di aiuto.
In corrispondenza del campione estratto dalle domande del primo periodo si esegue il controllo di
rendicontazione sul primo periodo e, contestualmente, il controllo dei requisiti qualitativi sui prodotti
in corso di distribuzione nel secondo periodo. Per quanto concerne il secondo, si provvede sulle
domande campionate ad un controllo della rendicontazione per il periodo medesimo e
contestualmente alla verifica della qualità sui prodotti afferenti al primo periodo in corso.
4.2.2 Verifica documentale sul periodo
Esame delle fatture dei prodotti o dei pasti e le rispettive quietanze per il periodo oggetto
dell’aiuto
Al momento del controllo in loco vanno verificati tutti i documenti in originale per accertarne la
rispondenza con le copie presentate e le dichiarazioni allegate alla domanda estratta. Per quanto
riguarda la verifica sulla presenza del numero di allievi, oltre che visionare la documentazione di
riscontro in originale, l’istruttore può approfondire consultando i registri di classe. La verifica delle
fatture e delle relative quietanze in originale, a fronte di una distinta prodotta dal richiedente può
essere svolta su un campione del 30%, da elevare in caso di irregolarità riscontrate, provvedendo
a tracciarle con l’apposizione del timbro dell’AVEPA e del visto.
4.2.3 Controlli qualitativi
In base all’art. 3 del reg. (CE) 657/2008, i prodotti sovvenzionabili devono essere conformi alle
disposizioni del reg. (CE) 852/2004 e del reg. (CE) 853/2004, in particolare ai requisiti relativi alla
preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione. Pertanto i
controlli qualità accertano la conformità dei prodotti sovvenzionabili, presenti al momento del
controllo, ai requisiti stabiliti dai suddetti regolamenti, e vertono sul rispetto delle seguenti
caratteristiche qualitative:
bollatura sanitaria o della marchiatura d’identificazione: il bollo sanitario può essere apposto
sul prodotto stesso o sulla confezione, qualora il prodotto sia provvisto di imballaggio
individuale o su un'etichetta apposta a sua volta sull'imballaggio. Tuttavia, qualora prodotti di
piccole dimensioni siano confezionati individualmente e successivamente imballati insieme è
sufficiente che il bollo sanitario sia apposto sulla confezione multipla. Qualora i prodotti
provvisti di bollatura sanitaria vengano successivamente imballati, il bollo sanitario deve
essere apposto anche su tale imballaggio. la correttezza del bollo sanitario può essere
verificata qualora se ne ravvisi l’opportunità consultando la preposta banca dati del Ministero
della Salute, al sito http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento.jsp presso la
SEZIONE IX - LATTE CRUDO E DERIVATI;
etichettatura la quale deve riportare chiaramente:
1) tipo dell'eventuale trattamento mediante calore cui sono stati sottoposti al termine del
processo di fabbricazione;
2) per i prodotti a base di latte in cui si può verificare uno sviluppo microbico, la data di
scadenza o la data di durata minima.
Il controllo viene espletato presso il beneficiario, nel caso in cui provveda direttamente alla
preparazione dei pasti oppure presso il centro di cottura della ditta di ristorazione, la quale deve
essere edotta dal beneficiario stesso dell’eventualità di essere soggetta a controllo da parte dei
funzionari dell’AVEPA.
Qualora vengano riscontrati latte e prodotti lattiero-caseari privi dei requisiti minimi di qualità, tali
prodotti non devono rientrare a contributo nella domanda di aiuto del periodo di riferimento. Nel
caso dei centri di cottura il prodotto lattiero-caseario non verrà compreso nel contributo a
prescindere dal fatto che il lotto non conforme rientri in pasti destinati a soggetti diversi dagli istituti
scolastici oggetto del controllo. In entrambi i casi vanno raccolte le evidenze che comprovano il
provvedimento conseguente e si procede alla segnalazione del soggetto non conforme alle
strutture sanitarie territorialmente competenti.
Lo Sportello unico agricolo dell’AVEPA, in presenza di oggettive esigenze, e, comunque, ogni
qualvolta lo riterrà necessario, potrà eseguire i controlli qualitativi anche presso altri istituti
scolastici o fornitori non estratti a campione. Inoltre, ha facoltà di eseguire ulteriori verifiche
finalizzate all’accertamento del livello qualitativo dei prodotti distribuiti agli allievi e/o della
corrispondenza dei prodotti stessi alla categoria dichiarata mediante prelievo di campioni da
sottoporre ad analisi presso laboratori accreditati, nel rispetto di quanto stabilito dal reg. (CE)
273/2008. Dell’operazione di prelievo dei campioni, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni
legislative in presenza di un rappresentante del richiedente e del fornitore, dovrà essere dato conto
in apposito verbale redatto su carta intestata e sottoscritto dalle due parti.
4.2.4 Verifica della presenza del manifesto
Gli istituti scolastici che distribuiscono prodotti nell’ambito del presente schema contributivo
devono realizzare o far realizzare un manifesto conforme ai seguenti requisiti minimi stabiliti
nell’allegato III del reg. (CE) 657/2008:
-
Formato del manifesto: A3 o più grande;
-
Caratteri: 1 cm o più grandi;
-
Titolo: Regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole;
-
Contenuto: il testo del manifesto riporta almeno la frase seguente, da adattare a seconda del
tipo di istituto scolastico:
«Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio scuola
materna/istituto prescolare/scuola] distribuisce prodotti lattiero-caseari
sovvenzionati dall’Unione europea nell’ambito del regime europeo di
distribuzione di latte nelle scuole.». (Si consiglia di dare risalto ai benefici
nutrizionali e di fornire consigli nutrizionali destinati a bambini e ragazzi);
-
Posizione: chiaramente visibile e leggibile all’ingresso principale dell’istituto scolastico.
L’istruttore deve quindi verificare al momento del sopralluogo la presenza del manifesto e del
rispetto dei suddetti requisiti minimi.
4.3 Controlli in loco presso il fornitore
In riferimento a quanto disposto dall’art. 15 c. 6 del reg. (CE) n. 657/2008, è prevista l’effettuazione
di un controllo in loco presso il fornitore ad integrazione di quelli da espletare sui beneficiari inclusi
nel campione estratto in corrispondenza di ogni periodo per singolo anno scolastico, di cui al punto
4.2.1 del presente Manuale, dal Settore controlli ed attività delegate dell’Area tecnica competitività
imprese.
Il Settore produzioni agricole dell’Area tecnica competitività imprese ha il compito di effettuare il
controllo presso il fornitore entro 45 giorni dall’estrazione del campione, esclusivamente nel caso in
cui vengano estratte domande da sottoporre a controllo in loco, presentate dal fornitore medesimo,
verificando:
1. scritture contabili: vengono effettuati una serie di controlli incrociati al fine di accertare che il
fornitore abbia ricevuto tutti i pagamenti dai beneficiari in riferimento alle fatture emesse a
seguito della fornitura di prodotti lattiero caseari, e che abbia provveduto alla loro corretta
registrazione nei libri contabili della ditta oggetto di controllo;
2. coerenza degli scambi commerciali: individuando alcuni prodotti lattiero caseari a campione
sulla base delle fatture emesse dal fornitore, si controlla la loro provenienza al fine di verificare
l’origine UE dei prodotti medesimi nonché la coerenza tra le date di disponibilità del prodotto e
la data in cui è stato consegnato al beneficiario fornito
3. qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari presenti in magazzino alla data del controllo nelle
modalità previste dal punto 4.2.3 del presente Manuale.
Il controllo presso il fornitore è effettuato con ispezioni in luogo senza preavviso. Tuttavia è
ammesso il preavviso nelle 48 ore antecedenti il controllo che deve essere indicato in verbale. Il
preavviso si intende espletato con una comunicazione a mezzo fax, e-mail o per mezzo telefono,
in questo ultimo caso il funzionario annoterà l’avvenuto preavviso indicando la data, l’ora, la
persona con relativo ruolo alla quale ha preannunciato la visita.
Nel caso in cui l’esito del controllo in loco determini decurtazioni parziali o totali del contributo
rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto, deve essere fatta comunicazione ai soggetti
interessati (beneficiario e/o fornitore, eventuale ditta di ristorazione) nell’ambito del procedimento
amministrativo, specificandone i motivi che le hanno determinate con il conseguente
provvedimento di decadimento totale o parziale dal contributo richiesto.
Il controllo in loco prevede la compilazione di un modello di verbale di controllo in loco presso il
fornitore (allegato A8) il quale viene redatto in due copie delle quali una viene consegnata al
fornitore controllato e l’altra viene tenuta agli atti.
5. Checklist
All’interno di ogni fascicolo di domanda di aiuto deve essere tenuta la relativa checklist (allegato
A4) che deve essere compilata a conclusione dell’iter procedurale relativo ad ogni domanda di
aiuto ed è firmata dal responsabile del procedimento individuata nell’ambito dello Sportello unico
agricolo dell’AVEPA. La checklist interessa:
la verifica della domanda di aiuto;
il riscontro delle informazioni riportate nel verbale amministrativo;
il riscontro delle informazioni riportate nel verbale di controllo in loco (eventuale).
6. Calcolo ed erogazione dell’aiuto
L’importo dell’aiuto erogabile ai fornitori, in relazione ai prodotti lattiero-caseari forniti a prezzo
scontato ai beneficiari, od ai richiedenti che acquistano a prezzo intero tali prodotti dal libero mercato,
è determinato dall’AVEPA sulla base degli importi unitari fissati dalla normativa di settore e dei
quantitativi accertati in istruttoria. Per le domande presentate dal fornitore riconosciuto, lo Sportello
unico agricolo dell’AVEPA competente per poter liquidare, deve acquisire il verbale di controllo in
loco compilato dall’ente controllore territorialmente competente sul beneficiario approvvigionato con
prodotti lattiero-caseari scontati dell’aiuto. Nel caso invece di domanda “diretta”, l’AVEPA necessita,
per poter liquidare, del solo verbale di controllo sul richiedente.
L’erogazione dell’aiuto è effettuato direttamente dall'AVEPA Sede centrale al fornitore o al richiedente,
entro un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda aiuto in
base agli elenchi contenuti nelle proposte di liquidazione inviate dagli sportelli unici agricolo
dell’AVEPA. Al fine di consentire il rispetto dei termini di liquidazione l’AVEPA ha stabilito che gli
sportelli unici agricoli devono inviare le proposte di liquidazione alla Sede centrale entro 60 giorni dalla
data di protocollazione della domanda di aiuto. Il contributo è erogato a saldo in un’unica soluzione e
non sono previste erogazioni di acconti.
È previsto un anticipo versato a seguito di costituzione di garanzia a favore dell’AVEPA con una
cauzione pari al 110% dell'importo dell’aiuto spettante. Se la domanda di anticipo è presentata dal
fornitore o da un’organizzazione appositamente costituita, l’AVEPA versa l'anticipo in base ai
quantitativi consegnati, senza esigere i documenti giustificativi. Il richiedente trasmette, entro un
mese dal versamento dell'anticipo, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto
all’AVEPA. Il pagamento definitivo dell'aiuto viene effettuato, nei termini previsti dalla normativa.
7. Procedura informatica per l’erogazione del contributo
Le procedure adottate per l’erogazione degli aiuti sono definite nel SOP e nel Sistema Operativo
Contabile (SOC) dell’AVEPA che gestiscono l’iter delle istanze dal loro inserimento alla effettiva
erogazione del contributo. Il SOP è preposto alla verifica della sussistenza dei dati in domanda
mediante algoritmi di calcolo opportunamente costituiti e attraverso supporti alla compilazione
implementati allo scopo di assicurare la coerenza tra le domande generate nei due settori (L1, L2) per
ogni soggetto riconosciuto.
L’iter procedurale implementato in SOP coinvolge i due settori, L1e L2, i quali rappresentano in
successione i due passaggi chiave distinti dalla normativa: il primo traspone all’interno dell’applicativo
la richiesta di poter accedere allo schema contributivo e genera una banca dati di soggetti riconosciuti
attraverso l’esito positivo all’attività istruttoria attribuito dagli sportelli unici agricoli dell’AVEPA. Nella
domanda di aiuto L2 tali operatori vengono visualizzati nel caso in cui chiedano il contributo diretto,
oppure nel caso in cui abbiano ricevuto prodotti lattiero-caseari a prezzo scontato ed il fornitore chieda
l’aiuto in virtù della fornitura effettuata.
Per quanto riguarda il secondo settore la domanda L2, con la specifica dell’IBAN, costituisce la
richiesta di pagamento dell’aiuto e rappresenta quindi il settore dal quale si generano gli elenchi di
liquidazione, che vengono approvati con decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo
dell’AVEPA e successivamente autorizzati dai servizi preposti della Sede centrale dell’AVEPA, fino
alla materiale erogazione del contributo nel rispetto delle linee guide CE della certificazione dei conti
FEAGA.
8. Irregolarità
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o
nazionale che comportano un’indebita percezione degli aiuti, l’ente controllore che ha rilevato
l'irregolarità o la violazione, deve adottare le procedure già previste dall’AVEPA per la gestione dei
Debitori (in caso di richiesta diretta del contributo) oppure deve comunicare l'infrazione rilevata e
l'entità delle somme indebitamente percepite allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente
sul fornitore che adotterà i provvedimenti del caso. Devono essere informati anche quei soggetti
previsti dalla l. 689/1981.
In conformità a quanto stabilito dagli artt. 80 e 81 del reg. (CE) 1122/2009, il quale stabilisce il
recupero degli importi indebitamente erogati, il richiedente ha l'obbligo di restituire il relativo
importo, maggiorato di un interesse (al tasso del 3%), il cui calcolo è forfetario al trentesimo giorno
a decorrere dalla data di notificazione al richiedente dell'obbligo di restituzione. Qualora il
richiedente non provveda al rimborso, gli importi indebitamente erogati devono essere recuperati
tramite detrazione del corrispondente importo da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti di
qualsiasi natura, versati successivamente alla data della decisione di recupero effettuati
dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.
Per quanto riguarda il recupero degli importi dei debiti in essere e dei relativi interessi vanno
adottate le procedure stabilite dal Settore Irregolarità recupero crediti e sanzioni dell’Area
pagamenti e recuperi dell’AVEPA. Nel caso in cui si rilevino anche gli estremi di frode, il
richiedente, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti mediante la procedura sopradescritta, deve
pagare all’AVEPA, in conformità all’art. 15 del reg. (CE) 657/2008, un importo pari alla differenza
tra l’importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto. L’AVEPA, oltre ad adottare tutte le
misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva anche le procedure
previste dal reg. (CEE) 1469/1995.
9. Ricorsi
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’AVEPA o dai soggetti da essa delegati per parte
della funzione di carattere autorizzatorio, è ammesso il ricorso giurisdizionale ai sensi e nelle forme
di legge.