CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
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CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
SCHEMA TIPO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA L’anno duemilatredici, il giorno _____del mese di _____, in Firenze, tra i sottoscritti: Domenico Sepe, nato a______________ il quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro tempore e come tale legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta denominata: “CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE”, con sede in Firenze, Piazza San Marco, n° 4, codice fiscale: 80035650482, a quanto appresso autorizzato dal vigente statuto associativo, in seguito denominato anche “PARTE LOCATRICE”; e _______________________, nato a_________________________ il ______ (______) domiciliato per la carica a ___________, _________________, il quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società_____________________ con sede ___________________ e capitale sociale di Euro ___________ (diecimila e zero centesimi), avente codice fiscale, partita I.V.A, e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze 00000000000 e iscritta al numero FI 000000 del Repertorio Economico Amministrativo (REA), a quanto appresso autorizzato dallo statuto sociale vigente, in seguito denominata anche “PARTE CONDUTTRICE”; PREMESSO 1) che il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze è un’associazione di fatto, senza scopo di lucro, costituitasi il 21 febbraio 1983 con atto Notaro Vasco Bartoli rep. n. 102702; 2) che il Circolo, quale centro di vita associativa, finalizza la sua attività agli interessi culturali, ricreativi, artistici, turistici e sportivi dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, promovendo la loro diretta partecipazione alla gestione di attività nel tempo libero dal servizio, anche attraverso, la gestione di servizi di interesse collettivo; 3) che il Circolo ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per l’affidamento della gestione diretta o indiretta del bar posto presso la sede universitaria di Santa Verdiana, sito in Piazza Ghiberti n° 27 – Firenze. 4) che in detta convenzione sono specificate particolari condizioni e prescrizioni la cui osservanza è assolutamente obbligatoria ed inderogabile, e che nel prosieguo dell’atto verranno meglio specificate; 5) che il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze è titolare dell’azienda commerciale sita a Firenze complesso di Santa Verdiana, sito in Piazza Ghiberti n° 27, esercente attività di bar interno alla sede Universitaria; 6) che i locali in cui viene esercitata l’attività sono di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze e che sono stati dati in uso al Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze; 7) che i locali medesimi sono riconosciuti dalle Parti come idonei e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in relazione alle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività stessa; 8) che la Società e i suoi soci dichiarano di non avere subito protesti e di non essere in stato di insolvenza o di cessati pagamenti; 1 9) che é intento del Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze che la gestione del bar sia condotta in maniera tale da assicurare un servizio di somministrazione di livello ottimo sia qualitativamente (prodotti di prima scelta ed ottima qualità, cortesia, efficienza, professionalità, rapidità, pulizia ecc.) sia quantitativamente (il locale deve essere sempre rifornito sufficientemente di merce, il numero del personale impiegato deve essere tale da garantire un celere servizio ed evitare code dei consumatori, la gestione del bar deve essere fatta in maniera consona all’ambiente che la circonda, ad esempio evitando un’eccessiva rumorosità, anche da parte degli avventori, che potrebbe disturbare le lezioni, ecc.); 10) che --------------------------- ha manifestato la propria intenzione di gestire detto bar; 11) che il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze ha accettato tale richiesta; 12) che tutto quanto premesso costituisce parte prima, dispositiva, integrante e sostanziale del presente atto CONVENGONO E STIPULANO ARTICOLO 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 Parte Locatrice cede in affitto alla conduttrice, che accetta, la sopra citata azienda, sita in Firenze, complesso di Santa Verdiana, Piazza Ghiberti n° 27 e costituita da attività di bar interno autorizzata dal Comune di Firenze. ARTICOLO 3 L’azienda formante oggetto del presente atto viene concessa ed accettata in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, visto ed accettato da Parte Conduttrice, con accessori, accessioni, pertinenze, diritti, (reali e/o per— sonali), azioni e ragioni inerenti e/o relative, come da “All. XXX” che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le parti concordemente dichiarano che compongono l’azienda tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale. In particolare si intende compreso nell’affitto d’azienda l’uso dei locali ove viene esercitata l’attività. E’facoltà, previa autorizzazione scritta di Parte Locatrice, della conduttrice di integrare gli arredi e dotazioni del bar, a sua cura e spese, senza nulla poter pretendere dal Locatore e con espresso patto che alla cessazione del rapporto nulla sarà dovuto dal Locatore alla conduttrice, e comunque nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. ARTICOLO 5 Parte Conduttrice sì impegna a gestire l’azienda senza modificarne l’attuale destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e le dotazioni esistenti. E’ fatto divieto a Parte conduttrice di procedere a modifiche, migliorie o trasformazioni dei beni affittati ed introdurre addizioni, senza il consenso scritto di parte Locatrice, la quale, in difetto, potrà, a suo insindacabile giudizio, 2 risolvere il contratto con riserva di esercitare ogni azione per il risarcimento di danni ovvero pretendere la messa in ripristino al termine della locazione, a spese di parte conduttrice, ovvero ritenere le nuove opere senza alcun compenso. Le modificazioni che riguardano la disposizione dei beni strumentali all’interno del fondo ove viene svolta l’impresa dell’azienda affittata, dovranno essere concordate con parte Locatrice ed autorizzate per scritto da quest’ultima. ARTICOLO 6 Parte Locatrice ha diritto, ai sensi dell’art.l6l9 Cod. Civ., di controllare la corretta gestione dell’azienda affittata, ed, all’uopo, di effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, anche a mezzo di propri rappresentanti o di tecnici incaricati. ARTICOLO 7 E’ fatto divieto alla parte conduttrice di subaffittare l’azienda o concederla in comodato, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. ARTICOLO 8 Le parti si danno reciprocamente atto che l’azienda viene consegnata con accessori e pertinenze in stato di servire all’uso a cui è destinata a norma dell’art. 1617 del Codice Civile, garantendo Parte Locatrice che quanto sopra è immune da pegni, sequestri, diritti di prelazione di terzi di ogni genere e natura e comunque da qualsiasi atto e fatto, salvo quanto risultante dal presente contratto, che ne possa diminuire la disponibilità ed il libero godimento essendo il tutto di piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di parte Locatrice, con garanzia di piena rilevazione in caso di evizione o molestia. ARTICOLO 9 Parte conduttrice si obbliga fino da ora a rilevare indenne Parte Locatrice da qualsiasi sopravvenienza passiva di natura amministrativa o civilistica potesse derivare dall’esercizio dell’attività d’impresa cui l’azienda è strumentale, oppure anche qualora essa Parte conduttrice intraprenda nei locali in cui è condotta l’attività dell’azienda affittata, attività diverse rispetto a quella attualmente svolta dall’azienda affittata. Parte conduttrice dichiara di essere in possesso di tutti, nessuno escluso, i requisiti necessari e sufficienti per l’esercizio dell’attività commerciale cui l’azienda oggetto del presente atto è strumentale ARTICOLO 10 Il canone di affitto è stato tra le Parti convenuto e pattuito in Euro 32.400,00.= (trentaduemilaquattrocento/00) annui, ed oltre ad i.v.a. come per legge Detto canone verrà pagato in rate mensili anticipate di Euro 2.700,00.=_______________ (_duemilasettecento/00) oltre ad Iva, da pagarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c n° 91622 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Agenzia 19 di Firenze Via Cavour n.82 (IBAN IT 33 L 01030 02870 000000091622). In sede di stipula del contratto Parte Conduttrice dovrà versare alla parte Locatrice, anticipatamente, la somma di Euro 36.000,00.=, a mezzo assegno circolare non trasferibile. Detta somma sarà scalata mensilmente dalla parte locatrice a favore 3 della Parte Conduttrice, per la quota pari a Euro 1.000,00.= mensili, fino alla concorrenza dell’importo come sopra anticipato e quindi per 36 mesi il canone mensile sarà ridotto nella misura suddetta. Oltre al canone fisso sopra riportato il conduttore dovrà pagare al locatore una percentuale pari al 1% (unopercento) del volume di affari dichiarato ai fini IVA. Tale percentuale sarà pagata in unica soluzione entro e non oltre il giorno XXXX (--___________) _____________, previa inderogabile presentazione al Circolo della documentazione attestante il volume di affari. L’affitto avrà inizio il _______(duemilatredici) e termine il _________ (________), con espressa esclusione di qualsiasi rinnovo tacito alla scadenza. A tale scadenza Parte conduttrice si impegna e si obbliga a riconsegnare a Parte Locatrice i locali, liberi da persone e cose, nelle stesse condizioni in cui i medesimi sono stati consegnati, salvo quanto previsto dall’art. 3 ultimo comma del presente atto. Alla scadenza del periodo di durata del contratto come sopra pattuita, la parte Locatrice, a sua insindacabile discrezione, si riserva la facoltà di proporre alla conduttrice il rinnovo del presente contratto a condizioni economiche eventualmente diverse da quelle qui pattuite, e la parte conduttrice avrà facoltà di accettare o meno la proposta suddetta. ARTICOLO 11 Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto prenderanno vita dal giorno ________________(duemilatredici), in tale data avverrà la consegna dell’azienda e la parte conduttrice sarà costituita custode, senza compenso alcuno per la custodia dello stesso, il tutto a seguito di sottoscrizione delle parti di verbale di consegna. Dal momento dell’immissione in possesso dell’azienda, la parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatto doloso o colposo e/o omissione compiuti o derivanti da dipendenti, clienti o terzi in genere. Si dà e prende atto fra le parti che i debiti ed i crediti dell’azienda locata rimarranno a favore ed a carico di Parte Locatrice, essendo espressamente esclusi dal presente contratto, mentre i crediti ed i debiti che sorgeranno nel corso dell’affitto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio ed a carico dì Parte conduttrice, che quindi manleverà a semplice richiesta la parte Locatrice da ogni e qualsiasi richiesta, istanza, pretesa di terzi, ivi inclusi fornitori e lavoratori dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo della conduttrice. ARTICOLO 12 La parte conduttrice dovrà gestire l’azienda con la diligenza del buon padre di famiglia e con tale diligenza dovrà mantenerla. Provvederà,inoltre, a sua cura e spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria attinenti all’immobile, agli arredi ed agli impianti tutti. Tutte le manutenzioni a carico della conduttrice dovranno essere effettuate con modalità tali che si addicano ad una azienda di pari categoria e senza alcun diritto a diminuzione del corrispettivo dovuto nel caso in cui alla norma dell’art.1622 dei c.c. Ogni opera di straordinaria manutenzione necessaria dovrà essere richiesta per iscritto da parte della conduttrice alla 4 locatrice, la quale vi provvederà previa valutazione della necessità dell’opera. Per qualsiasi opera di straordinaria manutenzione non richiesta per iscritto e non autorizzata dalla locatrice che venga svolta da parte della conduttrice, nulla sarà a questa dovuta da parte della locatrice. La parte conduttrice si obbliga inoltre ad assicurare, a propria cura e spese, con primaria compagnia di assicurazione, tutto quanto forma oggetto del presente contratto, contro i rischi dell’incendio, e dei danni che comportino responsabilità civile, per un massimale pari a euro 5.000.000,00.= (5 milioni di euro)rispettivamente di Beneficiaria, per la parte di sua spettanza, dovrà essere Parte locatrice. Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata a Parte Locatrice in sede di consegna dei locali. Parte Locatrice, inoltre, non è tenuta a rispondere dei danni provocati dall’acqua ed in particolare per scarsità, mancanza o sbalzi di pressione dell’acqua potabile, del gas, dell’energia elettrica e/o da qualsiasi altro servizio o corredo. E’ altresì espressamente vietato a Parte Locatrice di detenere e usare fornelli a gas a fiamma libera. A carico di parte conduttrice saranno, inoltre , tutte le imposte, tasse, spese, pulizie, manutenzioni, utenze ed oneri di qualsiasi genere relativi all’ esercizio dell’ azienda. ARTICOLO 13 Cagionerà risoluzione immediata del presente contratto per clausola risolutiva espressa il verificarsi di una delle seguenti circostanze 1- mancato e/o ritardato pagamento di due canoni anche non consecutivi; 2- sussistenza di protesti a carico di Parte conduttrice; 3- intrapresa, nei locali in cui si esercita l’azienda affittata, di attività diverse da quella attualmente svolta dall’azienda in parola; 4- subaffitto o concessione in comodato dell’azienda o di parte di essa; 5- mancata stipula delle polizze assicurative e/o fideiussorie di cui al presente contratto, o sopravvenuta loro inefficacia od inoperatività per qualsiasi ragione; 6- il mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte da Parte conduttrice con il presente atto. In tutti i casi di risoluzione per clausola risolutiva espressa come sopra convenuti, Parte conduttrice si obbliga a restituire a Parte Locatrice, dietro semplice richiesta di detta parte, l’azienda oggi affittata, riconoscendo Parte conduttrice che la continuazione della gestione da parte di essa Parte conduttrice dopo il verificarsi anche di una sola delle circostanze sopra elencate, produce grave pregiudizio all’attività svolta dall’azienda stessa; conseguentemente, Parte conduttrice consente fino da ora che, al verificarsi di una delle circostanze predette, Parte Locatrice possa esprimere idonea azione anche possessoria e/o cautelare (anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c.) tesa al riottenimento del possesso dell’azienda oggi affittata da parte di Parte Locatrice stessa. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’azienda affittata, a seguito di risoluzione di diritto del presente contratto, si applicherà una penale di euro 300,00, salvo espressamente ogni eventuale maggior danno. Il ritardo sarà calcolato a decorrere dal momento del ricevimento da parte conduttrice della richiesta di restituzione dell’azienda. 5 ARTICOLO 14 Parte conduttrice, sottoscrivendo il presente atto dichiara che il canone di affitto tiene conto dei seguenti obblighi commerciali a cui essa dovrà attenersi scrupolosamente, e precisamente: a) si impegna e si obbliga a praticare prezzi di particolare favore, in ogni caso inferiori almeno del 20% (venti per cento) rispetto alla media tra i prezzi minimi e massimi fissati per gli esercizi pubblici di pari categoria; (all’uopo si fa riferimento al listino impegnativo di prezzi al pubblico, sottoscritto da parte conduttrice, in sede di presentazione dell’offerta, degli articoli più comuni, che allegato al presente contratto sotto lettera “XXX” ne forma parte integrante e sostanziale). b) dovrà in ogni tempo fornire prova inconfutabile della regolare posizione retributiva e contributiva ai fini assistenziali e previdenziali dei dipendenti che abbia assunto per la gestione dei bar. La Parte conduttrice sì impegna pertanto ad osservare rigorosamente le norme igienicosanitarie, sia rispetto ai locali sia rispetto ai dipendenti, curando tutti gli adempimenti del caso. c) fornire un servizio di tipo tradizionale, con somministrazione di caffè, bibite, pasticceria e salati. d) si impegna a garantire l’apertura del bar durante l’orario delle lezioni (dal lunedì al venerdì dalle ore _________ alle ore ______) e, su richiesta di parte locatrice, anche il sabato e nei giorni festivi in presenza di particolari manifestazioni (convegni, seminari ecc..) che si tengano presso la struttura cui il bar afferisce, e/o prolungare l’orario di apertura. Durante tali manifestazioni dovrà essere fornito anche un eventuale servizio di lunch. In tal caso parte conduttrice potrà avvalersi di ditte esterne di catering. Qualora parte Conduttrice non ottemperasse all’obbligo di apertura, oltre alla facoltà di recesso e richiesta di maggior danno di parte locatrice, viene espressamente stabilita una penale per ogni giorno di mancata apertura, di euro 500,00.= (cinquecento/00) Parte conduttrice dovrà tassativamente, entro ore _____ dei giorni feriali aver chiuso l’esercizio ed essere uscita dalla struttura del ___________________. e) prende atto che il mese di agosto, data la pressoché totale assenza di studenti e docenti, parte locataria, previo consenso scritto di parte locatrice, potrà tenere chiuso l’esercizio per ferie. f) si renderà disponibile per l’organizzazione straordinaria di eventi che potranno essere promossi dalla scuola o da altre Unità Amministrative dell’Ateneo. g) dichiara di essere a conoscenza che nella convenzione di cui in premessa l’Università di Firenze si riservava la facoltà di poter collocare o far collocare distributori automatici di bevande, ed accetta espressamente tale eventualità. h) è a conoscenza che nell’esercizio è severamente vietata, l’installazione di giochi elettronici, videogames o similari. i) potrà, dietro specifica approvazione scritta da parte di Parte Locatrice installare televisori, impianti stereo, radio, ecc. 6 g) dovrà tenere norme di comportamento consone all’ambiente comunque, conformi alle disposizioni impartite da parte locatrice. Nel caso di inadempienza Parte locatrice diffiderà, mediante lettera raccomandata Parte locataria, la quale immediatamente dovrà adeguarsi alle disposizioni a lei impartite. Qualora non ottemperasse a ciò e, comunque, alla terza diffida, Parte Locatrice avrà diritto, e Parte conduttrice espressamente acconsente, a recedere immediatamente dal presente contratto; ARTICOLO 15 Parte Locatrice si impegna espressamente e si obbliga a che nei e/o locali di cui al presente atto, non vengano provocati e/o prodotti rumori, emissioni, emanazioni di qualsiasi genere e natura nonché vibrazioni, scuotimenti e simili propagazioni che superino quelli della normale tollerabilità stabiliti dalle norme vigenti. ARTICOLO 16 Parte conduttrice è tenuta ad assumere ogni idonea cautela assicurativa contro l’incendio ed i danni arrecati al fondo e/o a terzi da cose e utensili o da macchine utilizzate, i cui rischi assume esclusivamente in proprio, in modo da evitare e comunque sopportare in proprio eventuali danni senza esclusione alcuna. Parte Locatrice non è tenuta a rispondere dei danni causati da esalazioni nocive, da rumori, furti, rotture o manomissioni ovvero da tentato furto nonché di danni di altro genere sempre prodotti da terzi che eventualmente potessero verificarsi. ARTICOLO 17 Parte Locatrice dichiara e Parte Conduttrice prende atto che si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto dopo una attenta valutazione delle qualità personali dei soggetti che compongono oggi l’assetto societario. Ove pertanto gli attuali soci trasferiscano ad altri, anche parzialmente, le loro partecipazioni sociali o avvenga comunque un qualsiasi mutamento della società (e ciò anche tramite fusione, trasformazione, incorporazione etc.) al Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze viene attribuito il diritto di manifestare il suo previo gradimento al nuovo assetto e/o composizione societaria. Nell’ipotesi in cui tale gradimento venga negato ed il conduttore proceda comunque nel senso indicato, o vi proceda senza chiederne il preventivo assenso del Locatore, si verificherà una fattispecie che, per comune volontà delle parti, viene sin d’ora individuata idonea a comportare la risoluzione di diritto del presente contratto, solo che il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze manifesti in forma scritta la volontà di volersene avvalere. Il conduttore si obbliga inoltre a comunicare immediatamente al locatore le eventuali presentazioni di istanze fallimentari e l’avvio di qualsiasi procedura concorsuale in suo danno, nonché di qualsiasi altro atto legalmente rilevante e/o delibera sociale che possano variare la sua attuale consistenza tecnicogiuridica della società e/o la sua solidità economica. In caso di mancata comunicazione di quanto sopra il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora il locatore venisse a conoscenza di uno dei fatti sopra menzionati. Il presente contratto si risolverà comunque di diritto nel caso in cui venisse dichiarato il fallimento del conduttore. 7 ARTICOLO 19 A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, incluso la buona manutenzione e conservazione dell’azienda locata e dei locali facenti parte della stessa, Parte conduttrice versa a parte locatrice, contestualmente alla firma del presente contratto che con essa ne rilascia ampia e liberatoria quietanza una somma pari ad Euro 8.100,00.= (ottomilacento/00), equivalente a n° 3(tre) mensilità di canone. Tale somma sarà restituita a parte conduttrice al termine della locazione e con esclusione di qualsivoglia tipo di interessi, incluso quelli legali, previa verifica di quanto sopra. Parte conduttrice consegna inoltre una fideiussione bancaria per i canoni impagati per un importo garantito pari a euro 15.000,00.= (quindicimila/00) che prevede espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta della parte locatrice; rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2) del c.c.; validità per l’intero periodo di vigenza del presente contratto; ARTICOLO 20 Le spese inerenti e conseguenti al presente atto e sue consequenziali fanno carico alla Parte conduttrice che se le assume. ARTICOLO 21 Parte conduttrice dichiara di essere a conoscenza ed accettare che, in base alla convenzione, meglio individuata in premessa, tra il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze, quest’ultima, nel caso di risoluzione anticipata della predetta convenzione, subentrerà a tutti gli effetti al Circolo nel presente contratto. ARTICOLO 22 Ogni e qualsiasi eventuale modifica al presente atto dovrà risultare esclusivamente da atto scritto, come pure esclusivamente da atto scritto dovrà risultare ogni e qualsiasi eventuale clausola o patto aggiuntivo o contrario di qualsiasi altra natura, successivo alla formazione della presente scrittura. A tal proposito le parti convengono fin d’ora che a seguito di scambio ravvicinato di lettere e con accordo scritto comune, che costituirà allegato alla presente scrittura, verranno stabilite alcune precisazioni riguardo a: 1) revisione periodica prezzi (punto 14/a del contratto); 2) installazione distributori automatici (punto 14/f del contratto); 3) eventi straordinari ostativi all’esercizio bar e loro incidenza sul canone mensile (punto 18 del contratto). ARTICOLO 23 Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia. ARTICOLO 24 8 Per ogni e qualsiasi controversia inerente il presente contratto, la sua esecuzione e/o interpretazione, unico foro territorialmente competente sarà quello di Firenze. 9