CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

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CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
SCHEMA TIPO DEL
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
L’anno duemilatredici, il giorno _____del mese di _____, in
Firenze,
tra i sottoscritti:
Domenico Sepe, nato a______________ il quale dichiara di agire
non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro tempore e
come
tale
legale
rappresentante
dell’associazione
non
riconosciuta
denominata:
“CIRCOLO
RICREATIVO
CULTURALE
DIPENDENTI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE”, con sede in
Firenze, Piazza San Marco, n° 4, codice fiscale: 80035650482, a
quanto appresso autorizzato dal vigente statuto associativo, in
seguito denominato anche “PARTE LOCATRICE”;
e _______________________, nato a_________________________ il
______ (______) domiciliato per la carica a ___________,
_________________, il quale dichiara di agire non in proprio ma
nella sua qualità Amministratore Unico e come tale legale
rappresentante della società_____________________ con sede
___________________ e capitale sociale di Euro ___________
(diecimila e zero centesimi), avente codice fiscale, partita
I.V.A, e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di
Firenze 00000000000 e iscritta al numero FI 000000 del
Repertorio Economico Amministrativo (REA), a quanto appresso
autorizzato
dallo
statuto
sociale
vigente,
in
seguito
denominata anche “PARTE CONDUTTRICE”;
PREMESSO
1) che il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di
Firenze è un’associazione di fatto, senza scopo di lucro,
costituitasi il 21 febbraio 1983 con atto Notaro Vasco Bartoli
rep. n. 102702;
2) che il Circolo, quale centro di vita associativa, finalizza
la
sua
attività
agli
interessi
culturali,
ricreativi,
artistici, turistici e sportivi dei dipendenti dell’Università
degli
Studi
di
Firenze,
promovendo
la
loro
diretta
partecipazione alla gestione di attività nel tempo libero dal
servizio, anche attraverso, la gestione di servizi di interesse
collettivo;
3) che il Circolo ha stipulato una convenzione con l’Università
degli Studi di Firenze per l’affidamento della gestione diretta
o indiretta del bar posto presso la sede universitaria di Santa
Verdiana, sito in Piazza Ghiberti n° 27 – Firenze.
4) che in detta convenzione sono specificate particolari
condizioni e prescrizioni la cui osservanza è assolutamente
obbligatoria ed inderogabile, e che nel prosieguo dell’atto
verranno meglio specificate;
5) che il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di
Firenze è titolare dell’azienda commerciale sita a Firenze
complesso di Santa Verdiana, sito in Piazza Ghiberti n° 27,
esercente attività di bar interno alla sede Universitaria;
6) che i locali in cui viene esercitata l’attività sono di
proprietà dell’Università degli Studi di Firenze e che sono
stati dati in uso al Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti
Università di Firenze;
7) che i locali medesimi sono riconosciuti dalle Parti come
idonei e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge ed
amministrative in relazione alle autorizzazioni necessarie per
l’esercizio dell’attività stessa;
8) che la Società e i suoi soci dichiarano di non avere subito
protesti e di non essere in stato di insolvenza o di cessati
pagamenti;
1
9)
che é intento del Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti
Università di Firenze che la gestione del bar sia condotta in
maniera tale da assicurare un servizio di somministrazione di
livello ottimo sia qualitativamente (prodotti di prima scelta
ed ottima qualità, cortesia, efficienza, professionalità,
rapidità, pulizia ecc.) sia quantitativamente (il locale deve
essere sempre rifornito sufficientemente di merce, il numero
del personale impiegato deve essere tale da garantire un celere
servizio ed evitare code dei consumatori, la gestione del bar
deve essere fatta in maniera consona all’ambiente che la
circonda, ad esempio evitando un’eccessiva rumorosità, anche da
parte degli avventori, che potrebbe disturbare le lezioni,
ecc.);
10) che --------------------------- ha manifestato la propria
intenzione di gestire detto bar;
11) che il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università
di Firenze ha accettato tale richiesta;
12) che tutto quanto premesso costituisce parte prima,
dispositiva, integrante e sostanziale del presente atto
CONVENGONO E STIPULANO
ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto.
ARTICOLO 2
Parte Locatrice cede in affitto alla conduttrice, che accetta,
la sopra citata azienda, sita in Firenze, complesso di Santa
Verdiana, Piazza Ghiberti n° 27 e costituita da attività di bar
interno autorizzata dal Comune di Firenze.
ARTICOLO 3
L’azienda formante oggetto del presente atto viene concessa ed
accettata in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova, visto ed accettato da Parte Conduttrice, con
accessori, accessioni, pertinenze, diritti, (reali e/o per—
sonali), azioni e ragioni inerenti e/o relative, come da “All.
XXX” che forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Le parti concordemente dichiarano che compongono l’azienda
tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio
aziendale. In particolare si intende compreso nell’affitto
d’azienda l’uso dei locali ove viene esercitata
l’attività.
E’facoltà, previa autorizzazione scritta di Parte Locatrice,
della conduttrice di integrare gli arredi e dotazioni del bar,
a sua cura e spese, senza nulla poter pretendere dal Locatore e
con espresso patto che alla cessazione del rapporto nulla sarà
dovuto dal Locatore alla conduttrice, e comunque nel pieno
rispetto delle norme sulla sicurezza, prevenzione e protezione
nei luoghi di lavoro.
ARTICOLO 5
Parte Conduttrice sì impegna a gestire l’azienda senza
modificarne l’attuale destinazione e conservando l’efficienza
dell’organizzazione e le dotazioni esistenti.
E’ fatto divieto a Parte conduttrice di procedere a modifiche,
migliorie o trasformazioni dei beni affittati ed introdurre
addizioni, senza il consenso scritto di parte Locatrice, la
quale, in difetto, potrà, a suo insindacabile giudizio,
2
risolvere il contratto con riserva di esercitare ogni azione
per il risarcimento di danni ovvero pretendere la messa in
ripristino al termine della locazione, a spese di parte
conduttrice, ovvero ritenere le nuove opere senza alcun
compenso.
Le modificazioni che riguardano la disposizione dei beni
strumentali all’interno del fondo ove viene svolta l’impresa
dell’azienda affittata, dovranno essere concordate con parte
Locatrice ed autorizzate per scritto da quest’ultima.
ARTICOLO 6
Parte Locatrice ha diritto, ai sensi dell’art.l6l9 Cod. Civ.,
di controllare la corretta gestione dell’azienda affittata, ed,
all’uopo, di effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento,
anche a mezzo di propri rappresentanti o di tecnici incaricati.
ARTICOLO 7
E’ fatto divieto alla parte conduttrice di subaffittare
l’azienda o concederla in comodato, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto.
ARTICOLO 8
Le parti si danno reciprocamente atto che l’azienda viene
consegnata con accessori e pertinenze in stato di servire
all’uso a cui è destinata a norma dell’art. 1617 del Codice
Civile, garantendo Parte Locatrice che quanto sopra è immune da
pegni, sequestri, diritti di prelazione di terzi di ogni genere
e natura e comunque da qualsiasi atto e fatto, salvo quanto
risultante dal presente contratto, che ne possa diminuire la
disponibilità ed il libero godimento essendo il tutto di piena
ed esclusiva proprietà e disponibilità di parte Locatrice, con
garanzia di piena rilevazione in caso di evizione o molestia.
ARTICOLO 9
Parte conduttrice si obbliga fino da ora a rilevare indenne
Parte Locatrice da qualsiasi sopravvenienza passiva di natura
amministrativa o civilistica potesse derivare dall’esercizio
dell’attività d’impresa cui l’azienda è strumentale, oppure
anche qualora essa Parte conduttrice intraprenda nei locali in
cui è condotta l’attività dell’azienda affittata, attività
diverse rispetto a quella attualmente svolta dall’azienda
affittata.
Parte conduttrice dichiara di essere in possesso di tutti,
nessuno escluso, i requisiti necessari e sufficienti per
l’esercizio dell’attività commerciale cui l’azienda oggetto del
presente atto è strumentale
ARTICOLO 10
Il canone di affitto è stato tra le Parti convenuto e pattuito
in Euro 32.400,00.= (trentaduemilaquattrocento/00) annui, ed
oltre ad i.v.a. come per legge
Detto canone verrà pagato in rate mensili anticipate di Euro
2.700,00.=_______________ (_duemilasettecento/00) oltre ad Iva,
da pagarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante
bonifico bancario sul c/c n° 91622 aperto presso la Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. Agenzia 19 di Firenze Via Cavour
n.82 (IBAN IT 33 L 01030 02870 000000091622).
In sede di stipula del contratto Parte Conduttrice dovrà
versare alla parte Locatrice, anticipatamente, la somma di Euro
36.000,00.=, a mezzo assegno circolare non trasferibile. Detta
somma sarà scalata mensilmente dalla parte locatrice a favore
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della Parte Conduttrice, per la quota pari a Euro 1.000,00.=
mensili,
fino
alla
concorrenza
dell’importo
come
sopra
anticipato e quindi per 36 mesi il canone mensile sarà ridotto
nella misura suddetta.
Oltre al canone fisso sopra riportato il conduttore dovrà
pagare al locatore una percentuale pari al 1% (unopercento) del
volume di affari dichiarato ai fini IVA. Tale percentuale sarà
pagata in unica soluzione entro e non oltre il giorno XXXX (--___________) _____________, previa inderogabile presentazione
al Circolo della documentazione attestante il volume di affari.
L’affitto avrà inizio il _______(duemilatredici) e termine il
_________
(________),
con
espressa
esclusione
di
qualsiasi rinnovo tacito alla scadenza.
A tale scadenza Parte conduttrice si impegna e si obbliga a
riconsegnare a Parte Locatrice i locali, liberi da persone e
cose, nelle stesse condizioni in cui i medesimi sono stati
consegnati, salvo quanto previsto dall’art. 3 ultimo comma del
presente atto.
Alla scadenza del periodo di durata del contratto come sopra
pattuita, la parte Locatrice, a sua insindacabile discrezione,
si riserva la facoltà di proporre alla conduttrice il rinnovo
del presente contratto a condizioni economiche eventualmente
diverse da quelle qui pattuite, e la parte conduttrice avrà
facoltà di accettare o meno la proposta suddetta.
ARTICOLO 11
Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto
prenderanno vita dal giorno ________________(duemilatredici),
in tale data avverrà la consegna dell’azienda e la parte
conduttrice sarà costituita custode, senza compenso alcuno per
la custodia dello stesso, il tutto a seguito di sottoscrizione
delle parti di verbale di consegna. Dal momento dell’immissione
in
possesso
dell’azienda,
la
parte
conduttrice
esonera
espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per
danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatto
doloso o colposo e/o omissione compiuti o derivanti da
dipendenti, clienti o terzi in genere.
Si dà e prende atto fra le parti che i debiti ed i crediti
dell’azienda locata rimarranno a favore ed a carico di Parte
Locatrice,
essendo
espressamente
esclusi
dal
presente
contratto, mentre i crediti ed i debiti che sorgeranno nel
corso
dell’affitto,
ancorché
non
scaduti
alla
data
di
cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio
ed a carico dì Parte conduttrice, che quindi manleverà a
semplice richiesta la parte Locatrice da ogni e qualsiasi
richiesta, istanza, pretesa di terzi, ivi inclusi fornitori e
lavoratori dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo della
conduttrice.
ARTICOLO 12
La parte conduttrice dovrà gestire l’azienda con la diligenza
del buon padre di famiglia e con tale diligenza dovrà
mantenerla. Provvederà,inoltre, a sua cura e spese a tutte le
opere di manutenzione ordinaria attinenti all’immobile, agli
arredi ed agli impianti tutti. Tutte le manutenzioni a carico
della conduttrice dovranno essere effettuate con modalità tali
che si addicano ad una azienda di pari categoria e senza alcun
diritto a diminuzione del corrispettivo dovuto nel caso in cui
alla norma dell’art.1622 dei c.c.
Ogni opera di straordinaria manutenzione necessaria dovrà
essere richiesta per iscritto da parte della conduttrice alla
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locatrice, la quale vi provvederà previa valutazione della
necessità dell’opera. Per qualsiasi opera di straordinaria
manutenzione non richiesta per iscritto e non autorizzata dalla
locatrice che venga svolta da parte della conduttrice, nulla
sarà a questa dovuta da parte della locatrice. La parte
conduttrice si obbliga inoltre ad assicurare, a propria cura e
spese, con primaria compagnia di assicurazione, tutto quanto
forma
oggetto
del
presente
contratto,
contro
i
rischi
dell’incendio, e dei danni che comportino responsabilità
civile, per un massimale pari a euro 5.000.000,00.= (5 milioni
di euro)rispettivamente di Beneficiaria, per la parte di sua
spettanza, dovrà essere Parte locatrice. Copia della predetta
polizza dovrà essere consegnata a Parte Locatrice in sede di
consegna dei locali.
Parte Locatrice, inoltre, non è tenuta a rispondere dei danni
provocati dall’acqua ed in particolare per scarsità, mancanza o
sbalzi di pressione dell’acqua potabile, del gas, dell’energia
elettrica e/o da qualsiasi altro servizio o corredo. E’ altresì
espressamente vietato a Parte Locatrice di detenere e usare
fornelli a gas a fiamma libera.
A carico di parte conduttrice saranno, inoltre , tutte le
imposte, tasse, spese, pulizie, manutenzioni, utenze ed oneri
di qualsiasi genere relativi all’ esercizio dell’ azienda.
ARTICOLO 13
Cagionerà risoluzione immediata del presente contratto per
clausola risolutiva espressa il verificarsi di una delle
seguenti circostanze
1- mancato e/o ritardato pagamento di due canoni anche non
consecutivi;
2- sussistenza di protesti a carico di Parte conduttrice;
3- intrapresa, nei locali in cui si esercita l’azienda
affittata, di attività diverse da quella attualmente
svolta dall’azienda in parola;
4- subaffitto o concessione in comodato dell’azienda o di
parte di essa;
5- mancata
stipula
delle
polizze
assicurative
e/o
fideiussorie di cui al presente contratto, o sopravvenuta
loro inefficacia od inoperatività per qualsiasi ragione;
6- il
mancato
adempimento
anche
di
una
sola
delle
obbligazioni assunte da Parte conduttrice con il presente
atto.
In tutti i casi di risoluzione per clausola risolutiva espressa
come sopra convenuti, Parte conduttrice si obbliga a restituire
a Parte Locatrice, dietro semplice richiesta di detta parte,
l’azienda oggi affittata, riconoscendo Parte conduttrice che la
continuazione della gestione da parte di essa Parte conduttrice
dopo il verificarsi anche di una sola delle circostanze sopra
elencate,
produce
grave
pregiudizio
all’attività
svolta
dall’azienda
stessa;
conseguentemente,
Parte
conduttrice
consente fino da ora che, al verificarsi di una delle
circostanze predette, Parte Locatrice possa esprimere idonea
azione anche possessoria e/o cautelare (anche ai sensi
dell’art. 700 c.p.c.) tesa al riottenimento del possesso
dell’azienda oggi affittata da parte di Parte Locatrice stessa.
Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’azienda
affittata, a seguito di risoluzione di diritto del presente
contratto, si applicherà una penale di euro 300,00, salvo
espressamente ogni eventuale maggior danno. Il ritardo sarà
calcolato a decorrere dal momento del ricevimento da parte
conduttrice della richiesta di restituzione dell’azienda.
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ARTICOLO 14
Parte conduttrice, sottoscrivendo il presente atto dichiara che
il canone di affitto tiene conto dei seguenti obblighi
commerciali a cui essa dovrà attenersi scrupolosamente, e
precisamente:
a) si impegna e si obbliga a praticare prezzi di
particolare favore, in ogni caso inferiori almeno del 20%
(venti per cento) rispetto alla media tra i prezzi minimi e
massimi fissati per gli esercizi pubblici di pari categoria;
(all’uopo si fa riferimento al listino impegnativo di prezzi al
pubblico, sottoscritto da parte conduttrice, in sede di
presentazione dell’offerta, degli articoli più comuni, che
allegato al presente contratto sotto lettera “XXX” ne forma
parte integrante e sostanziale).
b) dovrà in ogni tempo fornire prova inconfutabile della
regolare
posizione
retributiva
e
contributiva
ai
fini
assistenziali e previdenziali dei dipendenti che abbia assunto
per la gestione dei bar. La Parte conduttrice sì impegna
pertanto ad osservare rigorosamente le norme igienicosanitarie,
sia rispetto ai locali sia rispetto ai dipendenti, curando
tutti gli adempimenti del caso.
c) fornire un servizio di tipo tradizionale, con
somministrazione di caffè, bibite, pasticceria e salati.
d)
si impegna a garantire l’apertura del bar durante
l’orario delle lezioni (dal lunedì al venerdì dalle ore
_________ alle ore ______) e, su richiesta di parte locatrice,
anche il sabato e nei giorni festivi in presenza di particolari
manifestazioni (convegni, seminari ecc..) che si tengano presso
la struttura cui il bar afferisce, e/o prolungare l’orario di
apertura. Durante tali manifestazioni dovrà essere fornito
anche un eventuale servizio di lunch.
In tal caso parte conduttrice potrà avvalersi di ditte esterne
di catering.
Qualora parte Conduttrice non ottemperasse all’obbligo di
apertura, oltre alla facoltà di recesso e richiesta di maggior
danno di parte locatrice, viene espressamente stabilita una
penale per ogni giorno di mancata apertura, di euro 500,00.=
(cinquecento/00)
Parte conduttrice dovrà tassativamente, entro ore _____ dei
giorni feriali aver chiuso l’esercizio ed essere uscita dalla
struttura del ___________________.
e)
prende atto che il mese di agosto, data la
pressoché
totale
assenza
di
studenti
e
docenti,
parte
locataria, previo consenso scritto di parte locatrice, potrà
tenere chiuso l’esercizio per ferie.
f)
si
renderà
disponibile
per
l’organizzazione
straordinaria di eventi che potranno essere promossi dalla
scuola o da altre Unità Amministrative dell’Ateneo.
g) dichiara di essere a conoscenza che nella convenzione
di cui in premessa l’Università di Firenze si riservava la
facoltà di poter collocare o far collocare distributori
automatici
di
bevande,
ed
accetta
espressamente
tale
eventualità.
h)
è a conoscenza che nell’esercizio è severamente
vietata, l’installazione di giochi elettronici, videogames o
similari.
i) potrà, dietro specifica approvazione scritta da parte
di Parte Locatrice installare televisori, impianti stereo,
radio, ecc.
6
g)
dovrà
tenere
norme
di
comportamento
consone
all’ambiente comunque, conformi alle disposizioni impartite da
parte locatrice. Nel caso di inadempienza Parte locatrice
diffiderà, mediante lettera raccomandata Parte locataria, la
quale immediatamente dovrà adeguarsi alle disposizioni a lei
impartite. Qualora non ottemperasse a ciò e, comunque, alla
terza
diffida,
Parte
Locatrice
avrà
diritto,
e
Parte
conduttrice espressamente acconsente, a recedere immediatamente
dal presente contratto;
ARTICOLO 15
Parte Locatrice si impegna espressamente e si obbliga a che nei
e/o locali di cui al presente atto, non vengano provocati e/o
prodotti rumori, emissioni, emanazioni di qualsiasi genere e
natura nonché vibrazioni, scuotimenti e simili propagazioni che
superino quelli della normale tollerabilità stabiliti dalle
norme vigenti.
ARTICOLO 16
Parte conduttrice è tenuta ad assumere ogni idonea cautela
assicurativa contro l’incendio ed i danni arrecati al fondo e/o
a terzi da cose e utensili o da macchine utilizzate, i cui
rischi assume esclusivamente in proprio, in modo da evitare e
comunque sopportare in proprio eventuali danni senza esclusione
alcuna. Parte Locatrice non è tenuta a rispondere dei danni
causati da esalazioni nocive, da rumori, furti, rotture o
manomissioni ovvero da tentato furto nonché di danni di altro
genere sempre prodotti da terzi che eventualmente potessero
verificarsi.
ARTICOLO 17
Parte Locatrice dichiara e Parte Conduttrice prende atto che si
è addivenuti alla stipulazione del presente contratto dopo una
attenta valutazione delle qualità personali dei soggetti che
compongono oggi l’assetto societario.
Ove pertanto gli attuali soci trasferiscano ad altri, anche
parzialmente, le loro partecipazioni sociali o avvenga comunque
un qualsiasi mutamento della società (e ciò anche tramite
fusione,
trasformazione,
incorporazione
etc.)
al
Circolo
Ricreativo Culturale Dipendenti Università di Firenze viene
attribuito il diritto di manifestare il suo previo gradimento
al nuovo assetto e/o composizione societaria. Nell’ipotesi in
cui tale gradimento venga negato ed il conduttore proceda
comunque nel senso indicato, o vi proceda senza chiederne il
preventivo assenso del Locatore, si verificherà una fattispecie
che, per comune volontà delle parti, viene sin d’ora
individuata idonea a comportare la risoluzione di diritto del
presente contratto, solo che il Circolo Ricreativo Culturale
Dipendenti Università di Firenze manifesti in forma scritta la
volontà di volersene avvalere.
Il conduttore si obbliga inoltre a comunicare immediatamente al
locatore le eventuali presentazioni di istanze fallimentari e
l’avvio di qualsiasi procedura concorsuale in suo danno, nonché
di qualsiasi altro atto legalmente rilevante e/o delibera
sociale che possano variare la sua attuale consistenza tecnicogiuridica della società e/o la sua solidità economica. In caso
di mancata comunicazione di quanto sopra il presente contratto
si intenderà risolto di diritto qualora il locatore venisse a
conoscenza di uno dei fatti sopra menzionati. Il presente
contratto si risolverà comunque di diritto nel caso in cui
venisse dichiarato il fallimento del conduttore.
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ARTICOLO 19
A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente
contratto, incluso la buona manutenzione e conservazione
dell’azienda locata e dei locali facenti parte della stessa,
Parte conduttrice versa a parte locatrice, contestualmente alla
firma del presente contratto che con essa ne rilascia ampia e
liberatoria quietanza una somma pari ad Euro 8.100,00.=
(ottomilacento/00), equivalente a n° 3(tre) mensilità di
canone. Tale somma sarà restituita a parte conduttrice al
termine della locazione e con esclusione di qualsivoglia tipo
di interessi, incluso quelli legali, previa verifica di quanto
sopra.
Parte conduttrice consegna inoltre una fideiussione bancaria
per i canoni impagati per un importo garantito pari a euro
15.000,00.= (quindicimila/00) che prevede espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
l’operatività della garanzia entro quindici giorni
a
semplice richiesta della parte locatrice;
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2) del
c.c.;
validità per l’intero periodo di vigenza del presente
contratto;
ARTICOLO 20
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto e sue
consequenziali fanno carico alla Parte conduttrice che se le
assume.
ARTICOLO 21
Parte conduttrice dichiara di essere a conoscenza ed accettare
che, in base alla convenzione, meglio individuata in premessa,
tra il Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università di
Firenze e l’Università degli Studi di Firenze, quest’ultima,
nel caso di risoluzione anticipata della predetta convenzione,
subentrerà a tutti gli effetti al Circolo nel presente
contratto.
ARTICOLO 22
Ogni e qualsiasi eventuale modifica al presente atto dovrà
risultare
esclusivamente
da
atto
scritto,
come
pure
esclusivamente da atto scritto dovrà risultare ogni e qualsiasi
eventuale clausola o patto aggiuntivo o contrario di qualsiasi
altra natura, successivo alla formazione della presente
scrittura. A tal proposito le parti convengono fin d’ora che a
seguito di scambio ravvicinato di lettere e con accordo scritto
comune, che costituirà allegato alla presente scrittura,
verranno stabilite alcune precisazioni riguardo a:
1) revisione periodica prezzi (punto 14/a del contratto);
2) installazione distributori automatici (punto 14/f del
contratto);
3)
eventi straordinari ostativi all’esercizio bar e loro
incidenza sul canone mensile (punto 18 del contratto).
ARTICOLO 23
Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento
alle disposizioni del Codice Civile in materia.
ARTICOLO 24
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Per ogni e qualsiasi controversia inerente il presente
contratto, la sua esecuzione e/o interpretazione, unico foro
territorialmente competente sarà quello di Firenze.
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