4) bozza contratto locazione box

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4) bozza contratto locazione box
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Imperia, in oggi
rappresentata da …………, con sede in Imperia …………………, codice fiscale
.............................................................................................................,
nel
seguito
denominata “locatrice”,
CONCEDE IN LOCAZIONE
al Signor/a ................................................................................................................,
nel seguito denominato “parte conduttrice”,
nato/a ..................................
il...............................................
(oppure
se
persona giuridica) costituita il …………………. ,
codice fiscale ..............................................................................................................
residente in................................
Via............................................,
(oppure se persona giuridica) avente sede in …………………………………,
domiciliato nei locali oggetto della locazione, che accetta, il locale ad uso box sito
in Imperia, Via Alfieri snc, avente i seguenti
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
Comune di Imperia, Sezione Oneglia, foglio n. 5, mappale n. 904, subalterno .....
(PER CCIAA: SPECIFICARE).
PATTI E CONDIZIONI
1) La durata della locazione è pattuita in anni ........... (PER CCIAA:
SPECIFICARE), ed avrà inizio dal ...........................................ed andrà a
scadere improrogabilmente per la data del ........................................, senza
necessità di invio di alcuna disdetta.
2) Il
canone
annuo
di
locazione
viene
pattuito
in
EURO
............................................................. e sarà aggiornato annualmente, a partire
dal secondo anno, in base all’indice ISTAT, al fine di conservare l’effettivo
valore iniziale. Il canone dovrà essere corrisposto alla locatrice in rate mensili
anticipate di EURO .................................................................. entro i primi
cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario. Sono altresì dovuti da
parte conduttrice gli oneri accessori costituiti dai consumi e dalle spese di
amministrazione ordinaria del caseggiato ove l’immobile è ubicato, che
dovranno essere pagati, unitamente al canone, entro il giorno cinque di ciascun
mese, mediante acconti mensili anticipati di EURO ..........................................,
salvo conguaglio a fine esercizio.
3) La locazione è ad uso esclusivo di box.
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4) Parte conduttrice dovrà, nell’uso dei locali, oltre a rispettare il regolamento di
Condominio osservare e rispettare i regolamenti di polizia urbana, di pubblica
sicurezza, d’igiene, prevenzione incendi e/o altre norme di legge o di
regolamento prescritte per l’attività che intende svolgere, essendo a suo carico
ogni eventuale intervento od opera e, conseguentemente, ogni contravvenzione,
multa e/o responsabilità per l’inosservanza delle norme suddette.
Parte conduttrice assume altresì l’obbligo di adottare tutte le cautele ed i mezzi
idonei ad evitare di arrecare disturbo ai vicini e/o ai terzi.
5) Il mancato o ritardato pagamento del canone e/o delle spese condominiali, entro
quindici giorni dalla scadenza, il mutamento di destinazione, come pure la
violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 3 e 4, produrranno ipso jure
la risoluzione del contratto per fatto e colpa di parte conduttrice, ed il
conseguente obbligo all’immediato rilascio del bene, salvo il risarcimento dei
danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.
In ogni caso, il ritardato pagamento della pigione e delle spese darà diritto al
locatore di richiedere la corresponsione di un interesse moratorio del 5%.
6) Le parti pattuiscono che fanno carico a parte conduttrice tutte le spese
condominiali gravanti sull’unità locata, relative ad interventi di ordinaria
manutenzione di impianti, servizi e/o muratura, nonché alla fornitura e
prestazione dei servizi comuni, mentre competono alla locatrice quelle di
manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione di interventi di
carattere straordinario sull’edificio (ristrutturazione, sostituzione di impianti,
ecc...), sulle quali per altro è dovuto da parte conduttrice l’interesse legale, che
diventerà parte integrante del canone.
7) Parte conduttrice non può sublocare, né totalmente né parzialmente l’immobile,
e neppure cedere il contratto, salvo consenso della locatrice prestato in forma
scritta, così come è fatto divieto a parte conduttrice medesima di adibire
l’immobile ad uso diverso da quello pattuito, intendendosi la clausola come
risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile.
8) Parte conduttrice esonera espressamente la locatrice da ogni e qualsiasi danno
dovesse derivarle, sia direttamente che indirettamente, per fatti imputabili a terzi
e/o dall’interruzione nell’erogazione dei servizi che non siano imputabili a colpa
diretta della locatrice. Parte conduttrice è altresì direttamente responsabile verso
parte locatrice ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d’acqua,
fughe di gas, incendio e, comunque, da mancata custodia e/o da ogni abuso o
trascuratezza nell’uso della cosa locata.
9) E’ fatto divieto a parte conduttrice di apportare modifiche ai locali, nonché agli
impianti tutti, senza il preventivo consenso prestato, pena la nullità, per iscritto,
dalla locatrice. La inosservanza del presente patto determina, ipso jure, la
risoluzione del contratto a danno e spese di parte conduttrice, ai sensi dell’art.
1456 codice civile. I miglioramenti e le addizioni eventualmente autorizzati
resteranno a favore della locatrice al termine del rapporto, senza che da questi
sia dovuto compenso alcuno. In ogni caso, rimane salva la facoltà della locatrice
di pretendere il ripristino dei locali nello stato originario, o di farlo eseguire a
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spese di parte conduttrice, salvo il normale deperimento d’uso.
10) Le riparazioni interne di cui agli artt. 1576 e 1609 codice civile sono a carico di
parte conduttrice così come ogni altra inerente l’ordinaria manutenzione di
impianti e servizi dell’immobile locato, compresa tinteggiatura soffitti,
coloritura porte e serrande, distasatura condutture interne di scarico, sostituzione
rubinetti e vetri, di cui il conduttore potrà usare a suo totale rischio e pericolo,
mentre saranno a carico della locatrice gli interventi di straordinaria
manutenzione o di sostituzione, ove necessari; anche in tale ultimo caso, sarà
dovuta da parte conduttrice la corresponsione dell’interesse legale sulle somme
spese dalla locatrice, con le modalità già indicate nel precedente art. 6.
11) Parte conduttrice si impegna a consentire alla locatrice o suoi incaricati
l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto, per mostrarlo a coloro
che volessero acquistarlo o prenderlo in locazione, previo preavviso anche
telefonico almeno tre giorni prima; identico impegno vale nei confronti
dell’amministratore di condominio o suoi incaricati, in caso di necessità di
verifica di parti condominiali.
12) A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente
contratto ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, il pagamento di canoni ed
oneri accessori, la corretta esecuzione dei suindicati lavori di messa a norma dei
locali e conseguente responsabilità nei confronti dei terzi, buono stato
dell’immobile e degli impianti ivi allogati al momento del rilascio, ecc., parte
conduttrice offre la fideiussione bancaria (e/o di primario Istituto
Assicurativo) a prima richiesta, che dovrà avere efficacia per l’intera durata del
presente
contratto
ed
eventuali
rinnovi,
prestata
da
..................................................... che viene allegata al contratto medesimo per
un ammontare di EURO ..........................................................
(EURO ....................................................................), pari ad una annualità del
canone.
13) Le spese della presente scrittura e le spese di registrazione anche per le future
annualità sono a carico di parte conduttrice nella misura del 50%.
14) Parte conduttrice autorizza la locatrice, relativamente ai contenuti del presente
contratto, a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali secondo le
modalità prescritte dalla Legge 675/96.
Imperia,.....................................................
LA LOCATRICE
IL CONDUTTORE
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A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti di comune accordo, previa
lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle,
come le approvano, tutte, con particolare riferimento alle clausole nn. 2 (canone ed
oneri accessori ed aggiornamento ISTAT), 3 (uso esclusivo), 4 (rispetto di norme
regolamentari e di legge da parte del conduttore), 5 (ritardato pagamento del
canone), 6 (spese condominiali ordinarie e straordinarie), 7 (divieto di sublocazione,
cessione contratto e mutamento d’uso), 8 (responsabilità per danni), 9 (impegno di
lavori necessari per lo svolgimento dell’attività prevista nei locali de quibus), 10
(riparazioni interne), 12 (fideiussione), 13; 14.
Imperia,....................................................
LA LOCATRICE
IL CONDUTTORE
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