4) bozza contratto locazione box
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4) bozza contratto locazione box
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Imperia, in oggi rappresentata da …………, con sede in Imperia …………………, codice fiscale ............................................................................................................., nel seguito denominata “locatrice”, CONCEDE IN LOCAZIONE al Signor/a ................................................................................................................, nel seguito denominato “parte conduttrice”, nato/a .................................. il............................................... (oppure se persona giuridica) costituita il …………………. , codice fiscale .............................................................................................................. residente in................................ Via............................................, (oppure se persona giuridica) avente sede in …………………………………, domiciliato nei locali oggetto della locazione, che accetta, il locale ad uso box sito in Imperia, Via Alfieri snc, avente i seguenti ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE Comune di Imperia, Sezione Oneglia, foglio n. 5, mappale n. 904, subalterno ..... (PER CCIAA: SPECIFICARE). PATTI E CONDIZIONI 1) La durata della locazione è pattuita in anni ........... (PER CCIAA: SPECIFICARE), ed avrà inizio dal ...........................................ed andrà a scadere improrogabilmente per la data del ........................................, senza necessità di invio di alcuna disdetta. 2) Il canone annuo di locazione viene pattuito in EURO ............................................................. e sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, in base all’indice ISTAT, al fine di conservare l’effettivo valore iniziale. Il canone dovrà essere corrisposto alla locatrice in rate mensili anticipate di EURO .................................................................. entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario. Sono altresì dovuti da parte conduttrice gli oneri accessori costituiti dai consumi e dalle spese di amministrazione ordinaria del caseggiato ove l’immobile è ubicato, che dovranno essere pagati, unitamente al canone, entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante acconti mensili anticipati di EURO .........................................., salvo conguaglio a fine esercizio. 3) La locazione è ad uso esclusivo di box. 1 4) Parte conduttrice dovrà, nell’uso dei locali, oltre a rispettare il regolamento di Condominio osservare e rispettare i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza, d’igiene, prevenzione incendi e/o altre norme di legge o di regolamento prescritte per l’attività che intende svolgere, essendo a suo carico ogni eventuale intervento od opera e, conseguentemente, ogni contravvenzione, multa e/o responsabilità per l’inosservanza delle norme suddette. Parte conduttrice assume altresì l’obbligo di adottare tutte le cautele ed i mezzi idonei ad evitare di arrecare disturbo ai vicini e/o ai terzi. 5) Il mancato o ritardato pagamento del canone e/o delle spese condominiali, entro quindici giorni dalla scadenza, il mutamento di destinazione, come pure la violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 3 e 4, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa di parte conduttrice, ed il conseguente obbligo all’immediato rilascio del bene, salvo il risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto. In ogni caso, il ritardato pagamento della pigione e delle spese darà diritto al locatore di richiedere la corresponsione di un interesse moratorio del 5%. 6) Le parti pattuiscono che fanno carico a parte conduttrice tutte le spese condominiali gravanti sull’unità locata, relative ad interventi di ordinaria manutenzione di impianti, servizi e/o muratura, nonché alla fornitura e prestazione dei servizi comuni, mentre competono alla locatrice quelle di manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione di interventi di carattere straordinario sull’edificio (ristrutturazione, sostituzione di impianti, ecc...), sulle quali per altro è dovuto da parte conduttrice l’interesse legale, che diventerà parte integrante del canone. 7) Parte conduttrice non può sublocare, né totalmente né parzialmente l’immobile, e neppure cedere il contratto, salvo consenso della locatrice prestato in forma scritta, così come è fatto divieto a parte conduttrice medesima di adibire l’immobile ad uso diverso da quello pattuito, intendendosi la clausola come risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile. 8) Parte conduttrice esonera espressamente la locatrice da ogni e qualsiasi danno dovesse derivarle, sia direttamente che indirettamente, per fatti imputabili a terzi e/o dall’interruzione nell’erogazione dei servizi che non siano imputabili a colpa diretta della locatrice. Parte conduttrice è altresì direttamente responsabile verso parte locatrice ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d’acqua, fughe di gas, incendio e, comunque, da mancata custodia e/o da ogni abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata. 9) E’ fatto divieto a parte conduttrice di apportare modifiche ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso prestato, pena la nullità, per iscritto, dalla locatrice. La inosservanza del presente patto determina, ipso jure, la risoluzione del contratto a danno e spese di parte conduttrice, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. I miglioramenti e le addizioni eventualmente autorizzati resteranno a favore della locatrice al termine del rapporto, senza che da questi sia dovuto compenso alcuno. In ogni caso, rimane salva la facoltà della locatrice di pretendere il ripristino dei locali nello stato originario, o di farlo eseguire a 2 spese di parte conduttrice, salvo il normale deperimento d’uso. 10) Le riparazioni interne di cui agli artt. 1576 e 1609 codice civile sono a carico di parte conduttrice così come ogni altra inerente l’ordinaria manutenzione di impianti e servizi dell’immobile locato, compresa tinteggiatura soffitti, coloritura porte e serrande, distasatura condutture interne di scarico, sostituzione rubinetti e vetri, di cui il conduttore potrà usare a suo totale rischio e pericolo, mentre saranno a carico della locatrice gli interventi di straordinaria manutenzione o di sostituzione, ove necessari; anche in tale ultimo caso, sarà dovuta da parte conduttrice la corresponsione dell’interesse legale sulle somme spese dalla locatrice, con le modalità già indicate nel precedente art. 6. 11) Parte conduttrice si impegna a consentire alla locatrice o suoi incaricati l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto, per mostrarlo a coloro che volessero acquistarlo o prenderlo in locazione, previo preavviso anche telefonico almeno tre giorni prima; identico impegno vale nei confronti dell’amministratore di condominio o suoi incaricati, in caso di necessità di verifica di parti condominiali. 12) A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, il pagamento di canoni ed oneri accessori, la corretta esecuzione dei suindicati lavori di messa a norma dei locali e conseguente responsabilità nei confronti dei terzi, buono stato dell’immobile e degli impianti ivi allogati al momento del rilascio, ecc., parte conduttrice offre la fideiussione bancaria (e/o di primario Istituto Assicurativo) a prima richiesta, che dovrà avere efficacia per l’intera durata del presente contratto ed eventuali rinnovi, prestata da ..................................................... che viene allegata al contratto medesimo per un ammontare di EURO .......................................................... (EURO ....................................................................), pari ad una annualità del canone. 13) Le spese della presente scrittura e le spese di registrazione anche per le future annualità sono a carico di parte conduttrice nella misura del 50%. 14) Parte conduttrice autorizza la locatrice, relativamente ai contenuti del presente contratto, a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali secondo le modalità prescritte dalla Legge 675/96. Imperia,..................................................... LA LOCATRICE IL CONDUTTORE 3 A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle, come le approvano, tutte, con particolare riferimento alle clausole nn. 2 (canone ed oneri accessori ed aggiornamento ISTAT), 3 (uso esclusivo), 4 (rispetto di norme regolamentari e di legge da parte del conduttore), 5 (ritardato pagamento del canone), 6 (spese condominiali ordinarie e straordinarie), 7 (divieto di sublocazione, cessione contratto e mutamento d’uso), 8 (responsabilità per danni), 9 (impegno di lavori necessari per lo svolgimento dell’attività prevista nei locali de quibus), 10 (riparazioni interne), 12 (fideiussione), 13; 14. Imperia,.................................................... LA LOCATRICE IL CONDUTTORE 4