Dr. Rag. D`Antuono Emilio

Transcript

Dr. Rag. D`Antuono Emilio
Dr. Rag. D’Antuono Emilio
Dottore Commercialista e Revisore legale
ODCEC di Milano n. 9168/A - Registro Revisori n. 173660
Posso aiutarti ? Scrivi a:
[email protected]
Aggiornato al 25/03/2013 © Copyright Riproduzione Riservata
IL REGIME IVA DEI ROTTAMI, CASCAMI E MATERIALI DI RECUPERO
Definizioni:
Rottami: materiali non più utilizzabili per la produzione o lavorazione.
Cascami: residui di produzione o lavorazione che possono essere rimpiegati in un diverso processo produttivo.
Avanzi: residui di produzione o lavorazione non più rimpiegabili nel processo produttivo.
Semilavorati non ferrosi: materiali di recupero grezzi (no prodotti finiti) che hanno subito una lavorazione e possono
essere utilizzabili dalle imprese di trasformazione.
Estratto dei commi 7 e 8 dell’art. 74 DPR 633/72:
7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e
di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni
che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne
l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il
cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione
contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro
il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate
operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di
metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline
o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).
8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non
ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale
comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza
professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della
pubblicazione. Si consiglia quindi di verificare se successivamente sono state emanate delle nuove norme o disposizioni ministeriali che ne hanno
modificato il contenuto e la relativa applicazione. L’autore non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente
documento. Grazie e buona lettura.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cellulare 3393472466 - e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.emisanet.it
Dr. Rag. D’Antuono Emilio
Dottore Commercialista e Revisore legale
ODCEC di Milano n. 9168/A - Registro Revisori n. 173660
Posso aiutarti ? Scrivi a:
[email protected]
Chi deve applicare il regime?
-
Aziende produttrici: quelle aziende che durante il processo produttivo o di lavorazione ottengono rottame e scarti,
poi ceduti ad aziende specializzate.
-
Commercianti di rottami: aziende che raccolgono e rivendono i rottami. Possono essere con sede fissa o in forma
ambulante.
-
Aziende rivenditrici occasionali: imprese che occasionalmente acquistano/rivendono rottami.
Il regime in questione è stato modificato con l’introduzione nel nostro ordinamento della legge n. 326 del 2003, che ha
riformulato i commi 7 e 8 dell’art. 74 DPR 633/1972 (IVA).
Il regime, fino al 01/10/2003, prevedeva per la cessione dei predetti beni la non imponibilità IVA (Art. 74).
Il regime, dal 02/10/2003, prevede per la cessione di rottami e materiali di recupero l’applicazione del regime IVA
ordinario, aliquota ordinaria e meccanismo del “Reverse Charge”.
Modalità di applicazione del regime IVA :

(cessione tra soggetti passivi IVA Italiani), venditore e acquirente sono entrambi titolari di partita IVA. In tal
caso, con l’applicazione del Reverse Charge (inversione contabile) l’imposta IVA rimane a carico
dell’acquirente “cessionario”.
Il cedente emette fattura con IVA non esposta indicando che si tratta di cessione Art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72.
Il cessionario riceve la fattura, la integra indicando aliquota IVA e relativa imposta. Annota la fattura sia sul
registro IVA vendite che IVA acquisti.

(cessione a soggetti privati), vanno assoggettate ad IVA da parte del cedente.

(acquisto da soggetti privati), l’acquisto in via “occasionale” da soggetti non IVA prevede la predisposizione
di un documento attestante l’acquisto dei rottami con dicitura “operazione non soggetta ad IVA ai sensi degli
articoli 1,2,4 e 5 DPR 633/72”.
Nel caso in cui la vendita sia di importo superiore a 77,47 € bisogna applicare sul documento una MB da 2 €.

(cessione/acquisto INTRA), la cessione in ambito dell’Unione Europea prevede la non imponibilità Art. 41 c. 1
lett. A D.L. 331/93. Mentre l’acquisto rimane nel regime ordinario che prevede l’integrazione della fattura di
acquisto e la doppia registrazione, Art. 42 c. 2 D.L. 331/93.

(esportazioni/importazioni), la cessione fuori dall’Unione Europea prevede la non imponibilità Art. 8. Mentre
per l’acquisto il sistema del Reverse Charge se soggetti passivi d’imposta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza
professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della
pubblicazione. Si consiglia quindi di verificare se successivamente sono state emanate delle nuove norme o disposizioni ministeriali che ne hanno
modificato il contenuto e la relativa applicazione. L’autore non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente
documento. Grazie e buona lettura.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cellulare 3393472466 - e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.emisanet.it
Dr. Rag. D’Antuono Emilio
Dottore Commercialista e Revisore legale
ODCEC di Milano n. 9168/A - Registro Revisori n. 173660
Posso aiutarti ? Scrivi a:
[email protected]
Altre operazioni soggette al regime dei rottami
Oltre alle operazioni di compravendita di rottami sono soggette al regime e quindi al “Reverse Charge” anche:

le prestazioni di servizi dirette alla trasformazione dei materiali (lavorazioni di ripulitura, selezione, taglio,
lingottatura, ecc.).

Le prestazioni di trasporto rese dal cedente in quanto accessorie alla cessione di rottami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza
professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della
pubblicazione. Si consiglia quindi di verificare se successivamente sono state emanate delle nuove norme o disposizioni ministeriali che ne hanno
modificato il contenuto e la relativa applicazione. L’autore non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente
documento. Grazie e buona lettura.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cellulare 3393472466 - e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.emisanet.it