codice comportamento dipendenti
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Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 1 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA - GUBBIO Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 2 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 INDICE ART. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 – NORME APPLICABILI ART. 3 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE ART. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ART. 5 - INIZIATIVA DISCIPLINARE – RESPONSABILITA’ PER MANCATO ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE ART. 6 - PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ART. 7 - COSTITUZIONE UFFICIO SANZIONI DISCIPLINARI ART. 8 - COMPETENZE E PROCEDIMENTO PER LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E ISTRUTTORIA PER LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ART. 9 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE ART. 10 – SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE ART. 11 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ART. 12 - IMPUGNAZIONI ART. 13 - PUBBLICITA’ ART. 14 - NORMA FINALE Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 3 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 ART. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento contiene e richiama le norme di comportamento dei dipendenti della Casa di Riposo Mosca Gubbio e dispone sul procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari dovute ad infrazioni del Codice di condotta: Fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, qualora contravvengano alle norme comportamentali di cui al presente regolamento, saranno sottoposti a procedimento disciplinare secondo le modalità che seguono. ART. 2 - NORME APPLICABILI Le norme di riferimento in materia di obblighi del dipendente e di procedimento disciplinare per il personale dipendente di cui all’art. 1 sono le seguenti: - - D.Lgs. n° 150 del 27.10.2009; Decreto 28 Novembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Codice di comportamento dei dipendenti delle “pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella G.U. n°84 del 10.04.2001; Artt.2, 54, 55, 55bis, 55ter, 55quater, 55quinquies, 55sexies, 55septies, 55octies, 55novies, 63, 66 del D.Lgs.n° 165/2001, così come sostituiti e introdotti dal D.Lgs. n°150/2009; art. 7 della Legge 20.05.1970, n° 300; Artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile; Artt. 129, 316, 643 Codice Penale; artt. 28, 29 e 31 del C.C.N.L. – 1995, del personale del comparto del S.S.N., sottoscritto in data 01.09.1995 tra l’ARAN e le OO.SS. come modificato dagli artt. 11-12-13 del C.C.N.L. sottoscritto in data 19.04.2004; Artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del C.C.N.L. 2002-2005 sottoscritto in data 19.04.2004 tra l’ARAN e le OO.SS. come modificato dall’art. 6 del C.C.N.L. 2006-2009 sottoscritto in data 10.04.2008; Art. 1, comma 4 septies, Legge 55/1990; Art. 1, 3, 5 della Legge 97/2001 come modificato dall’art. 72 comma 2° del D.Lgs. 150/2009; Circolare n°9 del 27.11.2009 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; Tutte le norme contrattuali vigenti in materia del personale della Casa di Riposo Mosca non richiamate. ART. 3 –OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 1. Il comportamento del dipendente deve essere improntato ai principi di buon andamento e imparzialità perseguendo l’efficienza, l’efficacia e la economicità dei servizi istituzionali, assicurando il rispetto della legge ed ispirando le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico generale che gli è stato affidato ed a quello dei cittadini utenti. 2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente in particolare deve: a) collaborare con diligenza, osservando le norme contrattuali, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; d) nei rapporti con il Cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’Ente nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine al DPR Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 4 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del responsabile del servizio; f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio e, nei periodi di malattia o infortunio, ad attività che possono ritardare il recupero psico-fisico; h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività dei propri collaboratori ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; l) avere cura dei beni strumentali affidati dall’Ente; m) non valersi di quanto è di proprietà dell’Ente per ragioni che non siano di servizio; n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Ente da parte del personale e, altresì, rispettare le disposizioni che regolano l’accesso in locali non aperti al pubblico da parte di persone estranee; p) comunicare all’ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al proprio responsabile o all’ufficio Presenze-Assenze ed inviare il certificato medico entro il 3° giorno, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare, nell’esercizio della propria attività di servizio, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 3 - Per quanto non previsto nel comma che precede si rinvia al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica – 28 Novembre 2000 ed alle norme in materia di tutti i CC.CC.NN.LL. vigenti. Art. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 1 - Le violazioni, da parte dei dipendenti, degli obblighi contenuti e richiamati nel presente regolamento, danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni previo procedimento disciplinare: a – Rimprovero verbale. b – Rimprovero scritto (censura). c – Multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione. Le sanzioni suddette si applicano nei casi di: - Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro - condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; - negligenza nei confronti dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità debba espletare attività di custodia o vigilanza; Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 5 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 - inosservanza degli obblighi in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; - rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 300 del 1970; - insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro; - violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo dall’Ente, agli utenti o a terzi: (Art. 13, comma 4 ccnl 2004) d – Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. La sanzione suddetta si applica nei casi di: - recidiva nelle infrazioni previste dalle lettere a), b), c), che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa; - particolare gravità delle mancanze previste alle lettere a), b), c), ; - assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tale ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza, o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Ente, agli utenti o terzi; - ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata; - svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; - testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente; - comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri dipendenti o terzi; - alterchi negli ambienti di lavoro con utenti dipendenti o terzi; - manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970; - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona: (Art. 13, comma 5 ccnl 2004 . Art. 6 ccnl 2008) e – Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi. La sanzione suddetta si applica nei casi di: - recidiva nel biennio delle mancanze previste dalla lettera d) quando sia stata irrogata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare gravità: - assenza ingiustificata dal servizio per oltre dieci giorni e fino a quindici giorni: - occultamento di fatti e circostanze relativi all’illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Ente o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; - insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; - esercizio, attraverso sistemativi e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale e di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona, - fatti e comportamenti tesi alla elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; - alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambi enti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi; Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 6 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 - violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’azienda, agli utenti o terzi. (Art.6 CCNL 2008) Durante la sospensione dal servizio di cui sopra, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al cinquantapercento della retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A-B-C-D-BsDs), dalle fasce economiche, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti e l’indennità integrativa speciale. (Art. 37, comma 2 CCNL integrativo 2001, ecc.) Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio: f – Licenziamento con preavviso: La suddetta sanzione si applica nei casi di: - Recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze elencate alle lettera a), b), c), d), e), anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto dal primo punto della seguente lettera g); - recidiva dell’infrazione per occultamento di fatti e circostanze relativi all’uso illecito, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente o ad esso affidati, quanto, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; - ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio; - mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui alla lettera d); - continuità nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; - recidiva, nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; - condanna passata in giudicato per delitto che, commesso in servizio o fuori servizio, ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; - assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di 7 (sette) giorni nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni ovvero mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata, entro 7 (sette) giorni. (Art. 69-55quater, comma 1, lett. B, D.Lgs. 150/’09) g - Licenziamento senza preavviso. La suddetta sanzione si applica nei casi di: - terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; - condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; - accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; - commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 7 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 - - condanna passata in giudicato per i delitti di cui all’art., 15, comma 1, lett.a), b), limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e comma 4 septies, della legge n° 55 del 1990 e ss.mm..; condanna passata in giudicato con interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione comunque denominata del rapporto di lavoro; per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n° 97; quando il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari; falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. (Artt.69-55quater, comma 1 lett. a-d-e-f- D.Lgs.150/’09, Art. 13, comma 8 ccnl.2004 – Art. 6 ccnl 2008) h - Licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’Ente formula ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernente la prestazione stessa, stabilite da norme legislative e regolamentari, dal contratto collettive o individuale, da atti e provvedimenti dell’Ente e dai codici di comportamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/01. (Artt.69-55quater, comma 2,D.Lgs. 150/’09) i – Responsabilità disciplinare per condotte economicamente pregiudizievoli per l’Ente. Nel caso in cui l’Ente venga condannato al risarcimento del danno derivante da una violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabilite da norme legislative e/o regolamentari, dal contratto collettivo e/o individuale, da atti e provvedimenti dell’Ente o dai codici di comportamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/’01, nei suoi confronti viene applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare. (Artt.69-55sexies, comma 1, D.Lgs. 150/’09) l – Responsabilità disciplinare per grave danno al funzionamento dell’Ufficio per inefficienza e incompetenza. Quando il lavoratore cagiona grave danno al funzionamento dell’Ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’Ente concernenti la valutazione del personale, ai sensi delle norme legislative e regolamentari in materia, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità. Il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in indisponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. (Artt.69-55sexies, comma 2, D.Lgs. 150/’09) m – Infrazioni non specificate. Le infrazioni non espressamente richiamate nelle lettere e), f), g), sono comunque sanzionate secondo I criteri previsti dai commi 1,2,3, dell’art.6 che segue, facendosi riferimento ai principi da essi desumibili quanto alla individuazione dei fatti Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 8 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 28 del CCNL 1995, come modificato dal CCNL 2004, nonché al tipo e alla misura delle sanzioni. n – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1 – L’Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fati addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2 – Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3 – Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile ai fini della anzianità di servizio. (Art. 31 ccnl 1995) ART. 5 – INIZIATIVA DISCIPLINARE – RESPONSABILITA’ PER MANCATO ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE 1– La valutazione della condotta e del comportamento agli effetti disciplinari viene effettuata dai seguenti responsabili: a) dal direttore generale, amministrativo, sanitario per il personale formalmente addetto alle funzioni di collaborazione diretta e di segreteria degli stessi; b) dai direttori e da dirigenti dei servizi/U.O. con compiti di responsabilità di struttura nelle aree amministrative e sanitarie, previsti dall’assetto organizzativo dell’ente per il personale assegnato alla struttura di cui sono responsabili; c) l’iniziativa disciplinare può essere promossa, altresì dal personale con compiti direttivi di coordinamento e di guida (capo servizi sanitari; capo sala; responsabile di sezione o di analoga articolazione subdirigenziale, qualifiche e posizioni corrispondenti) per il personale di competenza, tramite l’obbligo di rapporto al dirigente della struttura, agli effetti del tempestivo inoltro. 2 – Il mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare, dovuti ad omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare sulla base del regolamento di disciplina dei dirigenti.. (Artt.69-55sexies, comma 3, D.Lgs. 150/’09) ART. 6 – PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 1– Le sanzioni non possono essere irrogate se non a conclusione del procedimento disciplinato dal presente regolamento redatto sulla base delle norme richiamate nel precedente art. 2. 2– I provvedimenti sanzionatori scaturiti dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Pertanto resta ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. 3– Le controversie relative ai rapporti di lavoro sono devolute al Giudice del Lavoro, come disciplinate dall’art. 63 del D.Lgs. 165/’01. Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 9 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 4– Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art,. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) b) c) d) e) f) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; rilevanza degli obblighi violati; responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; grado di danno o di pericolo causato all’Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 5– La recidiva nelle infrazioni previste, alle lettere a), b), c), del 1° comma dell’art. 4, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito delle medesime. 6– Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 7– Competente alla irrogazione delle sanzioni è il dirigente della struttura o servizio cui fa capo il dipendente. 8– E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento. (CCNL 1995 - CCNL 2004 – Artt. 69-55bis, comma 5, D.Lgs. 150/’09) ART. 7 – COSTITUZIONE UFFICIO SANZIONI DISCIPLINARI Ai sensi del 4° comma dell’art. 55 bis, del D.Lgs. 165/’01, così come novellato dall’art. 69 del D.Lgs. n° 150/’09, e ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento della Casa di Riposo Mosca, è costituito l’Ufficio per le Sanzioni Disciplinari per il personale dell’ Ente nell’ambito dell’Ufficio Amministrativo Contabile. Al Segretario Direttore, informato il Consiglio di Amministrazione, compete l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste per tutti i procedimenti disciplinari, nonché le funzioni in materia di contenzioso del lavoro. ART. 8 – COMPETENZE E PROCEDIMENTO PER LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E ISTRUTTORIA PER LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. 1– INFRAZIONE SANZIONATA CON RIMPROVERO VERBALE. a) 2– La sanzione disciplinare del rimprovero verbale è applicata direttamente dal Segretario Direttore della struttura in cui presta servizio il dipendente. Tale sanzione è inflitta senza alcuna formale procedura dandone però comunicazione all’area risorse umane per l’inserimento della stessa nel fascicolo personale del dipendente sanzionato ai soli fini della valutazione della eventuale recidiva. INFRAZIONI SANZIONATE CON RIMPROVERO SCRITTO, MULTA FINO AD UN MASSIMO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE E SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A DIECI GIORNI. Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 10 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 a) b) c) d) e) f) 3– Le sanzioni del presente comma, sono irrogate dal Segretario Direttore della struttura in cui il dipendente presta servizio, anche in posizione di comando o di fuori ruolo. Il Segretario Direttore venuto a conoscenza dei comportamenti punibili, senza indugio e comunque non oltre 20 (venti) giorni, contesta, per iscritto, l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Durante lo svolgimento del contraddittorio, il dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. (Art. 69, comma 2, D.Lgs. 150/’09). Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il Segretario Direttore della struttura conclude il procedimento o con l’atto di archiviazione o con l’irrogazione della sanzione. L’intero procedimento deve essere concluso entro 60 (sessanta) giorni dalla data in contestazione dell’addebito salvo il caso di richiesta di differimento del termine a difesa. In tal caso se il differimento richiesto è superiore a 10 (dieci) giorni il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini sopra stabiliti, comporta per l’Ente la decadenza dell’azione disciplinare e per il dipendente la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. (Art. 69, comma 2, D.Lgs. 150/’09). INFRAZIONI SANZIONATE CON SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA SANZIONE DA UNDICI GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI SEI MESI. - LICENZIAMENTO CON PREAVVISO. - LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO. a) Le sanzioni del presente comma, sono irrogate dal Segretario Direttore della struttura in cui il dipendente presta servizio. b) Il Segretario Direttore contesta, per iscritto, l’addebito al dipendente medesimo, senza indugio e comunque non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione degli atti, per iscritto, e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. Durante lo svolgimento del contraddittorio, il dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. c) Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria iscritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. (Art.69 c.3-4 D.Lgs.150/’09). d) Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il dirigente della struttura conclude il procedimento o con l’atto di archiviazione o con l’irrogazione della sanzione. e) L’intero procedimento deve essere concluso entro 120 (centoventi) giorni dalla data di contestazione dell’addebito salvo il caso di richiesta di differimento del termine a difesa. In tal caso se il differimento richiesto è superiore a 20 (venti) giorni il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. f) Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. g) Per le infrazioni di cui al presente comma il Segretario Direttore può prevedere la sospensione del procedimento nei casi previsti dall’art.55/ter del D.Lgs. 165/’01 così come introdotto dall’art.69 del D.Lgs.n°150/’09. h) La violazione dei termini sopra stabiliti, comporta per l’Ente la decadenza dall’azione disciplinare e per il dipendente la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. 4– MODI DI COMUNICAZIONE Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 11 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 Le comunicazioni al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare sono effettuate nei seguenti modi: a) b) c) d) tramite posta elettronica certificata se dispone di idonea casella di posta; tramite consegna a mano e rilascio di copia sottoscritta per ricevuta; tramite fax al numero indicato dal dipendente, ma solo per le comunicazioni successive alla contestazione; in alternativa ai modi di cui alle lettere precedenti, tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. (Art. 69-55bis, comma 5, D.Lgs. 150/’09). 5– ATTIVITA’ ISTRUTTORIE a) b) c) Nel corso dell’istruttoria, il Segretario Direttore, può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Ogni dipendente o Responsabile dell’Ente, che essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altro Ente o Ente pubblico il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di trasferimento. (Art. 69-55bis, comma 6-7-8-9, D.Lgs. 150/’09). 6– DIRITTO DI ACCESSO 1- Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento nelle forme stabilite dal regolamento dell’Ente in materia di accesso agli atti amministrativi. (Art. 69-55bis, comma 5, D.Lgs. 150/’09). ART. 9 – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 1– Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Nel caso trattasi di infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni che vanno dal rimprovero scritto (censura) alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 (dieci) giorni non sono ammesse sospensioni. Per le infrazioni che prevedono sanzioni superiori a quelle richiamate al comma che precede, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. E’ fatta salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. Fatto salvo il disposto dell’art. 5 della legge n°97/’01, in linea generale, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma è riattivato entro 180 (centottanta) giorni da quando l’Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 (centoventi) giorni dalla sua riattivazione. Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 12 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 Per i casi previsti all’art.5, comma 4, della legge n°97/’01, come modificato dal 2° comma, dell’art.72 del D.Lgs. n°150/’09, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 (novanta) giorni da quando l’Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla sua riattivazione. (Art. 69-55ter, comma 1, D.Lgs. 150/’09) 2– Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di mesi 6 (sei) dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificare e confermare l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3– Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il procedimento penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. 4– Il procedimento penale si riapre anche nel caso che dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 5– Nei casi di cui ai commi 1-2-3, il procedimento disciplinare è ripreso o riaperto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della sentenza all’Ente ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro 120 (centoventi) giorni dalla ripresa o dalla riapertura. 6– La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente secondo quanto previsto dal precedente art. 8. Nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto si applicano le disposizioni dei commi 1 e 1bis, dell’articolo 643 del c.p.p. 7– Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale, l’Ente inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denuncia penale. 8– L’applicazione della sanzione, come conseguenza delle condanne penali di cui alle lettere sottoelencate, non ha carattere automatico in quanto correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge 97/’01: a) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; b) condanna passata in giudicato per i delitti di cui all’art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett.c) ed e) e comma 4 septies, della legge n°55 del 1990 e ss.mm.; c) condanna passata in giudicato con interdizione perpetua dai pubblici uffici; d) per i delitti previsti dall’art.3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n°97. 9– In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell’art.129 c.p.p. pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, ovvero “perché l’imputato non lo ha commesso “si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. 10– In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art.1 della legge n°97/’01. Il dipendente licenziato ai sensi del precedente comma 5, lettere a) e b), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza do assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 13 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 11– Il dipendente riammesso ai sensi del comma 7, è reinquadrato nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. (Artt.69-55ter,comma 1-2-3-4, DLgs. 150/’09 – Art. 14, commi 9-10 ccnl 2004 – Art. 6 ccnl 2008) ART. 10 – SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 1– Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2– L’Ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del seguente comma 3. 3– Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso. 4– Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dall’art.15, comma 1, lett.a), b), limitatamente all’art. 316, lett.c) ed e) del codice penale e comma 4 septies, della legge n°55 del 1990 e ss.mm. e ii. 5– Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art.3, comma 1, della legge n°97/’91, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 Per i medesimi reati, qualora, intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art.4, comma 1, della citata legge n°97/’01. 6– Nei casi indicati a i commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 9 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7– Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta una indennità pari al cinquantapercento della retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria A-B-C-D-Bs-Ds, dalle fasce economiche nonché gli assegni del nucleo familiare, la retribuzione individuale di anzianità ove spettanti e l’indennità integrativa speciale. 8– Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, così come previsto dal precedente art.8, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9– In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione di cui al comma 1 che precede e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale. 10– Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente riammesso in servizio, salvo che, Mod. 0.11 Rev.0 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO Residenza Protetta per Anziani CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO MOSCA Data: 19.03.2010 Pagina 14 di 14 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 27.04.2010 per i reati che comportino l’applicazione delle sanzioni del licenziamento con o senza preavviso, l’Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque per ragioni di opportunità e operatività dell’Ente stesso. In tale caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all’esito del procedimento penale. 11– La presente disciplina (ex art.15, comma 11, CCNL 2004) disapplica l’art. 32 CCNL/1995. (Art.15, commi 1-6-7-10 ccnl 2004 – Art. 6 commi 5-6, ccnl 2008) ART. 11 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 1– Fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, nel caso che la contrattazione collettiva preveda procedure di conciliazione non obbligatoria questa deve instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima della irrogazione della sanzione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura dell’eventuale procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. 2– La sanzione concordemente determinata all’esito della procedura di conciliazione, non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo richiamate nel presente regolamento, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. (Art. 68, comma 3, D.Lgs. 150/’09) ART. 12 – IMPUGNAZIONI Resta ferma la devoluzione al Giudice Ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/’01. (Art. 68, comma 2, D.Lgs. 150/’09) ART. 13 - PUBBLICITA’ Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 comma 1° della L.20.05.1970, n. 300, viene pubblicato in forma integrale ed in via permanente all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale equivalendo, in quest’ultimo caso, alla sua affissione all’ingresso di ogni sede di lavoro. (Art. 68, comma 2, D.Lgs. 150/’09) ART. 14 – NORMA FINALE 1– Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in material ed in particolare al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto 28 novembre 2000, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. _________________________________