La dura regola di eBay

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La dura regola di eBay
Scintille
ROCCO GIANLUCA MASSA
La dura regola di eBay
Tra sospensioni legittime e
abusi contrattuali
Scintille
ROCCO GIANLUCA MASSA
La dura regola di eBay
Tra sospensioni legittime e
abusi contrattuali
Rocco Gianluca Massa
Avvocato del Foro di Foggia, si occupa da oltre 10 anni di e-commerce e sicurezza nelle
transazioni nazionali e internazionali. Titolare dello Studio Legale Massa e Responsabile
di InterTraders.eu, è considerato uno dei maggiori esperti italiani in materia di aste online.
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Via Castiglione 81 – 40124 Bologna
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ISBN 978-88-95922-30-0
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Sommario
Premessa
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La dura regola di eBay
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Legittimazione passiva e normative richiamate
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Qualificazione negoziale e disciplina applicabile
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Sottoscrizione ed efficacia delle clausole vessatorie presenti
nell’Accordo di eBay
Approvazione delle clausole vessatorie in assenza di firma digitale
e rischi connessi
Conoscibilità delle condizioni generali ricomprese nell’Accordo per
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gli utenti
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Sospensione a tempo indeterminato: quale legittimazione giuridica?
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Conclusioni
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Tribunale di Catanzaro. Ordinanza 30 aprile 2012
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a Rossella
gioia di vivere
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Premessa
A 17 anni dal suo battesimo in Rete1, eBay ha assunto oggi un ruolo di catalizzatore dell’e-commerce planetario, con oltre 109 milioni di utenti attivi
nel mondo e più di 5 milioni solo in Italia. Non a caso parlare di e-commerce è imprescindibile dal parlare di eBay e tra le abitudini consolidate degli
internauti vi è ormai anche quella di accedere periodicamente al sito d’aste
per comprare o vendere gli oggetti più disparati, certi, il più delle volte, di
concludere l’affare.
Probabilmente il suo fondatore, Pierre Omidyar, non immaginava neanche
in quel lontano settembre del 1995 la valenza tecnologica che il sito d’aste2
avrebbe raggiunto negli anni a seguire e l’importanza strategica che avrebbe assunto per milioni di merchants, mutando, nell’arco di un decennio, le
vesti di mercatino telematico in quelle di e-marketplace di fama mondiale.
Comprare, ma soprattutto vendere su eBay, infatti, rappresenta oggi uno
step fondamentale per molte aziende (soprattutto micro e piccole imprese) intenzionate a sperimentare le vie del commercio elettronico senza tuttavia investire ingenti capitali. Una scelta premiata già in partenza dalla
indiscussa visibilità offerta dal sito d’aste e dalla certezza di affacciarsi su
un mercato altamente diversificato e concorrenziale.
D’altra parte, proprio l’evoluzione raggiunta nel tempo da eBay, il crescente
numero di transazioni e capitali coinvolti, il manifestarsi di nuove dinamiche commerciali all’interno del sito e la necessità di contrastare il proliferante numero di illeciti ai danni di venditori e acquirenti, ha portato la società a rivedere più volte negli anni le sue condizioni contrattuali, in nome
di una maggiore accessibilità e sicurezza della piattaforma.
Un tale stato di cose, come prevedibile, ha dovuto presto fare i conti con
i delicati equilibri creatisi all’interno dell’e-marketplace e con i facili pre“eBay” in WIKIPEDIA - http://it.wikipedia.org/wiki/EBay e in http://www.
consorzionetcomm.it/Soci/Ebay/Ebay.kl.
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Inizialmente la struttura di eBay era circoscritta ad una semplice sezione del sito
personale di Pierre Omidyar. Il nome eBay è subentrato all’originario AuctionWeb
nel settembre 1997.
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giudizi arrecabili alla community o a terzi esterni al sito per effetto di talune regole o condotte della stessa eBay. Contrasti sfociati talvolta in veri
e propri contenziosi giudiziari, dall’esito spesso altalenante per l’auction
provider.
La giurisprudenza internazionale in materia di aste online conta ormai importanti pronunce su eBay, talune probabilmente già note ai lettori. Basti
citare quelle d’oltralpe degli ultimi anni legate alla vendita di prodotti contraffatti Christian Dior e Louis Vuitton, rappresentate dalla storica condanna (poi mitigata in appello) al risarcimento di 40 milioni di euro inflitta al
sito d’aste dal Tribunal de commerce de Paris il 30 giugno 2008 e da quella
della Cour d’appel de Reims del 20 luglio 2010, nel procedimento promosso
dall’azienda francese di moda Hermès. Una tematica, quella della vendita
di falsi, tra l’altro strettamente connessa con quelle del ruolo e della responsabilità di eBay per le vendite operate sul suo sito, già oggetto di chiarificazioni in Francia, ma anche nel Regno Unito e negli USA (sebbene, in
questi ultimi casi, in senso favorevole al sito d’aste).
Sul punto val la pena ricordare la sentenza del 29 novembre 2010 con cui
la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha posto fine, rigettando il ricorso proposto da Tiffany & Co., al contenzioso sulla vendita di gioielli contraffatti su eBay3 e la più recente ed equilibrata posizione presa dalla Corte
di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 12 luglio 20114, che, al
contrario, ha sostanzialmente rimesso in gioco la posizione di eBay rispetto alla neutralità contemplata dalla Direttiva 2000/31/CE.
In Italia, a memoria di chi scrive, si parla da anni di azioni5 contro eBay più
che di provvedimenti giudiziari. Voci suffragate il più delle volte dall’introduzione di questa o quella regola, di questa o quella modifica, ma sulle
quali non si rinvengono in Rete documenti o testimonianze comprovanti il
seguito annunciato6.
“Tiffany Inc. v. eBay”, Inc. in WIKIPEDIA - http://en.wikipedia.org/wiki/Tiffany_
Inc._v._eBay,_Inc.
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R. G. MASSA, La Corte di Giustizia interviene sulle aste online. Cara eBay, nell’UE c’é
un limite a tutto. in http://www.intertraders.eu/notizie/102/La-Corte-di-Giustiziainterviene-sulle-aste-online-Cara-eBay-nell-UE-c-e-un-limite-a-tutto.html.
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«È guerra tra Denegri e eBay Italia: chiesto il sequestro di eBay.it. Intertraders
intervista l’ebayer.» in http://www.intertraders.eu/notizie_mondo/129/E-guerratra-Denegri-e-eBay-Italia-chiesto-il-sequestro-di-eBay-it-Intertraders-intervista-lebayer.html.
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Si pensi al tamtam generato dall’abolizione, nel maggio 2008, del feedback
negativo per chi vende online - v. anche eBay, feedback e star ratings: partono
le petizioni. Intetraders intervista i promotori. in http://www.intertraders.eu/
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Il che, sia chiaro, non esclude la possibilità che nell’ultimo decennio siano stati intentati contenziosi contro il sito d’aste, ma lascia quanto meno
supporre – complice l’assenza di richiami in dottrina e giurisprudenza e
di segnalazioni nei principali forum italiani – l’assenza, prima del 2010, di
procedimenti intrapresi da ebayers e culminati in una condanna del provider d’aste.
Gli unici provvedimenti di cui si ha testimonianza sono pertanto l’ordinanza del Tribunale di Messina del 07/07/2010 (procedimento Arcapel S.r.l. c/
eBay Europe S.à.r.l.) e la recente ordinanza del Tribunale di Catanzaro del
30/04/2012 (Clotec Elettronica e Tecnologia c/ eBay Europe S.à.r.l.).
Proprio quest’ultimo provvedimento, al centro della presente trattazione,
pur non rivestendo il clamore suscitato dal primo, si colloca indubbiamente al di sopra dello stesso per la varietà delle tematiche trattate e poiché
mette in discussione, con maggiore analiticità, quel famoso contratto che
ogni utente sottoscrive con eBay per poter accedere e fruire della piattaforma, alias l’Accordo per gli utenti.
Argomentazioni come quelle sulla disciplina applicabile al contratto concluso tra l’ebayer-venditore e il sito d’aste, sull’efficacia di una clausola vessatoria sottoscritta mediante il semplice segno di spunta e sulla conoscibilità di clausole non direttamente ricomprese in un contratto per adesione,
rappresentano quanto meno i primi passi di un approccio giurisprudenziale agognato da tempo, in una materia complessa, carente di una disciplina
ad hoc e di sicuro interesse per chi opera online. Utente o provider che sia.
Brevi cenni sul procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Prima di passare in disamina l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, mi si
permetta una breve parentesi esplicativa, a beneficio di chi non opera nel
diritto, sul procedimento da cui è scaturita e sulle ragioni della sua scelta.
Il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento contemplato
dal nostro ordinamento per tutelare situazioni soggettive giuridicamente
rilevanti caratterizzate dal pericolo concreto di un pregiudizio imminente
ed irreparabile. Situazioni pur sempre tutelabili attraverso un procedimento ordinario di cognizione, ma che a causa delle tempistiche necessarie per
lo svolgimento di quest’ultimo, rischiano di vanificarne la stessa instaurazione7.
notizie_mondo/149/eBay-feedback-e-star-ratings-partono-le-petizioni-Intetradersintervista-i-promotori.html.
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CRISANTO MANDRIOLI, Diritto Processuale Civile, 2000, p. 317 e ss.
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