1 GUIDA PER I NEO ISCRITTI A cura di Gabriella Gonella

Transcript

1 GUIDA PER I NEO ISCRITTI A cura di Gabriella Gonella
GUIDA PER I NEO ISCRITTI
A cura di Gabriella Gonella
(ultimo aggiornamento: marzo 2014)
INTRODUZIONE
Questa breve guida nasce, come gli incontri di avvio alla professione, da una duplice volontà del
Consiglio dell’Ordine: accogliere i nuovi iscritti che entrano a far parte di una vasta comunità
professionale e offrire loro alcune basilari informazioni relative alle normative che, nei vari ambiti,
regolano la professione di Psicologo, delineandone - allo stesso tempo - la specificità.
Non ha certamente ambizioni di esaustività, ma vuole essere una “bussola” per coloro che iniziano un
nuovo cammino, durante il quale i vari aspetti che andremo ad esaminare potranno poi essere
approfonditi, anche in momenti diversi e nelle varie evoluzioni, secondo le situazioni che si
incontreranno. Si segnala, per chi dovesse consultare questa guida non avendo partecipato agli incontri,
che la stessa viene aggiornata solo periodicamente, in prossimità degli incontri stessi, trattandosi
principalmente di un servizio per i neoiscritti; tra un incontro e l’altro, pertanto, potrebbero verificarsi
cambiamenti : per questo è importante consultare con una certa frequenza il sito dell’Ordine, leggere le
riviste inviate via posta e le news trasmesse via mail.
L’appartenenza ad una comunità professionale implica “diritti e doveri” che si intrecciano costantemente,
poiché è il rispetto delle norme da parte di ognuno che fa sì che la nostra professione, nel ruolo complesso
e delicato che rappresenta, possa essere riconosciuta ed apprezzata nella comunità sociale.
Con la Riforma degli ordinamenti didattici ( D. M. 509/99 e successive modifiche) che ha introdotto la
laurea e la laurea magistrale (3 + 2) e il D.P.R. 328/01 che ha istituito la sezione A e la sezione B
dell’Albo, si sono delineate 2 differenti figure professionali: lo psicologo (sezione A, che conta il maggior
numero di iscritti) e il dottore in “tecniche psicologiche per i contesti sociali , organizzativi e del lavoro “
o in “tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità” (sezione B).
Le attività che costituiscono oggetto della professione dell’uno e degli altri verranno indicate nelle parti
successive della guida, che ha come destinatari ideali tutti i neo-iscritti all’Ordine.
Ci auguriamo che esso non sia vissuto dai suoi giovani membri unicamente come Istituzione che impone
obblighi burocratici e di condotta (e sanzioni disciplinari in caso di non rispetto degli stessi) ma come un
“luogo” di riferimento che renda possibile acquisire, attraverso la condivisione e il confronto, un’identità
professionale sempre più definita, seppur tra i vari modelli e ambiti di applicazione possibili nell’ambito
della Psicologia (che fanno sì che oggi si parli - più che di Psicologia - di Psicologie). L’esercizio della
professione, inoltre, comporta spesso dilemmi per i quali è necessario consultarsi con un interlocutore che
aiuti a decidere come comportarsi, dopo aver valutato le varie alternative possibili con le relative
conseguenze: il Consiglio dell’Ordine e i suoi diversi consulenti possono certamente rappresentare
l’interlocutore in questi casi.
1
Nel Documento Programmatico del 2004 il Consiglio Nazionale dell’Ordine si è così espresso: “La
professione di psicologo è una professione intellettuale regolamentata. L’Ordine professionale su delega
dello Stato svolge una funzione di autogoverno finalizzata alla tutela dei diritti del cittadino utente/cliente.
La Deontologia costituisce pertanto una parte fondante ed integrante dell’identità e della mission
professionale. Si ribadisce quindi il primato della responsabilità etica professionale nel rapporto domanda
- offerta anche in un contesto di libero mercato” (art. 1).
E’ da questi temi centrali, concentrati in poche righe, che prendiamo l’avvio per guidare il nostro
interlocutore attraverso diversi aspetti di una professione che nel tempo ha avuto, tra successi e difficoltà,
la sua evoluzione, mantenendo caratteri di continuità e di coerenza che ne hanno reso possibile la
progressiva affermazione, tutt’ora in corso.
LEGGE n. 56 del 18 febbraio 1989:
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
La legge 56/89 rappresenta un testo fondamentale poiché definisce la Professione di Psicologo, i requisiti
per lo svolgimento della stessa, distinti da quelli previsti per l’attività psicoterapeutica che implica una
formazione specifica post-lauream.
Le attività inerenti alla professione di psicologo descritte nell’art. 1 della legge sono state riprese
testualmente dal DPR 328/01, già citato, nella parte relativa alle attività previste per gli iscritti alla
sezione A dell’Albo (Capo X, art. 51). Riportiamo per esteso l’articolo 1 Definizione della professione di
psicologo: “la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione , la diagnosi, le attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di
sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. Nel D.P.R. sono state aggiunte le attività di
coordinamento e di supervisione dell’attività degli iscritti alla sezione B dell’albo.
La legge 56/89 istituisce, inoltre, l’Albo degli Psicologi e l’Ordine (costituito dai suoi iscritti) , indicando
i criteri per l’iscrizione e per il suo funzionamento. Stabilisce inoltre le sanzioni disciplinari per chi “si
comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale” e i relativi procedimenti .
Essa rappresenta dunque una tappa importante nel percorso, non privo di ostacoli, verso il riconoscimento
sociale e giuridico della professione. A questo proposito un’ importante modifica a questa Legge (art. 29)
riguarda il passaggio dell’alta vigilanza sull’Ordine Nazionale degli Psicologi dal Ministero della
Giustizia al Ministero della Salute (sancito dall’art. 24-sexies comma 2 della Legge 31/2008), passaggio
fondamentale per il riconoscimento della Psicologia come professione sanitaria. Nel dicembre 2013 è
stato approvato definitivamente il DdL Lorenzin che inserisce la professione di Psicologo tra le
professioni sanitarie: come precisato nel Comunicato Stampa del CNOP del 19.12.2013, ciò consente –
tra le altre cose - il passaggio completo e definitivo delle competenze di vigilanza dal Ministero di
2
Giustizia al Ministero della Salute e l’inasprimento delle pene relative all’esercizio abusivo della
professione.
Si può dire che la legge 56/89 costituisca, insieme al Codice Deontologico (predisposto e aggiornato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine, secondo l’articolo 28, comma 6 della legge), la “carta di identità” dello
Psicologo, un’identità che nel tempo , alla luce anche delle varie disposizioni normative, si ridefinisce.
IL CODICE DEONTOLOGICO
Il Codice Deontologico, approvato con Referendum e in vigore dal 16 febbraio 1998, costituisce un
insieme di norme giuridiche (Gulotta, 1999) che delineano i contorni della figura dello psicologo e
definiscono i suoi rapporti con l’utenza e la committenza, con i colleghi, con la società. Esso rappresenta
un importante punto di arrivo di un percorso, già citato, verso la definizione e il riconoscimento della
nostra professione: percorso che - seppur non privo di difficoltà - ha portato gradualmente alla
costruzione di una “coscienza collettiva” che nel Codice trova espressione.
L’art. 20 recita che “ lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi
deontologici…”, evidenziando l’importanza che questi ricoprono nel processo di formazione che prepara
allo svolgimento della professione e all’interno del quale il tirocinio pratico costituisce requisito
essenziale (art. 2 della Legge 56/89).
Le scelte che lo psicologo si trova ad affrontare spesso sono difficili perché implicano conflitti tra norme
di natura diversa tra loro (norme sociali, giuridiche, morali etc.) : il Codice rappresenta una “bussola”, per
riprendere una metafora già utilizzata in precedenza, una griglia di lettura, che può e deve guidare verso
una scelta che sia effettuata sulla base di principi il più possibile condivisi all’interno della comunità
professionale, che tuteli sia la comunità stessa che il cliente/utente.
Nei vari articoli del Codice ricorrono alcune parole - declinate di volta in volta in modo diverso - che
costituiscono i pilastri su cui la nostra professione si basa: decoro, dignità, riservatezza, autonomia per
citarne alcune, che rimandano peraltro a precise normative e costituiscono oggetto di grande interesse e di
dibattiti nella nostra società (es: privacy, consenso informato).
Il Codice Deontologico non è, dunque, un insieme di regole astratte tese ad uniformare e ad appiattire le
possibili forme di intervento professionale dello psicologo: è uno strumento che può e deve essere
utilizzato in modo “dinamico” ma che rispecchia – allo stesso tempo - sia il “comune sentire” della
Comunità professionale che da esso è rappresentata sia i principi di base e i valori della società civile,
favorendo la comunicazione tra le due. Esso può costituire anche un linguaggio comune con le altre realtà
europee, linguaggio comune che oggi è necessario per il processo di integrazione avviatosi e in continuo
divenire (vedi EuroPsy – Registro Europeo degli Psicologi su www.psy.it).
La Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (ex Decreto Bersani, noto anche come Decreto sulle liberalizzazioni)
ha reso necessaria la revisione di 2 articoli del Codice Deontologico, il n. 23 e il n. 40, relativi alle tariffe
(non più obbligatorie, come vedremo) e alla pubblicità.
3
Si è già ricordato, nell’Introduzione, il Documento con cui l’Ordine Nazionale, nel 2004, ha ribadito il
primato della responsabilità etica professionale anche in un contesto di libero mercato: aspetto questo che
assume una rilevanza sempre maggiore nello scenario attuale.
Sempre a seguito di Referendum indetto dal CNOP sono stati modificati, nel luglio 2013, 3 articoli del
Codice: 1, 5 e 21.
L’integrazione all’art. 1 si è resa necessaria considerate l’ evoluzione e l’estensione dell’utilizzo dei
mezzi di comunicazione a distanza che interessa pertanto anche le prestazioni psicologiche: si è voluto
esplicitare l’estensione delle regole deontologiche alle prestazioni on line (v. anche Linee guida sul sito
dell’Ordine Regionale e Nazionale).
All’art. 5 è stato introdotto l’illecito disciplinare relativo al non rispetto dell’obbligo dell’aggiornamento
continuo, a seguito del D.P.R. 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali che vedremo in
breve. Ciò anche in vista del Regolamento per la Formazione Continua in Psicologia, presentato dal
CNOP al Ministero nel gennaio 2013.
La modifica apportata all’art. 21, con l’introduzione della violazione deontologica grave, ha lo scopo di
contrastare ulteriormente l’esercizio abusivo della professione e di consolidare, di riflesso e a tutela della
salute dei cittadini, l’identità professionale dello Psicologo e la sua specificità, rispetto ad altri
professionisti che non hanno maturato la stessa formazione e gli stessi requisiti ma che rischiano, talvolta,
di “sconfinare” in territori non di competenza.
Per concludere, si vuole ricordare che la Deontologia (“obbligatorietà esterna”) implica un’etica che è
individuale (“obbligatorietà interna”) e che deve manifestarsi nel rispetto di alcuni principi fondamentali
che fanno della professione di psicologo una professione “laica” e dai quali non si può prescindere nello
svolgimento delle attività quotidiane.
Al Codice Deontologico e alla Legge 56/89 si rimanderà costantemente nella presentazione dei diversi
temi che verranno presentati.
Indicazione bibliografica
Per una lettura approfondita del Codice Deontologico si consiglia il testo di E. Calvi, G.Gulotta (e
collaboratori), Il Codice Deontologico degli psicologi commentato articolo per articolo, 1999, Giuffrè
editore, cui si è fatto riferimento. Leggere anche gli approfondimenti contenuti in esso:
-
Linee guida per lo Psicologo forense (sull’argomento vedi anche in Normativa, su
www.ordinepsicologi.piemonte.it , CTU-CTP Requisiti minimi per una buona prassi…);
- Codice Etico della ricerca psicologica;
- Carta di Noto.
4
DECRETO –LEGGE n. 138 del 13 agosto 2011
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
L’art. 3 del D.L. 138/2011 sancisce che “gli ordinamenti professionali devono garantire che
l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa
dei professionisti su tutto il territorio nazionale , alla differenziazione e pluralità di offerta che
garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti”. Sancisce inoltre che gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e che dovranno recepire determinati
principi. Tra questi: l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale, fermo
restando la normativa vigente relativa agli ECM; la pattuizione del compenso professionale all’atto
del conferimento dell’incarico professionale (la Legge 27/2012, che vedremo subito dopo, ha
abrogato l’obbligo della pattuizione per iscritto che il Decreto indicava, così come ha abrogato
l’obbligo delle tariffe cui il Decreto faceva riferimento); l’obbligo di stipulare assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a tutela del cliente, al quale occorre
comunicare, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza; la pubblicità
informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti , la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
LEGGE 27/2012 (Conversione in Legge del Decreto liberalizzazioni del 24 gennaio 2012)
In data 24 marzo 2012 è stata approvata la L. 27/2012. L’art. 9 (Disposizioni sulle professioni
regolamentate), che anticipa la riforma delle professioni, sancisce l’obbligo per i professionisti di
pattuire con il cliente i compensi al momento dell’incarico professionale e di comunicare gli estremi
della copertura assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, già indicati
nel D.Lg. appena illustrato (non vi è più l’obbligo di pattuizione del compenso in forma scritta).
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (comma 1).
Resta fermo l’impegno dell’Ordine, già sottolineato, per contrastare i rischi che un’eccessiva
liberalizzazione potrebbe comportare (concorrenza di professionisti senza un’adeguata preparazione,
abusi professionali), anche – peraltro - alla luce dei diversi percorsi formativi previsti per l’esercizio
della professione nei diversi Paesi europei (si fa riferimento alla direttiva europea 2005/36/CE,
recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 206/2007 che consente ad un professionista di essere
riconosciuto tale in un altro Stato, tramite il Ministero della Salute).
Si precisa, a tal proposito, che il percorso formativo degli psicologi e degli psicoterapeuti italiani è tra
i più professionalizzanti, anche per la maggior durata.
5
D.P.R. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’art. 3, comma 5, del Decreto-Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito , con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
Tale Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, è stato anticipato dalle 2 disposizioni
normative sopra indicate. Esso ha l’obiettivo - come scrive il Presidente del CNOP dott. Palma in un
comunicato pubblicato su www.psy.it - di rendere moderno ed al passo con i tempi l’intero comparto
delle libere professioni.
Le disposizioni che riguardano la nostra professione sono relative a:
-
accesso ed esercizio dell’attività professionale, Albo unico nazionale, tirocinio per l’accesso (art.
2, 3, 6);
-
pubblicità informativa (art. 4);
-
formazione continua (art. 7);
-
polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale:
spostamento ad agosto 2013 dell’obbligo di stipula (art. 5);
L’obbligo riguarda gli iscritti che esercitano attività professionale e il termine, a seguito del
Decreto – Fare, è stato spostato al 13 agosto 2014 (proroga prevista per gli esercenti le
professioni sanitarie, quindi anche per gli psicologi).
IL TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Il Codice Deontologico stabilisce precise norme relative al contratto che lo psicologo pattuisce con il
cliente - individuo, gruppo, istituzione o comunità – nella fase iniziale del rapporto professionale : tali
norme - come più volte sottolineato - hanno la funzione di tutelare il cliente, il professionista e la
comunità che egli rappresenta e la relazione professionale tra i due interlocutori, sulla base di alcuni
principi fondamentali, alcuni dei quali già evidenziati. Il consenso informato occupa, tra questi, un posto
privilegiato, e riguarda i diversi aspetti della relazione che si instaurerà, tra cui quello economico. Si è già
fatto cenno all’articolo 23 che stabilisce che il compenso professionale viene pattuito nella fase iniziale
del rapporto, norma questa, come abbiamo visto, ripresa e articolata nella Legge L. 27/2012, la stessa
legge che ribadisce l’abolizione delle tariffe.
Il Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi è comunque in attesa dell’approvazione del
Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 28 della Legge 56/89; ad esso si potrà fare riferimento nei casi
previsti al comma 2 e 3 dell’art. 9 della sopra citata Legge (liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale). L’importanza di tale approvazione risiede a questo punto nel definire, sia per la categoria
professionale sia per i cittadini/utenti, le attività riservate allo Psicologo (“atti tipici”), in una prospettiva
di promozione della professione e di contrasto all’esercizio abusivo della professione (sono già state
6
emesse sentenze di condanna per questo reato, disciplinato dall’art. 348 del Codice Penale).
L’approvazione del Decreto (Decreto Parametri) è anche indispensabile ai fini dell’inserimento delle
prestazioni psicologiche nel tariffario del S.S.N e dei LEA.
IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Il Regolamento Disciplinare per gli iscritti è quello approvato, in data 14 febbraio 2011, dal Consiglio
Regionale del Piemonte, il quale esercita la funzione disciplinare ai sensi della Legge n.56/1989 (art.12) e
presso cui è istituita la Commissione disciplinare.
Esso tratta, secondo l’art. 2 del Codice Deontologico, le violazioni di norme di legge e regolamenti, del
Codice stesso, dei doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
Come ampiamente sottolineato in precedenza, è fondamentale una buona conoscenza del Codice
Deontologico, così come è importante darsi la possibilità di chiedere aiuto a colleghi esperti in casi
complessi che possono mettere il professionista in difficoltà. Questo al fine di evitare violazioni dettate da
atteggiamenti di superficialità e ingenuità.
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli Psicologi.
Lo Psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare (art.1 C.D.).
L’Ordine mette a disposizione degli iscritti un servizio di consulenza legale.
Alcuni esempi di violazioni, oggetto di procedimento disciplinare:
-
attività in ambito forense (v. art 7 C.D.);
-
consenso informato (v. art. 31);
-
segreto professionale;
-
commistione ruolo professionale/vita privata.
Naturalmente alcune norme non sono previste solo dal Codice Deontologico, ma anche dal Codice di
procedura civile e dal Codice di procedura penale, pertanto la loro violazione comporta, per l’iscritto,
conseguenze ai diversi livelli.
L’ALBO DEGLI PSICOLOGI
Il D.P. R. 328/01 (Capo X, art.50) istituisce nell’Albo professionale, accanto alla sezione A, la sezione B,
specificando sia il titolo che spetta agli iscritti nella sezione B (“psicologo junior”) sia le relative attività ,
di natura tecnico - operativa.
Nel luglio 2003 la Legge 170 (art. 3 - Esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo), suddivide
in 2 settori la sezione B dell’Albo, ne descrive -
distinguendoli rispetto al D.P.R. -
gli ambiti
professionali e dispone che agli iscritti dei 2 settori spettino rispettivamente i titoli professionali di
“dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità” in luogo del titolo di psicologo junior previsto.
7
Non si può omettere che il Consiglio Nazionale dell’Ordine relativamente alla formazione universitaria è
sempre stato a favore del ciclo unico e quindi contrario all’istituzione della sezione B dell’Albo, che –
secondo le previsioni – non ha trovato possibilità di affermazione sul mercato (la professione di dottore in
tecniche psicologiche non esiste, peraltro, negli altri Paesi europei).
Come già indicato nell’introduzione relativa alla legge 56/89 le attività dei 2 settori devono essere
coordinate e supervisionate dallo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo ( per il resto, il D.P.R.
328/01 per l’iscritto alla sezione A ha ripreso testualmente le attività prevista dalla legge 56/89, art.1).
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003)
Al tema della privacy deve essere dedicata molta attenzione.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali organizza e completa tutte le precedenti disposizioni
nazionali emanate in materia.
Lo Psicologo è tenuto a far firmare il modulo di consenso informato al trattamento dei dati personali e
sensibili all’interessato o a chi esercita la potestà genitoriale e a rispettare le misure minime di sicurezza.
Il consenso informato al trattamento dei dati personali e/o sensibili NON E’ il consenso informato al
trattamento (anche questo sarebbe opportuno fosse scritto). Sul sito dell’Ordine è possibile trovare, alla
voce Modulistica, i relativi moduli.
Si precisa, infine, che la privacy, da intendersi come riservatezza e già sancita dalla Costituzione come
diritto fondamentale, non coincide con il segreto professionale, che riguarda notizie, fatti o informazioni
apprese in ragione del rapporto professionale, come specificato dall’art. 11 del Codice Deontologico (e
che è sancito innanzitutto dai Codici Penale e di Procedura Penale).
PUBBLICITA’: quali forme possibili?
L’immagine pubblica di una professione è veicolata anche dalle modalità di comunicazione attraverso le
quali si propongono i servizi e le prestazioni che si possono offrire.
Anche in questo caso dunque lo psicologo deve rispettare, in primo luogo e “indipendentemente dai limiti
posti dalla vigente legislazione” i principi di decoro professionale, serietà scientifica e tutela
dell’immagine della professione, come indicato dall’ articolo 40 del Codice Deontologico, modificato –
attraverso referendum – in seguito alla liberalizzazione della pubblicità prevista dalla Legge 248/2006
(conversione in Legge del Decreto Bersani). Al Consiglio dell’Ordine spetta la verifica della trasparenza e
della veridicità delle informazioni pubblicitarie: la mancanza di tali requisiti costituisce violazione
deontologica.
L’ “Atto di indirizzo in tema di pubblicita’ delle attivita’ oggetto della professione di psicologo”,
approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in data 28-10-2006, è stato modificato
8
(approvazione del 25 maggio 2007) in seguito alla richiesta di modifica di alcune norme avanzata dal
Garante della Concorrenza e del Libero Mercato.
Una modifica importante consiste nel fatto che la pubblicità informativa è soggetta alla verifica, non più
al nulla osta del Consiglio dell’Ordine (fatta eccezione per le targhe informative, quando richiesto
dall’autorità amministrativa competente) ed è consentita previa dichiarazione autocertificata, indirizzata
al Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, di conformità del messaggio pubblicitario alle norme
deontologiche ed all’atto di indirizzo in tema di pubblicità. L’Ordine potrà esprimere parere di non
conformità con motivazione e la violazione delle suddette norme costituisce violazione deontologica.
Sono stati omessi, inoltre, i termini decoro e dignità della professione (definite dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato “clausole generali”, generiche, difficilmente qualificabili in base a dei
criteri).
Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Regolamento sulla pubblicità informativa delle
attività professionali degli iscritti alla sezione A e B dell’Albo in data 09/07/2007 (sul sito alla voce
Modulistica vedi ‘Pubblicità informativa’per modulo di dichiarazione autocertificata).
Come abbiamo visto, il Decreto - Legge n. 138/2011 e il D.P.R. n. 137/2012 hanno sancito ulteriormente
che la pubblicità informativa è libera, fermi restando determinati requisiti.
FORMAZIONE
La laurea e l’iscrizione all’Albo costituiscono i requisiti essenziali per lo svolgimento della professione di
Psicologo, la quale richiede però, successivamente, una formazione specifica relativa all’ambito in cui si
andrà ad operare e alle attività ad esso correlate. Come è ormai di nostra buona abitudine, andiamo ad
evidenziare alcune delle indicazioni che il Codice Deontologico dà a questo proposito: “lo psicologo
considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano…” (art.3), “lo psicologo è
tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare
riguardo ai settori nei quali opera...” (art. 5).
La formazione, dunque, deve essere non solo specifica ma continua, essendo la Psicologia una scienza in
continua evoluzione e di cui occorre conoscere tanto le origini quanto gli sviluppi successivi e le
prospettive più attuali. Lo studio, il confronto con i colleghi all’interno della comunità scientifica, la
ricerca costituiscono strumenti primari per lo Psicologo, per lo svolgimento della sua professione, con la
responsabilità sociale che ne consegue.
Come abbiamo visto, l’art. 5 è stato modificato sulla base del D.P.R. 137/2012 che ha ribadito l’obbligo
di aggiornamento continuo e costante e introdotto l’ illecito disciplinare per la violazione dello stesso.
9
Come già indicato, il CNOP ha presentato al Ministero il Regolamento per la Formazione Continua in
Psicologia .
Analizziamo brevemente le diverse possibilità principali di formazione post-lauream :
1. dottorato di ricerca (con laurea II livello), indispensabile per intraprendere la carriera universitaria;
2. scuola di specializzazione (con laurea II livello), indispensabile per lo svolgimento dell’attività
psicoterapeutica, previa annotazione nell’Albo della specializzazione in Psicoterapia (vedi modulo
annotazione Psicoterapia sul sito);
3. master e corsi.
E’ importante acquisire tutte le informazioni necessarie per poter intraprendere nel modo più consapevole
possibile il proprio percorso formativo: ciò comporta saper valutare e confrontare le numerose alternative
che possono rendere particolarmente difficile la scelta.
L’art. 24 -sexies della Legge 31/2008 (già indicata in precedenza in riferimento all’Alta vigilanza da parte
del Ministro della Salute) ha sancito l’equipollenza tra i titoli di specializzazione in psicoterapia
conseguiti presso le Scuole private riconosciute dal M.I.U.R. e i diplomi di specialista in psicologia
rilasciati dalle Scuole universitarie, ai fini dell’accesso ai concorsi presso il S.S.N. (v. anche legge
401/2000, art. 2, comma 3).
Come riflessione conclusiva, mi sembra importante sottolineare le iniziative che l’Ordine promuove al
fine di sviluppare nuovi ambiti occupazionali, in linea con le esigenze e le domande della società: nuovi
ambiti e nuove domande che devono essere intercettate e che devono stimolare i giovani psicologi ad
acquisire specifiche competenze che ne consentano l’occupazione, contribuendo così anche
all’affermazione della professione in territori in cui spesso occorre dialogare, nel rispetto reciproco della
propria specificità, con altre figure professionali.
Diversamente, il rischio è di essere esclusi da questi territori e di perdere l’opportunità di essere
riconosciuti come professionisti che, a tutti i livelli, operano nella comunità per la promozione del
benessere.
Nell’articolo “Tra sviluppo e tutela” contenuto nel Giornale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, La
Professione di Psicologo, del gennaio 2011, il Vicepresidente del Consiglio Nazionale così scrive:
“Dobbiamo ancora migliorare la riconoscibilità, da parte del contesto sociale, di tali portati della
psicologia, consapevoli, ognuno dei 75.000 psicologi, che la nostra identità non è quella riflessa dalla
nostra mente ma quella che ci viene restituita dagli utenti nei termini di utilità, validità e responsabilità”.
E.C.M.
Il Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute (D.Leg. 229/99) ha lo
scopo di garantire il mantenimento di un livello adeguato e l’aggiornamento della professionalità degli
10
operatori della Sanità: esso riguarda dunque il personale sanitario, medico e non medico, dipendente - o
in regime di convenzione e di accreditamento - del Sistema Sanitario Nazionale e della Sanità Privata
accreditata.
Il C.N.O.P. in data 23 aprile 2005 ha deliberato che “l’obbligo all’aggiornamento per tutti gli Psicologi
deriva innanzitutto dal Codice Deontologico e, solo per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o
della Sanità Privata accreditata, anche dagli art.16 bis e 16 ter del D.L. 502/92..”.
I crediti, da acquisire nel triennio, misurano l’impegno e il tempo dedicato annualmente dal professionista
all’aggiornamento.
Agli eventi formativi accreditati - attività residenziali o a distanza - viene attribuito, dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua e da collaboratori esperti, un determinato numero di crediti
formativi sulla base di alcuni indicatori, nell’ambito del programma nazionale di E.C.M. Il partecipante
all’evento formativo riceverà un attestato che egli utilizzerà ai fini della registrazione dei crediti.
Sono esonerati dall’obbligo dell’E.C.M. coloro che frequentano corsi di formazione post-lauream
nell’ambito della categoria di appartenenza (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca etc.).
Il D.P.R. 137/2012 ha sancito che sull’ educazione continua in medicina resta ferma la normativa vigente.
Per contatti e informazioni:
www.ordinepsicologi.piemonte.it ( CONSULTARE ATTENTAMENTE anche “Consulenza Fiscale”
in SERVIZI AGLI ISCRITTI) ;
www.psy.it
11