2) Allegato alla Direttiva dell`Ufficio Stato Giuridico e
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2) Allegato alla Direttiva dell`Ufficio Stato Giuridico e
CATEGORIA COD. 20 SOTTOCOD. DESCRIZIONE NORMATIVA NOTA ESPLICATIVA Controlli prenatali D.Lgs. 151/2001 art. 14 CCNL 21.02.2002 art. 9 c.1 Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. I permessi sono validi per l'intera giornata e non frazionabili. Per la fruizione di detti permessi le lavoratrici devono presentare istanza preventiva al datore di lavoro e, successivamente, la documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. Congedo obbligatorio per maternità 21 MATERNITA' Congedo di paternità 20A All. 1 Direttiva USGTEP 653_15 CIRCOLARI/ PARERI Il periodo di congedo per maternità comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi al parto: - in caso di parto prematuro rispetto alla data presunta, i giorni non goduti saranno aggiunti al periodo dopo il parto anche nel caso in cui vengono superati i 5 mesi previsti dal congedo. - ove il parto avvenga oltre la data presunta, il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto sarà ricompresa nel congedo. D. Lgs. 151/2001 Flessibilità: il congedo può essere posticipato fino al mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, su richiesta art. 16, 17 e segg. della gestante e a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico preposto nei luoghi di lavoro attestino art. 20 che ciò non arrechi pregiudizio. (flessibilità) - è possibile sospendere il congedo nel caso di ricovero del neonato e previa presentazione della documentazione attestante la compatibilità art. 26, c. 1 e 6 dello stato di salute della madre con la ripresa dell'attività lavorativa. (adozione ed Nel caso di interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, l'eventuale assenza successiva all'evento sarà considerata: affidamento) - malattia se precedente al 180° giorno di gravidanza; D.Lgs. n. 80/2015 - congedo per maternità se successiva al 180° giorno, ovvero in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. Tuttavia la dipendente avrà la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni e a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute. E' prevista la possibilità di "interdizione dal lavoro" per le gestanti, anche post partum (fino a 7 mese del bambino), se il lavoro o l'ambiente risultano pregiudizievoli per la salute della madre o del bambino. E' necessaria la richiesta della gestante e l'attestazione del SSN. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice: D.Lgs. 151/2001 - in caso di morte o di grave infermità della madre; artt. 28 - 31 - in caso di abbandono; D.Lgs. n. 80/2015 - in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; - in caso di affidamento o adozione, in caso di rinuncia della madre. - ove la madre sia lavoratrice autonoma. In caso di adozione internazionale, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, in alternativa al congedo di maternità obbligatorio, la lavoratrice può fruire di permessi non retribuiti: - solo per i periodi all'estero, prima dell'ingresso del minore in Italia; D. Lgs. 151/2001 - l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero Permesso pre-adottivo art. 26, c. 3, della lavoratrice. non retribuito per e art. 31 - il periodo può essere frazionato. adozione internazionale D.Lgs. n. 80/2015 Tale diritto è riconosciuto al lavoratore padre anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. ARAN Parere RAL 936 del 07.12.2011 CNR 11/2000 CNR 3/2013 (per contratti a tempo determinato) MinLav circ. 43/2000 INPS circ. 139/2002 INPS mess. 13279/2007 (Flessibilità congedo maternità) INPS circ. n. 16 del 4/02/2008 (congedo maternità per adozione ed affidamento) Corte Cost. 116/2011 parto prematuro con ricovero del neonato CNR n. 11/2000 Trib.Firenze, sent. del 16.11.2009 (riconosciuto il diritto del padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice) CNR n. 11/2000 CNR n. 13/2008 ARAN parere M197 del 25.09.2011 INPS circ. n. 16 del 4/02/2008 CATEGORIA COD. SOTTOCOD. 23* (ulteriori figli) 23 23h7 25 25h7 23*h7 (ulteriori figli) DESCRIZIONE NORMATIVA Le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri hanno diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, entro i primi suoi 12 anni, per un periodo di 30 giorni: Astensione facoltativa - i giorni possono essere frazionati o continuativi; post partum retribuito al - sono computati complessivamente per entrambi i genitori; 100% - comprendono eventuali giorni festivi se ricompresi tra due periodi di astensione facolativa; D.Lgs. 151/2001 - sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le art. 32 indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute,; CCNL 21.02.02 - non riducono le ferie; art. 9 c. 4 e 9 - in caso di affidamento/adozione la data di entarta in Italia/famiglia equivale alla nascita; Astensione facoltativa D.Lgs. n. 80/2015 - in caso di adozione tale astensione potrà essere usufruita fino al compimento della maggiore età del minore; post partum retribuito al - in caso di parto plurimo il periodo di astensione facoltativa raddoppia; 100% . Fruizione oraria - devono essere utilizzati tutti i giorni retribuiti prima di poter usufruire dei giorni di astensione retribuita parzialmente. Astensione facoltativa post partum retribuita al D. Lgs. 151/2001 25* (ulteriori figli) 30% per figlio minore di artt. 32-36 6 anni CCNL 21.02.2002 Astensione facoltativa art. 9, c. 1 25*h7 post partum retribuita al (ulteriori figli) 30% per figlio minore di D.Lgs. n. 80/2015 6 anni .Fruizione oraria CONGEDO PARENTALE Prolungamento astensione facoltativa post partum retribuita al 30% per figlio disabile grave fino D.Lgs. 151/2001 a 12 anni art. 33 (D.Lgs. Prolungamento 119/2011) D.Lgs. astensione n. 80/2015 facoltativa post partum retribuita al 30% per figlio disabile grave fino a 12 anni Fruizione oraria 25P 25P h7 24 24* (ulteriori figli) 24h7 24*h7 (ulteriori figli) NOTA ESPLICATIVA Astensione facoltativa post partum non retribuito (per figlio maggiore di 6 D.Lgs. 151/2001 anni) artt. 32-36 CCNL 21.02.2002 Astensione facoltativa art. 9, c. 1 post partum non D.Lgs. n. 80/2015 retribuito (per figlio maggiore di 6 anni). Fruizione oraria CIRCOLARI/ PARERI CNR 28/1996 CNR 9/2002 Esauriti i primi 30 giorni di congedo parentale facoltativo retribuito al 100% e fino al compimento del 6° anno di età del bambino, le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri hanno diritto di astenersi dal lavoro per ciascun figlio: - per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di ulteriori 5 mesi; - con una indennità pari al 30% della retribuzione; - in maniera frazionata o continuativa; - i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio; - decurtano le ferie e la tredicesima - comprendono eventuali giorni festivi se ricompresi tra due periodi di astensione facolativa. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri hanno diritto al prolungamento del congedo parentale: - a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; - entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino; - è fruibile in misura continuativa o frazionata; - il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto; - decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. 151/01. CIRC. DFP n. 1/2012 Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Eccezione è fatta nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi infatti solo in questa ipotesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso che costituisce l’eccezione sopra indicata; - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi; Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Spetta anche per i figli adottivi o in affidamento preadottivo fino a sei anni di età del bambino ovvero tra i sei e i dodici di età entro i tre anni successivi all'ingresso del bambino nella famiglia (Art.36) N.B. Si fa presente che il testo in rosso è relativo alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 80/2015 al D. Lgs. 26 /3/2001, n. 151 e che le stesse si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla L. 10 /12/2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria