salute e sicurezza salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Transcript
salute e sicurezza salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Ordine degli Avvocati di Milano Fondazione Forense di Milano Milano, 12 novembre 2013 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PROFILI PROCESSUALI dott.ssa dott ssa Chiara Colosimo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro - R Rapporto tra giudizio i di i penale l e giudizio i di i civile i il - Liquidazione del danno: l’indennizzo INAIL - Risarcimento iure hereditatis e iure proprio: la competenza del Giudice del Lavoro - Parti eventuali del giudizio: • assicurazione il rapporto con • terzi responsabili p ex art. 2043 c.c. • responsabili solidali ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 • coeredi RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO CIVILE PRINCIPIO DELLA PIENA AUTONOMIA DELLE DUE GIURISDIZIONI Art. 75, co. 1, c.p.p. “l’ “l’azione civile l proposta davanti d all giudice d civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale ffacoltà comporta p rinuncia agli atti del giudizio; il giudice ppenale pprovvede anche sulle spese p del procedimento civile” Art. 75, co. 2, c.p.p. “l’azione l azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile” Art. 75, co. 3, c.p.p. “ l’azione “se l’ è proposta in sede d civile l nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla ppronuncia della sentenza ppenale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni ppreviste dalla legge” gg Il terzo comma circoscrive le uniche due i ipotesi i che h possono portare a una sospensione del processo civile Conferma del principio generale di separazione i e autonomia t i Giudizio civile procede a prescindere dalle decisioni che potranno essere adottate d tt t nell’ambito ll’ bit del d l giudizio i di i penale l Tribunale di Voghera, 6 febbraio 2007, est. Dossi “…l’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro è svincolato dagli esiti dell’eventuale procedimento penale; dal punto di vista processuale è altresì caduta la cosiddetta pregiudiziale penale… Per quanto riguarda in particolare le azioni civili risarcitorie, a tutela del diritto di difesa del soggetto danneggiato ll’art. a t. 65 652 c.p.p. stabilisce che quest quest’ultimo ultimo è vincolato dal giudicato penale di assoluzione solo se “si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato gg dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2”… Il disposto dell’art. 75, comma 3, c.p.p., che prevede la sospensione del processo civile sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, nei soli casi in cui l’ i l’azione civile i il di danno d sia i esercitata i d dopo l costituzione la i i di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado: non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle due ipotesi, non deve darsi luogo alla sospensione del processo. processo E’ dunque il giudice civile (nella specie il giudice del lavoro) a dover accertare incidentalmente la sussistenza del reato, al fine di decidere sulle domande risarcitorie: sia sulla domanda di danno morale (ex artt. artt 2059 c.c. e 185 c.p.), sia sulla domanda di danno differenziale ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124” E’ necessario interpretare le disposizioni di cui al D.P.R.1124/1965 a . . . / 965 in p prospettiva ospett va sistematica, tenendo conto del rinnovato ordinamento processuale p Art. 10, co. 2, D.P.R.1124/1965 (“che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato”) deve trovare applicazione limitatamente ai casi in cui cui, oggi, il Legislatore espressamente prevede la pregiudiziale penale In tutti gli altri casi, non c’è più alcun vincolo di pregiudizialità i di i lità Cass. Civ., Sez. Lav., 29 ottobre 2003, n. 16250 – parte motiva “infatti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, con efficacia di giudicato (a norma degli art. art 651 e 652 c.p.p.), cpp) comporta che il giudice civile possa accertare “incidenter tantum” l’esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone d d d l’ l’autore e procedendo d d all relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge ppenale ((in tal senso - oltre Cass.,, sez. un.,, n. 6223/97,, sulla insussistenza di una pregiudiziale penale nel vigore dell’attuale codice di procedura penale - vedi, per tutte, Cass sez. Cass., sez lav., lav n. n 13425/00, 13425/00 1501/96, 1501/96 nonché 9976/98, 9976/98 3038/96)” Cass. Civ., Sez. Lav., 10 luglio 1998, n. 6749 “in relazione all’azione di regresso dell’INAIL di cui agli artt 10 e 11 del D.P.R. artt. D P R n. n 1124 del 1965, 1965 la circostanza che il giudice penale non sia stato investito della cognizione del fatto da cui è derivato l’infortunio del l lavoratore non è di ostacolo l all’esercizio ll’ i i dell’azione d ll’ i di regresso quando risulti che il reato è venuto meno per il sopravvenire p di una causa estintiva (p (prescrizione,, amnistia, morte dell’indiziato, ecc.), in quanto all’accertamento del reato e della responsabilità penale del datore di lavoro o del suo incaricato, incaricato ai fini di detta azione di regresso, può procedere in via incidentale il giudice civile” Cass Civ Cass. Civ., Sez Sez. Lav Lav., 9 ottobre 2000, 2000 n. n 13425 “ai fini “ f d l risarcimento del del d l danno d non patrimoniale l l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 cod.proc.pen., comporta che il giudice civile possa accertare “i id “incidenter tantum” ” l’esistenza l’ i d l reato, neii suoii del elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l’autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale” E’ fondamentale che il lavoratore alleghi la sussistenza di un fatto integrante, integrante in astratto, astratto un reato perseguibile d’ufficio POTERE- DOVERE DEL GIUDICE DI POTERE ACCERTARE, INCIDENTALMENTE, LA SUSSISTENZA DEL REATO Suprema Corte: ai fini dell’accertamento del fatto di reato è sufficiente il riscontro della responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore e/o dei suoi preposti Cass Civ Cass. Civ., SS SS. UU UU., 18 novembre 2008 2008, n n. 27337 “qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, reato promosso anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato ( (art. 2947 terzo comma, prima 2947, i parte, cod. d civ.) i ) perché hé il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con ggli strumenti p probatori ed i criteri p propri p del p procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. oggettivi Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando d l’ordinaria l’ di i diligenza dili e tenendo t d conto t della d ll diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità pp causale del danno lamentato” E’ fondamentale che nell’atto introduttivo del giudizio vi sia una ricostruzione quanto più dettagliata possibile dell’ambiente di lavoro, delle circostanze che hanno reso possibile il verificarsi dell’evento infortunio ovvero ll’insorgenza insorgenza della malattia professionale solo la puntuale deduzione e il concreto accertamento dei fatti consentono di muovere un giudizio in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento, così come accertato, e l’eventuale inadempienza datoriale del pari, solo l’esatto accertamento dei fatti consente di valutare – ove eccepito – l’eventuale concorso di colpa del lavoratore (Tribunale di Milano, 27 settembre 2013, est. Colosimo; Tribunale g 2012,, est. Donofrio)) di Ravenna,, 19 luglio Tribunale di Voghera, 12 novembre 2008, est. Dossi “…la sentenza… ha assolto… “per difetto di colpa inteso come conoscenza dell dell’obbligo obbligo… La sentenza non ha quindi accertato l’insussistenza del fatto di reato, ma solo la non colpevolezza della persona fisica cui il reato stesso era stato ascritto. Si ritiene che tale sentenza non sia idonea a produrre effetti preclusivi nel presente giudizio, dal momento che le domande risarcitorie sono state proposte non nei confronti della persona fisica assolta in sede penale,, bensì nei confronti p f della ppersona ggiuridica del datore di lavoro, ossia di un soggetto che: a) non ha assunto la qualità di parte nel processo penale; b) non può ritenersi automaticamente esente da responsabilità per il solo fatto che nei confronti della persona fisica fi i del d l preposto/imputato /i sia i stato formulato f l giudizio i di i di non colpevolezza, atteso che tale giudizio è fondato non sulla riscontrata assenza di violazioni alla normativa antinfortunistica aventi ti efficacia ffi i causale l dell’evento, d ll’ t b ì sulla bensì ll personale l ignoranza, da parte dell’imputato medesimo, dell’obbligo di adottare specifiche misure di sicurezza idonee ad evitare l’evento (misure che tra ll’altro altro, secondo quanto si dirà nel prosieguo, prosieguo erano state individuate dallo stesso datore di lavoro)” LA LIQUIDAZIONE Q DEL DANNO: IL RAPPORTO CON L’INDENNIZZO INAIL D.P.R. 1124/1965 - il lavoratore e, successivamente, il datore di lavoro d denunciano i all’INAIL ll’INAIL l’evento l’ indennizzabile; i d i bil g l’indennizzo - INAIL eroga - - il lavoratore, che ha già ottenuto l’indennizzo, sul presupposto della sussistenza di un’ipotesi un ipotesi di reato, reato chiede il risarcimento del differenziale al datore di lavoro INAIL agisce in regresso nei confronti del datore di lavoro (art. 11 D.P.R. 1124/1965). Cass. Civ.,, Sez. Lav.,, 29 ottobre 2003,, n. 16250 “l’azione esperita dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno non coperto da assicurazione obbligatoria obbligato ia cont controo gli info infortuni tuni sul lavo lavoroo e le malattie professionali, non implica litisconsorzio necessario con l’INAIL, attesa l’evidente autonomia della dedotta obbligazione risarcitoria del datore di lavoro, neii confronti f i del d l lavoratore, l rispetto i all rapporto assicurativo-previdenziale” Operatività dell’esonero e mancato intervento dell’INAIL PRINCIPIO la copertura assicurativa opera sempre Art. 67 D.P.R. 1124/1965 “gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel ppresente titolo” dove c’è copertura, c’è esonero Art. A t 10, 10 co. 1, 1 D.P.R. D P R 1124/1965 “l’assicurazione “l’ i i a norma del d l presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro” Cass Ci Cass. Civ., Se Sez. La Lav., 29 gennaio 2002, 2002 n. n 1114 – parte moti motivaa “la regola dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile è coessenziale coessen iale al sistema di assicu assicurazione a ione obbligato obbligatoria ia cont controo gli infortuni sul lavoro e risale alla sua legge fondante (art. 22 Legge 17 marzo 1898, n. 80); il testo attuale delle disposizioni contenute nell’art. 10 D.P.R. 30 ggiugno g 1965, n. 1124 pproviene dall’art. 4 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765. Essa implica che il datore di lavoro soggetto alla assicurazione obbligatoria è esonerato dalle obbligazioni che, ove mancasse l’esonero, graverebbero su di lui in f forza d ll regole delle l sulla ll responsabilità bili à civile… i il è cardine di la l regola l dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato… Nel disegno della Corte [n d e Corte Costituzionale] vi sono perciò due momenti: quello [n.d.e vigente al tempo delle pronunce, nel quale il danno biologico ha totale autonomia, ex art. 32 Cost.: non è coperto dall’ assicurazione infortuni e quindi non rientra nell infortuni, nell’ esonero del datore di lavoro , è risarcibile da costui secondo i principi civilistici, il suo equivalente monetario non è utilizzabile in alcun modo dagli enti di previdenza sociale. Quello in prospettiva, nel quale anche il danno biologico deve essere ricondotto alla tutela dell’art. 38 Cost. e quindi all’intervento pubblico” verificata d d’ufficio ufficio ll’esistenza esistenza dei presupposti per l’operatività dell’assicurazione obbligatoria e la sussistenza delle condizioni p per l’esonero,, la domanda svolta nei confronti del solo datore di lavoro deve essere rigettata se, poi, il lavoratore ha del tutto trascurato di rivolgere le proprie pretese nei confronti dell’Ente P id i l deve Previdenziale, d escludersi l d i che h possa modificare difi la domanda nel corso del giudizio poiché si tratta di giudizi caratterizzati da petitum e causa petendi affatto diversi Sussistenza di danno differenziale e mancato intervento dell’INAIL PRINCIPIO il Legislatore ammette che, nonostante l’indennizzo, possa residuare un danno biologico non ristorato Art. 10, co. 2, D.P.R. 1124/1965, “nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato p condanna ppenale pper il ffatto dal qquale l’infortunio è derivato” Tuttavia, l’azione di cui all’art. 10, co. 2-8, D.P.R. 1124/1965 presuppone tipicamente i i che h sia i già ià intervenuto i l’indennizzo l’i d i INAIL DANNO DIFFERENZIALE frutto del diverso sistema di liquidazione dei danni conseguente ai canoni di quantificazione propri della responsabilità civile Tribunale di Voghera, 7 luglio 2011, est. Dossi “il danno “differenziale” è quindi configurabile quando venga meno l’esonero da responsabilità civile del datore di lavoro (per essersi quest’ultimo reso responsabile di illecito penale); in questa ipotesi rivive la responsabilità civile l del d l datore d d lavoro di l per quella ll parte di d danno d qualitativamente l già à indennizzata dall’Inail, ma quantitativamente maggiore, sulla base del sistema di liquidazione proprio della responsabilità civile comune. In sintesi, la figura del danno “differenziale” differenziale individua ll’ulteriore ulteriore quota di ristoro, ristoro calcolata secondo le regole della responsabilità civile, dovuta all’eventuale insufficienza dell’indennizzo previdenziale. Dal danno “differenziale”, che fa riferimento ad un pregiudizio solo quantitativamente superiore rispetto a quello ll oggetto di indennizzo, i d i sii distingue di i il c.d. d danno d “ “complementare”, l ” che si riferisce invece ad un danno qualitativamente diverso da quello coperto da assicurazione obbligatoria” (cfr. anche Tribunale di Milano, 23 novembre 2011, est. Gasparini) Cass. Civ.,, Sez. Lav.,, 15 settembre 1995,, n. 9761 “non non si può far luogo a una sorta di compensazione tra quanto ricevuto in più da una parte e quanto ricevuto in meno dall dall’altra altra, operazione che costituirebbe sul piano ggiuridico un verso assurdo,, trattandosi di somme dovute a diverso titolo da soggetti diversi” Cosa succede se INAIL non ha provveduto alla liquidazione? - i inammissibilità i ibili à della d ll domanda d d - ammissibilità incondizionata dell dell’azione azione - liquidazione q “virtuale” dell’indennizzo INAIL Inammissibilità della domanda sistema di cui all’art. 10 D.P.R. 1124/1965 poggia sul presupposto che l’indennizzo vi sia stato domanda inammissibile se il ricorrente-lavoratore non allega la sussistenza dei presupposti che fanno venir meno la regola dell’esonero e la pretesa superiorità del danno liquidabile secondo le comuni regole civilistiche rispetto all’indennizzo liquidato da INAIL la preventiva domanda di indennizzo all’INAIL sarebbe “condizione di proponibilità” della domanda al datore di lavoro non potendosi, in mancanza, configurare il danno differenziale (Tribunale di Napoli, 26 settembre 2007) Cass. Civ., Sez. Lav., 29 gennaio 2002, n. 1114 se non si fa luogo alla prestazione previdenziale, previdenziale non vi è “se assicurazione; mancando l’assicurazione cade l’esonero” Tribunale di Milano, 24 maggio 2012 e 7 ottobre 2010, est. Porcelli “…la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere richiesta all’Inail e la società convenuta t avrebbe bb dovuto d t essere coinvolta i lt solo l in i caso di diniego di i d parte da t dell’Istituto previdenziale o per il cd. danno differenziale… Il ricorrente, pertanto, non avrebbe dovuto in questa sede chiedere il risarcimento del integrale danno biologico che pretende di avere subito, ma avrebbe potuto chiedere solo il riconoscimento i i di un danno d i f i inferiore all minimo i i i d indennizzabile i bil dall’Inail d ll’I il o, in i caso di liquidazione di prestazioni da parte dell’Inail ritenute inadeguate, l'eventuale differenza rispetto alla liquidazione operata in base ai criteri comunemente adottati in materia di responsabilità p civile. naturalmente il lavoratore infortunato non può limitarsi a presentare la semplice denuncia dell'infortunio all’Inail ma, se non condivide le valutazioni operate dall’Inail, è tenuto ad attivarsi per contestarle, anche in via giudiziale e solo in caso di esito negativo g della contestazione ppuò agire g pper ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno subito. In ricorso, invece, nella quantificazione del danno richiesto al datore di lavoro non si prende minimamente in considerazione l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali p f e l'esonero dalla responsabilità p civile del datore di lavoro e tale assicurazione comporta, e l'intero danno biologico da invalidità permanente, quantificato in misura sicuramente superiore al minimo indennizzabile dall’Inail, viene richiesto al datore di lavoro… senza avere previamente richiesto all’Inail la liquidazione della parte di sua competenza. La domanda del ricorrente, in quanto senza motivazione e cedente i limiti del cd. danno differenziale, appare pertanto inammissibile” Ammissibilità incondizionata dell’azione si ammette che il lavoratore possa agire per l’intero risarcimento nei confronti del datore di lavoro. Tale T l soluzione l i non pare convincente i perché hé sovrappone i piani di due rapporti che sono diversi sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo oggettivo, oggettivo e poggiano su presupposti legali e fattuali totalmente diversi (Tribunale di Genova, 18 luglio 2007) Liquidazione “virtuale” dell’indennizzo INAIL sistema di cui all’art. 10 D.P.R. 1124/1965 non esige che l’indennizzo sia stato in concreto erogato si ammette la possibilità di liquidare in favore del lavoratore il solo ed eventuale danno differenziale i poteri officiosi del Giudice vengono impiegati per acquisire contezza d ll’ dell’eventuale t l liquidazione li id i avvenuta, t ovvero dell’indennizzo d ll’i d i che h sarebbe eventualmente spettato, così da determinare in modo indipendente la misura della responsabilità datoriale Tribunale di Bassano del Grappa, 16 gennaio 2007 “nella quantificazione del danno biologico permanente va peraltro detratto, non solo quanto già riconosciuto dall dall’INAIL INAIL a titolo di indennizzo una tantum, ma anche quanto è o sarebbe stato riconoscibile al medesimo titolo” (conforme Tribunale di Milano, (conforme, Milano 28 giugno 2012, 2012 est. est Ravazzoni) l’indennizzo diviene termine di raffronto virtuale: viene considerata, co s de , non o la liquidazione qu d o e in concreto co c e o operata, ope , ma la liquidazione che astrattamente avrebbe avuto luogo ove INAIL fosse intervenuto l’orientamento poggia sull’applicazione del principio generale l di cuii all’art. ll’ t 1227, 1227 co. 2, 2 c.c. per cuii “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando ll’ordinaria ordinaria diligenza” diligenza ragionevole in ipotesi di negligenze del lavoratore rispetto agli obblighi di cui all’art. all’art 52 D.P.R. D PR 1124/1965 (per le negligenze del datore vale la previsione di cui all’art. 53)) o p p prescrizione ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 Corte Costituzionale Costituzionale, 16 giugno 1971, 1971 n. n 134 legittimo un regime di tutela differenziato “del pari prive di fondamento devono ritenersi le deduzioni rivolte contro quelle di disposizioni i i i dell’art. d ll’ 10 che h limitano li i l’ bbli del l’obbligo d l risarcimento i i a carico i del d l datore d di lavoro solo alla parte del danno non coperta dall’indennità erogata dall’INAIL, e Pertanto escludono la possibilità del cumulo fra le due specie di erogazioni a favore del lavoratore. Si sostiene che tali norme violino i principi generali secondo i quali vi sarebbe, bb da d una parte, diritto d add ottenere dal d l responsabile b l l’integrale l’ l risarcimento, e dall’altra il divieto della compensatio lucri cum damno, quando, come si afferma accadere nella specie, il lucro derivi da causa creditoria diversa da quella che ha determinato il danno. ` ffacile opporre q pp che è regola g ggenerale consacrata nell’art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell’art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, g g , senza ppoter mai divenire ffonte di lucro pper il danneggiato, gg , secondo risulta anche dall’art. 1910, del codice civile. Nè può allegarsi in contrario la diversità della causa creditoria, poiché, se è vero che nella specie all’assicurato sono conferite due pretese, verso l’INAIL oltre che verso il responsabile, anziché solamente verso qquest’ultimo ((come a stretto rigore g dovrebbe avvenire), ), ciò è disposto, come si è già rilevato, a favore dell’infortunato cui si vuole garantire in ogni caso (anche quando il risarcimento ritardi, o non riesca ad ottenersi) il diritto alle prestazioni assistenziali. Queste, se trovano un titolo autonomo nel rapporto Previdenziale di cui è parte il lavoratore, si effettuano tuttavia in temporanea sostituzione delle erogazioni che, a causa del medesimo evento dannoso, sono poste a carico del datore, e pertanto non possono cumularsi con esse, se non a patto di determinare un indebito arricchimento” Corte Costituzionale, 18 dicembre 1991, n. 485 “…il …il risarcimento del danno astrattamente a lui dovuto è limitato alla sola parte eccedente le prestazioni erogate dall’I.N.A.I.L., al fine di evitare che per un unico i danno d il lavoratore l t i f t t venga a lucrare infortunato l un doppio (ed ingiustificato) indennizzo. Non è quindi il regresso dell dell’I.N.A.I.L. I.N.A.I.L. che limita il risarcimento spettante all’infortunato, ma è quest’ultimo che è possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni previdenziali…” id i li ” contra, Tribunale di Genova, 18 luglio 2007 “…questa …questa soluzione non è pienamente soddisfacente, perché in questo modo il giudice viene a detrarre dal’importo del risarcimento civile effettivo un i d i indennizzo previdenziale id i l soltanto lt t ipotetico i t ti che h il lavoratore potrebbe anche concretamente non realizzare mai oppure potrebbe realizzare in misura diversa (posto che nel giudizio tra lavoratore infortunato e INAIL la valutazione della menomazione potrebbe t bb risultare i lt anche h di grado d diverso…” di ” Domanda contestuale nei confronti dell’Ente e del datore il lavoratore ha senz’altro la possibilità di agire contestualmente t t l t neii confronti f ti del d l datore d t di lavoro l e dell’INAIL, contestando la misura dell’indennizzo ricevuto, al fine di ottenere da entrambi il risarcimento di un maggior danno In tal caso, INAIL può nel medesimo giudizio azionare il proprio diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro la oro (non si tratta di domanda riconvenzionale) in virtù della natura intrinsecamente bilaterale dei rapporti in questione, le varie domande possono conoscere vicende affatto diverse ATTENZIONE se il raffronto va operato fra somme calcolate al risarcimento delle medesime voci di danno e se non puoi esigersi direttamente dal datore di lavoro ciò che è dovuto in virtù dell’assicurazione dell assicurazione obbligatoria il lavoratore non può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la liquidazione di un danno quantificato in una misura percentuale superiore a quella che è stata riconosciuta dall’INAIL salvo che non abbia agito – o agisca contestualmente – per ottenere dall’Ente Previdenziale il riconoscimento del diritto a un indennizzo maggiore ovvero di un successivo aggravamento delle condizioni RISARCIMENTO IURE PROPRIO E IURE HEREDITATIS LA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO Cass. Civ., Sez. III, 23 luglio 1996, n. 6608 “la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, lavoro proposta dai congiunti del dipendente deceduto a seguito dell'infortunio, a tutela non dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro, bensì di un diritto proprio sulla base della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art.2043 cod. civ., non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la cui "causa petendi" non risiede nel rapporto di lavoro che costituisce mera occasione per ll'insorgenza insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento” Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2005, n. 20355 “esula l dalla d ll competenza t per materia t i del d l giudice i di del d l lavoro l e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il ggenerale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, e quindi, quindi quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ.” (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2006, n. 3650 – parte motiva) Tribunale di Torino,, 20 luglio g 2010 prima, ha ritenuto la prevalenza del rito speciale ex art 40 c.p.c. art. c p c per le cause connesse, connesse giudicando correttamente radicato innanzi al Giudice del Lavoro il giudizio degli eredi con domande promosse iure i proprio i e iure i h di i hereditatis poi,, rigettata p g la domanda p proposta p iure hereditatis,, ha ritenuto che fosse venuta meno la competenza del Giudice del Lavoro e ha quindi disposto la trasmissione al Tribunale Ordinario contra, Tribunale di Ravenna, 9 settembre 2009, est. Rinaldi “la domanda di risarcimento proposta, iure proprio, dai congiunti del lavoratore deceduto a seguito g di infortunio, f per p i danni agli g stessi derivanti dalla morte del familiare, rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto trova nel rapporto pp di lavoro subordinato la sua ragione g ggiustificativa, f , indipendentemente dalla natura extracontrattuale della responsabilità fatta valere in giudizio. Il danno tanatologico riportato p dalla vittima per p la perdita p oggettiva gg del bene vita è una voce di danno non patrimoniale distinta sia dal danno biologico che da quello morale, rilevante ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. nonché degli artt. 2 e 32 Cost. Cost.” (conforme, Tribunale di Ravenna, 23 giugno 2011, est. Riverso) Tribunale di Milano nonostante orientamenti difformi della Sezione Lavoro risulta univocamente orientato nel senso di ritenere in ogni g caso compente p il Giudice del Lavoro, sul presupposto che appartenga a quest’ultimo ogni controversia in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al rapporto di lavoro lavoro, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale Disegno di Legge, 15 marzo 2013, n. S-8, art. 9 “le azioni per il risarcimento del danno cagionato da infortunio o malattia professionale rientrano nella competenza del giudice del lavoroo ai sensi dell’articolo lavo dell a ticolo 409 del codice di procedura civile sia che si tratti domanda per responsabilità p contrattuale sia che si tratti di domanda per responsabilità extra-contrattuale, ed anche se promosse, in proprio, dagli eredi d l lavoratore del l deceduto” d d ” LE PARTI EVENTUALI DEL GIUDIZIO CHIAMATA IN CAUSA DELL’ASSICURAZIONE nessuna peculiare problematica atteso che alla base della stessa vi è sempre una domanda di garanzia propria ex art. 32 c.p.c. che rientra nella previsione di cui all’art. 40, co. 3, cpc c.p.c. - tentativo di conciliazione sulla base della percentuale di danno quantificata dall’INAIL - liquidazione spese di lite non vi è alcun rapporto diretto tra lavoratore e terza chiamata il contraddittorio deve de e necessariamente essere esteso nei confronti di quest’ultima a tutela delle ragioni del convenuto assicurato (Tribunale di Milano, Milano 27 settembre 2013, 2013 est. est Colosimo; Tribunale di Milano, 24 settembre 2013, est. Perillo) CHIAMATA IN CAUSA DEI RESPONSABILI ex ART. ART 2043 C C.C. C soltanto la violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. può essere fatta valere con il rito speciale p pprevisto dall’art. 409 c.p.c. le domande che ppoggiano gg sugli g ordinari obblighi g risarcitori debbono essere azionate secondo le regole del rito ordinario art. 40, co. 3, c.p.c. “nei casi previsti negli articoli 31 [cause accessorie], 32 [cause di garanzia], 34 [accertamenti incidentali], 35 [eccezione di compensazione] i ] e 36 [cause [ riconvenzionali], i i li] le l cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione d l solo del l rito i speciale i l quando d una di tali li cause rientri i i fra f quelle indicate negli articoli 409 e 442” esclusa l l’ipotesi l’i t i di cuii all’art. ll’ t 33 c.p.c., ossia i quella ll di cumulo l soggettivo Cass. Civ., Sez. Lav., 10 novembre 1998, n. 11297 “in tema di competenza per connessione l’art. 40 comma terzo cod. cod proc. proc civ. civ - introdotto dall dall’art art. 5 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - si riferisce alle regole di modificazione della competenza cosiddetto per subordinazione mentre non richiama i casi che dipendono subordinazione, dal cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.). Pertanto, la diversità del rito costituisce ostacolo al “simultaneus processus” soltanto in queste ultime ipotesi, mentre negli altri casi (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) la regola generale che la norma ha ribadito è quella del “simultaneus processus” anche nel caso di diversità del rito” Se il lavoratore agisce, ex art. 2087 c.c. e art. 10, co. 2, D.P.R. 1124/1965 nei confronti del datore di lavoro, ed ex art. 2043 c.c. nei confronti di altri soggetti ritenuti it ti responsabili, bili sii verte t proprio i in i quell caso di cumulo soggettivo che renderebbe necessaria la separazione p delle p posizioni relative alle domande proposte ex art. 2043 c.c. per consentirne la trattazione secondo le regole del rito ordinario (e, nei Tribunali in cui è presente la Sezione Lavoro, la trattazione da parte del “Giudice Ordinario”). contra,, Tribunale di Milano “ritenuto che la prospettazione non può essere condivisa, sulla base di evidenti ragioni, che trovano conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che ai fini della individuazione del giudice competente ratione i materiae, i l determinazione la d i i d ll materia della i del d l contendere d va compiuta i anzitutto con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a fondamento di questa; specificando che per controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo si presenti come antecedente il presupposto necessario – non meramente occasionale – della situazione di ffatto in ordine alla qquale viene invocata la tutela ggiurisdizionale; considerato che, applicando tali principi in materia di infortuni sul lavoro, “deve ritenersi che l’elemento fondante la competenza del Giudice del lavoro non può essere individuato nella circostanza che il soggetto convenuto in giudizio dal lavoratore rivesta o meno la qqualità di datore di lavoro,, bensì nella natura delle norme giuridiche invocate e quindi, nel caso di specie, nel fatto che l’infortunio si sia verificato nell’assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal datore di lavoro, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti sorti in dipendenza diretta e non meramente occasionale dal rapporto di lavoro lavoro” (Cass., ez. Lav., n. 22818/2009 e 8.4.1994 n. 3311): ed è di tutta chiarezza che proprio dalla prospettazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio emerge il collegamento diretto tra l’illecito contestato dal lavoratore alla società e agli altri soggetti evocati, fra ll’altro altro quali responsabili della sicurezza, ed il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente predetto e la società…, che si pone quale antecedente il presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudiziale” CHIAMATA IN CAUSA DEI RESPONSABILI ex ART. 26, co. 4, D. Lgs. 81/2008 “…l'imprenditore l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, subappaltatore non risulti indennizzato …” NON TROVA APPLICAZIONE art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003 “il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori subappaltatori” art 29 art. 29,co. co 22, D D. Lgs Lgs. 276/2003 TROVA APPLICAZIONE LIMITATAMENTE A “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento dell'inadempimento” PRINCIPI GENERALI Art. 1292 c.c. “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la l medesima d i prestazione, i in i modo d che h ciascuno i puòò essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri…” Art. 2055 c.c. “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali” COEREDI Cass. Civ., SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24657 “i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod civ. cod. civ prevista solo per i debiti, debiti mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti diti siano i i l i nella inclusi ll comunione; i né, é in i contrario, t i puòò argomentarsi t i dagli d li artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria di i puòò agire i singolarmente i l per far f valere l l'i l'intero credito di comune, o la l sola l parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” un solo erede può agire in sede civile o in sede penale l per far f valere l l’intero l’i t credito dit comune più eredi possono agire in sedi diverse (penali o civili) per far valere la sola parte di quota ereditaria loro spettante p parte attrice deve allegare sin dal principio circostanze i t utili tili all’individuazione ll’i di id i degli d li eventuali ulteriori coeredi, alla verifica delle azioni da questi eventualmente intraprese intraprese, e alla definizione dello stato della successione e dell’eventuale dell eventuale comunione ereditaria Grazie