salute e sicurezza salute e sicurezza sul luogo di lavoro

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salute e sicurezza salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Ordine degli Avvocati di Milano
Fondazione Forense di Milano
Milano, 12 novembre 2013
SALUTE E SICUREZZA
SUL LUOGO DI
LAVORO
PROFILI PROCESSUALI
dott.ssa
dott
ssa Chiara Colosimo
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
-
R
Rapporto
tra giudizio
i di i penale
l e giudizio
i di i civile
i il
-
Liquidazione del danno:
l’indennizzo INAIL
-
Risarcimento iure hereditatis e iure proprio: la
competenza del Giudice del Lavoro
-
Parti eventuali del giudizio:
• assicurazione
il
rapporto
con
•
terzi responsabili
p
ex art. 2043 c.c.
•
responsabili solidali ex art. 26 D. Lgs.
81/2008
•
coeredi
RAPPORTO
TRA
GIUDIZIO PENALE
E
GIUDIZIO CIVILE
PRINCIPIO DELLA PIENA AUTONOMIA
DELLE DUE GIURISDIZIONI
Art. 75, co. 1, c.p.p.
“l’
“l’azione
civile
l proposta davanti
d
all giudice
d
civile può essere trasferita nel processo
penale fino a quando in sede civile non sia
stata pronunciata sentenza di merito
anche non passata in giudicato.
L’esercizio di tale ffacoltà comporta
p
rinuncia agli atti del giudizio; il giudice
ppenale pprovvede anche sulle spese
p
del
procedimento civile”
Art. 75, co. 2, c.p.p.
“l’azione
l azione civile prosegue in sede civile se
non è trasferita nel processo penale o è
stata iniziata quando non è più ammessa
la costituzione di parte civile”
Art. 75, co. 3, c.p.p.
“ l’azione
“se
l’
è proposta in sede
d civile
l nei
confronti dell’imputato dopo la
costituzione di parte civile nel processo
penale o dopo la sentenza penale di primo
grado, il processo civile è sospeso fino
alla ppronuncia della sentenza ppenale non
più soggetta a impugnazione, salve le
eccezioni ppreviste dalla legge”
gg
Il terzo comma circoscrive le uniche due
i
ipotesi
i che
h possono portare a una
sospensione del processo civile
Conferma del principio generale di
separazione
i
e autonomia
t
i
Giudizio civile procede a prescindere
dalle decisioni che potranno essere
adottate
d tt t nell’ambito
ll’ bit del
d l giudizio
i di i penale
l
Tribunale di Voghera, 6 febbraio 2007, est. Dossi
“…l’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro è
svincolato dagli esiti dell’eventuale procedimento penale; dal punto
di vista processuale è altresì caduta la cosiddetta pregiudiziale
penale… Per quanto riguarda in particolare le azioni civili
risarcitorie, a tutela del diritto di difesa del soggetto danneggiato
ll’art.
a t. 65
652 c.p.p. stabilisce che quest
quest’ultimo
ultimo è vincolato dal giudicato
penale di assoluzione solo se “si sia costituito o sia stato posto in
condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il
danneggiato
gg
dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a
norma dell’art. 75, comma 2”… Il disposto dell’art. 75, comma 3,
c.p.p., che prevede la sospensione del processo civile sino al
passaggio in giudicato della sentenza penale, nei soli casi in cui
l’ i
l’azione
civile
i il di danno
d
sia
i esercitata
i
d
dopo
l costituzione
la
i i
di parte
civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado:
non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle due ipotesi, non deve
darsi luogo alla sospensione del processo.
processo E’ dunque il giudice
civile (nella specie il giudice del lavoro) a dover accertare
incidentalmente la sussistenza del reato, al fine di decidere sulle
domande risarcitorie: sia sulla domanda di danno morale (ex artt.
artt
2059 c.c. e 185 c.p.), sia sulla domanda di danno differenziale ai
sensi dell’art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”
E’ necessario interpretare le disposizioni di cui
al D.P.R.1124/1965
a
. . .
/ 965 in p
prospettiva
ospett va
sistematica, tenendo conto del rinnovato
ordinamento processuale
p
Art. 10, co. 2, D.P.R.1124/1965 (“che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale
l’infortunio è derivato”) deve trovare
applicazione limitatamente ai casi in cui
cui,
oggi, il Legislatore espressamente prevede la
pregiudiziale penale
In tutti gli altri casi, non c’è più alcun vincolo
di pregiudizialità
i di i lità
Cass. Civ., Sez. Lav., 29 ottobre 2003, n. 16250 – parte motiva
“infatti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale,
l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, con
efficacia di giudicato (a norma degli art.
art 651 e 652 c.p.p.),
cpp)
comporta che il giudice civile possa accertare “incidenter
tantum” l’esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e
soggettivi, individuandone
d d
d
l’
l’autore
e procedendo
d d all
relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge
ppenale ((in tal senso - oltre Cass.,, sez. un.,, n. 6223/97,, sulla
insussistenza di una pregiudiziale penale nel vigore
dell’attuale codice di procedura penale - vedi, per tutte,
Cass sez.
Cass.,
sez lav.,
lav n.
n 13425/00,
13425/00 1501/96,
1501/96 nonché 9976/98,
9976/98
3038/96)”
Cass. Civ., Sez. Lav., 10 luglio 1998, n. 6749
“in relazione all’azione di regresso dell’INAIL di cui agli
artt 10 e 11 del D.P.R.
artt.
D P R n.
n 1124 del 1965,
1965 la circostanza
che il giudice penale non sia stato investito della
cognizione del fatto da cui è derivato l’infortunio del
l
lavoratore
non è di ostacolo
l all’esercizio
ll’
i i dell’azione
d ll’ i
di
regresso quando risulti che il reato è venuto meno per il
sopravvenire
p
di una causa estintiva (p
(prescrizione,,
amnistia, morte dell’indiziato, ecc.), in quanto
all’accertamento del reato e della responsabilità penale
del datore di lavoro o del suo incaricato,
incaricato ai fini di detta
azione di regresso, può procedere in via incidentale il
giudice civile”
Cass Civ
Cass.
Civ., Sez
Sez. Lav
Lav., 9 ottobre 2000,
2000 n.
n 13425
“ai fini
“
f
d l risarcimento del
del
d l danno
d
non patrimoniale
l
l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei
termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo
civile a norma degli artt. 651 e 652 cod.proc.pen.,
comporta che il giudice civile possa accertare
“i id
“incidenter
tantum”
” l’esistenza
l’ i
d l reato, neii suoii
del
elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l’autore
e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei
canoni della legge penale”
E’ fondamentale che il lavoratore alleghi la
sussistenza di un fatto integrante,
integrante in astratto,
astratto un
reato perseguibile d’ufficio
POTERE- DOVERE DEL GIUDICE DI
POTERE
ACCERTARE, INCIDENTALMENTE, LA
SUSSISTENZA DEL REATO
Suprema Corte:
ai fini dell’accertamento del fatto di reato è
sufficiente il riscontro della responsabilità ex art.
2087 c.c. del datore e/o dei suoi preposti
Cass Civ
Cass.
Civ., SS
SS. UU
UU., 18 novembre 2008
2008, n
n. 27337
“qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come
reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso,
reato
promosso anche
per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica
l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato
(
(art.
2947 terzo comma, prima
2947,
i
parte, cod.
d civ.)
i ) perché
hé il
giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con
ggli strumenti p
probatori ed i criteri p
propri
p del p
procedimento
civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli
estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
soggettivi ed oggettivi.
oggettivi Detto termine decorre dalla data
del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il
soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto
avere, usando
d l’ordinaria
l’ di i diligenza
dili
e tenendo
t
d conto
t della
d ll
diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente
conoscenza della rapportabilità
pp
causale del danno
lamentato”
E’ fondamentale che nell’atto introduttivo del giudizio vi sia
una ricostruzione quanto più dettagliata possibile
dell’ambiente di lavoro, delle circostanze che hanno reso
possibile il verificarsi dell’evento infortunio ovvero
ll’insorgenza
insorgenza della malattia professionale
solo la puntuale deduzione e il concreto accertamento dei fatti
consentono di muovere un giudizio in ordine alla sussistenza
di un nesso di causalità tra l’evento, così come accertato, e
l’eventuale inadempienza datoriale
del pari, solo l’esatto accertamento dei fatti consente di
valutare – ove eccepito – l’eventuale concorso di colpa del
lavoratore
(Tribunale di Milano, 27 settembre 2013, est. Colosimo; Tribunale
g 2012,, est. Donofrio))
di Ravenna,, 19 luglio
Tribunale di Voghera, 12 novembre 2008, est. Dossi
“…la sentenza… ha assolto… “per difetto di colpa inteso come
conoscenza dell
dell’obbligo
obbligo… La sentenza non ha quindi accertato
l’insussistenza del fatto di reato, ma solo la non colpevolezza della
persona fisica cui il reato stesso era stato ascritto. Si ritiene che tale
sentenza non sia idonea a produrre effetti preclusivi nel presente
giudizio, dal momento che le domande risarcitorie sono state
proposte non nei confronti della persona fisica assolta in sede
penale,, bensì nei confronti
p
f
della ppersona ggiuridica del datore di
lavoro, ossia di un soggetto che: a) non ha assunto la qualità di
parte nel processo penale; b) non può ritenersi automaticamente
esente da responsabilità per il solo fatto che nei confronti della
persona fisica
fi i del
d l preposto/imputato
/i
sia
i stato formulato
f
l
giudizio
i di i di
non colpevolezza, atteso che tale giudizio è fondato non sulla
riscontrata assenza di violazioni alla normativa antinfortunistica
aventi
ti efficacia
ffi i causale
l dell’evento,
d ll’
t
b ì sulla
bensì
ll personale
l
ignoranza, da parte dell’imputato medesimo, dell’obbligo di
adottare specifiche misure di sicurezza idonee ad evitare l’evento
(misure che tra ll’altro
altro, secondo quanto si dirà nel prosieguo,
prosieguo erano
state individuate dallo stesso datore di lavoro)”
LA LIQUIDAZIONE
Q
DEL DANNO:
IL RAPPORTO CON
L’INDENNIZZO INAIL
D.P.R. 1124/1965
-
il lavoratore e, successivamente, il datore di lavoro
d
denunciano
i
all’INAIL
ll’INAIL l’evento
l’
indennizzabile;
i d
i bil
g l’indennizzo
- INAIL eroga
-
-
il lavoratore, che ha già ottenuto l’indennizzo, sul
presupposto della sussistenza di un’ipotesi
un ipotesi di reato,
reato
chiede il risarcimento del differenziale al datore di
lavoro
INAIL agisce in regresso nei confronti del datore di
lavoro (art. 11 D.P.R. 1124/1965).
Cass. Civ.,, Sez. Lav.,, 29 ottobre 2003,, n. 16250
“l’azione esperita dal lavoratore nei confronti del
datore di lavoro per ottenere il risarcimento del
danno non coperto da assicurazione
obbligatoria
obbligato
ia cont
controo gli info
infortuni
tuni sul lavo
lavoroo e le
malattie
professionali,
non
implica
litisconsorzio necessario con l’INAIL, attesa
l’evidente
autonomia
della
dedotta
obbligazione risarcitoria del datore di lavoro,
neii confronti
f
i del
d l lavoratore,
l
rispetto
i
all
rapporto assicurativo-previdenziale”
Operatività dell’esonero e mancato intervento
dell’INAIL
PRINCIPIO
la copertura assicurativa opera sempre
Art. 67 D.P.R. 1124/1965 “gli assicurati hanno diritto alle
prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in
cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi
stabiliti nel ppresente titolo”
dove c’è copertura, c’è esonero
Art.
A
t 10,
10 co. 1,
1 D.P.R.
D P R 1124/1965 “l’assicurazione
“l’ i
i
a norma del
d l
presente decreto esonera il datore di lavoro dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”
Cass Ci
Cass.
Civ., Se
Sez. La
Lav., 29 gennaio 2002,
2002 n.
n 1114 – parte moti
motivaa
“la regola dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile è
coessenziale
coessen
iale al sistema di assicu
assicurazione
a ione obbligato
obbligatoria
ia cont
controo gli
infortuni sul lavoro e risale alla sua legge fondante (art. 22 Legge 17
marzo 1898, n. 80); il testo attuale delle disposizioni contenute
nell’art. 10 D.P.R. 30 ggiugno
g 1965, n. 1124 pproviene dall’art. 4 r.d.
17 agosto 1935, n. 1765. Essa implica che il datore di lavoro
soggetto alla assicurazione obbligatoria è esonerato dalle
obbligazioni che, ove mancasse l’esonero, graverebbero su di lui in
f
forza
d ll regole
delle
l sulla
ll responsabilità
bili à civile…
i il
è cardine
di la
l regola
l
dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i
danni subiti dal lavoratore infortunato… Nel disegno della Corte
[n d e Corte Costituzionale] vi sono perciò due momenti: quello
[n.d.e
vigente al tempo delle pronunce, nel quale il danno biologico ha
totale autonomia, ex art. 32 Cost.: non è coperto dall’ assicurazione
infortuni e quindi non rientra nell
infortuni,
nell’ esonero del datore di lavoro , è
risarcibile da costui secondo i principi civilistici, il suo equivalente
monetario non è utilizzabile in alcun modo dagli enti di previdenza
sociale. Quello in prospettiva, nel quale anche il danno biologico
deve essere ricondotto alla tutela dell’art. 38 Cost. e quindi
all’intervento pubblico”
verificata d
d’ufficio
ufficio ll’esistenza
esistenza dei presupposti per
l’operatività dell’assicurazione obbligatoria e la
sussistenza delle condizioni p
per l’esonero,, la
domanda svolta nei confronti del solo datore di
lavoro deve essere rigettata
se, poi, il lavoratore ha del tutto trascurato di
rivolgere le proprie pretese nei confronti dell’Ente
P id i l deve
Previdenziale,
d
escludersi
l d i che
h possa modificare
difi
la domanda nel corso del giudizio poiché si tratta di
giudizi caratterizzati da petitum e causa petendi
affatto diversi
Sussistenza di danno differenziale e mancato
intervento dell’INAIL
PRINCIPIO
il Legislatore ammette che, nonostante l’indennizzo, possa
residuare un danno biologico non ristorato
Art. 10, co. 2, D.P.R. 1124/1965, “nonostante l’assicurazione
predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che
abbiano riportato
p
condanna ppenale pper il ffatto dal qquale
l’infortunio è derivato”
Tuttavia, l’azione di cui all’art. 10, co. 2-8, D.P.R. 1124/1965
presuppone tipicamente
i i
che
h sia
i già
ià intervenuto
i
l’indennizzo
l’i d
i
INAIL
DANNO DIFFERENZIALE
frutto del diverso sistema di liquidazione dei danni conseguente ai canoni di
quantificazione propri della responsabilità civile
Tribunale di Voghera, 7 luglio 2011, est. Dossi
“il danno “differenziale” è quindi configurabile quando venga meno l’esonero
da responsabilità civile del datore di lavoro (per essersi quest’ultimo reso
responsabile di illecito penale); in questa ipotesi rivive la responsabilità
civile
l del
d l datore
d
d lavoro
di
l
per quella
ll parte di
d danno
d
qualitativamente
l
già
à
indennizzata dall’Inail, ma quantitativamente maggiore, sulla base del
sistema di liquidazione proprio della responsabilità civile comune. In sintesi,
la figura del danno “differenziale”
differenziale individua ll’ulteriore
ulteriore quota di ristoro,
ristoro
calcolata secondo le regole della responsabilità civile, dovuta all’eventuale
insufficienza dell’indennizzo previdenziale. Dal danno “differenziale”, che
fa riferimento ad un pregiudizio solo quantitativamente superiore rispetto a
quello
ll oggetto di indennizzo,
i d i
sii distingue
di i
il c.d.
d danno
d
“
“complementare”,
l
”
che si riferisce invece ad un danno qualitativamente diverso da quello
coperto da assicurazione obbligatoria”
(cfr. anche Tribunale di Milano, 23 novembre 2011, est. Gasparini)
Cass. Civ.,, Sez. Lav.,, 15 settembre 1995,, n. 9761
“non
non si può far luogo a una sorta di
compensazione tra quanto ricevuto in più da
una parte e quanto ricevuto in meno dall
dall’altra
altra,
operazione che costituirebbe sul piano
ggiuridico un verso assurdo,, trattandosi di
somme dovute a diverso titolo da soggetti
diversi”
Cosa succede se INAIL non ha provveduto alla
liquidazione?
-
i
inammissibilità
i ibili à della
d ll domanda
d
d
-
ammissibilità incondizionata dell
dell’azione
azione
-
liquidazione
q
“virtuale” dell’indennizzo INAIL
Inammissibilità della domanda
sistema di cui all’art. 10 D.P.R. 1124/1965 poggia sul presupposto che
l’indennizzo vi sia stato
domanda inammissibile se il ricorrente-lavoratore non allega la sussistenza
dei presupposti che fanno venir meno la regola dell’esonero e la pretesa
superiorità del danno liquidabile secondo le comuni regole civilistiche
rispetto all’indennizzo liquidato da INAIL
la preventiva domanda di indennizzo all’INAIL sarebbe “condizione di
proponibilità” della domanda al datore di lavoro non potendosi, in
mancanza, configurare il danno differenziale (Tribunale di Napoli, 26
settembre 2007)
Cass. Civ., Sez. Lav., 29 gennaio 2002, n. 1114
se non si fa luogo alla prestazione previdenziale,
previdenziale non vi è
“se
assicurazione; mancando l’assicurazione cade l’esonero”
Tribunale di Milano, 24 maggio 2012 e 7 ottobre 2010, est. Porcelli
“…la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere richiesta all’Inail e la società
convenuta
t avrebbe
bb dovuto
d
t essere coinvolta
i lt solo
l in
i caso di diniego
di i
d parte
da
t
dell’Istituto previdenziale o per il cd. danno differenziale… Il ricorrente, pertanto,
non avrebbe dovuto in questa sede chiedere il risarcimento del integrale danno
biologico che pretende di avere subito, ma avrebbe potuto chiedere solo il
riconoscimento
i
i
di un danno
d
i f i
inferiore
all minimo
i i
i d
indennizzabile
i bil dall’Inail
d ll’I il o, in
i
caso di liquidazione di prestazioni da parte dell’Inail ritenute inadeguate,
l'eventuale differenza rispetto alla liquidazione operata in base ai criteri
comunemente adottati in materia di responsabilità
p
civile. naturalmente il
lavoratore infortunato non può limitarsi a presentare la semplice denuncia
dell'infortunio all’Inail ma, se non condivide le valutazioni operate dall’Inail, è
tenuto ad attivarsi per contestarle, anche in via giudiziale e solo in caso di esito
negativo
g
della contestazione ppuò agire
g
pper ottenere dal datore di lavoro il
risarcimento del danno subito. In ricorso, invece, nella quantificazione del danno
richiesto al datore di lavoro non si prende minimamente in considerazione
l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali
p
f
e l'esonero dalla responsabilità
p
civile del datore di lavoro e tale
assicurazione comporta, e l'intero danno biologico da invalidità permanente,
quantificato in misura sicuramente superiore al minimo indennizzabile dall’Inail,
viene richiesto al datore di lavoro… senza avere previamente richiesto all’Inail la
liquidazione della parte di sua competenza. La domanda del ricorrente, in quanto
senza motivazione e cedente i limiti del cd. danno differenziale, appare pertanto
inammissibile”
Ammissibilità incondizionata dell’azione
si ammette che il lavoratore possa agire per l’intero
risarcimento nei confronti del datore di lavoro.
Tale
T
l soluzione
l i
non pare convincente
i
perché
hé
sovrappone i piani di due rapporti che sono diversi
sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo oggettivo,
oggettivo
e poggiano su presupposti legali e fattuali
totalmente diversi
(Tribunale di Genova, 18 luglio 2007)
Liquidazione “virtuale” dell’indennizzo INAIL
sistema di cui all’art. 10 D.P.R. 1124/1965 non esige che l’indennizzo sia
stato in concreto erogato
si ammette la possibilità di liquidare in favore del lavoratore il solo ed
eventuale danno differenziale
i poteri officiosi del Giudice vengono impiegati per acquisire contezza
d ll’
dell’eventuale
t l liquidazione
li id i
avvenuta,
t ovvero dell’indennizzo
d ll’i d
i
che
h
sarebbe eventualmente spettato, così da determinare in modo
indipendente la misura della responsabilità datoriale
Tribunale di Bassano del Grappa, 16 gennaio 2007
“nella quantificazione del danno biologico permanente va peraltro detratto,
non solo quanto già riconosciuto dall
dall’INAIL
INAIL a titolo di indennizzo una
tantum, ma anche quanto è o sarebbe stato riconoscibile al medesimo
titolo”
(conforme Tribunale di Milano,
(conforme,
Milano 28 giugno 2012,
2012 est.
est Ravazzoni)
l’indennizzo diviene termine di raffronto virtuale: viene
considerata,
co
s de
, non
o la liquidazione
qu d o e in concreto
co c e o operata,
ope
, ma
la liquidazione che astrattamente avrebbe avuto luogo
ove INAIL fosse intervenuto
l’orientamento poggia sull’applicazione del principio
generale
l di cuii all’art.
ll’ t 1227,
1227 co. 2,
2 c.c. per cuii “il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando ll’ordinaria
ordinaria diligenza”
diligenza
ragionevole in ipotesi di negligenze del lavoratore
rispetto agli obblighi di cui all’art.
all’art 52 D.P.R.
D PR
1124/1965 (per le negligenze del datore vale la
previsione di cui all’art. 53)) o p
p
prescrizione ex art.
112 D.P.R. 1124/1965
Corte Costituzionale
Costituzionale, 16 giugno 1971,
1971 n.
n 134
legittimo un regime di tutela differenziato
“del pari prive di fondamento devono ritenersi le deduzioni rivolte contro quelle
di
disposizioni
i i i dell’art.
d ll’
10 che
h limitano
li i
l’ bbli del
l’obbligo
d l risarcimento
i
i
a carico
i del
d l datore
d
di lavoro solo alla parte del danno non coperta dall’indennità erogata dall’INAIL, e
Pertanto escludono la possibilità del cumulo fra le due specie di erogazioni a favore
del lavoratore. Si sostiene che tali norme violino i principi generali secondo i quali
vi sarebbe,
bb da
d una parte, diritto
d
add ottenere dal
d l responsabile
b l l’integrale
l’
l
risarcimento, e dall’altra il divieto della compensatio lucri cum damno, quando,
come si afferma accadere nella specie, il lucro derivi da causa creditoria diversa da
quella che ha determinato il danno. ` ffacile opporre
q
pp
che è regola
g
ggenerale
consacrata nell’art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve
essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le
valutazioni stabilite nell’art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato
guadagno,
g
g , senza ppoter mai divenire ffonte di lucro pper il danneggiato,
gg
, secondo risulta
anche dall’art. 1910, del codice civile. Nè può allegarsi in contrario la diversità
della causa creditoria, poiché, se è vero che nella specie all’assicurato sono
conferite due pretese, verso l’INAIL oltre che verso il responsabile, anziché
solamente verso qquest’ultimo ((come a stretto rigore
g
dovrebbe avvenire),
), ciò è
disposto, come si è già rilevato, a favore dell’infortunato cui si vuole garantire in
ogni caso (anche quando il risarcimento ritardi, o non riesca ad ottenersi) il diritto
alle prestazioni assistenziali. Queste, se trovano un titolo autonomo nel rapporto
Previdenziale di cui è parte il lavoratore, si effettuano tuttavia in temporanea
sostituzione delle erogazioni che, a causa del medesimo evento dannoso, sono poste
a carico del datore, e pertanto non possono cumularsi con esse, se non a patto di
determinare un indebito arricchimento”
Corte Costituzionale, 18 dicembre 1991, n. 485
“…il
…il risarcimento del danno astrattamente a lui dovuto è
limitato alla sola parte eccedente le prestazioni
erogate dall’I.N.A.I.L., al fine di evitare che per un
unico
i danno
d
il lavoratore
l
t
i f t t venga a lucrare
infortunato
l
un doppio (ed ingiustificato) indennizzo. Non è quindi
il regresso dell
dell’I.N.A.I.L.
I.N.A.I.L. che limita il risarcimento
spettante all’infortunato, ma è quest’ultimo che è
possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni
previdenziali…”
id i li ”
contra, Tribunale di Genova, 18 luglio 2007
“…questa
…questa soluzione non è pienamente soddisfacente,
perché in questo modo il giudice viene a detrarre
dal’importo del risarcimento civile effettivo un
i d i
indennizzo
previdenziale
id i l soltanto
lt t ipotetico
i t ti
che
h il
lavoratore potrebbe anche concretamente non
realizzare mai oppure potrebbe realizzare in misura
diversa (posto che nel giudizio tra lavoratore
infortunato e INAIL la valutazione della menomazione
potrebbe
t bb risultare
i lt
anche
h di grado
d diverso…”
di
”
Domanda contestuale nei confronti dell’Ente e del
datore
il lavoratore ha senz’altro la possibilità di agire
contestualmente
t t l
t neii confronti
f ti del
d l datore
d t
di lavoro
l
e
dell’INAIL, contestando la misura dell’indennizzo ricevuto,
al fine di ottenere da entrambi il risarcimento di un maggior
danno
In tal caso, INAIL può nel medesimo giudizio azionare il
proprio diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro
la oro
(non si tratta di domanda riconvenzionale)
in virtù della natura intrinsecamente bilaterale dei rapporti in
questione, le varie domande possono conoscere vicende
affatto diverse
ATTENZIONE
se il raffronto va operato fra somme calcolate al
risarcimento delle medesime voci di danno
e
se non puoi esigersi direttamente dal datore di lavoro ciò
che è dovuto in virtù dell’assicurazione
dell assicurazione obbligatoria
il lavoratore non può agire nei confronti del datore di
lavoro per ottenere la liquidazione di un danno
quantificato in una misura percentuale superiore a
quella che è stata riconosciuta dall’INAIL
salvo che non abbia agito – o agisca contestualmente – per
ottenere dall’Ente Previdenziale il riconoscimento del
diritto a un indennizzo maggiore ovvero di un
successivo aggravamento delle condizioni
RISARCIMENTO
IURE PROPRIO E IURE
HEREDITATIS
LA COMPETENZA DEL GIUDICE
DEL LAVORO
Cass. Civ., Sez. III, 23 luglio 1996, n. 6608
“la domanda di risarcimento del danno conseguente ad
infortunio sul lavoro,
lavoro proposta dai congiunti del
dipendente deceduto a seguito dell'infortunio, a tutela non
dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro,
bensì di un diritto proprio sulla base della responsabilità
extracontrattuale del datore di lavoro ex art.2043 cod. civ.,
non rientra nella competenza per materia del giudice del
lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la
cui "causa petendi" non risiede nel rapporto di lavoro che
costituisce mera occasione per ll'insorgenza
insorgenza della
responsabilità oggetto di accertamento”
Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2005, n. 20355
“esula
l dalla
d ll competenza
t
per materia
t i del
d l giudice
i di del
d l lavoro
l
e
resta devoluta alla cognizione del giudice competente
secondo il ggenerale criterio del valore la domanda di
risarcimento dei danni proposta dai congiunti del
lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere
la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei
confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali
soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto
danno e,
e quindi,
quindi quali portatori di un autonomo diritto al
risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità
extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ.”
(cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2006, n.
3650 – parte motiva)
Tribunale di Torino,, 20 luglio
g 2010
prima, ha ritenuto la prevalenza del rito speciale ex
art 40 c.p.c.
art.
c p c per le cause connesse,
connesse giudicando
correttamente radicato innanzi al Giudice del
Lavoro il giudizio degli eredi con domande
promosse iure
i
proprio
i e iure
i
h di i
hereditatis
poi,, rigettata
p
g
la domanda p
proposta
p
iure hereditatis,, ha
ritenuto che fosse venuta meno la competenza del
Giudice del Lavoro e ha quindi disposto la
trasmissione al Tribunale Ordinario
contra, Tribunale di Ravenna, 9 settembre 2009, est. Rinaldi
“la domanda di risarcimento proposta, iure proprio, dai congiunti
del lavoratore deceduto a seguito
g
di infortunio,
f
per
p i danni agli
g
stessi derivanti dalla morte del familiare, rientra nella
competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto trova
nel rapporto
pp
di lavoro subordinato la sua ragione
g
ggiustificativa,
f
,
indipendentemente dalla natura extracontrattuale della
responsabilità fatta valere in giudizio. Il danno tanatologico
riportato
p
dalla vittima per
p la perdita
p
oggettiva
gg
del bene vita è
una voce di danno non patrimoniale distinta sia dal danno
biologico che da quello morale, rilevante ai sensi dell’art. 2059
cod. civ. nonché degli artt. 2 e 32 Cost.
Cost.”
(conforme, Tribunale di Ravenna, 23 giugno 2011, est. Riverso)
Tribunale di Milano
nonostante orientamenti difformi della Sezione Lavoro
risulta univocamente orientato nel senso di ritenere in
ogni
g caso compente
p
il Giudice del Lavoro, sul
presupposto che appartenga a quest’ultimo ogni
controversia in cui la pretesa fatta valere si colleghi
direttamente al rapporto di lavoro
lavoro, nel senso che
questo, pur non costituendo la causa petendi di tale
pretesa, si presenti come antecedente e presupposto
necessario - non meramente occasionale - della
situazione di fatto in ordine alla quale viene
invocata la tutela giurisdizionale
Disegno di Legge, 15 marzo 2013, n. S-8, art. 9
“le azioni per il risarcimento del danno
cagionato da infortunio o malattia professionale rientrano nella competenza del giudice del
lavoroo ai sensi dell’articolo
lavo
dell a ticolo 409 del codice di
procedura civile sia che si tratti domanda per
responsabilità
p
contrattuale sia che si tratti di
domanda per responsabilità extra-contrattuale,
ed anche se promosse, in proprio, dagli eredi
d l lavoratore
del
l
deceduto”
d d ”
LE PARTI EVENTUALI DEL
GIUDIZIO
CHIAMATA IN CAUSA DELL’ASSICURAZIONE
nessuna peculiare problematica atteso che alla base della
stessa vi è sempre una domanda di garanzia propria ex art.
32 c.p.c. che rientra nella previsione di cui all’art. 40, co. 3,
cpc
c.p.c.
-
tentativo di conciliazione
sulla base della percentuale di danno quantificata dall’INAIL
-
liquidazione spese di lite
non vi è alcun rapporto diretto tra lavoratore e terza chiamata
il contraddittorio deve
de e necessariamente essere esteso nei confronti
di quest’ultima a tutela delle ragioni del convenuto assicurato
(Tribunale di Milano,
Milano 27 settembre 2013,
2013 est.
est Colosimo;
Tribunale di Milano, 24 settembre 2013, est. Perillo)
CHIAMATA IN CAUSA DEI RESPONSABILI ex ART.
ART 2043 C
C.C.
C
soltanto la violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. può
essere fatta valere con il rito speciale
p
pprevisto dall’art. 409
c.p.c.
le domande che ppoggiano
gg
sugli
g ordinari obblighi
g risarcitori
debbono essere azionate secondo le regole del rito ordinario
art. 40, co. 3, c.p.c.
“nei casi previsti negli articoli 31 [cause accessorie], 32 [cause
di garanzia], 34 [accertamenti incidentali], 35 [eccezione di
compensazione]
i ] e 36 [cause
[
riconvenzionali],
i
i
li] le
l cause,
cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono
essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione
d l solo
del
l rito
i speciale
i l quando
d una di tali
li cause rientri
i
i fra
f
quelle indicate negli articoli 409 e 442”
esclusa
l
l’ipotesi
l’i t i di cuii all’art.
ll’ t 33 c.p.c., ossia
i quella
ll di cumulo
l
soggettivo
Cass. Civ., Sez. Lav., 10 novembre 1998, n. 11297
“in tema di competenza per connessione l’art. 40 comma
terzo cod.
cod proc.
proc civ.
civ - introdotto dall
dall’art
art. 5 della legge 26
novembre 1990 n. 353 - si riferisce alle regole di
modificazione della competenza cosiddetto per
subordinazione mentre non richiama i casi che dipendono
subordinazione,
dal cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.). Pertanto, la
diversità del rito costituisce ostacolo al “simultaneus
processus” soltanto in queste ultime ipotesi, mentre negli
altri casi (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) la regola
generale che la norma ha ribadito è quella del
“simultaneus processus” anche nel caso di diversità del
rito”
Se il lavoratore agisce, ex art. 2087 c.c. e art. 10, co. 2,
D.P.R. 1124/1965 nei confronti del datore di lavoro,
ed ex art. 2043 c.c. nei confronti di altri soggetti
ritenuti
it
ti responsabili,
bili sii verte
t proprio
i in
i quell caso
di cumulo soggettivo che renderebbe necessaria la
separazione
p
delle p
posizioni relative alle domande
proposte ex art. 2043 c.c. per consentirne la
trattazione secondo le regole del rito ordinario
(e, nei Tribunali in cui è presente la Sezione Lavoro,
la trattazione da parte del “Giudice Ordinario”).
contra,, Tribunale di Milano
“ritenuto che la prospettazione non può essere condivisa, sulla base di evidenti
ragioni, che trovano conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha
avuto modo di osservare che ai fini della individuazione del giudice competente
ratione
i
materiae,
i
l determinazione
la
d
i i
d ll materia
della
i del
d l contendere
d
va compiuta
i
anzitutto con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti
posti a fondamento di questa; specificando che per controversie relative ai rapporti
di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni
caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta
valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo si presenti
come antecedente il presupposto necessario – non meramente occasionale – della
situazione di ffatto in ordine alla qquale viene invocata la tutela ggiurisdizionale;
considerato che, applicando tali principi in materia di infortuni sul lavoro, “deve
ritenersi che l’elemento fondante la competenza del Giudice del lavoro non può
essere individuato nella circostanza che il soggetto convenuto in giudizio dal
lavoratore rivesta o meno la qqualità di datore di lavoro,, bensì nella natura delle
norme giuridiche invocate e quindi, nel caso di specie, nel fatto che l’infortunio si
sia verificato nell’assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal datore di
lavoro, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti sorti in dipendenza
diretta e non meramente occasionale dal rapporto di lavoro
lavoro” (Cass., ez. Lav., n.
22818/2009 e 8.4.1994 n. 3311): ed è di tutta chiarezza che proprio dalla
prospettazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio emerge il collegamento
diretto tra l’illecito contestato dal lavoratore alla società e agli altri soggetti
evocati, fra ll’altro
altro quali responsabili della sicurezza, ed il rapporto di lavoro
intercorso tra il ricorrente predetto e la società…, che si pone quale antecedente il
presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata
la tutela in sede giudiziale”
CHIAMATA IN CAUSA DEI RESPONSABILI
ex ART. 26, co. 4, D. Lgs. 81/2008
“…l'imprenditore
l'imprenditore committente risponde in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,
subappaltatore non risulti
indennizzato …”
NON TROVA APPLICAZIONE
art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003
“il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore
o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore
dell
appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori
subappaltatori”
art 29
art.
29,co.
co 22, D
D. Lgs
Lgs. 276/2003
TROVA APPLICAZIONE LIMITATAMENTE A
“i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell inadempimento
dell'inadempimento”
PRINCIPI GENERALI
Art. 1292 c.c.
“l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti
per la
l medesima
d i prestazione,
i
in
i modo
d che
h ciascuno
i
puòò essere
costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da
parte di uno libera gli altri…”
Art. 2055 c.c.
“se il fatto dannoso è imputabile a più persone,
persone tutte sono
obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha
risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella
misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla
entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le
singole colpe si presumono uguali”
COEREDI
Cass. Civ., SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24657
“i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in
modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della
comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752
cod civ.
cod.
civ prevista solo per i debiti,
debiti mentre la diversa disciplina per i crediti risulta
dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate
comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della
comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al
quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento
dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è,
inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del
debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i
crediti
diti siano
i
i l i nella
inclusi
ll comunione;
i
né,
é in
i contrario,
t i puòò argomentarsi
t i dagli
d li
artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del
credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del
credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione
ereditaria
di i puòò agire
i singolarmente
i
l
per far
f valere
l
l'i
l'intero
credito
di comune, o la
l sola
l
parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il
convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse
all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”
un solo erede può agire in sede civile o in sede
penale
l per far
f valere
l
l’intero
l’i t
credito
dit comune
più eredi possono agire in sedi diverse (penali o
civili) per far valere la sola parte di quota
ereditaria loro spettante
p
parte attrice deve allegare sin dal principio
circostanze
i
t
utili
tili all’individuazione
ll’i di id
i
degli
d li
eventuali ulteriori coeredi, alla verifica delle
azioni da questi eventualmente intraprese
intraprese, e
alla definizione dello stato della successione e
dell’eventuale
dell
eventuale comunione ereditaria
Grazie