Libro unico del lavoro PDF
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Presidenza della Regione Présidence de la Région Dipartimento politiche del lavoro e della formazione Département des politiques du travail et de la formation Servizio per l’impiego Service de l’emploi Via Garin 1 11100 - Aosta Tel. 0165/275611 Fax 0165/275560 Direzione Agenzia regionale del lavoro Direction de l’agence régionale de l’emploi Le novità in materia di libro unico del lavoro. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale 09 luglio 2008 in attuazione dell’art. 39, comma 4, del decreto-legge 112/2008 con cui è stata adottata la c.d. manovra d’estate. Dal 1° gennaio 2009 il libro unico diventa obbligatorio; prima di tale data i datori di lavoro potranno continuare a tenere il libro paga, con le sezioni paga e presenze, o il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati, aggiornati e vidimati. Per ciò che riguarda invece il libro matricola ed il registro d’impresa, questi sono abrogati dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge. Questo in quanto il provvedimento intende alleggerire gli adempimenti a carico delle aziende, sostituendo tutti i registri (ad eccezione del libro infortuni) con il libro unico del lavoro. Nel libro unico, che il datore di lavoro deve conservare per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione, devono essere annotati i dati anagrafici, contrattuali, previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti, dei sottoscrittori di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli associati in partecipazione. Il libro unico deve essere custodito nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Modalità di tenuta del libro unico. Il decreto ministeriale 09 luglio 2008 individua tre modalità di tenuta del libro unico: • • • stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: ogni pagina deve essere numerata ed il libro deve essere vidimato dall’Inail prima di essere impiegato (le operazioni di numerazione e vidimazione durante la stampa possono anche essere effettuate da soggetti autorizzati dall’Inail); stampa laser: se si opta per tale modalità è necessario munirsi preventivamente dell’autorizzazione dell’Inail per la stampa e per la numerazione automatica; elaborazione su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati: in tal caso non sono richieste autorizzazioni e/o vidimazioni, ma si devono comunicare per iscritto, anche tramite fax o email, la messa in uso alla Direzione provinciale o regionale del Lavoro e le caratteristiche tecniche del sistema adottato. È opportuno evidenziare che in caso di stampa meccanografica deve essere attribuita ad ogni foglio una numerazione sequenziale e devono essere conservati eventuali fogli deteriorati o annullati. Inoltre le causali relative allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori devono essere identificate in modo preciso ed inequivoco. Se si procede alle annotazioni tramite codici o sigle, il soggetto che provvede alla tenuta del libro unico del lavoro deve fornire, al momento della esibizione del registro, la decodificazione per la corretta comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni apportate. Luogo di conservazione. Il libro unico è da conservarsi presso la sede legale del datore di lavoro. In alternativa è depositabile presso gli studi dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei 1 centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 12/1979. Occorre evidenziare che: • • se il registro è tenuto nella sede di lavoro e questa è stabile, esso deve essere esibito dal datore di lavoro con tempestività agli organi di vigilanza, anche a mezzo fax o posta elettronica; in caso di attività mobili o itineranti, caratterizzate da mobilità dei lavoratori sul territorio o di svolgimento di prestazioni presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata, il libro unico deve essere esibito dal datore di lavoro che lo detiene nella sede legale entro il termine assegnato nella richiesta verbalizzata dagli organi di vigilanza. Elenchi riepilogativi mensili. In occasione di un accesso ispettivo da parte degli organi di vigilanza, i datori di lavoro, i quali impiegano più di dieci lavoratori o che operano con più sedi stabili di lavoro e compilano il libro unico con una delle suddette modalità di conservazione, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali concernenti le presenze, le ferie ed i tempi di lavoro e di riposo aggiornati all’ultimo periodo di registrazione sul libro unico, anche suddivisi in base alle differenti sedi. Il regime transitorio. Come anticipato, l’adozione del libro unico del lavoro diventerà obbligatoria dal 01 gennaio 2009; fino a tale termine potrà essere tenuto il libro paga. Il libro matricola e il registro d’impresa sono abrogati dal 25 giugno 2008. 2