Regolamento per l`utilizzo della casa vacanze di Sacco

Transcript

Regolamento per l`utilizzo della casa vacanze di Sacco
COMUNE DI COSIO VALTELLINO
Provincia di Sondrio
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CASA
VACANZE DI SACCO
Allegato alla Delibera C.C. 32 del 24.11.2015
INDICE SISTEMATICO
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Finalità delle concessioni
Art. 3 – Periodo di utilizzo
Art. 4 - Modalità presentazione delle domande
Art. 5 - Modalità di rilascio della Concessione
Art. 6 - Obblighi dei concessionari
Art. 7 - Tariffe
Art. 8 - Responsabilità e risarcimento dei danni
Art. 9 - Penalità
Art. 10 - Entrata in vigore
ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina le condizioni d’uso dello stabile di Sacco, d’ora in poi
denominato CASA VACANZE di SACCO situato nel Comune di Cosio Valtellino Frazione di
Sacco in via Sciucalli, 16, la cui capienza massima è di 25 posti.
ARTICOLO 2 - Finalità delle concessioni
La struttura viene concessa prioritariamente per l’utilizzo come Casa Vacanze a gruppi
scolastici, religiosi, scout, enti ed organizzazioni senza fini di lucro ed in subordine, a gruppi
familiari.
ARTICOLO 3 – Periodo di utilizzo
La Casa Vacanze può essere utilizzata, compatibilmente con le esigenze didattiche, nei
periodo o nelle date stabilite da apposita Delibera di Giunta.
ARTICOLO 4 - Modalità presentazione delle domande
L’istanza per l’utilizzo della Casa Vacanze da parte dei richiedenti dovrà essere presentata
per iscritto su apposito modulo all’Ufficio di segreteria dell’Ente, almeno cinque giorni prima
della data richiesta.
All’istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati:
a) copia dell’avvenuto pagamento dell’importo complessivo per il soggiorno;
b) copia dell’avvenuto pagamento della cauzione.
ARTICOLO 5 – Modalità di rilascio della Concessione
L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di accogliere o meno la richiesta.
L'utilizzo della casa vacanze può avvenire esclusivamente con concessione scritta da parte
del Responsabile del servizio che di norma viene rilasciata entro il terzo giorno successivo a
quello di presentazione della richiesta, previa verifica della completezza della
documentazione presentata.
ARTICOLO 6 - Obblighi dei Concessionari
Il concessionario è autorizzato ad accedere alla Casa vacanze avuta in uso, e solo ad essa,
salvo le pertinenze connesse con l’uso stesso.
A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell’edificio.
Le chiavi di accesso alla casa devono essere ritirate, a cura di chi ne fa richiesta, presso
l’Ufficio Segreteria del Comune di Cosio Valtellino il giorno di inizio del soggiorno o, se
festivo, il giorno precedente.
L’incaricato comunale potrà consegnare la chiave a persona diversa del richiedente previa
richiesta allo stesso degli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La chiave dovrà essere inderogabilmente riconsegnata al personale incaricato .entro il giorno
successivo all’ultimo di occupazione della casa.
E’ vietata la produzione di copia delle chiavi affidate al responsabile.
Nel caso la chiave non sia restituita all’Ente, sarà addebitato al richiedente il pagamento di
una somma, a titolo di risarcimento, pari al costo del cambio della serratura e delle relative
copie..
Le spese di gestione dei locali (energia elettrica, acqua potabile) sono comprese nella quota
di affitto giornaliera.
E’ a carico del gruppo presente la pulizia finale dei locali e delle attrezzature utilizzate, fatta
salva la possibilità di richiedere l’intervento dell’amministrazione, previo pagamento di una
tariffa determinata ai sensi del successivo art. 7
Al termine del soggiorno i locali dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto in cui sono
stati affidati.
Al fine di garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, sarà nominato un
referente che effettuerà i controlli e che potrà essere contattato per eventuali richieste o
problemi che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo.
ARTICOLO 7 - Tariffe
L’uso della casa è sempre onerosa, salvo i casi di gratuità per lo svolgimento di attività ed
eventi non lucrativi e con finalità sociale, sportiva e culturale, organizzati dalle Associazioni
aventi sede sul territorio del Comune di Cosio Valtellino previa presentazione di apposita
richiesta, conforme a quanto stabilito dal vigente “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici e del patrocinio”.
Resta salva la facoltà di concedere l’uso gratuito dei locali per manifestazioni organizzate da
altre Associazioni, purché autorizzati dal Sindaco ovvero patrocinati dall’Amministrazione
comunale, previa presentazione della documentazione richiesta nel comma precedente.
Le tariffe per la concessione in uso sono determinate con deliberazione di Giunta comunale.
La Giunta comunale provvede annualmente all'adeguamento delle tariffe sulla base della
determinazione dei costi effettuata dall'ufficio tecnico comunale. Nelle tariffe sono di norma
comprese le spese per le utenze anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno
dell'impianto di riscaldamento ed in ragione della durata dell’utilizzo. Le tariffe dovranno
essere rapportate ai prezzi di mercato in caso di eventuale uso privato. La Giunta comunale
nella fissazione delle tariffe dovrà tener conto se l'utilizzo richiesto da privati è per attività di
interesse pubblico o meno.
ARTICOLO 8 - Responsabilità e risarcimento dei danni
I danni che dovessero essere arrecati ai locali concessi, nel corso del loro utilizzo, saranno
addebitati al responsabile, così come individuato nella lettera di richiesta, previa formale
contestazione.
I locali devono essere lasciate in ordine dopo il loro utilizzo e non debbono subire alcuna
manomissione. A carico degli inadempienti sarà chiesto il risarcimento delle spese subite
dall’Amministrazione per la risistemazione dei locali.
Il mancato rispetto dei commi precedenti potrà comportare il diniego della concessione all’uso
di tutte sale pubbliche per un periodo da stabilirsi.
L’Amministrazione non risponderà dei danni alle persone e alle cose e di quant’altro occorso
nell’ambito dei locali concessi, restando questi a carico del responsabile come sopra
individuato; l’Amministrazione sarà esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in
proposito.
Il Comune di Cosio Valtellino declina ogni responsabilità per incidenti o varie che dovessero
verificarsi durante il soggiorno. Il responsabile dell’organizzazione o del gruppo, a tal
proposito dovrà produrre opportuna dichiarazione
ARTICOLO 9 - Penalità
Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e da tutti gli utilizzatori
dei locali. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni
impartite dall’Amministrazione Comunale comporteranno l’addebito al concessionario di una
penale che varia da euro 50,00 ad euro 500,00 ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione.
In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso provvedimento di revoca della
concessione o del diniego di concessioni future.
I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per
qualsiasi atto compiuto da lui o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.
ARTICOLO 10 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore in conformità delle norme previste dallo statuto.