Regolamento per l`utilizzo della casa vacanze di Sacco
Transcript
Regolamento per l`utilizzo della casa vacanze di Sacco
COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO Allegato alla Delibera C.C. 32 del 24.11.2015 INDICE SISTEMATICO Art. 1 – Oggetto del Regolamento Art. 2 - Finalità delle concessioni Art. 3 – Periodo di utilizzo Art. 4 - Modalità presentazione delle domande Art. 5 - Modalità di rilascio della Concessione Art. 6 - Obblighi dei concessionari Art. 7 - Tariffe Art. 8 - Responsabilità e risarcimento dei danni Art. 9 - Penalità Art. 10 - Entrata in vigore ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le condizioni d’uso dello stabile di Sacco, d’ora in poi denominato CASA VACANZE di SACCO situato nel Comune di Cosio Valtellino Frazione di Sacco in via Sciucalli, 16, la cui capienza massima è di 25 posti. ARTICOLO 2 - Finalità delle concessioni La struttura viene concessa prioritariamente per l’utilizzo come Casa Vacanze a gruppi scolastici, religiosi, scout, enti ed organizzazioni senza fini di lucro ed in subordine, a gruppi familiari. ARTICOLO 3 – Periodo di utilizzo La Casa Vacanze può essere utilizzata, compatibilmente con le esigenze didattiche, nei periodo o nelle date stabilite da apposita Delibera di Giunta. ARTICOLO 4 - Modalità presentazione delle domande L’istanza per l’utilizzo della Casa Vacanze da parte dei richiedenti dovrà essere presentata per iscritto su apposito modulo all’Ufficio di segreteria dell’Ente, almeno cinque giorni prima della data richiesta. All’istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati: a) copia dell’avvenuto pagamento dell’importo complessivo per il soggiorno; b) copia dell’avvenuto pagamento della cauzione. ARTICOLO 5 – Modalità di rilascio della Concessione L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di accogliere o meno la richiesta. L'utilizzo della casa vacanze può avvenire esclusivamente con concessione scritta da parte del Responsabile del servizio che di norma viene rilasciata entro il terzo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta, previa verifica della completezza della documentazione presentata. ARTICOLO 6 - Obblighi dei Concessionari Il concessionario è autorizzato ad accedere alla Casa vacanze avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l’uso stesso. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell’edificio. Le chiavi di accesso alla casa devono essere ritirate, a cura di chi ne fa richiesta, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cosio Valtellino il giorno di inizio del soggiorno o, se festivo, il giorno precedente. L’incaricato comunale potrà consegnare la chiave a persona diversa del richiedente previa richiesta allo stesso degli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. La chiave dovrà essere inderogabilmente riconsegnata al personale incaricato .entro il giorno successivo all’ultimo di occupazione della casa. E’ vietata la produzione di copia delle chiavi affidate al responsabile. Nel caso la chiave non sia restituita all’Ente, sarà addebitato al richiedente il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al costo del cambio della serratura e delle relative copie.. Le spese di gestione dei locali (energia elettrica, acqua potabile) sono comprese nella quota di affitto giornaliera. E’ a carico del gruppo presente la pulizia finale dei locali e delle attrezzature utilizzate, fatta salva la possibilità di richiedere l’intervento dell’amministrazione, previo pagamento di una tariffa determinata ai sensi del successivo art. 7 Al termine del soggiorno i locali dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto in cui sono stati affidati. Al fine di garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, sarà nominato un referente che effettuerà i controlli e che potrà essere contattato per eventuali richieste o problemi che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo. ARTICOLO 7 - Tariffe L’uso della casa è sempre onerosa, salvo i casi di gratuità per lo svolgimento di attività ed eventi non lucrativi e con finalità sociale, sportiva e culturale, organizzati dalle Associazioni aventi sede sul territorio del Comune di Cosio Valtellino previa presentazione di apposita richiesta, conforme a quanto stabilito dal vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici e del patrocinio”. Resta salva la facoltà di concedere l’uso gratuito dei locali per manifestazioni organizzate da altre Associazioni, purché autorizzati dal Sindaco ovvero patrocinati dall’Amministrazione comunale, previa presentazione della documentazione richiesta nel comma precedente. Le tariffe per la concessione in uso sono determinate con deliberazione di Giunta comunale. La Giunta comunale provvede annualmente all'adeguamento delle tariffe sulla base della determinazione dei costi effettuata dall'ufficio tecnico comunale. Nelle tariffe sono di norma comprese le spese per le utenze anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento ed in ragione della durata dell’utilizzo. Le tariffe dovranno essere rapportate ai prezzi di mercato in caso di eventuale uso privato. La Giunta comunale nella fissazione delle tariffe dovrà tener conto se l'utilizzo richiesto da privati è per attività di interesse pubblico o meno. ARTICOLO 8 - Responsabilità e risarcimento dei danni I danni che dovessero essere arrecati ai locali concessi, nel corso del loro utilizzo, saranno addebitati al responsabile, così come individuato nella lettera di richiesta, previa formale contestazione. I locali devono essere lasciate in ordine dopo il loro utilizzo e non debbono subire alcuna manomissione. A carico degli inadempienti sarà chiesto il risarcimento delle spese subite dall’Amministrazione per la risistemazione dei locali. Il mancato rispetto dei commi precedenti potrà comportare il diniego della concessione all’uso di tutte sale pubbliche per un periodo da stabilirsi. L’Amministrazione non risponderà dei danni alle persone e alle cose e di quant’altro occorso nell’ambito dei locali concessi, restando questi a carico del responsabile come sopra individuato; l’Amministrazione sarà esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. Il Comune di Cosio Valtellino declina ogni responsabilità per incidenti o varie che dovessero verificarsi durante il soggiorno. Il responsabile dell’organizzazione o del gruppo, a tal proposito dovrà produrre opportuna dichiarazione ARTICOLO 9 - Penalità Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e da tutti gli utilizzatori dei locali. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale comporteranno l’addebito al concessionario di una penale che varia da euro 50,00 ad euro 500,00 ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso provvedimento di revoca della concessione o del diniego di concessioni future. I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per qualsiasi atto compiuto da lui o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza. ARTICOLO 10 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore in conformità delle norme previste dallo statuto.