Testo completo della sentenza n. 320/05 del 24/02/2005

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Testo completo della sentenza n. 320/05 del 24/02/2005
Espropriazione per p.u. - Occupazione abusiva o illegittima - Illegittima occupazione di aree private da parte di ente
territoriale (Comune) - Annullamento del procedimento espropriativo (sentenza del TAR ER e conferma del CdS) Pregressa sentenza parziale di condanna al risarcimento del danno - Rimessione in istruttoria e CTU - Sentenza
definitiva - Liquidazione del danno - Criteri - Rif.Leg.art.5bis L.865/71; art.3 L.662/96; DPR:327/01; artt.278,279 cpc;
Sentenza n. 320/05
Pronunciata il 18/02/2005
Depositata il 24/02/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Stralcio
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario Aggregato
dott.ssa Daniela SCAPINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1722 R.G.1988 promossa
da
XX1, XX2 (deceduta) (de cujus) e per essa gli eredi: XX3 e XX4,
rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto di citazione dall' Avv. Francesco
Paolucci ed in forza di delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo
difensore depositata all'udienza del 19 ottobre 2000 dall'Avv. Pier Luigi Grana ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Modena,via Saliceto Panaro
n.5
-ATTORIXX 5 (deceduta) (de cujus) e per essa gli eredi: XX 6, XX 7, XX 8, XX 9, XX 10, XX 11,
XX 12, XX 13, XX 14, XX 15, XX 16, XX 17, XX 18, XX 19,
rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine di atti di costituzione
volontaria dagli Avv. Francesco Paolucci, Silvia Marchi e Pier Luigi Grana ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Modena, via Saliceto Panaro
n.5
-ATTORIXX 20, erede di XX 5 (de cujus),
rappresentata e difesa in forza di delega in calce ad atto di costituzione volontaria
18.9.2003 dagli Avv. Sandra Callegaro e Daniela Botti ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo in Modena, viale Corassori n.72
-ATTRICEcontro
COMUNE DI SASSUOLO, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrado Marzullo ed Ernesto Giliani in forza di
delega in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo in Modena, via Canalino n.35,
-CONVENUTOOGGETTO: risarcimento danni da illecita occupazione di aree
CONCLUSIONI
per gli attori:
Piaccia al Tribunale Ecc.mo, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, anche in ragione
dell'atto di appello incidentale di cui al giudizio (rg 177/2003) promosso dal Comune di
Sassuolo avanti la Corte di Appello di Bologna, giudizio a tutt'oggi pendente, dichiarare
tenuto e quindi condannare il Comune di Sassuolo al pagamento del valore venale delle
aree oggetto di esproprio, visto l'annullamento del procedimento espropriativo da parte
della sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna n.56 del 1994 (confermata con decisione
del Consiglio di Stato n.88 del 1999), nella misura determinata dal consulente di parte,
Geom. Luigi Marazzi, pari a L.9.464.000.000 (euro 4.887.750,00) e, in via subordinata,
nella minor misura quantificata dal C.T.U. Geom. Carlo Camurri, pari a L.6.084.000.000,
(euro 3.142.130,00) oltre agli interessi legali, e rivalutazione,nonché risarcimento ex
articolo 1224 c.c. e per ritardato pagamento, da liquidarsi anche un via equitativa. Con
vittoria di spese competenze ed onorari, nonché spese generali e di consulenza.
Per l'attrice XX 20:
Piaccia al Tribunale Ecc.mo, reietta ogni contraria istanza ed eccezione dichiarare tenuto
e quindi condannare il Comune di Sassuolo al pagamento del valore venale delle aree
oggetto di esproprio, visto l'annullamento del procedimento espropriativo da parte della
sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna n.56 del 1994 (confermata con decisione del
Consiglio di Stato n.88 del 1999) nella misura determinata dal consulente di parte,
Geom. Luigi Marazzi, pari a L.9.464.000.000) e, in via subordinata, nella minor misura
quantificata dal C.T.U., Geom. Carlo Camurri, pari a L.6.084.000.000. Oltre agli interessi
legali, e rivalutazione, o, quale risarcimento ex art.1224 c.c. per ritardato pagamento, dalla
domanda al saldo. Con vittoria di spese,competenze ed onorari, nonché spese generali e
di consulenza.
per la convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per
materia a favore della Corte d'Appello di Bologna, in conformità a consolidato
orientamento della Suprema Corte di Cassazione, del tutto infondato essendo il richiamo
di controparte al principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art.5 c.p.c., non
essendo intervenuta alcuna modificazione di legge o dello stato di fatto esistente; in via
subordinata e nel merito: condannare il Comune di Sassuolo, in applicazione dell'art.5
bis, comma 7 bis, della L.22.10.71 n.865 così come modificato dalla L.8.8.92 n.359 e
dall'art.3 comma 65 della L 23.12.96 n.662 (ora art.55 del T.U. delle espropriazioni
approvato con DPR 327/2001), al pagamento in favore degli attori, quale indennità loro
dovuta, della somma risultante dall'applicazione dell'art. 5 bis sopra indicato, prendendo
come base per la determinazione del valore venale del bene il valore accertato dal
Consulente Tecnico di parte del Comune di Sassuolo nella relazione peritale versata in
atti e la rendita catastale aggiornata, accertata dal Consulente tecnico d'Ufficio nell'ultimo
scorcio del presente giudizio; respingersi ogni altra domanda formulata dagli attori:
compensare integralmente le spese processuali, stante la soccombenza degli attori in
ordine alla domanda principale da loro formulata, avente ad oggetto risarcimento del
danno in seguito ad occupazione "usurpativa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti attrici hanno chiesto la condanna del Comune di Sassuolo al risarcimento dei
danni da esse patiti a seguito di occupazione illegittima posta in essere da detto Comune
su di un'area di loro proprietà. Il Consiglio di Stato ha accertato in via definitiva
l'illegittimità del procedimento seguito dall'Amministrazione Comunale. Il Tribunale di
Modena, nella persona dell'intestato giudice a cui è stato richiesto di quantificare il
danno, ha già emesso sentenza parziale (in data 27.6.2002 depositata in data 2.7.2002)
con la quale ha condannato il Comune di Sassuolo a risarcire il danno alle parti attrici
secondo criteri stabiliti dalla legge per i quali, al fine di determinare la somma che il
Comune deve corrispondere, è necessario conoscere oltre che il valore venale dell'area
(valore già a conoscenza del giudice all'atto dell'adozione della sentenza parziale) anche
un altro dato, non a conoscenza del giudice al momento della sua parziale decisione, vale
a dire il valore catastale dell'area stessa. Conseguentemente l'intestato giudice ha
provveduto a rimettere in istruttoria la causa incaricando un consulente tecnico d'ufficio
di individuare il valore catastale da sommarsi al valore venale, operazione necessaria e
preliminare affinché si possa indicare la somma che il Comune è tenuto a corrispondere
alle parti attrici, quale risarcimento per l'illecita occupazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, per quanto si è già esposto in fatto, risulta chiaramente che l'intestato
giudice deve, con l'odierna sentenza, limitarsi unicamente a quantificare i danni secondo i
dati tecnici fornitigli dal perito d' ufficio, essendosi già con una sua precedente sentenza
parziale espresso sia in ordine al tipo di responsabilità del Comune di Sassuolo sia in
ordine ai criteri da seguirsi per quantificare il danno, ne consegue il rigetto di tutte le
domande e di tutte le eccezioni proposte dalle parti sulle quali a codesto giudice non
compete rispondere essendosi già sulle stesse pronunciato, quale giudice di primo grado,
con la sua precedente sentenza. Ciò premesso e considerato, tenuto conto dei criteri di
legge, a cui codesto giudice ha fatto riferimento in sentenza parziale, dei valori venale e
catastale dell'area quale accertata peritalmente la somma che il Comune di Sassuolo è
tenuto a corrispondere alle parti attrici è di Euro 1.733.928,63 (corrispondente a questo
calcolo: L.6.084.000.000 valore venale al 18.10.2001 + L.20.280.000 valore catastale al
18.10.2001 = L.6.104.280.000: 2= L.3.052.140.000 + L.305.214.000 10% di
L.3.052.140.000 = L.3.357.354.000 = Euro 1.733.928,63) somma che va rivalutata dal
novembre 2001 all'effettivo pagamento ed aumentata degli interessi legali, dal novembre
2001 al saldo effettivo, dapprima sulla somma capitale e poi via via sulle somme
rivalutate.
Le spese, comprensive di quelle per gli accertamenti peritali, in relazione al
comportamento processuale tenuto dal Comune resistente, vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona dell'intestato Giudice Onorario Aggregato, definitivamente
pronunciando nella causa civile promossa da [ATTORI] nei confronti di COMUNE DI
SASSUOLO e di cui all'oggetto così decide:
- condanna il COMUNE DI SASSUOLO a corrispondere a [ATTORI + XX 20], a
titolo di risarcimento danni, la somma di EURO 1.733.928,63 con rivalutazione della
stessa, sulla base della variazione accertata dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, dal novembre 2001 all'effettivo pagamento e con interessi al
saggio legale da calcolarsi dapprima sulla somma stessa, e poi su quelle via via risultanti
dall'operata rivalutazione, dal novembre 2001 al giorno del saldo effettivo;
- condanna il COMUNE DI SASSUOLO alla rifusione in favore degli attori [ATTORI]
delle spese di difesa che liquida in complessivi euro 34.216,98 di cui euro 1.673,69 per
spese, euro 6.084,81 per competenze, euro 23.500 per onorari ed euro 2.958,48 per
rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna il COMUNE DI SASSUOLO alla rifusione in favore dell'attrice XX 20 delle
spese di difesa che liquida in complessivi euro 5.905,40 di cui euro 105,82 per spese,euro
611,85 per competenze,euro 4.660,50 per onorari ed euro 527,23 per rimborso
forfettario spese generali,oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge:
- condanna il COMUNE DI SASSUOLO a sostenere in via definitiva le spese di C.T.U.
rifondendole agli attori così come liquidate (complessivi euro 7.651,62 di cui euro
7.167,83 per la prima perizia ed euro 483,79 per la seconda perizia) e poste loro
provvisoriamente a carico in corso di causa;
- rigetta ogni diversa e/o contraria domanda ed eccezione;
Così deciso in Modena il 18 febbraio 2005
Il Giudice Onorario Aggregato est.
dr. Daniela SCAPINELLI
Deposito in Cancelleria il 24 febbraio 2005