• 1. Che cosa è un impianto fotovoltaico? • Un impianto fotovoltaico

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• 1. Che cosa è un impianto fotovoltaico? • Un impianto fotovoltaico
GIARDINI NAXOS, 8 NOVEMBRE 2008
“LE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE NELL’EDILIZIA ABITATIVA. VERSO UNA
GESTIONE AUTONOMA E SOSTENIBILE DELLE RISORSE”
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1. Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Questa energia può essere accumulata in batterie per renderla sempre disponibile (e
allora si parla di impianti autonomi o isolati, solitamente realizzati per alimentare
carichi elettrici distanti dalla rete), oppure può essere immediatamente utilizzata
dall’utenza, anche senza l’adozione di batterie (è il caso degli impianti connessi alla
rete elettrica).
A differenza dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, il
fotovoltaico consente di produrre energia elettrica dal sole.
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Esso è composto essenzialmente da:
– moduli o pannelli fotovoltaici;
– inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
– quadri elettrici e cavi di collegamento.
– I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il
silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la
radiazione solare in energia elettrica
ORDINE INGEGNERI DI MESSINA
Russo Venerando
GIARDINI NAXOS, 8 NOVEMBRE 2008
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GESTIONE AUTONOMA E SOSTENIBILE DELLE RISORSE”
• 4. Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
• I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza
di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione
deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei
seguenti requisiti:
– disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
– corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
– esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita
di produzione);
– inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini
più settentrionali);
– assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Russo Venerando
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• 5. Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
• Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti
fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di
occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza
nominale installata.
Russo Venerando
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• 1. Chi può beneficiare dell’incentivazione?
• Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio
2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i
condomìni di edifici, che:
– siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto
fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare
l’impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n°188/05);
– siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in
conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.
• 2. Può un condominio installare un impianto fotovoltaico?
• Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
• 3. Può un proprietario di un appartamento in condominio
installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni?
• Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Russo Venerando
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• 2. Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può
installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un
contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né
installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la
fornitura di energia in quel sito?
• Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20
kW oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW,
qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
• Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra
proprietario e conduttore, disciplinati dal contratto di locazione.
Russo Venerando
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• 4. In che cosa consiste la documentazione da allegare?
• Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:
• progetto preliminare, comprensivo di scheda tecnica riassuntiva,
firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi
professionali (utilizzare per la scheda il modello riportato
nell’Allegato A1 alla Delibera AEEG n°40/06);
• autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile/terreno
qualora diverso/i dal soggetto responsabile;
• preventivo di spesa, ripartito tra le principali voci di costo;
• elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e
all’esercizio degli impianti (tale allegato deve essere presentato
anche se si ritiene che non debbano essere ottenute particolari
autorizzazioni: in questo caso occorre specificare che non è
richiesta alcuna autorizzazione);
Russo Venerando
GIARDINI NAXOS, 8 NOVEMBRE 2008
“LE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE NELL’EDILIZIA ABITATIVA. VERSO UNA
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• 5. Quali autorizzazioni sono necessarie per la realizzazione di
un impianto FTV e a chi vanno richieste?
• Poiché le autorizzazioni possono variare da Regione a Regione, è
necessario che il richiedente verifichi presso l’Ufficio tecnico del
Comune di competenza le autorizzazioni necessarie al proprio
impianto.
• Normalmente per un impianto fotovoltaico di piccola taglia (potenza
nominale fino a 20 kW) da installare su un edificio o sul terreno, è
sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) come
per qualsiasi altro intervento di manutenzione straordinaria. Nel
caso in cui il sito di installazione ricada in un’area protetta, soggetta
a vincoli paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un “nulla
osta” alla competente autorità sul territorio (Ente locale, Ente parco,
Sovrintendenza, ….).
Russo Venerando
Pannelli fotovoltaici
• Impianti connessi alla rete
• A questa categoria appartengono gli impianti a pannelli
fotovoltaici collegati alla rete elettrica
• Impianti fotovoltaici isolati
• A quest’altra categoria appartengono gli impianti a pannelli
fotovoltaici isolati (o stand-alone).
Russo Venerando
Fotovoltaico in architettura
L'integrazione architettonica del fotovoltaico negli edifici è una nuova frontiera tutta da esplorare.
Esempio di integrazione architettonica del fotovoltaico negli edifici
E’ ormai ben noto il grande sviluppo che l’energia solare fotovoltaica sta avendo in molti paesi, in particolare Giappone e Germania.
Si tratta non solo di un incremento di tipo quantitativo, ma anche qualitativo, grazie soprattutto a realizzazioni molto avanzate sia a livello
tecnologico che architettonico. Oltre agli ormai comuni (per quei paesi) tetti fotovoltaici, costituiti da moduli solari di tipo standard, sempre pi
frequenti sono gli impianti fotovoltaici integrati negli edifici, che se da una parte rispondono adeguatamente alle crescenti preoccupazioni di
carattere ambientale, dall’altra rappresentano un'interessantissima novità non solo per gli architetti, ma anche per enti pubblici, aziende e sing
Cittadini. Facciate, tetti o altri tipi di coperture fotovoltaiche consentono di disporre di quantità anche ragguardevoli di energia elettrica, con
conseguenti risparmi economici e, nello stesso tempo, mostrano, in modo anche evidente, la “sensibilità ambientale” del proprietario.
Non è infatti un caso che questi sistemi siano spesso installati nei palazzi degli uffici di società che vedono nel fotovoltaico un ottimo mezzo
per “elevare” l’immagine dell’azienda.
Gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica rappresentano quindi una fonte integrativa, perché forniscono un contributo, di entità
diversa a seconda della dimensione dell’impianto, al bilancio elettrico globale dell’edificio. L’inserimento dei moduli fotovoltaici nei tetti e nelle
facciate risponde alla natura distribuita della fonte solare e presenta diversi vantaggi.
Russo Venerando
TIPOLOGIE IMPIANTI
Russo Venerando
TIPOLOGIE IMPIANTI
Russo Venerando
TIPOLOGIE IMPIANTI
Russo Venerando
Normativa di riferimento
•Decreto
Legislativo
29
dicembre
2003,
n.
387
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità“
•Decreto Ministeriale 28/07/2005: criteri per l'incentivazione
dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
•Decreto Ministeriale 06/02/2006 amplia e integra il DM
28/07/2005
•Decreto Assessoriale T.A. 17 giugno 2006: Criteri relativi ai
progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di
energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole
•Circolare A.T.A. 14 dicembre 2006 n. 17: impianti di
produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa
di salvaguardia dei beni paesaggistici
•Decreto lgs. 3 aprile 2006, n. 152: norme in materia
ambientale
•Decreto Lgs. 16 gennaio 2008: integra il precedente D. Lgs.
Russo Venerando
152/2006
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17
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Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato
dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del
diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo
alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento
alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla
legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di
smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro
esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui
all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto
disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida,
le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
Russo Venerando
Normativa di riferimento
in Sicilia
Decreto Assessoriale T.A. 17 giugno 2006: Criteri relativi ai
progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di
energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole
L’art. 2 elenca le definizioni degli impianti:
1.Impianti fotovoltaici – gli impianti per la produzione diretta di energia
elettrica mediante lo sfruttamento del sole…;
2.Impianti solari termici a bassa temperatura;
3.Impianti solari termici a media ed alta temperatura;
4.Impianti collegati a rete o grid-connected;
5.Impianti isolati o stand-alone;
6.Impianti retrofit;
7.Impianti integrati;
8.Impianti sul suolo;
9.Etc. etc.
Russo Venerando
Normativa di riferimento
in Sicilia
Decreto Assessoriale T.A. 17 giugno 2006: Criteri relativi ai
progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di
energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole
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L’art. 4 comma 2 elenca le tipologie di impianti non sottoposti alla procedura di cui al
D.P.R. 12 aprile 1996 – valutazione impatto ambientale -:
a) Impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW,…, i cui
soggetti responsabili, …, esercitino lo scambio sul posto e/o la cessione in rete
dell’energia…;
b) Impianti solari fotovoltaici di microgenerazione elettrica, con potenza nominale
superiore a 20 e non superiore a 1000kW
c) Impianti solari termici a bassa temperatura configurati come retrofit e/o integrati;
d) Impianti solari termici a bassa temperatura sul suolo non ricadenti in zone sensibili;
Gli impianti sopra elencati potranno essere esclusi dalla procedura di verifica ex art. 10
D.P.R. 12/4/1996 previa presentazione della documentazione riportata nell’allegato B
del Decreto 17 giugno 2006.
Qualora gli impianti sopra citati ricadessero in zone sensibili gli stessi andranno
sottoposti alle procedure di cui all’allegato C.
Russo Venerando
Normativa di riferimento
in Sicilia
IMPIANTI RETROFIT
sono così definiti
Tutti gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro potenza nominale, e gli
impianti solari termici a bassa temperatura, applicati a strutture esistenti senza
modificare in maniera sostanziale forma e dimensione delle stesse;
le pensiline; le tettoie esistenti e/o di nuova costruzione a servizio di strutture; edifici
e/o impianti tecnologici dotate di utenze elettriche già esistenti ed attive e/o di nuova
realizzazione;
gli impianti istallati su strutture facilmente rimovibili, anche ricadenti in zone
classificate verde agricolo, che non necessitano di fondazione e che non modificano
in maniera permanente l’assetto morfologico, geologico ed idrogeologico del siti
d’istallazione.
Russo Venerando
Iter autorizzativi
Sono soggetti ad autorizzazione o a Denuncia di inizio attività:
Tutti gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro potenza nominale, e gli
impianti solari termici a bassa temperatura, applicati a strutture esistenti senza
modificare in maniera sostanziale forma e dimensione delle stesse;
Compatibilmente con le disposizioni dei propri regolamenti edilizi, sono
soggetti ad autorizzazione o a Denuncia di Inizio di attività:
le pensiline; le tettoie esistenti e/o di nuova costruzione a servizio di strutture; edifici
e/o impianti tecnologici dotate di utenze elettriche già esistenti ed attive e/o di nuova
realizzazione;
gli impianti istallati su strutture facilmente rimovibili, anche ricadenti in zone
classificate verde agricolo, che non necessitano di fondazione e che non modificano
in maniera permanente l’assetto morfologico, geologico ed idrogeologico del siti
d’istallazione.
Russo Venerando
Iter autorizzativi
Parere A.T.A.
Impianti in verde
agricolo
Russo Venerando