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programma pensione - Finanzaonline.com
edizione giugno
giugno 2000
2000
edizione
PROGRAMMA
PENSIONE
La previdenza come valore
Distribuito da: Banca Commerciale Italiana, Banca di Legnano,
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Biverbanca.
PROGRAMMA PENSIONE
Tariffa S32
Glossario
pag. 2
Premessa
pag. 4
Nota Informativa
pag. 5
Condizioni Contrattuali
pag.11
La previdenza come valore
ASSIBA Società di Assicurazioni S.p.A. è un’impresa
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto
Ministeriale del 23/2/93 e ha Sede Legale e Direzione
Generale in Piazza Cordusio, 2 - 20123 Milano.
Assiba si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di Denominazione Sociale, forma giuridica o indirizzo.
GLOSSARIO
della terminologia usata nel contratto
Aliquota di retrocessione è quella parte percentuale del rendimento ottenuto da GESTASSIBA (cui è colo di partecipazione legato il contratto) che viene riconosciuta ogni anno all’Assicurato.
Assicurato la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiario il destinatario o i destinatari delle prestazioni previste dal contratto.
Carenza periodo di tempo intercorrente tra la data di conclusione del contratto e la data
di piena efficacia delle garanzie assicurative (completamento del programma
a carico di Assiba per invalidità grave e permanente).
Completamento esonero per il Contraente dall’effettuare ulteriori versamenti e quindi compledel programma tamento del programma a carico di Assiba, qualora l’Assicurato fosse colpito
da invalidità grave e permanente.
Contraente il Sottoscrittore, cioè colui che stipula il contratto, versa i premi alla Società ed
esercita i diritti derivanti dal contratto.
Controassicurazione pagamento ai Beneficiari, in caso di decesso dell’Assicurato, del capitale rappresentato dalla somma dei premi netti versati e rivalutati.
Differimento intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la
data in cui matura il diritto a percepire la prestazione.
Gestione Speciale è l’insieme delle attività a copertura degli obblighi assunti a fronte del presente
GESTASSIBA contratto, che Assiba gestisce separatamente dalle altre attività patrimoniali
secondo i criteri fissati nel relativo regolamento.
Premio il versamento dovuto dal Contraente alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Recesso ripensamento che il Contraente può esercitare entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto; provoca l'annullamento del contratto stesso.
Regolamento della fissa i criteri per l’attuazione della Gestione Speciale e per il calcolo del relativo
gestione GESTASSIBA rendimento finanziario.
Rendimento della è il risultato finanziario ottenuto da GESTASSIBA su un esercizio di 12 mesi dal
gestione GESTASSIBA 1.11 al 31.10 dell’anno successivo.
Rendita certa pensione garantita nei primi 5 anni di erogazione, indipendentemente dalla
per 5 anni sopravvivenza dell’Assicurato.
Rendita vitalizia pensione annua posticipata che l’Assicurato percepirà vita natural durante.
Reversibilità possibilità per il Contraente di richiedere preventivamente che, al decesso
della rendita dell’Assicurato durante la corresponsione della pensione, questa continui a
essere erogata, interamente o parzialmente, a favore di altra persona designata a sua volta finché sarà in vita.
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ripresa dei versamenti dopo una sospensione; può essere effettuata entro un Riattivazione
anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.
interruzione dei versamenti dopo il completamento almeno della prima annualità Riduzione
mentre il contratto continua a restare in vigore in attesa: a) della scadenza contrattuale prevista; b) della ripresa dei versamenti; c) del riscatto.
estinzione del contratto su richiesta del Contraente durante il differimento o al Riscatto
termine dello stesso, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza
della polizza e a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima
annualità di premio.
interruzione dei versamenti prima del completamento della prima annualità Risoluzione
con perdita di quanto versato fino a quel momento.
indicizzazione della rendita maturata dovuta all’assegnazione, una volta all’anno, Rivalutazione
di una parte degli utili della Gestione Speciale GESTASSIBA.
della rendita
l’Impresa assicuratrice, Assiba S.p.A.
Società
interruzione dei versamenti; se avviene prima del completamento della Sospensione
prima annualità di premio, comporta la risoluzione del contratto; se avviene
dopo il completamento almeno della prima annualità, il contratto resta in
vigore (riduzione).
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PREMESSA
CHE COS’È PROGRAMMA
PENSIONE DI ASSIBA
LE FINALITÀ
Programma Pensione è una formula realizzata appositamente per la costituzione di una rendita vitalizia (o pensione), attraverso la pianificazione
di una serie di accantonamenti, oppure con un versamento in unica soluzione.
Disporre di una seconda pensione, o pensione integrativa, che contribuisca a
garantire continuità al proprio tenore di vita anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, che assicuri autosufficienza e indipendenza economica, che
rappresenti in sostanza una sicurezza su cui contare per tutta la vita.
La praticità dell’ordine di addebito in conto per la forma ad accumulo periodico,
grazie all’automatismo dei prelievi, semplifica ogni impegno personale, accentua la forzosità dell’accantonamento e di fatto aiuta la realizzazione dell’obiettivo predeterminato.
La pensione vitalizia aumenta progressivamente, rivalutandosi anno dopo
anno; è garantita, nei primi 5 anni di erogazione, indipendentemente dalla
sopravvivenza del destinatario; a richiesta, inoltre, è reversibile su una persona cara. A fronte delle possibili difficoltà economiche dovute a un evento
imprevisto e con conseguenze gravi e invalidanti, è garantito inoltre il completamento del programma a totale carico di Assiba. Il beneficio fiscale, previsto
dalle normative vigenti, ne accentua la convenienza. La semplicità di sottoscrizione e la flessibilità delle soluzioni possibili favoriscono l’utilizzo di
Programma Pensione per tutte le esigenze proprie o delle persone care.
LA FORMA CONTRATTUALE
LE GARANZIE CONTRO
I RISCHI FINANZIARI
La forma contrattuale di Programma Pensione di Assiba è quella di una polizza di assicurazione “caso vita/rendita vitalizia” che, trascurando la copertura
propriamente assicurativa del caso premorienza, si prefigge di costituire una
disponibilità che, erogata per tutta la vita in forma rateizzata e a partire dalla
data desiderata, rappresenti una vera e propria “seconda pensione”.
È molto importante che il risparmio con finalità previdenziali, quello cioè costituito pensando al proprio futuro e a quello delle persone care, non venga in
nessun caso toccato da fattori di rischiosità finanziaria, né venga vanificato da
fenomeni inflattivi. Infatti da un lato si può contare sulla garanzia, tipica di queste forme contrattuali, che la pensione non può mai diminuire, dall'altro la
gestione finanziaria GESTASSIBA è orientata al giusto equilibrio tra alta redditività e massima sicurezza al fine di assorbire l’inflazione e di attribuire al denaro un rendimento reale.
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NOTA INFORMATIVA
Programma Pensione
Tariffa S32
Assicurazione di rendita vitalizia pagabile
in modo certo nei primi cinque anni
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preli- PREMESSA
minari necessarie al Contraente per poter valutare gli impegni e i benefici del
presente contratto e operare la scelta più rispondente alle sue necessità.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo) con circolare n. 249
sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea
per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano
con Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.174 e con la circolare n. 403.
A fronte di una serie di versamenti di importo costante o rivalutabile, o di un 1. LE RAGIONI
versamento unico, verrà corrisposta all’Assicurato, alla data prescelta dal DEL CONTRATTO
Contraente, una rendita vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi
5 anni.
Con la sottoscrizione di questo contratto si acquisiscono i seguenti benefici:
- la costituzione di una pensione vitalizia rivalutabile attraverso la corresponsione di versamenti pianificati;
- una rivalutazione annuale sotto forma di maggiorazione della rendita, per
effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla Gestione Speciale degli investimenti cui è collegato il contratto
(GESTASSIBA);
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali
delle prestazioni (rivalutazioni) restano definitivamente acquisite per cui,
anno dopo anno, la rendita maturata può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia di poter comunque contare su un rendimento annuo certo riconosciuto anticipatamente (tasso d’interesse tecnico riportato in polizza) indipendentemente dai risultati finanziari di GESTASSIBA;
- la garanzia della restituzione dei premi netti versati, debitamente rivalutati,
nel caso di premorienza dell’Assicurato;
- la possibilità di scegliere alla scadenza del contratto l’opzione di reversibilità
a favore di altra persona o la liquidazione di quanto maturato;
- la garanzia complementare dell’esonero dal pagamento dei premi qualora
l’Assicurato sia colpito da invalidità totale e permanente, fermi restando i
benefici precedentemente indicati.
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2. DIFFERIMENTO Programma Pensione prevede un differimento che può essere fissato da un
DEL CONTRATTO minimo di 0 (rendita immediata) a un massimo di 67 anni. La scelta del differimento va effettuata dal Sottoscrittore in funzione dell’età alla sottoscrizione e
dell’epoca in cui desidera avere la disponibilità della rendita.
3. MODALITÀ E Per la costituzione della rendita prevista dal contratto è dovuta una serie di
DURATA DEI versamenti anticipati, di importo costante o rivalutabile, oppure un versamenVERSAMENTI to unico. La durata dei versamenti può eventualmente essere inferiore al differimento prescelto. È possibile, su richiesta del Contraente, aumentare l’importo dei versamenti in coincidenza con l’anniversario di sottoscrizione. Il versamento annuo può essere anche rateizzato. In tal caso il premio annuo viene
maggiorato degli interessi di rateizzazione (addizionale di frazionamento) nella
misura del 2% per il frazionamento semestrale, del 2,7% per il frazionamento
trimestrale e del 3,2% per il frazionamento mensile. È prevista anche la forma
di versamento “una tantum” sia alle ricorrenze annuali del programma che in
corso d’annualità, da solo o in aggiunta ai versamenti periodici, previo assenso della Società.
Programma Pensione di Assiba può essere sottoscritto solo se la forma di versamento prescelta è l’addebito automatico in conto bancario; in caso di estinzione del conto bancario, i versamenti possono essere proseguiti, previo
accordo con Assiba, tramite conto corrente postale o con bonifico bancario,
ma solo con cadenza annua o semestrale.
4. INFORMAZIONI L’entità dei versamenti dipende dalla rendita desiderata a scadenza; influiSUL VERSAMENTO scono inoltre la durata dei versamenti stessi, il differimento del contratto, l’età
DEL PREMI e il sesso dell’Assicurato. Il Contraente può richiedere all’addetto alla vendita
ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare
l’importo del versamento dovuto. Sul premio versato, al netto delle imposte,
viene applicato un caricamento a copertura delle spese, come risulta dalla
seguente tabella:
Durata del contratto
(differimento)
Caricamento applicato
0
1
2
3
4
5 e oltre
3,6%
4,2%
4,8%
5,3%
5,9%
6,5%
Il primo versamento prevede diritti di emissione polizza pari a Lit. 10.000.
Ogni versamento è comprensivo dei diritti di emissione quietanze pari a Lit.
1.500. Il versamento “una tantum” non prevede i diritti di emissione polizza
e i diritti di quietanze.
5. MODALITÀ DI
CALCOLO E DI
ASSEGNAZIONE
DELLA
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
(RIVALUTAZIONE)
Programma Pensione di Assiba è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata GESTASSIBA, separata dalle altre attività della Società e
disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto.
Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione
contabile, iscritta all’albo di cui al D.P.R. 136/75, per attestarne la correttezza.
Il risultato di tale gestione viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di
partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - in misu-
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ra non inferiore all’80%. Tale aliquota sale all’85% durante la corresponsione
della rendita vitalizia. Il rendimento attribuito non può comunque risultare
superiore alla differenza fra il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale
GESTASSIBA e lo 0,90% (minimo trattenuto dalla Società). Viene attribuito in
ogni caso un rendimento minimo pari al tasso tecnico riportato in polizza. Il
beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso d’interesse tecnico già
conteggiato nel calcolo della rendita inizialmente assicurata, determina la progressiva maggiorazione della rendita per rivalutazione.
Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel prospetto esemplificativo, con
l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell’inflazione.
È facoltà del Contraente interrompere i versamenti con i seguenti effetti:
6. INTERRUZIONE
DEI VERSAMENTI
a) se il numero di annualità corrisposte è inferiore a 1, il contratto si estingue
automaticamente con la perdita di quanto versato (risoluzione); entro un
anno dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere il ripristino
della piena efficacia del contratto, dietro corresponsione delle rate arretrate, maggiorate di interessi;
b) se il numero di annualità corrisposte è almeno pari a 1, il contratto rimane
in vigore in attesa del differimento contrattuale originariamente previsto
(riduzione); anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il
ripristino della piena efficacia del contratto, entro un anno dalla sospensione dei versamenti e dietro corresponsione delle rate arretrate aumentate
degli interessi;
c) se il numero di annualità corrisposte è almeno pari a 1, il contratto può essere estinto e il Contraente ha diritto a riscuotere il relativo valore di riscatto in
conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. I pagamenti dei
riscatti vengono effettuati da Assiba entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione richiesta, previa restituzione dell’originale di polizza e
delle eventuali appendici.
Nel prospetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e i valo- 7. VALORI
ri della rendita erogabile a scadenza, in caso di sospensione del pagamento DI RISCATTO
dei premi, in ciascuno degli anni indicati. L’ammontare della rendita erogabile E DI RIDUZIONE
a scadenza, maturato in relazione ai versamenti effettuati, continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione. Va comunque tenuto
presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il
piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti il riscatto, nei primi 5 anni di
vita del contratto, modifica l’equilibrio economico e demografico del contratto
e comporta una penalizzazione economica per il Contraente. Pertanto il
Contraente deve valutare con particolare attenzione prima della stipulazione:
a) l’impegno che sta assumendo, sia in termini di durata che di entità dei versamenti;
b) le conseguenze generalmente negative che comporta l’interruzione di un
contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un’altra Società;
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c) in alternativa all’interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una
somma a titolo di prestito.
Il contratto in assenza di differimento (rendita immediata) non è mai riscattabile.
8. DIRITTO DI
RIPENSAMENTO
E REVOCA DELLA
PROPOSTA
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento
in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere richiesto ad Assiba - Ufficio Portafoglio - Piazza Cordusio, 2 - 20123 Milano,
con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, Assiba rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto
dell'imposta e degli eventuali “Diritti di polizza”.
Nella fase che precede la conclusione del contratto il Cliente ha sempre la
facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle
somme già pagate al netto delle eventuali spese denominate “Diritti di polizza”.
9. PAGAMENTI Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnaDELLA SOCIETÀ ti alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. L’Art. 17 delle condizioni
contrattuali riporta l’elenco della documentazione da produrre in caso di
richiesta di liquidazione sia in caso di vita sia in caso di morte dell’Assicurato.
10. INDICAZIONI
RELATIVE AL
REGIME FISCALE
APPLICABILE (*)
I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti a una imposta del 2,5%
(secondo le norme attualmente in vigore).
Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente a una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Nel plafond di
detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.
Si ricorda che spetta al Contraente accertare l'eventuale diritto alla detrazione.
In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, l’esborso effettivo risulta inferiore al premio versato, come esemplificato
nel prospetto allegato. Peraltro, in caso di riscatto dei versamenti effettuati,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge
il recupero a tassazione.
Le somme versate da Assiba a fronte di Programma Pensione:
- sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni, se corrisposte in
caso di morte dell’Assicurato;
- se corrisposte a titolo di rendita vitalizia sono soggette a imposizione IRPEF,
limitatamente al 60% del loro ammontare;
- se corrisposte in forma di capitale sono soggette a imposta a titolo di ritenuta definitiva; l’imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e
il cumulo dei premi pagati e si riduce dello 0,25% per ogni anno di durata
dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio, dopo 15 anni l'imposta
sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni al 10%).
(*) come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota
Informativa.
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Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può 11. RECLAMI
esporre per iscritto le sue ragioni ad Assiba - Ufficio Reclami - Piazza
Cordusio, 2 - 20123 Milano.
È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via
del Quirinale, 21 - 00187 Roma, quale organo a ciò preposto.
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso sarà la Società a proporre
quella da applicare, sulla quale prevarranno le norme imperative di diritto italiano. Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Società a proporre
quella da utilizzare. Per le controversie relative al presente contratto il Foro
competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o del
Beneficiario, o dei loro aventi diritto.
12. LEGISLAZIONE
APPLICATA,
LINGUA UTILIZZATA
E FORO COMPETENTE
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque 13. INFORMAZIONI
modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, sia riferita IN CORSO DI
alla Denominazione Sociale, forma giuridica, indirizzo della Società, sia riferi- CONTRATTO
ta al contratto, qualora gli elementi essenziali dello stesso subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute
modifiche nella legislazione a esso applicabile.
La Società inoltre, a richiesta del Contraente, da inoltrarsi direttamente presso la Direzione Generale della Società, fornirà con sollecitudine e, comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa
al valore di riscatto maturato.
La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente gli importi
raggiunti dalla rendita assicurata per effetto dalla rivalutazione. Tale informazione sarà trasmessa con apposita comunicazione alla ricorrenza annuale del contratto.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
Programma Pensione
Tariffa S32
Assicurazione di rendita vitalizia pagabile
in modo certo nei primi cinque anni
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato:
- dalle Condizioni della garanzia principale;
- da quanto indicato nel documento contrattuale e nelle eventuali appendici;
- dalle Condizioni delle assicurazioni complementari e/o particolari richieste
dal Contraente;
- dalle norme legislative in materia.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
Il Programma Pensione prevede quattro differenti topologie contrattuali, dipendenti dal tipo di premio (annuo o unico) e dalla durata del differimento della
rendita (differita o immediata). Più precisamente:
- rendita differita a premio annuo costante;
- rendita differita a premio annuo rivalutabile;
- rendita differita a premio unico;
- rendita immediata (differimento pari a zero) a premio unico.
Le tipologie di contratto sopra indicate sono costituite da una garanzia principale e, per le tipologie a premio annuo, da una eventuale garanzia complementare.
La garanzia principale consiste nell’impegno della Società di corrispondere:
a) per le rendite immediate:
- la rendita assicurata nella modalità prescelta al momento della sottoscrizione del contratto;
b) per le rendite differite a premio annuo o unico:
- la rendita assicurata, in caso di vita dell’Assicurato al termine del differimento;
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- la riserva matematica maturata alla data del decesso, in caso di morte
dell’Assicurato entro il termine del differimento;
La garanzia complementare consiste:
- qualora l’Assicurato sia colpito da invalidità totale o permanente, ferma
restando l’operatività della garanzia principale, nell’esonerare il Contraente
dal pagamento dei premi annui dovuti alle successive scadenze.
CONDIZIONI DELLA GARANZIA PRINCIPALE
Art. 1 In base alle Condizioni Contrattuali della presente polizza, Assiba - Società di
PRESTAZIONI Assicurazioni S.p.A. - si obbliga:
ASSICURATE
a) per le rendite immediate:
- a pagare la RENDITA ANNUA ASSICURATA indicata nel documento di polizza aumentata delle quote di rivalutazione derivanti dall’applicazione della
Clausola di rivalutazione (Art.4).
La rendita assicurata viene corrisposta in rate annuali posticipate o con la
rateazione prescelta al momento della sottoscrizione del contratto;
b) per le rendite differite a premio annuo o unico:
- in caso di vita dell’Assicurato al termine del differimento a pagare la RENDITA ANNUA INIZIALE indicata nel documento di polizza aumentata delle
quote di rivalutazione derivanti dall’applicazione della Clausola di rivalutazione (Art.4).
La rendita assicurata verrà corrisposta in rate annuali posticipate o con la
rateazione prescelta al momento della sottoscrizione del contratto. È facoltà
del Contraente modificare, almeno 6 mesi prima del termine del differimento, la rateazione indicata in polizza.
- in caso di morte dell’Assicurato entro il termine del differimento verrà corrisposta ai Beneficiari designati la riserva matematica maturata alla data del
decesso, così come previsto dall'Art. 5.
Per i primi 5 anni, sia nel caso a) che nel caso b), verrà corrisposta la rendita
indipendentemente dalla sopravvivenza o meno dell’Assicurato; dopo il quinto anno la rendita verrà corrisposta solo in caso di sopravvivenza, fino al
decesso dell’Assicurato. L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione
di un premio unico o annuo (costante o rivalutabile) così come indicato nel
documento di polizza, comunque non oltre l’anno assicurativo di decesso in
caso di premorienza dell’Assicurato.
Art. 2 L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata
DECORRENZA del premio, alle ore 24.00 del giorno in cui:
DEL CONTRATTO
- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato;
- oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.
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Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24.00 del giorno previsto.
Il premio è calcolato in annualità anticipate. I premi annui possono essere ver- Art. 3
sati per intero o in rate semestrali, trimestrali, mensili e, in tali casi, il premio PAGAMENTO
annuo viene maggiorato degli interessi di rateizzazione. È prevista anche la DEL PREMIO
forma di versamento “una tantum” sia alle ricorrenze annuali del programma
che in corso d’annualità, da solo o in aggiunta ai versamenti periodici, previo
assenso della Società. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze
pattuite mediante autorizzazione permanente di addebito in conto bancario; in
caso di estinzione del conto bancario, i versamenti possono essere proseguiti, previo accordo con Assiba, tramite conto corrente postale o con bonifico
bancario, ma solo con cadenza annua o semestrale. Dell'avvenuto pagamento dei premi fanno fede le registrazioni contabili sull’estratto conto bancario o
le ricevute dei bollettini di conto corrente postale. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre
che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né il mancato funzionamento, per qualsiasi causa, dell’addebito automatico in conto.
La Società annualmente attribuisce agli assicurati parte del rendimento realiz- Art. 4
zato dalla Gestione Speciale GESTASSIBA (il cui regolamento è riportato in RIVALUTAZIONE
coda al presente contratto), sotto forma di rivalutazione, nella misura e con le
modalità previste dalla seguente Clausola di rivalutazione.
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
A - Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo
da attribuire ai contratti, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3)
del regolamento della Gestione Speciale GESTASSIBA, per l’aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare
inferiore all’80%. Detta aliquota minima viene elevata all’85% nei seguenti casi:
1) nel periodo di godimento della rendita;
2) nel periodo di differimento per i contratti in regola con il pagamento dei
premi sempre che l’importo ottenuto moltiplicando il premio al netto dei
diritti, imposte e di eventuali addizionali di frazionamento, per la durata contrattuale con un massimo di 10 anni, sia superiore a 50 milioni di lire.
Il rendimento attribuito non può comunque risultare superiore alla differenza
fra il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale GESTASSIBA e lo 0,90%
(minimo trattenuto dalla Società).
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno
al tasso d’interesse tecnico riportato in polizza, la differenza fra il rendimento
attribuito e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.
B - Modalità di applicazione della rivalutazione
A ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene
rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
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Le modalità di rivalutazione della rendita differiscono a seconda della tipologia di contratto prescelta (a premio rivalutabile o a premio costante) e a seconda che sia o meno terminato il periodo di pagamento dei premi.
1) Contratti per i quali non è più previsto il pagamento dei premi, incluso il
periodo di godimento della rendita, contratti a premio annuo rivalutabile e
versamenti “una tantum”:
- a ogni anniversario del contratto, la rendita assicurata viene aumentata
secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A -, entro il 31
dicembre che precede l’anniversario suddetto.
2) Contratti a premio costante durante il periodo di pagamento dei premi:
- a ogni anniversario del contratto, la rendita assicurata viene aumentata impiegando l’aumento di riserva matematica conseguente all’applicazione della
misura di rivalutazione fissata a norma del punto A -, entro il 31 dicembre che
precede l’anniversario suddetto, secondo le modalità di seguito specificate:
a) l’incremento di riserva viene diviso per il coefficiente annuo di conversione
da rendita a capitale (COEFFICIENTE A indicato in polizza);
b) il risultato viene capitalizzato al tasso annuo composto d’interesse tecnico
riportato in polizza per il periodo residuo di differimento.
Gli aumenti della rendita assicurata verranno di volta in volta comunicati al
Contraente.
C - Rivalutazione del premio
Per i contratti a premio rivalutabile, durante il periodo di pagamento dei premi
e a ogni anniversario della data di decorrenza, a fronte della rivalutazione della
rendita assicurata, il premio dovuto all’anniversario precedente viene aumentato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma del punto A -, entro
il 31 dicembre che precede l’anniversario suddetto.
D - Rifiuto della rivalutazione del premio
Il Contraente di una polizza a premio rivalutabile ha facoltà, a ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre
mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Nel
caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del
premio in scadenza a un anniversario della data di decorrenza del contratto,
il contratto seguirà le modalità di rivalutazione previste per i contratti a premio
costante. Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del
Contraente di accettare le rivalutazioni negli anni successivi.
Art. 5
DETERMINAZIONE
DELLA SOMMA
LIQUIDABILE IN
CASO DI MORTE
DELL’ASSICURATO
NEL CORSO DEL
DIFFERIMENTO
In caso di morte dell’Assicurato entro il termine del differimento verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica maturata a quella data.
Essendo il differimento di una rendita immediata pari a zero il presente articolo non trova in tal caso applicazione.
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Su richiesta del Contraente, da effettuarsi 6 mesi prima del termine del differi- Art. 6
mento, la rendita rivalutata può essere convertita in una rendita annua reversi- OPZIONI
bile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato (certa 5
anni e poi vitalizia). La rendita di opzione verrà rivalutata a ogni successivo
anniversario secondo le norme stabilite dalla Clausola di rivalutazione (Art. 4)
per la rendita vitalizia di base.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio del primo anno determina, trascorsi 30 giorni, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano
acquisiti alla Società. L’interruzione del pagamento dei premi, dopo il completamento della prima annualità, non comporta l’annullamento del contratto, che
rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per una rendita ridotta.
Art. 7
INTERRUZIONE
DEL PAGAMENTO
DEI PREMI
(RISOLUZIONE E
RIDUZIONE)
La rendita ridotta si calcola nel modo seguente:
1) la riserva matematica maturata alla data di richiesta viene divisa per il coefficiente annuo di conversione da rendita a capitale (COEFFICIENTE A indicato in polizza);
2) il risultato viene capitalizzato al tasso annuo composto d’interesse tecnico
riportato in polizza per il periodo che intercorre tra la data della richiesta e
il termine del differimento.
La rendita ridotta si rivaluterà annualmente secondo le modalità previste dalla
Clausola di rivalutazione (Art. 4).
Entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il
Contraente ha diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio
arretrate aumentate degli interessi in base al periodo intercorso tra la relativa
data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi di riattivazione vengono determinati applicando a ciascuna rata arretrata i tassi di rendimento del
fondo GESTASSIBA, realizzati nel periodo di mora, con un minimo del saggio
legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei
premi ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si
fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi.
Art. 8
RIPRESA DEL
PAGAMENTO
DEL PREMIO
(RIATTIVAZIONE)
Su richiesta del Contraente, il contratto è riscattabile durante il differimento o Art. 9
al termine dello stesso, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decor- RISCATTO
renza della polizza e a condizione che sia stata interamente corrisposta la
prima annualità di premio.
Il valore di riscatto durante il periodo del differimento è pari alla riserva matematica qualora al momento della richiesta siano trascorsi almeno 5 anni o se
il differimento contrattuale sia inferiore a 5 anni; in caso contrario l’ammontare
della riserva matematica verrà ridotto del 5%.
Al termine del differimento, qualora l’Assicurato sia in vita a tale data, il contratto è riscattabile e il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita
annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il coefficiente annuo di conversione da rendita a capitale (COEFFICIENTE A indicato in polizza).
La richiesta del riscatto al termine del differimento dovrà essere comunicata
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con lettera raccomandata dal Contraente alla Compagnia almeno 30 giorni
prima del suddetto termine.
Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita, compreso il periodo che intercorre tra il termine del differimento e l’erogazione
della prima rata di rendita. Il contratto in assenza di differimento (rendita immediata) non è mai riscattabile.
Art. 10
DIRITTO DI
RIPENSAMENTO
(RECESSO)
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è
informato che il contratto è concluso, secondo quanto previsto dall’Art. 2, dandone comunicazione ad Assiba - Ufficio Portafoglio - Piazza Cordusio, 2 20123 Milano con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi
del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione
derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione
della comunicazione di recesso. A tal fine farà fede il timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell’imposta.
L’Impresa ha diritto di recuperare inoltre le spese effettivamente sostenute per
l’emissione del contratto individuate in proposta alla voce “Diritto di polizza”.
Art. 11 Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla
PRESTITI Società, a partire dal sesto anno di contratto, nei limiti del valore di riscatto
maturato. La Società indica, nell’atto di concessione, condizioni e tasso di
interesse.
Art. 12 Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o
CESSIONE, comunque vincolare le somme assicurate.
PEGNO E VINCOLO Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono
l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 13
DESIGNAZIONE,
MODIFICAZIONE,
REVOCA DEI
BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o
modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei
seguenti casi:
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla
Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del
beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per
iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
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La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono
essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appen- Art. 14
dici da essa firmate.
OBBLIGHI
DELLA SOCIETÀ
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. La Società si riserva di chiedere, con lettera raccomandata, il certificato
di nascita dell’Assicurato entro un anno dalla data di stipulazione del contratto.
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del
Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o
taciuta in malafede o con colpa grave.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Art. 15
DICHIARAZIONE DEL
CONTRAENTE E
DELL’ASSICURATO
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale di polizza, il Art. 16
Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e DUPLICATO
responsabilità.
DI POLIZZA
Per tutti i pagamenti della Società deve essere presentata richiesta scritta alla Art. 17
stessa, accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esisten- PAGAMENTI
za dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.
DELLA SOCIETÀ
Per i pagamenti in caso di riscatto la richiesta deve essere accompagnata dai
seguenti documenti:
- fotocopia di un documento d’identità valido;
- originale di polizza ovvero dichiarazione di smarrimento della stessa;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato qualora l’Assicurato e il
Beneficiario siano persone diverse.
Nel caso in cui la richiesta di riscatto sia fatta entro 5 anni dalla data di inizio
del contratto è necessaria inoltre un’attestazione ai fini fiscali in cui il Contraente
dichiara se ha usufruito della detrazione sui premi versati a fronte del contratto
e l’ammontare degli stessi.
Durante l’erogazione della rendita dovrà essere prodotto alla Società, ad ogni
anniversario di polizza, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
Per i pagamenti conseguenti alla morte dell’Assicurato la richiesta, da parte
degli aventi diritto, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- certificato di morte dell’Assicurato (in originale);
- copia autenticata dell’eventuale testamento;
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- originale, o copia autenticata, dell’atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (valida per gli enti privati, da prodursi in tribunale o
presso notaio) da cui dovrà risultare:
• se il Contraente della polizza abbia lasciato testamento e, in tal caso se
tale testamento (di cui devono indicarsi gli estremi) risulti l’ultimo, non
modificato da ulteriori disposizioni, né impugnato e considerato valido;
• quali sono gli eredi legittimi e testamentari lasciati dal defunto, se maggiorenni o minorenni e, questi ultimi, da chi rappresentati;
- fotocopia di un documento d’identità valido dei Beneficiari;
- originale di polizza ovvero dichiarazione di smarrimento della stessa.
Per casi particolari la Società può chiedere all’interessato ulteriore documentazione in considerazione delle specifiche esigenze istruttorie.
La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data in cui la Società stessa, o l’intermediario presso cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto, ha
ricevuto la documentazione completa di tutte le componenti su elencate.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine
stesso, a favore degli aventi diritto.
La corresponsione della rendita vitalizia viene effettuata alle scadenze di rata
indicate nel documento di polizza. L’erogazione della rendita cessa con la
prima scadenza di rata successiva alla morte dell’Assicurato. Eventuali rate
scadute e pagate successivamente a tale evento vanno restituite alla Società.
Ogni pagamento viene effettuato mediante disposizioni bancarie.
Art. 18 Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei
TASSE E IMPOSTE Beneficiari e aventi diritto.
Art. 19
LEGISLAZIONE
APPLICATA E
FORO COMPETENTE
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso sarà la Società a proporre
quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di
diritto italiano.
Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del
luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro
aventi diritto.
Art. 20 Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una
LINGUA UTILIZZATA diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Società a proporre quella da
utilizzare.
18
CONDIZIONI PARTICOLARI E DELLE ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ
PRESTAZIONI
Qualora l’Assicurato fosse colpito da invalidità, ai sensi delle qui sotto riportate Condizioni particolari, la Società accorderà l’esonero dall’ulteriore pagamento dei premi. I premi ancora dovuti saranno considerati tutti di importo
costante e pari all’ultimo corrisposto (anche se parzialmente) e il capitale
garantito dall’assicurazione principale verrà maggiorato in base a quanto stabilito al punto D) della Clausola di rivalutazione, nel caso di rifiuto della rivalutazione del premio.
CONDIZIONI PARTICOLARI
L’assicurazione complementare d’invalidità viene accordata dietro correspon- Art. 1
sione di un premio incluso nel premio indicato nel documento di polizza e soggetto alle stesse percentuali di aumento del premio dell’assicurazione base e
prevede l’esonero dall’ulteriore pagamento dei premi nel caso in cui
l’Assicurato venga colpito da invalidità durante il periodo contrattuale e
comunque prima del raggiungimento del 65° anno di età. L’invalidità dovrà
essere riconosciuta dalla Società nei termini appresso indicati.
Per invalidità, ai sensi e agli effetti della presente assicurazione complemen- Art. 2
tare, deve intendersi la perdita da parte dell’Assicurato in modo presumibilmente permanente e totale della capacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa purché la perdita sia dovuta a malattia o a lesione fisica indipendente
dalla sua volontà e obiettivamente determinabile.
Dall’assicurazione complementare di invalidità sono esclusi i casi di invalidità Art. 3
derivanti da: malattie contratte o ferite riportate per cause di guerra; tentato
suicidio; infortuni aeronautici, verificatisi sia in volo che in terra in dipendenza
di attività professionale aeronautica, sia militare che civile.
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente dovrà richiederne per Art. 4
iscritto il riconoscimento alla Società, allegando un rapporto particolareggiato
del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che
ha prodotto l’invalidità. L’Assicurato dovrà altresì fornire tutte le informazioni
sulle cause e conseguenze dell’invalidità e assoggettarsi a tutti gli accertamenti di carattere sanitario che la Società giudicasse opportuni. Ultimati i controlli medici, la Società comunicherà per iscritto al Contraente se riconosce o
meno lo stato di invalidità. Se lo stato di invalidità non viene riconosciuto, il
Contraente, ove intenda insistere nella sua richiesta, dovrà iniziare, entro trenta giorni dalla comunicazione della Società, la procedura arbitrale di cui all’articolo seguente, comunicando il nome del proprio arbitro, senza di che la
richiesta stessa si intenderà abbandonata.
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Art. 5 L’eventuale controversia sull’esistenza dell’invalidità sarà deferita a un collegio
arbitrale composto di tre medici, scelti i primi due dalle parti, uno per ciascuna, e il terzo d’accordo dai due primi nominati. In mancanza di accordo, il
terzo medico arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente, su
richiesta della parte più diligente. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile.
Ciascuna delle parti pagherà le spese e competenze del proprio arbitro e
metà di quelle del terzo.
Art. 6 Fino al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società tutti i
premi e accessori devono essere regolarmente corrisposti. Il riconoscimento
dell’invalidità, però, avviene con effetto dal momento della presentazione agli
uffici della Società della richiesta di cui all’Art. 4. La Società, pertanto, rimborserà i premi in scadenza nel periodo intercorrente tra la presentazione della
richiesta e il riconoscimento dell’invalidità, che saranno stati nel frattempo
pagati.
Art. 7 Se l’Assicurato riacquista in tutto o in parte la capacità al lavoro, cessano “ipso
jure” le prestazioni previste per il caso di invalidità e la polizza viene a trovarsi soggetta in tutto e per tutto alle Condizioni della garanzia principale. La
Società avrà il diritto di procedere in qualunque tempo, però non più di una
volta all’anno, all’accertamento dello stato di invalidità dell’Assicurato, in
conformità alle norme dell’Art. 4. In caso di contestazione, si procederà secondo quanto stabilito all’Art. 5.
Art. 8 L’assicurazione complementare di invalidità si estingue e i premi percepiti
restano acquisiti alla Società in caso di sospensione o cessazione - per qualsiasi motivo o causale - del pagamento dei premi sulla polizza cui la presente
assicurazione complementare si riferisce.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA
Condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica relative
all’assicurazione complementare esonero dal pagamento dei premi in caso di
invalidità.
Premesso che l’Assicurando può richiedere che gli venga accordata la piena
copertura assicurativa di invalidità senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne
dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica, e
pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di polizza, rimane convenuto
quanto segue:
a) in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato riconosciuta durante
il primo anno di assicurazione, a decorrere dalla data di perfezionamento del
contratto o dalla data di effetto se posteriore, la Società corrisponderà
immediatamente soltanto una somma pari all’ammontare dei premi incassati, al netto di imposte e accessori e senza aggiunta di interessi e la polizza perderà qualsiasi valore ed efficacia;
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b) in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato riconosciuta durante
il secondo anno di assicurazione, la polizza, liberata dal pagamento dei
premi residui, rimarrà in vigore per la metà delle prestazioni previste.
Le limitazioni di cui sopra non avranno effetto anche se il riconoscimento dell’invalidità si verificherà durante il suddetto periodo di carenza di 24 mesi, qualora l’invalidità totale e permanente sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza. Per infortunio si intende l’evento
dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza l’invalidità. Non è riconosciuta, invece, agli effetti della copertura immediata del
rischio, come dovuta a infortunio, l’invalidità derivante da guerra o da torbidi
civili, da partecipazione a risse, duelli o azioni delittuose, da tentativo di suicidio, comunque e per qualunque circostanza avvenuto, o da incidenti verificatisi, sia in volo che a terra, in dipendenza di attività professionale aeronautica,
sia militare che civile.
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GESTIONE SPECIALE GESTASSIBA
Regolamento
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da
quella delle altre attività di Assiba, che viene contraddistinta con il nome
"Gestione Speciale GESTASSIBA" e indicata nel seguito con la sigla
GESTASSIBA.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di rivalutazione legata al rendimento GESTASSIBA.
La gestione GESTASSIBA è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la Circolare
n.71 del 26-3-87, e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
2) La gestione GESTASSIBA è annualmente sottoposta a certificazione da parte
di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-75 n.136, la
quale attesta la rispondenza di GESTASSIBA al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a
GESTASSIBA, il rendimento annuo di GESTASSIBA, quale descritto al
seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli
impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3) Il rendimento annuo di GESTASSIBA per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di GESTASSIBA di competenza di quell'esercizio al valore medio di GESTASSIBA stessa.
Per risultato finanziario di GESTASSIBA si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo
per la quota di competenza di GESTASSIBA - al lordo delle ritenute di
acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività di GESTASSIBA e cioè al prezzo
di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto
dell'iscrizione di GESTASSIBA per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio di GESTASSIBA si intende la somma della giacenza
media annua dei depositi in numerario presso gli Enti Creditizi, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media
annua di ogni altra attività di GESTASSIBA. La consistenza media annua dei
titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in
GESTASSIBA. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di
GESTASSIBA, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche
che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
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ASSIBA/Mod. B00020 - Fontegrafica - 06/00
NI SPA
IO
UFFICIO
REGISTRO II
ATTI PRIVATI
E DEMANIO
MILANO
NO
ASSIBA
ASSIBA Società di Assicurazioni S.p.A.
SICURAZ
AS
●
●
Piazza Cordusio, 2 - 20123 Milano Italia ● tel. 02.72129.1 ● fax 02.72129.540 ● www.assiba.it ● Cap. Soc. L. 175.000.000.000 int. vers. ● Cod. Fisc. e P. Iva 10493230154
R.I. di Milano 320479/7992/29 Trib. di Milano - C.C.I.A.A. n. 1378202 ● Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 23/02/93
DE MILA
SE