Carta intestata
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REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “UNIPOL VITA” PREMESSA A) 1) - (Tariffe n. 43 – 73 – 83) Disciplina del contratto Il contratto è disciplinato dalle: CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita. CONDIZIONI SPECIALI, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita. CONDIZIONI PARTICOLARI, nel caso di particolari esigenze e richieste dell’interessato. CONDIZIONI COMPLEMENTARI, relative alle assicurazioni complementari abbinate all’assicurazione sulla vita. Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia. B) Terminologia 1) 2) 3) 4) 5) 6) SOCIETA’: l’impresa assicuratrice. CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società. ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto. BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate. PREMIO: l’importo dovuto dal Contraente alla Società. RISERVA MATEMATICA: l’importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. 2) Le condizioni e le tariffe dell’assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. CONDIZIONI GENERALI Art. 1 • Obblighi della Società - Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate. Art. 2 • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato - Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute. Art. 3 • Entrata in vigore dell'assicurazione L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui: • la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, • oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di effetto successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. Art. 4 • Rischio di morte - Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: · dolo del Contraente o del Beneficiario; · partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; · partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; · incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; · suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dell’eventuale riattivazione dell’assicurazione. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore. Art. 5 • Pagamento del premio - il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società presso il domicilio di quest’ultima o dell’agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Art. 6 • Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione - Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla società. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio. Art. 7 • Ripresa del pagamento del premio: riattivazione – Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l’assicurazione non può più essere riattivata. Art. 8 • Beneficiari – Il contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: · dopo che Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; · dopo la morte del Contraente; · dopo che verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società, di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 9 • Riscatto – Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita e in caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi. Art. 10 • Prestiti – Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell’atto di concessione, condizioni e tasso di interesse. Art. 11 • Cessione, pegno e vincolo – Il Contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 12 • Pagamenti della Società – Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati i seguenti documenti: · originale di polizza ed appendici; · certificato di nascita dell’Assicurato; · ogni documento necessario ad individuare gli aventi diritto o a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, debbono inoltre consegnarsi: · certificato di morte; · relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; · ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. La società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società. Art. 13 • Tasse e imposte – Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art. 14 • Foro competente – Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Bologna. Cessione all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni della quota legale di cui all’art. 23 del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private (D.P.R. 13-2-1959 n. 449). L’eventuale rifiuto verrà notificato. La quota ceduta è garantita dallo Stato. (Tar. n. 43) ASSICURAZIONE MISTA A PREMI ANNUI COSTANTI ED A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE CONDIZIONI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE (sempre operanti) 1 – Rivalutazione annuale Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, purché in regola col pagamento dei premi il capitale assicurato verrà rivalutato con le modalità riportate al successivo punto 3, in relazione al tasso di rendimento finanziario conseguito sulle attività assegnale alla gestione speciale Unipol Vita, le cui caratteristiche sono riportate successivamente nel punto 2. Se alla scadenza annuale della polizza non risultino pagate tutte le rate di premio già scadute non si procederà per quell'anno alla rivalutazione del capitale assicurato. 2 - Gestione speciale Unipol Vita Determinazione del tasso di rendimento finanziario Alla gestione speciale Unipol Vita saranno assegnate attività per un importo non inferiore all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti emessi in base alla presente clausola; tali attività saranno costituite da valori mobiliari poste a copertura delle riserve matematiche. Il tasso di rendimento annuo finanziario di tali attività sarà determinato come segue. Il tasso di rendimento finanziarlo annuo si ottiene rapportando tutti i redditi conseguiti nell’anno di esercizio precedente al valore medio delle attività finanziarie della gestione. I redditi si intendono al netto delle spese e degli oneri sostenuti relativi al loro conseguimento ed alla Gestione Speciale Unipol Vita. Il valore medio delle attività finanziarie della gestione si determina calcolando la consistenza media degli investimenti. Per anno di esercizio si intende il periodo che intercorre tra il 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre seguente. La gestione speciale Unipol Vita sarà annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di verifica contabile legalmente riconosciuta; in particolare sarà certificato il tasso di rendimento medio annuo finanziario sopra definito. 4 – Riattivazione A modifica di quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione la riattivazione del contratto risoluto o ridotto potrà essere effettuata entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. 3 – Determinazione del capitale rivalutato In ciascun anno solare verrà determinata la percentuale di rivalutazione la cui misura sarà pari alla differenza tra almeno l'80% del tasso di rendimento finanziario ottenuto nell'anno di esercizio precedente ed il tasso (4%) di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo dei premi di polizza. Tale percentuale di rivalutazione sarà applicata alla riserva matematica dei contratti al momento della ricorrenza annuale della data di effetto. 5 – Opzioni Il capitale liquidabile alla scadenza potrà essere convertito, a richiesta, in rendita rivalutabile di opzione su una testa (quella dell'assicurato) o su due teste (quella dell'assicurato e quella di altro vitaliziando dello stesso o dell'altro sesso). La rendita di opzione su una testa è prevista, a scelta dell'optante: · interamente vitalizia; · garantita per un minimo di 5 anni (indipendentemente cioè dall’esistenza in vita dell’assicurato) e successivamente vitalizia, oppure · garantita per un minimo di 10 anni e successivamente vitalizia. La rendita di opzione su due teste è prevista, pur essa a scelta dell'optante, reversibile parzialmente o interamente a favore del sopravvivente. La rendita annua di opzione si rivaluterà ad ogni ricorrenza annuale della data di scadenza della polizza, aggiungendo al valore di essa raggiunto nell'anno assicurativo precedente l'importo che si ottiene applicando alla predetta rendita da rivalutare la percentuale di rivalutazione definita al precedente punto 3). Per riserva matematica deve intendersi quella afferente al contratto base ed alle precedenti rivalutazioni. L'importo cosi ottenuto sarà utilizzato come premio unico in base al tasso di premio unico d'inventario relativo all'età raggiunta ed alla durata residua. Il capitale assicurato in caso di premorienza o di sopravvivenza alla scadenza contrattuale sarà pari al capitale iniziale maggiorato di tutti i capitali aggiuntivi riconosciuti in base alle presenti condizioni speciali di rivalutazione. La riattivazione comporterà il pagamento dei premi arretrati maggiorati degli interessi calcolati in base al tasso di rendimento determinato nell’esercizio precedente. CONDIZIONI SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO (sempre operanti) Riduzione I valori di riduzione, con riferimento all'articolo 6 delle condizioni generali di assicurazione, si determinano riducendo il capitale iniziale nella proporzione in cui l'importo delle annualità di premio pagate sta all'importo complessivo dei premi contrattualmente previsto ed aggiungendo a tale valore la somma dei capitali aggiuntivi riconosciuti in base alle condizioni speciali di rivalutazione. Valore di riduzione per 1.000 lire di capitale assicurato: Durata del contratto 10 20 30 3 5 300 150 100 500 250 167 Premi annui pagati 10 15 500 333 750 500 20 25 667 833 Riscatto I valori di riscatto con riferimento all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione si determinano mediante la liquidazione in contanti di un importo pari al valore di riduzione scontato al tasso del 4,25% annuo composto per il periodo mancante alla scadenza della polizza e mediante la liquidazione ulteriore di un importo pari alla somma dei capitali aggiuntivi scontati al tasso del 5,50% annuo per il periodo mancante alla scadenza. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE (sempre operante) Il capitale assicurato con la presente polizza di assicurazione sulla vita, a condizione che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi, sarà rivalutato allo scadere di ogni anno dalla data di effetto in relazione al tasso percentuale di rendimento medio conseguito sulle attività assegnate alla gestione speciale Unipol Vita. La rivalutazione del capitale assicurato avverrà ogni anno applicando la Nel caso in cui alla scadenza della polizza il capitale complessivamente garantito venga convertito in rendita vitalizia di opzione, la presente clausola verrà applicata alla rendita ad ogni anniversario dalla data di scadenza della polizza. La determinazione degli elementi per il computo dei capitali aggiuntivi che ad ogni rivalutazione sono riconosciuti nella presente polizza viene dettagliatamente illustrata nelle condizioni speciali. percentuale di rivalutazione sui montanti dei premi di risparmio riguardanti le rate di premio già corrisposte e nella riserva matematica dei capitali aggiuntivi già riconosciuti nella polizza in base alla presente clausola ed impiegando l'importo risultante come premio unico per assicurare un capitale aggiuntivo in forma mista a premio unico con età pari a quella raggiunta ed una durata pari alla residua durata contrattuale della polizza base. (Tar. n. 73 - 83) ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA DIFFERITA CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO COSTANTE E RENDITA RIVALUTABILE ANNUALMENTE CONDIZIONI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE (sempre operanti) 1 – Rivalutazione annuale Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, purché in regola col pagamento dei premi, la rendita assicurata verrà rivalutata con le modalità riportate al successivo punto 3, in relazione al tasso di rendimento finanziario conseguito sulle attività assegnate alla gestione speciale Unipol Vita, le cui caratteristiche sono riportate successivamente nel punto 2. Se alla scadenza annuale della polizza non risultino pagate tutte le rate di premio già scadute non si procederà per quell'anno alla rivalutazione della rendita assicurata. 2 - Gestione speciale Unipol Vita Determinazione del tasso di rendimento finanziario Alla gestione speciale Unipol Vita saranno assegnate attività per un importo non inferiore all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti emessi in base alla presente clausola; tali attività saranno costituite da valori mobiliari posti a copertura delle riserve matematiche. Il tasso di rendimento annuo finanziario di tali attività sarà determinato come segue. Il tasso di rendimento finanziario annuo si ottiene rapportando tutti i redditi conseguiti nell'anno di esercizio precedente al valore medio delle attività finanziarie della gestione. I redditi si intendono al netto delle spese e degli oneri sostenuti relativi al loro conseguimento ed alla Gestione Speciale Unipol Vita. Il valore medio delle attività finanziarie della gestione si determina calcolando la consistenza media degli investimenti. Per anno di esercizio si intende il periodo che intercorre tra il 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre seguente. La gestione speciale Unipol Vita sarà annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di verifica contabile legalmente riconosciuta; in particolare sarà certificato il tasso di rendimento medio annuo finanziario sopra definito. 3 – Determinazione della rendita aggiuntiva di rivalutazione In ciascun anno solare verrà determinata la percentuale di rivalutazione la cui misura sarà pari alla differenza tra almeno l'80% dei tasso di rendimento finanziario ottenuto nell'anno di esercizio precedente ed il tasso (4%) di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo dei premi di polizza. Tale percentuale di rivalutazione sarà applicata alla riserva matematica dei contralti al momento della ricorrenza annuale della data di effetto. Per riserva matematica deve intendersi quella afferente al contratto base ed alle precedenti rivalutazioni. L’importo cosi ottenuto sarà utilizzato come premio unico sulla polizza per assicurare una rendita aggiuntiva nella forma rendita vitalizia differita senza controassicurazione in base al tasso di premio unico d'inventario relativo all’età raggiunta e al residuo periodo di differimento. La rendita assicurata al termine del periodo di differimento sarà pari alla rendita iniziale maggiorata di tutte le rendite aggiuntive riconosciute in base alle presenti condizioni di rivalutazione e continuerà a rivalutarsi alle successive scadenze annuali della polizza, aggiungendo al valore da essa raggiunto nell'anno assicurativo precedente l'Importo che si ottiene applicando alla predetta rendita da rivalutare la percentuale di rivalutazione sopra definita. 4 – Riattivazione A modifica di quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione la riattivazione dei contratto risoluto o ridotto potrà essere effettuata entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione comporterà il pagamento dei premi arretrati maggiorati degli interessi calcolati in base al tasso di rendimento determinato nell’esercizio precedente. 5 – Opzioni Al termine del differimento della rendita, purché tutti i premi pattuiti siano stati corrisposti, rinunciando alla rendita vitalizia rivalutata, l’assicurato potrà scegliere una delle seguenti combinazioni: 1) 2) 3) riscatto totale della rendita adeguata; conversione della rendita rivalutata in una rendita rivalutabile di minore importo, ma garantita per un minimo di 5 o di 10 anni e successivamente vitalizia; conversione della rendita rivalutata in una rendita vitalizia rivalutabile di minore importo garantita su due teste, la propria e quella di altro vitaliziando, dello stesso o dell’altro sesso, interamente o parzialmente reversibile al sopravvivente. CONDIZIONI SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO (sempre operanti) Riduzione I valori di riduzione, con riferimento all'articolo 6 delle condizioni generali di assicurazione, si determinano riducendo la rendita iniziale nella proporzione in cui l'importo delle annualità di premio pagate sta all'importo complessivo dei premi contrattualmente previsto ed aggiungendo a tale valore la somma delle rendite aggiuntive riconosciute in base alle condizioni speciali di rivalutazione. Riscatto I valori di riscatto, con riferimento all'art.9 delle condizioni generali di assicurazione, si determinano mediante la liquidazione in contanti di un importo pari alla somma dei premi netti pagati meno la prima annualità e mediante la liquidazione ulteriore alla data del termine del differimento se l'assicurato sarà allora in vita di un importo che si otterrà moltiplicando la somma delle rendite aggiuntive per il coefficiente di opzione in capitale indicato in polizza. Valore di riscatto per 1.000 lire di premio annuo netto Premi annui 3 5 10 15 20 25 30 2.000 4.000 9.000 14.000 19.000 24.000 29.000 pagati Valore di riscatto CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE (sempre operante) Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, purché in regola con il pagamento dei premi, la rendita assicurata sarà rivalutata in relazione al tasso percentuale di rendimento medio conseguito sulle attività assegnate alla Gestione Speciale Unipol Vita. La rivalutazione annuale della rendita sarà effettuata con le seguenti modalità: a) Nel corso del periodo di differimento la rivalutazione avverrà ogni anno applicando la percentuale di rivalutazione sui montanti dei premi di risparmio riguardanti le rate di premio già corrisposte e sulla riserva matematica delle rendite aggiuntive già riconosciute sulla polizza in base alla presente clausola ed impiegando l'importo risultante come premio unico per assicurare una rendita aggiuntiva in forma di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio unico in base all'età raggiunta ed al residuo periodo del differimento della polizza base. b) al termine del periodo di differimento e ad ogni successiva scadenza annuale della data di decorrenza la rivalutazione sarà effettuata mediante il riconoscimento di una rendita aggiuntiva il cui importo sarà ottenuto applicando la percentuale di rivalutazione sulla rendita vitalizia complessivamente già assicurata a quell'epoca. La determinazione degli elementi per il computo delle rendite aggiuntive che ad ogni adeguamento vengono riconosciute sulla presente polizza viene illustrata dettagliatamente nelle Condizioni Speciali. Il rappresentante legale dell’impresa