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Experten für Vorsorgefragen
Giugno 2016
INFO PREVIDENZA Nr. 30
Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
Il 10 giugno 2016 il Consiglio federale nell’ambito delle modifiche della OPP 2 mette in
vigore le nuove disposizioni legali e le modifiche delle relative ordinanze con effetto dal 1°
gennaio 2017. Il 19 giugno 2015 il Parlamento ha approvato una revisione del Codice
civile (CC) e altre cinque leggi1 volta a migliorare gli aspetti legati al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Il termine per inoltrare il referendum è scaduto
inutilizzato l'8 ottobre 2015.
Divisione dei diritti dei beneficiari di rendita a prestazioni previdenziali
Com’è noto, le disposizioni sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono state ampiamente criticate fin dalla loro entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Se
da una parte prevede un sistema di divisione della parte di prestazione d’uscita accumulata durante il matrimonio, dall’altra non permette però di applicare il concetto di “prestazione d’uscita” per determinare il conguaglio dopo l’insorgere di un caso previdenziale (vecchiaia, invalidità). La mancanza di un fondamento giuridico che permetta dividere le rendite correnti del secondo pilastro a favore del coniuge divorziato, ha fatto si che finora siano
state considerate nel processo di determinazione degli obblighi risp. pretese di mantenimento dopo il divorzio. Dal momento che gli obblighi del coniuge divorziato finiscono con
la sua morte, la situazione finanziaria del coniuge divorziato superstite può diventare precaria.
Il Consiglio federale stima2 che attualmente si prevedono annualmente un migliaio di divorzi in cui almeno uno dei coniugi al momento del divorzio percepisca una rendita di vecchiaia della previdenza professionale. Il numero di questi casi tende ad aumentare. Nello
stesso ordine di grandezza si può prevedere che al momento del divorzio almeno uno dei
coniugi è al beneficio di una rendita d’invalidità della previdenza professionale.
Con le nuove disposizioni di legge si aggiungono i seguenti principi di divisione della prestazione d’uscita accumulata durante il matrimonio
•
•
la divisione della prestazione d’uscita fittizia3 accumulata durante il matrimonio di beneficiari di una rendita d’invalidità prima del raggiungere l'età di pensionamento regolamentare e
la divisione della rendita di vecchiaia per i pensionati e beneficiari di rendita d’invalidità
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare.
1
Codice delle Obbligazioni (CO), Codice di Procedure Civile (CPC), Legge federale sul diritto internazionale
privato (LDIP), Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e
Legge sul Libero passaggio (LFLP)
2
Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio) del 29.5.2013
3
Prestazione d’uscita regolamentare determinata come se il beneficiario di una rendita d’invalidità fosse abile
al lavoro
pk.vista AG, CH 6928 Manno, via Vedeggio 1
phone + fax: +41 91 921 07 42 ∙ mail: [email protected]
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Pagina 2
Il calcolo della prestazione d’uscita fittizia per i beneficiari di rendita non crea nessun problema dal punto di vista tecnico assicurativo. Ben differente si presenta la situazione per
determinare la divisione della rendita in corso dopo l’età di pensionamento regolamentare.
La legge prevede una chiara distinzione dei compiti:
a.
Il tribunale decide per una adeguata spartizione della rendita. Ha preso in considerazione in
particolare la durata del matrimonio e le esigenze previdenziali di entrambi i coniugi.
L’istituto di previdenza determina l’ammontare della rendita del divorziato in base a una
formula tecnico-assicurativa descritta nell’ordinanza.
b.
a. Divisione della rendita decisa dal tribunale
Il messaggio propone un possibile approccio per il tribunale per determinare la divisione
della rendita. Si fa una distinzione tra gli anni di matrimonio trascorsi prima e dopo il pensionamento.
Per gli anni di matrimonio trascorsi prima del pensionamento l’ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha prodotto una tabella che permette di determinare la parte di rendita di vecchiaia da dividere in base all’età al momento del matrimonio e al pensionamento.
Stima della parte della rendita di vecchiaia acquisita durante il matrimonio, in percentuale
Età all’inizio della rendita
Matrimonio
≤ 25
26
27
28
29
58
100.0%
98.1%
96.3%
94.4%
92.5%
59
100.0%
98.2%
96.4%
94.6%
92.9%
60
100.0%
98.3%
96.6%
94.9%
93.2%
61
100.0%
98.4%
96.7%
95.1%
93.5%
62
100.0%
98.4%
96.9%
95.3%
93.7%
63
100.0%
98.5%
97.0%
95.5%
94.0%
64
100.0%
98.5%
97.1%
95.6%
94.2%
65
100.0%
98.6%
97.2%
95.8%
94.4%
66
100.0%
98.6%
97.3%
95.9%
94.6%
67
100.0%
98.7%
97.4%
96.1%
94.8%
68
100.0%
98.7%
97.5%
96.2%
94.9%
69
100.0%
98.8%
97.6%
96.3%
95.1%
70
100.0%
98.8%
97.6%
96.4%
95.3%
30
31
32
33
34
90.6%
88.8%
86.9%
85.0%
83.2%
91.1%
89.3%
87.5%
85.7%
83.9%
91.5%
89.8%
88.0%
86.3%
84.6%
91.8%
90.2%
88.6%
86.9%
85.3%
92.2%
90.6%
89.0%
87.4%
85.9%
92.5%
90.9%
89.4%
87.9%
86.4%
92.7%
91.3%
89.8%
88.4%
86.9%
93.0%
91.6%
90.2%
88.8%
87.4%
93.2%
91.9%
90.5%
89.2%
87.8%
93.5%
92.2%
90.9%
89.6%
88.2%
93.7%
92.4%
91.2%
89.9%
88.6%
93.9%
92.7%
91.4%
90.2%
89.0%
94.1%
92.9%
91.7%
90.5%
89.3%
35
81.3%
82.1%
82.9%
83.6%
84.3%
84.9%
85.5%
86.0%
86.5%
86.9%
87.4%
87.8%
88.1%
45
57
58
59
54.5%
4.8%
56.6%
9.2%
4.6%
58.5%
13.2%
8.8%
4.4%
60.3%
16.8%
12.6%
8.4%
61.9%
20.2%
16.1%
12.1%
63.4%
23.3%
19.4%
15.5%
64.7%
26.1%
22.4%
18.7%
66.0%
28.8%
25.2%
21.6%
67.2%
31.3%
27.8%
24.3%
68.3%
33.6%
30.2%
26.9%
69.3%
35.7%
32.5%
29.2%
70.3%
37.8%
34.6%
31.5%
71.2%
39.7%
36.6%
33.6%
4.2%
8.1%
11.6%
14.9%
18.0%
20.8%
23.5%
26.0%
28.3%
30.5%
3.2%
6.3%
3.1%
9.2%
6.1%
3.1%
60
67
68
69
Fonte: messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio) del 29.5.2013
Esempio: per un uomo, sposatosi a 30 anni e pensionatosi a 63 anni la tabella dà un valore di 92.5%.
Per gli anni di matrimonio trascorsi dopo il pensionamento il valore si determina applicando 1/40 o 2.5% per ogni anno di matrimonio, visto che la costituzione della previdenza per
la vecchiaia si distribuisce schematicamente su di un orizzonte di 40 anni.
Continuando l’esempio anteriore: il divorzio avviene all’età di 66 anni. Questo implica 3
anni di matrimonio dopo il pensionamento, ovvero 7.5%.
Pagina 3
La rendita di vecchiaia da dividere determinata secondo lo schema descritto ammonta
quindi al 100.0% della rendita di vecchiaia in corso.
Variante: Se il divorzio avviene a 70 anni, quindi con 8 anni di matrimonio dopo il pensionamento, il valore
aggiuntivo sarebbe 20.0%. Assieme al valore acquisito prima del pensionamento otterremmo quindi il 112.5%
della rendita in corso. Ovviamente questo valore è limitato al 100%.
Bisogna però tener presente che il giudice non è vincolato allo schema descritto sopra.
Resta quindi da vedere come le corti prenderanno in considerazione la durata del matrimonio e le pretese previdenziali nella determinazione della rendita da dividere. Le posizioni delle parti in causa potrebbero pure giocare un ruolo.
b. Calcolo da parte dell’istituto di previdenza della rendita per il divorziato
Secondo la divisione dei compiti imposti dalla legge, il giudice istruisce l’istituto di previdenza della persona toccata dalla decisione di dividere la rendita di vecchiaia e calcolare
l'importo della rendita per il divorziato. In base alla formula prescritta non è la rendita a
venir divisa bensì la riserva matematica calcolata applicando le basi tecniche prescritte
(LPP2015, tavole per generazione, tasso d'interesse tecnico = tasso tecnico di riferimento). Data di calcolo determinante è la data in cui il divorzio cresce in giudicato.
Rendita vitalizia
=
Parte della
rendita
x (
Valore attuale della rendita di vecchiaia incl. valore attuale rendita per superstiti in aspettativa
Valore attuale della rendita per il divorziato
)
Esempio: la rendita annuale di vecchiaia in corso per un pensionato di 66 anni ammonta a
CHF 60‘000. Il diritto a una rendita per il coniuge è il 60% della rendita di vecchiaia in corso. In base al tribunale bisogna dividere tutta la rendita. Il diritto della coniuge (parte della
rendita) corrisponde quindi al 50% (100%/2) o CHF 30‘000 annui. La coniuge ha 63 anni.
Rendita vitalizia
=
CHF
30‘000
15.612 + 60% x 4.125
x
(
18.244
)
=
CHF
29'743
Dall’esempio si possono trarre le conclusioni seguenti:
1. Malgrado il tribunale abbia ordinato di dividere a metà la rendita (completa) di CHF 60‘000, la
rendita vitalizia (rendita per divorziati) arriva solo a CHF 29‘743, quindi più bassa. La causa è da
imputare alla differenza d’età del coniuge.
− Se fosse 6 anni più giovane del marito, il valore attuale della rendita per divorziati ammonterebbe a 19.659 invece di 18.244, riducendo la rendita vitalizia a soli CHF 27‘601.
− Se avesse la stessa età del marito, il valore attuale della rendita per divorziati ammonterebbe a 16.753 invece di 18.244 e la rendita vitalizia aumenterebbe a CHF 32‘389.
2. Se l’istituto di previdenza applicasse le stesse basi tecniche, non avremmo nessun impatto
sulla riserva matematica. Questo sarà però raramente il caso, anche se di regola le variazioni
sono (molto) piccole. Se le basi tecniche dell’istituto di previdenza fossero LPP2015 con tavole
periodiche e un tasso di interesse tecnico del 2.0%, le riserve matematiche di CHF 1'116'277
dovrebbero essere aumentate di CHF 275 a CHF 1'116'552. Quest’aumento rappresenta solo lo
0,02%. Se la moglie avesse 10 anni meno del marito, la riserva matematica dovrebbe essere
aumentata di quasi 1%. Dal punto di vista finanziario il nuovo diritto del divorzio non crea
quindi problemi, soprattutto considerando che la riserva matematica per la rendita di vecchia-
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ia rimanente include un diritto a una rendita per il coniuge, che verrà corrisposta molto raramente.
Si nutrono tuttavia dei dubbi sulla effettiva speditività dei compiti assegnati dalla legge.
Bisogna invece prevedere che l'accordo o la decisione del tribunale sulla divisione della
rendita avverrà solo dopo il calcolo dell’ammontare della rendita per divorziati.
Pagamento della rendita per divorziati
Un pagamento diretto della rendita per divorziati al coniuge avente diritto può essere fatto
se il coniuge stesso riceve una rendita di vecchiaia dalla previdenza professionale, o potrebbe riceverla in base alla sua età raggiunta. Se questo non è il caso, vale il principio del
vincolo della previdenza professionale fino all’età regolamentare o legale di pensionamento. In questo caso, la rendita per divorziati deve essere trasferita all’istituto di previdenza
del coniuge avente diritto come accredito al suo avere di vecchiaia ogni anno entro il 15
dicembre, remunerato da un interesse corrispondente alla metà del tasso di interesse di
remunerazione "regolamentare".
Diritto a una rendita per coniuge per il coniuge divorziato
Le disposizioni attuali sono state modificate per escludere che il coniuge divorziato, che
ha diritto a una rendita (vitalizia) per divorziati, abbia diritto anche a una rendita per coniugi. La disposizione è comunque mantenuta per i coniugi divorziati che percepivano una
rendita dal coniuge con l’obbligo del pagamento da una procedura civile (e quindi solo a
una rendita “vitalizia” dipendente dal coniuge).
Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie prevedono che la nuova legge entra in vigore immediatamente
dal 1.1.2017. Ciò significa che gli istituti di previdenza devono aver aggiornato tutti i propri
sistemi di gestione tecnica, i regolamenti e gli obblighi di informazione a partire dall'inizio
del prossimo anno.
Per quanto riguarda le procedure di divorzio in coso presso le autorità cantonali, la nuova
legge ha un’entrata in vigore anche in questo caso immediata, e deve quindi essere applicata dal 1.1.2017. Pertanto, sembra probabile che richieste di calcolo dell’ammontare
della rendita per divorziati vengano indirizzate già quest’anno agli istituti di previdenza. Se
necessario, con piacere siamo a vostra disposizione per aiutarvi in questi casi.
Inoltre, le disposizioni transitorie prevedono che divorziati che hanno diritto a una rendita
dal processo civile, che termina con la morte della persona con l’obbligo di pagamento, di
richiedere al tribunale entro un anno (cioè durante il 2017), di convertire tale rendita in una
rendita per divorziati. La condizione perché ciò avvenga è che il coniuge con l’obbligo
abbia superato l’età regolamentare di pensionamento e che percepisca una rendita
d’invalidità o di vecchiaia dal suo istituto di previdenza. Non importa da quanto tempo si
stia erogando la rendita decisa dal processo civile; l’unico fattore determinante è che la
stessa sia dovuta per tutta la vita. L'importo della rendita decisa dal processo civile vale
come parte della rendita che deve essere convertita in una rendita per divorziati applicando la formula descritta in precedenza alla data di conversione.
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Altre modifiche
Durata in anni del matrimonio determinante: de iure il matrimonio comincia con la celebrazione del matrimonio e termina quando la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato.
Le disposizioni legali attuali sulla divisione della prestazione d’uscita si sono basate su
questa durata, che si ha dimostrato nella pratica come non soddisfacente. In base alle
nuove disposizioni la data determinante che fa stato per calcolare la durata del matrimonio e quindi il diritto al capitale accumulato è ora la data del promovimento del processo di
divorzio4 (inoltro della richiesta comune di divorzio o su azione di un coniuge).
Compensazione: come fatto finora, crediti reciproci su prestazioni d’uscita si compensano
mutuamente. La novità è che questo applica ora pure a crediti reciproci su rendite per
divorziati, dove la compensazione viene fatta sulla parte da dividere della riserva matematica, dato che la durata stimata della rendita per divorziati, per sua stessa natura, è differente. La compensazione tra prestazioni d’uscita e diritti a rendite è anche permessa, necessità però l’accordo delle parti e degli istituti di previdenza coinvolti.
Averi di vecchiaia LPP: Nell'ambito della revisione della legge entrano pure in vigore alcune regole per il calcolo dell’avere di vecchiaia obbligatorio LPP (AV LPP):
•
•
•
•
•
Rimborsi PPA devono essere accreditati all’avere di vecchiaia con la stessa proporzione del
rapporto tra obbligatorio e sovra-obbligatorio al momento del prelievo PPA originale. Manca sempre però una disposizione legale che regoli la distribuzione del prelievo (per es. proporzionalmente). Tuttavia bisogna registrare la parte obbligatoria LPP del prelievo e deve
essere comunicata al nuovo istituto di previdenza nel caso di una prestazione d’uscita.
Nell’ambito del conguaglio della prestazione d’uscita in caso di divorzio i capitali trasferiti
devono essere accreditati all’avere di vecchiaia obbligatorio LPP e sovra-obbligatorio secondo le informazioni date dall’istituto di previdenza che trasferisce i capitali. La prestazione d’uscita trasferita deve essere addebitata proporzionalmente all’avere di vecchiaia obbligatorio LPP e sovra-obbligatorio.
Riscatti fatti dopo il trasferimento a causa di un divorzio devono anch’essi essere accreditati
proporzionalmente all’avere di vecchiaia obbligatorio LPP. Questo è quindi l’unica possibilità permessa di riacquisto nell’avere di vecchiaia obbligatorio LPP.
Il tasso d’interesse determinante per la remunerazione dell’avere di vecchiaia LPP è
l’interesse LPP. Questo punto di primo acchito può sembrare triviale, ma probabilmente ci
si è dimenticati che da vari anni l’art. 16 cpv. 2 OPP2 prevede che si applichi il tasso di remunerazione dell’istituto di previdenza, se lo stesso fosse più alto. A nostra conoscenza
questo requisito è stato trascurato con cura della maggior parte degli istituti di previdenza e
dagli uffici di revisione. Apparentemente il legislatore si è quindi voluto adattare alla pratica
(più logica).
Se l'avere di vecchiaia LPP non può essere determinato (se il precedente istituto di previdenza non lo fornisce o non è in grado di fornirlo), è considerato avere di vecchiaia LPP il valore massimo che la persona assicurata avrebbe aggiunto applicando le disposizioni di legge. Il valore non deve essere comunque superiore all’avere di vecchiaia totale effettivo.
Casi speciali: Le leggi ed i regolamenti disciplinano inoltre in parte molto dettagliatamente
casi specifici come pure le loro circostanze, per es. il trattamento di decurtazioni di rendite
4
Art. 122 CCS: se esiste una certa contraddizione sulla fine determinante del matrimonio che fa stato per il
calcolo della rendita per divorziati, in questo caso la data di cresciuta in giudicato del divorzio va usata come
data determinante.
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d’invalidità dovute a sovraindennizzi o di responsabilità in situazioni internazionali. Non
vogliamo però dilungarci in questi dettagli specifici.
Informazioni complete sui diritti a prestazioni previdenziali: un conguaglio corretto delle
prestazione d’uscita in caso di divorzio può essere tale solo quando sono noti tutti i diritti a
prestazioni previdenziali. Per questo la nuova legge impone a tutti gli istituti di previdenza
di segnalare all’ufficio centrale del 2° pilastro di segnalare entro la fine di gennaio di ogni
anno tutte le persone per le quali durante il mese di dicembre dell’anno anteriore è stato
accreditato un importo all’avere di vecchiaia. L'ammontare dell’avere di vecchiaia non
deve essere comunicato. Per la prima segnalazione nel 2017 è considerata come data
termine il 31 Marzo 2017.
Necessità d’adeguamento del regolamento di previdenza
− Procedimento regolamentare in caso di divorzio
− Eventualmente una riduzione al minimo LPP della rendita per coniuge in aspettativa per un
coniuge divorziato con obbligo di pagamento
− Adeguamento delle disposizioni regolamentari dei diritti a una rendita per coniuge per coniugi
divorziati.
Adeguamento dell’amministrazione tecnica degli assicurati
− In ogni caso è necessario un adeguamento della parametrizzazione del sistema per ciò che
riguarda l’avere di vecchiaia LPP e i prelievi PPA.
− Creazione di una lista d’annuncio all’ufficio centrale del 2° pilastro.
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Sinossi
Oltre alle nostre informazioni contenute nella presente potete trovare sul nostro sito anche
un confronto parallelo dei testi giuridici e normativi esistenti con quelli nuovi, ma solo in
tedesco.
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Speriamo d’avervi fornito un servizio di valore con questa informazione e approfittiamo
dell’occasione per augurarvi giorni estivi di riposo e pieni di sole.
Muttenz, im Juni 2016
000/B/DOK-038039