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REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO OO.SS Dir. Medica riunione 26.3.2007 OO.SS Dir. Sanitaria riunione 30.5.2007 CAPO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 OGGETTO E FONTI NORMATIVE L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” adotta il presente regolamento di disciplina della libera professione intramuraria in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, come di seguito indicata: -Legge 30 dicembre 1991 n. 412; -Legge 23 dicembre 1994 n. 724; -Legge 23 dicembre 1996 n. 662; -D.M. 31 luglio 1997; -Legge 23 dicembre 1998 n. 448; -Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; -Decreto Legislativo 229/99; -D. P. C. M. 27 marzo 2000; -CC. CC. NN. LL. delle aree dirigenziali stipulati l’8 giugno 2000 e il 3 novembre 2005; -Legge 4 agosto 2006 n. 248; -Delib. G.R. n. 56 del 30.01.2007(Piano regionale sulla Libera Professione Intramuraria) -Legge 3 agosto 2007 n. 120 (G.U. n. 181 del 6/8/2007) ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI Le disposizioni del presente Regolamento relative all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, si applicano a tutto il personale con rapporto esclusivo della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), ai sensi del D.M. Sanità del 31.07.97. ART. 3 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI 1. Per attività libero-professionale intramuraria del personale di cui all’art.2 si intende l’attività che detto personale esercita, individualmente o in équipe, fuori dell’orario di lavoro e delle attività previste dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e/o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del S.S.N. di cui all’art. 9 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per attività libero professionale intramuraria si intende altresì la partecipazione ai proventi da attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del S.S.N. nonché in altra struttura sanitaria non accreditata, con la quale l’azienda abbia stipulato apposita convenzione. 3. Per attività libero professionale intramuraria si intende, infine, la partecipazione ai proventi di attività professionali, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esse connesse richieste a pagamento da terzi (utenti singoli o associati, aziende o enti) all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. 4. Per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale ai sensi dell’art.15quinquies, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dall’azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in carenza di organico, in accordo con le équipes interessate. ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO L'esercizio della libera professione intramuraria deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell'Azienda e con quelle di valorizzazione delle professionalità del personale operante. L'espletamento della attività libero professionale intramuraria deve garantire: - l'integrale assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate; - un corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale; L’attività professionale richiesta a pagamento da terzi all’azienda, organizzata all’interno delle strutture aziendali, se svolta in regime libero-professionale, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.P.C.M. 27.3.2000, deve essere finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa. A tal fine l’azienda autorizza lo svolgimento dell’attività, previa valutazione dell’apporto dato dal singolo dirigente all’attività istituzionale e le concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa. Per l’accesso all’esercizio della libera professione intramuraria il dirigente dovrà presentare richiesta alla Direzione Aziendale. La richiesta dovrà contenere: a) le prestazioni che si intendono erogare in libera professione; b) l’onorario professionale da applicare per ogni prestazione, quale componente della tariffa che sarà individuata; c) l’eventuale personale di supporto diretto, necessario per lo svolgimento dell’attività; d) i giorni, gli orari ed il luogo di svolgimento dell’attività; e) le attrezzature necessarie; Nel caso di richiesta all’esercizio della libera professione intramuraria presentata da una équipe, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti gli interessati. L’ Azienda individua i locali e gli studi interni ai reparti/servizi utilizzati per l’attività istituzionale, garantendo la fruizione degli stessi nelle ore non previste per l’impegno istituzionale ( ad es. nelle ore pomeridiane.), al fine di consentire l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria . In ottemperanza al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248 (G.U. del 11 agosto 2006 n. 186) e alla legge 3 agosto 2007 n. 120 ( G.U. del 6 agosto 2007 n. 181) limitatamente alle ipotesi di gravi carenze di strutture e spazi idonei connesse allo svolgimento delle attività libero/professionali, potrà essere eccezionalmente concessa la possibilità che la libera professione intramuraria svolta a livello ambulatoriale sia esercitata presso studi privati fino alla data del 31 gennaio 2009. Limitatamente alle situazioni in cui non sia possibile all’ Azienda garantire gli spazi/tecnologie indispensabili, si potrà prevedere il ricorso da parte della stessa Azienda ad acquisire spazi ambulatoriali esterni, tramite l’acquisto,la locazione,la stipula di convenzioni,previo parere vincolante da parte del Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del D. lgs. 502/92 e succ.mod. . Le convenzioni sono autorizzate dalla regione per il periodo necessario al completamento, da parte dell’ Azienda, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività liberoprofessionale intramuraria e comunque non oltre il 31 gennaio 2009. 2 Il mancato rispetto delle condizioni generali di esercizio di cui al presente articolo nonché delle specifiche condizioni afferenti le singole tipologie di libera professione intramuraria, qualora sia imputabile a comportamenti individuali, determina l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai CC. CC. NN. LL., inclusa anche la sospensione della stessa attività. Con apposito atto, l’Azienda predisporrà un Piano Aziendale,concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. L’Azienda assicurerà adeguata pubblicità ed informazione relativamente al piano, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell’ambito della struttura ospedaliera ed all’informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del D.lgs.502/92 e succ. mod.. ART. 5 PRESCRIZIONI E OBBLIGHI L’attività libero professionale è svolta fuori dell’orario di servizio ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, ivi compresa la pronta disponibilità e la guardia attiva; si precisa, altresì, che non può essere esercitata durante l’assenza dal servizio per malattia, l’astensione obbligatoria dal servizio,assenze retribuite, il congedo collegato al rischio radiologico,ferie,aspettative varie, scioperi, nonché in occasione di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa. L’attività libero professionale può essere effettuata eccezionalmente durante l’orario ordinario di lavoro limitatamente e nel rispetto di protocolli predeterminati. Tale eventualità si concretizza qualora l’attività collegata alle prestazioni rese in regime libero professionale non risulti espletabile in specifiche fasce orarie fuori dall’orario di servizio (es. prestazioni in favore di ricoverati, attività di laboratorio, ecc.). In tal caso, ferma restando la parità di tutela del cittadino/utente, i professionisti, nonché il personale di supporto, sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero professionale con orario di lavoro supplementare, calcolato in base agli standard orari prefissati per prestazioni analoghe erogate in attività istituzionale. L’identificazione di tali Servizi, nei quali per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l’articolazione dell’attività libero-professionale in orari diversi da quelli stabiliti per l’attività istituzionale, è demandata al Collegio di Direzione, previa consultazione delle OO. SS. L’attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Ove in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il personale interessato non possa esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO. SS. della Dirigenza, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella d’appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa ( D. P. C. M. 27 marzo 2000 art. 5 comma 4 ). L’attività libero-professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. A tale fine l’Azienda negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i Dirigenti responsabili delle Strutture, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. L’esercizio della attività libero professionale non può essere autorizzato per i ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle Unità Coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alle peculiarità delle discipline per le quali sussista una incompatibilità, salvo specifica autorizzazione del Direttore Generale previa consultazione delle OO.SS.. Non sono erogabili, altresì, le prestazioni alle quali non è riconosciuta validità diagnosticoterapeutica, sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche. 3 ART. 6 ORGANIZZAZIONE L'attività libero professionale intramuraria è organizzata presso le strutture dell'Ospedale o presso strutture private non accreditate, nelle more del reperimento di idonei spazi all’interno dell’Azienda. Esclusivamente per l’attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. Nelle strutture dell’Azienda la prenotazione dei pazienti, la comunicazione ai medesimi delle tariffe e delle altre modalità di esercizio della libera professione intramuraria, il ricevimento degli importi dovuti dai pazienti sono a cura delle strutture dell'Ospedale. La Direzione medica di Presidio è responsabile dell'allestimento e della gestione degli spazi, della turnazione degli operatori, della tenuta delle liste di attesa, della utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare. Al fine di assicurare che l’attività libero-professionale comporti la riduzione delle liste di attesa per l’attività istituzionale delle singole specialità, il Direttore Generale concorda con i singoli dirigenti, in sede di definizione del budget annuale, e con le équipe i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia. Per la progressiva riduzione delle liste di attesa, il Direttore Generale, attraverso la Direzione sanitaria ed avvalendosi del Collegio di direzione: - programma e verifica le liste di attesa con l’obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione; -assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda; -assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell’Azienda. Al fine di assicurare il rispetto dei tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni, le Aziende, una volta verificato l’adempimento di quanto sopra stabilito, possono ricorrere all’utilizzo dell’istituto della libera professione intramuraria di cui agli artt. 55, commi 2 dei CC.CC.NN.LL delle aree dirigenziali, stipulati l’8 giugno 2000 (richiesta di prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale), prioritariamente per l’acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche. ART. 7 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI L’attività libero-professionale intramuraria può essere svolta nelle seguenti forme: - libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell’utente del singolo professionista che si esercita sotto forma di prestazione ambulatoriale, di visite domiciliari e di consulto in favore di utenti non ricoverati; - libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta da parte dell’utente, che si esercita sotto forma di prestazioni professionali in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery; - libera professione di équipe, caratterizzata dalla scelta da parte dell’utente, che si esercita all’interno della struttura aziendale sotto forma di diagnostica ambulatoriale o di prestazioni in ricovero ordinario e/o di day hospital e day surgery per le sole specialità chirurgiche; - libera professione di équipe, caratterizzata dalla scelta da parte dell’utente, singolo o associato, ovvero da parte di altre istituzioni pubbliche e/o private, che si esercita all’interno della struttura aziendale per l’erogazione di servizi diagnostici (analisi cliniche, RX, RMN, ANGIO, medicina nucleare, analisi istopatologiche, accertamenti coronarografici, ecc.); 4 - libera professione, individuale o di equipè, richiesta dall'Azienda in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale ai propri Dirigenti o da parte di altre Aziende o Enti, allo scopo di ridurre le liste di attesa, soprattutto nei casi di carenza di organici. Dette prestazioni vengono erogate in conformità di uno specifico protocollo convenzionale che preveda durata, compenso e volumi massimi di attività, d’intesa con i Dirigenti interessati; - si considerano in genere prestazioni erogate in regime di attività libero professionale tutte quelle prestazioni professionali, individuali o di équipe, svolte al di fuori dell’orario ordinario di servizio, su specifica richiesta di utenti singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, caratterizzate dalla scelta preventiva del dirigente nonché dal pagamento di una tariffa a fronte della quale occorre emettere una ricevuta o una fattura (consulenze in favore di ricoverati, sperimentazioni di farmaci, consulenze e consulti). -Per l’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria all’interno delle strutture aziendali il professionista deve compilare il modulo di adesione (Allegato 1) corredato dalla documentazione ivi prevista. ART. 8 ATTIVITA' DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE Non rientrano fra le prestazioni libero professionali disciplinate del presente Regolamento le seguenti attività: - partecipazione a concorsi o commissioni, corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docenti; - collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; - relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; - partecipazione ai comitati etici e scientifici; - partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni ed Associazioni di volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro; - partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri (Commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 29 giugno 1998, n. 278, ed alle Commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n.295); - perizie e consulenze tecniche di ufficio disposte da organi giudiziari. Dette attività possono essere svolte previa comunicazione all'Azienda, ai sensi dell'art.58, comma 7, del d.lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni. CAPO II FORME DI LIBERA PROFESSIONE CAPO II ART. 9 LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI RICOVERO La libera professione in regime di ricovero viene effettuata dagli operatori prescelti dall'utente; questi si avvalgono dell'équipe medica o chirurgica della propria struttura professionale. Gli operatori facenti parte dell'équipe sono destinatari di quota parte della tariffa per la prestazione in regime di libera professione. La distribuzione delle quote spettanti ai singoli componenti l’équipe avviene su indicazione dell’équipe medesima, ferma restando l’applicazione dei criteri generali stabiliti con il presente regolamento. 5 Gli operatori della équipe che non hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria sono comunque tenuti ad assicurare la propria attività, ai ricoverati in regime di libera professione, nei limiti dell'orario istituzionale. Tipologie di ricovero: l'attività libero professionale in regime di ricovero è effettuata in camere a pagamento dotate di comfort alberghiero. In ogni caso dovrà essere effettuata in spazi separati e distinti da quelli riservati all’attività istituzionale. L'attività libero professionale effettuata in camera a pagamento comporta a carico dell'utente il pagamento della tariffa per l’intervento medico e chirurgico e della retta giornaliera per il comfort alberghiero. L'Azienda individua all'interno delle proprie strutture i locali adibiti all’esercizio della libera professione, con servizi differenziati per classi di comfort alberghiero e relative tariffe. La Direzione Medica di presidio dovrà garantire il rispetto della fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni. Fino alla realizzazione di idonee strutture interne e di spazi di degenza distinti per l’attività di ricovero, si provvederà a reperire la disponibilità di spazi sostitutivi esterni in case di cura o altre strutture pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni. Le modalità organizzative, la definizione delle tariffe e la suddivisione dei compensi per l’attività nelle predette strutture sono riportate nelle convenzioni stipulate con le stesse. In ogni caso i posti letto per attività libero professionale non possono essere inferiori al 5% o superiori al 10% del totale dei posti letto della struttura. Nell'ambito della quota relativa ai posti letto a maggior comfort alberghiero deputati all'attività libero professionale l'accesso dovrà essere riservato in via prioritaria ai pazienti che hanno effettuato la scelta di uno o più operatori in libera professione. Gli spazi utilizzabili per l’attività libero professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% o superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale. Le “camere a pagamento”, anche se individuate come tali, restano sempre a disposizione della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero che, in caso di documentata necessità e gravità clinica, può temporaneamente utilizzarle per i ricoverati di corsia, qualora siano occupati i posti letto deputati alla degenza ordinaria. Recupero del debito orario: l'operatore medico che svolge attività libero professionale intramuraria in costanza di ricovero nel corso del normale orario di lavoro è tenuto al recupero del relativo debito orario. Analoga disposizione si applica per gli operatori dell'équipe che contribuiscono all'attività libero professionale in costanza di ricovero, qualora abbiano optato per la libera professione intramuraria. Per l’area chirurgica il recupero orario è quantificato per ogni paziente secondo i tempi effettivamente impiegati per l’intervento chirurgico e certificato su apposita scheda. Quanto al decorso il tempo di assistenza è considerato forfettariamente nella misura di 30 minuti per ogni giorno di degenza e addebitato al 50% al curante e al 50% per il restante personale dell’equipe. Per l’area medica il tempo di assistenza è considerato forfettariamente nella misura di 40 minuti per ogni giorno di degenza e addebitato al 50% al curante e al 50% per l’Unità Operativa. Il personale del comparto è tenuto, nell’ambito del proprio debito orario, ad assicurare la propria attività professionale per l'esercizio della libera professione intramuraria, per la quale ha diritto a specifiche quote di integrazione economica su parte dei proventi derivanti dalla libera professione intramuraria. Per la stessa attività può essere richiesto di effettuare, su base volontaria, orario aggiuntivo rispetto al normale orario di lavoro. ART. 10 PROCEDURE DI RICOVERO Per usufruire dell'accesso al ricovero in regime di libera professione l'utente o chi legalmente per esso, deve sottoscrivere formale richiesta di ricovero in regime libero professionale, alla quale risulti che egli è stato correttamente informato degli oneri che gli verranno addebitati. La prenotazione dei pazienti che intendono usufruire della libera professione in regime di ricovero, viene effettuata previo nulla osta della Direzione medica di Presidio che vigila sulle liste di attesa istituzionali al fine di evitare un loro ingiustificabile prolungamento. L’ammissione e la dimissione del paziente avviene inderogabilmente nel normale orario di accettazione. 6 L'utente, o chi legalmente per esso, prima dell'effettuazione del ricovero in regime libero professionale, deve provvedere in sede di accettazione al versamento di un acconto (50%) sull'importo dovuto con specifico riferimento alla tariffa per libera professione nonché all'eventuale ricovero in camera a pagamento, Qualora sia disponibile quest'ultima forma di ricovero, ai fini della determinazione della retta giornaliera per comfort alberghiero, le giornate di entrata e di uscita sono computate come una sola giornata, purché l'ammissione non sia avvenuta prima delle ore 12 e la dimissione non avvenga dopo le ore 12. A seguito del pagamento, all'utente verrà rilasciato atto di quietanza, con riserva di conguaglio. In sostituzione del versamento di cui al comma precedente, l'Azienda potrà a sua discrezione accettare lettere di impegno e garanzia rilasciate a copertura delle spese di degenza in regime libero professionale da Enti o società che dichiarino formalmente di farsene carico. All'atto della dimissione del paziente ricoverato in regime libero professionale, l'operatore prescelto provvederà alla compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera, che, verificata dall'Ufficio competente, verrà trasmessa alla struttura amministrativa ai fini del calcolo dell'importo a saldo ancora dovuto; lo stesso saldo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Contestualmente, alla sopra citata struttura dovrà pervenire la scheda riepilogativa delle prestazioni effettuate. E’ ammesso il passaggio dal ricovero in corsia a quello in “camera a pagamento” per il solo maggior comfort alberghiero. Gli oneri o gli sgravi relativi decorrono dalla data di accettazione, da parte della azienda, della richiesta. Al paziente di area chirurgica già sottoposto ad intervento o non operato è applicato, per il ricorso al regime libero professionale, il relativo tariffario di area medica. L’utilizzo della “camera a pagamento” per il solo maggior comfort alberghiero, ove disponibile, non attiva in alcun modo il regime del ricovero libero professionale. A carico del paziente, in tal caso, viene applicata solamente la differenza di retta o supplemento, quale prevista dall’apposito tariffario allegato alla domanda da sottoscrivere preventivamente. ART. 11 LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE La libera professione intramuraria in regime ambulatoriale è resa in forma individuale o di équipe in favore del paziente non ricoverato. La libera professione intramuraria in regime ambulatoriale è resa in forma individuale dall'operatore prescelto dal paziente; tale attività viene effettuata fuori dall'orario di lavoro. La libera professione ambulatoriale in forma di équipe è resa dal personale sanitario appartenente alla Unità Operativa o a più Unità Operative alla quale è richiesta la prestazione e viene effettuata dagli operatori che abbiano optato per l'attività libero professionale intramuraria fuori dal debito orario o con recupero dello stesso. Gli spazi utilizzabili per l’attività libero professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% o superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale. Fino alla realizzazione di idonee strutture interne e spazi separati e distinti è consentito lo svolgimento della Lp ambulatoriale in strutture utilizzate per l’attività istituzionale. Per usufruire di tali spazi occorre specifica richiesta del dirigente che potrà svolgere la relativa attività unicamente all’interno dell’Azienda. La libera professione intramuraria in regime ambulatoriale si articola nelle seguenti tipologie: a- visite b- visite e piccoli interventi; c- attività interventistica maggiore ambulatoriale; d- prestazioni di diagnostica strumentale che rientrano nell'attività clinica dell'operatore. Per dette prestazioni è fatto obbligo di rilasciare referto e la loro tariffazione è separata dalla visita; e- prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio; f- altre prestazioni specialistiche, certificazioni o rilascio di relazioni di malattia e/o cure richieste dal cittadino a fini privati o da Enti ed Istituzioni pubbliche o private in forma diretta o tramite l’Azienda. Per usufruire delle prestazioni ambulatoriali in regime di libera professione, il paziente, correttamente informato degli oneri che gli verranno addebitati secondo le tariffe per tale attività, deve provvedere in sede di accettazione al versamento dell'importo relativo alla tipologia di visita prescelta. A 7 seguito del pagamento, al paziente è rilasciato atto di quietanza, che costituisce titolo per ottenere la prestazione richiesta. L'Azienda potrà a sua discrezione accettare lettere di impegno e garanzia rilasciate a copertura delle spese per usufruire dell'attività in regime libero professionale da Enti o Società che dichiarino formalmente di farsi carico delle stesse. ART. 12 PARTICOLARI FORME DI LIBERA PROFESSIONE Qualora l’attività professionale svolta all’esterno è chiesta all’Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità di seguito indicate: In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: • i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; • il compenso e le modalità di svolgimento. Presso altre istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario Nazionale e disciplini: • la durata della convenzione; • la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; • i limiti di orario dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; • l’entità del compenso; • motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l’attività di istituto. La convenzione disciplina, altresì, le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all’azienda al netto degli ulteriori oneri di legge. I compensi per le suddette attività dovranno affluire nelle casse dell’Azienda, secondo i tempi e le modalità stabilite nell’atto convenzionale. L’attività aziendale a pagamento resa all’esterno delle strutture aziendali (se svolta in regime libero professionale), deve garantire il rispetto della fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni. Attività, svolte al di fuori del normale orario di servizio, di consulenza sanitaria espletate all’esterno dell’Azienda, presso Istituzioni pubbliche o private sanitarie non accreditate o con finalità socio sanitarie senza scopo di lucro, sono quelle di certificazione medico legale resa dall’Azienda per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del DPR n. 1124/65, nonché l'attività di assistenza in qualità di medico di fiducia innanzi a commissioni mediche. Per tale ultima attività non viene richiesto l’atto convenzionale. Ove non disciplinate da apposita convenzione le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente comunicate all’azienda. Per le attività per le quali non è richiesto l'atto convenzionale, la tariffa sarà incassata dal Dirigente interessato, previo rilascio di ricevuta su apposito bollettario messo a disposizione dall'Azienda, e versata entro il mese successivo nelle casse aziendali, come previsto al successivo art. 18. CAPO III TARIFFE ART. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE Le tariffe delle singole prestazioni sono determinate secondo le procedure ed i criteri generali indicati nell'art. 57 del CCNL/1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria nonché della dirigenza sanitaria, e sono periodicamente adeguate con provvedimento del Direttore Generale. 8 Le tariffe per prestazioni ambulatoriali sono calcolate sulla base dei seguenti parametri: • onorario del sanitario o dell'equipe, definito nel rispetto dei vincoli ordinistici in contraddittorio con l’interessato; • costi diretti quali materiale di consumo, manutenzione e ammortamenti delle attrezzature utilizzate, stimati anche col sistema del forfait, periodicamente aggiornati con provvedimento motivato del Direttore Generale; • costi indiretti, quali fattori non prevedibili né facilmente determinabili tra cui spese di amministrazione e gestione della contabilità separata; • costo per il personale di supporto (sanitari non medici) e personale amministrativo. Le prestazioni ambulatoriali avranno quale tariffa minima quella prevista dal nomenclatore regionale, incrementabile fino a 7 volte la cifra per le visite ( es.: €. 20,66 x 7 = €. 144,62 ) e fino a 4 volte la cifra per le prestazioni strumentali.Tenuto conto, comunque, di quanto disposto dal comma c dell’art.57 del CCNL 8.6.2000. In regime di ricovero l'Azienda determina le tariffe per l'esercizio della libera professione, escludendo a carico del cittadino le quote di costo dell'attività di ricovero di cui alle tariffe previste dalle normative regionali vigenti di competenza del Servizio Sanitario Regionale. Le tariffe per prestazioni di ricovero sono calcolate sulla base dei seguenti parametri: • compenso spettante a titolo di onorario per l’opera professionale, definito nel rispetto dei vincoli ordinistici in contraddittorio con l’interessato, prestata dal medico o dal chirurgo (o da altri professionisti) prescelto dallo stesso paziente alle cui cure esclusive egli ha voluto affidarsi; qualora l’attività sia svolta in équipe, tale onorario viene ripartito tra i componenti con modalità indicate dall'équipe stessa; • tutti i costi sostenuti dall'azienda per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza relativi al D.R.G. trattato; • quota della tariffa da attribuire alla Azienda, determinata nella misura del 10% della tariffa stabilita per l'erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale; • costi diretti ed indiretti (es, imposte e tasse, remunerazione personale del comparto che direttamente collabora alla erogazione della prestazione) per assicurare lo svolgimento delle attività; • quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della Legge 724/94 e dall’art. 28 della Legge 488/99, commi 6 e 7. Le tariffe non possono, comunque, essere inferiori all’importo del ticket dovuto per identiche prestazioni (al fine di evitare l'insorgere di un'impropria concorrenza con l'attività d'istituto) e devono essere comunque remunerative di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’azienda, fermi restando gli importi tariffari stabiliti dalla Regione in applicazione del DM 22.7.1996, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. L’Amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998. Per le prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital svolte all’interno delle Strutture Aziendali (art. 15-quinques comma 2 lett. a e b) legge 229/99) la Regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50% e il 70% ( L. 488/99 art. 28 comma 1 ) della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del S.S.N. Per le prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital svolte in Strutture di altra Azienda del S.S.N. (art. 15-quinques comma 2 lett. c) legge 229/99) la Regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25% ( L. 488/99 art. 28 comma 2 ) della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del S.S.N. Qualora le prestazioni libero professionali in regime di ricovero, in day hospital o in day surgery siano svolte in strutture sanitarie non accreditate( art. 15-quinques comma 2 lett. c) legge 229/99),le tariffe sono determinate,d’intesa con il dirigente interessato,previa convenzione dell’Azienda con le predette strutture non accreditate e sono a totale carico del cittadino. ( L. 488/99 art. 28 comma 3). 9 . Qualora le predette prestazioni siano svolte in équipe, la relativa tariffa è definita dall’Azienda, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi. Il Professionista ha facoltà di applicare, volta per volta, a seconda della complessità del caso trattato, la tariffa corrispondente al valore dell’atto professionale posto in essere, purché siano rispettati i valori minimi indicati nel tariffario di riferimento. Qualora le prestazioni o le consulenze sono rese in favore di Enti o Istituzioni Pubbliche le tariffe saranno quelle disposte dalle relative Amministrazioni, purché siano rispettati i valori minimi indicati nel tariffario di riferimento . Il dirigente che non si attiene alle tariffe prestabilite ed alla modalità di riscossione delle stesse è sottoposto a procedimento disciplinare, salva ogni altra responsabilità civile e penale. Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. FONDO DI PEREQUAZIONE Una quota delle tariffe di tutte le prestazioni erogate pari al 7% della massa di tutti i proventi dell’attività libero professionale intramuraria, che tiene già conto della quota al netto a favore dell’azienda, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale intramuraria. Ai fini della ripartizione del fondo di perequazione, si considerano discipline con limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, le seguenti: -Dirigenza Medica di Staff di Direzione Aziendale e di Presidio Ospedaliero . ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L’UTILIZZO DELLA STANZA A PAGAMENTO La tariffa giornaliera per la fruizione delle camere a pagamento è determinata in base ai costi effettivamente sostenuti per l'allestimento e la gestione delle stesse, anche attraverso più classi tariffarie differenziate, in relazione ai servizi erogati, con l' aggiunta di una quota destinata a proventi aziendali, nonché da quanto disposto dall'art. 3, comma 6 e 7 della Legge 724/94. Attualmente la retta di degenza in stanza a pagamento è determinata nel seguente modo: Tariffa Pasti Giornaliera Ricoverato €. 75,00 0 Accompagnatore €. 40,00 €. 20,00 Lava Nolo 0 Altri Servizi / €. 15,00 / DRG % (*) / (*) quota percentuale del DRG corrispondente alla quota non coperta dalla Regione Calabria a titolo di partecipazione della spesa per le prestazioni erogate in regime di ricovero o di day hospital (a carico del paziente). Le suddette tariffe, che vengono integralmente introitate dall'Amministrazione, sono periodicamente aggiornate con provvedimento motivato del Direttore Generale in relazione al miglioramento della qualità dei servizi offerti. Eventuali prestazioni di diagnostica e/o consulti richieste in libera professione saranno inserite in fattura e ripartite secondo i principi economici stabiliti per la libera professione ambulatoriale. 10 L'Amministrazione dell'Azienda destina le somme incassate per l'utilizzazione di stanze a pagamento nel modo seguente: • per l'attività di formazione del personale: 30%; • per il potenziamento ed il miglioramento delle strutture destinate all'esercizio della libera professione intramuraria: 30%; • per l'adeguamento e rinnovamento tecnologico: 20%; • per finanziare l'attività dei servizi amministrativi e sanitari di supporto consistenti nella prenotazione ed accettazione centralizzata, nell'accoglienza, nell'incasso e fatturazione dei corrispettivi, nella tenuta della contabilità separata: 20%. ART. 15 ATTIVITA’ DI SUPPORTO Una quota dei proventi derivanti dalle tariffe lorde introitate dall’Amministrazione quali corrispettivi dell’attività libero-professionale intramuraria, al netto delle quote a favore dell’azienda, è ripartita secondo criteri e modalità definite nei vigenti CC.NN.LL., in favore: • del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all’attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell’ambito della normale attività di servizio; • del personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale. Il Dirigente individua fiduciariamente, tra il personale disponibile, le unità che dovranno coadiuvarlo nell’esercizio della libera professione. La partecipazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, a supporto dell’attività libero-professionale intramuraria è volontaria. Il personale che abbia interesse a coadiuvare il Dirigente nell’esercizio dell’attività liberoprofessionale intramuraria, fuori dell’orario normale di lavoro e fuori dei turni di reperibilità, inoltra una dichiarazione di disponibilità alla Direzione Sanitaria che, ove non ricorrano ragioni ostative, rilascia l’autorizzazione inserendo il nominativo dell’interessato in un apposito elenco che viene portato a conoscenza di tutti i Dirigenti dell’Unità Operativa interessata. In favore di tale personale viene liquidato mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la somma spettante in conformità con quanto stabilito nel presente regolamento. Nel caso in cui il personale di assistenza è superiore ad una unità, tale somma viene ripartita tra tutti i partecipanti in ragione dell’apporto professionale da ciascuno prestato, su indicazione del Dirigente. Una percentuale degli introiti derivanti dalla libera professione è destinato al personale amministrativo che partecipa fornendo prestazioni strettamente legate all'attività libero professionale; tale importo viene diviso per il numero di persone che svolgono effettivamente l'attività di supporto amministrativo presso l’Azienda. I Dirigenti responsabili comunicano all'U.O.S.”Gestione Attività Libera Professionale” il numero dei dipendenti amministrativi che partecipano, fuori il normale orario di lavoro e nei termini sopra descritti, alla libera professione dei dirigenti medici. 11 ART. 16 CRITERI DI RIPARTO DELLE TARIFFE Le tariffe lorde introitate dall’Amministrazione quali corrispettivi dell’attività libero-professionale intramuraria, sono ripartite, in conformità alle previsioni contenute nei CCNL e nel seguente regolamento, al personale ed all’Amministrazione dell’Azienda comprensive di tutti i costi sostenuti dalla stessa, come segue: A) Libera professione esercitata presso strutture Aziendali Prestazioni in regime ambulatoriale (solo visita) al sanitario o all'equipe che effettua la prestazione (quota dirigenti) 78% al personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (quota personale di 3% supporto) se dovuto** al personale della dirigenza medica che non può esercitare l'attività 7% libero-professionale (fondo di perequazione) al personale amministrativo 2% all'Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente 10% imputabili ** Nota: qualora il dirigente non si avvalga del personale di supporto la relativa quota verrà attribuita al sanitario. Prestazioni in regime ambulatoriale con l’ausilio di apparecchiature medicali (es. prestazioni di anatomia patologica(microtomi-microscopi)--ecografie -- piccoli interventi chirurgici) al sanitario o all’equipe che effettua la prestazione (quota dirigenti) 65% al personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (quota personale di 5% supporto) ** al personale della dirigenza medica che non può esercitare l'attività 7% libero-professionale (fondo di perequazione) al personale amministrativo 2% all'Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente 21% imputabili ** Nota: qualora il dirigente non si avvalga del personale di supporto la relativa quota verrà attribuita al sanitario. 12 Prestazioni di Diagnostica Strumentale al sanitario o all'equipe che effettua la prestazione (quota dirigenti) 60% al personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (quota personale di 10% supporto) al personale della dirigenza medica che non può esercitare l'attività 7% libero-professionale (fondo di perequazione) al personale amministrativo 2% all'Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente 21% imputabili Prestazioni di Alta Diagnostica Strumentale e di Laboratorio al sanitario o all'equipe che effettua la prestazione (quota dirigenti) 40% al personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (quota personale di 10% supporto al personale della dirigenza medica che non può esercitare l'attività 7% libero-professionale (fondo di perequazione) al personale amministrativo 2% all'Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente 41% imputabili B) Libera professione esercitata presso studi privati (*) - (*)In ottemperanza alla Legge 3 agosto 2007 n. 120 (G.U. del 6 agosto 2007 n. 181) e limitatamente alle ipotesi di gravi carenze di strutture e spazi idonei connesse allo svolgimento delle attività libero/professionali, potrà essere eccezionalmente concessa la possibilità che la libera professione intramuraria svolta a livello ambulatoriale sia esercitata presso studi privati fino alla data del 31 gennaio 2009.In tal caso si procederà alla stipula di un atto di intesa (allegato 2) ad integrazione del modulo di adesione (Allegato 1) al sanitario o all'equipe che effettua la prestazione (quota dirigenti) 83% al personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (quota personale di 3% supporto) - se dovuto** al personale della dirigenza medica che non può esercitare l'attività 7% libero-professionale (fondo di riequilibrio) al personale amministrativo 2% all'Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente 5% imputabili ** Nota: qualora il dirigente non si avvalga del personale di supporto la relativa quota verrà attribuita al sanitario. 13 C) Libera professione in regime di ricovero presso strutture Aziendali. Tariffe dovute dall’utente La quota del valore complessivo della prestazione libero professionale da porre a carico dell’utente risulta composta dai seguenti elementi: a) Compenso spettante, a titolo d’onorario,al medico prescelto dal paziente, non inferiore alla tariffa regionale del DRG trattato in vigore al momento della prestazione. b) Una quota per l’equipe medica determinata dall’equipe medesima entro un limite variabile dal 30% al 80% dell’importo del compenso del dirigente prescelto. c) Una quota pari al 10% del DRG applicabile al singolo tipo di intervento al personale dirigente dei servizi di diagnosi (destinatari del fondo sono: Radiologia,Laboratorio Analisi,Microbiologia e Virologia,RIA,Istologia ed Anatomia Patologica,SIT,Emofilia,Medicina Nucleare) d)Tutte le spese aggiuntive individuate per prestazioni specialistiche richieste dall’utente, ulteriori rispetto al profilo assistenziale standard. e) Pagamento della quota giornaliera per il comfort alberghiero e di una quota % del DRG corrispondente alla prestazione non coperta dalla Regione Calabria a titolo di partecipazione della spesa per le prestazioni erogate in regime di ricovero o di day hospital. Ripartizione proventi in regime di ricovero Quota dirigente (*) che effettua la prestazione 76% Quota personale di supporto sanitario non dirigente 5% Quota fondo di perequazione 7% Quota personale amministrativo 2% Quota Amministrazione (**) 10% (*) Le percentuali di riparto dell’equipe vanno definite dall’equipe stessa ,ai sensi dell’art 57 c. 2 lett. f) dei CC.CC.NN.LL. 1998/2001 della Dirigenza medica,veterinaria e sanitaria. In caso di scelta fiduciaria dell’anestesista da parte del paziente,l’intervento di detto professionista costituisce autonoma prestazione e verrà remunerata a parte dal paziente. (**) Oltre la quota del 10% l’Amministrazione introita la quota % del DRG trattato, corrispondente alla quota non coperta dalla Regione Calabria a titolo di partecipazione della spesa per le prestazioni erogate in regime di ricovero o di day hospital (a carico del paziente). D) Visite domiciliari e consulti in favore di ricoverati, consulenze al sanitario o all' equipe che effettua la prestazione (quota dirigenti) 86% al personale della dirigenza medica che non può esercitare l'attività 7% libero-professionale (fondo di perequazione) al personale amministrativo 2% all'Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente 5% imputabili 14 ART. 17 DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA FATTURAZIONE Gli introiti da attività libero professionali sono accompagnati dal rilascio all’utente di apposita ricevuta o fattura emessa su Bollettario intestato all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. Il professionista autorizzato a svolgere la libera professione intramuraria dispone, di norma, di modulistica personalizzata e, comunque, di un codice che accompagna la numerazione progressiva delle singole ricevute emesse. Vengono di seguito indicate le modalità per la corretta fatturazione: - la numerazione delle fatture è progressiva da "1" a "n" in ragione di anno solare e, precisamente, dal primo giorno del mese di gennaio all’ultimo giorno del mese di dicembre di ciascun anno. - ciascuna fattura viene compilata in triplice esemplare su carta a ricalco: il primo esemplare da consegnare al cliente, il secondo all’Ufficio Cassa Economale, il terzo viene trattenuto dal professionista. - la fatturazione delle prestazioni rese in équipe nonché tutte le prestazioni rese in convenzione, sono fatturate dall’Amministrazione sulla base di idonea documentazione presentata dai Dirigenti interessati. ART. 18 CONTABILITA’ SEPARATA E ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI L’attività libero-professionale intramuraria, costituisce oggetto di apposita contabilità separata che tiene conto di tutti i costi diretti . Detta contabilità, in ogni caso non può presentare disavanzi in quanto l’esercizio dell’attività libero professionale non deve costituire un costo per l’Azienda. I proventi dell’Attività Libero Professionale Intramuraria verranno riscossi dall’Azienda, presso l’Ufficio Cassa Economale.. L’Azienda provvede ad operare le trattenute di legge previste, nonché a liquidare i relativi compensi al dirigente direttamente nella busta paga entro i trenta giorni successivi al versamento. I criteri di riparto delle tariffe saranno rivisti, previa consultazione delle OO. SS. , in concomitanza di variazioni dei costi sostenuti dall’Azienda anche per imposte o tasse. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 19 COPERTURA ASSICURATIVA Relativamente all’attività libero-professionale intramuraria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 dei CC. CC. NN. LL. 2002/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, viene garantita la copertura assicurativa della responsabilità civile dei predetti dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Vengono altresì garantite dall’azienda, al personale di supporto, la copertura assicurativa nonché le spese di giudizio. Gli oneri relativi a quanto sopra stabilito, sono ricompresi tra i costi aggiuntivi sostenuti per l'erogazione dell'attività libero professionale. 15 ART. 20 UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE “GESTIONE ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE” L’Azienda ha istituito con deliberazione n° 1063/DG del 01/12/2004 l’U.O.S.”Gestione Attività Libero-Professionale”, con compiti di osservatorio e coordinamento dell’attività prestata in regime di libera professione intramuraria in tutte le strutture aziendali. L’U.O.S. .”Gestione Attività Libero-Professionale” è strutturata nell'ambito dello Staff della Direzione Aziendale e si avvale della collaborazione di personale dipendente appartenente allo Staff della Direzione, all’Area Gestione del Personale, Gestione Risorse Finanziarie, Ufficio Relazioni con il Pubblico, alla Dirigenza Sanitaria, che, al di fuori del normale orario di lavoro sia ordinario che straordinario, assicura il supporto all'esercizio dell'attività libero-professionale. Sulla base di apposita dichiarazione dell’Unità Operativa che attesti l’effettivo svolgimento delle prestazioni, al suddetto personale compete la retribuzione di cui all'art. 16. All' U.O.S. .”Gestione Attività Libero-Professionale”sono attribuiti i seguenti compiti: - detiene e pubblicizza l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramoenia, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni; - detiene ed aggiorna la complessiva contabilità relativa all'attività espletata in tutte le strutture aziendali; - fornisce indicazioni sulle attività di informazione rivolte all'utenza; - predispone la raccolta di dati utili al monitoraggio periodico dell'attività liberoprofessionale; - individua strumenti idonei a promuovere l'attività libero-professionale intramuraria. ART. 21 COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA Il Direttore Generale istituisce un Organo di Verifica, costituito in forma paritetica fra Dirigenti rappresentanti delle OO. SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza medica e sanitaria e rappresentanti dell’Azienda. L’atto formale di costituzione disciplinerà la composizione , la regolamentazione del suo funzionamento e la remunerazione A tale Organo viene assegnato il compito di verificare il regolare andamento dell'attività libero professionale, con particolare riguardo al corretto equilibrio tra i volumi di prestazioni eseguite in regime di libera professione e i volumi di attività istituzionali al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi. Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli appositi organismi di verifica o di segnalazioni circa l'inosservanza delle disposizioni, il Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, adotterà i provvedimenti del caso, anche in ordine alla sospensione delle attività liberoprofessionali in caso di obiettivi riscontri di ingiustificati scostamenti quali-quantitativi tra prestazioni istituzionali e prestazioni libero professionali o di comportamenti lesivi del diritto della libera scelta del paziente. L’organo di verifica si riunisce con cadenza almeno semestrale e relazione al Direttore Generale sullo stato di attuazione dell’attività libero professionale intramuraria. 16 ART. 22 INFORMAZIONE ALL'UTENZA E SISTEMA DI PRENOTAZIONE Per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del S.S.N. e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, si provvederà, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la predisposizione della “Carta dei Servizi”, ad attivare un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni, con le indicazioni di modalità di fruizione e dei tempi di attesa. In assenza di tali informazioni, il diretto interessato provvede ad idonea e corretta pubblicità dell’attività che eroga, fermo restando i principi di cui all’art. 5. Il cittadino richiedente prestazioni non garantite dal S.S.N., sarà in ogni caso preventivamente informato dell’onere finanziario presunto che dovrà sostenere. Per le attività ambulatoriali, saranno opportunamente diffusi gli orari dedicati all’attività libero professionali, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento. La prenotazione delle prestazioni da erogare in regime di libera professione intramuraria avviene per il tramite del CUP Aziendale, il quale cura pure la tenuta ed il rilascio della ricevuta del Bollettario Aziendale intestato al singolo professionista. Per tale funzione lo stesso dovrà essere predisposto e/o adeguato, utilizzando i Fondi previsti, quali quota per l’amministrazione Per l’attività libero professionale svolta presso studi professionali privati il dirigente può prevedere un proprio sistema di prenotazione e di informazione ai cittadini, salvo le disposizioni previste dalla normativa vigente. Nel caso di attività libero professionale erogata presso Strutture Private non accreditate, l’atto di convenzione stabilisce le modalità di prenotazione delle prestazioni. ART. 23 NORMA FINALE L’Azienda può, in ogni caso, riesaminare e/o modificare il presente regolamento convocando le OO. SS. per la relativa contrattazione, sia in presenza di modificazioni ed integrazioni dell’attuale normativa regionale e nazionale vigente in materia, sia alla luce delle verifiche dei risultati ottenuti e delle difficoltà operative che potranno emergere. ART. 24 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa prevista in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza di riferimento, al D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.C.M. 27.3.2000 e alle direttive regionali in materia di esercizio della libera professione intramuraria. Qualsiasi precedente disposizione aziendale in contrasto con il presente regolamento, deve intendersi revocata. 17 REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO ALLEGATO 1 18 REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO Da compilarsi a cura del professionista Prot. n° ___________ Catanzaro lì ____/____/______ Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” Via Vinicio Cortese, 25 88100 Catanzaro Il sottoscritto Prof./Dott. ________________________________________________ In servizio di ruolo presso _____________________________________________________ In qualità di ________________________________________________________________ Disciplina __________________________________________________________________ CHIEDE Di poter espletare, ai sensi della vigente normativa, attività libero-professionale intramoenia in regime ambulatoriale e/o in regime di ricovero ordinario o day hospital. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci: 1. Di voler erogare i seguenti tipi di prestazioni a fini assistenziali ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 2. Che le prestazioni saranno svolte al di fuori dell’orario di lavoro, durante la fascia pomeridiana, al fine di salvaguardare l’attività istituzionale, nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie: ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 19 3. Che le prestazioni saranno svolte presso la seguente struttura aziendale ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 4. Di avvalersi delle seguenti strumentazioni ed apparecchiature ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 5. Che l’equipè è così composta (da compilare se l’attività è svolta all’interno delle strutture aziendali) ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 6. Di utilizzare il seguente personale non medico di supporto (da compilare se l’attività è svolta all’interno delle strutture aziendali) ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 20 REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO Allegato 1 TARIFFARIO (Riferire la prestazione alla corrispondente prevista dal nomenclatore regionale) PRESTAZIONE Tariffa € Note Catanzaro lì ____/____/________ Il Professionista 21 REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO ALLEGATO 2 In ottemperanza alla Legge 3 agosto 2007 n. 120 (G.U. del 6 agosto 2007 n. 181) e limitatamente alle ipotesi di gravi carenze di strutture e spazi idonei connesse allo svolgimento delle attività libero/professionali, potrà essere eccezionalmente concessa la possibilità che la libera professione intramuraria svolta a livello ambulatoriale sia esercitata presso studi privati fino alla data del 31 gennaio 2009. 22 REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO Allegato 2 MODULO DA COMPILARSI SE L’ATTIVITA’ VIENE ESERCITATA PRESSO STUDI PRIVATI Il sottoscritto Prof./Dott. ________________________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________ Consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci dichiara: Che lo/gli studio/i presso il/i quale/i intende esercitare l’attività libero – professionale intramoenia è/sono il/i seguente/i: 1. _________________________________________________________ Via __________________________________ n° _______ cap. ______ Comune ________________________________ Prov. _____________ 2. _________________________________________________________ Via __________________________________ n° _______ cap. ______ Comune ________________________________ Prov. _____________ 3. _________________________________________________________ Via __________________________________ n° _______ cap. ______ Comune ________________________________ Prov. _____________ SI ALLEGA: 1. Copia della dichiarazione di idoneità dello studio ai requisiti igienico – sanitari o autocertificazione della stessa in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi; 2. Copia della dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature sanitarie o autocertifcazione della stessa in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi; 3. Per gli studi radiologici, copia autorizzazione dell’autorità competente. Il Professionista 23 REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO AUTOCERTIFICAZIONE Il sottoscritto Prof./Dott. ________________________________________________ In servizio di ruolo presso _____________________________________________________ In qualità di ________________________________________________________________ Disciplina __________________________________________________________________ Dichiara Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci, che lo/gli studio/i professionale/i privato/i presso il/i quale/i intende svolgere attività libero professionale sito/i in: 1. _________________________________________________________ Via __________________________________ n° _______ cap. ______ Comune ________________________________ Prov. _____________ 2. _________________________________________________________ Via __________________________________ n° _______ cap. ______ Comune ________________________________ Prov. _____________ 3. _________________________________________________________ Via __________________________________ n° _______ cap. ______ Comune ________________________________ Prov. _____________ Risponde/rispondono ai requisiti igienico sanitari precisti dalla normativa vigente in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi. Dichiara Altresì, che le apparecchiature sanitarie presenti sono conformi alle norme di sicurezza in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi. Catanzaro lì ____/____/______ Il Professionista 24 REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ADESIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO ATTO D’INTESA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA PRESSO STUDIO PRIVATO. Tra l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” nella persona del Direttore Generale _________________ e il/la Dott./Dott.ssa _____________________________________ C.F. __________________________ Nato/a ___________________________________________ il ____________________________ Residente in ______________________ Via ___________________________________________ In servizio presso ________________________ con la qualifica di _________________________ Collocato nella disciplina di ________________________________________________________ In possesso della specializzazione in _________________________________________________ PREMESSO • • Che il professionista è assoggettato al rapporto esclusivo ai sensi dell’art. 15-quater del decreto leg.vo 229/199; Che il professionista ha chiesto di esercitare attività libero-professionale nei modi e nei termini di cui all’art. 15-quinquies, comma 2, lettera a; VISTA • • La insufficiente disponibilità, nell’ambito aziendale, di strutture ed attrezzature nella misura richiesta; La richiesta del professionista di esercitare l’attività libero-profesisonale intramoenia presso il/i seguente/i studio/i professionale privato/i o ambulatorio/studio medico plurispecialistico 1. ______________________________ 2. ________________________________ Sito in __________________________ sito in _____________________________ Via ____________________________ Via _______________________________ Nella disciplina di _______________________________________________________ SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Il Professionista: • Prende atto della eccezionalità e transitorietà del provvedimento di autorizzazione a svolgere attività libero-professionale presso il/i proprio/i studio/i privato/i o ambulatorio/studio medico plurispecialistico (fino al 31 gennaio 2009) e della volontà dell’Azienda di fornire, non appena disponibili, idonei locali e idonee attrezzature; • Dichiara l’idoneità dello studio ai requisiti igienico-sanitari, nonché la conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature sanitarie presenti in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi; • Applicherà e pubblicizzerà le tariffe relative alle tipologie di prestazione così come all’allegato tariffario datato e sottoscritto; • Si impegna ad utilizzare esclusivamente, nel rilascio della fattura al paziente,gli appositi bollettari forniti dall’Azienda e a versare nelle casse della stessa Azienda gli importi corrisposti dagli utenti, detraendo a titolo di acconto le quote di sua spettanza fino al limite massimo del 50%, entro i quindici giorni successivi; 25 • Dichiara che l’attività libero-professionale verrà svolta secondo i seguenti orari e modalità: • Dichiara che, ai sensi dell’art. 15-quinques, comma 3, del decreto leg.vo 229/1999 l’attività liberoprofessionale svolta non comporterà un volume di prestazioni superiore a quello istituzionale; Dichiara che, a norma dell’art. 5 del Regolamento aziendale per l’attività libero-professionale intramoenia, non erogherà prestazioni nei giorni di ferie, congedi, permessi sindacali e per cariche istituzionali. • L’Azienda: • Si impegna a fornire, non appena disponibili, idonei locali e idonee attrezzature; • Si impegna a fornire gli appositi bollettari per la fatturazione delle prestazioni rese nell’attività liberoprofessionale intramoenia in studio privato; • Si impegna a riconoscere al professionista, per l’attività svolta presso lo studio privato o ambulatorio/studio medico plurispecialistico, la quota relativa alla tariffa della prestazione resa, provvedendo al versamento della stessa nella busta paga del professionista nonché alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli; • Non assume responsabilità per qualunque evento che provochi danni a cose e persone all’interno dello/degli studio/i privato/i o ambulatorio/studio medico plurispecialistico, oggetto del presente atto di intesa. Le Parti: • Si impegnano a rispettare, ciascuna per la parte di propria competenza, quanto riportato nel presente atto di intesa e nel Regolamento aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia approvato con delibera n° __________. Catanzaro, ____/____/______ Il Professionista Il Direttore Generale 26