Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro

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Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro
Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro, presentato dai Sigg.:
Pappalardo P., Cuscunà D., Scalirò A. Randazzo F. e/Comune di Motta Sant'Anastasia DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE.
OGGj~'lfl'O:
L'anno duemilasedici, il giorno
~.
dd mese di iU,(~!~~ ..,__,_._ane ore f4, jl~ e segg.
nell'aula delleadunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg:
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A
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I.
2.
3.
4.
5.
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Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
CARRA' ANASTASIO
BELLIA ANTONIO
mSTEFANO TOMMASO S.M.
FASSIOLO CANDIDA
DI MAURO NUNZIO
Assiste il Segretario Comunale Avv. Umberto Calabrese. Jl Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato,
l,A GHJN'K'A MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L n. ,142/90, recepita con L-R 11. 48/91, come modificata
dall'art. 12della LoR. n. 3012000 nonchè ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2671267 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli,
DELlmERA
.~i approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
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aggiunte/integrazioni (I)
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modifiche/sostituzioni (l)
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(I) Scgnare con X leparti de.I,iberatc e depennare le parti non dcliberate,
N.H. II presente verbale deve ritenersi manomesse alìcrquendo Pebresione, Faggilmta o ia correzione al presente atto
nffiencata dail'approvazione de,I Segretarlo verbalizzante.
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PROPOSTA .DJ DJEUBJKRAZIONE
Oggetto: Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez, Lavoro, presentato dai Sigg.:
Pappalardo P., Cuscunà D., Scalirò A. Randazzo F. e/Comune di Molta Sant'Anastasia -
DETERMINAZIONI DELLA GIUN'I'A MUNICIPALE
Proponente: Il Sindaco/ L'Assessore al ramo
Proponente/redigente: Il Funzionario
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PREMESSO
\
Visto l'atto notificato a questo Ente il 20/0612014, ed acquisito al protocollo n. 10273 di pari
data, con il quale i Sigg. Pappalardo .1'., Cuscunà D., Scalirò A. Randazzo F, dipendenti comunali,
ex lavoratori AS.o. ricorrono (l'vanti il Tribunale Civile di Catania.iSez. Lavoro, per ottenl'!:\\ il
riconoscimento, a decorrere d,111'01/01/2011 ed in continuità rispetto al pregresso periodo, della
qualifica originariamente assegnata nella posizione giuridica C, posizione economica Cl ed, altresì,
v.~r otteu~.Q, previa CTU contabile richiesta e prova testimoniale,
la condanna del Comune a
corrispondere ai ricorrenti le somme, come da ciascuno determinate, che si assumono dovute a
titolo di trattamento economico riservato agli agenti di polizia municipale, con specifica richiesta di
liquidare, per il periodo compreso tra l'anno 2011 e l'anno 2013 (nonché per le mensilità del 2014
fino alla data del ricorso) le somme dovute a titolo di differenza stipendiale, tra quanto percepito
come ausiliari del traffico (cat. B I) e quanto spettante quali agenti di polizia (cat, CI), nonché a
titolo di indennità di reperibilità, di turnazione, di vigilanza ed indennità sostitutiva e tutto le
indennità proprie del profilo professionale di agenti di polizia municipale, nella misura como da
ciascuno quantificata, oltre interessi rivalutazione dalla data di maturazione fino al soddisfo, con
vittoria di spese e compensi di giudizio;
Vista la nota prot. I l 182 del 04/07/2014, con la quale, ii Responsabile pro-tempore dell' Area II Economico Finanziaria e del Personale, per le motivazioni nella medesima esposte, esprime la
opportunità di costituirsi in giudizio avverso il ricorso de quo;
Rilevata la necessità di assumere determinazioni in ordine a quanto evidenziato con la succitata nota
prot, n. Il 182/2014, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto lo statuto comunale;
PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa dal Responsabile pro-tempore dell'Area II - Economico
Finanziaria e del Personale con nota prot. n, 11182 del 04/07/2014:
Costituirsi in giudizio nel ricorso innanzi II Tribunale Civile di Catania sez. Lavoro, promosso,
dai Sigg: Pappalardo P., Cuscunà D., Scalirò A Randazzo F, dipendenti comunali, ex lavoratori
AB,U, notificato a questo Ente il 20106/2014, ed acquisito al protocollo n. 10273 di pari data.
Dare mandato al Sindaco di nominare il professionista di fiducia per l'espletamento dell'incarico
legale de quo.
Stante l'urgenza a provvedere, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
'L-VL"'i!IlJL'u;., J1J!.'&. rl'Jl'lll!
JiPl. ijPtl"J l' fi~rlJlì,~'}llAè)JtA
mOVINCIA DJ CATANIA
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Ufficio Del Personale
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ALL'UFFICIO CONTENZIOSO
SEDE
e, p.c.
AL SIG. SINDACO
SEDE
OGGETTO: Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro, promosso dai Sigg_ Pappalardo
Pietro, Cuscunà Domenica Maria Donata, Scalirò Anastasia e Randazzo Francesca contro il
Comune cii Motta Sant' Anastasia,
Di seguito alla nota di codesto ufficio prot. n. 10571 del 26.06.2014, si comunica che 1.1
responsabile dell' Area HA pro-ternpore, Oliva Dott. Gaetano, riscontrando l'atto cii diffida, di pari oggetto,
prot. n. 20851 ciel 27.12,2013, aveva già espresso parere di non accogllbilità della diffida sulla richiesta
vantata dagli interessati, con nota di riscontro del 21.0l.2014, di cui si allega copia, motivo per cui si ritiene
potersi costituire in giudizio avverso il ricorso acquisito al prot. n. 10273 del ZO.06.2014.
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I.l.~ . RE.'SPONs,~!:l1.'.1I:B I.)ELL'A.REA
l:3CONOMIcpyÌ,r}tJi\NZIARIA
Ci\LABRESH DOTT\UMBERTO
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Comune di Molta Sant'Anastasia "95040,. Piazui Umberto.. 22" Tel 0957554211 Fax 0951307276 P.f,0057,5910872
i~Mmaii _ _ "~m.
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Il Re"P. del Procedimento:
Sig.
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ALPROF. AVYTO CARMELO ROMEO
VIA UMBERTO 297
95129
CATANIA
e, p.c,
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AL SIG. SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE
ALL' ASS.ESSORE AL PER;SONALE
LORO SEDE
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OGGETTO: Rif.to atto di diffida del 18. .12.2013.
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\ ,,' ,J/iiscont.m all'atto di diffi.da in oggetto indicato, acquisito a questo Ente al' hoc n., 2085.1 in data
.;;:;i9>.)!2.2013, inviato dalla S. V. 1U nome e per conto del dipendenti comunali SIgg.: PAPPALARDO Pietro,
~·-e.'tJSCVNA' Domenica Maria Donata, SCALmO' Anastasia e RANDAZZO Francesca, con il quale si
chiede in favore dei suddetti il ripristino dell' inquadramento nella Cat. "C", posizione economica "C 1",
preliminarmente si rappresenta quanto segue:
1. con atto deliberativo di G.l'v:'l. n. 12.1 deI31.12.2010 ~ stato modificato il prograrruna di fuoriuscita dal
bacino dci lavoratori impegnati in A.S.V., approvato con delibera di G.M. n. 11 del 22.02.2007,
integrata con successiva deliberazione di O.M. n. 26 del 05.04.2007, che prevedeva c:Jlltr~tt! cli
dil"itto privato a tempo determinaso e parzlalc (74 OI'C 8cttimllllllli) !lI duratll :ItliKliDiuem:mlc;
2. contestualmente, COn il medesimo atto, veniva approvata, fra l'altro, la succitata modifica dj detto
programma di fuoriuscita con coltlltrlldl Il tempo indetermìnato e parzìaie l,elie {~lIlegode "i}! e
"la", nonché l'unito modello eh avviso di selezione, re): altro, a tergo firmato dagli i1Jte.\'c,~$ati per
presa visione;
3. in attuazione di quanto sopra, i succitau Iavoratori cOnlranisn hanno singolarmente presentato
regolare domanda di partecipazione al fine della loro stabilìzzazione a tempo indeterminato ed illie
succìtate condizioni giuridico ed eoonomìehe.
Comune di Motta Sani'Anastasia - .95040· Pim.,11 Umberto, 22 . Tel 09575542! 1 Fax 095/307276
E-lllllijQ _".,..,__ ~
..... Orario d~ ricevimento
~.
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P.I.00575910872
Pc!' effetto di quanto sopra il succireto personale, in precedenza precario, veniva stabilizzato mcdiI'
llSSMIIl>il}nle.ll. tempo inlrl1dl~m~ilJllihJ e ['<ll·zia!.e, secondo lo schema di contratto individuale. stipulato in c
31.J2.20 W, ed alle condizioni ivl espressamente previste, modificando, pertanto, ;!h rnegHk la, L
posizione di lavoratore.
L'intervenuto nuovo contratto, volontariamerue accettato dai Suoi assistiti, ha dettato nuove condizic
rispetto a profilo professionale. e qualifica da rivestirsi, determinando una soluzione di continuità de
status giuridìco-economico posseduto preesistente con quello di nuova assegnazione.·
Ne deriva che, il vantato inquadramento nella categoria "C", posizione economica "Cl", discendente
precedente contratto di lavoro a tempo determinato, viene a decadere e ad intendersi risolta la. postzio
giuridica ed economica precedente, con l'accettazione del nuovo contratto di lavoro H tempo indetermin,
nella categoria "B".
'
Se ne deduce che, Bulla è legalmente dovuto Hl. di fuori di quanto contemplato nel richlarnat» programr
di fuoriuscita, liberamente accettato e sottoscritto dai medesimi.
Pertanto, si rappresenta che la richiesta in epigrafe indicata non è .llc,,(pgHi~ik.
Tanto si doveva, con Distinti Saluti.
.lI., RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA
: OLIVA lDOTT, DAETANO'
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.'
Comune di Motta Sant'Anastasia "95040 - P!((Wl Umberto.. 22" Te! 0,957554211 Fux 0951307276
E·mnil _ •.__'
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-".'.'•.- Orl\rio di rk,-vi'il."!Q
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"..,_.
P.l.00575910872
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Patrocinante in Cassazione
, Via Umberto, 297 - 95129 Catania
Tel. (095) 535285 " Fa, 53531.1"
C.UWO CML49L12 C351A'
p, IVA 0277 949 0875
e
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- ,s'EZ10NE LAVORO -
Conferiamo il potere di
rappresentanza c difesa, in
mç'-OI:t~Q.
Per: il sig. PAl'PALARDO PIETRO (nato a Catania il 31/03/1969
e residente in Motta San!' Anastasia, via Stazione Motta n, !OO/B, c.f.:
PPPPTR69C351J),
la
sig.ra
CU8CUNA'
KWMENICA MAIUA
DONATA (nata a Catania il 27/1111966. e residente in Motta
Sani' Anastasia,
Via
Stazione
CSCDNC66S67C35JT), la sig.ra
Motta
n.
102/C,
c.f.:
SCAURO' ANASTASIA (nata il
27/03/1969 a Motta San!' Anastasia ed ivi residente, nella via Ragusa n.
l, c.f.: SCLNT869C67F78IP) e la sig.ra RANDAZZO :FRANCESCA
RI'I'A (nataa Catania il 18/05/1972 e residente in Motta San!'Anastasia,
via Roma n. 78, c.f.: RNDFNC72E58C35IR), tutti rappresentati e difesi,
congiuntamente e disgiuntamente, dal prof avv. Carmelo Romeo (c.f.:
".
RMOCML49LI2C35IA; indirizzo di posta elettronica certificata:
0:!l:D.l'"'!P.,l:Qugm @l' ec,ordine'lVvvocaticatan i'l.it;
Partita
IVA:
02779490875) e dall'avv. Tania Putaggio (c.f.: PTGTNA78R42F061A;
indirizzo
di
posta
elettronica
tania·.l2.l1t.[l,ggi9Jfl!pec.ordiTleavv[,)Ci1tic~~1'!11j[l,l1;
P.IVA: 01834630855), i
quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al
presente procedimento alno di telefax 095 535311 o ai superiori indirizzi
di p.e.c., ed eleggono domicilio presso il loro studio in Catania, nella via
Umberto
1).
297 (Studio Legale Romeo), come da proclll"a a margine del
ogni fase, stato c grado del
presente giudizio, all'avv.
Carmelo Rorneo, unitamente
e disgiuntamente all'avv.
Tania Putaggio ed eleggiamo
domicilio presse il 10.1"" studio
in via Umberto n. 297 Catania.
Li autorizziamo, ai sensi
dell'art 13 D'.L 196103, ad
utilizzare i dati personali per
la difesa dei nostri diritti e per
il pcrseguimento delle finalità
di cui al mandato, nonché a
comunicare ai Colleghi i dati,
.con l'obbligo di rispettare il
segreto professionale e di
diffonderli esclusivamente noi
limiti strettamente pertinenti
all'incarico conferito,
Ratifichiamo si" d' ora il loro
OP~~~i. e quello di eventuali
~;t'.~,r~ /~t/!f6(·;./
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Le ti ~nie SOn\) autentiche (~
sono state apposte in nostra
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/(U'Z.y';Jf'?·.--,,----.
C·- t /
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presente atto;
Contro: COMUN.E DJ MOTTA SANT'ANASTASIA, in persona
del Sindaco pro-tempore, Pzza Umberto
22, Motta Sant'Anastasia
Il.
(Cf);
:FATTO
Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti del Comune di Motta
]
(ç~-,S"'~~\~)~:if
. _ C ( ) ' " .'.
(
Sant'Anastasia in forza di contratto a tempo indeterminato e part tirne
(per 24 ore/settimana) stipulato in data 3 III 2/20 l O (cfr, alI. '1), all'esito
di una procedura di stabilizzazione in forza della quale è stato ad essi
assegnato l'inquadramento nella categoria "13", posizione economica
"13 l" ed il profilo professionale di "Ausiliari del Traffìoo".
Mette
conto
puntualizzare
che
la
predetta
procedura
di
stabihzzazione del personale precario che ha interessato gli odierni
ricorrenti è stata avviata dal Comune di Motta Sant' Anastasia con la
Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 3l112J2010 (cii all. 2),
adottata in attuazione del programma di fuoriuscita dal bacino dci
lavoratori
m
impegnati
A.S.U. (originariamente previsto
dalla
deliberazione di Giunta Municipale n. j 2 del 31/01/200 I, modificata
dalla deliberazione di G M, n. 11 del 22/(7)2007, allo 3, quest'ultima
integrata con deliberazione n. 26 del 05/04/2007, all.
'O,
Orbene, in forza del predetto programma di fuoriuscita dal bacino
dei l.s.u., gli odierni ricorrenti sono stati originariamente interessati (in
data 30/03/2007 ma con effetti decorrenti dal 30/04/2(07) dalla stipula
di contratti di diritto privato ex L. n, 16/2006,
il
tempo parziale per 24
ore/settimana, aventi originariamente durata per un alIDO ma prorogabilì
complessivamente per ullq,llinquennio. Per tale effetto, gli odierni
ricorrenti, ex lavoratori AS,U., sono definitivamente fuoriusciti dal
regime; transitorio dei lavoratori socialmente utili proprio in forza della
deliberazione di GM.
deliberazione
Il.
1).
J l dèl 22/02/2007 (per com" modificata dalla
26 del 05/04/2007, cfr. alì.ti 3 e 4 cit.) e, con la stipula
dei contratti di diritto privato di cui alla L. Reg.
Il.
16/2006, sono stati
assunti dal Comune di Motta Sanr'Anastasìa, sla pure a tempo
derermìnato e parziale (per 24 ore /settimana), ed inquadrati iII CaI,
"Cl", C-O.Il assegnazione presso la V Area di Vigilanza per lo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professiouale di
Agente di jpolizia Locale. Si confrontino, a tal proposito, le copie dei
contratti stipulati in data 30/03/2007, con
effetti decorrenti dal
30/04/2007 (all. 5),
Con deliberazione di Giunta Municipale n, 89 del 2411 0/2007 (alI.
6), veniva, inoltre, proposta un'integrazione del monte ore lavorativo
degli odiernlricorrenti.jier ii periodo compreso tra il 23/10/2007 e fino
2
,
[')31112/2007, da 24 ore a 36 ore.
Accadeva, quindi, che gli odi emi ricorrenti assolvessero le mansioni
poprie del profilo professionale (con inquadramento in categoria C l,
d'uopo ribadirel) "d essi assegnato al momento dell'assunzione con
piI'
contratto a tempo determinato, ovvero le mansioni di agenti di polizia
lecale, incrementando altresì il proprio bagaglio professionale attraverso
h partecipazione a corsi
di
formazione
e/o
di aggiornamento
}llecipmunente destinati al personale di categoria "C" della Polizia
:Municipale, superando con esito positivo i relativi colloqui e/o esami
(etr, attestati di partecipazione, all. 7).
Sennonchè, è accaduto che, dopo aver espletato per tre anni le
mansioni testè rfchiamate e proprie del profilo professìonale di
agenti di
polizia municipale, i
rlcorrentì, al
momento del
perfeztonamento della procedura di stabillzzazlene dei precari
arvìsta dal Comune resìstente, sono stati Interessati dalia stipula di
centrattì a tempo ìnderermìnnto (part tìme per 24 ere/settimana, cfr.
ali. 1 cìt.) che hanno tutravìa comportato un evidente, oltre che
:inegittlmo, declassamento. Più precisamente, la stabilizzazione degli
odierni ricorrenti è avvenuta attraverso la stipula· in data 31/12/20 l O ,.
di contratti di lavoro individuali contemplanti, tuttavia, l'inquadramento
in una categoria (la "13", posizione economica 131) inferiore rispetto a
quella propria dei ricorrenti (ovvero la "C", posizione economica "Cl "),
acquisita e formalizzata al momento dell'originaria assunzione a tempo
determinato attuata in forza della deliberazione di
G.M. n. I l del
22/02/2007 (per come modificata dalla deliberazione n. 26 del
05/04/2007, cfr. all.ti 3 e 4 cit.)
Ati-onte di ciò, i ricorrenti hanno subito un danno sia dal punto di
vista strettamente professionale, stante la manifesta mortificazione del
bagaglio di competenze cci esperienze acquisito durante gli anni di
attività lavorativa prestata all'interno dell'Inquadramento in "C", sia un
danno
di natura patrimoni ale, in considerazione delle differenze
stipendiafi connesse al declassamento dalla categoria di originaria
assunzione ("Cl", quali agenti di polizia municipale) alla categoria
assegnata a seguito della procedura di stabilizzazione ("BI ", . quali
ausiliari ciel traffico).
3
Mette conto puntualizzare che, con lettera raccomandata ·NR datata
18/12/2013, i ricorrenti, denunciando l' illegittimo modus operandi
dell 'Ente in conseguenza delle violazioni commesse nella gestione dell,
procedura di stabilizzazione (in termini di demansionamento, disparità
di trattamento ed inosservanza del principio di immodificabilità in peius
delle mansioni già assegnate), diffidavano il Comune di Motta
Sant' Anastasia a porre il) essere tutti i provvedimenti necessari a
ripristinare la legalità nelle assegnazioni di mansioni e di categorie
giuridiche spettanti di diritto, oltre che al pagamento delle differenze
retributive maturate
con
decorrenza
dalla
data
di
illegittimo
inquadramento nella categoria inferiore "BI" (cfr. all, 8).
Alla predetta lettera dava riscontro l'Ente odierno resistente (cfr, ali.
9), asserendo che "il vantato inquadramento nella categoria "C",
posizione economica "Cl ", discendente da precedente contratto di
lavoro a tempo determinato, viene a decadere e ad intendersi risolta la
posizione giuridica ed economica precede/Ile, con l'accettazione del
nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria "B"
In altri termini, secondo le prospettazioni dell'Ente, la scelta
effettuata dagli odierni ricorrenti in vista del conseguimento della
stabilizzazione,
avrebbe
comportato
(l'uso
del
condizionale
e
d'obbligo!) una consapevole rinuncia allinquadrarnento nella categoria
precedente (ovvero la cat, "C"), con accettazione di un nuovo
inquadramento nella categoria interiore.
Sennonché, una simile tesi
e destituita di ogni fondamento giuridico,
stante la manifesta violazione del principio (legislativamente sancito
negli art. 2103 c.c. e nell' art. 52 del D. Lgs. n. 1651200 l) di
imrnodìficabilità in peius delle mansioni di assegnazione, oltre che in
contrasto con i diritti acquisiti dai ricorrenti, come sarà agevole
dimostrare infra.
Tanto premesso, in questa sede s'Invoca la bitela giudizilile di'l
Il
conseguire la reìntegrazione nelle
polìzìa
munìclpale, stante l'illegittilllo
diritto degli odiernl ricorrenti
funzionì
di
agenti di
demansionamento e declassamento operato dlll!'Ente ll! momento
dellll stabllìzzazfone (con
la
slipl&b
dei~()lltrlltti
indeterminato -il! data 3111212010), oltre che il diritto
4
li
II
tempo
percepire le
differenze rerrìbutìve strettamente connesse all'Inquadramento
nlLla categoria inieriore
li
quella di originaria appartenenza.
l'l'emessa' la superiore ricostruzione fattuale, valgano, a sostegno
delle ragioni degli odierni ricorrenti, i seguenti articolati rilievi in
DKH.IT']['O
1. [LL!jGITl'1M1TA' DEL MODUS OPERAND! DEL. CO!VJ.PNE
lVELLA GESTIONE DELLA l'lWf1WURA DI STAJJILIZZ/fZlONE
lIfGUA.!WA N{'!} GLI ODIERNl RIC01UUTNTI: VIOLAZIONE E/Q
f,~LSA APPUCAZlOJYE !1J}LL4.L.lt..J1:.. U/2010.E
pELLA L-R.
Il.
1612006.
'COn1e anticipato nella superiore ricostruzione fattuale, gli odierni
ricorrenti,
originariamente
appartenenti
al
bacino
di
lavoratori
impegnati in A.S.U., sono stati interessati, in un primo momento, dalla
stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato e part time
(stipulati, in data 3010312007, ai sensi dell'art. 4, L R. 1612006 e aventi
durata annuale con possibilità di proroga al massimo per un
quinquennio), in forza dei quali sono fuoriusciti dal regime transitorio
dei lavoratori socialmente utili; in un secondo momento, a far data dal
31/12/2010, sono stati interessati dall'attuazione del programma di
stabilizzazione dei lavoratori precari, mediante la stipula di un contratto
a tempo indeterminato e part time '"
Sennonché,
mentre
ll1
occasione
dell'assunzione
a
tempo
determinato gli odierni ricorrenti sono stati assegnati all'espletamento
delle mansioni proprie del profilo professionale dell'agente di polizia
municipale e, all'uopo, inquadrati nella categoria "C", posizione
economica "Cl", è invece accaduto che, con la stabilizzazione
g!if!!lLtiy@_J~J!Ui!!Lç1i\.U.:J;1!!~.Jl1tgi.ll!l!~~lfl_.Eroposizi
one di contratti a
1'Jmt9.. il)de!;:mliI1.i!.!Q..,,~.1?fl!'UiJ:l1e
PI'J:,,"24~9Iç~§.çttill1ana, eon decon.-enza
9aL)J~J.2/2 QIQJ,,"~..~ti!Iilj.!ls!,"d:Ù!arn.l:!liç,,t!:tjJlç,gi ttimam ente operata d'Il
çqml111ç,"AL"M.9tti!.,",$_'!ntbJlfl~J&§.L'L","lJJg,,"I9Jr.()eessi one
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sUJIDsiliari del tnlffieo-e§5!2JdÌ91i
Orbene, un simile modus operandi si pone in aperto contrasto sia
5
COl)
le puntuali previsioni delle leggi regionali richiamate nella
deliberazione di Giunta Municipale (cfr. all. 2, cit.) che ha dato avvio
alla detta procedura di stabilizzazione definitiva, sia con il principio di
immodificabilità in peius delle mansioni di assegnazione.
Infatti, nel caso di specie, ricorre, innanzitutto, la violazione elo falsa
applicazione delle disposizioni dettate in tema di stabilizzazione dalla
Legge Regionale n. 16/2006 e della Legge regionale n. 24/2010.
Più precisamente, l'Ente odierno resistente ha ritenuto di poter
operare un vero e proprio declassamento degli odiemi ricorrenti, in
occasione della stabilizzazione definitiva avvinta con decorrenza dal
31/12/2010, in base ad una erronea e/o falsa applicazione tanto dell'art.
9 della LoR. n. 1612006, quanto dell'art. 6 e SS. della L.R. n. 24/2010.
In particolare, la deliberazione di Giunta Municipale n. 121 del
31112/2010 (cfr. all. 2 cit), contiene tra le premesse un espresso
richiamo all'art. 9, .L. R. n. 16/2006, ai sensi del quale: "Gli enti che
hanno attuato le modifiche della natura dei contratti, ai semi deli'art.
25, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003 n 21, possono
procedere alla trasformazione, in caso di assunzioni Cii sensi del! 'art.
12, comma 4, del decreto legislativo l" dicembre
j
.997 n. 468 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni CIi sensi
del! 'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, COn
inquadramenti in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto
collettivo di lavoro degli Enti locali, in conformità al piano triennale
per le assunzioni e nel rispetto del patto di stabilità nazionale e
regionale e dei limi/i previsti dalla normativa vigente".
Orbene, muovendo dal richiamo testuale della predetta norma, l'Ente
resistente ha ritenuto dj poter "validamente" attuare la stabilizzazione
degli odierni ricorrenti sottoponendo loro la stipula di contratti a tempo
indeterminato
(part
time
per
24
ore/settimana)
contemplanti
l'inquadramento in Una categoria inferiore ("B") rispetto a quella fino
ad allora ricoperta, sia formalmente che effettivamente (ovvero, la
cat.i'C", con il profilo professionale di agente di polizia locale)'. ciò in
quanto la disposizione citata contemplava espressamente la possibilità
di stabilizzazione mediante assunzioni con inquadramenti in profili
appartenenti in "B".
6
Sennonchè la ratio della disposizione di cui all'art. 9, L.R,n,
e senz'altro
16/2006,
diversa da quella interpretata dal Comune di
Notta Sant'Anastasia in occasione dell'avvio della procedura di
sabilizzazione dei precari, come dimostrato dai chiarimenti offerti dalla
Gl'colare 24/0S/2006 n. 70 (cfr, all, 10) del!'Assessorato del Lavoro,
(tll'l
Previdenza
Sociale,
della
Formazione
Professionale
e
dell'Emigrazione in merito alle prime direttive interpretative delle
disposizioni della L.R. n. 16/2006.
Orbene, con specifico riferimento all'art. 9 della predetta Legge
Regionale, il punto 5.2 della circolare (a l'g. lO, sotto la rubrica
"Inquadramenti
contrattuali")
espressamente
"La
contempla:
disposizione in parola è volta a consentire' la possibilità di inquadrare
nella fascia "B" del contratta collettivo di lavoro degli enti locali quei
losoratori che - a seguito della trasformazione dei contratti di
collaboraiione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato - sono stati il/quadrati nella
Il chiarimento offerto sul punto de quo dall 'Assessorato Regionale
non lascia adito ad alcun dubbio in ordine alla circostanza che )l!
disI<Q§.i?iione di.S>ILllJI "lrt. Q"ggUa.1-·R. n. 1.9(2006 _~i.'l..stata apl?li,,~1il in
llJil!)iera
di~torta
181::9r.~J.Qri
inter.çtssati ad 2Jt"n.e!C la stabil,i?i~~@ionç"Q.f;finitiYJiil!fJi.g]lali
dal._J;;:omune odi."!119_
resist~nte,
çg.sJri"gendlL.i
BJL9_ç1Lem( lic,olTmtil ad acçsJJm:,ejl solo Ì1tç(UadrSlll\:Jlto nelltL.f:;\s,cia
"W', anziché mantenere le funzioni assolte e formalmente
riconosciute
_ _ •.
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~".~.,_.
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{quelle di J1g,mti di...P_91J,±ia locale...J;<QJl. inquadl'~.!1l,;Jnto !11..çU dllliln.\~jl
periodo di lJIeC(lria'\Q..lQ.vvero, rhJ![!l.teJa vi g'2l;,;.g dei .SQJ.!tratti a
t.\CmnQ
.!1,etenl1inatQ} Come dire che, mentre la predetta disposizione era
precipuamente preordinata (\ consentire l'inquadramento in "B" di
soggetti originariamente inquadrati in "A", nel caso di specie è Invece
accaduto che l'Ente abbia ritenuto di poter invocare la norma
pe~'
consentire J'assunzione ìn vili di stabìlìzzazione solo nella categorln
"fil", nonostante la pregressa assegnazione degli stabìlìzzandì nella
superiore categorìa "C",
Sennonchè, cosi fac,"lldQ, P1ì!:HJlte ha
posto il! essere un
declassamento ed una retrocessione dei lavorutori che mortììlca
7
illegittimamente
il
bagaglio
di
conoscenze,
competenze
ed
esperienze professionali ormai acquìsìtn dagli odierni ricorrenti
dmrllnte
la
permanenza nella
categorie
"C"
di
originaria
assegnazlone, con evidente violazione tanto dell'art. 2i03 c.c,
quanto,
COli
specifico riferimento al pubblìco impiego, dell'm'I. 52
D.Lgs. Il. 165/2001, '111a cui stregua "il prestatore di lavoro deve
essere adibito alle mansioni per le quali è
assunto o alle
.1'1,,10
mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione
prevista dai contratti colleùivi, ovvero a quelle
professionale
corrispondenti lilla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali
I)
selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza
dell'inquadramento del lavoratore
I)
"Oli
ha effetto ai fii
dell'assegnazione di incarichi di
direzione. "
Orbene,
11e1
caso di specie è accaduto che i ricorrenti, messi davanti
a11' evidenza di vede. cessare definitivamente ogni rapporto con il
Comune, stante l'imminente scadenza dei progressi rapporti a termine,
oppure accettare il demansionamento, sono stati come dire "costretti",
contro la loro volontà, a tale seconda opzione, che ha comunque
determinato un tanto irrazionale quanto illogico ed inammissibile
declassamento giuridico con decorrenza dal 31112/20 l O.
Ma la procedura adottata dall'Ente si pone in piena violazione
rispetti) a11eposizioni giuridico-soggettive acquisite, maturate e
consolidate dai ricorrenti nel tempo, durante la permanenza nella
categoria
di originaria
comprovato
assegnazione
dagli attestati
(Cl),
come ulteriormente
di partecipazione ai vari corsi
di
aggiornamento elo di formazione professionale quali agenti di polizia
municipale, all. 7 cit.),
Valgano, a tal proposito, i seguenti arresti giurisprudenziali,
estremamente signifieatìvirispetto alle ragioni fatte valere con il
presente atto dagli odiemi ricorrenti avverso l'illegittimo modus
operandi dell'Ente.
"L'esercizio dello jus variandi del datore di lavoro pubblico può essere
esercitato nell'ambito di mansioni equivalenti. cioè che salvaguardino il
8
IXlgug/io professionale acquisito dal lavoratore nellafase pregressa dd
npporto di lavoro. Lo spostamento dd lavoratore Cl mansioni inserite in
/.1/1 'area
irfenore prevista dal contratto collettivo
classificatoria
costituisce
demansionamento
Wl
da
cui
consegue il
al
diritto
risarcimento del danno professionale. (Trib. Trieste 8/2/2002,
EVI.
Nuìtart. in Lav. nella giur: 2003, 465, con commento di Domenico
Carlomugno) "
"AI dipendente
pubblico privatizzato
che
lamenti
un 'illegittima
dequalìfìcazione professionale nO/1 si applica l'art, 2103 c,c, bensi l'art.
56 dci D. Lgs. 312193
17.
29, norma che, pur ricalcando apparentemente
quella codicistica, se ne differenzia profondamente: in particolare
l'indicata norma de! D, Lgs. citato utilizza il principio di equivalenza
can riferimento alle mansioni di assunzione (, ..). e consente al datore di
lavoro pubblico l'esercizio dello ius varlandi nell'ambito delle
mansioni eta considerarsi "equivalenti" iII base alfa classificazione
fornitane dalla coturattazione collettiva. limitando pertanto l'ambito sal
successivo controllo giudiziale (1Hb. Milano 5 maggio 2000, est.
Peragalio, in D&L 20()0, 758).
"i" materia di pubblico impiego privatizzato, uve sia stato accertato il
demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito,
COlI
apprezzamento
di
fatto
incensurabile
in
cassazione
se
adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del l'dativo danno,
determinandone anche l'entità in via equitativa. con precesso logico __
o
giuridico attinenete alla formazione dd/a prova. anche presuntiva. in
base agli elementi di fauo relativi alla qualità e quantità della
esperienza lavorativa pregressa, al/a natura della professionaìità
coinvolta, alla durata dò'! demansionarnento, ali 'esito finale de/la
dequalificazione
l!
alle altre circostanze dò'!
CilSO
concreto (cfr: Cass.
Civ. Sez. [,01'., 26/U/2IJOtI
Il.
28274, Nel/o stesso senso, anche Cass.
01'. Sez. Lav. 26/(J2/2iJ09
11.
4652: Cass. Civ Sei. .I, 01/08/2006 n.
.17564,. Cass. C'iv. Sez. Lav., 2610612006 Il. 14729; Cass. Civ,
St!~,
Unite,
24/03/2006 Il. 6572)
"In materia di pubblico impiegoprivatizzato, l'q l't, 52, comma l, dci D.
Lgs. 30/03/200]
Il.
165, che sancisce il diritto alla adibizione alle
9
mansioni per le quelli il dipendente è stato assunto
O
ad altre equivalenti,
ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura
pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato nell 'organizzazione
del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse
e di compatibìlitàfinanziaria delle risorse : un concetto di equivalenza
"formale '', w/corato
al/e previsioni della contrattazione collettiva
(indipendentemente dalla professionnlità acquisita) e non sinfdacabìlc
dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre
mansioni, il sostanziale svuotamento del! 'attività lavorativa, la vicenda
esula dallambito delle problematiche sull 'equivalenza delle mansioni,
configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integre/le
delle fazioni da svolgere,
vietata anche nell 'ambito de! pubblico
impiego. (cF Cass. Civ. Sez..LaVo 2l105120()911, 1.l835"."
Premesse le superiori massime, in questa sede preme puntualizzare
un'ulteriore grave violazione ravvisabile nella condotta dell' Ente in
occasione dell'attuazione della procedura di stabiìizzazione de qua, con
specifico riferimento all'ali. 6 e sa. del capo Il della L R. n. 24/2010,
Più precisamente, la predetta legge regionale ha introdotto specifiche
disposizioni
necessarie
ed
indispensabili
trasformazione dei rapporti di lavoro
precedenti
per
la
definitiva
- in atto esistenti in virtù di
nonne regionali - da tempo determinato
a tempo
indeterminato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori
socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'art. 'lI
della Legge Regionale 28 dicembre 20()4 n. 17.
Orbene, il comma 1 dell'ali. 6 dellaLR.
Il.
24/2010, in particolare,
specifica che i processi di etabilizzazicne possono essere avviati nel
rispetto delle disposizioni di seguito indicate: a) commi lO, Il, e ]2
dell'art. 17 del decreto legge l luglio 2009 q. 78, convertito con
modifìcazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 (procedure concorsuali
commi lO e Il, c attitudinali comma 12, per le assunzioni a tempo
indeterminato
del peronale da inquadrare rispettivamente
categorie "C" e "D"
(J
nelle
in "N'c "H"; b) istituti e principi previsti clal
decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165; é) programmazione triennale
del fabbisogno
del personale, nei limiti previsti dai rispettivi
ordinamenti; d) limiti di cui al comma l dell'alt. .13 della L R. 11.
IO
24/Z0!O; e) disposizioni di cui (li comma 557 dell'art. l della legge 27
dlcembre Z006 n. 296 e ss.rnm.ii.
Premesso il superiore quadro normativo regionale di riferimento, da
armonizzare ed integrare con le disposizioni disciplinanti a livello
n"zionale
hl
materia della stabilizzazione che qui
Cl
occupa, ben si
comprende come abbia erroneamente. operato il Comune resistente
allorché abbia ritenuto cli poter procedere alla stabilizzazione degli
odierni ricorrenti solo nella categoria "El", invocando come disciplina
applicabile le disposizioni della LR. n. 24120 l O.
Invero,
una corretta applicazione di tale normativa avrebbe
senzaltro imposto all'Ente la predisposizione di procedure concorsuali
(di cui ai commi 10 e II dell'art. 17, D.L.n. 7812.(09) per le assunzioni
(l
tempo indeterminato di personale da inquadrare in "C" (come gli
odierni ricorrenti, già rientranti nell'inquadramento in "C" in occasione
della stipula dei contratti a tempo determinato), o la semplice adozione
di prove di idoneità previste dal comma 12 dell 'atto 17 D-L. n. 78/2009
per le assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare in
nelle categorie ~'A n O ~~BH.
In altri termini, l'Ente odierno resistente si è reso responsabile di una
erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni supra citate della L.R.
11.2412010 allorché ha imposto agli odierni ricorrenti la possibilità della
stabilizzazione definitiva solo dietro accettazione di un declassamento
in "13" che, invero, non trova alcun valido fondamento nelle norme
della L.R. n. 2412010, stante l'espressa previsione della possibilità di
operare una stabilizzazione sia nelle categorie "A" e "El", sia nelle
categorie
HC~'
e HDl1.
In definitiva, né il richiamo dell'impianto norrnativo di cui alla L.R.
n. l6/2006 né quello della L.R.
Il.
24/20]0 da parte dell'Ente odierno
resistente è stato operato legittimamente, atteso che tali nonne sono
state invocate ed applicate ìn maniera distorta dal Comune in occasione
della
stabilizzazione
degli
odierniricon:enti,
per impone una
retrocessione che non può trovare alcuna valida giustificazione in
nessuna delle dipusizìoni legislative elencate nelle premesse della
deliberazione di GeM. n. 121 del3J!12/2010 (cfr. al!. 2 cit.).
Nel segno
della massima trasparenza,
11
si
offrono altresì
111
comunicazione con il presente atto le deliberazioni di GM. n. 122 (,111.
il) e n. 123 (,111. 12) del 3JIl2/2010, relative, rispettivamente, alla
revisione della dotazione organica dell'Ente ed alla revisione del piano
mennale del fabbisogno del personale.
Infine, COlTe l'obbligo segnalm:c all'attenzione del Decidente un
ulteriore elemento di illegittimità ravvisabile nella condotta dell'Ente in
occasione della stabilizzazione degli odierni ricorrenti, Trattasi della
circostanza che, nel contesto della più volte citata deliberazione di GM.
n. ]21 del 3lf12f20] O, il Comune ha espressamente dichiarato di
prendere atto che i criteri selettivi da applicare (ed ai quali subordinare
l'immissione in ruolo) fossero quelli di cui alla circolare assessoriale n.
2012002/AG del 30/09/2002 (GURS n. 47/2002), ovvero:
>-
soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei
contratti;
l> soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al
momento della selezione;
),'>
sOfJgetti In possesso della professionalità richiesta per il contratto
da stipulare;
l> soggctti utìlìzzati nelle attività socirnhilClltc Iltili ili manslonì
llglll"li, analoghe o connesse 2 quelle richieste;
),> maggior età;
),>
carico familiare.
Orbene, nel caso di specie emerge con immediata evidenza come,
nel passaggio dal prccariato (con i contratti a tempo determinato ex
L.Ro n. 1612006) alla stabilizzazione
li
tempo indeterminato, non sia
stato rlspettatc pc!' gli odierni rìcorrenti il presupposto della
professionalità richiesta per il contratto dII stipulare (atteso il
possesso
delle competenze proprìe del profilo professionale
afferente alla categoria "CI", quali agenti di polizia locale) lIf·JI
criterio delle mansioni uguelì/ansloghe/connesse
li
quelle richieste,
atteso J'espletameuto, 0:1:11 2007 Ili poi (OVVCI"(' dall'assunzione con
contratto
II
tempo determinato), delle manslonì preprìe del profilo
di agente di polizia muuleìpale, di contenuto ben più complesso ed
articolato rispetto
li
quelle di ausiliare del trafflco-esecutore di cui
lilla categoria ".BI".
12
Premessi i superiori documentati rilievi in ordine all'illegittimo
modus operandi dell 'Ente resistente (in termini di vero e proprio
demansionamento/declassarnento) con riferimento alla stabilizzazione
degli odierni ricorrenti, risulta incontrovertibilmente fondata la pretesa
di questi ultimi volta ad ottenere la reintegrazione noli e funzioni di
polizia municipale (corrispondenti al!'inquadramento in categoria C,
posizione economica Cl) già acquisite c consolidate nel bagaglio
professionale degli stessi nell 'attività di lavoro subordinato prestata alle
dipendenze del Comune di Motta Sant'Anastasia dal 30104/2007.
Nel
segno
della
massima trasparenza, peraltro, par d'uopo
sottolineare come questa difesa abbia, in passato, affrontato la questione
attinente
alla
stabiiizzazione
di
precari,
con
declassamento
illegittimamente attuato da un ente locale, dinnanzi al Tribunale Lavoro
di Gela cd in ordine alla pretesa azionata in giudizio da alcuni
dipendenti avverso il Comune di Gela, per la retrocessione (da "C",
quali agenti di Polizia Municipale, in "H", quali Ausiliari del Traffico)
indebitamente operata dali 'Ente in occasione della stabilizzazione a
tempo indererminato (cfr. copia ricorso, ali. 13).
Orbene, mette conto sottoporre all'attenzione del Decidente la
circostanza che il giudizio testè richiamato si sia concluso con
l'intervento di un verbale di conciliazione giudiziale tra le parti
(dinnanzi al Giudice del L(IVOrO dott.ssa Alessandra Bellia, in data
04/05/20 Il), nel!' ambito del quale il Comune resistente, muovendo
dall'illegittimità della stabiìizzazione operata nel mancato rispetto delle
regole e norme vigenti in materia, si è precipuamente impegnato ed
obbligato ad inquadrare gli allora ricorrenti in
"c:"
ed a reintegrarli
nell'originaria qualifica di agenti di Polizia Municipale {previa
selezione ed accertamento di tutti requisiti previsti dalla legislazione per
l'accesso alla predetta qualifica e con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del verbale di conciliazione), mentre i lavoratori hanno
dichiarato espressamente di rinunciare ad ogni c qualsiasi pretesa
economica" in termini di differenze retributive maturate in connessione
con la retrocessione da "C" a "]3 ". "correlata al detto inquadramento
(cfr. copia verbale cii conciliazione giudiziale, all. 14).
Questa difesa ritieneimportante offrire incomunicazione i predetti
13