Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro
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Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro
Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro, presentato dai Sigg.: Pappalardo P., Cuscunà D., Scalirò A. Randazzo F. e/Comune di Motta Sant'Anastasia DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE. OGGj~'lfl'O: L'anno duemilasedici, il giorno ~. dd mese di iU,(~!~~ ..,__,_._ane ore f4, jl~ e segg. nell'aula delleadunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg: p A .id@ I. 2. 3. 4. 5. __ Sindaco ViceSindaco Assessore Assessore Assessore CARRA' ANASTASIO BELLIA ANTONIO mSTEFANO TOMMASO S.M. FASSIOLO CANDIDA DI MAURO NUNZIO Assiste il Segretario Comunale Avv. Umberto Calabrese. Jl Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato, l,A GHJN'K'A MUNICIPALE Vista la proposta di deliberazione entro riportata; Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L n. ,142/90, recepita con L-R 11. 48/91, come modificata dall'art. 12della LoR. n. 3012000 nonchè ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2671267 e s.m.i.; Con voti unanimi favorevoli, DELlmERA .~i approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1) Q aggiunte/integrazioni (I) --- ........................................................ , • , • • • • • • • • • • • • ,+ , •• + • • • • • • , . , o •••••••••• ,." ••••••• o . .................. , . , ......••...........•.••.......•.•..•.•.•.•....... "., •••••.........•.• -., ..................•... , .• - ••...•.......•••.• +., Cl modifiche/sostituzioni (l) ............................................................................ , . . . •••••• + ••••••• ~ ••••••••••••••• , ',1 , , . , , • • ,• • • • • (I) Scgnare con X leparti de.I,iberatc e depennare le parti non dcliberate, N.H. II presente verbale deve ritenersi manomesse alìcrquendo Pebresione, Faggilmta o ia correzione al presente atto nffiencata dail'approvazione de,I Segretarlo verbalizzante. ' 'nQ~l sia PROPOSTA .DJ DJEUBJKRAZIONE Oggetto: Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez, Lavoro, presentato dai Sigg.: Pappalardo P., Cuscunà D., Scalirò A. Randazzo F. e/Comune di Molta Sant'Anastasia - DETERMINAZIONI DELLA GIUN'I'A MUNICIPALE Proponente: Il Sindaco/ L'Assessore al ramo Proponente/redigente: Il Funzionario "._------- ---~ .. PREMESSO \ Visto l'atto notificato a questo Ente il 20/0612014, ed acquisito al protocollo n. 10273 di pari data, con il quale i Sigg. Pappalardo .1'., Cuscunà D., Scalirò A. Randazzo F, dipendenti comunali, ex lavoratori AS.o. ricorrono (l'vanti il Tribunale Civile di Catania.iSez. Lavoro, per ottenl'!:\\ il riconoscimento, a decorrere d,111'01/01/2011 ed in continuità rispetto al pregresso periodo, della qualifica originariamente assegnata nella posizione giuridica C, posizione economica Cl ed, altresì, v.~r otteu~.Q, previa CTU contabile richiesta e prova testimoniale, la condanna del Comune a corrispondere ai ricorrenti le somme, come da ciascuno determinate, che si assumono dovute a titolo di trattamento economico riservato agli agenti di polizia municipale, con specifica richiesta di liquidare, per il periodo compreso tra l'anno 2011 e l'anno 2013 (nonché per le mensilità del 2014 fino alla data del ricorso) le somme dovute a titolo di differenza stipendiale, tra quanto percepito come ausiliari del traffico (cat. B I) e quanto spettante quali agenti di polizia (cat, CI), nonché a titolo di indennità di reperibilità, di turnazione, di vigilanza ed indennità sostitutiva e tutto le indennità proprie del profilo professionale di agenti di polizia municipale, nella misura como da ciascuno quantificata, oltre interessi rivalutazione dalla data di maturazione fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di giudizio; Vista la nota prot. I l 182 del 04/07/2014, con la quale, ii Responsabile pro-tempore dell' Area II Economico Finanziaria e del Personale, per le motivazioni nella medesima esposte, esprime la opportunità di costituirsi in giudizio avverso il ricorso de quo; Rilevata la necessità di assumere determinazioni in ordine a quanto evidenziato con la succitata nota prot, n. Il 182/2014, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto lo statuto comunale; PROPONE Per le motivazioni indicate in premessa dal Responsabile pro-tempore dell'Area II - Economico Finanziaria e del Personale con nota prot. n, 11182 del 04/07/2014: Costituirsi in giudizio nel ricorso innanzi II Tribunale Civile di Catania sez. Lavoro, promosso, dai Sigg: Pappalardo P., Cuscunà D., Scalirò A Randazzo F, dipendenti comunali, ex lavoratori AB,U, notificato a questo Ente il 20106/2014, ed acquisito al protocollo n. 10273 di pari data. Dare mandato al Sindaco di nominare il professionista di fiducia per l'espletamento dell'incarico legale de quo. Stante l'urgenza a provvedere, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 'L-VL"'i!IlJL'u;., J1J!.'&. rl'Jl'lll! JiPl. ijPtl"J l' fi~rlJlì,~'}llAè)JtA mOVINCIA DJ CATANIA '"'' 'A REA{fA ECONOMI(.'Olj;'INANZiA'f?lA r ~-'-'"'''' Ufficio Del Personale ,.,._.~,"._,--,.",.-",,-- "J ,-"" ALL'UFFICIO CONTENZIOSO SEDE e, p.c. AL SIG. SINDACO SEDE OGGETTO: Ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro, promosso dai Sigg_ Pappalardo Pietro, Cuscunà Domenica Maria Donata, Scalirò Anastasia e Randazzo Francesca contro il Comune cii Motta Sant' Anastasia, Di seguito alla nota di codesto ufficio prot. n. 10571 del 26.06.2014, si comunica che 1.1 responsabile dell' Area HA pro-ternpore, Oliva Dott. Gaetano, riscontrando l'atto cii diffida, di pari oggetto, prot. n. 20851 ciel 27.12,2013, aveva già espresso parere di non accogllbilità della diffida sulla richiesta vantata dagli interessati, con nota di riscontro del 21.0l.2014, di cui si allega copia, motivo per cui si ritiene potersi costituire in giudizio avverso il ricorso acquisito al prot. n. 10273 del ZO.06.2014. ,i :", ' 'iiI i f/ I.l.~ . RE.'SPONs,~!:l1.'.1I:B I.)ELL'A.REA l:3CONOMIcpyÌ,r}tJi\NZIARIA Ci\LABRESH DOTT\UMBERTO -,..... ".'~' Comune di Molta Sant'Anastasia "95040,. Piazui Umberto.. 22" Tel 0957554211 Fax 0951307276 P.f,0057,5910872 i~Mmaii _ _ "~m. ~,.,.• ",,,~ __ Orado d.i rtcevimento .. ~~~~"~ ,~~,,,,,.._~~,,,,,, _ _ ~.,~. ,",,,_.,,,, Il Re"P. del Procedimento: Sig. Te! •....,, . ,.'. la" BmtlìC~"",~"""'_.,",. .,',._" __ ~~"._._ ALPROF. AVYTO CARMELO ROMEO VIA UMBERTO 297 95129 CATANIA e, p.c, " " t. 'I AL SIG. SINDACO AL SEGRETARIO COMUNALE ALL' ASS.ESSORE AL PER;SONALE LORO SEDE • • .,.I ....; OGGETTO: Rif.to atto di diffida del 18. .12.2013. '-~À -')' '".;''' ~ l':! ~~ ..... I"" \ ,,' ,J/iiscont.m all'atto di diffi.da in oggetto indicato, acquisito a questo Ente al' hoc n., 2085.1 in data .;;:;i9>.)!2.2013, inviato dalla S. V. 1U nome e per conto del dipendenti comunali SIgg.: PAPPALARDO Pietro, ~·-e.'tJSCVNA' Domenica Maria Donata, SCALmO' Anastasia e RANDAZZO Francesca, con il quale si chiede in favore dei suddetti il ripristino dell' inquadramento nella Cat. "C", posizione economica "C 1", preliminarmente si rappresenta quanto segue: 1. con atto deliberativo di G.l'v:'l. n. 12.1 deI31.12.2010 ~ stato modificato il prograrruna di fuoriuscita dal bacino dci lavoratori impegnati in A.S.V., approvato con delibera di G.M. n. 11 del 22.02.2007, integrata con successiva deliberazione di O.M. n. 26 del 05.04.2007, che prevedeva c:Jlltr~tt! cli dil"itto privato a tempo determinaso e parzlalc (74 OI'C 8cttimllllllli) !lI duratll :ItliKliDiuem:mlc; 2. contestualmente, COn il medesimo atto, veniva approvata, fra l'altro, la succitata modifica dj detto programma di fuoriuscita con coltlltrlldl Il tempo indetermìnato e parzìaie l,elie {~lIlegode "i}! e "la", nonché l'unito modello eh avviso di selezione, re): altro, a tergo firmato dagli i1Jte.\'c,~$ati per presa visione; 3. in attuazione di quanto sopra, i succitau Iavoratori cOnlranisn hanno singolarmente presentato regolare domanda di partecipazione al fine della loro stabilìzzazione a tempo indeterminato ed illie succìtate condizioni giuridico ed eoonomìehe. Comune di Motta Sani'Anastasia - .95040· Pim.,11 Umberto, 22 . Tel 09575542! 1 Fax 095/307276 E-lllllijQ _".,..,__ ~ ..... Orario d~ ricevimento ~. I ". P.I.00575910872 Pc!' effetto di quanto sopra il succireto personale, in precedenza precario, veniva stabilizzato mcdiI' llSSMIIl>il}nle.ll. tempo inlrl1dl~m~ilJllihJ e ['<ll·zia!.e, secondo lo schema di contratto individuale. stipulato in c 31.J2.20 W, ed alle condizioni ivl espressamente previste, modificando, pertanto, ;!h rnegHk la, L posizione di lavoratore. L'intervenuto nuovo contratto, volontariamerue accettato dai Suoi assistiti, ha dettato nuove condizic rispetto a profilo professionale. e qualifica da rivestirsi, determinando una soluzione di continuità de status giuridìco-economico posseduto preesistente con quello di nuova assegnazione.· Ne deriva che, il vantato inquadramento nella categoria "C", posizione economica "Cl", discendente precedente contratto di lavoro a tempo determinato, viene a decadere e ad intendersi risolta la. postzio giuridica ed economica precedente, con l'accettazione del nuovo contratto di lavoro H tempo indetermin, nella categoria "B". ' Se ne deduce che, Bulla è legalmente dovuto Hl. di fuori di quanto contemplato nel richlarnat» programr di fuoriuscita, liberamente accettato e sottoscritto dai medesimi. Pertanto, si rappresenta che la richiesta in epigrafe indicata non è .llc,,(pgHi~ik. Tanto si doveva, con Distinti Saluti. .lI., RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA : OLIVA lDOTT, DAETANO' . '. LJ.. {,y· i"../ o" .,...' /' .' Comune di Motta Sant'Anastasia "95040 - P!((Wl Umberto.. 22" Te! 0,957554211 Fux 0951307276 E·mnil _ •.__' ""' -".'.'•.- Orl\rio di rk,-vi'il."!Q _,." "..,_. P.l.00575910872 ,.""""_'_,~"."'_""".,,. Patrocinante in Cassazione , Via Umberto, 297 - 95129 Catania Tel. (095) 535285 " Fa, 53531.1" C.UWO CML49L12 C351A' p, IVA 0277 949 0875 e o ~l '" - ,s'EZ10NE LAVORO - Conferiamo il potere di rappresentanza c difesa, in mç'-OI:t~Q. Per: il sig. PAl'PALARDO PIETRO (nato a Catania il 31/03/1969 e residente in Motta San!' Anastasia, via Stazione Motta n, !OO/B, c.f.: PPPPTR69C351J), la sig.ra CU8CUNA' KWMENICA MAIUA DONATA (nata a Catania il 27/1111966. e residente in Motta Sani' Anastasia, Via Stazione CSCDNC66S67C35JT), la sig.ra Motta n. 102/C, c.f.: SCAURO' ANASTASIA (nata il 27/03/1969 a Motta San!' Anastasia ed ivi residente, nella via Ragusa n. l, c.f.: SCLNT869C67F78IP) e la sig.ra RANDAZZO :FRANCESCA RI'I'A (nataa Catania il 18/05/1972 e residente in Motta San!'Anastasia, via Roma n. 78, c.f.: RNDFNC72E58C35IR), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof avv. Carmelo Romeo (c.f.: ". RMOCML49LI2C35IA; indirizzo di posta elettronica certificata: 0:!l:D.l'"'!P.,l:Qugm @l' ec,ordine'lVvvocaticatan i'l.it; Partita IVA: 02779490875) e dall'avv. Tania Putaggio (c.f.: PTGTNA78R42F061A; indirizzo di posta elettronica tania·.l2.l1t.[l,ggi9Jfl!pec.ordiTleavv[,)Ci1tic~~1'!11j[l,l1; P.IVA: 01834630855), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento alno di telefax 095 535311 o ai superiori indirizzi di p.e.c., ed eleggono domicilio presso il loro studio in Catania, nella via Umberto 1). 297 (Studio Legale Romeo), come da proclll"a a margine del ogni fase, stato c grado del presente giudizio, all'avv. Carmelo Rorneo, unitamente e disgiuntamente all'avv. Tania Putaggio ed eleggiamo domicilio presse il 10.1"" studio in via Umberto n. 297 Catania. Li autorizziamo, ai sensi dell'art 13 D'.L 196103, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei nostri diritti e per il pcrseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati, .con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente noi limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito, Ratifichiamo si" d' ora il loro OP~~~i. e quello di eventuali ~;t'.~,r~ /~t/!f6(·;./ 1/ 1l~ ;"",.. :: .. .. L,\1,E'~{ .. &?~ '.?'l'Ii', ,..1 :%.0-: ) l _.-'~ ~~J' .... ";~'-:~J;'l /1.c.@,;. .(fll/Ifr/! Le ti ~nie SOn\) autentiche (~ sono state apposte in nostra p rc.so')\',JI'2#"· /(U'Z.y';Jf'?·.--,,----. C·- t / (.~ ~<~7 presente atto; Contro: COMUN.E DJ MOTTA SANT'ANASTASIA, in persona del Sindaco pro-tempore, Pzza Umberto 22, Motta Sant'Anastasia Il. (Cf); :FATTO Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti del Comune di Motta ] (ç~-,S"'~~\~)~:if . _ C ( ) ' " .'. ( Sant'Anastasia in forza di contratto a tempo indeterminato e part tirne (per 24 ore/settimana) stipulato in data 3 III 2/20 l O (cfr, alI. '1), all'esito di una procedura di stabilizzazione in forza della quale è stato ad essi assegnato l'inquadramento nella categoria "13", posizione economica "13 l" ed il profilo professionale di "Ausiliari del Traffìoo". Mette conto puntualizzare che la predetta procedura di stabihzzazione del personale precario che ha interessato gli odierni ricorrenti è stata avviata dal Comune di Motta Sant' Anastasia con la Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 3l112J2010 (cii all. 2), adottata in attuazione del programma di fuoriuscita dal bacino dci lavoratori m impegnati A.S.U. (originariamente previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale n. j 2 del 31/01/200 I, modificata dalla deliberazione di G M, n. 11 del 22/(7)2007, allo 3, quest'ultima integrata con deliberazione n. 26 del 05/04/2007, all. 'O, Orbene, in forza del predetto programma di fuoriuscita dal bacino dei l.s.u., gli odierni ricorrenti sono stati originariamente interessati (in data 30/03/2007 ma con effetti decorrenti dal 30/04/2(07) dalla stipula di contratti di diritto privato ex L. n, 16/2006, il tempo parziale per 24 ore/settimana, aventi originariamente durata per un alIDO ma prorogabilì complessivamente per ullq,llinquennio. Per tale effetto, gli odierni ricorrenti, ex lavoratori AS,U., sono definitivamente fuoriusciti dal regime; transitorio dei lavoratori socialmente utili proprio in forza della deliberazione di GM. deliberazione Il. 1). J l dèl 22/02/2007 (per com" modificata dalla 26 del 05/04/2007, cfr. alì.ti 3 e 4 cit.) e, con la stipula dei contratti di diritto privato di cui alla L. Reg. Il. 16/2006, sono stati assunti dal Comune di Motta Sanr'Anastasìa, sla pure a tempo derermìnato e parziale (per 24 ore /settimana), ed inquadrati iII CaI, "Cl", C-O.Il assegnazione presso la V Area di Vigilanza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professiouale di Agente di jpolizia Locale. Si confrontino, a tal proposito, le copie dei contratti stipulati in data 30/03/2007, con effetti decorrenti dal 30/04/2007 (all. 5), Con deliberazione di Giunta Municipale n, 89 del 2411 0/2007 (alI. 6), veniva, inoltre, proposta un'integrazione del monte ore lavorativo degli odiernlricorrenti.jier ii periodo compreso tra il 23/10/2007 e fino 2 , [')31112/2007, da 24 ore a 36 ore. Accadeva, quindi, che gli odi emi ricorrenti assolvessero le mansioni poprie del profilo professionale (con inquadramento in categoria C l, d'uopo ribadirel) "d essi assegnato al momento dell'assunzione con piI' contratto a tempo determinato, ovvero le mansioni di agenti di polizia lecale, incrementando altresì il proprio bagaglio professionale attraverso h partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento }llecipmunente destinati al personale di categoria "C" della Polizia :Municipale, superando con esito positivo i relativi colloqui e/o esami (etr, attestati di partecipazione, all. 7). Sennonchè, è accaduto che, dopo aver espletato per tre anni le mansioni testè rfchiamate e proprie del profilo professìonale di agenti di polizia municipale, i rlcorrentì, al momento del perfeztonamento della procedura di stabillzzazlene dei precari arvìsta dal Comune resìstente, sono stati Interessati dalia stipula di centrattì a tempo ìnderermìnnto (part tìme per 24 ere/settimana, cfr. ali. 1 cìt.) che hanno tutravìa comportato un evidente, oltre che :inegittlmo, declassamento. Più precisamente, la stabilizzazione degli odierni ricorrenti è avvenuta attraverso la stipula· in data 31/12/20 l O ,. di contratti di lavoro individuali contemplanti, tuttavia, l'inquadramento in una categoria (la "13", posizione economica 131) inferiore rispetto a quella propria dei ricorrenti (ovvero la "C", posizione economica "Cl "), acquisita e formalizzata al momento dell'originaria assunzione a tempo determinato attuata in forza della deliberazione di G.M. n. I l del 22/02/2007 (per come modificata dalla deliberazione n. 26 del 05/04/2007, cfr. all.ti 3 e 4 cit.) Ati-onte di ciò, i ricorrenti hanno subito un danno sia dal punto di vista strettamente professionale, stante la manifesta mortificazione del bagaglio di competenze cci esperienze acquisito durante gli anni di attività lavorativa prestata all'interno dell'Inquadramento in "C", sia un danno di natura patrimoni ale, in considerazione delle differenze stipendiafi connesse al declassamento dalla categoria di originaria assunzione ("Cl", quali agenti di polizia municipale) alla categoria assegnata a seguito della procedura di stabilizzazione ("BI ", . quali ausiliari ciel traffico). 3 Mette conto puntualizzare che, con lettera raccomandata ·NR datata 18/12/2013, i ricorrenti, denunciando l' illegittimo modus operandi dell 'Ente in conseguenza delle violazioni commesse nella gestione dell, procedura di stabilizzazione (in termini di demansionamento, disparità di trattamento ed inosservanza del principio di immodificabilità in peius delle mansioni già assegnate), diffidavano il Comune di Motta Sant' Anastasia a porre il) essere tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la legalità nelle assegnazioni di mansioni e di categorie giuridiche spettanti di diritto, oltre che al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dalla data di illegittimo inquadramento nella categoria inferiore "BI" (cfr. all, 8). Alla predetta lettera dava riscontro l'Ente odierno resistente (cfr, ali. 9), asserendo che "il vantato inquadramento nella categoria "C", posizione economica "Cl ", discendente da precedente contratto di lavoro a tempo determinato, viene a decadere e ad intendersi risolta la posizione giuridica ed economica precede/Ile, con l'accettazione del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria "B" In altri termini, secondo le prospettazioni dell'Ente, la scelta effettuata dagli odierni ricorrenti in vista del conseguimento della stabilizzazione, avrebbe comportato (l'uso del condizionale e d'obbligo!) una consapevole rinuncia allinquadrarnento nella categoria precedente (ovvero la cat, "C"), con accettazione di un nuovo inquadramento nella categoria interiore. Sennonché, una simile tesi e destituita di ogni fondamento giuridico, stante la manifesta violazione del principio (legislativamente sancito negli art. 2103 c.c. e nell' art. 52 del D. Lgs. n. 1651200 l) di imrnodìficabilità in peius delle mansioni di assegnazione, oltre che in contrasto con i diritti acquisiti dai ricorrenti, come sarà agevole dimostrare infra. Tanto premesso, in questa sede s'Invoca la bitela giudizilile di'l Il conseguire la reìntegrazione nelle polìzìa munìclpale, stante l'illegittilllo diritto degli odiernl ricorrenti funzionì di agenti di demansionamento e declassamento operato dlll!'Ente ll! momento dellll stabllìzzazfone (con la slipl&b dei~()lltrlltti indeterminato -il! data 3111212010), oltre che il diritto 4 li II tempo percepire le differenze rerrìbutìve strettamente connesse all'Inquadramento nlLla categoria inieriore li quella di originaria appartenenza. l'l'emessa' la superiore ricostruzione fattuale, valgano, a sostegno delle ragioni degli odierni ricorrenti, i seguenti articolati rilievi in DKH.IT']['O 1. [LL!jGITl'1M1TA' DEL MODUS OPERAND! DEL. CO!VJ.PNE lVELLA GESTIONE DELLA l'lWf1WURA DI STAJJILIZZ/fZlONE lIfGUA.!WA N{'!} GLI ODIERNl RIC01UUTNTI: VIOLAZIONE E/Q f,~LSA APPUCAZlOJYE !1J}LL4.L.lt..J1:.. U/2010.E pELLA L-R. Il. 1612006. 'COn1e anticipato nella superiore ricostruzione fattuale, gli odierni ricorrenti, originariamente appartenenti al bacino di lavoratori impegnati in A.S.U., sono stati interessati, in un primo momento, dalla stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato e part time (stipulati, in data 3010312007, ai sensi dell'art. 4, L R. 1612006 e aventi durata annuale con possibilità di proroga al massimo per un quinquennio), in forza dei quali sono fuoriusciti dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili; in un secondo momento, a far data dal 31/12/2010, sono stati interessati dall'attuazione del programma di stabilizzazione dei lavoratori precari, mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato e part time '" Sennonché, mentre ll1 occasione dell'assunzione a tempo determinato gli odierni ricorrenti sono stati assegnati all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale dell'agente di polizia municipale e, all'uopo, inquadrati nella categoria "C", posizione economica "Cl", è invece accaduto che, con la stabilizzazione g!if!!lLtiy@_J~J!Ui!!Lç1i\.U.:J;1!!~.Jl1tgi.ll!l!~~lfl_.Eroposizi one di contratti a 1'Jmt9.. il)de!;:mliI1.i!.!Q..,,~.1?fl!'UiJ:l1e PI'J:,,"24~9Iç~§.çttill1ana, eon decon.-enza 9aL)J~J.2/2 QIQJ,,"~..~ti!Iilj.!ls!,"d:Ù!arn.l:!liç,,t!:tjJlç,gi ttimam ente operata d'Il çqml111ç,"AL"M.9tti!.,",$_'!ntbJlfl~J&§.L'L","lJJg,,"I9Jr.()eessi one degL~essi lilyorator:LilUll)gl_.QilltgQ.r:illJJg.l:;:(QL"'-.1Lml."Bllili '!p-R.m:tmçDr,;il_L9Y'y_çI91~. fattgQl1 a "B '.'......Rosi zione eCOl1QJl1ica "B 1_'.',__pjl!ltQ,"~1Q.,çhL.Lll. ...fllt\;g9Xj.il ~'.QLLçQnJl&§~n.lli',j9Jl".AUtJ)l(tnsi9Jlj3}IQp.!le 'del pro 1110 J)IQ.fessi onalç sUJIDsiliari del tnlffieo-e§5!2JdÌ91i Orbene, un simile modus operandi si pone in aperto contrasto sia 5 COl) le puntuali previsioni delle leggi regionali richiamate nella deliberazione di Giunta Municipale (cfr. all. 2, cit.) che ha dato avvio alla detta procedura di stabilizzazione definitiva, sia con il principio di immodificabilità in peius delle mansioni di assegnazione. Infatti, nel caso di specie, ricorre, innanzitutto, la violazione elo falsa applicazione delle disposizioni dettate in tema di stabilizzazione dalla Legge Regionale n. 16/2006 e della Legge regionale n. 24/2010. Più precisamente, l'Ente odierno resistente ha ritenuto di poter operare un vero e proprio declassamento degli odiemi ricorrenti, in occasione della stabilizzazione definitiva avvinta con decorrenza dal 31/12/2010, in base ad una erronea e/o falsa applicazione tanto dell'art. 9 della LoR. n. 1612006, quanto dell'art. 6 e SS. della L.R. n. 24/2010. In particolare, la deliberazione di Giunta Municipale n. 121 del 31112/2010 (cfr. all. 2 cit), contiene tra le premesse un espresso richiamo all'art. 9, .L. R. n. 16/2006, ai sensi del quale: "Gli enti che hanno attuato le modifiche della natura dei contratti, ai semi deli'art. 25, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003 n 21, possono procedere alla trasformazione, in caso di assunzioni Cii sensi del! 'art. 12, comma 4, del decreto legislativo l" dicembre j .997 n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni CIi sensi del! 'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, COn inquadramenti in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli Enti locali, in conformità al piano triennale per le assunzioni e nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei limi/i previsti dalla normativa vigente". Orbene, muovendo dal richiamo testuale della predetta norma, l'Ente resistente ha ritenuto dj poter "validamente" attuare la stabilizzazione degli odierni ricorrenti sottoponendo loro la stipula di contratti a tempo indeterminato (part time per 24 ore/settimana) contemplanti l'inquadramento in Una categoria inferiore ("B") rispetto a quella fino ad allora ricoperta, sia formalmente che effettivamente (ovvero, la cat.i'C", con il profilo professionale di agente di polizia locale)'. ciò in quanto la disposizione citata contemplava espressamente la possibilità di stabilizzazione mediante assunzioni con inquadramenti in profili appartenenti in "B". 6 Sennonchè la ratio della disposizione di cui all'art. 9, L.R,n, e senz'altro 16/2006, diversa da quella interpretata dal Comune di Notta Sant'Anastasia in occasione dell'avvio della procedura di sabilizzazione dei precari, come dimostrato dai chiarimenti offerti dalla Gl'colare 24/0S/2006 n. 70 (cfr, all, 10) del!'Assessorato del Lavoro, (tll'l Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione in merito alle prime direttive interpretative delle disposizioni della L.R. n. 16/2006. Orbene, con specifico riferimento all'art. 9 della predetta Legge Regionale, il punto 5.2 della circolare (a l'g. lO, sotto la rubrica "Inquadramenti contrattuali") espressamente "La contempla: disposizione in parola è volta a consentire' la possibilità di inquadrare nella fascia "B" del contratta collettivo di lavoro degli enti locali quei losoratori che - a seguito della trasformazione dei contratti di collaboraiione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sono stati il/quadrati nella Il chiarimento offerto sul punto de quo dall 'Assessorato Regionale non lascia adito ad alcun dubbio in ordine alla circostanza che )l! disI<Q§.i?iione di.S>ILllJI "lrt. Q"ggUa.1-·R. n. 1.9(2006 _~i.'l..stata apl?li,,~1il in llJil!)iera di~torta 181::9r.~J.Qri inter.çtssati ad 2Jt"n.e!C la stabil,i?i~~@ionç"Q.f;finitiYJiil!fJi.g]lali dal._J;;:omune odi."!119_ resist~nte, çg.sJri"gendlL.i BJL9_ç1Lem( lic,olTmtil ad acçsJJm:,ejl solo Ì1tç(UadrSlll\:Jlto nelltL.f:;\s,cia "W', anziché mantenere le funzioni assolte e formalmente riconosciute _ _ •. , _ """_ _ ~".~.,_. ~"mM'. ~"'''=,~.~._ ."~ ~_" _~ {quelle di J1g,mti di...P_91J,±ia locale...J;<QJl. inquadl'~.!1l,;Jnto !11..çU dllliln.\~jl periodo di lJIeC(lria'\Q..lQ.vvero, rhJ![!l.teJa vi g'2l;,;.g dei .SQJ.!tratti a t.\CmnQ .!1,etenl1inatQ} Come dire che, mentre la predetta disposizione era precipuamente preordinata (\ consentire l'inquadramento in "B" di soggetti originariamente inquadrati in "A", nel caso di specie è Invece accaduto che l'Ente abbia ritenuto di poter invocare la norma pe~' consentire J'assunzione ìn vili di stabìlìzzazione solo nella categorln "fil", nonostante la pregressa assegnazione degli stabìlìzzandì nella superiore categorìa "C", Sennonchè, cosi fac,"lldQ, P1ì!:HJlte ha posto il! essere un declassamento ed una retrocessione dei lavorutori che mortììlca 7 illegittimamente il bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienze professionali ormai acquìsìtn dagli odierni ricorrenti dmrllnte la permanenza nella categorie "C" di originaria assegnazlone, con evidente violazione tanto dell'art. 2i03 c.c, quanto, COli specifico riferimento al pubblìco impiego, dell'm'I. 52 D.Lgs. Il. 165/2001, '111a cui stregua "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è assunto o alle .1'1,,10 mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione prevista dai contratti colleùivi, ovvero a quelle professionale corrispondenti lilla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali I) selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza dell'inquadramento del lavoratore I) "Oli ha effetto ai fii dell'assegnazione di incarichi di direzione. " Orbene, 11e1 caso di specie è accaduto che i ricorrenti, messi davanti a11' evidenza di vede. cessare definitivamente ogni rapporto con il Comune, stante l'imminente scadenza dei progressi rapporti a termine, oppure accettare il demansionamento, sono stati come dire "costretti", contro la loro volontà, a tale seconda opzione, che ha comunque determinato un tanto irrazionale quanto illogico ed inammissibile declassamento giuridico con decorrenza dal 31112/20 l O. Ma la procedura adottata dall'Ente si pone in piena violazione rispetti) a11eposizioni giuridico-soggettive acquisite, maturate e consolidate dai ricorrenti nel tempo, durante la permanenza nella categoria di originaria comprovato assegnazione dagli attestati (Cl), come ulteriormente di partecipazione ai vari corsi di aggiornamento elo di formazione professionale quali agenti di polizia municipale, all. 7 cit.), Valgano, a tal proposito, i seguenti arresti giurisprudenziali, estremamente signifieatìvirispetto alle ragioni fatte valere con il presente atto dagli odiemi ricorrenti avverso l'illegittimo modus operandi dell'Ente. "L'esercizio dello jus variandi del datore di lavoro pubblico può essere esercitato nell'ambito di mansioni equivalenti. cioè che salvaguardino il 8 IXlgug/io professionale acquisito dal lavoratore nellafase pregressa dd npporto di lavoro. Lo spostamento dd lavoratore Cl mansioni inserite in /.1/1 'area irfenore prevista dal contratto collettivo classificatoria costituisce demansionamento Wl da cui consegue il al diritto risarcimento del danno professionale. (Trib. Trieste 8/2/2002, EVI. Nuìtart. in Lav. nella giur: 2003, 465, con commento di Domenico Carlomugno) " "AI dipendente pubblico privatizzato che lamenti un 'illegittima dequalìfìcazione professionale nO/1 si applica l'art, 2103 c,c, bensi l'art. 56 dci D. Lgs. 312193 17. 29, norma che, pur ricalcando apparentemente quella codicistica, se ne differenzia profondamente: in particolare l'indicata norma de! D, Lgs. citato utilizza il principio di equivalenza can riferimento alle mansioni di assunzione (, ..). e consente al datore di lavoro pubblico l'esercizio dello ius varlandi nell'ambito delle mansioni eta considerarsi "equivalenti" iII base alfa classificazione fornitane dalla coturattazione collettiva. limitando pertanto l'ambito sal successivo controllo giudiziale (1Hb. Milano 5 maggio 2000, est. Peragalio, in D&L 20()0, 758). "i" materia di pubblico impiego privatizzato, uve sia stato accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito, COlI apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del l'dativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa. con precesso logico __ o giuridico attinenete alla formazione dd/a prova. anche presuntiva. in base agli elementi di fauo relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al/a natura della professionaìità coinvolta, alla durata dò'! demansionarnento, ali 'esito finale de/la dequalificazione l! alle altre circostanze dò'! CilSO concreto (cfr: Cass. Civ. Sez. [,01'., 26/U/2IJOtI Il. 28274, Nel/o stesso senso, anche Cass. 01'. Sez. Lav. 26/(J2/2iJ09 11. 4652: Cass. Civ Sei. .I, 01/08/2006 n. .17564,. Cass. C'iv. Sez. Lav., 2610612006 Il. 14729; Cass. Civ, St!~, Unite, 24/03/2006 Il. 6572) "In materia di pubblico impiegoprivatizzato, l'q l't, 52, comma l, dci D. Lgs. 30/03/200] Il. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle 9 mansioni per le quelli il dipendente è stato assunto O ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato nell 'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibìlitàfinanziaria delle risorse : un concetto di equivalenza "formale '', w/corato al/e previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionnlità acquisita) e non sinfdacabìlc dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento del! 'attività lavorativa, la vicenda esula dallambito delle problematiche sull 'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integre/le delle fazioni da svolgere, vietata anche nell 'ambito de! pubblico impiego. (cF Cass. Civ. Sez..LaVo 2l105120()911, 1.l835"." Premesse le superiori massime, in questa sede preme puntualizzare un'ulteriore grave violazione ravvisabile nella condotta dell' Ente in occasione dell'attuazione della procedura di stabiìizzazione de qua, con specifico riferimento all'ali. 6 e sa. del capo Il della L R. n. 24/2010, Più precisamente, la predetta legge regionale ha introdotto specifiche disposizioni necessarie ed indispensabili trasformazione dei rapporti di lavoro precedenti per la definitiva - in atto esistenti in virtù di nonne regionali - da tempo determinato a tempo indeterminato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'art. 'lI della Legge Regionale 28 dicembre 20()4 n. 17. Orbene, il comma 1 dell'ali. 6 dellaLR. Il. 24/2010, in particolare, specifica che i processi di etabilizzazicne possono essere avviati nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate: a) commi lO, Il, e ]2 dell'art. 17 del decreto legge l luglio 2009 q. 78, convertito con modifìcazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 (procedure concorsuali commi lO e Il, c attitudinali comma 12, per le assunzioni a tempo indeterminato del peronale da inquadrare rispettivamente categorie "C" e "D" (J nelle in "N'c "H"; b) istituti e principi previsti clal decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165; é) programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti; d) limiti di cui al comma l dell'alt. .13 della L R. 11. IO 24/Z0!O; e) disposizioni di cui (li comma 557 dell'art. l della legge 27 dlcembre Z006 n. 296 e ss.rnm.ii. Premesso il superiore quadro normativo regionale di riferimento, da armonizzare ed integrare con le disposizioni disciplinanti a livello n"zionale hl materia della stabilizzazione che qui Cl occupa, ben si comprende come abbia erroneamente. operato il Comune resistente allorché abbia ritenuto cli poter procedere alla stabilizzazione degli odierni ricorrenti solo nella categoria "El", invocando come disciplina applicabile le disposizioni della LR. n. 24120 l O. Invero, una corretta applicazione di tale normativa avrebbe senzaltro imposto all'Ente la predisposizione di procedure concorsuali (di cui ai commi 10 e II dell'art. 17, D.L.n. 7812.(09) per le assunzioni (l tempo indeterminato di personale da inquadrare in "C" (come gli odierni ricorrenti, già rientranti nell'inquadramento in "C" in occasione della stipula dei contratti a tempo determinato), o la semplice adozione di prove di idoneità previste dal comma 12 dell 'atto 17 D-L. n. 78/2009 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare in nelle categorie ~'A n O ~~BH. In altri termini, l'Ente odierno resistente si è reso responsabile di una erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni supra citate della L.R. 11.2412010 allorché ha imposto agli odierni ricorrenti la possibilità della stabilizzazione definitiva solo dietro accettazione di un declassamento in "13" che, invero, non trova alcun valido fondamento nelle norme della L.R. n. 2412010, stante l'espressa previsione della possibilità di operare una stabilizzazione sia nelle categorie "A" e "El", sia nelle categorie HC~' e HDl1. In definitiva, né il richiamo dell'impianto norrnativo di cui alla L.R. n. l6/2006 né quello della L.R. Il. 24/20]0 da parte dell'Ente odierno resistente è stato operato legittimamente, atteso che tali nonne sono state invocate ed applicate ìn maniera distorta dal Comune in occasione della stabilizzazione degli odierniricon:enti, per impone una retrocessione che non può trovare alcuna valida giustificazione in nessuna delle dipusizìoni legislative elencate nelle premesse della deliberazione di GeM. n. 121 del3J!12/2010 (cfr. al!. 2 cit.). Nel segno della massima trasparenza, 11 si offrono altresì 111 comunicazione con il presente atto le deliberazioni di GM. n. 122 (,111. il) e n. 123 (,111. 12) del 3JIl2/2010, relative, rispettivamente, alla revisione della dotazione organica dell'Ente ed alla revisione del piano mennale del fabbisogno del personale. Infine, COlTe l'obbligo segnalm:c all'attenzione del Decidente un ulteriore elemento di illegittimità ravvisabile nella condotta dell'Ente in occasione della stabilizzazione degli odierni ricorrenti, Trattasi della circostanza che, nel contesto della più volte citata deliberazione di GM. n. ]21 del 3lf12f20] O, il Comune ha espressamente dichiarato di prendere atto che i criteri selettivi da applicare (ed ai quali subordinare l'immissione in ruolo) fossero quelli di cui alla circolare assessoriale n. 2012002/AG del 30/09/2002 (GURS n. 47/2002), ovvero: >- soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei contratti; l> soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione; ),'> sOfJgetti In possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare; l> soggctti utìlìzzati nelle attività socirnhilClltc Iltili ili manslonì llglll"li, analoghe o connesse 2 quelle richieste; ),> maggior età; ),> carico familiare. Orbene, nel caso di specie emerge con immediata evidenza come, nel passaggio dal prccariato (con i contratti a tempo determinato ex L.Ro n. 1612006) alla stabilizzazione li tempo indeterminato, non sia stato rlspettatc pc!' gli odierni rìcorrenti il presupposto della professionalità richiesta per il contratto dII stipulare (atteso il possesso delle competenze proprìe del profilo professionale afferente alla categoria "CI", quali agenti di polizia locale) lIf·JI criterio delle mansioni uguelì/ansloghe/connesse li quelle richieste, atteso J'espletameuto, 0:1:11 2007 Ili poi (OVVCI"(' dall'assunzione con contratto II tempo determinato), delle manslonì preprìe del profilo di agente di polizia muuleìpale, di contenuto ben più complesso ed articolato rispetto li quelle di ausiliare del trafflco-esecutore di cui lilla categoria ".BI". 12 Premessi i superiori documentati rilievi in ordine all'illegittimo modus operandi dell 'Ente resistente (in termini di vero e proprio demansionamento/declassarnento) con riferimento alla stabilizzazione degli odierni ricorrenti, risulta incontrovertibilmente fondata la pretesa di questi ultimi volta ad ottenere la reintegrazione noli e funzioni di polizia municipale (corrispondenti al!'inquadramento in categoria C, posizione economica Cl) già acquisite c consolidate nel bagaglio professionale degli stessi nell 'attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze del Comune di Motta Sant'Anastasia dal 30104/2007. Nel segno della massima trasparenza, peraltro, par d'uopo sottolineare come questa difesa abbia, in passato, affrontato la questione attinente alla stabiiizzazione di precari, con declassamento illegittimamente attuato da un ente locale, dinnanzi al Tribunale Lavoro di Gela cd in ordine alla pretesa azionata in giudizio da alcuni dipendenti avverso il Comune di Gela, per la retrocessione (da "C", quali agenti di Polizia Municipale, in "H", quali Ausiliari del Traffico) indebitamente operata dali 'Ente in occasione della stabilizzazione a tempo indererminato (cfr. copia ricorso, ali. 13). Orbene, mette conto sottoporre all'attenzione del Decidente la circostanza che il giudizio testè richiamato si sia concluso con l'intervento di un verbale di conciliazione giudiziale tra le parti (dinnanzi al Giudice del L(IVOrO dott.ssa Alessandra Bellia, in data 04/05/20 Il), nel!' ambito del quale il Comune resistente, muovendo dall'illegittimità della stabiìizzazione operata nel mancato rispetto delle regole e norme vigenti in materia, si è precipuamente impegnato ed obbligato ad inquadrare gli allora ricorrenti in "c:" ed a reintegrarli nell'originaria qualifica di agenti di Polizia Municipale {previa selezione ed accertamento di tutti requisiti previsti dalla legislazione per l'accesso alla predetta qualifica e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione), mentre i lavoratori hanno dichiarato espressamente di rinunciare ad ogni c qualsiasi pretesa economica" in termini di differenze retributive maturate in connessione con la retrocessione da "C" a "]3 ". "correlata al detto inquadramento (cfr. copia verbale cii conciliazione giudiziale, all. 14). Questa difesa ritieneimportante offrire incomunicazione i predetti 13