Vademecum sulla Formazione Permanente. Domande ricorrenti

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Vademecum sulla Formazione Permanente. Domande ricorrenti
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE
FORMAZIONE PERMANENTE
Vademecum
Domande più ricorrenti
Il 13 Luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha licenziato il regolamento sulla Formazione Professionale
Permanente (e successivamente ha emanato una relazione esplicativa del regolamento stesso) con il quale è previsto
l’obbligo per gli iscritti all’Albo di mantenere aggiornare la propria preparazione professionale
Il COA di Frosinone, in data 30 Ottobre 2007, ha adottato un regolamento integrativo al regolamento emanato
dal CNF.
Al fine di rendere il più comprensibile possibile l’applicazione del regolamento il COA ha deciso di predisporre
un piccolo vademecum comprensivo delle domande più frequenti.
Tali risposte (date sulla base del regolamento per la formazione continua redatto dal Consiglio Nazionale
Forense e sulla base sia della relazione esplicativa emanata dallo stesso CNF e sia del regolamento integrativo adottato
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone) hanno carattere puramente indicativo e di indirizzo.
Che cosa è la Formazione Professionale Permanente o Continua ?
La formazione professionale permanente è l’obbligo di mantenere ed aggiornare, continuamente, la propria
preparazione professionale e Deontologica.
Chi è tenuto alla Formazione Professionale Permanente o Continua ?
Ai sensi dell’Art. 1.1 del Regolamento del CNF la Formazione Professionale permanente è obbligatoria per tutti gli
Avvocati iscritti all’Albo e per tutti i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano conseguito il certificato di compiuta
pratica
Da quando comincia a decorrere l’obbligo di aggiornamento?
Ai sensi dell’Art. 2.1 del regolamento del CNF, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica.
I praticanti abilitati hanno la facoltà di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non
obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo
o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l’inizio dell'obbligo formativo.
Quanto dura la formazione permanente ?
L’obbligo è per tutta la durata dell’attività professionale.
Ai sensi dell’Art. 2.2 del Regolamento del CNF, il periodo di valutazione, della formazione continua ha durata
triennale.
Il primo triennio comincia a decorrere dal 1 Gennaio 2008 e sino al 31 Dicembre 2010.
L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
Quanti crediti devono essere conseguiti nel periodo di valutazione (triennio) ?
Il regolamento del CNF prevede l'obbligo di conseguire 90 crediti nel triennio di cui almeno 15 aventi ad oggetto
l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.
Almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Per il primo triennio
(2008/2010) è però previsto
a) che i crediti da conseguire siano globalmente 50, di cui :
1) minimo 9 il primo anno di cui 2 di deontologia;
2) minimo 12 il secondo anno di cui 2 di deontologia;
3) minimo 18 il terzo anno di cui due di deontologia
b) che i crediti da conseguire siano globalmente 20 per tutti gli Avvocati che entro settembre 2008 abbiano a compiere
il 40esimo anno di iscrizione all'albo
N.B. L’obbligo minimo previsto per ogni annuo comporta che (nel triennio 2008/2010) l’eccedenza di crediti formativi
da poter conseguire nei tre anni rispetto a quanto previsto dal regolamento non può superare nel totale 11 crediti.
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Nei trienni successivi l’eccedenza di crediti formativi da poter conseguire nei tre anni rispetto a quanto previsto dal
regolamento non può superare nel totale 30 crediti.
Ci sono ipotesi di esenzione?
E’ possibile per l’iscritto ottenere una esenzione totale o parziale dall’Obbligo di formazione permanente, infatti l’art 5
del regolamento licenziato dal Consiglio nazionale Forense prevede:
1) che siano esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di
aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e
seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
2) che il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare (totalmente o parzialmente) l’iscritto
dall’obbligo formativo, determinandone contenuto e modalità, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla maternità o paternità in
presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali.
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.
- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.
3) che il Consiglio dell'Ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte l'iscritto che ne faccia
domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di
attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della
domanda.
L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla
durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
La domanda di esonero dovrà essere corredata da documentazione comprovante l’impedimento.
In base al regolamento integrativo adottato, il COA di Frosinone dovrà evadere l’istanza di esonero (totale o parziale)
dell’iscritto entro 30 gg. dalla presentazione .
N.B. Nella seduta dell'11 Marzo 2008 il COA di Frosinone ha deliberato i criteri di applicazione degli esoneri previsti
nel regolamento emanato dal CNF. (http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/consiglio/Esoneri.html)
Come si acquisiscono i crediti formativi ?
I crediti si acquisiscono frequentando gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine e quelli organizzati da
terzi (Associazioni, Privati, Enti etc..) che preventivamente abbiano ottenuto l’accreditamento da parte del Consiglio
Nazionale Forense (per gli eventi di valenza nazionale) o da parte del Consiglio dell’Ordine del territorio in cui
l’evento si viene a tenere.
Quindi, ad esempio, i crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi organizzati al di fuori del Circondario
di Frosinone saranno riconosciuti come validi solo se detti eventi siano stati preventivamente accreditati dal
competente Consiglio dell’Ordine territoriale.
Crediti Formativi ottenuti al di fuori del Circondario ? ovvero eventi organizzati in altre parti di Italia.
Come detto è possibile conseguire crediti formativi partecipando ad eventi organizzati al di fuori del Circondario di
competenza dell’Ordine di Frosinone purché i detti venti siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio
Nazionale Forense (per gli eventi di valenza nazionale) o da parte del Consiglio dell’Ordine del territorio in cui
l’evento si viene a tenere
Si consiglia, prima di partecipare a detti eventi, di accertarsi se gli stessi siano stati accreditati, e con quale delibera,
dall’Ordine di Competenza territoriale.
Come si quantificano i crediti formativi ?
L’art. 3 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense prevede che sia attribuito n. 1 credito formativo per ogni ora
di partecipazione agli eventi accreditati. con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo
evento formativo.
Quindi la partecipazione ad un evento della durata di 3 ore comporterà il riconoscimento fino a n. 3 crediti formativi.
Va però precisato che non è possibile utilizzare frazioni di credito, infatti “la partecipazione effettiva e
adeguatamente documentata ad un evento costituisce modalità normale di adempimento dell'obbligo formativo”.
Ciò sta a significare (come emerge anche dalla relazione esplicativa al regolamento) che è necessaria una presenza
continua all'evento, e che non basta la partecipazione parziale allo stesso.
Ovviamente, come riportato nella relazione stessa, non è possibile frequentare una sola ora di manifestazione per
ottenere un credito, poiché la formazione continua è tale proprio in virtù di una costante partecipazione a un dato
evento.
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Quindi il criterio per cui un credito corrisponde a un'ora e viceversa, è solo un criterio di riferimento per il Consiglio
dell'ordine di appartenenza, il quale, nel momento dell'assegnazione dei crediti ai singoli eventi, potrà avere un
riferimento ulteriore oltre a quelli previsti dall'art 2.
E' poi da far notare che, nel caso in cui un evento si prolunghi più del dovuto, il numero dei crediti assegnati rimarrà
invariato, poiché come già detto, quello dell'art. 3 del regolamento del Cnf è solo un criterio di riferimento, senza
contare la impossibilità, come enunciato nell'art 2, di poter assegnare frazioni di credito per ogni frazione di ora,
essendo l'intero credito l'unica unità di misura.
Lo stesso vale nel caso contrario di una fine anticipata della manifestazione, che non comporterà una diminuzione dei
crediti assegnati.
Si ribadisce che l'assegnazione dei crediti per un convegno non è assegnata sul momento, ma è frutto di una preventiva
delibera di accreditamento del Consiglio stesso.
Come avviene l'accredito?
Per gli eventi organizzati direttamente, il Consiglio rilascerà al termine dello stesso un attestato di partecipazione
all’evento con indicato il numero di crediti formativi conseguiti.
Per gli eventi promossi da terzi, nell’ambito territoriale di competenza del COA di Frosinone, gli organizzatori
rilasceranno al termine dello stesso un attestato di partecipazione all’evento con indicato il numero di crediti formativi
conseguiti.
Per gli eventi promossi da terzi, al di fuori dell’ambito territoriale di competenza del COA di Frosinone, i partecipanti
dovranno farsi rilasciare, al termine dello stesso, un Certificato di partecipazione all’evento con sopra specificato,
possibilmente, la delibera di accreditamento dell’evento da parte dell’ordine territoriale competente, ed il numero di
crediti formativi conseguiti.
Come partecipare agli eventi formativi ?
Per partecipare agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine (riportati nel sito dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/consiglio/Eventi2008Index.html ) ci si può iscrivere presso la segreteria a
far tempo dal 15 giorno antecedente all’evento.
Il Consiglio si riserva, comunque, la facoltà di determinare di volta in volta le modalità di iscrizione e di accesso
all’evento e ciò in base anche all'affluenza e presenza degli iscritti e dei non iscritti ai precedenti eventi formativi.
A quanto ammonta il costo per partecipare ad un evento formativo organizzato dal COA di Frosinone?
Il COA di Frosinone, in ossequio a quanto previsto nel regolamento licenziato dal CNF, al fine di contenere le spese
per gli iscritti e di coprire – comunque - i costi necessari per organizzare degli eventi, ha previsto che il costo per il
conseguimento di n. 1 credito formativo non debba – tendenzialmente - superare l’importo di € 5,00.
Quindi un evento della durata di 3 ore, che determina il riconoscimento di n. 3 crediti formativi,
comporterà per l’iscritto un esborso, quale contributo, tra € 10,00 ed € 15.00.
Il Consiglio, comunque, si riserva di determinare, di volta in volta, il contributo dovuto dal partecipante all’evento in
base ai costi che dovranno sostenersi.
Come verrà rilevata la presenza all’evento?
La presenza all’evento verrà rilevata mediante sottoscrizione del partecipante di foglio presenze sia all’inizio che al
termine dell’evento.
E’ possibile uscire durante l’evento ?
E' possibile uscire durante l’evento formativo, così come è possibile andare via in anticipo, ma con differenti
conseguenze.
Nel caso si esca temporaneamente dalla lezione, per vari motivi, per poi rientrare e quindi rispettando il principio di
effettività, non è prevista la sottoscrizione del foglio presenze la quale sarà richiesta al termine dell’evento.
Nel caso in cui si decisa di andare via in anticipo, verrà annotata l’orario di uscita sul foglio presenze e ciò comporterà
la non assegnazione dei crediti previsti, che come detto, non sono scindibili.
Come certificare l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo ?
Ai sensi dell’Art. 9 del regolamento integrativo adottato dal COA di Frosinone ogni iscritto all’Albo
ai fini dell’attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, dovrà presentare alla segreteria del
Consiglio:
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a- alla fine di ciascun anno solare, autocertificazione attestante gli eventi formativi frequentati ed il numero di crediti
corrispondenti con allegata copia degli attestati di partecipazione all’evento rilasciata dall’organizzatore dello stesso;
b- alla fine di ciascun triennio, analoga autocertificazione attestante gli eventi formativi frequentati ed il numero di
crediti corrispondenti. Ai fini del decorso del triennio, si intende il termine del terzo anno solare da quello di
decorrenza.
Nell’ambito delle dovute attività di verifica,. il Consiglio dell’Ordine potrà effettuare controlli anche a campione con
riferimento alla veridicità ed effettività delle circostanze attestate nelle autocertificazioni di cui al comma che precede e
potrà in ogni caso richiedere documentati chiarimenti a ciascun iscritto.
Quali sono i poteri di controllo del Consiglio ?
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento licenziato dal CNF è compito del Consiglio verificare l'effettivo adempimento
dell'obbligo formativo da parte degli iscritti e nell’’ambito di tale potere (ex Art. 9 del regolamento integrativo) il
Consiglio dell’Ordine potrà effettuare controlli anche a campione con riferimento alla veridicità ed effettività delle
circostanze attestate nelle autocertificazioni depositate in segreteria e potrà, in ogni caso, richiedere documentati
chiarimenti a ciascun iscritto.
Che cosa comporta il mancato adempimento dell’ obbligo di Formazione permanente ?
Il 2 ed il 3 comma dell’Art. 6 del Regolamento emanato dal CNF prevedono testualmente che:
a) Costituiscono illecito disciplinate il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele
certificazione del percorso formativo seguito.
b) La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
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N.B.: Il presente Vademecum ha carattere puramente indicativo e di indirizzo e si invita pertanto gli iscritti a
prendere visione di tutta la documentazione relativa alla formazione permanente e riportata sul sito dell’Ordine
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