Francesco Avella
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UNICO 2015: APPROFONDIMENTI SU NOVITA’ E CRITICITA’ PADOVA 15 05 2015 www.commercialistideltriveneto.org UNICO 2015-PF Dott. Francesco Avella, LL.M. Sommario • UNICO 2015-PF –Residenza fiscale delle persone fisiche e trasferimento in Stati black-list –Tassazione delle attività finanziarie estere –Tassazione degli immobili esteri –Beni in godimento ai soci Dott. Francesco Avella, LL.M. Residenza fiscale delle persone fisiche e trasferimento in Stati black-list Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-PF Residenza fiscale delle persone fisiche Art. 2 TUIR Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (Legge 24-12-1954, n. 1228); o Residenza (art. 43 c.c.); o Domicilio (art. 43 c.c.) Dott. Francesco Avella, LL.M. - nel territorio dello Stato - per la maggior parte del periodo d'imposta UNICO 2015-PF Residenza fiscale delle persone fisiche • La «tie-breaker rule» solitamente prevista nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia per i casi di doppia residenza: – l’abitazione permanente a disposizione; – il centro degli interessi vitali; – il luogo di soggiorno abituale; – la nazionalità; – gli Stati di comune accordo. Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-PF Residenza fiscale delle persone fisiche Domicilio - Centro degli interessi vitali Elementi valorizzati nella circolare 140/E/121050 del 24 giugno 1999 • Luogo di dimora abituale della persona e dell'eventuale nucleo familiare • Luogo di iscrizione e frequenza dei figli a istituti scolastici o di formazione • Luogo di svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, ovvero di una qualunque attività economica con carattere di stabilità • Luogo di stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi • Pagamento di fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari • Movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l'Italia • Luogo di eventuale iscrizione nelle liste elettorali • Assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc. • Mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-PF Residenza fiscale delle persone fisiche Art. 2, comma 2-bis, TUIR Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori black-list Dott. Francesco Avella, LL.M. Tassazione delle attività finanziarie estere Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-PF Tassazione delle attività finanziarie estere • Indicazione in dichiarazione dei redditi di fonte estera non assoggettati a tassazione alla fonte con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva • Redditi per i quali non è prevista alcuna ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (es.: dividendi distribuiti/provenienti da società black-list; proventi da fondi non armonizzati non collocati in Italia; polizze emesse da compagnie estere che non optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva) • Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per i quali è prevista la ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, che tuttavia non viene applicata per il mancato intervento di un intermediario italiano (es. interessi da c/c bancario estero; redditi di capitale da relazione bancarie intrattenute all’estero senza intestazione fiduciaria italiana) • Vedi art. 18 TUIR (rinvio) • Redditi di capitale imputati da trust trasparenti non residenti (beneficiario individuato) • Redditi diversi realizzati in rapporti per i quali non trova applicazione il regime del risparmio amministrato o gestito (es. plusvalenze su cessione di partecipazioni qualificate; redditi diversi da relazione bancarie intrattenute all’estero senza intestazione fiduciaria italiana) Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-PF Tassazione delle attività finanziarie estere • Art. 18 TUIR: imposizione sostitutiva in dichiarazione con stessa aliquota della ritenuta d’imposta applicabile o, in alternativa, tassazione ordinaria con scomputo imposte estere – Quadro RM, Sezione V per imposta sostitutiva – Quadro RL per tassazione ordinaria e Quadro CR o CE per credito d’imposta Dott. Francesco Avella, LL.M. Tassazione degli immobili esteri Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-PF Redditi diversi da immobili esteri • Art. 67, comma 1, lett. f) TUIR – Sono redditi diversi i redditi di beni immobili situati all’estero • Art. 70, comma 2, TUIR – Se immobili a disposizione, costituisce reddito diverso l’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo d’imposta o per il periodo d’imposta che scade nel corso di quello italiano – Se immobili locati, i redditi da locazione sono tassabili in Italia per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 15 a titolo di deduzione forfetaria (o senza deduzione di spese e credito d’imposta per imposte estere se tassati all’estero) • Art. 19, comma 15-ter, d.l. 201/2011 – Reddito diverso non imponibile per • Immobili esteri adibiti ad abitazione principale per IVIE • Immobili non locati assoggettati ad IVIE • RIGO RL12 Dott. Francesco Avella, LL.M. Beni in godimento ai soci Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-PF Beni in godimento ai soci • Reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pattuito per la concessione in godimento di beni dell’impresa ai soci o familiari – • • • Art. 67, comma 1, lett. h-ter) TUIR Rigo RL 10 Soci (o familiari) non residenti di società residenti – Reddito diverso tassabile in Italia solo se derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso (art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR) – Possibile impatto delle Convenzioni bilaterali? • Convenzioni bilaterali non applicabili in quanto norma anti-abuso? • Convenzioni bilaterali applicabili? Quale previsione? Art. 10? Art. 21? Art. 6 per immobili italiani? Soci (o familiari) residenti di società non residenti – Il riferimento ai «beni dell’impresa» – La circolare 24/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate RIGO RL10 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Dott. Francesco Avella, LL.M. Sommario • UNICO 2015-SC –Residenza fiscale delle società ed esterovestizione –Trasferimento della residenza all’estero –Costi black-list –Dividendi e “utili provenienti” –Differenze su cambi –Transfer pricing –ACE –Normativa CFC –Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero Dott. Francesco Avella, LL.M. Residenza fiscale delle società ed esterovestizione societaria Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • L’esterovestizione nella prassi degli inviti e degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: • "tentativo ‘patologico’ (finalizzato all’applicazione di un regime fiscale più vantaggioso) da parte di soggetti d’imposta italiani, di sottrarre alla legge tributaria dello Stato (e dunque alla sua potestà impositiva): • fonti di reddito astrattamente imponibili nel territorio dello Stato; e/o • attività d’impresa suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.” • Criterio di riferimento: residenza fiscale Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno, nel territorio dello Stato, alternativamente: – – – la sede legale la sede dell’amministrazione l’oggetto principale • Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti Caso 2. Caso 1. Soggetto Residente* controllo anche indiretto residente PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE A controllo diretto L’esistenza della sede dell’amministrazione in Italia si presume, salvo prova contraria Società Residente * Si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari Dott. Francesco Avella, LL.M. non residente residente B controllo diretto Società Residente UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti Agenzia delle Entrate “Progetto pilota sulla corretta attuazione del diritto comunitario (caso 777/10/TAXU)”, Prot. 3-3873/UCL del 12 aprile 2010: • “la documentazione da presentare è quella ordinariamente chiesta per la verifica della residenza; si tratta, comunque, di documentazione normalmente detenuta dall’impresa per fini diversi da quelli esclusivamente tributari e conforme a quella richiesta dall’OCSE ai fini convenzionali (si pensi ad esempio ai verbali dei consigli di amministrazione, e così via)” • “la prova può attenere, ad esempio, al regolare, periodico svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione, di cui può essere agevolmente fornita documentazione unitamente all’evidenza che le riunioni sono tenute presso la sede sociale con la partecipazione dei relativi consiglieri” prova “che le decisioni strategiche sono prese all’estero” • “un elemento di prova può essere (…) l’effettivo svolgimento in loco della gestione operativa della società estera. (…) assume rilevanza il grado di autonomia funzionale della società, dal punto di vista organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile. Rileva, in particolare, l’autonomia accordata ai country managers con riferimento all’organizzazione del personale, alle decisioni di spesa, alla stipula di contratti. I relativi indicatori possono essere gli atti di gestione adottati e dall’attività negoziale posta in essere (…), a dimostrazione che le funzioni di coordinamento e indirizzo svolte dalla controllante sono mantenute distinte dagli atti di concreta amministrazione specificamente riferiti alla mission della società” Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti Soggetto Residente* controllo anche indiretto PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA A patrimonio investito in misura prevalente in La residenza in Italia si presume, salvo prova contraria Fondi di investimento immobiliare chiusi italiani * Si tiene conto anche delle partecipazioni detenute per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti Caso 2. Caso 1. residente residente non residente settlor Trust (o istituto avente analogo contenuto) non-white list beneficiari residente non residente Dott. Francesco Avella, LL.M. non residente PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE La residenza in Italia si presume, salvo prova contraria* Trust (o istituto avente analogo contenuto) non-white list * La possibilità di prova contraria non si desume dalla lettera della norma per il caso 2, ma cfr. circolare 48/E del 6 agosto 2007 UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • La tie-breaker rule normalmente riscontrabile nelle Convenzioni bilaterali dell’Italia (Art. 4, par. 3): “quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva” (Place Of Effective Management) • Commentario 2010 all’art. 4, par. 3 del Modello OCSE: “in un dato momento, un ente può avere più di una sede di direzione, ma può avere soltanto una sede di direzione effettiva” “luogo ove le decisioni-chiave gestionali e commerciali che sono necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’ente nel suo complesso sono assunte in concreto. Devono essere presi in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti (…)” eliminato il riferimento al “luogo in cui la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (…) assume le sue decisioni” ovvero al “luogo in cui sono adottate le deliberazioni che devono essere assunte dall’ente nel suo complesso” Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • Commentario 2010 all’art. 4, par. 3 del Modello OCSE (segue) Valenza indiziaria di: • luogo in cui le riunioni del consiglio di amministrazione o altro organo equivalente sono solitamente tenute • luogo in cui il CEO e gli altri dirigenti di più alto livello svolgono solitamente le loro attività • luogo in cui la direzione quotidiana di più alto livello è svolta • luogo in cui l’headquarter è situato • legge che governa il funzionamento della società • luogo in cui i libri contabili sono tenuti • rischio di uso improprio della Convenzione Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • Commentario 2011 all’art. 4, par. 3 del Modello ONU Circostanze da tenere in considerazione: • luogo in cui la società è concretamente diretta e controllata • luogo in cui avviene il processo decisionale di più alto livello sulle politiche importanti ed essenziali per la direzione della società • luogo che gioca un ruolo di primo piano nella direzione di una società dal punto di vista economico e funzionale • luogo in cui i libri contabili più importanti sono tenuti • Commentario 2011 all’art. 1 Modello ONU (Improper Use of Tax Treaties) «il solo fatto che le riunioni del consiglio di amministrazione di una società avvengano in un Paese non è sufficiente per concludere che questo sia il luogo dove la società è effettivamente diretta» Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • Par. 25 Commentario all’art. 4 del Modello OCSE. Osservazione dell’Italia: “il luogo ove l’attività dell’ente è sostanzialmente esercitata deve essere preso in considerazione nel determinare la sua sede di direzione effettiva” • Finalità dell’osservazione: rendere la nozione convenzionale di “sede di direzione effettiva” maggiormente in linea con la definizione interna • Cassazione Penale 23 febbraio 2012, n. 7080 (conforme anche n. 16001 del 2013): “l'attività principale e sostanziale di una società si concretizza nella sua gestione amministrativa, nella programmazione di tutti gli atti necessari affinché il fine sociale venga raggiunto, nella organizzazione economico-finanziaria della stessa, e non nella esplicazione materiale degli obblighi contrattuali assunti, con la prestazione dei relativi servizi” • Cassazione Penale 13 febbraio 2014, n. 6995: “per identificare la nozione di attività principale necessita fare riferimento a tutti gli atti produttivi e negoziali, nonché ai rapporti economici, che lo stesso ente pone in essere con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l'oggetto sociale rileva, non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell'attività dell'ente. (…) non vi è una perfetta sovrapposizione di concetti, in quanto il requisito di effettività - che impone una ricerca del luogo di residenza in concreto - nella norma nazionale di cui all'art. 73 TUIR si riferisce all'attività esercitata, mentre nell'art. 4 del Modello OCSE, al luogo di gestione effettiva, cioè il luogo in cui sono prese in sostanza le decisioni importanti di gestione (key management) e quelle commerciali, necessarie per l'andamento dell'ente commerciale nel suo complesso (cfr. Sez. II, 22.11.2011, n. 7739 del 2012)" Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • BEPS: BEPS ACTION 6: PREVENTING THE GRANTING OF TREATY BENEFITS IN INAPPROPRIATE CIRCUMSTANCES – Discussion Draft del 14 marzo 2014 “the view of many countries was that cases where a company is a dual-resident often involve tax avoidance arrangements. For that reason, it is proposed that the current rule found in Art. 4(3) be replaced by the alternative found in the Commentary, which allows a case-bycase solution of these cases.” • Nuovo Art. 4(3) proposto in sede BEPS: “3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.” Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • In sede di accesso e verifica sono solitamente menzionati dagli Uffici quali elementi significativi: - il luogo di determinazione delle strategie che dovranno essere adottate dalla società nel suo insieme; il luogo dove il CdA (o comunque l’organo gestorio) si riunisce e delibera o, nei casi di delega (A.d. o comitato esecutivo), il luogo dove la delega viene materialmente adempiuta, sempre che non integri una “ripetizione non autonoma” delle decisioni già assunte altrove; - il luogo in cui vengono assunte le decisioni relative all’amministrazione propria dell’ente, che riguardano tendenzialmente la “gestione e direzione quotidiana” - il luogo in cui sono stati stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla società, ivi compresi quelli concernenti l’eventuale negoziazione di titoli azionari; - la disponibilità in Italia di conti correnti da cui la società trae le provviste finanziarie per lo svolgimento delle attività sociali; - il luogo di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o d’altra natura, della società; - l’eventuale presenza di amministratori ‘professionali’ e di società di domiciliazione ubicate all’estero Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • L’importanza di e-mail e corrispondenza in accessi e verifiche • Luogo di recapito delle lettere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci, nonché quello di recapito e partenza della corrispondenza commerciale • Comunicazioni fax e/o e-mails da cui emergano elementi prove che la sede di direzione effettiva è in Italia • Corrispondenza con consulenti fiscali circa il comportamento da seguire per ridurre il rischio di attrarre la residenza in Italia … • Circ. 1/E del 2008 della GdF, volume III, parte VI – “rinvenimento di documentazione attestante l’ubicazione in Italia del luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi inerenti le attività della società, con particolare riferimento a corrispondenza dalla quale si possa evincere una gestione subordinata a direttive e disposizioni provenienti dall’Italia, a discapito dell’autonomia di determinazione della stessa (…)" – "(…) giova sottolineare come la corrispondenza intrattenuta con le società estere, sotto qualsiasi forma (anche elettronica), possa costituire spunto di riflessione per eventuali approfondimenti.” Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • Altri elementi indiziari significativi: - documentazione estera prodotta ai fini antiriciclaggio ove si dichiara il “titolare effettivo” di riferimento della società - declaration du beneficiaire economique (Lussemburgo); ultimate beneficial owner form (USA) - talvolta vi si rinvengono anche elementi circa particolari poteri riguardanti la società - confronto tra componenti del CdA della società e della controllante italiana - residenza del socio di maggioranza - luogo di recapito delle fatture e della corrispondenza della società - persone che hanno poteri di firma relativi ai conti correnti della società - decisioni circa la scelta dei dipendenti della società - linea di riporto gerarchico dei dipendenti all’estero Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • Procedimento seguito da alcuni Uffici (schema multi-test in tre fasi): - business activity test: verifica di un’attività imprenditoriale effettivamente svolta dalla società formalmente estera nel territorio dello Stato in cui questa è costituita - organization test: verifica dell’esistenza sul territorio estero di un’organizzazione effettiva di uomini e mezzi idonea allo svolgimento dell’attività d’impresa caratteristica della società in modo autonomo - verifica di forme di dipendenza (ad esempio, dipendenza finanziaria) - motive test: valutazione delle valide ragioni economiche che hanno motivato la costituzione della società nel Paese estero • Reddito accertato con procedimento analitico basato sui bilanci - In alcune circostanze, la deducibilità dei costi non viene riconosciuta dagli Uffici affermando che i bilanci d’esercizio non sono stati pubblicati secondo le disposizioni di legge nazionali Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Residenza fiscale delle società ed enti • Notifica degli atti solitamente nel luogo ove l’Ufficio ritiene sia localizzata la sede effettiva della società C.t.p. Trentino-Alto Adige Trento, n. 15 del 7 febbraio 2013: la notifica deve essere eseguita presso la sede dichiarata (cioè all’estero), indipendentemente da quella che l’Ufficio ritiene essere la sede effettiva • Possibili risvolti penali: Cass. Pen., 28 febbraio 2012, n. 7739 “i reati ipotizzabili con riferimento a condotte elusive sono quelli ex art. 4, dichiarazione infedele, e 5, omessa dichiarazione, del D.Lgs. 74/2000, di cui è chiamato a rispondere colui che rivestiva all'interno della società esterovestita le qualifiche funzionali che in sede tributaria lo obbligavano alla presentazione della dichiarazione stessa o della dichiarazione fedele, con la partecipazione a titolo di concorso nel reato di eventuali altri soggetti”. Valorizzato l’art. 16 del d.lgs. 74/2000 (esimente in caso di adeguamento al parere dell’Agenzia delle Entrate, prima Comitato Consultivo) “Deve affermarsi il principio che non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge. In tal caso, infatti, si richiede al contribuente di tenere conto, nel momento in cui redige la dichiarazione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume carattere precettivo nelle specifiche disposizioni antielusive. In altri termini, nel campo penale non può affermarsi l'esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme antielusive, così come, invece, ritenuto dalle citate Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva” • Cass. Pen. 17299/2014: il credito d’imposta per i redditi esteri non è scomputabile ai fini delle soglie penali, stante l’omessa dichiarazione Dott. Francesco Avella, LL.M. Il trasferimento della residenza all’estero: la cd. “exit tax” Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” Art. 166, comma 1, TUIR: «Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. (…)» • Ulteriori previsioni sono contenute nei commi 2, 2-bis e 2-ter • Fondi in sospensione d’imposta • Riporto delle perdite fiscali • Neutralità fiscale per i soci Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” D.L. 24 gennaio 2012, n. 1: Nuovi commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 166 TUIR • • I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento. La sospensione degli effetti del realizzo vale solo per trasferimenti verso: - Paesi UE; Islanda e Norvegia (Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, che contempla anche l’assistenza alla riscossione). Trasferimento verso, es., Svizzera e USA Sospensione non possibile Applicabile ai trasferimenti effettuati successivamente al 24 gennaio 2012 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” D.M. 2 luglio 2014: • Art. 1, comma 1: “… i soggetti esercenti imprese commerciali … possono optare … per la sospensione o per la rateizzazione [in 6 rate annuali di pari importo; cfr. comma 7] della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La predetta plusvalenza include anche il valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, se una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato è trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo. In caso di sospensione e di rateizzazione, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.” • La determinazione della plusvalenza è definitiva: minusvalenze e/o plusvalenze successive al trasferimento non vengono tenute in considerazione (art. 1, comma 3) • Le perdite fiscali di esercizi precedenti compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia e i componenti la cui tassazione non può essere sospesa (cfr. slide successiva). L’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita dell’ultimo esercizio, compensa la plusvalenza la cui tassazione può essere sospesa (art. 1, comma 4) • L’opzione per la sospensione non può riguardare solo alcuni cespiti (art. 1, comma 5) Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” La sospensione e la rateizzazione non possono riguardare (art. 1, comma 2): a) i maggiori e i minori valori dei beni che generano ricavi (art. 85 TUIR); b) i fondi in sospensione d’imposta (art. 166, comma 2, TUIR), non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; c) gli altri componenti positivi e negativi che formano il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi ad esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione e/o tassazione sia stata posticipata in conformità delle norme del TUIR. In caso di sospensione, progressivo realizzo della plusvalenza (art. 1, comma 6): a) beni e diritti ammortizzabili, incluso l’avviamento: pro-quota nel residuo periodo di ammortamento; b) azioni e strumenti similari immobilizzati: nell’esercizio di distribuzione di utili o riserve di capitale; c) strumenti finanziari, anche derivati, diversi dai precedenti: in quote costanti nel periodo di residua durata; d) ogni altro bene diverso dai precedenti: nell’esercizio di realizzo in base alle disposizioni del TUIR. La plusvalenza si considera in ogni caso realizzata decorsi 10 anni dalla fine dell’ultimo periodo di residenza. Decadenza della sospensione o della rateizzazione in caso di (art. 1, comma 8): - procedura di insolvenza, liquidazione o estinzione del soggetto trasferito; - trasferimento di sede in uno Stato non UE o non SEE white list; - conferimento, fusione o scissione, che comportino il trasferimento dell’azienda ad altro soggetto residente in uno Stato non UE o non SEE white list; - cessione delle quote da parte dei soci di società art. 5 TUIR trasferite. Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” L’imprenditore versa le imposte sui redditi: A) sospensione: negli esercizi in cui si considera progressivamente realizzata la plusvalenza, maggiorate degli interessi art. 20 d.lgs. 241/1997, entro il termine di versamento del relativo saldo delle imposte sui redditi. Diviene obbligatorio il monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione. L’Ufficio può subordinare la sospensione alla presentazione di idonee garanzie il cui importo, sommato al patrimonio netto dell’ultimo bilancio, sia pari all’imposta sospesa. B) versamento rateale: in sei quote costanti, maggiorate degli interessi art. 20 d.lgs. 241/1997, entro il termine di versamento del relativo saldo delle imposte sui redditi a partire dall’ultimo periodo di residenza fiscale in Italia. Viene meno l’obbligo di monitoraggio annuale. L’Ufficio può subordinare la sospensione alla presentazione di idonee garanzie il cui importo, sommato al patrimonio netto dell’ultimo bilancio, sia pari all’imposta sospesa. - Risoluzione n. 44/E del 24 aprile 2014: codici tributo delle imposte rateizzate Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” Sospensione 1.000 1 1.000 1.000 275 Rigo TR1: in colonna 1 l’ammontare della plusvalenza la cui tassazione può essere sospesa o rateizzata Rigo TR2: imposta ai cui fini si intende sospendere la riscossione 275 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” Sospensione Si tratterà naturalmente d un periodo d’imposta successivo (es. 2015) 1.000 10.000 1 920 253 80 22 Per i periodi d’imposta successivi al trasferimento con opzione per la sospensione, dichiarazione da presentare limitatamente al prospetto di monitoraggio (Rigo TR4) Indicare anche altrove la plusvalenza realizzata e l’imposta dovuta? (ad es., Quadro RF o RN) Il provvedimento 10 luglio 2014, art. 4, dispone che i pagamenti dovuti per il progressivo realizzo delle plusvalenze, unitamente ai relativi interessi, sospese sono effettuati entro il termine di versamento del saldo Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero “Exit tax” Rateizzazione 1.000 1 1.000 1.000 275 46 Rigo TR1: in colonna 1 l’ammontare della plusvalenza la cui tassazione può essere sospesa o rateizzata Rigo TR3: rateizzazione Rigo RN 23 – è necessario compilare anche RN11, colonna 1 ? 46 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Trasferimento della residenza all’estero – Aspetti da considerare post trasferimento • Residenza fiscale della società • Oggetto principale • Sede dell’amministrazione/di direzione effettiva • Rischio stabile organizzazione • Residenza fiscale dei soci e degli amministratori Dott. Francesco Avella, LL.M. Decreto internazionalizzazione – Trasferimento di residenza all’estero (art. 11) • Rimosso il riferimento esplicito alla sentenza della CGUE «National Grid Indus» • Esplicitato anche nella norma principale che la sospensione o rateizzazione è applicabile anche in caso di trasferimento all’estero di una stabile organizzazione di soggetto non residente • Estesa l’applicabilità della sospensione o rateizzazione anche alle operazioni straordinarie intra-comunitarie Dott. Francesco Avella, LL.M. Costi black-list Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Costi black-list • Art. 110, commi 10 e 11, TUIR – Comma 10: indeducibilità di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati black-list – Comma 11: salvo circostanze esimenti • Art. 110, comma 12-bis, TUIR: – “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’UE aventi regimi fiscali privilegiati” – “Il riferimento ai “professionisti” va inteso secondo un’accezione ampia, come categoria residuale rispetto alle imprese a cui si rivolge il comma 10” (cfr. Circolare 1/2007) e cioè, sostanzialmente, l’art. 53(1) TUIR Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Costi black-list • • Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano se le imprese residenti in Italia dimostrano: – “che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero – che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione” Rapporti con le Convenzioni bilaterali – Clausole di non discriminazione contenute nelle Convenzioni: • – “Gli interessi, i canoni ed altre spese pagati […] ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato” Ctp Milano n. 338 del 2010; Ctp Cremona n. 132 del 2011; Ctp Bergamo n. 37 del 2012; Ctp Milano n. 129 del 2012; Ctp Milano n. 294 del 2012; Ctp Milano n. 1 e 2 del 2014; Ctp Milano n. 3664 del 2014; Ctp Milano n.11619 del 2014; Ctp Milano n. 2002 del 2015 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Costi black-list • “Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi” • Doppia variazione nel Quadro RF • Art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. 471/1997 – In caso di omissione è ammessa comunque la loro deducibilità – Sanzione pari al 10% del costo - min € 500 e max € 50.000 • Interrelazioni con la comunicazione ai fini IVA delle operazioni black-list (art. 1 del d.l. 40/2010) Dott. Francesco Avella, LL.M. Decreto internazionalizzazione – Costi black list (art. 5) • Paesi black list individuati esclusivamente in considerazione della mancanza di scambio di informazioni • Indeducibilità limitata alla parte che eccede il valore normale • Eliminata l’esimente dell’attività commerciale effettiva Dott. Francesco Avella, LL.M. Dividendi e utili «provenienti» Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Dividendi e utili «provenienti» • Art. 89, comma 3, TUIR – Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. – Variazione in diminuzione – Ctp Roma 398 del 9 luglio 2013 e Ctp Milano 1527 del 14 febbraio 2014: tassazione > 50% di quella italiana consente di dimostrare l’esimente Dott. Francesco Avella, LL.M. Rigo RF47 non può essere operata Decreto internazionalizzazione – Dividendi provenienti (art. 3) • Disciplina fortemente dettagliata Dott. Francesco Avella, LL.M. Differenze su cambi Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Differenze su cambi • Differenze su cambi realizzate vs. meramente stimate • Art. 110, comma 2, TUIR: cambio del giorno in cui gli oneri in valuta estera sono corrisposti o i proventi sono incassati • Art. 110, comma 3, TUIR: valutazione alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta e di obbligazioni e titoli assimilati non è rilevante, salvo copertura del rischio di cambio con contratti di copertura (es.: derivati) • Variazioni nel Quadro RF • Imposte differite/anticipate e riserva per utili su cambi Dott. Francesco Avella, LL.M. Transfer pricing Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Transfer pricing Art. 110, comma 7, TUIR I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa sono valutati in base al valore normale [cfr. art. 9 TUIR; condizioni di libera concorrenza] dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. Rilevanza interpretativa delle Guidelines OCSE Rigo RF31 15 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Transfer pricing • Condizioni di applicabilità della normativa sul transfer pricing • Cass. 13 ottobre 2006, n. 22023, 16 maggio 2007, n. 11226, Cass. 20 aprile 2012, n. 6221, 13 luglio 2012, n. 11949 e 27 marzo 2013, n. 7716 : art. 110(7) TUIR come norma antielusiva (contra Cass. 8 maggio 2013, n. 10739 e n. 10742) l’Amm. Fin. deve dimostrare il (potenziale) fine elusivo della determinazione dei prezzi infragruppo: confronto con aliquote di tassazione della controparte Cass. 6221 del 2012: “il giudice di appello doveva provvedere alla determinazione della differenza di imposte dovute” Cass. 11949 del 2012: o comunque il trasferimento di utili “a favore di situazioni che rendano fiscalmente conveniente l’imputazione di utili ad articolazioni del gruppo diverse da quelle nazionali” Cass. 22010 del 25 settembre 2013: natura antielusiva dell’art.110(7) TUIR, ma non grava sull’Amm. Fin. l’onere di provare la funzione elusiva dell’operazione se essa rileva lo scostamento tra prezzo e valore normale • Conforme giurisprudenza di merito (CTP Bolzano, 6 marzo 2013, n. 33; CTP Brescia, 4 febbraio 2013, n. 13; CTR Milano, 10 giugno 2011, n. 63 e 17 ottobre 2007, n. 66-6-07; CTP Milano, 13 marzo 2009, n.87; CTP Reggio Emilia, 21 marzo 2011, n. 134; CTP Pisa, 9 maggio 2007, n. 52; contra CTR Roma, 23 agosto 2013, n. 349; CTR Piemonte, 14 aprile 2010, n. 25; CTP Torino, 20 marzo 2008, n. 15/11/08) Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Transfer pricing • Onere della prova • Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805: “l'onere probatorio della pretesa impositiva grava sull'amministrazione e … in tema di "transfer pricing" tale onere deve essere adempiuto provando che nell'indicazione dei prezzi di trasferimento il contribuente non ha rispettato il "valore normale" (perciò provando innanzitutto quale sia tale valore)” • Contra Cass. 8 maggio 2013, n. 10739 e n. 10742 e 25 settembre 2013, n. 22010: “spetta … al contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2679 c.c., dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali” • Cass. 13 luglio 2012, n. 11949 (richiamata, in un caso riguardante costi, anche da Cass. 25 settembre 2013, n. 22010): distinguo tra costi e ricavi • Giurisprudenza di merito sostanzialmente conforme (CTP Varese, 19 aprile 2013, n. 62; CTR Lombardia, 25 ottobre 2011, n.129; CTP Torino, 16 marzo 2009, n. 11; contra CTR Roma, 8 luglio 2009 n. 176) Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Transfer pricing • Documentazione – Art. 1, comma 2-ter, d.lgs. 471/1997: esenzione da sanzioni per infedele dichiarazione se documentazione idonea e comunicazione del possesso di tale documentazione in dichiarazione – Provvedimento del 29 settembre 2010 • • Masterfile Documentazione nazionale • Rigo RS106 Dott. Francesco Avella, LL.M. ACE Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC ACE • Art. 1 del d.l. 201/2011 – • Deduzione di un interesse nozionale dal reddito IRES della società, pari al 3% della “variazione in aumento del capitale proprio” rispetto a PN 2010 Disposizione antielusive – Art.10 del DM 14 marzo 2012 – Comma 1: ambito di applicazione soggetti commi 2 e 8 controllanti, controllati o controllati dallo stesso soggetto • – – Comma 2: conferimenti a soggetti controllati Comma 3: • • • • • Solo residenti e non residenti con stabile organizzazione? acquisizione di società controllate o aziende già appartenenti al gruppo incremento dei crediti di finanziamento nei confronti di soggetti comma 1 conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti (a prescindere dalla persistenza del controllo a fine esercizio) conferimenti provenienti da soggetti domiciliati in Stati black-list (letteralmente, anche non facenti parte del gruppo; ma comma 1?) Rigo RS113 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC ACE • Art. 1, commi 137 e 138 della legge n. 147 del 24.12.2013: incrementato il tasso di rendimento da applicare alla base ACE a partire dal 2014: – Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014: 4% – Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015: 4,5% – Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016: 4,75% Gli acconti per gli anni 2014 e 2015 devono essere calcolati con i tassi di rendimento degli anni precedenti. Dott. Francesco Avella, LL.M. 63 Normativa CFC Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Normativa CFC Art. 167 TUIR: società estere controllate, black-list e non-black-list Controllate black-list: localizzazione in Stato black-list determina l’applicabilità della normativa CFC • Circostanze esimenti alternative: effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato di insediamento presunzione negativa se proventi della società provengono per oltre il 50% da talune attività individuate mancato conseguimento dell’effetto di localizzare redditi in Stati black-list Controllate non-black-list: normativa CFC applicabile solo se, congiuntamente: • tassazione effettiva all’estero è inferiore alla metà di quella teorica in Italia; e • proventi della società provengono per oltre il 50% da talune attività individuate Circostanza esimente: non è costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale Art. 168 TUIR: società estere collegate, solo black-list • Identiche circostanze esimenti alternative della normativa controllate black-list Normativa CFC e Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo n. 170 del 2009 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Normativa CFC • Applicazione della normativa CFC – Calcolo del reddito della società CFC rideterminato secondo le regole interne Quadro FC – Tassazione separata con aliquota media del contribuente e scomputo delle imposte pagate nello Stato estero dalla società CFC Quadro RM – Dividendi distribuiti dalla CFC non sono tassati fino a concorrenza dei redditi precedentemente imputati per trasparenza ed eventuali ritenute applicate sui dividendi nello Stato estero possono essere scomputate Quadro RS, righi RS75 e RS76 + Rigo RF48 (variazione in diminuzione) Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Normativa CFC – Quadro FC Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Normativa CFC – Quadro FC Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Normativa CFC • Disapplicazione della normativa CFC – Istanza di interpello deve essere presentata • 120 gg. prima del termine per presentare la dichiarazione • alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della DRE competente – Obbligo di presentazione dell’istanza o possibilità per il contribuente di disapplicare autonomamente la normativa CFC e fornire la prova contraria in sede di accertamento o contenziosa? • Questione legata alla possibilità di impugnare l’eventuale risposta negativa dell’Agenzia all’istanza di interpello – Circolari 32/E del 2010 e 23/E del 2011: la risposta negativa non è impugnabile; il contribuente può fornire la prova contraria in sede di accertamento o contenziosa – Cass. n. 8663 del 2011, Cass. n. 17010 del 2012 e successive in materia di risposte negative a interpelli su società di comodo: la risposta negativa è impugnabile; impugnazione è mera facoltà e l'omessa impugnazione non pregiudica la posizione del contribuente in quanto la risposta è priva di efficacia vincolante applicabile anche all’interpello CFC? » Ctp Roma 289 del 29 luglio 2013: diniego disapplicazione CFC non impugnabile, perché contribuente può discostarsi e fornire la prova contraria in sede di accertamento o contenziosa » Ctp Genova n. 47 del 12 marzo 2012: inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento per società di comodo, in caso di omessa presentazione dell’istanza di interpello applicabile anche all’interpello CFC? Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Normativa CFC e contestazioni affini •Tra gli esempi positivi di stabile organizzazione è indicata la sede di direzione (place of management) •Contestazione secondo cui la controllata avrebbe una stabile organizzazione in Italia, dove è situata la sua controllante, poiché quest’ultima svolge funzioni amministrative riguardanti la prima, e conseguente tassazione in Italia del reddito attribuibile alla stabile organizzazione della controllata •Proposta OCSE nel Discussion Draft 2011 “Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax Convention”: non c’è stabile organizzazione della controllata, perché i locali della controllante non sono “at the disposal” della controllata Dott. Francesco Avella, LL.M. Italia SO di SUBCo? ITACo 100% Stato estero SUBCo UNICO 2015-SC Normativa CFC e contestazioni affini Contestazione secondo cui la controllante italiana avrebbe una stabile organizzazione all’estero, dove è situata la sua controllata, affermando che la prima svolge la propria attività nei locali della seconda, e conseguente tassazione in Italia del reddito attribuibile alla stabile organizzazione estera •Par. 41.1 del Commentario all’art. 5 Modello OCSE: la controllante potrebbe avere una stabile organizzazione quando ha a disposizione e utilizza locali della controllata •Par. 4.3 del Commentario all’art. 5 Modello OCSE: la controllante potrebbe avere una stabile organizzazione quando ad un suo dipendente è consentito, per un lungo periodo di tempo, l’utilizzo di un ufficio nei locali della controllata per assicurarsi che si conformi agli obblighi assunti in contratti conclusi con la controllante •Discussion Draft 2011 “Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax Convention”: l’impresa distaccante non ha stabile organizzazione se il distaccato svolge l’attività dell’impresa distaccataria; necessario stabilire di quale impresa il distaccato stia svolgendo l’attività, utilizzando i criteri del Commentario all’art. 15 Modello OCSE Dott. Francesco Avella, LL.M. Italia ITACo 100% Stato estero SUBCo SO di ITACo? Decreto internazionalizzazione – Normativa CFC (art. 8) • Paesi black list • Modificata la normativa di riferimento per l’interpello (non più Statuto del contribuente, ma art. 21 legge 413/1991) • Rimosso l’obbligo di interpello preventivo – Nuovo obbligo di indicare in dichiarazione le società estere controllate • Nuovi obblighi procedurali per l’Agenzia delle Entrate prima di emettere avvisi di accertamento basati su norme CFC • Abrogata la CFC collegate Dott. Francesco Avella, LL.M. Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere a) Individuazione della quota di imposta italiana riferibile al reddito prodotto all’estero (cd. maximum deduction), mediante una proporzione tra l’ammontare del reddito estero che concorre a formare il reddito complessivo e l’ammontare del reddito complessivo netto Imposta lorda x Reddito estero Reddito complessivo – perdite pregresse b) Confronto con le imposte definitivamente assolte all’estero sul medesimo reddito c) Attribuzione di una detrazione pari al minore tra a) e b) fruibile nei limiti dell’imposta netta d) L’eccedenza rileva ai fini dell’art. 165, comma 6, TUIR e) Art. 165(3)e(6) TUIR: «per country limitation» (e cioè applicazione separata Stato per Stato) Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere • • Commi 4 e 5 dell’art. 165 TUIR – Regola generale (comma 4): detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero, se il pagamento a titolo definitivo avviene prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (es. reddito 2011, pagamento definitivo avviene entro il 30 settembre 2012) – Se si tratta di reddito d’impresa prodotto all’estero mediante una stabile organizzazione (comma 5), la detrazione può essere effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero anche se il pagamento a titolo definitivo avviene dopo il termine generale, ma comunque entro la presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (es. reddito 2011, pagamento definitivo avviene entro il 30 settembre 2013) – Eliminato l’inciso «a pena di decadenza» presente nel previgente Art. 15 TUIR Aspetti di dettaglio – Tasso di cambio? – Matching credit e tax sparing credit nelle convenzioni italiane – Se in base alla Convenzione bilaterale applicabile l’altro Stato contraente (lo Stato della fonte) non può tassare il reddito: il credito non spetta Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere • Comma 7 dell’art. 165 TUIR: riliquidazione del credito qualora il pagamento a titolo definitivo avvenga oltre i termini di cui sopra – La detrazione spetta nella prima dichiarazione utile dopo il pagamento a titolo definitivo – I dati di riferimento per il calcolo del credito d’imposta restano però quelli del periodo d’imposta di appartenenza del reddito → si procede a riliquidare il credito di quel periodo – Aspetto pratico in dichiarazione: • il quadro CE deve essere compilato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di appartenenza del reddito (non emergerà alcun credito d’imposta; eccedenza di imposta italiana) • il quadro CE deve essere nuovamente compilato nella dichiarazione successiva all’avvenuto pagamento (emergerà un credito d’imposta; storno dell’eccedenza di imposta italiana) Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere 2014 Reddito Francia 100 Imposta Francia 33 Reddito Romania 100 Imposta Romania 16 Reddito Germania (100) Reddito Italia 0 Reddito complessivo netto 100 Imposta lorda 27,5 Imposta netta 27,5 Credito comma 1 teorico Francia 27,5 Credito comma 1 teorico Romania 16 Credito comma 1 eccedente l’imposta netta 16 Dott. Francesco Avella, LL.M. Tecnicamente non è una eccedenza d’imposta estera MA cfr. i modelli di dichiarazione e Circ. 9/E del 5 marzo 2015, p. 68 UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Consolidato fiscale 2014 Reddito Francia – Società A 100 Imposta Francia – Società A 33 Reddito Romania – Società B 100 Imposta Romania – Società B 16 Reddito Germania – Società C (100) Reddito Italia 0 Reddito complessivo globale 100 Imposta lorda 27,5 Imposta netta 27,5 Credito comma 1 teorico Francia 27,5 Credito comma 1 teorico Romania 16 Credito comma 1 eccedente l’imposta netta 16 Dott. Francesco Avella, LL.M. Cfr. i modelli di dichiarazione e Circ. 9/E del 5 marzo 2015, p. 68 MA Di quale società sono le eccedenze di imposta estera? Allocazione discrezionale? (cfr. Circ. 9/E del 5 marzo 2015, p. 69) UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Quadro CE Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Quadro CE Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Quadro CE Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Quadro CE 2014 2015 Reddito Francia 100 100 Imposta Francia 33 33 Reddito Romania 100 100 Imposta Romania 16 16 Reddito Germania (100) 100 0 0 Reddito complessivo netto 100 300 Imposta lorda 27,5 82,5 Imposta netta 27,5 82,5 Reddito Italia Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Quadro CE Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Quadro CE 029 061 094 Dott. Francesco Avella, LL.M. UNICO 2015-SC Credito per le imposte estere Quadro CE Dott. Francesco Avella, LL.M. Decreto internazionalizzazione – Credito d’imposta (art. 15) • Estesi a tutte le tipologie reddituali lo scomputo dell’imposta estera «per competenza» e il riporto delle eccedenze • Introdotta normativamente la nozione di imposte estere accredatibili Dott. Francesco Avella, LL.M. www.commercialistideltriveneto.org FINE PRESENTAZIONE Riferimenti: Via Santuario, 41– 35031 Abano Terme (PD) Tel. 0425 460090 [email protected] www.commercialistideltriveneto.org PADOVA 15 05 2015